L'anno 2006, il giorno 28 marzo, nella sala a vetri di Piazza Fiera, 3 a Trento, le parti rappresentate:

 

per la parte pubblica dall'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (A.P.Ra.N.), ai sensi della legge provinciale n. 7 del 1997, composta da:

dott. ALDO DUCA - Presidente

dott. PIETRO PATTON - Componente

dott. SILVIO FEDRIGOTTI - Componente

prof. MARIO PEDERZOLLI - Componente aggiunto

 

e dalla delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali:

FLC C.G.I.L. (firmato)

C.I.S.L. – Scuola (firmato)

U.I.L. – Enti locali (firmato)

U.I.L. – Scuola (firmato)

CONF.S.A.L. – SNALS (firmato)

ANTES Scuola – Lisincos (firmato)

 

CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO

 

ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del CCPL 2002-2005 di data 17 ottobre 2003 del personale ATA e assistente educatore delle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria, del personale insegnante e dei coordinatori pedagogici delle scuole dell’infanzia e del personale della formazione professionale della P.A.T. l’interpretazione autentica del comma 1 dell’art. 25 del CCPL medesimo.


 

INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL COMMA 1 DELL’ART. 25 DEL CCPL 2002-2005 DEL PERSONALE A.T.A. E ASSISTENTE EDUCATORE DELLE SCUOLE ED ISTITUTI DI ISTRUZIONE ELEMENTARE E SECONDARIA, DEL PERSONALE INSEGNANTE E DEI COORDINATORI PEDAGOGICI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA E DEL PERSONALE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO DI DATA 17 OTTOBRE 2003, CHE SOSTITUISCE LA CLAUSOLA CONTROVERSA SIN DALL'INIZIO DELLA VIGENZA CONTRATTUALE.

 

Visto il comma 1 dell’art. 25 del CCPL 2002-2005 di data 17 ottobre 2003, che così recita:

 

"Art. 25
Rapporto di lavoro a tempo parziale

1. In materia di rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano le disposizioni dei d.lgs. n. 61/2000 e n. 100/2001. L’Amministrazione costituisce o trasforma, su richiesta del dipendente, il rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, nel limite di quanto previsto dall’ordinamento dell’Ente con un minimo del 13% della dotazione organica complessiva del personale a tempo pieno cui si applica il presente contratto. Tale limite può essere aumentato e può essere individuato un limite massimo superiore in sede di accordo successivo, fatte salve le disposizioni legislative. In tale sede le parti definiscono il limite massimo di unità part-time da inserire nelle singole istituzioni scolastiche e possono regolare le condizioni e le modalità cui ottemperare per variare la collocazione temporale della prestazione e la sua durata, stabilendo i limiti massimi delle variazioni, nonché la misura delle specifiche compensazioni."

le parti concordano di interpretare l’espressione "in sede di accordo successivo" come "in sede di contrattazione decentrata".