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AGENZIA PROVINCIALE PER
LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

 

A seguito della deliberazione di Giunta provinciale n. 1919 di data 27 luglio 2001 e della certificazione delle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti di data 3 agosto 2001, ai sensi della quale l'A.P.RA.N. è stata autorizzata a sottoscrivere il testo concordato del l'ipotesi di contratto collettivo provinciale di lavoro stralcio 1998-2001 dei dirigenti scolastici della scuola a carattere statale della Provincia autonoma di Trento, il giorno 7 agosto 2001, alle ore 11.00, nella sala vetri di Piazza Fiera, 3 a Trento, ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale composta da:

 

sig. Ferruccio Demadonna - componente

dott. Franco Zeni - componente

dott. Silvio Fedrigotti - componente

 

prof. Mario Pederzolli - componente aggiunto

 

 

e la delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali:

 

A.N.P. (firmato)

C.G.I.L. – Scuola (firmato)

C.I.S.L. – Scuola (firmato)

 

 

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto il contratto collettivo provinciale di lavoro stralcio 1998-2001 dei dirigenti scolastici della scuola a carattere statale della Provincia autonoma di Trento.

 

 


 

CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO STRALCIO 1998-2001 DEI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA SCUOLA A CARATTERE STATALE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

 

 

 

Premessa

 

1. D'intesa con le organizzazioni sindacali ed in base al disposto di cui all’articolo 54 della L.P. 3 aprile 1997, n. 7 la Provincia autonoma di Trento intende perseguire l'obiettivo della omogeneizzazione dei trattamenti giuridici ed economici dei dirigenti al fine di favorire un complessivo miglioramento dei servizi offerti anche attraverso una maggiore flessibilità nella gestione del personale.

2. Le parti firmatarie del presente accordo si impegnano ad una complessiva definizione del contratto, tenendo conto del disposto del D.Lgs. n. 433/96, che stabilisce che le attribuzioni dell’Amministrazione dello Stato in materia di stato giuridico ed economico del personale insegnante – ispettivo, direttivo e docente – delle scuole e istituti di istruzione elementare e secondaria sono esercitate dalla Provincia autonoma di Trento e tenuto conto che lo stesso decreto legislativo stabilisce che gli istituti e le materie del rapporto di lavoro sono disciplinati dai contratti provinciali, fermo restando in ogni caso il rispetto delle norme dei contratti nazionali concernenti il trattamento economico fondamentale, l’inquadramento nei livelli o nelle qualifiche funzionali, il trattamento di previdenza e quiescenza, nonché gli altri aspetti fondamentali degli istituti dello stato giuridico vigenti per il corrispondente personale in servizio presso le scuole nel restante territorio dello Stato.

 

TITOLO I

NORME GENERALI

 

 

Art. 1
Campo di applicazione

1. Il presente contratto collettivo provinciale stralcio si applica al personale di cui all’articolo 3, 1° comma, punto 1, del contratto quadro sui comparti contrattuali del 4 ottobre 1999.

 

Art. 2
Durata, decorrenza, tempi, livelli e procedure di applicazione del contratto

1. Il presente contratto concerne il periodo 1° settembre 2000 - 31 dicembre 2001 fatto salvo quanto stabilito nei singoli articoli.

2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo la data di stipulazione del presente contratto. La stipulazione si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali a seguito del perfezionamento delle procedure previste dalle norme nazionali e provinciali che regolano la materia.

3. L’Amministrazione destinataria del presente contratto dà attuazione agli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico entro 60 giorni dalla data dell’avvenuta stipulazione del contratto.

4. Qualora non ne sia stata data disdetta da una delle parti, notificata con lettera raccomandata almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza, il presente contratto si intenderà rinnovato tacitamente di anno in anno. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.

 

Art. 3
Rinvio disciplina dirigenti sindacali, permessi, distacchi e RSU

1. Fino alla stipula dell’accordo quadro, per quanto non sia previsto nel presente contratto, continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia di diritti sindacali.

 

Art. 4
Interpretazione autentica dei contratti

1. Quando insorgano controversie sull'interpretazione delle norme contenute nei contratti collettivi, le parti che le hanno sottoscritte si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa.

2. Al fine di cui al comma 1 la parte contraente che richiede l'incontro invia all'altra apposita richiesta scritta con lettera raccomandata. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve comunque riferirsi a problemi di interpretazione. L’AGENZIA convoca le parti entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta.

3. L'AGENZIA, anche su richiesta degli Enti del comparto o delle OO.SS., procede ad appositi incontri per la valutazione delle problematiche connesse all'applicazione del presente contratto.

4. L'eventuale accordo stipulato con le stesse procedure del contratto sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto collettivo.

5. Con analoghe modalità si procede, tra le parti che li hanno sottoscritti, quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti di comparto, di settore o decentrati. L'eventuale accordo, stipulato con le medesime procedure previste per il contratto originario, sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto.

 

Art. 5
Tentativo obbligatorio di conciliazione

1. Per le controversie individuali di cui all'articolo 68 del d.lgs. n. 29/1993 il tentativo obbligatorio di conciliazione può aver luogo davanti al collegio di conciliazione di cui all'articolo 69-bis del medesimo decreto.

 

TITOLO II

MOBILITÀ’ DEI DIRIGENTI SCOLASTICI

 

 

Art. 6
Affidamento rotazione e revoca degli incarichi dirigenziali

1. I Dirigenti scolastici sono preposti alle istituzioni scolastiche autonome con incarico a tempo determinato di durata non superiore ai cinque anni e comunque rinnovabile, e sono soggetti a rotazione secondo i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale.

2. La mobilità dei Dirigenti scolastici è finalizzata al miglioramento del sistema formativo provinciale, mediante una efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse umane in relazione ai mutevoli assetti funzionali ed organizzativi e ai processi di riorganizzazione nonché alla valorizzazione della funzione del Dirigente scolastico.

3. Nell’ipotesi di ristrutturazione e riorganizzazione che comporti la modifica o la soppressione dell’ufficio dirigenziale ricoperto, il Sovrintendente scolastico provvede comunque all’assegnazione di un incarico di pari livello all’interno della scuola o nell’ambito dell’Amministrazione, tenendo anche conto delle preferenze del Dirigente scolastico interessato.

 

Art. 7
Adempimenti del Sovrintendente scolastico

1. L’attribuzione, la rotazione e la revoca degli incarichi, che devono coincidere con l’anno scolastico, sono disposti dal Sovrintendente scolastico con provvedimento scritto e motivato in applicazione dei criteri emanati dalla Giunta provinciale per un periodo minimo, di norma, non inferiore ai due anni. Potranno essere inoltre valutate le esigenze organizzative, la continuità dell’offerta formativa per un incarico inferiore al quinquennio, le attitudini, le capacità e l’esperienza professionale del Dirigente scolastico, nonché i risultati della valutazione conseguiti in precedenza. Si dovrà inoltre tener conto dei titoli professionali per l’accesso.

La revoca anticipata dell’incarico rispetto alla scadenza prevista avviene a seguito di valutazione negativa.

 

Art. 8
Preferenze

1. Il Dirigente, prima della scadenza dell’incarico, può formulare all’amministrazione eventuali preferenze specificando per iscritto le sedi di gradimento. Annualmente l’amministrazione pubblicherà le sedi che si renderanno libere per pensionamento o scadenza o mobilità esterna alla provincia.

 

Art. 9
Mobilità nazionale

1. La mobilità da e verso le altre Province è regolata dalle norme previste a livello nazionale.

 

Art. 10
Rimborsi

1. Qualora il provvedimento di affidamento dell’incarico al Dirigente scolastico sia assegnata una sede distante oltre i 20 km. da quella di precedente servizio, purché ciò non comporti avvicinamento alla propria residenza, gli viene riconosciuto il rimborso chilometrico, per i chilometri fra la sede di servizio e quella di nuova assegnazione, eccedenti il limite soprammenzionato e comunque fino ad un massimo di 70 km., anche in forma forfetaria per la durata di due anni, purché il tragitto sia giudicato compatibile con l’attività dall’Amministrazione.

2. Se il trasferimento comporta l’effettivo cambio di residenza il dirigente trasferito ha diritto al rimborso delle spese e al pagamento delle indennità indicate in appresso:

  1. rimborso delle spese effettive di viaggio;
  2. rimborso delle spese effettive per il trasporto del mobilio e dei bagagli e relativa assicurazione;
  3. il rimborso della eventuale perdita di pigione in quanto non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo al subaffitto, col massimo di un anno;
  4. indennità di missione per il tempo necessario per il tempo di sistemazione della nuova residenza per di norma 20 giorni.
  1. Al Dirigente trasferito, spetta, inoltre, un contributo pari alla differenza tra l’ultimo canone di locazione (comprese le spese accessorie) pagato nella precedente residenza ed il primo canone di locazione (comprese le spese accessorie) che l’interessato pagherà in quella nuova. Tale contributo, la cui erogazione è subordinata alla presentazione di idonea documentazione, è garantito per due anni. Il trattamento di cui sopra è subordinato alla condizione che il nuovo alloggio abbia all’incirca le stesse caratteristiche (per superficie, categoria, ecc.) di quello precedente e sia comunque adeguato alle esigenze della famiglia. Il preventivo delle spese deve essere approvato dal Sovrintendente scolastico. La nota delle spese e delle competenze deve essere successivamente presentata alla Sovrintendenza, con allegati documenti giustificativi.

4. Sempre a condizione che il trasferimento comporti l’effettivo cambio di residenza, il Dirigente ha diritto, inoltre, ad una indennità una tantum pari a: una mensilità o una mensilità e mezza se la distanza del Comune di destinazione è superiore ai 100 km., secondo il percorso più diretto effettuabile con mezzo pubblico. La mensilità da prendere a riferimento è quella composta dagli emolumenti a carattere continuativo a cadenza mensile facenti parte del trattamento economico lordo di fatto spettante nel mese successivo a quello in cui il trasferimento del Dirigente ha avuto luogo.

5. La corresponsione delle indennità previste dal presente articolo non avrà luogo qualora il trasferimento avvenga per motivi addebitabili al Dirigente scolastico.

 

Art. 11
Norma di prima applicazione

1. In sede di prima applicazione e in considerazione del blocco della mobilità vigente nell’ultimo triennio, tutte le sedi sono da considerare disponibili e verranno attribuite ai sensi dell’art. 7. Il Sovrintendente può tener conto delle richieste da parte dei Dirigenti scolastici, anche considerando, oltre i criteri di cui all’art. 7 medesimo, l’anzianità di servizio acquisita nel ruolo direttivo e le esigenze familiari che l’interessato intenda rendere note con la domanda. A tale scopo i Dirigenti scolastici, qualora interessati, devono produrre domanda entro il 31 luglio 2001.

 

TITOLO III

PARTE ECONOMICA

 

 

Art. 12
Posizione stipendiale dei Capi di istituto

1. I valori degli stipendi annui dei Capi di istituto sono determinati dal 1° luglio 2000 nelle misure stabilite nell’allegata tabella A (Tabella B CCNL 15.3.2001).

2. I valori stipendiali del precedente comma hanno effetto integralmente sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull’indennità di buonuscita, sull’equo indennizzo e sull’assegno alimentare.

3. I benefici economici risultanti dall’applicazione del comma 1 sono corrisposti integralmente alla scadenza e negli importi ivi previsti al personale comunque cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza contrattuale.

 

Art. 13
Trattamento dell’ispettore di religione

1. Lo stipendio tabellare dell’ispettore di religione è incrementato nelle seguenti misure lorde mensili, con decorrenza dalle date sottoindicate:

2. La posizione retributiva dell’ispettore di religione verrà definita con la stipula del CCPL dei dirigenti scolastici.

 

Art. 14
Retribuzione accessoria

1. A decorrere dal 1° settembre 2000 viene istituito il "Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato" finanziato con i fondi messi a disposizione per l’indennità di funzione, incrementato, a decorrere dal 1.1.2001, con risorse pari a Lire 2.500.000.000.= al lordo degli oneri previdenziali. Le parti si impegnano in sede di accordo successivo a ridefinire la struttura retributiva, anche riallocando fra retribuzione fondamentale e accessoria le voci stipendiali in modo diverso rispetto all’attuale struttura.

2. Ai Dirigenti scolastici operanti in Provincia di Trento, responsabili di istituzioni scolastiche autonome è attribuito, a far data dall’1.1.2001, a carico delle risorse di cui al comma 1, una retribuzione accessoria, in aggiunta a quella in godimento in relazione ai contratti vigenti, pari a Lire 15.000.000.= annue lorde per 12 mensilità, con le stesse modalità previste per le indennità di cui agli artt. 31 e 33 del vigente CCPL. Entro il 31.12.2001 le parti si impegnano a definire il CCPL della dirigenza scolastica e ad utilizzare comunque le risorse che residueranno a seguito dell’applicazione dell’art. 12, 13 e del comma 1 del presente articolo.

 

Art. 15
Indennità di sostituzione di Dirigenti scolastici

1. A decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo, nei confronti dei docenti che sostituiscono il Dirigente scolastico che si trovi in posizione di stato implicante il mancato esercizio e per le giornate in cui tale sostituzione è effettivamente prestata, la retribuzione professionale docenti di cui all’art. 3 del vigente CCPL del comparto Scuola – area del personale docente della scuola a carattere statale della Provincia autonoma di Trento – di data 16.5.2001 è corrisposta nell’ambito delle indennità di direzione e di funzione previste dall’art. 31, comma 2, e dall’art. 33, comma 4, del CCPL 1.1.1998 – 31.8.2000 del comparto Scuola – area dei capi d’istituto della scuola a carattere statale della Provincia autonoma di Trento.

 

Art. 16
Norma finale

1. Per quanto non previsto o non diversamente disposto dal presente contratto, continuano ad avere applicazione le norme vigenti del CCPL di data 26 luglio 2000.

 


TABELLA A

 

 

 

Posizioni stipendiali dei dirigenti scolastici con decorrenza 1.7.2000

(C.C.N.L. 15.03.2001)

 

 

 

Miglioramento

Importo a regime

da 0 a 2

540.000

32.687.000

da 3 a 8

564.000

34.189.000

da 9 a 14

612.000

38.634.000

da 15 a 20

660.000

43.067.000

da 21 a 27

720.000

47.548.000

da 28 a 34

792.000

53.470.000

da 35

840.000

57.939.000