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AGENZIA PROVINCIALE PER
LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

 

A seguito della deliberazione di Giunta provinciale n. 1897 di data 21 luglio 2000, con la quale l'A.P.RA.N. è stata autorizzata a sottoscrivere il testo concordato del contratto collettivo provinciale di lavoro 1.01.1998 - 31.08.2000 del comparto Scuola - area dei capi di istituto della scuola a carattere statale della Provincia autonoma di Trento, il giorno 26 luglio 2000, alle ore 14.30, nella sala vetri di Piazza Fiera, 3 a Trento, ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale composta da:

 

prof. avv. Carlo Zoli - presidente

sig. Ferruccio Demadonna - componente

dott. Franco Zeni - componente

prof. Mario Pederzolli - componente aggiunto

 

 

 

e la delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali:

 

...................................................... per la A.N.P.

...................................................... per la C.G.I.L. - Scuola

...................................................... per la C.I.S.L. - Scuola

 

 

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto il contratto collettivo provinciale di lavoro 1.01.1998 - 31.08.2000 del comparto Scuola - area dei capi di istituto della scuola a carattere statale della Provincia autonoma di Trento.

 


CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO 01.01.1998-31.08.2000 DEL COMPARTO SCUOLA
- AREA DEI CAPI DI ISTITUTO DELLA SCUOLA A CARATTERE STATALE
DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO -

 

 

SOMMARIO

_______________________

Premessa

pag.

1

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.

1

Campo di applicazione

pag.

2

Art.

2

Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

pag.

2

Art.

3

Interpretazione autentica dei contratti

pag.

2

Art.

4

Previdenza integrativa

pag.

3

CAPO II

RELAZIONI SINDACALI

Art.

5

Obiettivi e strumenti

pag.

4

Art.

6

Contrattazione collettiva decentrata

pag.

4

Art.

7

Partecipazione

pag.

5

Art.

8

Composizione delle delegazioni

pag.

6

CAPO III

NORME COMUNI

Art.

9

Doveri dell’Amministrazione scolastica

pag.

7

Art.

10

Formazione in servizio

pag.

7

Art.

11

La formazione per il personale della scuola

pag.

7

Art.

12

Progressione professionale

pag.

8

Art.

13

Compiti del capo di istituto

pag.

8

Art.

14

Funzioni istituzionali e prestazioni aggiuntive

pag.

9

Art.

15

Conferimento di incarichi

pag.

9

Art.

16

Valutazione dei capi di istituto

pag.

10

Art.

17

Tentativo obbligatorio di conciliazione

pag.

11

Art.

18

Collegio arbitrale

pag.

11

Art.

19

Ferie

pag.

13

Art.

20

Festività

pag.

14

Art.

21

Permessi retribuiti

pag.

14

Art.

22

Tutela della maternità

pag.

14

Art.

23

Assenze per malattia

pag.

16

Art.

24

Buono pasto

pag.

18

Art.

25

Spese di cura

pag.

18

Art.

26

Compensi per le commissioni di concorso

pag.

19

Art.

27

Pari opportunità

pag.

19

CAPO IV

TRATTAMENTO ECONOMICO

Art.

28

Elementi della retribuzione

pag.

21

Art.

29

Trattamento economico fondamentale

pag.

21

Art.

30

Indennità integrativa speciale

pag.

21

Art.

31

Indennità di direzione

pag.

21

Art.

32

Indennità di risultato

pag.

22

Art.

33

Indennità di funzione

pag.

22

Art.

34

Collaborazioni con l’Amministrazione

pag.

23

Art.

35

Indennità per assegnazione a sede scolastica

pag.

23

Art.

36

Indennità all’ispettore di religione

pag.

23

Art.

37

Erogazione agli incaricati e ai comandati

pag.

23

Art.

38

Indennità di missione

pag.

24

Art.

39

Permanenza nella sede di servizio

pag.

24

 

ALLEGATI

TABELLA "A"

MISURE ECONOMICHE DEI PARAMETRI PER IL CALCOLO DELL’INDENNITÀ DI DIREZIONE

TABELLA "B"

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELL’INDENNITA’ DI FUNZIONE

 


CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO
1 GENNAIO 1998 - 31 AGOSTO 2000
DEL COMPARTO SCUOLA
- AREA DEI CAPI DI ISTITUTO DELLA SCUOLA A CARATTERE STATALE
DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO -

 

PREMESSA

 

1. Il presente contratto collettivo si propone di dare risposta alle peculiarità della realtà trentina coerentemente al disposto dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 433 del 1996, che individua, tra le finalità primarie della Provincia autonoma di Trento "la migliore utilizzazione del personale anche al fine di soddisfare le esigenze di continuità didattica per una più efficace organizzazione della scuola".

2. Il presente contratto collettivo provinciale di lavoro è stipulato ai sensi dell’art. 2, comma 4, del D.Lgs. n. 433/1996: "Gli istituti e le materie del rapporto di lavoro riservati alla contrattazione collettiva sono disciplinati, dopo l'adeguamento, nei limiti di cui all’art. 4 dello Statuto, della legislazione provinciale, ai principi recati dall’art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, da contratti provinciali volti al perseguimento degli obiettivi posti dall’ordinamento scolastico ed al perseguimento dei predetti obiettivi e al comma 3. La contrattazione collettiva provinciale è rivolta al perseguimento dei predetti obiettivi e finalità, salvo restando in ogni caso il rispetto delle norme dei contratti nazionali concernenti il trattamento economico fondamentale, l’inquadramento nei livelli o nelle qualifiche funzionali, il trattamento di previdenza e quiescenza nonché gli altri aspetti fondamentali degli istituti dello stato giuridico vigenti per il corrispondente personale in servizio presso gli uffici, le scuole ed istituti funzionanti nel restante territorio dello Stato, al fine di assicurare la mobilità in ambito nazionale del personale di cui al comma 2" (personale direttivo delle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria della Provincia Autonoma di Trento).

"In ogni caso all’atto del trasferimento del personale direttivo di cui al presente comma in Uffici, istituti o scuole del restante territorio dello stato cessa di applicarsi il presente contratto e riacquista integralmente vigore il contratto collettivo nazionale".

3. Per quanto non disciplinato dal presente accordo e dagli accordi provinciali dd. 15 luglio 1999 e 7 dicembre 1999, il contratto nazionale rappresenta la principale fonte normativa e di riferimento.

4. Le soluzioni concordate saranno soggette a verifica in sede di rinnovo contrattuale.

5. La durata del presente contratto è limitata al 31 agosto 2000 in considerazione che, a partire da tale data, viene riconosciuta la dirigenza ai capi di istituto.

 

 

CAPO I

Disposizioni generali

 

Art. 1
Campo di applicazione

1. Il presente contratto collettivo provinciale si applica a tutti i capi di istituto, anche incaricati delle scuole a carattere statale della Provincia autonoma di Trento.

2. Per quanto non disciplinato dal presente accordo si applica la disciplina prevista dal contratto nazionale del 1999.

 

Art. 2
Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

1. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 1998 – 31 agosto 2000 sia per la parte economica sia per la parte normativa.

2. In previsione dell’entrata a regime dell’autonomia scolastica di cui alla L.P. n.10/98 sarà avviata entro il 31 agosto 2000 un’apposita sessione negoziale concernente la piena attuazione della dirigenza scolastica.

2. Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. La stipulazione si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali a seguito del perfezionamento delle procedure di cui all’art. 60 della L.P. n. 7 del 3 aprile 1997 e del decreto legislativo 24-7-1996, n. 433.

3. Il presente contratto rimane in vigore fino a quando non sia sostituito dal successivo contratto collettivo.

4. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta la relativa indennità, secondo le scadenze previste dall'accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993.

Per l'erogazione di detta indennità si applica la procedura dell'art. 59 della L.P. 3 aprile 1997, n. 7.

5. In sede di rinnovo biennale per la parte economica ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l’inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel presente biennio, secondo quanto previsto dall’accordo tra Governo e parti sociali del 23 luglio 1993.

6. Il trattamento economico del personale di cui al presente CCPL, per la parte fondamentale, verrà adeguato al CCNL del comparto di cui all’art. 8 del contratto collettivo nazionale quadro sottoscritto il 2 giugno 1998, salvo quanto eventualmente disposto in sede di contrattazione collettiva provinciale.

 

Art. 3
Interpretazione autentica dei contratti

1. In attuazione dell'art. 61 della L.P. n 7 del 1997, quando insorgano controversie sull'interpretazione del contratto collettivo provinciale o di contratti decentrati, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano, entro 30 giorni dalla richiesta di cui al successivo comma 2, per definire consensualmente il significato della clausola controversa. La procedura deve concludersi entro 30 giorni dalla data del primo incontro.

2. Al fine di cui al comma 1 la parte interessata invia all’altra apposita richiesta scritta con lettera raccomandata. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve comunque far riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza generale.

3. L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto collettivo provinciale o decentrato.

4. Eventuali interpretazioni autentiche di norme contrattuali riferite ad articoli recepiti dal contratto nazionale o comunque non modificati in sede di CCPL rispetto al testo del CCNL di comparto sono assunte dalle parti in via automatica.

 

Art. 4
Previdenza integrativa

1. Le parti concordano sulla necessità di definire gli aspetti costitutivi e funzionali per l’adesione al costituito Fondo regionale dei lavoratori dipendenti per la previdenza complementare. L’adesione volontaria al Fondo a capitalizzazione individuale e a contribuzione definita verrà avviata a seguito della trasformazione dell’indennità di buonuscita in trattamento di fine rapporto (T.F.R.). In sede di trasformazione dell’indennità di buonuscita in T.F.R. le parti si impegnano ad armonizzare in materia di anticipazione le condizioni con gli altri comparti contrattuali del settore pubblico della Provincia di Trento nel rispetto degli equilibri di bilancio.

2. La Provincia autonoma di Trento contribuirà al finanziamento del Fondo nella misura dell’1% del trattamento economico con riferimento alla base retributiva utilizzata per il calcolo del T.F.R..

3. Tale contributo sarà dovuto a favore del personale che abbia espresso volontà di adesione al Fondo, la cui contribuzione è pari ad un ulteriore 1%.

4. Il finanziamento del Fondo avverrà anche mediante una quota di T.F.R. maturato pari al 18%.

5. La Provincia versa a proprio carico Lire 10.000.= all’atto dell’iscrizione del dipendente al Fondo di previdenza complementare regionale a decorrere dall’operatività del Fondo stesso.

6. L’adesione al Fondo da parte della Provincia sarà resa operativa ad intervenuta autorizzazione nelle necessarie risorse sul bilancio provinciale.

7. Il presente articolo sarà reso operativo entro 90 giorni dalla conclusione dell’iter nazionale.

 

 

CAPO II

Relazioni sindacali

 

Art. 5
Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle rispettive responsabilità dell’amministrazione scolastica e dei sindacati, persegue l’obiettivo di contemperare l’interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l’esigenza di incrementare l’efficacia e l’efficienza dei servizi prestati alla collettività.

Il sistema delle relazioni sindacali è improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti.

2. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali:

  1. contrattazione collettiva: si svolge a livello provinciale e a livello di Sovrintendenza scolastica;
  2. partecipazione: si articola negli istituti dell’informazione, della concertazione e delle intese. Essa può prevedere altresì l’istituzione di commissioni paritetiche con finalità propositive, secondo le modalità indicate nell’articolo 6;
  3. interpretazione autentica dei contratti collettivi di cui all'art. 3.

 

Art. 6
Contrattazione collettiva decentrata

1. La contrattazione collettiva decentrata è finalizzata ad incrementare la qualità del servizio scolastico, sostenendo i processi innovatori in atto anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte.

I contratti collettivi, nei vari livelli previsti, definiscono i criteri di distribuzione al personale delle risorse disponibili, nonché i criteri generali di verifica dei risultati, in relazione agli specifici obiettivi programmati.

  1. le linee di indirizzo e i criteri per la tutela della salute nell'ambiente di lavoro;
  2. i criteri per la ripartizione delle risorse per l'erogazione della retribuzione integrativa legata ai processi di attuazione dell'autonomia;
  3. i criteri generali di utilizzazione delle risorse complessivamente disponibili per il miglioramento dell’attività formativa e per le prestazioni aggiuntive, nonché le modalità di verifica dei risultati conseguiti;
  4. la mobilità intercompartimentale;
  5. i criteri generali per la valutazione dei titoli culturali e professionali nonché la quota di risorse da riservare al trattamento economico connesso allo sviluppo della professionalità dei docenti;
  6. l'ammontare delle risorse destinate ai progetti per le scuole situate nelle zone a rischio.
  1. le linee di indirizzo per l'attività di formazione in servizio e per l'aggiornamento, ivi compresi i piani di riconversione del personale in relazione alle situazioni di esubero, nonché i criteri relativi alla ripartizione delle risorse ed alle modalità di verifica dei risultati conseguiti;
  2. i criteri di allocazione e utilizzo delle risorse di cui alla lett. f) del presente comma a livello d'istituto, inclusa l'assegnazione di una quota dei fondi destinati alla formazione per il finanziamento di moduli formativi specifici per il personale e i criteri generali di verifica dei risultati in relazione agli specifici obiettivi programmati.
  3. quanto altro specificamente previsto nel presente contratto.

2. Presso la Sovrintendenza scolastica provinciale la contrattazione decentrata si svolge inoltre sulle seguenti materie:

  1. l'utilizzazione del personale, del personale soprannumerario nonché di quello collocato fuori ruolo;
  2. la mobilità interna al comparto;
  3. le procedure e i criteri di utilizzazione del personale;
  4. i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio;
  5. i criteri e le modalità per lo svolgimento delle assemblee territoriali;
  6. le opportunità formative per il personale docente, inclusi i docenti assunti a tempo determinato;
  7. l'esercizio degli esoneri e dei permessi sindacali;
  8. quanto altro specificamente previsto nel presente contratto.

3. La contrattazione decentrata si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dal CCPL, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione economica annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate. Entro il primo mese di negoziato le parti non assumono iniziative unilaterali, né procedono ad azioni dirette. Entro il 30-6-2001 la materia del presente articolo verrà rivista per adeguarla con il completamento dell’autonomia scolastica. Fino a tale data rimangono in vigore gli accordi decentrati esistenti. Sulle materie che incidono sull’ordinato e tempestivo avvio dell’anno scolastico la contrattazione deve concludersi entro il 30 giugno.

 

Art. 7
Partecipazione

1. L’Amministrazione scolastica provinciale, nell’ambito della propria autonomia e delle proprie distinte responsabilità, fornisce informazioni e, ove necessaria, la relativa documentazione cartacea e/o informatica ai soggetti identificati all’articolo relativo alla composizione delle delegazioni sulle seguenti materie:

  1. criteri per la definizione e la distribuzione degli organici;
  2. modalità organizzative per l'assunzione del personale;
  3. modalità di applicazione del contratto;
  4. documenti di previsione di bilancio relativi alle spese per il personale;
  5. operatività di nuovi sistemi informativi o di modifica dei sistemi preesistenti concernenti i servizi amministrativi e di supporto dell’attività scolastica;
  6. dati generali sullo stato dell'occupazione degli organici e di utilizzazione del personale;
  7. andamento generale della mobilità del personale;
  8. strumenti e metodologie per la valutazione della produttività ed efficacia qualitativa del sistema scolastico, anche in rapporto alle sperimentazioni in atto, ferma restando la competenza del Comitato di valutazione del sistema scolastico.

2. Gli incontri per l’informazione si svolgono con cadenza almeno annuale. Essi hanno come oggetto il consuntivo degli atti di gestione adottati e i relativi risultati, nonché i progetti riguardanti le materie elencate. La documentazione relativa viene fornita ai sindacati con congruo anticipo. Gli organismi di cui all’articolo relativo alla composizione delle delegazioni possono richiedere nelle materie sopraelencate informazioni riguardanti singole istituzioni scolastiche.

3. Su ciascuna delle materie previste al comma 1 e sulle linee essenziali di indirizzo in materia di gestione della organizzazione scolastica può essere consensualmente decisa la formazione di commissioni paritetiche, per un esame più approfondito di singoli problemi al fine di avanzare proposte non vincolanti per l’Amministrazione e di formulare raccomandazioni ai soggetti della contrattazione decentrata.

4. Ricevuta l’informazione i soggetti sindacali di cui all’articolo 10 possono chiedere che si dia inizio alla procedura di concertazione sulle seguenti materie:

a) criteri per la definizione e la distribuzione degli organici di tutto il personale;

b) le modalità organizzative per l'assunzione del personale;

c) le modalità di applicazione del contratto.

5. La concertazione si svolge in appositi incontri che iniziano entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta. Nella concertazione le parti verificano la possibilità di un accordo mediante un confronto che deve concludersi entro 15 giorni dalla sua attivazione. Dell’esito della concertazione è redatto verbale dal quale risultino le posizioni delle parti. Durante il periodo in cui si svolge la concertazione le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto della stessa.

6. Entro il 30-6-2001 la materia del presente articolo verrà rivista per adeguarla al completamento dell’autonomia scolastica. Le parti si impegnano a pervenire, entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente contratto, ad un accordo sulla costituzione delle R.S.U..

Sulle materie che incidono sull’ordinato e tempestivo avvio dell’anno scolastico la concertazione deve concludersi entro il 30 giugno.

 

Art. 8
Composizione delle delegazioni

1. Le delegazioni trattanti sono costituite come segue:

I - A LIVELLO PROVINCIALE, PER LA CONTRATTAZIONE DA SVOLGERSI A LIVELLO DI COMPARTO:

a) per la parte pubblica:

- dall’AGENZIA PROVINCIALE PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE (A.P.RA.N.);

b) per le organizzazioni sindacali:

- da non più di tre componenti per ciascuna delle organizzazioni dei lavoratori a cui risultino iscritti almeno il 5% del totale dei dipendenti che hanno rilasciato la propria delega alle OO.SS. con riferimento a ciascuna area di contrattazione ovvero, qualora costituite, quelle che abbiano riportato almeno il 5% dei voti nelle elezioni delle R.S.U.;

II - PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA DA SVOLGERSI IN SEDE DI SOVRINTENDENZA SCOLASTICA:

a) per la parte pubblica:

- dal Sovrintendente scolastico provinciale o da un suo delegato e dai suoi funzionari. L'Amministrazione può avvalersi, in qualità di consulenti, di personale scolastico esperto nella materia, con esclusione di membri di organismi esecutivi delle OO.SS.;

b) per le organizzazioni sindacali:

- dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCPL.

 

CAPO III

Norme comuni

 

Art. 9
Doveri dell'Amministrazione scolastica

1. Allo scopo di realizzare un sistema che coniughi efficienza ed efficacia del servizio e la trasparenza amministrativa in tutte le strutture, l’Amministrazione scolastica, darà integrale attuazione alla normativa in materia di semplificazione e trasparenza amministrativa.

2. La formazione continua, iniziale ed in servizio, costituisce una risorsa che l'amministrazione scolastica è tenuta a fornire al personale scolastico per migliorarne la qualità professionale e l'attitudine a realizzare le esigenze connesse al regime di autonomia della scuola prefigurato dalla normativa vigente.

3. In relazione alla semplificazione amministrativa, per quanto riguarda la disposizioni non contrattualizzate, viene costituito entro il 31.12.2000 un apposito gruppo di lavoro presso la Sovrintendenza scolastica.

 

Art. 10
Formazione in servizio

1. Nell’ambito dei processi di riforma e di innovazione nella scuola, la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale dei capi di istituto, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per una efficace politica di sviluppo delle risorse umane attraverso qualificate iniziative di prima formazione ed in servizio, di mobilità, riqualificazione e riconversione professionale, nonché di interventi formativi finalizzati a specifiche esigenze.

 

Art. 11
La formazione per il personale della scuola

1. L’Amministrazione scolastica, con le risorse finanziarie annualmente disponibili, ha l’obbligo di costruire progressivamente un sistema di opportunità formative, articolato e di qualità. La formazione è una risorsa strategica per il miglioramento della scuola e, come tale, è un diritto dei capi di istituto.

2. Le iniziative di formazione hanno per obiettivi il miglioramento e la crescita professionale del personale, in relazione anche alle trasformazioni e innovazioni in atto.

3. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale, in quanto funzionale alla piena realizzazione dello sviluppo delle proprie responsabilità.

4. I capi d’istituto possono partecipare, previa autorizzazione del Sovrintendente scolastico, in relazione delle esigenze di funzionamento del servizio, a iniziative formative o di aggiornamento organizzate dall’Amministrazione o svolte da Università, IRRSAE e IPRASE o da Enti e da associazioni professionali autorizzate dall’Amministrazione medesima.

5. Con l’esonero dal servizio e usufruendo di periodi di aspettativa retribuiti, il personale può partecipare ad iniziative di ricerca, di sperimentazione ed aggiornamento da svolgere in ambito universitario, presso istituzioni scolastiche e centri di formazione qualificati.

6. Gli esoneri e le spettative di cui al comma 5 non possono eccedere complessivamente i due mesi nell’arco di quatrro anni e sono finanziate dall’amministrazione scolastica.

7. Il personale in formazione di cui ai commi precedenti è considerato in servizio a tutti gli effetti. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta, ove spettante, il trattamento di missione ed il rimborso delle spese di viaggio. Per la partecipazione a corsi che prevedano la permanenza fuori sede di media o lunga durata, in sede di contrattazione decentrata, saranno dettate norme alternative al trattamento di missione volte a garantire un adeguato rimborso delle spese sostenute dal dipendente.

8. Al termine dei periodi di formazione il personale interessato invia una relazione sull’attività svolta al Sovrintendente, ai fini di una valutazione periodica del complesso delle iniziative formative.

9. Le aspettative di cui al presente articolo non si computano ai fini del raggiungimento dei limiti massimi previsti dal CCNL.

 

Art. 12
Progressione professionale

1. Al personale scolastico viene attribuito un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali.

2. Il passaggio tra una posizione stipendiale e l’altra potrà essere acquisito al termine dei periodi previsti dalla tabella E del CCNL '99, sulla base dell’accertato utile assolvimento di tutti gli obblighi inerenti alla funzione.

3. Il servizio si intende reso utilmente qualora il dipendente, nel periodo di maturazione della posizione stipendiale, non sia incorso in sanzioni disciplinari definitive implicanti la sospensione dal servizio; in caso contrario trova applicazione l’articolo 27, comma 3, lettere a) e b), del CCNL sottoscritto il 4/8/95.

 

Art. 13
Compiti del capo di istituto

1. Il capo di istituto partecipa e concorre al processo di realizzazione dell’autonomia scolastica che andrà a regime l’1 settembre 2000. Nell’attuale fase transitoria, i capi di istituto eserciteranno le proprie funzioni nella prospettiva dell’ingresso delle istituzioni scolastiche nel regime di autonomia previsto dalla normativa vigente valorizzando le competenze acquisite nei corsi obbligatori di cui alla L.P. n. 10/98.

2. Il capo di istituto assicura la gestione unitaria dell’istituzione scolastica e la finalizza all’obiettivo della qualità dei processi formativi, predisponendo gli strumenti attuativi del progetto di istituto.

3. Il capo di istituto, in relazione all’assetto organizzativo conseguente al progetto di istituto, organizza la propria presenza in servizio e il proprio tempo di lavoro secondo criteri di flessibilità, in rapporto alle esigenze connesse all’esercizio delle funzioni di competenza. In ogni caso le figure di cui al comma 1 debbono assicurare la propria presenza per non meno di 36 ore settimanali. Non sono corrisposti in nessun caso compensi per lavoro straordinario.

4. Il capo di istituto può avvalersi, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali, della collaborazione di docenti da lui individuati sulla base della normativa vigente. La scelta è effettuata, ferma restando la natura fiduciaria dell’incarico correlata alla responsabilità sugli esiti dell’incarico stesso, secondo criteri di efficienza ed efficacia nel servizio scolastico.

5. In relazione agli specifici aspetti di carattere generale e organizzativo inerenti al piano attuativo del progetto d’istituto, il capo d’istituto, prima dell’inizio dell’anno scolastico consulta il responsabile amministrativo e, previa convocazione di una apposita riunione, informa il personale A.T.A..

 

Art. 14
Funzioni istituzionali e prestazioni aggiuntive

1. Il capo di istituto adotta gli atti ed i provvedimenti amministrativi e svolge le attività comunque necessarie al raggiungimento dei risultati di gestione per la struttura scolastica e provvede all’organizzazione, al coordinamento ed all’utilizzo delle risorse, umane, finanziarie e strumentali secondo quanto previsto dal CCPL del 2000 dei docenti ed in particolare al Capo IV.

 

Art. 15
Conferimento di incarichi

1. La Giunta provinciale e l’Amministrazione scolastica possono conferire ai capi di istituto secondo criteri di economicità, di trasparenza, di razionalità e di efficienza i seguenti incarichi temporanei e/o a termine:

  1. coordinamento di iniziative e progetti a livello provinciale, collaborazione in studi e ricerche;
  2. reggenza di altro istituto in caso di assenza o impedimento del titolare per periodi superiori a due mesi, ferme restando le norme sulla reggenza nella scuola elementare e sugli incarichi di presidenza nelle scuole secondarie;
  3. tutorato di capi di istituto in prova o al primo anno di incarico
  4. coordinamento di progetti relativi a più scuole tra loro associate ove sia preposto a scuole "polo";
  5. progettazione e direzione di corsi di formazione, riconversione e di riqualificazione del personale;
  6. partecipazione a commissioni, comitati o gruppi di lavoro istituiti da organismi pubblici a livello territoriale riguardanti il funzionamento della scuola.

Nel conferire tali incarichi l’Amministrazione tiene conto:

  1. dell’esito positivo della valutazione;
  2. della competenza professionale, valutata sulla base dei titoli professionali, scientifici e di cultura posseduti;
  3. della congruità di tale competenza rispetto all’incarico da affidare;
  4. della compatibilità dell’incarico con il pieno assolvimento da parte del capo d’istituto dei compiti di istituto e degli obblighi di servizio;
  5. della disponibilità degli interessati.

2. La Sovrintendenza scolastica, con atto motivato, individua il capo di istituto affidatario dell’incarico in applicazione dei criteri di cui al precedente comma.

3. L’incarico affidato deve indicare la specificazione dell’oggetto, del luogo di svolgimento, della sua prevedibile durata e del compenso, che è a carico dell’Amministrazione che conferisce l’incarico. Le prestazioni di cui al presente articolo sono compensate secondo le tabelle provinciali previste per i membri laici.

4. I criteri e gli orientamenti a cui si atterrà l’Amministrazione nel conferire gli incarichi saranno oggetto di informazione preventiva alle OO.SS. firmatarie del presente contratto.

5. Presso la Sovrintendenza scolastica è tenuto un elenco, aggiornato fino al mese precedente, di tutti gli incarichi affidati dall’amministrazione scolastica.

6. Sono esclusi dal campo di applicazione della presente disposizione gli incarichi conferiti ai capi di istituto da soggetti diversi dall’amministrazione scolastica, il cui conferimento è disciplinato in riferimento al regime autorizzatorio dall’art. 58 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni.

 

Art. 16
Valutazione dei capi di istituto

1. E’ istituito presso la Sovrintendenza scolastica un nucleo di valutazione delle attività dei capi di istituto, presieduto dal Sovrintendente scolastico o da un dirigente da lui delegato. Il nucleo è composto da un ispettore tecnico e da un esperto, anche esterno, in tecniche di valutazione e controllo di gestione, con esperienza maturata preferibilmente nel settore scolastico o pubblico.

I componenti del nucleo di valutazione sono nominati dalla Giunta provinciale su proposta dell’assessore competente.

Per i componenti interni all’amministrazione scolastica la partecipazione all’attività del nucleo costituisce attività istituzionale rientrante nei doveri d’ufficio.

2. La Giunta provinciale stabilisce, previa comunicazione alle OO.SS. firmatarie del presente accordo, i criteri da adottare per la valutazione e per i relativi punteggi.

3. Nel valutare l’attività dei capi di istituto, il nucleo dovrà tenere conto del contesto socio-economico in cui opera il capo di istituto e dei risultati dei processi attivati per il raggiungimento degli obiettivi definiti dalla scuola nell’ambito del progetto d’istituto. Il nucleo di valutazione formula il giudizio sulla base di criteri e indicatori che vengono preventivamente resi pubblici ed aggiornati periodicamente.
Il nucleo dovrà considerare i processi promossi dal capo d’istituto in ordine a:

Con riferimento ai capi d’istituto che svolgono attività lavorativa nell’amministrazione della pubblica istruzione, il nucleo valuta i risultati ottenuti in relazione ai compiti affidati, e ai contesti organizzativi in cui operano, tenendo conto della qualità dei progetti e dei processi attivati in relazione al miglioramento del sistema scolastico e all’attuazione dell’autonomia.

Il giudizio è riservato e sostituisce a tutti gli effetti le note di qualifica. Con riferimento ai capi di istituto che svolgono attività lavorativa nella Amministrazione della pubblica istruzione, i nuclei valutano i risultati ottenuti in relazione ai compiti affidati, e ai contesti organizzativi in cui operano, tenendo conto della qualità dei progetti e dei processi attivati in relazione al miglioramento del sistema scolastico e all’attuazione dell’autonomia.

4. Ai fini di cui al precedente comma 3 il nucleo stesso potrà richiedere al capo d’istituto ogni utile informazione oralmente o per iscritto ed effettuare anche verifiche dirette nelle istituzioni interessate.

5. Prima di procedere a formalizzare una valutazione non positiva, il nucleo di cui al primo comma acquisisce in contradditorio le deduzioni del dirigente scolastico interessato, il quale potrà essere assistito da un rappresentante dell’organizzazione sindacale cui egli aderisce o comunque conferisce mandato ad un legale di sua fiducia.

6. Per la valutazione sono destinate risorse annue corrispondenti a Lire 6.000.000 annui riferiti al 20% dei capi d’istituto. Per la valutazione riferita all’anno scolastico 1999/2000 sarà accontonato l’importo corrispondente.

7. Nel caso di esito negativo della valutazione, l’eventuale azione giurisdizionale del capo d’istituto è condizionata al tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all’art. 69 del D.Lgs. n. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni.

8. Il nucleo di valutazione individuerà in concertazione con le Organizzazioni sindacali, le modalità per la valutazione dei capi d’istituto relativamente all’anno scolastico 1999-2000.

9. A partire dall’anno scolastico 1999/2000, sono aboliti i rapporti informativi e i giudizi complessivi annuali.

10. Con successiva contrattazione, e comunque non oltre tre mesi dalla sotttoscrizione del presente contratto, le parti si impegnano ad integrare, ove necessario, le disposizioni del presente articolo.

 

Art. 17
Tentativo obbligatorio di conciliazione

1. Per le controversie individuali di cui all'art. 68 del d.lgs. n. 29/1993, comprese quelle concernenti l’applicazione delle sanzioni disciplinari, il tentativo obbligatorio di conciliazione può aver luogo davanti al collegio di conciliazione di cui all'art. 69-bis del medesimo decreto.

 

Art. 18
Collegio arbitrale

1. I capi d’istituto e la Sovrintendenza possono chiedere che la risoluzione di un'eventuale controversia di lavoro sia deferita ad arbitri, previa promozione del tentativo obbligatorio di conciliazione, da esperirsi con le modalità di cui all'articolo 69 bis del d.lgs. n. 29/1993.

2. La soluzione delle controversie verrà deferita ad un Collegio arbitrale costituito presso la Camera arbitrale stabilmente insediata presso il Servizio Lavoro della Provincia autonoma di Trento e da istituire entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo.

3. La Camera arbitrale, dotata di una segreteria messa a disposizione dal Servizio Lavoro della Provincia autonoma di Trento, rimarrà in carica per la durata del presente accordo e sarà composta di 10 membri, per metà dalla Provincia autonoma di Trento. Il Presidente ed il Vice-presidente saranno nominati d'intesa dai membri della Camera arbitrale, tra avvocati regolarmente iscritti al rispettivo Ordine.

4. Il Collegio arbitrale sarà composto dal Presidente o dal Vice-presidente della Camera arbitrale e da due arbitri, designati tra i componenti fissi della Camera arbitrale medesima, rispettivamente dal Capo d’istituto e dall'Ente tra i quali verte la controversia.

5. Il Collegio arbitrale sarà investito della vertenza su richiesta, sottoscritta dal Capo d’istituto o dal Sovrintendente, depositata presso la segreteria della Camera arbitrale o ad essa inviata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Tale richiesta dovrà contenere la nomina del proprio rappresentante nel collegio o la delega per la nomina ad un'organizzazione sindacale, nonché la determinazione dell’oggetto della domanda e l’esposizione dei fatti e delle ragioni di diritto sui quali essa si fonda, oltre all’indicazione dei mezzi di prova di cui la parte intende avvalersi e dei documenti offerti in comunicazione, che devono essere contestualmente depositati.

6. Il Presidente della Camera arbitrale trasmette la richiesta di cui al comma precedente, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, alla Sovrintendenza o al Capo d’istituto nei cui confronti è stato presentato ricorso, fissando un termine di 30 giorni per l'accettazione e la designazione del proprio arbitro, fatta salva comunque la facoltà per le parti di adire l'autorità giudiziaria prima dell'insediamento del Collegio arbitrale. Se la parte convenuta non nomina l’arbitro entro il termine di cui sopra o non esprime la volontà di adire l’Autorità giudiziaria, il ricorso si intende accolto.

7. Il Presidente fisserà la riunione per la comparizione degli arbitri e delle parti entro un termine non superiore a ulteriori 20 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al comma precedente. La parte convenuta deve costituirsi almeno cinque giorni prima dell’udienza, depositando presso la segreteria della Camera una memoria difensiva, nella quale devono essere proposte le eventuali domande riconvenzionali (a pena di decadenza), le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio e nella quale devono essere indicati i mezzi di prova dei quali intende avvalersi ed i documenti offerti in comunicazione, che devono essere contestualmente depositati. Se è proposta domanda riconvenzionale il Presidente del Collegio differisce l’udienza con provvedimento, che la segreteria provvede a comunicare alle parti. Tra la comunicazione e la data fissata per l’udienza devono intercorrere non meno di dieci giorni. La parte ricorrente può depositare almeno cinque giorni prima dell’udienza una memoria difensiva relativa unicamente alla domanda o domande riconvenzionali, nella quale devono essere proposte le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio e devono essere indicati i mezzi di prova dei quali intende avvalersi ed i documenti offerti in comunicazione, che devono essere contestualmente depositati. L’udienza di discussione è diretta dal Presidente del Collegio. Le parti sono tenute a comparire personalmente e possono farsi assistere da un solo difensore. Il Collegio esperisce preliminarmente il tentativo di conciliazione. Se le parti si conciliano, si forma processo verbale della convenzione conclusa, il quale ha valore equiparato alla decisione. Detto verbale sarà depositato eventualmente presso il Servizio Lavoro della P.A.T. ai fini dell’apposizione della formula di esecutività. Assunti gli eventuali mezzi istruttori ed esaurita la discussione orale, il Collegio si riserva di pronunziare la decisione sulle conclusioni precisate dalle parti. La decisione è comunicata alle parti integralmente e per iscritto a cura della segreteria. Le spese del giudizio sono poste a carico totale o parziale della parte soccombente.

8. Quando per la definizione di una controversia individuale è necessario risolvere in via pregiudiziale una questione concernente l'efficacia, la validità o l'interpretazione delle clausole di un contratto o accordo collettivo sottoscritto dall'A.P.RA.N., il Collegio, con ordinanza non impugnabile nella quale indica la questione da risolvere, sospende il giudizio, fissa una nuova udienza di discussione non prima di 60 giorni e dispone la comunicazione, a cura della Segreteria, dell'ordinanza, del ricorso introduttivo e della memoria difensiva all'A.P.RA.N.. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al presente comma l'A.P.RA.N. convoca le organizzazioni sindacali firmatarie per verificare la possibilità di un accordo sull'interpretazione autentica del contratto. Il testo dell'accordo è trasmesso, a cura dell'A.P.RA.N., alla Segreteria del Collegio arbitrale, la quale provvede a darne avviso alle parti almeno dieci giorni prima dell'udienza. Decorsi 60 giorni dalla comunicazione di cui al presente comma, in mancanza di accordo la procedura si intende conclusa.

9. L'intera procedura dovrà concludersi non oltre 90 giorni dalla prima riunione del Collegio, entro i quali il lodo dovrà essere depositato presso la Camera arbitrale e comunicato alle parti, salva la possibilità, in caso di specifiche e motivate esigenze istruttorie, di una proroga, non superiore a 60 giorni, decisa dal Collegio all'unanimità. Copia del lodo sarà depositata presso la Cancelleria del Tribunale.

10. Le spese legali saranno liquidate dagli arbitri ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c.. Gli onorari degli arbitri non dovranno superare i minimi tariffari parametrati su quelli già previsti dall'Ordine degli avvocati.

11. La presente procedura può essere applicata anche alle controversie in tema di sanzioni disciplinari, le quali possono, comunque, essere devolute anche alla decisione del Collegio Arbitrale di cui all’art. 51 della l.p. n. 7/97 e di cui all’art. 18, comma 54, della L.R. n. 10/98.

12. Le parti potranno rivedere le norme di cui al presente articolo entro dodici mesi dalla sottoscrizione del presente accordo.

 

Art. 19
Ferie

1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito.

Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.

2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.

3. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.

4. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 21 del CCNL del 1995 conserva il diritto alle ferie.

5. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 11. Esse devono essere richieste dai capi di istituto al Sovrintendente scolastico. Le ferie sono fruite nel corso di ciascun anno scolastico, compatibilmente con le oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente.

6. Le ferie devono essere fruite dai capi di istituto durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie per i capi di istituto la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a quindici giorni.

7. I capi di istituto possono fruire delle ferie non godute nell’anno di competenza anche nei periodi di normale attività, con esclusione del periodo di avvio dell’anno scolastico e di quelli riservati agli scrutini periodici e finali ed agli esami.

8. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime, nonchè all'indennità di missione per la durata dei viaggi suddetti. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.

9. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per di più di 3 giorni. L'amministrazione deve essere posta in grado di accertarle con tempestiva informazione.

10. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico.

11. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per documentate esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse.

 

Art. 20
Festività

1. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge n. 23 dicembre 1977, n. 937. E' altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purchè ricadente in giorno lavorativo.

2. Le quattro giornate di riposo, di cui al comma 1, sono fruite nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono.

 

Art. 21
Permessi retribuiti

1. Al dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato sono concessi sulla base di idonea documentazione, permessi retribuiti per i seguenti casi:

2. A domanda del dipendente sono, inoltre, concessi nell’anno scolastico tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati, anche al rientro, od autocertificati in base alle leggi vigenti. Per gli stessi motivi sono fruibili i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica.

3. Il dipendente ha, altresì, diritto ad un permesso di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio.

4. I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti cumulativamente nel corso di ciascun anno scolastico, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio.

5. Il dipendente ha diritto, inoltre, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge.

 

Art. 22
Tutela della maternità

1. Ai dipendenti si applicano le disposizioni della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, con le integrazioni apportate dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903, nonché le disposizioni di cui alla legge 8 marzo 2000, n. 53 e con le specificazioni contenute nei commi che seguono. Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro, ai sensi degli articoli. 4 e 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, spettano l'intera retribuzione fondamentale nonché le quote di retribuzione accessoria fisse e ricorrenti indicate nella tabella allegato.

2. Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti, anche orari, per l’effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici, ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbano essere eseguiti durante l’orario di lavoro.

3. Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro, ai sensi degli articoli.4 e 5 della legge n. 1204/71, e agli altri soggetti indicati agli articoli. 6 e 7 della legge n. 903/77 spetta l’intera retribuzione, compresa la partecipazione al fondo per la produttività e per il miglioramento dei servizi.

4. In caso di parto prematuro il secondo periodo di astensione obbligatoria decorre dalla data presunta del parto, fermo restando il godimento dei cinque mesi di astensione obbligatoria.

5. In caso di parto plurimo i periodi di riposo di cui all’art. 10 della legge 30.12.71, n. 1204 sono raddoppiati.

6. Nei primi otto anni di vita del bambino ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. Le astensioni dal lavoro dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di 10 mesi, fatto salvo il disposto del comma 7 del presente articolo. Nell’ambito del predetto limite il diritto di astenersi dal lavoro compete:

a) alla lavoratrice madre, trascorso il periodo di astensione obbligatoria per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;

b) al padre lavoratore per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;

c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi la madre lavoratrice o, in alternativa, il padre lavoratore, trascorso il periodo di astensione obbligatoria, può astenersi facoltativamente dal lavoro per la durata massima complessiva di dieci mesi.

7. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo non inferiore a tre mesi il limite di cui alla lettera b) del comma 6 è elevato a sette mesi ed il limite complessivo delle astensioni dal lavoro dei genitori di cui al medesimo comma è conseguentemente elevato a undici mesi.

8. Ai fini dell’esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore è tenuto, salvo caso di oggettiva impossibilità, a preavvertire il datore di lavoro con un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni.

9. Per i periodi di astensione facoltativa di cui al comma 7 ai lavoratori e alle lavoratrici è dovuta:

a) fino al terzo anno di virtù del bambino, per il primo mese un’indennità pari all’intera retribuzione per i restanti ulteriori cinque mesi un’indennità pari al 30% della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi; il relativo periodo, entro il limite predetto, è coperto da contribuzione figurativa;

b) fuori dai casi di cui alla lettera a), fino al compimento dell’ottavo anno del bambino, e comunque per il restante periodo di astensione facoltativa, un’indennità pari al 30% della retribuzione, nell’ipotesi in cui il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione obbligatoria; il periodo è coperto da contribuzione figurativa, attribuendo come valore retributivo per tale periodo il 200 per cento del valore massimo dell’assegno sociale, proporzionato ai periodo di riferimenti, salva la facoltà di integrazione da parte dell’interessato, con riscatto ai sensi dell’art. 13 della legge 12.8.1962, n. 1338, ovvero con versamento dei relativi contributi secondo i criteri e le modalità della prosecuzione volontaria.

10. Dopo il compimento del primo anno di vita del bambino e sino alla conclusione del terzo anno, nei casi previsti dall'art. 7, comma 2, della legge n. 1204/71, la madre, o, in alternativa, il padre, ha diritto annualmente ad un massimo di trenta giorni di assenza retribuita, dietro presentazione di certificato rilasciato da un medico del S.S.P. o con esso convenzionato. Dal terzo all’ottavo anno tali assenze spettano nel limite di 10 giorni annui complessivi non retribuiti per i genitori, con copertura previdenziale a carico dell’Amministrazione. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe il decorso del periodo di ferie in godimento da parte del genitore. Nel primo anno di vita le assenze per malattia del bambino sono retribuite fino a trenta giorni in alternativa al godimento dei primi trenta giorni di astensione facoltativa. Qualora i trenta giorni siano già stati usufruiti permane il diritto all’astensione non retribuita.

11. I periodi di astensione di cui al comma 7 sono computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie ed alla tredicesima mensilità.

12. Ferma restando l'applicazione dell'art. 3 della legge n. 1204/71, qualora, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto, si accerti che l'espletamento dell'attività lavorativa comporta una situazione di danno o di pericolo per la gestazione o la salute della lavoratrice madre, l'Amministrazione provvede al temporaneo impiego della medesima in altre attività che comportano minore aggravio psico-fisico. Si applicano inoltre le disposizioni di cui all’art. 17 della legge 5 febbraio 1999, n. 25.

13. Ai genitori adottivi e affidatari si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per i genitori naturali, fermo restando quanto previsto in altre disposizioni di legge; essi hanno diritto a fruire dei seguenti benefici:

  1. L’astensione dal lavoro, quale regolata dall’articolo 6, primo comma, della legge 9 dicembre 1977, n. 903, anche se il minore adottato ha superato i sei anni di età;
  2. L’assenza dal lavoro, quale regolata dall’articolo 6, secondo comma, della predetta legge n. 903 del 1977, entro un anno dall’effettivo ingresso del minore nella famiglia, sino a che il minore stesso non abbia raggiunto i sei anni di età;
  3. congedo retribuito di durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto per l’adozione, per un periodo comunque non superiore a due mesi;
  4. l’aspettativa di cui al comma 7 del presente articolo, fino al compimento dei 10 anni.

14. Il diritto di assentarsi dal lavoro di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, della legge n. 1204/71, così come integrato dal presente articolo, e la relativa retribuzione, sono riconosciuti anche se l’altro genitore non ne ha diritto.

15. Nulla è innovativo nell'applicazione della legge n. 903 del 1977 in caso di adozione o affidamento del bambino, con riferimento alla materia regolata dal presente articolo, salvo quanto modificato dallo stesso.

 

Art. 23
Assenze per malattia

1. Il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano, alle assenze dovute all'ultimo

episodio morboso, le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente.

2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta può essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi.

3. Prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2 l'amministrazione procede su richiesta del dipendente all'accertamento delle sue condizioni di salute, per il tramite della unità sanitaria locale competente ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.

4. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure nel caso che, a seguito dell'accertamento disposto ai sensi del comma 3, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'amministrazione può procedere, salvo particolari esigenze, alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso.

5. Il personale dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute può a domanda essere collocato fuori ruolo e/o utilizzato in altri compiti tenuto conto della sua preparazione culturale e professionale. Tale utilizzazione è disposta dalla Giunta provinciale sulla base di criteri definiti in sede di contrattazione decentrata provinciale.

6. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

7. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC, nonchè da quanto previsto dalla legge 26 giugno 1990, n. 162 e dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Le modalità applicative saranno regolamentate dal successivo accordo di cui all'art. 79.

8. Il trattamento economico spettante al dipendente, nel caso di assenza per malattia nel triennio di cui al comma 1, è il seguente:

  1. intera retribuzione fissa mensile, con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato, per i primi nove mesi di assenza.
  2. Nell'ambito di tale periodo per le malattie superiori a 15 gg lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche l'eventuale trattamento economico accessorio a carattere fisso e continuativo, come determinato ai sensi dell’art. 63 comma 1, lett. c) del CCNL del comparto scuola sottoscritto il 4.8.1995.

  3. 90% della retribuzione di cui alla lett. a) per i successivi 3 mesi di assenza;
  4. 50% della retribuzione di cui alla lett. a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1.

9. In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 ed 8 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero, di day-hospital anche quelli di assenza dovuti alle terapie, certificate dalla competente Azienda provinciale per i servizi sanitari. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l'intera retribuzione.

10. L'assenza per malattia, salva l'ipotesi di comprovato impedimento, deve essere comunicata dai direttori didattici e dai presidi, al Sovrintendente scolastico, tempestivamente e comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza.

11. Il dipendente, salvo comprovato impedimento, è tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico di giustificazione dell'assenza con indicazione della sola prognosi entro i cinque giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

12. L'istituzione scolastica o l'amministrazione di appartenenza dispone il controllo della malattia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge fin dal primo giorno di assenza, attraverso la competente Azienda provinciale per i servizi sanitari.

13. Il dipendente, che durante l'assenza, per particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello di residenza o del domicilio dichiarato all'amministrazione deve darne preventiva comunicazione, precisando l'indirizzo dove può essere reperito.

14. Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato all'amministrazione, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.

15. La permanenza del dipendente nel proprio domicilio durante le fasce orarie come sopra definite può essere verificata nell'ambito e nei limiti delle vigenti disposizioni di legge.

16. Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall'indirizzo comunicato, per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione con l'indicazione della diversa fascia oraria di reperibilità da osservare.

17. Nel caso in cui l'infermità sia causata da colpa di un terzo, il risarcimento del danno da mancato guadagno effettivamente liquidato da parte del terzo responsabile - qualora comprensivo anche della normale retribuzione - è versato dal dipendente all'amministrazione fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante il periodo di assenza ai sensi del comma 8, lettere a), b) e c), compresi gli oneri riflessi inerenti. La presente disposizione non pregiudica l'esercizio, da parte dell'azienda o ente, di eventuali azioni dirette nei confronti del terzo responsabile.

18. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle assenze per malattia iniziate successivamente alla data di stipulazione del contratto, dalla quale decorre il triennio previsto dal comma 1. Alle assenze per malattia in corso alla predetta data si applica la normativa vigente al momento dell'insorgenza della malattia per quanto attiene alle modalità di retribuzione, fatto salvo il diritto alla conservazione del posto ove più favorevole.

 

Art. 24
Buono pasto

1. Per ragioni di servizio i capi di istituto possono usufruire del buono pasto di valore pari a quello previsto per i dipendenti provinciali nei limiti dello stanziamento annuo complessivo di Lire 50.000.000.=.

2. Ai capi d’istituto che svolgono il proprio servizio anche nelle ore serali per riunioni di organi collegiali e/o impegni vari connessi al proprio ruolo è riconosciuto l’utilizzo di un secondo buono pasto giornaliero.

 

Art. 25
Spese di cura

1. Qualora venga riconosciuto, secondo la normativa vigente, che l’infermità è determinata da cause di servizio, i capi di istituto o i suoi eredi nella stessa istanza diretta ad ottenere il riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio o con domande successive da proporsi entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l’evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell’infermità, possono chiedere che siano poste a carico dell’Amministrazione le spese di cura o di protesi.

2. Il rimborso delle spese di cura o di protesi effettivamente sostenute, che non siano a carico dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, di altri enti pubblici o privati, viene effettuato dall’Amministrazione previa presentazione dei documenti giustificativi. Ai fini del rimborso l’Amministrazione può avvalersi della consulenza dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari ai fini di valutare la connessione della cura con l’infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio nonché la congruità della spesa sostenuta.

3. La documentazione per ottenere il rimborso delle spese deve essere presentata dal capo di istituto o, in caso di morte, dai suoi eredi entro 30 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità o, limitatamente alle spese sostenute posteriormente a tale data di comunicazione, entro 30 giorni dall’effettuazione delle stesse, salvo comprovato impedimento. Tale documentazione dovrà indicare anche le eventuali quote di concorso delle spese a carico di altri enti. Per il rimborso delle spese di cura effettuate regolarmente e frequentemente l’Amministrazione può concordare con il capo di istituto la presentazione mensile o annuale della domanda di rimborso e dei giustificativi di spesa.

4. Al capo di istituto possono essere concesse dall’Amministrazione delle anticipazioni sulle spese di cura, di ricovero o per protesi nella misura massima dell’80% delle spese previste, secondo le modalità di cui ai commi precedenti.

5. Non sono rimborsabili le spese sostenute dai capi di istituto per visite mediche specialistiche e per accertamenti diagnostici, se non nei confronti di capi di istituto affetti da stati morbosi particolarmente gravi o complessi.

6. In caso di effettuazione di cure balneo termali, idropiniche, salsoiodiche e altre complementari, dedotta la quota eventualmente a carico dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari o di altri enti pubblici, saranno rimborsate al capo di istituto le spese sostenute fino ad un importo giornaliero non superiore alla misura dell’indennità di trasferta prevista per le missioni di servizio. La durata massima delle cure anzidette è stabilita in giorni dodici per ciclo. Per ottenere i rimborsi il capo di istituto dovrà presentare:

a) le fatture originali relative alle spese di soggiorno debitamente quietanzate;
b) il certificato dello stabilimento di cura comprovante le cure effettuate e l’entità della relativa spesa.

 

Art. 26
Compensi per le commissioni di concorso

1. I compensi delle attività relative ai lavori delle commissioni dei concorsi ordinari per personale insegnante in Provincia di Trento, banditi nel corso del 1999 e del 2000 sono quelli previsti dall’art. 404 del D.Lgs. 16/4/94, n. 297.

2. Qualora i lavori delle commissioni di concorso vadano oltre i limiti temporali fissati dalla normativa nazionale al suddetto art. 404, comma 15, i gettoni di presenza per le sedute successive a tale limite sono riconosciuti nella misura del 50% dell’importo prefissato ordinariamente dalla normativa nazionale.

3. Per i concorsi ordinari e riservati per il personale insegnante banditi nel corso del 1999 e del 2000 è previsto un compenso aggiuntivo incentivante per i Presidenti di commissione e/o sottocommissione pari a Lire 15.000.= per ogni partecipante al concorso che abbia sostenuto gli esami scritti.

 

Art. 27
Pari opportunità

1. Al fine di consentire una reale parità uomini-donne, è istituito, presso la Sovrintendenza, il Comitato pari opportunità con il compito di proporre misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunità, secondo i principi definiti dalla legge 10 aprile 1991, n. 125, con particolare riferimento all'art. 1. Il Comitato è costituito da una persona designata da ciascuna delle organizzazioni sindacali di comparto firmatarie del presente CCPL e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione. Il presidente del Comitato è nominato dall’Assessore all’Istruzione e designa un vicepresidente. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente.

2. Il Comitato svolge i seguenti compiti:

  1. raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che l'Amministrazione è tenuta a fornire;
  2. formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativa;
  3. promozione di iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone nonchè a realizzare azioni positive, ai sensi della legge n. 125/1991.

3. Nell'ambito dei vari livelli di relazioni sindacali devono essere sentite le proposte formulate dal Comitato pari opportunità, per ciascuna delle materie sottoindicate, al fine di prevedere misure che favoriscano effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale delle lavoratrici:

4. L’Amministrazione assicura l'operatività del Comitato e garantisce tutti gli strumenti idonei e le risorse necessarie al suo funzionamento. In particolare, valorizza e pubblicizza con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dallo stesso.

5. Il Comitato per le pari opportunità rimane in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione del nuovo. I componenti del Comitato possono essere rinnovati nell'incarico per un solo mandato.

 

CAPO IV

Trattamento economico

 

Art. 28
Elementi della retribuzione

1. La retribuzione si compone di:

 

Art. 29
Trattamento economico fondamentale

1. Il trattamento economico fondamentale è quello in godimento con gli aumenti e le decorrenze previsti dall’accordo del 16.06.1999.

 

Art. 30
Indennità integrativa speciale

1. Ai dirigenti viene corrisposta l’indennità integrativa speciale nella misura fissata dalla legge.

 

Art. 31
Indennità di direzione

1. A decorrere dal 1.9.1999 ai capi di istituto, ivi compresi gli incaricati, ai vice rettori e alle vice direttrici degli istituti di educazione nonché ai direttori dei conservatori di musica e delle accademie e al personale incaricato della direzione spetta una indennità accessoria di direzione.

2. Nel caso in cui il capo di istituto si trovi in posizione di stato implicante il mancato esercizio della funzione direttiva, l’indennità di direzione per lo stesso periodo è corrisposta anche al dipendente che lo abbia sostituito, ai sensi della normativa vigente.

Per le istituzioni scolastiche affidate in reggenza l’indennità di direzione è corrisposta nella misura del 50% sia al capo d’istituto sia al docente vicario della stessa istituzione scolastica.

3. L’indennità di cui al presente articolo è assoggettata alle ritenute previste per i compensi accessori ed è costituita, secondo i sottoelencati parametri, il cui valore economico è individuato nella tabella A, allegata al presente contratto.

  1. da un importo base determinato in misura fissa, che comprende il compenso individuale accessorio;
  2. dai parametri relativi a particolari tipologie di istituzioni scolastiche;
  3. limitatamente alle istituzioni scolastiche con organico di diritto di personale docente superiore a 35 posti, dal parametro connesso con la complessità organizzativa, da moltiplicare per il predetto numero di posti.

4. L’indennità viene erogata in ragione di tanti dodicesimi per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestati nell’anno o situazioni di stato assimilate al servizio. Per periodi inferiori al mese detta indennità è liquidata in ragione di 1/30 della misura mensile per ciascun giorno compreso nel periodo di servizio. Per i periodi di servizio prestati in posizioni di stato che comportino la riduzione dello stipendio l’indennità stessa è ridotta nella medesima misura.

 

Art. 32
Indennità di risultato

1. L’indennità di risultato è quella prevista e disciplinata dall’art. 16 del presente contratto.

 

Art. 33
Indennità di funzione

1. Ai capi di istituto spetta, a partire dal 1 settembre 1999, una indennità accessoria mensile variabile per le maggiori responsabilità e i maggiori carichi di lavoro connessi al processo di realizzazione dell’autonomia della scuola trentina e per gli adempimenti richiesti dalla normativa provinciale in materia scolastica.

2. L’indennità di funzione sostituisce l’indennità di Istituto del CCPL del 1997 art. 11.

3. L’indennità di funzione è suddivisa in 4 classi sulla base di coefficienti riferiti ai seguenti parametri:

Tali parametri saranno applicati secondo i criteri di cui all’allegata Tabella B, che potranno essere annualmente rivisti su richiesta di una delle parti. (*)

4. Nel caso in cui il capo di istituto si trovi in posizione di stato implicante il mancato esercizio della funzione, valgono le indicazioni contenute nell’articolo relativo all’indennità di direzione.

5. L’indennità prevista per le varie classi è la seguente:

6. Gli importi indicati sono comprensivi dell’indennità d’istituto prevista dal contratto integrativo provinciale del 1997.

7. A far data dal 1° settembre 2000, qualora non sia stato rinegoziato il contratto per il riconoscimento della dirigenza scolastica, in considerazione anche dell’impegno richiesto ai capi d’istituto a prestare la loro collaborazione con l’Amministrazione e per altre attività esterne all’istituto in particolare quelle finalizzate alla realizzazione di reti di scuole per la gestione unificata dei servizi, l’indennità di cui al comma 5 viene rideterminata come di seguito indicato:

8. Sulle attività di cui al comma 7, dovrà essere inviata annualmente una relazione al Sovrintendente scolastico.

(*) Interpretazione autentica di data 22.10.2001: Le parti firmatarie del contratto collettivo provinciale di lavoro 1.1.1998-31.8.2000 del comparto Scuola – area dei capi di istituto della scuola a carattere statale della Provincia autonoma di Trento - convengono che, in attesa della revisione dei criteri in oggetto, il primo alinea "numero dei dipendenti assegnati all’istituto scolastico" sia da intendersi come organico di fatto o, in caso di appalti, come organico teorico calcolato utilizzando gli stessi criteri previsti per determinare l'organico di fatto.

 

Art. 34
Collaborazioni con l’Amministrazione

1. Ai capi d’istituto, in sede di avvio dell’autonomia, viene richiesto un importante impegno di collaborazione e di contatto con l'’mministrazione per le innovazioni necessarie prima dell’inizio dell’anno scolastico 2000-2001.

2. Per le prestazioni, di cui al comma 1, viene attribuita una indennità "una tantum" di L. 4.000.000.= annue lorde per i capi d’istituto in relazione al servizio prestato nell’anno scolastico 1999-2000. L’attribuzione è correlata ad una attività di almeno 40 ore da documentare con relazione al Sovrintendente scolastico.

 

Art. 35
Indennità per assegnazione a sede scolastica

1. Ai capi di istituto che nell’ambito del dimensionamento della rete scolastica venga assegnata una sede scolastica ubicata in Comune diverso da quello di precedente titolartità, comunque diverso dalla residenza anagrafica e la cui distanza sia comunque superiore a quella precedente fra residenza anagrafica e sede di servizio, purchè presti effettivamente servizio presso la nuova sede, viene corrisposta una indennità fissata nella misura unica di Lire 3.000.000.= da liquidarsi entro tre mesi dall’assunzione in servizio presso la nuova sede.

 

Art. 36
Indennità all’ispettore di religione

1. All’Ispettore di religione in servizio ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. n. 405/88 è corrisposto il trattamento economico previsto per il livello iniziale del personale ispettivo ministeriale.

2. All’ispettore di religione spetta inoltre in relazione alle funzioni svolte, l’indennità di funzione provinciale integrativa relativa alla IV classe di complessità di cui all’art. 33.

 

Art. 37
Erogazione agli incaricati e ai comandati

1. Ai capi di istituto distaccati o utilizzati ai sensi dell’articolo 48, commi 7 e 8, della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3 e s.m. con compiti connessi con la scuola sono corrisposte le indennità previste dal presente contratto per tutti i capi di istituto; per quanto riguarda l’indennità di funzione viene riconosciuta la seconda classe; medesimi hanno diritto pure al punteggio per la continuità.

2. I capi di istituto utilizzati dipendono funzionalmente dal dirigente della struttura in cui prestano servizio. L’orario di settimanale di tali capi di istituto è quello del rimanente personale della struttura. E’ fatta salva per l’anno scolastico 1999-2000 la corresponsione dello straordinario. con le misure previste per il personale amministrativo della Provincia, qualora non sia stato utilizzato l’istituto del recupero

3. Con successivo accordo le parti (Sovrintendenza scolastica, Amministrazione provinciale e OO.SS.) possono regolamentare ulteriormente la materia di cui al presente articolo.

 

Art. 38
Indennità di missione

1. Ai dirigenti scolastici in servizio nelle Istituzioni scolastiche della Provincia di Trento è corrisposta l’indennità di missione nell’entità e nelle modalità dei dirigenti provinciali.

2. Ai dirigenti scolastici che, per esigenze di servizio debbano recarsi all’esterno dell’istituto scolastico, è corrisposta l’indennità kilometrica nella misura e con le modalità previste per i dipendenti provinciali.

3. Limitatamente all’utilizzo dell’automezzo di proprietà per gli spostamenti di cui al comma 2 è prevista la copertura polizza kasco.

 

Art. 39
Permanenza nella sede di servizio

1. Ferma restando la mobilità d'ufficio, per favorire una maggiore efficienza e regolarità della gestione degli istituti scolastici, i trasferimenti a domanda dei capi di istituto avranno cadenza triennale.

2. Per la mobilità da e per il restante territorio nazionale si fa riferimento alle scadenze e alle norme nazionali.

3. Le assegnazioni di sede al personale direttivo proveniente da fuori Provincia per trasferimento o per concorso sono provvisorie, in quanto i trasferimenti di titolarità vengono effettuati in concomitanza con le scadenze provinciali.

4. Per quanto previsto nel presente articolo viene corrisposta un’indennità annua lorda di Lire 3.695.000.= in 10 mensilità a decorrere dal 1° ottobre di ogni anno.

 


TABELLA "A"

Misure economiche dei parametri per il calcolo dell’indennità di direzione

 

 

tipologia

misura tabellare lorda annuale
a decorrere dal 1.9.1999

criterio di utilizzo

I

II

III

importo base in misura fissa

4.728.000

 
     

particolari tipologie di istituzioni scolastiche:

   
a) azienda agraria

3.000.000

da moltiplicare per il numero delle aziende funzionanti presso l’istituto
b) istituti di secondo grado aggregati e istituti tecnici, professionali e d’arte con laboratori con reparti di lavorazione

 

1.500.000

 

spettante in misura unica indipendentemente dall’esistenza di più situazioni di cui alla lettera b)
c) convitti annessi

2.000.000

da moltiplicare per il numero dei convitti annessi all’istituto
d) istituti verticalizzati

1.500.000

spettante in misura unica
e) conservatori e accademie

2.000.000

spettante in misura unica

 

valore unitario

 
complessità organizzativa nelle scuole con più di 35 posti docente in organico diritto

 

35.000

da moltiplicare per il numero dei posti docente in organico di diritto

 


TABELLA "B"

Criteri per la determinazione dell’indennità di funzione.

 

1. Numero dipendenti (alle dipendenze funzionali del capo d'Istituto)

fino a 30           10
da 31 a 45        15
da 46 a 60        20
da 61 a 75        25
da 76 a 90        30
da 91 a 110      35
oltre 110          40

 

2. Numero alunni

fino a 160        10
da 161 a 320    15
da 321 a 480    20
da 481 a 640    25
da 641 a 800    30
da 801 a 960    35
oltre 960         40

3. Organizzazione - da calcolare fino al punteggio massimo di 20

Primo biennio di Istituto comprensivo di scuola elementare e media 10 punti
Primo biennio di fusione e/o aggregazione 10 punti
Personalità giuridica o gestione finanziaria diretta patrimonio immobiliare 5 punti
Presenza scuola media annessa 5 punti
Presenza plessi scolastici (almeno 4 oltre la sede principale) 5 punti
Presenza Tempo pieno in almeno 1/5 delle classi 5 punti
Presenza Tempo prolungato in almeno 1/5 della classi 5 punti
Sperimentazioni ex art.3 DPR 419/74 e assimilate 5 punti
Sede staccata 5 puntiCorso lavoratori o corso serale 5 punti

Livelli di complessità

1° livello da 20 a 39
2° livello da 40 a 59
3° livello da 60 a 79
4° livello da 80 a 100

4. Le parti si impegnano a rivedere i criteri di cui alla presente tabella entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente accordo.