AGENZIA PROVINCIALE PER
LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE
A seguito della deliberazione di Giunta provinciale n. 1897 di data 21 luglio 2000, con la quale l'A.P.RA.N. è stata autorizzata a sottoscrivere il testo concordato del contratto collettivo provinciale di lavoro 1.01.1998 - 31.08.2000 del comparto Scuola - area dei capi di istituto della scuola a carattere statale della Provincia autonoma di Trento, il giorno 26 luglio 2000, alle ore 14.30, nella sala vetri di Piazza Fiera, 3 a Trento, ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale composta da:
prof. avv. Carlo Zoli - presidente
sig. Ferruccio Demadonna - componente
dott. Franco Zeni - componente
prof. Mario Pederzolli - componente aggiunto
e la delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali:
...................................................... per la A.N.P.
...................................................... per la C.G.I.L. - Scuola
...................................................... per la C.I.S.L. - Scuola
Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto il contratto collettivo provinciale di lavoro 1.01.1998 - 31.08.2000 del comparto Scuola - area dei capi di istituto della scuola a carattere statale della Provincia autonoma di Trento.
CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO 01.01.1998-31.08.2000 DEL
COMPARTO SCUOLA
- AREA DEI CAPI DI ISTITUTO DELLA SCUOLA A CARATTERE STATALE
DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO -
SOMMARIO
_______________________
Premessa | pag. |
1 |
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. | 1 |
Campo di applicazione | pag. |
2 |
Art. | 2 |
Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto |
pag. |
2 |
Art. | 3 |
Interpretazione autentica dei contratti |
pag. |
2 |
Art. | 4 |
Previdenza integrativa |
pag. |
3 |
CAPO II
RELAZIONI SINDACALI
Art. | 5 |
Obiettivi e strumenti |
pag. |
4 |
Art. | 6 |
Contrattazione collettiva decentrata |
pag. |
4 |
Art. | 7 |
Partecipazione |
pag. |
5 |
Art. | 8 |
Composizione delle delegazioni |
pag. |
6 |
CAPO III
NORME COMUNI
Art. | 9 |
Doveri dellAmministrazione scolastica |
pag. |
7 |
Art. | 10 |
Formazione in servizio |
pag. |
7 |
Art. | 11 |
La formazione per il personale della scuola |
pag. |
7 |
Art. | 12 |
Progressione professionale |
pag. |
8 |
Art. | 13 |
Compiti del capo di istituto |
pag. |
8 |
Art. | 14 |
Funzioni istituzionali e prestazioni aggiuntive |
pag. |
9 |
Art. | 15 |
Conferimento di incarichi |
pag. |
9 |
Art. | 16 |
Valutazione dei capi di istituto |
pag. |
10 |
Art. | 17 |
Tentativo obbligatorio di conciliazione |
pag. |
11 |
Art. | 18 |
Collegio arbitrale |
pag. |
11 |
Art. | 19 |
Ferie |
pag. |
13 |
Art. | 20 |
Festività |
pag. |
14 |
Art. | 21 |
Permessi retribuiti |
pag. |
14 |
Art. | 22 |
Tutela della maternità |
pag. |
14 |
Art. | 23 |
Assenze per malattia |
pag. |
16 |
Art. | 24 |
Buono pasto |
pag. |
18 |
Art. | 25 |
Spese di cura |
pag. |
18 |
Art. | 26 |
Compensi per le commissioni di concorso |
pag. |
19 |
Art. | 27 |
Pari opportunità |
pag. |
19 |
CAPO IV
TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. | 28 |
Elementi della retribuzione | pag. |
21 |
Art. | 29 |
Trattamento economico fondamentale |
pag. |
21 |
Art. | 30 |
Indennità integrativa speciale |
pag. |
21 |
Art. | 31 |
Indennità di direzione |
pag. |
21 |
Art. | 32 |
Indennità di risultato |
pag. |
22 |
Art. | 33 |
Indennità di funzione |
pag. |
22 |
Art. | 34 |
Collaborazioni con lAmministrazione |
pag. |
23 |
Art. | 35 |
Indennità per assegnazione a sede scolastica |
pag. |
23 |
Art. | 36 |
Indennità allispettore di religione |
pag. |
23 |
Art. | 37 |
Erogazione agli incaricati e ai comandati |
pag. |
23 |
Art. | 38 |
Indennità di missione |
pag. |
24 |
Art. | 39 |
Permanenza nella sede di servizio |
pag. |
24 |
ALLEGATI
TABELLA "A"
MISURE ECONOMICHE DEI PARAMETRI PER IL CALCOLO DELLINDENNITÀ DI DIREZIONE
TABELLA "B"
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLINDENNITA DI FUNZIONE
1. Il presente contratto collettivo si propone di dare risposta alle peculiarità della realtà trentina coerentemente al disposto dellarticolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 433 del 1996, che individua, tra le finalità primarie della Provincia autonoma di Trento "la migliore utilizzazione del personale anche al fine di soddisfare le esigenze di continuità didattica per una più efficace organizzazione della scuola".
2. Il presente contratto collettivo provinciale di lavoro è stipulato ai sensi dellart. 2, comma 4, del D.Lgs. n. 433/1996: "Gli istituti e le materie del rapporto di lavoro riservati alla contrattazione collettiva sono disciplinati, dopo l'adeguamento, nei limiti di cui allart. 4 dello Statuto, della legislazione provinciale, ai principi recati dallart. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, da contratti provinciali volti al perseguimento degli obiettivi posti dallordinamento scolastico ed al perseguimento dei predetti obiettivi e al comma 3. La contrattazione collettiva provinciale è rivolta al perseguimento dei predetti obiettivi e finalità, salvo restando in ogni caso il rispetto delle norme dei contratti nazionali concernenti il trattamento economico fondamentale, linquadramento nei livelli o nelle qualifiche funzionali, il trattamento di previdenza e quiescenza nonché gli altri aspetti fondamentali degli istituti dello stato giuridico vigenti per il corrispondente personale in servizio presso gli uffici, le scuole ed istituti funzionanti nel restante territorio dello Stato, al fine di assicurare la mobilità in ambito nazionale del personale di cui al comma 2" (personale direttivo delle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria della Provincia Autonoma di Trento).
"In ogni caso allatto del trasferimento del personale direttivo di cui al presente comma in Uffici, istituti o scuole del restante territorio dello stato cessa di applicarsi il presente contratto e riacquista integralmente vigore il contratto collettivo nazionale".
3. Per quanto non disciplinato dal presente accordo e dagli accordi provinciali dd. 15 luglio 1999 e 7 dicembre 1999, il contratto nazionale rappresenta la principale fonte normativa e di riferimento.
4. Le soluzioni concordate saranno soggette a verifica in sede di rinnovo contrattuale.
5. La durata del presente contratto è limitata al 31 agosto 2000 in considerazione che, a partire da tale data, viene riconosciuta la dirigenza ai capi di istituto.
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente contratto collettivo provinciale si applica a tutti i capi di istituto, anche incaricati delle scuole a carattere statale della Provincia autonoma di Trento.
2. Per quanto non disciplinato dal presente accordo si applica la disciplina prevista dal contratto nazionale del 1999.
Art. 2
Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
1. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 1998 31 agosto 2000 sia per la parte economica sia per la parte normativa.
2. In previsione dellentrata a regime dellautonomia scolastica di cui alla L.P. n.10/98 sarà avviata entro il 31 agosto 2000 unapposita sessione negoziale concernente la piena attuazione della dirigenza scolastica.
2. Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. La stipulazione si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali a seguito del perfezionamento delle procedure di cui allart. 60 della L.P. n. 7 del 3 aprile 1997 e del decreto legislativo 24-7-1996, n. 433.
3. Il presente contratto rimane in vigore fino a quando non sia sostituito dal successivo contratto collettivo.
4. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta la relativa indennità, secondo le scadenze previste dall'accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993.
Per l'erogazione di detta indennità si applica la procedura dell'art. 59 della L.P. 3 aprile 1997, n. 7.
5. In sede di rinnovo biennale per la parte economica ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra linflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel presente biennio, secondo quanto previsto dallaccordo tra Governo e parti sociali del 23 luglio 1993.
6. Il trattamento economico del personale di cui al presente CCPL, per la parte fondamentale, verrà adeguato al CCNL del comparto di cui allart. 8 del contratto collettivo nazionale quadro sottoscritto il 2 giugno 1998, salvo quanto eventualmente disposto in sede di contrattazione collettiva provinciale.
Art. 3
Interpretazione autentica dei contratti
1. In attuazione dell'art. 61 della L.P. n 7 del 1997, quando insorgano controversie sull'interpretazione del contratto collettivo provinciale o di contratti decentrati, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano, entro 30 giorni dalla richiesta di cui al successivo comma 2, per definire consensualmente il significato della clausola controversa. La procedura deve concludersi entro 30 giorni dalla data del primo incontro.
2. Al fine di cui al comma 1 la parte interessata invia allaltra apposita richiesta scritta con lettera raccomandata. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve comunque far riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza generale.
3. L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto collettivo provinciale o decentrato.
4. Eventuali interpretazioni autentiche di norme contrattuali riferite ad articoli recepiti dal contratto nazionale o comunque non modificati in sede di CCPL rispetto al testo del CCNL di comparto sono assunte dalle parti in via automatica.
Art. 4
Previdenza integrativa
1. Le parti concordano sulla necessità di definire gli aspetti costitutivi e funzionali per ladesione al costituito Fondo regionale dei lavoratori dipendenti per la previdenza complementare. Ladesione volontaria al Fondo a capitalizzazione individuale e a contribuzione definita verrà avviata a seguito della trasformazione dellindennità di buonuscita in trattamento di fine rapporto (T.F.R.). In sede di trasformazione dellindennità di buonuscita in T.F.R. le parti si impegnano ad armonizzare in materia di anticipazione le condizioni con gli altri comparti contrattuali del settore pubblico della Provincia di Trento nel rispetto degli equilibri di bilancio.
2. La Provincia autonoma di Trento contribuirà al finanziamento del Fondo nella misura dell1% del trattamento economico con riferimento alla base retributiva utilizzata per il calcolo del T.F.R..
3. Tale contributo sarà dovuto a favore del personale che abbia espresso volontà di adesione al Fondo, la cui contribuzione è pari ad un ulteriore 1%.
4. Il finanziamento del Fondo avverrà anche mediante una quota di T.F.R. maturato pari al 18%.
5. La Provincia versa a proprio carico Lire 10.000.= allatto delliscrizione del dipendente al Fondo di previdenza complementare regionale a decorrere dalloperatività del Fondo stesso.
6. Ladesione al Fondo da parte della Provincia sarà resa operativa ad intervenuta autorizzazione nelle necessarie risorse sul bilancio provinciale.
7. Il presente articolo sarà reso operativo entro 90 giorni dalla conclusione delliter nazionale.
CAPO II
Relazioni sindacali
Art. 5
Obiettivi e strumenti
1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle rispettive responsabilità dellamministrazione scolastica e dei sindacati, persegue lobiettivo di contemperare linteresse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con lesigenza di incrementare lefficacia e lefficienza dei servizi prestati alla collettività.
Il sistema delle relazioni sindacali è improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti.
2. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali:
Art. 6
Contrattazione collettiva decentrata
1. La contrattazione collettiva decentrata è finalizzata ad incrementare la qualità del servizio scolastico, sostenendo i processi innovatori in atto anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte.
I contratti collettivi, nei vari livelli previsti, definiscono i criteri di distribuzione al personale delle risorse disponibili, nonché i criteri generali di verifica dei risultati, in relazione agli specifici obiettivi programmati.
2. Presso la Sovrintendenza scolastica provinciale la contrattazione decentrata si svolge inoltre sulle seguenti materie:
3. La contrattazione decentrata si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dal CCPL, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione economica annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate. Entro il primo mese di negoziato le parti non assumono iniziative unilaterali, né procedono ad azioni dirette. Entro il 30-6-2001 la materia del presente articolo verrà rivista per adeguarla con il completamento dellautonomia scolastica. Fino a tale data rimangono in vigore gli accordi decentrati esistenti. Sulle materie che incidono sullordinato e tempestivo avvio dellanno scolastico la contrattazione deve concludersi entro il 30 giugno.
Art. 7
Partecipazione
1. LAmministrazione scolastica provinciale, nellambito della propria autonomia e delle proprie distinte responsabilità, fornisce informazioni e, ove necessaria, la relativa documentazione cartacea e/o informatica ai soggetti identificati allarticolo relativo alla composizione delle delegazioni sulle seguenti materie:
2. Gli incontri per linformazione si svolgono con cadenza almeno annuale. Essi hanno come oggetto il consuntivo degli atti di gestione adottati e i relativi risultati, nonché i progetti riguardanti le materie elencate. La documentazione relativa viene fornita ai sindacati con congruo anticipo. Gli organismi di cui allarticolo relativo alla composizione delle delegazioni possono richiedere nelle materie sopraelencate informazioni riguardanti singole istituzioni scolastiche.
3. Su ciascuna delle materie previste al comma 1 e sulle linee essenziali di indirizzo in materia di gestione della organizzazione scolastica può essere consensualmente decisa la formazione di commissioni paritetiche, per un esame più approfondito di singoli problemi al fine di avanzare proposte non vincolanti per lAmministrazione e di formulare raccomandazioni ai soggetti della contrattazione decentrata.
4. Ricevuta linformazione i soggetti sindacali di cui allarticolo 10 possono chiedere che si dia inizio alla procedura di concertazione sulle seguenti materie:
a) criteri per la definizione e la distribuzione degli organici di tutto il personale;
b) le modalità organizzative per l'assunzione del personale;
c) le modalità di applicazione del contratto.
5. La concertazione si svolge in appositi incontri che iniziano entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta. Nella concertazione le parti verificano la possibilità di un accordo mediante un confronto che deve concludersi entro 15 giorni dalla sua attivazione. Dellesito della concertazione è redatto verbale dal quale risultino le posizioni delle parti. Durante il periodo in cui si svolge la concertazione le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto della stessa.
6. Entro il 30-6-2001 la materia del presente articolo verrà rivista per adeguarla al completamento dellautonomia scolastica. Le parti si impegnano a pervenire, entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente contratto, ad un accordo sulla costituzione delle R.S.U..
Sulle materie che incidono sullordinato e tempestivo avvio dellanno scolastico la concertazione deve concludersi entro il 30 giugno.
Art. 8
Composizione delle delegazioni
1. Le delegazioni trattanti sono costituite come segue:
I - A LIVELLO PROVINCIALE, PER LA CONTRATTAZIONE DA SVOLGERSI A LIVELLO DI COMPARTO:
a) per la parte pubblica:
- dallAGENZIA PROVINCIALE PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE (A.P.RA.N.);
b) per le organizzazioni sindacali:
- da non più di tre componenti per ciascuna delle organizzazioni dei lavoratori a cui risultino iscritti almeno il 5% del totale dei dipendenti che hanno rilasciato la propria delega alle OO.SS. con riferimento a ciascuna area di contrattazione ovvero, qualora costituite, quelle che abbiano riportato almeno il 5% dei voti nelle elezioni delle R.S.U.;
II - PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA DA SVOLGERSI IN SEDE DI SOVRINTENDENZA SCOLASTICA:
a) per la parte pubblica:
- dal Sovrintendente scolastico provinciale o da un suo delegato e dai suoi funzionari. L'Amministrazione può avvalersi, in qualità di consulenti, di personale scolastico esperto nella materia, con esclusione di membri di organismi esecutivi delle OO.SS.;
b) per le organizzazioni sindacali:
- dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCPL.
CAPO III
Norme comuni
Art. 9
Doveri dell'Amministrazione scolastica
1. Allo scopo di realizzare un sistema che coniughi efficienza ed efficacia del servizio e la trasparenza amministrativa in tutte le strutture, lAmministrazione scolastica, darà integrale attuazione alla normativa in materia di semplificazione e trasparenza amministrativa.
2. La formazione continua, iniziale ed in servizio, costituisce una risorsa che l'amministrazione scolastica è tenuta a fornire al personale scolastico per migliorarne la qualità professionale e l'attitudine a realizzare le esigenze connesse al regime di autonomia della scuola prefigurato dalla normativa vigente.
3. In relazione alla semplificazione amministrativa, per quanto riguarda la disposizioni non contrattualizzate, viene costituito entro il 31.12.2000 un apposito gruppo di lavoro presso la Sovrintendenza scolastica.
Art. 10
Formazione in servizio
1. Nellambito dei processi di riforma e di innovazione nella scuola, la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale dei capi di istituto, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per una efficace politica di sviluppo delle risorse umane attraverso qualificate iniziative di prima formazione ed in servizio, di mobilità, riqualificazione e riconversione professionale, nonché di interventi formativi finalizzati a specifiche esigenze.
Art. 11
La formazione per il personale della scuola
1. LAmministrazione scolastica, con le risorse finanziarie annualmente disponibili, ha lobbligo di costruire progressivamente un sistema di opportunità formative, articolato e di qualità. La formazione è una risorsa strategica per il miglioramento della scuola e, come tale, è un diritto dei capi di istituto.
2. Le iniziative di formazione hanno per obiettivi il miglioramento e la crescita professionale del personale, in relazione anche alle trasformazioni e innovazioni in atto.
3. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale, in quanto funzionale alla piena realizzazione dello sviluppo delle proprie responsabilità.
4. I capi distituto possono partecipare, previa autorizzazione del Sovrintendente scolastico, in relazione delle esigenze di funzionamento del servizio, a iniziative formative o di aggiornamento organizzate dallAmministrazione o svolte da Università, IRRSAE e IPRASE o da Enti e da associazioni professionali autorizzate dallAmministrazione medesima.
5. Con lesonero dal servizio e usufruendo di periodi di aspettativa retribuiti, il personale può partecipare ad iniziative di ricerca, di sperimentazione ed aggiornamento da svolgere in ambito universitario, presso istituzioni scolastiche e centri di formazione qualificati.
6. Gli esoneri e le spettative di cui al comma 5 non possono eccedere complessivamente i due mesi nellarco di quatrro anni e sono finanziate dallamministrazione scolastica.
7. Il personale in formazione di cui ai commi precedenti è considerato in servizio a tutti gli effetti. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta, ove spettante, il trattamento di missione ed il rimborso delle spese di viaggio. Per la partecipazione a corsi che prevedano la permanenza fuori sede di media o lunga durata, in sede di contrattazione decentrata, saranno dettate norme alternative al trattamento di missione volte a garantire un adeguato rimborso delle spese sostenute dal dipendente.
8. Al termine dei periodi di formazione il personale interessato invia una relazione sullattività svolta al Sovrintendente, ai fini di una valutazione periodica del complesso delle iniziative formative.
9. Le aspettative di cui al presente articolo non si computano ai fini del raggiungimento dei limiti massimi previsti dal CCNL.
Art. 12
Progressione professionale
1. Al personale scolastico viene attribuito un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali.
2. Il passaggio tra una posizione stipendiale e laltra potrà essere acquisito al termine dei periodi previsti dalla tabella E del CCNL '99, sulla base dellaccertato utile assolvimento di tutti gli obblighi inerenti alla funzione.
3. Il servizio si intende reso utilmente qualora il dipendente, nel periodo di maturazione della posizione stipendiale, non sia incorso in sanzioni disciplinari definitive implicanti la sospensione dal servizio; in caso contrario trova applicazione larticolo 27, comma 3, lettere a) e b), del CCNL sottoscritto il 4/8/95.
Art. 13
Compiti del capo di istituto
1. Il capo di istituto partecipa e concorre al processo di realizzazione dellautonomia scolastica che andrà a regime l1 settembre 2000. Nellattuale fase transitoria, i capi di istituto eserciteranno le proprie funzioni nella prospettiva dellingresso delle istituzioni scolastiche nel regime di autonomia previsto dalla normativa vigente valorizzando le competenze acquisite nei corsi obbligatori di cui alla L.P. n. 10/98.
2. Il capo di istituto assicura la gestione unitaria dellistituzione scolastica e la finalizza allobiettivo della qualità dei processi formativi, predisponendo gli strumenti attuativi del progetto di istituto.
3. Il capo di istituto, in relazione allassetto organizzativo conseguente al progetto di istituto, organizza la propria presenza in servizio e il proprio tempo di lavoro secondo criteri di flessibilità, in rapporto alle esigenze connesse allesercizio delle funzioni di competenza. In ogni caso le figure di cui al comma 1 debbono assicurare la propria presenza per non meno di 36 ore settimanali. Non sono corrisposti in nessun caso compensi per lavoro straordinario.
4. Il capo di istituto può avvalersi, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali, della collaborazione di docenti da lui individuati sulla base della normativa vigente. La scelta è effettuata, ferma restando la natura fiduciaria dellincarico correlata alla responsabilità sugli esiti dellincarico stesso, secondo criteri di efficienza ed efficacia nel servizio scolastico.
5. In relazione agli specifici aspetti di carattere generale e organizzativo inerenti al piano attuativo del progetto distituto, il capo distituto, prima dellinizio dellanno scolastico consulta il responsabile amministrativo e, previa convocazione di una apposita riunione, informa il personale A.T.A..
Art. 14
Funzioni istituzionali e prestazioni aggiuntive
1. Il capo di istituto adotta gli atti ed i provvedimenti amministrativi e svolge le attività comunque necessarie al raggiungimento dei risultati di gestione per la struttura scolastica e provvede allorganizzazione, al coordinamento ed allutilizzo delle risorse, umane, finanziarie e strumentali secondo quanto previsto dal CCPL del 2000 dei docenti ed in particolare al Capo IV.
Art. 15
Conferimento di incarichi
1. La Giunta provinciale e lAmministrazione scolastica possono conferire ai capi di istituto secondo criteri di economicità, di trasparenza, di razionalità e di efficienza i seguenti incarichi temporanei e/o a termine:
Nel conferire tali incarichi lAmministrazione tiene conto:
2. La Sovrintendenza scolastica, con atto motivato, individua il capo di istituto affidatario dellincarico in applicazione dei criteri di cui al precedente comma.
3. Lincarico affidato deve indicare la specificazione delloggetto, del luogo di svolgimento, della sua prevedibile durata e del compenso, che è a carico dellAmministrazione che conferisce lincarico. Le prestazioni di cui al presente articolo sono compensate secondo le tabelle provinciali previste per i membri laici.
4. I criteri e gli orientamenti a cui si atterrà lAmministrazione nel conferire gli incarichi saranno oggetto di informazione preventiva alle OO.SS. firmatarie del presente contratto.
5. Presso la Sovrintendenza scolastica è tenuto un elenco, aggiornato fino al mese precedente, di tutti gli incarichi affidati dallamministrazione scolastica.
6. Sono esclusi dal campo di applicazione della presente disposizione gli incarichi conferiti ai capi di istituto da soggetti diversi dallamministrazione scolastica, il cui conferimento è disciplinato in riferimento al regime autorizzatorio dallart. 58 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 16
Valutazione dei capi di istituto
1. E istituito presso la Sovrintendenza scolastica un nucleo di valutazione delle attività dei capi di istituto, presieduto dal Sovrintendente scolastico o da un dirigente da lui delegato. Il nucleo è composto da un ispettore tecnico e da un esperto, anche esterno, in tecniche di valutazione e controllo di gestione, con esperienza maturata preferibilmente nel settore scolastico o pubblico.
I componenti del nucleo di valutazione sono nominati dalla Giunta provinciale su proposta dellassessore competente.
Per i componenti interni allamministrazione scolastica la partecipazione allattività del nucleo costituisce attività istituzionale rientrante nei doveri dufficio.
2. La Giunta provinciale stabilisce, previa comunicazione alle OO.SS. firmatarie del presente accordo, i criteri da adottare per la valutazione e per i relativi punteggi.
3. Nel valutare lattività dei capi di istituto, il nucleo dovrà
tenere conto del contesto socio-economico in cui opera il capo di istituto e dei risultati
dei processi attivati per il raggiungimento degli obiettivi definiti dalla scuola
nellambito del progetto distituto. Il nucleo di valutazione formula il
giudizio sulla base di criteri e indicatori che vengono preventivamente resi pubblici ed
aggiornati periodicamente.
Il nucleo dovrà considerare i processi promossi dal capo distituto in ordine a:
Con riferimento ai capi distituto che svolgono attività lavorativa nellamministrazione della pubblica istruzione, il nucleo valuta i risultati ottenuti in relazione ai compiti affidati, e ai contesti organizzativi in cui operano, tenendo conto della qualità dei progetti e dei processi attivati in relazione al miglioramento del sistema scolastico e allattuazione dellautonomia.
Il giudizio è riservato e sostituisce a tutti gli effetti le note di qualifica. Con riferimento ai capi di istituto che svolgono attività lavorativa nella Amministrazione della pubblica istruzione, i nuclei valutano i risultati ottenuti in relazione ai compiti affidati, e ai contesti organizzativi in cui operano, tenendo conto della qualità dei progetti e dei processi attivati in relazione al miglioramento del sistema scolastico e allattuazione dellautonomia.
4. Ai fini di cui al precedente comma 3 il nucleo stesso potrà richiedere al capo distituto ogni utile informazione oralmente o per iscritto ed effettuare anche verifiche dirette nelle istituzioni interessate.
5. Prima di procedere a formalizzare una valutazione non positiva, il nucleo di cui al primo comma acquisisce in contradditorio le deduzioni del dirigente scolastico interessato, il quale potrà essere assistito da un rappresentante dellorganizzazione sindacale cui egli aderisce o comunque conferisce mandato ad un legale di sua fiducia.
6. Per la valutazione sono destinate risorse annue corrispondenti a Lire 6.000.000 annui riferiti al 20% dei capi distituto. Per la valutazione riferita allanno scolastico 1999/2000 sarà accontonato limporto corrispondente.
7. Nel caso di esito negativo della valutazione, leventuale azione giurisdizionale del capo distituto è condizionata al tentativo obbligatorio di conciliazione di cui allart. 69 del D.Lgs. n. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni.
8. Il nucleo di valutazione individuerà in concertazione con le Organizzazioni sindacali, le modalità per la valutazione dei capi distituto relativamente allanno scolastico 1999-2000.
9. A partire dallanno scolastico 1999/2000, sono aboliti i rapporti informativi e i giudizi complessivi annuali.
10. Con successiva contrattazione, e comunque non oltre tre mesi dalla sotttoscrizione del presente contratto, le parti si impegnano ad integrare, ove necessario, le disposizioni del presente articolo.
Art. 17
Tentativo obbligatorio di conciliazione
1. Per le controversie individuali di cui all'art. 68 del d.lgs. n. 29/1993, comprese quelle concernenti lapplicazione delle sanzioni disciplinari, il tentativo obbligatorio di conciliazione può aver luogo davanti al collegio di conciliazione di cui all'art. 69-bis del medesimo decreto.
Art. 18
Collegio arbitrale
1. I capi distituto e la Sovrintendenza possono chiedere che la risoluzione di un'eventuale controversia di lavoro sia deferita ad arbitri, previa promozione del tentativo obbligatorio di conciliazione, da esperirsi con le modalità di cui all'articolo 69 bis del d.lgs. n. 29/1993.
2. La soluzione delle controversie verrà deferita ad un Collegio arbitrale costituito presso la Camera arbitrale stabilmente insediata presso il Servizio Lavoro della Provincia autonoma di Trento e da istituire entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo.
3. La Camera arbitrale, dotata di una segreteria messa a disposizione dal Servizio Lavoro della Provincia autonoma di Trento, rimarrà in carica per la durata del presente accordo e sarà composta di 10 membri, per metà dalla Provincia autonoma di Trento. Il Presidente ed il Vice-presidente saranno nominati d'intesa dai membri della Camera arbitrale, tra avvocati regolarmente iscritti al rispettivo Ordine.
4. Il Collegio arbitrale sarà composto dal Presidente o dal Vice-presidente della Camera arbitrale e da due arbitri, designati tra i componenti fissi della Camera arbitrale medesima, rispettivamente dal Capo distituto e dall'Ente tra i quali verte la controversia.
5. Il Collegio arbitrale sarà investito della vertenza su richiesta, sottoscritta dal Capo distituto o dal Sovrintendente, depositata presso la segreteria della Camera arbitrale o ad essa inviata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Tale richiesta dovrà contenere la nomina del proprio rappresentante nel collegio o la delega per la nomina ad un'organizzazione sindacale, nonché la determinazione delloggetto della domanda e lesposizione dei fatti e delle ragioni di diritto sui quali essa si fonda, oltre allindicazione dei mezzi di prova di cui la parte intende avvalersi e dei documenti offerti in comunicazione, che devono essere contestualmente depositati.
6. Il Presidente della Camera arbitrale trasmette la richiesta di cui al comma precedente, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, alla Sovrintendenza o al Capo distituto nei cui confronti è stato presentato ricorso, fissando un termine di 30 giorni per l'accettazione e la designazione del proprio arbitro, fatta salva comunque la facoltà per le parti di adire l'autorità giudiziaria prima dell'insediamento del Collegio arbitrale. Se la parte convenuta non nomina larbitro entro il termine di cui sopra o non esprime la volontà di adire lAutorità giudiziaria, il ricorso si intende accolto.
7. Il Presidente fisserà la riunione per la comparizione degli arbitri e delle parti entro un termine non superiore a ulteriori 20 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al comma precedente. La parte convenuta deve costituirsi almeno cinque giorni prima delludienza, depositando presso la segreteria della Camera una memoria difensiva, nella quale devono essere proposte le eventuali domande riconvenzionali (a pena di decadenza), le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili dufficio e nella quale devono essere indicati i mezzi di prova dei quali intende avvalersi ed i documenti offerti in comunicazione, che devono essere contestualmente depositati. Se è proposta domanda riconvenzionale il Presidente del Collegio differisce ludienza con provvedimento, che la segreteria provvede a comunicare alle parti. Tra la comunicazione e la data fissata per ludienza devono intercorrere non meno di dieci giorni. La parte ricorrente può depositare almeno cinque giorni prima delludienza una memoria difensiva relativa unicamente alla domanda o domande riconvenzionali, nella quale devono essere proposte le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili dufficio e devono essere indicati i mezzi di prova dei quali intende avvalersi ed i documenti offerti in comunicazione, che devono essere contestualmente depositati. Ludienza di discussione è diretta dal Presidente del Collegio. Le parti sono tenute a comparire personalmente e possono farsi assistere da un solo difensore. Il Collegio esperisce preliminarmente il tentativo di conciliazione. Se le parti si conciliano, si forma processo verbale della convenzione conclusa, il quale ha valore equiparato alla decisione. Detto verbale sarà depositato eventualmente presso il Servizio Lavoro della P.A.T. ai fini dellapposizione della formula di esecutività. Assunti gli eventuali mezzi istruttori ed esaurita la discussione orale, il Collegio si riserva di pronunziare la decisione sulle conclusioni precisate dalle parti. La decisione è comunicata alle parti integralmente e per iscritto a cura della segreteria. Le spese del giudizio sono poste a carico totale o parziale della parte soccombente.
8. Quando per la definizione di una controversia individuale è necessario risolvere in via pregiudiziale una questione concernente l'efficacia, la validità o l'interpretazione delle clausole di un contratto o accordo collettivo sottoscritto dall'A.P.RA.N., il Collegio, con ordinanza non impugnabile nella quale indica la questione da risolvere, sospende il giudizio, fissa una nuova udienza di discussione non prima di 60 giorni e dispone la comunicazione, a cura della Segreteria, dell'ordinanza, del ricorso introduttivo e della memoria difensiva all'A.P.RA.N.. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al presente comma l'A.P.RA.N. convoca le organizzazioni sindacali firmatarie per verificare la possibilità di un accordo sull'interpretazione autentica del contratto. Il testo dell'accordo è trasmesso, a cura dell'A.P.RA.N., alla Segreteria del Collegio arbitrale, la quale provvede a darne avviso alle parti almeno dieci giorni prima dell'udienza. Decorsi 60 giorni dalla comunicazione di cui al presente comma, in mancanza di accordo la procedura si intende conclusa.
9. L'intera procedura dovrà concludersi non oltre 90 giorni dalla prima riunione del Collegio, entro i quali il lodo dovrà essere depositato presso la Camera arbitrale e comunicato alle parti, salva la possibilità, in caso di specifiche e motivate esigenze istruttorie, di una proroga, non superiore a 60 giorni, decisa dal Collegio all'unanimità. Copia del lodo sarà depositata presso la Cancelleria del Tribunale.
10. Le spese legali saranno liquidate dagli arbitri ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c.. Gli onorari degli arbitri non dovranno superare i minimi tariffari parametrati su quelli già previsti dall'Ordine degli avvocati.
11. La presente procedura può essere applicata anche alle controversie in tema di sanzioni disciplinari, le quali possono, comunque, essere devolute anche alla decisione del Collegio Arbitrale di cui allart. 51 della l.p. n. 7/97 e di cui allart. 18, comma 54, della L.R. n. 10/98.
12. Le parti potranno rivedere le norme di cui al presente articolo entro dodici mesi dalla sottoscrizione del presente accordo.
Art. 19
Ferie
1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito.
Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.
2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
3. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
4. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 21 del CCNL del 1995 conserva il diritto alle ferie.
5. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 11. Esse devono essere richieste dai capi di istituto al Sovrintendente scolastico. Le ferie sono fruite nel corso di ciascun anno scolastico, compatibilmente con le oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente.
6. Le ferie devono essere fruite dai capi di istituto durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie per i capi di istituto la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a quindici giorni.
7. I capi di istituto possono fruire delle ferie non godute nellanno di competenza anche nei periodi di normale attività, con esclusione del periodo di avvio dellanno scolastico e di quelli riservati agli scrutini periodici e finali ed agli esami.
8. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime, nonchè all'indennità di missione per la durata dei viaggi suddetti. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.
9. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per di più di 3 giorni. L'amministrazione deve essere posta in grado di accertarle con tempestiva informazione.
10. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico.
11. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per documentate esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse.
Art. 20
Festività
1. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge n. 23 dicembre 1977, n. 937. E' altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purchè ricadente in giorno lavorativo.
2. Le quattro giornate di riposo, di cui al comma 1, sono fruite nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono.
Art. 21
Permessi retribuiti
1. Al dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato sono concessi sulla base di idonea documentazione, permessi retribuiti per i seguenti casi:
2. A domanda del dipendente sono, inoltre, concessi nellanno scolastico tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati, anche al rientro, od autocertificati in base alle leggi vigenti. Per gli stessi motivi sono fruibili i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica.
3. Il dipendente ha, altresì, diritto ad un permesso di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio.
4. I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti cumulativamente nel corso di ciascun anno scolastico, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio.
5. Il dipendente ha diritto, inoltre, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge.
Art. 22
Tutela della maternità
1. Ai dipendenti si applicano le disposizioni della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, con le integrazioni apportate dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903, nonché le disposizioni di cui alla legge 8 marzo 2000, n. 53 e con le specificazioni contenute nei commi che seguono. Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro, ai sensi degli articoli. 4 e 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, spettano l'intera retribuzione fondamentale nonché le quote di retribuzione accessoria fisse e ricorrenti indicate nella tabella allegato.
2. Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti, anche orari, per leffettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici, ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbano essere eseguiti durante lorario di lavoro.
3. Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro, ai sensi degli articoli.4 e 5 della legge n. 1204/71, e agli altri soggetti indicati agli articoli. 6 e 7 della legge n. 903/77 spetta lintera retribuzione, compresa la partecipazione al fondo per la produttività e per il miglioramento dei servizi.
4. In caso di parto prematuro il secondo periodo di astensione obbligatoria decorre dalla data presunta del parto, fermo restando il godimento dei cinque mesi di astensione obbligatoria.
5. In caso di parto plurimo i periodi di riposo di cui allart. 10 della legge 30.12.71, n. 1204 sono raddoppiati.
6. Nei primi otto anni di vita del bambino ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. Le astensioni dal lavoro dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di 10 mesi, fatto salvo il disposto del comma 7 del presente articolo. Nellambito del predetto limite il diritto di astenersi dal lavoro compete:
a) alla lavoratrice madre, trascorso il periodo di astensione obbligatoria per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
b) al padre lavoratore per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi la madre lavoratrice o, in alternativa, il padre lavoratore, trascorso il periodo di astensione obbligatoria, può astenersi facoltativamente dal lavoro per la durata massima complessiva di dieci mesi.
7. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo non inferiore a tre mesi il limite di cui alla lettera b) del comma 6 è elevato a sette mesi ed il limite complessivo delle astensioni dal lavoro dei genitori di cui al medesimo comma è conseguentemente elevato a undici mesi.
8. Ai fini dellesercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore è tenuto, salvo caso di oggettiva impossibilità, a preavvertire il datore di lavoro con un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni.
9. Per i periodi di astensione facoltativa di cui al comma 7 ai lavoratori e alle lavoratrici è dovuta:
a) fino al terzo anno di virtù del bambino, per il primo mese unindennità pari allintera retribuzione per i restanti ulteriori cinque mesi unindennità pari al 30% della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi; il relativo periodo, entro il limite predetto, è coperto da contribuzione figurativa;
b) fuori dai casi di cui alla lettera a), fino al compimento dellottavo anno del bambino, e comunque per il restante periodo di astensione facoltativa, unindennità pari al 30% della retribuzione, nellipotesi in cui il reddito individuale dellinteressato sia inferiore a 2,5 volte limporto del trattamento minimo di pensione a carico dellassicurazione obbligatoria; il periodo è coperto da contribuzione figurativa, attribuendo come valore retributivo per tale periodo il 200 per cento del valore massimo dellassegno sociale, proporzionato ai periodo di riferimenti, salva la facoltà di integrazione da parte dellinteressato, con riscatto ai sensi dellart. 13 della legge 12.8.1962, n. 1338, ovvero con versamento dei relativi contributi secondo i criteri e le modalità della prosecuzione volontaria.
10. Dopo il compimento del primo anno di vita del bambino e sino alla conclusione del terzo anno, nei casi previsti dall'art. 7, comma 2, della legge n. 1204/71, la madre, o, in alternativa, il padre, ha diritto annualmente ad un massimo di trenta giorni di assenza retribuita, dietro presentazione di certificato rilasciato da un medico del S.S.P. o con esso convenzionato. Dal terzo allottavo anno tali assenze spettano nel limite di 10 giorni annui complessivi non retribuiti per i genitori, con copertura previdenziale a carico dellAmministrazione. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe il decorso del periodo di ferie in godimento da parte del genitore. Nel primo anno di vita le assenze per malattia del bambino sono retribuite fino a trenta giorni in alternativa al godimento dei primi trenta giorni di astensione facoltativa. Qualora i trenta giorni siano già stati usufruiti permane il diritto allastensione non retribuita.
11. I periodi di astensione di cui al comma 7 sono computati nellanzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie ed alla tredicesima mensilità.
12. Ferma restando l'applicazione dell'art. 3 della legge n. 1204/71, qualora, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto, si accerti che l'espletamento dell'attività lavorativa comporta una situazione di danno o di pericolo per la gestazione o la salute della lavoratrice madre, l'Amministrazione provvede al temporaneo impiego della medesima in altre attività che comportano minore aggravio psico-fisico. Si applicano inoltre le disposizioni di cui allart. 17 della legge 5 febbraio 1999, n. 25.
13. Ai genitori adottivi e affidatari si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per i genitori naturali, fermo restando quanto previsto in altre disposizioni di legge; essi hanno diritto a fruire dei seguenti benefici:
14. Il diritto di assentarsi dal lavoro di cui allarticolo 7, commi 1 e 2, della legge n. 1204/71, così come integrato dal presente articolo, e la relativa retribuzione, sono riconosciuti anche se laltro genitore non ne ha diritto.
15. Nulla è innovativo nell'applicazione della legge n. 903 del 1977 in caso di adozione o affidamento del bambino, con riferimento alla materia regolata dal presente articolo, salvo quanto modificato dallo stesso.
Art. 23
Assenze per malattia
1. Il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano, alle assenze dovute all'ultimo
episodio morboso, le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente.
2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta può essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi.
3. Prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2 l'amministrazione procede su richiesta del dipendente all'accertamento delle sue condizioni di salute, per il tramite della unità sanitaria locale competente ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
4. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure nel caso che, a seguito dell'accertamento disposto ai sensi del comma 3, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'amministrazione può procedere, salvo particolari esigenze, alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso.
5. Il personale dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute può a domanda essere collocato fuori ruolo e/o utilizzato in altri compiti tenuto conto della sua preparazione culturale e professionale. Tale utilizzazione è disposta dalla Giunta provinciale sulla base di criteri definiti in sede di contrattazione decentrata provinciale.
6. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
7. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC, nonchè da quanto previsto dalla legge 26 giugno 1990, n. 162 e dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Le modalità applicative saranno regolamentate dal successivo accordo di cui all'art. 79.
8. Il trattamento economico spettante al dipendente, nel caso di assenza per malattia nel triennio di cui al comma 1, è il seguente:
Nell'ambito di tale periodo per le malattie superiori a 15 gg lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche l'eventuale trattamento economico accessorio a carattere fisso e continuativo, come determinato ai sensi dellart. 63 comma 1, lett. c) del CCNL del comparto scuola sottoscritto il 4.8.1995.
9. In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 ed 8 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero, di day-hospital anche quelli di assenza dovuti alle terapie, certificate dalla competente Azienda provinciale per i servizi sanitari. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l'intera retribuzione.
10. L'assenza per malattia, salva l'ipotesi di comprovato impedimento, deve essere comunicata dai direttori didattici e dai presidi, al Sovrintendente scolastico, tempestivamente e comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza.
11. Il dipendente, salvo comprovato impedimento, è tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico di giustificazione dell'assenza con indicazione della sola prognosi entro i cinque giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
12. L'istituzione scolastica o l'amministrazione di appartenenza dispone il controllo della malattia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge fin dal primo giorno di assenza, attraverso la competente Azienda provinciale per i servizi sanitari.
13. Il dipendente, che durante l'assenza, per particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello di residenza o del domicilio dichiarato all'amministrazione deve darne preventiva comunicazione, precisando l'indirizzo dove può essere reperito.
14. Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato all'amministrazione, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.
15. La permanenza del dipendente nel proprio domicilio durante le fasce orarie come sopra definite può essere verificata nell'ambito e nei limiti delle vigenti disposizioni di legge.
16. Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall'indirizzo comunicato, per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione con l'indicazione della diversa fascia oraria di reperibilità da osservare.
17. Nel caso in cui l'infermità sia causata da colpa di un terzo, il risarcimento del danno da mancato guadagno effettivamente liquidato da parte del terzo responsabile - qualora comprensivo anche della normale retribuzione - è versato dal dipendente all'amministrazione fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante il periodo di assenza ai sensi del comma 8, lettere a), b) e c), compresi gli oneri riflessi inerenti. La presente disposizione non pregiudica l'esercizio, da parte dell'azienda o ente, di eventuali azioni dirette nei confronti del terzo responsabile.
18. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle assenze per malattia iniziate successivamente alla data di stipulazione del contratto, dalla quale decorre il triennio previsto dal comma 1. Alle assenze per malattia in corso alla predetta data si applica la normativa vigente al momento dell'insorgenza della malattia per quanto attiene alle modalità di retribuzione, fatto salvo il diritto alla conservazione del posto ove più favorevole.
Art. 24
Buono pasto
1. Per ragioni di servizio i capi di istituto possono usufruire del buono pasto di valore pari a quello previsto per i dipendenti provinciali nei limiti dello stanziamento annuo complessivo di Lire 50.000.000.=.
2. Ai capi distituto che svolgono il proprio servizio anche nelle ore serali per riunioni di organi collegiali e/o impegni vari connessi al proprio ruolo è riconosciuto lutilizzo di un secondo buono pasto giornaliero.
Art. 25
Spese di cura
1. Qualora venga riconosciuto, secondo la normativa vigente, che linfermità è determinata da cause di servizio, i capi di istituto o i suoi eredi nella stessa istanza diretta ad ottenere il riconoscimento della dipendenza dellinfermità da causa di servizio o con domande successive da proporsi entro sei mesi dalla data in cui si è verificato levento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dellinfermità, possono chiedere che siano poste a carico dellAmministrazione le spese di cura o di protesi.
2. Il rimborso delle spese di cura o di protesi effettivamente sostenute, che non siano a carico dellAzienda provinciale per i servizi sanitari, di altri enti pubblici o privati, viene effettuato dallAmministrazione previa presentazione dei documenti giustificativi. Ai fini del rimborso lAmministrazione può avvalersi della consulenza dellAzienda provinciale per i servizi sanitari ai fini di valutare la connessione della cura con linfermità riconosciuta dipendente da causa di servizio nonché la congruità della spesa sostenuta.
3. La documentazione per ottenere il rimborso delle spese deve essere presentata dal capo di istituto o, in caso di morte, dai suoi eredi entro 30 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dellinfermità o, limitatamente alle spese sostenute posteriormente a tale data di comunicazione, entro 30 giorni dalleffettuazione delle stesse, salvo comprovato impedimento. Tale documentazione dovrà indicare anche le eventuali quote di concorso delle spese a carico di altri enti. Per il rimborso delle spese di cura effettuate regolarmente e frequentemente lAmministrazione può concordare con il capo di istituto la presentazione mensile o annuale della domanda di rimborso e dei giustificativi di spesa.
4. Al capo di istituto possono essere concesse dallAmministrazione delle anticipazioni sulle spese di cura, di ricovero o per protesi nella misura massima dell80% delle spese previste, secondo le modalità di cui ai commi precedenti.
5. Non sono rimborsabili le spese sostenute dai capi di istituto per visite mediche specialistiche e per accertamenti diagnostici, se non nei confronti di capi di istituto affetti da stati morbosi particolarmente gravi o complessi.
6. In caso di effettuazione di cure balneo termali, idropiniche, salsoiodiche e altre complementari, dedotta la quota eventualmente a carico dellAzienda provinciale per i servizi sanitari o di altri enti pubblici, saranno rimborsate al capo di istituto le spese sostenute fino ad un importo giornaliero non superiore alla misura dellindennità di trasferta prevista per le missioni di servizio. La durata massima delle cure anzidette è stabilita in giorni dodici per ciclo. Per ottenere i rimborsi il capo di istituto dovrà presentare:
a) le fatture originali relative alle spese di soggiorno debitamente
quietanzate;
b) il certificato dello stabilimento di cura comprovante le cure effettuate e
lentità della relativa spesa.
Art. 26
Compensi per le commissioni di concorso
1. I compensi delle attività relative ai lavori delle commissioni dei concorsi ordinari per personale insegnante in Provincia di Trento, banditi nel corso del 1999 e del 2000 sono quelli previsti dallart. 404 del D.Lgs. 16/4/94, n. 297.
2. Qualora i lavori delle commissioni di concorso vadano oltre i limiti temporali fissati dalla normativa nazionale al suddetto art. 404, comma 15, i gettoni di presenza per le sedute successive a tale limite sono riconosciuti nella misura del 50% dellimporto prefissato ordinariamente dalla normativa nazionale.
3. Per i concorsi ordinari e riservati per il personale insegnante banditi nel corso del 1999 e del 2000 è previsto un compenso aggiuntivo incentivante per i Presidenti di commissione e/o sottocommissione pari a Lire 15.000.= per ogni partecipante al concorso che abbia sostenuto gli esami scritti.
Art. 27
Pari opportunità
1. Al fine di consentire una reale parità uomini-donne, è istituito, presso la Sovrintendenza, il Comitato pari opportunità con il compito di proporre misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunità, secondo i principi definiti dalla legge 10 aprile 1991, n. 125, con particolare riferimento all'art. 1. Il Comitato è costituito da una persona designata da ciascuna delle organizzazioni sindacali di comparto firmatarie del presente CCPL e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione. Il presidente del Comitato è nominato dallAssessore allIstruzione e designa un vicepresidente. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente.
2. Il Comitato svolge i seguenti compiti:
3. Nell'ambito dei vari livelli di relazioni sindacali devono essere sentite le proposte formulate dal Comitato pari opportunità, per ciascuna delle materie sottoindicate, al fine di prevedere misure che favoriscano effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale delle lavoratrici:
4. LAmministrazione assicura l'operatività del Comitato e garantisce tutti gli strumenti idonei e le risorse necessarie al suo funzionamento. In particolare, valorizza e pubblicizza con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dallo stesso.
5. Il Comitato per le pari opportunità rimane in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione del nuovo. I componenti del Comitato possono essere rinnovati nell'incarico per un solo mandato.
CAPO IV
Trattamento economico
Art. 28
Elementi della retribuzione
1. La retribuzione si compone di:
Art. 29
Trattamento economico fondamentale
1. Il trattamento economico fondamentale è quello in godimento con gli aumenti e le decorrenze previsti dallaccordo del 16.06.1999.
Art. 30
Indennità integrativa speciale
1. Ai dirigenti viene corrisposta lindennità integrativa speciale nella misura fissata dalla legge.
Art. 31
Indennità di direzione
1. A decorrere dal 1.9.1999 ai capi di istituto, ivi compresi gli incaricati, ai vice rettori e alle vice direttrici degli istituti di educazione nonché ai direttori dei conservatori di musica e delle accademie e al personale incaricato della direzione spetta una indennità accessoria di direzione.
2. Nel caso in cui il capo di istituto si trovi in posizione di stato implicante il mancato esercizio della funzione direttiva, lindennità di direzione per lo stesso periodo è corrisposta anche al dipendente che lo abbia sostituito, ai sensi della normativa vigente.
Per le istituzioni scolastiche affidate in reggenza lindennità di direzione è corrisposta nella misura del 50% sia al capo distituto sia al docente vicario della stessa istituzione scolastica.
3. Lindennità di cui al presente articolo è assoggettata alle ritenute previste per i compensi accessori ed è costituita, secondo i sottoelencati parametri, il cui valore economico è individuato nella tabella A, allegata al presente contratto.
4. Lindennità viene erogata in ragione di tanti dodicesimi per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestati nellanno o situazioni di stato assimilate al servizio. Per periodi inferiori al mese detta indennità è liquidata in ragione di 1/30 della misura mensile per ciascun giorno compreso nel periodo di servizio. Per i periodi di servizio prestati in posizioni di stato che comportino la riduzione dello stipendio lindennità stessa è ridotta nella medesima misura.
Art. 32
Indennità di risultato
1. Lindennità di risultato è quella prevista e disciplinata dallart. 16 del presente contratto.
Art. 33
Indennità di funzione
1. Ai capi di istituto spetta, a partire dal 1 settembre 1999, una indennità accessoria mensile variabile per le maggiori responsabilità e i maggiori carichi di lavoro connessi al processo di realizzazione dellautonomia della scuola trentina e per gli adempimenti richiesti dalla normativa provinciale in materia scolastica.
2. Lindennità di funzione sostituisce lindennità di Istituto del CCPL del 1997 art. 11.
3. Lindennità di funzione è suddivisa in 4 classi sulla base di coefficienti riferiti ai seguenti parametri:
Tali parametri saranno applicati secondo i criteri di cui allallegata Tabella B, che potranno essere annualmente rivisti su richiesta di una delle parti. (*)
4. Nel caso in cui il capo di istituto si trovi in posizione di stato implicante il mancato esercizio della funzione, valgono le indicazioni contenute nellarticolo relativo allindennità di direzione.
5. Lindennità prevista per le varie classi è la seguente:
6. Gli importi indicati sono comprensivi dellindennità distituto prevista dal contratto integrativo provinciale del 1997.
7. A far data dal 1° settembre 2000, qualora non sia stato rinegoziato il contratto per il riconoscimento della dirigenza scolastica, in considerazione anche dellimpegno richiesto ai capi distituto a prestare la loro collaborazione con lAmministrazione e per altre attività esterne allistituto in particolare quelle finalizzate alla realizzazione di reti di scuole per la gestione unificata dei servizi, lindennità di cui al comma 5 viene rideterminata come di seguito indicato:
8. Sulle attività di cui al comma 7, dovrà essere inviata annualmente una relazione al Sovrintendente scolastico.
(*) Interpretazione autentica di data 22.10.2001: Le parti firmatarie del contratto collettivo provinciale di lavoro 1.1.1998-31.8.2000 del comparto Scuola area dei capi di istituto della scuola a carattere statale della Provincia autonoma di Trento - convengono che, in attesa della revisione dei criteri in oggetto, il primo alinea "numero dei dipendenti assegnati allistituto scolastico" sia da intendersi come organico di fatto o, in caso di appalti, come organico teorico calcolato utilizzando gli stessi criteri previsti per determinare l'organico di fatto.Art. 34
Collaborazioni con lAmministrazione
1. Ai capi distituto, in sede di avvio dellautonomia, viene richiesto un importante impegno di collaborazione e di contatto con l'mministrazione per le innovazioni necessarie prima dellinizio dellanno scolastico 2000-2001.
2. Per le prestazioni, di cui al comma 1, viene attribuita una indennità "una tantum" di L. 4.000.000.= annue lorde per i capi distituto in relazione al servizio prestato nellanno scolastico 1999-2000. Lattribuzione è correlata ad una attività di almeno 40 ore da documentare con relazione al Sovrintendente scolastico.
Art. 35
Indennità per assegnazione a sede scolastica
1. Ai capi di istituto che nellambito del dimensionamento della rete scolastica venga assegnata una sede scolastica ubicata in Comune diverso da quello di precedente titolartità, comunque diverso dalla residenza anagrafica e la cui distanza sia comunque superiore a quella precedente fra residenza anagrafica e sede di servizio, purchè presti effettivamente servizio presso la nuova sede, viene corrisposta una indennità fissata nella misura unica di Lire 3.000.000.= da liquidarsi entro tre mesi dallassunzione in servizio presso la nuova sede.
Art. 36
Indennità allispettore di religione
1. AllIspettore di religione in servizio ai sensi dellart. 23 del D.P.R. n. 405/88 è corrisposto il trattamento economico previsto per il livello iniziale del personale ispettivo ministeriale.
2. Allispettore di religione spetta inoltre in relazione alle funzioni svolte, lindennità di funzione provinciale integrativa relativa alla IV classe di complessità di cui allart. 33.
Art. 37
Erogazione agli incaricati e ai comandati
1. Ai capi di istituto distaccati o utilizzati ai sensi dellarticolo 48, commi 7 e 8, della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3 e s.m. con compiti connessi con la scuola sono corrisposte le indennità previste dal presente contratto per tutti i capi di istituto; per quanto riguarda lindennità di funzione viene riconosciuta la seconda classe; medesimi hanno diritto pure al punteggio per la continuità.
2. I capi di istituto utilizzati dipendono funzionalmente dal dirigente della struttura in cui prestano servizio. Lorario di settimanale di tali capi di istituto è quello del rimanente personale della struttura. E fatta salva per lanno scolastico 1999-2000 la corresponsione dello straordinario. con le misure previste per il personale amministrativo della Provincia, qualora non sia stato utilizzato listituto del recupero
3. Con successivo accordo le parti (Sovrintendenza scolastica, Amministrazione provinciale e OO.SS.) possono regolamentare ulteriormente la materia di cui al presente articolo.
Art. 38
Indennità di missione
1. Ai dirigenti scolastici in servizio nelle Istituzioni scolastiche della Provincia di Trento è corrisposta lindennità di missione nellentità e nelle modalità dei dirigenti provinciali.
2. Ai dirigenti scolastici che, per esigenze di servizio debbano recarsi allesterno dellistituto scolastico, è corrisposta lindennità kilometrica nella misura e con le modalità previste per i dipendenti provinciali.
3. Limitatamente allutilizzo dellautomezzo di proprietà per gli spostamenti di cui al comma 2 è prevista la copertura polizza kasco.
Art. 39
Permanenza nella sede di servizio
1. Ferma restando la mobilità d'ufficio, per favorire una maggiore efficienza e regolarità della gestione degli istituti scolastici, i trasferimenti a domanda dei capi di istituto avranno cadenza triennale.
2. Per la mobilità da e per il restante territorio nazionale si fa riferimento alle scadenze e alle norme nazionali.
3. Le assegnazioni di sede al personale direttivo proveniente da fuori Provincia per trasferimento o per concorso sono provvisorie, in quanto i trasferimenti di titolarità vengono effettuati in concomitanza con le scadenze provinciali.
4. Per quanto previsto nel presente articolo viene corrisposta unindennità annua lorda di Lire 3.695.000.= in 10 mensilità a decorrere dal 1° ottobre di ogni anno.
Misure economiche dei parametri per il calcolo dellindennità di direzioneTABELLA "A"
tipologia |
misura
tabellare lorda annuale |
criterio di utilizzo |
I |
II |
III |
importo base in misura fissa |
4.728.000 |
|
particolari tipologie di istituzioni scolastiche: |
||
a) azienda agraria | 3.000.000 |
da moltiplicare per il numero delle aziende funzionanti presso listituto |
b) istituti di secondo grado aggregati e istituti tecnici, professionali e darte con laboratori con reparti di lavorazione |
1.500.000 |
spettante in misura unica indipendentemente dallesistenza di più situazioni di cui alla lettera b) |
c) convitti annessi | 2.000.000 |
da moltiplicare per il numero dei convitti annessi allistituto |
d) istituti verticalizzati | 1.500.000 |
spettante in misura unica |
e) conservatori e accademie | 2.000.000 |
spettante in misura unica |
valore unitario |
||
complessità organizzativa nelle scuole con più di 35 posti docente in organico diritto |
35.000 |
da moltiplicare per il numero dei posti docente in organico di diritto |
TABELLA "B"
Criteri per la determinazione dellindennità di funzione.
1. Numero dipendenti (alle dipendenze funzionali del capo d'Istituto)
fino a 30 10
da 31 a 45 15
da 46 a 60 20
da 61 a 75 25
da 76 a 90 30
da 91 a 110 35
oltre 110 40
2. Numero alunni
fino a 160 10
da 161 a 320 15
da 321 a 480 20
da 481 a 640 25
da 641 a 800 30
da 801 a 960 35
oltre 960 40
3. Organizzazione - da calcolare fino al punteggio massimo di 20
Primo biennio di Istituto comprensivo di scuola elementare e media 10 punti
Primo biennio di fusione e/o aggregazione 10 punti
Personalità giuridica o gestione finanziaria diretta patrimonio immobiliare 5 punti
Presenza scuola media annessa 5 punti
Presenza plessi scolastici (almeno 4 oltre la sede principale) 5 punti
Presenza Tempo pieno in almeno 1/5 delle classi 5 punti
Presenza Tempo prolungato in almeno 1/5 della classi 5 punti
Sperimentazioni ex art.3 DPR 419/74 e assimilate 5 punti
Sede staccata 5 puntiCorso lavoratori o corso serale 5 punti
Livelli di complessità
1° livello da 20 a 39
2° livello da 40 a 59
3° livello da 60 a 79
4° livello da 80 a 100
4. Le parti si impegnano a rivedere i criteri di cui alla presente tabella entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente accordo.