AGENZIA PROVINCIALE
PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE
In applicazione del contratto collettivo provinciale di lavoro 1.9.2000 31.12.2001 dei dirigenti scolastici della scuola a carattere statale della Provincia autonoma di Trento sottoscritto in data 18 dicembre 2002, il medesimo giorno 18 dicembre 2002, a Trento, nella sala vetri di Piazza Fiera n. 3, ha avuto luogo lincontro per lAccordo integrativo provinciale concernente la definizione dei criteri per il raggruppamento delle istituzioni scolastiche in fasce di dimensione e di complessità a cui correlare la retribuzione di posizione dei dirigenti scolastici tra l'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (A.P.RA.N.), composta da:
sig. Ferruccio Demadonna - presidente
dott. Franco Zeni - componente
dott. Silvio Fedrigotti
- componente
prof. Mario Pederzolli - componente aggiunto
e la delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali:
la A.N.P. (firmato)
C.G.I.L. Scuola (firmato)
C.I.S.L. Scuola (firmato)
U.I.L. Scuola (firmato)
Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto lallegata ipotesi di Accordo integrativo provinciale concernente la definizione dei criteri per il raggruppamento delle istituzioni scolastiche in fasce di dimensione e di complessità a cui correlare la retribuzione di posizione dei dirigenti scolastici della scuola a carattere statale della Provincia autonoma di Trento.
ACCORDO INTEGRATIVO PROVINCIALE CONCERNENTE LA DEFINIZIONE DEI CRITERI PER IL RAGGRUPPAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE IN FASCE DI DIMENSIONE E DI COMPLESSITà A CUI CORRELARE LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA SCUOLA A CARATTERE STATALE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Premessa
1. Le parti sottoscrivono il presente accordo a seguito del completamento delle procedure di legge relative alla validazione del CCPL 1.9.2000 31.12.2001 dei dirigenti scolastici siglato in data 18 novembre 2002 e sottoscritto in data odierna.
Art. 1
Campo di applicazione, decorrenza e durata
1. Il presente accordo integrativo si applica a tutti i dipendenti di cui al punto 1) del comma 1 dell'articolo 3 dellAccordo provinciale quadro sullistituzione dei comparti di contrattazione collettiva del 4 ottobre 1999.
2. Le disposizioni del presente contratto, ove non disposto diversamente, hanno effetto dalla data di sottoscrizione del medesimo.
3. Le disposizioni del presente accordo rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite da quelle di un successivo contratto integrativo.
4. Il controllo sulla compatibilità dei
costi della contrattazione integrativa è effettuato a norma di legge.
Art. 2
Risorse finanziarie
1. Per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato le risorse sono quelle stabilite dallart. 53 del CCPL 1.9.2000-31.12.2001 sottoscritto in data odierna.
2. Nel caso di rideterminazione della dotazione organica relativa alla dirigenza scolastica, di attivazione di nuovi posti o di attivazione di rapporti di lavoro a tempo determinato, in misura che eccedano le posizioni dirigenziali attivate alla data della sottoscrizione del presente accordo (91), lAmministrazione provvede allincremento del Fondo in misura corrispondente allimporto medio delle retribuzioni di posizione e di risultato, per il numero dei posti di cui si sono aumentate le dotazioni organiche. Il fondo subisce un decremento in caso di riduzione della dotazione organica dei dirigenti scolastici determinata in conseguenza di riorganizzazioni. In tal caso le economie di gestione incrementano le risorse del fondo per il 20% dei minori oneri derivanti dalla riduzione del monte salari della dirigenza.
Art. 3
Graduazione delle strutture
1. I criteri generali per il raggruppamento in fasce di dimensione e di complessità delle istituzioni scolastiche, di cui allart. 54 del CCPL 1.9.2000 31.12.2001 della dirigenza scolastica siglato il 18 novembre 2002 e sottoscritto in data odierna, definiscono i seguenti elementi relativi alla dimensione e alla complessità:
2. Ogni elemento è valutato secondo il punteggio riportato nella allegata Tabella A.
3. Il punteggio complessivo derivante dalla somma dei punteggi dei singoli elementi determina la graduatoria delle istituzioni scolastiche.
Art. 4
Numero fasce per dimensione e complessità delle istituzioni scolastiche
1. Le istituzioni scolastiche sono raggruppate in sei fasce, per dimensione e complessità, sulla base della loro posizione in graduatoria definita applicando i criteri di cui allarticolo precedente.
2. Ogni fascia riunisce un sesto delle istituzioni scolastiche della Provincia. In caso di quoziente con resto, vengono aumentate di una unità le istituzioni scolastiche dei sei raggruppamenti, partendo dal raggruppamento di maggiore dimensione e complessità.
3. Le sei fasce sono definite nel mese di ottobre di ogni anno scolastico, sulla base della graduatoria delle Istituzioni scolastiche risultante dalla applicazione dei punteggi di cui alla Tabella A.
Art. 5
Retribuzione di posizione
1. La retribuzione di posizione è correlata alla dimensione e alla complessità della istituzione scolastica.
2. La retribuzione di posizione, per il periodo 1.1.2001 31.10.2001, è pari al salario accessorio corrisposto, dedotto delle somme di cui allart. 49 del contratto collettivo provinciale di lavoro 1.9.2000 31.12.2001 dei dirigenti scolastici della scuola a carattere statale della Provincia autonoma di Trento.
3. A partire dall1.11.2001, la retribuzione di posizione è articolata in sei livelli, corrispondenti alle sei fasce di dimensione e di complessità delle istituzioni scolastiche.
4. I sei livelli della retribuzione di posizione sono determinati, a partire dallanno scolastico 2001/2002, con un rapporto di 1 a 2 fra la posizione minima e quella massima e con un divario fra ogni fascia intermedia di 0,2. I livelli risultano così determinati, a seguito di arrotondamento, nelle seguenti misure:
5. La retribuzione di posizione dei dirigenti scolastici in particolari posizioni nellambito della Provincia di Trento è definita dallAmministrazione allatto dellaffidamento dellincarico sulla base del disposto dellart. 56 del CCPL 2000-2001.
6. Qualora lattribuzione dellindennità di posizione dovesse far emergere uneccedenza di oneri contrattuali, le parti, intendendo confermare i livelli di tale retribuzione prevista a regime nelle misure di cui al comma 4 del presente articolo, per ripristinare lequilibrio dei costi convengono che in sede di prima applicazione dellaccordo 1.9.2000 31.12.2001 e a decorrere dal primo mese di attribuzione si provveda alla riduzione proporzionale dei benefici derivanti dalla retribuzione di posizione fino a concorrenza delle risorse mancanti.
Art. 6
Retribuzione di risultato
1. La retribuzione di risultato sarà corrisposta annualmente sulla base della valutazione assegnata ai dirigenti scolastici ai sensi dellart. 37 del CCPL 2000-2001 e sulla base dellentità del Fondo di cui allart. 53. In sede di prima applicazione la somma verrà attribuita per gli anni 2001/2002 e 2002/2003 con un rapporto da 1 a 1,6 fra la valutazione di Adeguato e quella di Eccellente, mentre a regime il rapporto sarà di 1 a 2 ed uneventuale valutazione intermedia sarà riconosciuta nella misura di 1,5.
2. Le risorse del Fondo di cui allart. 53 del CCPL 2000-2001 dei dirigenti scolastici sono assegnate, a regime, per il 15% alla retribuzione di risultato. Qualora lattribuzione delle risorse di cui allart. 5 comporti un costo eccedente l85% del Fondo complessivo, fino al raggiungimento del 15% le quote derivanti dalla retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti scolastici cessati dal servizio e gli eventuali nuovi stanziamenti contrattuali sono destinate a ripristinare detto limite.
3. Fino al raggiungimento del rapporto di cui sopra la quota da destinare alla retribuzione di risultato è pari alla quota rimanente liquidatache residua a seguito dellattribuzione della l retribuzione di posizione.
Art. 7
Modalità di erogazione della retribuzione di risultato
1. Le risorse di cui allart. 6 da attribuire alla retribuzione di risultato sono determinate per differenza rispetto alle risorse assegnate ai sensi dellart. 5 del presente accordo.
2. La retribuzione di risultato individuale viene determinata dividendo limporto complessivo per la somma dei punteggi assegnati ai singoli dirigenti scolastici e viene conferita ad ogni dirigente secondo il singolo punteggio ottenuto.
TABELLA A
1. DIMENSIONE
Elementi |
Punti |
Alunni | 1 |
Docenti | 10 |
Personale A.T.A. | 5 |
Altro personale | 5 |
2. COMPLESSITA' GESTIONALE E ARTICOLAZIONE STRUTTURALE E FUNZIONALE ALLISTITUZIONE SCOLASTICA
Elementi |
Punti |
Gradi e indirizzi | 10 |
Centri educazione adulti | 10 |
Sezioni presso ospedali, istituti di detenzione e pena, corsi serali | 10 |
Sezioni staccate, succursali, plessi per gli istituti comprensivi e i circoli didattici | 10 |