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AGENZIA PROVINCIALE PER
LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

 

A seguito della deliberazione di Giunta provinciale n. 1541 di data 16 giugno 2000, con la quale l'A.P.RA.N. è stata autorizzata a sottoscrivere il testo concordato del contratto collettivo provinciale di lavoro 1998-2001 del comparto Scuola – area del personale docente della scuola a carattere statale della Provincia autonoma di Trento, il giorno 28 giugno 2000, alle ore 14.00, nella sala vetri di Piazza Fiera, 3 a Trento, ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale composta da:

 

prof. avv. Carlo Zoli - presidente

sig. Ferruccio Demadonna - componente

dott. Franco Zeni - componente

prof. Mario Pederzolli - componente aggiunto

 

 

e la delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali:

 

 

...................................................... per la C.G.I.L. - Scuola

...................................................... per la C.I.S.L. - Scuola

...................................................... per la U.I.L. - Scuola

...................................................... per lo S.N.A.L.S.

...................................................... per la GILDA degli Insegnanti

 

 

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto il contratto collettivo provinciale di lavoro 1998-2001 del comparto Scuola – area del personale docente della scuola a carattere statale della Provincia autonoma di Trento.

 


CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO 1998-2001 DEL COMPARTO SCUOLA
- AREA DEL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA A CARATTERE STATALE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO -

SOMMARIO

_______________________

Premessa

pag.

1

 

 

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.

1

Campo di applicazione

pag.

2

Art.

2

Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

pag.

2

Art.

3

Interpretazione autentica dei contratti

pag.

2

 

 

CAPO II

RELAZIONI SINDACALI

Art.

4

Obiettivi e strumenti

pag.

3

Art.

5

Contrattazione collettiva decentrata

pag.

3

Art.

6

Partecipazione

pag.

4

Art.

7

Relazioni a livello di Istituzione scolastica

pag.

5

Art.

8

Esame dello stato delle relazioni sindacali a livello decentrato

pag.

6

Art.

9

Clausole di raffreddamento

pag.

6

Art.

10

Composizione delle delegazioni

pag.

6

 

 

CAPO III

NORME COMUNI

Art.

11

Doveri dell’Amministrazione scolastica

pag.

7

Art.

12

Formazione in servizio

pag.

7

Art.

13

Criteri per l’utilizzo delle risorse

pag.

8

Art.

14

La formazione per il personale della scuola

pag.

8

Art.

15

Livelli di attività

pag.

9

Art.

16

Standard organizzativi e di costo delle iniziative di formazione

pag.

9

Art.

17

Il Piano annuale delle Istituzioni scolastiche per l’aggiornamento dei docenti

pag.

10

Art.

18

I soggetti che offrono formazione

pag.

10

Art.

19

Formazione in ingresso

pag.

11

Art.

20

Formazione per le funzioni-obiettivo

pag.

11

Art.

21

Formazione per gli insegnanti delle scuole collocate nelle aree a forte processo immigratorio o frequentate da nomadi

pag.

11

Art.

22

Formazione degli insegnanti che operano in settori particolari

pag.

12

Art.

23

Formazione per la riqualificazione, riconversione e mobilità professionale

pag.

12

Art.

24

Diritto alla formazione del personale docente e condizioni di partecipazione

pag.

12

Art.

25

Formazione iniziale e rapporti con l’Università

pag.

13

Art.

26

Mobilità territoriale, professionale e intercompartimentale

pag.

14

Art.

27

Progressione professionale

pag.

15

Art.

28

Libretto personale informatizzato

pag.

15

Art.

29

Monitoraggio e recupero degli arretrati relativi ai provvedimenti di stato giuridico ed economico

pag.

16

Art.

30

Pari opportunità

pag.

16

Art.

31

Area e funzione docente

pag.

17

Art.

32

Modalità organizzative per l’esercizio della funzione docente

pag.

17

Art.

33

Attività aggiuntive

pag.

18

Art.

34

Ampliamento dell’offerta formativa e prestazioni professionali

pag.

18

Art.

35

Collaborazioni plurime

pag.

18

Art.

36

Attività complementare di educazione fisica

pag.

19

Art.

37

Personale impegnato nell’educazione degli adulti ed in altre tipologie di corsi

pag.

19

Art.

38

Contrattualizzazione delle risorse aggiuntive

pag.

20

 

 

CAPO IV

NORME INTEGRATIVE

Art.

39

Prestazioni ulteriori facoltative

pag.

20

Art.

40

Supplenze brevi e vigilanza alunni trasportati

pag.

21

Art.

41

Fondo d’Istituto

pag.

21

Art.

42

Finanziamento del Fondo d’Istituto

pag.

22

Art.

43

Funzioni strumentali al Progetto d’Istituto

pag.

23

Art.

44

Flessibilità organizzativa e didattica

pag.

24

Art.

45

Prestazioni integrative

pag.

24

Art.

46

Viaggi di istruzione e visite guidate

pag.

25

Art.

47

Permanenza nella sede di titolarità

pag.

25

Art.

48

Servizio in sedi disagiate

pag.

25

Art.

49

Servizio in più sedi

pag.

26

Art.

50

Uso della mensa e buono pasto

pag.

26

Art.

51

Retribuzione estiva del personale a tempo determinato

pag.

26

Art.

52

Personale in posizione di distacco

pag.

26

Art.

53

Insegnanti di religione

pag.

27

Art.

54

Insegnanti di lingua ladina

pag.

27

Art.

55

Insegnanti specialisti di lingua straniera

pag.

27

Art.

56

Sviluppo della professionalità

pag.

28

Art.

57

Indennità una tantum

pag.

28

Art.

58

Indennità di trasferimento d’ufficio

pag.

28

Art.

59

Compensi per le commissioni di concorso

pag.

28

Art.

60

Ore eccedenti

pag.

28

Art.

61

Assenze per gravi patologie

pag.

29

Art.

62

Orario potenziato

pag.

29

Art.

63

Permessi per i docenti a tempo determinato

pag.

29

Art.

64

Assenza per malattia personale a tempo determinato

pag.

29

Art.

65

Visite mediche specialistiche

pag.

29

Art.

66

Spese di cura

pag.

29

Art.

67

Tutela della maternità

pag.

30

 

 

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art.

68

Previdenza integrativa

pag.

32

Art.

69

Norma di salvaguardia

pag.

32

Art.

70

Disapplicazioni

pag.

33

 

 

ALLEGATI

 

 

ALLEGATO A)

AREE DI INDIVIDUAZIONE DELLE FUNZIONI STRUMENTALI

AL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA

Area

1

Gestione del piano dell’offerta formativa

pag.

1

Area

2

Sostegno al lavoro dei docenti

pag.

1

Area

3

Interventi e servizi per studenti

pag.

1

Area

4

Realizzazione di progetti formativi d’intesa con enti ed istituzioni esterni alle scuole

pag.

1

 

 

 

 

ALLEGATO B)

ATTUAZIONE DELLA LEGGE N. 146/1990

Art.

1

Servizi pubblici essenziali pag.

1

Art.

2

Prestazioni indispensabili e contingenti di personale

pag.

1

Art.

3

Norme da rispettare in caso di sciopero

pag.

2

Art.

4

Procedure di raffreddamento e di conciliazione

pag.

3

 

 

ALLEGATO C)

ATTRIBUZIONE DELL’INDENNITA’ DI MISSIONE E DEI RIMBORSI SPESE AL PERSONALE DOCENTE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE A CARATTERE STATALE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Art.

1

Autorizzazione pag.

1

Art.

2

Titolo all’indennità di missione

pag.

1

Art.

3

Spese rimborsabili

pag.

1

Art.

4

Mezzi di trasporto

pag.

2

Art

5

Autorizzazione all’uso del mezzo proprio

pag.

3

Art

6

Indennità di missione

pag.

3

Art

7

Riduzione dell’indennità di missione

pag.

3

Art

8

Anticipazione

pag.

3

 

 

CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO 1998-2001 DEL COMPARTO SCUOLA
- AREA DEL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA A CARATTERE STATALE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO -

 

 

 

Premessa

1. Il presente contratto collettivo si propone di dare risposta alle peculiarità della realtà trentina coerentemente al disposto dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 433 del 1996, che individua, tra le finalità primarie della Provincia autonoma di Trento "la migliore utilizzazione del personale anche al fine di soddisfare le esigenze di continuità didattica per una più efficace organizzazione della scuola".

2. Il presente contratto collettivo provinciale di lavoro è stipulato ai sensi dell’art. 2, comma 4, del D.Lgs. n. 433/1996: "Gli istituti e le materie del rapporto di lavoro riservati alla contrattazione collettiva sono disciplinati, dopo l'adeguamento, nei limiti di cui all’art. 4 dello Statuto, della legislazione provinciale, ai principi recati dall’art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, da contratti provinciali volti al perseguimento degli obiettivi posti dall’ordinamento scolastico ed al perseguimento dei predetti obiettivi e al comma 3. La contrattazione collettiva provinciale è rivolta al perseguimento dei predetti obiettivi e finalità, salvo restando in ogni caso il rispetto delle norme dei contratti nazionali concernenti il trattamento economico fondamentale, l’inquadramento nei livelli o nelle qualifiche funzionali, il trattamento di previdenza e quiescenza nonché gli altri aspetti fondamentali degli istituti dello stato giuridico vigenti per il corrispondente personale in servizio presso gli uffici, le scuole ed istituti funzionanti nel restante territorio dello Stato, al fine di assicurare la mobilità in ambito nazionale del personale di cui al comma 2".

3. Per quanto non disciplinato dal presente accordo e dagli accordi provinciali dd. 15 luglio 1999 e 7 dicembre 1999, il contratto nazionale rappresenta la principale fonte normativa e di riferimento.

4. Le soluzioni concordate saranno soggette a verifica in sede di rinnovo contrattuale.

 

Capo I

Disposizioni generali

 

 

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente contratto collettivo provinciale si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato appartenente al comparto del personale docente di cui all’art. 3, comma 1, punto 2), lettera a), del D.P.G.P 27.10.1999, n. 15-14/Leg., nonché al personale docente della scuola a carattere statale comunque in servizio nel comparto Scuola nel territorio della Provincia autonoma di Trento.

2. Per quanto non disciplinato dal presente accordo si applica la disciplina prevista dal contratto nazionale del 1999.

 

Art. 2

Durata, decorrenza, tempi e procedure

di applicazione del contratto

1. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 1998 - 31 dicembre 1999, salvo quanto diversamente previsto dal presente accordo, per la parte economica e fino al 31 dicembre 2001 per la parte normativa.

2. Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. La stipulazione si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali a seguito del perfezionamento delle procedure di cui all’art. 60 della L.P. n. 7 del 3 aprile 1997 e del decreto legislativo 24-7-1996, n. 433.

3. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.

4. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta la relativa indennità, secondo le scadenze previste dall'accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993.

Per l'erogazione di detta indennità si applica la procedura dell'art. 59 della L.P. 3 aprile 1997, n. 7.

5. In sede di rinnovo biennale per la parte economica ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l’inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel presente biennio, secondo quanto previsto dall’accordo tra Governo e parti sociali del 23 luglio 1993.

6. Il trattamento economico del personale di cui al presente CCPL, per la parte fondamentale, verrà adeguato al CCNL del comparto di cui all’art. 8 del contratto collettivo nazionale quadro sottoscritto il 2 giugno 1998, salvo quanto eventualmente disposto in sede di contrattazione collettiva provinciale.

 

Art. 3

Interpretazione autentica dei contratti

1. In attuazione dell'art. 61 della L.P. n 7 del 1997, quando insorgano controversie sull'interpretazione del contratto collettivo provinciale o di contratti decentrati, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano, entro 30 giorni dalla richiesta di cui al successivo comma 2, per definire consensualmente il significato della clausola controversa. La procedura deve concludersi entro 30 giorni dalla data del primo incontro.

2. Al fine di cui al comma 1 la parte interessata invia all’altra apposita richiesta scritta con lettera raccomandata. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve comunque far riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza generale.

3. L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto collettivo provinciale o decentrato.

4. Eventuali interpretazioni autentiche di norme contrattuali riferite ad articoli recepiti dal contratto nazionale o comunque non modificati in sede di CCPL rispetto al testo del CCNL di comparto sono assunte dalle parti in via automatica.

 

 

Capo II

Relazioni sindacali

 

 

Art. 4

Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle rispettive responsabilità dell’amministrazione scolastica e dei sindacati, persegue l’obiettivo di contemperare l’interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l’esigenza di incrementare l’efficacia e l’efficienza dei servizi prestati alla collettività.

Il sistema delle relazioni sindacali è improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti.

2. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali:

  1. contrattazione collettiva: si svolge a livello provinciale e, ad autonomia realizzata, a livello di Istituzione scolastica, con le modalità, i tempi e le materie indicate agli articoli 5 e 7; a livello di Sovrintendenza scolastica provinciale è collocata la contrattazione collettiva decentrata di cui all’articolo 5, commi 1 e 2;
  2. partecipazione: si articola negli istituti dell’informazione, della concertazione e delle intese. Essa può prevedere altresì l’istituzione di commissioni paritetiche con finalità propositive, secondo le modalità indicate nell’articolo 6;
  3. interpretazione autentica dei contratti collettivi di cui all'art. 3.

 

Art. 5

Contrattazione collettiva decentrata

1. La contrattazione collettiva decentrata è finalizzata ad incrementare la qualità del servizio scolastico, sostenendo i processi innovatori in atto anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte.

I contratti collettivi, nei vari livelli previsti, definiscono i criteri di distribuzione al personale delle risorse disponibili, nonché i criteri generali di verifica dei risultati, in relazione agli specifici obiettivi programmati.

  1. le linee di indirizzo e i criteri per la tutela della salute nell'ambiente di lavoro;
  2. i criteri per la ripartizione delle risorse per l'erogazione della retribuzione integrativa legata ai processi di attuazione dell'autonomia;
  3. i criteri generali di utilizzazione delle risorse complessivamente disponibili per il miglioramento dell’attività formativa e per le prestazioni aggiuntive, nonché le modalità di verifica dei risultati conseguiti;
  4. la mobilità intercompartimentale;
  5. i criteri generali per la valutazione dei titoli culturali e professionali nonché la quota di risorse da riservare al trattamento economico connesso allo sviluppo della professionalità dei docenti;
  6. l'ammontare delle risorse destinate ai progetti per le scuole situate nelle zone a rischio.
  1. le linee di indirizzo per l'attività di formazione in servizio e per l'aggiornamento, ivi compresi i piani di riconversione del personale in relazione alle situazioni di esubero, nonché i criteri relativi alla ripartizione delle risorse ed alle modalità di verifica dei risultati conseguiti;
  2. i criteri di allocazione e utilizzo delle risorse di cui alla lett. f) del presente comma a livello d'istituto, inclusa l'assegnazione di una quota dei fondi destinati alla formazione per il finanziamento di moduli formativi specifici per il personale e i criteri generali di verifica dei risultati in relazione agli specifici obiettivi programmati.
  3. quanto altro specificamente previsto nel presente contratto.

2. Presso la Sovrintendenza scolastica provinciale la contrattazione decentrata si svolge inoltre sulle seguenti materie:

  1. l'utilizzazione del personale in altre attività di insegnamento, del personale soprannumerario nonché di quello collocato fuori ruolo;
  2. la mobilità interna al comparto;
  3. le procedure e i criteri di utilizzazione del personale;
  4. i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio;
  5. i criteri e le modalità per lo svolgimento delle assemblee territoriali;
  6. le opportunità formative per il personale docente, inclusi i docenti assunti a tempo determinato;
  7. l'esercizio degli esoneri e dei permessi sindacali;
  8. quanto altro specificamente previsto nel presente contratto.

3. La contrattazione decentrata si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dal CCPL, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione economica annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate. Entro il primo mese di negoziato le parti non assumono iniziative unilaterali, né procedono ad azioni dirette. Entro il 30-6-2001 la materia del presente articolo verrà rivista per adeguarla con il completamento dell’autonomia scolastica. Fino a tale data rimangono in vigore gli accordi decentrati esistenti. Sulle materie che incidono sull’ordinato e tempestivo avvio dell’anno scolastico la contrattazione deve concludersi entro il 30 giugno.

 

Art. 6

Partecipazione

1. L’Amministrazione scolastica provinciale, nell’ambito della propria autonomia e delle proprie distinte responsabilità, fornisce informazioni e, ove necessaria, la relativa documentazione cartacea e/o informatica ai soggetti identificati all’articolo 10 sulle seguenti materie:

  1. criteri per la definizione e la distribuzione degli organici;
  2. modalità organizzative per l'assunzione del personale a tempo determinato e indeterminato;
  3. modalità di applicazione del contratto;
  4. documenti di previsione di bilancio relativi alle spese per il personale;
  5. operatività di nuovi sistemi informativi o di modifica dei sistemi preesistenti concernenti i servizi amministrativi e di supporto dell’attività scolastica;
  6. dati generali sullo stato dell'occupazione degli organici e di utilizzazione del personale;
  7. andamento generale della mobilità del personale;
  8. strumenti e metodologie per la valutazione della produttività ed efficacia qualitativa del sistema scolastico, anche in rapporto alle sperimentazioni in atto, ferma restando la competenza del Comitato di valutazione del sistema scolastico.

2. Gli incontri per l’informazione si svolgono con cadenza almeno annuale. Essi hanno come oggetto il consuntivo degli atti di gestione adottati e i relativi risultati, nonché i progetti riguardanti le materie elencate. La documentazione relativa viene fornita ai sindacati con congruo anticipo. Gli organismi di cui all’articolo 10 possono richiedere nelle materie sopraelencate informazioni riguardanti singole istituzioni scolastiche.

3. Su ciascuna delle materie previste al comma 1 e sulle linee essenziali di indirizzo in materia di gestione della organizzazione scolastica può essere consensualmente decisa la formazione di commissioni paritetiche, per un esame più approfondito di singoli problemi al fine di avanzare proposte non vincolanti per l’Amministrazione e di formulare raccomandazioni ai soggetti della contrattazione decentrata.

4. Ricevuta l’informazione i soggetti sindacali di cui all’articolo 10 possono chiedere che si dia inizio alla procedura di concertazione sulle seguenti materie:

a) criteri per la definizione e la distribuzione degli organici di tutto il personale;

b) le modalità organizzative per l'assunzione del personale a tempo determinato e indeterminato;

c) le modalità di applicazione del contratto.

5. La concertazione si svolge in appositi incontri che iniziano entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta. Nella concertazione le parti verificano la possibilità di un accordo mediante un confronto che deve concludersi entro 15 giorni dalla sua attivazione. Dell’esito della concertazione è redatto verbale dal quale risultino le posizioni delle parti. Durante il periodo in cui si svolge la concertazione le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto della stessa.

6. Entro il 30-6-2001 la materia del presente articolo verrà rivista per adeguarla al completamento dell’autonomia scolastica. Le parti si impegnano a pervenire, entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente contratto, ad un accordo sulla costituzione delle R.S.U..

Sulle materie che incidono sull’ordinato e tempestivo avvio dell’anno scolastico la concertazione deve concludersi entro il 30 giugno.

 

Art. 7

Relazioni a livello di Istituzione scolastica

1. A livello di ogni Istituzione scolastica, in coerenza con le prospettive di decentramento e di autonomia, nel rispetto delle competenze del capo di istituto e degli organi collegiali, le relazioni sindacali si svolgono con le modalità previste dal presente articolo.

2. Contestualmente alla piena attuazione dell’autonomia scolastica e con l’attribuzione della dirigenza ai capi d’istituto ciascuna Istituzione scolastica è sede di contrattazione decentrata.

3. Il capo d’istituto fornisce ai soggetti sindacali di cui all'articolo 10 un'informazione preventiva, consegnando l'eventuale documentazione, sulle seguenti materie:

  1. proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
  2. modalità di utilizzazione del personale in rapporto al piano dell’offerta formativa,
  3. utilizzazione dei servizi sociali;
  4. modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali, nonché i contingenti di personale previsti dall’articolo 2 dell'allegato accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 (Allegato B);
  5. attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
  6. attività e progetti retribuiti con il fondo d'istituto o con altre risorse derivanti da convenzioni ed accordi;
  7. criteri di retribuzione e utilizzazione del personale impegnato nello svolgimento delle attività aggiuntive;
  8. criteri riguardanti le assegnazioni alle sezioni staccate e ai plessi; ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell’unità didattica; ritorni pomeridiani;
  9. criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento.

4. Sulle seguenti materie l'informazione è successiva:

  1. nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il Fondo di istituto;
  2. criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni.

L'informazione viene fornita in appositi incontri da concordare tra le parti.

5. Ricevute le informazioni relative ai punti b), c) , d), e), h) ed i) del comma 3, ciascuno dei soggetti sindacali di cui all'articolo 10 può chiedere un esame dell'argomento oggetto di informazione. Il capo di istituto informa della richiesta ricevuta i soggetti sindacali presenti nella scuola e procede, entro tre giorni dalla richiesta, a convocare un apposito incontro che può concludersi con un’intesa entro 15 giorni. Contestualmente con la piena attuazione dell’autonomia scolastica e con l’attribuzione della dirigenza ai capi di istituto le materie indicate nei predetti punti b), c), d), e), h) ed i) sono oggetto di contrattazione decentrata.

6. Sulle materie che incidono sull’ordinato e tempestivo avvio dell’anno scolastico tutte le procedure previste dal presente articolo debbono concludersi nei termini stabiliti dal Sovrintendente scolastico per le questioni che incidono sull’assetto organizzativo provinciale e, per le altre, nei tempi congrui per assicurare il tempestivo ed efficace inizio delle lezioni, nonché la necessaria informazione agli allievi ed alle loro famiglie.

 

Art. 8

Esame dello stato delle relazioni sindacali

a livello decentrato

1. Entro il 30 giugno 2001, l’A.P.RA.N. e le OO.SS. firmatarie del presente CCPL si incontreranno per esaminare lo stato delle relazioni sindacali a livello decentrato, anche sulla base di un monitoraggio a campione i cui risultati saranno messi a disposizione delle stesse OO.SS..

 

Art. 9

Clausole di raffreddamento

1. Entro il primo mese del negoziato relativo alla contrattazione le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette. Durante il periodo in cui si svolge la concertazione le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto della stessa.

 

Art. 10

Composizione delle delegazioni

1. Le delegazioni trattanti sono costituite come segue:

I - A LIVELLO PROVINCIALE, PER LA CONTRATTAZIONE DA SVOLGERSI A LIVELLO DI COMPARTO:

a) per la parte pubblica:

- dall’AGENZIA PROVINCIALE PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE (A.P.RA.N.);

b) per le organizzazioni sindacali:

- da non più di tre componenti per ciascuna delle organizzazioni dei lavoratori a cui risultino iscritti almeno il 5% del totale dei dipendenti che hanno rilasciato la propria delega alle OO.SS. con riferimento a ciascuna area di contrattazione ovvero, qualora costituite, quelle che abbiano riportato almeno il 5% dei voti nelle elezioni delle R.S.U.;

II - PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA DA SVOLGERSI IN SEDE DI SOVRINTENDENZA SCOLASTICA:

a) per la parte pubblica:

- dal Sovrintendente scolastico provinciale o da un suo delegato e dai suoi funzionari. L'Amministrazione può avvalersi, in qualità di consulenti, di personale scolastico esperto nella materia, con esclusione di membri di organismi esecutivi delle OO.SS.;

b) per le organizzazioni sindacali:

- dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCPL.

 

III - A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA:

  1. per la parte pubblica: dal capo di istituto;
  2. per le organizzazioni sindacali:

- dalle R.S.A. (fino all'elezione delle R.S.U.) affiliate alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto;

- dalle R.S.U. e dai rappresentanti delle OO.SS. di categoria firmatarie del presente CCPL.

2. La Sovrintendenza scolastica provinciale può avvalersi, nella contrattazione collettiva decentrata provinciale, dell’assistenza dell'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (A.P.RA.N.).

 

 

Capo III

Norme comuni

 

 

Art. 11

Doveri dell'Amministrazione scolastica

1. Allo scopo di realizzare un sistema che coniughi efficienza ed efficacia del servizio e la trasparenza amministrativa in tutte le strutture scolastiche i responsabili delle medesime sono tenuti ad adottare i comportamenti di cui ai commi seguenti. I responsabili delle strutture scolastiche sono tenuti a compiere gli atti formali necessari per eliminare le fiscalità burocratiche che aggravano l'adempimento degli obblighi dei dipendenti.

Al medesimo scopo deve essere privilegiata la comunicazione verbale nell'ambito degli organi collegiali, contenendone la verbalizzazione entro il limite strettamente indispensabile e deve essere data integrale attuazione alla normativa in materia di semplificazione e trasparenza amministrativa.

2. La formazione continua, iniziale ed in servizio, costituisce una risorsa che l'amministrazione scolastica è tenuta a fornire al personale scolastico per migliorarne la qualità professionale e l'attitudine a realizzare le esigenze connesse al regime di autonomia della scuola prefigurato dalla normativa vigente.

Spetta al datore di lavoro garantire l'equa fruizione delle opportunità formative da parte del personale docente, inclusi i docenti assunti a tempo determinato che provengano dalle graduatorie ad esaurimento. In ogni caso, saranno assicurate le concrete condizioni di fruibilità legate a specificità territoriali.

3. La normativa sulla semplificazione amministrativa deve trovare applicazione anche relativamente agli atti di certificazione posti in essere con il concorso dei docenti.

4. In relazione alla semplificazione amministrativa, per quanto riguarda la disposizioni non contrattualizzate, viene costituito entro il 31.12.2000 un apposito gruppo di lavoro presso la Sovrintendenza scolastica.

 

Art. 12

Formazione in servizio

1. Nell’ambito dei processi di riforma e di innovazione nella scuola, la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per una efficace politica di sviluppo delle risorse umane attraverso qualificate iniziative di prima formazione ed in servizio, di mobilità, riqualificazione e riconversione professionale, nonché di interventi formativi finalizzati a specifiche esigenze.

La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l’accesso a percorsi universitari, per favorire l’arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti.

 

Art. 13

Criteri per l’utilizzo delle risorse

1. Con cadenza annuale, previa contrattazione con le OO.SS., la Giunta provinciale delibera le risorse disponibili per la formazione; la medesima definisce, con apposita direttiva, gli obiettivi formativi assunti come prioritari, con particolare riguardo:

2. Nell’ambito della contrattazione decentrata, da definire entro 60 giorni dall’emanazione della direttiva, le parti definiscono le priorità e i criteri di finanziamento delle iniziative territoriali di formazione, tenendo conto delle tipologie del personale e di campi particolari di intervento, includendo misure di sostegno alla progettualità delle scuole.

3. Per garantire le attività formative l’Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie.

4. In sede di contrattazione decentrata (Sovrintendenza scolastica) sono definiti gli standard organizzativi e di costo e i criteri per determinare i requisiti richiesti ai soggetti privati che intendano svolgere attività formative riconosciute dall’Amministrazione.

 

Art. 14

La formazione per il personale della scuola

1. L’Amministrazione scolastica, con le risorse finanziarie annualmente disponibili, ha l’obbligo di costruire progressivamente un sistema di opportunità formative, articolato e di qualità. La formazione è una risorsa strategica per il miglioramento della scuola e, come tale, è un diritto degli insegnanti.

2. Le iniziative di formazione hanno per obiettivi il miglioramento e la crescita professionale del personale, in relazione anche alle trasformazioni e innovazioni in atto, la riconversione e riqualificazione in rapporto alla mobilità professionale nonché all’ampliamento delle opportunità professionali offerte al personale. La formazione degli insegnanti tiene conto della loro formazione iniziale e del profilo professionale e comprende la formazione in ingresso e la formazione in servizio.

3. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale, in quanto funzionale alla piena realizzazione dello sviluppo delle proprie responsabilità.

4. Tali iniziative di formazione, riconosciute dall’Amministrazione scolastica in apposito piano annuale, che determinerà obiettivi ed eventuali priorità per aree o materie di insegnamento, sono volte alla valorizzazione del personale docente, ad un miglioramento della qualità scolastica e ad attuare nuove forme di formazione/apprendimento.

5. Le iniziative formative ordinariamente si svolgono al di fuori dell’orario di insegnamento.

6. Con l’esonero dal servizio e con la sostituzione, usufruendo di periodi di aspettativa retribuiti, il personale docente può partecipare ad iniziative di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento da svolgere in ambito universitario o in istituzioni di analogo livello.

7. Le aspettative retribuite di cui al comma 6 non possono eccedere complessivamente l’anno, fatte salve esigenze dell’Amministrazione con riferimento al decennio precedente, possono essere accordate a tempo pieno, a tempo parziale, o in altre forme secondo modalità da stabilirsi fra Amministrazione e lavoratore e sono finanziate dall’Amministrazione scolastica. Tali aspettative sono determinate annualmente in relazione al finanziamento reso disponibile dalla Giunta provinciale e non potranno comunque eccedere il 3% della consistenza organica del personale docente.

8. Il personale in aspettativa retribuita ai sensi dei commi precedenti è considerato in servizio a tutti gli effetti. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta, ove spettante, il trattamento di missione ed il rimborso delle spese di viaggio. Per la partecipazione a corsi che prevedano la permanenza fuori sede di media o lunga durata, in sede di contrattazione decentrata, saranno dettate norme alternative al trattamento di missione volte a garantire un adeguato rimborso delle spese sostenute dal dipendente.

9. Gli esoneri per durata superiore alla settimana sono disposti dal Sovrintendente scolastico sulla base delle proposte e dei programmi presentati dal personale al capo d’istituto, il quale esprime il proprio parere in relazione alle esigenze organizzative dell’Istituto. Su richiesta l’IPRASE fornisce supporto per la definizione delle singole iniziative formative.

10. Al termine del periodi di formazione il personale interessato invia una relazione sull’attività svolta alla propria istituzione scolastica ed all’IPRASE, ai fini di una valutazione periodica del complesso delle iniziative formative.

11. I docenti sono soggetti allo stesso tempo attivi e passivi del processo di formazione e possono quindi assumere incarichi in qualità di formatori.

12. Le aspettative di cui al presente articolo non si computano ai fini del raggiungimento dei limiti massimi previsti dal CCNL.

 

Art. 15

Livelli di attività

1. Alle Istituzioni scolastiche singole, in rete o consorziate, compete la programmazione delle iniziative di formazione, riferite anche ai contenuti disciplinari dell’insegnamento, funzionali al Progetto d’Istituto, individuate sia direttamente sia all’interno dell’offerta disponibile sul territorio.

2. L’Amministrazione scolastica garantisce servizi professionali di supporto alla progettualità delle scuole, azioni perequative e interventi legati a specificità territoriali e tipologie professionali.

3. All’Amministrazione competono gli interventi di interesse generale, soprattutto quelli che si rendono necessari per le innovazioni, sia di ordinamento sia curricolari, per l’anno di formazione, per i processi di mobilità e di riqualificazione e riconversione professionale, per la formazione finalizzata all’attuazione di specifici istituti contrattuali nonché il coordinamento complessivo degli interventi.

 

Art. 16

Standard organizzativi e di costo delle iniziative di formazione

1. Le parti concordano i seguenti standard organizzativi e di costo, considerati come caratteri ottimali di riferimento in primo luogo per le azioni di interesse generale.

Per quanto si riferisce all’organizzazione, gli standard sono:

2. Dal punto di vista dei costi le parti ritengono necessario assicurare prioritariamente la qualità dell’offerta nell’ambito di un uso ottimale delle risorse esistenti. Concordano, a questo fine, i seguenti standard di costo:

 

Art. 17

Il Piano annuale delle Istituzioni scolastiche per l'aggiornamento dei docenti

1. In ogni Istituzione scolastica il Piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione destinate ai docenti è deliberato dal Collegio coerentemente con gli obiettivi e i tempi della programmazione dell’attività didattica (tenuto conto anche di quanto stabilito all’art. "Prestazioni ulteriori facoltative") e considerando anche esigenze ed opzioni individuali.

2. Il Piano tiene conto dei contenuti della direttiva annuale della Giunta provinciale e si può avvalere delle offerte di formazione promosse dall’Amministrazione e/o da soggetti pubblici e privati qualificati o accreditati.

Il Piano si articola in iniziative:

 

Art. 18

I soggetti che offrono formazione

1. Le parti convengono sulla necessità di superare il sistema dell’autorizzazione dei corsi di formazione e di aggiornamento, di introdurre il principio dell’accreditamento degli enti o delle agenzie per la formazione del personale della scuola e del riconoscimento da parte dell’Amministrazione delle iniziative di formazione.

2. Sono considerati soggetti qualificati per la formazione del personale della scuola le università, i consorzi universitari, interuniversitari, l’IPRASE e gli IRRSAE e gli istituti pubblici di ricerca. Tenendo conto che le associazioni del personale sono ambienti professionali che favoriscono la ricerca, la riflessione e l’elaborazione, l’Amministrazione può riconoscere come soggetti qualificati associazioni professionali e associazioni disciplinari collegate a comunità scientifiche, sulla base dell’attività formativa svolta, del livello di diffusione e dell’effettiva consistenza, della padronanza di approcci innovativi, delle attività di ricerca e di comunicazione professionale compiute e della disponibilità al monitoraggio, alla valutazione, all’ispezione.

3. L’Amministrazione, considerato anche quanto deciso a livello ministeriale, sulla base dei criteri sottoindicati e sentite le OO.SS., definisce le procedure da seguire per l’accreditamento di soggetti – i soggetti qualificati di cui al precedente comma sono di per sé accreditati – per la realizzazione di progetti di interesse generale. I criteri di riferimento sono:

4. I soggetti qualificati di cui al comma 2 e i soggetti accreditati di cui al comma 3 possono accedere alle risorse destinate a progetti di interesse generale promossi dall’Amministrazione.

5. Possono proporsi anche le Istituzioni scolastiche, singole o in rete e/o in consorzio, sulla base di specifiche competenze e di adeguate infrastrutture.

6. Le iniziative di formazione realizzate dai soggetti qualificati e accreditati sono automaticamente riconosciute dall’amministrazione. Possono essere riconosciute, inoltre, dall’Amministrazione - ad esclusione di convegni, congressi e simposi - iniziative di formazione organizzate da soggetti, diversi da quelli previsti ai precedenti commi 2 e 3, che rientrino negli obiettivi generali definiti nella direttiva annuale.

 

Art. 19

Formazione in ingresso

1. Per i docenti a tempo indeterminato di nuova assunzione l’anno di formazione viene impostato secondo gli standard organizzativi e di costo di cui all'articolo 16 e trova realizzazione, attraverso specifici progetti contestualizzati, anche con la collaborazione di reti e/o consorzi di scuole.

2. L’impostazione delle attività tiene conto dell’esigenza di personalizzare i percorsi, di armonizzare la formazione sul lavoro - con il sostegno di tutors appositamente formati - e l’approfondimento teorico.

3. Nel corso dell’anno di formazione vengono create particolari opportunità opzionali per il miglioramento delle competenze tecnologiche e della conoscenza di lingue straniere, anche nella prospettiva dell’acquisizione di certificazioni internazionalmente riconosciute.

 

Art. 20

Formazione per le funzioni-obiettivo

1. Per la preparazione del personale che dovrà svolgere le funzioni-obiettivo, L’Amministrazione, sentite le OO.SS. individua i criteri generali per il riconoscimento dei crediti formativi e professionali e contribuisce alla progettazione dei relativi corsi, individuando gli elementi formativi caratterizzanti e le modalità di certificazione. In prima attuazione i citati corsi saranno attivati entro il 31.12.2000. Le specifiche modalità saranno definite in apposita contrattazione decentrata.

 

Art. 21

Formazione per gli insegnanti delle scuole collocate nelle aree a forte processo immigratorio o frequentate da nomadi

1. Per gli insegnanti delle scuole collocate nelle aree a forte processo immigratorio, tenendo conto delle esperienze già realizzate l’amministrazione promuove l’organizzazione delle seguenti attività formative:

2. A seguito di specifiche intese i corsi per l’insegnamento della lingua italiana ad allievi ed adulti, di lingua nativa diversa dall’italiano, possono anche essere offerti dall’Università come corsi di perfezionamento. Per la predisposizione di materiali per il pronto intervento linguistico e per la messa a disposizione di risorse didattiche si fa ricorso alle tecnologie della comunicazione e dell’informazione.

3. Per l’impostazione e l’organizzazione delle attività le scuole e l’amministrazione si avvalgono della collaborazione di soggetti qualificati e/o accreditati, cooperano con le iniziative già realizzate o in corso da parte degli enti locali, delle associazioni espressione delle comunità di immigrati, delle organizzazioni non governative e delle associazioni di volontariato riconosciute.

4. Al fine di potenziare le iniziative di formazione l’Amministrazione realizzerà le opportune intese per aver accesso alle risorse previste dalla legge n. 40 del 6 marzo 1998 per le politiche dell’immigrazione.

 

Art. 22

Formazione degli insegnanti che operano in settori particolari

1. Gli obiettivi delle iniziative di formazione finalizzata sono l’acquisizione e lo sviluppo di specifiche competenze per insegnanti che operano nei centri territoriali permanenti, nei corsi serali delle scuola secondaria superiore, nelle sezioni presso gli ospedali e gli istituti penitenziari e l’attivazione delle condizioni per il pieno sviluppo delle politiche di formazione permanente. L’amministrazione, garantisce che specifiche iniziative siano rivolte ai docenti che operano o che intendano operare in tali settori.

2. I corsi mirano a diffondere la conoscenza dei diversi contesti e processi di apprendimento, ad accrescere la familiarità con le metodologie attive di insegnamento, a sviluppare la padronanza delle strategie formative (modularità, riconoscimento dei crediti formativi e professionali, percorsi individuali di apprendimento, certificazione delle competenze).

3. In questa prospettiva il campo di azione potrà ampliarsi in relazione anche all’evoluzione dei processi di rinnovamento nel settore della formazione integrata e dei modelli di cooperazione tra l’istruzione e la formazione professionale.

4. Per il settore delle scuole negli ospedale e negli istituti di pena delle scuole carcerarie l’Amministrazione realizza le necessarie intese con il Ministero competente.

 

Art. 23

Formazione per la riqualificazione, riconversione e mobilità professionale

1. Le attività formative rivolte alla riqualificazione e alla riconversione del personale anche in relazione alle esigenze di mobilità professionale, verranno definite in sede di contrattazione decentrata annuale in coerenza con gli esiti di quella sulla mobilità. Le iniziative sono rivolte a favorire le opportunità di mobilità professionale del personale della scuola, oltre che a superare o prevenire le situazioni di esubero reale o potenziale.

2. Per assicurare la massima efficacia e rispondenza ai bisogni l’offerta di formazione sarà diversificata includendo corsi brevi e percorsi strutturati con l’eventuale ricorso alle tecnologie della comunicazione e dell’informazione e anche in collaborazione con le Università.

 

Art. 24

Diritto alla formazione del personale docente e condizioni di partecipazione

1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità.

2. Le iniziative formative, ordinariamente, si svolgono fuori dell’orario di insegnamento e per le stesse sono previste le incentivazioni di cui al presente contratto.

3. Il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dall’Amministrazione o dalla Istituzione scolastica di appartenenza è considerato in servizio a tutti gli effetti. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta, ove spettante, il trattamento di missione e il rimborso delle spese di viaggio.

4. Non si applica l’articolo 28 CCNL del 4 agosto 1995.

5. Per raggiungere gli obiettivi definiti è indispensabile garantire pari condizioni di fruizione a tutto il personale.

6. Gli insegnanti hanno diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell’anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione riconosciute dall’Amministrazione, con l’esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici.

7. Il capo di istituto assicura, nelle forme e in misura compatibile con la qualità del servizio scolastico, un’articolazione flessibile dell’orario di lavoro per consentire la partecipazione a iniziative di formazione riconosciute dall’amministrazione, anche in aggiunta a quanto stabilito dal precedente comma 6.

8. Le stesse opportunità, fruizione dei cinque giorni e/o adattamento dell’orario di lavoro, devono essere offerte al personale docente che partecipa in qualità di formatore, esperto e animatore ad iniziative di formazione riconosciute dall’amministrazione. Le predette opportunità di fruizione di cinque giorni per la partecipazione ad iniziative di formazione come docente o come discente non sono cumulabili. Il completamento della laurea e l’iscrizione a corsi di laurea per gli insegnanti in servizio nelle scuole elementari hanno un carattere di priorità.

9. La formazione dei docenti della scuola secondaria si realizza anche mediante l’accesso a percorsi universitari brevi finalizzati all’integrazione dei piani di studio in coerenza con esigenze derivanti dalle modifiche delle classi di concorso e degli ambiti disciplinari.

10. I criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio, ivi compreso quanto previsto dai commi 8, 9 e 11 sono definiti nell’ambito della contrattazione decentrata presso la Sovrintendenza scolastica anche per la migliore individuazione dei criteri per l’utilizzo delle 150 ore annuali per i docenti con contratto a tempo indeterminato, prevedendo la loro utilizzazione anche nel caso di superamento della durata legale del corso di studio.

11. All’interno delle singole scuole per il personale in servizio, iscritto ai corsi di laurea, a corsi di perfezionamento o a scuole di specializzazione, con particolare riferimento ai corsi utili alla mobilità professionale, alla riconversione e al reimpiego, il capo di istituto, nei termini compatibili con la qualità del servizio, garantisce che siano previste modalità specifiche di articolazione dell’orario di lavoro.

12. Per garantire efficacia nei processi di crescita professionale e personalizzare i percorsi formativi saranno favorite le iniziative che fanno ricorso alla formazione a distanza e all’apprendimento in rete con la previsione anche di particolari forme di attestazione e di verifica di competenze.

13. Nella prospettiva dello sviluppo e della valorizzazione della professionalità la partecipazione alla formazione finalizzata agli specifici istituti contrattuali dà luogo alla verifica degli esiti e alla certificazione.

14. Per assicurare il pieno esercizio del diritto alla formazione l’Amministrazione scolastica si impegna a sperimentare nell’anno 2000-2001 e a diffondere nel 2001-2002 un sistema di informazione sui corsi di formazione del personale della scuola ricorrendo anche alle tecnologie della comunicazione e dell’informazione.

 

Art. 25

Formazione iniziale e rapporti con l'Università

1. L’avvio dell’applicazione della legge n. 341/90 (formazione universitaria per i docenti) rappresenta un’occasione per:

2. In apposita sequenza contrattuale saranno disciplinati:

  1. le procedure di mobilità dei docenti con funzioni di tutoraggio presso le sedi universitarie;
  2. le procedure di mobilità dei docenti con altre funzioni nelle università;
  3. le modalità di svolgimento delle attività di tirocinio presso le sedi scolastiche e delle funzioni di supporto dell’attività scolastica da parte dei docenti in formazione;
  4. le modalità di articolazione degli orari e dell'utilizzo dei permessi di studio in relazione al comma 3 del presente articolo.

3. Per il personale in servizio, iscritto ai corsi di laurea o alle scuole di specializzazione, dovranno essere previste specifiche modalità di articolazione dell’orario di lavoro e l’utilizzo dei permessi di studio retribuiti per consentirne la frequenza. La formazione del personale di nuova assunzione si realizza, in particolare, mediante corsi di formazione gestiti in sede di reti di scuola anche sulla base di programmi definiti dall’Amministrazione.

 

Art. 26

Mobilità territoriale, professionale e intercompartimentale

1. Sarà favorita la mobilità professionale del personale della scuola non solo per superare o prevenire il soprannumero, ma anche per valorizzare le esperienze acquisite dal personale e per sostenere lo scambio di esperienze nel sistema scolastico e del lavoro pubblico. I criteri e le modalità per attuare la mobilità territoriale, professionale e intercompartimentale del personale di cui al presente contratto vengono definiti in sede di contrattazione decentrata.

2. In tale sede saranno definiti modalità e criteri per le verifiche periodiche annuali sugli effetti degli istituti relativi alla mobilità territoriale, al fine di apportare i conseguenti adattamenti degli stessi istituti.

3. Analogamente si procederà per la contrattazione relativa alla utilizzazione del personale.

4. A sostegno dei processi di innovazione, che esigono un equilibrio dinamico tra le esigenze del sistema scolastico e le aspettative del personale, la mobilità professionale è finalizzata a:

a) promuovere il reimpiego e la valorizzazione delle professionalità esistenti;

b) favorire la mobilità professionale ai fini del riassorbimento delle eccedenze di personale.

Ciò si può realizzare anche attraverso:

5. La mobilità professionale a domanda nell’ambito del comparto si attua sulla base della previsione del fabbisogno di risorse professionali, mediante la programmazione delle iniziative di formazione, riqualificazione e riconversione rivolta, con priorità, al personale appartenente a classi di concorso, aree disciplinari e ruoli in situazione di esubero. E’ assicurata la necessaria informazione al personale per il pieno esercizio del diritto alla formazione.

6. Il personale che ha frequentato i corsi di cui al precedente comma conseguendo il titolo richiesto è tenuto ad accettare la sede assegnata, a domanda o d’ufficio, nella procedura di mobilità relativamente al tipo di posto o cattedra per il quale ha frequentato il corso.

7. La formazione, la riqualificazione e la riconversione professionale di cui sopra è altresì orientata verso le esigenze emergenti dall’attuazione dell’autonomia scolastica, con l’individuazione di specifiche competenze e profili professionali innovativi connessi allo sviluppo dell’educazione permanente e degli adulti, al potenziamento della ricerca, sperimentazione, documentazione e aggiornamento educativo, alla prevenzione e recupero della dispersione scolastica e degli insuccessi formativi, all’espansione dell’istruzione e formazione integrata post-secondaria, nonché al rafforzamento dell’efficienza organizzativa e amministrativa delle istituzioni scolastiche.

8. Ai fini indicati al comma 7, la rideterminazione degli organici del personale sarà effettuata dalla Amministrazione, prevedendo, senza oneri aggiuntivi nella spesa complessiva, a livello di singole Istituzioni scolastiche e di reti di scuole, dotazioni organiche funzionali al sostegno e allo sviluppo dell’autonomia scolastica.

9. E’ prevista la mobilità intercompartimentale e compartimentale nell’Amministrazione provinciale ed Enti funzionali previa definizione, con contrattazione precedente l'inizio delle lezioni, di criteri e modalità per l’individuazione del personale e delle tipologie professionali; la contrattazione decentrata prevederà anche le modalità di informazione sulle posizioni di lavoro disponibili e sui connessi aspetti retributivi, sulle indennità di prima sistemazione e sul rimborso delle spese di trasferimento sostenute.

10. Nei confronti del personale che abbia fruito di percorsi di mobilità professionale anche a seguito di procedure concorsuali è applicabile l’istituto della restituzione al ruolo di provenienza, su posto disponibile in tale ruolo, a domanda o, nel caso di verificato esito negativo della prestazione lavorativa, d’ufficio. Sono, comunque, fatte salve le norme sul periodo di prova, ove previsto, nonché la competenza degli organi individuali o collegiali cui è demandata la formulazione di pareri obbligatori e l’adozione dei conseguenti provvedimenti.

11. Il personale docente utilizzato, a domanda o d'ufficio, in altro tipo di cattedra o posto, ha diritto all'eventuale trattamento economico superiore, rispetto a quello di titolarità, previsto per detto tipo di cattedra o posto. La maggiore retribuzione è corrisposta per il periodo di utilizzazione, in misura corrispondente a quella cui l'interessato avrebbe avuto titolo se avesse ottenuto il passaggio alla cattedra o posto di utilizzazione.

In caso di utilizzazione parziale, la corresponsione avrà luogo in rapporto proporzionale con l'orario settimanale d'obbligo.

 

Art. 27

Progressione professionale

1. Al personale scolastico viene attribuito un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali.

2. Il passaggio tra una posizione stipendiale e l’altra potrà essere acquisito al termine dei periodi previsti dalla tabella E del CCNL '99, sulla base dell’accertato utile assolvimento di tutti gli obblighi inerenti alla funzione.

3. Il servizio si intende reso utilmente qualora il dipendente, nel periodo di maturazione della posizione stipendiale, non sia incorso in sanzioni disciplinari definitive implicanti la sospensione dal servizio; in caso contrario trova applicazione l’articolo 27, comma 3, lettere a) e b), del CCNL sottoscritto il 4/8/95.

 

Art. 28

Libretto personale informatizzato

1. Le parti concordano i criteri per l’attivazione di un libretto personale informatizzato aggiornabile.

2. L’istituzione del libretto consente di acquisire un quadro compiuto delle competenze professionali, dei titoli di studio e di aggiornamento, dei percorsi professionali e di disporre degli elementi necessari per una tempestiva emissione dei provvedimenti di stato giuridico ed economico, al fine di eliminare l’arretrato esistente.

Il libretto conterrà di ogni persona:

Il libretto informatizzato può essere utilizzato come dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art.3, primo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, come modificato dall’art. 3, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Dall’inizio dell’anno 2001 tutte le procedure relative al personale faranno esclusivo riferimento ai dati contenuti nel libretto. Per il personale di nuova assunzione il libretto viene compilato e consegnato al momento della stipula del contratto individuale.

3. L’individuazione delle unità di personale è effettuata sulla base dei seguenti elementi:

4. L’avvio della procedura è previsto con l’inizio dell’anno scolastico 2000-2001, compatibilmente con la disponibilità di risorse specifiche. In relazione alla natura, alla complessità e alla quantità degli adempimenti richiesti, il progetto può articolarsi in più fasi con scadenze temporanee precise che saranno monitorate e valutate dall’amministrazione dandone informazione alle Organizzazioni sindacali firmatarie del contratto.

Le procedure informatizzate, che terranno conto di quanto stabilito a livello nazionale, saranno definite previo confronto con le OO.SS. firmatarie del presente accordo.

5. La valutazione della produttività e dei risultati si basa sull’entità, frequenza e qualità della prestazione attraverso la fissazione di un metro di misura di ampiezza variabile a seconda della complessità dell’attività al fine di raggiungere l’obiettivo prefissato nei tempi stabiliti.

 

Art. 29

Monitoraggio e recupero degli arretrati relativi ai provvedimenti di stato giuridico ed economico

1. Dall’inizio dell’anno scolastico 2000/2001 da parte dell’Amministrazione sarà avviata un’attività di rilevazione delle pratiche di stato giuridico ed economico da definire, attraverso una scheda che prevederà una serie di dati di dettaglio. L’attività di rilevazione dovrà concludersi entro l’anno 2000. Conclusa la fase della rilevazione, l’Amministrazione e le OO.SS. concordano i criteri e le modalità di attuazione del progetto.

2. Con riguardo all’effettiva consistenza dell’arretrato e delle unità di personale disponibili verranno pianificate le attività di produzione dei provvedimenti emessi con le procedure automatizzate in esercizio.

 

Art. 30

Pari opportunità

1. Al fine di consentire una reale parità uomini-donne, è istituito, presso la Sovrintendenza, il Comitato pari opportunità con il compito di proporre misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunità, secondo i principi definiti dalla legge 10 aprile 1991, n. 125, con particolare riferimento all'art. 1. Il Comitato è costituito da una persona designata da ciascuna delle organizzazioni sindacali di comparto firmatarie del presente CCPL e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione. Il presidente del Comitato è nominato dall’Assessore all’Istruzione e designa un vicepresidente. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente.

2. Il Comitato svolge i seguenti compiti:

  1. raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che l'Amministrazione è tenuta a fornire;
  2. formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativa;
  3. promozione di iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone nonchè a realizzare azioni positive, ai sensi della legge n. 125/1991.

3. Nell'ambito dei vari livelli di relazioni sindacali devono essere sentite le proposte formulate dal Comitato pari opportunità, per ciascuna delle materie sottoindicate, al fine di prevedere misure che favoriscano effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale delle lavoratrici:

4. L’Amministrazione assicura l'operatività del Comitato e garantisce tutti gli strumenti idonei e le risorse necessarie al suo funzionamento. In particolare, valorizza e pubblicizza con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dallo stesso. Il Comitato è tenuto a svolgere una relazione annuale sulle condizioni delle lavoratrici della scuola, di cui deve essere data la massima pubblicizzazione.

5. Il Comitato per le pari opportunità rimane in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione del nuovo. I componenti del Comitato possono essere rinnovati nell'incarico per un solo mandato.

 

Art. 31

Area e funzione docente

1. I commi 4, 5 e 6 dell’articolo 38 del CCNL sottoscritto il 4/8/1995 sono così sostituiti:

"4. La funzione docente si fonda sull’autonomia culturale e professionale dei docenti; essa si esplica nelle attività individuali e collegiali e nella partecipazione alle attività di aggiornamento e formazione in servizio".

"5. In attuazione dell’autonomia scolastica i docenti, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali e nelle attività collegiali, elaborano, attuano e verificano, per gli aspetti pedagogico-didattici, il Progetto d'Istituto, adattandone l’articolazione alle differenziate esigenze degli alunni e tenendo conto del contesto socio - economico di riferimento".

"6. Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari, pedagogiche, metodologico - didattiche, organizzativo- relazionali e di ricerca, tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano col maturare dell'esperienza didattica, l'attività di studio e di sistematizzazione della pratica didattica. I contenuti della prestazione professionale del personale docente si definiscono nel quadro degli obiettivi generali perseguiti dal sistema nazionale di istruzione e nel rispetto degli indirizzi delineati nel piano dell’offerta formativa della scuola".

2. I commi 7 e 8 dello stesso articolo 38 del CCNL 4.8.1995 sono soppressi.

 

Art. 32

Modalità organizzative per l’esercizio della funzione docente

1. Le istituzioni scolastiche adottano ogni modalità organizzativa che sia espressione di autonomia progettuale e sia coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio, curando la promozione e il sostegno dei processi innovativi e il miglioramento dell’offerta formativa.

2. Nel rispetto della libertà d'insegnamento, i competenti organi delle Istituzioni scolastiche regolano lo svolgimento delle attività didattiche nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine possono adottare le forme di flessibilità previste dal Regolamento sulla autonomia didattica ed organizzativa delle Istituzioni scolastiche, tenendo conto della disciplina contrattuale.

3. Gli obblighi di lavoro del personale docente sono funzionali all'orario di servizio stabilito dal piano di attività e sono finalizzati allo svolgimento delle attività di insegnamento e di tutte le ulteriori attività di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione e documentazione necessarie all'efficace svolgimento dei processi formativi. A tal fine gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento, fermo restando quanto stabilito dagli artt. 41 e 42, comma 3, lett. a) e b), del CCNL del 1995 e s.m..

Prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente che può prevedere attività aggiuntive. Il piano è deliberato dal Collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell’azione educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze.

4. Il comma 1 dell’articolo 42 del CCNL sottoscritto il 4 agosto 1995 è così sostituito:

"L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi".

 

Art. 33

Attività aggiuntive

1. Le attività aggiuntive consistono in attività aggiuntive di insegnamento e attività aggiuntive funzionali all’insegnamento.

2. Le attività aggiuntive, a qualunque titolo prestate, sono deliberate dal Collegio dei docenti nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili in coerenza con il Progetto d’Istituto.

3. Il compenso orario delle attività aggiuntive si determina ai sensi della tabella D del contratto nazionale integrativo del 1999. Ove non sia possibile una quantificazione oraria dell’impegno, si possono prevedere compensi in misura forfetizzata.

4. Il compenso per le attività aggiuntive d’insegnamento è erogato per le ore effettivamente prestate fino ad un massimo di sei ore settimanali.

5. Tra le attività funzionali all'insegnamento sono da considerare retribuibili in quanto aggiuntive solo quelle eventualmente eccedenti il limite previsto dall'art. 42, comma 3, lettera a), del CCNL 4-8-1995 e dall’art. 15 del CCPL del 1998.

 

Art. 34

Ampliamento dell’offerta formativa e prestazioni professionali

1. Le Istituzioni scolastiche, in coerenza con gli obiettivi di ampiamento dell'offerta formativa, potranno prevedere la possibilità che i docenti svolgano attività didattiche rivolte al pubblico anche di adulti, in relazione alle esigenze formative provenienti dal territorio, con esclusione dei propri alunni per quanto riguarda le materie di insegnamento comprese nel curriculum scolastico. Le relative deliberazioni dovranno puntualmente regolamentare lo svolgimento di tali attività precisando anche il regime delle responsabilità.

 

Art. 35

Collaborazioni plurime

1. I docenti possono prestare la propria collaborazione ad altre scuole che, per la realizzazione di specifici progetti deliberati dai competenti organi, abbiano necessità di disporre di particolari competenze professionali non presenti nel corpo docente della Istituzione scolastica. Tale collaborazione non comporta esoneri anche parziali dall’insegnamento nelle scuole di titolarità o di servizio ed è autorizzata dal competente capo d’istituto.

 

Art. 36

Attività complementare di educazione fisica

1. Le ore eccedenti le 18 settimanali effettuabili, fino a un massimo di 6 settimanali, dal personale insegnante di educazione fisica nell’avviamento alla pratica sportiva, vanno individuate ed erogate nell’ambito di uno specifico progetto contenuto nel Progetto d’Istituto, progetto che può riguardare anche la prevenzione di paramorfismi fisici degli studenti.

2. Ferma restando la spesa complessiva sostenuta nel decorso anno scolastico, il compenso in parola può essere corrisposto, nella misura oraria, maggiorata del 10%, prevista dall’art. 70 del CCNL Scuola del 4 agosto 1995 ovvero in modo forfetario e riguardare solo docenti di educazione fisica, impegnati nel progetto, in servizio nell’istituzione scolastica.

3. Ai docenti coordinatori provinciali per l’educazione fisica è erogato, nel limite orario settimanale di cui al precedente comma 1, il compenso per le ore eccedenti, con la maggiorazione prevista dal presente articolo.

 

Art. 37

Personale impegnato nell'educazione degli adulti ed in altre tipologie di corsi

1. Sono destinatari del presente articolo i docenti che operano nei centri territoriali permanenti, nei corsi serali della scuola secondaria superiore, nelle scuole presso gli ospedali e gli istituti penitenziari.

Considerata la specificità professionale che contraddistingue il settore dell’educazione degli adulti, si stabilisce che:

  1. deve essere assicurata la precedenza nelle operazioni di mobilità a domanda o d’ufficio per analoga tipologia per chi abbia maturato esperienza nel settore o abbia frequentato specifici percorsi di formazione in ingresso;
  2. secondo cadenze determinate in sede locale può essere prevista la convocazione di conferenze di servizio che devono vedere il coinvolgimento dei docenti del settore quale sede di proposta per la definizione del piano di formazione in servizio, nonché di specifiche iniziative per i docenti assegnati per la prima volta a questo settore;
  3. l’articolazione dell’orario di rapporto con l’utenza dei docenti in servizio presso i centri territoriali permanenti è definita in base alla programmazione annuale dell’attività e all’articolazione flessibile su base annuale. Nelle funzioni di competenza dei docenti all’interno dell’orario di rapporto con l’utenza si debbono considerare le attività di accoglienza e ascolto, nonché quelle di analisi dei bisogni dei singoli utenti. Per le attività funzionali alla prestazione dell’insegnamento si fa riferimento a quanto stabilito dall’art. 25 del CCNL del 1999;
  4. la contrattazione decentrata sull’utilizzazione del personale disciplina le possibili utilizzazioni sia in corsi ospedalieri sia in classi ordinarie anche al fine di individuare scuole polo che assicurino l’attività educativa in un certo numero di ospedali. Al personale è garantita la tutela sanitaria a livello di informazione, di prevenzione e controllo sulla base di intese con l’autorità sanitaria promosse dall’autorità scolastica;
  5. nelle scuole carcerarie è garantita la tutela sanitaria a livello di informazione, di prevenzione e controllo, ivi compresa la possibilità per docenti di accedere ai presidi medici, sulla base di intese con le autorità competenti promosse dall’autorità scolastica;
  6. la contrattazione decentrata riguarderà anche il personale di cui al presente articolo, con particolare riguardo alla specificità delle tematiche relative al settore, anche in riferimento ai processi di innovazione in corso e in considerazione dell’espansione quantitativa e qualitativa del settore. In sede di contrattazione decentrata sarà prevista una specifica ed autonoma destinazione di risorse per il personale impegnato nel settore;
  7. quanto sopra definito si applica anche al personale operante nei corsi di alfabetizzazione e nei corsi sperimentali per lavoratori (150 ore), fino al completo riassorbimento nei centri territoriali permanenti.

 

Art. 38

Contrattualizzazione delle risorse aggiuntive

1. E' garantita la piena contrattualizzazione dei criteri di erogazione di qualsiasi ulteriore somma destinata dalla Provincia e da enti pubblici o privati a compensare attività del personale della scuola, da realizzare in sede di contrattazione decentrata.

 

 

Capo IV

Norme integrative

 

 

Art. 39

Prestazioni ulteriori facoltative

1. Con decorrenza 1.9.2000 il personale docente ha la facoltà di effettuare 40 ore annue di prestazioni ulteriori d’orario rispetto a quanto previsto dal CCNL.

2. Le prestazioni ulteriori, volte al miglioramento della scuola, saranno specificatamente programmate all’inizio di ogni anno scolastico nel piano annuale delle attività, con delibera del Collegio dei docenti, tenendo conto delle varie competenze nelle aree di attività di seguito elencate secondo un criterio generale di priorità su cui il Collegio dovrà comunque confrontarsi:

  1. attività di ampliamento dell’offerta formativa (supplenze, vigilanza alunni trasportati, interventi di approfondimento o di arricchimento didattico, attività tutoriale nei confronti degli alunni, con particolare riguardo agli alunni stranieri e alle iniziative di sostegno agli alunni problematici, attività di orientamento e di integrazione);
  2. attività di formazione e di aggiornamento su tematiche individuate dal collegio docenti per supportare e qualificare la proposta formativa della scuola;
  3. attività funzionale all’insegnamento e al miglioramento della qualità dell’apprendimento, in particolare:
  1. attività di progettazione, supporto e verifica del progetto d’istituto, tenuto conto anche degli alunni stranieri o problematici;
  2. progettazione di interventi formativi;
  3. produzione di materiale per la didattica e documentazione dell’attività;
  4. partecipazione a progetti di ricerca;
  5. sperimentazione didattica all’interno della scuola;

d) potenziamento dei rapporti con le famiglie mediante udienze generali oltre gli obblighi previsti dal CCNL;

e) partecipazione alle attività collegiali dei Consigli di classe e di interclasse oltre quanto previsto dall’art. 42, comma 3, lett. b) del CCNL del 1995;

f) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti e ad eventuali articolazioni dello stesso (Dipartimenti, Commissioni, ecc. …) oltre quanto previsto dall’articolo 42, comma 3, lett. a) del CCNL del 1995.

Le ore di cui al comma 1 sono utilizzate:

3. Il personale docente che intenda effettuare o meno le prestazioni ulteriori di cui al presente articolo è tenuto a manifestare per iscritto all’Amministrazione la propria volontà entro il mese di settembre o comunque al momento della firma del contratto individuale.

Per le prestazioni di cui al presente articolo, la cui effettuazione è certificata dal capo d’istituto, sulla base degli atti che documentano lo svolgimento delle stesse, è corrisposta un’indennità annua lorda di Lire 4.050.000.=, da corrispondere a tutto il personale docente comunque in servizio, in 10 mensilità, con decorrenza 1° ottobre 2000.

4. Il personale con contratto a tempo determinato effettuerà le prestazioni aggiuntive facoltative in proporzione alla durata e alla consistenza oraria del proprio contratto, con indennità commisurata alle prestazioni effettuate, da corrispondere secondo modalità da decidere in sede di contrattazione decentrata.

5. La prestazione di un numero inferiore di ore dovuta all’impossibilità oggettiva di svolgerle comporta il diritto alla percezione dell’indennità proporzionalmente ridotta o, a scelta dell’interessato, la possibilità di recuperarle entro il 31 dicembre dell’anno scolastico successivo.

 

Art. 40

Supplenze brevi e vigilanza alunni trasportati

1. Le supplenze dei docenti assenti, nel solo caso in cui la normativa non consenta l’assunzione di un docente con contratto a tempo determinato, saranno coperte, oltre che usufruendo delle possibilità di cui all’art. 41 del CCNL del 1995, ricorrendo alle ore previste dall’articolo 39, comma 2, lett. a) del presente accordo. Tali supplenze saranno prioritariamente coperte, con preavviso e avuto riguardo alla loro presenza nel plesso, con il personale docente che abbia dato la disponibilità, ad inizio anno, ad effettuare almeno 10 ore (comunque riconosciute). Le supplenze della prima ora di ogni giornata di scuola saranno, se richieste, calendarizzate. I docenti della scuola elementare possono usufruire di 5 ore annuali di contemporaneità da destinare a supplenze. In carenza di docenti che abbiano dato la loro disponibilità per le supplenze verrà comunque chiamato a svolgere tale attività anche il restante personale docente cui si applichi l’articolo 39.

2. Per rispondere alle esigenze della sorveglianza degli alunni trasportati i Collegi docenti e i Consigli di Istituto, per quanto attiene alle loro rispettive competenze, con atto motivato possono attivare iniziative didattiche di pre-scuola e post-scuola nel rispetto della funzione docente. Dette iniziative potranno essere attivate per un numero minimo di alunni, da determinarsi in sede di contrattazione decentrata e per un tempo minimo di 15 minuti. Le iniziative di cui sopra rientreranno nella programmazione delle attività didattiche e potranno essere effettuate:

1) in regime di flessibilità curriculare all’interno dell’orario di insegnamento (ex art. 41 CCNL);

2) ricorrendo alle prestazioni ulteriori facoltative;

3) ricorrendo alle attività aggiuntive di insegnamento riconosciute nel Fondo dell’Istituzione scolastica; 4) ricorrendo al Fondo provinciale appositamente costituito (entro il limite di Lire 350.000.000.=).

La prestazione eventualmente richiesta agli insegnanti è da intendersi non obbligatoria.

 

Art. 41

Fondo d’Istituto

1. A decorrere dal 1° settembre 1999 è costituito nelle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado il "fondo dell’Istituzione scolastica". Esso è finalizzato a retribuire le prestazioni del presente articolo rese dal personale docente per sostenere il processo di autonomia scolastica, con particolare riferimento alle esigenze che emergono dalla realizzazione del Progetto d’Istituto e dalle sue ricadute sull’organizzazione complessiva del lavoro nonché delle attività e del servizio. Il fondo è inoltre finalizzato alla qualificazione e all’ampliamento dell’offerta di istruzione e formazione anche in relazione alla domanda proveniente dal territorio.

2. Le misure dei compensi da erogare a carico del fondo sono fissate in Lire 50.000.= per attività svolte con gli alunni e in Lire 28.000.= per attività di non insegnamento (senza alunni) a decorrere dal 1° settembre 1999.

3. Il Fondo d’Istituto è istituito allo scopo di:

Le attività finanziate con il Fondo di Istituto sono da considerare eccedenti quelle previste dall’art. 42, comma 3, lettera a) e b), del CCNL del 1995 e così pure quelle previste dagli articoli del presente contratto.

4. Le attività da retribuire, nel limite delle risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche e organizzative, eventualmente prevedendo compensi anche in misura forfetaria, in correlazione con il Progetto d’Istituto, su delibera del Consiglio di circolo o d’Istituto, il quale, a tal fine, acquisisce la delibera del Collegio dei docenti.

Con il Fondo vengono retribuite:

a) la flessibilità organizzativa e didattica;

b) le attività aggiuntive di insegnamento, le quali consistono nello svolgimento, oltre l’orario obbligatorio di insegnamento, di interventi didattici volti all’arricchimento e alla personalizzazione dell’offerta formativa, con esclusione delle attività aggiuntive di insegnamento previste dall’art. 70 del CCNL Scuola del 4 agosto 1995, e di quelle complementari di educazione fisica;

c) le attività aggiuntive funzionali all’insegnamento, le quali consistono nello svolgimento di compiti relativi alla progettazione e alla produzione di materiali utili per la didattica, con particolare riferimento a prodotti informatici;

d) le attività aggiuntive effettivamente prestate dai docenti con funzioni di collaborazione con il capo d’istituto, di cui all’art. 19, comma 4, del CCNL, da retribuire secondo le misure del compenso orario lordo, non di insegnamento, di cui alla tabella D del citato CCNL. Detta retribuzione non è cumulabile con il compenso previsto per le funzioni-obiettivo;

e) ogni altra attività deliberata dal Consiglio di circolo o d’Istituto nell’ambito del Progetto d’Istituto.

5. Il Fondo d’Istituto può essere utilizzato, inoltre, per incentivare, secondo modalità e misure forfetarie deliberate dal Consiglio di Istituto, interventi o disponibilità significative quali:

  1. utilizzo di ore funzionali all’insegnamento e/o di attività con gli alunni, qualora non risultassero sufficienti quelle previste nell’art. 39;
  2. partecipazione dei docenti all’aggiornamento professionale in orario extrascolastico;
  3. disponibilità dei docenti a partecipare ai viaggi d’istruzione, secondo le modalità previste all’art. 46;
  4. altre attività o funzioni proposte dal Collegio docenti e deliberate dal Consiglio di Istituto, quali, ad esempio, figure di coordinamento dell’attività didattica;
  5. funzioni strumentali al Progetto d’Istituto come deliberato dal Collegio dei docenti.

 

Art. 42

Finanziamento del Fondo d’Istituto

1. Il Fondo d’Istituto finanzia pure i coordinatori delle funzioni obiettivo di cui all’art. 43 del presente accordo, nonché le altre figure di riferimento per plesso e per odine di scuola dimensionata.

2. I parametri per la definizione del Fondo d’Istituto sono i seguenti:

  1. per il compenso alle figure di coordinamento delle funzioni–obiettivo e di altre figure di riferimento di plesso o di ordine di scuola dimensionata (comma 4, lettera d), dell’articolo 41), verranno assegnati i seguenti importi:
  2. 1) Lire 12.000.000.= per ogni istituto dimensionato con più di 400 alunni;

    2) Lire 9.000.000.= per ogni istituto con meno di 400 alunni;

    3) Lire 3.000.000.= per ogni istituto comprensivo;

    4) Lire 500.000.= per ogni plesso superiore ai 2;

    5) Lire 17.000.= per ogni alunno - studente oltre le 400 unità;

  3. Lire 900.000.= per ciascun posto previsto nell’organico di fatto per il personale docente per la scuola secondaria superiore, in aggiunta al parametro di cui alla lett. c). Tale quota aggiuntiva è comprensiva del finanziamento per le attività correlate agli interventi didattici, educativi ed integrativi;
  4. Lire 500.000.= per ciascun posto di personale docente previsto nell’organico di fatto delle istituzioni di ogni ordine e grado;
  5. Lire 3.000.000.= in presenza di sezioni funzionanti presso istituti di detenzione e pena;
  6. Lire 3.000.000.= in presenza di sezione funzionante presso i presidi ospedalieri;
  7. Lire 2.000.000.= per l’istituzione scolastica individuata come sede di riferimento didattico e organizzativo per l’attività dei centri territoriali permanenti per l’educazione per gli adulti;
  8. Lire 2.000.000.= per le istituzioni scolastiche presso cui funzionino corsi serali curriculari;
  9. quota capitaria calcolata sulla base dell’organico di fatto e delle disponibilità delle economie effettuate da calcolarsi di anno in anno a seguito di verifica congiunta fra l’Amministrazione e le OO.SS..

3. Entro il termine di ogni anno scolastico le parti si incontreranno per verificare i parametri di finanziamento di cui al presente articolo.

4. Le risorse del Fondo sono destinate per un importo medio di Lire 300.000.= per docente alla copertura degli oneri derivanti dai compensi per la flessibilità organizzativa e didattica e per le prestazioni integrative di cui agli artt. 44 e 45.

 

Art. 43

Funzioni strumentali al Progetto d’Istituto

1. Per contribuire alla realizzazione delle finalità della scuola dell’autonomia e per valorizzare la professionalità e l’impegno aggiuntivo degli insegnanti a ciascuna istituzione scolastica sono assegnate risorse finanziarie per il conferimento di quattro funzioni-obiettivo (tre negli Istituti con meno di 400 alunni), da scegliere nelle aree previste dall’art. 28, comma 1, del CCNL del 1999 e da retribuire con una somma di Lire 3.000.000.= annui lordi ciascuna, da corrispondere in un’unica soluzione entro il 30 giugno di ogni anno e, comunque, non oltre il 31 agosto. Agli insegnanti con rapporto di lavoro a tempo parziale o autorizzati allo svolgimento della libera professione non possono essere assegnate funzioni-obiettivo.

2. Nel numero delle funzioni-obiettivo assegnate ad ogni Istituzione scolastica, a norma del comma 1, è compresa la funzione di collaboratore vicario del capo di istituto, la cui scelta e modalità di svolgimento delle competenze avvengono secondo le disposizioni vigenti al momento dell’applicazione.

3. Il Collegio dei docenti, nel mese di settembre prima dell’inizio delle lezioni, identifica nell’ambito del Progetto d’Istituto le funzioni-obiettivo riferite alle aree previste dall’art. 28 del CCNL, definendo, altresì, contestualmente, le competenze e i requisiti professionali necessari per l’accesso a ciascuna delle funzioni medesime. Il Collegio dei docenti, ferma restando la propria autonomia organizzativa, può avvalersi di una commissione nominata al suo interno. Successivamente i docenti che ne hanno interesse presentano la domanda. Nelle scuole verticalizzate e negli istituti aggregati le decisioni sono adottate dal Collegio dei docenti unitario.

4. Nell’Allegato A) del presente contratto si indicano, per ciascuna delle aree di cui all’art. 28, comma 1, del CCNL del 1999, a titolo esemplificativo e salva ogni autonoma decisione del Collegio dei docenti, alcune funzioni-obiettivo da conferire per incarico.

5. Il Collegio dei docenti, entro 15 giorni dall’inizio delle lezioni, con motivata deliberazione designa i docenti cui assegnare le funzioni-obiettivo tra coloro che ne abbiano fatto domanda ed abbiano dichiarato la loro disponibilità a frequentare specifiche iniziative di formazione in servizio di cui all’art. 17 del contratto integrativo del 1999. La dichiarata disponibilità a permanere nella stessa scuola per l’intera durata dell’incarico costituisce titolo preferenziale.

Le proposte sono formulate sulla base dello stato di servizio e valutando, in particolare, gli incarichi ricoperti e i relativi risultati, le esperienze e i progetti significativi, anche di innovazione didattica, realizzati nel corso dell’attività professionale, i titoli e le competenze coerenti con l’incarico da attribuire. A regime costituisce elemento fondamentale della individuazione delle competenze per l’accesso alle funzioni la partecipazione ai corsi di formazione, attivati dall’Amministrazione scolastica ai sensi dell’art. 28 del CCNL. La partecipazione ai corsi costituisce uno specifico credito.

Il lavoro istruttorio e le decisioni del Collegio dei docenti non devono in nessun caso concludersi con l’assegnazione di punteggi né con la formazione di graduatorie, dovendo la scelta basarsi su adeguata motivazione.

6. A conclusione di ciascun anno scolastico, in sede di verifica delle attività del Progetto d’Istituto e comunque non oltre il mese di giugno, il Collegio dei docenti, sulla base di una relazione redatta da ciascun insegnante incaricato della funzione e delle indicazioni circa il regolare svolgimento dell’incarico fornite dal capo di istituto, esprime una valutazione ai fini dell’eventuale conferma degli incarichi medesimi per gli anni scolastici successivi.

7. Gli incarichi aventi ad oggetto le funzioni-obiettivo menzionate nel comma 1, salvo quanto previsto dalle norme vigenti per il collaboratore vicario, sostituiscono precedenti incarichi di natura analoga e non possono comportare esoneri totali dall’insegnamento.

8. Il capo di istituto può avvalersi, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali, della collaborazione di docenti a ciò disponibili, da lui individuati sulla base della normativa vigente, la cui retribuzione è stabilita secondo quanto previsto dal CCNL integrativo del 1999 in ordine alle attività da retribuire con il Fondo a livello di Istituzione scolastica. La scelta è effettuata, ferma restando la natura fiduciaria dell’incarico correlata alla responsabilità sugli esiti dell’incarico stesso, secondo criteri di efficienza ed efficacia del servizio scolastico.

9. Per i compensi alle figure previste dal presente articolo si fa riferimento ai fondi di Istituto di cui al comma 5, lett. a), dell’art. 41 e ad eventuali altre economie realizzate sul Fondo stesso.

 

Art. 44

Flessibilità organizzativa e didattica

1. La flessibilità organizzativa e didattica consiste nelle prestazioni connesse alla turnazione e a particolari forme di flessibilità dell’orario, alla sua intensificazione mediante una diversa scansione dell’ora di lezione e all’ampliamento del funzionamento dell’attività scolastica previste nel Regolamento sull’autonomia scolastica.

2. Ai docenti con contratto a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato fino al termine delle lezioni e con almeno 180 giorni di servizio delle scuole a carattere statale della Provincia di Trento, ove non si proceda alla riduzione dell’orario di lezioni per cause esterne, viene assegnato un compenso di Lire 1.250.000.= lorde annue, da corrispondere secondo le modalità utilizzate per l’indennità di cui al comma 3 dell’articolo 39, con decorrenza 1° ottobre 2000, per incentivare la flessibilità organizzativa e didattica prevista dagli articoli 4 e 5 del Regolamento concernente "Norme per l’autonomia delle istituzioni scolastiche" adottato con D.P.G.P. n. 13-12/Leg. dd. 18 ottobre 1999.

3. Negli Istituti scolastici ove si proceda alla riduzione d’orario per cause esterne, qualora si operino flessibilizzazioni organizzative e didattiche nell’ambito di tale riduzione, al personale coinvolto e che non aderisca alle prestazioni di cui alle lett. a ) e b) dell’articolo successivo, può essere attribuito un compenso di Lire 300.000.= integrabile fino a Lire 600.000.=. Tale compenso viene corrisposto entro i limiti delle risorse residue sul Fondo d’Istituto, in quanto non utilizzate per il restante personale che abbia optato per la flessibilità organizzativa di cui al presente articolo o per le prestazioni integrative di cui all’art. 45, rispetto allo stanziamento di cui al comma 3 dell’articolo 42.

 

Art. 45

Prestazioni integrative

1. Nelle scuole dove si procede alla riduzione dell’orario di lezione per cause esterne è offerta, sempre per incentivare la flessibilità di cui all’articolo precedente, la possibilità di effettuare prestazioni integrative, con la corresponsione del compenso di Lire 1.250.000.=, da corrispondere secondo le modalità utilizzate per l’indennità di cui al comma 3 dell’articolo 39, alle quali gli insegnanti possono individualmente aderire:

a) nel caso di riduzione media (determinata su base settimanale per differenza fra l’orario d’inizio e di termine delle lezioni, diviso per il numero delle lezioni per ogni turno fino a cinque minuti) si prevedono prestazioni integrative per 16 ore annuali;

b) nel caso di riduzione media fino a dieci minuti si prevedono prestazioni integrative per 33 ore annuali.

2. Le prestazioni integrative devono essere impiegate, rispetto al monte ore complessivo determinato dal presente articolo e per istituto scolastico, almeno per il 60% per:

1) ampliamento dell’offerta formativa di cui al comma 2, lett. a), dell’art. 39;

2) viaggi di istruzione e visite guidate.

3. Possono inoltre essere utilizzate secondo attività progettuali individuate dal Collegio dei docenti per: progetti interdisciplinari fra scuole di ordine diverso; progetti di continuità didattica fra scuole di ordine diverso; iniziative fra scuole connesse in rete fra loro; iniziative in collaborazione con Enti territoriali.

 

Art. 46

Viaggi di istruzione e visite guidate

1. Ai docenti accompagnatori di viaggi di istruzione e visite guidate spetta il trattamento di missione determinato e liquidato secondo le modalità indicate nell'Allegato C) del presente contratto.

2. Ai docenti accompagnatori di viaggi d’istruzione spetta inoltre un’indennità forfetaria giornaliera di Lire 80.000.= da liquidare con i Fondi d’Istituto per le giornate di viaggi di istruzione che non comportino pernottamento e di Lire 120.000.= per le giornate che comportino pernottamento. In alternativa possono essere utilizzate ore di prestazioni integrative di cui all’art. 45 o ricorrendo alla flessibilità, pari a 4 per ogni giorno di accompagnamento.

3. Per i docenti accompagnatori di visite guidate il calcolo delle ore sarà dato dalla differenza tra l’orario di servizio previsto per quella giornata e le ore effettivamente prestate e non deve comunque superare quanto previsto per i viaggi d’istruzione.

4. Le spese per accompagnamento ai viaggi d’istruzione e alle visite guidate non devono superare il 20% della disponibilità finanziaria assegnata al Fondo di Istituto.

 

Art. 47

Permanenza nella sede di titolarità

1. Ferma restando la mobilità d'ufficio, per favorire una maggiore continuità didattica, con decorrenza dall'anno scolastico 2001-2002, i trasferimenti a domanda del personale docente della scuola a carattere statale avranno cadenza biennale.

2. Per la mobilità da e per il restante territorio nazionale si fa riferimento alle scadenze e alle norme nazionali.

3. Le assegnazioni di sede a personale docente proveniente da fuori Provincia devono essere considerate provvisorie, in quanto i trasferimenti di titolarità e le assegnazioni di titolarità per le assunzioni a tempo indeterminato vengono effettuate in concomitanza con le scadenze provinciali.

 

Art. 48

Servizio in sedi disagiate

1. Ai docenti assegnati in servizio in sedi disagiate è corrisposta una indennità di Lire 6.000.= per ogni giornata di presenza.

2. La Sovrintendenza scolastica predispone annualmente apposita graduatoria delle sedi disagiate, intendendo come tali quelle caratterizzate da un elevato ricambio del personale docente riferito agli ultimi tre anni, dovuto, in particolare, alla situazione economico-sociale e alle caratteristiche del territorio provinciale, avuto riguardo anche alla distanza dai centri maggiori.

3. I relativi criteri saranno precisati in sede di contrattazione decentrata entro i primi tre mesi dell’anno scolastico.

4. L’indennità di cui al comma 1 è corrisposta, nell’ordine di graduatoria, nel limite dello stanziamento previsto in Lire 500.000.000.=.

 

Art. 49

Servizio in più sedi

1. Al personale docente che per contratto svolge l’attività di servizio, nella stessa giornata, in sedi situate in Comuni diversi, spetta il rimborso spese di viaggio o l’indennità chilometrica per l’utilizzo del proprio mezzo di trasporto con riferimento al tragitto di andata e ritorno fra le sedi stesse, tenendo conto della residenza o abituale dimora.

2. Per il personale impegnato in supplenze temporanee, si applicano, ai fini del riconoscimento del diritto, le tabelle di associabilità adottate dalla Sovrintendenza scolastica.

3. Tali rimborsi o indennità spettano anche qualora il docente svolga la sua attività, per obbligo di servizio, compresa l’attività di aggiornamento, in sedi diverse da quella contrattuale.

 

Art. 50

Uso della mensa e buono pasto

1. Al personale docente con contratto a tempo indeterminato o determinato, che per attività di insegnamento o di carattere collegiale funzionale all'insegnamento (compresa l'attività di aggiornamento) e per qualsiasi altra prestazione aggiuntiva di lavoro espressamente prevista dal contratto collettivo o disposta dall'Amministrazione senza la previsione di specifiche indennità di trasferta, svolga il proprio servizio in due o più turni giornalieri (compreso il turno serale) con una prestazione comunque non inferiore alle 3 ore nella giornata, è riconosciuto un buono pasto di valore pari a quello previsto per i dipendenti provinciali.

2. Per i docenti in servizio durante l’orario dei pasti rimangono in vigore le condizioni già in godimento.

3. I buoni pasto possono essere due in caso di orario su tre turni giornalieri e almeno sei ore di servizio.

 

Art. 51

Retribuzione estiva del personale a tempo determinato

1. Ai docenti a tempo determinato che abbiano prestato servizio effettivo per almeno 180 giorni entro il mese di giugno dell’anno scolastico in corso e risultano in servizio a qualunque titolo alle operazioni di scrutinio e/o esami, è corrisposta la retribuzione anche durante il periodo di sospensione estiva delle lezioni.

2. Nel caso in cui durante l’anno scolastico siano stati stipulati più contratti con retribuzione diversa, la retribuzione del periodo estivo è corrisposta in proporzione.

 

Art. 52

Personale in posizione di distacco

1. Al personale docente distaccato o utilizzato ai sensi dell’articolo 48, commi 7 e 8, della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3 e s.m. con compiti connessi con la scuola sono corrisposte le indennità previste dal presente contratto per tutto il personale docente; il medesimo personale ha diritto pure al punteggio per la continuità.

2. Il personale utilizzato dipende funzionalmente dal dirigente della struttura in cui presta servizio. L’orario di settimanale di tale personale è quello del rimanente personale della struttura. Qualora effettui prestazioni di lavoro straordinario lo stesso personale sarà retribuito con le misure previste per il personale amministrativo della Provincia o utilizzare l’istituto del recupero.

3. Per il personale utilizzato viene inoltre stanziato un fondo annuo di Lire 120.000.000.= da distribuire al suddetto personale secondo modalità e parametri individuati in sede di successiva contrattazione decentrata.

4. Con successivo accordo le parti (Sovrintendenza scolastica, Amministrazione provinciale e OO.SS.) possono regolamentare ulteriormente la materia di cui al presente articolo.

 

Art. 53

Insegnanti di religione

1. Agli insegnanti di religione incaricati stabilizzati di cui all’articolo 3, comma 6, del D.P.R. n. 399/88 si applicano le norme per la tutela delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri previste dalla legge n. 1204/71 e dalla legge n. 903/77 con riferimento alle modalità indicate dal comma 7 dell’articolo 21 del CCNL 4 agosto 1995.

2. Al personale di cui al comma 1 del presente articolo spetta l’aspettativa per studio di cui al comma 2 dell’articolo 24 del CCNL del 1995; al medesimo personale si riconosce il permesso straordinario retribuito riguardante il diritto allo studio di cui al comma 8 dell’articolo 21 del citato CCNL.

3. Agli insegnanti di religione incaricati stabilizzati di cui all’articolo 47, comma 6, del CCNL del 1995 si applicano le disposizioni in materia di retribuzione durante i mesi estivi del personale a tempo indeterminato.

4. Come previsto dall'articolo 21 del D.P.R. n. 405/88 l'orario settimanale di insegnamento del personale docente di religione cattolica è di 18 ore nella scuola elementare e di 15 ore nella scuola secondaria; le frazioni di orario dei docenti nominati per l'insegnamento della religione cattolica vengono calcolati in diciottesimi per la scuola elementare e in quindicesimi per la scuola secondaria.

 

Art. 54

Insegnanti di lingua ladina

1. Ai docenti in possesso del patentino di lingua ladina, che fanno uso veicolare della lingua ladina e a coloro che la insegnano come materia curricolare, verrà corrisposta una indennità annua lorda di Lire 2.685.800.=, per dieci mensilità, con decorrenza 1° ottobre 1999.

2. Per le scuole ove si fa uso della lingua ladina la dotazione del Fondo di Istituto è incrementata di Lire 18.000.000.=, da suddividersi fra le scuole interessate, al fine di valorizzare l’insegnamento della lingua ladina.

3. Per favorire la valorizzazione e la tutela della minoranza mocheno-cimbra è istituito un fondo di Lire 15.000.000.= da attribuire secondo modalità previste in sede di contrattazione decentrata.

 

Art. 55

Insegnanti specialisti di lingua straniera

1. Per incentivare la disponibilità a prestare la loro attività nella scuola elementare, ai docenti specialisti di lingua straniera viene assegnato un orario di servizio di 20 ore settimanali, di cui almeno 18 di insegnamento, qualora si dichiarino disponibili ad espletare tale servizio per almeno un quadriennio.

2. Tale disposizione si applica anche agli insegnanti utilizzati.

 

 

Art. 56

Sviluppo della professionalità

1. Le modalità per l’assegnazione dell’indennità sullo sviluppo della professionalità di cui all’art. 29 del CCNL del 1999 verranno definite, in apposita sede contrattuale, all’inizio dell’anno scolastico 2000-2001, quando saranno note le decisioni adottate a livello nazionale e, in carenza delle stesse, su intesa delle parti, la trattativa avrà comunque luogo.

 

Art. 57

Indennità una tantum

1. L’autonomia e la razionalizzazione scolastica determineranno, all’inizio dell’anno scolastico 2000-2001, una forte innovazione e, di conseguenza, per i docenti, un maggiore impegno di programmazione e di aggiornamento.

2. Per questo motivo al personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 1 del presente contratto è corrisposta all'inizio dell'anno scolastico 2000-2001 una somma "una tantum", non utile ai fini dell'indennità di buonuscita, dell'importo di Lire 1.000.000.= annuo lordo.

3. Per il personale a tempo determinato in servizio nell’anno scolastico 2000-2001 e per le situazioni che prevedano riduzioni dello stipendio l'importo verrà calcolato e ridotto in proporzione alla durata e alla consistenza oraria del rapporto di lavoro, espresso in giorni di calendario, e pertanto liquidato o conguagliato successivamente.

 

Art. 58

Indennità di trasferimento d’ufficio

1. Al personale docente che, per riduzione d’organico o per accorpamento di sedi scolastiche, è trasferito d’ufficio in un Comune diverso da quello di abituale dimora o da quelli richiesti, è corrisposta una indennità una-tantum di Lire 2.500.000.= in caso di effettiva assunzione di servizio nella nuova sede assegnata.

 

Art. 59

Compensi per le commissioni di concorso

1. I compensi delle attività relative ai lavori delle commissioni dei concorsi ordinari per il personale insegnante in Provincia di Trento, banditi nel corso del 1999 e del 2000 sono quelli previsti dall’art. 404 del D.Lgs. 16/4/94, n. 297.

2. Qualora i lavori delle commissioni di concorso vadano oltre i limiti temporali fissati dalla normativa nazionale al suddetto art. 404, comma 15, i gettoni di presenza per le sedute successive a tale limite sono riconosciuti nella misura del 50% dell’importo prefissato ordinariamente dalla normativa nazionale.

3. Per i concorsi ordinari e riservati per il personale insegnante banditi nel corso del 1999 e del 2000 è previsto un compenso aggiuntivo incentivante per i componenti delle commissioni pari a Lire 10.000.= per ogni partecipante al concorso che abbia sostenuto gli esami scritti.

 

Art. 60

Ore eccedenti

1. A decorrere dal 1° settembre 2000 per il pagamento delle ore di insegnamento eccedenti l’orario d’obbligo prestate su cattedre con orario settimanale superiore a quello obbligatorio di insegnamento o in classi collaterali disponibili per l’intero anno scolastico, nella base di riferimento per il calcolo dell’importo relativo viene considerata anche l’indennità integrativa speciale.

 

 

Art. 61

Assenze per gravi patologie

1. Gli effetti giuridici ed economici di quanto previsto all'articolo 2, punto 3), secondo alinea, dell'accordo provinciale stralcio del 7.12.99 in materia di assenze dovute a gravi patologie decorrono dal 1° gennaio 1998.

 

Art. 62

Orario potenziato

1. In relazione all'eventuale disponibilità di ulteriori fondi o di economie, una parte di questa verrà utilizzata per l'istituzione del tempo potenziato. A tal fine, prima di ciascun anno scolastico, i docenti possono dichiarare la propria disponibilità a prestare per l'intero anno scolastico fino a tre ore settimanali di servizio, in aggiunta a quelle previste dai vigenti contratti, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, lettera a), dell'art. 39, per attività di supplenze e per attività di maggiore qualificazione della scuola.

2. La concreta applicazione della normativa di cui al presente articolo verrà definita, previa richiesta formale da parte dei soggetti negoziali del presente contratto, con l'avvio di successiva contrattazione.

 

Art. 63

Permessi per i docenti a tempo determinato

1. Ai docenti a tempo determinato spettano i permessi per lutto e per matrimonio previsti per il restante personale ed, in proporzione alla durata del rapporto di lavoro, le ferie; possono, inoltre, essere concessi in proporzione alla durata del medesimo rapporto permessi retribuiti per non oltre 6 giorni annui per motivi personali e familiari da documentare debitamente.

 

Art. 64

Assenza per malattia del personale a tempo determinato

1. Nei casi di assenza per malattia il docente assunto con contratto a tempo determinato stipulato dal capo di istituto ha diritto, nei limiti di durata del contratto medesimo, alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni annuali retribuiti al 100%.

 

Art. 65

Visite mediche specialistiche

1. Al personale docente è concesso di assentarsi dal lavoro con diritto all’intera retribuzione per effettuare visite mediche specialistiche adeguatamente e debitamente documentate, o, per manutenzione protesi, per il tempo strettamente necessario. Il tempo utilizzato per il viaggio dovrà essere dichiarato dal dipendente. Dette assenze non potranno superare in un anno il numero di ore corrispondente all'orario settimanale di cattedra del docente. Per cure riabilitative e terapeutiche per gravi patologie, adeguatamente e debitamente documentate, che richiedano terapie di lunga durata, il suddetto limite viene derogato; la certificazione medica dovrà attestare la necessità della prestazione senza prognosi, restando impregiudicata la possibilità dell’Amministrazione di procedere a verifica tramite le strutture sanitarie pubbliche.

 

Art. 66

Spese di cura

1. Qualora venga riconosciuto, secondo la normativa vigente, che l’infermità è determinata da cause di servizio, il docente o i suoi eredi nella stessa istanza diretta ad ottenere il riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio o con domande successive da proporsi entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l’evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell’infermità, possono chiedere che siano poste a carico dell’Amministrazione le spese di cura o di protesi.

2. Il rimborso delle spese di cura o di protesi effettivamente sostenute, che non siano a carico dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, di altri enti pubblici o privati, viene effettuato dall’Amministrazione previa presentazione dei documenti giustificativi. Ai fini del rimborso l’Amministrazione può avvalersi della consulenza dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari ai fini di valutare la connessione della cura con l’infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio nonché la congruità della spesa sostenuta.

3. La documentazione per ottenere il rimborso delle spese deve essere presentata dal docente o, in caso di morte, dai suoi eredi entro 30 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità o, limitatamente alle spese sostenute posteriormente a tale data di comunicazione, entro 30 giorni dall’effettuazione delle stesse, salvo comprovato impedimento. Tale documentazione dovrà indicare anche le eventuali quote di concorso delle spese a carico di altri enti. Per il rimborso delle spese di cura effettuate regolarmente e frequentemente l’Amministrazione può concordare con il docente la presentazione mensile o annuale della domanda di rimborso e dei giustificativi di spesa.

4. Al docente possono essere concesse dall’Amministrazione delle anticipazioni sulle spese di cura, di ricovero o per protesi nella misura massima dell’80% delle spese previste, secondo le modalità di cui ai commi precedenti.

5. Non sono rimborsabili le spese sostenute dai docenti per visite mediche specialistiche e per accertamenti diagnostici, se non nei confronti di docenti affetti da stati morbosi particolarmente gravi o complessi.

6. In caso di effettuazione di cure balneo termali, idropiniche, salsoiodiche e altre complementari, dedotta la quota eventualmente a carico dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari o di altri enti pubblici, saranno rimborsate al docente le spese sostenute fino ad un importo giornaliero non superiore alla misura dell’indennità di trasferta prevista per le missioni di servizio. La durata massima delle cure anzidette è stabilita in giorni dodici per ciclo. Per ottenere i rimborsi il docente dovrà presentare:

a) le fatture originali relative alle spese di soggiorno debitamente quietanzate;

b) il certificato dello stabilimento di cura comprovante le cure effettuate e l’entità della relativa spesa.

 

Art. 67
Tutela della maternità

1. Ai docenti si applicano le disposizioni della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, con le integrazioni apportate dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903 e della legge 8 marzo 2000, n. 53 con le specificazioni contenute nei commi che seguono.

2. Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti, anche orari, per l’effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici, ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbano essere eseguiti durante l’orario di lavoro.

3. Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro, ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge n. 1204/71, e agli altri soggetti indicati agli artt. 6 e 7 della legge n. 903/77 spetta l’intera retribuzione.

4. In caso di parto avvenuto in data anticipata rispetto a quella presunta il secondo periodo di astensione obbligatoria decorre dalla data presunta del parto, fermo restando il godimento dei cinque mesi di astensione obbligatoria.

5. In caso di parto plurimo i periodi di riposo di cui all’art. 10 della legge 30.12.71, n. 1204 sono raddoppiati.

6. Nei primi otto anni di vita del bambino la madre lavoratrice e anche contemporaneamente il padre lavoratore, trascorso il periodo di astensione obbligatoria, possono astenersi facoltativamente dal lavoro per la durata massima complessiva di dieci mesi. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo non inferiore a tre mesi, il limite è elevato di un mese, se fruito dal medesimo. Detta astensione, fruibile anche frazionatamente, è da retribuirsi complessivamente per i genitori per i primi trenta giorni di calendario, ridotti in caso di fruizione frazionata, per i quali spetta l’intera retribuzione, escluse le indennità connesse a particolari condizioni di lavoro e quelle corrisposte per dodici mensilità; per ulteriori sette mesi alle lavoratrici madri o, in alternativa, ai lavoratori padri spetta il 30% della retribuzione fino ai tre anni di vita del bambino, con copertura integrale degli oneri previdenziali. Dai tre agli otto anni l’assenza non è retribuita, ma è garantita a carico dell’Amministrazione la copertura degli oneri previdenziali. La richiesta di astensione facoltativa va effettuata con congruo anticipo.

7. Dopo il compimento del primo anno di vita del bambino e sino alla conclusione del terzo anno, nei casi previsti dall'art. 7, comma 4, della legge n. 1204/71, come modificato dall’art. 3 della legge n. 53/2000, la madre, o, in alternativa, il padre, ha diritto annualmente ad un massimo di trenta giorni di assenza retribuita, dietro presentazione di certificato rilasciato da un medico del S.S.P. o con esso convenzionato. Dal terzo all’ottavo anno tali assenze spettano nel limite di 10 giorni annui complessivi non retribuiti per i genitori, con copertura previdenziale a carico dell’Amministrazione. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe il decorso del periodo di ferie in godimento da parte del genitore. Nel primo anno di vita le assenze per malattia del bambino sono retribuite fino a trenta giorni in alternativa al godimento dei primi trenta giorni di astensione facoltativa. Qualora i trenta giorni siano già stati usufruiti permane il diritto all’astensione non retribuita.

8. Le assenze di cui ai precedenti commi possono essere fruite nell'anno solare cumulativamente con quelle previste dal contratto per altre cause. I periodi di astensione di cui al comma 7 sono computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie ed alla tredicesima mensilità. La lavoratrice ed il lavoratore sono tenuti a presentare una dichiarazione rilasciata ai sensi dell’art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante i periodi fruiti dall’altro genitore.

9. Ferma restando l'applicazione dell'art. 3 della legge n. 1204/71, qualora, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto, si accerti che l'espletamento dell'attività lavorativa comporta una situazione di danno o di pericolo per la gestazione o la salute della lavoratrice madre, l'Amministrazione provvede al temporaneo impiego della medesima in altre attività che comportano minore aggravio psico-fisico.

10. Ai genitori adottivi e affidatari si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per i genitori naturali, fermo restando quanto previsto in altre disposizioni di legge; essi hanno diritto a fruire dei seguenti benefici:

  1. l’astensione dal lavoro, quale regolata dall’articolo 6, primo comma, della legge 9 dicembre 1977, n. 903, anche se il minore adottato ha superato i sei anni di età;
  2. l’assenza dal lavoro di cui al precedente comma 6 sino a che il minore non abbia raggiunto i 12 anni di età. Il trattamento economico e giuridico spettante per le assenze legate alla cura dei figli naturali con età compresa fra zero e tre anni è calcolato con riferimento ai primi tre anni dall’entrata del minore nel nucleo familiare. Qualora, all’atto dell’adozione o dell’affidamento, il minore abbia un’età compresa fra sei e dodici anni, il diritto di astenersi dal lavoro può essere esercitato nei primi tre anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare. In tale ipotesi spetta il prettamente previsto per i figli naturali di età compresa fra zero e tre anni;
  3. congedo retribuito di durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto per l’adozione, per un periodo comunque non superiore a due mesi.

11. Alla docente con rapporto a termine, che si trova in stato di gravidanza e puerperio, viene altresì applicato l’intero trattamento previsto per il personale a tempo indeterminato, ad eccezione del comma 6, del comma 10, lettera c) e del comma 12 del presente articolo, fatta salva l’applicazione della L. n. 1204/71. La retribuzione assicurata alla dipendente cessata dal servizio è quella prevista dal combinato disposto degli articoli 15, 1° comma, e 17 della legge 30.12.1971, n. 1204 ed è pagata dall'Amministrazione ai sensi della legge 1.06.1991, n. 166, sulla base dell’ultimo trattamento dovuto prima della cessazione del rapporto. (*)

12. Entro l’ottavo anno di età del bambino la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre ha diritto, a domanda, di usufruire di un’aspettativa non retribuita di dodici mesi, frazionabile in mesi.

13. Restano impregiudicate le aspettative in essere alla data della sigla del presente accordo, in relazione all’art. 10 del CCPL 18 marzo 1998, fino alla loro conclusione. Le assenze per tali aspettative, godute o in godimento alla data della sottoscrizione definitiva del presente accordo, sono, peraltro, portate in diminuzione, fino a concorrenza, all’aspettativa di cui ai commi 6, per le mensilità eccedenti i sei mesi, e 12 del presente articolo.

14. Il diritto di assentarsi dal lavoro di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, della legge n. 1204/71, così come integrato dal presente articolo, ed la relativa retribuzione, sono riconosciuti anche se l’altro genitore non ne ha diritto.

(*) Interpretazione autentica di data 17 maggio 2001: Le parti convengono che, in ordine alla tutela della maternità, per la dipendente con rapporto a termine che si trovi in stato di gravidanza o puerperio, fatte salve le esclusioni previste dal medesimo comma, la formula "intero trattamento economico" ricomprenda la corresponsione della retribuzione al 100% per i primi 30 giorni di astensione facoltativa.

 

Capo V

Disposizioni finali

 

 

Art. 68

Previdenza integrativa

1. Le parti concordano sulla necessità di definire gli aspetti costitutivi e funzionali per l’adesione al costituito Fondo regionale dei lavoratori dipendenti per la previdenza complementare. L’adesione volontaria al Fondo a capitalizzazione individuale e a contribuzione definita verrà avviata a seguito della trasformazione dell’indennità di buonuscita in trattamento di fine rapporto (T.F.R.). In sede di trasformazione dell’indennità di buonuscita in T.F.R. le parti si impegnano ad armonizzare in materia di anticipazione le condizioni con gli altri comparti contrattuali del settore pubblico della Provincia di Trento nel rispetto degli equilibri di bilancio.

 

2. La Provincia autonoma di Trento contribuirà al finanziamento del Fondo nella misura dell’1% del trattamento economico con riferimento alla base retributiva utilizzata per il calcolo del T.F.R..

3. Tale contributo sarà dovuto a favore del personale che abbia espresso volontà di adesione al Fondo, la cui contribuzione è pari ad un ulteriore 1%.

4. Il finanziamento del Fondo avverrà anche mediante una quota di T.F.R. maturato pari al 18%.

5. La Provincia versa a proprio carico Lire 10.000.= all’atto dell’iscrizione del dipendente al Fondo di previdenza complementare regionale a decorrere dall’operatività del Fondo stesso.

6. L’adesione al Fondo da parte della Provincia sarà resa operativa ad intervenuta autorizzazione nelle necessarie risorse sul bilancio provinciale.

7. Il presente articolo sarà reso operativo entro 90 giorni dalla conclusione dell’iter nazionale.

 

Art. 69

Norma di salvaguardia

1. Le norme legislative, amministrative o contrattuali non esplicitamente abrogate o disapplicate dal presente CCPL restano in vigore in quanto compatibili.

 

 

Art. 70

Disapplicazioni

  1. Il presente contratto collettivo di lavoro provinciale sostituisce l'accordo contrattuale del 18 marzo 1998.

 

ALLEGATO A)

AREE DI INDIVIDUAZIONE DELLE FUNZIONI STRUMENTALI
AL PROGETTO DI ISTITUTO

 

Area 1

Gestione del Progetto di Istituto:

  1. coordinamento delle attività del Progetto;
  2. coordinamento della progettazione curricolare;
  3. valutazione delle attività del Progetto;
  4. coordinamento dei rapporti tra la scuola e le famiglie.

 

Area 2

Sostegno al lavoro dei docenti:

  1. analisi dei bisogni formativi e gestione del Progetto di Istituto;
  2. accoglienza dei nuovi docenti;
  3. produzione dei materiali didattici;
  4. coordinamento dell’utilizzo delle nuove tecnologie con particolare riferimento all’informatizzazione della scuola;
  5. cura della documentazione educativa;
  6. coordinamento nella scuola dell’attività di tutoraggio connessa alla formazione universitaria dei docenti.

 

Area 3

Interventi e servizi per studenti:

 

  1. coordinamento della attività extracurricolari;
  2. coordinamento e gestione delle attività di continuità, di orientamento e tutoraggio;
  3. coordinamento delle attività di compensazione, integrazione e recupero.

 

Area 4

Realizzazione di progetti formativi

d’intesa con enti ed istituzioni esterni alle scuole:

  1. coordinamento dei rapporti con enti pubblici o Aziende anche per la realizzazione di stage formativi;
  2. coordinamento delle attività di scuola-lavoro e di stage formativi;
  3. coordinamento delle attività con la formazione professionale.

 

ALLEGATO B)

ATTUAZIONE DELLA LEGGE N. 146/1990

 

 

Art. 1

Servizi pubblici essenziali

 

1. Ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146, i servizi pubblici da considerare essenziali nel comparto del personale della scuola sono:

  1. l’istruzione scolastica, in particolare per gli aspetti contemplati dall’art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, comma 2, lettera d);
  2. l’igiene, sanità e attività assistenziali a tutela dell’integrità fisica delle persone;
  3. le attività relative alla produzione e alla distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché gestione e manutenzione dei relativi impianti; sicurezza e salvaguardia degli edifici, delle strutture e degli impianti connessi con il servizio scolastico;
  4. l’erogazione di assegni e di indennità con funzione di sostentamento.

I servizi di cui alle lettere b), c) e d) sono considerati per gli aspetti strettamente connessi e collegati al servizio di cui alla lettera a).

 

Art. 2

Prestazioni indispensabili e contingenti di personale

 

1. Nell’ambito dei servizi pubblici essenziali di cui all’art.1 dovrà essere assicurata, con le modalità di cui ai commi successivi, l’effettività del loro contenuto essenziale e la continuità, per gli aspetti contemplati nella lett. d), comma 2, dell’art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, delle seguenti prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero, al fine di contemperare l’esercizio del diritto di sciopero con la garanzia del diritto all’istruzione e degli altri valori e diritti costituzionalmente tutelati:

  1. attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini e degli esami finali nonché degli esami di idoneità;
  2. attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli esami finali, con particolare riferimento agli esami conclusivi dei cicli di istruzione nei diversi ordini e gradi del sistema scolastico (esami di licenza elementare, esami di licenza media, esami di qualifica professionale e di licenza d’arte, esami di abilitazione all’insegnamento del grado preparatorio, esami di stato);
  3. vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile una adeguata sostituzione del servizio;
  4. vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l’interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse;
  5. attività riguardanti la conduzione dei servizi nelle aziende agricole per quanto attiene alla cura e all’allevamento del bestiame;
  6. raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi;
  7. adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni, secondo modalità da definire in sede di contrattazione decentrata e comunque per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche;
  8. servizi indispensabili nelle istituzioni educative, come indicati nelle precedenti lettere c) e d), con particolare riferimento alla cucina ed alla mensa ed alla vigilanza sugli allievi anche nelle ore notturne.

2. In occasione di ogni sciopero, i capi d'istituto inviteranno in forma scritta il personale a rendere comunicazione volontaria circa l’adesione allo sciopero entro il decimo giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero oppure entro il quinto, qualora lo sciopero sia proclamato per più comparti. Decorso tale termine, sulla base dei dati conoscitivi disponibili i capi d'istituto valuteranno l'entità della riduzione del servizio scolastico e, almeno cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero, comunicheranno le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio alle famiglie nonché al Sovrintendente scolastico. Dalla comunicazione al Sovrintendente dovrà altresì risultare se il capo d'istituto aderirà allo sciopero. L'astensione individuale dallo sciopero, che eventualmente segua la comunicazione dell’astensione dal lavoro, equivale ad un'offerta tardiva di prestazione di lavoro legittimamente rifiutabile dal capo d’istituto o dal Sovrintendente scolastico.

3. I capi d’istituto, in occasione di ciascuno sciopero, individuano - sulla base anche della comunicazione volontaria del personale in questione circa i propri comportamenti sindacali - i nominativi del personale da includere nei contingenti di cui al precedente comma 2, in servizio presso le medesime Istituzioni scolastiche ed educative, tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati dallo sciopero stesso per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili di cui al 1° comma. I nominativi inclusi nei contingenti saranno comunicati ai singoli interessati cinque giorni prima dell’effettuazione dello sciopero. Il soggetto individuato ha il diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile.

In caso di adesione allo sciopero del capo d’istituto, le relative funzioni aventi carattere di essenzialità e di urgenza saranno svolte, nell’ordine, dal vicario, da uno dei collaboratori o dal docente più anziano d’età in servizio. I capi d’istituto e gli organi dell’Amministrazione scolastica, ai relativi livelli di competenza, sono tenuti a rendere pubblici i dati relativi all’adesione allo sciopero dopo la sua effettuazione.

 

Art. 3

Norme da rispettare in caso di sciopero

1. La comunicazione della proclamazione di qualsiasi azione di sciopero relativa al solo comparto scuola, da parte delle strutture e rappresentanze sindacali, deve avvenire con un preavviso non inferiore a giorni 10 e deve contenere l’indicazione se lo sciopero sia indetto per l’intera giornata oppure se sia indetto per un periodo più breve. Il preavviso non può essere inferiore a giorni 10, nel caso di azioni di sciopero che interessino più comparti. In caso di revoca di uno sciopero indetto in precedenza, le strutture e le rappresentanze sindacali devono darne tempestiva comunicazione alle Amministrazioni, al fine di garantire la regolarità al servizio per il periodo temporale interessato dallo sciopero stesso. Qualora l'azione di sciopero sia indetta da organi statutari nazionali vengono applicate le modalità in vigore in sede nazionale.

2. La proclamazione e la revoca degli scioperi relativi alle vertenze di comparto deve essere comunicata alla Giunta provinciale e alla Sovrintendenza scolastica. In caso di sciopero la Giunta provinciale e la Sovrintendenza scolastica sono tenuti a trasmettere agli organi di stampa ed alle reti radiotelevisive di maggiore diffusione nell’area interessata dallo sciopero una comunicazione circa i tempi, le modalità e l’eventuale revoca dell’azione di sciopero. Le Amministrazioni predette si assicurano che gli organi di informazione garantiscano all’utenza una informazione chiara, esauriente e tempestiva dello sciopero, anche relativamente alla frequenza e alle fasce orarie dei trasmissione dei messaggi.

3. Al fine di garantire i servizi essenziali e le relative prestazioni indispensabili indicati nell’art. 2:

  1. non saranno effettuati scioperi a tempo indeterminato;
  2. atteso che l’effettiva garanzia del diritto all’istruzione e all’attività educativa delle relative prestazioni indispensabili indicate nell’art. 2 si ottiene solo se non viene compromessa l’efficacia dell’anno scolastico, espressa in giorni, gli scioperi, anche brevi, di cui alla successiva lettera d), non possono superare per le attività di insegnamento e per le attività connesse con il funzionamento della scuola nel corso di ciascun anno scolastico il limite di 40 ore individuali (equivalenti a 8 giorni per anno scolastico) nelle scuole elementari e di 60 ore annue individuali (equivalenti a 12 giorni di anno scolastico) negli altri ordini e gradi di istruzione;
  3. ciascuna azione di sciopero, anche se trattasi di sciopero breve o di sciopero generale, non può superare, per ciascun ordine e grado di scuola, i due giorni consecutivi; tra un’azione e la successiva deve intercorrere un intervallo di tempo non inferiore a sette giorni;
  4. in caso di organizzazione delle attività su più turni, gli scioperi possono essere effettuati soltanto nella prima o nell’ultima ora di ciascun turno; se le attività si protraggono in orario pomeridiano gli scioperi saranno effettuati nella prima ora del turno antimeridiano e nell’ultima del turno pomeridiano. La proclamazione dello sciopero breve deve essere puntuale. Deve essere precisato se lo sciopero riguarda la prima oppure l’ultima ora di lezione, non essendo consentita la formula alternativa. Gli scioperi brevi sono computabili ai fini del raggiungimento dei tetti di cui alla lettera b); a tal fine 5 ore di sciopero breve corrispondono ad una giornata di sciopero. La durata degli scioperi brevi per le attività funzionali all’insegnamento deve essere stabilita con riferimento all’orario predeterminato in sede di programmazione;
  5. gli scioperi effettuati in concomitanza con le iscrizioni degli alunni dovranno garantirne comunque l’efficace svolgimento e non potranno comportare un differimento oltre il terzo giorno successivo alle date previste come terminali delle operazioni;
  6. gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l’effettuazione degli scrutini trimestrali o quadrimestrali non finali non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a 5 giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico;
  7. gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l’effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell’attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione. Negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a 5 giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione;
  8. gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturale;
  9. le disposizioni del presente articolo in tema di preavviso minimo e di indicazione della durata non si applicano nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell’ordine costituzionale o di protesta per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori.

 

Art. 4

Procedure di raffreddamento e di conciliazione

1. Allo scopo di prevenire e di comporre i conflitti collettivi di lavoro nel comparto Scuola, le parti, di comune intesa, convengono sulla necessità che l'effettuazione di azioni di sciopero ovvero l’emanazione di provvedimenti riguardanti conflitti in atto di particolare rilevanza siano precedute da un tentativo di conciliazione davanti ad appositi organismi di conciliazione. Tali organismi devono essere istituiti entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente contratto, d’intesa tra le parti stesse presso la Sovrintendenza scolastica.

2. Durante l’esperimento dei tentativi di conciliazione e nei periodi di esclusione dello sciopero di cui all’art. 3, le Amministrazioni si astengono dall’adottare iniziative pregiudizievoli nei confronti dei lavoratori direttamente coinvolti nel conflitto.

 

 

ALLEGATO C)

 

ATTRIBUZIONE DELL’INDENNITA’ DI MISSIONE E DEI RIMBORSI SPESE AL PERSONALE DOCENTE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE A CARATTERE STATALE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

 

 

 

Art. 1

Autorizzazione

1. La gestione delle visite guidate e dei viaggi di istruzione o connessi ad attività sportive in Italia e all’estero rientra nella completa autonomia decisionale e nella responsabilità degli organi di autogoverno delle istituzioni scolastiche nei limiti dello stanziamento dell’apposito capitolo di bilancio.

2. Spetta al capo d’istituto conferire successivamente l’affidamento dell’incarico e le responsabilità connesse.

3. Le missioni di servizio, diverse da quelle di cui al comma 1) sono conferite e autorizzate dal capo d’istituto, sempre nei limiti dello stanziamento dell’apposito capitolo di bilancio.

 

Art. 2

Titolo all’indennità di missione

1. L’indennità di missione è dovuta al docente comandato in missione in località distante dall’ordinaria sede di servizio almeno 10 km. e per una durata complessiva non inferiore alle 4 ore.

2. La missione non compete per gli spostamenti nell’ambito dell’abituale dimora anche se distante più di 10 km. dall’ordinaria sede di servizio.

3. Nell’ipotesi in cui il docente venga comandato in missione in località compresa tra la sede della scuola e quella di abituale dimora, le distanze si computano partendo dalla località più vicina al luogo di missione.

4. L’indennità di missione spetta per i giorni strettamente necessari all’espletamento dell’incarico assegnato, tenuto conto ovviamente del tempo occorrente per i viaggi di andata e ritorno.

5. La durata della missione viene computata dall’ora in cui inizia il viaggio dal luogo stabilito per la partenza, all’ora in cui esso termina nello stesso luogo.

6. L’indennità di missione è corrisposta, sia in Italia che all’estero, per ogni ora di missione effettuata computando per intero le frazioni di ora superiori a 30 minuti e scomputando le frazioni di ora pari o inferiore a 30 minuti.

 

Art. 3

Spese rimborsabili

1. Sono rimborsate al docente, su richiesta e dietro presentazione di regolare fattura o altro documento idoneo, le seguenti spese sostenute in occasione di viaggi di missione:

  1. spese di pernottamento: in albergo a non più di tre stelle, in occasione dei viaggi di istruzione. In caso di missioni di cui all'art. 1, comma 3, è consentito il rimborso della spesa di pernottamento in albergo di classe superiore qualora l’albergo utilizzato risulti convenzionato con enti o istituti che organizzano corsi di formazione e convegni cui i docenti sono autorizzati a partecipare. Nei casi in cui la meta sia un paese estero, per consentire un’adeguata individuazione della categoria dell’albergo utilizzato, l’interessato dovrà allegare alla documentazione di spesa una dichiarazione probatoria della Rappresentanza diplomatico-consolare accreditata presso il Paese estero in cui la missione è stata espletata;
  2. spese di viaggio: per l’utilizzo di mezzi di cui al successivo art. 4, incluse le spese per eventuali prenotazioni; nel caso di utilizzo del mezzo proprio è attribuita un’indennità chilometrica forfetaria nella misura di un terzo del costo della benzina super vigente al primo giorno di ogni mese; tale indennità è decurtata di Lire 30 al chilometro per cilindrate superiori ai 1.000 cc. di Lire 60 al chilometro per cilindrate pari o inferiori, con arrotondamento alle 10 Lire superiori. Sono rimborsabili anche le spese sostenute per pedaggi autostradali; le spese per il parcheggio sono rimborsate fino ad un massimo di Lire 15.000.= per ogni 24 ore di missione. Per la determinazione della distanza tra la sede di servizio, o di abituale dimora, ed il luogo di missione si tiene conto:
  1. spese di vitto: in occasione di missioni di durata compresa fra 8 e 12 ore è ammesso il rimborso per la spesa relativa ad un pasto, mentre per le missioni superiori a 12 ore complessive è ammesso il rimborso per la spesa relativa a due pasti. I limiti di spesa ammessi sono i seguenti:

2. Il rimborso delle spese di cui al comma 1 è ammesso anche qualora le spese siano sostenute tramite agenzie di viaggio, purchè dalla documentazione risulti analiticamente e con chiarezza che si tratta di spese rientranti nelle previsioni del presente articolo. In ogni caso deve essere prodotta in originale la specifica documentazione inerente l’utilizzo di mezzi che svolgono servizio di trasporto, le spese di parcheggio e di pedaggio autostradale. Tali spese sono rimborsabili per la quota di spettanza del docente nel caso di missione effettuata in comitiva organizzata.

3. In caso di missioni effettuate in base all’art. 1, comma 1, le spese di vitto e alloggio, nonché le spese di viaggio ed eventuali altre spese vengono sostenute direttamente dall’Istituzione scolastica qualora siano legate all’organizzazione preventiva dell’iniziativa, da parte della stessa, sia direttamente che per il tramite di agenzie di viaggio. In ogni caso deve essere prodotta in originale la specifica documentazione inerente l’utilizzo di mezzi pubblici rimborsabili per la quota di spettanza del docente nel caso di documentazione cumulativa. Le spese non comprese nell’organizzazione preventiva sono rimborsate se comprese fra quelle previste nel comma 1 del presente articolo, dietro presentazione di idonea documentazione.

 

Art. 4

Mezzi di trasporto

1. Per recarsi in missione il docente può avvalersi dei seguenti mezzi pubblici e privati di trasporto:

 

Art. 5

Autorizzazione all’uso del mezzo proprio

1. L’autorizzazione all’uso del mezzo proprio viene rilasciata al personale docente di volta in volta, o periodicamente quando le condizioni della missione si ripetono senza variazioni, dal capo di istituto, su esplicita e motivata richiesta degli interessati.

2. Le condizioni per la concessione all’uso del mezzo proprio vengono valutate dal dirigente scolastico per ogni singolo caso.

 

Art. 6

Indennità di missione

1. La misura dell’indennità di missione viene fissata dalla Giunta provinciale.

2. L’indennità di missione è determinata in misura eguale per tutto il personale docente per ora di missione. L’ammontare dell’indennità oraria di missione è ridotto del 30% per missioni sul territorio provinciale ed è aumentato del 50% per missioni all’estero.

 

Art. 7

Riduzione dell’indennità di missione

1. L’indennità di missione, così come determinata ai sensi dell’art. 6, è ridotta al 30% nel caso in cui il docente fruisca del rimborso dei pasti e/o del pernottamento.

2. La stessa riduzione viene applicata in tutti i casi in cui il docente fruisca di vitto e alloggio gratuito da parte dell’Amministrazione o in tutti i casi in cui tale gratuità derivi da particolari condizioni legate all’organizzazione dell’iniziativa oggetto della missione.

 

Art. 8

Anticipazione

1. Per missioni da compiersi fuori dal territorio provinciale al docente che ne faccia richiesta può essere concessa un’anticipazione fino al 50% dell’importo presunto dell’indennità e dei rimborsi spese spettanti per l’effettuazione della missione.

2. L’anticipazione di cui al comma 1 è concessa anche all’interno del territorio provinciale, qualora la missione comporti il sostenimento di spese per il pernottamento.

3. Nella base per il calcolo dell’anticipazione vanno escluse le spese liquidate direttamente dall’Istituzione scolastica di cui all’art. 3, comma 3.