BACK09.gif (9867 byte)

AGENZIA PROVINCIALE PER
LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

 

A seguito della deliberazione di Giunta provinciale n. 2931 di data 22 novembre 2002, ai sensi ai sensi della quale l'A.P.RA.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva l'accordo collettivo provinciale stralcio in materia di orario di lavoro per il personale appartenente al profilo professionale di assistente educatore inquadrato nei ruoli provinciali dal 1° settembre 2002, il giorno 9 dicembre 2002, nella sala vetri di Piazza Fiera, n. 3, a Trento, ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale, composta da:

 

sig. Ferruccio Demadonna - presidente

dott. Franco Zeni – componente

dott. Silvio Fedrigotti – componente

 

prof. Mario Pederzolli - componente aggiunto

 

e la delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali:

 

...................................................... per la C.G.I.L. - Funzione pubblica

...................................................... per la C.I.S.L. Scuola

...................................................... per la U.I.L. - Enti locali

 

Al termine dell'incontro le parti hanno sottoscritto l'accordo collettivo provinciale stralcio in materia di orario di lavoro per il personale appartenente al profilo professionale di assistente educatore inquadrato nei ruoli provinciali dal 1° settembre 2002.

 


 

ACCORDO COLLETTIVO PROVINCIALE STRALCIO IN MATERIA DI ORARIO DI LAVORO PER IL PERSONALE APPARTENENTE AL PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE EDUCATORE INQUADRATO NEI RUOLI PROVINCIALI DAL 1° SETTEMBRE 2002

 

Premessa

Le parti contraenti hanno preso atto che con l'articolo 43 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3 è stato disposto l'inquadramento del personale assistente educatore dei Comprensori nei ruoli del personale della Provincia e che la Giunta provinciale, con deliberazione n. 1106 del 24 maggio, ha avviato le procedure per il trasferimento del personale assistente educatore, in servizio presso i Comprensori, nei ruoli del personale della Provincia che è avvenuto con il 1° settembre 2002.

La deliberazione ha disposto per il personale assistente educatore, in attesa di una compiuta disciplina contrattuale da stabilirsi con il nuovo contratto collettivo per il personale non docente del comparto Scuola, l’inquadramento nei ruoli provinciali con la conservazione del trattamento economico in godimento e l’applicazione del trattamento giuridico previsto per il personale non docente delle scuole a carattere statale.

La delibera ha affidato all'A.P.RA.N. il compito di condurre con le organizzazioni sindacali una trattativa stralcio finalizzata ad accompagnare l'inserimento nei ruoli provinciali, in attesa del nuovo CCPL, e per definire gli adattamenti di carattere più urgente.

 

Art. 1
Disposizioni in materia di orario di lavoro

1. A decorrere dal 1° settembre 2002 l'orario di lavoro del personale con profilo professionale di assistente educatore in servizio presso le istituzioni scolastiche della Provincia è così determinato:

orario contrattuale settimanale precedente la stipula dell’accordo

36 ore

30 ore

24 ore

orario annuale complessivo di lavoro al netto delle festività e delle ferie

1.404 ore

1.178 ore

944 ore

2.    L'attività con l'alunno si svolge in 30, 28 e 24 ore settimanali, in relazione all’orario contrattuale settimanale precedente di 36, 30 e 24 ore, nei periodi previsti, secondo il calendario scolastico stabilito annualmente dalla Giunta provinciale, per l’effettuazione delle lezioni da parte del personale docente dell’ordine di scuola in cui l’assistente educatore presta servizio.

3.    Le attività di assistenza per prestazioni da svolgersi in "colonia estiva" sono dovute nella misura di 126 ore (in tre settimane) e di 84 ore (in due settimane), rispettivamente per il personale il cui orario è di 1404 e di 1178 ore. L'attività è prestata anche mediante la messa a disposizione funzionale presso i Comprensori o altri Enti che gestiscono "colonie" durante il periodo estivo, secondo modalità concordate fra l'Ente e la competente struttura provinciale, previa concertazione con le OO.SS.. L'attività è prestata in periodi continuativi.

4.    L’orario di attività di cui al comma 1 ed al comma 5, con l’esclusione comunque dell’orario di cui al comma 3, può essere richiesto in 36 settimane fra il 1° settembre ed il 30 giugno. Le attività dell’assistente educatore, con esclusione delle attività di cui al comma 3, sono prestate alle dirette dipendenze del dirigente scolastico, al quale spetta anche il controllo sull'effettività delle prestazioni del personale.

5. L’orario complessivo previsto al comma 1, che eccede quello svolto per le attività di cui ai commi 2 e 3, è utilizzato, per le attività stabilite dal dirigente scolastico, nell’ambito delle indicazioni sulla distribuzione dell’orario di cui al presente comma, e tenuto conto del numero degli alunni in difficoltà affidati all’assistente educatore. L’orario è, di norma, utilizzato con continuità e comunque per periodi non inferiori all’ora; un’eventuale prestazione richiesta per un periodo inferiore va computata per un’ora intera. La suddivisione dell’orario è da considerare indicativa e non vincolata alle singole attività e comprende:

L’eventuale residuo è impiegato in altra attività elencata o individuata d’intesa con l’assistente educatore.

6. Le assenze, sono computate in relazione all’orario settimanale individuale programmato, ivi compreso quello di cui al comma 5. In mancanza di programmazione dell’orario, per le assenze che normalmente coincidono con l’inizio dell’anno scolastico, l’orario di cui ai commi 2 e 5 viene ridotto in proporzione ai giorni d’assenza, tenuto conto del numero di 36 settimane in relazione alla riduzione di cui al comma 5.

7. Le ferie, garantendo comunque un periodo individuale di interruzione di attività lavorativa di almeno quattro settimane consecutive, saranno fruite continuativamente nel periodo estivo, compatibilmente con l’organizzazione adottata per le "colonie".

 

Art. 2
Disposizioni connesse all'organizzazione

1. Il personale è assegnato a cura della competente struttura provinciale alle istituzioni scolastiche in relazione al fabbisogno di ciascuna. Per il corrente anno scolastico 2002-2003 è confermata l’assegnazione che è già stata disposta.

2. La sede di servizio del personale è, durante l’anno scolastico, la scuola di assegnazione. La sede di servizio per le attività di assistenza per prestazioni da svolgersi in "colonia estiva", purché l’istituzione scolastica di assegnazione sia nel medesimo Comprensorio, è la sede nella quale si svolge l’attività, con spese di trasporto e di vitto a carico dell’Ente gestore.

3. Le assegnazioni sono effettuate, di norma, nel rispetto dell'esigenza prioritaria della continuità di supporto allo stesso alunno/a, salvi i casi per i quali l'assegnazione del personale non risulti compatibile o opportuna rispetto alle esigenze assistenziali educative.

4. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, il cambio di assegnazione è disposto prioritariamente nell'ambito delle istituzioni scolastiche che hanno sede nel Comprensorio ove il personale presta servizio.

5. L'assegnazione può essere disposta anche in Comprensori diversi qualora:

6. In caso di pluralità di richieste, o qualora si renda necessaria la mobilità perché cessa la necessità di assistenza presso l’istituzione scolastica, è predisposta apposita graduatoria, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni per il personale insegnante delle scuole dell'infanzia provinciali.

7. Al personale impossibilitato allo svolgimento dell'attività con l'alunno/a, a causa della temporanea assenza dello stesso/a, sono affidati compiti di sostituzione di colleghi assenti, qualora ve ne sia la possibilità e necessità, o altri compiti nell'ambito di quelli previsti ai commi 2 e 5 dell’art. 1, anche presso istituzioni scolastiche diverse da quella di appartenenza. Per tali scopi il/la dirigente scolastico/a, qualora ricorrano adeguate circostanze (durata dell'assenza dell'alunno/a, ecc.) segnala alla competente struttura provinciale la disponibilità del personale e la relativa durata. Quest'ultima ne dispone l'eventuale impiego come utilizzo secondo necessità e prioritariamente nell’ambito degli istituti scolastici e Comprensori viciniori. Qualora le funzioni di supplenza comportino un aggravio dei costi di trasporto rispetto all'ordinario, spetta il rimborso delle spese di viaggio eccedenti.

 

Art. 3
Mensa

1. Il personale che presti servizio per attività di assistenza durante l’orario dei pasti usufruirà degli stessi a titolo gratuito presso la mensa della scuola o presso le strutture in cui l’alunno, a seguito di convenzione, fruisca del servizio.