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AGENZIA PROVINCIALE PER
LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

 

A seguito della deliberazione di Giunta provinciale n. 1001 di data 27 aprile 2001, ai sensi della quale l'A.P.RA.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva l’accordo definitivo sul biennio economico 2000-2001 inerente gli accordi collettivi provinciali di lavoro relativi alle norme speciali per il personale non docente (A.T.A.) delle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria, per il personale insegnante e i coordinatori pedagogici delle scuole dell'infanzia e disposizioni transitorie per l’adeguamento delle retribuzioni del personale insegnante della formazione professionale della Provincia autonoma di Trento, il giorno 9 maggio 2001, alle ore 11.30, nella sala vetri di Piazza Fiera, n. 3, a Trento, ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale, composta da:

 

sig. Ferruccio Demadonna - presidente

dott. Franco Zeni - componente

dott. Silvio Fedrigotti - componente

prof. Mario Pederzolli - componente aggiunto

 

e la delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali:

C.G.I.L. – Scuola (firmato)

C.I.S.L. – Scuola (firmato)

U.I.L. – Coord. sc. infanzia (firmato)

CONF.S.A.L. - S.N.A.L.S. (firmato)

Di.C.C.A.P. (firmato)

 

Al termine dell'incontro le parti hanno sottoscritto l’accordo definitivo sul biennio economico 2000-2001 inerente gli accordi collettivi provinciali di lavoro relativi alle norme speciali per il personale non docente (A.T.A.) delle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria, per il personale insegnante e i coordinatori pedagogici delle scuole dell'infanzia e disposizioni transitorie per l’adeguamento delle retribuzioni del personale insegnante della formazione professionale della Provincia autonoma di Trento.

 


ACCORDO DEFINITIVO SUL BIENNIO ECONOMICO 2000-2001 INERENTE GLI ACCORDI COLLETTIVI PROVINCIALI DI LAVORO RELATIVI ALLE NORME SPECIALI PER IL PERSONALE NON DOCENTE (A.T.A.) DELLE SCUOLE ED ISTITUTI DI ISTRUZIONE ELEMENTARE E SECONDARIA, PER IL PERSONALE INSEGNANTE E I COORDINATORI PEDAGOGICI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER L’ADEGUAMENTO DELLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE INSEGNANTE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

 

 

Art. 1
Rideterminazione dello stipendio tabellare

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 al personale dell'area non dirigenziale del al comparto del personale della Scuola, di cui all’art. 3 del D.P.G.P. 27 ottobre 1999, n. 15-14/Leg., punto 2), lett. b) e d), di recepimento dell’Accordo sui comparti di contrattazione collettiva di data 4 ottobre 1999, derivanti dall’articolo 79, lett. a.1), allegato 1B, colonna A, dell’Accordo collettivo provinciale di lavoro relativo alle norme speciali per il personale non docente (A.T.A.) delle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria della Provincia autonoma di Trento e dall’articolo 69, lett. a.1), allegato 1B, colonna A, dell’Accordo collettivo provinciale di lavoro relativo alle norme speciali per il personale insegnante e i coordinatori pedagogici delle scuole dell’infanzia della Provincia autonoma di Trento, sono incrementati, con decorrenza 1 gennaio 2001, negli importi stabiliti dall’allegato A.

2. A seguito dell’attribuzione degli incrementi indicati nel comma 1, i valori economici dei trattamenti correlati alle posizioni iniziali e di sviluppo del nuovo sistema di classificazione di cui al Nuovo ordinamento professionale per le categorie di personale di cui al comma 1 sono rideterminati, rispettivamente, secondo le indicazioni dell’allegato B e dell’allegato C, con le decorrenze ivi previste.

  1. Sono confermate le altre voci retributive di cui agli articoli 79 e 69 degli Accordi di cui al comma 1, negli importi ivi previsti.

 

Art. 2
Effetti nuovi stipendi

1. Nei confronti del personale cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo 2000-2001 gli incrementi di cui all’art. 1 hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza. Agli effetti dell’indennità premio di servizio, dell’indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall’art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.

2. Salvo diversa espressa previsione, gli incrementi dello stipendio tabellare previsti dall’art. 1 hanno effetto su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un espresso rinvio allo stipendio tabellare annuo.

  1. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente accordo hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità premio di fine servizio, sull'equo indennizzo, sull'assegno alimentare, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

 

Art. 3
Adeguamenti retributivi per particolari categorie di personale

1. Al personale provinciale inquadrato nella qualifica di insegnante della formazione professionale sono attribuiti esclusivamente, in aggiunta alla retribuzione in godimento, gli aumenti previsti nell’allegato A.

 

Art. 4
Fondo per il miglioramento dei servizi scolastici

1. L’importo di cui all’art. 77, comma 1, lett. a, del CCPL 19 marzo 2001 del personale insegnante delle scuole dell’infanzia è rideterminato dal 30 settembre 2000 in Lire 614.000.=.

 

Art. 5
Indennità una tantum

1. Al personale a tempo indeterminato e determinato di cui al presente accordo è corrisposta, in relazione alla durata del rapporto di lavoro nell’anno scolastico 2000-2001, una somma "una tantum", non utile ai fini del T.F.R. e dell’indennità premio di servizio, negli importi previsti alla tabella di cui all’allegato D.

2. La somma di cui al comma 1 è attribuita in proporzione alla durata del rapporto di lavoro, espressa in mesi, ricompresi nel periodo 1° settembre 2000 – 30 giugno 2001, intendendosi a tal fine la durata del rapporto di lavoro di almeno 15 giorni in ciascun mese, anche discontinui, come mese intero.

 

Art. 6
Norma programmatica

1. A partire dal 1° gennaio 2002, le parti si impegnano a verificare la possibilità di anticipare per il personale appartenente alla figura professionale di collaboratore scolastico il riallineamento di cui all’art. 13 del CCPL 19 marzo 2001 del personale ATA alla posizione immediatamente superiore a quella di prima collocazione, in relazione alle risorse disponibili ed alla compatibilità con l’applicazione, a far data dal 1° gennaio 2003, del disposto del medesimo art. 13.

 

Art. 7
Recesso dall’impiego

1. Il comma 3 dell’art. 57 dell’accordo collettivo provinciale di lavoro 1998-2001 relativo alle norme speciali per il personale insegnante e i coordinatori pedagogici delle scuole dell’infanzia della Provincia autonoma di Trento, sottoscritto in data 19 marzo 2001, è sostituito dal seguente:

"3. L’Amministrazione che recede dal rapporto di lavoro senza l’osservanza dei termini di cui al comma 1 è tenuta a corrispondere al dipendente un’indennità pari a tre mensilità della retribuzione di cui all’art. 86 del CCPL 8 marzo 2000 del personale dell’area non dirigenziale del comparto Autonomie locali. Il dipendente che recede dal rapporto senza l’osservanza dei termini di cui al comma 1 è tenuto a corrispondere all’Amministrazione un’indennità pari a due mensilità della retribuzione di cui al citato art. 86. In tale ipotesi l’Amministrazione ha diritto di trattenere detto importo su quanto da essa dovuto al dipendente, senza pregiudizio di altre azioni dirette al recupero del credito."

2. Al comma 2 dell’art. 7 dell’accordo collettivo provinciale di lavoro 1998-2001 relativo alle norme speciali per il personale insegnante e i coordinatori pedagogici delle scuole dell’infanzia della Provincia autonoma di Trento sottoscritto in data 19 marzo 2001 è aggiunta la seguente lettera "n) modalità di applicazione del contratto".

3. Al comma 1 dell’art. 8 dell’accordo collettivo provinciale di lavoro 1998-2001 relativo alle norme speciali per il personale insegnante e i coordinatori pedagogici delle scuole dell’infanzia della Provincia autonoma di Trento sottoscritto in data 19 marzo 2001 è aggiunta la seguente lettera "c) modalità di applicazione del contratto".

 

Art. 8
Clausola finale

1. Qualora si verifichino scostamenti della spesa rispetto agli stanziamenti previsti negli accordi contrattuali, le parti provvederanno ad adottare misure correttive idonee a ripristinare l’equilibrio.

 

 

 

 

 

ALLEGATO A

 

AUMENTI PER IL PERSONALE DOCENTE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

DECORRENZA 1° GENNAIO 2001

Qualifica

Adeguamenti retributivi mensili lordi dec. 1° luglio 2000
(già corrisposti con Accordo sottoscritto in data 8.8.2000)

Incrementi mensili lordi
dec. 1° gennaio 2001
(Riassorbe l'incremento corrisposto con dec. 1.7.2000)

Incrementi effettivi mensili lordi
dec. 1° gennaio 2001

Insegnante per la formazione professionale laureato

(65.000)

(116.000)

51.000

Insegnante per la formazione professionale non laureato

(60.000)

(106.000)

46.000

 

 

 

ALLEGATO B

TRATTAMENTO ECONOMICO ALL' 1.1.2001

CATEGORIA

A

B

C

D

STIPENDIO - POSIZIONI RETRIBUTIVE

ASSEGNO

(art. 42, comma 2, C.C.P.L. 1997)

ELEMENTO DISTINTO

INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE

1

2

3

4

5

a.l. L.

a.l. L.

a.l. L.

a.l. L.

a.l. L.

a.l. L.

a.l. L.

a.l. L.

A

12.654.000

13.390.000

13.910.000

14.665.000

15.420.000

3.427.000

270.000

12.074.000

B

15.244.000

16.063.000

16.687.000

17.575.000

18.463.000

4.166.000

----

12.233.000

C

16.925.000

17.772.000

18.468.000

19.489.000

21.174.000

4.499.000

----

12.336.000

D

22.542.000

23.589.000

24.530.000

25.471.000

27.464.000

6.222.000

----

12.673.000

LIVELLO STIPENDIALE AD ESAURIMENTO

B

es *

12.654.000

13.390.000

13.910.000

14.665.000

15.420.000

3.427.000

270.000

12.074.000

C

es

19.718.000

20.486.000

21.282.000

22.846.000

24.410.000

5.353.000

----

12.481.000

* Spetta inoltre un assegno ad personam, riassorbibile con l'eventuale successivo passaggio alla categoria o livello stipendiale superiore, di annue lorde Lire 1.707.000.=. Qualora il dipendente abbia percepito un trattamento di miglior favore precedentemente all'inquadramento non si procede a recupero.

 

 

ALLEGATO C

TRATTAMENTO ECONOMICO ALL' 1.1.2001

CATEGORIA UNICA DEL PERSONALE INSEGNANTE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA

A

B

C

STIPENDIO - POSIZIONI RETRIBUTIVE

ASSEGNO

(art. 42, comma 2, C.C.P.L. 1997)

INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE

1

2

3

4

5

a.l. L.

a.l. L.

a.l. L.

a.l. L.

a.l. L.

a.l. L.

a.l. L.

19.718.000

20.486.000

21.282.000

22.846.000

24.410.000

5.353.000

12.367.980

 

 

CATEGORIA UNICA DEL PERSONALE COORDINATORE PEDAGOGICO

A

B

C

STIPENDIO - POSIZIONI RETRIBUTIVE

ASSEGNO

(art. 42, comma 2, C.C.P.L. 1997)

INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE

1

2

3

4

5

a.l. L.

a.l. L.

a.l. L.

a.l. L.

a.l. L.

a.l. L.

a.l. L.

25.615.000

27.068.000

28.149.000

29.237.000

30.325.000

7.791.000

12.860.000

 

 

 

ALLEGATO D

 

INDENNITA' UNA TANTUM

CATEGORIA

IMPORTO ANNUO

A

800.000

B

900.000

C

950.000

D

1.150.000

LIVELLO STIPENDIALE AD ESAURIMENTO

B es

800.000

C es

1.000.000

 

 

CATEGORIA

IMPORTO ANNUO

CATEGORIA UNICA DEL PERSONALE INSEGNANTE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA

1.000.000

CATEGORIA UNICA DEL PERSONALE COORDINATORE PEDAGOGICO

1.250.000