AGENZIA PROVINCIALE PER
LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE
A seguito della deliberazione di Giunta provinciale n. 1001 di data 27 aprile 2001, ai sensi della quale l'A.P.RA.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva laccordo definitivo sul biennio economico 2000-2001 inerente gli accordi collettivi provinciali di lavoro relativi alle norme speciali per il personale non docente (A.T.A.) delle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria, per il personale insegnante e i coordinatori pedagogici delle scuole dell'infanzia e disposizioni transitorie per ladeguamento delle retribuzioni del personale insegnante della formazione professionale della Provincia autonoma di Trento, il giorno 9 maggio 2001, alle ore 11.30, nella sala vetri di Piazza Fiera, n. 3, a Trento, ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale, composta da:
sig. Ferruccio Demadonna - presidente
dott. Franco Zeni - componente
dott. Silvio Fedrigotti - componente
prof. Mario Pederzolli - componente aggiunto
e la delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali:
C.G.I.L. Scuola (firmato)
C.I.S.L. Scuola (firmato)
U.I.L. Coord. sc. infanzia (firmato)
CONF.S.A.L. - S.N.A.L.S. (firmato)
Di.C.C.A.P. (firmato)
Al termine dell'incontro le parti hanno sottoscritto laccordo definitivo sul biennio economico 2000-2001 inerente gli accordi collettivi provinciali di lavoro relativi alle norme speciali per il personale non docente (A.T.A.) delle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria, per il personale insegnante e i coordinatori pedagogici delle scuole dell'infanzia e disposizioni transitorie per ladeguamento delle retribuzioni del personale insegnante della formazione professionale della Provincia autonoma di Trento.
ACCORDO DEFINITIVO SUL BIENNIO ECONOMICO 2000-2001 INERENTE GLI ACCORDI COLLETTIVI PROVINCIALI DI LAVORO RELATIVI ALLE NORME SPECIALI PER IL PERSONALE NON DOCENTE (A.T.A.) DELLE SCUOLE ED ISTITUTI DI ISTRUZIONE ELEMENTARE E SECONDARIA, PER IL PERSONALE INSEGNANTE E I COORDINATORI PEDAGOGICI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER LADEGUAMENTO DELLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE INSEGNANTE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Art. 1
Rideterminazione dello stipendio tabellare
1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 al personale dell'area non dirigenziale del al comparto del personale della Scuola, di cui allart. 3 del D.P.G.P. 27 ottobre 1999, n. 15-14/Leg., punto 2), lett. b) e d), di recepimento dellAccordo sui comparti di contrattazione collettiva di data 4 ottobre 1999, derivanti dallarticolo 79, lett. a.1), allegato 1B, colonna A, dellAccordo collettivo provinciale di lavoro relativo alle norme speciali per il personale non docente (A.T.A.) delle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria della Provincia autonoma di Trento e dallarticolo 69, lett. a.1), allegato 1B, colonna A, dellAccordo collettivo provinciale di lavoro relativo alle norme speciali per il personale insegnante e i coordinatori pedagogici delle scuole dellinfanzia della Provincia autonoma di Trento, sono incrementati, con decorrenza 1 gennaio 2001, negli importi stabiliti dallallegato A.
2. A seguito dellattribuzione degli incrementi indicati nel comma 1, i valori economici dei trattamenti correlati alle posizioni iniziali e di sviluppo del nuovo sistema di classificazione di cui al Nuovo ordinamento professionale per le categorie di personale di cui al comma 1 sono rideterminati, rispettivamente, secondo le indicazioni dellallegato B e dellallegato C, con le decorrenze ivi previste.
Art. 2
Effetti nuovi stipendi
1. Nei confronti del personale cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo 2000-2001 gli incrementi di cui allart. 1 hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza. Agli effetti dellindennità premio di servizio, dellindennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dallart. 2122 del codice civile, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.
2. Salvo diversa espressa previsione, gli incrementi dello stipendio tabellare previsti dallart. 1 hanno effetto su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un espresso rinvio allo stipendio tabellare annuo.
Art. 3
Adeguamenti retributivi per particolari categorie di personale
1. Al personale provinciale inquadrato nella qualifica di insegnante della formazione professionale sono attribuiti esclusivamente, in aggiunta alla retribuzione in godimento, gli aumenti previsti nellallegato A.
Art. 4
Fondo per il miglioramento dei servizi scolastici
1. Limporto di cui allart. 77, comma 1, lett. a, del CCPL 19 marzo 2001 del personale insegnante delle scuole dellinfanzia è rideterminato dal 30 settembre 2000 in Lire 614.000.=.
Art. 5
Indennità una tantum
1. Al personale a tempo indeterminato e determinato di cui al presente accordo è corrisposta, in relazione alla durata del rapporto di lavoro nellanno scolastico 2000-2001, una somma "una tantum", non utile ai fini del T.F.R. e dellindennità premio di servizio, negli importi previsti alla tabella di cui allallegato D.
2. La somma di cui al comma 1 è attribuita in proporzione alla durata del rapporto di lavoro, espressa in mesi, ricompresi nel periodo 1° settembre 2000 30 giugno 2001, intendendosi a tal fine la durata del rapporto di lavoro di almeno 15 giorni in ciascun mese, anche discontinui, come mese intero.
Art. 6
Norma programmatica
1. A partire dal 1° gennaio 2002, le parti si impegnano a verificare la possibilità di anticipare per il personale appartenente alla figura professionale di collaboratore scolastico il riallineamento di cui allart. 13 del CCPL 19 marzo 2001 del personale ATA alla posizione immediatamente superiore a quella di prima collocazione, in relazione alle risorse disponibili ed alla compatibilità con lapplicazione, a far data dal 1° gennaio 2003, del disposto del medesimo art. 13.
Art. 7
Recesso dallimpiego
1. Il comma 3 dellart. 57 dellaccordo collettivo provinciale di lavoro 1998-2001 relativo alle norme speciali per il personale insegnante e i coordinatori pedagogici delle scuole dellinfanzia della Provincia autonoma di Trento, sottoscritto in data 19 marzo 2001, è sostituito dal seguente:
"3. LAmministrazione che recede dal rapporto di lavoro senza losservanza dei termini di cui al comma 1 è tenuta a corrispondere al dipendente unindennità pari a tre mensilità della retribuzione di cui allart. 86 del CCPL 8 marzo 2000 del personale dellarea non dirigenziale del comparto Autonomie locali. Il dipendente che recede dal rapporto senza losservanza dei termini di cui al comma 1 è tenuto a corrispondere allAmministrazione unindennità pari a due mensilità della retribuzione di cui al citato art. 86. In tale ipotesi lAmministrazione ha diritto di trattenere detto importo su quanto da essa dovuto al dipendente, senza pregiudizio di altre azioni dirette al recupero del credito."
2. Al comma 2 dellart. 7 dellaccordo collettivo provinciale di lavoro 1998-2001 relativo alle norme speciali per il personale insegnante e i coordinatori pedagogici delle scuole dellinfanzia della Provincia autonoma di Trento sottoscritto in data 19 marzo 2001 è aggiunta la seguente lettera "n) modalità di applicazione del contratto".
3. Al comma 1 dellart. 8 dellaccordo collettivo provinciale di lavoro 1998-2001 relativo alle norme speciali per il personale insegnante e i coordinatori pedagogici delle scuole dellinfanzia della Provincia autonoma di Trento sottoscritto in data 19 marzo 2001 è aggiunta la seguente lettera "c) modalità di applicazione del contratto".
Art. 8
Clausola finale
1. Qualora si verifichino scostamenti della spesa rispetto agli stanziamenti previsti negli accordi contrattuali, le parti provvederanno ad adottare misure correttive idonee a ripristinare lequilibrio.
ALLEGATO A
AUMENTI PER IL PERSONALE DOCENTE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE DECORRENZA 1° GENNAIO 2001 |
|||
Qualifica |
Adeguamenti retributivi mensili lordi dec. 1° luglio 2000 |
Incrementi mensili lordi |
Incrementi effettivi mensili lordi |
Insegnante per la formazione professionale laureato |
(65.000) |
(116.000) |
51.000 |
Insegnante per la formazione professionale non laureato |
(60.000) |
(106.000) |
46.000 |
ALLEGATO B
TRATTAMENTO ECONOMICO ALL' 1.1.2001
CATEGORIA |
A |
B |
C |
D |
|||||
STIPENDIO - POSIZIONI RETRIBUTIVE |
ASSEGNO (art. 42, comma 2, C.C.P.L. 1997) |
ELEMENTO DISTINTO |
INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||
a.l. L. |
a.l. L. |
a.l. L. |
a.l. L. |
a.l. L. |
a.l. L. |
a.l. L. |
a.l. L. |
||
A |
12.654.000 |
13.390.000 |
13.910.000 |
14.665.000 |
15.420.000 |
3.427.000 |
270.000 |
12.074.000 |
|
B |
15.244.000 |
16.063.000 |
16.687.000 |
17.575.000 |
18.463.000 |
4.166.000 |
---- |
12.233.000 |
|
C |
16.925.000 |
17.772.000 |
18.468.000 |
19.489.000 |
21.174.000 |
4.499.000 |
---- |
12.336.000 |
|
D |
22.542.000 |
23.589.000 |
24.530.000 |
25.471.000 |
27.464.000 |
6.222.000 |
---- |
12.673.000 |
|
LIVELLO STIPENDIALE AD ESAURIMENTO |
|||||||||
B |
es * | 12.654.000 |
13.390.000 |
13.910.000 |
14.665.000 |
15.420.000 |
3.427.000 |
270.000 |
12.074.000 |
C |
es | 19.718.000 |
20.486.000 |
21.282.000 |
22.846.000 |
24.410.000 |
5.353.000 |
---- |
12.481.000 |
* Spetta inoltre un assegno ad personam, riassorbibile con l'eventuale successivo passaggio alla categoria o livello stipendiale superiore, di annue lorde Lire 1.707.000.=. Qualora il dipendente abbia percepito un trattamento di miglior favore precedentemente all'inquadramento non si procede a recupero. |
ALLEGATO C
TRATTAMENTO ECONOMICO ALL' 1.1.2001
CATEGORIA UNICA DEL PERSONALE INSEGNANTE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA |
A |
B |
C |
||||
STIPENDIO - POSIZIONI RETRIBUTIVE |
ASSEGNO (art. 42, comma 2, C.C.P.L. 1997) |
INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||
a.l. L. |
a.l. L. |
a.l. L. |
a.l. L. |
a.l. L. |
a.l. L. |
a.l. L. |
|
19.718.000 |
20.486.000 |
21.282.000 |
22.846.000 |
24.410.000 |
5.353.000 |
12.367.980 |
CATEGORIA UNICA DEL PERSONALE COORDINATORE PEDAGOGICO |
A |
B |
C |
||||
STIPENDIO - POSIZIONI RETRIBUTIVE |
ASSEGNO (art. 42, comma 2, C.C.P.L. 1997) |
INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||
a.l. L. |
a.l. L. |
a.l. L. |
a.l. L. |
a.l. L. |
a.l. L. |
a.l. L. |
|
25.615.000 |
27.068.000 |
28.149.000 |
29.237.000 |
30.325.000 |
7.791.000 |
12.860.000 |
ALLEGATO D
INDENNITA' UNA TANTUM
CATEGORIA |
IMPORTO ANNUO |
A |
800.000 |
B |
900.000 |
C |
950.000 |
D |
1.150.000 |
LIVELLO STIPENDIALE AD ESAURIMENTO | |
B es |
800.000 |
C es |
1.000.000 |
CATEGORIA |
IMPORTO ANNUO |
CATEGORIA UNICA DEL PERSONALE INSEGNANTE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA |
1.000.000 |
CATEGORIA UNICA DEL PERSONALE COORDINATORE PEDAGOGICO |
1.250.000 |