AGENZIA PROVINCIALE PER
LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE
A seguito della deliberazione di Giunta provinciale n. 2014 di data 4 agosto 2000, ai sensi della quale l'A.P.RA.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva laccordo stralcio del contratto collettivo provinciale di lavoro 1998-2001 del Comparto del personale della scuola, relativo ad adeguamento retributivo, riqualificazione e sistemazione code contrattuali, il giorno 8 agosto 2000, nella sala vetri di Piazza Fiera, n. 3, a Trento, ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale, composta da:
prof. Carlo Zoli - presidente
sig. Ferruccio Demadonna - componente
dott. Franco Zeni - componente
prof. Mario Pederzolli - componente aggiunto
e la delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali:
...................................................... per la C.G.I.L. - Scuola
...................................................... per la C.I.S.L. - Scuola
...................................................... per la U.I.L. Enti locali
...................................................... per la CONF.S.A.L. - S.N.A.L.S.
...................................................... per il Di.C.C.A.P.
Al termine dell'incontro le parti hanno sottoscritto laccordo stralcio del contratto collettivo provinciale di lavoro 1998-2001 del Comparto del personale della scuola, relativo ad adeguamento retributivo, riqualificazione e sistemazione code contrattuali.
ACCORDO STRALCIO DEL CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO 1998-2001 DEL PERSONALE DEL COMPARTO DELLA SCUOLA RELATIVO AD ADEGUAMENTI RETRIBUTIVI, RIQUALIFICAZIONI E SISTEMAZIONE DELLE CODE CONTRATTUALI
Art. 1
Adeguamenti retributivi
1. Al personale non docente delle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria a carattere statale della Provincia Autonoma di Trento, al personale docente della formazione professionale e al personale delle scuole dell'infanzia, appartenente al comparto del personale non docente di cui allart. 3, comma 1, punto 2), lettera d), dellaccordo sui comparti di contrattazione collettiva di data 4 ottobre 1999 e del D.P.G.P 27.10.1999, n. 15-14/Leg., in servizio all'1.7.2000 o successivamente, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, sono corrisposti gli adeguamenti previsti alla tabella allegata al presente accordo (Allegato A).
Art. 2
Effetti adeguamento
1. Nei confronti del personale cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo 2000-2001 gli adeguamenti di cui allart. 1 hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza. Agli effetti dellindennità premio di servizio, dellindennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dallart. 2122 del codice civile, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.
2. Salvo diversa espressa previsione, gli incrementi dello stipendio tabellare previsti dallart. 1 hanno effetto su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un espresso rinvio allo stipendio tabellare annuo.
3. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente accordo hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità premio di fine servizio, sull'equo indennizzo, sull'assegno alimentare, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
Art. 3
Riqualificazioni
Il personale appartenente a tale profili, non idoneo alla prova di cui al precedente capoverso, é comunque collocato con il profilo di Coadiutore di laboratorio scolastico ad esaurimento nel quinto livello funzionale-retributivo.
Art. 4
Sistemazione delle code contrattuali
1. Al personale non docente delle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria a carattere statale della Provincia autonoma di Trento, in servizio alla data del 1° gennaio 1998, assunto o inquadrato dalla P.A.T a seguito di procedure concorsuali o selettive di cui allallegato B) aventi per oggetto la copertura di posti relativi a profili professionali interessati allapplicazione dei passaggi di livello previsti dallarticolo 4 della L.P. n. 5/92, è attribuita, a decorrere dal 1° gennaio 1998, la differenza fra lo stipendio base, lassegno annuo lordo, lindennità integrativa speciale in godimento e le corrispondenti voci del livello immediatamente superiore a quello di appartenenza nonché gli adeguamenti contrattuali conseguenti. Rimane confermato leventuale maturato economico goduto nel livello funzionale-retributivo di provenienza.
2. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano, con decorrenza 1 gennaio 1999, anche ai dipendenti che hanno beneficiato delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 della l.p. n. 5/92.
3. Per il personale assunto con rapporto a tempo determinato il presente accordo si applica secondo quanto previsto dallart. 4 dellaccordo modificativo e sul biennio economico 2000-2001 del CCPL 1998-2001 del personale dellarea non dirigenziale del comparto Autonomie locali sottoscritto in data 14 luglio 2000, tenendo conto del diverso ordinamento professionale attualmente previsto per il comparto.
Art. 5
Anticipazione del trattamento di fine rapporto
1. Al personale interessato al presente accordo si applica laccordo sullanticipazione del trattamento di fine rapporto stipulato per il Comparto del personale delle Autonomie locali il 14 luglio 2000.
ALLEGATO A)
ADEGUAMENTO RETRIBUTIVO |
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Livello |
Aumento mensile lordo dec. 1 luglio 2000 |
3° |
46.000 |
4° |
49.000 |
5° |
51.000 |
6° |
55.000 |
7° |
60.000 |
8° |
65.000 |
9° |
72.000 |
Insegnanti scuola infanzia |
60.000 |
Insegnanti C.F.P. non laureati |
60.000 |
Insegnanti C.F.P. laureati |
65.000 |
ALLEGATO B)
(previgenti profili)
PERSONALE CHE BENEFICIA DELL'ART. 4 DEL PRESENTE ACCORDO
ASSUNZIONI O INQUADRAMENTI NEL 4° LIVELLO SU PREVIGENTI PROFILI PROFESSIONALI |
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1) |
TECNICO DI LABORATORIO SCOLASTICO |
Dipendenti inquadrati in esito alla selezione riservata art. 11 L.P. n. 5/1992 indetta con riferimento ai previgenti livelli e profili | |
Categorie protette assunte ai sensi legge n. 482/1968 nel previgente profilo professionale | |
Dipendenti inquadrati in esito a concorsi per titoli art. 8, comma 2, L.P. n. 6/1989 indetta con riferimento ai previgenti livelli e profili | |
Dipendenti inquadrati in esito a concorsi per titoli art. 2 L.P. n. 43/1993 indetta con riferimento ai previgenti livelli e profili | |
2) |
OPERATORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE |
Dipendenti inquadrati in esito alle selezioni riservate di cui all'art. 11 L.P. n. 5/1992 indette con riferimenti ai previgenti livelli e profili | |
Categorie protette assunte ai sensi legge n. 482/1968 nel previgente profilo professionale | |
Dipendenti inquadrati in esito a concorsi per titoli art. 8, comma 2, L.P. n. 6/1989 indetta con riferimento ai previgenti livelli e profili | |
Dipendenti inquadrati in esito a concorsi per titoli art. 2 L.P. n. 43/1993 indetta con riferimento ai previgenti livelli e profili |
PERSONALE CHE BENEFICIA DELL'ART. 4 DEL PRESENTE ACCORDO |
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ASSUNZIONI O INQUADRAMENTI NEL 6° LIVELLO SU PREVIGENTI PROFILI PROFESSIONALI |
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1) |
Dipendenti inquadrati in esito alla selezione riservata art. 10 L.P. n. 5/1992 indetta con riferimento ai previgenti livelli e profili | |
2) |
Dipendenti assunti o inquadrati nei previgenti livelli e profili (in esito a concorsi indetti con riferimento a concorsi indetti con riferimento a tali profili) | |
3) |
Dipendenti inquadrati in esito a concorsi per titoli art. 2 L.P. n. 43/1993 indetta con riferimento ai previgenti livelli e profili | |
4) |
Dipendenti assunti nei nuovi profili professionali ma in esito a concorsi indetti con riferimento ai previgenti profili e livelli | |
4) |
ASSISTENTE DI LABORATORIO SCOLASTICO | |
Dipendenti inquadrati in esito alla selezione riservata art. 10 L.P. n. 5/1992 indetta con riferimento ai previgenti livelli e profili | ||
Dipendenti inquadrati in esito alla selezione riservata art. 16 L.P. n. 5/1992 indetta con riferimento ai previgenti livelli e profili |
PERSONALE CHE BENEFICIA DELL'ART. 4 DEL PRESENTE ACCORDO |
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ASSUNZIONI O INQUADRAMENTI NEL 7° LIVELLO SU PREVIGENTI PROFILI PROFESSIONALI |
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1) |
Dipendenti inquadrati in esito alla selezione riservata art. 10 L.P. n. 5/1992 indetta con riferimento ai previgenti livelli e profili |
2) |
Dipendenti assunti o inquadrati nei previgenti livelli e profili (in esito a concorsi indetti con riferimento a concorsi indetti con riferimento a tali profili) |
3) |
Dipendenti assunti nei nuovi profili professionali ma da graduatorie riferite ai previgenti profili e livelli |
4) |
Dipendenti assunti o inquadrati nei nuovi profili professionali ma in esito a concorsi originariamente indetti con riferimento ai previgenti livelli e profili e successivamente modificati |