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AGENZIA PROVINCIALE
PER LA
RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

A seguito della deliberazione di Giunta provinciale n. 1001 di data 27 aprile 2001, ai sensi della quale l'A.P.RA.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva il testo concordato dell’ipotesi di accordo per la corresponsione dell’una tantum al personale dell’area non dirigenziale del comparto Autonomie locali in applicazione dell’articolo 112 del CCPL 1998-2001 sottoscritto in data 8 marzo 2000, al personale non docente (A.T.A.) delle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria della Provincia autonoma di Trento in applicazione dell’art. 95 del CCPL 1998-2001 sottoscritto in data 19 marzo 2001, al personale insegnante delle scuole dell’infanzia e dei coordinatori pedagogici in applicazione dell’art. 86 del CCPL 1998-2001 sottoscritto in data 19 marzo 2001 e al personale insegnante per la formazione professionale, il giorno 8 maggio 2001 , alle ore 10.00, nella sala vetri di Piazza Fiera, n. 3, a Trento, ha avuto luogo l’incontro tra l’Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale, composta da:

sig. Ferruccio Demadonna - presidente

dott. Franco Zeni - componente

dott. Silvio Fedrigotti – componente

prof. Mario Pederzolli – componente aggiunto

 

integrata per il Consorzio dei Comuni trentini e per l’UPIPA da:

dott. Aldo Duca

 

e la delegazione sindacale, composta da:

C.G.I.L. - Funzione pubblica (firmato)

C.I.S.L. FPS (firmato)

U.I.L. - Enti locali (firmato)

DIR.P.A.T. (firmato)

Di.C.C.A.P. (firmato)

C.G.I.L. – Scuola (firmato)

C.I.S.L. – Scuola (firmato)

U.I.L. – Coord. sc. inf. (firmato)

CONF.S.A.L. – S.N.A.L.S. (firmato)

Al termine dell'incontro le parti hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo per la corresponsione dell’una tantum al personale dell’area non dirigenziale del comparto Autonomie locali in applicazione dell’art. 112 del CCPL 1998-2001 sottoscritto in data 8 marzo 2000, al personale non docente (A.T.A.) delle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria della Provincia autonoma di Trento in applicazione dell’art. 95 del CCPL 1998-2001 sottoscritto in data 19 marzo 2001, al personale insegnante delle scuole dell’infanzia e dei coordinatori pedagogici in applicazione dell’art. 86 del CCPL 1998-2001 sottoscritto in data 19 marzo 2001 e al personale insegnante per la formazione professionale.

 


 

ACCORDO PER LA CORRESPONSIONE DELL’UNA TANTUM AL PERSONALE DELL’AREA NON DIRIGENZIALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI IN APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 112 DEL CCPL 1998-2001 SOTTOSCRITTO IN DATA 8 MARZO 2000, AL PERSONALE NON DOCENTE (A.T.A.) DELLE SCUOLE ED ISTITUTI DI ISTRUZIONE ELEMENTARE E SECONDARIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO IN APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 95 DEL CCPL 1998-2001 SOTTOSCRITTO IN DATA 19 MARZO 2001, AL PERSONALE INSEGNANTE E COORDINATORI PEDAGOGICI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA IN APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 86 DEL CCPL 1998-2001 SOTTOSCRITTO IN DATA 19 MARZO 2001 E AL PERSONALE INSEGNANTE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

 

Art. 1
Corresponsione una tantum

1. In applicazione dell’articolo 112 del CCPL 1998-2001 dell’8 marzo 2000 per il personale dell’area non dirigenziale del comparto Autonomie locali, dell’articolo 95 del CCPL 1998-2001 del 19 marzo 2001 per il personale non docente (A.T.A.) delle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria della Provincia autonoma di Trento, dell’articolo 86 del CCPL 1998-2001 del 19 marzo 2001 per il personale insegnante e i coordinatori pedagogici delle scuole dell’infanzia della Provincia autonoma di Trento, nonché al personale insegnante per la formazione professionale è attribuita, ai dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in servizio nel periodo 1° gennaio 1998-31 dicembre 1999, una somma una tantum, non utile ai fini del trattamento di fine rapporto, calcolata in ragione dell’1,29% dell’imponibile contributivo individuale per l’indennità premio di servizio.

2. Il presente accordo si applica esclusivamente nei confronti del personale dipendente da Enti iscritti ai fini previdenziali alla gestione ex INADEL dell’INPDAP.

3. Qualora intervengano disposizioni esterne alla contrattazione, che determinino un aggravio dei costi previsti, il contratto è prorogato fino al riassorbimento degli effetti economici e le parti s’incontreranno con urgenza per rinegoziarne le clausole atte, in relazione ai maggiori costi intervenuti, a ripristinare i limiti della spesa globale.