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AGENZIA PROVINCIALE
PER LA
RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

 

A seguito della deliberazione di Giunta provinciale n. 131 di data 1 febbraio 2002, ai sensi della quale l'A.P.RA.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva il contratto collettivo provinciale di lavoro per il personale docente del Centro scolastico dell'Istituto agrario di S. Michele all'Adige - 1998/2001 -, il giorno 8 marzo 2002, nella sala vetri di Piazza Fiera, n. 3, a Trento, ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale, composta da:

 

sig. Ferruccio Demadonna - presidente

dott. Franco Zeni – componente

dott. Silvio Fedrigotti – componente

 

prof. Mario Pederzolli - componente aggiunto

 

e la delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali:

 

...................................................... per la C.G.I.L. - Scuola

...................................................... per la C.I.S.L. – Scuola

...................................................... per la U.I.L. – Enti locali

...................................................... per la CONF.S.A.L. - S.N.A.L.S.

 

 

Al termine dell'incontro le parti hanno sottoscritto il contratto collettivo provinciale di lavoro per il personale docente del Centro scolastico dell'Istituto agrario di S. Michele all'Adige - 1998/2001 -.

 


CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO PER IL PERSONALE DOCENTE DEL CENTRO SCOLASTICO DELL’ISTITUTO AGRARIO DI S. MICHELE ALL'ADIGE - 1998/2001 -

 

Capo I
Disposizioni generali


Art. 1
Campo di applicazione

1. Il presente contratto si applica al personale docente del Centro scolastico dell’Istituto Agrario di S. Michele all'Adige.

2. Per quanto non disciplinato dal presente contratto, si applicano le disposizioni vigenti per il personale docente della scuola a carattere statale della Provincia autonoma di Trento di cui alla lett. B) dell’art. 1 dell’Accordo quadro sui comparti di contrattazione collettiva del 4 ottobre 1999.

 

Art. 2
Decorrenza e tempi di applicazione del contratto

1. Il presente contratto concerne il periodo 1° giugno 1998 – 31 dicembre 2001, salvo quanto diversamente previsto.

2. Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. La stipulazione si intende avvenuta al momento della sottoscrizione da parte dei soggetti negoziali a seguito del perfezionamento delle procedure di cui all’art. 60 della L.P. n. 7 del 3 aprile 1997.

3. Il presente accordo si rinnova tacitamente alla scadenza, di biennio in biennio, qualora non sia data disdetta da una delle parti, con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza. In caso di disdetta le disposizioni contrattuali restano in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.

4. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto, ai dipendenti sarà corrisposta la relativa indennità, secondo le scadenze previste dall’accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per l’erogazione dell’indennità si applica la procedura di cui all’art. 59 della L.P. 3 aprile 1997, n. 7.

5. In sede di rinnovo biennale per la parte economica, ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione fra l'inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dall’accordo tra Governo e parti sociali nell’accordo del 23 luglio 1993.

6. Il trattamento economico di cui al presente accordo per la parte fondamentale sarà adeguato al CCNL del comparto di cui all’art. 8 del CCNQ sottoscritto il 2 giugno 1998, salvo quanto eventualmente disposto in sede di contrattazione collettiva provinciale.

 

Art. 3
Contrattazione decentrata

1. L'istituto agrario di S. Michele all'Adige è sede di contrattazione decentrata. Sono componenti delle delegazioni trattanti:

  1. per la parte pubblica: il Direttore generale dell'Istituto o un suo delegato;
  2. per le organizzazioni sindacali:

 

Capo II
Trattamento giuridico ed economico

Art. 4
Normativa contrattuale di riferimento

1. Al personale docente del Centro scolastico dell’Istituto agrario di S. Michele all'Adige si applica il trattamento giuridico ed economico previsto dal CCPL del personale provinciale della scuola a carattere statale, in relazione all’attuale inquadramento, equiparato a quello del contratto collettivo di riferimento per il personale docente diplomato degli istituti di secondo grado e per il personale docente laureato degli istituti di secondo grado, fatto salvo quanto previsto dal presente accordo.

2. Sono comunque dovute, con conseguente disapplicazione delle disposizioni in senso contrario ivi previste, le prestazioni di cui agli artt. 39, 44 e 45 di cui al CCPL del personale docente del 28 giugno 2000.

 

Art. 5
Personale docente

1. La disciplina contrattuale che regola il trattamento economico del personale docente della scuola a carattere statale della Provincia autonoma di Trento si applica dal 31 dicembre 2001 al personale docente già in servizio a tale data e, se assunto successivamente in base a concorsi banditi anteriormente alla sottoscrizione, dalla data di assunzione.

2. In sostituzione del trattamento economico vigente o dalla data di assunzione, se successiva, al personale di cui al comma 1 sono attribuiti:

  1. il trattamento economico tabellare di cui alla tabella B dell’accordo sul 2° biennio del personale docente della scuola a carattere statale del 16 maggio 2001;
  2. l’indennità integrativa speciale; è comunque conservata ad personam l’eventuale differenza rispetto all’indennità integrativa speciale in godimento;
  3. la retribuzione professionale docenti di cui all’art. 3 dell’accordo di cui alla precedente lett. a);
  4. i benefici di cui agli artt. 39, 44 e 45 del CCPL del personale docente della scuola a carattere statale del 28 giugno 2000.

e) è attribuito transitoriamente, fino a riassorbimento, il compenso di produttività di cui all’art. 279, comma 1, del previgente R.O., adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 152 del 14 settembre 1993 e successive modificazioni e integrazioni, quota a), nelle misure e secondo la normativa vigente.

3. Al personale di cui al comma 1 del presente articolo viene inoltre mantenuta, a titolo di assegno ad personam riassorbibile nella misura di 1/3 dei futuri miglioramenti economici contrattuali, la differenza tra l'assegno integrativo di cui alle tabelle F1 e F2 del R.O. del personale, nella misura complessiva vigente per 13 mensilità, alla data di sottoscrizione del presente accordo,e la retribuzione professionale docenti di cui alla lett. c) del presente comma e i benefici di cui agli artt. 39, 44 e 45 di cui al CCPL del personale docente della scuola a carattere statale del 28 giugno 2000.

4. Qualora la differenza di cui al comma 3 sia negativa viene ridotto il compenso di produttività di cui alla lett. e) del comma 2 per un pari importo e la parte residua verrà riassorbita nella misura di 1/3 dei futuri miglioramenti economici contrattuali. Il compenso di cui alla lett. e) del comma 2 del presente articolo viene riassorbito nella misura di 1/3 dei futuri miglioramenti anche nei confronti del personale docente che abbia conservato un assegno ad personam successivamente a tale riassorbimento.

5. Ai fini previdenziali gli importi di cui alle tabelle F1 e F2 del R.O. del personale nella misura complessiva vigente per 13 mensilità alla data di entrata in vigore del presente accordo, ridotti delle retribuzioni di cui alla lett. c) del comma 2, conservano la natura di "assegno fisso e continuativo". I successivi aumenti contrattuali aventi carattere fisso e continuativo comportano l’equivalente riduzione dell’importo residuo.

6. Le disposizioni di cui all’art. 5 trovano applicazione anche nei confronti del personale incaricato e supplente per l’anno scolastico in corso alla sottoscrizione del presente contratto.

 

Art. 6
Coordinatori di sezione del Centro scolastico

1. Al personale docente di cui all’art. 7, comma 4, del R.O. del personale possono essere affidate le attività previste dall’art. 21 del medesimo R.O.. L’orario di lavoro di tale personale è stabilito con provvedimento del Consiglio di Amministrazione fino ad un orario normale di 36 ore settimanali, con contestuale riduzione di un’ora di insegnamento ogni due ore di dette attività. I coordinatori possono inoltre svolgere prestazioni aggiuntive di insegnamento, purché previste dal provvedimento del Consiglio di Amministrazione, retribuite in ragione di 1/18 del trattamento economico in godimento, compresa l’indennità integrativa speciale.

2. Ai dipendenti di cui al comma 1 compete il trattamento economico previsto dall’art. 5 per gli insegnanti con cattedra completa, compresi i benefici di cui agli artt. 39, 43, 44 e 45 del CCPL dei docenti del 28 giugno 2000, nonché eventuali trattamenti economici aggiuntivi derivanti dall’applicazione dell’art. 10 del presente accordo, secondo quanto previsto al comma 6 del medesimo articolo. In assenza di contrattazione decentrata, è mantenuto il trattamento economico in godimento per le attività di cui all’art. 21 del R.O. previste per i coordinatori di sezione del Centro scolastico, che comprende anche il beneficio di cui all’art. 43 del CCPL per il personale docente della scuola a carattere statale.

3. In caso di assenza i trattamenti economici aggiuntivi di cui al comma 2 cessano di essere corrisposti a partire dal secondo mese continuativo di sostituzione. Tali trattamenti sono attribuiti ai sostituti individuati con provvedimento formale.

 

 

Capo III
Miglioramenti economici

Art. 7
Incrementi stipendiali

1. Al personale docente del Centro scolastico dell’Istituto agrario di S. Michele all’Adige, ad esclusione del personale di cui all’art. 248 del previgente R.O., adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 152 del 14 settembre 1993 e successive modificazioni ed integrazioni, sono attribuiti i miglioramenti nelle misure mensili lorde, per tredici mensilità, previsti dall’art. 40 del CCNL 28.5.1999 del comparto Scuola e dall’art. 1 dell’Accordo sul 2° biennio per il personale docente della scuola a carattere statale del 16 maggio 2001.

2. Per effetto degli incrementi indicati al comma 1 i valori degli stipendi sono rideterminati nelle misure e alle decorrenze stabilite dalle tabelle allegate agli accordi di cui al comma 1.

 

Art. 8
Personale docente inquadrato nell'ex nono livello funzionale-retributivo ad esaurimento

1. Al personale di cui all’art. 248 del previgente R.O. adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 152 del 14 settembre 1993 e successive integrazioni e modificazioni continuano ad applicarsi il trattamento economico e le disposizioni sull’orario di servizio vigenti.

2. Il personale di cui al comma 1 può tuttavia optare entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto per l’applicazione del trattamento economico di cui all’art. 5, secondo le disposizioni ivi previste. L’inquadramento del suddetto personale secondo le disposizioni di cui al citato art. 5 avviene con decorrenza 31 dicembre 2001.

 

Art. 9
Orario potenziato

1. In relazione alle esigenze organizzative e didattiche del Centro scolastico dell’Istituto, individuate annualmente con provvedimento del Consiglio di amministrazione, l’orario di lavoro del personale docente che ne dia disponibilità può essere integrato in modo da permettere complessivamente una prestazione media settimanale di 21 ore. A tale scopo il Fondo d’Istituto è incrementato di annui Euro 46.481,12/Lire 90.000.000. Le attività devono essere volte ad una maggiore qualificazione della proposta formativa della scuola, da svolgersi con gli alunni, per supplenze, per l’effettuazione di eventuali corsi estivi, nonché per lo svolgimento di attività di cui all’Allegato A del R.O..

2. In sede di contrattazione decentrata, da sottoporre a parere preventivo dell’A.P.RA.N., possono essere definite ulteriori modalità di gestione degli orari di cui agli art. 39, 44 e 45 del CCPL dei docenti e di cui al comma 1 del presente articolo, nel rispetto peraltro della qualificazione delle attività e delle priorità ivi previste.

 

Art. 10
Fondo di Istituto

1. A decorrere dal 1° settembre 2002 è costituito il "Fondo di Istituto del Centro scolastico" finalizzato alla realizzazione del Piano di attività e alle sue ricadute sull’organizzazione complessiva del lavoro nonché delle attività e del servizio. Il Fondo è inoltre finalizzato alla qualificazione e all’ampliamento dell’offerta di istruzione e formazione.

2. Le misure dei compensi orari da erogare a carico del Fondo sono fissate in Euro 25,82/ Lire 50.000 per attività svolte con gli alunni e in Euro 14,46/ Lire 28.000 per attività svolte senza alunni.

3. Il Fondo d’Istituto è istituito allo scopo di:

4. Con il Fondo vengono retribuite:

a) la flessibilità organizzativa e didattica;

b) le attività aggiuntive di insegnamento, le quali consistono nello svolgimento, oltre l’orario obbligatorio di insegnamento, di interventi didattici volti all’arricchimento e alla personalizzazione dell’offerta formativa;

c) le attività aggiuntive funzionali all’insegnamento, le quali consistono nello svolgimento di compiti relativi alla progettazione e alla produzione di materiali utili per la didattica, con particolare riferimento a prodotti informatici;

d) le attività aggiuntive effettivamente prestate dai docenti con funzioni di collaborazione con il dirigente scolastico, di cui all’art. 19, comma 4, del CCNL del 1995, da retribuire secondo le misure del compenso orario lordo, non di insegnamento, di cui alla tabella D del citato CCNL;

e) ogni altra attività deliberata nell’ambito del Piano di attività. Possono costituire funzioni-obiettivo anche gli incarichi di cui all’art. 17, ultimo comma, del vigente R.O. del personale.

5. Il Fondo d’Istituto può essere utilizzato, inoltre, per incentivare interventi o disponibilità significative quali:

  1. utilizzo di ore funzionali all’insegnamento e/o di attività con gli alunni;
  2. partecipazione dei docenti all’aggiornamento professionale in orario extrascolastico;
  3. disponibilità dei docenti a partecipare ai viaggi d’istruzione;
  4. altre attività o funzioni di coordinamento dell’attività didattica.

6. In sede di contrattazione decentrata possono essere previsti trattamenti economici aggiuntivi con risorse ulteriori rispetto allo stanziamento contrattuale, da individuarsi nell’ambito dell’assegnazione globale disposta dalla Provincia, a termine dell’art. 21 della l.p. 5 novembre 1990, n. 28 e s.m. e integrazioni e da attribuire al personale che svolga incarichi e funzioni aggiuntive rispetto a quelle previste dal CCPL, anche relativamente allo svolgimento di attività di supporto o consulenza a strutture organizzative diverse da quelle di assegnazione.

7. Le risorse finanziare da assegnare al Fondo d’Istituto saranno individuate, tenuto conto dei parametri di cui all’art. 42 del CCPL del personale docente della scuola a carattere statale del 28 giugno 2000, nell’ambito dell’assegnazione globale disposta dalla Provincia a termine dell’art. 21 della l.p. n. 28/1990 e s.m. e integrazioni.

 

Capo V
Norme finali e transitorie

Art. 11
Trattamenti assistenziali e previdenziali

1. Sono fatte salve le disposizioni vigenti riguardanti il trattamento assistenziale e previdenziale, ivi comprese le norme relative al TFR e alla previdenza integrativa.

 

Art. 12
Riconoscimento del servizio agli effetti della carriera

1. A decorrere dalla sottoscrizione del presente contratto al personale docente, cui non sia stato riconosciuto il servizio sulla base di norme previgenti, si applica il disposto di cui all’art. 485 del D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297.

 

Art. 13
Indennità una tantum

1. Al personale docente a tempo indeterminato è corrisposta all'inizio dell'anno scolastico 2001-2002 una somma "una tantum", non utile ai fini del trattamento di fine rapporto (TFR), dell'importo lordo di Euro 516,46/Lire 1.000.000.

2. Per il personale a tempo determinato in servizio nell’anno scolastico 2001-2002 e per le situazioni che prevedano riduzioni dello stipendio l'importo verrà calcolato e ridotto in proporzione alla durata e alla consistenza oraria del rapporto di lavoro, espresso in giorni di calendario, e pertanto liquidato o conguagliato successivamente.

3. In alternativa a quanto previsto dai commi 1 e 2, qualora di miglior favore, ai docenti che prestino servizio aggiuntivo di insegnamento oltre le 18 ore settimanali per l’intero anno scolastico viene liquidata per l’anno scolastico 2001-2002 la differenza fra l’attuale tariffa oraria e quella prevista dall’art. 60 del CCPL dei docenti del 28 giugno 2000 per tale attività.

 

Art. 14
Docenti di cui all’art. 69 del R.O.

1. Al personale di cui all’art. 69 del R.O., la cui retribuzione è ridotta ai sensi dell’art. 220, comma 7, del previgente R.O. adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 152 del 14 settembre 1993 e successive modificazioni ed integrazioni, il trattamento economico di cui al comma 2 dell’art. 5 è attribuito per l’anno scolastico 2001/2002, con esclusione delle lett. c) e d) del medesimo comma. A far data dal 1° settembre 2002 il trattamento economico viene rideterminato ai sensi del citato art. 5.

 

Art. 15
Norma finale

1. Il trattamento giuridico previsto dal presente accordo si applica al personale docente del Centro scolastico dell'Istituto agrario di S. Michele all'Adige a decorrere dal 1° settembre 2002.