AGENZIA PROVINCIALE
PER LA
RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

 

A seguito della deliberazione di Giunta provinciale n. 387 di data 4 marzo 2005, ai sensi della quale l'A.P.Ra.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva il testo concordato dell’accordo stralcio del CCPL 2002-2005, biennio economico 2002-2003, dei dirigenti scolastici della scuola a carattere statale della Provincia autonoma di Trento, il giorno 17 marzo 2005, le parti composte da:

per l’A.P.R.a.N.

sig. Ferruccio Demadonna - presidente

dott. Silvio Fedrigotti - componente

dott. Pietro Patton - componente

prof. Mario Pederzolli - componente aggiunto

 

per le Organizzazioni sindacali

A.N.P.                  firmato

C.G.I.L. Scuola      firmato

C.I.S.L. Scuola      firmato

U.I.L. Scuola         firmato

 

hanno sottoscritto l’accordo stralcio del CCPL 2002-2005, biennio economico 2002-2003, dei dirigenti scolastici della scuola a carattere statale della Provincia autonoma di Trento.

 


 

 

ACCORDO STRALCIO DEL CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO 2002-2005, BIENNIO ECONOMICO 2002-2003, DEI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA SCUOLA A CARATTERE STATALE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

 

 

Art. 1
Campo di applicazione, tempi e procedure

 

1.    Il presente contratto collettivo provinciale si applica, in via preliminare alla stipula del CCPL 2002/2005, al personale di cui all’art. 3, comma 1, punto 1), del D.P.P. 20 novembre 2003, n. 44-7/Leg.

 

2.    La stipulazione si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali, a seguito del perfezionamento delle procedure di cui all’art. 60 della L.P. n. 7 del 3 aprile 1997.

 

3.    L’Amministrazione provinciale dà attuazione al presente contratto entro 60 giorni dalla data in cui ha avuto conoscenza dell’avvenuta stipulazione dello stesso.

 

4.    In caso di prestazioni rese a qualunque titolo e anche con carattere temporaneo fuori del territorio della provincia di Trento, cessano di applicarsi, ai sensi dell’art. 2, c. 5, del D.P.R. 15.7.1988, n. 405, come sostituito dall’art. 1 del D.Lgs. 19 novembre 2003, n. 346, la normativa e i contratti provinciali e acquistano integralmente efficacia la normativa e i contratti collettivi nazionali.

 

Art. 2
Incrementi tabellari

1.    Al personale di cui all’art. 1 sono attribuiti gli incrementi tabellari mensili negli importi e con le decorrenze previste nell’ allegata tabella A).

 

Art. 3
Effetti nuovi stipendi

1.    Nei confronti del personale cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza contrattuale, gli incrementi derivanti dall’applicazione dell’art. 2 hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi ivi previsti, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza. Agli effetti dell’indennità di buonuscita, dell’indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall’art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.

2.    Salvo diversa espressa previsione, gli incrementi dello stipendio tabellare previsti dall’art. 2 hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un espresso rinvio allo stipendio tabellare.

3.    Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente contratto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'equo indennizzo, sull'assegno alimentare, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

 

 

Art. 4
Copertura assicurativa

 

1.    Ferme restando le generali coperture assicurative obbligatorie, l’Amministrazione provvede, con oneri a carico del bilancio provinciale, alla stipula di polizza assicurativa in favore dei dirigenti scolastici per la responsabilità civile verso terzi, anche di carattere professionale, per morte e lesioni personali nonché per perdita e/o danneggiamenti di cose involontariamente causati nello svolgimento delle proprie funzioni, che copra anche le spese legali dei processi in cui il dirigente medesimo è coinvolto per causa di servizio nei casi in cui tale copertura non sia già prevista da disposizioni di legge a carico dell’Amministrazione provinciale. Compatibilmente con gli stanziamenti in bilancio, l’Amministrazione può inoltre estendere ai dirigenti scolastici l’eventuale ulteriore copertura assicurativa stipulata per la propria responsabilità civile patrimoniale verso terzi.

 

2.    L’Amministrazione assume altresì le opportune misure organizzative volte ad agevolare i dirigenti interessati nella stipulazione di polizze assicurative per la copertura dei rischi derivanti dall’esercizio delle proprie funzioni e attività non coperti ai sensi del comma 1, secondo i seguenti principi, criteri e modalità:


Tabella A)

 

ACCORDO STRALCIO DEL CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO 2002-2005, BIENNIO ECONOMICO 2002-2003, DEI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA SCUOLA A CARATTERE STATALE DELLA PAT

 

INCREMENTO MENSILE LORDO
dec. 1.1.2002

INCREMENTO MENSILE LORDO
dec. 1.8.2003
(riassorbe precedente aumento)

€ 60,00

€ 338,00