AGENZIA PROVINCIALE PER
LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

A seguito della deliberazione della Giunta provinciale n. 1327 di data 24 giugno 2005, ai sensi della quale l'A.P.Ra.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva l’accordo relativo al 2° biennio economico 2004-2005 del personale A.T.A. e assistente educatore delle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria, del personale insegnante e dei coordinatori pedagogici delle scuole dell’infanzia e del personale per la formazione professionale della Provincia autonoma di Trento, il giorno 8 luglio 2005 l'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale, composta da:

sig. Ferruccio Demadonna - presidente

dott. Silvio Fedrigotti – componente

dott. Pietro Patton - componente

prof. Mario Pederzolli – componente aggiunto

e la delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali:

C.G.I.L. – Scuola firmato

C.I.S.L. – Scuola firmato

C.I.S.L. – F.P.S. firmato

U.I.L. – Enti locali firmato

U.I.L. – Scuola firmato

ANTES Scuola – Lisincos firmato

 

hanno sottoscritto l’accordo relativo al 2° biennio economico 2004-2005 del personale A.T.A. e assistente educatore delle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria, del personale insegnante e dei coordinatori pedagogici delle scuole dell’infanzia e del personale per la formazione professionale della Provincia autonoma di Trento.


ACCORDO RELATIVO AL 2° BIENNIO ECONOMICO 2004–2005 DEL PERSONALE A.T.A. E ASSISTENTE EDUCATORE DELLE SCUOLE ED ISTITUTI DI ISTRUZIONE ELEMENTARE E SECONDARIA, DEL PERSONALE INSEGNANTE E DEI COORDINATORI PEDAGOGICI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA E DEL PERSONALE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO.

 

 

Art. 1
Aumenti della retribuzione base

1. Al personale del comparto Scuola di cui all’art. 3, comma 1, punto 2), lett. b), c) e d) del D.P.P. 20 novembre 2003, n. 44-7/Leg., sono attribuiti, a decorrere dall’1 gennaio 2004, gli aumenti mensili, per tredici mensilità, indicati nell’Allegato 1), colonna A, al presente accordo.

2. Al personale di cui al precedente comma sono attribuiti, a decorrere dall’1 gennaio 2005, gli aumenti mensili, per tredici mensilità, indicati nell’Allegato 1), colonna B, al presente accordo.

3. Gli aumenti di cui ai precedenti commi costituiscono una voce distinta della retribuzione fondamentale e non concorrono alla determinazione del trattamento economico da utilizzare per l’inquadramento del personale nel nuovo sistema di classificazione ai sensi dell’art. 18 dell’Ordinamento professionale di data 10.11.2004.

 

Art. 2
Effetti degli aumenti

1. Nei confronti del personale cessato dal servizio con diritto a pensione nell’anno 2004, gli aumenti di cui all’art. 1, comma 2, sono attribuiti a partire dal 1° giorno del mese antecedente a quello di cessazione e comunque non anteriormente al 1° gennaio 2004. Agli effetti dell’indennità premio di servizio, dell’indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall’art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.

2. Salvo diversa espressa previsione, gli aumenti previsti dall’art. 1 hanno effetto, con le decorrenze di cui all’art. 1, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un espresso rinvio allo stipendio tabellare annuo.

3. Gli aumenti di cui al presente accordo hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sui trattamenti di fine servizio, sull'equo indennizzo, sull'assegno alimentare, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

 

Art. 3
Inquadramento del personale non insegnante dei Centri di formazione professionale

1. L’art. 38 dell’Accordo integrativo e modificativo del C.C.P.L. di data 17 ottobre 2003 per il personale A.T.A. e Assistente educatore delle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria, il personale Insegnante ed i Coordinatori pedagogici delle scuole dell’infanzia ed il personale della Formazione professionale della Provincia autonoma di Trento di data 10 novembre 2004 è riformulato come segue:

 

"Art. 38
Inquadramento del personale non insegnante dei Centri di formazione professionale

1. Il personale non insegnante in servizio nei Centri di formazione professionale provinciali alla data di sottoscrizione del presente accordo, può, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente contratto, optare a domanda per il passaggio al comparto scuola di cui all’art. 3 lett. c), del D.P.P. del 20 novembre 2003, n. 44-7/Leg.. I servizi prestati nel comparto di provenienza sono riconosciuti con i medesimi effetti contrattuali previsti per il personale del comparto di destinazione.

2. Il personale di cui al comma 1 è inquadrato, con decorrenza 1° gennaio 2005, nella categoria e figura professionale corrispondente alla posizione giuridica di appartenenza secondo le equiparazioni derivanti dall’applicazione dell’Allegato E) del presente accordo.

3. La determinazione del trattamento economico spettante, a far data dall’1 gennaio 2005, a seguito dell’inquadramento, viene effettuata provvedendo alla ricostruzione della posizione economica mediante l’applicazione del C.C.P.L. 1998-2001 e successivi per il personale non docente del comparto scuola, secondo le corrispondenze di cui al citato Allegato E). L’assegno ad personam per la categoria B es derivante dall’inquadramento di cui al presente comma è integrato per un importo pari ad € 54,92 a.l..

4. Qualora il trattamento economico come determinato al comma 3, attribuito con la decorrenza di cui al comma 2, risulti inferiore a quello fisso e continuativo da ultimo acquisito nel comparto di provenienza, la differenza è conservata a titolo di assegno personale riassorbibile con qualsiasi futuro aumento economico di carattere generale.

5. Il personale inquadrato nelle figure ad esaurimento svolge le mansioni delle figure professionali di provenienza con riferimento all’ambito scolastico.

6. Il personale che non eserciti il diritto di opzione di cui al comma 1 è assegnato alle strutture provinciali, secondo modalità e termini stabiliti dall’Amministrazione tenuto conto delle esigenze personali e di famiglia. L’Amministrazione, previa informazione al personale interessato, esamina, qualora richiesto, le assegnazioni con le OO.SS.. Il personale non insegnante dipendente da Enti di formazione professionale, qualora operi all’interno di Amministrazioni nelle quali non risulti possibile l’assegnazione a strutture cui si applichi il contratto del comparto AA.LL., é inquadrato nel comparto Scuola, con la medesima decorrenza di cui al comma 2. Nei confronti di tale personale trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.

7. Con riferimento al disposto del precedente comma, la tabella di equiparazione di cui al comma 2 è opportunamente integrata secondo quanto previsto dall’allegato A)."


ALLEGATO A)

 

TABELLA DI EQUIPARAZIONE PER IL PASSAGGIO AL COMPARTO SCUOLA DEL PERSONALE NON INSEGNANTE IN SERVIZIO NEI CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DELL’AMMINISTRAZIONE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - INTEGRAZIONE ALLEGATO E) ACCORDO INTEGRATIVO COMPARTO SCUOLA 10.11.2004

Figure professionali
Comparto Autonomie Locali

Figure professionali
Comparto Scuola

Categoria "A"

Ausiliario

Categoria "A"

Collaboratore scolastico

Categoria "B" livello evoluto

Operaio polivalente

Cuoco

Categoria "B"

Operaio qualificato ad es.

Cuoco scolastico

Categoria "C" livello base

Coordinatore di convitto ad es.

Categoria "C"

Coordinatore di convitto ad es.

 

B. OPERAIO QUALIFICATO ad esaurimento

L’operaio qualificato svolge le attribuzioni di cui alla categoria B, con riferimento alle seguenti attività:

 

B. CUOCO SCOLASTICO

Esegue le mansioni di cui alla categoria B, operando nell'ambito di prescrizioni di massima riferite a procedure generali consistenti in:

 

C. COORDINATORE DI CONVITTO ad esaurimento


ALLEGATO 1)

AUMENTI STIPENDIO - POSIZIONI RETRIBUTIVE

PERSONALE SCUOLA - CATEGORIE

Aumenti mensili lordi
dec. 1.1.2004
Aumenti mensili lordi
dec. 1.1.2005
(riassorbono precendente aumento)
(A) (B)
CATEGORIA UNICA DEL PERSONALE INSEGNANTE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA 51,25 74,13
CATEGORIA UNICA DEL PERSONALE COORDINATORE PEDAGOGICO 61,44 88,88
CATEGORIA DEL PERSONALE INSEGNANTE PER LA FORMAZIONE  PROFESSIONALE - LAUREATO 54,09 78,31
CATEGORIA DEL PERSONALE INSEGNANTE PER LA FORMAZIONE  PROFESSIONALE - NON LAUREATO 51,25 74,13
PERSONALE ATA CATEGORIA A 39,50 57,49
PERSONALE ATA CATEGORIA B 43,87 63,46
PERSONALE ATA CATEGORIA C
E PERSONALE ASSISTENTE EDUCATORE
46,72 67,58
PERSONALE ATA CATEGORIA D 56,22 81,32
PERSONALE ATA CATEGORIA B es 39,50 57,49
PERSONALE ATA CATEGORIA C es 51,42 74,38