AGENZIA PROVINCIALE PER
LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

 

A seguito della deliberazione della Giunta provinciale n. 2511 di data 29 ottobre 2004, ai sensi della quale l'A.P.Ra.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva l’Accordo integrativo/modificativo del contratto collettivo provinciale di lavoro di data 17 ottobre 2003 e di revisione dell’Ordinamento professionale riguardante il personale A.T.A. e assistente educatore delle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria, il personale insegnante ed i coordinatori pedagogici delle scuole dell’infanzia ed il personale per la formazione professionale della Provincia autonoma di Trento, il giorno 10 novembre 2004, nella sala vetri di Piazza Fiera, n. 3, a Trento, ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale, composta da:

sig. Ferruccio Demadonna – presidente (firmato)

dott. Silvio Fedrigotti       – componente (firmato)

dott. Pietro Patton          – componente (firmato)

prof. Mario Pederzolli        – componente aggiunto (firmato)

 

e la delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali:

C.G.I.L. – Scuola             (firmato)

C.I.S.L. – Scuola             (firmato)

C.I.S.L. – F.P.S.              (firmato)

U.I.L. – Enti locali            (firmato)

U.I.L. – Scuola                (firmato)

CONF.S.A.L. - S.N.A.L.S.  (firmato)

l’ANTES Scuola – Lisincos  (firmato)

 

Al termine dell'incontro le parti hanno sottoscritto l’Accordo integrativo e modificativo del contratto collettivo provinciale di lavoro di data 17 ottobre 2003 per il personale ausiliario, tecnico e amministrativo (A.T.A.) e assistente educatore delle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria, il personale insegnante ed i coordinatori pedagogici delle scuole dell’infanzia ed il personale della formazione professionale della Provincia autonoma di Trento nonché l’Ordinamento professionale del personale destinatario dell’accordo stesso.
 


ACCORDO INTEGRATIVO E MODIFICATIVO DEL C.C.P.L. DI DATA 17 OTTOBRE 2003 PER IL PERSONALE A.T.A. E ASSISTENTE EDUCATORE DELLE SCUOLE ED ISTITUTI DI ISTRUZIONE ELEMENTARE E SECONDARIA, IL PERSONALE INSEGNANTE ED I COORDINATORI PEDAGOGICI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA ED IL PERSONALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO.

 

Art. 1
Contrattazione decentrata

1.    L’art. 5 (Contrattazione decentrata) del contratto collettivo provinciale di lavoro del personale del comparto Scuola di cui all’art. 3, comma 1, punto 2), lett. b), c) e d) del D.P.P. 20 novembre 2003, n. 44-7/Leg., sottoscritto in data 17 ottobre 2003, è sostituito dal seguente:

"Art. 5
Contrattazione decentrata

1. La contrattazione decentrata si svolge a livello delle strutture provinciali competenti per materia con riferimento a:

a. linee di indirizzo e criteri per la tutela della salute nell'ambiente di lavoro, nonché in materia di igiene, sicurezza e prevenzione;
b. criteri di allocazione delle risorse comunque disponibili per il personale, non finalizzate dal CCPL;
c. criteri per la ripartizione delle risorse da destinare all’attuazione dei progetti nell’ambito delle disponibilità complessive destinate alla produttività;
d. criteri di assegnazione del personale in sede di prima assunzione a tempo indeterminato;
e. linee di indirizzo per l’attività di formazione ed aggiornamento professionale, compresi eventuali piani di riconversione;
f. modalità per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio;
g. eventuali ulteriori modalità applicative nella gestione dei permessi sindacali;
h. criteri e modalità per lo svolgimento delle assemblee territoriali;
i. eventuali ulteriori modalità di applicazione del part-time;
j. riflessi delle innovazioni organizzative sui carichi di lavoro del personale;
k. mobilità interna al comparto del personale destinatario del presente contratto, compresa la mobilità presso le sezioni delle Istituzioni scolastiche caratterizzate dalla presenza tra la sede centrale e le rispettive sezioni associate, poste a distanza superiore a 20 km., di altre Istituzioni scolastiche autonome;
l. uso in concessione al personale dipendente degli alloggi di servizio per l’espletamento di attività di custodia, portineria, vigilanza e simili.

2. A livello di istituzione scolastica per il personale A.T.A e per gli assistenti educatori, e a livello di Dipartimento o, su delega, di Servizio, relativamente al personale della formazione professionale e della scuola dell’infanzia provinciale, la contrattazione decentrata si svolge sulle seguenti materie:

a. criteri riguardanti le utilizzazioni e le assegnazioni del personale anche alle sezioni staccate e ai plessi, tenuto conto delle indicazioni del progetto di istituto e delle caratteristiche del servizio, fatto salvo quanto previsto al comma 1, lett. k);
b. modalità di fruizione dei diritti sindacali a livello d’istituto;
c. attuazione della normativa in materia di tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro;
d. criteri generali per la ripartizione delle risorse per i trattamenti accessori legati all’effettivo svolgimento di attività che comportino specifiche responsabilità o particolari oneri o disagi;
e. modalità per la fruizione dei permessi per la formazione.

La contrattazione decentrata riferita a tale livello prende avvio, di norma, entro 7 giorni dalla ricezione della richiesta di parte sindacale."

 

Art. 2
Lavoro straordinario

1.    L'art. 36 (Lavoro straordinario) del contratto collettivo provinciale di lavoro del personale del comparto Scuola di cui all’art. 3, comma 1, punto 2), lett. b), c) e d) del D.P.P. 20 novembre 2003, n. 44-7/Leg., sottoscritto in data 17 ottobre 2003, è sostituito dal seguente:

"Art. 36
Lavoro straordinario

1. Per eccezionali ed inderogabili necessità, il personale disciplinato dal presente contratto è tenuto a prestare servizio oltre al normale orario, salvo che sia esonerato per giustificati motivi. E’ considerato straordinario il servizio prestato in eccedenza all’orario assegnato sia per docenza che per attività funzionale, con retribuzione differenziata in relazione alla tipologia.

2. Gli insegnanti della scuola dell’infanzia sono tenuti alla prestazione del lavoro straordinario fino a 20 ore annue, con diritto a compenso o, in alternativa e su richiesta del dipendente, al recupero.

3. Gli insegnanti per la formazione professionale sono tenuti a prestare fino a 40 ore annue di lavoro straordinario.

4. Il restante personale, compresi i coordinatori pedagogici, è tenuto a prestare lavoro straordinario, se richiesto, entro il limite massimo di 150 ore annue, ridotto a 75 ore annue per gli assistenti educatori. E’ necessario l’assenso del dipendente qualora la prestazione lavorativa giornaliera dovesse eccedere le nove ore, tranne i casi di interventi urgenti per disastri, calamità naturali o eccezionali situazioni di emergenza. In alternativa al compenso per lavoro straordinario è consentito il recupero fino ad un massimo di 100 ore annue, ridotto del 50% per gli assistenti educatori.

5. In caso di compensazione con recupero orario riguardante il lavoro straordinario prestato in orario notturno o festivo o notturno/festivo, al dipendente verrà corrisposta la differenza tra il compenso per lavoro straordinario diurno senza maggiorazione e quella prevista rispettivamente per lavoro straordinario festivo o notturno e quello notturno/festivo. E’ orario notturno quello ricompreso tra le 22 e le 6.

6. Per tutti i dipendenti di cui al presente contratto il lavoro svolto, su designazione provinciale, in commissioni diverse da quelle di esame e non connesse alla normale attività lavorativa, al di fuori del normale orario di servizio, non è considerato ai fini del rispetto dei limiti di straordinario. Per il computo di tale attività il dipendente dovrà produrre certificazione del segretario della commissione attestante la durata della seduta.

7. Per attività di carattere eccezionale riguardanti progettazioni innovative dell’ordinamento degli studi o percorsi innovativi, l’attività può essere resa tramite finanziamenti aggiuntivi resi disponibili da parte dell’Amministrazione ed il compenso spettante al docente può essere definito anche in misura forfetaria."

 

Art. 3
Riposo settimanale e giorni festivi

1.    Dopo l’art. 38 del contratto collettivo provinciale di lavoro del personale del comparto Scuola di cui all’art. 3, comma 1, punto 2), lett. b), c) e d) del D.P.P. 20 novembre 2003, n. 44-7/Leg., sottoscritto in data 17 ottobre 2003, è aggiunto il seguente:

"Art. 38 bis
Riposo settimanale e giorni festivi

1. Il personale ha diritto ad un giorno di riposo settimanale che, di regola, deve coincidere con la domenica.

2. In caso di prestazione lavorativa straordinaria in giornate festive è garantito al dipendente, che non usufruisca del riposo settimanale per particolari esigenze di servizio, la corresponsione della retribuzione, per la prestazione del normale orario di lavoro, maggiorata dell’indennità oraria per servizio ordinario festivo, con diritto di riposo compensativo da fruire, entro quindici giorni, in un giorno concordato fra l’interessato e il responsabile del servizio. Il dipendente che, nel corso della settimana, abbia comunque fruito di un giorno di riposo può chiedere, in alternativa, la corresponsione del compenso per lavoro straordinario festivo. La prestazione effettuata oltre il normale orario giornaliero è considerata lavoro straordinario.

3. Sono giorni festivi quelli riconosciuti dalla legge 27 maggio 1949, n. 260 e successive modificazioni.

4. E' inoltre riconosciuta giornata festiva la festa del Santo Patrono del luogo sede di lavoro. Qualora la festività del Santo Patrono cada sempre in giornata festiva, l’Amministrazione fissa permanentemente, in accordo con le organizzazioni sindacali, una giornata alternativa di congedo, a compensazione della festività non goduta."

 

Art. 4
Aspettative per motivi di ricerca e formazione

1. Dopo l’art. 44 del contratto collettivo provinciale di lavoro del personale del comparto Scuola di cui all’art. 3, comma 1, punto 2), lett. b), c) e d) del D.P.P. 20 novembre 2003, n. 44-7/Leg., sottoscritto in data 17 ottobre 2003, è aggiunto il seguente:

"Art. 44 bis
Aspettative per motivi di ricerca e formazione

1. Il personale docente può partecipare ad iniziative di ricerca, alta formazione, sperimentazione ed aggiornamento con l’esonero dal servizio e con la sostituzione, usufruendo di periodi di aspettativa retribuiti.

2. Le aspettative retribuite di cui al comma 1 non possono eccedere complessivamente l’anno, sono disposte dall’Amministrazione e possono essere accordate a tempo pieno, a tempo parziale, o in altre forme secondo modalità da stabilirsi fra Amministrazione e Organizzazioni sindacali. Tali aspettative sono determinate annualmente in relazione al finanziamento reso disponibile dalla Giunta provinciale."

 

Art. 5
Obbligo della divisa

1.    Dopo l’art. 53 del contratto collettivo provinciale di lavoro del personale del comparto Scuola di cui all’art. 3, comma 1, punto 2), lett. b), c) e d) del D.P.P. 20 novembre 2003, n. 44-7/Leg., sottoscritto in data 17 ottobre 2003, è aggiunto il seguente:

"Art. 53 bis
Obbligo della divisa

1. Il personale è tenuto a vestire l’uniforme fornita dall’Amministrazione, secondo le disposizioni stabilite dall’Amministrazione medesima."

 

Art. 6
Mobilità del personale delle scuole dell’infanzia

1. L'articolo 66 (Mobilità del personale delle scuole dell’infanzia) del contratto collettivo provinciale di lavoro del personale del comparto Scuola di cui all’art. 3, comma 1, punto 2), lett. b), c) e d) del D.P.P. 20 novembre 2003, n. 44-7/Leg., sottoscritto in data 17 ottobre 2003, è sostituito dal seguente:

"Art. 66
Mobilità del personale delle scuole dell’infanzia

1. La mobilità territoriale, compresa quella di durata annuale (assegnazioni provvisorie), del personale insegnante delle scuole dell’infanzia sarà disciplinata sulla base dei seguenti principi:

  1. mantenimento della titolarità per un anno, su richiesta dell'interessato, per i perdenti posto che presteranno servizio su sede provvisoria;

  2. per l'assegnazione dei trasferimenti a domanda si procede tenendo conto dell'anzianità di servizio quale insegnante, delle esigenze di famiglia e dei titoli da valutarsi sulla base di tabelle da concordare; nelle operazioni di trasferimento hanno la precedenza gli insegnanti tutelati dalla legge n. 104/92, dietro presentazione della relativa documentazione e fatte salve le precedenze assolute previste da norme di legge;

  3. l'individuazione dei perdenti posto avviene sulla base di criteri e punteggi concordati, tenendo conto dell'anzianità di servizio come insegnante, di continuità nella sede in cui vi è soppressione di posto, delle esigenze di famiglia e dei titoli di cui alla lett. b) del presente comma. Ai perdenti posto viene attribuito un significativo punteggio aggiuntivo e la possibilità di indicare un numero di sedi doppio rispetto ai richiedenti il trasferimento. Nel caso in cui, per effetto dei movimenti, si crei disponibilità di posti nella sede in cui si dovevano operare soppressioni, gli insegnanti in precedenza definiti perdenti posto rimangono titolari in ordine di punteggio. Nei movimenti ciascun insegnante parteciperà con il proprio punteggio, indipendentemente dalla situazione di perdente posto. Gli insegnanti che beneficiano della legge n. 104/92, dietro specifica documentazione, non possono essere perdenti posto.

2. In caso di sedi disponibili, i coordinatori pedagogici possono presentare al dirigente del Servizio Scuola materna domanda per essere preposti ai circoli o destinati a prestare la propria attività presso l’Ufficio di coordinamento pedagogico generale. L’assegnazione della sede avverrà nel rispetto di una graduatoria stabilita secondo i criteri individuati dall’Amministrazione, previa concertazione."

Art. 7
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

1.    Dopo l’art. 67 del contratto collettivo provinciale di lavoro del personale del comparto Scuola di cui all’art. 3, comma 1, punto 2), lett. b), c) e d) del D.P.P. 20 novembre 2003, n. 44-7/Leg., sottoscritto in data 17 ottobre 2003, è aggiunto il seguente:

"Art. 67 bis
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, in tutte le istituzioni scolastiche, è eletto nei modi previsti dall’art. 21 dell’Accordo collettivo provinciale quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, delle aspettative, dei permessi nonché delle altre prerogative sindacali di data 5 maggio 2003.

2. Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la cui disciplina è contenuta negli artt. 18 e 19 del D.Lgs. n. 626/94, le parti a solo titolo esemplificativo concordano sulle seguenti indicazioni:

  1. il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge; egli segnala preventivamente al responsabile di struttura le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro; tali visite possono svolgersi congiuntamente con il responsabile del servizio di prevenzione o un addetto da questi incaricato;

  2. laddove il D.Lgs. n. 626/94 prevede l'obbligo da parte del responsabile di struttura di consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la consultazione si deve svolgere in modo da garantire la sua effettività e tempestività; pertanto il responsabile di struttura consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza su tutti quegli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; in occasione della consultazione il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte e opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione; la consultazione deve essere verbalizzata e nel verbale, depositato agli atti, devono essere riportate le osservazioni e le proposte del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Inoltre il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione, sul piano di valutazione dei rischi, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'istituzione scolastica; è altresì consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 22, comma 5, del D.Lgs. n. 626/94. Gli esiti delle attività di consultazione di cui sopra sono riportati in apposito verbale sottoscritto dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

  3. il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione del lavoro e gli ambienti di lavoro, la certificazione relativa all'idoneità degli edifici, agli infortuni e alle malattie professionali; riceve inoltre informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;

  4. il responsabile di struttura, su istanza del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, è tenuto a fornire tutte le informazioni e la documentazione richiesta; il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a fare delle informazioni e documentazione ricevute un uso strettamente connesso alla sua funzione;

  5. il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto alla formazione specifica prevista all'art. 19, comma 1, lett. g), del D. Lgs. n. 626 citato. La formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve prevedere un programma base di minimo 32 ore; i contenuti della formazione sono quelli previsti dal D.Lgs. n. 626/94; in sede di organismo paritetico possono essere proposti percorsi formativi aggiuntivi in considerazione di particolari esigenze;

  6. il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali;

  7. per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 626/94, i rappresentanti per la sicurezza, oltre ai permessi già previsti per le rappresentanze sindacali, utilizzano appositi permessi retribuiti orari pari a n. 84 ore annue pro capite; per l'espletamento e gli adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i), ed l) dell'art. 19 del D. Lgs.626/94, il predetto monte-ore e l'attività sono considerati tempo di lavoro.

3. Con successivo accordo, le parti si impegnano a verificare l’applicabilità delle disposizioni di cui al presente articolo e a determinare eventuali integrazioni."

 

Art. 8
Struttura della retribuzione

1.    L'art. 68 (Struttura della retribuzione) del contratto collettivo provinciale di lavoro del personale del comparto Scuola di cui all’art. 3, comma 1, punto 2), lett. b), c) e d) del D.P.P. 20 novembre 2003, n. 44-7/Leg., sottoscritto in data 17 ottobre 2003, è sostituito dal seguente:

"Art. 68
Struttura della retribuzione

1. La struttura della retribuzione del personale interessato dal presente contratto è composta dalle seguenti voci:

a) retribuzione fondamentale:

a.1) stipendio tabellare di cui alle tabelle degli Allegati B/1, B/2 e B/3, colonna A;
a.2) assegno annuo di cui alle tabelle degli Allegati B/1, B/2 e B/3, colonna B;
a.3) indennità integrativa speciale di cui alle tabelle degli Allegati B/1, B/2 e B/3, colonna C;
a.4) eventuali voci retributive non riferibili all’anzianità;
a.5) indennità di natura fissa e continuativa utili ai fini della tredicesima mensilità;

b) retribuzione accessoria:

b.1) compensi per lavoro straordinario;
b.2) indennità varie;
b.3) compensi per la produttività e per il miglioramento dei servizi.

2. Compete inoltre, ove spettante, l'assegno per il nucleo familiare ai sensi della legge 13 maggio 1988, n. 153 e successive modificazioni, secondo le modalità previste dall’INPS, compatibilmente con la natura pubblica dell’Ente datore di lavoro."

 

Art. 9
Erogazione del Fondo

1. L'art. 77 (Erogazione del Fondo) del contratto collettivo provinciale di lavoro del personale del comparto Scuola di cui all’art. 3, comma 1, punto 2), lett. b), c) e d) del D.P.P. 20 novembre 2003, n. 44-7/Leg., sottoscritto in data 17 ottobre 2003, è sostituito dal seguente:

"Art. 77
Erogazione del Fondo

1. Il Fondo è destinato:

  1. ad incentivare la continuatività e regolarità della prestazione del personale;

  2. all’erogazione di compensi volti a remunerare:

- la produttività individuale, di gruppo o settore nella realizzazione di particolari attività e/o progetti, anche sperimentali e straordinari, volti all’innovazione nell’organizzazione della struttura o del servizio educativo, scolastico e formativo, nella revisione delle procedure e ad incidere positivamente sui vincoli dell’azione amministrativa e sulle modalità di produzione dei servizi all’utenza;
- la flessibilizzazione degli orari;
- le gravose articolazioni dell’orario di lavoro del personale;

  1. ad incentivare la modificazione dell’organizzazione del lavoro (autonomia sul lavoro, orientamento al servizio, polivalenza del personale), nonché alla sperimentazione di nuove forme organizzative e di orari flessibili;

  2. a corrispondere specifici compensi ai dipendenti che abbiano conseguito un particolare documentato e verificato arricchimento professionale;

  3. allo svolgimento di particolari funzioni qualificate, con particolare riguardo alle attività indicate dalla lettera b) nelle figure professionali (Allegato A) al Nuovo Ordinamento Professionale).

2. Gli incentivi di cui alle lettere b), c) d) ed e) del comma 1, la forma ed i modi di erogazione delle risorse ai dipendenti coinvolti, sono oggetto di contrattazione decentrata rispettivamente a livello dei Servizi competenti in materia di scuole dell’infanzia e formazione professionale, per il personale della scuola dell’infanzia provinciale e della formazione professionale, di Sovrintendenza scolastica e di istituzione scolastica per il personale A.TA. e per gli assistenti educatori, fatto salvo quanto previsto dall’art. 5."

 

Art. 10
Indennità per servizio ordinario festivo e/o notturno

1.    Dopo l’art. 80 del contratto collettivo provinciale di lavoro del personale del comparto Scuola di cui all’art. 3, comma 1, punto 2), lett. b), c) e d) del D.P.P. 20 novembre 2003, n. 44-7/Leg., sottoscritto in data 17 ottobre 2003, è aggiunto il seguente:

"Art. 80 bis
Indennità per servizio ordinario festivo e/o notturno

1. Al personale che presti servizio ordinario festivo e/o notturno è corrisposta una indennità oraria, non cumulabile con il compenso per lavoro straordinario, pari, rispettivamente, a Euro 2,30 per servizio ordinario festivo o notturno e a Euro 3,00 per servizio ordinario festivo-notturno per il personale fino alla categoria B e di Euro 2,80 e di Euro 3,60 per il personale delle categorie/livelli superiori.

2. E’ considerato orario notturno quello che va dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo."

 

Art. 11
Altre indennità

1.    L'art. 81 (Altre indennità) del contratto collettivo provinciale di lavoro del personale del comparto Scuola di cui all’art. 3, comma 1, punto 2), lett. b), c) e d) del D.P.P. 20 novembre 2003, n. 44-7/Leg., sottoscritto in data 17 ottobre 2003, è sostituito dal seguente:

"Art. 81
Altre indennità

1. Per il personale destinatario del presente accordo, le indennità sotto elencate sono disciplinate nell’Allegato n. 3:

2. Al personale trasferito d’ufficio, o a domanda condizionata, per riduzione d’organico o per accorpamento di sedi scolastiche in Comune diverso da quello di residenza e comunque distante oltre 10 chilometri da quello di precedente assegnazione è attribuita un’indennità una-tantum di Euro 1.550,00 lordi in caso di effettiva assunzione di servizio nella nuova sede assegnata.

3. L’indennità di cui al comma 2 non spetta nell’ipotesi in cui il trasferimento d’ufficio o a domanda condizionata sia effettuato per un comune più vicino del comune di precedente titolarità alla residenza dei dipendenti interessati.

4. Le indennità modificate dal presente accordo sono corrisposte con decorrenza 1.1.2003."

 

Art. 12
Attività prestata in istituti di detenzione o di pena

1.    Dopo l’art. 81 del contratto collettivo provinciale di lavoro del personale del comparto Scuola di cui all’art. 3, comma 1, punto 2), lett. b), c) e d) del D.P.P. 20 novembre 2003, n. 44-7/Leg., sottoscritto in data 17 ottobre 2003, è aggiunto il seguente:

"Art. 81 bis
Attività prestata in istituti di detenzione o di pena

1. Al personale insegnante che svolge la propria attività in istituti di detenzione o di pena è riconosciuta una maggiorazione di Euro 2,50 in relazione alle ore effettuate."

 

Art. 13
Attività su più sedi

1.    Dopo l’art. 82 del contratto collettivo provinciale di lavoro del personale del comparto Scuola di cui all’art. 3, comma 1, punto 2), lett. b), c) e d) del D.P.P. 20 novembre 2003, n. 44-7/Leg., sottoscritto in data 17 ottobre 2003, è inserito il seguente:

"Art. 82 bis
Attività su più sedi

1. Al personale che per contratto svolge l’attività di servizio, nella stessa giornata, in sedi situate in Comuni diversi, spetta, a decorrere dall’entrata in vigore del presente C.C.P.L., il rimborso delle spese di viaggio o l’indennità chilometrica per l’utilizzo del proprio mezzo di trasporto con riferimento al tragitto di andata e ritorno fra le sedi stesse nelle misure previste dalla disciplina dei viaggi di missione richiamata all’art. 82 del presente C.C.P.L.. Qualora il dipendente non faccia ritorno alla sede in cui ha preso inizialmente servizio, il computo dei chilometri per il tragitto di ritorno è limitato alla percorrenza più breve fra la sede iniziale di servizio e quella successiva o tra questa e la località di residenza o domicilio."

 

Art. 14
Indennità di lingue per il personale insegnante delle scuole dell’infanzia

1.    Dopo l’art. 85 del contratto collettivo provinciale di lavoro del personale del comparto Scuola di cui all’art. 3, comma 1, punto 2), lett. b), c) e d) del D.P.P. 20 novembre 2003, n. 44-7/Leg., sottoscritto in data 17 ottobre 2003, è inserito il seguente:

"Art. 85 bis
Indennità di lingue per il personale insegnante delle scuole dell’infanzia

1. Le parti si impegnano a definire, a seguito del raggiungimento, da parte del personale insegnante, di prefissati livelli di conoscenza della lingua inglese o tedesca e dell’utilizzo della stessa per l’insegnamento secondo gli orientamenti pedagogici provinciali, un’apposita remunerazione in misura e secondo modalità da stabilire in un successivo accordo."

 

Art. 15
Indennità per il funzionario amministrativo scolastico

1.    L'art. 86 (Indennità per il funzionario amministrativo scolastico) del contratto collettivo provinciale di lavoro del personale del comparto Scuola di cui all’art. 3, comma 1, punto 2), lett. b), c) e d) del D.P.P. 20 novembre 2003, n. 44-7/Leg., sottoscritto in data 17 ottobre 2003, è sostituito dal seguente:

"Art. 86
Indennità per il funzionario amministrativo scolastico

1. Al personale che svolge le funzioni riconducibili alla figura professionale di funzionario amministrativo scolastico è attribuita una indennità di funzione costituita da una quota fissa di € 1.641,00 annui lordi e da una quota variabile differenziata in relazione alla dimensione e complessità dell’istituzione scolastica presso cui il personale presta servizio.

2. Ai fini della graduazione della quota variabile dell’indennità spettante al funzionario amministrativo scolastico, le istituzioni scolastiche sono raggruppate in tre fasce, per dimensione e complessità, sulla base della graduazione delle strutture definita per i dirigenti scolastici.


 

fasce per la quota variabile dell’indennità

fasce corrispondenti alla graduazione delle strutture per i dirigenti scolastici

importo a.l. della quota variabile dell’indennità spettante al funzionario amministrativo scolastico

prima

I e II

€ 375,00

seconda

III e IV

€ 759,00

terza

V e VI

€ 1.143,00

3. Le tre fasce sono definite con riferimento alla graduazione delle istituzioni scolastiche effettuata per l’anno scolastico 2003/2004, e conservano la loro validità fino alla scadenza del C.C.P.L. 2002-2005 e comunque fino al rinnovo.

4. La quota fissa dell’indennità per il funzionario amministrativo scolastico, pari ad annui lordi € 1.641,00, viene corrisposta per dodici mensilità, mentre la quota variabile di cui al comma 2 è liquidata in un’unica soluzione a fine anno scolastico."

 

Art. 16
Indennità responsabili prevenzione e protezione

1.    Dopo l’art. 86 del contratto collettivo provinciale di lavoro del personale del comparto Scuola di cui all’art. 3, comma 1, punto 2), lett. b), c) e d) del D.P.P. 20 novembre 2003, n. 44-7/Leg., sottoscritto in data 17 ottobre 2003, è aggiunto il seguente:

"Art. 86 bis
Indennità responsabili prevenzione e protezione

1. Al personale cui sia attribuito, ai sensi dell’art. 75 della L.P. n. 7/97, dal rispettivo dirigente l’incarico di responsabile di prevenzione e protezione del Servizio di cui all’art. 8 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, è corrisposta un’indennità, a decorrere dall’1 gennaio 2005, per la durata dell’incarico medesimo, tenuto conto delle dimensioni e della complessità del Servizio secondo criteri determinati in sede di contrattazione decentrata a livello di Dipartimento competente in materia di personale."

 

Art. 17
Servizio Convittuale continuativo

1.    Dopo l’art. 87 del contratto collettivo provinciale di lavoro del personale del comparto Scuola di cui all’art. 3, comma 1, punto 2), lett. b), c) e d) del D.P.P. 20 novembre 2003, n. 44-7/Leg., sottoscritto in data 17 ottobre 2003, è aggiunto il seguente:

"Art. 87 bis
Servizio Convittuale continuativo

1. Le ore di servizio dalle ore 22.00 alle ore 6.00, che comportino presenza convittuale continuativa, sono valutate al 50%."

 

Art. 18
Norma transitoria per il passaggio dall’anno solare a quello scolastico

1.    Dopo l’art. 91 del contratto collettivo provinciale di lavoro del personale del comparto Scuola di cui all’art. 3, comma 1, punto 2), lett. b), c) e d) del D.P.P. 20 novembre 2003, n. 44-7/Leg., sottoscritto in data 17 ottobre 2003, è inserito il seguente:

"Art. 91 bis
Norma transitoria per il passaggio dall’anno solare a quello scolastico

1. Nella fase di passaggio dal riferimento temporale dell’anno solare a quello di anno scolastico, l’Amministrazione provvede al ricalcolo del numero di giorni di ferie, del monte ore di lavoro straordinario e di altri istituti analoghi spettanti al personale destinatario del presente accordo per il periodo 1 gennaio 2003 – 31 agosto 2004, da effettuarsi in rapporto ai contingenti stabiliti su base annua dal presente contratto ed in proporzione alla durata del periodo fissato pari a venti mesi."

 

Art. 19
Orario di lavoro del personale A.T.A.

1.    L'art. 1 (Orario di lavoro del personale A.T.A.) dell’Allegato D) al contratto collettivo provinciale di lavoro del personale del comparto Scuola di cui all’art. 3, comma 1, punto 2), lett. b), c) e d) del D.P.P. 20 novembre 2003, n. 44-7/Leg., sottoscritto in data 17 ottobre 2003, è sostituito dal seguente:

"Art. 1
Orario di lavoro del personale A.T.A.

1.    L'orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali. Sono confermati gli orari inferiori alle 36 ore quando ciò sia previsto da norme vigenti per determinate categorie.

2. Nel rispetto delle disposizioni sull'orario di servizio e sull'orario di apertura al pubblico, l'articolazione dell'orario di lavoro è definita dal dirigente scolastico secondo l'ordinamento dell'Ente, previa concertazione con le OO.SS.. Eventuali variazioni dell’articolazione dell’orario di lavoro in corso d’anno scolastico, ad esclusione dei provvedimenti d’urgenza di durata limitata, formano oggetto di concertazione tra il dirigente scolastico e le OO.SS. da concludersi entro 10 giorni dalla convocazione iniziale.

3. L'articolazione dell'orario di lavoro è improntata ai seguenti criteri di flessibilità:

a) utilizzazione in maniera programmata di tutti gli istituti che rendano concreta una gestione flessibile dell'organizzazione del lavoro e dei servizi, in funzione di un'organica distribuzione dei carichi di lavoro. I diversi sistemi di articolazione dell'orario possono anche coesistere. La flessibilità d’orario non potrà comunque determinare per il dipendente un debito mensile superiore alle quattro ore;
b) ricorso alla programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali e annuali con orari superiori o inferiori alle 36 ore settimanali, nel rispetto del monte ore da effettuarsi entro i limiti di 24 ore minime e 42 ore massime settimanali, esclusivamente per il personale con orario a tempo pieno, previo accordo sindacale. Gli accordi sugli orari plurisettimanali non possono, di norma, prevedere orari giornalieri superiori alle nove ore.
c) priorità nella flessibilità dell'orario, purché compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266.

4. L’arco di distribuzione dell’orario non potrà eccedere le dieci ore giornaliere, fatta salva l’esigenza di garantire l’effettuazione delle riunioni degli organi collegiali. E' possibile fare ricorso alla turnazione qualora altre tipologie di orario di lavoro non siano sufficienti a garantire la copertura massima dell'orario di servizio giornaliero. Si considera in turno il personale che si avvicenda, con criteri determinati, in modo da coprire a rotazione l'intera durata dell'orario di servizio; l'adozione dei turni può anche prevedere la parziale sovrapposizione tra il personale subentrante e quello del turno precedente. Di norma, l’orario distribuito su sei giorni si effettua in via continuativa.

5. Il lavoratore ha diritto ad un periodo minimo di undici ore di riposo consecutivo per ogni periodo di ventiquattro ore. Qualora l’orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, il lavoratore deve beneficiare, di norma, di un intervallo per pausa, non retribuito né computato come orario di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e per l’eventuale consumazione del pasto.

6. Fermi restando gli accordi vigenti, la durata minima della pausa pranzo è di 60 minuti, ma può essere rideterminata in sede di contrattazione decentrata a livello d’istituto fino ad un limite minimo di 30 minuti.

7. L'osservanza dell'orario di lavoro da parte dei dipendenti è accertata mediante efficaci controlli di tipo automatico o di altri mezzi equipollenti sotto la responsabilità del dirigente. In casi particolari, modalità sostitutive e controlli ulteriori sono definiti dall’Amministrazione, in relazione alle esigenze delle strutture interessate.

8. I lavoratori genitori di portatori di handicap e i soggetti riconosciuti ai sensi della L. n. 104/92 hanno diritto ad essere impiegati con modalità di orario e in sedi che siano, tra quelle disponibili, le più idonee a facilitare l’assistenza ai congiunti; in particolare, hanno priorità nella scelta dell’orario a tempo parziale, della sede e del turno di lavoro.

9. Nei casi di orari plurisettimanali o nel caso di orari settimanali che comportino un diverso carico orario giornaliero teorico, la fruizione delle ferie è autorizzata in modo da ottenere, alla fine del periodo di riferimento, una assenza dal lavoro sostanzialmente pari all’orario contrattuale pieno."

 

Art. 20
Disposizioni in materia di orario di lavoro del personale assistente educatore

1.    L'art. 3 (Disposizioni in materia di orario di lavoro) dell’Allegato D) al contratto collettivo provinciale di lavoro del personale del comparto Scuola di cui all’art. 3, comma 1, punto 2), lett. b), c) e d) del D.P.P. 20 novembre 2003, n. 44-7/Leg., sottoscritto in data 17 ottobre 2003, è sostituito dal seguente:

"Art. 3
Disposizioni in materia di orario di lavoro del personale assistente educatore

1. A decorrere dal 1° settembre 2002 il monte orario di lavoro del personale con figura professionale di assistente educatore in servizio presso le istituzioni scolastiche della Provincia, fermo restando la retribuzione in godimento, è determinato secondo le seguenti tipologie:

orario annuale complessivo di lavoro al netto delle festività e e delle ferie

1.404 ore

1.178 ore

944 ore

2. L'attività con l'alunno si svolge in 30, 28 e 24 ore settimanali, nei periodi previsti, secondo il calendario scolastico stabilito annualmente dalla Giunta provinciale, per l’effettuazione delle lezioni da parte del personale docente dell’ordine di scuola in cui l’assistente educatore presta servizio.

3. Le attività di assistenza per prestazioni da svolgersi in "colonia estiva" sono dovute nella misura di 126 ore (in tre settimane) e di 84 ore (in due settimane), rispettivamente per il personale il cui orario è di 1.404 e di 1.178 ore. L'attività è prestata anche mediante la messa a disposizione funzionale presso i Comprensori o i Comuni che gestiscono "colonie" durante il periodo estivo, secondo modalità concordate fra l'Ente e la competente struttura provinciale, previa concertazione con le OO.SS.. L'attività è prestata in periodi continuativi.

4. L’orario di lavoro di cui al comma 1 ed al comma 5, con l’esclusione comunque dell’orario di cui al comma 3, può essere richiesto in 36 settimane fra il 1° settembre ed il 30 giugno. Le attività dell’assistente educatore, con esclusione delle attività di cui al comma 3, sono prestate alle dirette dipendenze del dirigente scolastico, al quale spetta anche il controllo sull'effettività delle prestazioni del personale.

5. L’orario complessivo previsto al comma 1, che eccede quello svolto per le attività di cui ai commi 2 e 3, è utilizzato, per le attività stabilite dal dirigente scolastico, nell’ambito delle indicazioni sulla distribuzione dell’orario di cui al presente comma, e tenuto conto del numero degli alunni in difficoltà affidati all’assistente educatore. L’orario è, di norma, utilizzato con continuità e comunque per periodi non inferiori all’ora; un’eventuale prestazione richiesta per un periodo inferiore va computata per un’ora intera. La suddivisione dell’orario è da considerare indicativa e non vincolata alle singole attività e comprende:

  • la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali deliberati dall’istituzione scolastica senza diritto di voto;

  • i rapporti con le famiglie (con un impegno pari, di norma, a non più di 20 ore annuali);

  • i contatti con le istituzioni e i servizi che interagiscono nell'assistenza all'alunno/a assistito (con un impegno pari, di norma, a non più di 10 ore annuali);

  • la programmazione delle attività con l'alunno/a (con un impegno pari, di norma, a non più di 33 ore annuali);

  • la formazione e l’aggiornamento (con un impegno orario, di norma, pari a non meno di 20 ore annuali);

  • per la partecipazione a uscite o viaggi di istruzione con l’alunno assistito della durata di una o più giornate sono computate fino ad un massimo di 12 ore di attività giornaliere, purché effettivamente svolta, dedotto l’orario previsto per le giornate interessate. In casi di particolare gravità e in relazione all’attività richiesta, il dirigente scolastico può integrare l’orario previsto dal presente alinea.

  • L’eventuale residuo del monte orario dovuto rispetto alle attività prioritarie sopra descritte, sarà utilizzato con riferimento al progetto d’istituto ed in particolare per:

  • la collaborazione in altre attività integrative organizzate dall'istituzione scolastica, anche con Enti o organismi esterni (attività sportive e laboratori inclusi);

  • la vigilanza sugli alunni della scuola (accompagnamento in occasione di uscite e viaggi di istruzione, accoglienza, attesa da e per i servizi di trasporto pubblico e scolastico, ecc.).

  • la vigilanza durante la mensa degli alunni della scuola (con diritto al pasto gratuito).

  • L’eventuale ulteriore residuo del monte orario dovuto è impiegato in altre attività individuate d’intesa con l’assistente educatore.

    6. Nei periodi in cui non si svolge attività didattica il personale rimane a disposizione per le attività di cui al comma 5.

    7. Le assenze sono computate in relazione all’orario settimanale individuale programmato, ivi compreso quello di cui al comma 5.

    8. Le ferie, garantendo comunque un periodo individuale di interruzione di attività lavorativa di almeno quattro settimane consecutive, saranno fruite continuativamente nel periodo estivo, compatibilmente con l’organizzazione adottata per le "colonie"."

     

    Art. 21
    Disposizioni connesse all’organizzazione dell’attività estiva del personale
    assistente educatore

    1.    L'art. 5 (Disposizioni connesse all’organizzazione dell’attività estiva) dell’Allegato D) al contratto collettivo provinciale di lavoro del personale del comparto Scuola di cui all’art. 3, comma 1, punto 2), lett. b), c) e d) del D.P.P. 20 novembre 2003, n. 44-7/Leg., sottoscritto in data 17 ottobre 2003, è sostituito dal seguente:

    "Art. 5
    Disposizioni connesse all’organizzazione dell’attività estiva del personale
    assistente educatore

    1. Qualora la sede da raggiungere per lo svolgimento dell’attività estiva (punto di partenza del pullman organizzato o sede della colonia) sia situata ad una distanza superiore ai 20 km dalla sede scolastica in cui il personale presta servizio, o dalla residenza, se più vicina, al personale è dovuto il trattamento di missione.

    2. Le spese di vitto, alloggio e organizzative in genere sono a carico dell’Ente gestore."

     

    Art. 22
    Orario di lavoro del personale insegnante e dei coordinatori pedagogici delle scuole dell’infanzia

    1.    L'art. 7 (Orario di lavoro del personale insegnante e dei coordinatori pedagogici delle scuole dell’infanzia) dell’Allegato D) al contratto collettivo provinciale di lavoro del personale del comparto Scuola di cui all’art. 3, comma 1, punto 2), lett. b), c) e d) del D.P.P. 20 novembre 2003, n. 44-7/Leg., sottoscritto in data 17 ottobre 2003, è sostituito dal seguente:

    "Art. 7
    Orario di lavoro del personale insegnante e dei coordinatori pedagogici
    delle scuole dell’infanzia

    1. L'orario di servizio del personale insegnante delle scuole dell'infanzia, articolato su 5 giorni settimanali entro un minimo di 3 ed un massimo di 7 ore giornaliere, è il seguente:

    - 25 ore settimanali di insegnamento;
    - 210 ore annue da riservare alle attività non di insegnamento, connesse con il funzionamento della scuola.

    2. Le attività non di insegnamento programmate annualmente dal collegio docenti, connesse con il funzionamento della scuola, comprendono:

    1. la programmazione didattico-educativa, comprese le attività di verifica e di valutazione nonché la preparazione e la documentazione dell'attività svolta;

    2. il funzionamento del collegio del personale e del collegio docenti;

    3. il rapporto con le famiglie;

    4. le iniziative di aggiornamento-formazione (non meno di 20 ore) e le attività di ricerca, innovazione e sperimentazione (non meno di 32 ore); le suddette attività non sono cumulabili;

    5. le attività di collegamento con gli asili nido e la scuola elementare per favorire la continuità educativa; la compilazione di documenti per il passaggio delle informazioni alla scuola elementare;

    6. gli altri impegni ed attività di circolo e delle singole scuole, ivi comprese quelle attinenti la conservazione ed il riordino degli arredi, dei sussidi e del materiale da gioco.

    Il coordinatore pedagogico può consentire che attività per loro natura individuali, indicate dal Collegio dei docenti, possano essere svolte all’esterno della struttura scolastica.

    3. L'orario di attività con i bambini del personale docente assunto a tempo parziale per il prolungamento d'orario deve essere quantificato in modo da corrispondere all'idonea copertura del prolungamento medesimo, garantendo comunque l'efficacia, la qualità e la continuità del servizio.

    4. L'orario del coordinatore pedagogico è fissato in 36 ore settimanali. Il coordinatore pedagogico, in relazione alla posizione che ad esso spetta nel Circolo e alla specificità delle funzioni e responsabilità assegnategli, organizza il proprio lavoro nell'ambito dell'orario di servizio, secondo i criteri della flessibilità, sulla base delle esigenze connesse all'esercizio delle funzioni di competenza, garantendo la presenza tutte le volte che ne sia richiesta dalla natura delle attività affidate alla propria responsabilità e per le attività individuate dal dirigente del Servizio, previa concertazione con le OO.SS..

    5. Si fa ricorso alla prestazione di lavoro straordinario solo se la necessità è limitata nel tempo, transitoria ed eccezionale.

    6. Il lavoratore ha diritto, di norma, ad un periodo minimo di undici ore di riposo consecutivo per ogni periodo di ventiquattro ore, fatta eccezione per la partecipazione alle riunioni del collegio docenti."

     

    Art. 23
    Personale delle scuole dell’infanzia in posizione di utilizzo

    1.    L'art. 8 (Personale insegnante delle scuole dell’infanzia in posizione di utilizzo) dell’Allegato D) al contratto collettivo provinciale di lavoro del personale del comparto Scuola di cui all’art. 3, comma 1, punto 2), lett. b), c) e d) del D.P.P. 20 novembre 2003, n. 44-7/Leg., sottoscritto in data 17 ottobre 2003, è sostituito dal seguente:

    "Art. 8
    Personale delle scuole dell’infanzia in posizione di utilizzo

    1. Il personale delle scuole dell'infanzia che viene utilizzato per la realizzazione di progetti specifici individuati dal Servizio Scuola materna o comunque dall’Amministrazione provinciale dipende funzionalmente dal dirigente della struttura in cui presta servizio ed è regolato, per quanto attiene l’erogazione del salario accessorio, dalle norme che disciplinano il personale amministrativo (categoria C evoluto per il personale insegnante). L’orario settimanale di tale personale è quello del rimanente personale della struttura. Il personale presterà straordinario nei limiti stabiliti per il personale della struttura di assegnazione e, in alternativa alla retribuzione, potrà utilizzare l’istituto del recupero.

    2. L’individuazione del personale da utilizzare ai sensi del comma 1 avviene per il 50% per chiamata e per il restante 50% secondo le risultanze di una valutazione comparata dei curricula del personale che abbia presentato istanza, a seguito di un avviso di attribuzione dell’incarico in relazione alle caratteristiche del progetto da realizzare, sulla base dei titoli posseduti e di precedenti incarichi, secondo criteri da contrattare con le Organizzazioni sindacali. L’utilizzo di durata annuale è rinnovabile, ma può essere praticato anche per specifica attività e per periodi brevi a chiamata, con il consenso dell’interessato, assicurando la sostituzione dello stesso."

     

    Art. 24
    Sostituzione dei coordinatori pedagogici

    1.    Dopo l’art. 9 dell’Allegato D) al contratto collettivo provinciale di lavoro del personale del comparto Scuola di cui all’art. 3, comma 1, punto 2), lett. b), c) e d) del D.P.P. 20 novembre 2003, n. 44-7/Leg., sottoscritto in data 17 ottobre 2003, è inserito il seguente:

    "Art. 9 bis
    Sostituzione dei coordinatori pedagogici

    1. In caso di vacanza del posto di coordinatore pedagogico o di assenza, il Dirigente del Servizio Scuola materna, secondo quanto previsto dall’art. 45 della legge provinciale n. 7/1997, può conferire temporaneamente l’incarico di coordinatore pedagogico sulla base di apposita graduatoria provinciale, di durata biennale, formata a domanda fra:

    a) coloro che abbiano conseguito l’idoneità in precedente concorso per coordinatori pedagogici;
    b) gli insegnanti delle scuole dell’infanzia provinciali in possesso del diploma di laurea in pedagogia, psicologia, scienze dell’educazione o lauree equiparate e con almeno due anni di insegnamento.

    La graduatoria è integrabile annualmente in presenza di nuove domande.

    2. La graduatoria è predisposta dal Servizio Scuola materna secondo modalità e criteri che diano priorità all’idoneità conseguita in precedente concorso per coordinatori pedagogici e tenuto conto dei periodi di insegnamento effettuati nelle scuole provinciali dell’infanzia, della partecipazione a corsi di aggiornamento e perfezionamento e di quant’altro sarà ritenuto idoneo a dimostrare le attitudini dei candidati.

    3. Per sostituzioni o vacanze del posto di coordinatore pedagogico di durata fino a quindici giorni, il Dirigente del Servizio Scuola materna può affidare la reggenza del circolo di coordinamento ad un coordinatore pedagogico preposto ad altro circolo. Per periodi superiori, escluse le ferie, in caso di esaurimento della graduatoria, l’incarico di coordinatore pedagogico può essere affidato ad un insegnante del circolo, individuato quale vicario, con precedenza per chi è in possesso dei titoli di studio previsti per i coordinatori pedagogici. Il vicario sarà distaccato dall’insegnamento per il periodo in cui sostituisce il coordinatore con provvedimento del Dirigente del Servizio Scuola materna.

    4. Al personale insegnante di cui ai commi 1 e 3 vengono attribuite, per la durata dell’incarico, le indennità fisse e continuative previste per il coordinatore e la differenza tra i trattamenti minimi tabellari tra la categoria di inquadramento e quella del coordinatore pedagogico. In caso di sostituzione di coordinatore pedagogico che sia anche incaricato di reggenza di altro circolo, al sostituto cui sia assegnata tale reggenza compete altresì l’indennità di cui all’art. 85 del presente C.C.P.L.."

     

    Art. 25
    Norme particolari per il rapporto di lavoro a tempo parziale del personale insegnante delle scuole dell’infanzia

    1.    L'art. 10 (Norme particolari per il rapporto di lavoro a tempo parziale del personale insegnante delle scuole dell’infanzia) dell’Allegato D) al contratto collettivo provinciale di lavoro del personale del comparto Scuola di cui all’art. 3, comma 1, punto 2), lett. b), c) e d) del D.P.P. 20 novembre 2003, n. 44-7/Leg., sottoscritto in data 17 ottobre 2003, è sostituito dal seguente:

    "Art. 10
    Norme particolari per il rapporto di lavoro a tempo parziale del personale insegnante delle scuole dell’infanzia

    1. Il tempo parziale del personale insegnante delle scuole dell’infanzia è regolato dalle norme di cui agli articoli 25 e 26, salvo quanto previsto dal presente articolo.

    2. Il tempo parziale può essere realizzato, oltre che sulla base delle tipologie orizzontali previste nell’art. 25, anche con l’articolazione della prestazione in misura da realizzare comunque la durata del lavoro prevista per il tempo parziale nell’arco temporale preso in considerazione.

    3. Al personale insegnante assegnato alle scuole dell’infanzia, che, in applicazione dell’art. 54, comma 2, della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, subiranno una riduzione d’organico rispetto a quanto previsto dall’art. 5 della citata legge provinciale a seguito del calo delle iscrizioni scolastiche, viene attribuita precedenza sulla trasformazione temporanea a tempo parziale del rapporto di lavoro; detto personale non è computato nel 13%. La precedenza è attribuita solo qualora l’insegnante interessato non presenti contestuale richiesta di trasferimento di sede. La prestazione lavorativa per i dipendenti beneficiari di precedenza non può essere resa che in orizzontale e per la quantità di orario disponibile.

    4. La trasformazione temporanea del rapporto di lavoro è effettuata sulla base della graduatoria dei richiedenti e nel rispetto dei seguenti limiti per scuola, correlati al numero di sezioni attivate:

                        NUMERO SEZIONI                                   NUMERO MASSIMO
                                                                            INSEGNANTI A PART -TIME

                                1                                                            1
                                2                                                            2
                                3                                                            3 (*)
                                4                                                            3
                                5                                                            4
                                6                                                            5 (**)
                                7 e oltre                                                  5

    (*) o 2 insegnanti nel caso in cui tutti gli insegnanti della singola scuola utilmente collocati in graduatoria richiedano il part-time a 12,30 ore settimanali e nella scuola medesima sia attivato il prolungamento d'orario di 15 ore settimanali;
    (**) o 4 insegnanti nel caso in cui tutti gli insegnanti della singola scuola utilmente collocati in graduatoria richiedano il part-time a 12,30 ore settimanali."

     

    Art. 26
    Mobilità intercompartimentale del personale delle scuole dell’infanzia

    1.    L'art. 11 (Mobilità intercompartimentale degli insegnanti e coordinatori pedagogici delle scuole dell’infanzia) dell’Allegato D) al contratto collettivo provinciale di lavoro del personale del comparto Scuola di cui all’art. 3, comma 1, punto 2), lett. b), c) e d) del D.P.P. 20 novembre 2003, n. 44-7/Leg., sottoscritto in data 17 ottobre 2003, è sostituito dal seguente:

    "Art. 11
    Mobilità intercompartimentale del personale delle scuole dell’infanzia

    1. La mobilità fra il comparto del personale della Scuola e il comparto del personale delle Autonomie locali avviene d’ufficio, per il personale delle scuole dell'infanzia, nel caso in cui, a seguito della diminuzione delle sezioni, non sia possibile ricollocare il personale insegnante presso altre scuole dell’infanzia provinciali o per inidoneità all’insegnamento accertata in via permanente mediante visita medica collegiale, alla quale il personale può farsi assistere da un medico di propria fiducia.

    2. Qualora il personale non possa più essere utilizzato nell’espletamento di dette mansioni, lo stesso sarà utilizzato, fino ad un massimo di anni due, nell’ambito di altri Servizi provinciali per lo svolgimento di mansioni diverse da quelle proprie del profilo di appartenenza, ma comunque corrispondenti al livello di inquadramento. Al termine di detto periodo, qualora permanga l’impossibilità all’insegnamento, il personale in questione sarà inquadrato presso le strutture della Provincia.

    3. Il personale interessato dal presente articolo conserva ai fini giuridici l’anzianità maturata ed è inquadrato secondo le disposizioni di cui all'articolo 65 del presente accordo. Qualora il comparto in cui il personale transita sia quello delle Autonomie locali l’equiparazione, ai fini della ricostruzione economica avviene in relazione all’inquadramento economico nei livelli funzionali-retributivi precedenti al nuovo ordinamento professionale.

    4. Le parti si impegnano alla verifica in un successivo accordo quadro delle opportunità di trasferimento intercompartimentale su domanda."

     

    Art. 27
    Formazione per il personale delle scuole dell’infanzia

    1.    L'art. 14 (Formazione per il personale insegnante delle scuole dell’infanzia) dell’Allegato D) al contratto collettivo provinciale di lavoro del personale del comparto Scuola di cui all’art. 3, comma 1, punto 2), lett. b), c) e d) del D.P.P. 20 novembre 2003, n. 44-7/Leg., sottoscritto in data 17 ottobre 2003, è sostituito dal seguente:

    "Art. 14
    Formazione per il personale delle scuole dell’infanzia

    1. Le parti individuano nella formazione un fondamentale strumento di aggiornamento e di crescita professionale del personale in servizio e di inserimento nei processi formativi del personale di nuova assunzione.

    2. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto e un dovere per il personale delle scuole dell’infanzia, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità.

    3. Con direttiva del Servizio Scuola materna, da emanarsi entro il 31/12 antecedente a ciascun anno scolastico di riferimento, sono definiti:

    a) gli obiettivi formativi assunti come prioritari a livello provinciale, con particolare riguardo a quelli relativi alle iniziative di sostegno dei processi di innovazione;
    b) indicazioni circa il monitoraggio, il supporto, l'assistenza e la valutazione degli interventi formativi.

    4. I predetti elementi vanno definiti nell'ambito di una strategia pluriennale e sulla base delle disponibilità finanziarie previste dalla legge di bilancio.

    5. Il piano per le attività di formazione e di aggiornamento è adottato dal Servizio Scuola materna entro il 31 maggio antecedente a ciascun anno di riferimento. Il collegio dei docenti delibera, nell’ambito del piano di formazione, le proposte corrispondenti alle esigenze del circolo. A tal fine le proposte formative saranno individuate tra le proposte del Servizio Scuola materna, nell'ambito dei progetti autonomamente elaborati o proposti dai collegi e nell'ambito della complessiva offerta dell'IPRASE, dell'Università di Trento, di altri Enti culturali e scientifici e delle associazioni professionali.

    6. Per tutte le attività devono essere documentate le modalità di realizzazione e di partecipazione e devono essere presentati al collegio docenti le documentazioni e i materiali prodotti.

    7. I coordinatori pedagogici partecipano, previa autorizzazione del Dirigente del Servizio Scuola materna, in relazione anche alle esigenze di funzionamento del servizio, ad iniziative formative o di aggiornamento organizzate dall’Amministrazione o realizzate da enti universitari, I.R.R.S.A.E., I.P.R.A.S.E., altri enti ed associazioni professionali.

    8. Il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati o autorizzati dall'Amministrazione è considerato in servizio a tutti gli effetti e i relativi oneri sono a carico della stessa. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta, sussistendone i presupposti, il trattamento di missione ed il rimborso delle spese di viaggio.

    9. Il Dirigente del Servizio Scuola materna può concedere al personale che ne faccia richiesta, senza determinazione di oneri a carico dell’Amministrazione, permessi retribuiti per la partecipazione a convegni su materie attinenti l’attività svolta, fino ad un massimo di giorni tre per anno scolastico."

     

    Art. 28
    Orario di lavoro per il personale insegnante della formazione professionale

    1.    L'art. 15 (Orario di lavoro per il personale insegnante per la formazione professionale) dell’Allegato D) al contratto collettivo provinciale di lavoro del personale del comparto Scuola di cui all’art. 3, comma 1, punto 2), lett. b), c) e d) del D.P.P. 20 novembre 2003, n. 44-7/Leg., sottoscritto in data 17 ottobre 2003, è sostituito dal seguente:

    "Art. 15
    Orario di lavoro del personale insegnante per la formazione professionale

    1. L’orario di servizio del personale docente della formazione professionale è costituito da un monte annuo di 913 ore, ripartite come segue:

    - monte annuo di 638 ore di insegnamento frontale unificato per tutti gli insegnamenti;
    - monte annuo di 275 ore, di cui:

    1) fino a 25 ore, comunque riconosciute, da destinare alla sostituzione di docenti assenti per assenze brevi, fino a sette giorni, mediante preventiva individuazione delle giornate della settimana in cui possono essere utilizzate, tenuto altresì conto delle preferenze espresse dai docenti e secondo criteri di rotazione e di equità. Le sostituzioni possono essere disposte nelle giornate in cui il docente è presente nella scuola e con preavviso al mattino rispetto al turno pomeridiano; quindici ore saranno comunque calendarizzate con priorità sulla prima ora;

    2) le 250 ore rimanenti saranno destinate alle seguenti attività:

    1. programmazione di Centro, collegio docenti di CFP, consigli di classe, attività di valutazione e di autovalutazione, scrutini e predisposizione di relativi giudizi e profili degli allievi, esami, coordinamento e viaggi connessi con il tutoraggio dello stage degli allievi, visite guidate, viaggi di istruzione, udienze generali e udienze individuali settimanali;

    2. altre attività che si rendessero necessarie per le esigenze del Centro, compresa l’attività promozionale e di orientamento;

    3. attività di aggiornamento professionale.

    La fruizione delle 250 ore dovrà risultare da un programma di utilizzo predisposto, con cadenza di norma non inferiore al trimestre, dal Responsabile di Centro previa concertazione con il Collegio Docenti/coordinamento.

    Il monte ore annuale di docenza frontale farà riferimento a 37 settimane, escludendo le interruzioni di Pasqua, Natale, inizio e fine anno.

    2. L'orario di lavoro è ripartito in non più di cinque giorni alla settimana e in non più di due turni giornalieri (mattino, pomeriggio e sera). L’orario settimanale di docenza non dovrà, inoltre, superare le 26 ore, ivi comprese le ore di sostituzione. Le ore settimanali prestate oltre le 21 sono retribuite con la maggiorazione oraria di Euro 5,50. La maggiorazione è attribuita anche in caso di insegnamento in corsi diversi dopo il termine delle lezioni pomeridiane previste per la formazione di base. Di norma, tale prestazione lavorativa dovrà essere svolta in un arco massimo di dieci ore giornaliere, derogabili solo per il completamento del collegio docenti e dei consigli di classe. L'eventuale estensione oltre tale limite, per necessità particolari, avverrà d'intesa con la rappresentanza sindacale del Centro. Di norma, il superamento delle 21 ore settimanali non può avvenire per più di sei settimane consecutive, ripetibili dopo un intervallo non inferiore ai 30 giorni. Tali limiti possono essere superati solo a seguito di contrattazione decentrata.

    3. L'orario relativo agli insegnamenti previsti per la formazione di base sarà comunicato al docente all’inizio del quadrimestre. Le ore di docenza in corsi diversi da quelli di base dovranno rispondere al criterio della flessibilità e il relativo orario sarà comunicato all’interessato con un preavviso di 15 giorni, anche nel caso di assenza dal servizio. Per i cambiamenti dell’orario per la formazione di base il periodo di preavviso non potrà essere inferiore a trenta giorni. La convocazione del collegio docenti e dei consigli di classe dovrà rispettare i cinque giorni di preavviso, salvo casi eccezionali ed urgenti.

    4. Nel monte di 638 ore sono ricomprese, limitatamente alle ore previste nel calendario di lezione, le ore per permessi retribuiti e non retribuiti, per sciopero, per assenze e autogestione degli allievi, per visite d'istruzione, per malattie, infortuni e chiusura del Centro per cause di forza maggiore non prevedibili. Per le assenze e per le attività sopra riportate sono conteggiate, in riduzione, anche le ore programmate e svolte in tali periodi, relative alle 250 ore.

    5. Il personale docente con contratto a tempo parziale è tenuto a prestare il numero di ore frontali previsto dal contratto individuale di lavoro; corrispondentemente saranno calcolati la quota relativa alle 275 ore di attività funzionali e un orario supplementare calcolato in proporzione alle prestazioni straordinarie richieste al personale a tempo pieno. Il trattamento economico del personale a tempo determinato è retribuito in 638/esimi in relazione alle ore assegnate e l’eventuale lavoro supplementare viene retribuito ai sensi dell’art. 36 del presente accordo."

     

    Art. 29
    Rientro in servizio dei docenti dopo il 30 aprile

    1.    L'art. 16 (Rientro in servizio dei docenti dopo il 30 aprile) dell’Allegato D) al contratto collettivo provinciale di lavoro del personale del comparto Scuola di cui all’art. 3, comma 1, punto 2), lett. b), c) e d) del D.P.P. 20 novembre 2003, n. 44-7/Leg., sottoscritto in data 17 ottobre 2003, è sostituito dal seguente:

    "Art. 16
    Rientro in servizio dei docenti dopo il 30 aprile

    1. Al fine di garantire la continuità didattica, il personale insegnante per la formazione professionale, che sia assente con diritto alla conservazione del posto per un periodo non inferiore a 150 giorni continuativi nell’anno formativo e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima, fino alla fine dell’anno formativo."

     

    Art. 30
    Personale insegnante per la formazione professionale in posizione di utilizzo

    1.    L'art. 17 (Personale insegnante per la formazione professionale in posizione di utilizzo) dell’Allegato D) al contratto collettivo provinciale di lavoro del personale del comparto Scuola di cui all’art. 3, comma 1, punto 2), lett. b), c) e d) del D.P.P. 20 novembre 2003, n. 44-7/Leg., sottoscritto in data 17 ottobre 2003, è sostituito dal seguente:

    "Art. 17
    Personale insegnante per la formazione professionale in posizione di utilizzo

    1. Il personale insegnante per la formazione professionale cui siano affidate funzioni diverse da quelle di insegnamento nell’ambito di strutture provinciali non scolastiche, dipende funzionalmente dal dirigente della struttura in cui presta servizio cui corrisponde il suo orario settimanale ed è regolato, per quanto attiene l’erogazione del salario accessorio, dalle norme che disciplinano il personale amministrativo della Provincia, con riferimento alle categorie C evoluto per il personale insegnante non laureato e D base (ex pos. D15) per il personale insegnante laureato, ivi compresa la misura dello straordinario o l'utilizzo, in alternativa, dell’istituto del recupero e la partecipazione a progetti/piani di produttività. Per il personale in utilizzo alla data di sottoscrizione del presente accordo, è fatta salva la norma di salvaguardia del trattamento economico accessorio in essere prevista dall’art. 62 del C.C.P.L. di data 26 luglio 2002.

    2. L'utilizzo di cui al comma 1 avviene per chiamata e con il consenso dell'interessato, è di norma di durata annuale ed è rinnovabile.

    3. Con successivo accordo le parti possono regolamentare ulteriormente la materia di cui al presente articolo."

     

    Art. 31
    Attribuzione di funzioni

    1.    L'art. 18 (Attribuzione di funzioni) dell’Allegato D) al contratto collettivo provinciale di lavoro del personale del comparto Scuola di cui all’art. 3, comma 1, punto 2), lett. b), c) e d) del D.P.P. 20 novembre 2003, n. 44-7/Leg., sottoscritto in data 17 ottobre 2003, è sostituito dal seguente:

    "Art. 18
    Attribuzione di funzioni

    1. Ai docenti per la formazione professionale, in possesso dei requisiti e delle professionalità necessarie, possono essere affidate particolari funzioni, quali:

    1. collaboratore del dirigente;

    2. coordinatore della didattica;

    3. coordinatore dello stage;

    4. coordinatore delle attività in favore dei disabili;

    5. coordinatore informatico;

    6. coordinatore TPO;

    7. analista dei fabbisogni formativi ed elaboratore di progettazione;

    8. coordinatore dell’apprendistato.

    Il Dirigente del Servizio Formazione professionale, sentito il collegio docenti/coordinamento, può procedere all’affidamento delle funzioni di cui al presente comma al personale disponibile a seguito della valutazione dei seguenti elementi:

    1. possesso di competenze qualificate ai fini del conferimento dell’incarico;

    2. positivo svolgimento, in anni precedenti, delle funzioni di cui al presente comma;

    3. acquisizione di competenze comprovate dalla partecipazione a percorsi formativi o verificate a seguito del dispositivo delle analisi delle competenze professionali e del bilancio delle competenze, qualora il docente lo ponga a disposizione per le suddette finalità.

    2. Per le figure miste docenza/funzioni di cui al comma 1, la riduzione dell’orario frontale di insegnamento avverrà in proporzione di 1 ora ogni 2 ore prestate. La riduzione d’orario di insegnamento comporta anche una riduzione proporzionale delle 250 ore di attività funzionale e l’attribuzione di un’indennità oraria di Euro 12,00 per le ore frontali poste in diminuzione. Il monte ore ottenuto viene usato con flessibilità in relazione alle esigenze del Centro, anche oltre la durata dell’attività ordinaria del normale funzionamento dei Centri, per un periodo comunque non eccedente due settimane prima e due dopo la conclusione dell’attività didattica.

    3. Per le figure miste docenza/funzione la riduzione dell’orario frontale non potrà essere superiore al 35% del monte ore frontale di insegnamento. La consistenza della stessa e la sua articolazione sarà decisa dalla direzione del Centro, in accordo con il docente interessato.

    4. La prestazione lavorativa, in alternativa a quanto previsto dal comma 3, può essere svolta per l’intero orario per le funzioni di cui al comma 1. In tal caso l’orario di lavoro viene svolto in 36 ore settimanali ed è regolato dalle norme che disciplinano il personale amministrativo, compresa la misura dello straordinario o l’utilizzo, in alternativa, dell’istituto del recupero. In relazione alle funzioni di cui al presente comma viene riconosciuta un’indennità oraria pari a Euro 9,30 per ogni ora di docenza portata in diminuzione.

    5. Nel caso di assenze continuative superiori a trenta giorni, l’orario può essere ridotto in misura forfetaria corrispondente alla media settimanale dell’orario dovuto dall’interessato, in relazione alle disposizioni di cui ai commi 2 e 4. I compensi di cui ai commi 2 e 4 sono proporzionalmente ridotti, per i periodi di assenza superiori a trenta giorni continuativi e per ogni periodo multiplo (escluse le ferie e gli infortuni), nella misura di 1/10 dell’importo annuo attribuibile ai sensi del comma 2 e di 1/12 dell’importo annuo attribuibile ai sensi del comma 4.

    6. L’Amministrazione, in assenza di personale idoneo o in mancanza di disponibilità del personale docente in servizio, può ricorrere per la copertura delle funzioni di cui al comma 1 a personale con specifica e documentata preparazione e professionalità. A tale personale vengono corrisposti il trattamento economico previsto per il personale docente della formazione professionale e l’indennità prevista al comma 4.

    7. L’Amministrazione può ricorrere a personale con specifica e documentata preparazione anche per le attività di tutoraggio e per l’attività di tecnico di laboratorio.

    8. Al personale impiegato per le attività di tutoraggio si applica il trattamento economico previsto per il personale insegnante per la formazione professionale.

    9. Al personale impiegato per le attività di tecnico di laboratorio, in possesso dei requisiti di accesso previsti per il personale A.T.A, si applica il trattamento economico e giuridico della categoria C del personale non docente della scuola a carattere statale (A.T.A.). L’orario di lavoro è di 36 ore settimanali.

    10. L’Amministrazione potrà individuare ulteriori funzioni, oltre a quelle previste nel comma 1, previa concertazione con le OO.SS., nonché precisare ulteriormente i compiti inerenti le funzioni già individuate ai sensi del presente articolo."

     

    Art. 32
    Viaggi di istruzione, visite guidate, stage

    1.    L'art. 20 (Viaggi di istruzione, visite guidate, stage) dell’Allegato D) al contratto collettivo provinciale di lavoro del personale del comparto Scuola di cui all’art. 3, comma 1, punto 2), lett. b), c) e d) del D.P.P. 20 novembre 2003, n. 44-7/Leg., sottoscritto in data 17 ottobre 2003, è sostituito dal seguente:

    "Art. 20
    Viaggi di istruzione, visite guidate, stage

    1. Ai docenti accompagnatori di viaggi di istruzione, visite guidate o stage spetta il trattamento di missione determinato e liquidato secondo le disposizioni previste nell'Allegato richiamato all’art. 82 del presente C.C.P.L.

    2. Per i docenti accompagnatori di viaggi d’istruzione è riconosciuta, in aggiunta alle ore di servizio previste per quella giornata, la differenza tra l’orario di servizio previsto per la medesima giornata e le ore effettivamente prestate fino ad un massimo di 8 ore giornaliere mediante l’utilizzo del monte annuo di 250 ore destinate al funzionamento del Centro."

     

    Art. 33
    Insegnanti di religione

    1.    L'art. 21 (Insegnanti di religione) dell’Allegato D) al contratto collettivo provinciale di lavoro del personale del comparto Scuola di cui all’art. 3, comma 1, punto 2), lett. b), c) e d) del D.P.P. 20 novembre 2003, n. 44-7/Leg., sottoscritto in data 17 ottobre 2003, è sostituito dal seguente:

    "Art. 21
    Insegnanti di religione

    1. Ai docenti di religione per i quali è previsto un orario annuale non inferiore a 34 ore per ogni classe affidata sono assegnate ulteriori sei ore per attività da svolgere con gli allievi. I medesimi docenti sono inoltre tenuti a prestare una quota proporzionale delle 275 ore e delle ore previste per lo straordinario.

    2. Fatto salvo un eventuale trattamento di maggior favore, il servizio prestato quale insegnante di religione presso lo stesso Ente, è valutato per 2/3 mediante l’attribuzione degli emolumenti (classi, scatti e riequilibrio dell’anzianità) attribuiti al personale docente per gli stessi periodi.

    3. A decorrere dall’1.9.2002 il personale insegnante di cui al comma 1, in possesso dei titoli di studio previsti per i docenti di religione in servizio presso la scuola media a carattere statale, è inquadrato economicamente come gli insegnanti laureati assunti a tempo indeterminato e beneficia delle successive progressioni di carriera previste per il medesimo personale. Il servizio precedente, comunque prestato quale insegnante di religione presso lo stesso Ente, è valutato per 2/3.

    4. Ai docenti di religione, ancorché in servizio a tempo determinato e che al 1° gennaio 2000 abbiano maturato almeno tre anni di servizio, è inoltre attribuito il trattamento di cui al comma 3 dell’art. 74 del C.C.P.L. 1998-2001."

     

    Art. 34
    Mobilità del personale insegnante per la formazione professionale

    1.    L'art. 23 (Mobilità del personale insegnante per la formazione professionale) dell’Allegato D) al contratto collettivo provinciale di lavoro del personale del comparto Scuola di cui all’art. 3, comma 1, punto 2), lett. b), c) e d) del D.P.P. 20 novembre 2003, n. 44-7/Leg., sottoscritto in data 17 ottobre 2003, è sostituito dal seguente:

    "Art. 23
    Mobilità del personale insegnante per la formazione professionale

    1. Il passaggio da una sede di servizio ad un’altra dello stesso Centro avviene, in presenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative o produttive, per materie affini, su decisione del dirigente, sulla base dell’anzianità di servizio e della situazione familiare.

    2. Nel caso di mobilità per diminuzione delle sezioni il personale insegnante potrà essere utilizzato nell'ambito di altri Servizi provinciali per lo svolgimento di mansioni diverse da quelle proprie della categoria di appartenenza, ma comunque con riferimento alle funzioni delle categorie C evoluto - per il personale insegnante non laureato - e D base (ex pos. D15) - per il personale insegnante laureato. Trascorsi due anni, qualora permanga l'impossibilità all'insegnamento, il personale in questione sarà inquadrato presso le strutture della Provincia. In tal caso si applica il disposto di cui all’art. 65 del presente CCPL."

     

    Art. 35
    Disposizioni sulla formazione

    1.    L'art. 24 (Disposizioni sulla formazione) dell’Allegato D) al contratto collettivo provinciale di lavoro del personale del comparto Scuola di cui all’art. 3, comma 1, punto 2), lett. b), c) e d) del D.P.P. 20 novembre 2003, n. 44-7/Leg., sottoscritto in data 17 ottobre 2003, è sostituito dal seguente:

    "Art. 24
    Disposizioni sulla formazione

    1. Per la formazione professionale, la formazione degli operatori viene programmata dalla Giunta provinciale nell’ambito dell’attuazione del Programma annuale delle attività per la formazione professionale, sentite le OO.SS. e le indicazioni del collegio docenti/coordinamento del Servizio Formazione professionale.

    2. Per la formazione professionale le modalità di realizzazione sono sancite a norma dell’art. 17 della L.P. n. 21/87 e dell’attuazione al Programma e possono prevedere anche l’effettuazione di stages in azienda o comunque presso strutture produttive. Tali modalità sono fissate sentite le OO.SS. e le indicazioni del collegio docenti/coordinamento del Servizio Formazione professionale.

    3. Con direttiva del Servizio Formazione professionale, da emanarsi entro il 31/12 antecedente a ciascun anno formativo di riferimento, sulla base della contrattazione con le OO.SS. della scuola, sono definiti:

    a) gli obiettivi formativi assunti come prioritari a livello provinciale, con particolare riguardo a quelli relativi alle iniziative di sostegno dei processi di innovazione;
    b) indicazioni circa il monitoraggio, il supporto, l'assistenza e la valutazione degli interventi formativi.

    4. I predetti elementi vanno definiti nell'ambito di una strategia pluriennale e sulla base delle disponibilità finanziarie previste dalla legge di bilancio.

    5. Il piano per le attività di formazione e di aggiornamento destinate al personale insegnante per la formazione professionale è adottato dal Servizio Formazione professionale, tenuto conto delle proposte formulate dal collegio docenti/coordinamento entro il 31 maggio antecedente a ciascun anno di riferimento.

    6. Per tutte le attività devono essere documentate le modalità di realizzazione e di partecipazione e devono essere presentati al collegio docenti/coordinamento le documentazioni e i materiali prodotti."

     

    Art. 36
    Disposizione per l’inquadramento presso la Provincia autonoma di Trento di personale proveniente da Amministrazioni del Comparto AA.LL. della P.AT.

    1.    Il personale che transita alla Provincia autonoma di Trento da Amministrazioni cui si applica il contratto del comparto autonomie locali della PAT è inquadrato nella categoria e figura professionale corrispondente alla posizione giuridica di appartenenza secondo le equiparazioni derivanti dall’applicazione dell’Allegato E) al presente contratto e comunque, per i casi non previsti, in base ai principi da essa desumibili. I servizi prestati nel comparto di provenienza sono riconosciuti con i medesimi effetti contrattuali previsti per il personale del comparto di destinazione.

    2.    Ai fini della determinazione del trattamento economico spettante si applica la ricostruzione della posizione economica mediante l’applicazione del CCPL 1998-2001 e successivi per il personale non docente del comparto scuola secondo le corrispondenze di cui al citato Allegato E).

    3.    Qualora il trattamento economico come determinato al comma 2 risulti inferiore a quello fisso e continuativo comprensivo delle voci riferibili al maturato individuale di anzianità da ultimo acquisito nell’Amministrazione di provenienza, la differenza è conservata a titolo di assegno personale riassorbibile con qualsiasi futuro miglioramento economico di carattere generale.

     

    Art. 37
    Disposizione per l’inquadramento presso la Provincia autonoma di Trento di personale proveniente da altre Amministrazioni

    1.    Il personale che transita alla PAT da altre Amministrazioni è inquadrato nella categoria e figura professionale corrispondente alla posizione giuridica di appartenenza. Nell’ipotesi di inquadramento per disposizione di legge, con provvedimento della Giunta provinciale, previa concertazione con le OOSS, vengono stabilite le relative tabelle di equiparazione.

    2.    Ai fini della determinazione del trattamento economico spettante per effetto dell’inquadramento, il personale viene collocato nella posizione retributiva immediatamente inferiore a quella corrispondente all’importo derivante dalla differenza tra il trattamento economico in godimento prima dell’inquadramento (costituito dalle voci fisse e continuative ivi comprese le voci connesse all’anzianità) e quanto attribuito a titolo di assegno annuo lordo ed indennità integrativa speciale.

    3.    In ogni caso la collocazione di cui al precedente comma non può essere superiore alla II posizione se il dipendente ha un’anzianità di servizio di 5 anni, alla III se l’anzianità è tra 5 e 10 anni, alla IV se l’anzianità è tra 10 e 15 anni, alla V se l’anzianità è tra 15 e 20 anni, alla VI se l’anzianità è superiore a 20 anni. L’anzianità viene computata secondo i criteri di cui all’art. 9 del N.O.P. Le anzianità che eccedano la posizione di inquadramento richieste dal presente comma si considerano prestate nella posizione di inquadramento ai fini dell’ammissione alle successive procedure di progressione.

    4.    Qualora il trattamento economico come determinato ai commi 2 e 3 risulti inferiore a quello fisso e continuativo comprensivo delle voci riferibili al maturato individuale di anzianità da ultimo acquisito nell’Amministrazione di provenienza, la differenza è conservata a titolo di assegno personale riassorbibile con qualsiasi futuro miglioramento economico di carattere generale.

    5.    Le disposizione di cui al presente articolo si applicano in quanto compatibili anche agli inquadramenti derivanti da mobilità.

     

    Art. 38
    Inquadramento del personale non insegnante dei Centri di formazione professionale

    1.    Il personale non insegnante in servizio nei Centri di formazione professionale provinciali alla data di sottoscrizione del presente accordo, può, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente contratto, optare a domanda per il passaggio al comparto scuola di cui all’art. 3 lett. c), del D.P.P. del 20 novembre 2003, n. 44-7/Leg.. I servizi prestati nel comparto di provenienza sono riconosciuti con i medesimi effetti contrattuali previsti per il personale del comparto di destinazione.

    2.    Il personale di cui al comma 1 è inquadrato, con decorrenza 1° gennaio 2005, nella categoria e figura professionale corrispondente alla posizione giuridica di appartenenza secondo le equiparazioni derivanti dall’applicazione dell’Allegato E) del presente accordo.

    3.    La determinazione del trattamento economico spettante, a far data dall’1 gennaio 2005, a seguito dell’inquadramento, viene effettuata provvedendo alla ricostruzione della posizione economica mediante l’applicazione del CCPL 1998-2001 e successivi per il personale non docente del comparto scuola, secondo le corrispondenze di cui al citato Allegato E). L’assegno ad personam per la categoria B es derivante dall’inquadramento di cui al presente comma è integrato per un importo pari ad € 54,92 a.l.

    4.    Qualora il trattamento economico come determinato al comma 3, attribuito con la decorrenza di cui al comma 2, risulti inferiore a quello fisso e continuativo da ultimo acquisito nel comparto di provenienza, la differenza è conservata a titolo di assegno personale riassorbibile con qualsiasi futuro aumento economico di carattere generale.

    5.    Il personale inquadrato nelle figure ad esaurimento svolge le mansioni delle figure professionali di provenienza con riferimento all’ambito scolastico.

    6.    Il personale che non eserciti il diritto di opzione di cui al comma 1 è assegnato alle strutture provinciali, secondo modalità e termini stabiliti dall’Amministrazione tenuto conto delle esigenze personali e di famiglia. L’Amministrazione, previa informazione al personale interessato, esamina, qualora richiesto, le assegnazioni con le OO.SS..

     

    Art. 39
    Riconoscimento servizi prestati

    1.    Al personale insegnante delle scuole dell’infanzia nonché al personale insegnante per la formazione professionale ed al personale ausiliario, tecnico ed amministrativo delle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria, assunto a tempo indeterminato con decorrenza rispettivamente 1° luglio e 1° settembre 2003 e che in base alle risultanze delle rispettive graduatorie avrebbe avuto titolo all’assunzione a tempo indeterminato a decorrere dal 1° settembre 2002, il servizio svolto successivamente al 1° gennaio 2003 a tempo determinato è riconosciuto quale servizio prestato a tempo indeterminato.

     

    Art. 40
    Personale dell’ex Scuola del Tonale

    1.    Il personale già assegnato al Servizio Istruzione e assistenza scolastica – Scuola del Tonale - di cui al comma 2 dell’art. 38 dell’Accordo di settore di data 21 settembre 2001, ancorché non abbia optato per il mutamento di figura professionale ai sensi del medesimo comma 2 entro il termine del 15 gennaio 2002, è inquadrato nella nuova figura professionale secondo le modalità previste dal comma stesso con decorrenza 1 dicembre 2001.

     

    Art. 41
    Una tantum

    1.    Al personale a tempo indeterminato che nell’anno scolastico 2003/2004 ha percepito la quota presenza del Fondo per la produttività e per il miglioramento dei servizi in misura non inferiore all’80% è corrisposta un’indennità una tantum di € 350,00, da corrispondersi non oltre il mese di febbraio 2005.

     

    Art. 42
    Clausola finale

    1.    Il presente contratto esplica i suoi effetti a far data dal primo giorno successivo alla data di sottoscrizione, fatta eccezione per l’art. 15 "Indennità per il funzionario amministrativo scolastico" i cui effetti decorrono dall’1 settembre 2004.

    2.    La tabella costituente l’Allegato 4) al C.C.P.L. di data 17 ottobre 2003 è sostituita dalla tabella D) allegata al presente accordo con effetto dall’anno scolastico 2004/2005.

    3.    Qualora si verifichino scostamenti della spesa rispetto agli stanziamenti previsti dal presente accordo le parti provvederanno ad adottare misure correttive idonee a ripristinare l’equilibrio.

    4.    Qualora intervengano disposizioni esterne alla contrattazione, che determinino un aggravio dei costi previsti, il contratto è risolto con la stessa decorrenza e le parti s’incontreranno con urgenza per rinegoziarne le clausole atte, in relazione ai maggiori costi intervenuti, a ripristinare i limiti della spesa globale.



     

    ORDINAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE COORDINATORE ED INSEGNANTE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, DEL PERSONALE AUSILIARIO, TECNICO E AMMINISTRATIVO DELLE SCUOLE A CARATTERE STATALE E ASSISTENTI EDUCATORI, DEL PERSONALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO.

    TITOLO I
    AMBITO DI APPLICAZIONE

    Art. 1
    Destinatari

    Il sistema di classificazione professionale si applica, salvo quanto previsto da specifiche disposizioni, al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato:

  • ausiliario, tecnico e amministrativo delle scuole a carattere statale e agli assistenti educatori;

  • coordinatore pedagogico ed insegnante delle scuole dell'infanzia;

  • della formazione professionale della Provincia autonoma di Trento.

  •  

    Art. 2
    Decorrenza

    1. Il presente accordo ha decorrenza dalla data di sottoscrizione salvo quanto previsto da specifiche disposizioni.

     

    TITOLO II
    SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE

    Art. 3
    Sistema di classificazione

    1.    Il sistema di classificazione si articola in quattro categorie, denominate rispettivamente A, B, C e D per il personale ausiliario, tecnico e amministrativo delle scuole a carattere statale e dei Centri di formazione professionale e per gli assistenti educatori; nelle categorie uniche del personale coordinatore ed insegnante delle scuole dell'infanzia. Per il personale insegnante dei Centri di formazione professionale il sistema di classificazione si articola in una categoria unica suddivisa in due livelli.

    2.    I contenuti professionali propri di ciascuna categoria e delle figure professionali relative a ciascuna di esse sono individuati nell'Allegato A.

    3.    Ogni dipendente è inquadrato nell'ordinamento professionale attraverso un sistema di classificazione che prevede l'attribuzione di una categoria/livello e di una figura professionale.

    4.    Il personale inquadrato ad esaurimento nella posizione retributiva C es. svolge le mansioni dei profili professionali di provenienza con riferimento agli ambiti rispettivamente di assistente di laboratorio scolastico, assistente amministrativo scolastico e assistente bibliotecario.

    5.    Il personale collocato nella posizione retributiva B es. svolge le mansioni del profilo di provenienza, con riferimento alle attività svolte nella scuola.

    6.    Qualora l’organizzazione dell’attività scolastica richieda l’individuazione di nuove figure professionali, con successiva contrattazione, si definiranno le relative declaratorie, in analogia ai contenuti delle figure indicate nell’ordinamento professionale.

     

    Art. 4
    Accesso alle categorie

    1.    L'assunzione del personale avviene nelle posizioni retributive di ingresso delle singole categorie secondo le disposizioni previste in materia da leggi e regolamenti.

    2.    L'Amministrazione può destinare per ciascuna figura professionale all'accesso dall'esterno una percentuale non superiore al 50% dei posti messi complessivamente a concorso nell'anno. Per la figura professionale di assistente amministrativo scolastico l’accesso è riservato alle figure della categoria immediatamente inferiore per una percentuale non inferiore al 70%.

     

    Art. 5
    Progressione verticale

    1.    Per il personale ausiliario, tecnico e amministrativo delle scuole a carattere statale e dei Centri di formazione professionale la progressione alla categoria immediatamente superiore avviene anche prescindendo dai titoli di studio ordinariamente previsti per l'accesso dall'esterno, purché in possesso di una anzianità di almeno sei anni nella categoria di provenienza, considerando a tal fine anche il servizio non di ruolo.

    2.    La progressione di cui al comma 1 avviene nel limite dei posti disponibili, previo superamento di selezione interna tra gli aventi titolo, con accertamento delle capacità professionali richieste per la categoria superiore, da effettuarsi mediante prove teoriche e/o pratiche o corso-concorso di riqualificazione mediante la formazione di una graduatoria che può tenere conto anche di altri elementi quali i titoli professionali.

    3.    Nella progressione di cui al presente articolo è attribuito al personale il trattamento economico iniziale della categoria superiore. Nel caso in cui sia già in godimento un trattamento stipendiale di importo superiore è attribuito l’importo della posizione retributiva immediatamente successiva alla retribuzione maturata.

    4.    L’Amministrazione, previa concertazione ai sensi dell’art. 9 del C.C.P.L. di data 17.10.2003, individua:

    A) i contingenti di posti per figura professionale soggetti a progressione verticale;
    B) gli ulteriori eventuali requisiti generali di ammissione alle procedure e criteri di valutazione dell’anzianità;
    C) i criteri di valutazione di eventuali titoli e delle prove;
    D) le modalità di finanziamento;
    E) #9; le modalità di svolgimento delle selezioni.

     

    Art. 6
    Mutamento di figura professionale

    1.    Nel limite dei posti disponibili, i dipendenti possono chiedere il passaggio ad altra figura professionale di pari categoria/livello, con esclusione delle figure ad esaurimento, purché siano in possesso dei requisiti culturali e professionali previsti per l’accesso alla figura professionale richiesta.

    2.    Il personale appartenente alle figure professionali di Assistente di laboratorio scolastico e di Collaboratore di laboratorio scolastico ad esaurimento può chiedere il passaggio ad aree diverse da quelle che l’attuale normativa sulla mobilità già consente.

    3.    I passaggi di cui ai commi 1 e 2 avvengono previo superamento di apposita prova selettiva o di accertamento, da svolgersi secondo modalità e criteri stabiliti dall’Amministrazione, finalizzati alla verifica dell’idoneità allo svolgimento delle mansioni della figura professionale o dell’area richiesta.

     

    TITOLO III
    POSIZIONI RETRIBUTIVE E PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE

    Art. 7
    Trattamento economico e posizioni retributive

    1.    Lo stipendio riferibile a ciascuna categoria/livello si articola in sette posizioni retributive denominate 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, i cui valori sono indicati negli Allegati B/1), B/2) e B/3).

     

    Art. 8
    Progressione economica orizzontale

    1.    La progressione economica orizzontale correla l'incremento retributivo alla crescita professionale del dipendente e non comporta modifica del ruolo professionale ricoperto dallo stesso.

    2.    La progressione economica orizzontale avviene, per il personale a tempo indeterminato, dalla prima alla seconda posizione retributiva di ciascun livello/categoria senza limitazione di posti dopo un periodo di permanenza di cinque anni nella prima posizione retributiva, nel caso in cui il lavoratore abbia ottenuto attraverso il sistema permanente di valutazione, per cinque anni una valutazione positiva, compatibilmente con gli anni di avvio del processo di valutazione.

    3.    La corresponsione del relativo incremento economico avviene dal primo giorno dell’anno successivo a quello a cui si riferisce la quinta valutazione positiva acquisita.

    4.    La progressione alle posizioni retributive successive alla seconda avviene con cadenza annuale, nel limite delle risorse disponibili nel fondo di cui all’art. 13 mediante procedura comparativa fra gli appartenenti alla posizione retributiva inferiore a quella da assegnare da almeno quattro anni. Tale comparazione avviene tenuto conto dell’anzianità, delle valutazioni annuali, dei punteggi per conoscenze e percorsi formativi secondo l’ Allegato C).

    5.    I punteggi attribuiti alla valutazione sono definiti con successivo accordo contestualmente alla definizione delle modalità applicative del sistema permanente di valutazione. Fino a quando non sia attivato il sistema permanente di valutazione la procedura comparativa di cui al comma 4 non tiene conto dei relativi punteggi.

    6.    Le graduatorie di merito formate annualmente per l'acquisizione delle posizioni retributive di ciascuna categoria sono utilizzate nei limiti del fondo disponibile e non sono usufruibili per le progressioni degli anni successivi.

     

    Art. 9
    Modalità di computo dell’anzianità utile ai fini della progressione verticale e della procedura comparativa della progressione orizzontale

    1.    Il computo dell’anzianità è effettuato equiparando all’anzianità di ruolo o a tempo indeterminato quella maturata a tempo determinato presso lo stesso ente. E’ altresì equiparata a quella svolta presso l’Amministrazione provinciale quella prestata nelle medesime categorie/livelli o superiori presso altri Enti pubblici o presso le scuole equiparate di cui all’art. 46 della l.p. 21.3.1977, n. 13.

    2.    Il servizio prestato con rapporto di lavoro part-time è valutato per intero.

    3.  L’eventuale equiparazione con livelli non corrispondenti viene effettuata dall’Amministrazione previa concertazione con le OO.SS..

     

    Art. 10
    Assenze

    1.    Qualora si verifichino assenze superiori a 184 giorni nell’anno scolastico a titolo diverso da: ferie; recuperi; infortuni sul lavoro e malattia dovuta a causa di servizio; congedo di maternità e/o paternità o parentale, utili ai fini giuridici; distacchi, permessi ed aspettative sindacali; mandato politico o volontariato internazionale, non viene attribuito il punteggio di anzianità per le procedure di progressione.

     

    Art. 11
    Valutazione negativa e sanzioni disciplinari

    1.    Ogni valutazione annuale negativa comporterà il ritardo di un anno nei tempi delle progressioni orizzontali. Il ritardo non può essere reiterato a seguito del passaggio a categorie/livelli superiori.

    2.    Il ritardo di cui al comma 1 si applica anche a coloro che hanno riportato nell'anno sanzioni disciplinari pari o superiori alla multa. Le valutazioni negative e le sanzioni disciplinari da prendere in considerazione sono quelle verificatesi nell’anno in cui vengono determinati i requisiti di partecipazione alle procedure.

    3.    In sede di prima applicazione, il ritardo di un anno di cui ai commi 1 e 2 si applica a coloro che abbiano riportato sanzioni disciplinari nel biennio precedente.

     

    Art. 12
    Sistema permanente di valutazione del personale

    1.    Il sistema permanente di valutazione del personale è volto a favorire la partecipazione dei dipendenti alla formazione ed al conseguimento degli obiettivi di miglioramento dell'organizzazione del lavoro e dei servizi. Le metodologie ed i sistemi di valutazione dovranno permettere un'equa valutazione delle prestazioni e dei risultati conseguiti.

    2.    La valutazione é effettuata ogni anno scolastico dall'incaricato, entro il 30 novembre dell'anno scolastico successivo al periodo di valutazione, verificando le prestazioni effettuate nell’anno precedente. La valutazione, complessivamente positiva o negativa, andrà graduata e sviluppata tenendo conto di molteplici elementi a seconda della categoria.

    3.    Nel rispetto dei criteri previsti dalla presente norma, con successivo accordo saranno precisati:

    1. gli indicatori della prestazione da prendere in considerazione;
    2. le schede di valutazione;
    3. procedura conciliativa e modalità di svolgimento dell’incontro di conciliazione;
    4. individuazione dei valutatori.

     

    TITOLO IV
    Finanziamento del sistema di classificazione

    Art. 13
    Fondo per la progressione economica orizzontale

    1.    E’ istituito un fondo di finanziamento del sistema di classificazione alimentato dalle risorse derivanti dalla cessazione dal servizio del personale, quantificate in misura pari alla complessiva retribuzione connessa all’anzianità di servizio, comunque denominata, incluso il valore della posizione retributiva da ultimo acquisita rispetto al trattamento base della categoria livello di appartenenza, calcolata su base annua per tredici mensilità, e dei relativi oneri riflessi.

    2.    Lo stanziamento delle risorse costituisce adempimento obbligatorio per l’Amministrazione.

    3.    Concorrono alla determinazione del Fondo i dipendenti dell’Amministrazione destinatari del presente accordo ancorché in utilizzo o in comando presso altri enti. I posti a tempo parziale vengono riparametrati a tempo pieno, in proporzione alle ore di lavoro settimanali.

     

    Art. 14
    Utilizzo del fondo

    1.    Le risorse del fondo per la progressione orizzontale sono prioritariamente destinate al finanziamento del passaggio dalla prima alla seconda posizione retributiva.

    2.    Le risorse disponibili del fondo, al netto di quelle impiegate ai sensi del comma 1, vengono ripartite secondo le procedure di cui al comma 4, in misura del 15% per il passaggio alla terza posizione retributiva e del 21,25% per il finanziamento del passaggio a ciascuna delle successive posizioni retributive.

    3.    La distribuzione dei posti ammessi a progressione orizzontale rispetto alle risorse messe a disposizione avviene secondo il criterio dell’incidenza del numero dei dipendenti inquadrati in relazione alle categorie/livelli e del valore della posizione retributiva che si ammette a procedura comparativa. I posti vengono determinati mediante arrotondamento dei quozienti non interi all’unità inferiore. La categoria C es. è considerata nell’ambito della categoria C e la categoria B es. è considerata nell’ambito della categoria A.

    4.    Le risorse disponibili sono ripartite tra le categorie/livelli in base all’incidenza del costo teorico massimo per ciascuna categoria/livello determinato nell’ipotesi di passaggio alla 7^ posizione di tutti i dipendenti in possesso dei prescritti requisiti. Il calcolo viene effettuato con riguardo agli stipendi tabellari in vigore all’1 gennaio dell’anno di riferimento del Fondo.

    5.    Con le medesime modalità di cui al comma precedente si provvede alla ripartizione tra le categorie/livelli delle risorse disponibili per la progressione alla 6, 5, 4 e 3 posizione retributiva.

     

    Art. 15
    Utilizzo delle risorse residue

    1.    Le risorse che dovessero residuare nell’ambito delle distinte categorie/livelli, a seguito dell’applicazione dell’art. 14, in quanto insufficienti a coprire per intero il costo unitario di una progressione alla posizione retributiva successiva, sono utilizzate in forma cumulata per finanziare un passaggio secondo l’ordine della graduatoria formata per il conseguimento della 7^ posizione retributiva per il personale della categoria/qualifica/livello (comprese le categorie ad esaurimento): A, B, C, D; per gli assistenti educatori; per le insegnanti delle scuole dell’infanzia; per i coordinatori pedagogici; per il personale docente laureato e non laureato della formazione professionale.

    2.    La differenza fra il costo unitario per il conferimento della 7^ posizione retributiva e le risorse residue di competenza nell’anno del livello/qualifica per il passaggio alla 7^ posizione, a seguito dell’applicazione dell’art. 14, comma 3, e di quelle utilizzate ai fini di cui al comma 1 costituiscono un debito da computare a carico delle competenze per il passaggio alla medesima posizione negli anni successivi.

    3.    Le risorse residue a seguito dell’applicazione delle disposizioni del comma 1 sono utilizzate con le medesime procedure di cui ai commi 1 e 2 per finanziare un ulteriore progressione alla 6^ posizione retributiva e, ove residuino risorse, successivamente alla 5^, 4^ e 3^.

    4.    I passaggi avvengono nei confronti dei dipendenti che hanno ottenuto il punteggio in assoluto più elevato solo se la disponibilità del fondo residuo è sufficiente a finanziare completamente il costo del passaggio, purché non risulti un disavanzo determinato nell’anno precedente.

     

    Art. 16
    Computo delle risorse residue o dei disavanzi

    1.    Ad avvenuto completamento dei meccanismi di progressione, le eventuali risorse residue o i disavanzi determinatisi ai sensi dell’art 15 sono imputati in aumento o diminuzione rispettivamente alle progressioni orizzontali delle singole posizioni retributive per l’anno successivo.

     

     

    TITOLO V
    NORME TRANSITORIE DI PRIMO INQUADRAMENTO

    Art. 17
    Norma transitoria sul Fondo per la progressione orizzontale

    1.    In sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2006 in sostituzione delle risorse previste dall’art. 13 del presente accordo il Fondo è alimentato dalle risorse derivanti dall’applicazione dell’aliquota del 2,5% agli importi per categorie/livelli riportati nella sottostante tabella, moltiplicati per il numero di personale in servizio a tempo indeterminato rispettivamente al 31 dicembre di ogni anno a partire dall’anno 2004.

    CATEGORIE/
    LIVELLI

    TOTALE LORDO
    (importi annui lordi per 13 mensilità inclusi oneri riflessi 38% a carico dell’Ente)

    TOTALE NETTO
    (importi annui lordi per 13 mensilità al netto oneri riflessi 38% a carico dell’Ente)

    Categoria A

    4.768,00

    3.455,00

    Categoria B esaurimento

    4.768,00

    3.455,00

    Categoria B

    5.176,00

    3.751,00

    Categoria C

    6.315,00

    4.576,00

    Categoria C esaurimento

    7.258,00

    5.259,00

    Categoria D

    7.977,00

    5.780,00

    Categoria unica personale
    Insegnante scuole infanzia

    7.258,00

    5.259,00

    Categoria unica personale
    Ins. form. prof.le non laureati

    7.258,00

    5.259,00

    Categoria unica personale
    Ins. form. prof.le laureati

    7.977,00

    5.780,00

    Categoria unica personale
    Coord. pedagogico

    8.496,00

    6.157,00

    2.    Le parti si impegnano a verificare al 31 dicembre 2006 la sostenibilità finanziaria per gli anni successivi della presente norma transitoria. A tal fine la parte pubblica renderà edotte le organizzazioni sindacali dell’eventuale squilibrio a debito o credito che si determini fra l’applicazione dell’art. 13 e dell’art. 17 al fine di monitorare la situazione ed eventualmente conguagliare le risorse con le economie reali derivanti dalle dimissioni per pensionamento.

     

    Art. 18
    Norma di inquadramento nel nuovo sistema di classificazione del personale in servizio

    1.    Il personale in servizio a tempo indeterminato alla data dell’1 gennaio 2005 è inquadrato, con la medesima decorrenza, nella posizione retributiva del livello/categoria di appartenenza, di cui agli Allegati B/1, B/2 e B/3, pari all’importo derivante dalla somma del trattamento relativo allo stipendio tabellare base, all’elemento distinto della retribuzione in godimento e alle voci retributive, comunque denominate, determinate dall’anzianità ivi comprese le voci trattamento economico di anzianità (art. 73 CCPL sottoscritto in data 17 ottobre 2003) e assegno ad personam scuola (art. 12 Nuovo ordinamento professionale del personale non docente delle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria della Provincia autonoma di Trento sottoscritto in data 19 marzo 2001; artt. 9 e 11 Nuovo ordinamento professionale del personale insegnante e dei coordinatori pedagogici delle scuole dell’infanzia della Provincia autonoma di Trento sottoscritto in data 19 marzo 2001; art. 9 Nuovo ordinamento professionale del personale insegnante della formazione professionale sottoscritto in data 26 luglio 2002) che sono di conseguenza interamente riassorbite. Nel caso in cui tra le voci retributive indicate vi siano somme corrisposte in misura non rapportabile all’orario di lavoro, ai fini della determinazione dell’importo utile all’inquadramento, le stesse sono ricondotte al servizio prestato a tempo pieno.

    2.    Qualora l’importo derivante dalla somma dei trattamenti di cui al comma 1 determini una collocazione intermedia fra due posizioni retributive il dipendente è collocato nella posizione superiore. La differenza retributiva fra la posizione acquisita ai sensi del comma 2 e quanto in godimento a titolo di stipendio tabellare base, elemento distinto della retribuzione e voci retributive riferibili all’anzianità come definite al comma 1 è corrisposta con la decorrenza 1.1.2005.

     

    Art. 19
    Norma transitoria di prima applicazione del sistema di progressione economica orizzontale

    1.    Il personale viene collocato nella posizione retributiva successiva a quella acquisita ai sensi dell’articolo 18, con decorrenza 1° luglio 2005 ed in deroga a quanto stabilito dall’art. 8, commi 4 e 5, dopo che siano trascorsi un numero di mesi pari o inferiore a sei determinati come quoziente del differenziale retributivo - art. 18 co. 2 - diviso dal quoziente che si ottiene dividendo per 60 la differenza fra posizione retributiva in godimento e la posizione retributiva successiva.

    2.    Il quoziente di cui al comma 1 è arrotondato all’unità superiore nel caso di decimali uguali o superiori a 0,5 e all’unità inferiore nel caso di decimali inferiori a 0,5.

    3.    Il passaggio di cui al comma 1 avviene con decorrenza 1° gennaio 2006 per il personale per cui si sia determinato, secondo le disposizioni del comma 1, un quoziente compreso fra 7 e 12; con decorrenza 1° luglio 2006 per i dipendenti per cui si sia determinato un quoziente compreso fra 13 e 18.

    4.    Il personale è ammesso successivamente a partecipare alle procedure di comparazione di cui all’art. 8, indette a partire dal 1° gennaio 2007 e che avverranno nei limiti delle risorse disponibili, purché si sia determinato, secondo le disposizioni del comma 1, un quoziente compreso fra 19 e 24; a partire dal 1° luglio 2007 parteciperà anche il personale per cui si sia determinato un quoziente compreso fra 19 e 30 e a far data dal 1° gennaio 2008 anche il personale per cui si sia determinato un quoziente compreso fra 19 e 36.

    5.    Dal 1° gennaio 2009 le comparazioni di cui all’art. 8 avvengono fra il personale che abbia maturato entro tale data l’anzianità di quattro anni prevista dall’art. 8, comma 4, nella posizione retributiva in cui risulta inquadrato. Per il personale che abbia conseguito l’inquadramento ai sensi dei commi 1, 3 e 4 la maturazione dei quattro anni avviene successivamente alla data di conseguimento di tale posizione.

    6.    Le risorse destinate all’inquadramento di cui al comma 1 per gli inquadramenti previsti con decorrenza 1° luglio 2005 sono pari a € 229.000,00 netto oneri. Le risorse complessive comprensive dei costi di trascinamento per il 2006 sono pari a € 832.000,00 netto oneri. Le risorse di cui al presente comma sono portate in detrazione dal fondo di cui all’art. 13 così come rideterminato all’art. 17 integrato limitatamente al 2006 e al 2007 di risorse una tantum pari a € 280.500,00 netto oneri per il 2006 e a € 45.500,00 netto oneri per il 2007 che sono recuperate per gli effetti di trascinamento sul fondo.

     

    Art. 20
    Norma finale

    1.    Cessano di avere efficacia le disposizioni dell’Ordinamento Professionale e degli accordi di settore incompatibili con il presente accordo.

    2.    Nei confronti del personale destinatario del presente accordo continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute nell’art. 10 del Titolo IV del N.O.P. allegato al C.C.P.L. 19 marzo 2001 "Accordo collettivo provinciale di lavoro relativo alle norme speciali per il personale insegnante e i coordinatori pedagogici delle scuole dell’infanzia della PAT", nell’art. 14 del Titolo IV del N.O.P. allegato al C.C.P.L. di data 19 marzo 2001 "Accordo collettivo provinciale di lavoro relativo alle norme speciali per il personale non docente (A.T.A.) delle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria della P.A.T." e nell’art. 10 del Titolo IV del N.O.P. allegato al C.C.P.L. 26 luglio 2002 "Contratto collettivo provinciale di lavoro 1998-2001 del personale insegnante per la formazione professionale".



     

    ALLEGATO A)

     

    DECLARATORIE E REQUISITI D'ACCESSO ALLE CATEGORIE
    DELLE NUOVE FIGURE PROFESSIONALI

     

    Categoria A

     

    Declaratoria categoria:
    Appartengono alla categoria A i dipendenti che svolgono attività caratterizzate da:

    • conoscenze di tipo operativo generale (la base teorica di conoscenza è acquisibile con la scuola dell’obbligo) e conoscenze pratiche acquisibili sul campo o attraverso brevi corsi di addestramento;

    • contenuto di tipo ausiliario rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi;

    • problematiche lavorative di tipo semplice, con bassa ampiezza delle soluzioni possibili;

    • relazioni organizzative interne di tipo semplice tra due soggetti interagenti, relazioni esterne di tipo informale o informativo;

    • guida di automezzi che richiedono la patente B.

    Figure professionali:
    Collaboratore scolastico

    Requisiti culturali per l’accesso alla figura di Collaboratore scolastico:
    diploma di scuola media.

     

    Categoria B

    Declaratoria categoria:
    La categoria B identifica insiemi di figure professionali che presuppongono il possesso di conoscenze e abilità tecniche implicanti il ricorso ad una preparazione che garantisca la capacità di una basilare comprensione delle specifiche situazioni di intervento. Tale preparazione presuppone il conseguimento del diploma di scuola media inferiore, generalmente accompagnato da attestati di qualificazione professionale o esperienza professionale o corsi di formazione specialistici.

    Le attività riconducibili alla categoria B sono caratterizzate da:

    • contenuti di tipo operativo, con responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi;

    • gestione ed utilizzazione di sistemi elettronici semplici – ivi inclusi i centralini;

    • discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle soluzioni possibili;

    • relazioni organizzative interne di tipo semplice, anche tra più soggetti interagenti, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo indiretto e formale;

    Figure professionali:
    Coadiutore amministrativo scolastico

    Requisiti culturali per l’accesso di coadiutore amministrativo scolastico:

    1. diploma di qualifica professionale ad indirizzo specifico (addetto alla segreteria d'azienda; addetto alla contabilità di aziende; operatore della gestione aziendale; operatore dell'impresa turistica);

    2. diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica per i servizi del campo amministrativo-contabile, rilasciato al termine di corsi regionali ai sensi dell'art. 14 della L. n. 845 del 1978.

    In caso di mancato possesso dei diplomi di cui alle lettere a) e b) è valido un diploma di maturità.

     

    Categoria C

    Declaratoria categoria:
    La categoria C identifica insiemi di figure professionali che presuppongono il possesso di approfondite conoscenze e capacità tecniche specialistiche, implicanti il ricorso ad una preparazione concettuale derivante dal conseguimento del diploma di scuola media superiore.

    Le attività riconducibili alla categoria C sono caratterizzate da:

    Figure professionali:
    Assistente Bibliotecario
    Assistente di laboratorio scolastico
    Assistente amministrativo scolastico
    Assistente educatore

    Requisiti culturali per l’accesso alla figura di Assistente bibliotecario:
    diploma di scuola media superiore e possesso di diplomi inerenti le mansioni richieste.

    Requisiti culturali per l’accesso alla figura di Assistente di laboratorio scolastico:
    diploma di scuola media superiore riferito agli specifici indirizzi professionali che consenta l'accesso agli studi universitari;

    Requisiti culturali per l’accesso alla figura di Assistente amministrativo scolastico:

    1. diploma di ragioniere o perito commerciale (anche con sezione commercio con l'estero); diploma di ragioniere, perito commerciale e programmatore; rilasciati dagli istituti tecnici commerciali;

    2. diploma di analista contabile, diploma di operatore commerciale; rilasciati dagli istituti professionali per i servizi commerciali;

    3. diploma di maturità di tecnico della gestione aziendale e diploma di maturità di tecnico dell'impresa turistica rilasciati dagli istituti professionali per i servizi commerciali e turistici;

    4. diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

    Requisiti culturali per l’accesso alla figura di Assistente educatore:
    diploma di istruzione secondaria di secondo grado da specificare all’atto di indizione del bando di concorso.

     

    Categoria D

     

    Declaratoria categoria:
    La categoria D identifica insiemi di figure professionali che implicano il riconoscimento di elevate capacità tecniche e di preparazione e conoscenze derivanti da cicli formativi di livello universitario con il conseguimento del diploma di laurea o di laurea breve. Ciò comporta la maturazione della capacità di rispondere a sequenze di situazioni molteplici soggette a forme pronunciate di incertezza e della sensibilità a curare tutti gli aspetti di una attività complessa.

    Le attività riconducibili alla categoria D sono caratterizzate da:

    • contenuti di tipo tecnico, gestionale o direttivo, con responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi processi produttivi/amministrativi;

    • elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili;

    • relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto, relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse e negoziali;

     

    Figure professionali:
    Funzionario amministrativo scolastico

    Requisiti culturali per l’accesso alla figura di Funzionario amministrativo scolastico:
    diploma di laurea in giurisprudenza; in scienze politiche sociali e amministrative; in economia e commercio; in economia bancaria; in scienze e tecniche amministrative o commerciali, economico-aziendali o finanziarie o in possesso di lauree equipollenti.

     

    FIGURE PROFESSIONALI E REQUISITI CULTURALI PER L'ACCESSO ALLE FIGURE PROFESSIONALI DEL PERSONALE A.T.A.

     

     

    Funzionario amministrativo scolastico

    a) Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna. Sovrintende ai servizi generali amministrativo-contabili (segreteria scolastica) e al personale amministrativo e ausiliario posto alle sue dirette dipendenze, curando, con autonomia operativa, l'organizzazione, il coordinamento e la promozione delle attività nonché la verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti dal dirigente scolastico. Ha autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione e nell'esecuzione degli atti a carattere amministrativo-contabile, di ragioneria e di economato, che assumono, nei casi previsti, rilevanza esterna. Esprime pareri, se richiesto, in ordine alle materie di sua competenza.

    Firma gli atti di sua competenza. Provvede, nel rispetto delle competenze degli organi di gestione dell'istituzione scolastica, all'esecuzione delle delibere degli organi collegiali aventi carattere esclusivamente contabile e di quelle sottoposte a procedimento vincolato.

    L’espletamento delle funzioni sarà volto ad assicurare l’unitarietà della gestione dei servizi amministrativi e generali della scuola, in coerenza e strumentalmente rispetto alle finalità ed obiettivi dell’istituzione scolastica, in particolare del progetto d'istituto e dei regolamenti di gestione.

    b) Può svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti specifica specializzazione professionale, con autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e formazione nei confronti del personale. Può svolgere incarichi ispettivi nell'ambito delle istituzioni scolastiche.

     

    Assistente amministrativo scolastico

    a) Svolge attività lavorativa istruttoria su attività complessa, che richiede conoscenza della normativa vigente nonché delle procedure amministrativo-contabili. Svolge attività di diretta e immediata collaborazione con il funzionario amministrativo, coadiuvandolo nelle attività e sostituendolo nei casi di assenza. Esplica attività di segreteria, curando anche pubbliche relazioni all'interno del settore di competenza. Collabora alle proposte di revisione di sistemi e di procedure del proprio settore di applicazione. Predispone, sulla base di istruzioni precise, atti e documenti di natura amministrativa vincolata; svolge l'attività di acquisizione e primo esame di atti e documenti inoltrati da terzi al settore di competenza. Svolge attività istruttoria e di revisione di pratiche contabili nell'ambito di prescrizioni di massima e complesse, seguendo procedure predeterminate che non comportino la risoluzione di questioni con ricorso a valutazioni discrezionali. Sulle funzioni affidategli ha autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione e nell'esecuzione degli atti a carattere amministrativo-contabile, di ragioneria, di economato e in materia di personale. esegue operazioni di contabilità, economato, cassa e magazzino secondo prescrizioni di massima e complesse e provvede anche a tutte le eventuali operazioni connesse, nonché alla revisione di situazioni contabili, statistiche e di inventario. Provvede direttamente al rilascio di certificazioni, nonché di estratti e copie di documenti, che non comportino valutazioni discrezionali. Cura l'attività istruttoria diretta alla stipulazione di accordi, contratti e convenzioni con soggetti esterni. Sostituisce il responsabile amministrativo scolastico, con esclusione dell'esercizio delle competenze di funzionario delegato.

    b) Può svolgere attività di formazione e aggiornamento ed attività tutorie nei confronti di personale neo assunto. Può svolgere attività di coordinamento di più addetti inseriti in settori o aree omogenee e attività di supporto amministrativo alla progettazione e realizzazione di iniziative didattiche decise dagli organi collegiali.

     

    Assistente di laboratorio scolastico

    a) Svolge attività lavorativa richiedente specifica preparazione professionale ed aggiornamento professionale costante, conoscenza di strumenti e tecnologie anche complessi, con capacità di utilizzazione degli stessi, nonché di esecuzione di procedure tecniche e informatiche. Svolge attività di collaborazione con l’insegnante per la preparazione delle lezioni, per l’esecuzione degli esperimenti durante le lezioni e per le esercitazioni degli alunni. Ha autonomia e responsabilità nello svolgimento del lavoro con margini valutativi, nell'ambito delle direttive e delle istruzioni ricevute. Cura la conduzione tecnica dei laboratori, officine o reparti di lavorazione, garantendone l'efficienza e la funzionalità in relazione al progetto annuale di utilizzazione didattica. In questi ambiti provvede:

    • alla preparazione del materiale e degli strumenti per le esperienze didattiche e per le esercitazioni pratiche nei laboratori, officine e reparti di lavorazione (o nelle aziende agrarie) cui è assegnato, garantendo l'assistenza tecnica e la collaborazione con il docente durante lo svolgimento delle stesse;

    • al riordino e alla cura del materiale e delle attrezzature tecniche, garantendo la verifica e l'approvvigionamento periodico del materiale utile alle esercitazioni didattiche, in rapporto con il magazzino.

    Svolge attività di diretta e immediata collaborazione con l'Ufficio tecnico o analoghi organismi, anche in relazione agli acquisti di attrezzature tecnico-scientifiche e al loro collaudo.
    Elabora proposte sull’utilizzazione più idonea delle dotazioni tecnologiche del materiale utile alle esercitazioni e al loro uso coordinato.
    Partecipa alle riunioni degli organi collegiali secondo quanto previsto dal progetto d’istituto.

    b) Può svolgere attività di coordinamento di più addetti operanti in settori, indirizzi, specializzazioni ed aree omogenee.
    Può assumere responsabilità dell’ufficio tecnico e di gestore di rete.
    Può svolgere attività di formazione e aggiornamento ed attività tutoria nei confronti di altro personale, con particolare riguardo al personale neo assunto.
    Può partecipare alle visite guidate, alle uscite formative, ai viaggi di istruzione e ad altre attività didattiche e formative svolte in ambiente extra scolastico.

     

    Assistente bibliotecario

    a) Svolge, nell'ambito di prescrizioni di massima e complesse, sulla scorta di documentazione tecnica e in attuazione delle specifiche istruzioni impartite, le funzioni del profilo di appartenenza, per:

    • la cura della catalogazione e classificazione del materiale librario, filmico, mediale audiovisivo e fotografico in dotazione della scuola;

    • l'assistenza agli utenti in occasione della lettura e consultazione e proiezione degli audiovisivi, provvedendo alle necessarie duplicazioni del materiale librario e curando la tenuta e l'aggiornamento degli schedari;

    • la cura della tenuta ed aggiornamento degli schedari, partecipando alla revisione, analisi e schedatura ed alla preparazione di materiale audiovisivo e/o fotografico;

    • l'assegnazione delle collocazioni del materiale librario e non;

    • la collaborazione alle operazioni di inventario e di macero.

    b) Può inoltre collaborare con i docenti per l’elaborazione di progetti finalizzati al miglior utilizzo del patrimonio librario e per collaborazioni con le biblioteche e le sale di lettura esterne.

     

    Assistente educatore

    a) Svolge, in collaborazione con il personale docente, la propria attività educativa e di assistenza diretta agli alunni affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali, in tutte le necessità, ai fini di una loro piena partecipazione alle attività rientranti nel programma di recupero e di socializzazione deliberate dall’istituto scolastico;

    b) Concorre nella programmazione e nella organizzazione delle attività da svolgere;

    c) Collabora con gli organismi preposti ad interventi scolastico-formativi e socio-sanitari, con le famiglie e con gli operatori delle istituzioni interessate.

     

    Coadiutore amministrativo scolastico

    a) Esegue attività lavorativa richiedente specifica preparazione professionale e capacità di esecuzione delle procedure anche con l'utilizzazione di strumenti di tipo informatico. Ha autonomia operativa con margini valutativi nella predisposizione, istruzione e redazione degli atti amministrativo-contabili della istituzione scolastica, nell'ambito delle direttive e delle istruzioni ricevute. Ha competenza diretta della tenuta dell'archivio e del protocollo. Ha rapporti con l'utenza ed assolve i servizi esterni connessi con il proprio lavoro.
    Nelle istituzioni scolastiche dotate di magazzino è addetto, con responsabilità diretta, alla custodia, alla verifica, alla registrazione delle entrate e delle uscite del materiale e delle derrate in giacenza.
    Partecipa alle iniziative specifiche di formazione e aggiornamento in relazione alla introduzione di nuove tecnologie, anche di tipo informatico.

    b) Può essere addetto ai servizi di biblioteca e al controllo delle relative giacenze, nonché dello stato di conservazione del materiale librario.

     

    Collaboratore scolastico

    a) Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione professionale non specialistica. È addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni e del pubblico; di pulizia e di carattere materiale inerenti l'uso dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti.

    Svolge le seguenti mansioni:

    • sorveglianza degli alunni nelle aule, nei laboratori, nelle officine e negli spazi comuni, in occasione di momentanea assenza degli insegnanti;

    • concorso in accompagnamento degli alunni in occasione del loro trasferimento dai locali della scuola ad altre sedi anche non scolastiche;

    • accoglienza e sorveglianza degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche;

    • sorveglianza, anche notturna, con servizio di portineria, degli ingressi delle istituzioni scolastiche ed educative, con apertura e chiusura degli stessi, per lo svolgimento delle attività scolastiche e delle altre connesse al funzionamento della scuola, limitatamente ai periodi di presenza di alunni, semiconvittori e convittori;

    • svolgimento delle mansioni di custode;

    • pulizia dei locali scolastici e relative pertinenze, degli spazi scoperti, degli arredi, anche con l'ausilio di mezzi meccanici;

    • riassetto e pulizia delle camerate dei convittori:

    • compiti di carattere materiale inerenti al servizio, compresi la duplicazione di copie e l’approntamento di fascicoli, lo spostamento delle suppellettili;

    • nelle istituzioni convittuali, il trasporto dei generi alimentari e lo svolgimento di tutte le attività connesse con i servizi di mensa e cucina;

    • lavaggio delle stoviglie nelle istituzioni scolastiche in cui le esercitazioni comportino l'uso della cucina e della sala bar;

    • servizi esterni inerenti la qualifica;

    • ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse.

    • attività inerenti alla piccola manutenzione dei beni mobili e immobili, giardinaggio e simili;

    • compiti di centralinista telefonico.

    In relazione alle esigenze emergenti nel sistema formativo, con riguardo anche all'integrazione di alunni portatori di handicap e alla prevenzione della dispersione scolastica, partecipa a specifiche iniziative di formazione e aggiornamento.

    b) Può svolgere:

    • attività inerenti alla manutenzione dei beni mobili e immobili, giardinaggio e simili;

    • attività specifiche di supporto all'attività amministrativa e alla attività didattica nonché ai servizi di mensa;

    • assistenza agli alunni portatori di handicap in carenza di altra figura professionale specifica nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale all'interno delle strutture scolastiche;

    • compiti di conduttore di impianti di riscaldamento, per i quali sia necessario il possesso di specifica abilitazione, di manovratore di montacarichi e ascensori;

    • concorso in accompagnamento degli alunni nelle visite guidate e nei viaggi di istruzione;

    • attività di accompagnamento di alunni trasportati prima e dopo lo svolgimento dell’attività scolastica;

    • altre mansioni inerenti la figura professionale richiesti dal dirigente scolastico.

    Qualora non si renda disponibile il personale sufficiente e necessario ad adempiere ai compiti di cui al presente punto il capo di istituto può comandare il personale suddetto allo svolgimento di dette attività, secondo criteri di rotazione.


     

    DECLARATORIA E REQUISITI D'ACCESSO ALLA CATEGORIA UNICA
    DELLE INSEGNANTI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA

     

    Categoria unica

     

    INSEGNANTE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA

     

    1. Svolge attività pedagogico-didattiche finalizzate all'acquisizione degli obiettivi educativi programmati. Ha responsabilità professionale nell'ambito delle proprie funzioni.

    2. Nell'esercizio dell'attività e nel rispetto degli orientamenti e della programmazione conserva autonomia metodologica e didattica.

    3. Attua verifiche sistematiche relative alla qualità della attività educativa e didattica e agli esiti formativi.

    4. Cura il proprio aggiornamento culturale e professionale. Attua le attività di sperimentazione didattiche e metodologiche, con l'ausilio anche di mezzi tecnologici secondo le indicazioni del collegio docenti e della programmazione didattica.

    5. Svolge attività di collaborazione connesse con l'organizzazione della scuola; partecipa alle riunioni degli organi collegiali di cui fa parte.

    6. Collabora alla realizzazione delle iniziative educative programmate dal collegio docenti.

    7. Cura i rapporti con le famiglie dei bambini.

    8. Sorveglia i bambini per tutto il tempo in cui gli sono affidati, curandone l'igiene, in collaborazione con il restante personale.

    9. Assicura, in collaborazione col restante personale, la conservazione e il riordino dei sussidi e del materiale di gioco.

    10. Concorre alla predisposizione dei piani di acquisto in relazione alle proprie competenze, esprimendo motivati pareri sul tipo e sulla qualità del materiale da acquistare.

     

    REQUISITI DI ACCESSO

    diploma di scuola magistrale o di istituto magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 o diploma di laurea in scienze della formazione primaria indirizzo scuola infanzia o di titolo di studio riconosciuto equivalente o equipollente ovvero di titolo di abilitazione valido per l’insegnamento nella scuola materna statale.

    MODALITA' DI ACCESSO

    Concorso per titoli ed esami e concorso per soli titoli ai sensi dell'art. 171 ter della legge provinciale n. 12/1983.


     

    DECLARATORIA E REQUISITI D'ACCESSO ALLA CATEGORIA UNICA
    DEI COORDINATORI PEDAGOGICI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA

     

    Categoria unica

    COORDINATORE PEDAGOGICO

     

    Il coordinatore pedagogico svolge principalmente funzioni di consulenza pedagogico-didattica. a favore delle scuole.
    Provvede all'organizzazione, al coordinamento ed all'utilizzo delle risorse umane.
    Svolge attività di studio, ricerca ed analisi comparata altamente qualificata nell’ambito delle discipline psico-pedagogiche e della didattica, con particolare riferimento all’infanzia.
    Programma la propria attività in relazione agli interventi di politica scolastico-infantile della Provincia.

    Collabora con il Servizio alla realizzazione di progetti di ricerca, innovazione e sperimentazione didattico-metodologica, alla verifica dei risultati e alla predisposizione di una adeguata documentazione.
    Provvede all’analisi dei bisogni formativi del personale scolastico per l’individuazione delle attività di aggiornamento, anche prestando la propria competenza tecnica per la realizzazione delle stesse.
    Cura i rapporti con i Servizi sanitari e socio-assistenziali per l’integrazione dei bambini handicappati, per il sostegno alle situazioni di disagio evolutivo e per la realizzazione di iniziative di promozione alla salute.
    Cura e sostiene iniziative di continuità fra i servizi socio-educativi per la prima infanzia, con la scuola elementare nonché di raccordo con il territorio.
    Collabora con il Servizio alla realizzazione di iniziative di promozione per una migliore conoscenza del servizio e per l’approfondimento di tematiche educative.
    Verifica, sulla base di specifici indicatori, il livello di qualità fornito dalle scuole e promuove interventi per il miglioramento della qualità esistente.
    Collabora alla produzione editoriale del Servizio Scuola materna.
    Partecipa a gruppi di studio istituiti all’interno del Servizio per l’approfondimento di specifiche tematiche legate alla gestione scolastica.
    Assicura alle scuole il supporto specialistico per l’elaborazione del progetto pedagogico.
    Coordina le attività delle scuole del Circolo sotto il profilo progettuale.
    Ha compiti direttivi nei confronti del personale della scuola e nella gestione del servizio scolastico a livello organizzativo e funzionale.
    Presiede il Collegio dei docenti; istituisce il Gruppo di lavoro per l’integrazione scolastica dei bambini handicappati.
    Cura i rapporti con i Comitati di gestione, con le assemblee dei genitori, con le Amministrazioni comunali e, più in generale con altri soggetti esterni.
    Coordina il personale di segreteria del Circolo.
    Stipula contratti individuali di lavoro a tempo determinato.
    Decide, sulla base dei criteri individuati dal Collegio dei docenti, sentito il Comitato di gestione ed il Collegio del personale, gli orari di lavoro degli insegnanti.
    Autorizza le ferie degli insegnanti e la fruizione di permessi vari.
    Decide in merito alla riorganizzazione della struttura scolastica in caso di assenza di personale o di inserimento di nuovo personale attraverso disposizioni di servizio.
    Esprime parere all’Amministrazione comunale sull’orario e sulle ferie del personale ausiliario.
    Assume i provvedimenti di urgenza per assicurare il funzionamento e la sicurezza delle scuole.
    Assume provvedimenti di chiusura delle scuole per situazioni di emergenza.
    Vigila sul regolare funzionamento del Comitato di gestione e, nei casi indicati dalla legge, provvede al suo scioglimento.
    Assume le competenze assegnate ai Comitati di gestione in caso di irregolarità di funzionamento o di eventi eccezionali.

    Autorizza lo svolgimento delle attività inter-extra-parascolastiche.
    Individua i progetti e le modalità di erogazione del fondo di produttività degli insegnanti da fornire al Dirigente.
    Effettua il controllo sulle scuole dell’infanzia equiparate e sugli asili nido in merito all’osservanza degli obblighi previsti dalla legge.
    Compila le schede di valutazione degli insegnanti da proporre al Dirigente per la valutazione degli stessi.

    Nel settore degli asili nido assicura il coordinamento pedagogico e lo sviluppo dell'attività educativa. In particolare:

    • svolge funzioni di consulenza pedagogica a favore del personale degli asili nido e del Comitato di gestione in accordo con i comuni titolari del servizio;

    • formula proposte in merito agli indirizzi pedagogico-assistenziali ed organizzativi;

    • offre indicazioni per l'aggiornamento del personale;

    • cura i rapporti ed i collegamenti in ordine all'attività educativa con la scuola dell'infanzia;

    • vigila sul regolare funzionamento degli asili nido finanziati ai sensi della L.P. n. 13 del 1978 e s.m..

    REQUISITI DI ACCESSO

    Diploma di laurea in psicologia e pedagogia o equipollenti, congiunto con pratica professionale biennale svolta, per non meno di 180 giorni per ciascun anno scolastico, nelle scuole dell’infanzia ovvero, per non meno di due anni, negli asili nido e nella scuola di base.


     

    CATEGORIA DEL PERSONALE INSEGNANTE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

     

    REQUISITI D’ACCESSO

    In relazione alle materie di insegnamento, è richiesto il possesso di diploma afferente o specifico di laurea o equipollente o di istruzione secondaria di secondo grado, eventualmente congiunto a qualificazione o abilitazione specifica ovvero diploma specifico di qualifica professionale, congiunto ad esperienza lavorativa nel settore di almeno 5 anni. In caso di mancato possesso di titolo di studio specifico, per gli insegnamenti che richiedono particolari conoscenze di natura tecnica, professionale ed artistica è valido il diploma di scuola secondaria di primo o secondo grado, congiunto ad esperienza lavorativa specifica nel settore di almeno 10 anni. I titoli richiesti saranno specificati nel singolo provvedimento di indizione della procedura di reclutamento.

     

    INSEGNANTE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

     

    1.    Svolge attività pedagogico-didattiche finalizzate sia allo specifico educativo, sia all'acquisizione degli obiettivi culturali e professionali da raggiungere.

    2.    Nell'esercizio dell'attività e nel rispetto degli obiettivi e programmi stabiliti conserva autonomia metodologica e didattica.

    3.    Attua verifiche sistematiche dei livelli di apprendimento degli allievi rispetto alla programmazione didattica.

    4.    Partecipa all'aggiornamento professionale e culturale e attua le attività di sperimentazione didattiche e metodologiche, con l'ausilio anche di mezzi tecnologici e secondo le prescrizioni di massima fornite dagli organi competenti.

    5.    Svolge attività di collaborazione connesse con l'organizzazione del Centro di formazione, comunque inerente alla propria qualifica e tutto ciò che è previsto dagli organismi partecipativi del Centro stesso.

    6.    Ha responsabilità professionale nell'ambito delle proprie funzioni.

    7.    In particolare:

    - esplica attività di insegnamento avente carattere teorico e/o pratico nell'ambito per la formazione professionale nelle rispettive materie di insegnamento;

    - esplica attività di studio e di ricerca per il continuo adeguamento delle metodologie didattiche, redigendone, anche l'inerente documentazione e collaborando all'organizzazione scolastica;

    - partecipa, attraverso un proprio autonomo e responsabile apporto, alla programmazione degli interventi nell'ambito della programmazione collegiale;

    - esplica attività di predisposizione di atti per le valutazioni periodiche e finali degli allievi;

    - esplica altre attività afferenti la funzione docente o ad essa riconducibile;

    svolge, nell'ambito dell'articolazione della funzione docente, le attività in ordine a tutte le iniziative previste dalla normativa vigente.


     

    ALLEGATO B/1)

    TRATTAMENTO ECONOMICO ALL' 1.1.2005

    CATEGORIA

     A

     B

    C

    STIPENDIO - POSIZIONI RETRIBUTIVE

    ASSEGNO

    INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    a.l. €

    a.l. €

    a.l. €

    a.l. €

    a.l. €

    a.l. €

    a.l. €

    a.l. €

    a.l. €

    A

    7.596,00

    8.064,00

    8.724,00

    9.672,00

    10.620,00

    11.568,00

    12.864,00

    1.769,90

    6.235,70

    B

    8.724,00

    9.276,00

    10.032,00

    11.124,00

    12.216,00

    13.308,00

    14.472,00

    2.151,56

    6.317,82

    C

    9.648,00

    10.260,00

    11.100,00

    12.300,00

    13.500,00

    14.700,00

    15.900,00

    2.323,54

    6.371,01

    D

    12.732,00

    13.536,00

    14.640,00

    16.224,00

    17.808,00

    19.392,00

    20.976,00

    3.213,39

    6.545,06

    LIVELLO STIPENDIALE AD ESAURIMENTO

    B

    es *

    7.596,00

    8.064,00

    8.724,00

    9.672,00

    10.620,00

    11.568,00

    12.864,00

    1.769,90

    6.235,70

    C

    es

    11.184,00

    11.892,00

    12.864,00

    14.256,00

    15.648,00

    17.040,00

    18.432,00

    2.764,59

    6.445,90

    * Spetta inoltre un assegno ad personam, riassorbibile con l'eventuale successivo passaggio alla categoria superiore, di annui lordi Euro 881,59.=.


     

    ALLEGATO B/2)

    TRATTAMENTO ECONOMICO ALL' 1.1.2005

    CATEGORIA DEL PERSONALE INSEGNANTE PER LA FORMAZIONE PROF.LE

    A

     B

    C

    STIPENDIO - POSIZIONI RETRIBUTIVE

    ASSEGNO ANNUO

    INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE

    1^

    2^

    3^

    4^

    5^

    6^

    7^

    a.l. €

    a.l. €

    a.l. €

    a.l. €

    a.l. €

    a.l. €

    a.l. €

    a.l. €

    a.l. €

    Personale insegnante non laureato

    11.004,00

    11.590,00

    12.780,00

    14.796,00

    16.812,00

    18.828,00

    20.844,00

    2.943,80

     6.364,90

    Personale insegnante laureato

    12.156,00

    13.176,00

    14.820,00

    17.028,00

    19.236,00

    21.444,00

    23.652,00

    2.943,80

    6.438,31



    ALLEGATO B/3)

    TRATTAMENTO ECONOMICO ALL' 1.1.2005

    CATEGORIA UNICA DEL PERSONALE INSEGNANTE DELLE SCUOLE DELL'
    INFANZIA

    A

     B

    C

    STIPENDIO - POSIZIONI RETRIBUTIVE

    ASSEGNO

    INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    a.l. €

    a.l. €

    a.l. €

    a.l. €

    a.l. €

    a.l. €

    a.l. €

    a.l. €

    a.l. €

    11.184,00

    11.892,00

    12.864,00

    14.256,00

    15.648,00

    17.040,00

    18.432,00

    2.764,59

    6.387,53

     

    CATEGORIA UNICA DEL PERSONALE COORD. PEDAGOGICO

    A

     B

    C

    STIPENDIO - POSIZIONI RETRIBUTIVE

    ASSEGNO

    INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    a.l. €

    a.l. €

    a.l. €

    a.l. €

    a.l. €

    a.l. €

    a.l. €

    a.l. €

    a.l. €

    14.424,00

    15.336,00

    16.584,00

    18.384,00

    20.184,00

    21.984,00

    23.784,00

    4.023,72

    6.641,64

     


    ALLEGATO C)

    ANZIANITA’

    ANZIANITA’

    - periodi inferiori a 6 mesi = 0

    - periodi superiori a 6 mesi e 1 giorno = 1 anno

    PUNTEGGIO PER ANNO

    Categorie del personale ausiliario, tecnico, amministrativo e assistente educatore delle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria

    Categoria unica del

    personale Insegnante e Coordinatori pedagogici delle scuole dell’infanzia

    Categoria unica del personale Insegnante per la formazione professionale

    Cat. A

    e Cat. B ad es.

    Cat. B

    Cat. C e Cat. C ad es.

    Cat. D

    Ins. Sc. infanzia

    Coord. pedagogici

    Ins. Formazione prof.le non laureati

    Ins. Formazione prof.le laureati

    Da   0  a  40  anni

    1,75

    1,5

    1,25

    1

    1,25

    1

    1,25

    1

    CONOSCENZE 

    Titoli di studio

    Quali titoli rientrano

    ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO SCOLASTICO

     Assolvimento scolastico
     Licenza elementare (in base a data conseguimento)
     Licenza media
     Avviamento commerciale (in base a data conseguimento)

    ATTESTATO O DIPLOMA DI QUALIFICA PROFESSIONALE

    Attestati o diplomi di qualifica professionale (di durata almeno biennale)

    DIPLOMA DI MATURITA'

    Diplomi di maturità

    LAUREA (si tratta della laurea triennale)

    Diplomi universitari e diplomi delle scuole dirette ai fini speciali

    LAUREA SPECIALISTICA (anche quadriennale)

    Diploma di laurea

    FORMAZIONE POST-LAUREA

     Diplomi di specializzazione post-laurea
     Dottorati

     

    CATEGORIA

    TITOLO DI STUDIO

    PUNTEGGIO

    Categoria A e Categoria B ad esaurimento

    Assolvimento dell'obbligo scolastico

    1

    Attestati / Diplomi di qualifica

    3

    Diplomi di maturità

    5

    Categoria B

    Assolvimento dell'obbligo scolastico

    1

    Attestati / Diplomi di qualifica

    3

    Diplomi di maturità

    6

    Categoria C e Categoria C ad esaurimento

    Diplomi di maturità

    3

    Laurea

    6

    Laurea specialistica

    7

    Laurea quinquennale  

    8

    Ins. Scuola infanzia

    Ins. Formazione prof.le non laureati

    Diplomi di maturità o diploma di scuola magistrale
    (quest’ultimo per il personale già in servizio)

    3

    Laurea

    5

    Laurea specialistica

    6

    Laurea coerente con le attività svolte

    7

    Categoria D

    Ins. Formazione prof.le laureati

    Laurea prevista per l’accesso*

    3

    Laurea specialistica* (quadriennale)

    4

    Laurea coerente con le attività svolte*

    7

    Coordinatori pedagogici

    Laurea*

    3

    purchè non già richiesti ai fini dell'assunzione

    *con master I° livello

    +1

    con master II° livello

    +2

    con diploma di specializzazione

    +3

    con dottorato di ricerca

    +4

     

    PERCORSI FORMATIVI

    CORSI

    PUNTEGGIO

    Corsi di formazione senza valutazione finale svolti a partire dall’entrata in vigore del presente accordo*

    0,13 punti per giornata di effettiva partecipazione

    Corsi di formazione che si sono svolti a partire dall'1.9.2003 con valutazione finale.

    0,25 punti per giornata di effettiva partecipazione

    * le parti definiranno le condizioni minime per il riconoscimento di detti corsi

     

    DOCENZE E ABILITAZIONI

     

    PUNTEGGIO

    Attività di docenza nei confronti del personale svolta per l'Amministrazione

    0,125 punti per giornata

    Abilitazioni coerenti con le attività prestate (non richieste quale titolo per l'accesso e utili all'iscrizione ad albi ed elenchi)

    1,5 punti per titolo

     

     


     

     


     

     

    ALLEGATO D)

    FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI SCOLASTICI

    CATEGORIE

    Importi per dipendente equivalente per la costituzione del fondo

    Categoria A

    € 767,00

    Categoria B esaurimento

    € 767,00

    Categoria B

    € 846,00

    Categoria C

    € 999,00

    Personale assistente educatore

    € 999,00

    Categoria C esaurimento

    € 1.141,00

    Categoria D

    € 1.312,00

    Cat. unica pers. Ins. sc. inf.

    € 1.142,00

    Cat. unica pers. Coord. pedagogico

    € 1.532,00

    Cat. unica pers. Ins. form. prof.le non laureato

    € 1.154,00

    Cat. unica pers. Ins. form. prof.le laureato

    € 1.295,00

    La quota A) del fondo per il miglioramento dei servizi scolastici di cui alla colonna C) della tabella relativa all'art. 78 del CCPL sottoscritto 17 ottobre 2003, limitatamente alla categoria B esaurimento, viene rideterminata in Euro 522,00. E' fatto salvo per il personale attualmente in servizio nella medesima categoria B esaurimento l'importo di Euro 655,00 già stabilito con il CCPL 17 ottobre 2003.


    ALLEGATO E)

    TABELLA DI EQUIPARAZIONE PER IL PASSAGGIO AL COMPARTO SCUOLA DEL PERSONALE NON INSEGNANTE IN SERVIZIO NEI CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DELL’AMMINISTRAZIONE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

    Figure professionali
    Comparto Autonomie locali

    Figure professionali
    Comparto Scuola

    Categoria "A"
    Addetto ai servizi ausiliari
    Operaio

    Categoria "A"
    Collaboratore scolastico

    Categoria "B" liv. base
    Operaio qualificato
    Operatore dei servizi ausiliari

    Categoria "B" – livello stipendiale ad es.
    Operaio qualificato ad es.
    Operatore dei servizi ausiliari ad es.

    Categoria "B" liv. evoluto
    Coadiutore amministrativo

    Categoria "B"
    Coadiutore amministrativo scolastico

    Categoria "C" liv. base
    Assistente (con indirizzo nelle varie professioni)

    Categoria "C"
    Assistente amministrativo scolastico
    Assistente di laboratorio scolastico
    Assistente bibliotecario

    Categoria "C" liv. evoluto
    Collaboratore (con indirizzo nelle varie professioni)

    Categoria "C" – livello stipendiale ad es.
    Collaboratore ad es.

    Categoria "D"
    Funzionario (con indirizzo nelle varie professioni)

    Categoria "D"
    Funzionario ad es.



     

    NOTA VERBALE

     Le Organizzazioni Sindacali firmatarie del C.C.P.L. per il comparto scuola provinciale stigmatizzano l’operato della Giunta provinciale che nel mentre autorizza la sottoscrizione dell’accordo, interviene in modo indebito su aspetti di dettaglio che attengono esclusivamente l’autonomia del tavolo contrattuale.

     C.G.I.L. – Scuola             (firmato)

    C.I.S.L. – Scuola             (firmato)

    C.I.S.L. – F.P.S.              (firmato)

    U.I.L. – Enti locali            (firmato)

    U.I.L. – Scuola                (firmato)

    CONF.S.A.L. - S.N.A.L.S.  (firmato)

    l’ANTES Scuola – Lisincos  (firmato)

     

    Trento, 10 novembre 2004.



    NOTA A VERBALE E CONGIUNTA TRA APRAN E OO.SS.

    L'A.P.Ra.N.  e le OO.SS. confermano che l'attività svolta nelle colonie estive dagli assistenti educatori non è limitata all'assistenza degli alunni handicappati ma può essere svolta anche in assenza di portatori di handicap.

    Trento, 24 giugno 2004.