AGENZIA PROVINCIALE PER
LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

 

A seguito della deliberazione della Giunta provinciale n. 2707 di data 24 ottobre 2008, ai sensi della quale l'A.P.Ra.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva l’accordo per il rinnovo del biennio economico 2008-2009 dei dirigenti scolastici della Scuola a carattere statale della Provincia autonoma di Trento e disposizioni di modifica del CCPL 2002-2005 di data 31 ottobre 2006, il giorno 12 novembre 2008, le parti rappresentate da:

 

per l’APRaN:

dott. Aldo Duca – presidente

dott. Silvio Fedrigotti – componente

prof. Mario Pederzolli - componente

 

e la delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali:

A.N.P.                                           firmato

FLC C.G.I.L.                                   firmato

C.I.S.L. Scuola                               firmato

U.I.L. Scuola del Trentino                firmato

 

 

hanno sottoscritto l’accordo per il rinnovo del biennio economico 2008-2009 dei dirigenti scolastici della Scuola a carattere statale della Provincia autonoma di Trento e disposizioni di modifica del CCPL 2002-2005 di data 31 ottobre 2006.

 


 

 

ACCORDO PER IL RINNOVO DEL BIENNIO ECONOMICO 2008-2009 DEI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA SCUOLA A CARATTERE STATALE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E DISPOSIZIONI DI MODIFICA DEL CCPL 2002-2005 DI DATA 31 OTTOBRE 2006.

 

 

PARTE PRIMA

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

 

Art. 1
Campo di applicazione

1. Il presente accordo si applica al personale di cui all’art. 3, comma 1, punto 1), del D.P.P. 20 novembre 2003, n. 44-7/Leg..

Art. 2
Decorrenza, durata, tempi e procedure di applicazione del contratto

1. Il presente accordo concerne il biennio 1° gennaio 2008 - 31 dicembre 2009 per la parte economica e alcune norme di modifica del CCPL di data 31 ottobre 2006. Gli effetti giuridici decorrono dalla data di sottoscrizione, salvo prescrizioni diverse di singole norme.

2. Per quanto non innovato dal presente accordo, continuano a trovare applicazione le norme di cui al CCPL 2002-2005 di data 31 ottobre 2006.

 

 

TITOLO II

RAPPORTO DI LAVORO

CAPO I

STRUTTURA DEL RAPPORTO

 

Art. 3
Ferie

1. Il comma 7 dell’art. 24 (Ferie) del C.C.P.L. 2002-2005 dei dirigenti scolastici della scuola a carattere statale della Provincia autonoma di Trento di data 31 ottobre 2006 è sostituito dal seguente comma:

"7. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per di più di 3 giorni o in caso di fruizione di permessi per lutto. L'Amministrazione deve essere posta in grado di accertarle con tempestiva informazione."

Art. 4
Permessi retribuiti

1. Il comma 1 dell’art. 26 (Permessi retribuiti) del C.C.P.L. 2002-2005 dei dirigenti scolastici della scuola a carattere statale della Provincia autonoma di Trento di data 31 ottobre 2006 è sostituito dal seguente comma:

"1. Al dirigente sono concessi, sulla base di idonea documentazione, permessi retribuiti per i seguenti casi:

- partecipazione a concorsi od esami: giorni 8 complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio;

- lutti per la perdita del coniuge, convivente, di parenti entro il secondo grado e di affini di primo grado: giorni 3 per evento. Tali permessi sono ridotti ad uno per parenti di terzo grado ed affini di secondo."

Art. 5
Tutela della maternità

1. L’art. 27 (Tutela della maternità) del C.C.P.L. 2002-2005 dei dirigenti scolastici della scuola a carattere statale della Provincia autonoma di Trento di data 31 ottobre 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 27
Tutela della maternità

1. Ai dirigenti si applicano il D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, le successive modificazioni, nonché le integrazioni e le specificazioni contenute nei commi che seguono.

2. Alle lavoratrici madri o ai padri lavoratori e ai genitori adottivi e affidatari, in congedo di maternità o di paternità, spetta l'intera retribuzione, compresa quella di posizione.

3. In caso di parto prematuro, il secondo periodo di congedo di maternità o paternità, successivo al parto, decorre dalla data presunta del medesimo, nel limite della durata complessiva dei cinque mesi.

4. In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati, ai sensi di quanto previsto dall’art. 41 del D.Lgs. n. 151/2001.

4bis. Il padre lavoratore ha diritto ad un giorno di permesso retribuito in occasione della nascita del proprio figlio.

5. Il congedo parentale per i periodi previsti dall’art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001, fruibili anche frazionatamene, è considerato assenza retribuita per i primi trenta giorni di calendario, computati complessivamente per entrambi i genitori, ridotti in caso di fruizione frazionata, per i quali spetta l’intera retribuzione; per il restante periodo alle lavoratrici madri o, in alternativa, ai lavoratori padri spetta il 30% della retribuzione fino ai tre anni di vita del bambino, con copertura integrale degli oneri previdenziali. Dai tre agli otto anni l’assenza non è retribuita, ma è garantita a carico dell’Amministrazione la copertura degli oneri previdenziali. La richiesta di congedo parentale va effettuata con quindici giorni di anticipo salvo casi di oggettivo impedimento.

6. Dopo il compimento del primo anno di vita del bambino e sino al compimento del terzo anno, in caso di malattia del figlio e per i periodi corrispondenti, la madre, o, in alternativa, il padre, ha diritto annualmente ad un massimo di trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita, dietro presentazione di certificato rilasciato da un medico del S.S.P. o con esso convenzionato. Dal terzo all’ottavo anno tali assenze spettano nel limite di 10 giorni annui lavorativi non retribuiti per la malattia di ogni figlio, con copertura previdenziale a carico dell’Amministrazione. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe il decorso del periodo di ferie in godimento da parte del genitore. Nel primo anno di vita le assenze per malattia del bambino sono retribuite fino a trenta giorni in alternativa al godimento dei primi trenta giorni di congedo parentale. Qualora i trenta giorni siano già stati usufruiti permane il diritto al congedo non retribuito. A decorrere dall’1 novembre 2008, i permessi per malattia del bambino sono computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità e alle ferie.

7. Le assenze di cui ai precedenti commi possono essere fruite nell'anno solare cumulativamente con quelle previste dall’art. 26. I periodi di astensione di cui al comma 5 sono computati nell’anzianità di servizio, esclusi, ad eccezione dei primi trenta giorni di assenza retribuita a decorrere dall’1 novembre 2008, gli effetti relativi alle ferie ed alla tredicesima mensilità.

8. Ferma restando l'applicazione dell'art. 7 del D.Lgs. n. 151/2001, qualora, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto, si accerti che l'espletamento dell'attività lavorativa comporta una situazione di danno o di pericolo per la gestazione o la salute della lavoratrice madre, l'Amministrazione provvede al temporaneo impiego della medesima in altre attività che comportano minore aggravio psico-fisico. Si applicano inoltre le disposizioni sul lavoro notturno di cui al Titolo IV del D.Lgs. n. 66/2003.

9. I genitori adottivi ed affidatari hanno diritto di fruire:

a. del congedo di maternità e paternità secondo la disciplina prevista dagli artt. 26 e 31 del d.lgs. n. 151/2001;

b. del congedo parentale di cui al comma 5. Il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari qualunque sia l’età del minore, entro otto anni dall’ingresso del minore in famiglia e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.

Il trattamento economico e giuridico spettante per le assenze parentali o per maternità dei figli naturali con età compresa tra zero e tre anni è calcolato con riferimento ai primi tre anni dall'entrata del minore nel nucleo familiare.

10. Il diritto di assentarsi per congedo parentale di cui all’art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001, così come integrato dal presente articolo, e la relativa retribuzione, sono riconosciuti anche se l’altro genitore non ne ha diritto."

Art. 6
Spese di cura

1. In applicazione dell’art. 1, comma 221, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per l’anno 2006), l’art. 32 (Spese di cura) del CCPL 2002-2005 dei dirigenti scolastici della scuola a carattere statale della Provincia autonoma di Trento di data 31 ottobre 2006 è abrogato con effetto dall’1 gennaio 2009.

 

 

PARTE SECONDA

TITOLO I

TRATTAMENTO ECONOMICO

CAPO I

INCREMENTI DEL BIENNIO ECONOMICO 2008/2009

Art. 7
Nuovo stipendio tabellare

1. Lo stipendio tabellare dei dirigenti scolastici previsto dall’Allegato 1) all’Accordo stralcio per il biennio economico 2006-2007 di data 30 luglio 2008 è rideterminato, alle date dell’1 gennaio 2008, 1 luglio 2008 e 1 gennaio 2009 nelle misure indicate nell’allegata tabella A).

Art. 8
Incremento retribuzione di posizione

1. La retribuzione di posizione in godimento da parte dei dirigenti scolastici è incrementata dell’1,7% all’1 gennaio 2008, di un ulteriore 1,3% all’1 luglio 2008 e di un ulteriore 2% all’1 gennaio 2009, con arrotondamento delle misure risultanti all’euro superiore.

2. Con le medesime decorrenze e percentuali di cui al comma 1 è incrementato il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per la sola quota riferita al risultato.

Art. 9
Effetti nuovi stipendi
per il biennio contrattuale 2008-2009

1. Le misure degli stipendi risultanti dall’applicazione del presente CCPL per il biennio contrattuale 2008-2009 hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sul trattamento di fine rapporto e sull'indennità premio di fine servizio, sull'equo indennizzo, sull'assegno alimentare, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

2. Salvo diversa espressa previsione, gli incrementi dello stipendio tabellare previsti dal presente CCPL per il biennio economico 2008-2009 hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un espresso rinvio allo stipendio tabellare annuo. Sono comunque fatti salvi eventuali compensi in essere di maggior favore.

 

 


 

 

 

TABELLA A)

DIRIGENZA SCOLASTICA - BIENNIO ECONOMICO 2008/2009

TRATTAMENTO ECONOMICO DIRIGENTI SCOLASTICI

INCREMENTO MENSILE LORDO
dec. 1.1.2008

STIPENDIO TABELLARE
(per 12 mens.)
dec. 1.1.2008

INCREMENTO MENSILE LORDO
dec. 01.07.2008
(riassorbe precedente incremento)

STIPENDIO TABELLARE
(per 12 mens.)
dec. 01.07.2008

INCREMENTO MENSILE LORDO
dec. 01.01.2009
(riassorbe precedente incremento)

STIPENDIO TABELLARE
(per 12 mens.)
dec. 01.01.2009

m.l. EURO

a.l. EURO

m.l. EURO

a.l. EURO

m.l. EURO

a.l. EURO

95,00

44.484,00

143,00

45.060,00

218,00

45.960,00