AGENZIA PROVINCIALE PER
LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

 

 

A seguito della deliberazione della Giunta provinciale n. 105 di data 29 gennaio 2010, ai sensi della quale l'A.P.Ra.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva l’accordo di modifica del vigente Contratto collettivo provinciale di lavoro del personale docente delle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria della Provincia autonoma di Trento, il giorno 18 febbraio 2010, le parti rappresentate da:

dott. Aldo Duca - presidente

 

la delegazione sindacale costituita dai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali:

FLC – CGIL                           non firmato

C.I.S.L. – Scuola                   firmato

U.I.L. – Scuola del Trentino    firmato

CONF.SAL S.N.A.L.S.             firmato

GILDA degli Insegnanti          firmato

 

Al termine dell’incontro le parti hanno sottoscritto l’accordo di modifica del vigente Contratto collettivo provinciale di lavoro del personale docente delle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria della Provincia autonoma di Trento.


 

ACCORDO DI MODIFICA DEL VIGENTE CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO DEL PERSONALE DOCENTE DELLE SCUOLE ED ISTITUTI DI ISTRUZIONE ELEMENTARE E SECONDARIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO.

 

 

Art. 1
Contrattazione decentrata per il personale docente messo a disposizione della Fondazione Mach

1. I rappresentanti della Fondazione E. Mach e il Dipartimento della Provincia competente in materia di istruzione, con il coinvolgimento, qualora necessario, del Dipartimento della Provincia competente in materia di personale, costituiscono la delegazione trattante di parte pubblica per l’effettuazione della contrattazione decentrata, relativamente agli istituti contrattuali che la prevedono, per il personale docente già dipendente del Centro scolastico dell’Istituto Agrario di San Michele all’Adige transitato nel ruolo unico del personale della Provincia autonoma di Trento e messo a disposizione della Fondazione E. Mach ai sensi della l.p. n. 14/2005.

2. L’accordo decentrato di cui al comma 1 può anche prevedere forme di armonizzazione con la disciplina contrattuale applicabile al personale docente inquadrato presso la Fondazione E. Mach, fermo restando, per il personale docente messo a disposizione della Fondazione stessa, il rispetto delle norme contenute nel CCPL dei docenti delle scuole a carattere statale.

3. L’accordo decentrato stipulato ai sensi di questo articolo è sottoposto alla certificazione dell’APRaN prima della stipulazione definitiva.

 

Art. 2
Incarichi aggiuntivi

1. All’art. 41 (Incarichi aggiuntivi) del CCPL 15.10.2007, come sostituito dall’art. 5 dell’Accordo di data 10.2.2009, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Ai sensi dell’art. 39 septies della legge provinciale n. 23/1990 le istituzioni scolastiche possono affidare a propri docenti incarichi di cui agli artt. 39 sexies e duodecies della medesima legge per l’organizzazione, la progettazione e la docenza nell’ambito di progetti di formazione ed istruzione o per specifiche attività, la cui spesa sia disposta a carico del bilancio delle istituzioni scolastiche e finanziata con risorse di carattere generale o specifico."

2. Le previsioni del comma 1 di questo articolo costituiscono altresì interpretazione autentica delle disposizioni di cui all’art. 5 dell’Accordo di data 10.2.2009.

 

Art. 3
Incarichi aggiuntivi
personale docente messo a disposizione della Fondazione Mach

1. Al personale docente della Provincia autonoma di Trento messo a disposizione della Fondazione E. Mach si applicano le disposizioni di cui all’art. 41 (Incarichi aggiuntivi) del CCPL 15.10.2007, come sostituito dall’art. 5 Accordo di data 10.2.2009 e modificato dall’art. 2 di questo accordo, fatta eccezione per i commi 6 e 7, intendendosi sostituita l’espressione "istituzioni scolastiche" con "Fondazione E.Mach".

2. Al personale docente di cui al comma 1 possono essere conferiti dalla Fondazione E. Mach incarichi di docenza e/o di supporto alla didattica nell’ambito di corsi di livello universitario organizzati direttamente dalla Fondazione o tramite la collaborazione con università e/o con enti esterni (per i quali, in tale ultimo caso, i compensi sono erogati direttamente dalla Fondazione sulla base di apposite convenzioni ed intese), articolati nelle seguenti tipologie:

  • Incarichi di docenza con didattica frontale:

    1. insegnamento nell’ambito di corsi universitari formalmente istituiti;

    2. attività di insegnamento integrativa alla didattica frontale (seminari, lezioni specialistiche);

  • Incarichi di supporto alla didattica che prevedano:

    1. attività di assistente al docente incaricato, durante le lezioni;

    2. attività di preparazione materiale o campioni, fuori dalle ore di lezione.

    2. La Fondazione E. Mach stabilisce l’ammontare dei compensi connessi allo svolgimento da parte del personale docente dei suddetti incarichi.

    3. I compensi per lo svolgimento degli incarichi di cui al comma 1 spettano entro il limite complessivo annuo lordo di € 18.000,00.

    4. Gli incarichi aggiuntivi conferiti ai sensi di questo articolo da parte della Fondazione E. Mach rientrano nell’attività di servizio.

    5. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto a partire dall’anno scolastico 2008/2009.

     

    Art. 4
    Contratti a tempo determinato per il personale in servizio

    1. All’art. 32 (Contratti a tempo determinato per il personale in servizio) del CCPL 29.11.2004, come sostituito dall’art. 15 CCPL 15.10.2007, il comma 1 è sostituito dal seguente comma:

    "1. Il personale docente che abbia superato il periodo di prova può accettare, nell'ambito del comparto scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado d'istruzione, o per altra classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno scolastico, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità del proprio posto."

     

    Art. 5
    Aspettativa per motivi di famiglia, di lavoro, personali e di studio

    1. All’art. 59 (Aspettativa per motivi di famiglia, di lavoro, personali e di studio) del CCPL 29.11.2004 come sostituito dall’art. 31 CCPL 15.10.2007 e modificato dall’art. 14 CCPL 5.9.2008, il comma 3 è sostituito dal seguente comma:

    "3. Il dipendente che abbia superato il periodo di prova è inoltre collocato in aspettativa, a domanda, per un anno scolastico senza assegni al fine di realizzare, nell’ambito di un altro comparto della P.A., l’esperienza di una diversa attività lavorativa."

     

     

    Art. 6
    Insegnamento della lingua straniera
    nella scuola primaria

    1. Con effetto dall’anno scolastico 2010/2011, ai docenti incaricati dell’insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria viene assegnato l’orario di servizio specificato a fianco di ciascuna tipologia di incarico:

     

    A) docente specialista con contratto di lavoro a tempo indeterminato, titolare sulla lingua comunitaria o titolare sulla scuola comune in utilizzo annuale sulla lingua, che si dichiari disponibile – con contratto individuale – ad espletare tale servizio per almeno un quadriennio, al termine del quale la disponibilità potrà essere rinnovata.

    - 20 ore settimanali, di cui 18 ore di insegnamento (almeno 16 ore di insegnamento della lingua comunitaria e le restanti ore di insegnamento di scuola comune) e 2 ore a disposizione dell’istituzione scolastica per la programmazione di modulo.

    Saranno assegnate massimo n. 7 classi a condizione che vengano svolte almeno n. 16 ore settimanali di insegnamento di lingua comunitaria. Nei confronti del personale docente con orario di servizio inferiore a quello di cattedra, il numero di classi da assegnare è proporzionalmente ridotto.

    A1) docente specialista con contratto di lavoro a tempo indeterminato, titolare sulla lingua comunitaria o titolare sulla scuola comune in utilizzo annuale sulla lingua, che non sottoscriva la disponibilità al vincolo quadriennale.

    - 24 ore settimanali di cui 18 ore di insegnamento (almeno 16 ore di insegnamento della lingua comunitaria e le restanti ore di insegnamento di scuola comune). Delle 6 ore rimanenti a disposizione dell’istituzione scolastica, n. 2 sono destinate alla programmazione di modulo e le restanti 4 ad altre attività secondo le necessità dell’istituzione scolastica. Di dette ore a disposizione, il docente ha facoltà di utilizzare fino a 30 ore annuali, in forma accorpata e flessibile, per la formazione in servizio linguistica e metodologica.

    Non potranno essere assegnate più di 8 classi a condizione che vengano svolte almeno n. 16 ore settimanali di insegnamento di lingua comunitaria. Nei confronti del personale docente con orario di servizio inferiore a quello di cattedra, il numero di classi da assegnare è proporzionalmente ridotto.

    B) docente specializzato con contratto di lavoro a tempo indeterminato, titolare sulla scuola comune, individuato dal dirigente scolastico ed in possesso dei requisiti previsti, che accetta di svolgere le ore di insegnamento di lingua straniera nelle classi di propria titolarità.

    - 24 ore settimanali di cui 20 ore di insegnamento fra scuola comune e lingua comunitaria (l’insegnamento della lingua comunitaria deve essere di almeno sei ore) e le restanti 4 ore a disposizione dell’istituzione scolastica per la programmazione (due ore di programmazione di modulo e due ore di programmazione specifica). Il docente ha facoltà di utilizzare fino a 30 ore annuali di programmazione specifica in forma accorpata e flessibile per la formazione in servizio linguistica e metodologica.

    C) docente con contratto di lavoro a tempo determinato con titolo idoneo all’insegnamento della lingua comunitaria.

    - 24 ore settimanali di cui 18 ore di insegnamento (almeno 16 ore di insegnamento della lingua comunitaria e le restanti ore di insegnamento di scuola comune). Delle 6 ore rimanenti a disposizione dell’istituzione scolastica, n. 2 sono destinate alla programmazione di modulo e le restanti 4 ad altre attività secondo le necessità dell’istituzione scolastica. Di dette ore a disposizione, il docente ha facoltà di utilizzare fino a 30 ore annuali, in forma accorpata e flessibile, per la formazione in servizio linguistica e metodologica.

    Non potranno essere assegnate più di 8 classi a condizione che vengano svolte almeno n. 16 ore settimanali di insegnamento di lingua comunitaria. Nei confronti del personale docente con orario di servizio inferiore a quello di cattedra, il numero di classi da assegnare è proporzionalmente ridotto.

    D) docente "veicolarista" in organico presso l’istituzione scolastica, con contratto a tempo indeterminato o determinato - individuato dal dirigente scolastico con il consenso dell’interessato - in possesso dei requisiti previsti per l’insegnamento di discipline in lingua comunitaria (CLIL).

    24 ore settimanali di cui:
    18 ore di insegnamento così articolate:

    -Ipotesi a) – almeno 9 ore  di insegnamento di discipline in lingua comunitaria (CLIL) e le restanti ore di insegnamento di scuola comune nella stessa classe,

    oppure

    -Ipotesi b) – 18 ore di insegnamento di discipline in lingua comunitaria (CLIL),

    le restanti 6 ore a disposizione dell’istituzione scolastica da destinare a:

    • programmazione di modulo per n. 2 ore settimanali;

    • programmazione specifica per l’insegnamento veicolare della lingua comunitaria finalizzata anche alla predisposizione di materiali didattici per n. 2 ore settimanali, con facoltà per il docente di utilizzarne fino a n. 30 per anno, in forma accorpata e flessibile, per la formazione in servizio linguistica e metodologica;

    • altre attività per le necessità dell’istituzione scolastica per le restanti 2 ore.

     

    2. A decorrere dall’anno scolastico 2010/2011 è abrogato l’art. 105 (Insegnanti specialisti di lingua straniera) del CCPL 29.11.2004, come sostituito dall’art. 58 del CCPL 15.10.2007.

    3. L’esecutività delle disposizioni di questo articolo è subordinata alla messa a disposizione, da parte della Provincia, delle risorse necessarie per finanziare l’eventuale impiego aggiuntivo di personale docente che si renderà necessario, a partire dall’a.s. 2010/2011, in conseguenza della riduzione delle ore di insegnamento frontale per insegnante.