AGENZIA PROVINCIALE PER

LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

 

A seguito della deliberazione della Giunta provinciale n. 2214 di data 5 settembre 2008, ai sensi della quale l'A.P.Ra.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva l’accordo provinciale concernente il biennio economico 2008-2009 e norme sulla parte giuridica 2006-2009 del Comparto Scuola – area del personale docente delle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria della Provincia autonoma di Trento, il giorno 5 settembre 2008 le parti rappresentate da:

 

per l’APRaN:

dott. Aldo Duca - presidente

dott. Silvio Fedrigotti - componente

prof. Mario Pederzolli - componente

 

e la delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali:

FLC – CGIL                               firmato

C.I.S.L. – Scuola                       firmato

U.I.L. – Scuola del Trentino         firmato

CONF.SAL S.N.A.L.S.                  firmato

GILDA degli Insegnanti                firmato

 

 

hanno sottoscritto l’accordo provinciale concernente il biennio economico 2008-2009 e norme sulla parte giuridica 2006-2009 del Comparto Scuola – area del personale docente delle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria della Provincia autonoma di Trento

 


ACCORDO PROVINCIALE CONCERNENTE IL BIENNIO ECONOMICO 2008–2009 E NORME SULLA PARTE GIURIDICA 2006-2009 DEL COMPARTO SCUOLA – AREA DEL PERSONALE DOCENTE DELLE SCUOLE ED ISTITUTI DI ISTRUZIONE ELEMENTARE E SECONDARIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO.

 

PARTE PRIMA

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

Art. 1
Campo di applicazione

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato appartenente al comparto Scuola, area del personale docente delle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria della provincia di Trento, così come definita dall’art. 3, c. 1, punto 2), lett. a) del D.P.P. 20 novembre 2003, n. 44-7/Leg..

Art. 2
Decorrenza, durata, tempi e procedure di applicazione del contratto

1. Il presente contratto concerne il biennio economico 1° gennaio 2008 – 31 dicembre 2009 e il quadriennio giuridico 2006-2009. Gli effetti giuridici decorrono dalla data di sottoscrizione, salvo prescrizioni diverse di singole norme.

Per quanto non innovato dal presente contratto, continuano a trovare applicazione le norme di cui al C.C.P.L. 2002-2005 sottoscritto in data 29 novembre 2004 e all’Accordo concernente il biennio economico 2006-2007 e norme sulla parte giuridica 2006-2009 sottoscritto in data 15 ottobre 2007.

 

TITOLO II

SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI

CAPO I

DIRITTI E RELAZIONI SINDACALI

Art. 3
Diritto di assemblea

1. All’art. 16 (Diritto di assemblea) del CCPL 29.11.2004 il comma 10 è sostituito dal seguente comma:

"10. Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini."

 

TITOLO III

RAPPORTO DI LAVORO

CAPO I

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Art. 4
Modalità organizzative per l’esercizio della funzione docente

1. All’art. 25 (Modalità organizzative per l’esercizio della funzione docente) del CCPL 29.11.2004, il comma 5 è sostituito dal seguente comma:

"5. Nell’ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello provinciale, l'attività di insegnamento si svolge in 22 ore settimanali nella scuola primaria e in 18 ore settimanali nelle scuole ed istituti d'istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali. Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti della scuola primaria, vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l'orario delle lezioni. Nell'ambito delle 22 ore d'insegnamento, la quota oraria eventualmente eccedente l'attività frontale e di assistenza alla mensa viene destinata, previa programmazione, ad attività di arricchimento dell'offerta formativa e di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche con riferimento ad alunni stranieri, in particolare provenienti da Paesi extracomunitari. Nel caso in cui il collegio dei docenti non abbia effettuato tale programmazione o non abbia impegnato totalmente la quota oraria eccedente l'attività frontale di assistenza alla mensa, tali ore saranno destinate per supplenze in sostituzione di docenti assenti fino ad un massimo di cinque giorni nell'ambito del plesso di servizio."

 

Art. 5
Attività funzionali all’insegnamento e di potenziamento formativo

1. All’art. 26 (Attività funzionali all’insegnamento e di potenziamento formativo) del CCPL 29.11.2004, come sostituito dall’art. 12 CCPL 15.10.2007, la lettera a) del comma 3 è sostituita dalla seguente lettera:

"a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali sino a quaranta ore annue;".

 

Art. 6
Personale in posizione di distacco o utilizzato

1. All’art. 31 (Personale in posizione di distacco o utilizzato) del CCPL 29.11.2004, come sostituito dall’art. 14 CCPL 15.10.2007, il comma 1 è sostituito dal seguente comma:

"1. Al personale docente distaccato o utilizzato ai sensi dell’art. 84, comma 4, lett. a), della l.p. 7 agosto 2006, n. 5 e relativo regolamento di attuazione, con compiti connessi con la scuola sono corrisposte le indennità previste dal presente contratto per tutto il personale docente; il medesimo personale ha diritto pure al punteggio per la continuità. A partire dall’1 gennaio 2003, allo stesso possono essere erogati, qualora funzionali all’attività svolta presso la struttura di assegnazione, specifici compensi previsti per il personale amministrativo della Provincia, con le maggiori risorse messe a disposizione dalla Giunta provinciale."

 

Art. 7
Rientro in servizio dei docenti dopo il 30 aprile

1. All’art. 33 (Rientro in servizio dei docenti dopo il 30 aprile) del CCPL 29.11.2004, come sostituito dall’art. 16 del CCPL 15.10.2007, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti commi:

"1. Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell'anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell'attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Per le medesime ragioni di continuità didattica, il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile, è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali con esami."

"2. Esclusivamente ai fini dell’applicazione del comma 1 del presente articolo e fatto salvo quanto previsto dall’art. 40, comma 4, del CCPL, il periodo di sospensione dell’attività didattica concorre alla determinazione del periodo minimo di 150 giorni o di 90 giorni (nel caso di docenti delle classi terminali con esami) previsto dal medesimo comma 1, ma non determina per il docente supplente il diritto alla retribuzione."

 

CAPO II

PARTICOLARI TIPI DI CONTRATTO

Art. 8
Rapporto di lavoro a tempo determinato

1. L’art. 40 (Rapporto di lavoro a tempo determinato) del CCPL 29.11.2004, come sostituito dall’art. 21 CCPL 15.10.2007, è ulteriormente sostituito dal seguente:

"Art. 40
Rapporto di lavoro a tempo determinato

1. Al personale di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 22.

2. Per le assunzioni a tempo determinato, la presa di servizio deve avvenire in giornata, salvo diverso termine assegnato dall’Amministrazione.

3. Nei casi di assunzione in sostituzione di personale assente, nel contratto individuale è specificato per iscritto il nominativo del dipendente sostituito.

4. In tali casi, qualora il docente titolare si assenti, anche in virtù di giustificativi di assenza diversi purchè continuativamente da almeno sette giorni antecedenti l'inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, compreso il periodo di sospensione delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l'intera durata dell'assenza. Le domeniche, le festività infrasettimanali e il giorno libero dell'attività di insegnamento, ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nell'anzianità di servizio. Nell’ipotesi che il docente completi tutto l’orario settimanale, ha egualmente diritto al pagamento della domenica ai sensi dell’art. 2109, comma 1, del Codice civile.

5. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

6. Il personale di cui al presente articolo, con orario settimanale inferiore alla cattedra oraria, ha diritto, in presenza della disponibilità delle relative ore, al completamento o, comunque, all'elevazione del medesimo orario settimanale.

7. Il dirigente scolastico, d’intesa con il dirigente competente in materia di gestione del personale, che, prima dell’adozione del provvedimento, sente l’interessato, dispone con atto motivato la risoluzione del rapporto di lavoro del docente assunto a tempo determinato nel caso di patologie di comportamento particolarmente gravi e tali da richiedere un intervento immediato a tutela degli studenti quali: situazioni che coinvolgono la pedofilia, la droga, i problemi comportamentali gravati da patologie evidenti o comunque i casi assimilabili per gravità a quelli menzionati. Con il soggetto interessato da tale provvedimento non potrà essere instaurato un nuovo rapporto a tempo determinato per un periodo doppio rispetto alla durata del contratto risolto. Avverso la risoluzione del rapporto e/o l’inibizione all’instaurazione di un nuovo rapporto, è ammesso il ricorso al collegio di conciliazione di cui all’art. 51 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7. Qualora il docente sia reintegrato in servizio gli sarà corrisposto quanto dovuto come se avesse prestato la propria attività."

 

CAPO III

STRUTTURA DEL RAPPORTO

Art. 9
Tutela della maternità
Disposizioni applicabili sia al personale a tempo indeterminato
che determinato

1. All’art. 51 (Tutela della maternità – Disposizioni applicabili sia al personale a tempo indeterminato che determinato) del CCPL 29.11.2004, come sostituito dall’art. 25 CCPL 15.10.2007, dopo il comma 4 è inserito il seguente comma:

"4bis. Il padre lavoratore ha diritto ad un giorno di permesso retribuito in occasione della nascita del proprio figlio."

2. Al comma 8 dell’art. 51 (Tutela della maternità – Disposizioni applicabili sia al personale a tempo indeterminato che determinato) del CCPL 29.11.2004, come sostituito dall’art. 25 CCPL 15.10.2007, è aggiunto alla fine il seguente periodo:

"A decorrere dall’1 novembre 2008, i permessi per malattia del bambino sono computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità e alle ferie."

Art. 10
Tutela della maternità
Disposizioni applicabili al solo personale a tempo indeterminato

1. All’art. 51 bis (Tutela della maternità - Disposizioni applicabili al solo personale a tempo indeterminato) del CCPL 29.11.2004 come aggiunto dall’art. 25 CCPL 15.10.2007, i commi 3 e 5 sono sostituiti dai seguenti commi:

"3. Le assenze di cui al comma 1 del presente articolo e all’art. 51 possono essere fruite nell'anno scolastico cumulativamente con quelle previste dal contratto per altre cause. I periodi di congedo di cui al comma 1 del presente articolo sono computati nell’anzianità di servizio; sono esclusi, ad eccezione dei primi trenta giorni di assenza retribuita a decorrere dall’1 novembre 2008, gli effetti relativi alle ferie ed alla tredicesima mensilità. I genitori che fruiscano di periodi di congedo parentale ai sensi del comma 1 dovranno presentare un’autodichiarazione attestante che i periodi di congedo fruiti non eccedano quanto ivi previsto."

"5. Entro il decimo anno di età del bambino la lavoratrice madre o, in alternativa, il padre lavoratore ha diritto, a domanda, di usufruire di un’aspettativa non retribuita di dodici mesi, frazionabile in mesi."

Art. 11
Tutela della maternità
Disposizioni applicabili al solo personale a tempo determinato

1. All’art. 51 ter del CCPL 29.11.2004, come aggiunto dall’art. 25 del CCPL 15.10.2007, i commi 1 e 4 sono sostituiti dai seguenti commi:

"1. Alla docente con rapporto di lavoro a termine, che si trova in stato di gravidanza o puerperio, viene applicato il trattamento previsto dall’art. 51 e dai commi che seguono. Alla dipendente con rapporto di lavoro a termine, dopo la cessazione dal servizio, è assicurato il trattamento previsto dall’art. 24 del D.Lgs. n. 151/2001 ed è corrisposto dall’Amministrazione secondo quanto previsto dall’art. 57 del decreto stesso. Le lavoratrici madri in periodo di astensione obbligatoria hanno diritto alla proroga del contratto."

"4. Le assenze di cui al comma 2 del presente articolo e all’art. 51 possono essere fruite nell'anno scolastico cumulativamente con quelle previste dal contratto per altre cause. I periodi di congedo di cui al comma 2 del presente articolo sono computati nell’anzianità di servizio; sono esclusi, ad eccezione dei primi trenta giorni di assenza retribuita a decorrere dall’1 novembre 2008, gli effetti relativi alle ferie ed alla tredicesima mensilità. I genitori che fruiscano di periodi di congedo parentale ai sensi del comma 2 dovranno presentare un’autodichiarazione attestante che i periodi di congedo fruiti non eccedano quanto ivi previsto."

Art. 12
Tutela della maternità
Disposizioni applicabili ai genitori adottivi e affidatari

1. L’art. 51 quater (Tutela della maternità – Disposizioni applicabili ai genitori adottivi e affidatari) del CCPL 29.11.2004, come aggiunto dall’art. 25 CCPL 15.10.2007, è sostituito dal seguente:

"Art. 51 quater
Tutela della maternità
Disposizioni applicabili ai genitori adottivi e affidatari

1. I genitori adottivi ed affidatari hanno diritto di fruire:

  1. del congedo di maternità e paternità secondo la disciplina prevista dagli artt. 26 e 31 del d.lgs. n. 151/2001;

  2. del congedo parentale di cui al comma 1 all’art. 51 bis del CCPL 29.11.2004, come inserito dall’art. 25 CCPL 15.10.2007, per il personale a tempo indeterminato e del congedo parentale di cui al comma 2 dell’art. 51 ter del CCPL 29.11.2004, come inserito dall’art. 25 CCPL 15.10.2007, per il personale a tempo determinato. Il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari qualunque sia l’età del minore, entro otto anni dall’ingresso del minore in famiglia e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.

Il trattamento economico e giuridico spettante per le assenze parentali o per maternità dei figli naturali con età compresa tra zero e tre anni è calcolato con riferimento ai primi tre anni dall'entrata del minore nel nucleo familiare."

Art. 13
Permessi retribuiti

1. All’art. 54 (Permessi retribuiti) del CCPL 29.11.2004, come modificato dall’art. 27 CCPL 15.10.2007, i commi 1 e 3 sono sostituiti dai seguenti commi:

"1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, sulla base di idonea documentazione anche autocertificata, a permessi retribuiti per i seguenti casi:
 

I permessi sono erogati a domanda, da presentarsi al dirigente scolastico."

"3. Il dipendente ha, altresì, diritto ad un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio, con decorrenza indicata dal dipendente medesimo ma comunque fruibile da una settimana prima a due mesi successivi al matrimonio stesso."

Art. 14
Aspettativa per motivi di famiglia, di lavoro, personali e di studio

1. All’art. 59 (Aspettativa per motivi di famiglia, di lavoro, personali e studio) del CCPL 29.11.2004, come sostituito dall’art. 31 CCPL 15.10.2007, il comma 3 è sostituito dal seguente comma 3:

"3. Il dipendente è inoltre collocato in aspettativa, a domanda, per un anno scolastico senza assegni al fine di realizzare, nell’ambito di un altro comparto della P.A., l’esperienza di una diversa attività lavorativa."

2. All’art. 59 (Aspettativa per motivi di famiglia, di lavoro, personali e studio) del CCPL 29.11.2004, come sostituito dall’art. 31 CCPL 15.10.2007, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

"3 bis. Il dipendente già in servizio presso l’Amministrazione provinciale da almeno quattro anni, vincitore di concorso presso altra area contrattuale, comparto o altra pubblica Amministrazione, ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione e decorrenza dell'anzianità, per la durata del periodo di prova."

CAPO VI

NORME DISCIPLINARI

Art. 15
Codice disciplinare

1. Il comma 13 dell’art. 66 quinquies (Codice disciplinare) del CCPL 29.11.2004, come aggiunto dall’art. 34 del CCPL 15.10.2007, è abrogato dall’entrata in vigore del presente contratto.

CAPO VII

CESSAZIONE DEL RAPPORTO

Art. 16
Estinzione del rapporto

1. Dopo l’art. 68 del CCPL 29.11.2004 è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 68 bis
Estinzione del rapporto

1. La cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, superato il periodo di prova, oltre che nei casi già disciplinati dall’art. 58, come sostituito dall’art. 30 CCPL 15.10.2007, dall’art. 61 e dall’art. 66 quinquies, come aggiunto dall’art. 34 CCPL 15.10.2007, ha luogo:

  1. al compimento dei limiti di età o di servizio previsti dalle norme di legge;

  2. per dimissioni del dipendente;

  3. per recesso dell’Amministrazione;

  4. per decesso del dipendente."

CAPO VIII

MOBILITA’

Art. 17
Trasferimento d’ufficio

1. Dopo l’art. 70 del CCPL 29.11.2004 è aggiunto il seguente:

"Art. 70 bis
Trasferimento d’ufficio

1. Si fa luogo al trasferimento d’ufficio per accertata eccezionale, insanabile e grave incompatibilità di permanenza nella sede.

2. Il trasferimento per accertata incompatibilità di permanenza nella sede è disposto su parere conforme del dirigente generale del Dipartimento competente in materia di istruzione, salvo il diritto dell’interessato di produrre, entro 15 giorni dall’inizio dell’istruttoria, eventuali controdeduzioni e di essere sentito e assistito, ove richiesto, dalle OO.SS. o da un legale.

3. Qualora ricorrano ragioni di particolare urgenza e gravità il trasferimento può essere disposto anche in corso d’anno; in attesa del provvedimento di trasferimento il dirigente della struttura provinciale competente può disporre, ai fini cautelari la sospensione dal servizio per un periodo di tempo non superiore a 60 giorni con conservazione della retribuzione."

CAPO IX

ISTITUTI DI PECULIARE INTERESSE

Art. 18
Articolazione pluriennale dell’orario di lavoro

1. All’art. 42 (Articolazione pluriennale dell’orario di lavoro) del CCPL 15.10.2007, il comma 2 è sostituito dal seguente comma:

"2. Durante il periodo quinquennale di cui al comma 1 spetta un trattamento economico ridotto all’80%. La fruizione del periodo di riposo in un anno scolastico antecedente al quinto anno del quinquennio è subordinata alla presentazione di una adeguata garanzia proporzionale all’anticipazione stipendiale concessa. Il personale ha comunque diritto a rinunciare al periodo di riposo annuale. In tale caso ha diritto al recupero della parte di stipendio maturata e non percepita. In caso di rinvio del periodo di riposo annuale, rimane salvo il diritto allo stesso nell’ambito del successivo quinquennio."

 

PARTE SECONDA

TITOLO I

RETRIBUZIONE

Art. 19
Aumenti della retribuzione fondamentale
per il biennio 2008/2009

1. Gli stipendi tabellari previsti dalla Tabella A) allegata all’Accordo per la chiusura del biennio economico 2006-2007 di data 9 luglio 2008 sono incrementati delle misure mensili lorde, per tredici mensilità, indicate nell’allegata Tabella 1), alle scadenze ivi previste.

Art. 20
Effetti nuovi stipendi
per il biennio 2008/2009

1. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione dell’art. 19 hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sul trattamento di fine rapporto e sull'indennità premio di fine servizio, sull'equo indennizzo, sull'assegno alimentare, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

2. Salvo diversa espressa previsione, gli incrementi dello stipendio tabellare previsti dall’art. 19 hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un espresso rinvio allo stipendio tabellare annuo. Sono comunque fatti salvi eventuali compensi in essere di maggior favore.

Art. 21
Assegno provinciale colonna B)

1. L’assegno provinciale di cui all’art. 84 CCPL di data 29.11.2004, nella misura da ultimo rideterminata dalla Tabella B) allegata al C.C.P.L. di data 15.10.2007 è incrementato nelle misure mensili lorde e alle scadenze indicate nell’allegata Tabella 2).

2. Per effetto degli incrementi stabiliti al comma 1, l’assegno provinciale corrisposto per 13 mensilità, è rideterminato nella misura indicata nell’allegata Tabella 2).

Art. 22
Retribuzione professionale docenti

1. La retribuzione professionale docenti nella misura da ultimo rideterminata dalla Tabella B) allegata all’Accordo di data 9 luglio 2008 per la chiusura del biennio economico 2006-2007 è incrementata nelle misure mensili lorde e alle decorrenze indicate nell’Allegata Tabella 3).

2. Per effetto degli incrementi stabiliti al comma 1, la retribuzione professionale docenti, corrisposta per 12 mensilità, è rideterminata nelle misure mensili lorde indicate nell’Allegata Tabella 3).

3. Rimangono confermate le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell’Accordo di data 9 luglio 2008 per la chiusura del biennio economico 2006-2007.

Art. 23
Norma di salvaguardia

1. Nel caso in cui il CCNL del Comparto Scuola determini, per il biennio economico 2008-2009, un aumento dello stipendio tabellare e della retribuzione professionale docenti superiore alle corrispondenti misure stabilite da questo CCPL, tenuto altresì conto delle decorrenze rispettivamente previste, le parti si ritrovano per i necessari adeguamenti.

Art. 24
Fondo d’Istituto

1. All’art. 89 (Fondo d’Istituto) del CCPL 29.11.2004, come sostituito dall’art. 51 del CCPL 15.10.2007, il comma 3 è sostituito dal seguente comma:

"3. Con il Fondo d’Istituto vengono finanziate, anche in misura forfetaria calcolata tenuto conto fra l’altro dell’impegno orario richiesto, attività indicate nel progetto d’istituto e relative a:

a) flessibilità organizzativa e didattica;
a1) attività aggiuntive prestate per l’attuazione dei corsi di recupero per gli alunni con debito formativo;
b) attività aggiuntive di insegnamento, le quali consistono nello svolgimento, oltre l’orario obbligatorio di insegnamento, di interventi didattici volti all’arricchimento e alla personalizzazione dell’offerta formativa, con esclusione delle attività aggiuntive di insegnamento previste dall’art. 34 del CCPL, e di quelle complementari di educazione fisica. Per tali attività spetta un compenso nelle misure stabilite nella tabella allegato 3;
c) attività aggiuntive funzionali all’insegnamento, le quali consistono nello svolgimento di compiti relativi alla progettazione e alla produzione di materiali utili per la didattica, con particolare riferimento a prodotti informatici. Per tali attività spetta un compenso nelle misure stabilite nella tabella allegato 3;
d) attività prestate dai docenti con funzioni di collaborazione con il dirigente scolastico, nella misura prevista dall’art. 36. Detta retribuzione non è cumulabile con il compenso previsto per le funzioni strumentali. Tali collaborazioni, riferibili a personale docente, sono retribuibili con finanziamenti a carico del fondo d’istituto entro la misura massima del 12% e nel rispetto dei limiti individuali stabiliti all’art. 36 del CCPL. Al collaboratore che sostituisce il dirigente scolastico con diritto al relativo compenso, per il periodo della sostituzione non compete la retribuzione prevista dalla presente lettera d).
e) ogni altra attività deliberata dal Consiglio d’Istituto nell’ambito del Progetto d’Istituto. I progetti approvati devono prevedere l’indicazione delle relative spese."

 

Art. 25
Finanziamento del Fondo d’Istituto

1. Le risorse destinate al finanziamento del Fondo d’Istituto di cui all’art. 89 del CCPL 29.11.2004, come sostituito dall’art. 51 CCPL 15.10.2007, sono incrementate a partire dall’anno 2008 di € 1.400.000,00 (al lordo oneri riflessi).

2. L’Amministrazione provvede al riparto dell’importo di cui al comma 1 tra i parametri individuati dall’art. 90 CCPL 29.11.2004, come modificato dall’art. 52 del CCPL 15.10.2007, previa informazione alle OOSS firmatarie del presente CCPL.

3. Per il finanziamento della voce a1) del comma 3 dell’art. 89 (Fondo d’Istituto) del CCPL 29.11.2004, come da ultimo sostituito dall’art. 24 del presente CCPL, la Giunta provinciale provvede all’integrazione delle risorse fino alla completa copertura dei relativi costi.

Art. 26
Compensi incentivanti nell’ambito del Fondo
per la qualità del sistema educativo provinciale

1. All’art. 47 (Compensi incentivanti nell’ambito del Fondo per la qualità del sistema educativo provinciale) del CCPL 15.10.2007, il comma 2 è sostituito dal seguente comma:

"2. La contrattazione decentrata a livello di istituzione scolastica sulla materia di cui al comma 1 avviene in raccordo con quella prevista per il personale ATA, tenendo presente che, indicativamente, la cifra destinata agli interni potrà essere ripartita in 2/3 per il personale docente ed in 1/3 per il personale ATA e personale assistente educatore."

Art. 27
Compensi spettanti per prestazioni aggiuntive

1. La tabella 3) Allegata al CCPL 2002-2005 di data 29 novembre 2004 è sostituita con effetto dall’1 settembre 2008 dalla seguente:

Tabella 3)

MISURE DEL COMPENSO ORARIO LORDO TABELLARE SPETTANTE AL PERSONALE DOCENTE PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE ALL'ORARIO D'OBBLIGO DA LIQUIDARE A CARICO DEL FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

Qualifica

Ore aggiuntive di insegnamento

Ore aggiuntive non di insegnamento

Ore aggiuntive legate ai corsi di recupero
(dec. 1.1.2008)

Docenti diplomati e laureati delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado

€ 35,00

€ 17,50

€ 50,00

Art. 28
Norma finale

1. L’esecutività delle disposizioni di cui agli artt. 19, 21 e 22 del presente contratto è subordinata all’entrata in vigore dell’assestamento del bilancio 2008 che ne reca la complessiva autorizzazione.

 

 

 


Tabella 1)

 

AUMENTI POSIZIONI STIPENDIALI DALL'1.1.2008
(importi mensili lordi da corrispondere per 13 mensilità)

Fasce
anzianità

Docente scuola elementare

Docente diplomato istituti sec. II grado

Docente scuola media

Docente laureato istituti sec. II grado

da 0 a 2

26,36

26,36

28,61

28,61

da 3 a 8

27,08

27,08

29,40

30,23

da 9 a 14

29,27

29,27

31,98

32,83

da 15 a 20

31,83

31,83

34,96

36,03

da 21 a 27

34,32

35,54

37,84

40,10

da 28 a 34

36,77

37,97

40,67

42,77

da 35

38,60

39,82

42,77

44,90

AUMENTI POSIZIONI STIPENDIALI DALL'1.7.2008
(importi mensili lordi da corrispondere per 13 mensilità e riassorbono precedente aumento)

Fasce
anzianità

Docente scuola elementare

Docente diplomato istituti sec. II grado

Docente scuola media

Docente laureato istituti sec. II grado

da 0 a 2

46,87

46,87

50,86

50,86

da 3 a 8

48,13

48,13

52,27

53,75

da 9 a 14

52,03

52,03

56,86

58,36

da 15 a 20

56,59

56,59

62,14

64,04

da 21 a 27

61,01

63,18

67,27

71,29

da 28 a 34

65,37

67,50

72,31

76,04

da 35

68,61

70,79

76,04

79,82

AUMENTI POSIZIONI STIPENDIALI DALL'1.1.2009
(importi mensili lordi da corrispondere per 13 mensilità e riassorbono precedenti aumenti)

Fasce
anzianità

Docente scuola elementare

Docente diplomato istituti sec. II grado

Docente scuola media

Docente laureato istituti sec. II grado

da 0 a 2

78,82

78,82

85,54

85,54

da 3 a 8

80,95

80,95

87,91

90,39

da 9 a 14

87,51

87,51

95,62

98,14

da 15 a 20

95,17

95,17

104,51

107,71

da 21 a 27

102,60

106,25

113,14

119,89

da 28 a 34

109,93

113,52

121,60

127,88

da 35

115,40

119,05

127,88

134,24

 

Tabella 2)

 

INCREMENTO ASSEGNO PROVINCIALE COLONNA B)
art. 84 CCPL 2002-2005 dd. 29.11.2004, art. 45 CCPL 2006-2009 dd. 15.10.2007

FASCE ANZIANITA'

Assegno provinciale colonna B)
Importi annui lordi
all'1.1.2007

AUMENTI MENSILI LORDI
(importi da corrispondere per 13 mensilità)

Assegno provinciale colonna B)
Importi annui lordi
all'1.1.2009

dec. 1.1.2008 dec. 1.7.2008
(include precedente aumento)
dec. 1.1.2009 e a regime
(include precedenti aumenti)

da 0 a 2

2.217,00

3,14

5,58

9,39

2.329,68

da 3 a 8

2.217,00

3,14

5,58

9,39

2.329,68

da 9 a 14

2.217,00

3,14

5,58

9,39

2.329,68

da 15 a 20

2.217,00

3,14

5,58

9,39

2.329,68

da 21 a 27

2.217,00

3,14

5,58

9,39

2.329,68

da 28 a 34

2.217,00

3,14

5,58

9,39

2.329,68

da 35 a

2.217,00

3,14

5,58

9,39

2.329,68

 

Tabella 3)

 

AUMENTI RETRIBUZIONE PROFESSIONALE DOCENTE

FASCE ANZIANITA'

RETRIBUZIONE PROFESSIONALE DOCENTI
Importi mensili lordi
al 31.12.2007

AUMENTI MENSILI LORDI
(importi da corrispondere per 12 mensilità)

RETRIBUZIONE PROFESSIONALE DOCENTI
Importi mensili lordi
all'1.1.2009

dec. 1.1.2008 dec. 1.7.2008
(include precedente aumento)
dec. 1.1.2009 e a regime
(include precedenti aumenti)

Da 0 a 14 anni

164,00

€ 2,79

€ 4,96

€ 8,34

€ 172,34

Da 15 a 27 anni

202,00

€ 3,43

€ 6,10

€ 10,27

€ 212,27

Da 28 anni

257,50

€ 4,38

€ 7,78

€ 13,09

€ 270,59