AGENZIA PROVINCIALE PER
LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

 

 

A seguito della deliberazione della Giunta provinciale n. 2136 di data 17 settembre 2010, ai sensi della quale l'A.P.Ra.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva l’accordo provinciale sull’utilizzo delle ore di recupero derivanti dalla definizione delle unità di lezione di 50 minuti per il personale docente in servizio presso le istituzioni scolastiche della Provincia di Trento che hanno adottato tale forma organizzativa e didattica. Il giorno 28 settembre 2010, l'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale, rappresentata da:

dott. Aldo Duca – Presidente

 

la delegazione sindacale costituita dai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali:

FLC – CGIL                            firmato

C.I.S.L. – Scuola                    firmato

U.I.L. – Scuola del Trentino     non firmato

GILDA degli Insegnanti           non firmato

 

CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO

 

l’accordo provinciale sull’utilizzo delle ore di recupero derivanti dalla definizione delle unità di lezione di 50 minuti per il personale docente in servizio presso le istituzioni scolastiche della Provincia di Trento che hanno adottato tale forma organizzativa e didattica.

 


 

ACCORDO PROVINCIALE SULL’UTILIZZO DELLE ORE DI RECUPERO DERIVANTI DALLA DEFINIZIONE DELLE UNITÀ DI LEZIONE DI 50 MINUTI PER IL PERSONALE DOCENTE IN SERVIZIO PRESSO LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELLA PROVINCIA DI TRENTO CHE HANNO ADOTTATO TALE FORMA ORGANIZZATIVA E DIDATTICA.

 

 

Premessa

    Il presente accordo è redatto in attuazione del "Protocollo d’intesa delle ore di recupero derivanti dalla definizione delle unità di lezione di 50 minuti sulla base di iniziative innovative dell’ordinamento" firmato il 15 marzo 2010 dalle Organizzazioni sindacali FLC-CGIL, CISL Scuola e CONF.S.A.L.SNALS e, per l’Amministrazione, dall’Assessore all’Istruzione e allo Sport, e delle specifiche direttive formulate in materia dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1352 di data 4 giugno 2010.

 

Art. 1
Campo di applicazione e decorrenza

1. Il presente accordo concerne le modalità di utilizzo delle ore di recupero derivanti dalla definizione delle unità di lezione di 50 minuti e trova applicazione nei confronti dei docenti in servizio presso le istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione della provincia di Trento che hanno adottato la forma organizzativa e didattica di durata della lezione a 50 minuti, fatto salvo quanto previsto all’art. 26, comma 4, punto A., del CCPL di data 29.11.2004, come da ultimo sostituito dall’art. 3 del presente accordo.

2. Gli effetti del presente accordo decorrono dall’anno scolastico 2010/2011 e sono sottoposti a verifica congiunta tra Amministrazione e Organizzazioni sindacali rappresentative entro il mese di febbraio 2011.

 

Art. 2
Modalità di recupero del tempo lavoro

1. Nei confronti del personale docente operante nelle istituzioni scolastiche che hanno adottato l’unità di lezione di 50 minuti, il recupero del tempo lavoro non prestato dovrà essere realizzato per almeno 70 ore nell’anno scolastico, delle quali 66 devono essere prestate in attività scolastiche con gli studenti, e le rimanenti 4 ore ad integrazione delle esigenze di formazione e aggiornamento nonché per il potenziamento dell’attività didattica di cui alle lettere A1 e A3, B1 e B3 del comma 4 dell’art. 26 del CCPL di data 29.11.2004, come da ultimo sostituito dall’art. 3 del presente accordo.

2. Le 66 ore di attività da prestare con gli studenti saranno inserite, per quanto compatibile, nel quadro orario settimanale o plurisettimanale del docente e destinate prevalentemente alle seguenti attività:

  • recupero delle carenze formative;

  • potenziamento dell’attività didattica, ivi comprese le attività volte a favorire l’integrazione di studenti con bes o stranieri, la continuità didattica e l’orientamento scolastico sia in entrata che in uscita; i servizi pedagogico-didattici svolti nelle biblioteche scolastiche e quelli informatici e multimediali svolti dai docenti in possesso delle specifiche competenze; l’attività, prestata oltre l’orario di servizio del docente, di accompagnamento e vigilanza degli studenti in occasione delle iniziative extra e parascolastiche;

  • sorveglianza degli studenti in particolare durante gli intervalli;

  • gruppi di livello e interesse;

  • valorizzazione delle eccellenze;

  • ore eccedenti l’orario di cattedra fino ad un massimo di 2 ore su base volontaria;

  • ulteriori necessità di sostituzione di colleghi assenti.

  • In fase di avvio della riforma, nell’ambito delle 66 ore possono essere riconosciute fino a 6 ore di impegno inerente alla funzione docente per la programmazione, progettazione e valutazione delle attività rientranti nell’iniziativa innovativa. Le ore di attività didattica con gli alunni, comprese le ore eccedenti e le supplenze, sono rese attraverso unità didattiche di 50 minuti.

    3. Le prestazioni di cui al presente articolo devono essere svolte entro il termine dell’anno scolastico, in coerenza con il Progetto di Istituto e secondo un piano annuale deliberato dal Collegio dei docenti con le procedure previste dall’art. 25 del CCPL 29.11.2004, come modificato dall’art. 4 CCPL 5.9.2008. Per le eventuali ore residue non calendarizzate, il dirigente scolastico – in tempo utile prima del termine delle lezioni – avrà cura di predisporre un piano di utilizzo da approvare secondo le medesime procedure e tenendo conto dell’effettivo servizio prestato.

    4. A decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo, il riconoscimento economico delle ore eccedenti previsto dall’art. 34 CCPL 29.11.2004, come sostituito dall’art. 17 CCPL 15.10.2007, riguarderà le ore a partire dalla 21esima e dovrà essere stabilito all’inizio dell’anno scolastico. Le ore eccedenti potranno essere riconosciute a partire dalla 19esima, qualora siano richieste dal dirigente scolastico per esigenze organizzativo-didattiche e il docente acconsenta ed abbia già programmato le 66 ore previste al comma 2.

    5. A decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo, per l’attuazione dei corsi di recupero nelle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 dell’art. 1 è privilegiato, nei confronti del personale disponibile, l’utilizzo delle 66 ore previste al precedente comma 2 rispetto al riconoscimento economico sul Fondo d’istituto delle attività aggiuntive finalizzate all’attuazione dei corsi di recupero per gli alunni con debito formativo, come disposto ai sensi del comma 3, punto a1), dell’art. 89 CCPL 29.11.2004, come sostituito dall’art. 51 CCPL 15.10.2007 e ulteriormente modificato dall’art. 24 CCPL 5.9.2008.

    L’assegnazione delle risorse finanziarie di cui alla lettera b) dell’art. 90 CCPL 29.11.2004, come modificato dall’art. 52 CCPL 15.10.2007, destinate al fondo d’istituto per i corsi di recupero, è subordinata alla verifica delle effettive e documentate esigenze evidenziate dalle istituzioni scolastiche.

    6. Per il calcolo del 12% entro il quale il dirigente riconosce compensi sul fondo di istituto ai propri collaboratori, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 36 CCPL 29.11.2004, e per il calcolo del 20% entro il quale l'istituzione scolastica riconosce sul fondo di istituto le spese di accompagnamento ai viaggi di istruzione e alle visite guidate, secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 92 CCPL 29.11.2004, si prende come riferimento la dotazione finanziaria del fondo di istituto riferita all'anno 2010.

     

    Art. 3
    Attività funzionali all’insegnamento e di potenziamento formativo

    1. L’art. 26 (Attività funzionali all’insegnamento e di potenziamento formativo) del CCPL 29.11.2004, come sostituito dall’art. 12 CCPL 15.10.2007 e ulteriormente modificato dall’art. 5 CCPL 05.09.2008, è sostituito dal seguente nuovo:

    "Art. 26
    Attività funzionali all’insegnamento e di potenziamento formativo

    1. L'attività funzionale all'insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi.

    2. Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative:

    a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
    b) alla correzione degli elaborati;
    c) ai rapporti individuali con le famiglie.

    3. Le attività di carattere collegiale funzionali all’insegnamento sono costituite da:

    a. partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali sino a quaranta ore annue;
    b. partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe e di interclasse. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere di massima un impegno non superiore alle quaranta ore annue;
    c. lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.

    Le riunioni di cui al presente comma sono di norma convocate con un preavviso di almeno 5 giorni.
    Negli istituti dove sono presenti corsi di diverso ordine e grado, per le attività inerenti agli scrutini e agli esami sono utilizzati i docenti dei rispettivi ordini e grado.

    4. Le attività di potenziamento formativo comportano un impegno complessivo di 40 ore obbligatorie e sono così disciplinate:

    A. Per le istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione della provincia di Trento che hanno adottato la forma organizzativa e didattica di durata della lezione a 50 minuti e per le altre istituzioni scolastiche che con delibera dei rispettivi collegi docenti decidono di adottare la stessa distribuzione delle 40 ore di potenziamento del presente comma, sono prioritariamente suddivise:

    A1. almeno 20 ore per attività di formazione, aggiornamento e ricerca su tematiche individuate dal collegio docenti per supportare e qualificare il progetto d’istituto,
    A2. 10 ore per supplenze per assenze brevi dei docenti che saranno richieste dal dirigente scolastico mediante avviso e avuto riguardo alla presenza dei docenti nel plesso scolastico. Qualora siano programmate presenze per l’eventuale supplenza della prima ora di ogni giornata le stesse saranno calendarizzate,
    A3. fino a 10 ore per la realizzazione del progetto d’istituto, con particolare riferimento alle esigenze di programmazione didattica dei nuovi piani di studio provinciali utilizzate secondo il piano annuale di attività predisposto dal dirigente scolastico e deliberato dal collegio docenti;

    B. Per le altre istituzioni scolastiche diverse da quelle di cui alla lettera A., sono prioritariamente suddivise:

    B1. 20 ore per la realizzazione del progetto d’istituto, utilizzate secondo il piano annuale di attività predisposto dal dirigente scolastico e deliberato dal collegio docenti,
    B2. 10 ore per supplenze per assenze brevi dei docenti che saranno richieste dal dirigente scolastico mediante avviso e avuto riguardo alla presenza dei docenti nel plesso scolastico. Qualora siano programmate presenze per l’eventuale supplenza della prima ora di ogni giornata le stesse saranno calendarizzate,
    B3. 10 ore per attività di formazione e di aggiornamento su tematiche individuate dal collegio docenti per supportare e qualificare il progetto d’istituto.

    5. Per il personale part-time o con contratto inferiore all’orario di cattedra, le ore per le attività di cui ai punti A1 e B3 sono completate anche utilizzando l’orario previsto per le attività di cui ai punti A3 e B1 rispettivamente.

    L’impegno orario derivante dal presente comma per i docenti a tempo determinato con contratto diverso da annuale o fino al termine delle attività didattiche è di un’ora ogni cinque giorni di supplenza nelle attività previste alle lettere A2 e A3, B1 e B2 secondo un programma che viene comunicato all’atto della stipula del contratto di lavoro.
    A tutto il personale il cui orario sia inferiore all’orario pieno di cattedra, le prestazioni dovute ai sensi del comma 4
    sono proporzionate all’orario di servizio e alla durata del contratto.

    6. Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse modalità organizzative del servizio, il consiglio d'istituto, sulla base delle proposte del collegio dei docenti, definisce le modalità organizzative per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio, compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell'istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie.

    7. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.

    8. Le dieci ore destinate dalle lettere A2. e B2 del comma 4 alle supplenze per assenze brevi dei docenti, sono obbligatorie, devono essere effettuate nell’arco dell’anno scolastico di riferimento e non possono essere utilizzate per lo svolgimento di altre attività.

    9. Il collegio docenti, su proposta del dirigente scolastico, può deliberare la calendarizzazione di una parte delle dieci ore di cui al precedente comma, che si considerano comunque rese. Le restanti ore saranno richieste dal dirigente scolastico, con ordine di servizio, tenuto conto della presenza del docente presso il plesso scolastico e quindi nelle ore "buche" o al termine dell’orario di servizio del docente interessato; le stesse saranno rese dal docente salvo comprovato impedimento.

    10. Il dirigente scolastico avrà cura di assegnare equamente il numero delle supplenze ai vari docenti. Al termine dell’anno scolastico le eventuali ore non utilizzate secondo quanto previsto dalla presente disciplina sono considerate comunque rese."