AGENZIA PROVINCIALE PER
LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

 

A seguito della deliberazione della Giunta provinciale n. 1619 di data 29 luglio 2011, ai sensi della quale l'A.P.Ra.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva l’accordo di modifica dell’accordo provinciale di data 28 settembre 2010 sull’utilizzo delle ore di recupero derivanti dalla definizione delle unità di lezione di 50 minuti. Il giorno 16 agosto 2011, l'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale, rappresentata da:

 

dott. Aldo Duca – Presidente

 

la delegazione sindacale costituita dai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali:

 

FLC – CGIL                                firmato

 

C.I.S.L. – Scuola                        firmato

 

U.I.L. – Scuola del Trentino         firmato

 

GILDA degli Insegnanti               firmato

 

 

CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO

 

l’accordo di modifica dell’accordo provinciale di data 28 settembre 2010 sull’utilizzo delle ore di recupero derivanti dalla definizione delle unità di lezione di 50 minuti


ACCORDO DI MODIFICA DELL’ACCORDO PROVINCIALE DI DATA 28 SETTEMBRE 2010 SULL’UTILIZZO DELLE ORE DI RECUPERO DERIVANTI DALLA DEFINIZIONE DELLE UNITÀ DI LEZIONE DI 50 MINUTI.

 

Art. 1
Modalità di recupero del tempo lavoro

1. Con effetto dall’anno scolastico 2011/2012 (dec. 1 settembre 2011), l’art. 2 dell’Accordo provinciale di data 28 settembre 2010 sull’utilizzo delle ore di recupero derivanti dalla definizione delle unità di lezione di 50 minuti per il personale docente in servizio presso le istituzioni scolastiche della provincia di Trento che hanno adottato tale forma organizzativa e didattica, è sostituito dal seguente:

"Art. 2
Modalità di recupero del tempo lavoro

1. Ferme restando le modalità di costituzione delle cattedre di 18 unità settimanali, nei confronti del personale docente operante nelle istituzioni scolastiche che hanno adottato l’unità di lezione di 50 minuti, il recupero del tempo lavoro non prestato dovrà essere realizzato per 70 ore nell’anno scolastico, delle quali almeno 50 devono essere prestate in attività con gli studenti con priorità alle attività didattiche finalizzate al successo formativo; le rimanenti sono a disposizione per l’attuazione del progetto d’istituto.

 

2. Le ore di attività didattiche da prestare con gli studenti saranno inserite, per quanto compatibile, nel quadro orario settimanale o plurisettimanale del docente e sono rese attraverso unità didattiche di 50 minuti.

 

3. Le prestazioni di cui al presente articolo devono essere svolte entro il termine dell’anno scolastico, in coerenza con il Progetto di Istituto e secondo il piano annuale proposto dal dirigente scolastico e deliberato dal Collegio dei docenti con le procedure previste dall’art. 25 del CCPL 29.11.2004, come modificato dall’art. 4 CCPL 5.9.2008. Per le eventuali ore residue non calendarizzate, il dirigente scolastico – in tempo utile prima del termine delle lezioni – avrà cura di predisporre un piano di utilizzo anche attraverso attività funzionali all’insegnamento e tenendo conto dell’effettivo servizio prestato e della tipologia del contratto.

 

4. Ferma restando la disciplina relativa al calcolo di organico di diritto e a quanto previsto dall’articolo 6 del D.P.P. 24 giugno 2008, n. 23-130/Leg. "Regolamento concernente incarichi a tempo determinato e supplenze temporanee nelle istituzioni scolastiche a carattere statale", a decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo, il riconoscimento economico delle ore eccedenti previsto dall’art. 34 CCPL 29.11.2004, come sostituito dall’art. 17 CCPL 15.10.2007, su richiesta del docente da effettuarsi prima dell’inizio dell’anno scolastico o entro 5 giorni dalla presa di servizio, riguarderà le ore a partire dalla 21esima. Le ore eccedenti potranno essere riconosciute a partire dalla 19esima, qualora siano richieste dal dirigente scolastico, con l’assenso del docente, per esigenze organizzativo-didattiche.

 

5. A decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo, le ore per i corsi di recupero per gli alunni con carenza formativa potranno essere riconosciute sul Fondo d’istituto, attraverso l’assegnazione vincolata delle risorse finanziarie di cui alla lettera b) dell’art. 90 CCPL 29.11.2004, come modificato dall’art. 52 CCPL 15.10.2007, soltanto dopo l’effettuazione di almeno 10 unità didattiche di cui al comma 1. Tale lettera b) è destinabile anche al riconoscimento economico di attività aggiuntive di insegnamento prestate dal personale assunto con contratto a tempo determinato per supplenze brevi.

 

6. Per il calcolo del 12% entro il quale il dirigente riconosce compensi sul fondo di istituto ai propri collaboratori, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 36 CCPL 29.11.2004, e per il calcolo del 20% entro il quale l'istituzione scolastica riconosce sul fondo di istituto le spese di accompagnamento ai viaggi di istruzione e alle visite guidate, secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 92 CCPL 29.11.2004, si applicano i parametri relativi alla dotazione finanziaria del fondo di istituto riferita all'anno 2010.

 

7. Le economie di spesa derivanti dall’applicazione del presente articolo confluiranno nell’economie contrattuali da certificare ad ogni fine anno scolastico."

Art. 2
Verifica effetti del presente accordo

1. Gli effetti del presente accordo sono sottoposti a verifica congiunta tra Amministrazione e Organizzazioni sindacali rappresentative.