L'anno 2009, il giorno 10 febbraio, ad ore 17.00, presso la Sala Vetri di Piazza Fiera, n. 3 a Trento, le parti rappresentate da:

per la parte pubblica dall'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (A.P.RA.N.) ai sensi della legge provinciale n. 7/97, composta da:

dott. Aldo Duca - presidente

dott. Silvio Fedrigotti - componente

prof. Mario Pederzolli - componente

 

per la delegazione sindacale dai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali:

FLC – CGIL                            firmato

C.I.S.L. – Scuola                    firmato

U.I.L. – Scuola del Trentino     firmato

CONF.SAL S.N.A.L.S.              firmato

la GILDA degli Insegnanti       firmato

 

CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO

le disposizioni di modifica al Contratto collettivo provinciale di lavoro del personale docente delle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria della Provincia autonoma di Trento.


DISPOSIZIONI DI MODIFICA AL CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO DEL PERSONALE DOCENTE DELLE SCUOLE A CARATTERE STATALE DELLA PROVINCIA DI TRENTO.

 

Art. 1
Informazione preventiva

1. Il comma 1 dell’art. 7 del CCPL 2002-2005 dd. 29.11.2004, come sostituito dall’art. 7 dell’Accordo per il biennio economico 2006-2007 dd. 15.10.2007, è sostituito dal seguente comma:

"1. L’Amministrazione provinciale fornisce informazioni alle OO.SS. rappresentative secondo le disposizioni dell’art. 7 dell’accordo collettivo provinciale quadro in materia di prerogative sindacali di data 5 maggio 2003 e, ove necessaria, la relativa documentazione cartacea e/o informatica sulle seguenti materie:

  1. criteri per la definizione e la distribuzione degli organici;

  2. modalità organizzative per l’assunzione del personale a tempo determinato e indeterminato;

  3. modalità di applicazione del contratto;

  4. operatività di nuovi sistemi informativi o di modifica dei sistemi preesistenti concernenti i servizi amministrativi e di supporto dell’attività scolastica;

  5. dati generali sulla situazione degli organici e l’utilizzazione del personale;

  6. andamento generale della mobilità del personale;

  7. criteri e modalità per la costituzione dei rapporti di lavoro a tempo parziale nonché la durata minima delle prestazioni lavorative.

L’Amministrazione, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, d’intesa con le Organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell’art. 7 dell’Accordo collettivo provinciale quadro in materia di prerogative sindacali di data 5 maggio 2003, provvede alla ricognizione delle materie che vengono trattate a livello dei Servizi competenti in materia di istruzione, al fine di identificare le strutture alle quali compete fornire l’informazione preventiva sulle materie di cui al presente comma.

L’Amministrazione provvede altresì a fornire alle medesime organizzazioni sindacali le circolari applicative di istituti disciplinati dai contratti e dalle leggi."

 

Art. 2
Tutela della maternità
Disposizioni applicabili sia al personale a tempo indeterminato
che determinato

1. Il comma 8 dell’art. 51 del CCPL 2002-2005 dd. 29.11.2004, come sostituito dall’art. 25 dell’Accordo per il biennio ec. 2006-2007 dd. 15.10.2007 e ulteriormente integrato dall’art. 9 dell’Accordo per il quadriennio 2006/2009 – biennio ec. 2008-2009 dd. 5.9.2008, è sostituito dal seguente comma:

"8. I congedi per la malattia del figlio sono così disciplinati:

  1. dopo il compimento del primo anno di vita del bambino e sino alla conclusione del terzo anno, in caso di malattia e per i periodi corrispondenti, i genitori, alternativamente, hanno diritto annualmente ad un massimo di trenta giorni di assenza retribuita, computati complessivamente per entrambi i genitori, dietro presentazione di certificato rilasciato da un medico del Servizio Sanitario o con esso convenzionato. Nel primo anno di vita le assenze per malattia del bambino sono retribuite fino a trenta giorni in alternativa al godimento dei primi trenta giorni di congedo parentale. Qualora i trenta giorni siano già stati usufruiti, permane il diritto all’astensione, che in tal caso non è retribuita;

  2. dal terzo all’ottavo anno tali assenze spettano nel limite di 10 giorni annui lavorativi non retribuiti per la malattia di ogni figlio, con copertura degli oneri previdenziali;

  3. la malattia del bambino, anche nell’ipotesi di ricovero ospedaliero, sospende il decorso del congedo parentale in godimento;

  4. la malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe il decorso del periodo di ferie in godimento da parte del genitore.

Ai congedi per malattia del figlio di cui al presente comma non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore.
A decorrere dall’1 novembre 2008, i permessi per malattia del bambino sono computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità e alle ferie."

Art. 3
Tutela della maternità
Disposizioni applicabili al solo personale a tempo indeterminato

1. Al comma 3 dell’art. 51 bis del CCPL 29.11.2004, come introdotto dall’art. 25 CCPL 15.10.2007 e modificato dall’art. 10 CCPL 5.9.2008, è aggiunto alla fine il seguente periodo:

"Il congedo parentale è sospeso in caso di malattia del genitore che lo ha in godimento."

 

Art. 4
Tutela della maternità
Disposizioni applicabili al solo personale a tempo determinato

1. Al comma 4 dell’art. 51 ter del CCPL 29.11.2004 come introdotto dall’art. 25 CCPL 15.10.2007 e modificato dall’art. 11 CCPL 5.9.2008, è aggiunto alla fine il seguente periodo:

"Il congedo parentale è sospeso in caso di malattia del genitore che lo ha in godimento."

Art. 5
Incarichi aggiuntivi

1. L’art. 41 (Incarichi aggiuntivi) dell’Accordo per il biennio economico 2006-2007 dd. 15.10.2007 è sostituito dal seguente:

"Art. 41
Incarichi aggiuntivi

1. Ai sensi dell’art. 39 septies della legge provinciale n. 23/1990 le istituzioni scolastiche possono affidare a propri docenti incarichi di cui agli artt. 39 sexies e duodecies della medesima legge per l’organizzazione, la progettazione e la docenza nell’ambito di progetti di formazione ed istruzione finanziati a carico di fondi strutturali della comunità europea.

2. I docenti posso essere altresì affidatari di incarichi di cui al comma 1 da parte di altre istituzioni scolastiche/formative.

3. La Provincia autonoma di Trento può affidare incarichi ai docenti nei limiti previsti dal capo I bis della legge provinciale n. 23/1990 e disposizioni attuative.

4. Il conferimento degli incarichi da parte del dirigente scolastico ai sensi dei commi 1 e 2 deve essere improntato a criteri di trasparenza; pertanto l’individuazione delle posizioni destinatarie di detti incarichi deve essere adeguatamente pubblicizzata a mezzo di apposito avviso riportante il contenuto dell’incarico nonché l’impegno, la responsabilità e la particolare specializzazione professionale e culturale richiesti. L’assegnazione dell’incarico da parte del dirigente scolastico deve essere adeguatamente motivata.

5. I compensi per lo svolgimento degli incarichi di cui ai commi 1 e 2 spettano entro il limite complessivo annuo lordo di € 18.000,00 riguardanti sia l’attività di docenza che lo svolgimento di attività di organizzazione e progettazione dei corsi di formazione.

6. I compensi di cui al comma 5 sono erogati direttamente dall’istituzione scolastica/formativa previa comunicazione delle informazioni necessarie al Dipartimento competente in materia di istruzione. I compensi e gli oneri riflessi sono posti a carico delle risorse destinate ai progetti di formazione di cui al comma 1.

7. Il Dipartimento competente in materia di istruzione definisce le modalità attuative per l’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo e di quanto previsto dal capo I bis della legge provinciale n. 23/1990 e verifica il rispetto dei tetti massimi dei compensi da erogare."