AGENZIA PROVINCIALE PER
LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

A seguito della deliberazione della Giunta provinciale n. 2130 di data 29 agosto 2008, ai sensi della quale l'A.P.Ra.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva l’accordo provinciale concernente il rinnovo del biennio economico 2008–2009 e norme sulla parte giuridica 2006-2009 del personale ausiliario, tecnico e amministrativo (A.T.A.) e assistente educatore delle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria, del personale insegnante e dei coordinatori pedagogici delle scuole dell'infanzia e del personale per la formazione professionale della Provincia autonoma di Trento, il giorno 1 settembre 2008, ad ore 10,00, nella sala vetri di Piazza Fiera, 3 a Trento, ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale, composta da:

dott. Aldo Duca - presidente

dott. Silvio Fedrigotti – componente

prof. Mario Pederzolli – componente
 

e la delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali:

FLC C.G.I.L.                             firmato

C.I.S.L. – Scuola                      firmato

U.I.L. FPL - Enti locali                firmato

l’ANTES Scuola – Lisincos           firmato

U.I.L. Scuola del Trentino           firmato

C.G.I.L. FP                               firmato

Al termine dell’incontro le parti hanno sottoscritto l’accordo provinciale concernente il rinnovo del biennio economico 2008–2009 e norme sulla parte giuridica 2006-2009 del personale ausiliario, tecnico e amministrativo (A.T.A.) e assistente educatore delle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria, del personale insegnante e dei coordinatori pedagogici delle scuole dell'infanzia e del personale per la formazione professionale della Provincia autonoma di Trento.


 

ACCORDO PROVINCIALE CONCERNENTE IL RINNOVO DEL BIENNIO ECONOMICO 2008–2009 E NORME SULLA PARTE GIURIDICA 2006-2009 DEL PERSONALE AUSILIARIO, TECNICO E AMMINISTRATIVO (A.T.A.) E ASSISTENTE EDUCATORE DELLE SCUOLE ED ISTITUTI DI ISTRUZIONE ELEMENTARE E SECONDARIA, DEL PERSONALE INSEGNANTE E DEI COORDINATORI PEDAGOGICI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E DEL PERSONALE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO.

 

 

PARTE PRIMA

 

TITOLO I

 

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

Art. 1
Campo di applicazione

1. Il presente contratto si applica al personale dipendente dalla Provincia autonoma di Trento con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato del comparto del personale della scuola di cui all’art. 3, comma 1, punto 2), del D.P.G.P. n. 15-14/Leg. di data 27 ottobre 1999, così di seguito specificato:

a. personale coordinatore ed insegnante delle scuole dell’infanzia;

b. personale ausiliario, tecnico ed amministrativo delle scuole a carattere statale della Provincia autonoma di Trento;

c. personale insegnante della formazione professionale,
 

nonché al personale assistente educatore ed al personale della formazione professionale che svolge funzioni analoghe al personale di cui alla precedente lettera b., secondo figure professionali da individuare con successivo accordo.

Art. 2
Decorrenza, durata, tempi e procedure di applicazione del contratto

1. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2006 - 31 dicembre 2009 per la parte giuridica ed il biennio 1° gennaio 2008 - 31 dicembre 2009 per la parte economica. Gli effetti giuridici decorrono dalla data di sottoscrizione, salvo prescrizioni diverse di singole norme.

2. Per quanto non innovato dal presente CCPL, continuano a trovare applicazione le norme di cui al C.C.P.L. 2002/2005 di data 17 ottobre 2003, come integrato con le modifiche derivanti dall’accordo di data 10 novembre 2004, e al CCPL 2006/2009, biennio economico 2006-2007, di data 7 agosto 2007.

 

 

TITOLO II

SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 3
Contrattazione decentrata

1. All’art. 5 (Contrattazione decentrata) del CCPL 17.10.2003, come da ultimo sostituito dall’art. 4 CCPL 7.8.2007, dopo la lettera l. del comma 1, è aggiunta la seguente lettera:

"m. definizione dei compensi da corrispondere al personale docente della formazione professionale che presta servizio nell’ambito dei percorsi dell’Alta Formazione professionale approvati dalla Giunta provinciale, secondo le misure previste per prestazioni analoghe dai vigenti accordi con un’eventuale maggiorazione entro la misura massima del 20%."

2. All’art. 5 (Contrattazione decentrata) del CCPL 17.10.2003, come da ultimo sostituito dall’art. 4 CCPL 7.8.2007, alla lettera h) del comma 2 sono eliminate le parole "e criteri per la retribuzione dell’alta formazione".

 

 

TITOLO III

RAPPORTO DI LAVORO

 

CAPO I

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

 

Art. 4
Periodo di prova

1. All’art. 23 (Periodo di prova) del CCPL 17.10.2003, come sostituito dall’art. 10 CCPL 7.8.2007, i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti commi:

"8. Il dipendente che, una volta nominato in figura professionale diversa in esito a concorso, non superi il periodo di prova ovvero rinunci volontariamente – entro lo stesso periodo – allo svolgimento delle diverse mansioni, ha diritto ad essere reintegrato nel posto della figura professionale di provenienza."

9. Il personale già in servizio presso l’Amministrazione provinciale da almeno quattro anni, vincitore di concorso presso altra area contrattuale, comparto o altra pubblica Amministrazione, qualora non superi il periodo di prova ovvero rinunci volontariamente – entro lo stesso periodo – al suo svolgimento, ha diritto ad essere reintegrato nel posto della figura professionale di provenienza."

 

 

CAPO II

PARTICOLARI TIPI DI CONTRATTO

Art. 5
Rapporto di lavoro a tempo parziale

1. All’art. 25 (Rapporto di lavoro a tempo parziale) del CCPL 17.10.2003, come sostituito dall’art. 11 CCPL 7.8.2007, i commi 1 e 12 sono sostituiti dai seguenti commi:

"1. In materia di rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano le disposizioni dei d.lgs. n. 61/2000 e n. 100/2001. L’Amministrazione costituisce o trasforma, su richiesta del dipendente, il rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, nel limite di quanto previsto dall’ordinamento dell’Ente con un minimo del 15% della dotazione organica complessiva del personale a tempo pieno cui si applica il presente contratto. Tale limite può essere aumentato e può essere individuato un limite massimo superiore in sede di accordo decentrato a livello di Dipartimento competente in materia di istruzione, fatte salve le disposizioni legislative. In tale sede le parti definiscono il limite massimo di unità part-time da inserire nelle singole istituzioni scolastiche e possono regolare le condizioni e le modalità cui ottemperare per variare la collocazione temporale della prestazione e la sua durata, stabilendo i limiti massimi delle variazioni, nonché la misura delle specifiche compensazioni."

"12. L’Amministrazione, in presenza di gravi e documentate situazioni personali o familiari, può elevare il contingente di cui al comma 1 fino ad un massimo del 10%, arrotondato per eccesso all’unità superiore. Le domande per la trasformazione del rapporto di lavoro in tali casi sono presentate, di norma, con cadenza mensile e, se accolte, esplicano i loro effetti, di norma, dal primo giorno del mese successivo. Sulla compatibilità della richiesta con le esigenze di servizio si esprime il dirigente della struttura scolastica/formativa per il personale ivi assegnato, il dirigente del servizio competente per il personale della scuola dell’infanzia e per il personale del Comparto Scuola in utilizzo presso le strutture provinciali. Il personale inquadrato nella figura professionale di assistente educatore può concordare con l’Amministrazione, anche in corso d’anno, un mutamento della tipologia di orario."

 

 

CAPO III

STRUTTURA DEL RAPPORTO

Art. 6
Lavoro straordinario

1. All’art. 36 (Lavoro straordinario) del CCPL 17.10.2003, come da ultimo sostituito dall’art. 13 CCPL 7.8.2007, il comma 2 è sostituito dal seguente comma:

"2. Gli insegnanti della scuola dell’infanzia sono tenuti alla prestazione del lavoro straordinario fino a 30 ore annue, con diritto a compenso o, in alternativa e su richiesta del dipendente, al recupero."

 

Art. 7
Tutela della maternità

1. All’art. 37 (Tutela della maternità) del CCPL 17.10.2003, come modificato dall’art. 14 del CCPL 7.8.2007, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:

"4bis. Il padre lavoratore ha diritto ad un giorno di permesso retribuito in occasione della nascita del proprio figlio."

2. All’art. 37 (Tutela della maternità) del CCPL 17.10.2003, come modificato dall’art. 14 del CCPL 7.8.2007, alla fine del comma 8 è aggiunto il seguente periodo:

"A decorrere dall’1 novembre 2008, i permessi per malattia del bambino sono computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità e alle ferie."

3. All’art. 37 (Tutela della maternità) del CCPL 17.10.2003, come modificato dall’art. 14 del CCPL 7.8.2007, il comma 9 è sostituito dal seguente comma:

"9. Le assenze di cui ai precedenti commi possono essere fruite nell'anno scolastico cumulativamente con quelle previste all'articolo 40. I periodi di congedo di cui al comma 7 sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi, ad eccezione dei primi trenta giorni di assenza retribuita a decorrere dall’1 novembre 2008, gli effetti relativi alle ferie ed alla tredicesima mensilità. I genitori che fruiscano di periodi di congedo parentale ai sensi del comma 7 dovranno presentare un'autodichiarazione attestante che i periodi di congedo fruiti non eccedano quanto ivi previsto."

4. All’art. 37 (Tutela della maternità) del CCPL 17.10.2003, come modificato dall’art. 14 del CCPL 7.8.2007, il comma 11 è sostituito dal seguente comma:

"11. I genitori adottivi ed affidatari hanno diritto di fruire:

a. del congedo di maternità e paternità secondo la disciplina prevista dagli artt. 26 e 31 del d.lgs. n. 151/2001;
b. del congedo parentale di cui al comma 7. Il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari qualunque sia l’età del minore, entro otto anni dall’ingresso del minore in famiglia e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.

Il trattamento economico e giuridico spettante per le assenze parentali o per maternità dei figli naturali con età compresa tra zero e tre anni è calcolato con riferimento ai primi tre anni dall'entrata del minore nel nucleo familiare."

5. All’art. 37 (Tutela della maternità) del CCPL 17.10.2003, come modificato dall’art. 14 del CCPL 7.8.2007, il comma 13 è sostituito dal seguente comma:

"13. Entro il decimo anno di età del bambino la madre lavoratrice o, in alternativa, il padre lavoratore ha diritto, a domanda, di usufruire di un'aspettativa non retribuita di dodici mesi, frazionabile in mesi o in periodi inferiori se in accordo con l’Amministrazione, applicando in tale ultimo caso il calcolo retribuitivo descritto al precedente comma 7."

Art. 8
Permessi retribuiti

1. All’art. 40 (Permessi retribuiti) del CCPL 17.10.2003, come sostituito dall’art. 16 del CCPL 7.8.2007, il comma 2 è sostituito dal seguente comma:

"2. A domanda del dipendente sono concessi dal dirigente scolastico/formativo/dirigente competente, nell’anno, fino a dieci giorni di permesso retribuito per gravi motivi personali o familiari, debitamente documentati, elevabili a dodici per il personale che presta servizio su sei giornate. Rientrano fra i gravi motivi le assenze dovute ad assistenza ai parenti o affini di primo e secondo grado o conviventi, per il ricovero ospedaliero e per l’assistenza domiciliare post-ospedaliera, ove venga certificato il bisogno di assistenza, nonché le assenze dovute a casi che siano assimilabili, per caratteri di gravità, a quello menzionato, secondo la casistica adottata con deliberazione della Giunta provinciale n. 2875 di data 17 novembre 2000."

Art. 9
Assenze per malattia

1. All’art. 45 del CCPL 17.10.2003, come sostituito dall’art. 20 CCPL 7.8.2007, il comma 9 è sostituito dal seguente comma:

"9. L'assenza per malattia ovvero la sua eventuale prosecuzione deve essere comunicata alla struttura scolastica od educativa di appartenenza tempestivamente, e comunque per gli insegnanti delle scuole dell’infanzia entro le ore 8.30, salvo comprovato impedimento, con l'obbligo di inviare relativo certificato medico all'Amministrazione di appartenenza, qualora l'assenza si protragga oltre i due giorni lavorativi, entro la quinta giornata dall'inizio della malattia, ovvero dalla sua prosecuzione. Nel caso in cui i due giorni lavorativi di assenza siano intervallati da una festività, l’assenza del secondo giorno lavorativo deve essere comunque documentata. In caso di ripetute malattie non certificate o di assenza ingiustificata al domicilio attestata dalla struttura sanitaria incaricata del controllo, l’Amministrazione ha la facoltà di chiedere al dipendente, per un periodo successivo da indicare nella comunicazione, la documentazione della malattia fin dal primo giorno di assenza. Non è considerata malattia l'assenza antecedente la presentazione in servizio ritardata rispetto all'orario di lavoro giornaliero."

 

Art. 10
Mensa e buono pasto

1. All’art. 52 (Mensa e buono pasto) del CCPL 17.10.2003, come sostituito dall’art. 21 del CCPL 7.8.2007, il comma 3 è sostituito dal seguente comma:

"3. Ha diritto di accedere al servizio di mensa o di ottenere l’importo di cui al comma 1 il personale che presti effettivo servizio alle seguenti condizioni:

a. con l’orario di servizio articolato sull’intera giornata, con intervallo obbligatorio per il pranzo o cena alle medesime condizioni;
b. con orario di servizio ridotto, limitatamente alle giornate in cui vengono effettuati i rientri pomeridiani, dovuti sia all’articolazione di orario scelta che alla prestazione di lavoro straordinario;
c. con orario di prestazione minima giornaliera di tre ore, suddivise tra orario antimeridiano, pomeridiano e, se necessario anche serale;
d. con orario di servizio continuato con durata di 6 ore. La consumazione del pasto dovrà avvenire al di fuori dell’orario di servizio. Nel caso in cui la prestazione di lavoro giornaliera risulti inferiore a 6 ore (per la fruizione dei recuperi o permessi) il personale interessato non avrà diritto a fruire dei servizi di mensa.

A decorrere dall’anno scolastico 2008/2009 può fruire dei servizi di mensa tutto il personale in servizio con orario di servizio continuato teorico di 6 ore, a condizione che la prestazione effettiva sia stata di almeno 5 ore e 40 minuti."

2. A decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo è abrogato il comma 5 dell’art. 52 (Mensa e buono pasto) del CCPL 17.10.2003, come sostituito dall’art. 21 CCPL 7.8.2007.

Art. 11
Incarichi aggiuntivi

1. Ferma restando l’estraneità al rapporto di lavoro degli incarichi regolati dal presente articolo, le istituzioni scolastiche/formative possono conferire al personale che ivi presta servizio incarichi per lo svolgimento di attività di docenza - sia rivolte al personale provinciale che all’utenza esterna - nonché incarichi per lo svolgimento di attività di natura amministrativo/contabile/tecnica, connessi a progetti di formazione ed istruzione che beneficino del finanziamento dell’Unione Europea, dello Stato e della Provincia autonoma di Trento.

2. I compensi di cui al presente articolo spettano entro i limiti previsti per il personale docente delle scuole a carattere statale dall’art. 41 del CCPL 15.10.2007.

Art. 12
Personale ATA in posizione di utilizzo

1. Il personale ATA utilizzato presso strutture provinciali, trascorsi quattro anni e comunque non prima dell’1 settembre 2009, deve optare tra il rientro nella struttura scolastica o l’inquadramento nel comparto Autonomie locali.

2. Le modalità degli utilizzi del personale A.T.A. presso strutture provinciali costituiscono oggetto di concertazione a livello di dipartimento competente in materia di istruzione.

 

 

CAPO IV

CESSAZIONE DEL RAPPORTO E TRASFERIMENTI

Art. 13
Obblighi delle parti

1. Il comma 3 dell’art. 62 (Obblighi delle parti) del CCPL 17.10.2003 è sostituito dal seguente comma:

"3. In caso di cessazione per compimento dei limiti di età o di servizio, la risoluzione del rapporto è preceduta da comunicazione scritta dell’Amministrazione ed opera a decorrere dalla data di effettivo percepimento del trattamento pensionistico, salvo che l’interessato chieda, con domanda da presentarsi almeno due mesi prima del compimento del limite massimo di età, di essere mantenuto in servizio fino a maturazione dei requisiti minimi richiesti per la pensione di vecchiaia o per il raggiungimento del massimo contributivo previsto dalle vigenti disposizioni di legge. In caso di cessazione per compimento dei limiti di servizio l’Amministrazione può risolvere il rapporto con comunicazione scritta, salvo domanda dell’interessato, da prodursi novanta giorni prima della data di cessazione, per la permanenza in servizio oltre l’anzianità massima. L’Amministrazione si esprime sulla permanenza entro l’iniziale data di risoluzione comunicata al lavoratore."

 

 

CAPO V

MODIFICHE ALL’ALLEGATO D) AL CCPL DI DATA 17.10.2003

Art. 14
Assunzioni a tempo determinato del personale insegnante delle scuole dell’infanzia

1. All’art. 13 (Assunzioni a tempo determinato del personale insegnante delle scuole dell’infanzia) del CCPL di data 17 ottobre 2003, allegato D), come sostituito dall’art. 34 del CCPL 7.8.2007, il comma 2 è sostituito, fin dall’origine, dal seguente comma:

"2. La nomina del personale supplente che in forza di disposizioni di legge in materia di interdizione dal lavoro per maternità non possa, se chiamato, assumere servizio effettivo ha, nei limiti di durata della nomina stessa:

sempre effetto ai fini giuridici;
effetto ai fini economici secondo le seguenti modalità:
b1) con erogazione dell’indennità di maternità qualora più favorevole rispetto alla retribuzione virtualmente spettante;
b2) con erogazione di una integrazione dell’indennità di maternità, qualora la retribuzione virtualmente spettante sia più favorevole, pari alla differenza fra le due misure.

Qualora non vi sia godimento dell’indennità di maternità, la nomina ha sempre effetto sia ai fini giuridici che economici. L’indennità di maternità rimane in ogni caso determinata nella misura attribuita con riferimento all’ultimo periodo di lavoro con retribuzione effettiva.
La validità ai fini economici della nomina è subordinata ad apposito finanziamento da parte della Giunta provinciale attraverso la destinazione di risorse extra contrattuali."

2. Il comma 1 è stato finanziato da parte della Giunta provinciale con deliberazione n. 2949 di data 21 dicembre 2007.

Art. 15
Orario di lavoro del personale docente
della formazione professionale

1. L’art. 15 (Orario di lavoro del personale insegnante per la formazione professionale) dell’Allegato D) al CCPL 17.10.2003, come da ultimo sostituito dall’art. 35 del CCPL 7.8.2007, è sostituito dal seguente:

"Art. 15
Orario di lavoro del personale docente della formazione professionale

1. Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento, in attività funzionali ed in attività aggiuntive retribuite per il potenziamento formativo.

2. A partire dall’1 settembre 2008, l’orario di servizio del personale docente della formazione professionale si articola in:

A. Attività di insegnamento: 18 ore settimanali per tutti gli insegnamenti per non più di 612 ore annue. Qualora, a seguito della modifica degli ordinamenti, ai docenti venisse assegnato un orario inferiore, sarà riconosciuto il completamento in modo da confermare il carico precedente. Il completamento d’orario sarà utilizzato per la stessa disciplina o per altri insegnamenti, per supplenze o per altre attività con gli alunni.

B. Attività funzionali all’insegnamento obbligatorie: l’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dagli ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi.

B1. Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative:

- alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
- alla correzione degli elaborati;
- ai rapporti individuali con le famiglie.

B2. Le attività di carattere collegiale funzionali all’insegnamento sono costituite da:

- lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione;
- udienze generali;
- programmazione d’istituto;
- partecipazione alle riunioni del collegio docenti - ivi compresa l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno - e dei consigli di classe; gli obblighi relativi a tali attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio docenti che nella relativa programmazione terrà conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere di massima un impegno non superiore a 50 ore annue.

B3. Per le attività di aggiornamento professionale promosse dall’Amministrazione si prevede un limite massimo di 30 ore annue.

La programmazione delle attività sopra riportate sarà definita su base non inferiore al trimestre dal dirigente formativo previa approvazione del Collegio Docenti.

C. Attività aggiuntive retribuite per il potenziamento formativo: ad inizio anno formativo, il dirigente formativo predispone, sulla base delle eventuali proposte degli Organi Collegiali, il piano annuale delle attività aggiuntive. Il piano delle attività è deliberato dal Collegio Docenti nel quadro della programmazione dell’azione educativa e con la stessa procedura potrà essere modificato nel corso dell’anno formativo.
Per le attività di cui alla presente lettera C. sono destinate fino a 25 ore retribuite nella misura prevista per le ore aggiuntive di insegnamento della scuola a carattere statale, da destinare alla sostituzione di docenti assenti per assenze brevi, fino a sette giorni, mediante preventiva individuazione delle giornate della settimana in cui possono essere utilizzate, tenuto altresì conto delle preferenze espresse dai docenti e secondo criteri di rotazione e di equità. Le sostituzioni possono essere disposte nelle giornate in cui il docente è presente nella scuola e con preavviso al mattino rispetto al turno pomeridiano; qualora siano programmate presenze nel limite di 10 ore annue per l’eventuale supplenza nella prima ora di ogni giornata le stesse saranno calendarizzate e, se danno luogo a supplenza, retribuite nella misura di cui sopra; nel caso non diano luogo a supplenza le stesse saranno retribuite nella misura prevista dal contratto della scuola a carattere statale per le ore aggiuntive non di insegnamento;

D. Attività aggiuntive facoltative: fino a 40 ore facoltative per altre attività aggiuntive rispetto a quelle previste nella lettera B. del presente comma, che si rendessero necessarie per le esigenze dell’istituto, compresa l’attività promozionale e di orientamento e per l’aggiornamento in aggiunta a quelle di cui alla lettera B3. Tali attività facoltative saranno retribuite nella misura prevista dal contratto della scuola a carattere statale per le attività aggiuntive non di insegnamento .

E. Viaggi di istruzione/stage/tirocinio
I viaggi di istruzione/stage/tirocinio verranno indennizzati forfetariamente come da specifico accordo decentrato a livello di dipartimento competente in materia di istruzione; nella determinazione dell’indennizzo si terrà conto tra l’altro delle ore di servizio previste nelle giornate di effettuazione dei viaggi di istruzione/stage/tirocinio che saranno considerate come effettuate. Le suddette attività sono facoltative qualora non siano state previste nel carico d’insegnamento previo assenso del docente.

3. L'orario di lavoro è ripartito in non più di cinque giorni alla settimana e in non più di due turni giornalieri (mattino, pomeriggio e sera) per un massimo di 34 settimane figurative. L’orario settimanale di docenza non dovrà, inoltre, superare le 24 ore, ivi comprese le ore di sostituzione. Le ore settimanali prestate oltre le 21 sono retribuite con la maggiorazione oraria di € 7,00 a decorrere dall’1 gennaio 2008. La maggiorazione è attribuita anche in caso di insegnamento in corsi diversi dopo il termine delle lezioni pomeridiane previste per la formazione di base. Di norma, tale prestazione lavorativa dovrà essere svolta in un arco massimo di dieci ore giornaliere, derogabili solo per il completamento del Collegio Docenti e dei consigli di classe. L’eventuale estensione oltre tale limite, per necessità particolari, avverrà d’intesa con la rappresentanza sindacale dell’istituzione formativa. Fatta salva la flessibilità oraria derivante da eventuali periodi di formazione svolti in ambiente extra-scolastico, di norma il superamento delle 18 ore settimanali non può avvenire per più di sei settimane consecutive, ripetibili dopo un intervallo non inferiore ai 30 giorni. Tali limiti possono essere superati solo a seguito di contrattazione decentrata.

4. L'orario relativo agli insegnamenti previsti per la formazione di base sarà comunicato al docente all’inizio del quadrimestre. Le ore di docenza in corsi diversi da quelli di base dovranno rispondere al criterio della flessibilità e il relativo orario sarà comunicato all’interessato con un preavviso di 15 giorni, anche nel caso di assenza dal servizio. Per i cambiamenti dell’orario per la formazione di base il periodo di preavviso non potrà essere inferiore a trenta giorni. La convocazione del Collegio Docenti e dei consigli di classe dovrà rispettare i cinque giorni di preavviso, salvo casi eccezionali ed urgenti.

5. Nel monte di 612 ore ripartite in 18 ore settimanali di insegnamento sono ricomprese, limitatamente alle ore previste nel calendario di lezione, le ore per permessi retribuiti e non retribuiti, per scioperi e iniziative analoghe, per visite d'istruzione, per malattie, infortuni e chiusura dell’istituto per cause di forza maggiore non prevedibili. Per le assenze e per le attività sopra riportate sono conteggiate, in riduzione, anche le ore programmate e svolte in tali periodi, relative alle attività funzionali ed alle attività aggiuntive retribuite per il potenziamento formativo.

6. Il personale docente con contratto a tempo parziale è tenuto a prestare il numero di ore frontali previsto dal contratto individuale di lavoro; corrispondentemente saranno calcolate in proporzione le quote relative alle attività funzionali, alle attività aggiuntive retribuite e a quelle facoltative per il potenziamento formativo nonchè un orario supplementare calcolato in proporzione alle prestazioni straordinarie richieste al personale a tempo pieno. Il trattamento economico del personale a tempo parziale è calcolato in 612/esimi in relazione alle ore assegnate.

 

Art. 16
Rientro in servizio dei docenti dopo il 30 aprile

1. L’art. 16 (Rientro in servizio dei docenti dopo il 30 aprile) dell’Allegato D) al CCPL 17.10.2003, come sostituito dall’art. 29 dell’Accordo sindacale di data 10.11.2004, è sostituito dal seguente:

"Art. 16
Rientro in servizio dei docenti dopo il 30 aprile

1. Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente della formazione professionale, che sia assente con diritto alla conservazione del posto per un periodo non inferiore a 150 giorni continuativi nell’anno formativo, ivi compresi i periodi di sospensione dell'attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima, fino alla fine dell’anno formativo. Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi di fine percorso scolastico con esami.

2. Esclusivamente ai fini dell’applicazione del comma 1 del presente articolo, l’eventuale rientro del docente durante i periodi di sospensione dell’attività didattica non interrompe il conteggio del periodo minimo di 150 giorni o di 90 giorni (nel caso di docenti delle classi terminali con esami) previsto dal medesimo comma 1, ma non determina per il docente supplente il diritto alla retribuzione.

3. Per le medesime ragioni di continuità didattica, il supplente del titolare che rientri dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali.

Art. 17
Attribuzione di funzioni

1. L’art. 18 (Attribuzione di funzioni) dell’Allegato D) al CCPL di data 17 ottobre 2003, come sostituito dall’art. 31 dell’Accordo di data 10.11.2004, è sostituito dal seguente:

"Art. 18
Attribuzione di funzioni

1. Ai docenti per la formazione professionale, in possesso dei requisiti e delle professionalità necessarie, possono essere affidate particolari funzioni, quali:

collaboratore del dirigente;
coordinatore della didattica;
coordinatore dello stage;
coordinatore delle attività in favore dei disabili e bisogni educativi speciali (BES);
coordinatore informatico;
coordinatore TPO;
analista dei fabbisogni formativi ed elaboratore di progettazione;
coordinatore dell’apprendistato;
coordinatore per l’inserimento e l’integrazione degli studenti stranieri.

Il Dirigente formativo, sentito il Collegio Docenti/coordinamento, può procedere all’affidamento delle funzioni di cui al presente comma al personale disponibile a seguito della valutazione dei seguenti elementi:

a) possesso di competenze qualificate ai fini del conferimento dell’incarico;
b) positivo svolgimento, in anni precedenti, delle funzioni di cui al presente comma;
c) acquisizione di competenze comprovate dalla partecipazione a percorsi formativi o verificate a seguito del dispositivo delle analisi delle competenze professionali e del bilancio delle competenze, qualora il docente lo ponga a disposizione per le suddette finalità.

2. Per le figure miste docenza/funzioni di cui al comma 1, la riduzione dell’orario frontale di insegnamento avverrà in proporzione di 1 ora per ogni 2 ore prestate. La riduzione d’orario di insegnamento comporta anche una riduzione proporzionale delle attività di cui alle lettere B e C del comma 2 dell’art. 15 (Orario di lavoro del personale docente della formazione professionale) e l’attribuzione di un’indennità oraria di € 14,00 a decorrere dall’1 gennaio 2008 per le ore frontali poste in diminuzione. Il monte ore ottenuto viene usato con flessibilità in relazione alle esigenze dell’istituto, anche oltre la durata dell’attività ordinaria del normale funzionamento degli istituti, per un periodo comunque non eccedente due settimane prima e due dopo la conclusione dell’attività didattica.

3. Per le figure miste docenza/funzione la riduzione dell’orario frontale non potrà essere superiore al 35% del monte ore frontale di insegnamento. La consistenza della stessa e la sua articolazione sarà decisa dalla direzione dell’istituto, in accordo con il docente interessato.

4. La prestazione lavorativa, in alternativa a quanto previsto dal comma 3, può essere svolta per l’intero orario per le funzioni di cui al comma 1. In tal caso l’orario di lavoro viene svolto in 36 ore settimanali ed è regolato dalle norme che disciplinano il personale amministrativo, compresa la misura dello straordinario o l’utilizzo, in alternativa, dell’istituto del recupero. In relazione alle funzioni di cui al presente comma viene riconosciuta un’indennità oraria pari a € 14,00 a partire dall’1 settembre 2008 per ogni ora di docenza portata in diminuzione, da erogare mensilmente. Il relativo compenso include la forfetizzazione del lavoro straordinario che cessa di essere corrisposto con la medesima decorrenza.

5. Nel caso di assenze continuative superiori a trenta giorni, l’orario può essere ridotto in misura forfetaria corrispondente alla media settimanale, ammontante di norma a 18 ore settimanali, dell’orario dovuto dall’interessato, in relazione alle disposizioni di cui ai commi 2 e 4. I compensi di cui ai commi 2 e 4 sono proporzionalmente ridotti, per i periodi di assenza superiori a trenta giorni continuativi e per ogni periodo multiplo (escluse le ferie e gli infortuni), nella misura di 1/10 dell’importo annuo attribuibile ai sensi del comma 2 e di 1/12 dell’importo annuo attribuibile ai sensi del comma 4.

6. L’Amministrazione, in assenza di personale idoneo o in mancanza di disponibilità del personale docente in servizio, può ricorrere per la copertura delle funzioni di cui al comma 1 a personale con specifica e documentata preparazione e professionalità. A tale personale vengono corrisposti il trattamento economico previsto per il personale docente della formazione professionale e l’indennità prevista al comma 4.

7. L’Amministrazione può ricorrere a personale con specifica e documentata preparazione anche per le attività di tutoraggio e per l’attività di tecnico di laboratorio.

8. Al personale impiegato per le attività di tutoraggio si applica il trattamento economico previsto per il personale docente della formazione professionale.

9. Al personale impiegato per le attività di tecnico di laboratorio, in possesso dei requisiti di accesso previsti per il personale A.T.A, si applica il trattamento economico e giuridico della categoria C del personale non docente della scuola a carattere statale (A.T.A.). L’orario di lavoro è di 36 ore settimanali.

10. L’Amministrazione potrà individuare ulteriori funzioni, oltre a quelle previste nel comma 1, previa concertazione con le OO.SS., nonché precisare ulteriormente i compiti inerenti le funzioni già individuate ai sensi del presente articolo.".

Art. 18
Assunzioni a tempo determinato del personale insegnante per la formazione professionale

1. All’art. 19 (Assunzioni a tempo determinato del personale insegnante per la formazione professionale) dell’Allegato D) al CCPL 17.10.2003, come sostituito dall’art. 37 del CCPL 7.8.2007, il comma 2 è sostituito, fin dall’origine, dal seguente comma:

"2. La nomina del personale supplente che in forza di disposizioni di legge in materia di interdizione dal lavoro per maternità non possa, se chiamato, assumere servizio effettivo ha, nei limiti di durata della nomina stessa:

a) sempre effetto ai fini giuridici;
b) effetto ai fini economici secondo le seguenti modalità:
b1) con erogazione dell’indennità di maternità qualora più favorevole rispetto alla retribuzione virtualmente spettante;
b2) con erogazione di una integrazione dell’indennità di maternità, qualora la retribuzione virtualmente spettante sia più favorevole, pari alla differenza fra le due misure.

Qualora non vi sia godimento dell’indennità di maternità, la nomina ha effetto sia ai fini giuridici che economici. L’indennità di maternità rimane in ogni caso determinata nella misura attribuita con riferimento all’ultimo periodo di lavoro con retribuzione effettiva.
La validità ai fini economici della nomina è subordinata ad apposito finanziamento da parte della Giunta provinciale attraverso la destinazione di risorse extra contrattuali."

Art. 19
Insegnanti di religione cattolica

1. Il comma 1 dell’art. 21 (Insegnanti di religione) dell’Allegato D) al CCPL di data 17.10.2003, come da ultimo sostituito dall’art. 39 del CCPL 7.8.2007, è abrogato.

Art. 20
Servizio in più sedi

1. Compatibilmente con le esigenze di orario, al personale docente della formazione professionale si applicano, ai fini del riconoscimento del diritto di completamento del carico di insegnamento su più sedi, i criteri di associabilità adottati dal Servizio competente in materia di gestione del personale. Qualora il completamento su più sedi sia richiesto dall’Amministrazione sarà riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio limitatamente al maggior spostamento richiesto.

 

 

CAPO VI

MODIFICHE ALL’ORDINAMENTO PROFESSIONALE DI DATA 10.11.2004

Art. 21
Accesso alle categorie

1. All’art. 4 (Accesso alle categorie) dell’Ordinamento professionale di data 10.11.2004, il comma 2 è sostituito dal seguente comma:

"2. L'Amministrazione può destinare per ciascuna figura professionale all'accesso dall'esterno una percentuale non superiore al 50% dei posti messi complessivamente a concorso nell'anno."

Art. 22
Declaratorie e requisiti d’accesso alle categorie delle nuove
figure professionali

1. All’Allegato A) "Declaratorie e requisiti d’accesso alle categorie delle nuove figure professionali" dell’Ordinamento professionale di data 10.11.2004, come modificato dall’Allegato 1) all’Accordo di data 7 agosto 2007, sono aggiunti alla fine i seguenti periodi: "E’ fatta salva la validità dei titoli di studio in possesso, al momento di entrata in vigore del presente CCPL, per coloro che sono già inseriti in graduatoria. In sede di prima applicazione sono ritenuti validi i titoli di studio di chi era già inserito nelle graduatorie di aspiranti ad incarichi e supplenze compilate nel 1997 per la figura professionale di collaboratore scolastico e che ha svolto successivamente un periodo di servizio di almeno 30 giorni."

 

 

 

PARTE SECONDA

TITOLO I

RETRIBUZIONE

CAPO I

CHIUSURA DEL BIENNIO ECONOMICO 2006/2007

Art. 23
Aumenti della retribuzione fondamentale
per il biennio economico 2006/2007

1. Gli stipendi tabellari previsti dalle Tabelle 1), 2) e 3) allegate all’accordo provinciale concernente il biennio economico 2006–2007 e norme sulla parte giuridica 2006-2009 del personale ausiliario, tecnico e amministrativo (A.T.A.) e assistente educatore delle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria, del personale insegnante e dei coordinatori pedagogici delle scuole dell'infanzia e del personale per la formazione professionale della Provincia autonoma di Trento sottoscritto in data 7 agosto 2007, sono rideterminati, a far data dal 31 dicembre 2007, nelle misure previste dalle Tabelle 1), 2) e 3) allegate al presente contratto.

Art. 24
Effetti nuovi stipendi
per il biennio contrattuale 2006-2007

1. Nei confronti del personale cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza della parte economica del presente contratto per il biennio 2006-2007, gli incrementi di cui all’art. 23 hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi ivi previsti, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza. Agli effetti dell’indennità premio di servizio, dell’indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall’art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.

2. Salvo diversa espressa previsione, gli incrementi dello stipendio tabellare previsti dall’art. 23 hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un espresso rinvio allo stipendio tabellare annuo.

3. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente contratto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sul trattamento di fine rapporto e sull'indennità premio di fine servizio, sull'equo indennizzo, sull'assegno alimentare, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

 

 

CAPO II

BIENNIO ECONOMICO 2008/2009

Art. 25
Aumenti della retribuzione fondamentale
per il biennio 2008/2009

1. Gli stipendi tabellari previsti alle Tabelle 1), 2) e 3) allegate al presente contratto sono incrementati, a far data dall’1 gennaio 2008, dall’1 luglio 2008 e dall’1 gennaio 2009, delle misure mensili lorde, per tredici mensilità, indicate nelle Tabelle 4), 5) e 6) allegate al presente contratto.

2. Per effetto degli incrementi di cui al comma 1, gli stipendi tabellari previsti dalle Tabelle 1), 2) e 3) allegate al presente contratto sono rideterminati, a far data dall’1 gennaio 2008, dall’1 luglio 2008 e dall’1 gennaio 2009, nelle misure previste dalle allegate Tabelle 7), 7a) e 7b) per il personale A.T.A. e assistente educatore, Tabelle 8), 8a) e 8b) per il personale docente della formazione professionale e Tabelle 9), 9a) e 9b) per i coordinatori pedagogici e personale insegnante delle scuole dell’infanzia.

Art. 26
Effetti nuovi stipendi
per il biennio contrattuale 2008-2009

1. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione dell’art. 25 hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sul trattamento di fine rapporto e sull'indennità premio di fine servizio, sull'equo indennizzo, sull'assegno alimentare, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

2. Salvo diversa espressa previsione, gli incrementi dello stipendio tabellare previsti dall’art. 25 hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un espresso rinvio allo stipendio tabellare annuo.

Art. 27
Indennità per coordinatori pedagogici

1. A decorrere dall’1 gennaio 2008, l’indennità spettante al personale coordinatore pedagogico preposto ai circoli di coordinamento, da erogare per dodici mensilità, è rideterminata in € 10.836,00 annui lordi.

2. A far data dall’1 gennaio 2008, l’indennità di cui all’art. 84, comma 2, del CCPL di data 17 ottobre 2003, da erogare per dodici mensilità, è rideterminata in € 2.172,00.

 

Art. 28
Personale coordinatore pedagogico
preposto ai circoli di coordinamento

1. A decorrere dall’anno scolastico 2008/2009 (dec. 1 settembre 2008) è sospesa la corresponsione, nei confronti del personale coordinatore pedagogico preposto ai circoli di coordinamento, del compenso per lavoro straordinario e della quota del Fondo per il miglioramento dei servizi scolastici destinata ad incentivare la continuità e regolarità della prestazione (quota A). Il medesimo personale, dalla medesima decorrenza, è escluso dalla partecipazione alla distribuzione della quota B del Fondo stesso.

2. La nuova disciplina dei compensi di cui al comma 1 sarà oggetto di successivo accordo in sede APRaN, da definirsi entro il 31 dicembre 2008.

Art. 29
Flessibilità organizzativa e didattica

1. Il compenso di cui all’art. 2 dell’Accordo stralcio per il biennio economico 2006-2007 di data 16 gennaio 2007 (Flessibilità organizzativa e didattica) è erogato mensilmente per dodici mensilità per il personale con contratto a tempo indeterminato.

2. Per il personale a tempo determinato il compenso di cui all’art. 2 dell’Accordo stralcio per il biennio economico 2006-2007 di data 16 gennaio 2007 (Flessibilità organizzativa e didattica) è erogato in un’unica soluzione al termine dell’incarico in proporzione al servizio prestato.

Art. 30
Viaggi d’istruzione, visite guidate e stage

1. Il comma 1 dell’art. 47 (Viaggi d’istruzione, visite guidate e stage) del CCPL 7.8.2007 è sostituito dal seguente comma:

"1. Al personale docente della formazione professionale, nonché al personale ATA e assistente educatore, è riconosciuto, in occasione della partecipazione ai viaggi di istruzione e visite guidate, il trattamento economico spettante ai docenti delle scuole a carattere statale dal relativo CCPL. La contrattazione decentrata a livello di dipartimento competente in materia di istruzione stabilisce la quota di risorse del Fondo per il miglioramento dei servizi scolastici, integrabile con ulteriori risorse messe a disposizione da parte dell’Amministrazione, da destinare al finanziamento dei suddetti compensi, nonché le relative modalità applicative. La partecipazione del personale insegnante della scuola dell’infanzia ai viaggi di istruzione e alle visite guidate è invece remunerata nell’ambito della distribuzione della quota B) del Fondo per il miglioramento dei servizi scolastici di cui all’art. 76 del CCPL di data 17 ottobre 2003, anche attraverso finanziamenti aggiuntivi da individuare nell’ambito delle disponibilità del Dipartimento Istruzione."

2. Il comma 3 dell’art. 47 (Viaggi d’istruzione, visite guidate e stage) del CCPL 7.8.2007 è abrogato.

 

Art. 31
Compensi incentivanti nell’ambito del
Fondo per la qualità del sistema educativo provinciale

1. L’art. 50 (Compensi incentivanti nell’ambito del Fondo per la qualità del sistema educativo provinciale) del CCPL 7.8.2007 è sostituito dal seguente articolo:

"Art. 50
Compensi incentivanti nell’ambito del
Fondo per la qualità del sistema educativo provinciale

1. La contrattazione decentrata a livello di dipartimento competente in materia di istruzione provvederà ad individuare gli specifici istituti incentivabili finanziabili sulla quota del Fondo per la qualità del sistema educativo provinciale eventualmente destinata dalla Giunta provinciale alle istituzioni scolastiche e formative per compensare le attività funzionali prestate dal personale per l’attivazione e realizzazione delle iniziative a valere sul fondo stesso. Tra gli istituti incentivanti da finanziare potrà essere ricompresa la disponibilità da parte del personale ATA allo svolgimento delle mansioni facoltative di cui al punto b) delle declaratorie delle varie figure professionali di cui all’Allegato A) al CCPL 2002-2005, come modificato dall’Allegato 1) al presente accordo.

2. La contrattazione decentrata a livello di istituzione scolastica sulla materia di cui al comma 1 avviene in raccordo con quella prevista per il personale docente della scuola a carattere statale, tenendo presente che, indicativamente, la quota riservata al personale assegnato all’istituzione scolastica potrà essere ripartita in 2/3 per il personale docente e in 1/3 per il personale A.T.A."

Art. 32
Erogazione del Fondo

1. Al comma 1, lett. b., dell’art. 77 (Erogazione del Fondo) del CCPL 17.10.2003, come da ultimo sostituito dall’art. 48 CCPL 7.8.2007, è aggiunto il seguente alinea:

"- lo svolgimento di particolari funzioni qualificate, con particolare riguardo alle attività indicate dalla lettera b) nelle figure professionali (allegato A al nuovo ordinamento professionale);".

Art. 33
Indennità per il funzionario amministrativo scolastico

1. All’art. 86 (Indennità per il funzionario amministrativo scolastico) del CCPL 17.10.2003, così come sostituito dall’art. 15 Accordo sindacale di data 10.11.2004 ed ulteriormente modificato con Accordo di data 27.12.2004, il comma 4 è sostituito dal seguente comma:

"4. L’indennità di cui al presente articolo viene corrisposta per dodici mensilità, a decorrere da ciascun anno scolastico."

Art. 34
Funzioni di supporto presso altre Istituzioni scolastiche

1. Nei casi di funzionari amministrativi scolastici di prima nomina o supplenti che necessitino di un temporaneo affiancamento per una durata non superiore ad un anno scolastico, su autorizzazione del Servizio provinciale competente e previo accordo scritto tra i dirigenti scolastici interessati, il Funzionario amministrativo scolastico disponibile può fornire attività di supporto/tutoraggio presso altra istituzione scolastica con tempi e modalità da concertare nel rispetto delle reciproche esigenze.

2. Per tale impegno è prevista la corresponsione di una indennità massima annua lorda di € 2.400,00 da proporzionare sia alla durata dell’attività di supporto sia alla consistenza dell’impegno e da erogare al termine della prestazione. La quantificazione dell’importo da erogare è determinata dal dirigente del Servizio Gestione Risorse Umane della Scuola e della Formazione, sentiti i dirigenti scolastici di cui al comma 1, sulla base di criteri da individuare in via preventiva.

3. Per gli spostamenti fra le due sedi è garantito il trattamento di missione.

Art. 35
Recuperi orari

1. Tutti i recuperi orari relativi a mancata prestazione di servizio o ad ore di recupero, permesso studio, ferie, recuperi orari conseguenti a sanzioni disciplinari o altre tipologie di permesso fruiti in eccedenza rispetto ai limiti contrattualmente previsti, verranno addebitati al dipendente con le modalità della multa pari all’importo lordo delle ore di retribuzione da recuperare.

 

 

 

PARTE TERZA

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 36
Completamento delle disposizioni di prima applicazione
del sistema di progressione economica orizzontale

1. Con le decorrenze sottoindicate al personale di cui all’art. 19 dell’Ordinamento professionale sottoscritto in data 10 novembre 2004, è riconosciuto il trattamento economico ivi previsto e cioè:

a) per coloro che hanno un quoziente compreso tra 31 e 42 dal 1° luglio 2008;
b) per il restante personale destinatario dell’art. 19, rispettivamente dal 1° luglio 2009 e dal 1° luglio 2010 partendo dal personale con i coefficienti meno elevati, sulla base delle risorse di natura contrattuale ed extracontrattuale che saranno quantificate con deliberazione della Giunta provinciale.

Art. 37
Accordo decentrato per il sistema
progressione orizzontale

1. In apposito accordo decentrato, stipulato a livello di dipartimento competente in materia di personale, è individuato il personale cui, in relazione alla maturazione dei significativi livelli di anzianità, è attribuito, con le decorrenze ivi stabilite, il riconoscimento economico di cui all’art. 36.

 

Art. 38
Norma di salvaguardia

1. Le parti si danno reciprocamente atto che, nel caso dovessero sopravvenire accordi nazionali riguardanti il comparto Scuola per il biennio economico 2008-2009, che prevedano incrementi retributivi più elevati di quelli complessivamente previsti dal presente contratto, tenuto conto anche delle rispettive decorrenze, si provvederà a riaprire la trattativa.

 

Art. 39
Norma finale

1. L’esecutività delle disposizioni di cui agli artt. 23, 25, 27 e 28 del presente contratto è subordinata all’entrata in vigore dell’assestamento del bilancio 2008 che ne reca la complessiva autorizzazione.

 

 

 


Tabella 1)

TRATTAMENTO ECONOMICO AL 31.12.2007

CATEGORIA

 

A

 B 

C

STIPENDIO - POSIZIONI RETRIBUTIVE

ASSEGNO

INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE

1

2

3

4

5

6

7

a.l. €

a.l. €

a.l. €

a.l. €

a.l. €

a.l. €

a.l. €

a.l. €

a.l. €

A

9.084,00

9.588,00

10.284,00

11.280,00

12.288,00

13.284,00

14.652,00

1.769,90

6.235,70

B

10.356,00

10.944,00

11.748,00

12.900,00

14.052,00

15.204,00

16.428,00

2.151,56

6.317,82

11.388,00

12.036,00

12.924,00

14.196,00

15.456,00

16.728,00

17.988,00

2.323,54

6.371,01

D

14.832,00

15.672,00

16.836,00

18.516,00

20.184,00

21.864,00

23.532,00

3.213,39

6.545,06

LIVELLO STIPENDIALE AD ESAURIMENTO

B es *

9.084,00

9.588,00

10.284,00

11.280,00

12.288,00

13.284,00

14.652,00

1.769,90

6.235,70

C es 

13.104,00

13.860,00

14.868,00

16.344,00

17.820,00

19.284,00

20.760,00

2.764,59

6.445,90

* Spetta inoltre un assegno ad personam, riassorbibile con l'eventuale successivo passaggio alla categoria superiore, di annui lordi Euro 881,59.=. 

 

Tabella 2)

TRATTAMENTO ECONOMICO AL 31.12.2007

CATEGORIA DEL
PERSONALE
INSEGNANTE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

 

A

 B 

C

STIPENDIO - POSIZIONI RETRIBUTIVE

ASSEGNO ANNUO

INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE

1^

2^

3^

4^

5^

6^

7^

a.l.

a.l.

a.l.

a.l.

a.l.

a.l.

a.l.

a.l.

a.l.

Personale
insegnante non laureato

12.912,00

13.524,00

14.772,00

16.908,00

19.032,00

21.168,00

23.292,00

€ 2.943,80

€ 6.364,90

Personale
insegnante laureato

14.184,00

15.264,00

16.992,00

19.320,00

21.648,00

23.976,00

26.304,00

€ 2.943,80

€ 6.438,31

 

Tabella 3)

TRATTAMENTO ECONOMICO AL 31.12.2007

CATEGORIA UNICA
DEL PERSONALE
INSEGNANTE DELLE
SCUOLE
DELL'INFANZIA

A

 B 

C

STIPENDIO - POSIZIONI RETRIBUTIVE

ASSEGNO

INDENNITA'
INTEGRATIVA
SPECIALE

1

2

3

4

5

6

7

a.l. €

a.l. €

a.l. €

a.l. €

a.l. €

a.l. €

a.l. €

a.l. €

a.l. €

13.104,00

13.848,00

14.868,00

16.344,00

17.808,00

19.272,00

20.736,00

2.764,59

6.387,53

CATEGORIA UNICA
DEL PERSONALE
COORDINATORE
PEDAGOGICO

A

 B 

C

STIPENDIO - POSIZIONI RETRIBUTIVE

ASSEGNO

INDENNITA'
INTEGRATIVA
SPECIALE

1

2

3

4

5

6

7

a.l. €

a.l. €

a.l. €

a.l. €

a.l. €

a.l. €

a.l. €

a.l. €

a.l. €

16.716,00

17.676,00

18.996,00

20.904,00

22.788,00

24.696,00

26.604,00

4.023,72

6.641,64

 

Tabella 4)

BIENNIO 2008/2009 - AUMENTI STIPENDIO -
POSIZIONI RETRIBUTIVE

PERSONALE ATA
CATEGORIE

Posizione retributiva

Aumenti mensili lordi
dec. 1.1.2008

Aumenti mensili lordi
dec. 1.7.2008
(riassorbono precedente aumento)

Aumenti mensili lordi
dec. 1.1.2009
(riassorbono precedente aumento)

(A)

(B)

(B)

A

1

22,00

39,00

65,00

2

22,00

40,00

67,00

3

23,00

42,00

70,00

4

25,00

44,00

74,00

5

26,00

47,00

78,00

6

28,00

49,00

83,00

7

30,00

53,00

88,00

B

1

24,00

42,00

71,00

2

24,00

43,00

73,00

3

26,00

45,00

77,00

4

27,00

48,00

81,00

5

29,00

51,00

86,00

6

30,00

54,00

91,00

7

32,00

57,00

96,00

1

25,00

45,00

75,00

2

26,00

46,00

78,00

3

27,00

49,00

82,00

4

29,00

52,00

87,00

5

31,00

55,00

92,00

6

33,00

58,00

98,00

7

35,00

61,00

103,00

D

1

30,00

54,00

91,00

2

31,00

56,00

94,00

3

33,00

59,00

99,00

4

36,00

63,00

106,00

5

38,00

67,00

113,00

6

40,00

72,00

120,00

7

43,00

76,00

127,00

B es

1

22,00

39,00

65,00

2

22,00

40,00

67,00

3

23,00

42,00

70,00

4

25,00

44,00

74,00

5

26,00

47,00

78,00

6

28,00

49,00

83,00

7

30,00

53,00

88,00

C es

1

28,00

49,00

83,00

2

29,00

51,00

86,00

3

30,00

54,00

90,00

4

32,00

57,00

97,00

5

34,00

61,00

103,00

6

36,00

65,00

109,00

7

39,00

69,00

115,00


 

Tabella 5)

BIENNIO 2008/2009 - AUMENTI STIPENDIO -POSIZIONI RETRIBUTIVE

CATEGORIA PER IL
PERSONALE DELLA
FORMAZIONE
PROFESSIONALE
LAUREATO

Posizione
retributiva

Aumenti mensili
lordi
dec. 1.1.2008

Aumenti mensili
lordi
dec. 1.7.2008
(riassorbono precedente
aumento)

Aumenti mensili lordi
dec. 1.1.2009
(riassorbono precedente
aumenti)

(A)

(B)

(C)

1

29,00

52,00

87,00

2

31,00

55,00

92,00

3

33,00

59,00

99,00

4

36,00

65,00

109,00

5

40,00

71,00

119,00

6

43,00

77,00

129,00

7

46,00

82,00

139,00

CATEGORIA PER IL
PERSONALE DELLA
FORMAZIONE
PROFESSIONALE
NON LAUREATO

Posizione
retributiva

Aumenti mensili lordi
dec. 1.1.2008

Aumenti mensili lordi
dec. 1.7.2008
(riassorbono precedente
aumento)

Aumenti mensili lordi
dec. 1.1.2009
(riassorbono precedente
aumenti)

(A)

(B)

(C)

1

27,00

49,00

82,00

2

28,00

50,00

84,00

3

30,00

53,00

90,00

4

33,00

59,00

99,00

5

36,00

64,00

108,00

6

39,00

69,00

117,00

7

42,00

75,00

126,00

Tabella 6)

BIENNIO 2008/2009 - AUMENTI STIPENDIO -POSIZIONI RETRIBUTIVE

CATEGORIA UNICA DEL
PERSONALE INSEGNANTE
DELLE SCUOLE
DELL'INFANZIA

Posizione
retributiva

Aumenti mensili lordi
dec. 1.1.2008

Aumenti mensili lordi
dec. 1.7.2008
(riassorbono precedente aumento)

Aumenti mensili lordi
dec. 1.1.2009
(riassorbono precedente aumento)

(A)

(B)

(B)

1

28,00

49,00

83,00

2

29,00

51,00

86,00

3

30,00

54,00

90,00

4

32,00

57,00

97,00

5

34,00

61,00

103,00

6

36,00

65,00

109,00

7

39,00

69,00

115,00

CATEGORIA UNICA DEL
PERSONALE
COORDINATORE
PEDAGOGICO

Posizione
retributiva

Aumenti mensili lordi
dec. 1.1.2008

Aumenti mensili
 lordi
dec. 1.7.2008
(riassorbono precedente aumento)

Aumenti mensili
lordi
dec. 1.1.2009
(riassorbono precedente aumento)

(A)

(B)

(B)

1

33,00

59,00

99,00

2

34,00

61,00

103,00

3

36,00

65,00

109,00

4

39,00

69,00

117,00

5

42,00

74,00

125,00

6

44,00

79,00

133,00

7

47,00

84,00

141,00

Tabella 7)

TRATTAMENTO ECONOMICO All'1.1.2008

CATEGORIA

 

A

 B 

C

STIPENDIO - POSIZIONI RETRIBUTIVE

ASSEGNO

INDENNITA'
INTEGRATIVA
SPECIALE

1

2

3

4

5

6

7

a.l. €

a.l. €

a.l. €

a.l. €

a.l. €

a.l. €

a.l. €

a.l. €

a.l. €

A

9.348,00

9.852,00

10.560,00

11.580,00

12.600,00

13.620,00

15.012,00

1.769,90

6.235,70

B

10.644,00

11.232,00

12.060,00

13.224,00

14.400,00

15.564,00

16.812,00

2.151,56

6.317,82

11.688,00

12.348,00

13.248,00

14.544,00

15.828,00

17.124,00

18.408,00

2.323,54

6.371,01

D

15.192,00

16.044,00

17.232,00

18.948,00

20.640,00

22.344,00

24.048,00

3.213,39

6.545,06

LIVELLO STIPENDIALE AD ESAURIMENTO

B es *

9.348,00

9.852,00

10.560,00

11.580,00

12.600,00

13.620,00

15.012,00

1.769,90

6.235,70

C es

13.440,00

14.208,00

15.228,00

16.728,00

18.228,00

19.716,00

21.228,00

2.764,59

6.445,90

* Spetta inoltre un assegno ad personam, riassorbibile con l'eventuale successivo passaggio alla categoria
superiore, di annui lordi Euro 881,59.=. 

Tabella 7a)

TRATTAMENTO ECONOMICO All'1.7.2008

CATEGORIA

 

A

 B 

C

STIPENDIO - POSIZIONI RETRIBUTIVE

ASSEGNO

INDENNITA'
INTEGRATIVA
SPECIALE

1

2

3

4

5

6

7

a.l. €

a.l. €

a.l. €

a.l. €

a.l. €

a.l. €

a.l. €

a.l. €

a.l. €

A

9.552,00

10.068,00

10.788,00

11.808,00

12.852,00

13.872,00

15.288,00

1.769,90

6.235,70

B

10.860,00

11.460,00

12.288,00

13.476,00

14.664,00

15.852,00

17.112,00

2.151,56

6.317,82

C 

11.928,00

12.588,00

13.512,00

14.820,00

16.116,00

17.424,00

18.720,00

2.323,54

6.371,01

D

15.480,00

16.344,00

17.544,00

19.272,00

20.988,00

22.728,00

24.444,00

3.213,39

6.545,06

LIVELLO STIPENDIALE AD ESAURIMENTO

B es *

9.552,00

10.068,00

10.788,00

11.808,00

12.852,00

13.872,00

15.288,00

1.769,90

6.235,70

C es

13.692,00

14.472,00

15.516,00

17.028,00

18.552,00

20.064,00

21.588,00

2.764,59

6.445,90

* Spetta inoltre un assegno ad personam, riassorbibile con l'eventuale successivo passaggio alla categoria superiore,
di annui lordi Euro 881,59.=.

Tabella 7b)

TRATTAMENTO ECONOMICO All'1.1.2009

CATEGORIA

 

A

 B 

C

STIPENDIO - POSIZIONI RETRIBUTIVE

ASSEGNO

INDENNITA'
INTEGRATIVA
SPECIALE

1

2

3

4

5

6

7

a.l. €

a.l. €

a.l. €

a.l. €

a.l. €

a.l. €

a.l. €

a.l. €

a.l. €

A

9.864,00

10.392,00

11.124,00

12.168,00

13.224,00

14.280,00

15.708,00

1.769,90

6.235,70

B

11.208,00

11.820,00

12.672,00

13.872,00

15.084,00

16.296,00

17.580,00

2.151,56

6.317,82

12.288,00

12.972,00

13.908,00

15.240,00

16.560,00

17.904,00

19.224,00

2.323,54

6.371,01

D

15.924,00

16.800,00

18.024,00

19.788,00

21.540,00

23.304,00

25.056,00

3.213,39

6.545,06

LIVELLO STIPENDIALE AD ESAURIMENTO

B es *

9.864,00

10.392,00

11.124,00

12.168,00

13.224,00

14.280,00

15.708,00

1.769,90

6.235,70

C es

14.100,00

14.892,00

15.948,00

17.508,00

19.056,00

20.592,00

22.140,00

2.764,59

6.445,90

* Spetta inoltre un assegno ad personam, riassorbibile con l'eventuale successivo passaggio alla categoria superiore,
di annui lordi Euro 881,59.=.

 

Tabella 8)

TRATTAMENTO ECONOMICO ALL'1.1.2008

CATEGORIA DEL
PERSONALE
INSEGNANTE
PER LA
FORMAZIONE
PROFESSIONALE

A

B

C

STIPENDIO - POSIZIONI RETRIBUTIVE

ASSEGNO
ANNUO

INDENNITA'
INTEGRATIVA
SPECIALE

1

2

3

4

5

6

7

a.l.

a.l.

a.l.

a.l.

a.l.

a.l.

a.l.

a.l.

a.l.

Personale
insegnante non
laureato

13.236,00

13.860,00

15.132,00

17.304,00

19.464,00

21.636,00

23.796,00

2.943,80

6.364,90

Personale
insegnante
laureato

14.532,00

15.636,00

17.388,00

19.752,00

22.128,00

24.492,00

26.856,00

2.943,80

6.438,31

Tabella 8a)

TRATTAMENTO ECONOMICO ALL'1.7.2008

CATEGORIA DEL
PERSONALE
INSEGNANTE
PER LA
FORMAZIONE
PROFESSIONALE

 A

B

C

STIPENDIO - POSIZIONI RETRIBUTIVE

ASSEGNO
ANNUO

INDENNITA'
INTEGRATIVA
SPECIALE

1

2

3

4

5

6

7

a.l.

a.l.

a.l.

a.l.

a.l.

a.l.

a.l.

a.l.

a.l.

Personale
insegnante non
laureato

13.500,00

14.124,00

15.408,00

17.616,00

19.800,00

21.996,00

24.192,00

2.943,80

6.364,90

Personale
insegnante
laureato

14.808,00

15.924,00

17.700,00

20.100,00

22.500,00

24.900,00

27.288,00

2.943,80

6.438,31

 

Tabella 8b)

TRATTAMENTO ECONOMICO ALL'1.1.2009

CATEGORIA DEL
PERSONALE
INSEGNANTE
PER LA
FORMAZIONE
PROFESSIONALE

 

A

B

C

STIPENDIO - POSIZIONI RETRIBUTIVE

ASSEGNO
ANNUO

INDENNITA'
INTEGRATIVA
SPECIALE

1

2

3

4

5

6

7

a.l.

a.l.

a.l.

a.l.

a.l.

a.l.

a.l.

a.l.

a.l.

Personale
insegnante non
laureato

13.896,00

14.532,00

15.852,00

18.096,00

20.328,00

22.572,00

24.804,00

2.943,80

6.364,90

Personale
insegnante
laureato

15.228,00

16.368,00

18.180,00

20.628,00

23.076,00

25.524,00

27.972,00

2.943,80

6.438,31

 

 

Tabella 9)

TRATTAMENTO ECONOMICO ALL'1.1.2008

CATEGORIA
UNICA DEL
PERSONALE
INSEGNANTE
DELLE SCUOLE
DELL'INFANZIA

 

A

B

C

STIPENDIO - POSIZIONI RETRIBUTIVE 

ASSEGNO

INDENNITA'
INTEGRATIVA
SPECIALE

1

2

3

4

5

6

7

a.l. €

a.l. €

a.l. €

a.l. €

a.l. €

a.l. €

a.l. €

a.l. €

a.l. €

13.440,00

14.208,00

15.228,00

16.728,00

18.228,00

19.716,00

21.228,00

2.764,59

6.387,53

CATEGORIA
UNICA DEL
PERSONALE
COORDINATORE
PEDAGOGICO

 

A

B

C

STIPENDIO - POSIZIONI RETRIBUTIVE

ASSEGNO

INDENNITA'
INTEGRATIVA
SPECIALE

1

2

3

4

5

6

7

a.l. €

a.l. €

a.l. €

a.l. €

a.l. €

a.l. €

a.l. €

a.l. €

a.l. €

17.112,00

18.084,00

19.428,00

21.372,00

23.292,00

25.224,00

27.168,00

4.023,72

6.641,64

Tabella 9a)

TRATTAMENTO ECONOMICO ALL'1.7.2008

CATEGORIA
UNICA DEL
PERSONALE
INSEGNANTE
DELLE SCUOLE
DELL'INFANZIA

 

A

B

C

STIPENDIO - POSIZIONI RETRIBUTIVE

ASSEGNO

INDENNITA'
INTEGRATIVA
SPECIALE

1

2

3

4

5

6

7

a.l. €

a.l. €

a.l. €

a.l. €

a.l. €

a.l. €

a.l. €

a.l. €

a.l. €

13.692,00

14.472,00

15.516,00

17.028,00

18.552,00

20.064,00

21.588,00

2.764,59

6.387,53

CATEGORIA
UNICA DEL
PERSONALE
COORDINATORE
PEDAGOGICO

 

A

B

C

STIPENDIO - POSIZIONI RETRIBUTIVE

ASSEGNO

INDENNITA'
INTEGRATIVA
SPECIALE

1

2

3

4

5

6

7

a.l. €

a.l. €

a.l. €

a.l. €

a.l. €

a.l. €

a.l. €

a.l. €

a.l. €

17.424,00

18.408,00

19.776,00

21.732,00

23.676,00

25.644,00

27.612,00

4.023,72

6.641,64

Tabella 9b)

TRATTAMENTO ECONOMICO ALL'1.1.2009

CATEGORIA
UNICA DEL
PERSONALE
INSEGNANTE
DELLE SCUOLE
DELL'INFANZIA

 

A

B

C

STIPENDIO - POSIZIONI RETRIBUTIVE

ASSEGNO

INDENNITA'
INTEGRATIVA
SPECIALE

1

2

3

4

5

6

7

a.l. €

a.l. €

a.l. €

a.l. €

a.l. €

a.l. €

a.l. €

a.l. €

a.l. €

14.100,00

14.892,00

15.948,00

17.508,00

19.056,00

20.592,00

22.140,00

2.764,59

6.387,53

CATEGORIA
UNICA DEL
PERSONALE
COORDINATORE
PEDAGOGICO

 A

B

C

STIPENDIO - POSIZIONI RETRIBUTIVE

ASSEGNO

INDENNITA'
INTEGRATIVA
SPECIALE

1

2

3

4

5

6

7

a.l. €

a.l. €

a.l. €

a.l. €

a.l. €

a.l. €

a.l. €

a.l. €

a.l. €

17.904,00

18.912,00

20.304,00

22.308,00

24.288,00

26.292,00

28.296,00

4.023,72

6.641,64