AGENZIA PROVINCIALE PER

LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

 

 

L'anno 2009, il giorno 16 aprile, alle ore 10.30, nella sala a vetri di Piazza Fiera, n. 3, a Trento le parti composte da:

 

per la parte pubblica l'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale ai sensi della legge provinciale n. 7/97 composta da:

dott. Aldo Duca - presidente

dott. Silvio Fedrigotti – componente

prof. Mario Pederzolli – componente

 

per la delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali:

 

FLC C.G.I.L.                            firmato

C.I.S.L. – Scuola                     firmato

U.I.L. FPL - Enti locali              firmato

ANTES Scuola – Lisincos          firmato

U.I.L. Scuola del Trentino         non firmato

C.G.I.L. FP                              non firmato

 

 

CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO

 

l’accordo provinciale per la copertura delle sedi vacanti dei circoli di coordinamento delle scuole dell’infanzia provinciali.


 

ACCORDO PROVINCIALE PER LA COPERTURA DELLE SEDI VACANTI DEI CIRCOLI DI COORDINAMENTO DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA PROVINCIALI

 

 

 

Premessa

Il presente accordo è redatto in attuazione al "Protocollo d’intesa sulla copertura dei circoli di coordinamento delle scuole dell’infanzia provinciali" firmato il 18 marzo 2009 dalle Organizzazioni sindacali rappresentative del personale e, per l’Amministrazione, dall’Assessore all’Istruzione e allo Sport.

 

 

Art. 1
Campo di applicazione e decorrenza

1. Il presente accordo concerne le modalità di copertura delle sedi vacanti dei circoli di coordinamento delle scuole dell’infanzia provinciali.

2. Gli effetti del presente accordo decorrono dalla data di sottoscrizione.

3. A decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo sono abrogate le disposizioni di cui al comma 2 dell’art. 66 del CCPL 17.10.2003, come da ultimo sostituito dall’art. 27 del CCPL 7.8.2007, all’art. 85 del CCPL 17.10.2003 e all’art. 9 bis dell’Allegato D) al CCPL 17.10.2003, come aggiunto dall’art. 24 dell’Accordo sindacale di data 10.11.2004.

 

 

Art. 2
Copertura delle sedi dei circoli di coordinamento
delle scuole dell’infanzia

1. In caso di vacanza delle sedi dei circoli di coordinamento delle scuole dell’infanzia, i posti sono coperti con le seguenti modalità:

2. Nelle more della copertura delle sedi vacanti con le modalità di cui al comma 1 o dell’indizione di un pubblico concorso e per sostituzioni temporanee in caso di assenza del coordinatore pedagogico preposto a circolo di coordinamento, l’Amministrazione provvede:

  • ad affidare la reggenza del circolo di coordinamento ad un coordinatore pedagogico preposto ad altro circolo per un periodo non superiore a quello dell’anno scolastico in corso all’atto dell’affidamento della reggenza stessa. Per periodi superiori al mese, escluse – nel caso di sostituzione di titolare temporaneamente assente – le ferie del titolare medesimo (salvo che le stesse non siano contigue a periodi di aspettativa o congedo), il reggente è affiancato da un insegnante del circolo, tra quelli che hanno fornito la loro disponibilità, individuato dal reggente o – nel caso di titolare temporaneamente assente – d’intesa tra reggente e titolare. Per il periodo dell’affiancamento, l’insegnante è esonerato temporaneamente dall’insegnamento;

  • a disporre l’affidamento temporaneo di mansioni superiori, nel rispetto della disciplina recata dall’art. 45 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, a personale insegnante della scuola dell’infanzia provinciale assunto a tempo indeterminato da almeno due anni ed in possesso di diploma di laurea valido per l’accesso alla qualifica di coordinatore pedagogico (oppure di uno dei seguenti diplomi di laurea: pedagogia, psicologia, scienze della formazione primaria o di titoli di studio riconosciuti equivalenti o equipollenti). Tra il personale insegnante interessato, l’individuazione avviene in base ad una graduatoria per titoli e colloquio, con modalità concertate tra le parti. Al personale insegnante incaricato può essere affiancato, come advisor, un coordinatore pedagogico preposto a circolo.

3. Al personale individuato al precedente comma 2 sono attribuiti, per la durata dell’incarico, i seguenti compensi:

a) per gli incarichi assegnati ai sensi del comma 2, primo alinea:

  • compenso orario di lordi € 19,20 per le ore effettivamente prestate e fino ad un massimo di 25 ore mensili per l’incarico di reggenza assegnato, per periodi di durata non superiore ad un mese, al coordinatore pedagogico preposto ad altro circolo,

  • il 60% dell’ammontare dell’indennità di preposizione prevista dall’art. 27 del CCPL di data 1 settembre 2008 per l’incarico di reggenza assegnato, per periodi superiori ad un mese, al coordinatore pedagogico preposto ad altro circolo,

  • il 40% dell’ammontare dell’indennità di preposizione prevista dall’art. 27 del CCPL di data 1 settembre 2008 all’insegnante del circolo che affianca il coordinatore pedagogico incaricato della reggenza per periodi superiori al mese;

  • b) per gli incarichi assegnati ai sensi del comma 2, secondo alinea:

  • all’insegnante cui sono affidate le mansioni superiori presso il circolo di coordinamento, per un impegno settimanale di 36 ore per la durata dell’incarico, la differenza tra il trattamento minimo tabellare della categoria di inquadramento e quella del coordinatore pedagogico nonchè l’indennità di preposizione nella misura prevista dall’art. 27 del CCPL di data 1 settembre 2008,

  • al coordinatore pedagogico che affianca in qualità di advisor il personale insegnante incaricato delle mansioni superiori, spetta un compenso pari al 40% dell’indennità di preposizione di cui al citato art. 27. Il compenso spetta per il massimo di tre mesi.