AGENZIA PROVINCIALE PER
LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

 

A seguito della deliberazione della Giunta provinciale n. 1631 di data 3 luglio 2009, ai sensi della quale l'A.P.Ra.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva l’accordo di modifica del vigente CCPL del personale ausiliario, tecnico e amministrativo (A.T.A.) e assistente educatore delle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria, del personale insegnante e dei coordinatori pedagogici delle scuole dell'infanzia e del personale per la formazione professionale, il giorno 29.07.2009 ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale, rappresentata dal:

dott. Aldo Duca – Presidente

l’UPIPA rappresentata dal:

dott. Massimo Giordani, Presidente

 

e la delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali:

FLC C.G.I.L.                        firmato

C.I.S.L. – Scuola                 firmato

U.I.L. FPL - Enti locali          firmato

ANTES Scuola – Lisincos      firmato

U.I.L. Scuola del Trentino     firmato

C.G.I.L. FP                          firmato

 

Al termine dell’incontro le parti hanno sottoscritto l’accordo di modifica del vigente CCPL del personale ausiliario, tecnico e amministrativo (A.T.A.) e assistente educatore delle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria, del personale insegnante e dei coordinatori pedagogici delle scuole dell'infanzia e del personale per la formazione professionale della Provincia autonoma di Trento.


 

ACCORDO DI MODIFICA DEL VIGENTE CCPL DEL PERSONALE AUSILIARIO, TECNICO E AMMINISTRATIVO (A.T.A.) E ASSISTENTE EDUCATORE DELLE SCUOLE ED ISTITUTI DI ISTRUZIONE ELEMENTARE E SECONDARIA, DEL PERSONALE INSEGNANTE E DEI COORDINATORI PEDAGOGICI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA E DEL PERSONALE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE.

 

 

CAPO I

 

DISPOSIZIONI DI MODIFICA DEL CONTRATTO

COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO

 

 

Art. 1
Periodo di prova

 

1. All’art. 23 (Periodo di prova) del CCPL 17.10.2003, come sostituito dall’art. 10 CCPL 7.8.2007 e ulteriormente modificato dall’art. 4 CCPL 1.9.2008, il comma 3 è sostituito dal seguente comma:

"3. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia o infortunio e in caso di maternità. In caso di infortunio sul lavoro si applica l'art. 47. In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di nove mesi, decorso il quale il rapporto è risolto. Per il computo dei giorni di assenza per malattia operano le esclusioni previste dall’art. 45, comma 4 (gravi patologie). In tale periodo, al dipendente compete la stessa retribuzione prevista per il personale non in prova."

 

Art. 2

Rapporto di lavoro a tempo parziale

 

1. All’art. 25 (Rapporto di lavoro a tempo parziale) del CCPL 17.10.2003, come sostituito dall’art. 11 CCPL 7.8.2007 e ulteriormente modificato dall’art. 5 CCPL 1.9.2008, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente comma:

"10 bis. Il dipendente affetto da patologie oncologiche, per il quale residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari, ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale, anche in deroga ai contingenti massimi come determinati ai sensi dei commi precedenti. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore. Restano in ogni caso salve disposizioni più favorevoli per il dipendente."

 

Art. 3

Assunzioni a tempo determinato

 

1. All’art. 27 (Assunzioni a tempo determinato) del CCPL 17.10.2003, come sostituito dall’art. 12 CCPL 7.8.2007, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma:

"5 bis. Nell’ipotesi che il dipendente assunto a tempo determinato completi tutto l’orario settimanale, la durata del contratto deve essere pari a sette giornate. Le disposizioni del presente comma hanno effetto a partire dall’anno scolastico 2009/2010 (dec. 1 settembre 2009)."

 

Art. 4

Job sharing

 

1. A decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo è abrogato l’art. 33 (Job sharing) del CCPL 17.10.2003.

 

Art. 5

Lavoro straordinario

1. All’art. 36 (Lavoro straordinario) del CCPL 17.10.2003, come da ultimo sostituito dall’art. 13 CCPL 7.8.2007 e ulteriormente modificato dall’art. 6 CCPL 1.9.2008, il comma 4 è sostituito dal seguente comma:

"4. Il restante personale, compresi i coordinatori pedagogici non preposti a circoli di coordinamento, è tenuto a prestare lavoro straordinario, se richiesto, entro il limite massimo di 150 ore annue, ridotto a 75 ore annue per gli assistenti educatori. Per il personale inquadrato nella figura professionale di Funzionario amministrativo scolastico, il limite massimo del lavoro straordinario è fissato in 240 ore annue. E’ necessario l’assenso del dipendente qualora la prestazione lavorativa giornaliera dovesse eccedere le nove ore, tranne i casi di interventi urgenti per disastri, calamità naturali o eccezionali situazioni di emergenza. In alternativa al compenso per lavoro straordinario al personale di cui al presente comma è consentito il recupero fino ad un massimo di 150 ore annue, ridotto del 50% per gli assistenti educatori."

2. Il comma 5 dell’art. 36 (Lavoro straordinario) del CCPL 17.10.2003, come da ultimo sostituito dall’art. 13 CCPL 7.8.2007 e ulteriormente modificato dall’art. 6 CCPL 1.9.2008, è abrogato.

 

3. Gli effetti di questo articolo decorrono dall’anno scolastico/formativo 2009/2010 (dec. 1 settembre 2009).

 

Art. 6

Disposizioni particolari per i coordinatori

pedagogici preposti a circoli di coordinamento

 

1. Fermo restando l’assolvimento del debito orario settimanale di 36 ore valutato su base mensile, a partire dall’anno scolastico 2009/2010 (dec. 1 settembre 2009) le ore prestate dai coordinatori pedagogici preposti a circoli di coordinamento dalle 17,30 in poi per attività istituzionali ufficialmente convocate, possono essere recuperate a giornata intera (con utilizzo di otto ore) nei periodi di sospensione dell’attività ovvero nel limite di 4 ore per giornata. L’accumulo di ore a recupero non può comunque eccedere le 104 ore annue. Per il solo anno scolastico 2008/2009 è consentito il pagamento delle ore eccedenti l’orario d’obbligo settimanale nel limite massimo di 104 ore.

 

 

Art. 7

Ferie

 

1. All’art. 38 (Ferie) del CCPL 17.10.2003, come sostituito dall’art. 15 CCPL 7.8.2007, il comma 9 è sostituito dal seguente comma:

"9. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che si siano protratte per più di tre giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero, nonché in caso di fruizione dei permessi per lutto, purché il lavoratore abbia dato all’Amministrazione immediata e tempestiva informazione."

 

Art. 8

Permessi retribuiti

1. All’art. 40 (Permessi retribuiti) del CCPL 17.10.2003, come sostituito dall’art. 16 CCPL 7.8.2007 e ulteriormente modificato dall’art. 8 CCPL 1.9.2008, la lettera i. del comma 1 è sostituita dalla seguente lettera:

"i. per effettuare visite mediche specialistiche adeguatamente e debitamente documentate, o per manutenzione protesi (ivi compresa la manutenzione e consegna protesi presso laboratori tecnici specializzati), per il tempo strettamente necessario. Il tempo utilizzato per il viaggio dovrà essere dichiarato dal dipendente. Dette assenze non potranno superare l’orario medio settimanale di lavoro. Per cure riabilitative e terapeutiche per gravi patologie, adeguatamente e debitamente documentate, che richiedano terapie di lunga durata, il limite viene derogato; la certificazione medica dovrà attestare la necessità della prestazione senza prognosi, restando impregiudicata la possibilità dell’Amministrazione di procedere a verifica tramite le strutture sanitarie pubbliche;".

 

Art. 9

Aspettative personali e familiari non retribuite

1. All’art. 44 (Aspettative personali e familiari non retribuite) del CCPL 17.10.2003 come sostituito dall’art. 18 CCPL 7.8.2007, dopo il comma 3 è aggiunto il comma 3 bis:

"3bis. A discrezione dell’Amministrazione può essere concessa un’aspettativa non retribuita e non utile ai fini giuridici ed economici, della durata massima di un anno, ripetibile una sola volta nel corso della carriera e frazionabile in periodi non inferiori a mesi due, per motivi personali anche non rientranti tra quelli indicati ai commi precedenti, ma comunque non riconducibili a qualsiasi attività lavorativa."

 

Art. 10

Attribuzione temporanea di mansioni
di altre figure professionali


1. All’art. 19 (Attribuzione temporanea di mansioni di altre figure professionali) del CCPL 7.8.2007, il comma 1 è sostituito, a decorrere dall’anno scolastico 2009/2010 (dec. 1.9.2009), dal seguente comma:

"1. Al personale già dipendente, utilmente collocato in graduatorie di procedure destinate all’assunzione a tempo indeterminato o a tempo determinato, approvate nell’ambito del Comparto Scuola, possono essere assegnati da parte del Servizio per la gestione delle risorse umane della scuola e della formazione, su richiesta dell’interessato, incarichi a tempo determinato, purché di durata non inferiore all’anno scolastico, per lo svolgimento di mansioni diverse rispetto a quelle proprie della qualifica di appartenenza, con attribuzione del trattamento giuridico-economico connesso al nuovo incarico, fermo restando l’inquadramento in godimento ed il mantenimento della titolarità del posto. Il trattamento economico è attribuito a titolo di assegno personale nella misura pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento e quello spettante ai sensi del nuovo incarico conferito con riferimento al trattamento economico iniziale."

 

Art. 11

Personale ATA in posizione di utilizzo

 

1. L’art. 12 (Personale ATA in posizione di utilizzo) del CCPL di data 1 settembre 2008 è sostituito dal seguente:

"Art. 12

Personale ATA in posizione di utilizzo

 

1. Il personale A.T.A. che alla data del 1° settembre di ciascun anno scolastico abbia maturato 4 anni consecutivi di utilizzo presso una struttura provinciale deve optare per il rientro nella struttura scolastica o, previo consenso dell’Amministrazione, per l’inquadramento nel Comparto Autonomie locali.

 

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, il dirigente generale del Dipartimento competente in materia di istruzione può rinnovare l’utilizzo, per comprovate esigenze di servizio, su richiesta del dirigente del Servizio di utilizzo e consenso dell’interessato, per il termine massimo di un ulteriore quadriennio. Decorso tale periodo, il personale dovrà optare per il rientro nella struttura scolastica o l’inquadramento nel Comparto Autonomie locali.

 

3. Concluso il primo quadriennio, e comunque non prima dell’1 settembre 2011, il personale in utilizzo di cui al comma 2 perde il diritto alla conservazione della titolarità nell’istituzione scolastica, fermo restando il diritto al mantenimento del corrispondente posto in dotazione organica provinciale. Al termine del periodo di utilizzo, ed in caso di opzione per il rientro nelle strutture scolastiche, lo stesso farà rientro nelle istituzioni scolastiche disponibili per l’anno scolastico di riferimento, con diritto di scelta tra le sedi disponibili prima che sia dato corso ai trasferimenti del personale A.T.A.

 

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al personale A.T.A. che, alla data dell’1 settembre 2009, si trovi in posizione di utilizzo presso una struttura provinciale da almeno 4 anni consecutivi.

 

5. Le modalità degli utilizzi del personale A.T.A. presso strutture provinciali costituiscono oggetto di concertazione a livello di dipartimento competente in materia di istruzione.

 

6. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 65 del vigente CCPL."

 

Art. 12

Orario di lavoro del personale docente della formazione professionale

 

1. Le lettere C e D del comma 2 dell’art. 15 dell’Allegato D) CCPL 17.10.2003 (come da ultimo sostituito dall’art. 15 CCPL 1.9.2008) sono sostituite dalle seguenti lettere:

"C. Attività aggiuntive retribuite per il potenziamento formativo: ad inizio anno formativo, il dirigente formativo predispone, sulla base delle eventuali proposte degli Organi Collegiali, il piano annuale delle attività aggiuntive. Il piano delle attività è deliberato dal Collegio Docenti nel quadro della programmazione dell’azione educativa e con la stessa procedura potrà essere modificato nel corso dell’anno formativo.

Per le attività di cui alla presente lettera C. sono destinate fino a 25 ore retribuite nella misura prevista per le ore aggiuntive di insegnamento della scuola a carattere statale, da destinare alla sostituzione di docenti assenti per assenze brevi, fino a sette giorni, mediante preventiva individuazione delle giornate della settimana in cui possono essere utilizzate, tenuto altresì conto delle preferenze espresse dai docenti e secondo criteri di rotazione e di equità. Le sostituzioni possono essere disposte nelle giornate in cui il docente è presente nella scuola e con preavviso al mattino rispetto al turno pomeridiano; qualora siano programmate presenze nel limite di 10 ore annue per l’eventuale supplenza nella prima ora di ogni giornata le stesse saranno calendarizzate e, se danno luogo a supplenza, retribuite nella misura di cui sopra; nel caso non diano luogo a supplenza le stesse saranno retribuite nella misura prevista dal contratto della scuola a carattere statale per le ore aggiuntive non di insegnamento. Nel caso in cui il docente non sia presente nell’istituzione formativa durante l’ora "calendarizzata", la prestazione non viene retribuita in quanto non resa ma concorre al raggiungimento delle 10 ore;

 

D. Attività aggiuntive facoltative: fino a 40 ore facoltative per altre attività aggiuntive (svolte senza gli allievi) rispetto a quelle previste nella lettera B. del presente comma, che si rendessero necessarie per le esigenze dell’istituto, compresa l’attività promozionale e di orientamento e per l’aggiornamento in aggiunta a quelle di cui alla lettera B3. Tali attività facoltative saranno retribuite nella misura prevista dal contratto della scuola a carattere statale per le attività aggiuntive non di insegnamento."

2. Alla fine del comma 6 dell’art. 15 dell’Allegato D) CCPL 17.10.2003 (come da ultimo sostituito dall’art. 15 CCPL 1.9.2008) è aggiunto il seguente periodo:

"Fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 61/2000 e s.m. in materia di lavoro supplementare per il personale a tempo parziale, la maggiorazione oraria di € 7,00 di cui al precedente comma 3 è attribuita al personale docente con contratto a tempo parziale, alle medesime condizioni ivi previste, applicando un intervallo orario di tre ore - comunque non riconosciuto a questo fine - all’orario frontale previsto dal contratto individuale di lavoro."

 

Art. 13

Ore eccedenti per i docenti della formazione professionale

 

1. Le ore eccedenti d’insegnamento svolte dai docenti della formazione professionale vengono retribuite nella misura di 1/612 dello stipendio in godimento (esclusa la tredicesima mensilità) e dell’indennità integrativa speciale. Il compenso è erogato per le ore effettivamente prestate nel periodo tra l’inizio e la fine delle lezioni della singola istituzione formativa fino ad un massimo di sei ore settimanali, intendendo anche le assenze giustificate. La liquidazione è disposta in un’unica soluzione entro due mesi dal termine dell’anno formativo di riferimento.

 

2. La disciplina di cui al comma 1 si applica esclusivamente per le ore eccedenti alle 612 ore annue di insegnamento.

 

3. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore a partire dall’anno scolastico 2009/2010 (dec. 1 settembre 2009).

 

 

Art. 14

Compenso per lavoro straordinario e prestazioni aggiuntive


1. L’art. 80 (Compenso per lavoro straordinario e prestazioni aggiuntive) del CCPL di data 17 ottobre 2003 è sostituito dal seguente:

"Art. 80

Compenso per lavoro straordinario

 

1. Al personale che presti effettivamente servizio in ore non comprese nell’orario normale compete un compenso per lavoro straordinario ragguagliato ad ora.

 

2. La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è pari ad 1/156 dello stipendio tabellare base iniziale mensile e dell’indennità integrativa speciale di cui alle tabelle 1A e 1B e del rateo di tredicesima mensilità delle anzidette voci retributive, maggiorato:

  • del 15 per cento per il lavoro straordinario diurno;

  • del 30 per cento per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo);

  • del 50 per cento per il lavoro straordinario prestato in orario notturno festivo.

  • 3. Per il personale docente della formazione professionale, la misura oraria del compenso per lavoro straordinario è pari ad € 28,41 per l’attività svolta con l’alunno oltre le 25 ore previste dalla lettera C del comma 2 dell’art. 15 Allegato D) CCPL 17.10.2003 (come da ultimo sostituito dall’art. 15 CCPL 1.9.2008 e ulteriormente modificato dall’art. 12 del presente accordo), e ad € 14,42 per attività non di insegnamento svolta oltre le 40 ore previste dalla lettera D del medesimo comma 2. Le ore di lavoro straordinario svolte ai sensi del presente comma non possono superare complessivamente il limite annuo di 40 ore previsto dal comma 3 dell’art. 36 CCPL 17.10.2003 (come da ultimo sostituito dall’art. 13 CCPL 7.8.2007 e ulteriormente modificato dall’art. 6 CCPL 1.9.2008 e dall’art. 5 del presente accordo).

     

    4. Per il personale insegnante delle scuole dell’infanzia, la misura oraria del compenso per il lavoro straordinario svolto oltre l’orario di servizio previsto dal comma 1 dell’art. 7, Allegato D) al CCPL 17.10.2003, come sostituito dall’art. 22 Accordo sindacale di data 10.11.2004, ed entro il limite annuo di 30 ore previsto dal comma 2 dell’art. 36 CCPL 17.10.2003, è pari ad € 28,41 per l’attività svolta con l’alunno e ad € 14,42 per attività non di insegnamento."

     

    Art. 15

    Orario di lavoro del personale ATA

    1. Alla lettera b) del comma 3 dell’art. 1 Allegato D) al CCPL 17.10.2003, come sostituito dall’art. 19 Accordo sindacale di data 10.11.2004, le parole "24 ore minime" sono sostituite con le parole "18 ore minime".

     

     

     

    CAPO II

     

    MODIFICHE ALL’ORDINAMENTO PROFESSIONALE DI DATA 10.11.2004

     

     

     

    Art. 16

    Modifica dell’Allegato A) all’Ordinamento professionale di data 10.11.2004

     

    1. All’Allegato A) all’Ordinamento professionale di data 10.11.2004, come sostituito, per la parte relativa alle figure professionali del personale ATA, dall’Allegato 1) al CCPL di data 7.8.2007, la parte riferita ai requisiti culturali per l’accesso alla figura professionale di Assistente educatore si intende così sostituita:

    "Requisiti culturali per l’accesso alla figura di Assistente educatore: maturità magistrale, diploma di scuola media superiore di durata quinquennale in scienze sociali o ad indirizzo socio-psico-pedagogico, diploma tecnico dei servizi sociali di durata quinquennale, diploma di dirigente di comunità di durata quinquennale, o altro diploma di scuola media superiore di durata quinquennale purchè accompagnato, in quest’ultimo caso, dal possesso del diploma triennale di educatore professionale."

     

     

     

    CAPO III

     

    DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE

    DELL’ "OPERA ARMIDA BARELLI"

     

     

    Art. 17

    Disposizioni particolari per il personale assistente – indirizzo pedagogico/educativo dell’Opera Armida Barelli

     

    1. L'orario ordinario di lavoro del personale della figura professionale di assistente – indirizzo pedagogico/educativo in servizio presso l’Opera Armida Barelli è di 36 ore settimanali. Le ore di servizio dalle 24.00 alle 7.00, che comportino presenza convittuale continuativa, sono valutate al 50%.

     

    2. Con cadenza annuale e nel limite dei posti disponibili secondo le esigenze organizzative dell’ente Opera Armida Barelli, al personale assistente – indirizzo pedagogico/educativo possono essere temporaneamente affidate, con il consenso dell’interessato e per la durata dell’anno scolastico, le mansioni proprie della figura professionale di assistente educatore, con applicazione del relativo trattamento giuridico ed economico, qualora più favorevole.

     

    3. Il trattamento economico spettante al personale disciplinato da questo articolo è quello previsto per il personale della Categoria C. In sede di accordo decentrato potrà essere individuato uno specifico trattamento accessorio integrativo.

     

    4. All’interno dell’orario ordinario di cui al comma 1 sono ricondotte tutte le funzioni attribuite a detta figura professionale, comprendendo anche gli incontri di équipe. La funzione di detto personale all’interno delle strutture è finalizzata alla formazione ed educazione dei convittori e semiconvittori. Il piano delle attività connesse alla funzione del personale educativo è definito annualmente dal collegio degli educatori e dal progetto educativo del Centro. Tale piano si integra con la programmazione educativo-didattica deliberata dal collegio dei docenti della scuola frequentata dai convittori e semiconvittori.

    Il personale, nell’ambito dell’orario di cui al comma 1:

  • svolge, nell’ambito dei servizi socio-educativi, un’attività svolta a promuovere e contribuire al pieno sviluppo delle potenzialità di crescita personale e di inserimento e partecipazione sociale degli allievi nelle ore extracurriculari;

  • progetta, organizza e realizza attività di carattere culturale sociale, sportivo e ricreativo;

  • osserva e registra i comportamenti individuali e di gruppo;

  • svolge attività formativa di sostegno nello studio a favore degli allievi;

  • istruisce e programma i vari momenti della vita in comunità e le attività di gruppo (gioco, realizzazioni espressive, studio, visite, mensa, riposo);

  • tiene i contatti con la famiglia, con la scuola ed altri servizi;

  • utilizza le occasioni della vita quotidiana in funzione educativa;

  • svolge colloqui con gli allievi per l’esame di situazioni individuali e di gruppo e per l’attuazione degli interventi educativi;

  • provvede altresì agli adempimenti amministrativi accessori connessi con le attività elencate ai punti precedenti.

  • 5. Per l’assunzione di personale della figura professionale di assistente – indirizzo pedagogico/educativo, Cat. C, liv. base presso l’Opera Armida Barelli, l’Ente ha facoltà di attingere dalla vigente graduatoria del concorso bandito per la figura professionale di assistente educatore.

     

    Art. 18

    Modifiche all’Ordinamento professionale

    di data 10.11.2004

     

    1. All’Allegato A) all’Ordinamento professionale di data 10.11.2004, come sostituito, per la parte relativa alle figure professionali del personale ATA, dall’Allegato 1) al CCPL di data 7.8.2007, al punto denominato "Categoria D" viene aggiunta la figura professionale di "Funzionario in materie contabili, amministrative e tecniche presso l’Opera Armida Barelli". I requisiti culturali per l’accesso alla figura professionale di "Funzionario in materie contabili, amministrative e tecniche presso l’Opera Armida Barelli" sono costituiti da: diploma di laurea in giurisprudenza; in scienze politiche sociali e amministrative; in economia e commercio; in economia bancaria; in scienze e tecniche amministrative o commerciali, economico-aziendali o finanziarie o lauree equipollenti".

     

    2. All’Allegato A) all’Ordinamento professionale di data 10.11.2004, come sostituito, per la parte relativa alle figure professionali del personale ATA, dall’Allegato 1) al CCPL di data 7.8.2007, nella parte denominata "Figure professionali del personale A.T.A." è aggiunta la declaratoria della figura professionale di:

    "Funzionario in materie contabili, amministrative e tecniche presso l’Opera Armida Barelli:

    • Svolge attività relative ai servizi contabili, amministrativi e tecnici dell’Ente;

    • Cura, con autonomia operativa nell’ambito di obiettivi assegnati, la predisposizione e realizzazione di piani operativi e di servizi nelle seguenti aree:

  • contabilità e controllo di gestione;

  • amministrativa e contrattualistica;

  • gestione delle risorse umane, retribuzione e contributi;

  • tecnica, logistica e reti.

    • Cura e coordina con autonomia e responsabilità l’istruttoria e la predisposizione di atti e provvedimenti anche complessi;

    • Esprime pareri su quesiti in materia contabile, amministrativa e tecnica, in rapporto alla specifica attività;

    • Per tutte le attività di competenza svolge compiti di indirizzo e di coordinamento del personale operante nel settore di competenza; coordina l’attività di gruppi di lavoro.

    • Utilizza, anche direttamente, sistemi di elaborazione e gestione complessi e/o autonomi."

    3. All’Allegato A) all’Ordinamento professionale di data 10.11.2004, come sostituito, per la parte relativa alle figure professionali del personale ATA, dall’Allegato 1) al CCPL di data 7.8.2007, al punto denominato "Categoria C" viene aggiunta la figura professionale di "Assistente – indirizzo pedagogico/educativo presso l’Opera Armida Barelli". I requisiti culturali per l’accesso alla figura professionale di "Assistente – indirizzo pedagogico/educativo presso l’Opera Armida Barelli" sono costituiti da: diploma di istruzione secondaria di secondo grado da specificare all’atto di indizione del bando di concorso.

     

    4. All’Allegato A) all’Ordinamento professionale di data 10.11.2004, come sostituito, per la parte relativa alle figure professionali del personale ATA, dall’Allegato 1) al CCPL di data 7.8.2007, nella parte denominata "Figure professionali del personale A.T.A." è aggiunta la declaratoria della figura professionale di:

    "Assistente – indirizzo pedagogico/educativo presso l’Opera Armida Barelli:

    Attività di cura, vigilanza e formazione degli studenti del Centro scolastico che utilizzano il Convitto, garantendo l’assistenza e la sorveglianza anche durante la consumazione dei pasti e le ore notturne. A tal fine realizza attività di carattere culturale, sociale, sportivo e ricreativo. Svolge attività formative di sostegno durante le ore di studio degli studenti e in accordo con le famiglie cura l’aspetto educativo e formativo dei ragazzi. Collabora al servizio mensa."