AGENZIA PROVINCIALE
PER LA
RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

 

 

A seguito della deliberazione della Giunta provinciale n. 2278 di data 24 ottobre 2013, ai sensi della quale l'A.P.Ra.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva l’accordo inerente l’erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti scolastici della scuola a carattere statale della Provincia autonoma di Trento per il periodo di valutazione 2012-2015 e norme in materia disciplinare, in data 12 novembre 2013, ad ore 15,30, ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale, rappresentata da:

dott. Aldo Duca in qualità di Presidente

per la delegazione sindacale dai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali:

per l’A.N.P.                                      firmato

per la FLC C.G.I.L.                            firmato

per la C.I.S.L. Scuola                        firmato

per la U.I.L. Scuola del Trentino          firmato

 

 

 

CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO

l’accordo inerente l’erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti scolastici della scuola a carattere statale della Provincia autonoma di Trento per il periodo di valutazione 2012-2015 e norme in materia disciplinare.

 

 


 

ACCORDO INERENTE L’EROGAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA SCUOLA A CARATTERE STATALE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER IL PERIODO DI VALUTAZIONE 2012 – 2015 E NORME IN MATERIA DISCIPLINARE.

 

Premessa

 

La Giunta provinciale, con deliberazione n. 1809 di data 30 agosto 2013, ha approvato in via transitoria la nuova metodologia di valutazione della dirigenza scolastica che troverà applicazione dall’a.s. 2013/2014 ed avrà carattere sperimentale sul biennio di valutazione 2013-2015.

Per la natura biennale della valutazione della dirigenza scolastica definita dall’attuale quadro legislativo ed il susseguirsi dei bienni di valutazione, l’avvio della nuova metodologia sperimentale sul biennio 2013-2015 lascia l’a.s. 2012/2013 come anno isolato sul versante della valutazione. Tale anno scolastico deve considerarsi, nell’ambito dei processi di valutazione della dirigenza scolastica, come propedeutico al biennio sperimentale 2013-2015. In ragione di ciò appare necessario considerare il periodo 2012-2015 come unitario ai fini della valutazione della dirigenza scolastica, pur distinguendosi all’interno dello stesso le due fasi: di anno propedeutico l’a.s. 2012/2013 e di biennio sperimentale il periodo 2013-2015.

Le parti negoziali provvedono conseguentemente, con il presente accordo, ad armonizzare la vigente normativa contrattuale in materia di erogazione della retribuzione di risultato alla particolarità del periodo di valutazione 2012-2015.

Art. 1
Erogazione della retribuzione di risultato

1. Le risorse finanziarie del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per la quota destinata alla retribuzione di risultato, come determinate ai sensi dell’art. 2, comma 4, della legge provinciale 31 dicembre 2001, n. 11 e ss.mm. e dell’art. 66 del vigente Contratto collettivo provinciale di lavoro per il personale dirigente scolastico, per gli anni scolastici 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015 sono destinate a finanziare la retribuzione di risultato per il periodo di valutazione 2012-2015.

2. La retribuzione di risultato, per la quota riferibile all’anno scolastico 2012/2013, è corrisposta entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione di questo accordo, nella misura media della retribuzione di risultato virtualmente spettante in relazione all’anno di competenza, comprensiva dell’acconto del 50% della misura media stessa da conguagliare sulla base degli esiti della valutazione per il periodo 2013-2015. Per cessazioni intervenute anteriormente alla conclusione del predetto biennio, si provvede alla regolazione del conguaglio sulla base della valutazione del minor periodo.

3. Per il biennio 2013-2015 si applicano, al fine della corresponsione dell’acconto sulla retribuzione di risultato, le disposizioni di cui all’art. 64, comma 5, del vigente Contratto collettivo provinciale di lavoro per il personale dirigente scolastico.

Art. 2
Norme disciplinari

1. Al personale destinatario di questo Accordo si applicano le norme disciplinari contenute nellAllegato 1).

2. A decorrere dall’entrata in vigore di questo accordo si intendono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 52 "Effetti del procedimento penale sul rapporto di lavoro" e 53 "Sospensione cautelare in caso di procedimento penale" del CCPL 2002-2005 di data 31 ottobre 2006, compatibilmente con quanto previsto all’art. 9 "Successione di norme in materia disciplinare" dell’Allegato 1).


 

ALLEGATO 1)

NORME DISCIPLINARI

 

Art. 1
Principi generali

1. In considerazione degli specifici contenuti professionali e delle particolari responsabilità che caratterizzano la figura del dirigente scolastico, al fine di assicurare una migliore funzionalità ed operatività delle pubbliche amministrazioni, sono stabilite specifiche forme di responsabilità disciplinare per i dirigenti nonché il relativo sistema sanzionatorio, con la garanzia di adeguate tutele per il dirigente medesimo.

2. Costituisce principio generale la distinzione tra le procedure ed i criteri di valutazione dei risultati e quelli relativi alla responsabilità disciplinare, anche per quanto riguarda gli esiti delle stesse. La responsabilità disciplinare attiene alla violazione degli obblighi di comportamento, secondo i principi e le modalità di cui al CCPL della dirigenza scolastica, e resta distinta dalla responsabilità dirigenziale, disciplinata dall’art. 18 della L.P. n.7/1997, che viene accertata secondo le procedure definite nell’ambito del sistema di valutazione, nel rispetto della normativa vigente.

3. Restano ferme le altre fattispecie di responsabilità civile, penale e amministrativa che hanno distinta e specifica valenza rispetto alla responsabilità disciplinare.

4. I dirigenti si conformano al codice di comportamento di cui all’art. 46 della L.P. n. 7/1997.

Art. 2
Obblighi del dirigente

1. Il dirigente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di agire con impegno e responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza dell'attività amministrativa, nonché quelli di leale collaborazione, di diligenza e fedeltà di cui agli artt. 2104 e 2105 del codice civile, nel rispetto della legge e dell'interesse pubblico.

2. Il comportamento del dirigente è improntato al perseguimento degli obiettivi di gestione efficiente ed efficace dell’istituzione scolastico/formativa, di innovazione e di miglioramento dell’organizzazione ed al conseguimento di elevati standard di efficienza ed efficacia delle attività e dei servizi istituzionali.

3. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'ente verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati, secondo quanto previsto dagli articoli 23 e 99 della L.P. n.5/2006.

4. In tale specifico contesto, tenuto conto dell'esigenza di garantire la migliore qualità della gestione, il dirigente deve in particolare:

  1. assicurare il rispetto della legge, nonché l’osservanza delle direttive generali e di quelle impartite dall’Amministrazione e perseguire direttamente l’interesse pubblico nell’espletamento dei propri compiti e nei comportamenti che sono posti in essere dando conto dei risultati conseguiti e degli obiettivi raggiunti;

  2. non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;

  3. nello svolgimento della propria attività, stabilire un rapporto di fiducia e di collaborazione nei rapporti interpersonali con il personale docente e non docente, gli utenti, allievi e loro famiglie, nonché all’interno dell’Amministrazione con gli altri dirigenti, mantenendo una condotta uniformata a principi di correttezza e astenendosi da comportamenti lesivi della dignità della persona o che, comunque, possono nuocere all’immagine dell’Amministrazione;

  4. nell’ambito della propria attività, mantenere un comportamento conforme al ruolo di dirigente pubblico, organizzando ed assicurando il tempo di lavoro e la presenza in servizio correlata alle esigenze della struttura ed all’espletamento dell’incarico affidato;

  5. astenersi dal partecipare, nell’espletamento delle proprie funzioni, all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi finanziari o non finanziari propri, del coniuge, dei parenti e degli affini fino al quarto grado e dei conviventi;

  6. sovrintendere, nell’esercizio del proprio potere direttivo, al corretto espletamento dell’attività del personale assegnato, nonché al rispetto delle norme del codice di comportamento e disciplinare, ivi compresa l’attivazione dell’azione disciplinare, secondo le disposizioni vigenti;

  7. informare l’Amministrazione di essere stato rinviato a giudizio o che nei suoi confronti è esercitata l’azione penale nonché dei successivi sviluppi del procedimento penale;

  8. astenersi dal chiedere e dall’accettare omaggi o trattamenti di favore, se non nei limiti delle normali relazioni di cortesia e salvo quelli d’uso, purché di modico valore.

5. Il dirigente è tenuto inoltre ad assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di segreto d’ufficio, riservatezza e protezione dei dati personali, trasparenza ed accesso all’attività amministrativa, informazione all’utenza, autocertificazione, nonché protezione dagli infortuni e sicurezza sul lavoro.

Art. 3
Sanzioni e procedura disciplinare

1. Le violazioni, da parte dei dirigenti, degli obblighi disciplinati nell’art. 2 secondo la gravità dell’infrazione ed in relazione a quanto previsto dal presente contratto danno luogo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

  1. sanzione pecuniaria da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 500,00;

  2. sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a tre mesi;

  3. licenziamento con preavviso;

  4. licenziamento senza preavviso.

2. I soggetti competenti per l’espletamento del procedimento disciplinare e l’irrogazione della sanzione sono rispettivamente l’Assessore competente in materia di personale della scuola e la Giunta provinciale, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell’articolo 51 della legge provinciale 7/97 e dell’articolo 84 della legge 5/2006.

3. Il dirigente generale della struttura competente in materia scolastica, entro 10 giorni dalla notizia dell’infrazione, segnala al soggetto competente, indicando la data di relativa acquisizione, i fatti da contestare al dirigente, opportunamente circostanziati e documentati, per l’istruzione del procedimento disciplinare. In caso di mancata segnalazione entro il termine predetto si darà corso all’accertamento della responsabilità del soggetto tenuto alla comunicazione.

4. Salvo il caso di archiviazione della segnalazione per manifesta infondatezza degli addebiti, inesistenza dei fatti addebitati o carenza dei presupposti, il soggetto competente procede alla contestazione scritta dell’addebito, che deve basarsi su riscontri obiettivi, entro 40 giorni dalla data di ricezione della segnalazione dal dirigente generale, ovvero dalla data in cui abbia altrimenti acquisito la notizia dell’avvenuta infrazione. A seguito della contestazione dell’addebito, il dirigente interessato è convocato, per iscritto e con un preavviso di almeno 20 giorni, per l’audizione.

5. Il dirigente può farsi assistere da un procuratore o da un rappresentante dell’associazione sindacale cui egli aderisce o conferisce mandato. Ove il dirigente, in caso di grave ed oggettivo impedimento, tempestivamente comunicato, non possa essere presente all’audizione, lo stesso, entro il termine fissato dal soggetto competente, può tempestivamente chiedere un rinvio. Il dirigente che non intenda presentarsi all’audizione può inviare una memoria scritta con le proprie controdeduzioni entro il giorno stabilito per l’audizione. La memoria scritta può comunque essere prodotta anche nel caso di presentazione all’audizione.

6. Il soggetto competente, sulla base degli accertamenti effettuati e delle controdeduzioni addotte dal dirigente interessato in sede di audizione o nelle proprie memorie, irroga la sanzione applicabile nel rispetto dei principi e criteri di cui all’art. 4. Nel caso in cui sia accertata l’infondatezza o l’irrilevanza degli addebiti ovvero l’inesistenza dei fatti a fondamento degli stessi, il soggetto competente dispone motivatamente l’archiviazione del procedimento, dandone tempestiva comunicazione all’interessato. In ogni caso il procedimento disciplinare si conclude entro 120 giorni dalla data di prima acquisizione della notizia dell’infrazione, anche se avvenuta da parte del dirigente generale.

7. Qualora, per grave e oggettivo impedimento del dirigente, si sia verificato un differimento superiore ai 10 giorni del termine fissato per l’audizione, il termine per la conclusione del procedimento disciplinare è prorogato in misura corrispondente al differimento. Il differimento può essere disposto per non più di due volte nell’ambito dello stesso procedimento disciplinare.

8. La violazione dei termini previsti dal presente articolo, ad eccezione di quello indicato al comma 3, comporta, per l’Amministrazione, la decadenza dall’azione disciplinare, ovvero, per il dirigente, la decadenza dall’esercizio del diritto di difesa.

9. Nell’ambito del procedimento disciplinare, le comunicazioni destinate al dirigente sono effettuate tramite la posta elettronica certificata, se il dirigente dispone di idonea casella di posta, la consegna a mano, ovvero tramite l’utilizzo di un numero fax, di cui egli o il suo procuratore abbia la disponibilità, per le comunicazioni successive alla contestazione d’addebito o, infine, attraverso la raccomandata postale con ricevuta di ritorno.

10. Al dirigente o, su espressa delega al suo difensore, è consentito l'accesso a tutti gli atti istruttori riguardanti il procedimento a suo carico. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui alla L.P. n. 23/1992 e relativo regolamento di attuazione.

11. Nel corso dell’istruttoria, il soggetto competente può acquisire da altre amministrazioni pubbliche informazioni o documenti rilevanti per la definizione del procedimento. La predetta attività istruttoria non determina la sospensione del procedimento né il differimento dei relativi termini.

12. Non può tenersi conto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.

13. I provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano il dirigente da eventuali altre responsabilità nelle quali egli sia incorso.

14. In caso di dimissioni del dirigente, se per l’infrazione commessa è prevista la sanzione del licenziamento o se comunque è stata disposta la sospensione cautelare dal servizio, il procedimento disciplinare ha egualmente corso secondo le disposizioni del presente articolo e le determinazioni conclusive sono assunte ai fini degli effetti giuridici non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro.

15. In caso di trasferimento del dirigente, a qualunque titolo, in altra amministrazione pubblica, il procedimento disciplinare è avviato o concluso o la sanzione è applicata presso l’amministrazione di destinazione. In tali casi i termini per la contestazione dell’addebito o per la conclusione del procedimento, se ancora pendenti, sono interrotti e riprendono a decorrere dalla data del trasferimento.

Art. 4
Codice disciplinare

1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, in relazione alla gravità della mancanza, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:

  1. intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;

  2. rilevanza degli obblighi violati;

  3. responsabilità connesse con l’incarico dirigenziale ricoperto;

  4. gravità della lesione del prestigio dell’Amministrazione nonché di ulteriori danni o pericoli causati all'Amministrazione, agli utenti e a terzi ovvero del disservizio determinatosi;

  5. sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del dirigente, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;

  6. concorso nella mancanza di più persone in accordo tra di loro.

2. La recidiva nelle mancanze previste ai commi da 4 a 8, già sanzionate nel biennio di riferimento, anche se trattasi di infrazioni disciplinari non della stessa natura, comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle previste nell'ambito dei medesimi commi.

3. Al dirigente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.

4. La sanzione disciplinare pecuniaria da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 500,00, si applica, graduando l’entità della stessa in relazione ai criteri del comma 1, nei casi di:

  1. inosservanza delle direttive, dei provvedimenti e delle disposizioni di servizio, nonché delle norme che disciplinano il rapporto di lavoro del dirigente e dei propri dipendenti;

  2. condotta, negli ambienti di lavoro, non conforme ai principi di correttezza verso i componenti degli organi di vertice dell’Ente, gli altri dirigenti, i dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi;

  3. alterchi negli ambienti di lavoro, anche con utenti o terzi;

  4. violazione dell’obbligo di comunicare tempestivamente all’Ente di essere stato rinviato a giudizio o di avere avuto conoscenza che nei propri confronti è stata esercitata l’azione penale nonché dei successivi sviluppi del procedimento penale;

  5. violazione dell’obbligo di astenersi dal chiedere o accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, se non nei limiti delle normali relazioni di cortesia e fatti salvi quelli d’uso, purché di modico valore;

  6. violazione del segreto d'ufficio, così come disciplinato dalle norme dei singoli ordinamenti ai sensi dell’art. 24 della legge n. 241/1990 e della L.P. n. 23/1992, anche se non ne sia derivato danno all'Amministrazione.

  7. violazione dell’obbligo previsto dall’art. 55-novies del D. Lgs. n. 165/2001.

L'importo delle ritenute per sanzioni pecuniarie sarà introitato dal bilancio dell'Amministrazione e destinato ad attività sociali a favore dei dipendenti. La sanzione pecuniaria è detratta nella sua somma lorda dalla retribuzione netta spettante e non riduce gli imponibili previdenziali e fiscali.

5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni, commisurata alla gravità dell’illecito commesso dal dipendente, si applica per ingiustificato rifiuto, da parte del dirigente a conoscenza, per ragioni di ufficio o di servizio, di informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, della collaborazione richiesta dall’autorità disciplinare procedente, anche se di amministrazione terza rispetto a quella di appartenenza, ovvero per resa di dichiarazioni false o reticenti.

6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, con la mancata attribuzione della retribuzione di risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del periodo di durata della sospensione, si applica per:

  1. mancato esercizio o decadenza dall’azione disciplinare, dovuti all’omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, di atti del procedimento disciplinare o a valutazioni sull’insussistenza dell’illecito disciplinare irragionevoli o manifestatamente infondate, in relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare;

  2. omessa osservanza delle misure volte a prevenire e contrastare le condotte assenteistiche.

7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso di condanna della pubblica amministrazione al risarcimento del danno derivante dalla violazione, da parte del dirigente, degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell’Amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento ove già non ricorrano i presupposti per l’applicazione di un’altra sanzione disciplinare.

8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di 3 giorni fino ad un massimo di sei mesi si applica, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:

  1. recidiva nel biennio delle mancanze previste nei commi 4, 5, 6 e 7, quando sia stata già comminata la sanzione massima oppure quando le mancanze previste dai medesimi commi si caratterizzano per una particolare gravità;

  2. minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico, altri dirigenti o dipendenti ovvero alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;

  3. manifestazioni ingiuriose nei confronti dell’Ente salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 300 del 1970;

  4. tolleranza di irregolarità in servizio, di atti di indisciplina, di contegno scorretto o di abusi di particolare gravità da parte del personale dipendente;

  5. salvo il caso previsto dal successivo comma 9, lett. a., assenza ingiustificata dal servizio o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi l’entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell’assenza o dell’abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione degli obblighi del dirigente, agli eventuali danni causati all’ente, agli utenti o ai terzi;

  6. occultamento da parte del dirigente di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’Ente o ad esso affidati;

  7. qualsiasi comportamento dal quale sia derivato grave danno all’Ente o a terzi, salvo quanto previsto dal comma 7;

  8. atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di dirigenti o altri dipendenti;

  9. atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona;

  10. grave e ripetuta inosservanza dell’obbligo di provvedere entro i termini fissati per ciascun provvedimento, ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma 4, della L.P. 23/1992.

Il periodo di sospensione inteso quale sanzione disciplinare non è, in ogni caso, computabile ai fini dell’anzianità di servizio, della progressione giuridica ed economica e del trattamento di quiescenza e previdenza e riduce proporzionalmente le ferie.

9. Ferma restando la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si applica alle seguenti ipotesi:

  1. assenza priva di una valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiori a nove nel corso degli ultimi 10 anni, ovvero mancata ripresa del servizio entro il termine fissato dall’Amministrazione;

  2. ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall’Amministrazione per riconosciute e motivate esigenze di servizio;

  3. recidiva plurima, in una delle mancanze previste ai commi 4, 5, 6, 7 ed 8, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia già comportato l’applicazione della sanzione massima di sei mesi di sospensione dal servizio.

10. Ferma restando la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica alle seguenti ipotesi:

  1. falsa attestazione, in più di una occasione, di presenza in servizio mediante alterazione dei sistemi di rilevazione delle presenze o fatti e comportamenti fraudolenti tesi all’elusione dei sistemi di rilevamento elettronici della presenza e dell’orario o manomissione dei fogli di presenza o delle risultanze anche cartacee degli stessi. La stessa sanzione si applica anche nei confronti di chi dolosamente avalli, aiuti o permetta tali atti o comportamenti;

  2. giustificazione dell’assenza dal servizio mediante certificazione medica falsa o attestante falsamente uno stato di malattia;

  3. falsità documentali o dichiarative ai fini o nell’occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro in sede di assunzione ovvero di progressioni di carriera;

  4. reiterazione nell’ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell’onore e della dignità personale altrui;

  5. condanna penale definitiva con la quale sia stata disposta l’interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l’estinzione del rapporto di lavoro, in particolare nelle ipotesi previste dall’art. 32 quinquies c.p. vale a dire in caso di condanna non inferiore ai tre anni di reclusione per i delitti di: peculato non momentaneo (art. 314, primo comma c.p.), concussione (317 c.p.), corruzione (artt. 318, 319 e 320 c.p.), corruzione in atti giudiziari (319 ter). In tali casi, ai sensi dell’art. 5, c. 4, l. n. 97/2001, dell’estinzione del rapporto di lavoro è data motivata comunicazione scritta al lavoratore senza il rispetto delle forme proprie del procedimento disciplinare;

  6. commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dar luogo alla sospensione cautelare in corso di procedimento penale, fatto salvo quanto previsto dall’art. 6;

  7. condanna, anche non passata in giudicato, per delitti e applicazione misure di prevenzione previsti dall’art. 15, lett. da a) ad f), l. n. 55/1990, dall’art. 94, c. 2, d. lgs. n. 267/2000 nonché dall’art. 3, comma 1, della legge n. 97 del 2001, vale a dire: associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.); delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 4, D.P.R. 309/1990), delitto di cui all’art. 73 del D.P.R. cit. concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, delitto concernente la fabbricazione, l’importazione, l’esportazione, la vendita o cessione, nonché, se la pena irrogata non sia inferiore a 1 anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti nonchè il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione ai predetti reati; peculato non momentaneo (art. 314, primo comma c.p.), peculato mediante profitto dell’errore altrui (art. 316 c.p.), malversazione a danno dello Stato (316-bis), concussione (317 c.p.), corruzione (artt. 318, 319 e 320 c.p.), corruzione in atti giudiziari (319 ter); delitto non colposo se sia stata inflitta la reclusione di almeno 2 anni; applicazione di una misura di prevenzione con provvedimento definitivo per presunta appartenenza ad una delle associazioni di cui all’art. 1, l. n. 575/1965 e s.m..;

  8. condanna, anche non passata in giudicato, per gravi delitti commessi in servizio;

  9. recidiva plurima di sistematici e reiterati atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che assumano anche forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di dirigenti o altri dipendenti;

  10. recidiva plurima in atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona.

11. Le mancanze non espressamente previste nei commi da 4 a 9 sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all’individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei dirigenti di cui all’art. 2, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.

12. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 50, c. 2, L.P. n. 7/1997, il codice disciplinare di cui al presente articolo è pubblicato sul sito istituzionale della Provincia.

13. Il codice disciplinare entra in vigore dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione.

Art. 5
Determinazione concordata della sanzione

1. L’amministrazione e il dirigente, in via conciliativa, possono procedere alla determinazione concordata della sanzione disciplinare da applicare, ad esclusione dei casi per i quali la legge ed il contratto collettivo prevedono la sanzione del licenziamento con o senza preavviso.

2. La sanzione concordemente determinata in esito alla procedura conciliativa di cui al comma 1 non può essere di specie diversa da quella prevista dalla legge o dal contratto collettivo per l’infrazione per la quale si procede e non è soggetta ad impugnazione.

3. L’autorità disciplinare competente o il dirigente può proporre all’altra parte l’attivazione della procedura nei cinque giorni successivi alla data fissata per l’audizione del dirigente. Dalla data della proposta sono sospesi i termini del procedimento disciplinare. La proposta dell’autorità disciplinare o del dirigente e tutti gli altri atti della procedura sono comunicati all’altra parte con le modalità di cui all’art. 3.

4. La proposta di attivazione della procedura deve contenere una sommaria prospettazione dei fatti, delle risultanze del contraddittorio e la proposta in ordine alla misura della sanzione ritenuta applicabile nei limiti previsti dal comma 2. La mancata formulazione della proposta entro il termine di cui al comma 3 comporta la decadenza delle parti dalla facoltà di attivare ulteriormente la procedura conciliativa.

5. La disponibilità della controparte ad accettare la procedura conciliativa deve essere comunicata entro i 5 giorni successivi al ricevimento della proposta, con le modalità di cui all’art. 3. Nel caso di mancata accettazione entro il suddetto termine, dalla scadenza dello stesso riprende il decorso dei termini del procedimento disciplinare. La mancata accettazione comporta la decadenza delle parti dalla possibilità di attivare ulteriormente la procedura conciliativa.

6. Ove la proposta di attivazione della procedura conciliativa sia accettata, l’autorità disciplinare competente convoca nei cinque giorni successivi il dirigente, con l’eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell’associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato.

7. Se la procedura conciliativa ha esito positivo, l’accordo raggiunto è formalizzato in un apposito verbale sottoscritto dal responsabile dell’ufficio procedente e dal dirigente e la sanzione concordata dalle parti viene irrogata.

8. In caso di esito negativo o di mancata comparizione, viene redatto relativo verbale e la procedura conciliativa si estingue, con conseguente ripresa del decorso dei termini del procedimento disciplinare.

9. In ogni caso la procedura conciliativa deve concludersi entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della proposta e comunque precedere l’irrogazione della sanzione. Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi, la scadenza di tale termine comporta l’estinzione della procedura conciliativa, la decadenza dalla facoltà di avvalersi ulteriormente della stessa e la ripresa del decorso dei termini del procedimento disciplinare.

Art. 6
Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale

1. Nel caso vengano commessi in servizio illeciti di rilevanza penale perseguibili d’ufficio, l’Amministrazione inizia il procedimento disciplinare e inoltra denuncia penale. L’obbligo di denunzia penale può emergere anche successivamente, nel corso del procedimento disciplinare già avviato. Il procedimento disciplinare che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza di procedimento penale. Per le infrazioni di minore gravità, sanzionabili con la sanzione disciplinare pecuniaria da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 500,00 prevista dal comma 4 dell’art. 4, non è ammessa la sospensione del procedimento. Per le infrazioni di maggiore gravità l’ufficio competente, nei casi di particolare complessità dell’accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all’esito dell’istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l’irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, salva la possibilità di adottare, nei confronti del dirigente, i provvedimenti cautelari previsti dall’ordinamento. La sospensione del procedimento disciplinare si estende agli eventuali fatti di esclusivo rilievo disciplinare ma connessi ai fatti di rilievo penale.

2. Se il procedimento disciplinare non sospeso si conclude con l’irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento penale viene definito, anche in sede di revisione, con una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso, la struttura procedente, ad istanza di parte da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall’irrevocabilità della pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l’atto conclusivo in relazione all’esito del giudizio penale.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 il procedimento disciplinare è, rispettivamente, ripreso o riaperto entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza all’amministrazione di appartenenza del dirigente ovvero dalla presentazione, da parte dell’interessato, dell’istanza di riapertura del procedimento ed è concluso entro centottanta giorni dalla ripresa o dalla riapertura. E’ dovere del dirigente informare l’Amministrazione sullo stato del procedimento penale e sulle condanne riportate. La ripresa o la riapertura del procedimento disciplinare avvengono mediante il rinnovo della contestazione dell’addebito salvo il caso di manifesta sussistenza di motivi per disporre l’immediata archiviazione del procedimento. ll procedimento ripreso o riaperto deve concludersi entro 180 giorni. Ai fini delle determinazioni conclusive, l’autorità procedente, nel procedimento disciplinare ripreso o riaperto, applica le disposizioni dell’articolo 653, commi 1 ed 1-bis, del codice di procedura penale.

4. Al di fuori dei casi previsti dal precedente comma, laddove sia comunicata all’Amministrazione sentenza irrevocabile di condanna per un delitto per il quale sia prevista la sanzione del licenziamento, l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 5, comma 4, l. n. 97/2001, avvia il procedimento entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 180 giorni da tale termine.

5. Il dirigente, licenziato per fatti di rilievo penale, rispetto ai quali sia stato successivamente assolto in sede giudiziaria, anche a seguito di revisione del processo, ha diritto, laddove il procedimento disciplinare riaperto si concluda con l’archiviazione o con l’inflizione di una sanzione disciplinare diversa da quella del licenziamento, alla riammissione in servizio nella medesima sede o, se disponibile, in altra su sua richiesta, anche in soprannumero, nonché all’affidamento di un incarico di valore equivalente a quello posseduto all’atto del licenziamento con decorrenza dell'anzianità posseduta all'atto del licenziamento.

6. Il dirigente riammesso ha diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti nel periodo di licenziamento, tenendo conto anche dell’eventuale periodo di sospensione antecedente nonché della retribuzione di posizione in godimento all’atto del licenziamento. In caso di premorienza gli stessi compensi spettano al coniuge o al convivente superstite e ai figli.

Art. 7
Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare

1. L'Amministrazione, laddove riscontri la necessità di espletare accertamenti su fatti addebitati al dirigente a titolo di infrazione disciplinare punibili con la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione o sanzione più grave, può disporre, nel corso del procedimento disciplinare, l'allontanamento dal lavoro per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, con conservazione della retribuzione.

2. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo dell'allontanamento cautelativo deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione limitata agli effettivi giorni di sospensione irrogati.

3. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello computato come sospensione dal servizio, è valutabile agli effetti dell’anzianità di servizio.

Art. 8
Sospensione cautelare per misura restrittiva della libertà personale. Sospensione facoltativa. Sospensione obbligatoria in pendenza di procedimento penale.

1. Il dirigente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio, con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà.

2. L'Amministrazione, ai sensi del presente articolo, cessato lo stato di restrizione della libertà personale, può prolungare il periodo di sospensione del dirigente fino alla sentenza definitiva alle medesime condizioni del comma 3.

3. Il dirigente può essere altresì sospeso dal servizio con privazione della retribuzione, a prescindere dall’avvenuta adozione di provvedimenti restrittivi della libertà personale, quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque per fatti tali da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento. La sospensione è revocata nel caso di successiva sentenza, anche non definitiva, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione nonché nei casi di cui al comma 10.

4. Nel caso sia disposto il giudizio per i seguenti reati previsti dall'art. 3, comma 1, della L. n. 97/2001: 318, 319 e 320 c.p.) e corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.), in alternativa alla sospensione obbligatoria dal servizio possono essere applicate le misure previste dall’art. 3 cit. concernenti il trasferimento ad altra sede o l’attribuzione di altro incarico. Per i medesimi reati, qualora intervenga sentenza di condanna, si applica quando previsto dal successivo comma 5. I provvedimenti sono revocati in caso di successiva sentenza, anche non definitiva, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione nonché nel caso di cui al comma 10.

5. Fermo restando quanto previsto dai commi da 1 a 4, sussiste l'obbligo di immediata sospensione dal servizio nel caso di condanna non definitiva o definitiva - anche se a pena sospesa, nelle ipotesi previste dalla legge e in particolare per i reati e i provvedimenti contemplati dall’art. 94, D. Lgs. n. 267/2000, vale a dire: peculato non momentaneo (art. 314, c. 1 c.p.), peculato mediante profitto dell’errore altrui (art. 316 c.p.), malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.), concussione (art. 317 c.p.), corruzione (artt. 318, 319 e 320 c.p.), corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.), delitto non colposo per il quale sia stata irrogata la pena non inferiore a 2 anni di reclusione confermata in appello, applicazione di misura di prevenzione con provvedimento non definitivo per presunta appartenenza ad una delle associazioni di cui all’art. 1, L. n. 575/1965 e s.m.. La sospensione è revocata nel caso di successiva sentenza, anche non definitiva, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione nonché nel caso di cui al comma 10.

6. Fermo restando quanto previsto dai commi da 1 a 4, per i seguenti delitti o provvedimenti previsti dall’art. 15, l. n. 55/1990 e dall’art. 94, D. Lgs. n. 267/2000, è disposta l’immediata sospensione obbligatoria dal servizio solo in caso di condanna definitiva o provvedimento per: associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.); delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 4, D.P.R. 309/1990), delitto di cui all’art. 73 del D.P.R. cit. concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, delitto concernente la fabbricazione, l’importazione, l’esportazione, la vendita o cessione, nonché, se la pena irrogata non sia inferiore a 1 anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti nonchè il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione ai predetti reati; peculato momentaneo (art. 314, secondo comma c.p.), altri delitti commessi con abuso di poteri o violazione di doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio per i quali sia stata irrogata la pena della reclusione complessivamente superiore a 6 mesi; delitto non colposo se sia stata inflitta la reclusione di almeno 2 anni; applicazione di misura di prevenzione, con provvedimento definitivo, per presunta appartenenza ad una delle associazioni di cui all’art. 1, L. n. 575/1965.

7. Al dirigente sospeso ai sensi dei commi da 1 a 6 sono corrisposti un'indennità alimentare pari al 50% dello stipendio tabellare, la retribuzione individuale di anzianità o il maturato economico annuo, ove spettante, e gli assegni del nucleo familiare.

8. Nel caso di sentenza definitiva di assoluzione o di proscioglimento, quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di assegno alimentare verrà conguagliato - tenendo conto delle sanzioni eventualmente applicate - con quanto dovuto al dirigente se fosse rimasto in servizio, tenendo conto anche della retribuzione di posizione in godimento all’atto della sospensione.

9. In caso di condanna penale, ove il procedimento disciplinare si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dirigente precedentemente sospeso quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di indennità viene conguagliato - tenendo conto delle sanzioni eventualmente applicate – con quanto dovuto se fosse stato in servizio, tenendo conto anche della retribuzione di posizione in godimento all’atto della sospensione.

10. Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa di procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni o, se inferiore, al tempo di prescrizione del reato. Decorso tale termine, la sospensione cautelare è revocata e il dirigente è riammesso in servizio. Il procedimento disciplinare rimane, comunque, sospeso sino all'esito del procedimento penale. In presenza di reati che comportano, ai sensi del presente contratto, il licenziamento per giusta causa, laddove l’Amministrazione ritenga che la permanenza in servizio del dirigente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell’Amministrazione stessa, può disporre la sospensione dal servizio oltre il predetto termine, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale.

11. Quanto previsto dai precedenti commi si applica, in quanto compatibile, anche nel caso di esercizio dell’azione disciplinare in pendenza di procedimento penale ai sensi dell’art. 6. In tale caso la sospensione è disposta fino alla conclusione del procedimento disciplinare.

Art. 9
Successione di norme in materia disciplinare

1. In caso di successione di norme contrattuali in materia di procedimento e di responsabilità disciplinare, si applicano, se non diversamente disposto, i seguenti principi:

  1. i procedimenti disciplinari già avviati alla data di entrata in vigore della nuova disciplina proseguono secondo le norme procedurali e i termini vigenti al momento dell’avvio del procedimento;

  2. non è sanzionabile il fatto non previsto quale infrazione disciplinare al tempo in cui è stato commesso;

  3. in pendenza di procedimento disciplinare si applicano le norme precettive e sanzionatorie modificative sopravvenute rispetto alla commissione dell’illecito disciplinare se più favorevoli all’incolpato;

  4. in caso di sopravvenuta soppressione di una infrazione disciplinare posteriormente all’inflizione della sanzione, non si dà luogo all’esecuzione della stessa che, se ancora in corso, è interrotta. Cessano altresì gli ulteriori effetti accessori della sanzione nell’ambito del rapporto di lavoro previsti dalla normativa vigente.