AGENZIA PROVINCIALE
PER LA
RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

 

 

L'anno 2013, il giorno 4 luglio, ad ore 10,45, presso la Sala Vetri di Piazza Fiera, n. 3 a Trento, le parti composte da:

per la parte pubblica dall'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (A.P.Ra.N.) ai sensi della legge provinciale n. 7/97, rappresentata da:

dott. Aldo Duca – presidente

 

la delegazione sindacale costituita dai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali:

per la FLC – CGIL                                      firmato

per la C.I.S.L. – Scuola                              firmato

per la U.I.L. – Scuola del Trentino                firmato

per la FGU – Sett.GILDA degli Insegnanti       firmato

 

 

CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO

 

l’accordo per la definizione dei parametri di distribuzione tra le istituzioni scolastiche delle risorse confluite nel Fondo unico dell’istituzione scolastica (FUIS), delle quote di risorse da destinare a specifiche attività e dei limiti massimi annui dei compensi individuali da corrispondere.


 

ACCORDO PER LA DEFINIZIONE DEI PARAMETRI DI DISTRIBUZIONE TRA LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELLE RISORSE CONFLUITE NEL FONDO UNICO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA (FUIS), DELLE QUOTE DI RISORSE DA DESTINARE A SPECIFICHE ATTIVITA’ E DEI LIMITI MASSIMI ANNUI DEI COMPENSI INDIVIDUALI DA CORRISPONDERE.

 

 

Art. 1
Natura dell’accordo

1. Il presente accordo dà seguito alla previsione dell’art. 90, comma 4, del CCPL 29.11.2004 come modificato dall’art. 52 del CCPL 15.10.2007 e come da ultimo sostituito dall’art. 16 dell’"Accordo di modifica del vigente CCPL del personale docente delle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria della provincia di Trento" sottoscritto in data 13 maggio 2013 (di seguito, nel testo, denominato Accordo 13 maggio 2013).

 

Art. 2
Finalità dell’accordo

1. L’art. 15 "Fondo Unico dell’istituzione scolastica", comma 1, dell’Accordo 13 maggio 2013, sostitutivo dell’art. 89 del CCPL, dispone che è costituito nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado il "Fondo unico dell’Istituzione scolastica", denominato FUIS, per retribuire le prestazioni rese dal personale docente per sostenere le esigenze che emergono dalla realizzazione del Progetto d’Istituto. Il Fondo è finalizzato alla qualificazione e all’ampliamento dell’offerta di istruzione e formazione anche in relazione alla domanda proveniente dal territorio.

2. Con il presente accordo si intendono regolare, in conformità all’art. 90, comma 4, del CCPL, come sostituito dall’art. 16 dell’Accordo 13 maggio 2013, i seguenti aspetti:

  1. i parametri di distribuzione tra le istituzioni scolastiche delle risorse confluite nel FUIS;

  2. le eventuali quote percentuali del FUIS da destinare a specifiche attività tra quelle previste dall’art. 89 del CCPL, così come sostituito dal sopra citato art. 15;

  3. gli eventuali limiti massimi annui dei compensi individuali da corrispondere.

 

Art. 3
Costituzione del FUIS e decorrenza del presente accordo

1. Il FUIS, costituito secondo le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 90 del CCPL, come sostituito dall’art. 16 dell’Accordo 13 maggio 2013, ammonta ad € 4.535.434,32 (al netto degli oneri riflessi) e su tale importo trovano applicazione le disposizioni del presente accordo.

2. All’importo complessivo del FUIS di cui al comma 1, si devono aggiungere le risorse del Fondo per la realizzazione di progetti ed iniziative per la qualità del sistema educativo provinciale di cui all’art. 112 della L.P. 5/2006 che la Giunta provinciale destina annualmente alle istituzioni scolastiche per il personale docente. Le disposizioni del presente accordo regolano anche l’utilizzo di tali risorse del Fondo per la qualità - quota docenti - nell’ambito del FUIS, fatte salve specifiche destinazioni di tali risorse previste dalla Giunta provinciale in sede di annuale assegnazione in coerenza con le finalità della norma di previsione.

3. Il presente accordo trova applicazione a decorrere dall’a.s. 2013/2014 e vale per gli anni scolastici successivi.

4. Per il primo anno di applicazione (a.s. 2013/2014), il FUIS spettante a ciascuna istituzione scolastica, come quantificato secondo il presente accordo, verrà ridotto per l’importo corrispondente ai 4/12 del Fondo di istituto già assegnato alle istituzione scolastiche per l’anno solare 2013.

 

Art. 4
Definizione dei parametri per la distribuzione del FUIS

1. I parametri di distribuzione delle risorse del FUIS tra le istituzioni scolastiche sono i seguenti:

Parametro per la distribuzione del FUIS

Misura in €

A1) per ogni istituto con più di 400 alunni

5.598,00

A2) per ogni istituto con meno di 400 alunni

3.727,00

A3) per ogni istituto

1.852,00

A4) per ogni istituto comprensivo

1.852,00

A5) per ogni plesso superiori ai 2

328,00

A6) per ogni alunno – studente dei corsi curriculari

11,00

A7) per ogni km delle rete stradale che unisce il comune sede di plesso alla sede legale dell’istituzione scolastica

150,00

A8) per ogni plesso superiore ai 2 in soli istituti comprensivi

746,00

B) per ciascun posto previsto in organico di fatto per personale docente per la scuola secondaria in aggiunta al parametro C)

555,00

C) per ciascun posto di personale docente in organico di fatto

379,00

D) per sezioni funzionanti presso istituti di detenzione e pena

1.852,00

E) per sezioni funzionanti presso i presidi ospedalieri

1.852,00

F) per istituzione scolastica sedi di riferimento per l’attività dei centri territoriali per l’educazione per gli adulti

2.724,00

G) per le istituzioni con corsi serali curriculari

1.242,00

2. Il parametro B) trova applicazione, ai sensi dell’accordo 16 agosto 2011, solo nei confronti degli Istituti superiori che non hanno adottato la forma organizzativa e didattica basata sull’unità di lezione di 50 minuti.

3. Nel caso in cui l’applicazione dei parametri di cui al comma 1, per l’anno scolastico di riferimento, comporti il superamento del limite di ammontare stabilito al comma 1 dell’art. 3, si provvederà a rideterminare proporzionalmente il parametro "C) per ciascun posto di personale docente in organico di fatto" fino al rientro nel limite stesso.

 

Art. 5
Attività da compensare con il FUIS e tipologia di compensi

1. Le attività da compensare con le risorse del FUIS sono dettagliate all’art. 89 del CCPL, come sostituito dall’art. 15 dell’Accordo 13 maggio 2013. Nel destinare le risorse a tali attività l’istituzione scolastica dovrà porre attenzione a quanto previsto dall’art 6 del presente accordo.

2. Le risorse del FUIS sono destinate per un importo di € 154,94 per docente alla copertura degli oneri derivanti dai compensi per la flessibilità organizzativa e didattica di cui all’art. 28, comma 3, del CCPL.

3. Qualora il dirigente scolastico richieda al docente a tempo determinato con contratto diverso da annuale o fino al termine delle attività didattiche le attività previste all’art. 2, comma 6, dell’accordo 28 settembre 2010 come modificato dall’art. 2 dell’Accordo 13 maggio 2013, tali prestazioni trovano copertura economica nel FUIS per un importo orario risultante dividendo per 70 il compenso annuale previsto dall’articolo 28 del CCPL 29.11.2004.

4. Per compensare le attività finanziate sul FUIS si utilizzano i compensi orari di cui alla tabella 3 allegata al CCPL 2002-2005 di data 29.11.2004, come sostituta dalla tabella di cui all’art. 27 CCPL 5.9.2008, secondo le tipologie di prestazione, oppure misure forfetarie che tengano conto fra l’altro dell’impegno orario richiesto dall’attività. Il compenso dovuto ai docenti per le ore di recupero per gli alunni con carenze formative prestate non può essere forfetizzato.

5. Ai docenti accompagnatori di viaggi d’istruzione e visite guidate spetta l’indennità forfetaria giornaliera prevista dall’art. 92, comma 2, del CCPL, come sostituito dall’art. 17 dell’Accordo 13 maggio 2013.

6. Per il rimborso spese di viaggio o l’indennità chilometrica per servizio in più sedi di cui all’art. 94 del CCPL, come sostituito dall’art. 18 dell’Accordo 13 maggio 2013, si applica l’allegato C) del CCPL 29.11.2004 come integrato dall’art. 48 del CCPL 15.10.2007.

 

Art. 6
Risorse del FUIS destinate a compensare specifiche attività

1. Nell’ambito delle risorse assegnate sul FUIS per anno scolastico, le istituzioni scolastiche, nel destinare le risorse alle attività da compensare con il FUIS e con riguardo alle attività programmate, dovranno prioritariamente accantonare le risorse relative ai compensi per:

  1. servizio su più sedi con rimborso spese di viaggio o indennità chilometrica, di cui alla lettera k), comma 3, dell’art. 89 del CCPL, come sostituito dall’art. 15 dell’Accordo 13 maggio 2013;

  2. attività aggiuntive di insegnamento - attività complementare di educazione fisica. Ogni istituzione scolastica curerà l’espletamento dell’attività complementare di educazione fisica attraverso uno specifico progetto, da trasmettere ad avvio di anno scolastico al Dipartimento della conoscenza, utilizzando i diversi istituti contrattuali. Qualora si faccia ricorso al FUIS, all’attività complementare potrà essere destinata una quota di risorse del parametro C) dell’art. 4, fino al 6% negli istituti comprensivi e fino all’8% negli istituti superiori (compresi gli istituti comprensivi verticalizzati);

  3. attività aggiuntive di insegnamento – ore alternative all’insegnamento della religione. Nel relativo progetto dell’istituzione scolastica, saranno indicati i diversi istituti contrattuali necessari allo svolgimento dell’attività medesima, tra cui eventualmente anche il FUIS;

  4. funzioni strumentali. Le risorse per compensare tali funzioni sono contenute entro il limite definito dai parametri A1) e A2) dell’art. 4;

  5. collaborazione con il dirigente scolastico. La quota di risorse destinata ai relativi compensi è contenuta nel limite massimo del 12%; in relazione a quanto previsto dall’art. 2, comma 6, dell’Accordo 28 settembre 2010 tale percentuale viene applicata sulla dotazione del Fondo di istituto dell’anno 2010, rideterminata in base ai dati dell’anno scolastico di riferimento, ridotta del 15%. Al collaboratore che sostituisce il dirigente scolastico con diritto al relativo compenso, per il periodo della sostituzione non compete il compenso di cui alla presente lettera e);

  6. viaggi di istruzione e alle visite guidate. Le risorse destinate a riconoscere i compensi forfetari giornalieri spettanti ai docenti per l’accompagnamento ai viaggi di istruzione e alle visite guidate non possono superare il 20% del FUIS; in relazione a quanto previsto dall’art. 2, comma 6, dell’Accordo 28 settembre 2010 tale percentuale viene applicata sulla dotazione del Fondo di istituto dell’anno 2010, rideterminata in base ai dati dell’anno scolastico di riferimento, ridotta del 15%;

  7. nelle istituzioni scolastiche in cui sono presenti docenti che operano nei centri territoriali, nei corsi serali della scuola secondaria superiore, nelle scuole presso gli ospedali e gli istituti penitenziari, nonché nei corsi di alfabetizzazione e nei corsi sperimentali per lavoratori (150 ore), si applica l’art. 41, comma 1, lett. f. e g. del CCPL per la specifica ed autonoma destinazione di risorse.

2. Con il FUIS vanno compensate con priorità, secondo quanto previsto al comma 5 dell’art. 89 del CCPL, come sostituito dall’art. 15 dell’Accordo 13 maggio 2013, anche le seguenti iniziative:

  • lettera b), comma 3, dell’art. 89 del CCPL, come sostituito dall’art. 15 dell’Accordo 13 maggio 2013: attività aggiuntive prestate per l’attuazione dei corsi di recupero per gli alunni con carenze negli apprendimenti, tenuto anche conto delle previsioni di cui all’art. 2, comma 5, dell’Accordo 28 settembre 2010, come modificato dall’art. 2 dell’Accordo 13 maggio 2013, e all’art. 25, comma 3, del CCPL 5.9.2008;

  • lettera c), comma 3, dell’art. 89 del CCPL, come sostituito dall’art. 15 dell’Accordo 13 maggio 2013: attività aggiuntive di insegnamento;

  • lettera g), comma 3, dell’art. 89 del CCPL, come sostituito dall’art. 15 dell’Accordo 13 maggio 2013: attività di pre-scuola e post-scuola per la sorveglianza degli alunni, in particolare quelli trasportati.

  • 3. Le risorse non utilizzate per le attività di cui ai commi precedenti sono utilizzate per retribuire le altre attività compensabili con il FUIS.

     

    Art. 7
    Limiti massimi annui dei compensi individuali

    1. A ciascun docente non possono essere corrisposti cumulativamente sul FUIS compensi annui – per anno scolastico – per un importo superiore ad € 6.000,00 annui lordi, escluso quanto eventualmente corrisposto per rimborso delle spese di viaggio o indennità chilometrica per servizio su più sedi, nonché le attività aggiuntive di insegnamento relative ad attività complementare di educazione fisica e ad ore alternative all’insegnamento della religione.

    2. Fermo restando il disposto di cui al comma 1, il compenso per l’attività di collaborazione del dirigente scolastico non può essere superiore ad € 5.400,00 annui lordi. Nel caso di esonero o di semiesonero del docente individuato quale collaboratore del dirigente scolastico si dovrà tenere conto di tale condizione nella quantificazione del compenso. In caso di esonero totale il limite massimo del compenso per collaboratore del dirigente è di € 3.700,00 annui lordi.

     

    Art. 8
    Risorse destinate alla valorizzazione e tutela delle minoranze linguistiche

    1. Il FUIS dell’istituzione scolastica ove si fa uso della lingua ladina è incrementato di € 9.300,00. Tali risorse sono finalizzate alla valorizzazione dell’insegnamento della lingua ladina.

    2. L’incremento della dotazione del FUIS delle istituzioni scolastiche delle isole linguistiche mochena e cimbra previsto dall’art. 97, comma 3 del CCPL, come sostituito dall’art. 19 dell’Accordo 13 maggio 2013, finalizzato alla valorizzazione e alla tutela delle minoranze mochena o cimbra, è ripartito tra le istituzioni medesime al 35% (tutela e valorizzazione minoranza mochena) e al 65% (tutela e valorizzazione minoranza cimbra) con riguardo agli insegnanti impegnati sugli specifici progetti.

     

    Art. 9
    Contrattazione collettiva decentrata a livello di istituzione scolastica

    1. Nell’ambito della contrattazione decentrata di istituto di cui all’art. 5, comma 3, lett. e), del CCPL, come sostituito dall’art. 1 dell’Accordo 13 maggio 2013, sono individuate le attività incentivabili sulla quota del Fondo per la qualità del sistema educativo provinciale destinata dalla Giunta provinciale per il personale docente, tenuto conto delle specifiche destinazioni di tali risorse previste dalla Giunta provinciale medesima in sede di annuale assegnazione in coerenza con le finalità dell’art. 112 della L.P. 5/2006.

    2. La contrattazione di cui al comma 1 si svolge congiuntamente a quella relativa alle risorse del FUIS.

     

    Art. 10
    Modifiche all’Accordo 13 maggio 2013

    1. All’Accordo 13 maggio 2013 sono apportate le seguenti modifiche:

    1. è soppresso il comma 3 dell’art. 35 del CCPL 25.9.2004 così come modificato dall’art. 7 dell’Accordo 13 maggio 2013;

    2. è soppresso al comma 3 dell’art. 97, come modificato dall’art. 19 dell’Accordo 13 maggio 2013, il periodo "da attribuire secondo modalità previste in sede di contrattazione decentrata";

    3. l’art. 47, comma 1, del CCPL 15.10.2007, come modificato dall’art. 14 dell’Accordo 13 maggio 2013, è così sostituito:
      "1. La Giunta provinciale potrà destinare alle istituzioni scolastiche una quota del Fondo per la qualità del sistema educativo provinciale per compensare le attività funzionali prestate dal personale docente per l’attivazione e la realizzazione delle attività incentivabili con il Fondo medesimo. Le risorse di cui al presente comma, per la quota relativa al personale docente, affluiscono al FUIS."

     

    Art. 11
    Norma finale

    1. Le parti firmatarie si impegnano ad un confronto entro il mese di settembre 2014 per una verifica congiunta sull’applicazione di questo accordo.