AGENZIA PROVINCIALE
PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

 

A seguito della deliberazione della Giunta provinciale n. 1416 di data 24 agosto 2015, ai sensi della quale l'A.P.Ra.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva l’ipotesi di modifica dell’Accordo di data 4 luglio 2013 del personale docente delle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria della provincia di Trento concernente "la definizione dei parametri di distribuzione tra le istituzioni scolastiche delle risorse confluite nel Fondo unico dell’istituzione scolastica (F.U.I.S.), delle quote di risorse da destinare a specifiche attività e dei limiti massimi annui dei compensi individuali da corrispondere" il giorno 21 settembre 2015 l'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale, rappresentata da:

prof. Giorgio Bolego – Presidente

 

la delegazione sindacale costituita dai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali:

per la FLC – CGIL                                         firmato

per la C.I.S.L. – Scuola                                 firmato

per la U.I.L. – Scuola del Trentino                   firmato

per la FGU – Sett. GILDA degli Insegnanti         firmato

 

CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO

l’accordo di modifica dell’Accordo di data 4 luglio 2013 per la definizione dei parametri di distribuzione tra le istituzioni scolastiche delle risorse confluite nel Fondo unico dell’istituzione scolastica (FUIS), delle quote di risorse da destinare a specifiche attività e dei limiti massimi annui dei compensi individuali da corrispondere.

 


 

ACCORDO DI MODIFICA DELL’ACCORDO DI DATA 4 LUGLIO 2013 PER LA DEFINIZIONE DEI PARAMETRI DI DISTRIBUZIONE TRA LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELLE RISORSE CONFLUITE NEL FONDO UNICO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA (FUIS), DELLE QUOTE DI RISORSE DA DESTINARE A SPECIFICHE ATTIVITA’ E DEI LIMITI MASSIMI ANNUI DEI COMPENSI INDIVIDUALI DA CORRISPONDERE.

 

Art. 1
Costituzione del FUIS

1. Il comma 1 dell’art. 3 "Costituzione del FUIS e decorrenza del presente accordo" dell’Accordo sindacale di data 4 luglio 2013 è sostituito dal seguente nuovo comma:

"1. Il FUIS, costituito secondo le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 90 del CCPL, come sostituito dall’art. 16 dell’Accordo 13 maggio 2013 e come integrato - a partire dall’a.s. 2015/2016 - dall’art. 9 dell’Accordo 7 luglio 2014, ammonta ad € 5.287.434,32 (al netto degli oneri riflessi) e su tale importo trovano applicazione le disposizioni del presente accordo."

 

Art. 2
Definizione dei parametri per la distribuzione del FUIS

1. Il comma 1 dell’art. 4 "Definizione dei parametri per la distribuzione del FUIS" dell’Accordo sindacale di data 4 luglio 2013 è sostituito dal seguente nuovo comma:

"1. I parametri di distribuzione delle risorse del FUIS tra le istituzioni scolastiche sono i seguenti:

Parametro per la distribuzione del FUIS

Misura in €

A1) per ogni istituti dimensionato con più di 400 alunni

5.598,00

A2) per ogni istituto con meno di 400 alunni

3.727,00

A3) per ogni istituto

1.852,00

A4) per ogni istituto comprensivo

1.852,00

A5) per ogni plesso e/o succursale superiori ai 2.

328,00

A6) per ogni alunno – studente dei corsi curriculari

11,00

A7) per ogni km delle rete stradale che unisce il comune sede di plesso alla sede legale dell’istituzione scolastica

150,00

A8) per ogni plesso superiore ai 2 in soli istituti comprensivi

746,00

B) per ciascun posto previsto in organico di fatto per personale docente per la scuola secondaria in aggiunta al parametro C)

555,00

C) per ciascun posto di personale docente in organico di fatto

379,00

D) per sezioni funzionanti presso istituti di detenzione e pena

1.852,00

E) per sezioni funzionanti presso i presidi ospedalieri

1.852,00

F) per istituzione scolastica sedi di riferimento per l’attività dei centri territoriali per l’educazione per gli adulti

2.724,00

G) per le istituzioni con corsi serali curriculari

1.242,00

H) nella scuola secondaria di primo grado, per ogni rientro pomeridiano relativo alla prosecuzione dell'attività didattica di classe

435,00"

Art. 3
Attività da compensare con il FUIS e tipologia di compensi

1. Il comma 6 dell’art. 5 "Attività da compensare con il FUIS e tipologia di compensi" dell’Accordo sindacale di data 4 luglio 2013 è sostituito dal seguente nuovo comma:

"6. Per il rimborso spese di viaggio o l’indennità chilometrica per servizio in più sedi di cui all’art. 94 del CCPL, come sostituito dall’art. 18 dell’accordo 13 maggio 2013 o spettante ai docenti incaricati dal dirigente scolastico di supplire colleghi assenti in plessi o sedi diversi da quello/a di assegnazione, si applica l’allegato C) del CCPL 29.11.2004 come integrato dall’art. 48 del CCPL 15.10.2007."

Art. 4
Risorse del FUIS destinate a compensare specifiche attività

1. La lettera a) del comma 1 dell’art. 6 "Risorse del FUIS destinate a compensare specifiche attività" dell’Accordo sindacale di data 4 luglio 2013 è sostituita dalla seguente lettera:

"a) rimborso spese di viaggio o indennità chilometrica per servizio su più sedi di cui alla lettera k), comma 3, dell’art. 89 del CCPL come sostituito dall’art. 15 dell’Accordo 13 maggio 2013 e per l’attività di supplenza prestata dai docenti, su conferimento di incarico da parte del dirigente scolastico, in relazione a colleghi assenti in plessi o sedi diverse da quello/a di assegnazione;".

2. Dopo la lettera g) del comma 1 dell’art. 6 "Risorse del FUIS destinate a compensare specifiche attività" dell’Accordo sindacale di data 4 luglio 2013 è aggiunta la seguente lettera:

"h) attività di sorveglianza durante la mensa scolastica per la scuola secondaria di primo grado."