AGENZIA PROVINCIALE
PER LA
RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

 

 

A seguito della deliberazione della Giunta provinciale n. 716 di data 19 aprile 2013, ai sensi della quale l'A.P.Ra.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva l’accordo di modifica del vigente CCPL del personale docente delle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria della provincia di Trento, in data 13 maggio 2013, ad ore 14,30, ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale, rappresentata da:

 

dott. Aldo Duca – presidente

 

 

e la delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali:

 

per la FLC – CGIL                                       firmato

per la C.I.S.L. – Scuola                               firmato

per la U.I.L. – Scuola del Trentino                 firmato

per la FGU – Federazione GILDA UNAMS
(Settore GILDA degli Insegnanti)                   firmato

 

 

CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO

 

l’accordo di modifica del vigente CCPL del personale docente delle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria della provincia di Trento.

 

 

 


 

ACCORDO DI MODIFICA DEL VIGENTE CCPL DEL PERSONALE DOCENTE DELLE SCUOLE ED ISTITUTI DI ISTRUZIONE ELEMENTARE E SECONDARIA DELLA PROVINCIA DI TRENTO

 

CAPO I

SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI

Art. 1
Contrattazione collettiva decentrata

1. L’art. 5 "Contrattazione collettiva decentrata" del CCPL 29.11.2004 come sostituito dall’art. 5 CCPL 15.10.2007 e modificato dall'art. 9 dell'accordo FO.R.E.G. dd. 21.11.2012, è sostituito dal seguente:

"Art. 5
Contrattazione collettiva decentrata

1. La contrattazione collettiva decentrata prende avvio entro 7 giorni dalla richiesta ed è finalizzata ad incrementare la qualità del servizio scolastico, sostenendo i processi innovatori in atto anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte. I contratti collettivi, nei vari livelli previsti, definiscono i criteri di distribuzione al personale delle risorse disponibili, nonché i criteri generali di verifica dei risultati, in relazione agli specifici obiettivi programmati.

2. Il Dipartimento competente in materia di istruzione svolge la contrattazione decentrata, anche sulla base delle linee di indirizzo della Giunta provinciale, sulle seguenti materie:

a) procedure e criteri di utilizzazione del personale, comprese le modalità di attuazione del part-time;

b) formazione, nell’ambito delle risorse disponibili, con riferimento ai seguenti aspetti:

- criteri relativi alla ripartizione delle risorse per la formazione e l’aggiornamento nonché modalità di verifica dei risultati conseguiti;§
- piani delle attività di formazione in servizio e per l’aggiornamento;
- assegnazione di una quota dei fondi destinati alla formazione per il finanziamento di moduli formativi specifici per il personale e criteri di verifica dei risultati in relazione agli specifici obiettivi programmati;
- criteri per lo svolgimento dell’attività di formazione e per la verifica dei risultati;

c) linee di indirizzo e criteri per la tutela della salute nell’ambiente di lavoro;

d) mobilità del personale nell’ambito del territorio della provincia di Trento;

e) utilizzazione del personale in altre attività di insegnamento, del personale soprannumerario nonché di quello collocato fuori ruolo;

f) piani di riconversione del personale in relazione alle situazioni di esubero;

g) criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio;

h) criteri per l’assegnazione alle istituzioni scolastiche di risorse per attività finanziate con fondi contrattuali di carattere generale.

3. A livello di istituzione scolastica, la contrattazione decentrata si svolge sulle seguenti materie:

  1. criteri generali di utilizzazione del personale in rapporto alle attività previste dal progetto di istituto e criteri generali inerenti le prestazioni in regime di flessibilità e relativi ai ritorni pomeridiani;

  2. criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente alle sezioni staccate e ai plessi;

  3. criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali;

  4. attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;

  5. criteri generali per la ripartizione delle risorse del fondo unico dell’istituzione scolastica, per l’attribuzione dei compensi accessori, per l’individuazione del personale da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo unico dell’istituzione scolastica e per le attività comunque finanziate, eccetto quelle a destinazione vincolata."

 

CAPO II
RAPPORTO DI LAVORO

Art. 2
Modalità di recupero del tempo lavoro nel secondo ciclo

1. L’art. 2 dell’Accordo sull’utilizzo delle ore di recupero del 28 settembre 2010, come sostituito dall’art. 1 dell’accordo del 16 agosto 2011 e modificato dall'art. 12 dell'accordo FO.R.E.G. dd. 21.11.2012, è sostituito dal seguente:

"Art. 2
Modalità di recupero del tempo lavoro nel secondo ciclo

1. Ferme restando le modalità di costituzione delle cattedre di 18 unità settimanali, nei confronti del personale docente operante nelle istituzioni scolastiche del secondo ciclo che hanno adottato l’unità di lezione di 50 minuti, il recupero del tempo lavoro non prestato dovrà essere realizzato per 70 ore nell’anno scolastico, delle quali almeno 50 devono essere prestate in attività con gli studenti con priorità alle attività didattiche finalizzate al successo formativo; le rimanenti sono a disposizione per l’attuazione del progetto d’istituto.

2. Le ore di attività didattiche da prestare con gli studenti saranno inserite, per quanto compatibile, nel quadro orario settimanale o plurisettimanale del docente e sono rese attraverso unità didattiche di 50 minuti.

3. Le prestazioni di cui al presente articolo devono essere svolte entro il termine dell’anno scolastico, in coerenza con il Progetto di Istituto. Il dirigente scolastico – in tempo utile prima del termine delle lezioni – avrà cura di predisporre un piano di utilizzo anche attraverso attività funzionali all’insegnamento, tenendo conto dell’effettivo servizio prestato e della tipologia del contratto.

4. Ferma restando la disciplina relativa al calcolo di organico di diritto e a quanto previsto dall’articolo 6 del D.P.P. 24 giugno 2008, n. 23-130/Leg. "Regolamento concernente incarichi a tempo determinato e supplenze temporanee nelle istituzioni scolastiche a carattere statale", a decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo, il riconoscimento economico delle ore eccedenti previsto dall’art. 34 CCPL 29.11.2004, come da ultimo sostituito dall’art. 6 dell’Accordo di data  13 maggio 2013, su richiesta del docente da effettuarsi prima dell’inizio dell’anno scolastico o entro 5 giorni dalla presa di servizio, riguarderà le ore a partire dalla 21esima. Le ore eccedenti potranno essere riconosciute a partire dalla 20esima solo qualora siano richieste dal dirigente scolastico, con l’assenso del docente, per esigenze organizzativo-didattiche.

5. A decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo, le ore per i corsi di recupero per gli alunni con carenza formativa potranno essere riconosciute sul Fondo unico dell’istituzione scolastica, soltanto dopo l’effettuazione di almeno 10 unità didattiche di cui al comma 1. Il Fondo unico dell’istituzione scolastica è destinato anche al riconoscimento economico di attività aggiuntive di insegnamento prestate dal personale assunto con contratto a tempo determinato per supplenze brevi.

6. L’impegno orario derivante da questo articolo per i docenti a tempo determinato con contratto diverso da annuale o fino al termine delle attività didattiche è di due ore ogni 18 ore di supplenza secondo un programma che viene comunicato all’atto della stipula del contratto di lavoro. Tali ore sono retribuite con il fondo unico dell’istituzione scolastica per un importo orario risultante dividendo per 70 il compenso annuale lordo previsto dall’articolo 28 del CCPL 29.11.2004.

7. Le economie di spesa derivanti dall’applicazione del presente articolo confluiranno nelle economie contrattuali da certificare ad ogni fine anno scolastico."

Art. 3
Attività funzionali all’insegnamento e di potenziamento formativo

1. L’art. 26 "Attività funzionali all’insegnamento e di potenziamento formativo" del CCPL 29.11.2004 come da ultimo sostituito dall’art. 3 dell'accordo sull'utilizzo delle ore di recupero del 28.09.2010 e modificato dall'art. 13 dell'accordo FO.R.E.G. dd. 21.11.2012, è sostituito dal seguente:

"Art. 26
Attività funzionali all’insegnamento e di potenziamento formativo

1. L'attività funzionale all'insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi.

2. Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative:

  1. alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;

  2. alla correzione degli elaborati;

  3. ai rapporti individuali con le famiglie.

3. Le attività di carattere collegiale funzionali all’insegnamento sono costituite da:

  1. partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali sino a quaranta ore annue;

  2. partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati tenendo conto in particolare degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere di massima un impegno non superiore alle quaranta ore annue;

  3. lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.

Le riunioni di cui al presente comma sono di norma convocate con un preavviso di almeno 5 giorni. Negli istituti dove sono presenti corsi di diverso ordine e grado, per le attività inerenti agli scrutini e agli esami sono utilizzati i docenti dei rispettivi ordini e grado.

4. Le attività di potenziamento formativo comportano un impegno complessivo di 40 ore obbligatorie e sono così disciplinate:

A. Per le istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione della provincia di Trento che hanno adottato la forma organizzativa e didattica di durata della lezione a 50 minuti e per le altre istituzioni scolastiche che con delibera dei rispettivi collegi docenti decidono di adottare la stessa distribuzione delle 40 ore di potenziamento del presente comma, sono prioritariamente suddivise:

A1. almeno 15 ore per attività di formazione, aggiornamento e ricerca su tematiche individuate dal collegio docenti per supportare e qualificare il progetto d’istituto,
A2. da 10 a 15 ore per supplenze per assenze brevi dei docenti che saranno richieste dal dirigente scolastico mediante avviso e avuto riguardo alla presenza dei docenti nel plesso scolastico. Qualora siano programmate presenze per l’eventuale supplenza della prima ora di ogni giornata le stesse saranno calendarizzate,
A3. fino a 10 ore per la realizzazione del progetto d’istituto, con particolare riferimento alle esigenze di programmazione didattica dei nuovi piani di studio provinciali utilizzate secondo il piano annuale di attività predisposto dal dirigente scolastico e deliberato dal collegio docenti;

B. Per le altre istituzioni scolastiche diverse da quelle di cui alla lettera A., sono prioritariamente suddivise:

B1. almeno 15 ore per la realizzazione del progetto d’istituto, utilizzate secondo quanto previsto dal piano annuale di attività,
B2. da 10 a 15 ore per supplenze per assenze brevi dei docenti che saranno richieste dal dirigente scolastico mediante avviso e avuto riguardo alla presenza dei docenti nel plesso scolastico. Qualora siano programmate presenze per l’eventuale supplenza della prima ora di ogni giornata le stesse saranno calendarizzate,
B3. 10 ore per attività di formazione e di aggiornamento su ambiti e priorità individuate dal collegio docenti per supportare e qualificare il progetto d’istituto.

5. Per il personale part-time o con contratto inferiore all’orario di cattedra, le ore per le attività di cui ai punti A1 e B3 sono completate anche utilizzando l’orario previsto per le attività di cui ai punti A3 e B1 rispettivamente.

L’impegno orario derivante dal presente comma per i docenti a tempo determinato con contratto diverso da annuale o fino al termine delle attività didattiche è di un’ora ogni cinque giorni di supplenza nelle attività previste alle lettere A2 e A3, B1 e B2 secondo un programma che viene comunicato all’atto della stipula del contratto di lavoro. A tutto il personale il cui orario sia inferiore all’orario pieno di cattedra, anche le prestazioni dovute ai sensi del comma 4 sono proporzionate all’orario di servizio e alla durata del contratto.

6. Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse modalità organizzative del servizio, il consiglio d'istituto, acquisite le proposte del collegio dei docenti, approva nel progetto d’istituto le effettive opportunità di coinvolgimento delle famiglie fornendo in particolare indicazioni al dirigente scolastico sulle modalità organizzative per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio, compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell'istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie.

7. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.

8. Le ore destinate dalle lettere A2. e B2 del comma 4 alle supplenze per assenze brevi dei docenti sono obbligatorie, devono essere effettuate nell’arco dell’anno scolastico di riferimento e non possono essere utilizzate per lo svolgimento di altre attività.

9. Il dirigente scolastico avrà cura di assegnare equamente il numero delle supplenze ai vari docenti. Al termine dell’anno scolastico le eventuali ore non utilizzate secondo quanto previsto dalla presente disciplina sono considerate comunque rese e non si procede ad alcun recupero economico."

Art. 4
Sorveglianza degli alunni

1. L’art. 27 "Sorveglianza degli alunni" del CCPL 29.11.2004, come sostituito dall'art. 14 dell'accordo FO.R.E.G. dd. 21.11.2012, è sostituito dal seguente:

"Art. 27
Sorveglianza degli alunni

1. Per rispondere alle esigenze della sorveglianza degli alunni, in particolare quelli trasportati, il Consiglio di Istituto, con atto motivato, può attivare iniziative anche didattiche di pre-scuola e post-scuola nel rispetto della funzione docente. Dette iniziative potranno essere attivate per un numero minimo di alunni e per un tempo minimo di 15 minuti. Le iniziative di cui sopra rientreranno nella programmazione delle attività e potranno essere effettuate:

  1. in regime di flessibilità curriculare all’interno dell’orario di insegnamento;

  2. ricorrendo alle prestazioni di cui al comma 4 dell’articolo 26;

  3. ricorrendo alle attività aggiuntive di insegnamento riconosciute nel Fondo unico dell’istituzione scolastica.

La prestazione eventualmente richiesta agli insegnanti è attribuibile previo accordo con il docente e assegnata, previa adeguata comunicazione, dal dirigente scolastico all’interno della programmazione dei tempi di lavoro del personale docente di cui al comma 5 bis dell’articolo 25."

Art. 5
Personale in posizione di distacco o utilizzato

1. L’art. 31 "Personale in posizione di distacco o utilizzato" del CCPL 29.11.2004 come sostituito dall’art. 14 CCPL 15.10.2007 e ulteriormente modificato dall’art. 6 CCPL 5.9.2008, è sostituito dal seguente:

"Art. 31
Personale in posizione di distacco o utilizzato

1. Al personale docente distaccato o utilizzato ai sensi dell’art. 84, comma 4, lett. a), della l.p. 7 agosto 2006, n. 5 e relativo regolamento di attuazione, con compiti connessi con la scuola sono corrisposte le indennità previste dal presente contratto per tutto il personale docente; il medesimo personale ha diritto pure al punteggio per la continuità. Allo stesso possono essere erogati, qualora funzionali all’attività svolta presso la struttura di assegnazione, specifici compensi anche di produttività previsti per il personale amministrativo della Provincia, con le maggiori risorse messe a disposizione dalla Giunta provinciale.

2. Il personale utilizzato dipende funzionalmente dal dirigente della struttura in cui presta servizio. L’orario di lavoro settimanale di tale personale è quello del rimanente personale della struttura. Qualora effettui prestazioni di lavoro straordinario, lo stesso personale sarà retribuito con le misure previste per il personale amministrativo della Provincia o potrà utilizzare l’istituto del recupero."

Art. 6
Ore eccedenti

1. L’art. 34 "Ore eccedenti" del CCPL 29.11.2004, come sostituito dall’art. 17 CCPL 15.10.2007, è sostituito dal seguente:

"Art. 34
Ore eccedenti

1. Le ore eccedenti d’insegnamento vengono retribuite nella misura di 1/50 della retribuzione fondamentale mensile in godimento da parte del docente (ad esclusione dell’assegno tabella 2 colonna B). Il compenso è erogato per le ore effettivamente prestate nel periodo tra l’inizio e la fine delle lezioni di ogni singola istituzione scolastica fino ad un massimo di sei ore settimanali, intendendo anche le assenze giustificate.

2. La disciplina di cui al comma 1 si applica esclusivamente per le ore eccedenti relative alle ore effettive di cattedra.

3. Le altre tipologie di ore eccedenti, quali quelle rese per la sostituzione di colleghi per assenze brevi o quelle, deliberate dal Collegio docenti, per ore alternative all’insegnamento della religione, sono compensate con le risorse del Fondo unico dell’istituzione scolastica secondo le misure previste dalla Tabella 3 allegata al vigente CCPL."

Art. 7
Funzioni strumentali al progetto d’istituto

L’art. 35 "Funzioni strumentali al progetto d’istituto" del CCPL 29.11.2004, come sostituito dall’art. 18 CCPL 15.10.2007 e modificato dall’art. 16 dell’accordo FO.R.E.G. dd. 21.11.2012, è sostituito dal seguente:

"Art. 35
Funzioni strumentali al progetto d’istituto

1. Per la realizzazione delle finalità istituzionali della scuola in regime di autonomia, la risorsa fondamentale è costituita dal patrimonio professionale dei docenti, da valorizzare per la realizzazione e la gestione del piano dell'offerta formativa dell'istituto e per la realizzazione di progetti formativi d'intesa con enti ed istituzioni esterni alla scuola.

2. Le aree delle funzioni strumentali, nonché i criteri generali di attribuzione e le competenze che devono possedere i destinatari, sono identificate con delibera del collegio dei docenti in coerenza con il progetto d’istituto. Il dirigente scolastico, coerentemente con quanto stabilito dal collegio dei docenti, ne individua i destinatari anche su autocandidature. Tale funzione non è compatibile con quella di collaboratore del dirigente e non può comportare esoneri totali dall'insegnamento; i criteri relativi alla definizione dei compensi sono definiti dalla contrattazione d'istituto.

3. Le istituzioni scolastiche possono, nel caso in cui non attivino le funzioni strumentali nell’anno di assegnazione delle relative risorse, utilizzare le stesse nell’anno scolastico successivo con la stessa finalità."

Art. 8
Attività di collaborazione con il dirigente scolastico

1. L’art. 36 "Attività di collaborazione con il dirigente scolastico" del CCPL 29.11.2004 è sostituito dal seguente:

"Art. 36
Attività di collaborazione con il dirigente scolastico

1. Il dirigente scolastico può avvalersi, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed amministrative, di docenti da lui individuati ai quali possono essere delegati specifici compiti. Tali collaborazioni, riferibili a personale docente, sono retribuibili con finanziamenti a carico del fondo unico dell’istituzione scolastica."

 

 

CAPO III
PARTICOLARI TIPI DI CONTRATTO

Art. 9
Attività complementare di educazione fisica

1. L’art. 45 "Attività complementare di educazione fisica" del CCPL 29.11.2004 come sostituito dall’art. 23 CCPL 15.10.2007, è sostituito dal seguente:

"Art. 45
Attività complementare di educazione fisica

1. Le ore eccedenti le 18 settimanali effettuabili, fino a un massimo di 6 settimanali, dal personale insegnante di educazione fisica nell’avviamento alla pratica sportiva, vanno individuate ed erogate nell’ambito di uno specifico progetto contenuto nel Progetto d’Istituto, progetto che può riguardare anche la prevenzione di paramorfismi fisici degli studenti. Gli insegnanti con orario inferiore all’orario di cattedra e gli insegnanti a part-time partecipano in proporzione al proprio orario di insegnamento. In assenza di insegnanti di educazione fisica disponibili, le attività del presente comma possono essere affidate ad insegnanti su altra cattedra comunque in possesso del titolo di studio per l’insegnamento di educazione fisica.

2. Il compenso per le attività complementari di educazione fisica è corrisposto con le risorse del fondo unico dell’istituzione scolastica secondo la misura di cui alla Tabella 3 allegata al vigente CCPL, ovvero in modo forfetario e può riguardare solo docenti in servizio nell’istituzione scolastica impegnati nel progetto.

3. Fermo restando il trattamento economico previsto dalla vigente normativa per i coordinatori provinciali attualmente in servizio, il trattamento economico del coordinatore provinciale di educazione fisica è pari a € 7.000,00 annui. Tale trattamento riassorbe eventuali compensi per ore straordinarie prestate entro il monte delle 6 ore settimanali di cui al comma 1."

 

 

CAPO IV
STRUTTURA DEL RAPPORTO

Art. 10
Assenze per malattia

1. L’art. 58 "Assenze per malattia" del CCPL 29.11.2004, come sostituito dall’art. 30 CCPL 15.10.2007, è sostituito dal seguente:

"Art. 58
Assenze per malattia

1. Il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano, alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso, le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente.

2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta è concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi, senza diritto ad alcun trattamento retributivo.

3. Prima di concedere, su richiesta del dipendente, l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, l'Amministrazione procede all'accertamento delle sue condizioni di salute, per il tramite del competente organo sanitario ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.

4. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure nel caso che, a seguito dell'accertamento disposto ai sensi del comma 3, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'Amministrazione può procedere, salvo quanto previsto dal successivo comma 5, alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso.

5. Il personale dichiarato permanentemente inidoneo alla sua funzione per motivi di salute può, a domanda, tenuto conto della sua preparazione culturale e professionale, transitare nei ruoli del personale amministrativo, tecnico e ausiliario del comparto scuola o nei ruoli del personale del comparto autonomie locali. Il personale immesso nel nuovo ruolo mantiene il maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. L’Amministrazione procede alla risoluzione del rapporto di lavoro, con preavviso, nei confronti del personale di cui al presente comma che non richieda la ricollocazione professionale. Con successivo accordo tra Amministrazione provinciale e Organizzazioni sindacali rappresentative del Comparto Scuola sono regolati termini e modalità dell’inquadramento giuridico-economico del personale docente che transita nel nuovo ruolo.

5 bis. Nell’ipotesi di pronuncia medico-legale di inidoneità temporanea allo svolgimento della funzione docente e di contemporanea idoneità conservata per altre mansioni, l’Amministrazione propone un’utile ricollocazione lavorativa del dipendente, a domanda, per la durata dell’inidoneità all’insegnamento. Qualora il dipendente non richieda una ricollocazione professionale, l’Amministrazione concede al dipendente un’aspettativa non retribuita per la durata della temporanea inidoneità. Tale aspettativa non è utile ai fini delle ferie, né della progressione giuridica ed economica e del trattamento di quiescenza e previdenza.

6. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

7. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC, nonché quanto previsto dalla legge 26 giugno 1990, n. 162 e dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

8. Il trattamento economico spettante al dipendente, nel caso di assenza per malattia nel triennio di cui al comma 1, è il seguente:

  1. intera retribuzione fissa mensile, ivi compresa la retribuzione professionale docenti ed il compenso individuale accessorio, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, comunque denominato, per i primi dodici mesi di assenza.
    Nell'ambito di tale periodo, per le malattie superiori a 15 gg lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche ogni trattamento economico accessorio a carattere fisso e continuativo;

  2. 50% della retribuzione di cui alla lett. a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1.

9. In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle terapie certificate dal Servizio Sanitario pubblico. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l'intera retribuzione.

10. Il dipendente affetto da malattie gravi (quali ad esempio cancro, tubercolosi, malattia mentale, poliomielite, AIDS) ha diritto, a domanda, di fruire, in aggiunta al periodo massimo di comporto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo, di un anno di aspettativa, frazionabile in trimestri. Al termine di detta aspettativa, in caso di mancato rientro in servizio, l’Amministrazione risolve il rapporto di lavoro.

11. L'assenza per malattia, salva l'ipotesi di comprovato impedimento, deve essere comunicata all'istituto scolastico in cui il dipendente presta servizio, tempestivamente e comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza.

12. Il dipendente, salvo comprovato impedimento, è tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico di giustificazione dell'assenza con indicazione della sola prognosi entro i cinque giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. Al fine del rispetto di tali termini, la certificazione medica può essere anticipata via fax o posta elettronica.

13. L'istituzione scolastica, oppure l'Amministrazione di appartenenza o di servizio può disporre, sin dal primo giorno, il controllo della malattia, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, attraverso il competente organo sanitario. Il controllo non è disposto se il dipendente è ricoverato in strutture ospedaliere, pubbliche o private.

14. Il dipendente che durante l'assenza, per particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello di residenza o del domicilio dichiarato all'Amministrazione, deve darne immediata comunicazione, precisando l'indirizzo dove può essere reperito.

15. Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato all'Amministrazione, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.

16. La permanenza del dipendente nel proprio domicilio durante le fasce orarie come sopra definite può essere verificata nell'ambito e nei limiti delle vigenti disposizioni di legge.

17. Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall'indirizzo comunicato per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'Amministrazione con l'indicazione della diversa fascia oraria di reperibilità da osservare.

18. Nei confronti del personale di cui al comma 9, autorizzato dal medico curante ad uscire dall’abitazione, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 13 - 17.

19. Nel caso in cui l'infermità sia causata da colpa di un terzo, il dipendente è tenuto a darne comunicazione all’Amministrazione, la quale ha diritto di recuperare dal terzo responsabile le retribuzioni da essa corrisposte durante il periodo di assenza ai sensi del comma 8, lettere a) e b), compresi gli oneri inerenti. In caso di omessa comunicazione o di indisponibilità a fornire la collaborazione indispensabile per consentire all’Amministrazione di far valere presso il terzo responsabile i propri diritti patrimoniali, il lavoratore è sanzionabile sul piano disciplinare, fatti salvi gli obblighi risarcitori.

20. Le disposizioni di cui al presente articolo sono comunque adottate nel rispetto dell'art. 35 della legge 27.12.2002, n. 289."

 

 

CAPO V
ATTUAZIONE DELLA MOBILITA’ TERRITORIALE, PROFESSIONALE ED INTERCOMPARTIMENTALE

 

Art. 11
Mobilità territoriale, professionale e intercompartimentale

1. L’art. 69 "Mobilità territoriale, professionale e intercompartimentale" del CCPL 29.11.2004, come sostituito dall’art. 36 CCPL 15.10.2007, è sostituito dal seguente:

"Art. 69
Mobilità territoriale, professionale e intercompartimentale

1. Sarà favorita la mobilità professionale del personale della scuola non solo per superare o prevenire il soprannumero, ma anche per valorizzare le esperienze acquisite dal personale e per sostenere lo scambio di esperienze nel sistema scolastico e del lavoro pubblico. I criteri e le modalità per attuare la mobilità territoriale, ivi compresa quella nazionale, e professionale del personale di cui al presente contratto vengono definiti in sede di contrattazione decentrata a livello di Dipartimento competente in materia di istruzione. La mobilità intercompartimentale a livello provinciale può essere definita in sede A.P.Ra.N. La mobilità con altre Amministrazioni pubbliche nazionali è regolata mediante convenzioni.

2. In tale sede saranno definiti modalità e criteri per le verifiche periodiche annuali sugli effetti degli istituti relativi alla mobilità territoriale, al fine di apportare i conseguenti adattamenti degli stessi istituti.

3. Analogamente si procederà per la contrattazione relativa alla utilizzazione del personale.

4. A sostegno dei processi di innovazione, che esigono un equilibrio dinamico tra le esigenze del sistema scolastico e le aspettative del personale, la mobilità professionale è finalizzata a:

a) promuovere il reimpiego e la valorizzazione delle professionalità esistenti;
b) favorire la mobilità professionale ai fini del riassorbimento delle eccedenze di personale.

Ciò si può realizzare anche attraverso:

  • specifici percorsi formativi di riqualificazione e riconversione professionale mirati all’assegnazione di posti di lavoro vacanti;

  • rimborso spese, da erogare anche in misura forfetaria, per l’effettiva frequenza dei corsi;

  • indennità forfetaria di prima sistemazione;

  • incentivazione al conseguimento di titoli di studio ed alla integrazione dei percorsi universitari, utili ai fini del reimpiego.

  • 4 bis. Con accordo decentrato a livello di Dipartimento della conoscenza, è regolata la disciplina dell’utilizzo del personale docente risultato in esubero nella classe di concorso al termine delle operazioni di mobilità e di assegnazione dei posti. Tale personale sarà assegnato, per la durata dell’anno scolastico, su un posto resosi vacante o disponibile prima che sia disposta la copertura del posto con incarico a tempo determinato; il medesimo personale inoltre potrà essere utilizzato, anche quando ne sia già stata prevista la messa a disposizione, per la copertura di supplenze brevi che dovessero rendersi disponibili per la classe di concorso in esubero.

    5. La mobilità professionale a domanda nell’ambito del comparto si attua sulla base della previsione del fabbisogno di risorse professionali, mediante la programmazione delle iniziative di formazione, riqualificazione e riconversione rivolta, con priorità, al personale appartenente a classi di concorso, aree disciplinari e ruoli in situazione di esubero. E’ assicurata la necessaria informazione al personale per il pieno esercizio del diritto alla formazione.

    6. Il personale che ha frequentato i corsi di cui al precedente comma conseguendo il titolo richiesto è tenuto ad accettare la sede assegnata, a domanda o d’ufficio, nella procedura di mobilità relativamente al tipo di posto o cattedra per il quale ha frequentato il corso.

    7. La formazione, la riqualificazione e la riconversione professionale di cui sopra è altresì orientata verso le esigenze emergenti dall’attuazione dell’autonomia scolastica, con l’individuazione di specifiche competenze e profili professionali innovativi connessi allo sviluppo dell’educazione permanente e degli adulti, al potenziamento della ricerca, sperimentazione, documentazione e aggiornamento educativo, alla prevenzione e recupero della dispersione scolastica e degli insuccessi formativi, all’espansione dell’istruzione e formazione integrata post-secondaria, nonché al rafforzamento dell’efficienza organizzativa e amministrativa delle istituzioni scolastiche.

    8. Ai fini indicati al comma 7, la rideterminazione degli organici del personale sarà effettuata dalla Amministrazione prevedendo, senza oneri aggiuntivi nella spesa complessiva, a livello di singole Istituzioni scolastiche e di reti di scuole, dotazioni organiche funzionali al sostegno e allo sviluppo dell’autonomia scolastica.

    9. E’ prevista la mobilità intercompartimentale e compartimentale nell’Amministrazione provinciale ed Enti funzionali previa definizione, con contrattazione precedente l'inizio delle lezioni, di criteri e modalità per l’individuazione del personale e delle tipologie professionali; la contrattazione decentrata prevederà anche le modalità di informazione sulle posizioni di lavoro disponibili e sui connessi aspetti retributivi, sulle indennità di prima sistemazione e sul rimborso delle spese di trasferimento sostenute.

    10. Nei confronti del personale che abbia fruito di percorsi di mobilità professionale anche a seguito di procedure concorsuali è applicabile l’istituto della restituzione al ruolo di provenienza, su posto disponibile in tale ruolo, a domanda o, nel caso di verificato esito negativo della prestazione lavorativa, d’ufficio. Sono, comunque, fatte salve le norme sul periodo di prova, ove previsto, nonché la competenza degli organi individuali o collegiali cui è demandata la formulazione di pareri obbligatori e l’adozione dei conseguenti provvedimenti.

    11. Il personale docente utilizzato d'ufficio o a domanda in altro tipo di cattedra o posto ha diritto all'eventuale trattamento economico superiore, rispetto a quello di titolarità, previsto per detto tipo di cattedra o posto. La maggiore retribuzione è corrisposta per il periodo di utilizzazione, in misura corrispondente a quella cui l'interessato avrebbe avuto titolo se avesse ottenuto il passaggio alla cattedra o posto di utilizzazione.
    In caso di utilizzazione parziale, la corresponsione avrà luogo in rapporto proporzionale con l'orario settimanale d'obbligo."

     

    CAPO VI
    STRUTTURA DELLA RETRIBUZIONE

    Art. 12
    Struttura della retribuzione

    1. L’art. 81 "Struttura della retribuzione" del CCPL 29.11.2004, è sostituito dal seguente:

    "Art. 81
    Struttura della retribuzione

    1. La struttura della retribuzione del personale interessato al presente contratto si compone delle seguenti voci:

    - trattamento fondamentale:

    a. stipendio tabellare per posizioni stipendiali;
    b. assegno tabella 2 colonna B);
    c. eventuali assegni "ad personam";

    - trattamento accessorio:

    a. retribuzione professionale docenti;
    b. compenso per le funzioni strumentali del personale docente;
    c. compenso per le ore eccedenti e le attività aggiuntive;
    d. indennità e compensi retribuiti con il fondo unico dell’istituzione scolastica;
    e. altre indennità previste dal presente contratto e/o da specifiche disposizioni di legge.

    2. Al personale, ove spettante, è corrisposto l'assegno per il nucleo familiare ai sensi della legge 13 maggio 1988, n. 153 e successive modificazioni.

    3. Le competenze di cui ai commi precedenti aventi carattere fisso e continuativo sono corrisposte congiuntamente in unica soluzione mensile."

    Art. 13
    Corresponsione degli stipendi

    1. L’art. 87 "Corresponsione degli stipendi" del CCPL 29.11.2004, come modificato dall’art. 50 CCPL 15.10.2007, è sostituito dal seguente:

    "Art. 87
    Corresponsione degli stipendi

    1. Entro il giorno 27 di ogni mese a tutto il personale, escluso quello per il quale non sono disponibili i dati necessari, viene corrisposta la retribuzione commisurata ad 1/12 della retribuzione fondamentale annua. La retribuzione giornaliera è pari ad 1/30 del trattamento fondamentale mensile.

    2. Per la retribuzione accessoria, ove non sia diversamente previsto, si provvede alla corresponsione entro il 27 del mese successivo alla prestazione lavorativa, o all’acquisizione degli elementi necessari per il pagamento. Si provvede entro tale termine, qualora non sia praticabile il pagamento entro il mese di riferimento, anche per la corresponsione delle retribuzioni per il personale assunto a tempo determinato, ad esclusione del personale con incarico annuale su posto vacante retribuito nei termini di cui al comma 1.

    3. Ai dipendenti viene consegnata mensilmente una busta paga contenente la specificazione delle singole voci retributive.

    4. L’Amministrazione è tenuta ai versamenti previsti da norme di legge o contrattuali."

     

    CAPO VII
    DISPOSIZIONI VARIE INERENTI IL TRATTAMENTO ECONOMICO

    Art. 14
    Compensi incentivanti nell’ambito del
    Fondo per la qualità del sistema educativo provinciale

    1. L’art. 47 "Compensi incentivanti nell’ambito del Fondo per la qualità del sistema educativo provinciale" del CCPL 15.10.2007 come modificato dall’art. 26 CCPL 5.9.2008, è sostituito dal seguente:

    "Art. 47
    Compensi incentivanti nell’ambito del
    Fondo per la qualità del sistema educativo provinciale

    1. La contrattazione decentrata a livello di dipartimento competente in materia di istruzione provvederà ad individuare gli specifici istituti incentivabili finanziabili sulla quota del Fondo per la qualità del sistema educativo provinciale eventualmente destinata dalla Giunta provinciale alle istituzioni scolastiche e formative per compensare le attività funzionali prestate dal personale per l’attivazione e realizzazione delle iniziative incentivabili. Le risorse di cui al presente comma, per la quota relativa al personale docente, affluiscono al fondo unico dell’istituzione scolastica.

    2. La contrattazione decentrata a livello di istituzione scolastica sulla materia di cui al comma 1 avviene nell’ambito della medesima negoziazione di cui all’art. 5, comma 3, lett. e), del CCPL."

     

    Art. 15
    Fondo unico dell’istituzione scolastica

    1. L’art. 89 "Fondo d’Istituto" del CCPL 29.11.2004, come sostituito dall’art. 51 CCPL 15.10.2007 e modificato dall’art. 24 CCPL 5.9.2008 e dall'art. 18 dell'accordo FO.R.E.G. dd. 21.11.2012, è sostituito dal seguente:

    "Art. 89
    Fondo unico dell’istituzione scolastica

    1. E’ costituito nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado il "Fondo unico dell’Istituzione scolastica", denominato FUIS, per retribuire le prestazioni del presente articolo rese dal personale docente per sostenere le esigenze che emergono dalla realizzazione del Progetto d’Istituto. Il Fondo è finalizzato alla qualificazione e all’ampliamento dell’offerta di istruzione e formazione anche in relazione alla domanda proveniente dal territorio.

    2. Il FUIS, che finanzia esclusivamente attività eccedenti quelle previste dall’art. 26, è istituito allo scopo di:

    • favorire una migliore funzionalità delle istituzioni scolastiche;

    • qualificarne e migliorarne ulteriormente il servizio;

    • garantire la realizzazione dei progetti formativi elaborati dalle singole scuole;

    • favorire l’utilizzo delle strutture in orario extrascolastico e organizzare corsi per adulti, sulla base della domanda sociale delle specifiche realtà;

    • organizzare attività integrative e specifici corsi.

    3. Con il FUIS vengono finanziate, secondo le misure e le tipologie stabilite nella Tabella allegato 3 oppure anche in misura forfetaria calcolata tenuto conto fra l’altro dell’impegno orario richiesto, attività indicate nel progetto d’istituto e relative a:

    1. flessibilità organizzativa e didattica;

    2. attività aggiuntive prestate per l’attuazione dei corsi di recupero per gli alunni con carenze negli apprendimenti;

    3. attività aggiuntive di insegnamento, le quali consistono nello svolgimento, oltre l’orario obbligatorio di insegnamento, di interventi didattici volti all’arricchimento e alla personalizzazione dell’offerta formativa. Sono comprese le attività aggiuntive per ore di sostituzione colleghi per assenze brevi, per ore alternative all’insegnamento della religione, per attività complementari di educazione fisica.

    4. attività aggiuntive funzionali all’insegnamento, le quali consistono nello svolgimento di compiti relativi alla progettazione e alla produzione di materiali utili per la didattica, con particolare riferimento a prodotti informatici.

    5. attività prestate dai docenti con funzioni di collaborazione con il dirigente scolastico;

    6. funzioni strumentali al Progetto d’Istituto, individuate secondo quanto previsto dall’articolo 35 del CCPL 29.11.2004, come sostituito dall’articolo 18 del CCPL 15.10.2007 e modificato dall’articolo 16 dell’Accordo di data 21.11.2012;

    7. attività di pre-scuola e post-scuola per la sorveglianza degli alunni, in particolare quelli trasportati, indicate alla lettera c) del comma 1 dell’art. 27 del presente CCPL;

    8. attività didattiche che prevedono l’uso veicolare della lingua ladina, al fine di valorizzare l’insegnamento della lingua ladina;

    9. attività didattiche volte a favorire la valorizzazione e la tutela della minoranza mocheno-cimbra;

    10. per la realizzazione di progetti e iniziative individuati e attuati dalle istituzioni stesse finalizzati all’incremento ed allo sviluppo della qualità del sistema educativo provinciale.

    Con il FUIS vengono altresì finanziati:

    1. il rimborso spese di viaggio o l’indennità chilometrica per l’utilizzo del proprio mezzo di trasporto per i docenti che svolgono l’attività di servizio, nella stessa giornata, in sedi situate in Comuni diversi, con riferimento al tragitto di andata e ritorno fra le sedi stesse, tenendo conto della residenza o abituale dimora. Per il personale assunto a tempo determinato impegnato in supplenze temporanee, si applicano, ai fini del riconoscimento del diritto, i criteri di associabilità adottati dal Servizio competente in materia di gestione del personale.

    4. Il FUIS può essere utilizzato, qualora previsto dal Progetto d’Istituto, per incentivare, secondo modalità e misure forfetarie, interventi o disponibilità significative quali:

    1. utilizzo di ore funzionali all’insegnamento e/o di attività con gli alunni;

    2. partecipazione dei docenti all’aggiornamento professionale in orario extrascolastico;

    3. disponibilità dei docenti a partecipare ai viaggi d’istruzione secondo le modalità previste all’art. 92;

    4. altre attività o funzioni proposte dal Collegio docenti e deliberate dal Consiglio di Istituto, quali, ad esempio, figure di coordinamento dell’attività didattica;

    5. Il Consiglio di istituto, in coerenza con i criteri generali stabiliti dalla contrattazione decentrata di cui all’articolo 5, comma 3, lett. e), con propria deliberazione finanzia le attività da retribuire di cui ai commi precedenti, nel limite delle risorse finanziarie disponibili. Sono prioritariamente accantonate le risorse necessarie per le attività indicate al comma 3, lettere b), c), g), h), i) e k).

    6. Il FUIS non può essere destinato a finalità diverse da quelle individuate al presente articolo."

    Art. 16
    Finanziamento del Fondo unico dell’istituzione scolastica

    1. L’art. 90 "Finanziamento del Fondo d’Istituto" del CCPL 29.11.2004 come modificato dall’art. 52 CCPL 15.10.2007, è sostituito dal seguente:

    "Art. 90
    Finanziamento del Fondo unico dell’istituzione scolastica

    1. Il Fondo unico dell’istituzione scolastica (FUIS) è alimentato dall’a.s. 2013/2014 con le risorse corrispondenti ai compensi erogati al personale docente nell’a.s. 2011/2012 per le voci di cui al comma 2 con una riduzione del 15% sull’ammontare complessivo dell’erogato.

    2. Confluiscono al FUIS, per l’utilizzo di cui al comma 1, le risorse destinate alle seguenti voci:

    2.1 le risorse destinate al finanziamento del Fondo d’Istituto dal previgente art. 90 del CCPL;
    2.2 le risorse destinate a compensare l’attività complementare di educazione fisica nei limiti di cui al previgente comma 2 dell’art. 45 del CCPL;
    2.3 le risorse del Fondo provinciale per la sorveglianza degli alunni di cui alla previgente lettera d), comma 1, dell’art. 27 del CCPL;
    2.4 le risorse destinate a compensare le ore eccedenti per la sostituzione di colleghi assenti e le ore alternative all’insegnamento della religione di cui al previgente comma 3 dell’art. 34, comma 3, del CCPL;
    2.5 le risorse destinate al rimborso delle spese di viaggio per servizio su più sedi;
    2.6 per le scuole delle isole linguistiche, le risorse destinate alla valorizzazione della lingua e cultura minoritaria di cui all’art. 97, commi 2 e 3, del vigente CCPL.

    3. Confluiscono altresì nel Fondo, per la realizzazione di progetti ed iniziative per la qualità del sistema educativo provinciale disciplinati dall’art. 112 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, le risorse che la Giunta provinciale destina annualmente alle istituzioni scolastiche per il personale docente.

    4. Con successivo accordo tra le parti firmatarie del presente contratto sono definiti i parametri di distribuzione tra le istituzioni scolastiche delle risorse di cui al presente articolo. Con il medesimo accordo sono definite eventuali quote percentuali del FUIS da destinare a specifiche attività tra quelle previste dall’art. 89 del CCPL, nonché eventuali limiti massimi annui dei compensi individuali da corrispondere."

    Art. 17
    Viaggi di istruzione e visite guidate

    1. L’art. 92 "Viaggi di istruzione e visite guidate" del CCPL 29.11.2004, è sostituito dal seguente:

    "Art. 92
    Viaggi di istruzione e visite guidate

    1. Ai docenti accompagnatori di viaggi di istruzione e visite guidate spetta il trattamento di missione determinato e liquidato secondo le modalità indicate nell'Allegato C) del presente contratto.

    2. Ai docenti accompagnatori di viaggi d’istruzione spetta inoltre un’indennità forfetaria giornaliera di € 41,32 da liquidare con il Fondo unico dell’istituzione scolastica per le giornate di viaggi di istruzione che non comportino pernottamento e di € 61,97 per le giornate che comportino pernottamento. In alternativa il dipendente può utilizzare ore di prestazioni integrative di cui all’art. 29 o ricorrere alla flessibilità, pari a 8 ore per ogni giorno di accompagnamento.

    3. Per i docenti accompagnatori di visite guidate il calcolo delle ore sarà dato dalla differenza tra l’orario di servizio previsto per quella giornata e le ore effettivamente prestate e non deve comunque superare quanto previsto per i viaggi d’istruzione."

    Art. 18
    Servizio in più sedi

    1. L’art. 94 "Servizio in più sedi" del CCPL 29.11.2004, come modificato dall’art. 53 CCPL 15.10.2007, è sostituito dal seguente:

    "Art. 94
    Servizio in più sedi

    1. Al personale docente che per contratto svolge l’attività di servizio, nella stessa giornata, in sedi situate in Comuni diversi, spetta il rimborso spese di viaggio o l’indennità chilometrica per l’utilizzo del proprio mezzo di trasporto con riferimento al tragitto di andata e ritorno fra le sedi stesse, tenendo conto della residenza o abituale dimora.

    2. Per il personale a tempo determinato impegnato in supplenze temporanee, si applicano, ai fini del riconoscimento del diritto, i criteri di associabilità adottati dal Servizio competente in materia di gestione del personale."

    Art. 19
    Docenti delle isole linguistiche

    1. L’art. 97 "Docenti delle isole linguistiche" del CCPL 29.11.2004 è sostituito dal seguente:

    "Art. 97
    Docenti delle isole linguistiche

    1. Ai docenti in possesso del patentino di lingua ladina, che fanno uso veicolare della lingua ladina e a coloro che la insegnano come materia curricolare, l’indennità annua lorda è corrisposta nel nuovo importo di € 1.525,00 per dieci mensilità, con decorrenza 1 settembre 2004 e pagamento dal mese successivo.

    2. La dotazione del Fondo unico dell’istituzione scolastica ove si fa uso della lingua ladina, è incrementata di € 9.300,00 a partire dall’anno scolastico 2004/2005 (dec. 1 settembre 2004), al fine di valorizzare l’insegnamento della lingua ladina.

    3. La dotazione del Fondo unico dell’istituzione scolastica è incrementata altresì, per favorire la valorizzazione e la tutela della minoranze mocheno o cimbra, dell’importo di € 8.520,00 da attribuire secondo modalità previste in sede di contrattazione decentrata."

     

    CAPO VIII
    NORME PARTICOLARI E FINALI

    Art. 20
    Orario di insegnamento del personale docente di religione cattolica

    1. L’art. 103 "Orario di insegnamento del personale docente di religione cattolica" del CCPL 29.11.2004, come sostituito dall’art. 56 CCPL 15.10.2007, è sostituito dal seguente:

    "Art. 103
    Orario di insegnamento del personale docente di religione cattolica

    1. L’orario settimanale di servizio del personale docente di religione cattolica è di 22 ore più 2 ore per la programmazione nella scuola primaria e di 18 ore nella scuola secondaria, con un numero massimo di 9 classi nella scuola primaria e di 15 classi nella scuola secondaria.

    2. Fatto salvo quanto previsto per la funzione docente, le quattro ore nella scuola primaria e le tre ore nella scuola secondaria eccedenti l’orario di insegnamento della religione da rendere per il completamento dell’orario di servizio sono da destinarsi prioritariamente ad attività con gli studenti e/o di collaborazione con la dirigenza nonché ad attività a disposizione della scuola.

    3. Le frazioni di orario dei docenti di religione nominati a orario parziale vengono calcolate in ventiquattresimi per la scuola primaria, comprensivi anche della quota proporzionale per la programmazione, ed in diciottesimi per la scuola secondaria."

    Art. 21
    Modifica all’Accordo di data 21 novembre 2012 in materia di FO.R.E.G.

    1. Le disposizioni recate dagli articoli da 4 a 7 dell’Accordo in ordine alle modalità di utilizzo, per il personale docente delle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria della Provincia di Trento, delle risorse aggiuntive del fondo straordinario di cui all’articolo 3, comma 2, della l.p. n. 27/2010 denominato "FO.R.E.G." sottoscritto il 21 novembre 2012 sono abrogate con effetto sull’intero anno scolastico 2012/2013.

    Art. 22
    Risorse del Fondo ex art. 3, c. 2, l.p. n. 27/2010

    1. Le risorse del fondo di cui all’articolo 3, comma 2, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 stanziate per gli anni 2013, 2014 e 2015 non utilizzate per i fini previsti dal comma 1, lettera a) dell’articolo 3 medesimo sono rese indisponibili e transitano nelle economie.

    Art. 23
    Periodo di prova del personale a tempo determinato

    1. E’ introdotto il periodo di prova del personale a tempo determinato. La relativa disciplina è definita con regolamento previo accordo con le Organizzazioni sindacali.

    Art. 24
    Modalità organizzative per l’esercizio della funzione docente

    1. Il comma 4 dell’art. 25 del CCPL 29.11.2004, come modificato dall’art. 4 CCPL 5.9.2008 e dall'art. 11 dell'accordo FO.R.E.G. dd. 21.11.2012, è sostituito dal seguente comma:

    "4. Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento. Il dirigente scolastico predispone il piano annuale delle attività che il collegio dei docenti delibera. Con la stessa procedura, la deliberazione del collegio dei docenti potrà essere modificata nel corso dell’anno scolastico per far fronte a nuove esigenze. Il piano annuale delle attività contiene:

    a) la specificazione delle ore relative:

    1) alle ore da destinare alla realizzazione del progetto di istituto ai sensi dell’articolo 26, comma 4, del CCPL 29.11.2004, come sostituito dall’articolo 3 dell’accordo 28.09.2010, nonché alle altre ore previste all’articolo 26, commi 2, 3 e 4,
    2) alle 70 ore previste dall’accordo sulle "modalità di recupero del tempo lavoro" introdotto nel CCPL docenti con l’articolo 2 dell’accordo del 28.09.2010, come sostituito dall’articolo 1 dell’accordo del 16.08.2011,
    3) nella scuola primaria, alla quota oraria eventualmente eccedente l’attività frontale fino alla concorrenza delle 22 ore di insegnamento;

    b) la ripartizione dell’anno scolastico ai fini della valutazione periodica dello studente, ai sensi della normativa provinciale in materia di valutazione dello studente;

    c) la programmazione di ambiti e priorità delle attività di formazione e aggiornamento del personale secondo il piano previsto dall’articolo 72 del CCPL 29.11.2004."

    Art. 25
    Decorrenza delle modifiche contrattuali

    1. Le modifiche introdotte dagli articoli da 2 a 9, 11, da 14 a 17, da 19 a 20 e 24 del presente accordo al testo del CCPL in vigore al 21 novembre 2012 sono operative dall’a.s. 2013/2014.

    Art. 26
    Norma finale

    1. Le parti firmatarie del presente accordo stabiliscono che l’applicabilità delle norme dell’accordo medesimo è subordinata alle seguenti condizioni risolutive:

    1. per l’anno scolastico 2013/2014 sono confermati i parametri per l’assegnazione dell’organico alle classi utilizzati per l’anno scolastico 2012/2013. Per quanto riguarda l’insegnamento in CLIL, le integrazioni d’organico, per tutte le classi, sono pari al numero delle ore di insegnamento in modalità CLIL diminuito di due unità;

    2. per gli anni scolastici successivi, l’organico è salvaguardato per la consistenza corrispondente ai volumi di spesa risparmiati con il presente accordo;

    3. un numero di assunzioni a tempo indeterminato per l’anno scolastico 2013/2014 almeno corrispondenti al numero di cessazioni avvenute entro il 31 agosto 2013.

    2. Qualora vengano meno le condizioni di cui al comma 1 è ripristinato il testo previgente a questo accordo di modifica.