AGENZIA PROVINCIALE
PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

 

A seguito della deliberazione della Giunta provinciale n. 1121 di data 7 luglio 2014, ai sensi della quale l'A.P.Ra.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva l’accordo di modifica del vigente CCPL del personale docente delle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria della provincia di Trento, il giorno 24 luglio 2014 l'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale, rappresentata da:

prof. Giorgio Bolego – Presidente

 

la delegazione sindacale costituita dai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali:

FLC – CGIL firmato

C.I.S.L. – Scuola firmato

U.I.L. – Scuola del Trentino non firmato

FGU – Sett. GILDA degli Insegnanti non firmato

 

 

 

CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO

 

l’accordo di modifica del vigente CCPL del personale docente delle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria della provincia di Trento.

 

 


 

 

ACCORDO DI MODIFICA DEL VIGENTE CCPL DEL PERSONALE DOCENTE DELLE SCUOLE ED ISTITUTI DI ISTRUZIONE ELEMENTARE E SECONDARIA DELLA PROVINCIA DI TRENTO.

 

TITOLO I

MODIFICHE AL VIGENTE CCPL

 

CAPO I

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

 

Art. 1
Modalità organizzative per l’esercizio della funzione docente

1. Al comma 4 dell’art. 25 "Modalità organizzative per l’esercizio della funzione docente" del CCPL 29.11.2004 e successive modifiche, il terzo periodo è sostituito dal seguente nuovo periodo:

"Con la stessa procedura, la deliberazione del collegio dei docenti sarà modificata nel corso dell’anno scolastico a fronte di successive esigenze."

2. Il punto 1) della lettera a) del comma 4 dell’art. 25 "Modalità organizzative per l’esercizio della funzione docente" del CCPL 29.11.2004 e successive modifiche, è così sostituito:

"1) alle ore da destinare alle attività previste dall’art. 26, commi 2, 3, 4 e 5,".

3. Il comma 10 dell’art. 25 "Modalità organizzative per l’esercizio della funzione docente" del CCPL 29.11.2004 e successive modifiche, è così sostituito:

"10. Per il personale insegnante che opera per la vigilanza e l’assistenza degli alunni durante il servizio di mensa il tempo impiegato nelle predette attività rientra a tutti gli effetti nell’orario di attività didattica. Per gli insegnanti in servizio nella scuola secondaria di primo grado, a partire dall’a.s. 2015/2016, sono ammesse anche le diverse modalità di organizzazione dell’attività di vigilanza durante il servizio di mensa previste dall’art. 26 bis.".

Art. 2
Attività funzionali all’insegnamento e di potenziamento formativo

L’art. 26 "Attività funzionali all’insegnamento e di potenziamento formativo" del CCPL 29.11.2004, come da ultimo sostituito dall’art. 3 dell’accordo modificativo di data 13.5.2013, è sostituito dal seguente nuovo:

"Art. 26
Attività funzionali all’insegnamento e di potenziamento formativo

1. L'attività funzionale all'insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi.

2. Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative:

alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;

alla correzione degli elaborati;

ai rapporti individuali con le famiglie.

3. Le attività di carattere collegiale funzionali all’insegnamento sono costituite da:

partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti e sue articolazioni, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali;

partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati tenendo conto in particolare degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da non gravare eccessivamente sul monte ore complessivo definito dal presente articolo. Nel caso di saturazione di tale monte ore, possono essere compensate fino a 10 ore aggiuntive con le risorse del Fondo unico dell’istituzione scolastica;

lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.

Le riunioni per le attività del presente comma sono di norma convocate con un preavviso di almeno 5 giorni. Negli istituti dove sono presenti corsi di diverso ordine e grado, per le attività inerenti agli scrutini e agli esami sono utilizzati i docenti dei rispettivi ordini e grado.

4. Le attività di potenziamento formativo sono destinate:

a supplenze per assenze brevi dei docenti o comunque ad attività con gli studenti altrimenti da finanziare con il Fondo unico dell’istituzione scolastica;

ad attività di formazione, aggiornamento e ricerca su tematiche individuate dal collegio docenti per supportare e qualificare il progetto d’istituto;

alla realizzazione del progetto d’istituto, secondo quanto previsto dal piano annuale delle attività.

5. Le attività disciplinate dal presente articolo sono obbligatorie. Le attività di carattere collegiale funzionali all’insegnamento di cui alle lettere a) e b) del comma 3, nonché le attività di potenziamento formativo di cui al comma 4 costituiscono un unico monte ore di ammontare fino alle 120 ore annue, così destinato:

a) fino ad 80 ore annue, ad attività di carattere collegiale funzionali all’insegnamento tra quelle di cui alle lettere a) e b) del comma 3;

b) 40 ore annue per attività di potenziamento formativo, di cui 30 ore annue da destinare ad attività con gli studenti volte ad assicurare il successo scolastico, prevenire l’abbandono e la dispersione scolastica, potenziare l’orientamento scolastico e l’integrazione. Rientrano tra queste attività le supplenze per assenze brevi dei docenti per almeno 15 ore, salvo che non sussistano esigenze di sostituzione, le attività di accompagnamento degli studenti in attività scolastiche e parascolastiche, la sorveglianza alunni, la sorveglianza mensa nelle istituzioni secondarie di primo grado, la vigilanza alunni trasportati, gli interventi di approfondimento o di arricchimento didattico con gli alunni, l’attività tutoriale nei confronti degli alunni, con particolare riguardo agli alunni stranieri ed alle iniziative di sostegno alle situazioni di disagio, e comunque le attività con gli studenti altrimenti da finanziare con il Fondo unico dell’istituzione scolastica secondo quanto previsto dall’art. 6 dell’Accordo provinciale di data 4 luglio 2013. Ai fini del presente articolo, per assenze brevi si intendono le assenze contenute nei 5 giorni per la scuola primaria e nei 15 giorni per la scuola secondaria. Le supplenze per assenze brevi dei docenti sono richieste dal dirigente scolastico e, di norma, sono precedute da avviso avuto riguardo alla presenza del docente nel plesso scolastico, fatte salve le necessità/urgenze legate al funzionamento del servizio scolastico.

Per le attività di formazione, aggiornamento e ricerca su tematiche individuate dal collegio docenti per supportare e qualificare il progetto d’istituto (almeno 10 ore) nonché per la realizzazione del progetto d’istituto, secondo quanto previsto dal piano annuale delle attività si utilizzano le restanti ore delle lettere a) e b).

Con riguardo alle attività con gli studenti, qualora non siano presenti carenze didattiche e altre necessità degli studenti, a fronte della rinuncia da parte del docente al FUIS, il dirigente scolastico può provvedere a compensazioni con altre attività del presente comma dopo che sono state assicurate almeno 20 ore di supplenza.

Al termine dell’anno scolastico, le eventuali ore di cui alla lettera b) motivatamente non utilizzate, se programmate/calendarizzate, si intendono comunque rese.

6. Le supplenze per assenze brevi potranno essere prestate, su base volontaria, su plessi e su sedi diversi da quello/quella di assegnazione tenendo conto della compatibilità dell’orario di lavoro e del criterio della facile raggiungibilità dei plessi in termini di distanza chilometrica. La valutazione della compatibilità dell’orario di lavoro è attuata dal dirigente scolastico; l’attività di supplenza è comprensiva del tempo di spostamento tra le sedi e ritorno, con riguardo alla eventuale minore durata del tragitto verso la residenza o abituale dimora nel caso di assenza di ulteriori obblighi di servizio nella giornata medesima. Al personale che presta supplenza per assenze brevi su plessi e su sedi diversi da quello

/quella di assegnazione spetta il rimborso spese di viaggio o l’indennità chilometrica per l’utilizzo del proprio mezzo di trasporto con riferimento all’effettivo tragitto di andata e ritorno fra le sedi stesse, tenendo conto della residenza o abituale dimora.

7. Per il personale a tempo determinato con contratto diverso da annuale o fino al termine delle attività didattiche l’impegno orario derivante dal comma 5 nel caso di orario pieno di cattedra è di due ore ogni cinque giorni di supplenza e secondo un programma che viene comunicato all’atto della stipula del contratto di lavoro, fermo restando gli obblighi di servizio di cui alle lettere a) e b) del comma 3. A tutto il personale il cui orario contrattuale di lavoro sia inferiore all’orario pieno di cattedra, le prestazioni dovute ai sensi del comma 5 sono proporzionate all’orario di lavoro. Per il personale con rapporto a tempo parziale o con contratto inferiore all’orario di cattedra, le ore per le attività di aggiornamento possono essere completate utilizzando ore delle lettere a) e/o b) del comma 5.

8. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi."

2. Le modifiche all’art. 26 del CCPL introdotte dal presente articolo decorrono dal 1° settembre 2014.

Art. 3
Sorveglianza alunni nel servizio di mensa scolastica

1. Dopo l’art. 26 "Attività funzionali all’insegnamento e di potenziamento formativo" del CCPL 29.11.2004, come da ultimo sostituito dall’art. 2 di questo accordo, è inserito il seguente nuovo:

"Art. 26 bis
Sorveglianza alunni nel servizio di mensa scolastica

1. A decorrere dall’a.s. 2015/2016, la vigilanza e l’assistenza degli alunni durante il servizio di mensa nella scuola secondaria di primo grado è resa dai docenti, se fuori dalla flessibilità curricolare di cui all’art. 25, comma 10, con le prestazioni orarie disponibili nel monte ore di cui all’art. 26, comma 5, lettera b), o, ad esaurimento di queste, con prestazioni aggiuntive compensate sul Fondo unico dell’istituzione scolastica.

In via prevalente le economie generate dalla nuova organizzazione della sorveglianza mensa saranno destinate in termini di organico alle scuole sulla base di indicatori di complessità che tengano conto: degli alunni con bisogni educativi speciali di fascia B e C, degli alunni immigrati, della necessità di organizzare attività alternativa all’insegnamento della religione cattolica e del numero di ore di attività opzionali facoltative."

Art. 4
Sorveglianza degli alunni

1. La lettera b. del comma 1 dell’art. 27 "Sorveglianza degli alunni" del CCPL 29.11.2004, come da ultimo sostituito dall’art. 4 dell’accordo di data 13.5.2013, è così sostituita:

"b. ricorrendo alle prestazioni di cui al comma 5 dell’articolo 26;"

Art. 5
Permanenza nella sede di titolarità

1. L’art. 30 "Permanenza nella sede di titolarità" del CCPL 29.11.2004 è così sostituito:

"Art. 30
Permanenza nella sede di titolarità

1. Per assicurare la continuità didattica il personale docente trasferito con mobilità territoriale e professionale, compresa quella da altra provincia, garantisce comunque la permanenza effettiva per almeno tre anni scolastici nella sede assegnata, fatti salvi i casi di soprannumerarietà, di trasferimento d'ufficio e quelli disciplinati dalla contrattazione collettiva decentrata presso il dipartimento provinciale competente in materia di istruzione. L'assegnazione della sede avviene in via definitiva. A valere dall’a.s. 2015/2016 i trasferimenti a domanda del personale docente della scuola a carattere statale hanno cadenza annuale.

2. La contrattazione collettiva decentrata presso il dipartimento provinciale competente in materia di istruzione stabilisce anche, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1, i nuovi criteri per le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale.

3. Per la mobilità da e per il restante territorio nazionale si fa riferimento alle scadenze e alle norme nazionali."

 

CAPO II

DISPOSIZIONI VARIE INERENTI IL TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 6
Progressione professionale

1. Il secondo periodo del comma 1 dell’art. 83 "Progressione professionale" del CCPL 29.11.2004 è così sostituito:

"In presenza delle disponibilità finanziarie di cui all’art. 17, comma 2, della legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18, il passaggio tra una posizione stipendiale e l’altra potrà essere acquisito al termine dei periodi previsti dall’allegata Tabella 1 sulla base dell’accertato utile assolvimento di tutti gli obblighi inerenti alla funzione."

Art. 7
Assegno provinciale colonna B)

1. Dopo il comma 1 dell’art. 84 "Assegno provinciale colonna B)" del CCPL 29.11.2004 è aggiunto il seguente nuovo comma:

"1 bis. A decorrere dal 1° settembre 2014, con riguardo all’introduzione del monte ore unico di cui al comma 5 dell’art. 26, l’assegno provinciale colonna B) di cui al presente articolo continua ad essere corrisposto per prestazioni aggiuntive pari a 40 ore."

Art. 8
Fondo unico dell’istituzione scolastica

1. Al comma 3 dell’art. 89 "Fondo unico dell’istituzione scolastica" del CCPL 29.11.2004, come da ultimo sostituito dall’art. 15 del CCPL 13.5.2013, dopo la lettera k. sono aggiunte la seguenti lettere:

"l) a far data dal 1° settembre 2015, attività di sorveglianza durante la mensa scolastica per la scuola secondaria di primo grado, da compensare con 26 euro orari;

m) fino a 10 ore, per partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, aggiuntive rispetto a quelle della lettera b) comma 3 dell’articolo 26;

n. il rimborso spese di viaggio o l’indennità chilometrica per l’utilizzo del proprio mezzo di trasposto per i docenti incaricati dal dirigente scolastico di supplire colleghi assenti in plessi o sedi diversi da quello/a di assegnazione."

Art. 9
Finanziamento del Fondo unico dell’istituzione scolastica

1. Dopo il comma 3 dell’art. 90 "Finanziamento del Fondo Unico dell’istituzione scolastica" del CCPL 29.11.2004, come sostituito dall’art. 16 dell’accordo modificativo di data 13.5.2013, è inserito il seguente nuovo comma:

"3 bis. A partire dall’anno scolastico 2015/2016, confluiscono inoltre nel Fondo ulteriori risorse pari a 752.000,00 euro (al netto oneri a carico della Provincia) per retribuire i docenti della scuola secondaria di primo grado incaricati della sorveglianza nelle mense scolastiche, alle condizioni di cui all’art. 26 bis. L’accordo di cui al comma 4 definisce i parametri di distribuzione tra le istituzioni scolastiche del primo ciclo di tali ulteriori risorse."

Art. 10
Insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria

1. Le riduzioni d’orario di cui all’art. 6 dell’accordo di data 18 febbraio 2010 abrogativo dell’art. 105 del CCPL 29 novembre 2004, come sostituito dall’art. 58 del CCPL 15 ottobre 2007, in scadenza al 31 agosto 2014 sono prorogate di un anno nei confronti dei docenti che ne beneficiano nell’a.s. 2013/2014.

2. A decorrere dall’a.s. 2015/2016, l’art. 6 dell’accordo di data 18 febbraio 2010 è abrogato.

 

TITOLO II

NORME FINALI

Art. 11
Norma finale

1. Le parti firmatarie del presente accordo prendono atto degli impegni assunti dall’Amministrazione provinciale e di seguito descritti:

a) l’Amministrazione provinciale, al fine di garantire un piano straordinario pluriennale di stabilizzazione, si impegna ad effettuare nelle procedure per l’a.s. 2014/2015 immissioni in ruolo tramite la copertura del 100% dei posti vacanti dopo i pensionamenti e alla copertura dei posti disponibili inseriti in dotazione organica provinciale speciale, fino a 500 assunzioni a tempo indeterminato, compatibilmente con la necessità di ricollocare eventuali docenti in esubero, con la disponibilità di graduatorie provinciali per titoli o concorsuali attive o, nel caso delle assunzioni su posti di sostegno, elenchi speciali disponibili;

b) di riconoscere nei confronti dei docenti della scuola trentina lo scaglione stipendiale maturato nel 2012, ad avvenuta conclusione della sessione negoziale del comparto scuola nazionale per il recupero delle utilità dell’anno 2012 al fine della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, coperti dalle risorse di cui all’art. 17, comma 2, della legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18;

c) l’Amministrazione provinciale si impegna a partire dall’a.s. 2015/2016, previa verifica con le organizzazioni sindacali, ad assegnare eventuali economie derivanti dal presente accordo, anche attraverso opportune coperture della legge finanziaria 2015, a misure di supporto all’incentivazione della flessibilità.

 


 

NOTA CONGIUNTA A.P.Ra.N. – OO.SS.

 

Le parti, considerate le misure di flessibilità introdotte con il presente CCPL, si danno reciprocamente atto dell’opportunità di attivare percorsi concertativi volti all’attivazione di forme di alleggerimento dei carichi di lavoro dei docenti a fine carriera anche a favore della formazione-tutoraggio e aggiornamento dei neo-assunti.

Trento, 11 giugno 2014

 

Per l’A.P.Ra.N. Per le OO.SS.