AGENZIA PROVINCIALE
PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

 

A seguito della deliberazione della Giunta provinciale n. 1465 di data 31 agosto 2015, ai sensi della quale l'A.P.Ra.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva l’accordo in ordine alle modalità di utilizzo, per il personale A.T.A. e assistente educatore delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, per il personale insegnante e coordinatori pedagogici delle scuole dell’infanzia provinciali e per il personale insegnante delle istituzioni formative provinciali, delle risorse aggiuntive per l'anno/formativo 2015/2016 del Fondo straordinario di cui all’art. 3, comma 2, della l.p. n. 27/2010 denominato "FO.R.E.G." come confermate con successive leggi finanziarie n. 25/2012 e n. 16/2013, il giorno 15 settembre 2015 l'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale, rappresentata da:

 

prof. Giorgio Bolego – Presidente

 

e la delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali:

 

 

per la FLC C.G.I.L.                                                         firmato

 

per la C.I.S.L. – Scuola                                                  firmato

 

per la U.I.L. FPL - Enti locali                                            firmato

 

per la U.I.L. Scuola del Trentino                                       firmato

 

per FGU – Settore Li.Sin.Cos – ANTES-Scuola del Trentino    firmato

 

 

 

CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO

 

l’accordo in ordine alle modalità di utilizzo, per il personale A.T.A. e assistente educatore delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, per il personale insegnante e coordinatori pedagogici delle scuole dell’infanzia provinciali e per il personale insegnante delle istituzioni formative provinciali, delle risorse aggiuntive per l'anno/formativo 2015/2016 del Fondo straordinario di cui all’art. 3, comma 2, della l.p. n. 27/2010 denominato "FO.R.E.G." come confermate con successive leggi finanziarie n. 25/2012 e n. 16/2013.


 

ACCORDO IN ORDINE ALLE MODALITA’ DI UTILIZZO, PER IL PERSONALE A.T.A. E ASSISTENTE EDUCATORE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE PROVINCIALI, PER IL PERSONALE INSEGNANTE E COORDINATORI PEDAGOGICI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA PROVINCIALI E PER IL PERSONALE INSEGNANTE DELLE ISTITUZIONI FORMATIVE PROVINCIALI, DELLE RISORSE AGGIUNTIVE PER L'ANNO SCOLASTICO/FORMATIVO 2015/2016 DEL FONDO STRAORDINARIO DI CUI ALL’ART. 3, COMMA 2, DELLA L.P. N. 27/2010 DENOMINATO "FO.R.E.G.", COME CONFERMATE CON SUCCESSIVE LEGGI FINANZIARIE N. 25/2012 E N. 16/2013.

 

 

CAPO I

FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE
E L'EFFICIENZA GESTIONALE (FO.R.E.G.)

 

Art. 1
Ambito di applicazione

1. Il presente accordo si applica al personale A.T.A. e assistente educatore delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, al personale insegnante e coordinatori pedagogici delle scuole dell’infanzia provinciali e al personale insegnante delle istituzioni formative provinciali.

 

Art. 2
Utilizzo delle risorse del Fondo straordinario ex art. 3 l.p. n. 27/2010

1. Le risorse del Fondo straordinario di cui all’art. 3, comma 2, della l.p. n. 27/2010, come confermate con le successive leggi finanziarie provinciali n. 25/2012 e n. 16/2013 , utilizzabili per il personale dell’area negoziale destinataria di questo accordo per l'anno scolastico/formativo 2015/2016 sono pari a complessivi € 2.023.000,00 (oneri riflessi compresi) in base alla deliberazione della Giunta provinciale n.1018 di data 22 giugno 2015.

 

CAPO II

CRITERI DI EROGAZIONE DELLE RISORSE DEL FO.R.E.G.
PER L'ANNO SCOLASTICO/FORMATIVO 2015/2016

Art. 3
Proroga dell'efficacia delle disposizioni
del Capo III dell’Accordo di data 4 luglio 2012

1. Le disposizioni di cui al Capo III "Costituzione e finanziamento del Fondo per la riorganizzazione e l’efficienza gestionale (FO.R.E.G.)" dell’Accordo sindacale di data 4 luglio 2012, con le modifiche apportate con l'Accordo sindacale di data 17 gennaio 2014, sono confermate per l'anno scolastico/formativo 2015/2016 fatta eccezione per l'art. 5 "Obiettivo di utilizzo del FO.R.E.G.", l'art. 8 "Contrattazione decentrata" e l'art. 9 "Criteri per l'erogazione della quota obiettivi specifici di cui all'art. 5, co.2, lett. b)", la cui disciplina è ora contenuta negli artt. 4, 5 e 6 di questo Accordo.

Art. 4
Obiettivo di utilizzo del FO.R.E.G.

1. L'art. 5 "Obiettivo di utilizzo del FO.R.E.G." dell'Accordo sindacale di data 4 luglio 2012 è sostituito dal seguente nuovo:

"Art. 5
Obiettivo di utilizzo del FO.R.E.G.

1. L'obiettivo di utilizzo delle quote del FO.R.E.G. di cui al comma 2 è quello di incentivare il raggiungimento delle finalità legate agli obiettivi strategici di legislatura per il settore dell’istruzione e formazione tra i quali, con priorità, il potenziamento dell'insegnamento delle lingue straniere in coerenza con il piano del trilinguismo, l’attuazione dei progetti di alternanza scuola-lavoro e di quelli relativi all'inclusione dei ragazzi con bisogni educativi speciali ed in situazione di disagio sociale oltre alla partecipazione ed il coinvolgimento del personale nel progetto di riorganizzazione delle attività nel settore educativo e scolastico e nelle azioni di miglioramento della qualità del servizio erogato all’utenza.

2. Il FO.R.E.G. è costituito da due quote:

a) la "quota obiettivi generali", graduata sulla base della categoria di appartenenza del dipendente, destinata a remunerare la partecipazione di tutto il personale al raggiungimento degli obiettivi generali della struttura di appartenenza/istituzione scolastica/istituzione formativa;

b) la "quota obiettivi specifici", volta a remunerare la partecipazione del personale al raggiungimento di obiettivi specifici della struttura di appartenenza/istituzione scolastica/istituzione formativa."

 

Art. 5
Contrattazione decentrata

1. L'art. 8 "Contrattazione decentrata" dell'Accordo sindacale di data 4 luglio 2012 è sostituito dal seguente nuovo:

"Art. 8
Obiettivi specifici
- Contrattazione decentrata

1. Sulla base delle risorse a disposizione per la quota obiettivi specifici di cui all’art. 9, comma 4, dell’Accordo 2012 come sostituito dall’art. 6 del presente Accordo, determinate e comunicate dal Dipartimento della conoscenza, le istituzioni scolastiche per il personale A.T.A. e assistente educatore, il Servizio infanzia e istruzione del primo grado per il personale insegnante e coordinatore pedagogico della scuola dell’infanzia e le istituzioni formative per il personale della formazione professionale provvedono attraverso contrattazione decentrata a:

a) definire gli obiettivi specifici da perseguire per l’a.s./a.f. 2015/2016 nell’ambito delle categorie di cui al comma 2 ed avuto riguardo alle priorità richiamate nel medesimo comma;

b) determinare la quota di risorse da destinare alla realizzazione di ciascun obiettivo specifico;

c) individuare le categorie ed i contingenti di personale coinvolto per ciascun obiettivo specifico;

d) indicare, per ciascun obiettivo specifico, le modalità di distribuzione al personale coinvolto delle risorse destinate, con riguardo alla partecipazione individuale e/o collettiva al raggiungimento dell’obiettivo ed alla misurabilità della partecipazione in base ad elementi qualitativi e/o quantitativi.

2. Le categorie entro le quali definire gli obiettivi specifici per l’a.s./a.f. 2015/2016 sono le seguenti:

2.1 per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.):

a) collaborazione nelle attività e nei progetti di potenziamento dell'insegnamento delle lingue straniere in coerenza con il piano del trilinguismo, di alternanza scuola-lavoro e di quelli relativi all'inclusione dei ragazzi con bisogni educativi speciali ed in situazione di disagio sociale;

b) partecipazione ad attività di formazione e/o di autoformazione in ambiti di interesse professionale riconosciuti dall’istituzione scolastica/formativa e, con riguardo alle specifiche mansioni richieste dal profilo rivestito, ad attività di formazione che forniscano sostegno e strumenti utili a svolgere le mansioni stesse con sempre maggiore professionalità;

c) partecipazione attiva a progetti/attività che contribuiscano alla formazione della cultura del dato all’interno dell’organizzazione scolastica e/o impegno in attività di implementazione dei sistemi informativi al fine della dematerializzazione delle procedure;

d) collaborazione in iniziative di razionalizzazione della spesa e dell’utilizzo delle risorse da parte dell’istituzione scolastica/della rete di istituzioni scolastiche;

e) supporto all’istituzione scolastica nello sviluppare e testare metodologie ed approcci didattici innovativi;

f) partecipazione attiva nell’organizzazione di attività di orientamento degli alunni in entrata ed in uscita;

g) partecipazione a modificazioni dell’organizzazione del lavoro (orientamento all’utenza, polivalenza del personale, autonomia e responsabilità) a livello individuale e/o di gruppo anche in relazione alle nuove competenze assunte dal personale ausiliario;

h) particolare impegno richiesto dall’istituzione scolastica/formativa, non altrimenti remunerato, per lo svolgimento di particolari funzioni qualificate – tra cui quelle della lett. b) del mansionario A.T.A. - e per l’effettuazione di forme particolari di flessibilizzazione dell’orario di lavoro che comportino una oggettiva gravosità anche in relazione alle nuove competenze assunte dal personale ausiliario;

2.2 per il personale assistente educatore:

a) collaborazione e attivazione nei progetti relativi all'inclusione dei ragazzi con bisogni educativi speciali ed in situazione di disagio sociale, ivi compresa la partecipazione attiva nell’organizzazione di attività di orientamento in entrata ed in uscita per i medesimi;

b) collaborazione nelle attività e nei progetti di potenziamento dell'insegnamento delle lingue straniere in coerenza con il piano del trilinguismo nonché nelle attività e nei progetti di alternanza scuola-lavoro a favore dei ragazzi con bisogni educativi speciali ed in situazione di disagio sociale;

c) partecipazione ad attività di formazione e/o di autoformazione in ambiti di interesse professionale riconosciuti dall’istituzione scolastica/formativa;

d) supporto all’istituzione scolastica nello sviluppare e testare metodologie ed approcci didattici innovativi a favore dei ragazzi con bisogni educativi speciali ed in situazione di disagio sociale;

e) partecipazione a modificazioni dell’organizzazione del lavoro (orientamento all’utenza, polivalenza del personale, autonomia e responsabilità) a livello individuale e/ o di gruppo;

f) particolare impegno richiesto dall’istituzione scolastica/formativa, non altrimenti remunerato, per lo svolgimento di particolari funzioni qualificate e per l’effettuazione di forme particolari di flessibilizzazione dell’orario di lavoro che comportino una oggettiva gravosità;

2.3 per gli insegnanti della scuola dell'infanzia:

a) potenziamento dell'insegnamento delle lingue straniere in coerenza con il piano del trilinguismo e dei progetti per la promozione del bilinguismo nelle scuole dell’infanzia dei territori delle minoranze linguistiche;

b) potenziamento dei progetti e attività relativi all'inclusione dei ragazzi con bisogni educativi speciali ed in situazione di disagio sociale;

c) partecipazione ad attività di formazione e/o di autoformazione in ambiti di interesse professionale riconosciuti dalla struttura provinciale competente in materia di scuola dell’infanzia;

d) flessibilizzazione degli orari di lavoro e riorganizzazione delle attività per fronteggiare situazioni di necessità a garanzia di un regolare funzionamento scolastico;

e) partecipazione alle attività ed iniziative di raccordo interne alle scuole ed ai circoli di coordinamento;

f) promozione di significative iniziative scolastiche e di progetti legati alla specificità di contesti territoriali, ivi comprese le visite guidate e i viaggi d’istruzione inseriti nella programmazione educativo-didattica;

g) partecipazione alla progettazione e realizzazione di progetti di ricerca-azione, sperimentazione e innovazione nelle scuole dell’infanzia attinenti la programmazione educativo-didattica;

2.4 per i coordinatori pedagogici:

a) azioni volte al potenziamento dell'insegnamento delle lingue straniere in coerenza con il piano del trilinguismo e dei progetti per la promozione del bilinguismo nei territori delle minoranze linguistiche;

b) potenziamento dei progetti e delle attività relativi all'inclusione dei ragazzi con bisogni educativi speciali ed in situazione di disagio sociale;

c) partecipazione ad attività di formazione e/o di autoformazione in ambiti di interesse professionale riconosciuti dalla struttura provinciale competente in materia di scuola dell’infanzia;

d) incentivazione, progettazione e realizzazione di pratiche innovative a livello educativo e didattico nell’ambito della consulenza e supporto alle scuole dell’infanzia, all’utenza ed al territorio;

e) azioni di miglioramento dell’organizzazione scolastica, dei livelli di erogazione del servizio scolastico e delle funzioni tecnico - amministrative dei circoli di coordinamento e del relativo personale;

f) collaborazione in progetti di sistema per l’analisi e lo studio di fenomeni particolari, per l’individuazione di azioni di miglioramento delle prassi educative e didattiche nonché per la definizione di strumenti operativi di comune utilità per il sistema delle scuole dell’infanzia;

2.5 per i docenti della formazione professionale:

a) potenziamento dell'insegnamento delle lingue straniere in coerenza con il piano del trilinguismo e coinvolgimento in progetti di mobilità internazionale degli studenti;

b) tutoraggio e altre forme di impegno nelle attività specifiche relative alle transizioni scuola-lavoro (alternanza, tirocini curricolari ed estivi, formazione specialistica per l’inserimento lavorativo, rapporti con le aziende, attività specifica di accompagnamento al lavoro);

c) attuazione dei progetti relativi all'inclusione dei ragazzi con bisogni educativi speciali ed in situazione di disagio sociale;

d) impegno nelle attività per la formazione degli adulti;

e) impegno attivo nello sviluppare e testare metodologie ed approcci didattici innovativi;

f) partecipazione attiva nell’organizzazione di attività di orientamento in entrata ed in uscita nonché di accoglienza e tutoraggio degli studenti;

g) partecipazione ad attività di formazione e/o di autoformazione in ambiti di interesse professionale riconosciuti dall’istituzione formativa;

h) particolare impegno richiesto dall’istituzione formativa, non altrimenti remunerato, per lo svolgimento di particolari funzioni qualificate e per l’effettuazione di forme particolari di flessibilizzazione dell’orario di lavoro che comportino una oggettiva gravosità.

3. Ai sensi dell’art. 47 del vigente CCPL del personale della presente area contrattuale, come modificato dall’art. 30 dell’Accordo 1.9.2008, al personale docente della formazione professionale, nonché al personale A.T.A. e assistente educatore è riconosciuto, in occasione della partecipazione a viaggi d’istruzione e visite guidate, il trattamento economico spettante ai docenti delle scuole a carattere statale previsto dal relativo CCPL. Il finanziamento di detto compenso rientra nella "quota obiettivi specifici" di cui all’art. 5, comma 2, lett. b).

4. I dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative e della struttura competente in materia di scuola dell’infanzia, avuta comunicazione delle risorse assegnate dal competente Dipartimento, attivano la contrattazione decentrata non oltre i 30 giorni successivi, anticipando alle parti sociali la proposta di accordo completa di tutti gli elementi di cui al comma 1 del presente articolo."

 

Art. 6

Criteri per l'erogazione della "quota obiettivi specifici"
di cui all'art. 5, co. 2, lett. b)

1. L'art. 9 "Criteri per l'erogazione della quota obiettivi specifici di cui all'art. 5, co. 2, lett. b)", dell'Accordo sindacale di data 4 luglio 2012, come già modificato dall'art. 6 dell'Accordo sindacale di data 17 gennaio 2014, è sostituito, per l'anno scolastico 2015/2016, dal seguente nuovo:

"Art. 9
Criteri per l'erogazione della quota obiettivi specifici di cui all'art. 5, co. 2, lett. b)

1. La "quota obiettivi specifici" di cui al presente articolo è finanziata, per l'anno scolastico/formativo 2015/2016, dalle risorse del FO.R.E.G. di cui all’art. 4 di questo accordo residuate dopo l'accantonamento della "quota obiettivi generali" di cui all'art. 6. Le risorse da destinare al finanziamento degli obiettivi specifici sono assegnate alla struttura/istituzione scolastica/istituzione formativa in relazione alla consistenza numerica, calcolata al 15 settembre, dei tre raggruppamenti di personale: personale A.T.A. e assistente educatore, personale insegnante scuola infanzia e docenti della formazione professionale. Un’assegnazione distinta e vincolata, nell’ambito delle risorse spettanti all’istituzione scolastica/formativa, è effettuata per il personale assistente educatore.

2. Per il personale coordinatore pedagogico preposto a circoli di coordinamento, la quota parte delle risorse di cui all’art. 4, comma 4, per l'anno scolastico 2015/2016, pari ad un importo annuo lordo pro capite di € 1.262,00, andrà a finanziare il budget della struttura di appartenenza e destinato, per detto personale, alla remunerazione della "quota obiettivi specifici" da definire nell’ambito della contrattazione decentrata di cui all’art. 8.

3. Il limite massimo del compenso spettante ai dipendenti coinvolti nella realizzazione degli obiettivi specifici finanziati con le risorse di cui al comma 1 è pari ad annui lordi € 1.500,00.

4. Qualora la struttura di appartenenza/istituzione scolastica/istituzione formativa non individui obiettivi specifici da finanziare, gli importi sono destinati ad incrementare e consolidare l’ammontare del Fondo per l’anno scolastico successivo.

5. L’erogazione della quota del FO.R.E.G. di cui all’art. 5, comma 2, lett. b), denominata "quota obiettivi specifici" avviene sulla base della realizzazione degli obiettivi specifici definiti a seguito della contrattazione decentrata di cui al precedente art. 8 ed è perfezionata dopo la necessaria verifica a consuntivo, da parte del responsabile della struttura di appartenenza/istituzione scolastica/istituzione formativa, dei risultati conseguiti e dell’apporto individuale dei dipendenti coinvolti nel raggiungimento degli obiettivi stessi. Nel caso di parziale raggiungimento dell’obiettivo specifico, la quota di risorse destinata al singolo obiettivo è erogata in proporzione al grado di raggiungimento dell’obiettivo come valutato dal responsabile della struttura di appartenenza/istituzione scolastica/istituzione formativa. Nel caso di mancato raggiungimento dell’obiettivo specifico la quota destinata al singolo obiettivo non è erogata.

6. Per l’erogazione del compenso ai dipendenti, nel caso di apporto individuale parziale rispetto a quello richiesto dall’obiettivo specifico non dovuto a volontà del dipendente può essere erogato al medesimo un compenso in misura proporzionale alla misura inizialmente convenuta. Nel caso di mancato apporto individuale al raggiungimento dell’obiettivo specifico/finalità il compenso non è erogato. Del parziale o mancato apporto individuale è data informazione ai lavoratori interessati.

7. Le istituzioni scolastiche/formative provvedono alla liquidazione dei compensi entro il mese successivo alla conclusione dell’anno scolastico/formativo.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al personale assunto a tempo determinato che abbia prestato servizio per almeno 30 giorni nel corso dell’anno scolastico/formativo. Il periodo minimo di 30 giorni va inteso, ad eccezione del personale insegnante delle scuole dell’infanzia, come prestato nella medesima istituzione scolastica/formativa."