AGENZIA PROVINCIALE
PER LA
RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

 

A seguito della deliberazione della Giunta provinciale n. 2773 di data 30.12.2013, ai sensi della quale l'A.P.Ra.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva l’accordo in ordine alle modalità di utilizzo, per il personale A.T.A. e assistente educatore delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, per il personale insegnante e coordinatori pedagogici delle scuole dell’infanzia provinciali e per il personale insegnante delle istituzioni formative provinciali, delle risorse aggiuntive per l’anno scolastico/formativo 2013/2014 del fondo straordinario di cui all’art. 3, comma 2, della l.p. n. 27/2010 denominato "FO.R.E.G.", come confermate dall’art. 25, comma 2, della l.p. n. 25/2012, il giorno 17 gennaio 2014, ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale, rappresentata da:

 

dott. Aldo Duca – presidente

 

e la delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali:

 

 

per la FLC C.G.I.L.                                                           firmato

per la C.I.S.L. – Scuola                                                    firmato

per la U.I.L. FPL - Enti locali                                              firmato

per la U.I.L. Scuola del Trentino                                         firmato

per FGU – Settore Li.Sin.Cos – ANTES-Scuola del Trentino      firmato

 

 

CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO

l’accordo in ordine alle modalità di utilizzo, per il personale A.T.A. e assistente educatore delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, per il personale insegnante e coordinatori pedagogici delle scuole dell’infanzia provinciali e per il personale insegnante delle istituzioni formative provinciali, delle risorse aggiuntive per l’anno scolastico/formativo 2013/2014 del fondo straordinario di cui all’art. 3, comma 2, della l.p. n. 27/2010 denominato "FO.R.E.G.", come confermate dall’art. 25, comma 2, della l.p. n. 25/2012.


ACCORDO IN ORDINE ALLE MODALITA’ DI UTILIZZO, PER IL PERSONALE A.T.A. E ASSISTENTE EDUCATORE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE PROVINCIALI, PER IL PERSONALE INSEGNANTE E COORDINATORI PEDAGOGICI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA PROVINCIALI E PER IL PERSONALE INSEGNANTE DELLE ISTITUZIONI FORMATIVE PROVINCIALI, DELLE RISORSE AGGIUNTIVE PER GLI ANNI SCOLASTICI/FORMATIVI 2013/2014 E 2014/2015 DEL FONDO STRAORDINARIO DI CUI ALL’ART. 3, COMMA 2, DELLA L.P. N. 27/2010 DENOMINATO "FO.R.E.G.", COME CONFERMATE DALL’ART. 25, COMMA 2, DELLA L.P. N. 25/2012.

 

 

CAPO I

FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE

E L'EFFICIENZA GESTIONALE (FO.R.E.G.)

 

Art. 1
Ambito di applicazione

1. Il presente accordo si applica al personale A.T.A. e assistente educatore delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, al personale insegnante e coordinatori pedagogici delle scuole dell’infanzia provinciali e al personale insegnante delle istituzioni formative provinciali.

 

Art. 2
Utilizzo delle risorse del Fondo straordinario ex art. 3 l.p. n. 27/2010

1. Le risorse del Fondo straordinario di cui all’art. 3, comma 2, della l.p. n. 27/2010, come confermate dall’art. 25, comma 2, della l.p. n. 25/2012, utilizzabili per il personale dell’area negoziale destinataria di questo accordo per ciascuno dei due anni scolastici/formativi 2013/2014 e 2014/2015 sono pari a complessivi € 2.023.000,00 (oneri riflessi compresi) in base alle deliberazioni della Giunta provinciale n. 2283 di data 17 ottobre 2013, n. 2284 di data 24 ottobre 2013 e n. 2773 di data 30 dicembre 2013.

 

 

CAPO II

CRITERI DI EROGAZIONE DELLE RISORSE DEL FO.R.E.G.
PER GLI ANNI SCOLASTICI/FORMATIVI 2013/2014 E 2014/2015

 

Art. 3
Proroga efficacia delle disposizioni
del Capo III dell’Accordo di data 4 luglio 2012

1. Le disposizioni di cui al Capo III "Costituzione e finanziamento del Fondo per la riorganizzazione e l’efficienza gestionale (FO.R.E.G.)" dell’Accordo sindacale di data 4 luglio 2012, che ai sensi dell’art. 15 "Clausola di salvaguardia" dell’Accordo stesso sono oggetto di verifica tra le parti negoziali, sono confermate per gli anni scolastici/formativi 2013/2014 e 2014/2015, fatta eccezione per gli artt. 4 "Costituzione del FO.R.E.G", 6 "Criteri per l’erogazione della quota obiettivi generali di cui all’art. 5, co. 2, lett. a)" e commi 2 e 4 dell’art. 9 "Criteri per l'erogazione della quota obiettivi specifici di cui all'art. 5, co. 2, lett. b)", la cui disciplina è ora contenuta rispettivamente negli articoli 4, 5 e 6 di questo accordo.

 

Art. 4
Costituzione del FO.R.E.G.

1. L’art. 4 "Costituzione del FO.R.E.G." dell’Accordo sindacale di data 4 luglio 2012 è sostituito dal seguente nuovo:

"Art. 4
Costituzione del FO.R.E.G.

1. Il FO.R.E.G. è costituito dalle risorse risultanti dall’applicazione degli importi per dipendente equivalente di ciascun anno, così come di seguito riportati:

CATEGORIE

Importi per dipendente equivalente per la costituzione del Fondo

Categoria A

€ 767,00

Categoria B esaurimento

€ 767,00

Categoria B

€ 846,00

Categoria C

€ 999,00

Personale assistente educatore

€ 999,00

Categoria C esaurimento

€ 1.141,00

Categoria D

€ 1.312,00

Cat. unica pers. Ins. sc. inf.

€ 1.142,00

Cat. unica pers. Coord. Pedagogico, limitatamente al personale non preposto a circoli di coordinamento

€ 1.532,00

Cat. unica pers. docente form. prof.le non laureato

€ 1.154,00

Cat. unica pers. docente form. prof.le laureato

€ 1.295,00

 

2. Per ciascuno degli anni scolastici/formativi  2013/2014 e  2014/2015, il FO.R.E.G. è altresì finanziato dalla  quota di risorse del Fondo straordinario ex art. 3, comma 2, l.p. n. 27/2010, per la parte riferita al personale destinatario di questo accordo,  pari ad  € 2.023.000,00 (oneri riflessi compresi)."

2. Le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 3, dell’Accordo di data 4 luglio 2012 sono soppresse con effetto dalla stipula dell’accordo medesimo.

 

Art. 5
Criteri per l'erogazione della "quota obiettivi generali"
di cui all'art. 5, co. 2, lett. a)

1. L’art. 6 "Criteri per l’erogazione della quota obiettivi generali di cui all’art. 5, co. 2, lett. a)" dell’Accordo sindacale di data 4 luglio 2012 è sostituito dal seguente nuovo:

"Art. 6
Criteri per l'erogazione della "quota obiettivi generali"
di cui all'art. 5, co. 2, lett. a)

1. Per gli anni scolastici/formativi 2013/2014 e 2014/2015, la quota del FO.R.E.G. di cui all'art. 5, comma 2, lett. a), denominata "quota obiettivi generali", è erogata in un'unica soluzione, nel mese di gennaio dell’anno successivo alla fine del precedente anno scolastico/formativo, con riferimento al raggiungimento degli obiettivi generali definiti per il sistema scolastico e formativo per l’anno scolastico/formativo precedente, nelle misure annue lorde per categoria di seguito indicate:

CATEGORIE

 

Quota obiettivi generali

Categoria A

€ 835,00

Categoria B

€ 901,00

Categoria B esaurimento (*)

€ 835,00

Categoria C

€ 1.089,00

Personale assistente educatore

€ 1.089,00

Categoria C esaurimento

€ 1.251,00

Categoria D

€ 1.450,00

Categoria unica pers. ins. sc. inf.

€ 1.253,00

Categoria unica pers. coord. ped. non preposto a circolo di coordinamento

€ 1.679,00

Cat. unica pers. ins. form. prof. n.l.

€ 1.268,00

Cat. unica pers. ins. form. prof. le

€ 1.428,00

(*) La quota obiettivi generali per il personale attualmente in servizio nella categoria B esaurimento è pari ad annui Euro 992,00

2. Gli obiettivi generali sono fissati da parte del competente Dipartimento della conoscenza.

3. Previa informazione alle Organizzazioni sindacali, è effettuata la verifica a consuntivo attraverso l'analisi dei risultati riportati dal sistema scolastico e formativo. Eventuali problematiche che dovessero insorgere in corso d’anno con riguardo alle modalità di raggiungimento degli obiettivi generali saranno oggetto di informazione alle Organizzazioni sindacali.

4. Sono considerate servizio effettivo ai fini dell'erogazione della "quota obiettivi generali" di cui al comma 1 le assenze dal servizio retribuite per intero. Le assenze per congedo parentale, per la parte non retribuita/non interamente retribuita, sono considerate servizio effettivo ai fini dell’erogazione della "quota obiettivi generali" fino ad un massimo di trenta giorni annui.

5. La quota di cui al presente articolo è erogata al personale a tempo indeterminato, al personale a tempo determinato purché abbia prestato nell'anno almeno 30 giorni di lavoro, nonché al personale messo a disposizione di altri Enti o istituti pubblici, con spesa a carico del bilancio dell'Ente, qualora tale fondo non venga erogato dall'Ente dove il dipendente presta il proprio servizio.

6. Per il personale comandato si applicano le medesime disposizioni previste per il personale di cui al comma 5, purché analogo compenso non venga erogato dall'Ente di provenienza.

7. La quota di cui al presente articolo è erogata altresì al personale destinatario di questo accordo in utilizzo presso strutture della Provincia.

8. Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale si applica la proporzionale riduzione delle singole quote spettanti in rapporto al minore orario di servizio."

Art. 6
Criteri per l'erogazione della "quota obiettivi specifici"
di cui all'art. 5, co. 2, lett. b)

1. I commi 2 e 4 dell’art. 9 "Criteri per l’erogazione della quota obiettivi specifici di cui all’art. 5, co. 2, lett. b)" dell’Accordo sindacale di data 4 luglio 2012, sono sostituiti dai seguenti nuovi commi:

"2. Per il personale coordinatore pedagogico preposto a circoli di coordinamento, la quota parte delle risorse di cui all’art. 4, comma 4, per gli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015, pari ad un importo annuo lordo pro capite di € 1.262,00, andrà a finanziare il budget della struttura di appartenenza e destinato, per detto personale, alla remunerazione della "quota obiettivi specifici" da definire nell’ambito della contrattazione decentrata di cui all’art. 8."

"4. La "quota obiettivi specifici" di cui al presente articolo è finanziata, per gli anni scolastici/formativi 2013/2014 e 2014/2015, dalle risorse del FO.R.E.G. di cui all’art. 4 di questo accordo residuate dopo l'accantonamento della "quota obiettivi generali" di cui all'art. 6. Le risorse da destinare al finanziamento degli obiettivi specifici sono assegnate alla struttura/istituzione scolastica/istituzione formativa in relazione alla consistenza del personale assegnato alla data dell’1 novembre."

 

CAPO II

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 7
Articolazione pluriennale dell’orario di lavoro

1. Con effetto dall’1 gennaio 2013, il comma 2 dell’art. 29 "Articolazione pluriennale dell’orario di lavoro" del CCPL di data 7 agosto 2007, è sostituito dal seguente nuovo comma:

"2. Durante il periodo quinquennale di cui al comma 1, spetta un trattamento economico ridotto all’80%. La fruizione del periodo di riposo in un anno scolastico antecedente al quinto anno del quinquennio è subordinata alla presentazione di una adeguata garanzia proporzionale all’anticipazione stipendiale concessa. Il personale ha comunque diritto a rinunciare al periodo di riposo o ad una parte dello stesso. In tale caso ha diritto al recupero della parte di stipendio maturata e non percepita. In caso di rinvio del periodo di riposo, rimane salvo il diritto allo stesso nell’ambito del successivo quinquennio. In caso di decesso o di dispensa dal servizio per motivi di salute nel corso del periodo di articolazione pluriennale dell’orario di lavoro, non si procede al recupero dell’eventuale anticipazione stipendiale in alternativa, qualora meno favorevole, all’applicazione delle disposizioni in materia di indennità sostitutiva del preavviso di cui all’art. 62 del CCPL 17.10.2003 e s.m.."