AGENZIA PROVINCIALE
PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

 

 

A seguito della deliberazione della Giunta provinciale n. 1225 di data 18 luglio 2014, ai sensi della quale l'A.P.Ra.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva l’accordo di modifica del vigente CCPL per la parte riguardante il personale insegnante delle scuole dell’infanzia provinciali, il giorno 24 luglio 2014, l'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale, rappresentata da:

prof. Giorgio Bolego – Presidente

 

e la delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali:

 

per la FLC C.G.I.L. firmato

per la C.I.S.L. – Scuola firmato

per la U.I.L. FPL - Enti locali firmato

per la U.I.L. Scuola del Trentino non firmato

per FGU – Settore Li.Sin.Cos – ANTES-Scuola del Trentino firmato

 

 

CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO

 

l’accordo di modifica del vigente CCPL per la parte riguardante il personale insegnante delle scuole dell’infanzia provinciali.

 


 

ACCORDO DI MODIFICA DEL VIGENTE CCPL per LA PARTE RIGUARDANTE IL personale insegnante delle SCUOLE DELL’INFANZIA PROVINCIALI.

 

 

CAPO I

PARTICOLARI TIPI DI CONTRATTO

 

 

Art. 1
Rapporto di lavoro a tempo parziale

Dopo il comma 15 dell’art. 25 "Rapporto di lavoro a tempo parziale" del CCPL 17.10.2003 e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi:

"16. Nei confronti del personale insegnante della scuola dell’infanzia reclutato a tempo indeterminato a tempo parziale, può essere inserita nel contratto individuale di lavoro la possibilità di richiedere al dipendente una variazione in aumento in corso d’anno scolastico della consistenza lavorativa fino al tempo pieno. La possibilità opera a richiesta dell’Amministrazione ed è subordinata al consenso espresso in forma scritta del dipendente. La richiesta risponde a necessità di copertura di spezzoni orari di durata non inferiore a tre mesi e vale fino al permanere della necessità con conseguente ripristino, al venir meno di questa e comunque non oltre la conclusione delle attività didattiche, della consistenza originaria del contratto individuale.

17. In sede di contrattazione decentrata a livello di dipartimento della conoscenza sono definiti tempi e modalità per il passaggio a tempo pieno dei rapporti di lavoro costituiti a tempo parziale attraverso le assunzioni a tempo indeterminato del personale insegnante della scuola dell’infanzia".

 

 

CAPO II

ATTUAZIONE DELLA MOBILITA’ TERRITORIALE ED INTERCOMPARTIMENTALE

 

Art. 2
Mobilità del personale delle scuole dell’infanzia

L’art. 66 "Mobilità del personale delle scuole dell’infanzia" del CCPL 17.10.2003 e successive modifiche è sostituito dal seguente nuovo:

"Art. 66
Mobilità del personale delle scuole dell’infanzia

"1. Per assicurare la continuità didattica, a partire dall’anno scolastico 2015/2016 il personale insegnante della scuola dell’infanzia assunto a tempo indeterminato o trasferito con mobilità garantisce la permanenza nella sede assegnata per almeno tre anni scolastici, fatti salvi i casi di soprannumerarietà, di trasferimento d’ufficio e quelli disciplinati dalla contrattazione collettiva decentrata presso il dipartimento provinciale competente in materia di istruzione. Questo comma non si applica al personale insegnante reclutato a tempo indeterminato con rapporto di lavoro a tempo parziale, per il periodo in cui permane l’orario ridotto.

2. Con contrattazione collettiva decentrata presso il dipartimento provinciale competente in materia di istruzione saranno anche disciplinati i criteri ed i punteggi per i trasferimenti a domanda e per l’individuazione dei perdenti posto. La contrattazione decentrata terrà conto dei seguenti principi:

a. in via transitoria per il periodo di tre anni dall’introduzione del blocco della mobilità di cui al comma 1, mantenimento della titolarità per un anno, su richiesta dell'interessato, per i perdenti posto che presteranno servizio su sede provvisoria;

b. per l'assegnazione dei trasferimenti a domanda si procede tenendo conto dell'anzianità di servizio quale insegnante, delle esigenze di famiglia e dei titoli da valutarsi sulla base di tabelle da concordare; nelle operazioni di trasferimento hanno la precedenza gli insegnanti tutelati dalla legge n. 104/92, dietro presentazione della relativa documentazione e fatte salve le precedenze assolute previste da norme di legge;

c. l'individuazione dei perdenti posto avviene sulla base di criteri e punteggi concordati a livello di contrattazione decentrata presso il dipartimento competente in materia di istruzione, tenendo conto dell'anzianità di servizio come insegnante, di continuità nella sede in cui vi è soppressione di posto, delle esigenze di famiglia e dei titoli di cui alla lett. b) del presente comma."

 

 

CAPO III

MODIFICHE ALL’ALLEGATO D) AL CCPL 17.10.2003 "DISPOSIZIONI PARTICOLARI -

NORME PARTICOLARI PER IL PERSONALE DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA"

 

Art. 3
Orario di lavoro del personale insegnante e dei coordinatori pedagogici
delle scuole dell’infanzia

1. A conclusione della lettera a. del comma 2 dell’art. 7 "Orario di lavoro del personale insegnante e dei coordinatori pedagogici delle scuole dell’infanzia" dell’Allegato D "Disposizioni particolari – Norme particolari per il personale delle scuole dell’infanzia" del CCPL 17.10.2003 e successive modifiche è aggiunto il seguente periodo:

"alle attività della presente lettera sono riservate non meno di 105 ore;"

2. La lettera d. del comma 2 dell’art. 7 "Orario di lavoro del personale insegnante e dei coordinatori pedagogici delle scuole dell’infanzia" dell’Allegato D "Disposizioni particolari – Norme particolari per il personale delle scuole dell’infanzia" del CCPL 17.10.2003 e successive modifiche è così sostituita:

"d. le iniziative di aggiornamento-formazione, di ricerca, innovazione e sperimentazione prevedono 20 ore, elevabili, su deliberazione del collegio dei docenti, fino a 26 in relazione alla tipologia di alcuni percorsi delineati nel piano annuale della formazione. Per le iniziative di maggiore consistenza, quali ad esempio quelle della formazione inerente le lingue europee, da attuare con la disponibilità del dipendente, e per i percorsi obbligatori in ambito di igiene e sicurezza sul lavoro possono essere previste, da sole o congiuntamente ad altre attività di formazione di cui al primo periodo della presente lettera, fino a 32 ore complessive da riconoscere o all’interno delle 210 ore annue mediante compensazione con altre attività non rese a fine d’anno scolastico oppure con compensi accessori su altri Fondi, quali il FO.R.E.G.;".

3. Al comma 2 dell’art. 7 "Orario di lavoro del personale insegnante e dei coordinatori pedagogici delle scuole dell’infanzia" dell’Allegato D "Disposizioni particolari – Norme particolari per il personale delle scuole dell’infanzia" del CCPL 17.10.2003 e successive modifiche è aggiunta in fine la seguente lettera:

"g. la sostituzione di colleghi assenti, nella misura di 15 ore annue, modulabili nell’intervallo tra 20 ore e 10 ore in base al numero di bambini per sezione della scuola di assegnazione del personale alla data 1° settembre dell’anno scolastico di riferimento (20 ore fino 20 bambini/sezione, 15 ore da 21 a 23 bambini/sezione, 10 ore da 24 bambini/sezione). Per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, la quota del monte ore da destinare a sostituzione di personale assente non può comunque essere inferiore a 5 ore su base annua. Tale attività sarà inserita nella programmazione annuale del collegio docenti con modalità di gestione da concordare con il coordinatore pedagogico."

 

CAPO IV

NORME FINALI

 

Art. 4
Impegni dell’Amministrazione provinciale

1. Le parti firmatarie del presente accordo prendono atto degli impegni assunti dall’Amministrazione provinciale e di seguito descritti:

  • l’Amministrazione provinciale, al fine di garantire un piano straordinario pluriennale di stabilizzazione, si impegna ad effettuare nelle procedure per l’a.s. 2014/2015 le assunzioni a tempo indeterminato di 200 insegnanti a tempo parziale con orario settimanale di 15 o 12,5 ore (scuole provinciali ed equiparate), oltre alla copertura del 100% dei posti di sezione e ad indire un nuovo unico concorso ordinario sia per la selezione su posto di sezione sia per l’insegnamento di lingua straniera comunitaria in tempo utile per le assunzioni dell’a.s. 2015/2016. Il Regolamento e il bando per il concorso saranno oggetto di confronto con le Organizzazioni sindacali da attuarsi entro l’autunno 2014;

  • l’Amministrazione provinciale si impegna ad individuare modalità organizzative del sostegno a bambini con bisogni educativi speciali al fine di garantire maggiore presidio nel servizio, anche grazie ai risparmi attuati con gli interventi contrattuali di cui al presente accordo. In tal senso l’Amministrazione si impegna, una volta espletata la procedura concorsuale di cui al precedente alinea, a valutare anche la possibilità di stabilizzare un numero maggiore di docenti supplementari in possesso dei pertinenti titoli, ivi compresa l’idoneità conseguita in pari qualifica nei concorsi pubblici della Provincia autonoma di Trento, eventualmente anche a tempo parziale.