AGENZIA PROVINCIALE
PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

 

A seguito della deliberazione della Giunta provinciale n. 1110 di data 29 luglio 2019, ai sensi della quale l’A.P.Ra.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva l’accordo di modifica del CCPL del personale ausiliario, tecnico e amministrativo (A.T.A.) e assistente educatore delle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria, del personale insegnante e dei coordinatori pedagogici delle scuole dell'infanzia, del personale insegnante degli istituti provinciali di formazione professionale, in materia di variazioni dell’orario di lavoro del personale insegnante delle scuole dell’infanzia a tempo indeterminato assunto a tempo parziale, il giorno 30 luglio 2019, l'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale, rappresentata da:

prof. Giorgio Bolego – Presidente

 

e la delegazione composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali:

F.L.C. C.G.I.L.                                    firmato

C.I.S.L. Scuola                                   firmato

U.I.L. Scuola

U.I.L. Enti locali – Settore scuola           firmato

Federazione GILDA UNAMS – SATOS       firmato

 

 

 

CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO

 

l’accordo di modifica del CCPL del personale ausiliario, tecnico e amministrativo (A.T.A.) e assistente educatore delle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria, del personale insegnante e dei coordinatori pedagogici delle scuole dell'infanzia, del personale insegnante degli istituti provinciali di formazione professionale, in materia di variazioni dell’orario di lavoro del personale insegnante delle scuole dell’infanzia a tempo indeterminato assunto a tempo parziale.

 


 

ACCORDO DI MODIFICA DEL CCPL DEL PERSONALE AUSILIARIO, TECNICO E AMMINISTRATIVO (A.T.A.) E ASSISTENTE EDUCATORE DELLE SCUOLE ED ISTITUTI DI ISTRUZIONE ELEMENTARE E SECONDARIA, DEL PERSONALE INSEGNANTE E DEI COORDINATORI PEDAGOGICI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, DEL PERSONALE INSEGNANTE DEGLI ISTITUTI PROVINCIALI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE, IN MATERIA DI VARIAZIONI DELL’ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE INSEGNANTE DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA A TEMPO INDETERMINATO ASSUNTO A TEMPO PARZIALE.

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Campo di applicazione

1. Il presente accordo attua una modifica del vigente CCPL del personale ausiliario, tecnico e amministrativo (A.T.A.) e assistente educatore delle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria, del personale insegnante e dei coordinatori pedagogici delle scuole dell'infanzia e del personale per la formazione professionale della Provincia autonoma di Trento.

 

CAPO II

MODIFICHE AL VIGENTE CCPL

Art. 2
Rapporto di lavoro a tempo parziale

Dopo il comma 16 dell’art. 25 "Rapporto di lavoro a tempo parziale" del CCPL 17.10.2003 e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi:

"16bis. Per gli aa.ss. 2019-2020 e 2020-2021, in via sperimentale, non opera il vincolo di cui al comma 16 relativo alla durata non inferiore a trenta giorni degli spezzoni orari che possono essere richiesti al personale insegnante della scuola dell’infanzia reclutato a tempo indeterminato a tempo parziale. A conclusione del biennio sperimentale 2019-2021, l’Amministrazione valuta gli esiti della sperimentazione. All’esito di tale valutazione, fermo restando che la deroga al vincolo opera limitatamente al periodo di sperimentazione, le parti si riuniranno per concordare la conferma o il superamento definitivo del suddetto vincolo temporale.".

"16ter. Al personale insegnante della scuola dell’infanzia reclutato a tempo indeterminato a tempo parziale, prima dell’avvio dell’anno scolastico e successivamente alla conclusione delle operazioni di mobilità e di immissione in ruolo relative al personale insegnante della scuola dell’infanzia, possono essere offerti prolungamenti dell’orario fino al tempo pieno, compatibili con l’organizzazione scolastica, per una durata non superiore al termine dell’attività didattica riferito al medesimo anno scolastico. I prolungamenti offerti possono avere consistenza complessiva non superiore a 12,5 ore settimanali corrispondenti a esigenze del servizio scolastico autorizzate presso la scuola dell’infanzia sede dell’insegnante reclutato a tempo indeterminato a tempo parziale. L’accettazione scritta da parte dell’insegnante del prolungamento offerto comporta, fino al permanere della necessità che ha dato titolo all’integrazione e comunque entro e non oltre il termine dell’attività didattica, una variazione temporanea della consistenza oraria di lavoro fino e non oltre all’orario a tempo pieno. Al termine del periodo di prolungamento orario è ripristinato l’orario di lavoro ridotto del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato a tempo parziale.".