AGENZIA PROVINCIALE
PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

 

A seguito della deliberazione della Giunta provinciale n. 1965 di data 20 ottobre 2023, ai sensi della quale l'A.P.Ra.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva l’accordo per la definizione del trattamento giuridico ed economico del personale della figura di ispettore scolastico di cui all’art. 13 della legge provinciale 6 agosto 2020, n. 6, e della certificazione positiva della Sezione di controllo della Corte dei conti di Trento, il giorno 20 novembre 2023, le parti rappresentate:

 

per la parte pubblica, l'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (A.P.Ra.N.) ai sensi della legge provinciale n. 7/97 rappresentata da:

 

avv. Alessandro Baracetti – Presidente             firmato

 

e la delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali

 

per l’A.N.P.                                                 firmato

 

per la FLC C.G.I.L.                                       firmato

 

per la U.I.L. Scuola                                     firmato

 

 

CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO

l’accordo per la definizione del trattamento giuridico ed economico del personale della figura di ispettore scolastico di cui all’art. 13 della legge provinciale 6 agosto 2020, n. 6.

 


accordo per la definizione del trattamento giuridico ed economico del personale della figura di ispettore scolastico di cui all’art. 13 della legge provinciale 6 agosto 2020, n. 6

 

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1
Campo di applicazione

1. Il presente accordo stabilisce le distinte disposizioni del CCPL del Comparto Scuola, area dei dirigenti scolatici della scuola a carattere statale della Provincia autonoma di Trento, per il personale ispettore scolastico.

2. Gli effetti del presente accordo decorrono dalla data di sottoscrizione dello stesso, salvo quanto diversamente disposto nei singoli articoli.

3. Per quanto non disciplinato da questo accordo trovano applicazione, per quanto compatibili, le disposizioni del vigente CCPL per il personale del Comparto Scuola, area dei dirigenti scolatici della scuola a carattere statale della Provincia autonoma di Trento (fatta eccezione per la disciplina contrattuale in materia di "clausola di salvaguardia" e di mobilità), con la precisazione che i riferimenti, nelle norme contrattuali, all’anno scolastico sono da intendersi per gli ispettori scolastici all’anno solare.

4. La compatibilità con le disposizioni del vigente CCPL del personale dell’area della dirigenza scolastica potrà essere oggetto di verifica tra le parti firmatarie del presente accordo.

 

 

CAPO II

FIGURA PROFESSIONALE DI ISPETTORE SCOLASTICO
E RELATIVO MANSIONARIO

 

Art. 2
Istituzione della figura professionale
di ispettore scolastico

1. E’ istituita la figura professionale di ispettore scolastico ai sensi dell’art. 98 ter della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, come introdotto dall’art. 13 della legge provinciale 6 agosto 2020, n. 6.

2. Il contenuto della declaratoria della figura professionale di ispettore scolastico è descritto nell’allegato 1) al presente accordo.

 

 

CAPO III

TRATTAMENTO ECONOMICO
DEL PERSONALE ISPETTORE SCOLASTICO

 

Art. 3
Retribuzione fondamentale

1. La retribuzione fondamentale del personale della figura professionale di ispettore scolastico è costituita dalle voci e dagli importi indicati nell’allegata tabella A).

 

Art. 4
Retribuzione di posizione

1. La retribuzione di posizione è definita al fine di attribuire al personale ispettore scolastico un trattamento economico correlato alle funzioni assegnate e alle connesse responsabilità.

2. Al personale ispettore scolastico è attribuita una retribuzione di posizione pari ad annui lordi euro 26.414,00, da erogare per tredici mensilità.

3. In caso di attribuzione da parte dell’Amministrazione di incarichi aggiuntivi rispetto alle mansioni descritte nella declaratoria di ispettore scolastico, la misura della retribuzione di posizione di cui al comma 1 è rideterminata in aumento, secondo le indicazioni del dirigente generale del dipartimento competente in materia di istruzione, entro il limite massimo di annui lordi euro 28.793,00, da erogare per tredici mensilità.

 

Art. 5
Retribuzione di risultato

1. La retribuzione di risultato è finalizzata a remunerare i risultati conseguiti da ciascun ispettore scolastico in relazione agli obiettivi assegnati o comunque prefissati.

2. La retribuzione di risultato nei confronti del personale di cui al presente accordo è corrisposta in relazione agli esiti della valutazione annuale di cui al successivo art. 6 in misura non superiore a lordi annui euro 7.200,00.

 

Art. 6
Valutazione dell’attività del personale ispettore scolastico

1. La valutazione del personale ispettore scolastico ha per oggetto le prestazioni, le competenze specifiche del ruolo professionale ed il livello di conseguimento degli obiettivi assegnati ed è effettuata, con cadenza annuale, dal Dirigente generale del dipartimento competente in materia di istruzione secondo criteri generali adottati in via preventiva dall’Amministrazione che dovranno dare indicazione degli elementi e dell’insieme dei parametri sui quali si fonderà la valutazione. Detti criteri sono oggetto di informazione preventiva alle Organizzazioni sindacali che potranno attivare la procedura di concertazione.

2. La valutazione non è effettuata nei confronti del personale in servizio per un periodo inferiore a sei mesi nell’anno solare di riferimento.

3. Il Dirigente generale del dipartimento competente in materia di istruzione, all’inizio di ogni anno solare, comunica in forma scritta all’ispettore scolastico gli obiettivi e le tematiche peculiari sulle quali verterà la valutazione annuale.

4. La partecipazione al procedimento da parte del valutato è assicurata sia in fase iniziale, attraverso la negoziazione degli obiettivi e del peso relativo da attribuire agli stessi e alle modalità comportamentali, sia nella fase finale attraverso la proposta di prevalutazione ed il colloquio con il valutatore.

5. La restituzione degli esiti della valutazione annuale avverrà in forma scritta.

6. L’ispettore scolastico ha diritto di presentare le proprie controdeduzioni anche rispetto ad una valutazione non negativa.

7. Prima di procedere a formalizzare una valutazione non positiva, il Dirigente generale del dipartimento competente in materia di istruzione acquisisce in contradditorio le deduzioni dell’interessato, il quale può essere assistito da un rappresentante dell’organizzazione sindacale cui egli aderisce o comunque conferisce mandato o da un legale di sua fiducia.

8. I risultati negativi dell’attività amministrativa o il mancato raggiungimento degli obiettivi, valutati con i sistemi e le garanzie di cui al punto precedente, comportano per l’ispettore scolastico interessato la destinazione ad altro incarico. Nei casi di maggiore gravità, l’Amministrazione può recedere dal rapporto di lavoro.

9. Avverso gli esiti della valutazione finale è ammesso il ricorso al Comitato di valutazione del sistema educativo provinciale.

 

Art. 7
Norma finale

1.    Il personale destinatario di questo accordo, già in servizio presso l’Amministrazione provinciale al momento dell’inquadramento nella qualifica di ispettore scolastico, ha diritto alla conservazione del posto nella qualifica di provenienza, senza retribuzione e decorrenza dell'anzianità, per la durata del periodo di prova.


ALLEGATO 1)

DECLARATORIA DELLA FIGURA DI ISPETTORE SCOLASTICO

L'ispettore scolastico opera quale dirigente presso il dipartimento competente in materia di istruzione a supporto del sistema educativo provinciale e può operare sia individualmente che collettivamente.

Rientrano nelle competenze dell’ispettore scolastico:

- l’attività di ispezione e controllo, su richiesta delle strutture del dipartimento provinciale competente in materia di istruzione, nelle istituzioni scolastiche e formative provinciali e paritarie, nelle scuole dell'infanzia provinciali e negli altri enti del sistema educativo provinciale;

- la vigilanza e l’assistenza agli esami conclusivi nella scuola secondaria di primo e secondo grado;

- la consulenza e supporto del personale dirigente e docente in particolare nei progetti di innovazione;

- l’assistenza tecnico-didattica e la consulenza in merito all'elaborazione dei piani di studio provinciali, di sussidi didattici e di tecnologie educative;

- la collaborazione con Iprase ed il Dipartimento competente nella pianificazione e realizzazione di corsi di formazione relativi all'assunzione di personale dirigente;

- la collaborazione con Iprase ed il Dipartimento competente per la progettazione e realizzazione della formazione in servizio del personale docente;

- la collaborazione nella realizzazione di indagini, studi e progetti di ricerca e consulenza tecnica, anche in collaborazione con le Università e altri centri di ricerca a livello di Provincia, di Stato nonché all'estero;

- la collaborazione con il Ministero della Pubblica Istruzione, con gli Ispettori/le Ispettrici a livello statale e internazionale;

- il supporto al Comitato provinciale di valutazione;

- il supporto alle Istituzioni scolastiche nella costituzione di reti;

- l’elaborazione di proposte per l'adeguamento e l'attuazione delle disposizioni nazionali e provinciali attinenti a progetti di riforma, di formazione e alla normativa relativa agli esami;

- la formulazione di proposte al Dipartimento competente per la realizzazione di iniziative formative;

- il coordinamento, su incarico del Dirigente generale del Dipartimento competente, di gruppi di lavoro, sviluppo di idee per convegni, conferenze di servizi, manifestazioni informative e relazioni pubbliche per tutte le componenti della scuola;

- lo sviluppo di idee per la promozione di iniziative innovative e per l’elaborazione di progetti nell'ambito dell'innovazione scolastica;

- la realizzazione di ispezioni e controlli su incarico del Dirigente generale del Dipartimento competente o della struttura provinciale competente in materia di gestione dei procedimenti disciplinari (ivi inclusi quelli nell’anno di formazione e prova) e gestione del personale scolastico;

- lo svolgimento di incarichi di presidenza delle commissioni di concorso per il personale docente e non docente.

Requisiti per l’accesso alla figura di ispettore scolastico:

I requisiti sono quelli previsti dall’art. 98 ter della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5.


ALLEGATO A)

 

TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE
(importi per 12 mensilità da erogare per 13 mensilità)

FIGURA PROFESSIONALE DI ISPETTORE SCOLASTICO

STIPENDIO TABELLARE
01.01.2022

INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE

INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE
dec. 01.07.2022

RETRIBUZIONE TABELLARE COMPLESSIVA
dec. 01.01.2022

LIMITI

MINIMO E MASSIMO
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE

a.l. EURO

a.l. EURO

a.l. EURO

a.l. EURO

a.l. EURO

42.516,77

7.571,23

250,80

50.338,80

26.414,00

28.793,00