AGENZIA PROVINCIALE
PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

A seguito della deliberazione della Giunta provinciale n. 1258 di data 16 luglio 2021, ai sensi della quale l’A.P.Ra.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva l’accordo per la modifica dell’art. 51 Accordo 4.6.2018 "Assegnazione di risorse al FUIS per il riconoscimento di particolari attività" del Contratto collettivo provinciale di lavoro per il Comparto scuola – area del personale docente delle scuole ed istituti di istruzione primaria e secondaria della Provincia autonoma di Trento per il triennio 2016 – 2018, parte giuridica e parte economica, il giorno 4 agosto 2021, nella sala riunioni grande al 4° piano del Dipartimento Organizzazione, personale e affari generali, in Via G. Grazioli n. 1 – Palazzo Verdi, a Trento, ha avuto luogo l’incontro tra l’Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale, rappresentata da:

prof. Giorgio Bolego – Presidente

 

per la delegazione sindacale, dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali:

FLC C.G.I.L.                                    ..............................FIRMATO..............................

C.I.S.L. – Scuola                             ..............................FIRMATO..............................

U.I.L. Scuola                                   ..............................NON FIRMATO.......................

FGU – Settore GILDA degli insegnanti   ..............................FIRMATO..............................

 

premesso che :

L’art. 51 "Assegnazione di risorse al FUIS per il riconoscimento di particolari attività", introdotto con l’Accordo di revisione del C.C.P.L. docenti di data 4 giugno 2018, ha previsto l’assegnazione fino all’a.s. 2020/2021, nell’ambito del Fondo unico dell’istituzione scolastica, di risorse pari a 1.000.000 di euro vincolate ad incentivare le seguenti attività aggiuntive:

  1. insegnamento in CLIL;

  2. formazione e aggiornamento linguistici e metodologico-didattici per l’insegnamento in CLIL;

  3. attività di team CLIL.

Entro il mese di ottobre dell’anno scolastico di riferimento, le risorse sono state ripartite tra le istituzioni scolastiche sulla base del numero delle ore di insegnamento CLIL, valorizzate in base ai coefficienti 0,6 per la scuola primaria e 1,6 per la scuola secondaria di primo e secondo grado, previste dal Piano Trentino Trilingue per il medesimo anno scolastico.

 

Con Legge provinciale 6 agosto 2019 n. 5 "Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento" per gli esercizi finanziari 2019-2021 è stata introdotta l’attuale formulazione dell’art. 56 bis della Legge provinciale sulla scuola rubricato "Sviluppo di un sistema di potenziamento dell’insegnamento delle lingue", in cui si dispone che il sistema educativo provinciale assicura il potenziamento dell'insegnamento delle lingue tedesca e inglese, nelle scuole dell'infanzia con la presenza di insegnanti con adeguate competenze linguistiche, nelle istituzioni scolastiche e formative anche attraverso l'insegnamento con modalità di apprendimento integrato di lingua e contenuto (content and language integrated learning - CLIL) o veicolare.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 2040 del 13 dicembre 2019 sono state approvate le nuove direttive per il potenziamento della lingua tedesca ed inglese nel sistema educativo provinciale, con cui viene riconosciuta alle istituzioni scolastiche la possibilità di potenziare l’insegnamento delle lingue non solo attraverso la modalità CLIL, ma anche mediante un repertorio di attività definite e programmate dalle singole istituzioni scolastiche.

In data 15 dicembre 2020 è stato sottoscritto un contratto decentrato a livello di Dipartimento per le risorse vincolate del FUIS CLIL per l’anno scolastico 2020/2021 al fine di consentire la distribuzione delle risorse per incentivare anche le attività di potenziamento linguistico di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2040 del 13 dicembre 2019.

Preso atto dell’evoluzione del quadro normativo e della conseguente rimodulazione del Piano Trentino Trilingue, le parti riconoscendo che l’apprendimento delle lingue rimane uno degli obiettivi primari del sistema educativo provinciale, convengono di confermare le risorse previste dall’art. 51 e la destinazione delle medesime ad incentivare il potenziamento linguistico degli studenti

Tutto ciò premesso le parti

 

CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO

l’accordo per la modifica dell’art. 51 Accordo 4.6.2018 "Assegnazione di risorse al FUIS per il riconoscimento di particolari attività" del Contratto collettivo provinciale di lavoro per il Comparto scuola – area del personale docente delle scuole ed istituti di istruzione primaria e secondaria della Provincia autonoma di Trento per il triennio 2016 – 2018, parte giuridica e parte economica.

 

Art. 1
Campo di applicazione

1. Il presente accordo si applica a tutto il personale docente delle scuole ed istituti di istruzione primaria e secondaria a carattere statale della Provincia autonoma di Trento con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato.

2. Per quanto non innovato dal presente accordo continuano a trovare applicazione le norme contrattuali vigenti al momento della sottoscrizione del presente accordo.

Art. 2
Assegnazione di risorse al FUIS per il riconoscimento di particolari attività

1. Per il triennio scolastico 2021/2024 sono assegnate alle istituzioni scolastiche nell’ambito del Fondo unico dell’istituzione scolastica risorse pari a 1.000.000 € (al netto degli oneri riflessi) vincolate a incentivare le attività definite dalle singole istituzioni scolastiche, in conformità al piano trilingue della Provincia, che siano idonee a potenziare l’apprendimento delle lingue straniere come di seguito indicate:

a) insegnamento in CLIL e attività di insegnamento finalizzate al potenziamento linguistico;

formazione e aggiornamento linguistici e metodologico-didattici per l’insegnamento con metodologia CLIL o con metodologie volte al potenziamento linguistico;
attività con gli studenti, CLIL o multidisciplinari, che coinvolgono più docenti, finalizzate al potenziamento linguistico.

2. Entro il mese di ottobre dell’anno scolastico di riferimento, le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le istituzioni scolastiche sulla base del numero delle ore di potenziamento linguistico previste per il medesimo anno scolastico, valorizzate in base ai coefficienti 0,6 per la scuola primaria e 1,6 per la scuola secondaria di primo e secondo grado. Qualora emergesse la necessità di modificare le modalità di ripartizione, tali modifiche saranno definite mediante contrattazione decentrata a livello di Dipartimento Istruzione e cultura.

3. Ferma restando la destinazione vincolata delle risorse di cui al presente articolo, la contrattazione decentrata a livello di istituzione scolastica definisce i criteri generali per l’attribuzione delle risorse assegnate in base al comma 2. I compensi individuali attribuiti per le attività indicate alle lettere a), b) e c) del comma 1, che non cumulano con quelli attribuiti per le altre attività del Fondo unico della istituzione scolastica, non possono superare il limite complessivo annuo di 1.500,00 euro.

4. La destinazione delle risorse di cui al presente articolo sarà riesaminata dalle parti firmatarie del presente accordo entro il mese di giugno 2024 per la conferma di utilizzo o l’assegnazione ad altro obiettivo.