AGENZIA PROVINCIALE
PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE
A seguito della deliberazione della Giunta provinciale n. 296 di data 13 marzo 2024 ai sensi della quale l’A.P.Ra.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva l’accordo per la chiusura della parte economica del CCPL 2019/2021 per il personale del comparto Scuola – area del personale docente delle scuole ed istituti di istruzione primaria e secondaria della Provincia autonoma di Trento e della certificazione positiva della Sezione di controllo della Corte dei conti di Trento, il giorno 10 aprile 2024, le parti rappresentate:
per la parte pubblica dall'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (A.P.Ra.N.) ai sensi della legge provinciale n. 7/97, rappresentata da:
avv. Alessandro Baracetti, in qualità di Presidente firmato
per la delegazione sindacale, dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali:
per la FLC C.G.I.L. firmato
per la C.I.S.L. Scuola firmato
per la U.I.L. Scuola firmato
per la FGU – Gilda degli Insegnanti firmato
per la DELSA firmato
CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO
l’accordo per la chiusura della parte economica del CCPL 2019/2021 per il personale del comparto Scuola – area del personale docente delle scuole ed istituti di istruzione primaria e secondaria della Provincia autonoma di Trento.
ACCORDO PER LA CHIUSURA DELLA PARTE ECONOMICA DEL CCPL 2019/2021 PER IL PERSONALE DEL COMPARTO SCUOLA – AREA DEL PERSONALE DOCENTE DELLE SCUOLE ED ISTITUTI DI ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
CAPO I
CAMPO DI APPLICAZIONE
Art. 1
Campo di applicazione
e contenuto dell’accordo
1. Il presente accordo di chiusura della parte economica del triennio contrattuale 2019/2021 si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato del comparto Scuola – area del personale docente delle scuole ed istituti di istruzione primaria e secondaria della Provincia autonoma di Trento, così come definita dall’art. 3, c. 1, punto 2), lett. a) del D.P.P. 20 novembre 2003, n. 44-7/Leg..
2. Per quanto non innovato dal presente accordo continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui agli accordi vigenti.
CAPO II
TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 2
Stipendi tabellari
1. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari previsti alla data dell’1 gennaio 2021 dalla Tabella 3) allegata all’accordo stralcio di data 3 febbraio 2023 sono incrementati alla data dell’1 febbraio 2023 nelle misure corrispondenti al valore dell’elemento perequativo conglobato a livello nazionale nello stipendio tabellare, come indicate nella tabella A) allegata al presente accordo.
2. Per effetto degli incrementi disposti con il comma 1 del presente articolo, gli stipendi tabellari previsti dalla Tabella 3) allegata all’accordo stralcio di data 3 febbraio 2023 sono rideterminati, alla data dell’1 febbraio 2023, nelle misure annue lorde indicate nella tabella A) allegata al presente accordo.
Art. 3
Effetti dei nuovi stipendi
1. Gli incrementi dello stipendio tabellare previsti dall’art. 2 del presente accordo hanno effetto, dalla decorrenza ivi indicata, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un espresso rinvio allo stipendio tabellare.
2. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione dell’art. 2 del presente accordo hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sul trattamento di fine rapporto e sull'indennità premio di fine servizio, sull'assegno alimentare, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
Art. 4
Retribuzione professionale docenti
1. La retribuzione professionale docenti di cui all’art. 86 del CCPL di data 29.11.2004, come modificato dall’art. 49 del CCPL 15.10.2007, nelle misure da ultimo fissate dalla Tabella 2) allegata all’accordo stralcio di data 3 febbraio 2023 è rideterminata, con effetto dall’1 gennaio 2022, negli importi mensili lordi, per dodici mensilità, indicati nella Tabella B) allegata al presente accordo.
Art. 5
Assegno provinciale colonna B)
1. La misura dell’assegno provinciale di cui all’art. 84 del CCPL di data 29.11.2004, nell’importo da ultimo aggiornato dall’art. 21 del CCPL di data 5.9.2008, è rideterminata, a decorrere dall’1 gennaio 2023 nell’importo annuo lordo di euro 2.522,00, da erogare per tredici mensilità.
Art. 6
Incremento dotazione del Fondo unico dell’istituzione scolastica
1. Le parti firmatarie concordano la destinazione delle risorse che residuano una tantum dal presente accordo, pari a lordi euro 153.000,00, ad integrazione, per l’anno scolastico 2024/2025, della dotazione del Fondo unico dell’istituzione scolastica.
TABELLA A)
NUOVA RETRIBUZIONE TABELLARE ANNUA
(Valori in Euro per 12 mensilità cui va aggiunta la 13^ mensilità)
Docente scuola materna ed elementare
Fasce |
Retribuzione tabellare annua |
Incremento (corrispondente al valore dell'elemento perequativo conglobato dal CCNL nello stipendio tabellare) |
Retribuzione tabellare annua |
da 0 a 8 |
20.897,20 |
201,84 |
21.099,04 |
da 9 a 14 |
23.182,99 |
148,68 |
23.331,67 |
da 15 a 20 |
25.204,99 |
84,96 |
25.289,95 |
da 21 a 27 |
27.171,59 |
31,92 |
27.203,51 |
da 28 a 34 |
29.101,82 |
- |
29.101,82 |
da 35 |
30.536,92 |
- |
30.536,92 |
Docente diplomato istituti sec. II grado
Fasce |
Retribuzione tabellare annua |
Incremento (corrispondente al valore dell'elemento perequativo conglobato dal CCNL nello stipendio tabellare) |
Retribuzione tabellare annua |
da 0 a 8 |
20.897,20 |
201,84 |
21.099,04 |
da 9 a 14 |
23.182,99 |
148,68 |
23.331,67 |
da 15 a 20 |
25.204,99 |
95,64 |
25.300,63 |
da 21 a 27 |
28.126,56 |
42,48 |
28.169,04 |
da 28 a 34 |
30.029,79 |
- |
30.029,79 |
da 35 |
31.492,42 |
- |
31.492,42 |
Docente scuola media
Fasce |
Retribuzione tabellare annua |
Incremento (corrispondente al valore dell'elemento perequativo conglobato dal CCNL nello stipendio tabellare) |
Retribuzione tabellare annua |
da 0 a 8 |
22.678,52 |
159,36 |
22.837,88 |
da 9 a 14 |
25.342,05 |
95,64 |
25.437,69 |
da 15 a 20 |
27.676,59 |
31,92 |
27.708,51 |
da 21 a 27 |
29.948,17 |
- |
29.948,17 |
da 28 a 34 |
32.179,35 |
- |
32.179,35 |
da 35 |
33.837,37 |
- |
33.837,37 |
Docente laureato istituti sec. II grado
Fasce |
Retribuzione tabellare annua |
Incremento (corrispondente al valore dell'elemento perequativo conglobato dal CCNL nello stipendio tabellare) |
Retribuzione tabellare annua |
da 0 a 8 |
22.678,52 |
159,36 |
22.837,88 |
da 9 a 14 |
25.995,81 |
95,64 |
26.091,45 |
da 15 a 20 |
28.520,99 |
31,92 |
28.552,91 |
da 21 a 27 |
31.736,25 |
- |
31.736,25 |
da 28 a 34 |
33.837,37 |
- |
33.837,37 |
da 35 |
35.505,47 |
- |
35.505,47 |
TABELLA B)
INCREMENTI RETRIBUZIONE PROFESSIONALE DOCENTE
(Valori in Euro mensili da corrispondere per 12 mensilità)
Fasce anzianità |
RETRIBUZIONE PROFESSIONALE DOCENTI | AUMENTO MENSILE LORDO | RETRIBUZIONE PROFESSIONALE DOCENTI |
Importi mensili lordi all'1.1.2022 (tabella 2) accordo stralcio dd. 3.02.2023) |
Importi mensili lordi dell'incremento dall'1.1.2022 |
Importi mensili lordi rideterminati dall'1.1.2022 |
|
Da 0 a 14 anni | 184,50 | 10,30 | 194,80 |
Da 15 a 27 anni | 226,80 | 12,70 | 239,50 |
Da 28 anni | 288,20 | 16,10 | 304,30 |