AGENZIA PROVINCIALE
PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

 

A seguito della deliberazione della Giunta provinciale n. 1477 di data 18 agosto 2023, ai sensi della quale l'A.P.Ra.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva l’accordo di modifica del vigente CCPL per il personale del Comparto Scuola – area del personale A.T.A. e assistente educatore, personale insegnante e coordinatori pedagogici delle scuole dell’infanzia, personale insegnante della formazione professionale, e della certificazione positiva della Sezione di controllo della Corte dei conti di Trento, il giorno 15 settembre 2023, le parti rappresentate:

 

per la parte pubblica, l'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (A.P.Ra.N.) ai sensi della legge provinciale n. 7/97 rappresentata da:

 

avv. Alessandro Baracetti – Presidente             firmato

 

la delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali:

 

per la FLC C.G.I.L.                                         firmato

 

per la C.I.S.L. – Scuola                                   firmato

 

per la U.I.L. FPL - Enti locali                             firmato

 

per la U.I.L. Scuola                                         firmato

 

per la FGU S.A.T.O.S.                                      firmato

 

 

CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO

l’accordo di modifica del vigente CCPL per il personale del Comparto Scuola – area del personale A.T.A. e assistente educatore, personale insegnante e coordinatori pedagogici delle scuole dell’infanzia, personale insegnante della formazione professionale.


ACCORDO DI MODIFICA DEL VIGENTE CCPL PER IL PERSONALE DEL COMPARTO SCUOLA – AREA DEL PERSONALE A.T.A. E ASSISTENTE EDUCATORE, PERSONALE INSEGNANTE E COORDINATORI PEDAGOGICI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, PERSONALE INSEGNANTE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

 

 

TITOLO I

COORDINATORI PEDAGOGICI

 

CAPO I

DISPOSIZIONI RELATIVE
AI COORDINATORI PEDAGOGICI

 

Art. 1

Declaratoria e requisiti di accesso alla categoria unica dei coordinatori pedagogici
delle scuole dell’infanzia

1. La declaratoria e i requisiti di accesso alla figura professionale di coordinatore pedagogico delle scuole dell’infanzia - Categoria unica – di cui all’allegato A) all’Ordinamento professionale di data 10.11.2004, come sostituito dall’allegato A/2018 dell’accordo di data 4.10.2018 e modificato dall’art. 2 dell’accordo di data 29.12.2021, sono così di seguito sostituiti:

"Declaratoria della figura professionale di Coordinatore pedagogico delle scuole dell’infanzia – Categoria unica:

Il coordinatore pedagogico è figura specificatamente orientata al supporto tecnico-scientifico per l’elaborazione e la programmazione pedagogica - didattica del sistema scuola infanzia e dei servizi per la prima infanzia. Si distingue per competenze organizzative, progettuali e di coordinamento delle risorse umane indirizzate all’analisi e promozione di contesti educativi, all’implementazione di processi innovativi e alla costruzione di interconnessioni fra plurimi soggetti.

Le funzioni afferenti all’area pedagogica connotano la figura del coordinatore pedagogico sia nei livelli diretti del coordinamento di servizi scolastici ed educativi sia nell’elaborazione di piani di intervento in capo al Servizio competente in materia di scuola dell’infanzia, ove il coordinatore pedagogico può operare come figura interna. Tali funzioni sono, in particolare, dirette a:

- fornire consulenza e sostegno alla progettualità culturale e pedagogica delle scuole nel quadro degli indirizzi e delle linee generali di politica scolastica dell’ente provinciale;

- presidiare la qualità del servizio di scuola dell’infanzia e incentivare processi di verifica e valutazione formativa da parte del personale scolastico in un’ottica di miglioramento dell’offerta didattica e educativa delle scuole;

- collaborare per la definizione dei programmi di formazione degli insegnanti delle scuole dell’infanzia e nella fasi attuative dalla rilevazione dei bisogni alla verifica degli esiti formativi e per l’elaborazione di progetti di ricerca sul campo e di iniziative volte all’innovazione didattica e metodologica;

- coordinare gruppi di lavoro istituiti dalla struttura competente fornendo l’apporto tecnico per l’approfondimento di tematiche pedagogiche, elaborazione di linee generali e/o per questioni amministrative negli ambiti di interesse scolastico;

- promuovere relazioni di rete, nel territorio e nelle comunità di appartenenza, in coerenza con il ruolo sociale svolto dai servizi per l’infanzia, nonché le relazioni istituzionali per l’attuazione dei piani di intervento;

- assicurare la gestione del servizio scolastico adottando gli atti necessari a garantire il funzionamento dello stesso;

- provvedere all’organizzazione del servizio scolastico anche con riguardo alla formulazione degli orari di servizio del personale insegnante, alla sostituzione del personale assente, all’individuazione di soluzioni ed interventi necessari per garantire la funzionalità del servizio, al coordinamento del personale di segreteria.

Il coordinatore pedagogico preposto a circoli di coordinamento assolve, sul fronte delle scuole dell’infanzia, anche i compiti per assicurare la regolarità del servizio, e in particolare:

- organizza il servizio scolastico, anche con riguardo alla formulazione degli orari di servizio del personale insegnante; sentito il comitato di gestione e il collegio del personale, decide sulla concessione delle ferie e riguardo ai principali istituti contrattuali di riferimento;

- gestisce, nel rispetto della normativa di riferimento, i contratti per le assunzioni a tempo determinato del personale insegnante;

- assicura un’efficace integrazione del personale scolastico e definisce i relativi piani di lavoro;

- tiene i dovuti raccordi con le Amministrazioni comunali per il personale non insegnante per il quale fornisce parere su orari e ferie nonché per gli ambiti di competenza posti in capo ai Comuni dalla legge di ordinamento delle scuole dell’infanzia;

- cura l’esecuzione delle norme amministrative connesse alle funzioni della legge ordinamentale delle scuole dell’infanzia; stipula, nel rispetto e in quanto previsto dalla normativa di riferimento, i contratti per le assunzioni a tempo determinato del personale insegnante;

- assume i provvedimenti necessari, compresi quelli di emergenza, per la sicurezza delle scuole e assicura gli interventi previsti nel modello di organizzazione e gestione della sicurezza nelle scuole dell’infanzia provinciali;

- promuove efficaci relazioni interne alle scuole e cura le dimensioni del benessere lavorativo;

- tiene i raccordi con i servizi specialistici del territorio per l’attuazione di progetti educativi personalizzati in favore dei bambini; attiva la costituzione del Gruppo di lavoro per l’inclusione scolastica e sostiene programmi funzionali per la presa in carico dei bambini con particolari situazioni evolutive;

- promuove iniziative di continuità tra ordini scolastici e con i servizi socio-educativi per la prima infanzia per lo sviluppo di progetti integrati;

- cura le proposte di provvedimento da sottoporre all’approvazione del Comitato di Gestione;

- cura, nel rispetto dei compiti assegnati dalla disciplina di riferimento, il corretto funzionamento dei diversi organi collegiali della scuola. In particolare, vigila sull’andamento del Comitato di gestione, su eventuali situazioni di irregolarità fino allo scioglimento dello stesso in caso di irregolarità gravi e persistenti nonché presiede il Collegio dei docenti del circolo e stimola la promozione, diffusione e documentazione di progetti che incentivino la cultura dell’infanzia;

- esercita il controllo sulle scuole dell’infanzia equiparate in merito all’osservanza degli obblighi previsti dalla legge nel rispetto dell’autonomia pedagogica/didattica/organizzativa delle stesse;

- collabora con gli uffici comunali competenti per la manutenzione delle strutture, l’assegnazione delle risorse necessarie per garantire il servizio;

- svolge le funzioni per il coordinamento e l’integrazione dei servizi per la prima infanzia e della scuola dell’infanzia, ove esistenti.

Il coordinatore pedagogico, nell’ambito dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e con riguardo alle competenze relative alla struttura di assegnazione, svolge una funzione di coordinamento di sistema per quanto concerne le competenze provinciali per la promozione dei servizi, ivi comprese quelle di carattere tecnico - amministrativo e di definizione di aspetti attinenti la norma e la disciplina dei requisiti e standard di funzionamento. Svolge funzioni di consulenza pedagogica in raccordo con i titolari e i gestori dei servizi per la prima infanzia e coordina tavoli di lavoro e gruppi tematici per la definizione degli indirizzi generali. Effettua sopralluoghi per la verifica dei requisiti per la gestione dei servizi per la prima infanzia e segue l’iter di iscrizione all’albo dei soggetti gestori, nonché collabora con le strutture provinciali per le procedure di affidamento dei servizi a gestione esternalizzata. Promuove e coordina l’attività di formazione del personale educativo e di qualificazione professionale e tiene stabilmente le relazioni esterne per lo sviluppo di sinergie di sistema.

Requisiti di accesso alla figura professionale di Coordinatore pedagogico delle scuole dell’infanzia – Categoria unica:

Diploma di laurea quadriennale in psicologia, pedagogia e scienze dell’educazione o lauree equiparate/equipollenti o laurea in scienze della formazione primaria indirizzo scuola infanzia o laurea magistrale a ciclo unico in scienze della formazione primaria, unitamente ad una pratica professionale biennale prestata, per non meno di 180 giorni per ciascun anno scolastico/educativo, nelle scuole dell’infanzia ovvero nei nidi dell’infanzia ovvero nella scuola primaria.".

 

Art. 2
Orario di lavoro del personale insegnante e dei coordinatori pedagogici delle scuole dell’infanzia

1. Il comma 4 dell’art. 7 dell’allegato D) al CCPL di data 17.10.2003, come sostituito dall’art. 22 dell’accordo sindacale di data 10.11.2004 e modificato dall’art. 3 dell’accordo di data 24.7.2014 e dall’art. 23 dell’accordo di data 4.10.2018, è sostituito dai seguenti nuovi commi 4 e 4 bis:

"4. L'orario del coordinatore pedagogico è fissato in 36 ore settimanali. Il coordinatore pedagogico preposto a circolo assicura la propria presenza per non meno di 36 ore settimanali; in relazione alla posizione che ad esso spetta nel Circolo e alla specificità delle funzioni e responsabilità assegnategli, organizza il proprio lavoro nell'ambito dell'orario di servizio, secondo i criteri della flessibilità, sulla base delle esigenze connesse all'esercizio delle funzioni di competenza, garantendo la presenza tutte le volte che ne sia richiesta dalla natura delle attività affidate alla propria responsabilità e per le attività individuate dal dirigente del Servizio. E’ consentita la prestazione lavorativa "da remoto" limitatamente alla partecipazione alle riunioni degli organi collegiali ufficialmente convocate e svolte in modalità telematica dopo l’orario di chiusura della scuola dell’infanzia, nonché per la partecipazione - in qualità di discente - ad attività di formazione organizzate in modalità webinar. Al coordinatore pedagogico preposto a circoli di coordinamento non sono corrisposti compensi per lavoro straordinario.

4 bis. Qualora, in relazione ad esigenze eccezionali, si determini una interruzione o una riduzione del riposo fisiologico giornaliero o settimanale, al coordinatore pedagogico preposto a circolo deve essere comunque garantito, una volta cessate tali esigenze eccezionali, un adeguato recupero del tempo di riposo fisiologico sacrificato alle necessità del servizio.".

 

Art. 3
Assegnazione di sede ai coordinatori pedagogici

1. L’art. 9 dell’Allegato D) al CCPL di data 17.10.2003 è sostituito dal seguente nuovo:

"Art. 9
Assegnazione di sede ai coordinatori pedagogici

1. I coordinatori pedagogici sono preposti ai Circoli di coordinamento ai sensi dell’art. 10, comma 1, della L.P. n. 13/77 o prestano la loro attività presso l’Ufficio di coordinamento pedagogico generale.

2. Fatti salvi i casi di accertata incompatibilità ambientale, per l’assegnazione di sede ai coordinatori pedagogici l’Amministrazione effettua, prima delle immissioni in ruolo, una ricognizione interna mediante apposito avviso per acquisire eventuali disponibilità alla copertura delle sedi vacanti.".

 

 

CAPO II

DISPOSIZIONI RELATIVE
AI COORDINATORI PEDAGOGICI PREPOSTI
A CIRCOLI DI COORDINAMENTO

 

Art. 4
Disposizioni particolari per i coordinatori pedagogici preposti
a circoli di coordinamento

1. Con effetto dall’anno scolastico 2023-2024 (dec. 1 settembre 2023) l’art. 6 dell’accordo negoziale di data 29.07.2009 è così sostituito:

"Art. 6
Disposizioni particolari per i coordinatori pedagogici preposti
a circoli di coordinamento

"1. Fermo restando l’assolvimento del debito orario settimanale di 36 ore valutato su base mensile, le ore ulteriori lavorate dai coordinatori pedagogici preposti a circolo di coordinamento sono ammesse a recupero - per la parte eccedente un contingente di 60 ore l’anno e fino al limite massimo di 100 ore - e possono essere recuperate a giornata intera (con utilizzo di otto ore) nei periodi di sospensione dell’attività ovvero nel limite di quatto ore per giornata.

2. In prima applicazione le eventuali ore eccedenti il limite massimo di 100 ore di cui al comma 1, come rilevate dall’Amministrazione alla data del 31 agosto 2023, sono mantenute in godimento e possono essere recuperate a giornata intera (con utilizzo di otto ore) secondo un piano di rientro da concordare con il dirigente del servizio di appartenenza. Per il personale coordinatore pedagogico a tempo indeterminato preposto a circolo di coordinamento alla data del 31/8/2022 un contingente di 100 ore, come rilevate alla data del 31 agosto 2023, sono remunerate in misura forfetaria ai sensi del successivo art. 7.".

 

Art. 5
Valutazione dell’attività del personale coordinatore pedagogico
preposto ai circoli di coordinamento

1. A partire dall’a.s. 2022/2023 è avviato il processo valutativo per il personale coordinatore pedagogico preposto ai circoli di coordinamento, secondo la metodologia approvata con deliberazione della Giunta provinciale a seguito di concertazione tra l’Amministrazione e le Organizzazioni sindacali.

2. La valutazione è effettuata dal Dirigente della Struttura provinciale competente in materia di scuole dell’infanzia ed ha ad oggetto le prestazioni, le competenze specifiche del ruolo professionale ed il livello di conseguimento degli obiettivi assegnati. La valutazione non è effettuata nei confronti del coordinatore pedagogico preposto al circolo per un periodo inferiore a sei mesi nell’anno scolastico di riferimento.

3. Il Dirigente della Struttura provinciale competente in materia di scuole dell’infanzia, all’inizio di ogni anno scolastico, comunica in forma scritta al coordinatore pedagogico gli obiettivi, le competenze professionali e le tematiche peculiari sulle quali verterà la valutazione annuale.

4. La restituzione degli esiti della valutazione annuale avverrà in forma scritta.

5. In caso di dissenso del coordinatore valutato il medesimo può fare istanza di riesame al Dirigente generale del Dipartimento competente in materia di istruzione entro il termine di 15 giorni, il quale decide nei 15 giorni successivi.

6. In caso di valutazione negativa, prima di procedere alla definitiva formalizzazione della stessa, il Dirigente della Struttura provinciale competente in materia di scuole dell’infanzia acquisisce in contradditorio le deduzioni del coordinatore interessato, il quale può essere assistito da un rappresentante dell’organizzazione sindacale cui egli aderisce o comunque conferisce mandato e/o da un legale di sua fiducia. Di detto esito si tiene conto ai fini delle decisioni di affidamento degli ulteriori incarichi. Il coordinatore conserva il diritto a presentare le proprie controdeduzioni anche rispetto ad una valutazione non negativa.

7. La valutazione negativa comporta, in rapporto al giudizio formulato:

 

Art. 6
Retribuzione di risultato
per i coordinatori pedagogici
preposti ai circoli di coordinamento

1. Con effetto dall’anno scolastico 2022-2023 (1 settembre 2022) al coordinatore pedagogico preposto a circolo di coordinamento che consegue una valutazione positiva è corrisposta la retribuzione di risultato fino ad un importo massimo di annui euro 2.038,00 tenuto conto del punteggio di valutazione ottenuto, elevabile di euro 700,00.= annui lordi per un massimo di due unità in relazione al raggiungimento di obiettivi di particolare complessità. Per periodi di durata inferiore all’anno, la retribuzione di risultato spetta in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio, con arrotondamento al mese intero dei periodi pari o superiori a 15 giorni.

2. Le assenze per malattia sono considerate solo se continuative e per periodi superiori ai 30 giorni.

3. Per i periodi di assenza per congedo di maternità o paternità, anche in assenza di valutazione, la retribuzione di risultato è corrisposta in misura forfetizzata commisurata a quella di più basso importo prevista per il personale con qualifica di coordinatore pedagogico preposto a circolo normalmente valutato calcolata in ratei pari ad un dodicesimo dell’importo annuo.

4. In caso di cessazione dal servizio del coordinatore pedagogico, in assenza di valutazione è confermata la valutazione riportata nel periodo precedente.

 

Art. 7
Norma transitoria per l’anno scolastico 2022-2023

1. Le risorse contrattuali che residuano una tantum dall’applicazione di questo accordo per il periodo 1/1/2022-31/8/2022, pari ad euro 20.364,67 (lordo oneri), sono così ripartite:

a) euro 10.182,34 lordo oneri ad incremento per l’anno scolastico 2022/2023 delle risorse per il finanziamento della retribuzione di risultato di cui all’art. 6 di questo accordo;

b) euro 10.182,33 lordo oneri da destinare in misura forfetaria al personale coordinatore pedagogico a tempo indeterminato preposto a circolo di coordinamento alla data del 31/8/2022 per la remunerazione di un contingente di 100 ore fissato dall’art. 4 di questo accordo.

 

Art. 8
Indennità per i coordinatori pedagogici
preposti ai circoli di coordinamento

1. A decorrere dall’1 gennaio 2022, l’indennità spettante al personale coordinatore pedagogico preposto ai circoli di coordinamento, da erogare per dodici mensilità, è rideterminata in € 14.000,00 annui lordi in ragione delle accresciute responsabilità direttive e di risultato connesse alla preposizione ai circoli di coordinamento, tra cui l’assunzione di provvedimenti di emergenza e quelli richiesti per assicurare il funzionamento e la sicurezza delle scuole di cui all’art. 24, comma 2, lettera c), della legge provinciale n. 13 del 21 marzo 1977.

Art. 9
Copertura delle sedi dei circoli di coordinamento delle scuole dell’infanzia

1. L’art. 2 dell’accordo per la copertura delle sedi vacanti dei circoli di coordinamento scuole infanzia prov.li di data 16.04.2009, come sostituito dall’art. 24 dell’accordo di data 4.10.2018, è sostituito dal seguente:

"Art. 2
Copertura delle sedi dei circoli di coordinamento delle scuole dell’infanzia

1. In caso di vacanza delle sedi dei circoli di coordinamento delle scuole dell’infanzia, i posti sono coperti attraverso preposizione di personale con qualifica di coordinatore pedagogico con mobilità o tramite la graduatoria del concorso per l’assunzione a tempo indeterminato.

2. In caso di vacanza delle sedi di circoli in corso d'anno o per sostituzioni temporanee in caso di assenza o ferie del coordinatore pedagogico preposto a circolo di coordinamento di durata superiore a dieci giorni continuativi si procede mediante lo scorrimento delle pertinenti graduatorie concorsuali.

3. In assenza di graduatorie concorsuali o in caso di mancata accettazione della chiamata da parte del personale utilmente collocato nelle graduatorie concorsuali, nelle more dell’indizione di un pubblico concorso per sostituzioni temporanee in caso di assenza o ferie del coordinatore pedagogico preposto a circolo di coordinamento di durata superiore a dieci giorni continuativi, l’Amministrazione provvede:

- ad affidare la reggenza del circolo di coordinamento ad un coordinatore pedagogico preposto ad altro circolo per un periodo non superiore a quello dell’anno scolastico in corso all’atto dell’affidamento della reggenza stessa. Per periodi superiori al mese, escluse – nel caso di sostituzione di titolare temporaneamente assente – le ferie del titolare medesimo (salvo che le stesse non siano contigue a periodi di aspettativa o congedo), il reggente è affiancato da un insegnante del circolo, tra quelli che hanno fornito la loro disponibilità, individuato dal reggente o – nel caso di titolare temporaneamente assente – d’intesa tra reggente e titolare. Per il periodo dell’affiancamento, l’insegnante è esonerato temporaneamente dall’insegnamento;

- a disporre l’affidamento temporaneo di mansioni superiori, nel rispetto della disciplina recata dall’art. 45 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, a personale insegnante della scuola dell’infanzia provinciale assunto a tempo indeterminato. Al personale insegnante incaricato può essere affiancato, come advisor, un coordinatore pedagogico preposto a circolo.

Il Dirigente della Struttura provinciale competente in materia di scuole dell’infanzia può in ogni caso individuare, nel rispetto dei criteri di efficienza ed efficacia, le soluzioni organizzative più idonee e definire eventualmente ulteriori modalità di sostituzione, se non percorribili quelle sopra indicate.

4. Al personale individuato al precedente comma 3 sono attribuiti, per la durata dell’incarico, i seguenti compensi:

a. per gli incarichi assegnati ai sensi del comma 3, primo alinea:

    • compenso orario di lordi € 19,20 per le ore effettivamente prestate e fino ad un massimo di 25 ore mensili per l’incarico di reggenza assegnato, per periodi di durata non superiore ad un mese, al coordinatore pedagogico preposto ad altro circolo,
    • il 60% dell’ammontare dell’indennità di preposizione prevista dall’art. 27, comma 1, del CCPL di data 1 settembre 2008 e successive modifiche per l’incarico di reggenza assegnato, per periodi superiori ad un mese, al coordinatore pedagogico preposto ad altro circolo,
    • il 40% dell’ammontare dell’indennità di preposizione prevista dall’art. 27, comma 1, del CCPL di data 1 settembre 2008 e successive modifiche all’insegnante del circolo che affianca il coordinatore pedagogico incaricato della reggenza per periodi superiori al mese;

b. per gli incarichi assegnati ai sensi del comma 3, secondo alinea:

5. Il personale coordinatore pedagogico preposto a circolo di coordinamento nel caso di assenza o ferie di durata pari o non superiore a dieci giorni continuativi è sostituito da uno dei coordinatori pedagogici preposti a circoli viciniori. La sostituzione prevista dal presente comma non dà titolo ad alcun compenso aggiuntivo.".

 

 

TITOLO II

ULTERIORI DISPOSIZIONI DI MODIFICA
DEL CCPL DI DATA 17.10.2003

 

Art. 10
Formazione per il personale delle scuole dell’infanzia

1. L’art. 14 dell’Allegato D) al CCPL di data 17.10.2003, come sostituito dall’art. 27 dell’accordo sindacale di data 10.11.2004, è sostituito dal seguente nuovo:

"Art. 14
Formazione per il personale delle scuole dell’infanzia

1. Le parti individuano nella formazione un fondamentale strumento di aggiornamento e di crescita professionale del personale in servizio e di inserimento nei processi formativi del personale di nuova assunzione.

2. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto e un dovere per il personale delle scuole dell’infanzia, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità.

3. Con direttiva della Struttura provinciale competente in materia di scuole dell’infanzia, da emanarsi entro il 31/12 antecedente a ciascun anno scolastico di riferimento, sono definiti:

  1. gli obiettivi formativi assunti come prioritari a livello provinciale, con particolare riguardo a quelli relativi alle iniziative di sostegno dei processi di innovazione;
  2. indicazioni circa il monitoraggio, il supporto, l'assistenza e la valutazione degli interventi formativi.

4. I predetti elementi vanno definiti nell'ambito di una strategia pluriennale e sulla base delle disponibilità finanziarie previste dalla legge di bilancio.

5. Il piano per le attività di formazione e di aggiornamento è adottato dalla Struttura provinciale competente entro il 31 maggio antecedente a ciascun anno di riferimento. Il collegio dei docenti delibera, nell’ambito del piano di formazione, le proposte corrispondenti alle esigenze del circolo. A tal fine le proposte formative saranno individuate tra le proposte del Servizio provinciale competente in materia di scuole dell’infanzia, nell'ambito dei progetti autonomamente elaborati o proposti dai collegi e nell'ambito della complessiva offerta dell'IPRASE, dell'Università di Trento, di altri Enti culturali e scientifici e delle associazioni professionali.

6. Per tutte le attività devono essere documentate le modalità di realizzazione e di partecipazione e devono essere presentati al collegio docenti le documentazioni e i materiali prodotti.

7. I coordinatori pedagogici partecipano, previa autorizzazione del Dirigente della Struttura provinciale competente, in relazione anche alle esigenze di funzionamento del servizio, ad iniziative formative o di aggiornamento in ambito pedagogico-didattico ed amministrativo, organizzate dall’Amministrazione o realizzate da enti universitari, I.R.R.S.A.E., I.P.R.A.S.E., altri enti ed associazioni professionali.

8. Il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati o autorizzati dall'Amministrazione è considerato in servizio a tutti gli effetti e i relativi oneri sono a carico della stessa. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta, sussistendone i presupposti, il trattamento di missione ed il rimborso delle spese di viaggio.

9. Il Dirigente della Struttura provinciale competente può concedere al personale che ne faccia richiesta, senza determinazione di oneri a carico dell’Amministrazione, permessi retribuiti per la partecipazione a convegni su materie attinenti l’attività svolta, fino ad un massimo di giorni tre per anno scolastico.".

 

Art. 11
Rapporto di lavoro a tempo parziale

1. Nel secondo periodo del comma 16 bis dell’art. 25 "Rapporto di lavoro a tempo parziale" del CCPL di data 17.10.2003 e successive modifiche le parole "per gli aa.ss. 2021-2022 e 2022-2023" sono sostituite dalle parole "per gli aa.ss. 2021-2022, 2022-2023 e per gli aa.ss. 2023-2024, 2024-2025".

2. Nell’ultimo periodo del comma 16 bis dell’art. 25 "Rapporto di lavoro a tempo parziale" del CCPL di data 17.10.2003 e successive modifiche le parole "Al termine di tale biennio" sono sostituite dalle parole "Al termine di quest’ultimo biennio".