AGENZIA PROVINCIALE
PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE
A seguito della deliberazione della Giunta provinciale n. 17 di data 13 gennaio 2023, ai sensi della quale l'A.P.Ra.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva l’accordo per le procedure di progressione orizzontale del personale del comparto scuola – area del personale A.T.A. e assistente educatore, personale insegnante e coordinatori pedagogici delle scuole dell'infanzia, personale insegnante della formazione professionale - per il triennio contrattuale 2019/2021, e dell’esito della verifica del Collegio dei revisori dei conti della Provincia di data 23 gennaio 2023, il giorno 9 marzo 2023, le parti rappresentata da:
per la parte pubblica dall'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (A.P.Ra.N.) ai sensi della legge provinciale n. 7/97, composta da:
avv. Alessandro Baracetti – Presidente firmato
per la delegazione sindacale, dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali:
per la FLC C.G.I.L. firmato
per la C.I.S.L. – Scuola firmato
per la U.I.L. FPL - Enti locali firmato
per la U.I.L. Scuola firmato
per la FGU S.A.T.O.S. firmato
CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO
l’accordo per le procedure di progressione orizzontale del personale del comparto scuola – area del personale A.T.A. e assistente educatore, personale insegnante e coordinatori pedagogici delle scuole dell'infanzia, personale insegnante della formazione professionale - per il triennio contrattuale 2019/2021.
ACCORDO PER LE PROCEDURE DI PROGRESSIONE ORIZZONTALE DEL PERSONALE DEL COMPARTO SCUOLA – AREA DEL PERSONALE A.T.A. E ASSISTENTE EDUCATORE, PERSONALE INSEGNANTE E COORDINATORI PEDAGOGICI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, PERSONALE INSEGNANTE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE - PER IL TRIENNIO CONTRATTUALE 2019/2021.
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente accordo si applica al personale dipendente della Provincia autonoma di Trento del comparto del personale della scuola – area non dirigenziale – di cui all’art. 3, comma 1, punto 2), lett. b), c) e d) del D.P.P. 20 novembre 2003, n. 44-7/Leg., così di seguito specificato:
Art. 2
Progressioni orizzontali
1. Nei confronti del personale collocato nelle posizioni retributive fino alla sesta ed in possesso al 31 dicembre 2021 dei requisiti di anzianità nella posizione di appartenenza previsti dall’art. 8, commi 2 o 4, del vigente Ordinamento professionale, si attua il passaggio alla posizione retributiva successiva con decorrenza 1 gennaio 2022.
2. Nei confronti del personale collocato nelle posizioni retributive fino alla sesta ed in possesso al 31 dicembre 2022 dei requisiti di anzianità nella posizione di appartenenza previsti dall’art. 8, commi 2 o 4, del vigente Ordinamento professionale, si attua il passaggio alla posizione retributiva successiva con decorrenza 1 gennaio 2023. E’ escluso dall’applicazione del presente comma il personale che beneficia del passaggio alla seconda posizione retributiva ai sensi del successivo comma 3.
3. Il passaggio alla seconda posizione retributiva avviene a decorrere dall’1 gennaio 2019 per i dipendenti che hanno maturato i prescritti requisiti al 31 dicembre 2018, a decorrere dall’1 gennaio 2020 per i dipendenti che hanno maturato i prescritti requisiti al 31 dicembre 2019 e a decorrere dall’1 gennaio 2021 per i dipendenti che hanno maturato i requisiti al 31 dicembre 2020.
4. Per il triennio 2019-2021, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 57 della legge provinciale n. 7 del 3 aprile 1997 e dell’art. 7 della legge provinciale 29 dicembre 2022, n. 19 (legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2023) che ha introdotto l’art. 12 bis nella legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 22, l’assolvimento di tutti gli obblighi inerenti al funzione è individuato nell’assenza di sanzioni disciplinari superiori alla multa.
5. Le progressioni orizzontali si applicano secondo quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo al personale che nel medesimo triennio non sia incorso in sanzioni disciplinari superiori alla multa.
6. In assenza della condizione di cui al comma 5 del presente articolo e nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità del vigente codice disciplinare, i tempi della progressione orizzontale sono ritardati secondo quanto sottoriportato:
per il personale che sia incorso nella sanzione della sospensione dal servizio da un minimo di 1 giorno ad un massimo di 10, i tempi della progressione orizzontale e gli effetti dell’erogazione sono ritardati di un anno;
per il personale che sia incorso nella sanzione della sospensione dal servizio da un minimo di 11 giorni ad un massimo di 30, i tempi della progressione orizzontale e gli effetti dell’erogazione sono ritardati di due anni;
per il personale che sia incorso nella sanzione della sospensione dal servizio da 31 a 90 giorni, del licenziamento con o senza preavviso, non si dà corso alla progressione.
7. Per la sussistenza delle condizioni di cui al comma 4 del presente articolo si prende in considerazione il triennio contrattuale cui si riferiscono le procedure.