AGENZIA PROVINCIALE
PER LA
RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

 

A seguito della deliberazione della Giunta provinciale n. 2278 di data 11 settembre 2008, ai sensi della quale l'A.P.Ra.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva l’accordo provinciale inerente le disposizioni speciali per il personale delle qualifiche forestali concernenti il quadriennio giuridico 2006/2009 ed il biennio economico 2006/2007, il giorno 23 settembre 2008, ad ore 15,00, nella sala vetri di Piazza Fiera, n. 3, a Trento, l’Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale, composta da:

 

dott. Aldo Duca – presidente

dott. Silvio Fedrigotti – componente

prof. Mario Pederzolli - componente

 

e la delegazione sindacale, composta dai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali:

C.G.I.L. - Funzione pubblica     non firmato

C.I.S.L. FPS                          firmato

U.I.L. FPL - Enti Locali             non firmato

Fe.N.A.L.T. – Enti Locali           firmato

 

CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO

 

l’accordo provinciale inerente le disposizioni speciali per il personale delle qualifiche forestali concernenti il quadriennio giuridico 2006/2009 ed il biennio economico 2006/2007.


 

ACCORDO INERENTE LE DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL PERSONALE DELLE QUALIFICHE FORESTALI CONCERNENTI IL QUADRIENNIO GIURIDICO 2006/2009 ED IL BIENNIO ECONOMICO 2006-2007.

 

 

TITOLO I

PARTE NORMATIVA

 

Art. 1
Campo di applicazione, decorrenze e durata

1. Il presente contratto concerne il quadriennio giuridico 2006/2009 ed il biennio economico 1 gennaio 2006 – 31 dicembre 2007 ed alcune norme di modifica dell’Accordo di data 22 aprile 2005. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di sottoscrizione, salvo prescrizioni diverse di singole norme.

2. Per quanto non innovato dal presente accordo, continuano a trovare applicazione le norme di cui al C.C.P.L. 2002-2005 sottoscritto in data 22 aprile 2005 e all’Accordo di modifica del CCPL 2002-2005 di data 31 agosto 2007.

3. Le norme contenute nel presente contratto integrano le disposizioni, salvo diversa previsione, del contratto collettivo provinciale di lavoro di data 20 ottobre 2003, come modificato dall’accordo provinciale stralcio concernente il biennio economico 2006-2007 e dall’accordo sull’ordinamento professionale, sottoscritti in data 20 aprile 2007, per il personale delle qualifiche forestali della Provincia autonoma di Trento.

 

Art. 2
Orario di lavoro

1. L’art. 3 (Orario di lavoro) dell’Accordo concernente disposizioni speciali per il personale delle qualifiche forestali della Provincia autonoma di Trento di data 22 aprile 2005 è sostituito dal seguente:

"Art. 3
Orario di lavoro

1. Al personale delle qualifiche forestali, fino a diversa disciplina, continua ad applicarsi l’articolazione dell’orario di lavoro stabilita ai sensi dell’art. 4, comma 2, del contratto collettivo provinciale di lavoro 16 luglio 2002."

 

Art. 3
Ferie

1. L’art. 4 (Ferie) dell’Accordo concernente disposizioni speciali per il personale delle qualifiche forestali della Provincia autonoma di Trento di data 22 aprile 2005 è sostituito dal seguente:

"Art.4
Ferie

1. Al personale delle qualifiche forestali della Provincia autonoma di Trento in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 16 luglio 2002, che in ragione dell’anzianità di servizio già maturata alla predetta data goda di un numero di giorni di ferie superiore a quelli previsti dall’art. 42 del CCPL di data 20 ottobre 2003, li conserva."

 

 

Art. 4
Inidoneità

1. L’art. 7 (Inidoneità) dell’Accordo concernente disposizioni speciali per il personale delle qualifiche forestali della Provincia autonoma di Trento di data 22 aprile 2005 è sostituito dal seguente:

"Art. 7
Inidoneità

1. Qualora il riconoscimento della permanente inidoneità allo svolgimento delle proprie mansioni, ai sensi dell’articolo 56 del CCPL di data 20.10.2003, avvenga nei confronti del personale delle qualifiche forestali, l’eventuale inquadramento in figura professionale della stessa categoria e/o livello avviene secondo la seguente tabella di equiparazione:

QUALIFICHE FORESTALI

FIGURE PROFESSIONALI

AGENTE FORESTALE

ASSISTENTE nei vari indirizzi

ASSISTENTE FORESTALE

ASSISTENTE nei vari indirizzi

SOVRINTENDENTE FORESTALE

ASSISTENTE nei vari indirizzi

ISPETTORE FORESTALE

COLLABORATORE nei vari indirizzi

ISPETTORE FORESTALE CAPO

COLLABORATORE nei vari indirizzi

ISPETTORE FORESTALE SUPERIORE

COLLABORATORE nei vari indirizzi

2. La differenza tra l’importo in godimento a titolo di indennità forestale all’atto dell’inquadramento in diversa figura professionale e quanto attribuito a titolo di assegno previsto dall’allegato costituente la tabella 2) dell’accordo provinciale stralcio concernente il biennio economico 2006-2007 di data 20 aprile 2007, viene trasferita nel maturato ed utilizzata a conguaglio nel caso di successive progressioni orizzontali e di categoria e/o livello.

3. Quanto previsto dal precedente comma 2 in materia di indennità forestale si applica anche nella fattispecie di inquadramento in figura professionale di categoria e/o livello inferiore."

 

Art. 5
Assegnazione e trasferimento del personale delle qualifiche forestali

1. L’art. 9 (Assegnazione e trasferimento del personale delle qualifiche forestali) dell’Accordo concernente disposizioni speciali per il personale delle qualifiche forestali della Provincia autonoma di Trento di data 22 aprile 2005 è sostituito dal seguente:

"Art. 9
Assegnazione e trasferimento del personale delle qualifiche forestali

1. Nell’assegnare o nel trasferire un dipendente ad una sede di servizio, oltre alle ragioni tecniche, organizzative o produttive che determinano l’assegnazione o il trasferimento, si deve tenere conto della situazione familiare e personale nonché, in caso di trasferimento, dell’anzianità di servizio e dell’eventuale servizio prestato in sedi disagiate.

2. Il trasferimento può essere disposto anche quando la permanenza del dipendente in una sede sia in contrasto con l’interesse del servizio.

3. L’Amministrazione, valutate le esigenze di servizio, può concedere al personale che ne abbia fatto richiesta, per gravissimi motivi di carattere familiare o personale adeguatamente documentati, l’assegnazione, anche in soprannumero all’organico, in altra sede di servizio per un periodo non superiore a sessanta giorni, eventualmente rinnovabile. Valutate le esigenze di servizio, l'assegnazione temporanea, che comunque non comporta la corresponsione degli emolumenti previsti per il servizio fuori sede, può avvenire anche in relazione ad esigenze derivanti dalla tutela della maternità.

4. In sede di accordo decentrato sono disciplinate ulteriori e più specifiche modalità di applicazione del presente articolo, in relazione alle peculiarità di impiego del personale.

5. Fino a diversa disciplina continua ad applicarsi quanto stabilito nell’accordo sottoscritto ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del contratto collettivo provinciale di lavoro 16 luglio 2002."

 

TITOLO II

PARTE ECONOMICA

 

Art. 6
Struttura della retribuzione

1. L’art. 10 (Struttura della retribuzione) dell’Accordo concernente disposizioni speciali per il personale delle qualifiche forestali della Provincia autonoma di Trento di data 22 aprile 2005 è sostituito dal seguente:

"Art. 10
Struttura della retribuzione

1. La struttura della retribuzione del personale inquadrato nelle qualifiche forestali è composta dalle seguenti voci:

a) retribuzione fondamentale:

a.1) stipendio tabellare di cui all’art. 7 del presente accordo;
a.2) indennità integrativa speciale di cui alla tabella dell’allegato A dell’accordo di data 22 aprile 2005;
a.3) maturato economico;
a.4) indennità forestale di cui all’art. 13 dell’accordo di data 22 aprile 2005, come sostituito dall’art. 8 del presente accordo;
a.5) assegno funzionale;
a.6) assegni ad personam;

b) retribuzione accessoria:

b.1) compensi per lavoro straordinario;
b.2) indennità variabili.

2. Inoltre compete, ove spettante, l'assegno per il nucleo familiare ai sensi della legge 13 maggio 1988, n. 153, e successive modificazioni, erogato a decorrere dal 1° gennaio 2001 secondo le modalità previste dall'INPS, compatibilmente con la natura pubblica dell'Ente datore di lavoro."

 

Art. 7
Incrementi stipendiali

1. Sono confermati, a decorrere dall’1 gennaio 2007, lo stipendio tabellare previsto dall’Allegato A) dell’Accordo provinciale relativo al secondo biennio economico 2004-2005 di data 9 agosto 2005 e gli aumenti dello stesso previsti dalla Tabella 3) allegata all’Accordo provinciale stralcio concernente il biennio economico 2006-2007 del personale del comparto autonomie locali - area non dirigenziale e disposizioni urgenti di modifica del 2002-2005 di data 20 ottobre 2003, sottoscritto in data 20 aprile 2007. Alla data dell’1 gennaio 2007 lo stipendio tabellare risulta quindi rideterminato nelle misure annue lorde previste nella tabella 1) allegata al presente accordo.

2. Sono altresì confermati, alle date dell’1 gennaio 2008, dell’1 luglio 2008 e dell’1 gennaio 2009, gli stipendi rideterminati dall’art. 39, comma 2, del CCPL 2006/2009, biennio economico 2008/2009, del Comparto autonomie locali – area non dirigenziale, sottoscritto in data 22 settembre 2008, e riassunti nella tabella 2) allegata al presente accordo.

 

Art. 8 (1) (3)
Indennità forestale

1. L’art. 13 (Indennità forestale) dell’Accordo concernente disposizioni speciali per il personale delle qualifiche forestali della Provincia autonoma di Trento di data 22 aprile 2005 è sostituito dal seguente articolo:

"Art. 13
Indennità forestale

1. L'indennità forestale retribuisce:

- i maggiori carichi di lavoro dovuti alle varie attività connesse all'espletamento dei compiti di polizia giudiziaria, di agente di pubblica sicurezza e di polizia amministrativa;

- la responsabilità ed i rischi derivanti dall'indossare l'uniforme e dal porto d'armi;

- l'attività di consulenza ed informazione all'utenza nonché la continua disponibilità per ogni situazione di emergenza o pericolo che richiede l'intervento o l'appoggio del personale;

- l'onere ed il rischio derivanti dalle condizioni anche particolarmente disagiate in cui si svolge il servizio.

2. A decorrere dall’1 ottobre 2007, l’indennità forestale è corrisposta nelle seguenti misure annue lorde per tredici mensilità:

QUALIFICA

INDENNITÀ FORESTALE ANNUA LORDA

Agente forestale

Euro 5.614,80

Assistente forestale

Euro 6.543,60

Sovrintendente forestale

Euro 8.030,40

Ispettore forestale

Euro 8.572,80

Ispettore forestale capo

Euro 8.847,60

Ispettore forestale superiore

Euro 9.265,20

3. L'eventuale "assegno personale forestale" attribuito ai sensi dell’articolo 28, comma 1, del contratto collettivo provinciale di lavoro 16 luglio 2002 è riassorbibile con l’importo dell’indennità forestale attribuito in esito alla progressione alle qualifiche superiori.

4. Durante il periodo di prova e fino al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza non viene corrisposta l’indennità forestale.

5. L’indennità forestale è aggiornata contrattualmente, tenuto conto delle misure e delle decorrenze previste per il corrispondente personale del Corpo forestale dello Stato."

(1) Sostituito dall'art. 1 dell'Accordo di modifica del 14 gennaio 2010
(3) Modificato dall'art. 1 dell'integrazione accordo del 31 dicembre 2010

Art. 9
Effetti dei nuovi stipendi

1. Nei confronti del personale cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza della parte economica del presente accordo relativo al biennio 2006-2007, gli incrementi di cui ai precedenti articoli hanno effetto integralmente alle scadenze e negli importi ivi previsti, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza. Agli effetti dell'indennità premio di servizio, dell'indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall'articolo 2122 del codice civile, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.

2. Salvo diversa previsione, gli incrementi dello stipendio tabellare previsti dal presente contratto hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un espresso rinvio allo stipendio tabellare annuo.

3. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente contratto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità premio di fine servizio, sull'equo indennizzo, sull'assegno alimentare, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

 

Art. 10
Trattamento accessorio

1. I compensi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 16 del contratto collettivo provinciale di lavoro di data 22 aprile 2005 rimangono confermati nella misura già determinata, in attesa di eventuale rivalutazione da effettuarsi con accordo negoziale in armonia con la contrattazione collettiva nazionale.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2006 e fino alla decorrenza prevista dall’art. 12 del presente accordo, al personale che ricopre l'incarico di responsabile di una stazione forestale, o in caso di sua assenza o impedimento, al sostituto responsabile della stazione forestale, è corrisposto un compenso giornaliero di € 2,70 per ogni giornata di effettiva presenza in servizio.

3. Per il personale che espleta servizi fuori sede nella fascia oraria che va dalle ore 20.00 alle ore 6.00 il tempo di viaggio è considerato come tempo lavorato.

4. Al personale delle qualifiche forestali si applica quanto previsto in materia di produttività per il restante personale provinciale, ad eccezione delle disposizioni relative alla quota A del Fondo per la produttività e il miglioramento dei servizi.

 

Art. 11(2)
Assegno funzionale

1. A decorrere dall’1 gennaio 2009, nei confronti del personaleche matura i requisiti di cui alla tabella che segue è corrisposto l’assegno funzionale, negli importi annui lordi e per tredici mensilità, con le modalità indicate nei successivi commi.

QUALIFICHE

17° anno di servizio

ASSEGNO ANNUO LORDO

29° anno di servizio

ASSEGNO ANNUO LORDO

Agente forestale
Assistente forestale

Euro 1.448,00

Euro 2.168,80

Sovrintendente forestale

Euro 1.800,20

Euro 3.018,20

Ispettore forestale
Ispettore forestale capo
Ispettore forestale superiore

Euro 1.829,40

Euro 3.070,50

2. Nei confronti del personale che ne aveva il godimento fino all’applicazione dell’articolo 19 del contratto collettivo provinciale di lavoro di data 16 luglio 2002, ai fini dell’attribuzione dell’assegno funzionale si procede allo scorporo dall’importo in godimento a titolo di maturato economico della somma corrispondente all’’importo dell’assegno funzionale stesso in godimento alla data del 30 dicembre 2000 o all’importo successivamente acquisito per effetto di quanto disposto dall’articolo 19 del contratto di data 16 luglio 2002. Per l’attribuzione dell’assegno funzionale nell’importo di cui al comma 1, si utilizza, fino a concorrenza ed entro il limite del 50% della differenza tra l’assegno già in godimento e quello spettante per effetto del comma 1, la parte residua dell’indennità di cui all’articolo 10 della legge provinciale 29 dicembre 1981, n. 25, transitata nel maturato economico ai sensi dell’articolo 27, comma 3, del contratto di data 16 luglio 2002.

3. Al compimento del 29° anno di servizio, e comunque in data non anteriore alla decorrenza prevista al comma 1, al personale di cui al comma 2 è attribuito l’assegno funzionale nell’ammontare previsto dal comma 1. A tal fine si procede mediante scorporo, fino a concorrenza, dalla parte residua dell’indennità di cui all’articolo 10 della legge provinciale 29 dicembre 1981, n. 25, transitata nel maturato economico ai sensi dell’articolo 27, comma 3, del contratto di data 16 luglio 2002 dell’importo corrispondente al 50% della differenza tra l’assegno in godimento e quello spettante a seguito del compimento del 29° anno di servizio.

4. Per il personale che alle decorrenze di cui all’articolo 19 del contratto collettivo provinciale di lavoro di data 16 luglio 2002 non aveva in godimento l’assegno funzionale, al compimento del 17° anno di servizio si provvede alla corresponsione dello stesso assegno utilizzando prioritariamente, mediante scorporo, fino a concorrenza ed entro il limite del 50% dell’ammontare dell’assegno funzionale spettante, la parte residua di indennità trasferita nel maturato economico ai sensi dell’articolo 27, comma 3, del citato contratto. Al compimento del 29° anno di servizio si procede come indicato nel precedente comma 3.

5. Al personale inquadrato nelle qualifiche forestali ai sensi dell’articolo 44 dell’accordo di settore di data 29 settembre 2006, l’assegno funzionale viene corrisposto dal giorno successivo al compimento dei previsti anni di servizio, comunque in data non antecedente la decorrenza di cui al comma 1. L’assegno viene attribuito nell’importo pari al 50% delle somme previste al comma 1 considerando il restante 50% assorbito nell’importo virtualmente spettante, in relazione alla qualifica forestale di inquadramento, a titolo di indennità di cui all’articolo 10 della legge provinciale 29 dicembre 1981, n. 25, come consolidato per il restante personale forestale alla data del 30 dicembre 2000; si procede analogamente al compimento del 29° anno di servizio.
Al fine del computo degli anni di servizio utile, l’anzianità maturata nelle figure professionali di guardia ittico venatoria e sorvegliante idraulico viene valutata nella misura dell’80% per cento.

6. Per il personale assunto successivamente alla data di sottoscrizione del contratto collettivo provinciale di lavoro di cui ai commi precedenti si provvede, al compimento degli anni di servizio nelle qualifiche forestali di cui al comma 1, alla corresponsione dell’assegno funzionale nelle misure di cui al medesimo comma 1.

7. L’assegno funzionale disciplinato dal presente articolo è aggiornato contrattualmente tenuto conto delle misure e delle decorrenze previste per il corrispondente personale del Corpo forestale dello Stato.

(2) Sostituito dall'art. 1 dell'Accordo di modifica del 14 gennaio 2010

 

Art. 12
Indennità di coordinamento e/o di funzioni specialistiche

1. A decorrere dall’1 gennaio 2009, al personale incaricato della responsabilità di una Stazione forestale, ovvero, limitatamente al personale inquadrato nelle qualifiche forestali del livello C evoluto, al personale a cui siano affidati compiti specialistici o di coordinamento di gruppi di lavoro, settori o progetti, è corrisposta un’indennità di coordinamento e/o di funzioni specialistiche in base al livello di responsabilità, alla complessità delle competenze attribuite e alla specializzazione richiesta dai compiti affidati.

2. L’indennità è corrisposta su dodici mensilità, per un importo minimo di Euro 900,00 lordi annui ed un importo massimo di Euro 1.500,00 lordi annui e comunque per un numero di dipendenti non superiore a 60 e per un importo complessivo massimo annuo di € 72.000,00.

3. A tal fine il Comandante del Corpo, sentiti i Dirigenti cui è assegnato personale delle qualifiche forestali, individua con atto scritto e motivato il personale che, in relazione ai criteri di cui all’articolo precedente, possono beneficiare dell’indennità di coordinamento e/o di funzioni specialistiche e il relativo ammontare.

4. L’individuazione del personale viene effettuata annualmente e può essere revocata con atto scritto e motivato prima della scadenza, a seguito di:

  • · intervenuti mutamenti organizzativi;

  • · accertamento di risultati negativi;

  • · per impossibilità dell’adempimento previsto dall’incarico.

  • 5. La revoca di cui al comma precedente comporta la perdita dell’indennità.

    6. L’indennità di coordinamento e/o di funzioni specialistiche viene ridotta in caso di assenze (escluse le ferie e gli infortuni) superiori a 30 giorni continuativi e per ogni periodo multiplo, nella misura di 1/12 dell’importo annuo attribuito.

    7. A decorrere dalla data di cui al comma 1 cessa l’applicazione dell’indennità di cui all’articolo 16, comma 4, del C.C.P.L. concernente "Disposizioni speciali per il personale delle qualifiche forestali – integrazione del contratto del personale del comparto delle autonomie locali di data 20 ottobre 2003", sottoscritto in data 22 aprile 2005. L’importo erogato a tale titolo viene portato a conguaglio con quello determinato ai sensi del comma 2.

    8. Il personale cui viene attribuita l’indennità prevista dal presente articolo non può beneficiare della quota B) del Fondo per la produttività e il miglioramento dei servizi e non è computato ai fini dell’attribuzione del relativo budget alla struttura di assegnazione.

     

    TITOLO III

    ORDINAMENTO PROFESSIONALE

     

    Art. 13
    Sistema di classificazione del personale

    1. L’art. 18 (Sistema di classificazione del personale) dell’Accordo concernente disposizioni speciali per il personale delle qualifiche forestali della Provincia autonoma di Trento di data 22 aprile 2005 è sostituito dal seguente:

    "Art. 18
    Sistema di classificazione del personale

    Il sistema di classificazione del personale delle qualifiche forestali si articola in un’unica categoria e in due livelli, il livello base ed il livello evoluto. Ciascun livello si articola in tre posizioni economiche che coincidono con le qualifiche alle quali le stesse si riferiscono e corrispondono alle posizioni economiche del restante personale provinciale indicate nella seguente tabella:

    CATEGORIA E LIVELLO

    QUALIFICA

    POSIZIONI ECONOMICHE RESTANTE PERSONALE

    C BASE

    AGENTE FORESTALE

    1^

    ASSISTENTE FORESTALE

    2^

    SOVRINTENDENTE FORESTALE

    4^

    C EVOLUTO

    ISPETTORE FORESTALE

    1^

    ISPETTORE FORESTALE CAPO

    2^

    ISPETTORE FORESTALE SUPERIORE

    4^

    2. Il contenuto delle attribuzioni delle qualifiche è riportato nell’allegato B.

    3. Le progressioni nell’ambito della categoria e dei livelli sono consentite esclusivamente dall’interno."

     

    Art. 14
    Progressione nell’ambito dei livelli

    1. L’art. 19 (Progressione nell’ambito dei livelli) dell’Accordo concernente disposizioni speciali per il personale delle qualifiche forestali della Provincia autonoma di Trento di data 22 aprile 2005, come già modificato dall’art. 2 dell’Accordo modificativo di data 31 agosto 2007, è sostituito dal seguente:

    "Art. 19
    Progressione nell’ambito dei livelli

    1. Il passaggio dalla qualifica di agente forestale a quella di assistente forestale e da quella di ispettore forestale a quella di ispettore forestale capo avviene, nel limite dei posti disponibili, con cadenza annuale, dopo un periodo di cinque anni di permanenza nella qualifica di provenienza. L’eventuale eccedenza di anzianità nelle qualifiche, rispetto al periodo minimo previsto per la progressione nell’ambito dei livelli, è utilizzata per la progressione alla qualifica superiore: da assistente forestale a sovrintendente forestale e da ispettore forestale capo a ispettore forestale superiore.

    2. Il passaggio è subordinato al superamento di una procedura comparativa che terrà conto dell’anzianità di servizio, delle valutazioni annuali e di eventuali altri titoli in possesso dei concorrenti.

    3. Per il passaggio dalla qualifica di assistente forestale a quella di sovrintendente forestale è richiesta una anzianità di almeno cinque anni nella qualifica inferiore e il superamento di una selezione interna per titoli ed esami.

    4. Il passaggio dalla qualifica di ispettore forestale capo a quella di ispettore forestale superiore avviene nel limite del 50% dei posti disponibili con procedura comparativa alla quale è ammesso il personale avente un’anzianità di cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore forestale capo, tenuto conto delle disposizioni di cui al comma 1, e, per il restante 50% dei posti, mediante selezione interna per titoli ed esami riservata al personale inquadrato nella qualifica di ispettore forestale capo in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Il personale inquadrato nella qualifica di ispettore forestale capo alla data del 22 aprile 2005 può partecipare alla selezione interna a prescindere dal possesso del titolo di studio.

    5. In relazione a significativi livelli di professionalità, al personale inquadrato nelle qualifiche forestali di agente e assistente forestale, ispettore e ispettore forestale capo che cessa dal servizio con diritto a pensione dal 1° gennaio 2005 sono attribuiti, a decorrere dal primo giorno dell’anno in cui è prestato l’ultimo giorno di servizio, la qualifica e il connesso trattamento economico immediatamente superiori. Le risorse necessarie per quanto previsto dal presente comma non sono computate in quelle ordinariamente destinate alla progressione all’interno del livello.

    6. L’Amministrazione definisce, previa concertazione con le OO.SS., le modalità e i criteri della progressione disciplinata dai commi 1-4 del presente articolo. Fino a diversa disciplina si applica quanto previsto in merito con il verbale di concertazione di data 21 febbraio 2006."

     

    Art. 15
    Progressione nell’ambito della categoria

    1. Al comma 4 dell’art. 20 (Progressione nell’ambito della categoria) dell’Accordo concernente disposizioni speciali per il personale delle qualifiche forestali della Provincia autonoma di Trento di data 22 aprile 2005 la data "9 gennaio 2003" è sostituita con la data "21 febbraio 2006".

     

    Art. 16
    Istituzione della qualifica di ispettore forestale superiore scelto

    1. Nell’ambito della categoria C, livello evoluto, dopo la qualifica di ispettore forestale superiore è istituita la qualifica di ispettore forestale superiore scelto, riconosciuta in relazione a considerevoli livelli di esperienza e professionalità acquisiti dal dipendente. Le mansioni del personale inquadrato nella predetta qualifica sono indicate nell’allegato A) che integra l’Allegato B) all’"Accordo concernente disposizioni speciali per il personale delle qualifiche forestali. Integrazione del contratto del personale del comparto autonomie locali di data 20 ottobre 2003", sottoscritto in data 22 aprile 2005.

    2. La progressione alla qualifica di ispettore forestale superiore scelto è riservata al personale inquadrato nelle qualifiche di ispettore forestale capo e ispettore forestale superiore in possesso un’anzianità di servizio di almeno 7 anni nel livello evoluto della categoria C e del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

    3. Il passaggio di cui al comma 2 avviene nel limite di posti disponibili determinati con verbale concertativo sulla base delle esigenze organizzativo - funzionali e previa verifica della disponibilità delle relative risorse mediante selezione interna per titoli ed esame. Tra i titoli si tiene conto dell’anzianità di servizio, delle valutazioni annuali e di altri titoli in possesso dei concorrenti; l’esame consiste in un colloquio attitudinale riferito alle funzioni di coordinamento di risorse umane che il candidato è chiamato a svolgere. Le modalità e i criteri della predetta progressione sono definiti con verbale di concertazione.

    4. Al personale inquadrato nella qualifica di ispettore forestale superiore scelto è attribuito il seguente trattamento economico:

    QUALIFICA

    STIPENDIO
    TABELLARE
    dec. 1.1. 2007

    INCREMENTO DELLO STIPENDIO TABELLARE
    dec. 1.1.2007

    INDENNITÀ INTEGRATIVA SPECIALE
    dec. 1.1.2007

    INDENNITÀ FORESTALE
    ANNUA LORDA
    dec. 1.10.2007

    Ispettore forestale superiore scelto

    Euro 15.888,00

    Euro 1.588,80*

    Euro 6.445,90

    Euro 9.265,20

    * detto importo, pari al 10% dello stipendio tabellare, è aggiornato alla variazione dello stipendio tabellare medesimo.

    5. Per quanto non diversamente disposto, al personale inquadrato nella qualifica di ispettore forestale superiore scelto si applica in materia di stato giuridico e di trattamento economico quanto previsto per l’ispettore forestale superiore, ad eccezione dell’indennità di coordinamento e/o di funzioni specialistiche di cui all’art. 12 del presente accordo.

    6. In prima applicazione i posti di ispettore forestale superiore scelto possono essere conferiti a personale inquadrato nelle qualifiche di ispettore forestale capo e di ispettore forestale superiore in possesso dei prescritti requisiti di anzianità, prescindendo dal possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, entro il limite massimo del 50% dei posti complessivamente previsti.

    7. Le procedure di progressione alla qualifica di ispettore forestale superiore scelto saranno attivate subordinatamente alla messa a disposizione da parte della Giunta provinciale della relativa copertura finanziaria.

     

     

     

     

     

    TITOLO IV

    DISPOSIZIONI RIGUARDANTI ALTRO PERSONALE

     

    Art. 17
    Indennità forestale dei funzionari del Corpo forestale

    1. L’art. 22 (Indennità forestale dei funzionari del Corpo forestale) dell’Accordo concernente disposizioni speciali per il personale delle qualifiche forestali della Provincia autonoma di Trento di data 22 aprile 2005 è sostituito dal seguente:

    "Art. 22
    Indennità forestale dei funzionari del Corpo forestale

    1. A decorrere dall’1 gennaio 2009, al personale inquadrato nelle figure professionali di funzionario abilitato forestale e funzionario esperto forestale assegnato alle strutture rientranti nel Corpo forestale provinciale è corrisposta un’indennità forestale nella misura lorda mensile per tredici mensilità pari alla differenza tra l'importo dell'indennità forestale corrisposta al personale inquadrato nella qualifica di Ispettore superiore e l'importo corrisposto a titolo di assegno annuo lordo al personale inquadrato nel livello base della categoria D.

    2. Nei confronti del personale inquadrato nelle figure professionali di funzionario abilitato forestale e funzionario esperto forestale nei cui confronti ha trovato applicazione l’articolo 32, comma 2, del contratto collettivo provinciale di lavoro 16 luglio 2002, trova applicazione quanto previsto dal precedente comma 1. L’incremento dell’indennità forestale viene portata in diminuzione dell’eventuale importo conservato a titolo di assegno personale riassorbibile.

    3. Al personale di cui al presente articolo non spetta la quota A) del fondo per la produttività e il miglioramento dei servizi.

    4. L’indennità forestale corrisposta ai funzionari del Corpo forestale è assoggettata alle riduzioni previste dall’articolo 14."


    ALLEGATO A)

    Ispettore forestale superiore scelto

    In aggiunta alle mansioni previste nella declaratoria del livello evoluto, il personale inquadrato nella qualifica di ispettore forestale superiore scelto, che riveste le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e ufficiale di polizia giudiziaria, svolge marcati compiti di direzione e coordinamento delle risorse assegnate e può essere chiamato a svolgere particolari compiti di collaborazione e supporto nell’organizzazione e funzionamento del Corpo forestale, ricomprendenti funzioni di responsabilità di unità tecnico specialistiche e di nuclei operativi.


     

     


    TABELLA 1)

    RETRIBUZIONE FONDAMENTALE P.A.T. ALL'1.1.2007

    PERSONALE DELLE QUALIFICHE FORESTALI  STIPENDIO TABELLARE  INCREMENTO STIPENDIO TABELLARE INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE INDENNITA' FORESTALE
     a.l. a.l. a.l. a.l.
    C base AGENTE FORESTALE 11.916,00   € 6.371,01 € 5.460,00
    ASSISTENTE FORESTALE 12.420,00   € 6.371,01 € 6.439,20
    SOVRINTENDENTE FORESTALE 13.872,00   € 6.371,01 € 7.902,00
    C ev. ISPETTORE FORESTALE  13.572,00   € 6.445,90 € 8.436,00
    ISPETTORE FORESTALE CAPO 14.208,00   € 6.445,90 € 8.706,00
    ISPETTORE FORESTALE SUPERIORE 15.888,00   € 6.445,90 € 9.117,60
    ISPETTORE FORESTALE SUPERIORE SCELTO 15.888,00 1.588,80 (*) € 6.445,90 € 9.117,60

    (*) detto importo, pari al 10% dello stipendio tabellare, è aggiornato alla variazione dello stipendio tabellare medesimo


    TABELLA 2)

    RETRIBUZIONE FONDAMENTALE P.A.T.

    PERSONALE DELLE QUALIFICHE FORESTALI  STIPENDIO TABELLARE
    ALL'1.1.2008
     INCREMENTO STIPENDIO TABELLARE
    ALL'1.1.2008
     STIPENDIO TABELLARE
    ALL'1.7.2008
     INCREMENTO STIPENDIO TABELLARE
    ALL'1.7.2008
     STIPENDIO TABELLARE
    ALL'1.1.2009
     INCREMENTO STIPENDIO TABELLARE
    ALL'1.1.2009
    INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE INDENNITA' FORESTALE
    DEC.
    1.10.2007
     a.l.  a.l. a.l. a.l. a.l. a.l. a.l. a.l.
    C base AGENTE FORESTALE 12.528,00   12.804,00   13.212,00   € 6.371,01 € 5.614,80
    ASSISTENTE FORESTALE 13.044,00   13.332,00   13.740,00   € 6.371,01 € 6.543,60
    SOVRINTENDENTE FORESTALE 14.544,00   14.856,00   15.300,00   € 6.371,01 € 8.030,40
    C ev. ISPETTORE FORESTALE  14.244,00   14.544,00   14.988,00   € 6.445,90 € 8.572,80
    ISPETTORE FORESTALE CAPO 14.892,00   15.216,00   15.660,00   € 6.445,90 € 8.847,60
    ISPETTORE FORESTALE SUPERIORE 16.632,00   16.968,00   17.460,00   € 6.445,90 € 9.265,20
    ISPETTORE FORESTALE SUPERIORE SCELTO 16.632,00 1.663,20 (*) 16.968,00 1.696,80 (*) 17.460,00 1.746,00 (*) € 6.445,90 € 9.265,20

    (*) detto importo, pari al 10% dello stipendio tabellare, è aggiornato alla variazione dello stipendio tabellare medesimo