AGENZIA PROVINCIALE
PER LA
RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

 

A seguito della deliberazione di Giunta provinciale n. 4749 di data 30 aprile 1998, con la quale l'A.P.RA.N. è stata autorizzata a sottoscrivere il testo concordato del CCPL 1997 per i direttori della Provincia autonoma di Trento, il giorno 19 maggio 1998, nella sala a vetri dell'Assessorato al Personale e trasporti della Provincia autonoma di Trento in Piazza Fiera, n. 3, a Trento, ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale composta da:

 

prof. avv. Carlo Zoli - Presidente

prof. Roberto Filippini - Componente

dott. Franco Zeni - Componente

 

e la delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle OO. SS.:

 

...................................................... per la C.G.I.L

...................................................... per la C.G.I.L. - Funzione pubblica

...................................................... per la FIST - C.I.S.L.

...................................................... per la DIR.P.A.T.

 

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto il Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro 1997 per i direttori della Provincia autonoma di Trento.

 


CONTRATTO PER I DIRETTORI
DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 1997

 

TITOLO I

NORME GENERALI

 

Art. 1
Campo di applicazione

1. Il presente accordo si applica al personale con qualifica di direttore, come previsto dall'articolo 54, comma 4, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7.

 

Art. 2
Durata, decorrenza, tempi, livelli e procedure di applicazione del contratto

1. Il presente contratto concerne il periodo 1° maggio 1997 - 31 dicembre 1997, fatte salve le diverse decorrenze espressamente previste.

2. Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. La stipulazione si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali. Essa viene portata a conoscenza delle Amministrazioni interessate da parte dell'Agenzia con idonea pubblicità.

3. Le Amministrazioni destinatarie del presente contratto danno attuazione agli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico entro 60 giorni dalla data in cui ne hanno avuto conoscenza. L'applicazione del contratto avverrà secondo le disposizioni vigenti o le innovazioni apportate dal recepimento delle disposizioni della legge n. 421/92, secondo il cui modello si svolge la trattativa.

4. Qualora non ne sia stata data disdetta da una delle parti, notificata con lettera raccomandata almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza, il presente contratto si intenderà rinnovato tacitamente di anno in anno. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.

5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali, né procedono ad azioni dirette.

6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza delle parti economiche del presente contratto, ai direttori sarà corrisposta la relativa indennità, secondo le scadenze e con le modalità previste dall'accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993.

7. La contrattazione decentrata potrà aver luogo tra le R.S.U., ove costituite, o le rappresentanze delle OO.SS. rappresentative ai sensi del Titolo V della legge provinciale n. 7 del 1997, da un lato, e il titolare del potere di rappresentanza o da un suo delegato, dall'altro, sulle seguenti materie:

a) linee di indirizzo generale per l'attività di formazione e aggiornamento dei direttori;

b) pari opportunità, anche per le finalità della legge del 10 aprile 1991, n. 125. In tale materia sono confermate tutte le disposizioni dell'art. 7 del D.P.R. 13 maggio 1987, n. 268 e dell'art. 28 del D.P.R. 19 novembre 1990, n. 333;

c) criteri generali sui tempi e modalità di applicazione delle norme relative alla tutela in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, con riferimento al d. lgs. n. 626/94 e nei limiti stabiliti dall'eventuale accordo quadro relativo all'attuazione dello stesso decreto.

8. I contratti decentrati non possono comportare, né direttamente né indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal presente contratto e conservano la loro efficacia sino alla sottoscrizione di un nuovo accordo.

 

 

TITOLO II

TRATTAMENTO ECONOMICO

 

Art. 3
Struttura della retribuzione

1. La struttura della retribuzione della qualifica di direttore si compone delle seguenti voci:

1) stipendio tabellare;

2) indennità integrativa speciale;

3) retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;

4) retribuzione di posizione e di risultato;

5) valore differenziale di posizione, ove spettante;

6) altre indennità, ove previste.

 

Art. 4
Stipendio tabellare

1. A decorrere dal 31 dicembre 1997 lo stipendio tabellare annuo del personale con qualifica di direttore è stabilito in Lire 38.000.000.=.

2. L'indennità integrativa speciale spettante ai direttori è stabilita nella misura di annue lorde Lire 12.825.168.=.

 

Art. 5
Retribuzione di posizione e di risultato

1. Al fine di assegnare ai direttori un trattamento economico correlato alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità nonché a remunerare la qualità della prestazione individuale e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi assegnati è attribuita la retribuzione di posizione e di risultato entro importi annui da L. 7.000.000.= a L. 21.000.000.= per i direttori d'ufficio e da L. 5.700.000.= a L. 16.000.000.= per i direttori con incarico speciale. Le risorse vengono attribuite ai direttori sulla base della verifica del grado di realizzazione dei compiti istituzionali, rispetto ad obiettivi predeterminati dall'Amministrazione, tenendo conto sia del livello di impegno richiesto dal posto e dalla funzione sia della congruità delle risorse assegnate.

2. La valutazione dei risultati è effettuata dal nucleo di cui all'art. 19 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7.

3. La retribuzione di risultato rimane sospesa fino alla costituzione del nucleo di valutazione e all'entrata in vigore del regolamento di definizione dei criteri e delle procedure di valutazione della dirigenza previsto dal comma 3 dell'art. 19 della legge provinciale n. 7/97.

4. Nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 6 del presente accordo, una parte non inferiore al 20% e non superiore al 30% è destinata al finanziamento per la corresponsione delle retribuzione di risultato.

 

Art. 6
Istituzione e finanziamento della retribuzione di posizione e
della retribuzione di risultato

1. Con decorrenza 31 dicembre 1997 è istituito il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato destinato alla corresponsione delle retribuzioni di posizione e di risultato dei direttori.

2. Al finanziamento del Fondo di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo:

a) degli importi minimi riferiti alla retribuzione di posizione di cui al comma 1 dell'art. 5 con riguardo ai direttori i cui posti sono attivati in pianta organica, con incarico al 31 dicembre 1997;

b) degli importi riferiti alla retribuzione di posizione dei direttori di divisione o ispettori generali che ricoprano la posizione di capo ufficio al 31 dicembre 1997;

c) dell'importo corrispondente all'attribuzione agli ex capi ufficio e posizioni organizzative della quota teorica di cui alla lett. A) del comma 1 dell'articolo 47 dell'accordo del 23 gennaio - 26 febbraio 1996 negli importi vigenti per il 1996;

d) dell'importo corrispondente all'attribuzione agli ex capi ufficio e posizioni organizzative della quota teorica annua di cui alla lett. B) del comma 1 dell'articolo 47 dell'accordo 23 gennaio - 26 febbraio 1996 negli importi vigenti per il 1996, maggiorata del 4,8%;

e) dell'importo corrispondente a 120 ore di straordinario pro-capite riferite all'8° livello funzionale-retributivo vigente per l'anno 1997, maggiorata del 4,8%;

f) del valore differenziale di posizione.

3. Dall'ammontare della somma di cui al comma 2 va dedotto l'incremento dell'indennità di capo ufficio eccedente il tasso di inflazione per il periodo 1 gennaio 1993 - 31 dicembre 1997.

4. Le risorse di cui al comma 1 sono incrementate del 30% delle economie di gestione derivanti da minori oneri per la retribuzione dei direttori in conseguenza di riorganizzazioni, determinati sulla base della differenza di spesa al 31 dicembre di ogni anno rispetto al 31 dicembre dell’anno precedente e calcolati al netto dei benefici contrattuali relativi al medesimo periodo e con riferimento alla qualifica di direttore di cui alla legge n. 7/97.

5. Nel caso di rideterminazione della dotazione organica relativa alla qualifica in misura superiore a quella presa a base per la determinazione del Fondo di cui al comma 1, l’Amministrazione provvede all’incremento del Fondo stesso in misura corrispondente all’importo medio delle retribuzioni di posizione e di risultato relative alle funzioni di direttore, moltiplicato per il numero dei posti in aumento delle dotazioni organiche riferite alle predette funzioni. Fino alla determinazione della retribuzione di risultato ad opera del nucleo di valutazione e ad avvenuta applicazione dell’art. 5 del presente accordo, l’incremento del Fondo ai fini di cui al presente comma è stabilito nelle misure previste al comma 1 dell’art. 16.

 

Art. 7
Soppressione del premio di produttività nonché del
compenso per lavoro straordinario

1. A partire dal 1° gennaio 1998 cessa la corresponsione ai direttori del premio di produttività nonché del compenso per lavoro straordinario, salvo il recupero delle ore prestate fino alla firma dell’accordo.

 

Art. 8
Effetti dei nuovi trattamenti economici

1. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente contratto hanno effetto sulla 13^ mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità premio di fine servizio, sull'equo indennizzo, sull'assegno alimentare, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

 

Art. 9
Nuove nomine

1. Al personale nominato o inquadrato nella qualifica di direttore compete, oltre al trattamento economico previsto per la qualifica, la retribuzione individuale di anzianità in godimento.

 

Art. 10
Specifica indennità del funzionario incaricato
della sostituzione del direttore

1. Al funzionario incaricato, ai sensi dell'art. 34 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, della sostituzione del direttore d'ufficio spetta una specifica indennità costituita da un assegno personale pari alla differenza fra lo stipendio tabellare del direttore e lo stipendio tabellare maggiorato dell'assegno annuo definito nel trattamento economico fondamentale in godimento.

2. Al funzionario di cui al comma 1 spetta inoltre la retribuzione di posizione e di risultato connessa all'ufficio al quale è temporaneamente preposto, con contestuale cessazione di eventuali indennità in godimento per l'affidamento di altri incarichi.

3. Ai funzionari incaricati di sostituzione ai sensi dell'art. 34 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, prima dell'entrata in vigore del presente accordo, in luogo della specifica indennità di cui ai precedenti commi continua ad essere corrisposta la attuale speciale indennità.

 

Art. 11
Speciali indennità

1. Ai direttori ricompresi nel Dipartimento Foreste e nei Servizi Foreste, Faunistico, Azienda speciale di sistemazione montana e Parchi e foreste demaniali che svolgono le funzioni di cui all'art. 134, comma 3, della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 continua ad essere corrisposta l'indennità in godimento prevista dall'articolo citato negli importi in vigore al 31 dicembre 1997. Per il rimanente personale è confermato l'eventuale assegno ad personam in godimento per effetto della previgente normativa in materia.

2. Nei confronti del direttore del Servizio Antincendi appartenente al Corpo permanente dei vigili del fuoco continua ad essere corrisposta l'indennità di cui all'articolo 15 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26, nell'importo in vigore al 31 dicembre 1997.

3. A decorrere dalla sottoscrizione del presente contratto, nel caso di passaggio a strutture diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2, nei confronti del personale di cui ai medesimi commi le indennità ivi previste vengono riassorbite nell’indennità di posizione fino a concorrenza dell’importo.

4. Le indennità e i trattamenti di cui ai commi 1 e 2 sono attribuiti al personale contemplato nel presente articolo limitatamente alla parte eccedente l’importo minimo della retribuzione di posizione, come stabilito dal comma 1 dell’art. 5, fatto salvo il trattamento economico in godimento al 31 dicembre 1997.

5. Delle indennità di cui ai commi 1 e 2 non si tiene conto ai fini dell'applicazione di quanto previsto all'art. 12, comma 3, del presente accordo.

 

Art. 12
Norma di primo inquadramento

1. Fino al 31 dicembre 1997 il trattamento economico dei direttori è confermato nella struttura e negli importi in vigore alla medesima data.

2. A partire dal 31 dicembre 1997 ai direttori sono attribuiti lo stipendio tabellare e l'indennità integrativa speciale come stabiliti dall'articolo 4, oltre alla retribuzione individuale di anzianità.

3. Qualora il trattamento economico in godimento al 31 dicembre 1997, derivante dallo stipendio tabellare incrementato dell'assegno di cui all'art. 42, comma 2, del CCPL di data 17 novembre 1997, dell'indennità di capo ufficio o posizione organizzativa e di altre indennità o assegni personali eventualmente in godimento, diminuito rispettivamente dell'importo di L. 7.000.000.= e di L. 5.700.000.=, risulti superiore allo stipendio tabellare determinato all'art. 4, l'eccedenza costituisce valore differenziale di posizione.

4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche ai funzionari preposti ad ufficio fino alla data di sottoscrizione del presente accordo.

 

Art. 13
Disposizioni in materia di pensioni integrative a carico della Provincia

1. Per i dipendenti con qualifica di direttore cessati dal servizio successivamente al 31 dicembre 1997 non trovano più applicazione, in relazione al trattamento economico disciplinato dagli articoli 4 e 5 nei quali non è più prevista l'erogazione della speciale indennità di cui all'articolo 6 della legge provinciale 23 novembre 1983, n. 41, le seguenti disposizioni:

 

Art. 14
Incarichi particolari

1. A decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto ai dipendenti di cui all’articolo 36 della legge provinciale n. 12/1983 viene corrisposta un’indennità pari a Lire 18.250.000.= per il periodo di assegnazione all’incarico.

2. Al personale di cui al comma 7 dell’articolo 5 della legge provinciale n. 12/1983 nonché al segretario con funzioni di capo della segreteria del Presidente della Giunta viene corrisposta, a far data dalla sottoscrizione del presente contratto e per il periodo di assegnazione all’incarico, l’indennità prevista al comma 1, oltre alla quale la Giunta provinciale può attribuire un’ulteriore indennità non superiore al coefficiente 0,2 del trattamento tabellare del livello o qualifica di appartenenza.

3. A decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto al personale di cui ai commi 1 e 2 cessa la corresponsione di straordinari nonché delle indennità precedentemente corrisposte con riferimento alle indennità di C.U. o P.O..

 

Art. 14 bis
Direttori comandati o messi a disposizione presso
altre Amministrazioni

1. Dalla data di sottoscrizione del presente accordo ai direttori comandati o messi a disposizione presso altre Amministrazioni spettano tutti gli emolumenti fissi e continuativi in godimento corrisposti dalla Provincia, esclusa la retribuzione di posizione e di risultato.

2. A tre mesi dalla sottoscrizione del presente accordo ai direttori già comandati o messi a disposizione presso altre Amministrazioni, ai quali, prima della sottoscrizione dell’accordo medesimo, veniva corrisposta l’indennità di C.U., spetta la quota dell’indennità di posizione di cui al comma 1 dell'articolo 16 qualora gli stessi non percepiscano eventuali emolumenti accessori più favorevoli corrisposti in via continuativa dalle Amministrazioni di destinazione per le funzioni svolte presso le medesime. Eventuali compensi accessori corrisposti in via continuativa dalle Amministrazioni di destinazione per le funzioni svolte presso le medesime sono portati in detrazione degli emolumenti attribuiti dalla Provincia. (*)

(*) Interpretazione autentica di data 2.11.1998: La norma di cui al comma 2 del suddetto articolo va interpretata nel senso che qualsiasi compenso accessorio corrisposto in via continuativa da Amministrazioni diverse dalla Provincia al personale comandato o messo a disposizione sia portato in detrazione fino a concorrenza degli emolumenti attribuiti dalla Provincia.

 

Art. 15
Clausola di salvaguardia

1. Il mutato posizionamento di una struttura cui sia preposto un direttore o la mutata valutazione economica del posizionamento determinati dall’Amministrazione o la mobilità per rotazione degli incarichi non comportano la riduzione della retribuzione di posizione e la differenza viene mantenuta come valore differenziale di posizione riassorbibile nel caso di successiva preposizione a struttura con retribuzione di posizione superiore, o nel caso di rivalutazione della posizione medesima.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nel caso degli incarichi di cui all’art. 32 della legge provinciale n. 7/97.

3. Le disposizioni del presente articolo non operano nel caso di direttore assegnato ad altro incarico a seguito di valutazione negativa.

 

Art. 16
Norme transitorie

1. Dal 31 dicembre 1997 e fino al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo 5 è corrisposta al personale con qualifica di direttore, a titolo provvisorio, una quota dell'indennità di posizione pari a L. 7.000.000.= e L. 5.700.000.= rispettivamente per i direttori d'ufficio e direttori con incarico speciale.

2. Per l'anno 1998, nel caso in cui, entro il 31 dicembre 1998, non si sia proceduto agli adempimenti di cui all'articolo 5 del presente accordo, le risorse del Fondo saranno attribuite per il 50% tenendo conto dell’attività prestata in eccedenza all’orario normale effettuato nel 1998 e per l’altro 50% in relazione al valore medio alla produttività erogata per gli anni 1996 - 97 secondo le disposizioni di cui all’art. 50 del CCPL 23 gennaio - 26 febbraio 1996.

3. Qualora, al termine del 1998, non risultino utilizzate risorse del Fondo di cui all'art. 5, queste andranno ad incrementare il Fondo medesimo per l'anno successivo.

 

Art. 17
Disapplicazioni

1. Cessano di essere applicate le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge provinciale n. 23 del 1988 e all'articolo 6 della legge provinciale n. 41 del 1983, anche con riferimento ad eventuali variazioni delle retribuzioni prese a riferimento aventi decorrenze successive o antecedenti al 1° maggio 1997.

2. Le speciali indennità di cui al comma 1 cessano di essere corrisposte dal 31 dicembre 1997.

 

 

TITOLO III

TRATTAMENTO NORMATIVO

 

Art. 18
Orario di lavoro

1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'ente, le figure ricomprese nel presente accordo assicurano la propria presenza in servizio ed organizzano il proprio tempo di lavoro correlandolo in modo flessibile alle esigenze della struttura cui sono preposte ed all'espletamento dell'incarico affidato alla loro responsabilità, in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare.

2. In ogni caso le figure di cui al comma 1 debbono assicurare la propria presenza per non meno di 36 ore settimanali, accertate mediante efficaci controlli di tipo automatico o altri mezzi equipollenti. Devono inoltre garantire, se richiesta dal dirigente o dal dirigente generale, una fascia minima obbligatoria di presenza determinata dal dirigente stesso.

3. Con la contrattazione di settore è prevista l’introduzione di permessi brevi qualora sia introdotta la fascia minima obbligatoria di presenza di cui al precedente comma, con le modalità di cui all’art. 27 del CCPL del 17 novembre 1997.

 

Art. 19
Affidamento e revoca degli incarichi

1. L'Amministrazione attribuisce ad ogni direttore un incarico di funzione tra quelli indicati agli articoli 31 e 32 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7.

2. L'Amministrazione formula in via preventiva i criteri e le modalità per l'affidamento, la rotazione e la revoca degli incarichi di direttori, nel rispetto dei principi e delle procedure stabiliti dall'articolo 33 della legge provinciale n. 7/97. Tali criteri, prima della definitiva determinazione, sono oggetto di informazione alle rappresentanze sindacali seguita, su richiesta, da esame. L'atto di determinazione dei criteri viene reso pubblico a cura dell'Amministrazione.

3. Ferma restando la disciplina sulla rotazione degli incarichi di cui all’art. 33, comma 3, della legge provinciale n.7/97, la revoca anticipata rispetto alla scadenza dell'incarico può avere luogo solo a seguito di valutazione negativa da parte del nucleo di valutazione, ai sensi dell'art. 29, comma 4, della legge provinciale n. 7/97.

4. L'attribuzione, la modifica e la revoca degli incarichi sono disposte con atti scritti e motivati, in attuazione dei criteri e delle modalità stabiliti come previsto dal comma 2.

 

Art. 20
Valutazione dei direttori

1. L'Amministrazione definisce sistemi e meccanismi di valutazione dei risultati dell'attività dei direttori attraverso il nucleo di valutazione, da istituire ai sensi dell'articolo 19 della legge provinciale n. 7/97.

2. Con regolamento la Giunta provinciale definisce i criteri e la procedura di valutazione dei direttori. Tali criteri, prima della definitiva determinazione, sono oggetto di informazione alle rappresentanze sindacali, seguita, su richiesta, da un incontro. L'atto di determinazione dei criteri viene reso pubblico a cura dell'Amministrazione.

3. Prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva, l'organismo di cui al comma 1 acquisisce in contraddittorio le deduzioni del direttore interessato, il quale può essere assistito da un rappresentante dell'organizzazione sindacale cui egli aderisce, o comunque conferisce mandato e/o da un legale di sua fiducia.

4. L'esito della valutazione periodica è riportato nel fascicolo personale del direttore interessato. Di detto esito si tiene conto ai fini delle decisioni di affidamento degli ulteriori incarichi. Il direttore conserva il diritto a presentare le proprie controdeduzioni anche rispetto ad una valutazione non negativa.

5. La valutazione negativa del direttore a norma dell'art. 19 della legge provinciale n. 7/97 può determinare, in rapporto al giudizio formulato:

a) l'affidamento di un altro incarico, in osservanza dei criteri di cui all'art. 15, comma 2, del presente contratto;

b) il licenziamento per giusta causa nei casi di responsabilità particolarmente grave e reiterata.

 

Art. 21
Periodo di prova

1. Il direttore assunto in servizio è soggetto a un periodo di prova di sei mesi. Ai fini del compimento del suddetto periodo si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato.

2. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia o infortunio e in caso di maternità. Nell'ipotesi di malattia il direttore ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo pari alla durata del periodo di prova, decorso il quale il rapporto può essere risolto. I direttori provenienti dai ruoli della stessa Amministrazione hanno diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo pari a quello previsto dall'art. 26, comma 5 e 2, del presente contratto. Nell'ipotesi di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio trova applicazione l'art. 27, comma 1. In caso di maternità la dirigente ha diritto alla conservazione del posto per i periodi previsti dalla legge n. 1204/1971.

3. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 2 sono retribuite nella stessa misura prevista per i direttori non in prova.

4. Decorsa la metà del periodo di prova, ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso né di corresponsione della relativa indennità sostitutiva, salvo che non ricorrano le ipotesi di sospensione di cui al comma 2. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'Amministrazione deve essere motivato. L'Amministrazione può recedere in qualunque momento, qualora accerti la mancanza dei requisiti previsti dal bando di concorso.

5. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il direttore si intende confermato in servizio, con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.

6. In caso di recesso, la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio e spetta altresì al direttore la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute per esigenze di servizio.

7. Il periodo di prova, alla scadenza, non può essere rinnovato né prorogato.

8. Il dipendente che, nominato direttore in esito a concorso, venga, al termine del periodo di prova, giudicato sfavorevolmente è mantenuto in servizio nella qualifica funzionale e nel profilo professionale di appartenenza prima della nomina a direttore.

 

Art. 22
Ferie

1. Il direttore ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito pari a 32 giornate lavorative, comprensive delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera "a", della legge 23 dicembre 1977, n. 937.

2. Nel caso che, presso l'Amministrazione o presso la struttura cui il direttore è preposto, l'orario settimanale di servizio si articoli su sei giorni per settimana, le ferie spettanti sono pari a 36 giornate lavorative; le ferie sono comprensive delle due giornate di cui al comma 1.

3. Nell'anno di assunzione ed in quello di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata proporzionalmente al servizio prestato, in ragione dei dodicesimi di anno maturati. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.

4. Il direttore che è stato assente ai sensi dell'art. 23 conserva il diritto alle ferie.

5. Le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile e, salvo quanto previsto al comma 10 del presente articolo, non sono monetizzabili. Costituisce specifica responsabilità del direttore programmare e organizzare le proprie ferie in accordo con il vertice dirigenziale della struttura, in modo da garantire la continuità dell'ufficio con riguardo alle esigenze di servizio ordinarie e straordinarie.

6. In caso di rientro anticipato dalle ferie per necessità di servizio, il direttore ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonché all'indennità di missione per la durata del medesimo viaggio; il direttore ha inoltre diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.

7. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che si siano protratte per più di 3 giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero, purchè il direttore abbia dato all'Amministrazione immediata e tempestiva informazione.

8. In presenza di motivate, gravi esigenze personali o di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo. In caso di esigenze di servizio assolutamente indifferibili, tale termine può essere prorogato fino alla fine dell'anno successivo.

9. ll periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie avverrà anche oltre il termine di cui al comma 8.

10. Fermo restando il disposto del comma 5, le ferie disponibili all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro per qualsiasi causa e non fruite dal direttore per esigenze di servizio danno titolo alla corresponsione del pagamento sostitutivo.

11. Il direttore può chiedere la trasformazione di un massimo di 5 giornate di ferie dell'anno di riferimento, per complessive massime 36 ore di permesso.

 

Art. 23
Permessi retribuiti

1. Il direttore ha diritto di assentarsi nei seguenti casi:

- partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove, entro il limite complessivo di giorni otto per ciascun anno;

- lutti per perdita del coniuge, convivente, parenti ed affini entro il primo grado: giorni tre consecutivi per evento. Tali permessi retribuiti sono ridotti a due giorni per parenti e affini di secondo grado e ad uno per parenti di terzo grado.

2. A domanda del direttore sono inoltre concessi, nell'anno, dieci giorni di permessi retribuiti per gravi motivi personali o familiari, debitamente documentati.

3. ll direttore ha altresì diritto ad assentarsi per 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio.

4. I permessi di cui ai commi 1, 2 e 3 possono cumularsi nell'anno solare, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio.

5. Durante i predetti periodi di assenza al direttore spetta l'intera retribuzione, compresa la retribuzione di posizione.

6. Le assenze previste dall'art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 non sono computate ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi e non riducono le ferie e la tredicesima mensilità.

7. Il direttore ha altresì diritto ad assentarsi, con conservazione della retribuzione, per tutti gli eventi in relazione ai quali specifiche disposizioni di legge o dei relativi regolamenti di attuazione prevedono la concessione di permessi o congedi comunque denominati.

8. Il presente istituto sostituisce la precedente disciplina legislativa e contrattuale del congedo straordinario retribuito.

9. Il direttore che debba assentarsi per partecipare quale teste ad udienze penali o per cause civili ha diritto di usufruire del permesso per il tempo necessario per effettuare la prestazione richiesta. Tale permesso retribuito non è concesso nell'ipotesi in cui il direttore sia chiamato a testimoniare per motivi da ricondurre ad interesse proprio.

 

Art. 24
Tutela della maternità

1. A decorrere dall'1 gennaio 1997 si applicano ai direttori le disposizioni della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, con le integrazioni apportate dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903 e con le specificazioni contenute nei commi che seguono.

2. Alle lavoratrici in astensione obbligatoria dal lavoro, ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, spetta l'intera retribuzione, compresa quella di posizione.

3. Nell'ambito del periodo complessivo di astensione facoltativa dal lavoro, della durata massima di sei mesi, previsto, per le lavoratrici madri o, in alternativa, per i lavoratori padri, dall'art. 7, comma 1, della legge n. 1204/71, integrata dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903, i primi trenta giorni, fruibili anche frazionatamente, sono considerati assenze retribuite per le quali spetta l'intera retribuzione, compresa quella di posizione. A decorrere dalla sottoscrizione del presente contratto, per il restante periodo di cinque mesi dell'astensione facoltativa, alle lavoratrici madri o, in alternativa, ai lavoratori padri spetta il 30% dell'intera retribuzione, compresa quella di posizione.

4. Dopo il compimento del primo anno di vita del bambino e sino al compimento del terzo anno, nei casi previsti dall'art. 7, comma 2, della legge n. 1204/71, la madre o, in alternativa, il padre ha diritto annualmente ad un massimo di trenta giorni di assenza retribuita. Per le assenze retribuite previste dal presente comma spetta l'intera retribuzione, compresa quella di posizione.

5. Le assenze di cui al presente articolo possono essere fruite nell'anno solare cumulativamente con quelle previste dall'art. 23 non riducono le ferie e sono valutate agli effetti dell'anzianità di servizio.

6. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 3 della legge n. 1204/71, qualora, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto, si accerti che l'espletamento dell'attività lavorativa comporti una situazione di danno o di pericolo per la gestazione o la salute della lavoratrice, l'Amministrazione provvede al temporaneo impiego della medesima in altre attività che comportino minore aggravio psico-fisico.

 

Art. 25
Visite mediche specialistiche

1. Al direttore è concesso di assentarsi dal lavoro - con diritto agli interi emolumenti retributivi - per effettuare visite mediche specialistiche, adeguatamente e debitamente documentate, per il tempo strettamente necessario. Il tempo utilizzato per il viaggio dovrà essere autocertificato dal medesimo direttore.

2. Le assenze di cui al precedente comma non potranno superare le 36 ore annue.

 

Art. 26
Assenze per malattia

1. In caso di assenza per malattia o per infortunio non dipendente da causa di servizio, il direttore che abbia superato il periodo di prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi, durante il quale gli verrà corrisposta la retribuzione prevista al comma 5. Ai fini del computo del predetto periodo di diciotto mesi, si sommano le assenze allo stesso titolo verificatesi negli ultimi tre anni.

2. Superato il periodo di diciotto mesi di cui al comma 1, al direttore, che ne abbia fatto richiesta prima dello scadere del periodo stesso, può essere concesso dall'Amministrazione di assentarsi per un ulteriore periodo non superiore a 18 mesi, durante il quale non sarà dovuta retribuzione ma decorrerà l'anzianità agli effetti del preavviso. In tale ipotesi, qualora il direttore lo abbia richiesto, l'Amministrazione procede all'accertamento delle sue condizioni di salute tramite l'Azienda provinciale per i servizi sanitari ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.

3. Alla scadenza dei periodi di conservazione del posto di cui ai commi 1 e 2, e nel caso in cui il direttore, a seguito dell'accertamento di cui al comma 2, sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'Amministrazione può procedere alla risoluzione del rapporto, corrispondendo al direttore stesso l'indennità sostitutiva di preavviso.

4. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

5. A decorrere dalla sottoscrizione del presente contratto il trattamento economico spettante al direttore nel periodo di conservazione del posto di cui al comma 1 è il seguente:

a) retribuzione intera, compresa la retribuzione di posizione, per i primi dodici mesi di assenza;

b) 50% della retribuzione di cui alla lettera a) per gli ulteriori sei mesi.

6. L'assenza per malattia, ovvero la sua eventuale prosecuzione, deve essere comunicata alla struttura di appartenenza tempestivamente e comunque all'inizio della giornata lavorativa in cui si verifica, salvo comprovato impedimento, con l'obbligo di inviare relativo certificato medico all'Amministrazione di appartenenza, qualora l'assenza si protragga oltre i due giorni, entro la terza giornata dall'inizio della malattia, ovvero dalla sua prosecuzione.

7. L'Amministrazione dispone il controllo della malattia secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti, con facoltà di richiedere l'accertamento all'Azienda provinciale per i servizi sanitari o ad Istituti previdenziali pubblici.

8. Il direttore che, durante l'assenza per malattia, dimori in luogo diverso da quello abituale comunicato all'Amministrazione deve darne tempestiva comunicazione, indicando il relativo indirizzo.

9. Il direttore assente per malattia, ancorché formalmente autorizzato in via generica ad uscire dall'abitazione per recarsi dal medico curante, è tenuto a rendersi reperibile all'indirizzo comunicato all'Amministrazione fin dal primo giorno e per tutto il periodo di malattia, ivi compresi i giorni domenicali e festivi, per consentire il controllo dell'incapacità lavorativa, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00. Sono fatte salve le eventuali documentate necessità di assentarsi dal domicilio per visite mediche, prestazioni e terapie sanitarie e accertamenti specialistici regolarmente prescritti, di cui il direttore è tenuto a dare preventiva informazione all'Amministrazione, eccezion fatta per i casi di obiettivo e giustificato impedimento. L'inosservanza della reperibilità nelle fasce orarie per l'effettuazione di visite mediche non può comunque considerarsi giustificata qualora il dipendente non comprovi l'urgenza della stessa per sopravvenuta necessità assoluta ed indifferibile, a meno che lo stesso non attesti l'impossibilità di effettuare la visita in orari diversi. Qualora il direttore risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo sino a 10 giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo, esclusi i giorni di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo.

10. Nel caso in cui l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità di terzi, il direttore è tenuto a dare comunicazione di tale circostanza all'Amministrazione, ai fini della rivalsa da parte di quest'ultima verso il terzo responsabile per la parte corrispondente alle retribuzioni erogate durante il periodo di assenza, ai sensi del comma 5, e agli oneri riflessi relativi.

11. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle assenze per malattia iniziate successivamente alla data di sottoscrizione del presente contratto, a far tempo dalla quale si computa in ogni caso il triennio di riferimento di cui al comma 1. Per le malattie in corso alla predetta data si applica la normativa vigente al momento dell'insorgenza della malattia per quanto attiene alle modalità di retribuzione, fatto salvo il diritto alla conservazione del posto, ove più favorevole, e il computo del triennio di cui al comma 1, in sede di prima applicazione, con il criterio predetto.

 

Art. 27
Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio

1. In caso di assenza per invalidità temporanea dovuta ad infortunio sul lavoro, il direttore ha diritto alla conservazione del posto fino alla guarigione clinica. Per l'intero periodo al direttore spetta l'intera retribuzione di cui all'art. 26, comma 5, lettera a), comprensiva della retribuzione di posizione.

2. Nel caso in cui l'assenza sia dovuta a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, al direttore spetta l'intera retribuzione di cui all'art. 26, comma 5, lettera a), comprensiva della re

tribuzione di posizione, fino alla guarigione clinica.

3. Decorso il periodo massimo di conservazione del posto, trova applicazione quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 26. Nel caso in cui l'Amministrazione decida di non procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro prevista da tale disposizione, per l'ulteriore periodo di assenza al direttore non spetta alcuna retribuzione.

4. Nulla è innovato per quanto riguarda il procedimento previsto dalle vigenti disposizioni per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità, per la corresponsione dell'equo indennizzo e per la risoluzione del rapporto di lavoro in caso di inabilità permanente.

 

Art. 28
Norma finale

1. Per quanto non previsto dal presente accordo si applicano le norme del CCPL di data 17 novembre 1997.