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L'anno 1998, il 2/11, alle ore 11.45, nella sala a vetri dell'Assessorato al Personale e trasporti della Provincia autonoma di Trento in Piazza Fiera, 3 a Trento, le parti composte da:

per la parte pubblica l'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale, ai sensi della legge provinciale n. 7 del 1997, composta da:

prof. CARLO ZOLI              - Presidente

prof. ROBERTO FILIPPINI   - Componente

dott. FRANCO ZENI           - Componente

integrata dal dott. ALDO DUCA per UPIPA e Consorzio dei Comuni

 

La delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali:

...........................................................    per la C.G.I.L.

...........................................................    per la C.G.I.L. - F.P.

...........................................................    per la FIST - C.I.S.L.

...........................................................    per la DIR.P.A.T.

...........................................................    per la DIR.E.L.

...........................................................    per l’UNIONE SEGR. COM.

 

CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO

ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del contratto collettivo provinciale di lavoro 1997 del comparto Autonomie locali, sottoscritto il 17 novembre 1997, relativo ai dipendenti della Provincia autonoma di Trento e suoi Enti funzionali, Consiglio Provinciale, Comuni e loro Consorzi, IPAB e Comprensori, l'interpretazione autentica delle norme contrattuali nel testo che segue e che ne forma parte integrante e sostanziale.

 


INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL’ARTICOLO 14 BIS DEL CONTRATTO COLLETTIVO PER I DIRETTORI DELLA P.A.T. DD. 19 MAGGIO 1998 E DELL’ARTICOLO 18 DEL CONTRATTO COLLETTIVO DELLA DIRIGENZA E SEGRETARI COMUNALI DD. 19 MAGGIO 1998, CHE SOSTITUISCE LA CLAUSOLA CONTROVERSA SIN DALL'INIZIO DELLA VIGENZA CONTRATTUALE.

 

Art. 14 bis (CCPL Direttori)
Direttori comandati o messi a disposizione presso altre Amministrazioni

"1. Dalla data di sottoscrizione del presente accordo ai direttori comandati o messi a disposizione presso altre Amministrazioni spettano tutti gli emolumenti fissi e continuativi in godimento corrisposti dalla Provincia, esclusa la retribuzione di posizione e di risultato.

2. A tre mesi dalla sottoscrizione del presente accordo ai direttori già comandati o messi a disposizione presso altre Amministrazioni, ai quali, prima della sottoscrizione dell’accordo medesimo, veniva corrisposta l’indennità di C.U., spetta la quota dell’indennità di posizione di cui al comma 1 dell’articolo 16 qualora gli stessi non percepiscano eventuali emolumenti accessori più favorevoli corrisposti in via continuativa dalle Amministrazioni di destinazione per le funzioni svolte presso le medesime. Eventuali compensi accessori corrisposti in via continuativa dalle Amministrazioni di destinazione per le funzioni svolte presso le medesime sono portati in detrazione degli emolumenti attribuiti dalla Provincia."

 

Art. 18 (CCPL Dirigenza)
Dirigenti comandati o messi a disposizione presso altre Amministrazioni

"1. Dalla data di sottoscrizione del presente accordo ai dirigenti comandati o messi a disposizione presso altre Amministrazioni spettano tutti gli emolumenti fissi e continuativi in godimento corrisposti dalla Provincia, esclusa la retribuzione di posizione e di risultato.

2. A tre mesi dalla sottoscrizione del presente accordo ai dirigenti già comandati o messi a disposizione presso altre Amministrazioni, con esclusione del dirigente messo a disposizione dell’Azienda Sanitaria provinciale, spettano tutti gli emolumenti fissi e continuativi in godimento attribuiti dalla Provincia, ivi compresi quelli di cui all’articolo 28 del presente accordo. Eventuali compensi accessori corrisposti in via continuativa dalle Amministrazioni di destinazione per le funzioni svolte presso le medesime sono portati in detrazione degli emolumenti attribuiti dalla Provincia."

Le norme di cui al comma 2 dei suddetti articoli vanno interpretate nel senso che qualsiasi compenso accessorio corrisposto in via continuativa da Amministrazioni diverse dalla Provincia al personale comandato o messo a disposizione sia portato in detrazione fino a concorrenza degli emolumenti attribuiti dalla Provincia.

Pertanto il nuovo testo delle norme menzionate è il seguente:

 

Art. 14 bis (CCPL Direttori)
Direttori comandati o messi a disposizione presso altre Amministrazioni

"1. Dalla data di sottoscrizione del presente accordo ai direttori comandati o messi a disposizione presso altre Amministrazioni spettano tutti gli emolumenti fissi e continuativi in godimento corrisposti dalla Provincia, esclusa la retribuzione di posizione e di risultato.

2. A tre mesi dalla sottoscrizione del presente accordo ai direttori già comandati o messi a disposizione presso altre Amministrazioni, ai quali, prima della sottoscrizione dell’accordo medesimo, veniva corrisposta l’indennità di C.U., spetta la quota dell’indennità di posizione di cui al comma 1 dell’articolo 16 qualora gli stessi non percepiscano eventuali emolumenti accessori più favorevoli corrisposti in via continuativa dalle Amministrazioni di destinazione per le funzioni svolte presso le medesime. Qualsiasi compenso accessorio eventualmente corrisposto in via continuativa da Amministrazioni diverse dalla Provincia al personale comandato o messo a disposizione è portato in detrazione fino a concorrenza degli emolumenti attribuiti dalla Provincia."

 

Art. 18 (CCPL Dirigenza)
Dirigenti comandati o messi a disposizione presso altre Amministrazioni

"1. Dalla data di sottoscrizione del presente accordo ai dirigenti comandati o messi a disposizione presso altre Amministrazioni spettano tutti gli emolumenti fissi e continuativi in godimento corrisposti dalla Provincia, esclusa la retribuzione di posizione e di risultato.

2. A tre mesi dalla sottoscrizione del presente accordo ai dirigenti già comandati o messi a disposizione presso altre Amministrazioni, con esclusione del dirigente messo a disposizione dell’Azienda Sanitaria provinciale, spettano tutti gli emolumenti fissi e continuativi in godimento attribuiti dalla Provincia, ivi compresi quelli di cui all’articolo 28 del presente accordo. Qualsiasi compenso accessorio eventualmente corrisposto in via continuativa da Amministrazioni diverse dalla Provincia al personale comandato o messo a disposizione è portato in detrazione fino a concorrenza degli emolumenti attribuiti dalla Provincia."