L'anno 2004, il giorno 6 aprile, alle ore 16.00, nella sala a vetri di Piazza Fiera, 3 a Trento, le parti rappresentate:

per la parte pubblica dall'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (A.P.RA.N.), ai sensi della legge provinciale n. 7 del 1997, composta da:

sig. FERRUCCIO DEMADONNA       - Presidente

dott. PIETRO PATTON                     - Componente

dott. SILVIO FEDRIGOTTI                 - Componente

integrata dal rappresentante del Consorzio dei Comuni trentini e dell'UPIPA

dott. ALDO DUCA

 

e dalla delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali:

C.G.I.L. - F.P.                               firmato

C.I.S.L. - FPS                               firmato

U.I.L. – Enti Locali                         firmato

DIR.P.A.T.                                     firmato

FENALT                                         firmato

 

CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12 del contratto collettivo provinciale di lavoro 2002-2005 del personale dell’area non dirigenziale del comparto Autonomie locali, sottoscritto il 20 ottobre 2003, l'interpretazione autentica dell’art. 6 co. 2 dell’allegato E/3 al C.C.P.L. 2002-2005 sottoscritto in data 20 ottobre 2003 riguardante "Disciplina dell’indennità per lo svolgimento di attività tecniche previste dall’art. 119".


INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL’ARTICOLO 6, COMMA 2, DELL’ALLEGATO E/3 DEL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO 2002-2005 PER IL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE AUTONOMIE LOCALI, SOTTOSCRITTO IN DATA 20 OTTOBRE 2003 RIGUARDANTE "DISCIPLINA DELL’INDENNITÀ PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ TECNICHE PREVISTE DALL’ART. 119"

 

"Art. 6
Ripartizione del fondo
 

Co. 1 –Omissis–

2.    Qualora la ripartizione del fondo comporti in ciascun anno lo sforamento del limite dell'1,5%, al netto degli oneri riflessi, sulla totalità dei lavori e delle opere di cui all'art. 2, l'Amministrazione provvederà d'ufficio a riproporzionare le quote fino a concorrenza del suddetto limite."

 

Le parti come sopra individuate

1.    L'Amministrazione costituisce un fondo pari all'1,50% del costo preventivato delle opere e/o lavori progettati nell’anno di riferimento, nonché degli stati di avanzamento liquidati nell'anno di riferimento, secondo i criteri di cui ai seguenti commi.

Commi 2 e 3 omissis

4.    Il fondo di cui al comma 1 e la quota di cui al comma 2 sono quantificati al lordo degli oneri per contributi previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Amministrazione e ripartiti al netto degli oneri.

Comma 5 omissis

 

· verificata l’impossibilità di una interpretazione conservativa dell’accordo;

· convengono di sostituire il comma 2 dell’art. 6 di cui allegato E/3 con i seguenti commi:

2.    "L’amministrazione, qualora le quote individuali da attribuire ai dipendenti delle strutture interessate ai sensi dell’art. 7, superino il limite di consistenza del fondo di cui all’art. 2, provvede d’ufficio, in sede di erogazione, a riproporzionare le quote stesse.

3.    Il riproporzionamento sulla quota individuale avviene nella stessa misura percentuale di superamento del fondo.

 

  • Il comma 7 dell’articolo 12 è sostituito dal seguente comma:

7.    L’erogazione del compenso avviene decorsi 60 giorni dal mese successivo a quello in cui vengono comunicati all’Ufficio competente tutti i modelli di liquidazione da parte delle strutture interessate".