AGENZIA PROVINCIALE
PER LA
RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

 

A seguito della deliberazione di Giunta provinciale n. 2679 di data 17 ottobre 2003, ai sensi della quale l'A.P.RA.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva il testo concordato del contratto collettivo provinciale di lavoro 2002-2005 del personale del comparto Autonomie locali, il giorno 20 ottobre 2003, nella sala vetri di Piazza Fiera, n. 3, a Trento, ha avuto luogo l’incontro tra l’Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale, composta da:

sig. Ferruccio Demadonna - presidente

dott. Franco Zeni - componente

dott. Silvio Fedrigotti - componente

integrata per il Consorzio dei Comuni trentini e per l’UPIPA da:

dott. Aldo Duca

 

e la delegazione sindacale, composta da:

C.G.I.L. - Funzione pubblica    (firmato)

C.I.S.L. FPS                         (firmato)

U.I.L. - Enti locali                  (firmato)

DIR.P.A.T.                            (firmato)

Fe.N.A.L.T.                           (firmato)

CONF.S.A.L. – S.N.A.L.S.        (firmato)

 

Al termine dell'incontro le parti hanno sottoscritto il contratto collettivo provinciale di lavoro 2002-2005 del personale del comparto Autonomie locali.


CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO 2002-2005
DEL PERSONALE DELL’AREA DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI

 

 

Premessa

1. D'intesa con le organizzazioni sindacali ed in base al disposto di cui all’articolo 54 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e di cui all’articolo 18, comma 68, della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10, la Provincia autonoma di Trento, per sé e per i propri Enti funzionali, nonché il Consorzio dei Comuni trentini e l’UPIPA, per gli Enti rappresentati, intendono perseguire l'obiettivo dell’omogeneizzazione dei trattamenti giuridici ed economici dei dipendenti al fine di favorire, anche attraverso una maggiore flessibilità nella gestione del personale, un complessivo miglioramento dei servizi offerti dal comparto pubblico.

2. Pur nel rispetto del principio cardine dell'omogeneizzazione, l'esigenza di far emergere le specificità di ciascun Ente impone che vengano negoziate norme distinte per la regolamentazione di alcuni istituti che richiedono soluzioni almeno parzialmente diversificate.

3. Le parti firmatarie del presente contratto si impegnano a ridefinire gli istituti rispetto ai quali dovessero intervenire modifiche della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 o della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10.

 

PARTE PRIMA

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

 

Art. 1
Campo di applicazione

1. Il presente contratto collettivo provinciale di lavoro si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e, per quanto compatibile con le disposizioni di legge, al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, del comparto di cui all’art. 2, comma 1, punto 2), lettera b), del D.P.G.P. n. 15-14/Leg. di data 27 ottobre 1999 (nota 1), per i dipendenti della Provincia autonoma di Trento e dei suoi Enti funzionali, compatibilmente con le rispettive leggi istitutive e norme statutarie, e del comparto di cui all’art. 2, comma 1, punto 3) dell’accordo collettivo provinciale quadro sui comparti di contrattazione collettiva del 25 settembre 2003 (nota 2), per i dipendenti del Consiglio provinciale, dei Comuni e dei loro consorzi, delle IPAB a carattere assistenziale e dei Comprensori.

2. A detto personale si applicano le disposizioni ed i codici allegati al presente contratto, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.
In particolare:

3. La disciplina risultante dal presente accordo si applica nei confronti del personale provinciale già ricompreso nell’area di contrattazione, che - secondo le disposizioni della legge istitutiva - è messo a disposizione dell’Azienda speciale provinciale per l’energia (A.S.P.E.).

 

4. Il presente accordo non si applica al personale assunto dai Comuni e loro forme associative per la conduzione in amministrazione diretta delle utilizzazioni boschive e per l’esecuzione di lavori agricoli comunali nelle loro proprietà, nonché per eseguire gli interventi e le opere connesse.

 

Art. 2
Decorrenza, durata, tempi e procedure di applicazione del contratto

1. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2002 - 31 dicembre 2005 per la parte giuridica ed il biennio 1° gennaio 2002 - 31 dicembre 2003 per la parte economica. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di sottoscrizione, salvo prescrizioni diverse di singole norme.

2. Il contratto si rinnova tacitamente di anno in anno, qualora non ne sia data disdetta da una delle parti, con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza. In caso di disdetta le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.

3. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.

4. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla scadenza della parte economica del presente contratto, ai dipendenti sarà erogata un’indennità di vacanza contrattuale, secondo le scadenze previste dall'accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993 (nota 3), in base ad accordo sindacale, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 59 della legge provinciale n. 7 del 3 aprile 1997 (nota 4).

 

Art. 3
Obblighi dei titolari di benefici accordati dalla Provincia
e degli appaltatori di attività pubbliche

1. Le parti pubbliche firmatarie del presente accordo, per le attività appaltate o che si svolgono con finanziamento prevalente da parte delle pubbliche amministrazioni, si impegnano ad inserire nel capitolato di appalto o nella convenzione la clausola esplicita determinante l'obbligo per il beneficiario o appaltatore di applicare o far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona. Tale obbligo deve essere osservato sia nella fase di realizzazione degli impianti o delle opere che in quella successiva, per tutto il tempo in cui l'imprenditore beneficia delle agevolazioni finanziarie e creditizie concesse dalla Provincia autonoma di Trento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Ogni infrazione al suddetto obbligo che sia accertata dall'Ispettorato del lavoro viene comunicata immediatamente agli organi di governo degli Enti. Questi adotteranno le opportune determinazioni, fino alla revoca del beneficio, e nei casi più gravi o nel caso di recidiva potranno decidere l'esclusione del responsabile secondo quanto previsto dalle disposizioni legislative applicabili, da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero da qualsiasi appalto. Tali disposizioni si applicano anche quando si tratti di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero di appalti concessi da enti pubblici, ai quali l'Ispettorato del lavoro comunica direttamente le infrazioni per l'adozione delle sanzioni.

 

TITOLO II

SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 4
Obiettivi e strumenti

1. Il sistema d7elle relazioni sindacali, nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle responsabilità delle amministrazioni e dei sindacati, è strutturato in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e allo sviluppo professionale con l'esigenza di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dell'attività amministrativa e dei servizi erogati alla collettività. La tutela dei servizi pubblici essenziali è assicurata dall’applicazione delle norme di garanzia di cui alle leggi n. 146/1990 e n. 83/2000 e s.m. (nota 5) e dagli accordi vigenti in materia.

2. La condivisione dell'obiettivo predetto comporta la necessità di un sistema di relazioni sindacali improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti delle parti, basato sulla contrattazione collettiva, sull’informazione, concertazione e consultazione, nei casi e nelle forme previste, ed orientato alla prevenzione dei conflitti, anche mediante apposite procedure bilaterali.

3. In coerenza con i commi 1 e 2, il sistema di relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali:

a) contrattazione collettiva, che si svolge a livello di comparto e decentrato per le materie ad esso attribuite, secondo le procedure indicate, rispettivamente, dagli articoli 5 e 6 del presente contratto. La piena e corretta applicazione dei contratti collettivi di comparto e decentrati è garantita dalle parti anche mediante le procedure di risoluzione delle controversie interpretative previste dall'art. 12. In coerenza con il carattere privatistico della contrattazione, essa si svolge in conformità alle convenienze e ai distinti ruoli delle parti;

b) partecipazione sindacale, che si articola negli istituti dell’informazione e della concertazione;

c) procedure per l’interpretazione autentica, finalizzate al raffreddamento dei conflitti da svolgersi secondo quanto disposto dall'art. 12.

 

Art. 5(13)
Livelli di contrattazione:
materie e limiti

1. Il sistema della contrattazione collettiva è strutturato sui seguenti livelli:

  1. contratto di comparto;

  2. contratto decentrato.

2. Il contratto di comparto ha luogo tra Agenzia e OO.SS. e può rinviare ad un successivo accordo (definito "di settore"), da concludersi, anche separatamente, entro sei mesi dalla sottoscrizione del contratto di comparto, per la Provincia autonoma di Trento e gli Enti funzionali, per i Comuni, i Comprensori e loro consorzi, per le IPAB, per il Consiglio provinciale, sulle seguenti materie:

  1. sistemi di incentivazione della produttività collettiva e individuale, finalizzati all'efficienza e al miglioramento della qualità dei servizi, nell'ambito di piani, progetti o altre iniziative;

  2. definizione delle risorse da destinare all'attuazione di progetti nell'ambito delle risorse complessive destinate alla produttività;

  3. criteri volti a definire il calcolo e le modalità di distribuzione delle economie di gestione;

  4. verifiche preordinate alla valutazione dei risultati da effettuarsi nei modi e nei tempi stabiliti nell'ambito della proceduralizzazione di cui all'art. 6 del presente contratto;

  5. criteri generali e modalità per la corresponsione dei trattamenti accessori legati all'effettivo svolgimento di attività che comportino specifiche responsabilità o particolari oneri o disagi;

  6. definizione di criteri volti ad indirizzare le indennità tra un minimo ed un massimo;

  7. linee di indirizzo generale per l'attività di formazione e aggiornamento professionale;

  8. criteri generali per la gestione delle attività socio-assistenziali per il personale;

  9. linee di indirizzo e criteri per garantire il miglioramento dell'ambiente, dell'igiene e della sicurezza e prevenzione dei luoghi di lavoro;

  10. criteri di determinazione della composizione qualitativa e quantitativa dei contingenti di personale chiamati a garantire le prestazioni indispensabili in caso di sciopero;

  11. criteri di applicazione della normativa sul part-time;

  12. modalità per la costituzione di organismi partecipativi.

3. La contrattazione decentrata potrà aver luogo per la Provincia autonoma di Trento, per il Consiglio provinciale, per gli Enti funzionali della PAT, per i Comuni e loro consorzi, per le IPAB, nonché, ove se ne ravvisi l'opportunità in sede di contrattazione di settore, a livello di Dipartimenti, Servizi o Settori, sulle seguenti materie:

  1. specifici progetti di produttività: obiettivi, risorse, lavoratori coinvolti e modalità di attuazione;

  2. modalità di corresponsione di eventuali trattamenti accessori legati all'effettivo svolgimento di compiti che comportino responsabilità, oneri o disagi, con particolare riguardo ad innovazioni organizzative;

  3. programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali ed annuali con orari superiori o inferiori alle 36 ore settimanali, nel rispetto dei limiti di 25 ore minime e di 45 ore massime settimanali, nonché del tetto di 9 ore giornaliere, per il solo personale a tempo pieno;

  4. linee di indirizzo sui piani di formazione;

  5. attuazione delle normative contrattuali in materia di igiene, sicurezza e prevenzione nell'ambiente di lavoro;

  6. uso in concessione al personale dipendente degli alloggi di servizio per l'espletamento di servizi di custodia, portineria, vigilanza e altri servizi similari;

  7. eventuale introduzione di forme di telelavoro e di job sharing;

  8. riflesso delle innovazioni tecnologiche ed organizzative.

4. L'erogazione dei trattamenti incentivanti è strettamente correlata ai risultati conseguiti nella realizzazione dei programmi e progetti aventi come obiettivo incrementi di produttività ed è quindi perfezionata dopo la necessaria verifica a consuntivo dei risultati.

5. I contratti collettivi decentrati devono garantire il rispetto delle disponibilità economiche stabilite e non possono comportare, né direttamente né indirettamente anche a carico di esercizi successivi, oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal presente contratto.

(13) Sostituito dall'art. 3 Accordo per il rinnovo del CCPL quadriennio 2006-2009 - biennio 2008-2009 del 22 settembre 2008

 

Art. 6
Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo decentrato

1. La contrattazione decentrata deve riferirsi agli istituti contrattuali attribuiti a tale livello.

2. Gli accordi decentrati devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione e, se non disdettati tre mesi prima dalla scadenza, prorogano la loro efficacia sino alla stipulazione di successivi contratti decentrati.

3. Il contratto decentrato si attua inderogabilmente entro trenta giorni dalla stipulazione, che si intende avvenuta con la sottoscrizione.

4. Gli accordi decentrati non possono essere in contrasto con i vincoli risultanti dal contratto collettivo.

5. Gli accordi decentrati sono inviati all’A.P.RA.N. entro cinque giorni dalla sottoscrizione.

Art. 7
Composizione delle delegazioni e soggetti sindacali titolari della contrattazione

1. Le delegazioni trattanti sono costituite come segue:

A) per la contrattazione da svolgersi al livello di comparto:

1) per la parte pubblica:

dall'AGENZIA PROVINCIALE PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE (A.P.RA.N.);

2) per le organizzazioni sindacali:

da non più di tre componenti per ciascuna delle organizzazioni dei lavoratori, rappresentative secondo le disposizioni dell’art. 7 dell’Accordo collettivo provinciale quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, delle aspettative sindacali e dei permessi, nonché delle altre prerogative sindacali (nota 6);

B) per la contrattazione decentrata:

1) per la parte pubblica:

per i Dipartimenti e per gli Enti funzionali della Provincia autonoma di Trento, dal titolare del potere di rappresentanza o da un suo delegato o dal dirigente interessato, con l'assistenza, se richiesta, dell'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale, che può essere anche delegata a negoziare quale rappresentante dell'Ente;

per i Comuni, i Comprensori e loro consorzi, per le IPAB e per il Consiglio provinciale, dai titolari del potere di rappresentanza o da un delegato, con l'assistenza, rispettivamente, di un rappresentante del Consorzio dei comuni trentini o UPIPA, o dell’A.P.RA.N., se richiesta;

2) per le organizzazioni sindacali:

dalle R.S.U., ove costituite, o, in attesa della costituzione, dalle RSA;

da non più di due componenti per ciascuna delle organizzazioni sindacali di categoria territoriali firmatarie del CCPL.

2. Ai fini della misurazione del dato associativo non sono prese in considerazione le deleghe a favore di organizzazioni sindacali che richiedono ai lavoratori un contributo economico inferiore alla metà rispetto a quello mediamente richiesto dalle organizzazioni sindacali del comparto.

 

 

CAPO II

INFORMAZIONE E FORME DI PARTECIPAZIONE

 

Art. 8(14)
Informazione

1. Ciascuna Amministrazione, nell'ambito della propria autonomia e ferma restando la distinzione dei ruoli e delle responsabilità, fornisce ai soggetti sindacali di cui all’art. 7 informazioni in materia di ambiente di lavoro e sulle misure generali inerenti la gestione del rapporto di lavoro.

2. L'Amministrazione fornisce un'informazione preventiva, inviando tempestivamente la documentazione necessaria, sulle seguenti materie:

  1. articolazione dell'orario e delle turnazioni;

  2. definizione, nell’ambito della programmazione dei fabbisogni di personale, dei criteri per la determinazione delle dotazioni organiche; compresi i posti da destinare ai rapporti di lavoro a tempo parziale; sempre in tale ambito si prevede sia fornita una specifica informazione rispetto alle forme di lavoro atipiche ed alle collaborazioni coordinate e continuative;

  3. verifica periodica della produttività degli uffici;

  4. criteri generali di riorganizzazione degli uffici;

  5. criteri generali di programmazione della mobilità;

  6. criteri generali riguardanti l'organizzazione del lavoro;

  7. criteri generali di distribuzione del lavoro straordinario;

  8. applicazione dei parametri concernenti la qualità e produttività dei servizi e i rapporti con l'utenza;

  9. iniziative rivolte al miglioramento dei servizi sociali in favore del personale;

  10. misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;

  11. affidamento in appalto di attività proprie dell'Amministrazione nell'ambito della disciplina fissata dalle leggi;

  12. introduzione di nuove tecnologie e processi di riorganizzazione delle amministrazioni aventi effetti generali sull'organizzazione del lavoro;

  13. criteri generali riguardanti i programmi dei corsi di formazione e aggiornamento professionale;

  14. tutte le materie previste dalla concertazione e dalla contrattazione, ove possibile.

3. Nelle seguenti materie l'informazione è successiva ed ha per oggetto gli atti di gestione adottati e i relativi risultati, riguardanti:

  1. andamento occupazionale, con riguardo anche alle forme atipiche di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative;

  2. distribuzione complessiva dei carichi di lavoro;

  3. attuazione dei programmi di formazione del personale;

  4. andamento generale della mobilità del personale;

  5. distribuzione complessiva delle ore di lavoro straordinario e utilizzo delle relative prestazioni;

  6. distribuzione complessiva del fondo per la produttività collettiva ed individuale per il miglioramento dei servizi;

  7. distribuzione dell’indennità per area direttiva;

  8. applicazione delle misure in materia di igiene e sicurezza sul luogo di lavoro.

4. Nel caso in cui il sistema informativo utilizzato dall'Amministrazione consenta la raccolta e l'utilizzo di dati sulla quantità e qualità delle prestazioni lavorative dei singoli operatori, le Amministrazioni assicurano un’adeguata tutela della riservatezza della sfera personale del lavoratore.

(14) Sostituiti commi 1 e 3  dall'art. 4 Accordo per il rinnovo del CCPL quadriennio 2006-2009 - biennio 2008-2009 del 22 settembre 2008

 

Art. 9
Concertazione

1. Ciascuno dei soggetti di cui all'art. 7, ricevuta l'informazione ai sensi dell'art. 8, può chiedere in forma scritta l’attivazione della procedura di concertazione sui seguenti argomenti:

  1. articolazione degli orari di lavoro;

  2. definizione dei criteri per la determinazione dei carichi di lavoro;

  3. verifica della produttività degli uffici;

  4. criteri per il passaggio dei dipendenti per effetto del trasferimento di attività o di disposizioni legislative comportanti trasferimenti di funzioni e personale;

  5. esternalizzazione dei servizi;

  6. criteri generali per la programmazione della mobilità interna.

2. Le Amministrazioni che intendono provvedere all’adozione di una modalità esterna di gestione di un servizio, reso in forma diretta, devono prevedere in tempi congrui rispetto all’avvio effettivo del processo di esternalizzazione, una fase specifica di confronto con le OO.SS., preceduta da un’adeguata informazione, con particolare riguardo alle problematiche inerenti il personale interessato.

3. La concertazione si svolge in appositi incontri, che iniziano di norma entro 48 ore dalla ricezione della richiesta. Nel periodo dedicato alla concertazione le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di responsabilità, correttezza e trasparenza.

4. La concertazione si conclude nel termine di 30 giorni dalla ricezione dell'informazione, ovvero entro un termine più breve per oggettivi motivi di urgenza, con un verbale dal quale risultino le posizioni delle parti.

5. Resta ferma l'autonoma determinazione definitiva e la responsabilità del soggetto al quale spetta adottare la decisione nelle stesse materie.

6. Durante il periodo in cui si svolge la concertazione, le Amministrazioni non adottano provvedimenti unilaterali nelle materie oggetto della concertazione e le organizzazioni sindacali che vi partecipano non assumono sulle stesse iniziative conflittuali.

 

Art. 10(15)
Forme di partecipazione

1. Le Amministrazioni procedono alla consultazione dei rappresentanti della sicurezza nei casi previsti dall’art. 19 del decreto legislativo n. 626/1994 (nota 7).

2. Per l'approfondimento di specifiche problematiche, in particolare concernenti l'organizzazione del lavoro, la formazione, l'ambiente, l'igiene e la sicurezza del lavoro e i servizi sociali, le Amministrazioni consultano le OO.SS. e possono essere costituite, a richiesta, in relazione alle dimensioni delle Amministrazioni medesime, Commissioni bilaterali, ovvero Osservatori, con il compito di raccogliere dati relativi alle predette materie - che l'Amministrazione è tenuta a fornire - e di formulare proposte in ordine ai suddetti temi. Le modalità di costituzione di tali organismi saranno definite in sede di accordo di settore o decentrato. Per le pari opportunità i compiti previsti dal presente comma saranno svolti dal Comitato di cui all’art. 11.

3. La composizione degli organismi di cui al comma 1, che non hanno funzioni negoziali, è di norma paritetica e deve comprendere una adeguata rappresentanza femminile. Tale composizione sarà definita in sede di accordo di settore.

4. E' costituita una Conferenza provinciale con rappresentanti dell'Agenzia, delle organizzazioni rappresentative degli Enti del comparto e delle organizzazioni sindacali, nell'ambito della quale, almeno una volta all'anno, sono verificati gli effetti derivanti dall'applicazione del presente contratto ed, in particolare, quanto concerne la produttività e la mobilità. Oltre ad una convocazione prevista entro il 30 novembre, su richiesta di una delle parti contraenti, la Conferenza potrà essere convocata un'altra volta all'anno entro 15 giorni dalla richiesta.

(15) Aggiunto Art. 10 bis  dall'art. 5 Accordo per il rinnovo del CCPL quadriennio 2006-2009 - biennio 2008-2009 del 22 settembre 2008

 

Art. 11(16)
Pari opportunità


1. Per dare corso alle disposizioni normative contenute nella legge 10 aprile 1991, n. 125 (nota 8), gli Enti con piante organiche superiori a 200 dipendenti provvederanno alla costituzione dei Comitati pari opportunità, così come previsti dalla normativa vigente. In caso di Enti con meno di 200 dipendenti (Comuni, IPAB, Comprensori) vengono istituiti Comitati provinciali rappresentativi dei singoli settori.
Tali Comitati sono composti da un numero minimo di 3 rappresentanti e da un massimo di 6 designati dalle OO.SS. e da un pari numero di rappresentanti nominati dalle Amministrazioni.
I singoli Comitati hanno facoltà di accesso ad informazioni riguardanti il personale nei singoli Enti e possono richiedere informazioni e proporre soluzioni in ordine:

  • alla consistenza degli organici ed agli sviluppi di carriera esistenti;

  • all'accesso, all'organizzazione e modalità di svolgimento di percorsi formativi e/o di aggiornamento professionale;

  • alla flessibilità degli orari di lavoro in rapporto a quelli dei servizi sociali presenti sul territorio;

  • al perseguimento di un effettivo equilibrio delle posizioni funzionali a parità di requisiti professionali nell'attribuzione di incarichi e/o funzioni di miglior qualità.

  • 2. Il Comitato potrà proporre agli Enti firmatari, alle delegazioni trattanti e/o all'Agenzia particolari soluzioni organizzative in ordine all'attivazione di "azioni positive", che mirino a migliorare le condizioni di lavoro dei dipendenti e che eliminino eventuali discriminazioni esistenti sui percorsi professionali.

    3. I Comitati relazionano almeno una volta all'anno ai Presidenti delle singole organizzazioni datoriali firmatarie del CCPL ed al Presidente della Giunta provinciale sulle condizioni oggettive in cui si trovano i lavoratori rispetto allo sviluppo professionale, alla loro partecipazione ai corsi di formazione e alla promozione di misure idonee a tutelarne la salute in relazione alle peculiarità psicofisiche ed alla prevedibilità di rischi specifici per la donna, con particolare riguardo alle situazioni di lavoro che possano presentare rischi per la salute riproduttiva.

    4. Per il proprio funzionamento, i Comitati usufruiranno del supporto tecnico - logistico delle associazioni degli Enti e, per quanto riguarda i propri componenti, di permessi retribuiti per la presenza alle riunioni e per l'espletamento della propria attività, nonché delle risorse necessarie al proprio funzionamento da determinare in sede di contrattazione di settore o decentrata.

    5. In via sperimentale, per quanto attiene ai rappresentanti del personale, detti permessi, in misura non superiore a 100 ore annue individuali retribuite durante l'orario di lavoro, dovranno intendersi aggiuntivi a quelli usufruiti dalle RSA o RSU, comunque denominate. Le problematiche formative connesse alle pari opportunità rientrano nei programmi generali di formazione di cui all'art. 87.

    (16) Sostituito  dall'art. 6 Accordo per il rinnovo del CCPL quadriennio 2006-2009 - biennio 2008-2009 del 22 settembre 2008

    Art. 12
    Interpretazione autentica dei contratti

    1. Quando insorgano controversie aventi carattere di generalità sull'interpretazione delle norme contenute nei contratti collettivi, le parti firmatarie si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa.

    2. La parte contraente che richiede l'incontro al fine di richiedere l’attivazione della procedura per l’interpretazione autentica, invia all'altra apposita richiesta scritta con lettera raccomandata. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa.

    3. L'eventuale accordo, stipulato con le medesime procedure previste per il contratto originario, sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto.

    4. Con analoghe modalità si procede, tra le parti che li hanno sottoscritti, quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti di settore o decentrati.

     

    CAPO III

    DIRITTI E RELAZIONI SINDACALI

     

    Art. 13
    Diritti di associazione e di attività sindacali

    1. I dipendenti hanno diritto di costituire organizzazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacali all’interno dei luoghi di lavoro.

     

    Art. 14
    Contributi sindacali

    1. I dipendenti hanno facoltà di rilasciare delega a favore dell'organizzazione sindacale da loro prescelta per la riscossione di una quota mensile dello stipendio per il pagamento dei contributi sindacali, nella misura stabilita dai competenti organi statutari. La delega è rilasciata per iscritto ed è trasmessa all'Amministrazione a cura del dipendente o dell'organizzazione sindacale interessata.

    2. La delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio, che si intende sia quello in cui la stessa perviene all’Amministrazione.

    3. Il dipendente può revocare in qualsiasi momento la delega rilasciata ai sensi del comma 1, inoltrando la relativa comunicazione all'Amministrazione di appartenenza e all'organizzazione sindacale interessata. L'effetto della revoca decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della stessa, che si intende sia quello in cui la stessa perviene all’Amministrazione.

    4. Le trattenute devono essere operate dalle singole Amministrazioni sulle retribuzioni dei dipendenti in base alle deleghe ricevute e sono versate mensilmente alle organizzazioni sindacali interessate, secondo modalità concordate con l'Amministrazione.

    5. In caso di pluralità di deleghe il dipendente deve esplicitare l’opzione a favore dell’organizzazione sindacale dalla quale intende farsi rappresentare, ferme restando le trattenute a favore di tutte le organizzazioni cui abbia aderito. Nel caso di mancata opzione la delega di rappresentanza non verrà attribuita a nessuna organizzazione sindacale.

     

    Art. 15
    Distacchi, permessi e altre prerogative sindacali

    1. Le relazioni sindacali sono regolate dall’Accordo collettivo provinciale quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, delle aspettative sindacali e dei permessi, nonché delle altre prerogative sindacali del 5 maggio 2003 (nota 9).

     

    Art. 16
    Ritenuta per sciopero

    1. Per l’astensione dal lavoro proclamata dalle OO.SS. si effettua una ritenuta sullo stipendio pensionabile del dipendente, nella misura corrispondente all’effettiva quantità di tempo dell’astensione medesima.

    2. Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa la trattenuta, per ogni ora di astensione, è pari alla misura oraria del lavoro straordinario (senza la maggiorazione), aumentata della quota corrispondente degli emolumenti a qualsiasi titolo dovuti e non valutati per la determinazione della predetta tariffa, con esclusione, in ogni caso, dell’assegno per il nucleo familiare. Per i Comuni, loro Consorzi, Comprensori e IPAB l’aumento della suddetta quota è determinato in misura fissa nella percentuale del 15%. Qualora l’orario giornaliero non sia distribuito omogeneamente nell’arco della settimana, la trattenuta non potrà eccedere la durata dell’orario che il dipendente avrebbe dovuto prestare nella giornata di sciopero; nel caso invece in cui l’orario sia superiore, la trattenuta verrà effettuata per un numero di ore corrispondente all’orario medio giornaliero, fermo restando il debito orario determinato per differenza fra l’orario dovuto nella giornata di astensione e l’orario giornaliero medio.

    Art. 17(17)
    Diritto di assemblea

    1. I dipendenti hanno diritto di riunirsi, durante l'orario di lavoro, per dodici ore annue pro capite, senza decurtazione della retribuzione, in assemblee sindacali, da tenersi in idonei locali concordati con l'Amministrazione e posti a disposizione gratuitamente nell’unità produttiva in cui si presta servizio. In carenza di locali idonei nell’unità produttiva, l’Amministrazione si impegna a reperirli.

    2. Le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, possono essere indette singolarmente o congiuntamente, con specifico ordine del giorno, su materie di interesse sindacale e del lavoro:

    - singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni rappresentative nel comparto o nell’area;

    - dalla R.S.U. nel suo complesso o dalla maggioranza dei suoi componenti.

    3. La convocazione, la sede, l'orario, l'ordine del giorno e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono comunicati all'ufficio cui compete la gestione del personale dell’Amministrazione interessata, con preavviso scritto ed almeno tre giorni lavorativi prima dell’assemblea. Tale preavviso è elevato a cinque giorni per le assemblee del personale regolato dai contratti del comparto Scuola, o per il personale impiegato negli asili nido e nelle scuole materne. Eventuali condizioni eccezionali che comportassero l'esigenza di uno spostamento della data dell'assemblea devono essere motivate e comunicate dall’Amministrazione per iscritto entro le 48 ore precedenti l’assemblea alle rappresentanze sindacali promotrici.

    4. La rilevazione dei partecipanti e delle ore di partecipazione di ciascuno all'assemblea è effettuata dai responsabili delle singole unità operative e comunicata all'ufficio che gestisce il personale.

    5. Nei casi in cui l'attività lavorativa sia articolata in turni, l'assemblea è svolta di norma all'inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro. Analoga disciplina si applica per gli uffici con servizi aperti al pubblico. Previo accordo decentrato le assemblee possono svolgersi al di fuori dell’orario di servizio, con recupero delle ore utilizzate.

    6. Durante lo svolgimento delle assemblee deve essere garantita nelle unità operative interessate la continuità delle prestazioni indispensabili, secondo quanto previsto negli accordi contrattuali.

    7. Per il personale degli asili nido e delle scuole dell’infanzia le assemblee si dovranno svolgere, salvo casi eccezionali, secondo le seguenti modalità:

    1. asili nido: nelle ultime due ore di apertura del servizio;

    2. scuole dell’infanzia: nelle prime o nelle ultime due ore di apertura del servizio, escluso l’orario prolungato.

    Nei casi sopra indicati l’Amministrazione consentirà, previa attestazione della relativa presenza e compatibilmente con le proprie esigenze organizzative, il recupero delle relative ore al personale partecipante all’assemblea che risulti in servizio, ma fuori turno di lavoro.

    (17) Sostituito  dall'art. 7 Accordo per il rinnovo del CCPL quadriennio 2006-2009 - biennio 2008-2009 del 22 settembre 2008

    Art. 18
    Diritto di affissione

    1. I soggetti di cui all'art. 7 hanno diritto di affiggere in appositi spazi, che l'Amministrazione ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutto il personale all'interno dell'unità operativa, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie d’interesse sindacale e del lavoro. L’Amministrazione rende disponibili, ove possibile, le proprie reti informatiche. Le modalità di utilizzo delle attrezzature vanno concordate con l’Amministrazione e non possono comportare disagio organizzativo né aggravio di spesa, per la quale è fatta salva la possibilità di chiedere il rimborso di eventuali oneri.

     

    Art. 19
    Locali

    1. L’Amministrazione con almeno duecento dipendenti pone permanentemente e gratuitamente a disposizione dei soggetti di cui all'art. 7 l'uso di un idoneo locale comune - organizzato secondo modalità concordate con i medesimi - per consentire l'esercizio delle loro attività.

    2. Nelle Amministrazioni con un numero di dipendenti inferiore a duecento, gli organismi sindacali rappresentativi hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni, posto a disposizione dall’Amministrazione nell'ambito della struttura.

     

    Art. 20
    Dirigenti sindacali nei luoghi di lavoro

    1. Le rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro sono le Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) e, qualora non siano state costituite, le R.S.A., secondo le disposizioni di cui all’Accordo collettivo provinciale quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, delle aspettative sindacali e dei permessi, nonché delle altre prerogative sindacali del 5 maggio 2003 (cfr nota 9).

    2. Con apposito accordo si definiranno le modalità di costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie. Per l'elezione delle R.S.U. le parti pubbliche si impegnano a fornire gli elenchi dei dipendenti ed a favorire la gestione delle operazioni elettorali, mettendo a disposizione delle OO.SS. le strutture logistiche necessarie.

     

     

    CAPO IV

    TUTELE SINDACALI DEL RAPPORTO

    Art. 21
    Tentativo di conciliazione

    1. Per quanto riguarda la Provincia e gli Enti funzionali, per le controversie individuali concernenti l’applicazione delle sanzioni disciplinari il tentativo di conciliazione può aver luogo davanti al Collegio di conciliazione di cui all’art. 51 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (nota 10), fatta salva la possibilità di ricorrere alla conciliazione presso il Servizio Lavoro.

    2. Per gli altri Enti destinatari del presente accordo, per le controversie individuali di cui all’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001 (nota 11), comprese quelle concernenti l’applicazione delle sanzioni disciplinari, il tentativo obbligatorio di conciliazione può aver luogo davanti al collegio di cui all’art. 66 (nota 12) del medesimo decreto.

     

    Art. 22
    Conciliazione ed arbitrato

    1. La conciliazione e l’arbitrato sono disciplinati ai sensi dell’Allegato N/3.

     

     

    TITOLO III

    RAPPORTO DI LAVORO

     

    CAPO I

    COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

     

    Art. 23(18)
    Il contratto individuale di lavoro

    1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato è costituito e regolato da contratti individuali e dal presente contratto, nel rispetto delle disposizioni di legge e della normativa comunitaria.

    2. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:

    1. l’identità delle parti;

    2. la data di inizio del rapporto di lavoro;

    3. la tipologia del rapporto di lavoro precisando il termine finale nel caso si tratti di rapporto di lavoro a tempo determinato;

    4. la sede iniziale e la struttura di assegnazione del dipendente;

    5. la durata del periodo di prova;

    6. la categoria ed il livello di inquadramento attribuiti al lavoratore;

    7. l’orario di lavoro;

    8. i termini del preavviso in caso di recesso.

    3. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è disciplinato dai contratti collettivi vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.

    4. L'assunzione può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. In quest'ultimo caso, il contratto individuale di cui al comma 1 indica anche l'articolazione dell'orario di lavoro assegnata, nell'ambito delle tipologie di cui all'art. 26. L’articolazione dell’orario di lavoro, in tal caso, è vincolata per tre anni, salvo nel medesimo periodo si raggiunga un accordo diverso tra le parti.

    5. L'Amministrazione, prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini dell'assunzione, invita l'interessato a presentare la documentazione prescritta dalle disposizioni che regolano la costituzione del rapporto di lavoro e indicata nel bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni, prorogato al primo giorno feriale successivo nel caso in cui il medesimo scada di sabato o in una giornata festiva. Tale termine può essere prorogato per giustificato motivo su richiesta del lavoratore. Entro lo stesso termine il destinatario dell’assunzione deve prendere servizio, nonché dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti di lavoro pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dalla legge. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere presentata in forma scritta la dichiarazione di opzione per la nuova Amministrazione.

    6. Qualora la documentazione di cui al comma 5 non venga presentata nel termine previsto, l'Amministrazione comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto. Il rapporto di lavoro si intende come non instaurato qualora il dipendente non assuma improrogabilmente servizio entro la data stabilita, salvo giustificato motivo e nei casi previsti dalla legge.

    7. Il contratto individuale di cui al comma 1 sostituisce i provvedimenti di nomina dei candidati da assumere. Restano in ogni caso salvi gli effetti dei provvedimenti di nomina previsti dalle vigenti norme legislative.

    (18) Sostituito  dall'art. 8 Accordo per il rinnovo del CCPL quadriennio 2006-2009 - biennio 2008-2009 del 22 settembre 2008

     

    Art. 24
    Periodo di prova

    1. Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova, la cui durata è stabilita come segue:

    2. Per il personale da assumere a tempo indeterminato, con prestazione a part time verticale, il periodo di prova non può comunque eccedere l’anno di lavoro.

    3. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. Il recesso dell’Amministrazione durante il periodo di prova, disciplinato dall’art. 2096 c.c. (nota 13), deve essere sempre motivato.

    4. L’Amministrazione e il dipendente possono recedere dal contratto in qualsiasi momento nella prima metà del periodo di prova, senza obbligo di preavviso o di indennità sostitutiva. Decorsa la metà del periodo di prova, nel restante periodo ciascuna delle parti può recedere dal rapporto con un preavviso di 10 giorni, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 7. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte.

    5. Decorso il periodo di cui al comma 1 senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta a tutti gli effetti l'anzianità dal giorno dell'assunzione.

    6. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. Le giornate in cui i dipendenti fruiscono di ferie o permessi giornalieri non sono considerate utili ai fini del compimento del periodo di prova.

    7. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia o infortunio e in caso di maternità. In caso di infortunio sul lavoro si applica l'art. 52, comma 1. In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di nove mesi, decorso il quale il rapporto è risolto. Le assenze riconosciute come causa di sospensione del periodo di prova, ai sensi del presente comma, comportano la corresponsione dello stesso trattamento economico previsto per il personale non in prova. (19)

    8. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilità; spetta altresì al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute.

    9. Il dipendente che, nominato nella categoria superiore in esito a concorso, venga giudicato sfavorevolmente al termine del periodo di prova o che receda volontariamente dall’inquadramento è mantenuto in servizio nella categoria di appartenenza prima dell’inquadramento nella categoria superiore.

    10. Il personale già in servizio presso il medesimo Ente da almeno quattro anni, vincitore di concorso presso altra pubblica Amministrazione, ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione e decorrenza dell'anzianità, per la durata del periodo di prova. Tale diritto non può essere esercitato più di una volta in carriera.

    11. Durante il periodo di prova, l'Amministrazione può adottare iniziative per la formazione del personale neo assunto. Il dipendente può essere applicato a più servizi dell'Amministrazione presso cui svolge il periodo di prova, ferma restando la sua utilizzazione in mansioni proprie della categoria di appartenenza.

    (19) Sostituito comma 7 dall'art. 9 Accordo per il rinnovo del CCPL quadriennio 2006-2009 - biennio 2008-2009 del 22 settembre 2008

    Art. 25
    Riammissione in servizio

    1. Il dipendente dimessosi dal rapporto di lavoro può essere riammesso in servizio qualora presenti domanda e il posto precedentemente dallo stesso occupato, o altro posto della medesima figura professionale, sia vacante.

    2. Il dipendente riammesso è collocato nella categoria, livello e posizione retributiva in godimento alla cessazione dal servizio, con riconoscimento ai fini giuridici dell’anzianità pregressa e attribuzione della retribuzione individuale di anzianità goduta alla data di cessazione dal servizio.

     

    CAPO II

    PARTICOLARI TIPI DI CONTRATTO

     

    Art. 26(20)
    Rapporto di lavoro a tempo parziale

    1. In materia di rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano le disposizioni dei d.lgs. n. 61/2000 e n. 100/2001 (nota 14). Le Amministrazioni costituiscono o trasformano, su richiesta del dipendente, il rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, nel limite di quanto previsto dagli ordinamenti degli Enti, con un limite minimo del 13% della dotazione organica complessiva del personale a tempo pieno cui si applica il presente contratto, arrotondato per eccesso all’unità superiore, secondo le tipologie indicate nel comma 7 e con il limite del 35% di ciascun livello e/o categoria del sistema di classificazione. In sede di prima attuazione, la percentuale del 35% è derogabile e l’eventuale esubero dovrà essere successivamente riassorbito. In sede di accordo di settore tale limite può essere aumentato e possono essere definite tipologie standard di orario, tenuto conto dell’organizzazione del lavoro. In tale sede le parti possono concordare clausole che consentano la variazione della collocazione temporale della prestazione e della sua durata, stabilendo condizioni, modalità e limiti massimi delle variazioni, nonché della misura delle relative compensazioni.

    2. Per il reclutamento e per lo svolgimento del rapporto di lavoro del personale a tempo parziale si applica, in quanto compatibile, la normativa vigente in materia per il personale a tempo pieno.

    3. Può essere escluso, in funzione di esigenze organizzative, iI rapporto di lavoro a tempo parziale - determinato o indeterminato - relativamente a profili professionali che comportino funzioni ispettive o di vigilanza. L’esclusione non opera nei confronti del personale, che, pur appartenendo a uno dei profili professionali in questione, svolga funzioni diverse da quelle previste per il profilo professionale. Sono fatte salve eventuali situazioni in contrasto con il disposto del presente comma ad oggi determinatesi.

    4. Il dipendente a tempo parziale copre una frazione del posto di organico corrispondente alla durata della prestazione lavorativa, che non può essere inferiore a 14 ore né superiore a 32 ore, di norma suddividendo l’orario giornaliero in modo da costituire un multiplo dell’orario settimanale, tenuto conto dell’articolazione della prestazione lavorativa su cinque o sei giorni. La somma delle frazioni di posto a tempo parziale non può superare il monte ore complessivo dei posti di organico a tempo pieno trasformati.

    5. Il contratto di lavoro a tempo parziale è stipulato in forma scritta, con l’indicazione della durata e dell’articolazione dell’orario. La stipulazione per iscritto è richiesta anche per la trasformazione a tempo parziale del rapporto di lavoro e per la modificazione successiva delle tipologie di articolazione della prestazione, che avviene con il consenso scritto dell’interessato.

    6. Il dipendente può concordare con l’Amministrazione, ove ciò sia possibile, anche lo spostamento ad altra attività o sede ai fini di rendere possibile la prestazione part time. L’Amministrazione può differire la trasformazione del rapporto di lavoro part time in caso di oggettive ragioni organizzative.

    7. Il tempo parziale può essere realizzato sulla base delle seguenti tipologie, correlate alle esigenze dell’Amministrazione:

    8. L’Amministrazione ed il dipendente possono concordare modalità di collocazione temporale della prestazione lavorativa, che contemperino le reciproche esigenze in base alle tipologie di orario giornaliero, settimanale o annuale praticabili presso ciascuna Amministrazione, tenuto conto della natura dell’attività istituzionale, degli orari di servizio e di lavoro praticati e della situazione degli organici nei diversi profili professionali.

    9. Le Amministrazioni, in sede di accordo decentrato, riservano almeno il 10% dei posti da destinare al tempo parziale, con arrotondamento all’unità se inferiore a uno, a trasformazioni temporanee del rapporto di lavoro di durata fino a tre anni, rinnovabili, per soddisfare transitorie necessità familiari o personali dei dipendenti. Ove le richieste eccedano i contingenti fissati verrà data precedenza:

    1. ai dipendenti disabili ovvero che si trovano in particolari condizioni psico-fisiche, o affetti da gravi patologie;

    2. ai dipendenti che assistono propri famigliari disabili, ovvero ai dipendenti che assistono persone in particolari condizioni psico-fisiche, o affette da gravi patologie, nonché anziani non autosufficienti;

    3. ai dipendenti con figli in età scolare e prescolare, in relazione al numero degli stessi.

    10. La restante quota di posti è destinata alle trasformazioni del rapporto di impiego non soggette a termine, per le quali costituiscono titoli di precedenza, ove le domande superino il contingente di posti disponibile, situazioni personali non transitorie (handicap proprio, malattie non transitorie proprie, handicap e malattie non transitorie di famigliari a carico), carichi di famiglia e superamento del 55° anno di età. Qualora, soddisfatte le richieste collegate a transitorie necessità familiari o personali, residuino posti per trasformazioni temporanee, questi potranno essere assegnati ai richiedenti la trasformazione del rapporto, non soggetto a termine, le cui domande non siano state soddisfatte, secondo l’ordine di graduatoria e per una durata temporanea comunque non superiore a tre anni.

    11. Le Amministrazioni, in presenza di gravi e documentate situazioni personali o familiari, possono elevare il contingente di cui al comma 1 fino ad un massimo del 10%, arrotondato per eccesso all’unità superiore. Le domande per la trasformazione del rapporto di lavoro in tali casi sono presentate, di norma, con cadenza trimestrale e, se accolte, esplicano i loro effetti, di norma, dal primo giorno del trimestre successivo.

    12. I dipendenti possono chiedere la trasformazione a tempo pieno del rapporto a tempo parziale in essere, a fronte dell’esistenza di vacanze di organico della figura professionale rivestita; il personale già in servizio ha precedenza rispetto a nuove assunzioni per scorrimento delle graduatorie e, in caso di pluralità di domande, è preferito il dipendente per cui si determini il minor quoziente, suddividendo i redditi familiari per il numero dei componenti il nucleo familiare.

    13. Nei confronti del personale disciplinato dal presente contratto si applica il disposto del decreto del Ministro della Funzione Pubblica dd. 29 luglio 1997, n. 331 (nota 15). In sede di accordo di settore possono essere definiti ulteriori criteri per l’applicazione del menzionato decreto.

    (20) Sostituito dall'art. 10  Accordo per il rinnovo del CCPL quadriennio 2006-2009 - biennio 2008-2009 del 22 settembre 2008

    Art. 27(21)
    Trattamento normativo ed economico del personale a tempo parziale

    1. Le disposizioni di legge e contrattuali previste per il personale a tempo pieno si applicano, in quanto compatibili, al personale a tempo parziale, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento.

    2. La retribuzione, anche accessoria, del personale con rapporto a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, compresa l’indennità integrativa speciale e l’eventuale retribuzione individuale di anzianità, spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa categoria e profilo professionale. I trattamenti accessori collegati alla realizzazione di progetti non sono legati alla durata della prestazione lavorativa e sono applicati ai dipendenti a tempo parziale proporzionalmente alla partecipazione al raggiungimento degli obiettivi. L’assegno per il nucleo familiare, ove spettante, viene corrisposto per intero. La contrattazione di settore e/o decentrata stabilisce i criteri per l’attribuzione ai dipendenti a tempo parziale dei trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonché di altri istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa ed applicabili anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato.

    3. Per le prestazioni a tempo parziale verticale, effettuate durante un periodo dell’anno, la retribuzione è corrisposta nelle mensilità in cui viene prestata l’attività lavorativa e deve essere comunque considerata una corresponsione anticipata o posticipata della retribuzione spettante nei mesi di competenza.

    4. Il personale non può fruire di benefici, che, comunque, comportino la riduzione dell’orario di lavoro, salvo quelli previsti dalla legge.

    5. Al personale a tempo parziale di tipo orizzontale possono essere richieste prestazioni di lavoro supplementare, per temporanee e comprovate esigenze organizzative, entro il limite individuale settimanale del 5% dell’orario di lavoro mensile ed entro un limite annuo di 60 ore. E’ consentito il recupero delle ore prestate. L’attività di formazione non è ricompresa in tale limite.

    6. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria maggiorata di una percentuale del 15% ed i relativi oneri sono a carico delle risorse destinate ai compensi per lavoro straordinario.

    7. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto può effettuare prestazioni di lavoro straordinario nelle sole giornate di effettiva attività lavorativa ed entro un limite annuo, determinato in proporzione al periodo di lavoro da prestare nell’anno, delle ore di straordinario previste per il personale a tempo pieno. A tali prestazioni si applica la disciplina legale e contrattuale vigente in materia di lavoro straordinario nei rapporti a tempo pieno.

    8. Nel caso di passaggio ad una categoria o profilo per il quale non vi sia la disponibilità di posti a tempo parziale, il rapporto viene trasformato in rapporto a tempo pieno. Nel caso in cui il personale chieda di passare dal rapporto a tempo parziale a quello a tempo pieno - e viceversa - si applicano, ai fini della valutazione dell’anzianità di servizio, le disposizioni di cui alla legge 29 dicembre 1988, n. 554 (nota 16) e quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117 (nota 17).

    9. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e ai permessi di cui alla legge n. 104/92 (nota 18) pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie rapportato a 32 o 36 giornate annue lavorative secondo la distribuzione dell’orario settimanale, proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell’anno. Per il tempo parziale verticale il criterio di proporzionalità si applica anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dalla contrattazione, comprese le assenze per malattia. In presenza di part time verticale è comunque riconosciuto per intero il periodo di congedo di maternità previsto dal d.lgs. n. 151/2001 (nota 19) anche per la parte non ricadente in periodo lavorativo ed il relativo trattamento economico è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. Il permesso per matrimonio, il congedo parentale, le assenze per maternità e i permessi per lutto spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento economico è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. In presenza di part time verticale non si riducono i termini stabiliti per il periodo di prova e per il preavviso, che vanno calcolati con riferimento ai periodi effettivamente lavorati.

    10. Il trattamento previdenziale è disciplinato dalle disposizioni contenute nell’art. 8 della legge n. 554/1988 e successive modificazioni ed integrazioni (nota 20).

    11. Per il personale contemplato dal presente articolo il trattamento di fine rapporto viene determinato con le modalità previste per il restante personale a tempo pieno, proporzionalmente ridotto in relazione all’orario di lavoro di ciascun periodo di servizio a tempo parziale.

    (21) Sostituiti commi 5, 8 e 9 dall'art. 11  Accordo per il rinnovo del CCPL quadriennio 2006-2009 - biennio 2008-2009 del 22 settembre 2008

     

    Art. 28
    Telelavoro

    1. Le Amministrazioni, allo scopo di razionalizzare l’organizzazione del lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso l’impiego flessibile delle risorse umane, possono avvalersi di forme di lavoro a distanza secondo le tipologie del lavoro a domicilio, lavoro mobile e decentrato in edifici telematici condivisi.

    2. Il telelavoro rappresenta una modalità di esecuzione della prestazione lavorativa o professionale eseguita in un luogo ritenuto idoneo, collocato al di fuori della sede di lavoro, anche se rientrante nella disponibilità del telelavoratore, nonché con il prevalente supporto di tecnologie dell’informazione e della comunicazione, che consentano il collegamento con l’Amministrazione. Il telelavoro non incide sull’inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale e sul conseguente assoggettamento al potere direttivo e disciplinare dell’Amministrazione. Il telelavoro può essere svolto anche per periodi limitati e su richiesta del dipendente, ove tale forma di prestazione di lavoro sia compatibile con l’organizzazione dell’attività. I dipendenti o le OO.SS. possono proporre progetti di telelavoro.

    3. I periodi di telelavoro sono disciplinati secondo i seguenti principi:

    a) volontarietà delle parti;
    b) possibilità di reversibilità del rapporto;
    c) pari opportunità rispetto a progressioni di carriera, iniziative formative e di socializzazione ed altre opportunità, che possano determinarsi per i lavoratori che prestano la loro attività presso le sedi dell’Amministrazione;
    d) definizione delle condizioni relative alla prestazione da espletarsi in regime di telelavoro, quali l’esatta predeterminazione degli obiettivi o risultati a cui è finalizzata la prestazione di telelavoro;
    e) garanzia da parte del singolo lavoratore del mantenimento di livelli qualitativi e quantitativi analoghi all’impegno professionale richiesto presso l’Amministrazione ed indicazione del limite massimo di ore settimanali telelavorabili;
    f) esplicitazione dei legami funzionali e gerarchici, che vengono mantenuti e/o modificati rispetto a quanto esistente in Amministrazione, compresi i rientri aziendali.

    4. L’instaurazione del periodo di telelavoro viene concordata tra l’Amministrazione e il lavoratore, il quale potrà farsi assistere dalla RSA/RSU, o dalla struttura territoriale di una delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto.

    5. A livello di Amministrazione la contrattazione decentrata determina gli eventuali adattamenti della disciplina del rapporto di lavoro resi necessari dalle condizioni della prestazione.

     

    Art. 29
    Assegnazione a posizioni di telelavoro

    1. Quando risulti proficuo dal punto di vista dell’organizzazione del lavoro, l’Amministrazione può proporre al dipendente di svolgere una prestazione di telelavoro. L’Amministrazione predispone a tal fine una lettera d’incarico affinché il dipendente possa valutare se accettare o meno l’incarico di telelavoro. In caso di accettazione il lavoratore controfirma la lettera d’incarico. Il lavoratore si impegna a consegnare, alla conclusione dell’incarico di telelavoro, una relazione consuntiva sull’attività svolta.

    2. L'assegnazione ad incarichi di telelavoro non muta la natura del rapporto di lavoro in atto; tale assegnazione è revocabile, a richiesta del lavoratore, o d'ufficio da parte dell'Amministrazione, compatibilmente con le esigenze organizzative di quest’ultima, quando sia trascorso il periodo di tempo indicato nel progetto o nel rispetto di ulteriori condizioni eventualmente previste nello stesso. In tale ultimo caso, la riassegnazione alla sede di lavoro originaria deve avvenire con modalità e in tempi compatibili con le esigenze del lavoratore e comunque entro 10 giorni dalla richiesta, elevati a 20 nel caso di cui al comma 3, lettera b), dell’art. 28 oppure nel termine previsto dal progetto.

     

    Art. 30
    Postazione di lavoro e adempimenti dell'Amministrazione

    1. La scelta e l’acquisizione delle attrezzature è competenza dell’Amministrazione. La postazione di telelavoro, che può essere utilizzata esclusivamente per le attività attinenti al rapporto di lavoro, deve essere messa a disposizione, installata e collaudata a cura e spese dell’Amministrazione interessata, salvo diversa pattuizione; sulla stessa gravano comunque la manutenzione e la gestione di sistemi di supporto per il dipendente ed i relativi costi. Le attrezzature informatiche, comunicative e strumentali necessarie per lo svolgimento del telelavoro vengono concesse in comodato gratuito al lavoratore, ex art. 1803 c.c. e ss. (nota 21), salvo diversa pattuizione, per la durata del progetto. I collegamenti telematici necessari per l’effettuazione della prestazione devono essere attivati a cura e spese dell’Amministrazione, la quale dovrà provvedere ad un’adeguata copertura assicurativa delle attrezzature e del loro uso.

    2. Fermo restando che nessun dispositivo di controllo può essere attivato all'insaputa dei lavoratori, l'Amministrazione è tenuta ad indicare nella lettera d’incarico le modalità attraverso le quali avviene la valutazione del lavoro prestato. I dati raccolti per la valutazione della prestazione del lavoratore, nel rispetto di tali modalità, possono essere utilizzati ai fini dell'esercizio dei poteri datoriali e non costituiscono violazione dell’art. 4 della legge n. 300/70  (nota 22) e delle norme contrattuali, in quanto funzionali allo svolgimento del rapporto.

    3. La lettera d’incarico può prevedere la possibilità che siano disposti, con frequenza media, da definirsi in sede di contrattazione decentrata, rientri periodici del lavoratore presso la sede di lavoro.

    4. L'Amministrazione deve garantire che la prestazione di telelavoro si svolga in piena conformità con le normative vigenti in materia di ambiente, sicurezza e salute dei lavoratori. L'Amministrazione è tenuta a fornire al lavoratore la formazione necessaria affinché la prestazione di lavoro sia effettuata in condizioni di sicurezza per sé e per le persone che, eventualmente, vivono negli ambienti prossimi al suo spazio lavorativo.

    5. Le Amministrazioni provvedono ad informare i lavoratori sul corretto uso degli strumenti alla luce del d.lgs. n. 626/94 (nota 23). Nell'ambito delle attività formative dedicate ai lavoratori, le Amministrazioni prevedono l'effettuazione di iniziative di formazione generale e specifica, tendente a garantire un adeguato livello di professionalità e socializzazione per gli addetti al telelavoro. Specifiche iniziative formative saranno rivolte, altresì, ai dirigenti degli uffici e dei servizi, nel cui ambito si svolgano attività di telelavoro.

    6. Debbono essere assicurate forme di comunicazione tempestiva - ivi compreso l'utilizzo della posta elettronica (e-mail) - per rendere partecipe il lavoratore delle informazioni di carattere amministrativo più direttamente connesse con le sue legittime aspettative.

     

    Art. 31
    Diritti ed obblighi del telelavoratore

    1. Il telelavoratore è tenuto a prestare la propria opera con diligenza e riservatezza, attenendosi alle istruzioni ricevute, al rispetto delle norme di sicurezza vigenti, al dovere di non manomettere gli impianti e di non consentire ad altri l’utilizzo degli stessi.

    2. Le modalità di svolgimento della prestazione di telelavoro vengono concordate nell’incarico di telelavoro. Il lavoratore è libero di auto-organizzare, nel contesto del limite massimo delle 36 ore settimanali o di quello inferiore se il suo rapporto è a tempo parziale, i tempi e i modi di realizzazione del risultato previsto nell’incarico di telelavoro.

    3. Resta ferma la stessa quantità oraria globale prevista per il personale che presta la sua attività nella sede. E’ fatto obbligo a ciascun telelavoratore - salvo patto contrario espresso - di rendersi disponibile in una fascia oraria giornaliera, settimanale o mensile, da concordarsi a livello individuale o contrattuale per la ricezione di eventuali comunicazioni da parte dell’Amministrazione. In caso di motivata impossibilità, il lavoratore è tenuto a darne comunicazione all’Amministrazione, anche per via telematica. In caso di riunioni programmate dall’Amministrazione per l’aggiornamento tecnico-organizzativo, il telelavoratore dovrà rendersi disponibile per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della riunione stessa.

    4. Al lavoratore, la cui postazione di lavoro è ubicata presso la propria abitazione, dovrà essere corrisposta una somma, che potrà, per alcune spese, essere anche forfetaria, a titolo di rimborso delle spese connesse ai consumi energetici e telefonici, nonché delle eventuali altre spese connesse all'effettuazione della prestazione. L'importo di tale somma, corrisposta a titolo di rimborso, da erogarsi con cadenza predeterminata, è fissato dal contratto di instaurazione del rapporto di telelavoro e sarà rideterminato con riferimento all'andamento dei prezzi e delle tariffe dei servizi indispensabili per l'effettuazione del telelavoro. Il lavoratore può richiedere la revisione dei parametri concordati ai fini della corresponsione delle spese, e quindi la rideterminazione del rimborso, quando cause esterne o difetti originari dell’accordo determinino danno per le parti.

    5. È garantito l'esercizio dei diritti sindacali. Ai lavoratori che esplichino il telelavoro è garantito l’accesso all’attività sindacale, che si svolge nella sede di assegnazione presso l’Amministrazione; essi devono poter essere informati e poter partecipare all'attività sindacale, a cominciare dalla istituzione, nelle Amministrazioni e negli Enti che impiegano telelavoro, di una bacheca sindacale elettronica, nonché dall'utilizzo dell'e-mail con le rappresentanze sindacali sul luogo di lavoro.

    6. Eventuali brevi periodi di interruzione del circuito telematico, o fermi macchina dovuti a guasti non imputabili al lavoratore, saranno considerati utili ai fini del completamento dell'orario di lavoro. In caso di fermi prolungati e quando, comunque, il guasto non sia riparabile in tempi ragionevoli, è facoltà dell'Amministrazione richiedere il temporaneo rientro del lavoratore presso la sede di lavoro per il tempo necessario a ripristinare il sistema.

    7. Il lavoratore, nel caso in cui la postazione sia ubicata presso la sua abitazione, è tenuto a consentire, con modalità concordate, l'accesso alle attrezzature di cui ha l'uso da parte degli addetti alla manutenzione, nonché del responsabile di prevenzione e protezione e da parte del delegato alla sicurezza, per verificare la corretta applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza, relativamente alla postazione di telelavoro e alle attrezzature tecniche ad essa collegate. Tali visite dovranno essere concordate con il lavoratore con congruo anticipo rispetto all’effettuazione. Il lavoratore deve attenersi strettamente alle norme di sicurezza vigenti e alle istruzioni impartite.

     

    Art. 32(22)
    Job sharing

    1. Il rapporto di lavoro condiviso è una modalità di prestazione lavorativa mediante la quale due o più lavoratori si obbligano in solido nei confronti dell’Amministrazione per la copertura della stessa ed unica prestazione lavorativa.

    2. La contrattazione di settore potrà ulteriormente disciplinare la possibilità di condivisione nello svolgimento del lavoro, lasciando ai lavoratori la determinazione del rispettivo tempo di lavoro, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo.

    3. Il rapporto di lavoro condiviso può essere costituito relativamente a tutti i profili professionali, mediante trasformazione di rapporti di lavoro in essere, con esclusione delle attività che comportino il coordinamento di strutture o attività. L’Amministrazione valuterà la compatibilità delle richieste pervenute con le necessità tecnico-organizzative delle strutture in cui i lavoratori operano.

    4. Il contratto di lavoro deve essere stipulato per iscritto e copia di esso deve essere rilasciata ai lavoratori. All’atto della stipulazione i lavoratori potranno essere assistiti da un rappresentante sindacale.

    5. Il contratto deve indicare la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile ed annuale, che si prevede destinato ad essere svolto da ciascuno dei due lavoratori, secondo le intese intercorse tra gli stessi. Il datore di lavoro ed i lavoratori possono in qualsiasi momento convenire di modificare la predetta distribuzione temporale della prestazione.

    6. Ciascun lavoratore può farsi sostituire dall’altro, con l’obbligo di sostituirlo a sua volta. Le diverse articolazioni e/o ripartizioni dell’orario di lavoro che i dipendenti dovessero tra di loro concordare dovranno essere tempestivamente comunicate all’Amministrazione.

    7. Per quanto riguarda gli istituti normativi previsti dal presente contratto e non regolamentati nel presente articolo, si applicano, in quanto compatibili con la peculiarità della prestazione e tenuto conto della sua durata, le disposizioni di legge e contrattuali previste per il personale a tempo pieno.

    8. L’impedimento contemporaneo di entrambi i lavoratori ha l’effetto di sospendere il rapporto di lavoro. Qualora per uno dei due lavoratori coobbligati si verifichi l’impedimento di cui agli articoli 2110 e 2111 del codice civile (nota 24), oppure uno di essi ottenga l’aspettativa a norma dell’art. 31 della legge n. 300/70 (nota 25), il contratto si converte automaticamente, per tutta la durata dell’impedimento e dell’aspettativa, in contratto di lavoro ordinario, di cui resta titolare l’altro lavoratore. In caso di assenza con riconoscimento di indennità giornaliera da parte di Istituti previdenziali/assistenziali (malattia, infortunio, maternità, ecc.), l’indennità stessa sarà riferita all’orario individuale, così come previsto nel contratto di lavoro.

    9. La retribuzione, anche accessoria, verrà corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestato. Ai fini retributivi, contrattuali, previdenziali, assistenziali, delle indennità economiche per malattia e di ogni altra prestazione previdenziale ed assistenziale e delle relative contribuzioni connesse alla durata giornaliera, settimanale o annuale della prestazione lavorativa, i due lavoratori contitolari del contratto di cui al comma 1 sono considerati come lavoratori a tempo parziale. Il calcolo delle prestazioni e dei contributi, effettuato mese per mese secondo la distribuzione temporale concordata, andrà conguagliato a fine anno, sulla base dell’effettivo svolgimento della prestazione lavorativa.

    10. Ciascun lavoratore sarà responsabile per le assenze ingiustificate, i ritardi nell’inizio della prestazione o l’abbandono ingiustificato del posto di lavoro, nonché per le infrazioni al codice disciplinare personalmente commesse.

    11. Qualora i lavoratori chiedano di scindere il rapporto di job sharing o qualora lo impongano esigenze organizzative, il datore di lavoro è tenuto a proporre la trasformazione del contratto in altro a tempo parziale di pari durata.

    12. Nel caso di dimissioni o di licenziamento di uno dei lavoratori contitolari del contratto di cui al comma 4, il datore di lavoro è tenuto a proporre la trasformazione del contratto in altro a tempo parziale di pari durata, ovvero a tempo pieno. Il rifiuto del lavoratore costituisce giustificato motivo oggettivo di licenziamento.

    (22) Abrogato dall'art. 12  Accordo per il rinnovo del CCPL quadriennio 2006-2009 - biennio 2008-2009 del 22 settembre 2008

     

    Art. 33(23)
    Fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo

    1. Il contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo disciplinato dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, modificata ed integrata dalla legge n. 488/1999 (nota 26), può essere concluso, oltre che nei casi previsti dall’art. 1, comma 2, lett. b) e c), della legge n. 196/97 (nota 27), nelle seguenti ipotesi:

    2. Il numero complessivo di prestatori di lavoro temporaneo impiegati dall’Amministrazione per le fattispecie previste, ai sensi del comma 2 dell’art. 1, lett. a), della legge n. 196/97 (cfr nota 27), non potrà superare, per ciascun anno, la media mensile del 2% del numero totale dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato all’atto dell’attivazione dei singoli contratti di fornitura di cui al presente accordo, con un minimo di una unità. Le percentuali di cui sopra potranno essere elevate, previe intese con le RSU, ove costituite, o con le RSA delle OO.SS. firmatarie del presente contratto, per motivate esigenze tecnico-produttive.

    3. L’Amministrazione comunica preventivamente alla RSU, ove costituita, o alle RSA delle OO.SS. firmatarie del CCPL il numero dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo da stipulare e le eventuali proroghe, le categorie e profili, o il profilo lavorativo, la durata ed i motivi del ricorso al lavoro temporaneo.
    Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità, la predetta comunicazione sarà effettuata tempestivamente e, comunque, entro tre giorni lavorativi dalla stipula del contratto.
    Inoltre, una volta all’anno, l’Amministrazione fornisce alla RSU, ove costituita, o alle RSA delle OO.SS. firmatarie del contratto il numero ed i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi e il numero e la qualifica dei lavoratori interessati, secondo le procedure previste dall’art. 7, comma 4, della legge n. 196/97 (nota 28).

    4. Si considerano qualifiche di esiguo contenuto professionale - ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell’art. 1, lettera a), della legge n. 196/97 (cfr nota 27) - quelle inquadrate nella categoria A e B base del sistema di classificazione del personale.

    5. Il periodo di assegnazione del prestatore di lavoro temporaneo presso l’Amministrazione utilizzatrice può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, per motivate esigenze, di un ulteriore periodo di assegnazione non superiore ad un anno. La proroga non può intervenire per attività lavorative diverse rispetto a quelle già previste in occasione della prima assegnazione.

    6. Eventuali erogazioni economiche, correlate ai risultati conseguiti dai prestatori di lavoro temporaneo nella realizzazione dei programmi, potranno essere previste nel rispetto delle modalità e dei criteri di seguito elencati:

    a) corresponsione in un’unica soluzione al termine del periodo di assegnazione;
    b) corresponsione correlata alla realizzazione dei programmi concordati fra le parti.

    7. Ferma restando l’informazione di cui all’art. 21 del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626 (nota 29), le iniziative formative relative alla medesima legge sono estese anche ai prestatori di lavoro temporaneo.

    8. In caso di ricorso a forniture di prestazioni di lavoro temporaneo, le Amministrazioni si rivolgeranno esclusivamente ad imprese fornitrici in possesso dei requisiti previsti dalle leggi vigenti ed iscritte nell’apposito Albo istituito presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

    (23) Sostituito dall'art. 13  Accordo per il rinnovo del CCPL quadriennio 2006-2009 - biennio 2008-2009 del 22 settembre 2008

    Art. 34
    Contratto a termine con finalità formative

    1. L’Amministrazione può assumere personale a tempo determinato per un periodo non superiore a 24 mesi, con le forme concorsuali previste per il contratto a tempo indeterminato, nell’ambito della programmazione delle assunzioni, al fine di agevolare l’inserimento professionale e per adeguare le capacità professionali alle esigenze dell’Amministrazione. Non oltre il termine di scadenza del contratto, l’Amministrazione, valutati i risultati conseguiti dal lavoratore, può trasformare il rapporto a tempo indeterminato; in tal caso il periodo di formazione lavoro sarà considerato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.

    2. Al contratto a termine con finalità formative si applicano le disposizioni sul lavoro dipendente, con l’esclusione delle 150 ore di diritto allo studio e con il divieto di prestare lavoro straordinario. Per eventi imprevedibili o eccezionali, è consentito richiedere attività in eccedenza all’orario di lavoro previsto, fino ad un massimo di 46 ore annue. Tali prestazioni non sono monetizzabili ed il lavoratore ha diritto al recupero.

    3. Il contratto a termine con finalità formative è volto all’attuazione di un progetto formativo che deve essere autorizzato dalla CPI o concordato con le OO.SS. a livello di singolo Ente, nel rispetto della presente norma.

    4. Il progetto formativo deve indicare:
    - le modalità di svolgimento dell’attività di formazione;
    - i tempi di attuazione.

    5. I progetti possono essere realizzati in convenzione con una pluralità di Enti locali ai sensi del comma 10 dell’art. 16 del D.L. n. 299/94 (nota 30).

    6. Il contratto a termine con finalità formative si svolge secondo:

    A) tipologie finalizzate all’acquisizione di professionalità intermedie individuate nella categoria B, per non meno di 100 ore di formazione;
    B) tipologie finalizzate all’acquisizione di professionalità elevate, da individuare sulla base delle declaratorie delle categoria C e D-base, per non meno di 130 ore.

    7. Possono essere assunti con contratto a termine con finalità formative, nel limite del 2% del numero totale dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato, con un minimo di una unità, lavoratori di età non superiore a 24 anni e 364 giorni per l’accesso a posti per cui sia previsto il diploma e lavoratori di età non superiore a 28 anni e 364 giorni per l’accesso a posti per cui sia prevista la laurea. I soggetti che risultino disoccupati da almeno un anno possono essere assunti ai sensi del presente articolo, purché di età non superiore a 32 anni.

    8. Il contratto a termine con finalità formative non è rinnovabile alla scadenza e può essere trasformato in contratto a tempo indeterminato.

    9. I lavoratori assunti con contratto a termine con finalità formative sono inquadrati nella categoria inferiore ovvero nel livello base a quello corrispondente alle mansioni ad essi attribuite. Al termine del periodo di formazione, qualora venga confermato, il dipendente verrà automaticamente inquadrato nella categoria e/o livello di riferimento. In ogni caso, al dipendente verrà rilasciato un attestato del servizio svolto ed una relazione finale sarà inviata al Servizio Lavoro della Provincia.

    10. L’Amministrazione provvederà a far svolgere a personale qualificato attività di tutore nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a termine con finalità formative. Il contratto potrà prevedere che l’attività di formazione sia svolta presso altre Amministrazioni o presso altri Enti o aziende pubbliche o strutture idonee.

    11. L’Ente potrà far ricorso ai contratti a termine con finalità formative solo qualora abbia confermato almeno il 60% dei lavoratori assunti in precedenza con la medesima tipologia contrattuale.

    12. Le parti si impegnano a rivedere la disciplina contenuta nella presente norma qualora, a livello nazionale, in sede legislativa o contrattuale, vengano introdotte significative novità.

     

    Art. 35(24)
    Assunzioni a tempo determinato

    1. L’Amministrazione può stipulare contratti individuali per l'assunzione di personale a tempo determinato in applicazione del d.lgs 6 settembre 2001, n. 368 (nota 31). I contratti a tempo determinato possono essere stipulati per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, ed in particolare nei seguenti casi:

    1. per la sostituzione di personale comunque assente e per la copertura temporanea di posti vacanti;

    2. per assunzioni di personale stagionale;

    3. per fronteggiare particolari punte di attività non ricorrenti;

    4. per l’esecuzione di attività aventi carattere occasionale o straordinario (es. pianificazione urbanistica, progetto speciale opere pubbliche, ecc.) e per far fronte ad innovazioni organizzative, quando alle stesse non sia possibile provvedere con il personale in servizio.

    2. Il contratto deve essere stipulato in forma scritta, di norma prima dell’inizio della prestazione lavorativa, e consegnato al dipendente.

    3. Per la Provincia ed i suoi Enti funzionali, nei casi di cui alle lettere c) e d), il limite massimo delle assunzioni è fissato al 3% della dotazione complessiva del personale a tempo indeterminato, con arrotondamento all'unità superiore. Per il Consiglio provinciale il limite massimo delle assunzioni nei casi di cui alle lettere c) e d) è fissato nel monte ore corrispondente a 5 unità. (10)

    4. La selezione del personale da reclutare, le procedure selettive - anche semplificate - e la durata delle graduatorie sono disciplinate con gli atti previsti dagli ordinamenti dei singoli Enti.

    5. Il termine per la presentazione dei documenti di cui all'articolo 23, comma 5, è fissato in quindici giorni. Per i servizi alla persona e in tutti i casi di assunzioni per esigenze straordinarie, quando, per la brevità del rapporto a termine, non sia possibile applicare i termini di presentazione della documentazione previsti nel presente comma e ove l’Amministrazione non abbia disposto la presentazione anticipata della documentazione da parte del personale interessato, il contratto è stipulato con riserva di acquisizione dei documenti. Nel caso in cui l’interessato non li presenti nei termini prescritti o quando non risulti in possesso dei requisiti previsti per l’assunzione, il rapporto è risolto con effetto immediato, salva l’applicazione dell’art. 2126 c.c. (nota 32).

    6. Qualora l'assunzione a tempo determinato abbia durata superiore a 3 mesi il dipendente è soggetto ad un periodo di prova di 30 giorni, durante il quale ciascuna delle parti può recedere dal contratto senza obbligo di preavviso. Il motivato parere negativo sul periodo di prova, espresso entro il 30° giorno, costituisce valido motivo di recesso dell’Amministrazione dal contratto. In ogni caso, nell’ipotesi in cui il responsabile della struttura di assegnazione abbia espresso parere negativo sull'esito del servizio prestato, nessun nuovo rapporto a tempo determinato può essere instaurato con lo stesso soggetto, per le stesse mansioni, per un periodo di tre anni.

    7. Nei confronti del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato trovano applicazione, compatibilmente con la natura del contratto a termine, le disposizioni vigenti per il personale a tempo indeterminato, salvo che il presente CCPL e il contratto individuale dispongano diversamente. Al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato si applica quanto previsto dal comma 10 dell’art. 43 del presente accordo ("Permessi retribuiti").

    8. Nei casi di assenza per infermità, al personale assunto con contratto a termine è corrisposta, per un periodo non superiore a quello di attività lavorativa svolta nei 12 mesi immediatamente precedenti l'evento morboso, la retribuzione fondamentale, salva la risoluzione del rapporto alla scadenza del contratto. Qualora il lavoratore non possa far valere, nei 12 mesi precedenti, periodi lavorativi superiori a 30 giorni, la retribuzione spettante durante il periodo di malattia sarà concessa per un periodo massimo di 30 giorni nell'anno solare. Nei casi di infortunio sul lavoro sono applicate le disposizioni previste per il personale a tempo indeterminato e, salva la risoluzione del rapporto alla scadenza del contratto, durante tale assenza è corrisposta, per un anno, la retribuzione, con il recupero per detto periodo dell'indennità spettante all'infortunato dall'I.N.A.I.L.. Il periodo di conservazione del posto senza assegni non è utile ai fini della maturazione delle ferie. Nessuna indennità è dovuta per i periodi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro. Il periodo di conservazione del posto è pari alla durata del contratto e non può in ogni caso superare i limiti di cui all’art. 50, comma 8, del presente CCPL.

    9. Il licenziamento prima della scadenza del termine e le altre sanzioni per motivi disciplinari sono disposti, previa contestazione dell'addebito, in base alla procedura e alle regole di cui agli artt. 59 e seguenti; in tali casi i termini sono ridotti alla metà.

    10. Il termine del contratto può essere prorogato solo quando la durata iniziale del medesimo sia inferiore a tre anni. La proroga è ammessa una sola volta e a condizione che si riferisca alla stessa attività per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato. In tale ipotesi la durata del rapporto a termine non potrà essere superiore a tre anni.

    11. Il personale della Provincia, del Consiglio provinciale e degli Enti funzionali, dei Comuni e loro forme associative, dei Comprensori, delle I.P.A.B. e dell’ex I.P.A.I., fatte salve le esclusioni di cui al successivo comma 12, che abbia prestato servizio complessivo per tre anni, non può essere riassunto a tempo determinato se non dopo un anno dalla cessazione del precedente contratto. Ai fini del computo del servizio complessivo di tre anni si sommano tutti i servizi a tempo determinato, prestati a qualsiasi titolo presso la stessa Amministrazione. L’interruzione di un anno comporta l’azzeramento del servizio precedentemente prestato. La sostituzione in corso alla data di scadenza del terzo anno può proseguire fino al rientro del dipendente sostituito e comunque non oltre il venir meno della causa della sostituzione. (*)

    12. A condizione che non risultino scoperti i relativi posti in organico o comunque che siano stati banditi i relativi concorsi, limitatamente al personale addetto ai servizi sanitari, a quelli socio-assistenziali ed educativi e ai servizi gestiti in forma associata e/o a progetto dei Comuni e loro forme associative, dei Comprensori, delle I.P.A.B. e per quello dell’ex I.P.A.I., per la disciplina dei rapporti di lavoro a tempo determinato si applica quanto previsto dal d.lgs. n. 368/2001 (cfr nota 31) (*)

    13. Il contratto a termine è nullo e produce unicamente gli effetti di cui all'art. 2126 c.c. (cfr nota 32) quando:
    a) l'apposizione del termine non risulta da atto scritto;
    b) sia stipulato al di fuori delle ipotesi previste.

    14. Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza del termine indicato nel contratto individuale. Il personale a termine può, in qualunque momento, recedere dal rapporto di lavoro. Il recesso va comunque presentato per iscritto almeno 10 giorni prima - 20 giorni per i contratti superiori a tre mesi - ed il dipendente è tenuto a proseguire nell'adempimento di tutti i suoi obblighi contrattuali fino alla scadenza del preavviso. In caso di mancato preavviso o di mancato adempimento degli obblighi contrattuali fino alla scadenza, è dovuta una indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.

    15. All'atto della cessazione dal servizio, al personale con rapporto a termine spetta il trattamento di fine rapporto secondo le modalità stabilite per il personale a tempo indeterminato.

    16. La violazione di disposizioni riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori da parte dell’Amministrazione non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. L’Amministrazione ha l’obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave.

    17. I dipendenti, che abbiano prestato attività lavorativa a carattere stagionale su posti previsti come stagionali dalla dotazione organica, hanno diritto di precedenza nell’assunzione, con la medesima qualifica, presso la stessa Amministrazione, a condizione che manifestino la volontà di esercitare tale diritto entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto. Il diritto di precedenza si estingue in ogni caso trascorso un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

    (*)  accordo stralcio di modifica art. 35, commi 11 e 12, di data 17 luglio 2006
    (10) Comma 3 dell'art. 35 modificato dall'art. 25 dell'accordo stralcio biennio economico 06-07 del 20 aprile 2007
    (24) Sostituito dall'art. 14  Accordo per il rinnovo del CCPL quadriennio 2006-2009 - biennio 2008-2009 del 22 settembre 2008

     

     

    CAPO III

    STRUTTURA DEL RAPPORTO

     

    Art. 36
    Orario di lavoro

    1. L'orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali, ed è articolato, previo esame con le OO.SS., ai sensi delle fonti normative vigenti. Sono confermati gli orari inferiori alle 36 ore quando sia previsto per determinate categorie da norme vigenti. In particolare, per il personale che effettua il lavoro in turni presso i centralini telefonici o presso i centri dove vengono utilizzati gruppi di macchine operatrici l’orario di servizio settimanale può essere ridotto di tre ore.

    2. Nel rispetto delle disposizioni sull'orario di servizio e sull'orario di apertura al pubblico, l'articolazione dell'orario di lavoro è definita dall'organo competente secondo l'ordinamento dell'Ente, previa concertazione con le OO.SS..

    3. L'articolazione dell'orario di lavoro è improntata ai seguenti criteri di flessibilità:

    1. utilizzazione in maniera programmata di tutti gli istituti che rendano concreta una gestione flessibile dell'organizzazione del lavoro e dei servizi, in funzione di un'organica distribuzione dei carichi di lavoro. I diversi sistemi di articolazione dell'orario possono anche coesistere;

    2. ricorso alla programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali e annuali con orari superiori o inferiori alle 36 ore settimanali, nel rispetto del monte ore da effettuarsi entro i limiti di 24 ore minime e 45 ore massime settimanali, esclusivamente per il personale con orario a tempo pieno, previo accordo sindacale;

    3. priorità nella flessibilità dell'orario, purché compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 (nota 33);

    4. in caso di adozione di un sistema di orario flessibile giornaliero, deve essere garantita la presenza in servizio di tutto il personale in determinate fasce orarie al fine di soddisfare in maniera ottimale le esigenze dell'utenza. La flessibilità d’orario non potrà comunque determinare per il dipendente un debito mensile superiore alle quattro ore.

    4. L'arco di distribuzione dell'orario non potrà eccedere le dieci ore giornaliere, fatte salve le turnazioni connesse all'attività di soccorso e di polizia locale. E' possibile fare ricorso alla turnazione qualora altre tipologie di orario di lavoro non siano sufficienti a garantire la copertura massima dell'orario di servizio giornaliero. Si considera in turno il personale che si avvicenda, con criteri determinati, in modo da coprire a rotazione l'intera durata dell'orario di servizio; l'adozione dei turni può anche prevedere la parziale sovrapposizione tra il personale subentrante e quello del turno precedente. L’orario di lavoro è articolato in modo da garantire la copertura nell’arco delle ventiquattro ore nelle strutture di servizio alla persona in cui l’attività deve essere svolta per l’intera giornata. (25)

    5. Il lavoratore ha diritto ad un periodo minimo di undici ore di riposo consecutivo per ogni periodo di ventiquattro ore. Qualora l’orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, il lavoratore deve beneficiare, di norma, di un intervallo per pausa, non retribuito né computato come orario di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e per l’eventuale consumazione del pasto.

    6. Fermi restando gli accordi vigenti in materia, la durata della pausa pranzo può essere rideterminata in sede di contrattazione di settore e/o decentrata fino ad un limite minimo di 30 minuti.

    7. L'osservanza dell'orario di lavoro da parte dei dipendenti è accertata mediante efficaci controlli di tipo automatico o di altri mezzi equipollenti sotto la responsabilità del dirigente. In casi particolari, modalità sostitutive e controlli ulteriori sono definiti dalle singole Amministrazioni, in relazione alle esigenze delle strutture interessate.

    8. Quando, per particolari esigenze di servizio, il dipendente svolga la propria attività in orari diversi da quelli ordinari è consentito che sia esonerato dal rispetto della presenza nelle fasce orarie obbligatorie. L'esonero dal rispetto della presenza nelle fasce orarie obbligatorie è consentito per:

    a) attività programmata, richiesta da esigenze di servizio non ordinarie, prestata in orario che si discosti dal normale orario di lavoro del dipendente per non meno di due ore antecedenti l'inizio o susseguenti il termine dell'orario di lavoro stesso, comprensivo della pausa pranzo;

    b) attività lavorativa prestata, in aggiunta a quella ordinaria svolta nella giornata, per almeno due ore nella fascia oraria notturna seguente la medesima giornata lavorativa;

    c) prestazione lavorativa giornaliera di dodici ore.

    9. L'esonero dalla presenza nelle fasce orarie obbligatorie avviene:

    10. L'esonero può essere escluso qualora ricorrano comprovate esigenze dell’Amministrazione.

    11. I lavoratori genitori di portatori di handicap e i soggetti riconosciuti ai sensi della L. n. 104/92 (cfr nota 18) hanno diritto ad essere impiegati con modalità di orario e in sedi che siano, tra quelle disponibili, le più idonee a facilitare l’assistenza ai congiunti; in particolare, hanno priorità nella scelta dell’orario a tempo parziale, della sede e del turno di lavoro.

    12. Per il personale educativo degli asili nido, nel rispetto del limite di trenta ore settimanali di rapporto diretto educatore-bambino, l’orario di lavoro deve essere articolato in maniera da coprire l’intero arco di apertura degli asili nido. Le restanti ore costituiscono un monte da destinare, sulla base di accordi decentrati, all’organizzazione del lavoro, alla programmazione didattica, alla gestione sociale e all’aggiornamento professionale.

    (25) Sostituito comma 4 dall'art. 15  Accordo per il rinnovo del CCPL quadriennio 2006-2009 - biennio 2008-2009 del 22 settembre 2008

     

    Art. 37(26)
    Riposo settimanale e giorni festivi

    1. Il personale ha diritto ad un giorno di riposo ogni sette giorni, che, di regola, deve coincidere con la domenica. Il riposo settimanale, oltre che per le attività individuate dal D.M. 22 giugno 1935 e s.m. (nota 34), può essere fissato in un giorno diverso dalla domenica ed attuato mediante turni per il personale interessato a modelli tecnico-organizzativi di turnazione particolare o in servizi ed attività il cui funzionamento domenicale corrisponda a esigenze tecniche, soddisfi interessi rilevanti della collettività ovvero sia di pubblica utilità.

    2. In caso di prestazione lavorativa straordinaria in giornate festive è garantita al dipendente, che non usufruisca del riposo settimanale per particolari esigenze di servizio, in aggiunta al trattamento economico previsto dall’art. 105, oltre alla normale retribuzione, un giorno di riposo compensativo, concordato fra l’interessato e il responsabile del servizio, da fruire, indipendentemente dall’orario prestato, entro quindici giorni. Il dipendente che, nel corso della settimana, abbia comunque fruito di un giorno di riposo può chiedere, in alternativa al riposo compensativo, la corresponsione del compenso per lavoro straordinario festivo. La prestazione effettuata in giornate festive oltre il normale orario giornaliero è considerata lavoro straordinario.

    3. Sono giorni festivi quelli riconosciuti dalla legge 27 maggio 1949, n. 260 e successive modificazioni (nota 35).

    4. E' inoltre riconosciuta giornata festiva la festa del Santo Patrono del luogo ove ha sede l'ufficio. Qualora la festività del Santo Patrono cada sempre in giornata festiva, l’Amministrazione fissa permanentemente, in accordo con le organizzazioni sindacali, una giornata alternativa di congedo, a compensazione della festività non goduta.

    5. Ai dipendenti delle IPAB inseriti in servizi che impongono una turnistica settimanale continua è garantito il godimento della festività infrasettimanale coincidente con il giorno di riposo, con esclusione di quelli che cadono di sabato, qualora la settimana si articoli da lunedì a venerdì.

    (26) Sostituito dall'art. 16  Accordo per il rinnovo del CCPL quadriennio 2006-2009 - biennio 2008-2009 del 22 settembre 2008

    Art. 38(27)
    Reperibilità

    1. La reperibilità comporta per il dipendente l’obbligo di rendersi disponibile in ogni momento e di recarsi immediatamente nel luogo di lavoro in caso di chiamata.

    2. I turni di reperibilità non possono, di norma, superare la durata settimanale per ciascun dipendente, fermo restando l’obbligo dell’avvicendamento del personale addetto ai turni stessi.

    3. Per periodi inferiori alle 24 ore l’indennità è frazionabile in misura non inferiore a 12 ore; in ogni caso la misura non può superare quella giornaliera pari a 24 ore.

    4. Al dipendente inserito in turni di reperibilità spetta quanto previsto all’art. 116 del presente contratto.

    (27) Sostituito dall'art. 17  Accordo per il rinnovo del CCPL quadriennio 2006-2009 - biennio 2008-2009 del 22 settembre 2008

     

    Art. 39
    Chiamata fuori orario

    1. Limitatamente ai casi in cui si verifichino circostanze imprevedibili, alle quali si deve far fronte con un intervento indifferibile, al dipendente che non sia in servizio, né in reperibilità, può essere richiesta una prestazione lavorativa straordinaria in ore tali da non configurare né una protrazione, né un'anticipazione programmata del normale orario di lavoro.

    2. Rientrano in tali fattispecie le prestazioni di lavoro richieste in giornate non lavorative oppure in giornate lavorative, purché, in quest’ultimo caso, la chiamata si verifichi dopo che il dipendente ha lasciato il posto di lavoro.

     

    Art. 40
    Lavoro straordinario

    1. Per eccezionali ed inderogabili necessità dell'Amministrazione il dipendente è tenuto a prestare servizio, con diritto al compenso per lavoro straordinario, salvo che sia esonerato per giustificati motivi.

    2. Qualora l'effettuazione del lavoro straordinario comporti una prestazione lavorativa giornaliera superiore complessivamente alle dodici ore, è necessario l'assenso del dipendente interessato, tranne che nei casi di interventi urgenti per disastri, calamità naturali o per situazioni di emergenza eccezionali.

    3. Gli Enti provvedono, con atto di organizzazione, a disciplinare il ricorso al lavoro straordinario mediante strumenti idonei quali budget di spesa o di prestazione.

    4. Ciascun dipendente provinciale, del Consiglio provinciale e degli Enti funzionali può effettuare lavoro straordinario nel limite massimo di 240 ore annue. La Giunta provinciale può individuare, d’intesa con i medesimi, fino a 150 dipendenti ai quali potrà essere assegnato un contingente massimo non superiore ai limiti di legge. Il Consiglio provinciale può individuare fino a cinque dipendenti ai quali potrà essere assegnato un contingente massimo non superiore ai limiti di legge. Non si corrisponde il compenso per lavoro straordinario, bensì l’apposita indennità di cui all’articolo 14 del CCPL 1997 dei direttori (nota 36), ai Segretari del Presidente e degli Assessori. Al dipendente è consentito, in alternativa alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario, il recupero delle ore lavorate in eccedenza al normale orario, nel limite massimo di 150 ore annue.

    5. Il lavoro svolto dai dipendenti in commissioni provinciali, su designazione provinciale, al di fuori del normale orario di lavoro, non è considerato ai fini del rispetto dei limiti di cui al presente articolo. Per il computo del lavoro straordinario prestato il dipendente dovrà produrre certificazione del segretario della commissione attestante la durata della seduta.

    6. Per il personale dei Comuni, loro Consorzi, Comprensori e IPAB le prestazioni straordinarie non possono superare il limite massimo individuale di 120 ore annue, che costituisce anche il limite massimo delle ore recuperabili, ed il limite massimo di spesa procapite non può superare le 55 ore annue. Il 50% del monte ore fatto oggetto di effettivo recupero da parte del dipendente con riposo compensativo eleva in pari misura il limite annuo individuale. In caso di esigenze eccezionali o per far fronte ad eventi urgenti ed imprevedibili, nonché per assistenza agli organi individuali e collegiali, il limite di cui sopra può essere, per determinati contingenti di personale e per periodi non eccedenti l’anno finanziario, elevato fino ad un massimo di 400 ore annue, fermo restando il limite massimo di spesa di 55 ore annue procapite.

    7. In caso di compensazione con recupero orario riguardante il lavoro straordinario prestato in orario notturno o festivo o notturno/festivo al dipendente verrà corrisposta la differenza fra il compenso orario per lavoro straordinario diurno senza maggiorazione e quella prevista rispettivamente per lavoro straordinario festivo o notturno e quello notturno/festivo.

    8. Il lavoro straordinario prestato per fronteggiare eventi straordinari non prevedibili per calamità naturali, per interventi di solidarietà nazionali ed internazionali, per consultazioni elettorali, referendarie, per censimento, non concorre a determinare il limite massimo di spesa procapite, né i limiti individuali ed è finanziato fuori budget.

     

    Art. 41
    Banca delle ore

    1. E’ previsto il deposito di quote di lavoro straordinario e supplementare, secondo le regole stabilite dal presente contratto, in un conto individuale, dal quale si può attingere in base alle esigenze di tempo libero, a condizione che sia salvaguardato il funzionamento dell’organizzazione nel suo complesso e nell’erogazione congruente dei servizi previsti. Ai limiti massimi di recupero è possibile derogare qualora le esigenze di servizio lo consentano a seguito di accordi in sede di singola Amministrazione.

     

    Art. 42(28)
    Ferie

    1. Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito di 32 o 36 giornate lavorative, a seconda che la settimana lavorativa sia articolata su cinque o sei giornate nella struttura in cui opera. Le ferie sono comprensive delle sei giornate di cui alla legge n. 937 del 23 dicembre 1977 (nota 37). Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione.

    2. L'Amministrazione, previa concertazione con le OO.SS. aziendali, può stabilire che due delle giornate di ferie siano fruite da tutto il personale, o da determinate categorie dello stesso, al fine di regolamentare chiusure di uffici in giornate non festive.

    3. Nell'anno di assunzione o cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione ai dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero; il medesimo meccanismo vale anche per periodi di servizio continuativo prestato a cavallo di due mesi, purché complessivamente superiore a quindici giorni.

    4. Le ferie sono un diritto irrinunciabile, non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 12. Esse sono fruite nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente.

    5. Compatibilmente con le oggettive esigenze del servizio, il dipendente può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà avvenire nel rispetto dei turni di ferie autorizzati dal responsabile, entro il termine stabilito da ogni singola Amministrazione, assicurando comunque al dipendente che ne abbia fatto richiesta il godimento di almeno 2 settimane continuative di ferie nel periodo 1° giugno - 30 settembre, autorizzandolo con congruo anticipo.

    6. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonché all'indennità di missione per la durata del medesimo viaggio. Il dipendente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate per il periodo di ferie non goduto.

    7. In caso di comprovate esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie potranno essere fruite entro, ma non oltre, il primo semestre dell'anno successivo.

    8. La fruizione delle ferie può essere rinviata anche al secondo semestre dell'anno successivo, qualora sussistano motivi non imputabili alla volontà del dipendente ma a cause di forza maggiore che non abbiano consentito il godimento delle ferie entro i termini indicati nei precedenti commi 4 e 7. Trascorso il periodo stabilito ai citati commi 4 e 7, l’Amministrazione determina un piano ferie, sentito il dipendente.

    9. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che si siano protratte per più di 3 giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero, purché il lavoratore abbia dato all'Amministrazione immediata e tempestiva informazione.

    10. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie deve essere previamente autorizzato dal dirigente in relazione alle esigenze di servizio, anche oltre il termine di cui ai commi 7 e 8.

    11. All'atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per comprovate esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse.

    12. In caso di trasformazione di posti da tempo pieno a tempo parziale o viceversa i dipendenti fruiranno del medesimo numero di giornate maturato fatto salvo il debito o il credito orario che si determina in tal modo nei confronti dell'Amministrazione, relativamente ai quali si procederà, rispettivamente, a liquidazione o a trattenuta monetaria. In quest’ultimo caso il dipendente ha comunque la possibilità di rinunciare alle ferie maturate, con accordo da sottoscrivere nelle forme e nei modi di cui all’art. 2113, ultimo comma, c.c. (nota 38).

    13. Il dipendente può chiedere la trasformazione in permessi orari di un massimo di 5 o 6 giornate di ferie, a seconda della distribuzione settimanale dell’orario di lavoro dell'anno di riferimento, per complessive massime 36 ore.

    14. Le ferie spettanti al dipendente assunto con contratto a tempo determinato vengono determinate in proporzione alla durata in mesi e giorni del contratto stesso. La trasformazione di cui al comma 13 non opera nei confronti dei dipendenti con contratto a tempo determinato di durata inferiore a 5 mesi.

    (28) Sostituito dall'art. 18  Accordo per il rinnovo del CCPL quadriennio 2006-2009 - biennio 2008-2009 del 22 settembre 2008

    Art. 43(29)
    Permessi retribuiti

    1. A domanda del dipendente sono concessi permessi retribuiti per i seguenti casi, da documentare debitamente:

    1. per matrimonio: 15 giorni consecutivi, compreso quello della celebrazione del rito;

    2. partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove: giorni otto all'anno;

    3. lutti per coniuge, convivente, parenti entro il secondo grado ed affini entro il primo grado: tre giorni lavorativi per evento. Tali permessi sono ridotti ad uno per parenti di terzo grado ed affini di secondo;

    4. nel limite del 4% del personale a tempo indeterminato in servizio alla data del 1° gennaio di ogni anno e comunque con il minimo di una unità, 150 ore annue di permesso per studio e 50 ore annue di permesso per lo studio o il perfezionamento di una lingua straniera dell'Unione europea;

    5. per donazione sangue: il giorno del prelievo; per donazione di midollo osseo: il tempo occorrente all’espletamento degli esami e dei prelievi previsti dalla vigente normativa;

    6. per partecipazione ad operazioni elettorali e referendarie a livello europeo, nazionale, regionale, provinciale e comunale;

    7. per richiamo alle armi;

    8. per lo svolgimento di funzioni pubbliche, secondo i criteri e con le modalità previste dalle leggi vigenti;

    9. per effettuare visite mediche specialistiche adeguatamente e debitamente documentate, o per manutenzione protesi, per il tempo strettamente necessario. Il tempo utilizzato per il viaggio dovrà essere dichiarato dal dipendente. Dette assenze non potranno superare le 36 ore annue. Per cure riabilitative e terapeutiche per gravi patologie, adeguatamente e debitamente documentate, che richiedano terapie di lunga durata, il limite delle 36 ore viene derogato; la certificazione medica dovrà attestare la necessità della prestazione senza prognosi, restando impregiudicata la possibilità dell’Amministrazione di procedere a verifica tramite le strutture sanitarie pubbliche;

    10. su autorizzazione dell’Amministrazione, per interventi di emergenza in caso di incendi, disastri e calamità naturali, gli appartenenti ai Corpi dei Vigili del Fuoco volontari, al Corpo di soccorso alpino dei CAI-SAT e altri corpi con finalità analoghe limitatamente alla durata dell’intervento, purché il dipendente non sia già stato assegnato ad un servizio di emergenza da parte dell’Amministrazione.

    2. Il dipendente ha, altresì, diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti per tutti gli eventi in relazione ai quali specifiche disposizioni di legge lo prevedano.

    3. A domanda del dipendente sono concessi, nell'anno, dieci giorni lavorativi di permesso retribuito per gravi motivi personali o familiari, debitamente documentati. Rientrano, fra l’altro, fra i gravi motivi le assenze dovute ad assistenza ai parenti o affini di primo e secondo grado o conviventi per il ricovero ospedaliero, ove venga certificato il bisogno di assistenza, nonché le assenze dovute a casi che siano assimilabili, per caratteri di gravità, a quello menzionato.

    4. I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti cumulativamente nell'anno solare, non riducono le ferie e sono utili a tutti gli effetti.

    5. Durante i predetti periodi al dipendente spetta l'intera retribuzione, escluse le indennità che non siano corrisposte per almeno 12 mensilità.

    6. I permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e s.m. (nota 39) non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi e non riducono le ferie e la tredicesima mensilità. Tali permessi possono essere frazionati in ore giornaliere, non cumulabili consecutivamente con altri permessi orari.

    7. Nell'ambito delle disposizioni previste dalla legge 11 agosto 1991, n. 266 (cfr nota 33), nonché dal regolamento approvato con D.P.R. 21 settembre 1994, n. 613 (nota 40) per le attività di protezione civile, le Amministrazioni favoriscono la partecipazione del personale alle attività delle associazioni di volontariato.

    8. La Provincia può concedere permessi retribuiti, fino a 12 giorni all’anno, trasformabili in monte ore, per partecipare ad attività di organizzazione del Circolo ricreativo dei dipendenti provinciali.

    9. Il dipendente che debba assentarsi per partecipare, quale teste, ad udienze penali o per cause civili, ha diritto di usufruire del permesso per il tempo necessario ad effettuare la prestazione richiesta. Tale permesso retribuito non è concesso nell'ipotesi in cui il dipendente sia chiamato a testimoniare per motivi da ricondurre ad interesse proprio. Qualora il dipendente trasferito sia chiamato a testimoniare per fatti attinenti l’attività lavorativa prestata presso l’ente di provenienza, allo stesso compete il trattamento di missione per recarsi dalla nuova sede di lavoro al luogo della testimonianza, con oneri a carico dell’ente di origine.

    10. I permessi di cui al presente articolo si applicano anche al personale a tempo determinato, limitatamente alla durata del rapporto di servizio, con l’esclusione della lett. d) e sono riproporzionati alla durata del rapporto di lavoro per quanto riguarda le lettere b) ed i) del comma 1.

    (29) Sostituito dall'art. 19  Accordo per il rinnovo del CCPL quadriennio 2006-2009 - biennio 2008-2009 del 22 settembre 2008

     

     

    Art. 44
    Diritto allo studio (9)

    1. I permessi retribuiti per ragioni di studio nella misura di 150 ore annue individuali sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio legali e attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico in corsi post-universitari, para-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale. I medesimi permessi sono concessi per il conseguimento di titoli di studio legali riconosciuti dall’ordinamento pubblico in corsi universitari a prescindere dall’obbligo della frequenza.

    2. La mancata frequenza dei corsi o la mancata partecipazione agli esami, se non giustificate da reali motivi d'impedimento, comporta l'addebito delle ore fruite dal dipendente.

    3. Qualora le domande dovessero superare il 4% del personale a tempo indeterminato, ai fini dell’individuazione degli aventi diritto, vale il seguente ordine di precedenza:

    1. frequenza di corsi di scuola media inferiore;

    2. frequenza, per il conseguimento del diploma o di un attestato di qualifica riconosciuti dall’ordinamento pubblico, di corsi di scuola media superiore in scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta o in scuola professionale, da parte di personale che non sia già in possesso di un titolo di studio di valore superiore;

    3. frequenza di corsi universitari per il conferimento del diploma di laurea o di diploma universitario (compresi i diplomi rilasciati da scuole dirette a fini speciali);

    4. frequenza di corsi post-universitari per il conseguimento di diplomi di specializzazione; frequenza di corsi parauniversitari, intendendosi per tali i corsi istituiti da Enti diversi dalle università, per l’ammissione ai quali è richiesto il diploma di scuola media superiore e che danno comunque luogo ad un diploma riconosciuto dall’ordinamento pubblico.

    4. A seguito della concessione per il primo anno, l’Amministrazione garantisce la continuità dei permessi per studio; a parità di condizioni vale il seguente ordine di priorità:

    1. dipendenti in servizio a tempo indeterminato, al 1° gennaio, da almeno 5 anni, che non abbiano mai beneficiato della concessione del diritto allo studio; per i dipendenti transitati da altri Enti si terrà in considerazione l’anzianità maturata presso gli stessi e l’eventuale avvenuta concessione di analogo beneficio;

    2. dipendenti, in possesso dei sopracitati requisiti di anzianità, che non abbiano beneficiato della concessione del diritto allo studio nell’anno solare precedente;

    3. dipendenti in servizio a tempo indeterminato da almeno un anno, che non abbiano beneficiato della concessione del diritto allo studio nell’anno solare precedente;

    4. dipendenti non ricompresi nei precedenti punti a), b) e c). In tale ambito si procederà alla classificazione dei richiedenti in tre gruppi di anzianità di servizio, posti nel seguente ordine di priorità:

    1°) dipendenti con almeno 10 anni di anzianità;

    2°) dipendenti con almeno 5 anni di anzianità;

    3°) dipendenti con meno di 5 anni di anzianità.

    Nell’ambito delle precedenze di cui al comma 3 i dipendenti saranno ulteriormente collocati secondo l’ordine di precedenza inverso al numero di anni per i quali hanno ottenuto il diritto allo studio.

    5. A parità di condizioni di cui alle precedenti lettere si darà precedenza ai dipendenti con maggiore anzianità di età.

    6. Relativamente ai corsi di lingue (50 ore annue individuali) l’Amministrazione destina una quota parte, non superiore all’1%, del monte ore scaturente dal 4% di cui al comma 3, per la partecipazione a corsi, al termine dei quali venga rilasciato apposito attestato certificante la frequenza e il superamento di un esame finale. Qualora le richieste non determinino l’utilizzo dell’intero monte ore, la parte residuale è resa disponibile per eventuali domande inevase per l’attività di studio di cui al comma 1.

    7. La concessione del permesso straordinario agli studenti universitari, dopo il primo anno di iscrizione, è subordinata al superamento di 15 crediti in ciascun anno solare, così come disciplinati dal D.M. 21.12.1999, n. 509 (nota 41). Le procedure, i criteri ed ulteriori modalità di applicazione del presente articolo saranno stabiliti dall’Amministrazione. In ogni caso non possono essere concessi complessivamente permessi per più di dieci anni solari, né per più di cinque anni per lo studio delle lingue.

    8. Per il personale dipendente del Consiglio provinciale i permessi retribuiti vengono concessi per un monte ore complessivo di 4 unità annue.

    (9) Sostituito dall'art. 22 accordo stralcio biennio economico 06-07 del 20 aprile 2007

    Art. 45(30)
    Tutela della maternità

    1. In materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità si applicano il d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (cfr. nota 19), le successive modificazioni, nonché le integrazioni e le specificazioni contenute nei commi che seguono.

    2. Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti, anche orari, per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici, ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbano essere eseguiti durante l'orario di lavoro.

    3. Alle lavoratrici madri o ai padri lavoratori e ai genitori adottivi e affidatari, nonché ai soggetti di cui all'articolo 9 del citato d.lgs. in congedo di maternità o di paternità spetta l'intera retribuzione, compresa la partecipazione al fondo per la produttività e per il miglioramento dei servizi. I periodi di congedo di maternità o paternità devono essere computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità e alle ferie.

    4. In caso di parto prematuro il secondo periodo di congedo di maternità o paternità, successivo al parto, decorre dalla data presunta del medesimo, nel limite della durata complessiva dei cinque mesi. I giorni non goduti prima del parto sono fruiti in aggiunta al periodo di congedo post partum.

    5. Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del S.S.P. o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

    6. In caso di parto plurimo, i periodi i riposo sono raddoppiati, ai sensi di quanto previsto dall’art. 41 del d.lgs. n. 151/2001 (nota 43).

    7. Nei primi otto anni di vita del bambino la madre lavoratrice e il padre lavoratore possono astenersi dal lavoro, anche contemporaneamente, per la durata massima complessiva tra gli stessi di dieci mesi. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo non inferiore a tre mesi, il limite dei dieci mesi di congedo è elevato di un mese, se fruito dal medesimo. La richiesta di congedo parentale va effettuata con congruo anticipo salvo i casi di oggettivo impedimento. Detto congedo, fruibile anche frazionatamente in giorni lavorativi, è considerato assenza retribuita per i primi trenta giorni di calendario, computati complessivamente per entrambi i genitori, ridotti in caso di fruizione frazionata, con la corresponsione dell'intera retribuzione, escluse le indennità connesse a particolari condizioni di lavoro e quelle che non sono corrisposte per almeno dodici mensilità. Il calcolo retributivo comporta quindi che siano aggiunti due ulteriori giorni non lavorativi ogni cinque giorni lavorativi di congedo parentale fruito frazionatamente per il personale il cui orario è articolato su cinque giorni, e un ulteriore giorno non lavorativo ogni sei giorni lavorativi di congedo parentale fruito frazionatamente per il personale il cui orario è articolato su sei giorni. Per il restante periodo di congedo spetta il 30% della retribuzione fino ai tre anni di vita del bambino, con copertura integrale degli oneri pensionistici. Dai tre agli otto anni è garantita a carico dell'Amministrazione la copertura degli oneri pensionistici nei casi in cui non sia già prevista la contribuzione figurativa ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. n. 151/2001 (nota 44).

    8. Dopo il compimento del primo anno di vita del bambino e sino al compimento del terzo anno, in caso di malattia del figlio e per i periodi corrispondenti, i genitori, alternativamente, hanno diritto annualmente ad un massimo di trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita, dietro presentazione di certificato rilasciato da un medico specialista del S.S.P. o con esso convenzionato. Dal terzo all'ottavo anno tali assenze spettano nel limite di 10 giorni annui lavorativi non retribuiti, per la malattia di ogni figlio, con copertura pensionistica a carico dell'Amministrazione nei casi in cui non sia già prevista la contribuzione figurativa ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 151/2001(nota 45). La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe il decorso del periodo di ferie in godimento da parte del genitore. Nel primo anno di vita le assenze per malattia del bambino sono retribuite fino a trenta giorni in alternativa al godimento dei primi trenta giorni di congedo parentale. Qualora i trenta giorni siano già stati usufruiti permane il diritto al congedo, che in tal caso non è retribuito con copertura previdenziale figurativa ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 151/2001 (cfr. nota 45). Ai congedi per malattia del figlio si applica il comma 5 dell’art. 47 del d.lgs. n. 151/2001 (nota 46).

    9. Le assenze di cui ai precedenti commi possono essere fruite nell'anno solare cumulativamente con quelle previste dall'articolo 43. I periodi di congedo di cui al comma 7 sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie ed alla tredicesima mensilità. I genitori che fruiscano di periodi di congedo parentale ai sensi del comma 7 dovranno presentare un'autodichiarazione attestante che i periodi di congedo fruiti non eccedano quanto ivi previsto.

    10. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 7 del d.lgs. n. 151/2001 (nota 47), qualora, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto, si accerti che l'espletamento dell'attività lavorativa comporta una situazione di danno o di pericolo per la gestazione o per la salute della madre lavoratrice, l'Amministrazione provvede al temporaneo impiego della medesima in altre attività che comportino minore aggravio psico-fisico. Si applicano inoltre le disposizioni sul lavoro notturno di cui al Titolo IV del d.lgs. n. 66/2003 (nota 48).

    11. Ai genitori adottivi e affidatari si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per i genitori naturali, considerando l’entrata in famiglia equivalente alla nascita, fermo restando quanto previsto in altre norme di legge. Essi hanno diritto di fruire:

    1. del congedo di maternità e di paternità di cui all'articolo 27 del d.lgs. n. 151/2001 (nota 49), anche se il minore adottato ha superato i sei anni di età;

    2. del congedo parentale di cui al comma 7. Qualora il minore, all’atto dell’adozione o dell’affidamento, abbia un’età inferiore a sei anni, il congedo è fruito negli stessi termini e limiti previsti per i genitori naturali. Qualora il minore, all’atto dell’adozione o dell’affidamento, abbia un’età compresa tra i sei e i dodici anni, il diritto di assentarsi dal lavoro può essere esercitato nei primi tre anni dall’ingresso del medesimo nel nucleo familiare. In tale ipotesi spetta il trattamento previsto per i figli naturali di età compresa tra zero e tre anni;

    3. del congedo retribuito di durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto per l'adozione, per un periodo comunque non superiore a due mesi.

    Il trattamento economico e giuridico spettante per le assenze parentali o per maternità dei figli naturali con età compresa tra zero e tre anni è calcolato con riferimento ai primi tre anni dall'entrata del minore nel nucleo familiare.

    12. Alla dipendente con rapporto a termine, che si trovi in stato di gravidanza o puerperio in concomitanza con il servizio, viene applicato l’intero trattamento previsto per il personale a tempo indeterminato, compresi i primi 30 giorni di congedo parentale retribuiti al 100%, ad eccezione del comma 7 e del comma 11, lettera c), del presente articolo, fatta salva l’applicazione del d.lgs. n. 151/2001 (cfr. nota 19). Alla dipendente con rapporto di lavoro a termine, dopo la cessazione dal servizio è assicurato il trattamento previsto dall’art. 24 del d.lgs. n. 151/2001 (nota 50)ed è corrisposto dall’Amministrazione secondo quanto previsto dall’art. 57 del decreto stesso (nota 51).

    13. Entro l'ottavo anno di età del bambino la madre lavoratrice o, in alternativa, il padre lavoratore ha diritto, a domanda, di usufruire di un'aspettativa non retribuita di dodici mesi, frazionabile in mesi. Per i Comuni fino a tre dipendenti in servizio, escluso il segretario comunale, viene garantita la frazionabilità minima in semestri, salvo la possibilità dell'Amministrazione di concedere la frazionabilità per periodi inferiori.

    14. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di minore con handicap in situazione di gravità accertata, ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (nota 52), ha diritto al prolungamento fino a tre anni del congedo parentale, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.

    15. Il diritto di assentarsi per congedo parentale di cui all’art. 32 del d.lgs. n. 151/2001 (nota 53), così come integrato dal presente articolo, e la relativa retribuzione sono riconosciuti anche se l'altro genitore non ne ha diritto.

    (30) Sostituito dall'art. 20  Accordo per il rinnovo del CCPL quadriennio 2006-2009 - biennio 2008-2009 del 22 settembre 2008

    Art. 46(31)
    Aspettative personali e familiari non retribuite e cumuli di aspettative

    1. I dipendenti possono, a domanda, fruire di aspettative non retribuite fino a tre anni, frazionabili in trimestri, per assistere familiari di 1° o 2° grado o conviventi vittime di malattie gravi o di stati fisici di grave debilitazione, ove venga certificato il bisogno di assistenza continua.

    2. Oltre che per le fattispecie di cui al comma 1 il dipendente può essere collocato in aspettativa non retribuita, a domanda, fino ad un anno in un quinquennio per gravi ragioni personali o familiari.

    3. Al personale può essere concessa un’aspettativa non retribuita per la durata massima di un anno, ripetibile una sola volta nel corso della carriera, per studi e ricerca. Questa aspettativa è concessa, compatibilmente con le esigenze di servizio, quando siano stati prestati almeno cinque anni di attività presso l’Amministrazione e dalla medesima vanno comunque dedotti i permessi concessi per diritto allo studio.

    4. Tutti i periodi di aspettativa si sommano e non possono comunque eccedere complessivamente i tre anni nel quinquennio precedente.

    5. I dipendenti devono informare l’Amministrazione con congruo anticipo dell’aspettativa e comunicare un mese prima di ogni scadenza la volontà di proseguire l’aspettativa. L’Amministrazione può consentire di ridurre la durata dell’aspettativa richiesta qualora cessi la causa per cui era stata concessa o per gravi motivi.

    6. I periodi trascorsi in aspettativa non retribuita riducono proporzionalmente le ferie e non sono computati ai fini della progressione giuridica ed economica e del trattamento di quiescenza e previdenza.

    7. Le aspettative possono essere accordate a tempo pieno, a tempo parziale, in modo frammentato o nella forma di credito di tempo, secondo modalità da stabilirsi fra Amministrazione e lavoratore.

    8. Il dipendente, in caso di assenza prolungata, è reintegrato dall’Amministrazione anche in attività diversa da quella d’origine, pur nel rispetto della categoria e del profilo professionale di appartenenza.

    (31) Sostituito dall'art. 21 Accordo per il rinnovo del CCPL quadriennio 2006-2009 - biennio 2008-2009 del 22 settembre 2008

    Art. 47
    Permessi non retribuiti

    1. Sono concessi dal responsabile della struttura operativa, nel limite di cinque giorni annui, permessi non retribuiti per la partecipazione a concorsi in qualità di esperti. Permessi non retribuiti sono concessi nel limite di quindici giorni annui per motivi personali.

    2. I permessi di cui al comma 1 non sono computati ai fini della progressione giuridica ed economica e del trattamento di quiescenza e previdenza.

     

    Art. 48
    Permessi brevi

    Il dipendente, a domanda, può assentarsi dal lavoro su valutazione del responsabile della struttura. Tali permessi non possono essere di durata superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero, purché questo sia costituito da almeno quattro ore consecutive e non possono comunque superare le 36 ore annue.

    2. Per consentire al responsabile della struttura di valutare la possibilità di concedere il permesso nonché di adottare le misure ritenute necessarie per garantire la continuità del servizio, la richiesta del permesso deve essere effettuata in tempo utile e, comunque, non oltre un'ora dopo l'inizio della giornata lavorativa, salvo nei casi di particolare urgenza o necessità, valutati dal responsabile di struttura medesimo.

    3. Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate nell’ambito del monte orario mensile e comunque entro il mese successivo secondo modalità individuate dal responsabile della struttura; in caso di mancato recupero, si determina la proporzionale decurtazione della retribuzione.

     

    Art. 49(32)
    Assenze ingiustificate

    1. Salvo quanto stabilito in materia disciplinare, le assenze ingiustificate riducono le ferie, non sono computate ai fini della progressione giuridica ed economica e agli effetti previdenziali e di quiescenza.

    (32) Sostituito dall'art. 22 Accordo per il rinnovo del CCPL quadriennio 2006-2009 - biennio 2008-2009 del 22 settembre 2008

    Art. 50(33)
    Assenze per malattia

    1. Il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente l'episodio morboso in corso.

    2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta può essere concesso dall'Amministrazione di assentarsi per un ulteriore periodo non superiore a 18 mesi, senza diritto ad alcun trattamento retributivo e senza maturazione dell'anzianità di servizio.

    3. Prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, l'Amministrazione procede all'accertamento sanitario delle condizioni di salute del lavoratore per il tramite dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.

    4. In caso di patologie gravi, che richiedano terapie salvavita, e di altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell’Ufficio medico-legale dell’Azienda sanitaria (come, ad esempio, l’emodialisi, la chemioterapia, il trattamento per l’infezione da HIV-AIDS nelle fasi a basso indice di disabilità specifica), ai fini del presente articolo sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari, dall’ASL o da struttura convenzionata. In tali giornate il dipendente ha diritto in ogni caso all’intera retribuzione prevista dal comma 8, lettera a). Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli effetti della tubercolosi. Le disposizioni di cui al presente comma hanno effetto dall’1 gennaio 2002.

    5. Il dipendente affetto da malattie gravi (quali cancro, tubercolosi, malattia mentale, poliomielite e AIDS) ha diritto, a domanda, di fruire, in aggiunta al periodo massimo di comporto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo, di un anno di aspettativa, frazionabile in trimestri. Al termine di detta aspettativa, in caso di mancato rientro in servizio, l’Amministrazione risolve il rapporto di lavoro.

    6. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure nel caso che, a seguito dell'accertamento disposto ai sensi del comma 3, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'Amministrazione risolve il rapporto di lavoro.

    7. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 nonché dal comma 5 del presente articolo, non riducono proporzionalmente le ferie e sono computati ai fini della progressione giuridica ed economica e del trattamento di quiescenza e previdenza.

    8. La retribuzione spettante al dipendente assente per malattia è la seguente:

    a) intera retribuzione fondamentale mensile, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, comunque denominato, per i primi dodici mesi di assenza; in tale periodo sono computati la giornata del sabato, anche nei casi in cui l’orario di lavoro settimanale sia articolato su cinque giorni, nonché i giorni festivi che ricadono all’interno dello stesso;

    b) 50% della retribuzione di cui alla lett. a) per ulteriori sei mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1.

    9. L'assenza per malattia ovvero la sua eventuale prosecuzione deve essere comunicata alla struttura di appartenenza tempestivamente e, comunque, non oltre l'inizio del turno di lavoro del giorno in cui si verifica, salvo comprovato impedimento, con l'obbligo di inviare relativo certificato medico all'Amministrazione di appartenenza, qualora l'assenza si protragga oltre i due giorni lavorativi, entro la terza giornata dall'inizio della malattia, ovvero dalla sua prosecuzione. In caso di ripetute malattie non certificate o di assenza ingiustificata al domicilio attestata dalla struttura sanitaria incaricata del controllo, l’Amministrazione ha la facoltà di chiedere al dipendente, per un periodo successivo da indicare nella comunicazione, la documentazione della malattia fin dal primo giorno di assenza. Non è considerata malattia l'assenza antecedente la presentazione in servizio ritardata rispetto all'orario di lavoro giornaliero. In presenza di due assenze per malattia consecutive, con la prima che termina il sabato e la seconda che inizia il lunedì, la domenica intercorrente è considerata assenza per malattia; lo stesso criterio è valido in coincidenza di giornate pre-festive e post-festive.

    10. L'Amministrazione dispone il controllo della malattia secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti, con la facoltà di richiedere l'accertamento all'Azienda provinciale per i servizi sanitari o ad Istituti previdenziali pubblici.

    11. Il dipendente che, durante l'assenza per malattia, dimori in luogo diverso da quello abituale comunicato all'Amministrazione deve darne tempestiva comunicazione, indicando il relativo indirizzo.

    12. Il dipendente assente per malattia, ancorché formalmente autorizzato in via generica ad uscire dall'abitazione dal medico curante, è tenuto a rendersi reperibile all'indirizzo comunicato all'Amministrazione, fin dal primo giorno e per tutto il periodo della malattia, ivi compresi i giorni domenicali e festivi, per consentire il controllo dell'incapacità lavorativa, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19. Sono fatte salve le eventuali documentate necessità di assentarsi dal domicilio per visite mediche, prestazioni e terapie sanitarie e accertamenti specialistici regolarmente prescritti, di cui il dipendente è tenuto a dare preventiva informazione all'Amministrazione, eccezion fatta per i casi di obiettivo e giustificato impedimento. L'inosservanza della reperibilità nelle fasce orarie per l'effettuazione di visite mediche non può comunque considerarsi giustificata qualora il dipendente non comprovi l'urgenza della stessa per sopravvenuta necessità assoluta ed indifferibile, a meno che lo stesso non attesti l'impossibilità di effettuare la visita in orari diversi. Qualora il lavoratore risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo decade dal diritto a qualsiasi retribuzione per l'intero periodo sino a 10 giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo.

    13. Nei confronti del personale di cui al comma 5, autorizzato dal medico curante ad uscire dall'abitazione, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 11 e 12 del presente articolo.

    14. Nel caso in cui l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità di terzi, il dipendente è tenuto a darne comunicazione all'Amministrazione, la quale ha diritto di recuperare dal terzo responsabile le retribuzioni da essa corrisposte durante il periodo di assenza ai sensi del comma 8, lettere a) e b), del presente articolo, compresi gli oneri inerenti. In caso di omessa comunicazione o di indisponibilità a fornire la collaborazione indispensabile per consentire all'Amministrazione di far valere presso il terzo responsabile i propri diritti patrimoniali, il lavoratore è sanzionabile sul piano disciplinare con la multa, fatti salvi gli obblighi risarcitori.

    15. Le assenze per malattia del personale turnista non determinano crediti o debiti orari.

    (33) Sostituito dall'art. 23 Accordo per il rinnovo del CCPL quadriennio 2006-2009 - biennio 2008-2009 del 22 settembre 2008

    Art. 51
    Tutela di persone in particolari condizioni psicofisiche

    1. Allo scopo di favorire la riabilitazione ed il recupero del personale nei cui confronti sia stata attestata da una struttura sanitaria pubblica la condizione di soggetto affetto da tossicodipendenza, alcoolismo cronico o grave debilitazione psicofisica e che si impegni a sottoporsi ad un progetto terapeutico di recupero e di riabilitazione, predisposto dalle strutture medesime, sono stabilite le seguenti misure di sostegno, secondo le modalità di esecuzione del progetto:

    a) concessione di un'aspettativa non retribuita per l'intera durata del ricovero presso strutture specializzate. Tale periodo non è utile ai fini della maturazione delle ferie, né della progressione giuridica ed economica e del trattamento di previdenza e di quiescenza. L'Amministrazione può valutare, per casi particolari, la concessione di un assegno alimentare;

    b) concessione di permessi orari o giornalieri non retribuiti per la durata del progetto;

    c) utilizzazione strettamente temporanea del personale in mansioni diverse da quelle abituali, se tale misura sia individuata dalla struttura sanitaria pubblica come efficace supporto della terapia in atto.

    2. L'Amministrazione dispone l'accertamento della idoneità al servizio per il personale di cui al comma 1, secondo le disposizioni di cui all’art. 56, qualora il personale medesimo non si sia volontariamente sottoposto alle previste terapie.

     

    Art. 52
    Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio

    1. In caso di assenza dovuta a infortunio sul lavoro il dipendente ha diritto alla conservazione del posto fino a completa guarigione clinica. In tali periodi al dipendente spetta l'intera retribuzione, comprensiva della produttività, senza decurtazione per le assenze, della tredicesima mensilità e delle indennità fisse e continuative. Le relative indennità previste a carico dell’INAIL per il periodo di infortunio sono acquisite dal datore di lavoro.

    2. Nel caso in cui l'assenza sia dovuta a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, al lavoratore spetta l'intera retribuzione per tutti i periodi di conservazione del posto.

    3. Per l'infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio sono a carico dell'Amministrazione le spese di cura non sostenute da Enti assistenziali, comprese quelle per ricoveri in Istituti sanitari e per protesi, nonché un equo indennizzo per la perdita dell'integrità fisica subita dal dipendente. Per quanto concerne il procedimento previsto per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità, per la corresponsione dell'equo indennizzo e per il rimborso delle spese di cura si rinvia agli artt. 53, 54 e 55.

    4. Nel caso di responsabilità di terzi, si richiama la comunicazione di cui all’art. 50, comma 14.

     

    Art. 53
    Infermità dipendente da causa di servizio

    1. Ai fini della concessione dei benefici previsti dall'art. 52, commi 2 e 3, del presente contratto il dipendente che abbia riportato delle infermità, per farne accertare l'eventuale dipendenza da causa di servizio deve, entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell'infermità, presentare domanda all’Amministrazione, indicando specificatamente la natura dell'infermità, le circostanze che vi concorsero, le cause che la produssero e, ove possibile, le conseguenze sull'integrità fisica.

    2. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro purché la domanda sia proposta entro i termini ivi previsti.

    3. La domanda può essere presentata negli stessi termini anche dagli eredi del dipendente o del pensionato deceduto.

    4. L’Amministrazione procede d'ufficio quando risulti che un proprio dipendente abbia riportato gravi lesioni per certa o presunta ragione di servizio o abbia contratto infermità nell'esporsi per obbligo di servizio a straordinarie cause morbifiche e dette infermità siano tali che possano, anche col tempo, divenire causa di invalidità o altra menomazione dell'integrità fisica.

    5. L’Amministrazione, ricevuta la domanda oppure d'ufficio se è venuta a conoscenza dell'evento, provvede ad effettuare tutte le indagini ed a raccogliere tutti gli elementi idonei a provare la natura dell'infermità, la connessione di questa con il servizio, nonché tutte le altre circostanze che precedettero, accompagnarono e seguirono il sorgere della infermità.

    6. La dipendenza da causa di servizio dell'infermità deve essere accertata mediante visita medica collegiale da effettuarsi presso l’Azienda provinciale per i servizi sanitari; durante la visita collegiale il dipendente può farsi assistere da un medico di sua fiducia, purché ne faccia domanda e si assuma la relativa spesa. Il giudizio medico legale reso è definitivo.

    7. Il collegio medico redigerà apposito verbale, da cui dovrà risultare, oltre all'eventuale accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, anche, ai fini dell'equo indennizzo, se l'infermità abbia prodotto nei confronti del dipendente una menomazione all'integrità fisica ascrivibile ad una delle categorie di cui alle tabelle A e B annesse al D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituite con D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 e successive modificazioni (nota 54).

     

    Art. 54(34)
    Spese di cura

    1. Il lavoratore o i suoi eredi nella stessa istanza diretta ad ottenere il riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio o con domande successive da proporsi entro il termine previsto dall’art. 53, comma 1, possono chiedere che siano poste a carico dell’Amministrazione le spese di cura o di protesi.

    2. Il rimborso delle spese di cura o di protesi effettivamente sostenute, che non siano a carico dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, di altri Enti pubblici o privati, viene effettuato dall’Amministrazione previa presentazione dei documenti giustificativi. Ai fini del rimborso l’Amministrazione può avvalersi della consulenza dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari ai fini di valutare la connessione della cura con l’infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio nonché la congruità della spesa sostenuta.

    3. La documentazione per ottenere il rimborso delle spese deve essere presentata dal lavoratore o, in caso di morte, dai suoi eredi entro 30 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità o, limitatamente alle spese sostenute posteriormente a tale data di comunicazione, entro 30 giorni dall’effettuazione delle stesse, salvo comprovato impedimento. Tale documentazione dovrà indicare anche le eventuali quote di concorso delle spese a carico di altri Enti. Per il rimborso delle spese di cura effettuate regolarmente e frequentemente l’Amministrazione può concordare con il lavoratore la presentazione mensile o annuale della domanda di rimborso e dei giustificativi di spesa.

    4. Al dipendente possono essere concesse dall’Amministrazione delle anticipazioni sulle spese di cura, di ricovero o per protesi nella misura massima dell’80% delle spese previste, secondo le modalità di cui ai commi precedenti.

    5. Non sono rimborsabili le spese sostenute dai dipendenti per visite mediche specialistiche e per accertamenti diagnostici, se non nei confronti di dipendenti affetti da stati morbosi particolarmente gravi o complessi.

    6. In caso di effettuazione di cure balneo termali, idropiniche, salsoiodiche e altre complementari, dedotta la quota eventualmente a carico dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari o di altri Enti pubblici, saranno rimborsate al lavoratore le spese sostenute fino ad un importo giornaliero non superiore alla misura dell’indennità di trasferta prevista per le missioni di servizio. La durata massima delle cure anzidette è stabilita in giorni dodici per ciclo. Per ottenere i rimborsi il personale dovrà presentare:

    1. le fatture originali relative alle spese di soggiorno debitamente quietanzate;

    2. il certificato dello stabilimento di cura comprovante le cure effettuate e l’entità della relativa spesa.

    (34) Abrogato con decorrenza 1.1.2009 dall'art. 24 Accordo per il rinnovo del CCPL quadriennio 2006-2009 - biennio 2008-2009 del 22 settembre 2008

    Art. 55
    Equo indennizzo

    1. L'equo indennizzo è concesso al dipendente che, per infermità contratta per causa di servizio, abbia subito una menomazione dell'integrità fisica ascrivibile ad una delle categorie di cui alle tabelle A e B annesse al D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituite con D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 e successive modificazioni (cfr. nota 54).

    2. L'infermità non prevista in dette tabelle è indennizzabile solo nel caso in cui sia stata ritenuta dagli organi sanitari equivalente ad una di quelle contemplate nelle tabelle stesse.

    3. L'equo indennizzo è concesso dall’Amministrazione, in base alle categorie di menomazione dell'integrità fisica ed in conformità alla tabella annessa al D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686 e successive modificazioni (nota 55) ed è determinato secondo le norme vigenti per i dipendenti dello Stato.

    4. L'indennizzo è ridotto del 25% se il dipendente ha superato i 50 anni di età e del 50% se ha superato il sessantesimo anno.

    5. Agli effetti del comma precedente l'età alla quale si deve aver riguardo è quella che il dipendente aveva al momento dell'evento dannoso.

    6. L'equo indennizzo è ridotto alla metà se il dipendente ha conseguito anche la pensione privilegiata.

    7. Va altresì dedotto dall'equo indennizzo quanto eventualmente percepito dal dipendente in virtù di assicurazione a carico della propria Amministrazione o di altri Enti e quanto conseguito, per la stessa causa, a titolo di rendita per l'invalidità permanente da parte dell'I.N.A.I.L. ovvero della Cassa provinciale antincendi.

    8. Nel caso in cui l'indennizzato ottenga successivamente e per la stessa causa il collocamento a riposo con pensione privilegiata, la metà dell'ammontare dell'indennizzo liquidatogli sarà recuperato mediante trattenute mensili sulla pensione d'importo pari ad un decimo dell'ammontare di questa, da operarsi, su richiesta dell’Amministrazione, da parte dell’INPDAP.

    9. Per conseguire l'equo indennizzo, il dipendente deve presentare domanda all’Amministrazione entro sei mesi dal giorno in cui gli è comunicato il provvedimento che riconosce la dipendenza della menomazione dell'integrità fisica da causa di servizio, ovvero entro sei mesi dalla data in cui si è verificata la menomazione dell'integrità fisica in conseguenza dell'infermità già riconosciuta dipendente da causa di lavoro.

    10. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche quando la menomazione dell'integrità fisica si manifesta dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

    11. La domanda può essere proposta nei termini previsti dal comma 9 anche dagli eredi del dipendente o del pensionato deceduto.

    12. Qualora la menomazione dell'integrità fisica si sia verificata successivamente all'espletamento delle procedure volte al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità, il dipendente è sottoposto ad accertamenti sanitari, al solo fine di determinare l'eventuale appartenenza della menomazione dell'integrità fisica ad una delle categorie di cui alle tabelle A e B annesse al D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituite con D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 e successive modificazioni (cfr. nota 54) .

    13. Nel caso previsto dal precedente comma 12, dagli accertamenti sanitari deve risultare se la menomazione lamentata sia da considerarsi conseguenza dell'infermità già dichiarata come dipendente da causa di servizio ed a quale delle categorie elencate nelle tabelle A e B annesse al D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituite con D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 e successive modificazioni (cfr. nota 54), la menomazione dell'integrità fisica possa eventualmente essere ascritta.

    14. Entro 5 anni dalla data di comunicazione del provvedimento di cui al comma 3, nel caso di aggravamento della menomazione della integrità fisica per la quale sia stato concesso l'equo indennizzo, l’Amministrazione, può provvedere, su richiesta del dipendente e per una sola volta, alla revisione dell'indennizzo già concesso. In tale caso il dipendente sarà sottoposto agli stessi accertamenti sanitari previsti per la prima concessione.

    15. Qualora il dipendente riporti per causa di servizio un'altra menomazione dell'integrità fisica, si procede alla liquidazione di un ulteriore indennizzo, se la menomazione complessiva dell'integrità fisica che ne deriva rientra in una delle categorie superiori a quella in base alla quale fu liquidato il primo indennizzo. Dal nuovo indennizzo andrà detratto quanto in precedenza liquidato.

    16. Nulla può essere liquidato al dipendente se la menomazione della integrità fisica sia stata contratta per dolo o colpa grave del medesimo.

    17. Il provvedimento di concessione dell'equo indennizzo è annullato e si provvede al recupero della somma liquidata nel caso in cui venga accertato che la concessione si basò su falsi presupposti.

     

    Art. 56
    Controlli sull'idoneità al servizio

    1. Fuori dalle assenze per infortunio e infermità disciplinate dagli artt. 52 e 53, l'Amministrazione ha facoltà di far controllare l'idoneità fisica del dipendente da parte di Enti pubblici ed Istituti specializzati di diritto pubblico.

    2. Nei confronti del dipendente riconosciuto, a seguito degli accertamenti di cui al precedente comma 1, fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni della figura professionale di appartenenza, è esperito, a seguito di domanda dell'interessato, ogni utile tentativo, compatibilmente con le esigenze delle strutture amministrative, per recuperarlo al servizio attivo in mansioni diverse, anche se rientranti tra quelle di una figura professionale di categoria e/o livello inferiore. In quest'ultimo caso, il dipendente conserverà quanto ha maturato per anzianità e la differenza di retribuzione tra le categorie e/o livelli sarà computata nel maturato. Detta differenza sarà utilizzata a conguaglio nel caso di successivo passaggio a categoria e/o livello superiore.

    3. Nell'ipotesi di pronuncia medico-legale di inidoneità temporanea allo svolgimento delle mansioni della figura professionale di appartenenza e di contemporanea idoneità conservata per altre mansioni, l'Amministrazione valuta un'utile ricollocazione del dipendente, a domanda, nella figura professionale relativa alle mansioni che il medesimo dipendente è stato giudicato in grado di svolgere, con gli effetti giuridici ed economici come regolati al precedente comma 2. Qualora il dipendente non richieda una ricollocazione professionale oppure, nonostante la richiesta, non sia possibile attuare la ricollocazione stessa, l'Amministrazione può concedere al dipendente un'aspettativa non retribuita per la durata della temporanea inidoneità. Tale aspettativa non è utile ai fini delle ferie, né della progressione giuridica ed economica e del trattamento di quiescenza e previdenza.

    4. Nell'ipotesi in cui il dipendente sia stato dichiarato totalmente e permanente inidoneo ad ogni proficuo lavoro a seguito degli accertamenti di cui al comma 1, si rinvia a quanto previsto all'art. 50, comma 6.

    5. Anche al dipendente è riconosciuta la facoltà di promuovere l'accertamento della propria idoneità fisica da parte delle strutture di cui al comma 1, al fine di un cambio mansioni o di una pronuncia di inidoneità assoluta e permanente ad ogni proficuo lavoro o a qualsiasi attività lavorativa. La relativa richiesta deve essere corredata di adeguata certificazione sanitaria.

    6. Rimangono ferme le procedure di accertamento della assoluta e permanente inidoneità a qualsiasi attività lavorativa, dipendente o non da causa di servizio, ai fini del conseguimento dei connessi trattamenti pensionistici privilegiati, previste dall'ordinamento previdenziale nazionale.

     

    Art. 57
    Inidoneità fisica autisti

    1. Gli autisti sono adibiti ad altre mansioni al compimento del cinquantacinquesimo anno di età, qualora non risultino idonei allo svolgimento delle mansioni di autista a seguito di apposita visita medica da effettuarsi con periodicità non superiore a due anni.

     

    Art. 58(2) (35)
    Mensa

    1. Il servizio di mensa può essere istituito dall’Amministrazione per agevolare la realizzazione di particolari forme di organizzazione del lavoro e maggiori disponibilità in ordine al servizio richiesto al personale dipendente. Ai dipendenti di Enti sprovvisti di servizio di mensa o di convenzione per servizio alternativo è riconosciuto un importo di Euro 4,65 per le spese sostenute per ciascun pasto, adeguatamente documentate.

    2. Ha diritto ad accedere al servizio di mensa o ad ottenere l’importo di cui al comma precedente del presente articolo il personale che presti effettivo servizio alle seguenti condizioni: a) con l’orario di lavoro articolato sull’intera giornata, con intervallo obbligatorio per il pranzo; b) con orario di lavoro ridotto (part-time), limitatamente alle giornate in cui vengono effettuati i rientri pomeridiani, dovuti sia all’articolazione di orario scelta che alla prestazione di lavoro straordinario; c) la prestazione minima giornaliera, ai fini del godimento dei servizi di mensa, è fissata in tre ore, delle quali almeno due da effettuarsi nell’orario antimeridiano ed una nell’orario pomeridiano; d) con orario di lavoro continuato od articolato in turni con durata minima di 6 ore. La consumazione del pasto dovrà avvenire al di fuori dell’orario di lavoro. Nel caso in cui la prestazione di lavoro giornaliera risulti inferiore a 6 ore (per la fruizione dei recuperi o permessi) il personale interessato non avrà diritto a fruire dei servizi di mensa.

    3. I dipendenti che usufruiscano del servizio sono tenuti a pagare per ogni pasto un corrispettivo pari a 1/3 del costo unitario risultante dalla convenzione se la mensa è gestita da terzi; 1/3 del costo dei generi alimentari e del personale qualora la mensa venga gestita dall’Amministrazione. Per il personale operante negli asili nido il costo del pasto consumato durante l’orario di servizio è ridotto del 50%. Ai dipendenti degli Enti sprovvisti del servizio di mensa o di convenzione per il servizio alternativo è riconosciuto un rimborso per le spese sostenute per ciascun pasto, adeguatamente documentate.

    4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano a tutto il personale, ivi incluso quello tenuto, per disposizioni di servizio, a consumare il pasto usufruendo dei servizi di mensa apprestati dall’Ente.

    5. Sono confermate le disposizioni concernenti la gratuità del pasto per il personale del Corpo permanente dei Vigili del fuoco nonché degli operatori dei servizi antincendi, che fruisca del pasto stesso in orario di lavoro.

    6. Il personale addetto ai servizi di cucina nonché il personale al quale sia richiesto l’esercizio di funzioni di vigilanza e di assistenza durante la consumazione dei pasti, usufruirà degli stessi a titolo gratuito presso la mensa della struttura.

    7. Le modalità per usufruire del servizio e le regole relative all’utilizzo dei buoni pasto sono stabilite in sede di contrattazione decentrata.

    8. Il servizio di mensa è usufruibile da tutto il personale della polizia municipale.

    9. Qualora il servizio si svolga su tre turni, è riconosciuto un secondo buono pasto purchè l’ultimo rientro abbia durata minima di due ore.

     (2)Modificato dall'art. 10 accordo stralcio biennio economico 06-07 del 20 aprile 2007
    (35) Sostituito dall'art. 25 Accordo per il rinnovo del CCPL quadriennio 2006-2009 - biennio 2008-2009 del 22 settembre 2008

     

    CAPO IV

    NORME DISCIPLINARI

    Art. 59
    Obblighi del dipendente

    1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire l'Amministrazione con impegno e responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui.

    2. Il dipendente adegua il proprio comportamento a quanto contenuto nel codice di comportamento allegato al presente CCPL (Allegato N/1).

    3. In tale specifico contesto, tenuto conto dell'esigenza di garantire la migliore qualità del servizio, il dipendente deve in particolare:

    a) collaborare con diligenza, osservando le norme del presente contratto, le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'Amministrazione anche in relazione alle norme vigenti in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;

    b) rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti;

    c) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;

    d) nei rapporti con il cittadino, fornire tutte le informazioni cui abbia titolo, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso all'attività amministrativa previste dalle norme dei singoli ordinamenti, dai regolamenti attuativi della stessa vigenti nell'Amministrazione nonché attuare le disposizioni dell'Amministrazione in ordine al d.lgs. n. 443/2000 (nota 56) e al D.P.R. n. 445/2000 (nota 57) in tema di autocertificazione;

    e) rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del responsabile di servizio;

    f) durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti condotta uniformata a principi di correttezza ed astenersi da comportamenti lesivi della dignità della persona;

    g) non attendere ad occupazioni e ad attività che ritardino il recupero psico-fisico in periodo di malattia od infortunio;

    h) eseguire gli ordini inerenti all'espletamento delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartiti dai superiori. Se ritiene che l'ordine sia palesemente illegittimo, il dipendente deve farne rimostranza a chi l'ha impartito, dichiarandone le ragioni; se l'ordine è rinnovato per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione. Il dipendente non deve, comunque, eseguire l'ordine quando l'atto sia vietato dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo, segnalandolo all’ufficio ispettivo dell’Ente;

    i) vigilare sul corretto espletamento dell'attività del personale sottordinato, ove tale compito rientri nelle proprie responsabilità;

    l) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti ed automezzi a lui affidati;

    m) non valersi di quanto è di proprietà dell'Amministrazione per ragioni che non siano di servizio;

    n) non chiedere né accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con la prestazione lavorativa;

    o) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai locali dell'Amministrazione da parte del personale e non introdurre, salvo che non siano debitamente autorizzate, persone estranee all'Amministrazione stessa in locali non aperti al pubblico;

    p) comunicare all'Amministrazione la propria residenza e, ove non coincidente, la dimora temporanea, nonché ogni successivo mutamento delle stesse;

    q) in caso di malattia, dare tempestivo avviso all'ufficio di appartenenza, salvo comprovato impedimento;

    r) astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi finanziari o non finanziari propri o di parenti fino al 4° grado o conviventi;

    s) partecipare a corsi di formazione;

    t) presentarsi in servizio in condizioni confacenti alle funzioni che è chiamato a svolgere.

     

    Art. 60
    Obbligo della divisa

    1. Il personale è tenuto a vestire l’uniforme fornita dall’Amministrazione, secondo le disposizioni stabilite dall’Amministrazione medesima.

    2. L’Amministrazione stabilisce le categorie di personale tenute a vestire l’uniforme, la foggia della divisa e gli effetti di vestiario che la compongono. La loro durata minima, il loro rinnovo e la data di consegna e l’eventuale manutenzione sono stabiliti d’intesa con le organizzazioni sindacali.

     

    Art. 61
    Molestie sessuali

    1. Ai dipendenti si applica il Codice di condotta contro le molestie sessuali di cui all’Allegato N/2.

     

    Art. 62
    Mobbing

    1. Il fenomeno del mobbing è inteso come forma di violenza morale o psichica in occasione di lavoro - attuato dal datore di lavoro o da altri dipendenti - nei confronti di un lavoratore. Esso è caratterizzato da una serie di atti, atteggiamenti o comportamenti, diversi e ripetuti nel tempo in modo sistematico ed abituale, aventi connotazioni aggressive, denigratorie e vessatorie tali da comportare un degrado delle condizioni di lavoro, idoneo a compromettere la salute o la professionalità o la dignità del lavoratore stesso nell'ambito dell'ufficio di appartenenza o, addirittura, tale da escluderlo dal contesto lavorativo di riferimento.

    2. In relazione al comma 1, le parti, anche con riferimento alla risoluzione del Parlamento Europeo del 20 settembre 2001 (nota 58), riconoscono la necessità di avviare adeguate ed opportune iniziative al fine di contrastare la diffusione di tali situazioni, che assumono rilevanza sociale, nonché di prevenire il verificarsi di possibili conseguenze pericolose per la salute fisica e mentale del lavoratore interessato e, più in generale, migliorare la qualità e la sicurezza dell'ambiente di lavoro.

    3. Sono istituiti, con le modalità di costituzione e di funzionamento e nei limiti previsti dall’art. 11 ("Pari opportunità"), specifici Comitati Paritetici, con i seguenti compiti:

    1. raccolta dei dati relativi all'aspetto quantitativo e qualitativo del fenomeno del mobbing in relazione alle materie di propria competenza;

    2. individuazione delle possibili cause del fenomeno, con particolare riferimento alla verifica dell'esistenza di condizioni di lavoro o fattori organizzativi e gestionali che possano determinare l'insorgere di situazioni persecutorie o di violenza morale;

    3. formulazione di proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione e alla repressione delle situazioni di criticità, anche al fine di realizzare misure di tutela del dipendente interessato;

    4. formulare proposte per la definizione dei codici di condotta.

    4. Le proposte formulate dai Comitati vengono presentate alle Amministrazioni per i conseguenti adempimenti, tra i quali rientrano, in particolare, la costituzione ed il funzionamento di sportelli di ascolto, nell'ambito delle strutture esistenti, l'istituzione della figura del consigliere/consigliera di fiducia, nonché la definizione dei codici, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative.

    5. In relazione all'attività di prevenzione del fenomeno di cui al comma 3, i Comitati valuteranno l'opportunità di attuare, nell'ambito dei piani generali per la formazione, idonei interventi formativi e di aggiornamento del personale, che possono essere finalizzati, tra l'altro, ai seguenti obiettivi:

    1. affermare una cultura organizzativa che comporti una maggiore consapevolezza della gravità del fenomeno e delle sue conseguenze individuali e sociali;

    2. favorire la coesione e la solidarietà dei dipendenti, attraverso una più specifica conoscenza dei ruoli e delle dinamiche interpersonali all'interno degli uffici, anche al fine di incentivare il recupero della motivazione e dell'affezione all'ambiente lavorativo da parte del personale.

    6. I Comitati sono costituiti da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali di comparto rappresentative e da un pari numero di rappresentanti dell'Amministrazione/i. Il Presidente del Comitato viene designato tra i rappresentanti dell'Amministrazione ed il Vicepresidente dai componenti di parte sindacale. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente. Ferma rimanendo la composizione paritetica dei Comitati, di essi fa parte anche un rappresentante del Comitato per le pari opportunità, appositamente designato da quest'ultimo, allo scopo di garantire il raccordo tra le attività dei due organismi.

    7. Le Amministrazioni favoriscono l'operatività dei Comitati e garantiscono tutti gli strumenti idonei al loro funzionamento, compresi i permessi necessari a partecipare alle riunioni, su richiesta del Presidente. In particolare valorizzano e pubblicizzano con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dagli stessi. I Comitati sono tenuti a svolgere una relazione annuale sull'attività svolta.

    8. I Comitati di cui al presente articolo rimangono in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione dei nuovi. I componenti dei Comitati possono essere rinnovati nell'incarico per un solo mandato.

     

    Art. 63
    Sanzioni e procedure disciplinari

    1. Le violazioni, da parte dei lavoratori, dei doveri disciplinati negli articoli 59, 60, 61 e 62 del presente contratto danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione, all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari:

    1. richiamo verbale;

    2. richiamo scritto (censura);

    3. multa con importo non superiore a quattro ore di retribuzione;

    4. sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni;(36)

    5. licenziamento con preavviso;

    6. licenziamento senza preavviso.

    2. Soggetto competente per l’irrogazione della sanzione disciplinare del richiamo verbale è il dirigente della struttura di appartenenza del dipendente, mentre per le restanti sanzioni disciplinari la competenza è del dirigente il Servizio per il Personale.

    3. L'Amministrazione, salvo il caso del richiamo verbale, non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente, senza previa contestazione scritta dell'addebito, da effettuarsi entro 20 giorni da quando il soggetto competente, che secondo l'ordinamento dell'Amministrazione è tenuto alla contestazione, dopo aver appreso il fatto, ha concluso gli accertamenti preliminari. Successivamente alla contestazione degli addebiti, il dipendente deve comunque essere sentito a sua difesa, con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.

    4. La convocazione scritta per la difesa non può avvenire prima che siano trascorsi cinque giorni lavorativi dalla contestazione del fatto che vi ha dato causa. Trascorsi inutilmente 15 giorni dalla convocazione per la difesa del dipendente, la sanzione viene applicata nei successivi 15 giorni. In caso di mancata comparizione per giustificato motivo dell’interessato, l’Amministrazione dispone la nuova convocazione non prima della cessazione della causa impeditiva. In tal caso il periodo di 120 giorni di cui al comma 7 è interrotto fino alla data di nuova convocazione. Trascorsi inutilmente quindici giorni dalla seconda convocazione, la sanzione viene applicata nei successivi quindici giorni.

    5. Nel caso in cui la sanzione da comminare non sia di sua competenza, il capo della struttura, ai fini del comma 3, segnala entro dieci giorni all'ufficio competente i fatti da contestare al dipendente per l'istruzione del procedimento. In caso di mancata comunicazione nel termine predetto si darà corso all'accertamento della responsabilità del soggetto tenuto alla comunicazione.

    6. Al dipendente o, su espressa delega al suo difensore, è consentito l'accesso a tutti gli atti istruttori riguardanti il procedimento a suo carico.

    7. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 giorni dalla data della contestazione d'addebito. Qualora non sia stato portato a termine entro tale data, il procedimento si estingue.

    8. Il soggetto competente per i procedimenti disciplinari, sulla base degli accertamenti effettuati e delle giustificazioni addotte dal dipendente, irroga la sanzione applicabile tra quelle indicate nell'art. 64, nel rispetto dei principi e criteri di cui al comma 1 dello stesso art. 64, anche per le infrazioni di cui al relativo comma 7, lett. d). Quando il medesimo soggetto ritenga che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente dispone la chiusura del procedimento, dandone comunicazione all'interessato.

    9. Non può tenersi conto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.

    10. I provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano il lavoratore dalle eventuali responsabilità di altro genere nelle quali egli sia incorso.

    11. Il procedimento disciplinare può essere attivato anche nei confronti di personale assunto con contratto a tempo determinato, anche successivamente alla scadenza del termine; qualora i fatti contestati siano tali da legittimare un licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo, l’interessato viene cancellato dalla graduatoria per successivi incarichi, previa comunicazione scritta della decisione adottata.

    (36) Sostituita al comma 1 la lettera d) dall'art. 26 Accordo per il rinnovo del CCPL quadriennio 2006-2009 - biennio 2008-2009 del 22 settembre 2008

    Art. 64(37)
    Codice disciplinare

    1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, in relazione alla gravità della mancanza, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:

    1. intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;

    2. rilevanza degli obblighi violati;

    3. responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;

    4. grado di danno o di pericolo causato all'Amministrazione, agli utenti e a terzi ovvero al disservizio determinatosi;

    5. sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;

    6. al concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo tra di loro.

    2. La recidiva nelle mancanze previste ai commi 4 e 5, già sanzionate nel biennio di riferimento, anche se trattasi di infrazioni disciplinari non della stessa natura, comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle previste nell'ambito dei medesimi commi.

    3. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.

    4. La sanzione disciplinare dal minimo del richiamo verbale o scritto al massimo della multa, di importo pari a quattro ore di retribuzione, si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:

    1. inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro;

    2. condotta non conforme a principi di correttezza verso altri dipendenti o nei confronti del pubblico;

    3. negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati;

    4. inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro, ove non ne sia derivato danno o disservizio;

    5. rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6 della legge n. 300/70 (nota 59);

    6. insufficiente rendimento, rispetto ai carichi di lavoro e, comunque, nell'assolvimento dei compiti assegnati;

    7. violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti;

    8. svolgimento di attività lucrativa al di fuori dell’orario di lavoro, senza autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza, o in violazione dei relativi limiti.

    L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell'Amministrazione e destinato ad attività sociali a favore dei dipendenti. La multa è detratta nella sua somma lorda dalla retribuzione netta spettante e non riduce gli imponibili previdenziali e fiscali.

    5. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:

    1. recidiva nelle mancanze previste dal comma 4, che abbiano comportato l'applicazione del massimo della multa;

    2. particolare gravità delle mancanze previste al comma 4;

    3. assenza ingiustificata dal servizio fino a quindici giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'Amministrazione, agli utenti o ai terzi;

    4. ingiustificato ritardo, non superiore a dieci giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dall’Amministrazione;

    5. svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio;

    6. rifiuto di testimonianza oppure testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari;

    7. comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi; alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti o terzi;

    8. manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'Amministrazione, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300 del 1970 (nota 60);

    9. qualsiasi comportamento da cui sia derivato grave danno all'Amministrazione o a terzi;

    10. atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona;

    11. sistematici e reiterati atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori, che assumono forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente.

    Il periodo di sospensione inteso quale sanzione disciplinare non è computato ai fini della progressione giuridica ed economica e del trattamento di quiescenza e previdenza e riduce proporzionalmente le ferie.

    6. La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si applica per:

    1. recidiva plurima, almeno tre volte nell'anno, nelle mancanze previste al comma 5, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza tra quelle previste nel medesimo comma, che abbia comportato l'applicazione della sanzione di dieci giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, fatto salvo quanto previsto al comma 7, lett. a);

    2. recidiva, nel biennio, anche nei confronti di persona diversa, di sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi, ostili e denigratori e di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un collega al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo;

    3. ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall’Amministrazione per riconosciute e motivate esigenze di servizio, nel rispetto delle vigenti procedure in relazione alla tipologia di mobilità attivata;

    4. mancata ripresa del servizio nel termine prefissato dall’Amministrazione quando l’assenza arbitraria ed ingiustificata si sia protratta per un periodo superiore a quindici giorni;

    5. persistente insufficiente rendimento o fatti che dimostrino grave incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;

    6. recidiva, nel biennio, di atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona;

    7. condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso fuori del servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;

    8. violazione dei doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, di gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro.

    7. La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per:

    1. terza recidiva nel biennio di minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico o altri dipendenti o di alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;

    2. accertamento che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero che la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro sia avvenuta a seguito di presentazione di documenti falsi;

    3. commissione in genere, anche nei confronti di terzi, di fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;

    4. condanna passata in giudicato:
      - per i delitti di cui all’art. 15, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) della legge n. 55/1990 e s.m. (nota 61);
      - per i delitti previsti dall’art. 3, comma 1, della legge n. 97 del 2001 (nota 62);
      - per un delitto commesso in servizio o fuori servizio, che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;

    5. recidiva nell’ipotesi di cui alla lettera j) del comma 5;

    6. per gravi delitti commessi in servizio, oppure per delitti dolosi, che, seppur commessi al di fuori del servizio, abbiano una diretta incidenza sullo svolgimento del rapporto di lavoro.

    8. Al codice disciplinare di cui al presente articolo deve essere data la massima pubblicità mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti.

    9. Il codice disciplinare entra in vigore dal quindicesimo giorno successivo a quello dell'affissione.

    (37) Sostituiti commi 4 e 5 dall'art. 27 Accordo per il rinnovo del CCPL quadriennio 2006-2009 - biennio 2008-2009 del 22 settembre 2008

    Art. 65(38)
    Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale

    1. Nel caso vengano commessi in servizio gravi fatti illeciti di rilevanza penale, l'Amministrazione inizia il procedimento disciplinare ed inoltra la denuncia penale. Il procedimento disciplinare rimane tuttavia sospeso fino alla sentenza definitiva. Analoga sospensione è disposta anche nel caso in cui l'obbligo della denuncia penale emerga nel corso del procedimento disciplinare già avviato.

    2. Al di fuori dei casi previsti nel comma precedente, quando l'Amministrazione venga a conoscenza dell'esistenza di un procedimento penale a carico del dipendente per i medesimi fatti oggetto di procedimento disciplinare, questo è sospeso fino alla sentenza definitiva.

    3. Fatto salvo il disposto dell'art. 5, comma 2, della legge n. 97 del 2001 (nota 63), in linea generale il procedimento disciplinare sospeso ai sensi del presente articolo è riattivato entro 180 giorni da quando l'Amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva e si conclude entro 120 giorni dalla sua riattivazione.

    4. Per i casi previsti all'art. 5, comma 4, della legge n. 97 del 2001 (cfr. nota 63) il procedimento disciplinare precedentemente sospeso è riattivato entro 90 giorni da quando l'Amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva e deve concludersi entro i successivi 120 giorni dalla sua riattivazione.

    5. L'applicazione della sanzione prevista dall'art. 64, come conseguenza delle condanne penali citate nei commi 6, lett. g), e 7, lett. d), non ha carattere automatico, essendo correlata all'esperimento del procedimento disciplinare, salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 2, della legge n. 97 del 2001(cfr. nota 63) .

    6. In caso di assoluzione si applica quanto previsto dall'art. 653 c.p.p. (nota 64). Ove al dipendente, nel procedimento disciplinare sospeso, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, il procedimento medesimo riprende per dette infrazioni.

    7. In caso di proscioglimento si procede analogamente al comma 6.

    8. In caso di sentenza irrevocabile di condanna trova applicazione l'art. 1 della legge n. 97 del 2001 (nota 65).

    9. Il dipendente, licenziato ai sensi dell'art. 64, comma 6, lett. g), e comma 7, lett. d), e successivamente assolto a seguito di revisione del processo, ha diritto, dalla data della sentenza di assoluzione, alla riammissione in servizio nella medesima sede o in altra su sua richiesta, anche in soprannumero, nella medesima figura professionale e con attribuzione dell'anzianità posseduta a decorrere dall'atto del licenziamento.

    10. Il dipendente riammesso ai sensi del comma 9 è reinquadrato nella categoria e nella posizione retributiva in cui è confluita la figura professionale posseduta al momento del licenziamento, qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale. In caso di premorienza, il coniuge o il convivente superstite e i figli hanno diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati attribuiti al dipendente nel periodo di sospensione o di licenziamento, escluse le indennità comunque legate alla presenza in servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinario.

    (38) Sostituiti commi 6 e 7 dall'art. 28 Accordo per il rinnovo del CCPL quadriennio 2006-2009 - biennio 2008-2009 del 22 settembre 2008

    Art. 66
    Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare

    1. L'Amministrazione, laddove riscontri la necessità di espletare accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili con la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione, può disporre, nel corso del procedimento disciplinare, l'allontanamento dal lavoro per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, con conservazione della retribuzione.

    2. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo dell'allontanamento cautelativo deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione limitata agli effettivi giorni di sospensione irrogati.

    3. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello computato come sospensione dal servizio, è valutabile agli effetti dell’anzianità di servizio.

     

    Art. 67

    Sospensione cautelare in caso di procedimento penale

    1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio, con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà.

    2. L'Amministrazione, ai sensi del presente articolo, cessato lo stato di restrizione della libertà personale, può prolungare il periodo di sospensione del dipendente fino alla sentenza definitiva alle medesime condizioni del comma 3.

    3. Il dipendente può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale, quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque per fatti tali da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell'art. 64, commi 6 e 7.

    4. Resta fermo l'obbligo di sospensione per i reati previsti dalle vigenti disposizioni legislative.

    5. Nel caso dei reati previsti all'art. 3, comma 1, della legge n. 97 del 2001 (cfr. nota 62), in alternativa alla sospensione di cui al presente articolo, possono essere applicate le misure previste dallo stesso art. 3. Per i medesimi reati, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, si applica l'art. 4, comma 1, della citata legge n. 97 del 2001 (nota 66).

    6. Nei casi indicati ai commi precedenti si applica quanto previsto dall'art. 65 in tema di rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale.

    7. Al dipendente sospeso ai sensi dei commi da 1 a 5 sono corrisposti un'indennità pari al 50% della retribuzione fondamentale e gli assegni del nucleo familiare, con esclusione delle indennità fisse e continuative di cui all’art. 88 del presente accordo.

    8. Nel caso di sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento, ai sensi dell'art. 65, commi 6 e 7, quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di indennità verrà conguagliato con quanto dovuto al lavoratore se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o compensi per servizi speciali o per prestazioni di carattere straordinario. Ove il giudizio disciplinare riprenda per altre infrazioni, ai sensi del medesimo art. 65, comma 6, secondo periodo, il conguaglio dovrà tenere conto delle sanzioni eventualmente applicate.

    9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, escluse le indennità o compensi per servizi e funzioni speciali o per prestazioni di carattere straordinario, nonché i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato.

    10. Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa di procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, la sospensione cautelare è revocata di diritto e il dipendente riammesso in servizio. Il procedimento disciplinare rimane, comunque, sospeso sino all'esito del procedimento penale.

     

    CAPO V

    CESSAZIONE DEL RAPPORTO E TRASFERIMENTI

     

    Art. 68
    Estinzione del rapporto

    1. La cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, superato il periodo di prova, oltre che nei casi già disciplinati dagli artt. 50, 52 e 64, ha luogo:

    1. al compimento dei limiti di età o di servizio previsti dalle norme di legge;

    2. per dimissioni del dipendente;

    3. per recesso dell’Amministrazione;

    4. per decesso del dipendente.

     

    Art. 69
    Obblighi delle parti

    1. Nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro per recesso del dipendente, quest’ultimo deve darne comunicazione per iscritto all’Amministrazione, rispettando i termini di preavviso di cui all’art. 70.

    2. Nei casi di risoluzione del rapporto ad iniziativa dell’Amministrazione, quest’ultima è tenuta a specificarne i motivi e a rispettare i termini di preavviso, salvo nei casi disciplinati dall’art. 64 e dal successivo comma 3.

    3. Nel caso di cessazione per compimento dei limiti di età, la risoluzione del rapporto è preceduta da comunicazione scritta dell’Amministrazione ed opera dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell’età prevista, salvo che l’interessato chieda, con domanda da presentarsi almeno due mesi prima del compimento del limite massimo di età, di essere mantenuto in servizio fino a maturazione dei requisiti minimi richiesti per la pensione di vecchiaia. Nel caso di cessazione per compimento dei limiti di servizio, l’Amministrazione può risolvere il rapporto con comunicazione scritta, salvo domanda dell’interessato, da prodursi trenta giorni prima della data di cessazione per la permanenza in servizio oltre l’anzianità massima. L’Amministrazione si esprime sulla permanenza entro l’iniziale data di risoluzione comunicata al lavoratore.(39)

    4. In caso di decesso del dipendente, l’Amministrazione corrisponde agli aventi diritto l’indennità sostitutiva del preavviso, secondo quanto stabilito dall’art. 2121 c.c. (nota 67).

    5. L’indennità sostitutiva del preavviso è corrisposta dall’Amministrazione anche nei casi di risoluzione del rapporto previsti dall’art. 50 del presente contratto.

    (39) Sostituito comma 3 dall'art. 29 Accordo per il rinnovo del CCPL quadriennio 2006-2009 - biennio 2008-2009 del 22 settembre 2008

     

    Art. 70
    Recesso con preavviso

    1. Salvo il caso di licenziamento senza preavviso, il recesso dal rapporto deve avvenire con preavviso o con corresponsione dell’indennità sostitutiva dello stesso. I relativi termini sono fissati come segue:

    2. I termini di preavviso decorrono dal ricevimento della lettera di licenziamento o di dimissioni.

    3. In caso di dimissioni del dipendente i termini di preavviso sono ridotti alla metà.

    4. La parte che recede dal rapporto di lavoro senza l’osservanza dei predetti termini di preavviso è tenuta a corrispondere all’altra parte un’indennità di importo pari alla retribuzione di cui all’art. 88, per il mancato preavviso. L’Amministrazione ha diritto di trattenere, su quanto da essa dovuto al dipendente, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato, senza pregiudizio di altre azioni dirette al recupero del credito.

    5. E’ facoltà della parte che riceve la disdetta risolvere il rapporto di lavoro sia all’inizio sia durante il preavviso, con il consenso dell’altra parte. In tal caso non si applica il comma 4.

    6. L'indennità sostitutiva del preavviso deve calcolarsi ai sensi dell’articolo 2118, comma 2, c.c. (nota 68).

    7. La fruizione delle ferie può avvenire durante il periodo di preavviso, con il consenso della parte non recedente. In caso di preavviso lavorato si dà luogo al pagamento sostitutivo delle ferie non godute.

    8. Il periodo di preavviso è computato nell’anzianità a tutti gli effetti.

     

    Art. 71
    Trasferimenti

    1. Il trasferimento del dipendente da una sede all’altra al di fuori della stessa città potrà essere disposto in presenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative o produttive.

    2. Il trasferimento può anche essere disposto quando la permanenza del dipendente in una sede sia in contrasto con l'interesse del servizio.

    3. Nella scelta del dipendente da trasferire, si deve tener conto, oltre che delle esigenze di cui al comma 1, delle condizioni di famiglia e di salute, di eventuali necessità di studio del dipendente e dei suoi figli, dell'anzianità di servizio, nonché del servizio già prestato in sedi disagiate.

     

    CAPO VI

    ATTUAZIONE DELLA MOBILITA' INTER-ENTI E MESSA IN DISPONIBILITA' DEL PERSONALE IN ESUBERO

    Art. 72
    Ambito della disciplina

    1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (nota 69), dal D.P.G.P. 6 giugno 2000, n. 10-28/Leg. (nota 70) e dall’art. 5 della legge regionale 19 maggio 1999, n. 10 (nota 71), con il presente accordo vengono disciplinati criteri, modalità e termini per l'attuazione della mobilità del personale da e verso la Provincia autonoma di Trento e i suoi Enti funzionali, gli Enti locali firmatari del CCPL e altri Enti, in condizione di reciprocità, nel rispetto di quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.

    2. Ai fini del presente accordo negli articoli a seguire le Amministrazioni firmatarie saranno indicate con il termine generale di Amministrazione.

    3. L'adesione ai processi di mobilità volontaria da parte del personale della Regione autonoma Trentino Alto-Adige e CCIA è subordinata alla conclusione di uno specifico accordo con la Provincia autonoma di Trento e gli altri Enti firmatari del presente accordo diretto a garantire condizioni di reciprocità nell’applicazione della mobilità. L’accordo, per la parte pubblica firmataria del presente contratto, è concluso dalla Provincia autonoma di Trento, anche per gli Enti funzionali, dal Consorzio dei Comuni e dall’UPIPA..

     

     

    CAPO VII

    MOBILITA’ VOLONTARIA

     

    Art. 73
    Bando di mobilità

    1. Il ricorso ai processi di mobilità è attivato attraverso l'adozione di un bando cui va riservata adeguata pubblicità e che deve essere pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino Alto-Adige.

    2. Nel bando l'Amministrazione deve indicare il numero dei posti disponibili per la mobilità, suddivisi per categoria e figura professionale, nonché la sede di servizio. Il bando può altresì indicare eventuali ulteriori requisiti professionali e/o formativi ritenuti necessari con riferimento ai posti da ricoprire. Il bando può consentire la partecipazione alla procedura di mobilità di dipendenti che appartengono a figure professionali della stessa categoria e/o livello ritenute equipollenti al posto da ricoprire sulla base del relativo mansionario o che appartengono a categoria e/o livello superiore, purché in possesso dei requisiti richiesti.

    3. L'equiparazione di profili sulla base dei mansionari di cui al comma 2 non si effettua nei confronti del personale forestale e dei vigili del fuoco.

    4. I requisiti prescritti dal bando devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione.

     

    Art. 74
    Domanda per la mobilità

    1. Possono presentare domanda di mobilità, relativamente ai posti resi disponibili dal bando di cui all'articolo 73, i dipendenti a tempo indeterminato che abbiano superato il periodo di prova.

    2. La domanda va presentata all'Amministrazione entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla pubblicazione per estratto del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione. Copia della domanda va inoltrata, per conoscenza, all'Amministrazione d’appartenenza del richiedente.

    3. La domanda deve contenere le seguenti indicazioni:

    1. i dati anagrafici;

    2. l'Amministrazione d’appartenenza, la categoria e la figura professionale, nonché l'avvenuto superamento del periodo di prova;

    3. l'anzianità nella categoria e nella figura professionale richiesta;

    4. i carichi di famiglia;

    5. il possesso di ulteriori requisiti professionali e/o formativi, se richiesti nel bando;

    6. l'eventuale appartenenza a figure dichiarate in eccedenza o l'iscrizione nell'elenco del personale in disponibilità;

    7. eventuali trasferimenti ottenuti in esito a precedenti procedure di mobilità volontaria.

    3. Il richiedente può inoltre indicare il titolo di studio posseduto, nonché presentare un curriculum formativo e professionale ai fini della valutazione di cui all'articolo 75, comma 1, lett. a).

     

    Art. 75
    Formazione della graduatoria per la mobilità volontaria

    1. L'Amministrazione approva la graduatoria delle domande pervenute, formata secondo i seguenti criteri, in conformità ai punteggi riportati nella tabella di cui all’Allegato F):(41)

    1. corrispondenza tra il titolo di studio posseduto dal dipendente, se dichiarato, e il titolo di studio richiesto dalla vigente normativa per l'accesso alla figura professionale di appartenenza;

    2. valutazione comparata dei curricula;

    3. handicap o grave debilitazione psico-fisica del dipendente;

    4. distanza fra sede di servizio e residenza maggiore;

    5. anzianità di servizio maturata nella categoria e nella figura professionale richieste dal bando;

    6. incidenza dei carichi di famiglia.

    2. La valutazione comparata del curriculum professionale presentato da ciascun candidato è operata dalle strutture competenti di ciascuna Amministrazione, in relazione al posto da ricoprire.

    3. La selezione dei dipendenti cui assegnare il posto disponibile avviene a partire dal primo in graduatoria. A parità di punteggio il posto è assegnato al dipendente con maggiore anzianità anagrafica.

    4. L'iscrizione nell'elenco del personale in disponibilità nonché, in subordine, l'appartenenza ad una figura professionale dichiarata in eccedenza, secondo quanto disciplinato nel Capo VIII, determinano precedenza assoluta nella graduatoria.

    5. Le graduatorie, come approvate ai sensi del comma 1, sono pubblicate agli albi delle Amministrazioni. Le graduatorie possono essere utilizzate solo in relazione ai posti da ricoprire indicati nel bando di mobilità.

    6. Per la copertura di posti rimasti vacanti a seguito della procedura di mobilità è possibile fare ricorso alle graduatorie formate a seguito di procedure concorsuali per la medesima categoria e figura professionale.

    (41) Aggiunto al comma 1 la lettera g) dall'art. 31 Accordo per il rinnovo del CCPL quadriennio 2006-2009 - biennio 2008-2009 del 22 settembre 2008

     

    Art. 76
    Adempimenti connessi alla graduatoria

    1. Entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, l'Amministrazione comunica alle persone utilmente collocate l'esito positivo della domanda di mobilità.

    2. L'interessato ha l'onere di comunicare entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 l'accettazione o il rifiuto, entrambi irrevocabili. La mancata o ritardata risposta nei termini indicati equivale a rifiuto.

    3. La comunicazione di cui al comma 1 viene inviata anche all’Ente di appartenenza del dipendente. Il trasferimento può essere differito per particolari motivi connessi a documentate esigenze di servizio per un periodo massimo di sei mesi.

     

    Art. 77
    Disciplina del trasferimento

    1. Il dipendente utilmente collocato in graduatoria è trasferito, nel rispetto dei termini contrattuali di preavviso del dipendente, nel ruolo unico dell’Amministrazione, con le modalità previste nel contratto collettivo di lavoro e previa verifica del possesso dei requisiti richiesti dal bando.

    2. Il rapporto di lavoro continua, senza interruzioni, con l'Amministrazione di destinazione e al dipendente sono garantite la continuità della posizione pensionistica e previdenziale nonché la posizione retributiva maturata in base alle vigenti disposizioni.

    3. Il dipendente è collocato nel ruolo dell’Amministrazione, conservando l'anzianità maturata e il trattamento economico in godimento, ove più favorevole, mediante attribuzione di assegno ad personam, pari alla differenza tra la retribuzione fondamentale in godimento e quella nuova spettante. Nel caso in cui il trasferimento avvenga in una categoria o livello inferiore, il dipendente conserva quanto maturato per anzianità con riduzione di stipendio per la differenza di retribuzione fondamentale.

    4. Il personale trasferito a seguito di processi di mobilità è tenuto a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro prima dell'ammissione in servizio; il medesimo personale è esente dall'obbligo del periodo di prova.

    5. I dipendenti che abbiano fruito della mobilità volontaria non possono beneficiarne ulteriormente prima che siano trascorsi cinque anni dall'ultimo trasferimento.

     

    Art. 78(40)
    Passaggio diretto di personale

    1. E’ consentito il passaggio diretto di personale tra Amministrazioni in caso di contestuale richiesta, motivata e documentata, da parte di due dipendenti della medesima categoria e figura professionale corrispondente o equiparabile sulla base del relativo mansionario e previo accordo delle Amministrazioni di appartenenza.

    2. Le Amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa categoria, in servizio presso altre Amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento è disposto previo consenso dell’Amministrazione di appartenenza.

    3. Il passaggio di cui ai commi 1 e 2, se non diversamente stabilito nell’accordo tra le Amministrazioni interessate, avviene nel rispetto dei termini contrattuali di preavviso.

    (40) Aggiunto art. 78 bis dall'art. 30 Accordo per il rinnovo del CCPL quadriennio 2006-2009 - biennio 2008-2009 del 22 settembre 2008

    CAPO VIII

    PROCEDURA PER LA MOBILITÀ IN RELAZIONE ALLA DICHIARAZIONE DI ECCEDENZA E COLLOCAMENTO IN DISPONIBILITÀ DEL PERSONALE

    Art. 79
    Eccedenze di personale

    1. L’Amministrazione che rilevi eccedenze di personale è tenuta ad informare preventivamente le rappresentanze unitarie del personale, nonché le associazioni sindacali di categoria firmatarie del CCPL di comparto o area.

    2. L'informazione di cui al comma 1, ai sensi del comma 2 dell’art. 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (nota 72), deve contenere le ragioni che determinano la situazione di eccedenza, i motivi tecnici e organizzativi per i quali si ritiene di non potere adottare misure idonee a riassorbire le eccedenze all'interno della medesima Amministrazione, il numero, la collocazione, la categoria, le figure professionali eccedenti, i nominativi del personale interessato, le eventuali proposte per risolvere la situazione di esubero e i relativi tempi di attuazione, nonché le eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale dell’attuazione delle proposte stesse.

    3. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, a richiesta delle rappresentanze sindacali si procede all'esame delle cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e delle possibilità di diversa utilizzazione del personale eccedente, o di una sua parte.

    4. L'esame di cui al comma 3 è diretto a verificare la possibilità di pervenire ad un accordo sulla ricollocazione totale o parziale del personale eccedente, sia nell'ambito della stessa Amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, sia presso altre Amministrazioni. Le OO.SS. che partecipano all’esame hanno diritto di ricevere, in relazione a quanto comunicato dall’Amministrazione, le informazioni necessarie ad un utile confronto.

    5. Gli accordi sindacali stipulati nel corso delle procedure di cui al presente articolo, che prevedano il riassorbimento totale o parziale dei lavoratori ritenuti eccedenti, possono stabilire la loro assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte dalla stessa categoria.

    6. La procedura si deve concludere entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 con un accordo o un verbale nel quale devono essere riportate le posizioni delle parti. Qualora le eccedenze di personale superino le cento unità, i termini dell'esame potranno essere prorogati di ulteriori quarantacinque giorni. In caso di disaccordo le organizzazioni sindacali possono richiedere che il confronto prosegua presso il Servizio Lavoro della Provincia, con l’assistenza dell’A.P.RA.N..

    7. Le Amministrazioni, per la definizione degli accordi di cui al presente articolo, si possono avvalere dell'assistenza dell'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (A.P.RA.N.).

     

    Art. 80
    Accordi di mobilità

    1. Gli accordi di mobilità possono essere stipulati:

    2. Gli accordi di mobilità stipulati ai sensi del comma precedente devono contenere le seguenti indicazioni minime:

    1. le Amministrazioni riceventi ed i posti messi a disposizione dalle medesime;

    2. le Amministrazioni cedenti e le posizioni e le figure professionali di personale eventualmente interessato alla mobilità;

    3. i requisiti culturali e professionali nonché le abilitazioni necessarie per legge e le eventuali discipline di appartenenza, richiesti al personale per l'assegnazione dei posti nelle amministrazioni riceventi;

    4. le eventuali attività di riqualificazione ed addestramento professionale occorrenti;

    5. le forme di pubblicità da dare all'accordo medesimo.

    3. In ogni caso copia dell'accordo di mobilità deve essere affissa in luogo accessibile a tutti.

    4. Gli accordi di mobilità sono sottoscritti dai titolari del potere di rappresentanza di ciascuna Amministrazione interessata, o loro delegati, e dalle organizzazioni sindacali e sono sottoposti al controllo preventivo dei competenti organi.

    5. La mobilità è disposta nei confronti dei dipendenti a seguito di adesione scritta degli stessi, da inviare entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del bando di mobilità all'Amministrazione di appartenenza ed a quella di destinazione, unitamente al proprio curriculum.

    6. In caso di più domande rispetto ai posti disponibili la scelta avviene secondo l’ordine delle graduatorie compilate sulla base dei punteggi previsti nella tabella di cui all’Allegato F). L’Amministrazione di destinazione opera le proprie scelte motivate sulla base prevalente di una valutazione comparata del curriculum professionale e di anzianità di servizio presentato da ciascun candidato in relazione al posto da ricoprire.

    7. Ove si tratti di figure professionali dichiarate in esubero ai sensi delle vigenti disposizioni, la mobilità del dipendente può riguardare, in subordine, anche posti di categoria o livello diverso da quello di appartenenza - ma dello stesso livello retributivo - di cui il dipendente possieda i requisiti previsti per l'accesso mediante concorso ovvero posti di posizione funzionale inferiore. Dal momento del nuovo inquadramento il dipendente segue la dinamica retributiva della nuova posizione con riassorbimento della retribuzione in godimento, ove superiore, a seguito dei futuri miglioramenti.

    8. Per l'attuazione della mobilità, derivante da procedimenti di ristrutturazione interna od esterna, da provvedimenti di revisione delle competenze istituzionali, da soppressione di Enti, le parti concordano che, qualora la mobilità riguardi esclusivamente il cambio di dipendenza, i dipendenti seguano il servizio al quale sono assegnati e vengano inseriti nelle piante organiche degli Enti di destinazione. Qualora la mobilità comporti anche cambiamento di sede di servizio e/o di attività, vengono attivate le procedure per la mobilità. Ai dipendenti posti in mobilità in Comuni diversi dalla abituale dimora sarà comunque garantita una indennità di mobilità di Euro 1.550,00 annui, per i primi due anni, da parte dell’Amministrazione di appartenenza.

    9. Il dipendente posto in mobilità può essere riammesso negli organici dell’Amministrazione cedente qualora presenti domanda entro un anno e il posto precedentemente dallo stesso occupato, o altro posto della medesima figura professionale, sia vacante. In tal caso il dipendente è collocato nella posizione retributiva precedentemente in godimento.

     

    Art. 81
    Collocamento in disponibilità

    1. Esplicate le procedure di cui agli artt. 79 e 80, è collocato in disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della stessa Amministrazione o che non sia stato possibile ricollocare presso altre Amministrazioni, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa Amministrazione, che, secondo gli accordi intervenuti, ne avrebbe consentito la ricollocazione, ovvero che non abbia accettato l'assegnazione a mansioni della stessa categoria diverse ai sensi del comma 5 dell’articolo 79.

    2. Ai fini del collocamento in disponibilità dei dipendenti di cui alle prime due ipotesi del comma 1, l’Amministrazione ripartisce il personale in eccesso per sesso, in modo che le rispettive quote percentuali riflettano la composizione del personale in servizio per figure professionali, accorpati per aree omogenee, e applica, quindi, i seguenti criteri:

    1. minore anzianità di servizio maturata nella categoria;

    2. minore incidenza dei carichi di famiglia;

    3. età anagrafica.

    3. I criteri di cui al comma 2 sono applicati secondo il punteggio riportato nella tabella di cui all’Allegato F). La graduatoria è compilata in ordine decrescente rispetto al punteggio ottenuto da ciascun dipendente. La selezione dei dipendenti da collocare in disponibilità avviene a partire dal primo in graduatoria. A parità di punteggio è collocato in disponibilità il dipendente con l'età anagrafica meno elevata.

    4. Le graduatorie sono stilate entro trenta giorni dalla conclusione negativa o parzialmente negativa dell'accordo di cui agli articoli 79 e 80.

    5. Le graduatorie sono comunicate agli interessati e alle rappresentanze sindacali aziendali entro i medesimi termini di cui al comma 4 del presente articolo.

     

    Art. 82
    Esclusioni dal collocamento in disponibilità

    1. Sono esclusi dal collocamento in disponibilità i soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (nota 73).

     

    Art. 83
    Regime del collocamento in disponibilità

    1. Il personale collocato in disponibilità non svolge attività lavorativa presso l'Amministrazione di appartenenza e riceve un'indennità pari all’ottanta per cento della retribuzione fondamentale in godimento, con esclusione delle indennità fisse e continuative di cui all’art. 88, comma 1, lettera a. 7), per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell’indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. E’ riconosciuto altresì il diritto all’assegno per il nucleo familiare di cui all’art. 2 del decreto legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153 (nota 74).

    2. La spesa per l'indennità di cui al comma 3 dell’art. 84 grava sul bilancio dell'Amministrazione di appartenenza. Quella del comma 1 del presente articolo grava sul bilancio dell'Amministrazione di appartenenza sino al trasferimento del lavoratore ad altra Amministrazione per effetto di mobilità o al compimento del periodo massimo di disponibilità.

    3. Dalla data di collocamento in disponibilità nei confronti dei lavoratori non decorre l'anzianità giuridica ed economica.

    4. Gli oneri sociali, relativi alla retribuzione goduta al momento del collocamento in disponibilità, sono corrisposti dall'Amministrazione di appartenenza al competente Ente previdenziale per tutto il periodo della disponibilità.

     

    Art. 84
    Gestione del personale in disponibilità

    1. Il personale in disponibilità è iscritto in appositi elenchi gestiti dai competenti Uffici provinciali, ai quali sono affidati i compiti di riqualificazione professionale del personale e della sua ricollocazione in altre Amministrazioni.

    2. L’accordo di mobilità può riservare appositi fondi per la riqualificazione professionale del personale trasferito in esito all'accordo medesimo.

    3 Per favorire forme di incentivazione alla ricollocazione del personale, in particolare mediante mobilità volontaria, le Amministrazioni di appartenenza del personale eccedentario mettono a disposizione dei programmi di riqualificazione e di ricollocazione del personale due mensilità di stipendio per ogni dipendente in esubero.

    4. Le nuove assunzioni presso le Amministrazioni firmatarie del CCPL, tramite le procedure di mobilità volontaria o concorsuali, sono subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco.

     

    Art. 85
    Cessazione del rapporto di lavoro

    1. Alla fine del periodo massimo di messa in disponibilità di cui al comma 1 dell’articolo 83 il rapporto di lavoro si intende definitivamente risolto.

     

    Art. 86
    Trattamento di fine rapporto

    1. La risoluzione del rapporto di cui all’articolo 85 comporta la corresponsione al dipendente del trattamento di fine rapporto, inclusa la quota di competenza dell’INPDAP.

    2. Negli altri casi di mobilità disciplinati dal presente accordo, l’Ente presso il quale viene a cessare il rapporto corrisponde al dipendente il trattamento di fine rapporto a proprio carico, ad esclusione della quota di competenza dell’INPDAP.

     

    CAPO IX

    ISTITUTI DI PECULIARE INTERESSE

     

    Art. 87
    Formazione

    1. Le parti individuano nella formazione un fondamentale strumento di aggiornamento e di crescita professionale del personale in servizio e di inserimento nei processi organizzativi del personale di nuova assunzione, al fine di promuovere lo sviluppo del sistema organizzativo anche attraverso più alti livelli di preparazione e di consapevolezza del personale rispetto agli obiettivi strategici e produttivi da perseguire per il buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa.

    2. La partecipazione ad attività di formazione e aggiornamento costituisce un diritto e un dovere per il personale, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità.

    Ciascun dipendente, nell’ambito dei programmi formativi offerti, ha diritto a partecipare mediamente ad almeno 20 ore di iniziative di formazione e aggiornamento all’anno, computate nel triennio successivo alla sottoscrizione del presente accordo, secondo quanto stabilito dai piani annuali di formazione.

    4. L’Amministrazione, nell’ambito dei propri obiettivi di sviluppo e ai fini del costante miglioramento dei livelli di produttività, di efficienza e di efficacia dell’azione amministrativa e gestionale, nonché della qualità del servizio, organizza, con la collaborazione di altri soggetti o società specializzate del settore, iniziative di formazione e aggiornamento di contenuto generale ovvero mirato su specifiche materie sulla base di un piano triennale di formazione con programmi operativi annuali da definire entro il 1° dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento.

    5. Le iniziative di formazione e aggiornamento utilizzano anche esperienze significative di casi pratici e di corretta gestione e sono finalizzate al raggiungimento dell’efficacia del processo produttivo e dei servizi istituzionali, limitando l’apporto nozionistico e teorico. A tal fine dovrà essere sempre più qualificata l’attività formativa di tipo "laboratoriale" e sperimentata una didattica orientata alla partecipazione attiva anche attraverso l’utilizzo di esperienze.

    6. La formazione del personale si svolge mediante iniziative di formazione e aggiornamento teorico-pratiche, di intensità e durata rapportate alle mansioni da svolgere in base agli specifici programmi operativi annuali di cui al comma 4, previo confronto con le organizzazioni sindacali ai sensi dell’articolo 8, comma 2.

    7. I programmi operativi annuali delle iniziative di formazione e aggiornamento professionale sono definiti, in attuazione delle linee di indirizzo generale stabilite con la contrattazione decentrata, dall’Amministrazione. I programmi dovranno tener conto:

    1. della normativa vigente da applicare;

    2. delle caratteristiche tecnologiche e organizzative dell’ambiente di lavoro e delle innovazioni introdotte nell’organizzazione del lavoro;

    3. dell’obiettivo di far conseguire agli operatori il più alto grado di operatività e autonomia in relazione alle funzioni da svolgere, nella prospettiva della elevazione delle capacità professionali delle persone e del miglioramento della funzione del sistema.

    8. L’Amministrazione individua, in base alle esigenze tecniche, organizzative e produttive dei vari uffici, nonché di riqualificazione professionale del personale proveniente da amministrazioni e profili diversi, sulla base di criteri generali definiti in sede di contrattazione di comparto, i dipendenti che parteciperanno alle iniziative formative e di aggiornamento, tenendo conto anche delle attitudini personali e culturali dei lavoratori.

    9. Il personale che partecipa alle iniziative di formazione e aggiornamento è considerato in servizio a tutti gli effetti. I relativi oneri sono a carico dell’Amministrazione. Le iniziative sono tenute di norma durante l’orario di lavoro e, ove strettamente necessario, anche al di fuori dell’orario di lavoro. Qualora le iniziative si svolgano fuori sede comportano, sussistendone i presupposti, il trattamento di missione e il rimborso spese di viaggio, tenuto conto che l’iniziativa formativa giornaliera è computata come orario teorico di presenza e non dà diritto al riconoscimento di prestazione lavorativa straordinaria, fatte salve altre condizioni che possono essere determinate per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale.(42)

    10. E’ data facoltà all’Ente di contribuire al costo sostenuto dal dipendente per la partecipazione a corsi organizzati da soggetti o società professionalmente riconosciuti, per un importo stabilito dall’Amministrazione in relazione all’importanza che gli stessi rivestono per l’Ente stesso rispetto all’attività svolta dal dipendente, purché i suddetti corsi siano effettuati extra orario di lavoro e comportino la frequenza.

    11. Alla programmazione, all’organizzazione, alla gestione e al finanziamento delle iniziative di formazione si provvederà con apposito finanziamento, pari almeno allo 0,8% del totale delle retribuzioni lorde dell’anno precedente a quello di riferimento a carico degli Enti firmatari del presente accordo. Gli Enti funzionali e gli altri Enti non dotati di autonomo pacchetto formativo annuale possono accedere e far partecipare il proprio personale dipendente alle iniziative di formazione e aggiornamento di base organizzate direttamente da altre Amministrazioni o soggetti idonei e ricomprese nei programmi operativi annuali, regolando con convenzione il pagamento di detta attività.

    12. Sono fatti salvi i corsi di formazione istituiti con provvedimenti speciali in forza di apposite leggi.

    (42) Sostituito comma 9 dall'art. 32 Accordo per il rinnovo del CCPL quadriennio 2006-2009 - biennio 2008-2009 del 22 settembre 2008

     

    PARTE SECONDA

     

    TITOLO I

    RETRIBUZIONE

     

    CAPO I

    STRUTTURA DELLA RETRIBUZIONE

    Art. 88(43)
    Struttura della retribuzione

    1. La struttura della retribuzione del personale interessato dal presente contratto è composta dalle seguenti voci:

    a) retribuzione fondamentale:

    a. 1) stipendio tabellare di cui alla tabella dell’Allegato E/1, colonna A;
    a. 2) assegno annuo di cui alla tabella dell’Allegato E/1, colonna B;
    a. 3) elemento distinto della retribuzione di cui alla tabella dell’Allegato E/1, colonna C;
    a. 4) maturato individuale di anzianità comprensivo dell'importo del riequilibrio del salario di esperienza professionale; elemento individuale della retribuzione;
    a. 5) indennità integrativa speciale di cui alla tabella dell’Allegato E/1, colonna D;
    a. 6) elemento aggiuntivo della retribuzione per la categoria D, livello base, di cui alla tabella dell’Allegato E/1, colonna E;a. 7) assegni ad personam;
    a. 8) indennità di natura fissa e continuativa utili ai fini della tredicesima mensilità;

    b) retribuzione accessoria:

    b. 1) compensi per lavoro straordinario;
    b. 2) indennità variabili;
    b. 3) compensi per la produttività e per il miglioramento dei servizi.

    2. Inoltre compete, ove spettante, l'assegno per il nucleo familiare ai sensi della legge 13 maggio 1988, n. 153, e successive modificazioni (nota 75), secondo le modalità previste dall’INPS, compatibilmente con la natura pubblica dell’Ente datore di lavoro.

    (43) Sostituito dall'art. 35 Accordo per il rinnovo del CCPL quadriennio 2006-2009 - biennio 2008-2009 del 22 settembre 2008

    Art. 89
    Corresponsione degli stipendi

    1. Entro il giorno 27 di ogni mese viene corrisposta al personale la retribuzione commisurata ad 1/12 della retribuzione fondamentale annua. La retribuzione giornaliera è pari ad 1/30 del trattamento fondamentale mensile. La retribuzione oraria è pari ad 1/156 dello stipendio tabellare base iniziale mensile, dell’indennità integrativa speciale e del rateo di tredicesima mensilità. Ai dipendenti viene consegnata mensilmente una busta paga contenente la specificazione delle singole voci retributive. Per consegnare la busta paga al personale, oltre che il mezzo postale, possono essere utilizzati, previo consenso, anche strumenti informatici di inoltro del documento in forma elettronica.

    2. Per la retribuzione accessoria, ove non sia diversamente previsto, si provvede alla corresponsione entro il 27 del mese successivo alla prestazione lavorativa, o all’acquisizione degli elementi necessari per il pagamento. Si provvede entro tale termine anche per il pagamento delle retribuzioni per il personale supplente assunto nel corso del mese precedente.

    3. L’Amministrazione è tenuta ai versamenti previsti da norme di legge o contrattuali.

     

    Art. 90(44)
    Tredicesima mensilità

    1. Nella retribuzione utile agli effetti della tredicesima mensilità sono computate tutte le voci costituenti la retribuzione fondamentale. Sono in ogni caso escluse dalla retribuzione utile tutte le voci della retribuzione accessoria nonché l’indennità di missione.

    2. In caso di servizio prestato per un periodo inferiore all’anno, la tredicesima mensilità è dovuta in ragione di 1/12 per ogni mese di servizio prestato o frazione di mese superiore a quindici giorni e va commisurata all’ultima retribuzione utile spettante; il medesimo meccanismo si applica anche in caso di periodo di servizio continuativo prestato a cavallo di due mesi, purché complessivamente superiore a quindici giorni.

    3. Per periodi di assenza o altra posizione di stato che comportino riduzione della retribuzione fondamentale il relativo rateo di tredicesima mensilità è ridotto nella stessa proporzione della riduzione di dette competenze.

    4. La tredicesima mensilità di cui al comma 1 è corrisposta, unitamente allo stipendio, il 19 del mese di dicembre.

    5. In caso di variazione dell’orario di lavoro nel corso dell’anno la tredicesima mensilità è corrisposta in misura proporzionale.

    6. Nel caso di incarichi che comportano l’attribuzione di elementi retributivi utili ai fini della tredicesima mensilità, qualora gli stessi si interrompano in corso d’anno, spetta su tali emolumenti il relativo rateo di tredicesima secondo quanto previsto dal comma 2.

    (44) Sostituito commi 1 e 2 dall'art. 36 Accordo per il rinnovo del CCPL quadriennio 2006-2009 - biennio 2008-2009 del 22 settembre 2008

     

    Art. 91
    Nuovo stipendio tabellare

    1. La retribuzione fondamentale del personale destinatario del presente accordo è determinata, a decorrere dall’1 gennaio 2003, nelle misure di cui all’Allegato E/1 e riassorbe gli aumenti di cui al successivo comma 2.

    2. A far data dall’1 gennaio 2002, al personale destinatario del presente accordo sono attribuiti gli aumenti mensili lordi di cui all’Allegato E/2.

     

    Art. 92
    Effetti nuovi stipendi

    1. Nei confronti del personale cessato dal servizio con diritto a pensione nell’anno 2002, gli incrementi retributivi relativi al 2003 previsti dall’art. 91 e dall’art. 126 sono corrisposti a partire dal primo giorno del mese antecedente a quello di cessazione e comunque non anteriormente al 1° gennaio. Agli effetti dell’indennità premio di servizio, dell’indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall’art. 2122 del codice civile (nota 76), si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.

    2. Salvo diversa espressa previsione, gli incrementi dello stipendio tabellare previsti dall’articolo 91 del presente accordo hanno effetto su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un espresso rinvio allo stipendio tabellare annuo. Sono comunque fatti salvi eventuali compensi in essere di maggior favore.

    3. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente contratto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sul trattamento di fine rapporto e sull'indennità premio di fine servizio, sull'equo indennizzo, sull'assegno alimentare, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

     

    Art. 93
    Retribuzione in caso di passaggio a categoria o livello inferiore

    1. In caso di inquadramento in una categoria o livello inferiore per inidoneità fisica il dipendente conserverà quanto ha maturato per anzianità e la differenza di retribuzione tra le categorie e/o livelli sarà computata nel maturato. Detta differenza sarà utilizzata a conguaglio nel caso di successivo passaggio a categoria o livello superiore.

    2. In occasione di inquadramento in una categoria o livello inferiore a seguito di procedura concorsuale sarà conservato solamente il maturato individuale per anzianità.

     

    Art. 94
    Disposizioni per l’inquadramento di personale proveniente da altre Amministrazioni

    1. Il personale proveniente da altre Amministrazioni, che, per disposizione di legge, venga inquadrato nei ruoli degli enti cui si applica il presente contratto, vede rispettata la posizione giuridica ed economica acquisita presso l’Ente di provenienza. Con provvedimento dell’organo esecutivo degli enti, previa concertazione con le OO.SS., vengono stabilite le modalità del relativo passaggio ed i termini entro i quali il personale dovrà, se previsto, optare per il trasferimento.

    2. Il personale di cui al comma 1 è inquadrato nella categoria, livello, figura professionale, posizione retributiva, in conformità alle equiparazioni fissate nel provvedimento di cui al comma 1 e conserva ai fini giuridici l’anzianità maturata presso l’Amministrazione di provenienza.

    3. Ai fini della determinazione della retribuzione viene attribuito il trattamento economico fondamentale ed accessorio previsto dal contratto collettivo provinciale di lavoro per il personale provinciale.

    4. Qualora il trattamento economico fondamentale di cui al comma precedente risulti inferiore a quello fisso e continuativo già in godimento presso l’Amministrazione di provenienza, la differenza è conservata a titolo di assegno personale riassorbibile con i futuri miglioramenti economici di carattere generale.

    5. Nel caso in cui la posizione giuridico–economica di provenienza subisca variazioni con effetto retroattivo alla data di inquadramento, il personale verrà reinquadrato sulla base della posizione giuridico–economica del provvedimento che l’ha determinata.

    6. Le presenti disposizioni si applicano in quanto compatibili, anche con riferimento agli inquadramenti derivanti da mobilità.

     

    Art. 95
    Disposizioni per l’inquadramento nei casi di mobilità
    fra comparto Scuola e comparto Autonomie locali

    1. Il personale cui si applica rispettivamente il CCPL del comparto Scuola o del comparto Autonomie locali può, a domanda e previo consenso dell’Amministrazione, nel caso di utilizzo presso strutture organizzative o presso strutture scolastiche che perduri da almeno due anni, essere inquadrato secondo le norme del CCPL applicato al personale della struttura di impiego effettivo.

    2. All’individuazione del profilo o della figura professionale di nuovo inquadramento si provvede sulla base di apposita tabella di equiparazione definita con accordo decentrato a livello di Dipartimento competente in materia di personale, sulla base delle affinità riscontrabili nelle rispettive declaratorie. Nei casi non risolti mediante la tabella si provvede con procedure analoghe a quelle previste per il mutamento di figura professionale.

    3. Nel caso di cui al comma 1, si provvede a rideterminare il trattamento economico, a far data dal nuovo inquadramento, con la ricostruzione della posizione economica secondo le disposizioni previste a partire dal CCPL 1998-2001 nel comparto di nuovo inquadramento, con riferimento agli inquadramenti vigenti al 1° gennaio 1998.

    4. Le parti si impegnano con successivo accordo quadro alla definizione delle opportunità di trasferimento intercompartimentale a domanda, stabilendo le necessarie equiparazioni.

     

     

    CAPO II

    SALARIO ACCESSORIO

     

    Art. 96
    Fondo unico di amministrazione

    1. Può essere costituito presso ciascuna Amministrazione un fondo unico alimentato dalle risorse economiche destinate alla retribuzione accessoria di cui alla lett. b) dell’art. 88. In sede di accordo di settore le parti provvederanno ad una puntuale individuazione delle singole indennità che alimentano detto fondo e della possibilità di utilizzare le risorse in termini fungibili rispetto ai vari istituti.

     

    Art. 97
    Fondo per la produttività ed il miglioramento dei servizi (5)

    1. Per il conseguimento degli obiettivi di miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dell’Amministrazione ogni Ente utilizza le risorse del fondo denominato Fondo per la produttività ed il miglioramento dei servizi. Le risorse sono destinate all’erogazione di compensi accessori al personale e alla corresponsione di emolumenti volti a remunerare il raggiungimento degli obiettivi dell’attività programmata dall’Amministrazione, l’apporto collettivo ed individuale e la realizzazione di progetti ed altre iniziative.

    2. A decorrere dall’1 gennaio 2004 e per gli anni successivi, il Fondo è costituito annualmente dalle risorse risultanti dall’applicazione dell’importo per dipendente equivalente di ciascun anno come definito nell’Allegato E/5.

    3. Affluisce inoltre annualmente al Fondo il 60% delle economie di gestione conseguite nell’anno corrente o in quello precedente a quello di riferimento, individuate con criteri oggettivi secondo quanto previsto dall’art. 101.

    4. L’obiettivo di utilizzo del fondo di cui al presente articolo è quello di incentivare la programmazione del lavoro delle singole strutture e tendere al coinvolgimento dei lavoratori nel processo di riorganizzazione del lavoro, intervenendo contestualmente sulle strutture organizzative, sulle procedure e sui vincoli all’azione amministrativa, finalizzando l’attività medesima alla verifica dei risultati ed al controllo di gestione.

    (5) Art. 97 sostituito dall'art. 13 dell'accordo stralcio biennio economico 06-07 del 20 aprile 2007

    Art. 98
    Erogazione del Fondo (6)

    Il Fondo senza vincoli di spesa predeterminata per le singole voci che non siano previste nel presente articolo sarà destinato:

    1. ad incentivare la continuatività e regolarità della prestazione del personale tenendo conto della presenza;

    2. all’erogazione di compensi volti a remunerare il programma di attività, ove sia assegnato alla struttura ed approvato dall’organismo interno preposto, e l’apporto individuale del dipendente. La verifica a regime della produttività avverrà per singole unità organizzative ed i relativi compensi saranno corrisposti in relazione al raggiungimento del programma della struttura, tenuto conto di parametri oggettivi, quali il tempo ed il livello di professionalità, ma anche della capacità d’iniziativa e dell’impegno partecipativo alla realizzazione dell’attività, escludendo, comunque, la possibilità di erogazione generalizzata collegata esclusivamente alla presenza, congiunta o meno al parametro retributivo. La valutazione dell’impegno partecipativo, che non potrà eccedere il 30% in più o in meno dello standard base, compete ai responsabili di struttura, che si avvarranno, in relazione alla complessità, dei responsabili di unità organizzative di livello inferiore;

    3. a progetti, anche sperimentali e straordinari, volti all’innovazione nell’organizzazione della struttura, sulle procedure e sui vincoli dell’azione amministrativa, approvati in sede di contrattazione decentrata, per risorse comunque non inferiori al 10% delle risorse derivanti dal precedente articolo. In caso di mancanza di piani e progetti le somme ad esse destinate vengono mantenute per un successivo esercizio finanziario e, in caso di totale o parziale mancata utilizzazione, transiteranno in economia;

    4. all’incentivazione della flessibilizzazione degli orari e a remunerare gravose articolazioni dell’orario di lavoro del personale;

    5. alla modificazione dell’organizzazione del lavoro (autonomia sul lavoro, orientamento al servizio, polivalenza del personale), nonché alla sperimentazione di nuove forme organizzative;

    6. a corrispondere specifici compensi ai dipendenti che abbiano conseguito un particolare documentato e verificato arricchimento professionale.

    2. La materia della produttività afferente a progetti-obiettivo, la loro ammissione a finanziamento, la loro verifica, la forma ed i modi di erogazione delle risorse ai dipendenti coinvolti sono oggetto di contrattazione di settore o decentrata.

    3. Nei Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e nelle Amministrazioni con un numero di dipendenti non superiore a 50, le somme destinate all’ordinamento professionale di cui all’art. 3 dell’Allegato O/1 ed al fondo per la produttività ed il miglioramento dei servizi dell’8 marzo 2000 (nota 77), possono essere complessivamente utilizzate in modo unitario.

    4. Gli incentivi base da corrispondersi in relazione alla lettera a) del presente articolo sono determinati in sede di accordo di settore.

    (6) Sostituito dall'art. 14 dell' accordo stralcio biennio economico 06-07 del 20 aprile 2007

    Art. 99
    Criteri per l’erogazione del Fondo

    1. Il fondo per la quota di cui alla lettera a) dell’articolo 98 è erogato non oltre il mese di giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.

    2. Ai fini dell'erogazione della quota del fondo di produttività non sono computati come giorni di assenza quelli relativi a:

    1. al congedo di maternità e paternità;

    2. malattia per causa di servizio e infortuni;

    3. ferie;

    4. permessi sindacali;

    5. fruizione del recupero accumulato;

    6. donazione di sangue, per il giorno del prelievo, e donazione del midollo osseo.

    Le assenze per malattia inferiori a 3 giorni sono computate in ragione del doppio.

    3. Le assenze sono computate sulla base di una presenza convenzionale piena di 276 giorni lavorativi, per una settimana lavorativa di sei giorni, proporzionalmente ridotta in relazione alle giornate di presenza lavorativa settimanali. Da tale presenza teorica sono detratte tutte le assenze dal servizio, a qualsiasi causa dovute, ad esclusione delle assenze di cui al comma 2, che abbiano la durata di almeno una giornata lavorativa; ciascuna giornata comporta una riduzione di una quota del fondo di produttività.

    4. Il fondo è erogato al personale a tempo indeterminato, al personale a tempo determinato che abbia prestato in ciascun anno solare almeno sei mesi anche non continuativi di effettivo servizio presso il medesimo Ente, nonché al personale messo a disposizione di altri Enti o istituti pubblici, con spesa a carico del bilancio dell’Ente qualora tale fondo non venga erogato dall'Ente dove il dipendente presta il proprio servizio.

    5. Per il personale comandato si applicano le medesime disposizioni previste per il personale di cui al comma 4, purché tale fondo non venga erogato dall'Ente di provenienza.

    6. Non concorre alla distribuzione del fondo di amministrazione il personale provinciale comandato presso altri Enti o istituti pubblici e il personale dei profili professionali dei vigili del fuoco. Limitatamente alla parte relativa alla quota presenze, non concorre alla distribuzione del Fondo il personale inquadrato nelle qualifiche forestali.

    7. Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale si applica la proporzionale riduzione delle singole quote spettanti in rapporto al minore orario di servizio.

    8. Sono fatte salve eventuali norme di miglior favore previste nei singoli accordi di settore.

     

    Art. 100
    Adeguamento della quota presenze

    1. Le misure annue lorde del Fondo, corrisposte sulla base della presenza in servizio ai sensi dei vigenti accordi di settore, sono incrementate delle misure annue lorde previste nell’Allegato E/6.

     

    Art. 101
    Economie di gestione

    1. Le economie di gestione consistono nei minori oneri relativi al personale ed alle spese di funzionamento derivanti da adempimenti riorganizzativi conseguenti a:

    1. ridefinizione delle strutture organizzative con conseguente rideterminazione della pianta organica;

    2. riorganizzazione del lavoro, con conseguente risparmio del salario accessorio straordinario e delle spese di missione;

    3. risparmi ottenuti dalla mancata sostituzione temporanea di personale.

    2. Le economie di gestione sono determinate a consuntivo, sulla base della differenza tra le spese effettive al termine dell'esercizio finanziario e le spese di funzionamento previste a budget.

    3. L'Amministrazione deve attestare, attraverso i servizi di controllo interno o i nuclei di valutazione, se attivati, ovvero tramite dichiarazione del rappresentante dell'Ente, che detti risparmi non abbiano prodotto effetti negativi sulla quantità e sulla qualità dei servizi resi agli utenti e che non siano dovuti all'affidamento di attività all'esterno.

    4. Il 60% delle economie di gestione incrementa il fondo per la produttività e per il miglioramento dei servizi dell'anno successivo a quello cui si riferiscono e sono di norma destinate alla struttura organizzativa che le ha conseguite.

    5. Viene definito un limite massimo delle economie di gestione utilizzabile nel fondo per la produttività e per il miglioramento dei servizi nella misura dell'1% del totale delle retribuzioni lorde riferito all'anno precedente, con esclusione delle lettere b) e c) del comma 1 del presente articolo, che non concorrono alla formazione del predetto limite.

     

    Art. 102
    Compenso per lavoro straordinario

    1. Al personale che presti effettivamente servizio in ore non comprese nell’orario normale compete un compenso per lavoro straordinario ragguagliato ad ora.

    2. La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è pari ad 1/156 dello stipendio tabellare base iniziale mensile e dell’indennità integrativa speciale di cui all’allegato E/1 e del rateo di tredicesima mensilità delle anzidette voci retributive, maggiorato :

     

    Art. 103
    Criteri generali in materia indennitaria

    1. Le indennità previste dal presente accordo sono attribuite a figure professionali comuni a più Enti e sono dirette a compensare lo svolgimento di compiti di particolare impegno nonché di attività obiettivamente disagiate. Le indennità sono corrisposte negli importi e secondo le modalità previste dal contratto collettivo per l’effettiva durata dello svolgimento delle predette attività. Il venir meno dell’applicazione a compiti e mansioni che danno luogo all’erogazione dell’indennità importa la cessazione del diritto al relativo trattamento indennitario già in godimento.

     

    Art. 104
    Indennità varie

    1. Le indennità sotto elencate e comunque quelle vigenti, ove non siano modificate dal presente accordo, continuano ad essere regolate secondo l’attuale disciplina fino alla stipula dell’accordo di settore:

    1. indennità per area direttiva

    2. indennità per particolari attività

    3. indennità per attività disagiate e indennità cuoco specializzato HACCP

    4. indennità lingue

    5. indennità per la dotazione dell’arma

    6. indennità per il responsabile di cantiere presso l’Azienda speciale di sistemazione montana

    7. assegno incaricati delle funzioni di ispettore del lavoro

    8. assegno agli incaricati delle funzioni di ispettore ambientale e delle funzioni ispettive del Servizio Minerario

    9. indennità per il personale provinciale assegnato all’Ufficio provinciale di Bruxelles

    10. indennità per il personale incaricato delle funzioni di polizia giudiziaria

    11. indennità personale della motorizzazione civile

    12. indennità responsabili prevenzione e protezione

    13. indennità per flessibilizzazione d’orario

    14. compenso per la gravosità d’orario

    15. indennità per la messa a disposizione di personale provinciale per la temporanea reggenza di sedi segretarili

    16. indennità di sportello

    17. indennità di pilotaggio

    18. indennità per il direttore operativo del nucleo elicotteri

    19. indennità capo pilota

    20. indennità chilometrica

    21. indennità di missione

    22. indennità forestale

    23. indennità per infermieri professionali

    24. indennità per il personale di assistenza

    25. indennità per il personale in possesso delle qualifiche di assistente domiciliario, ausiliario, socio-assistenziale e personale degli asili nido e scuole dell’infanzia inquadrato nelle categorie A e B base

    26. indennità per il personale comunale addetto ai servizi antincendi.

    2. Al personale al quale è richiesto di usare il proprio mezzo di trasporto nell’ambito del territorio provinciale quando questo sia ritenuto indispensabile nell’interesse del servizio è corrisposta un’indennità chilometrica onnicomprensiva delle spese di carburante e manutenzione stesso, nella misura e con le modalità previste per il personale della Provincia autonoma di Trento. L’uso dell’automezzo è disciplinato da apposito regolamento speciale.

    3. Le indennità comunque riferite a figure professionali che beneficino di riqualificazione, calcolate sulla base di differenziali retributivi, si intendono riassorbite con la decorrenza del nuovo e più favorevole inquadramento.

    4. L’indennità di coordinamento di équipe professionale corrisposta nell’importo di Euro 1.797,27 confluisce nell’indennità di area direttiva. Il relativo importo incrementa il Fondo di Ente per l’indennità di area direttiva.

    5. Le indennità modificate dal presente accordo sono corrisposte con decorrenza 1.1.2003.

     

    Art. 105
    Riposo compensativo

    1. In caso di prestazione lavorativa straordinaria in giornate festive, al dipendente che non usufruisca del riposo settimanale per particolari esigenze di servizio, in aggiunta al riposo compensativo, spettano la normale retribuzione e la maggiorazione dell’indennità oraria per servizio ordinario festivo o notturno/festivo. Al dipendente che, nel corso della settimana, abbia comunque fruito di un giorno di riposo spetta, in alternativa al riposo compensativo, il compenso per lavoro straordinario festivo.

    2. Se di maggior favore, in alternativa al trattamento economico previsto dal precedente comma, al personale che presta lavoro in un giorno festivo, viene attribuito un compenso di importo pari all’indennità per immediato intervento.

     

    Art. 106
    Indennità di collaudo funzionale

    1. Al personale provinciale incaricato dello svolgimento dell’attività di collaudo funzionale degli impianti a fune ai sensi della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (nota 78), è attribuita, in aggiunta all’onorario determinato a norma dell’art. 29 della medesima legge provinciale (nota 79), un’indennità di pari importo, fino a concorrenza del limite massimo previsto per l’indennità per lo svolgimento di attività tecniche.

    2. Al finanziamento dell’indennità di cui al comma 1 si provvede con le somme versate alla Provincia dai concessionari degli impianti ed introitate in apposito capitolo delle entrate del bilancio provinciale.

     

    Art. 107
    Indennità maneggio denaro (7)

    1. Al personale addetto in via continuativa a servizi che comportino maneggio individuale di denaro per importi annui non inferiori a Euro 27.500,00 è attribuita una indennità giornaliera pari a Euro 2,50, raddoppiata per il maneggio di importi annui superiori a Euro 165.000,00.

    (7) Sostituito dall'art. 17 dell'accordo stralcio biennio economico 06-07 del 20 aprile 2007

    Art. 108
    Indennità per centralinisti ciechi

    1. Ai centralinisti telefonici ciechi è attribuita l’indennità di mansione spettante al corrispondente personale in servizio presso le Amministrazioni dello Stato. L’indennità viene corrisposta per i soli periodi di servizio effettivamente prestati.

     

    Art. 109
    Indennità di vigilanza

    1. Al personale della polizia municipale in possesso dei requisiti per l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65 (nota 80), compete l’indennità di vigilanza, erogata per 12 mensilità, di Euro 1.000,00. Nella medesima misura compete un’indennità al personale di vigilanza forestale in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza e al personale inquadrato nelle figure di guardia ittico venatoria, guardaparco e sorvegliante idraulico.

    2. Al restante personale di vigilanza, non in possesso di tutti i requisiti per l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 5 della legge citata al comma 1 (cfr. nota 80), compete l’indennità, erogata per 12 mensilità, di Euro 700,00.

    3. Con la medesima decorrenza di cui al comma 1 al personale in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza al quale venga assegnata in dotazione l'arma da fuoco compete un'indennità annua di Euro 385,00. La stessa indennità compete anche all’eventuale consegnatario e custode delle armi. L'indennità è erogata, in base ai giorni di effettiva presenza in servizio, entro il mese di giugno dell'anno successivo.

    4. Qualora intervengano provvedimenti che comportino la riorganizzazione e il finanziamento dell’attività di polizia locale, le parti si impegnano ad incontrarsi al fine di rivedere la disciplina della indennità prevista dal presente articolo.

     

    Art. 110
    Indennità per commissioni di concorso e di esame

    1. Ai dipendenti nominati dall’Amministrazione commissari in commissioni di concorso e di esame per il rilascio di abilitazioni ed attestati è attribuito un compenso pari al 20% di quello previsto per i membri esterni. Spetta inoltre ai dipendenti, qualora l’attività prestata ecceda il normale orario di servizio, il compenso per lavoro straordinario.

     

    Art. 111
    Indennità di mobilità

    1. Ai dipendenti trasferiti ad altra sede di servizio diversa dall’abituale posto di lavoro, d’ufficio o per la formazione di consorzi o per la gestione associata in altre forme delle attività, sarà garantita un’indennità di mobilità di Euro 1.550,00 annui, per i primi due anni, da parte dell’Amministrazione di appartenenza, purché la nuova sede lavorativa disti più di 10 chilometri dalla precedente e non risulti più vicina alla residenza o all’abituale dimora del dipendente interessato.

    2. Qualora il trasferimento comporti un cambio di residenza viene corrisposta inoltre una somma di Euro 1.550,00 a titolo di rimborso delle spese.

    3. Il trasferimento disposto su domanda del dipendente non comporta la corresponsione dell’indennità di mobilità, né della somma a titolo di rimborso spese per cambio di residenza.

     

    Art. 112
    Indennità per servizio ordinario festivo e/o notturno

    1. Al personale che presti servizio ordinario festivo e/o notturno è corrisposta una indennità oraria, non cumulabile con il compenso per lavoro straordinario, pari, rispettivamente, a Euro 2,30 per servizio ordinario festivo o notturno e a Euro 3,00 per servizio ordinario festivo-notturno per il personale fino alla categoria B, livello evoluto, e di Euro 2,80 e di Euro 3,60 per il personale delle categorie/livelli superiori.

    2. E’ considerato orario notturno quello che va dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo.

     

    Art. 113
    Trattamento economico di missione

    1. Il trattamento economico di missione é regolamentato ai sensi dell’allegato E/8.

     

    Art. 114
    Cumulabilità delle indennità

    1. Il dipendente non può cumulare indennità fisse per un importo complessivo superiore a Euro 4.380,00 annue lorde. Sono cumulabili per lo stesso periodo temporale le indennità per i lavori disagiati. Nel caso in cui la verifica del rispetto del limite di cumulabilità non possa essere effettuata tempestivamente, la stessa può avvenire al termine del periodo di riferimento. In tal caso l’eventuale recupero è effettuato in un’unica soluzione con la prima mensilità utile successiva alla verifica.

     

    Art. 115
    Indennità di chiamata fuori orario

    1. Al personale che effettui prestazioni lavorative su chiamata fuori dal normale orario di servizio è corrisposta un’indennità determinata come segue:

    per le successive ore è corrisposto il compenso per lavoro straordinario. Ai fini della liquidazione, l’autorizzazione del dirigente o del responsabile della struttura dovrà indicare le ragioni di indifferibilità ed imprevedibilità che hanno determinato la prestazione lavorativa straordinaria.

    2. Nelle prestazioni in argomento sarà computato anche il tempo occorrente per raggiungere il posto di lavoro e per il rientro in famiglia, secondo la norma di cui al comma 5 dell’articolo successivo.

     

    Art. 116
    Indennità di reperibilità

    1. Ai dipendenti comandati in servizio di reperibilità compete un’indennità di Euro 25,00 giornaliere per 24 ore e, di norma, per non più di sette giornate al mese e di due fine settimana.

    2. L’indennità di reperibilità non compete durante l’orario di servizio a qualsiasi titolo prestato. Detta indennità è frazionabile in misura non inferiore a dodici ore ed è corrisposta in proporzione alla durata oraria, maggiorata in tale caso del 10 per cento, anche con riferimento al settore della protezione civile.

    3. Presso la Provincia autonoma di Trento il contingente di personale che può essere destinato a turni di reperibilità non può superare il 2% della dotazione organica complessiva.

    4. Ai farmacisti comunali si applica, in luogo della reperibilità, la pronta disponibilità di cui all’articolo 18 del DPR n. 270/87 e s.m. (nota 81).

    5. Le prestazioni effettuate durante il turno di reperibilità sono considerate come lavoro straordinario, considerando a tali effetti il tempo di andata ed il rientro nell’abitazione per il tempo massimo di un’ora. Qualora la reperibilità cada in un giorno festivo, e sempre che il dipendente venga chiamato in servizio, spetta allo stesso, in aggiunta al compenso orario per il servizio prestato, un riposo compensativo pari alle ore di servizio prestate.

     

    Art. 117
    Indennità per immediato intervento

    1. Al personale operaio di categoria A e categoria B con compiti di manutenzione stradale, non inserito in turni di reperibilità, al quale siano affidati compiti di sorveglianza che prevedano l’intervento immediato per sgombero neve, ghiaccio o altre emergenze, viene corrisposto per ogni intervento un’indennità aggiuntiva al salario normale o straordinario pari a Euro 25,00 lordi giornalieri. In tal caso non si applica la maggiorazione di lavoro straordinario prevista per la chiamata fuori orario.

     

    Art. 118
    Indennità per il personale del nucleo elicotteri

    1. Al fine di garantire l’espletamento del servizio di elisoccorso per tutta la durata delle "effemeridi" (presenza di luce nell’arco della giornata), al personale del nucleo elicotteri, con esclusione di quello inquadrato nella figura professionale di pilota di elicottero, che per esigenze di servizio prolunga il normale orario di lavoro di almeno un’ora, in aggiunta al compenso per lavoro straordinario è corrisposta un’indennità di Euro 30,00; la medesima indennità è incrementata del 50% qualora il prolungamento superi le ore 1,5, con oneri a carico del presente contratto e fino a diversa disposizione recata in sede di successivo accordo.

    2. Nei confronti del personale individuato al comma 1 non trova applicazione il compenso previsto dal comma 2 dell’art. 5 dell’Allegato 1 al CCPL 30.11.2001 (nota 82).

    3. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1° gennaio 2002.

     

    Art. 119
    Indennità per lo svolgimento di attività tecniche

    1. Al personale che svolge attività di progettazione, direzione lavori, pianificazione e attività connesse con l’applicazione delle norme in materia di sicurezza nei cantieri spetta, con effetto dall’1 gennaio 2003, il trattamento economico accessorio disciplinato nell’Allegato E/3 del presente accordo.

     

    Art. 120
    Indennità per lo svolgimento di attività defensionale (8)

    1. La disciplina dell’indennità spettante agli avvocati in servizio presso le strutture competenti in materia di affari contenziosi è riportata nell’Allegato E/4 del presente accordo.

    (8) Modificato dall'art. 18 dell'accordo stralcio biennio economico 06-07 del 20 aprile 2007

     

    Art. 121
    Indennità per area direttiva

    1. Al personale inquadrato nelle categorie C, livello evoluto, e D a cui siano affidati compiti specialistici ovvero di eccellenza strumentale e professionale è corrisposta, per il periodo annuale di riferimento, un'indennità annua lorda da un minimo di Euro 550,00 ad un massimo di Euro 4.400,00, differenziata in base al livello di responsabilità, alla complessità delle competenze attribuite e alla specializzazione richiesta dai compiti affidati.

    2. L’indennità può essere attribuita alle posizioni di lavoro appartenenti al livello evoluto della categoria C e al livello base ed evoluto della categoria D, individuate quali particolarmente rilevanti per l'Amministrazione avuto riguardo alla presenza di uno o più dei seguenti elementi:

    3. L’indennità viene erogata a seguito di verifica che avviene con cadenza annuale.

    4. La contrattazione di settore potrà provvedere alla definizione o integrazione dei criteri volti a stabilire gli elementi di attribuzione dell'indennità di cui al comma 1, la misura della stessa nell'ambito dei limiti fissati dal comma medesimo. Nel frattempo continua ad avere efficacia la disciplina prevista negli accordi di settore.

     

    Art. 122
    Conferimento e revoca dell’indennità per area direttiva

    1. Nell’ambito della categoria C, livello evoluto, e della categoria D, livello base ed evoluto, i dirigenti o gli organi a ciò preposti, individuano con atto scritto e motivato le posizioni di lavoro che, in relazione ai criteri di cui all’articolo precedente, possono beneficiare dell’indennità per area direttiva e la relativa misura.

    2. L’individuazione della posizione di lavoro viene effettuata annualmente e può essere revocata con atto scritto e motivato prima della scadenza, a seguito di:

    3. La revoca di cui al comma precedente comporta la perdita dell’indennità.

    4. L’indennità per area direttiva è ridotta, in caso di assenze (escluse le ferie e gli infortuni) superiori a 30 giorni continuativi e per ogni periodo multiplo, nella misura di 1/12 dell’importo annuo attribuito.

    5. L’Amministrazione informa le organizzazioni sindacali delle determinazioni assunte in relazione all’indennità per area direttiva. L’Amministrazione, su richiesta delle OO.SS., provvede ad un esame congiunto sugli effetti organizzativi che il conferimento dell’indennità per area direttiva determina nella configurazione del sistema organizzativo e su eventuali altre osservazioni avanzate dalle organizzazioni sindacali.

     

    Art. 123
    Indennità per attività disagiate per il personale comunale e provinciale

    1. Ai lavoratori destinati a prestazioni lavorative comportanti attività a rischio o disagiate compete un’indennità da determinarsi in sede di accordo di settore fra un minimo di Euro 660,00 fino ad un massimo di Euro 1.500,00, in sostituzione delle indennità previste nei previgenti accordi che restano nell’attuale misura e secondo l’attuale disciplina fino alla stipula dell’accordo di settore.

     

    Art. 124
    Indennità per particolari attività

    1. Al personale inquadrato nella categoria B e nel livello base della categoria C a cui sia affidata la responsabilità di coordinamento di gruppo di lavoro o di squadra di operai viene attribuita, per il periodo annuale di riferimento, un’indennità annua lorda da un minimo di Euro 275,00 ad un massimo di Euro 660,00. In sede di accordo di settore, con riferimento a specifiche professionalità, tale limite massimo potrà essere elevato.

    2. L'indennità stabilita al comma 1 viene erogata agli aventi diritto al termine di ogni anno.

    3. In un successivo accordo di settore si provvederà alla definizione dei criteri volti a stabilire gli elementi di attribuzione dell'indennità di cui al comma 1, nonché la misura della stessa.

    4. Al personale educativo degli asili nido compete una indennità annua lorda di Euro 775,00 erogata per 13 mensilità. L’indennità di cui al presente comma compete solo al personale che svolge esclusivamente l’attività educativa e/o di coordinamento.

    5. Per i cuochi coordinatori di servizi delle I.P.A.B., con confezionamento di più di 350 pasti giornalieri, il limite massimo di cui al comma 1 può essere elevato ad Euro 1.425,00, con il riassorbimento dell’indennità di cui all’art. 48 del CCPL 1.8.90 (nota 84).

     

    Art. 125
    Rimborso spese per il rinnovo del libretto sanitario e documenti di servizio

    1. Il costo del libretto sanitario prescritto dalla legge n. 283/62 (nota 85), da esibirsi da parte del personale all'atto dell'assunzione, è posto a carico del dipendente. Il costo dei successivi rinnovi è a carico dell'Ente, ivi compreso quello per il personale supplente.

    2. L’iscrizione agli Albi è a carico dell’Ente qualora la stessa risulti indispensabile per lo svolgimento delle funzioni richieste dall’Amministrazione.

    3. Il rinnovo della patente è a carico dell’Ente nei soli casi in cui per l’esercizio dell’attività lavorativa sia prevista la patente di servizio.

    4. L’Amministrazione rimborsa le spese sostenute dai dipendenti per le vaccinazioni agli stessi richieste.

     

     

    PARTE TERZA

    NORME SPECIALI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI PERSONALE

     

    Art. 126
    Adeguamenti retributivi per particolari categorie di personale

    1. Al personale provinciale inquadrato nelle qualifiche forestali e al personale appartenente al Corpo permanente dei vigili del fuoco sono attribuiti, in aggiunta alla retribuzione in godimento, gli aumenti previsti nella tabella di cui all’Allegato E/7.

    2. Al personale di cui al comma 1 continuano ad applicarsi per quanto non diversamente disposto dal presente contratto, le disposizioni vigenti. Le parti provvederanno ad adeguare la normativa vigente con successivo accordo.

     

    Art. 127(47)
    Pensioni a carico del bilancio provinciale

    1. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici in essere e le rivalutazioni da determinarsi sulla base della normativa INPS a carico del bilancio provinciale previsti dall’art. 201 della legge provinciale n. 12/83 (nota 86) e dagli artt. 163 e 164 della legge provinciale n. 8/1963( nota 87).

    (47) Abrogato con decorrenza 22.9.2008 dall'art. 46 Accordo per il rinnovo del CCPL quadriennio 2006-2009 - biennio 2008-2009 del 22 settembre 2008

     

    Art. 128
    Personale ex ANAS

    1. Gli incrementi del trattamento tabellare derivanti dall’applicazione del presente e dai futuri accordi sono attribuiti, previo riassorbimento per il 40% dell’importo attribuibile, dall’assegno ad personam in godimento, al personale proveniente dall’ANAS inquadrato nei ruoli provinciali ai sensi dell’art. 17 della L.P. 23.2.98, n. 3 (nota 88).

     

     

    PARTE QUARTA

    NORME PARTICOLARI PER COMUNI E LORO CONSORZI, COMPRENSORI E IPAB

     

     

    Art. 129
    Posizioni organizzative per il personale dei Comuni e loro Consorzi, Comprensori e IPAB

    1. Le Amministrazioni possono istituire, in rapporto alle proprie specifiche esigenze, particolari posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato:

    1. lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;

    2. lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione correlate a diplomi di laurea e/o di scuole universitarie e/o all’iscrizione ad albi professionali;

    3. lo svolgimento di attività legate alla gestione associata di servizi fra più Enti, caratterizzate da elevata autonomia ed esperienza.

    2. Le Amministrazioni che intendano avvalersi di tale facoltà adotteranno specifico provvedimento per:

    1. individuare il numero di posizioni che si intendono attivare per l’anno di riferimento e le relative risorse;

    2. graduare le stesse in funzione dell’impegno richiesto e delle responsabilità connesse a ciascun ruolo;

    3. individuare l’ammontare massimo dell’indennità attribuibile;

    4. fissare i criteri di valutazione dei risultati raggiunti in funzione della liquidazione dell’indennità.

    3. L’incarico viene conferito con atto scritto e motivato per un periodo massimo non superiore a cinque anni; esso è sottoposto a meccanismi di verifica annuale e può essere revocato di anno in anno dall’Amministrazione:

    1. per il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati;

    2. per l’eliminazione del servizio, dell’attività o di quant’altro aveva originato la creazione della posizione organizzativa;

    3. per modifiche organizzative dell’Ente, che richiedano la ridefinizione globale delle posizioni organizzative esistenti.

    4. La revoca dell’incarico comporta la perdita della quota di retribuzione di cui al comma 2 dell’art. 130; il dipendente resta inquadrato nella categoria/livello di appartenenza.

    5. La disciplina delle posizioni organizzative entra in vigore con il biennio 2000-2001; presuppone inoltre che gli Enti abbiano realizzato i seguenti interventi:

    1. definizione dell’organizzazione dell’Ente e delle relative dotazioni organiche;

    2. istituzione e attivazione dei servizi di controllo interno, dei nuclei di valutazione, anche in forma consortile, o comunque di adeguati meccanismi di verifica dei risultati conseguiti.

    6. Tali posizioni organizzative possono essere assegnate esclusivamente ai dipendenti inquadrati nel livello evoluto della categoria C e nella categoria D, per effetto dell’incarico a termine di cui al comma 3.

    7. Criteri generali e modalità di individuazione delle P.O. saranno definiti in sede di accordo di settore.

     

    Art. 130
    Retribuzione di posizione del personale dei Comuni e loro Consorzi, Comprensori e IPAB incaricato di posizioni organizzative

    1. La retribuzione accessoria del personale titolare delle posizioni di cui all’articolo precedente è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal vigente contratto collettivo, compreso il compenso per il lavoro straordinario.

    2. L’importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di Euro 4.132,00 ad un massimo di Euro 10.329,00 annui lordi per tredici mensilità. Ciascun Ente stabilisce la graduazione della retribuzione di posizione in rapporto a ciascuna delle posizioni organizzative previamente individuate. Tale limite massimo può essere elevato fino a un massimo del 20% in sede di contrattazione di settore.

    3. L’importo della retribuzione di risultato varia fino ad un massimo del 20% della retribuzione di posizione attribuita. Essa è corrisposta a seguito di valutazione annuale in unica soluzione.

    4. Il valore complessivo della retribuzione di posizione non può essere comunque inferiore all’importo delle competenze accessorie e delle indennità assorbite ai sensi del comma 1.

     

    Art. 131
    Norme particolari in materia di riqualificazioni O.S.A. in O.S.S.

    1. In riferimento alle ore di formazione sostenute dai dipendenti per l’ottenimento di diploma O.S.S. di cui al Protocollo d’intesa in materia di riqualificazione del personale O.S.A. e O.T.A. ai fini del conseguimento del titolo professionale di O.S.S., siglato in data 2 dicembre 2002, si opera la corresponsione di una indennità una tantum equivalente al valore orario ordinario della categoria B, livello base, 1^ posizione retributiva, moltiplicato per le ore di effettiva frequenza.

    2. Tale indennità viene ridotta nei casi di corresponsione di indennità erogate dagli Enti gestori per la partecipazione ai corsi di riqualificazione, in misura equivalente.

    3. In alternativa alla corresponsione delle indennità di cui al comma 1, con accordo tra Amministrazione e dipendente, le ore di frequenza possono essere recuperate.

     

    Art. 132
    Nuova figura professionale di operatore socio-sanitario

    1. Nella tabella di corrispondenza con i vigenti profili professionali relativi alla categoria B dell’Allegato A) al N.O.P. di data 8 marzo 2000 (nota 89), in corrispondenza della figura professionale di coadiutore tecnico è inserita la nuova figura professionale di operatore socio-sanitario.

    2. Ai sensi del comma 1 dell’art. 2 del N.O.P. di data 8 marzo 2000 (nota 90), l’assunzione nella suddetta figura professionale avviene nella posizione retributiva iniziale del livello evoluto prescindendo dal requisito relativo agli anni di esperienza professionale.

    NORME FINALI

     

    Art. 133
    Interessi legali

    1. Al personale dipendente dagli Enti firmatari e/o destinatari del presente accordo sono corrisposti gli interessi legali su istituti di carattere economico, in caso di ritardo nel recepimento dell'accordo, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello fissato dalle parti contraenti, quando siano accertate dalle stesse le condizioni per la piena applicabilità dell'accordo medesimo.

    2. Ai crediti concernenti retribuzioni spettanti ai dipendenti si applicano, dal 1° gennaio 1995, gli interessi legali nella misura riconosciuta ai sensi dell’articolo 1284 c.c. (nota 91); da essi sono detratte le somme spettanti a titolo di rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (nota 92).

    3. Gli interessi legali o la rivalutazione monetaria, se più favorevole, sono liquidati secondo la disciplina vigente all’epoca della maturazione del diritto. Qualora l’obbligo di pagamento comprenda più periodi diversamente regolati, la liquidazione avviene in conformità alla disciplina vigente in ciascun ambito temporale.

    4. La rivalutazione monetaria è calcolata in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di impiegati ed operai accertati dall’Istituto nazionale di statistica e pubblicati mensilmente nella Gazzetta Ufficiale.

    5. Gli interessi legali o la rivalutazione monetaria sono corrisposti a domanda del dipendente.

    6. Rimangono fermi gli ordinari termini di prescrizione.

     

    Art. 134
    Modalità di calcolo

    1. Gli interessi legali o la rivalutazione monetaria decorrono dalla data di maturazione del credito principale, ovvero dalla scadenza del termine previsto ai sensi dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (nota 93), per l’adozione del relativo provvedimento e sono dovuti fino alla data di emissione del titolo di pagamento, da comunicare all’interessato nel termine di trenta giorni.

    2. Gli interessi legali o la rivalutazione monetaria sono calcolati sulle somme dovute, al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali. E’ escluso l’anatocismo.

    3. Sulle somme da liquidare a titolo di interesse legale o rivalutazione monetaria è applicata la ritenuta fiscale ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 (nota 94).

     

    Art. 135
    Verifica delle disponibilità finanziarie complessive

    1. In caso di accertamento di maggiori oneri del contratto rispetto a quelli previsti, le parti firmatarie si incontrano allo scopo di concordare la proroga dell'efficacia temporale del contratto ovvero la compensazione dei maggiori oneri sulle tornate contrattuali successive.

     

    Art. 136(48)
    Copertura assicurativa

    1. Ferme restando le generali coperture assicurative obbligatorie, le Amministrazioni provvedono, con oneri a carico del proprio bilancio, alla stipula di polizza assicurativa in favore dei propri dipendenti per la responsabilità civile verso terzi, anche di carattere professionale, per morte e lesioni personali, nonché per perdita e/o danneggiamenti di cose involontariamente causati nello svolgimento delle proprie mansioni. Compatibilmente con gli stanziamenti in bilancio, le Amministrazioni possono inoltre estendere ai dipendenti l’eventuale ulteriore copertura assicurativa stipulata per la propria responsabilità civile patrimoniale verso terzi.

    2. L’Amministrazione assume altresì le opportune misure organizzative volte ad agevolare i dipendenti interessati nella stipulazione di polizze assicurative per la copertura dei rischi derivanti dall’esercizio delle proprie funzioni e attività non coperti ai sensi del comma 1, secondo i seguenti principi, criteri e modalità:

    1. volontarietà della stipula della polizza assicurativa;

    2. instaurazione di rapporto contrattuale diretto fra società assicuratrice e dipendente;

    3. intero premio a carico del dipendente da versarsi anche tramite trattenuta sullo stipendio previo rilascio da parte dell’interessato di delega di pagamento all’amministrazione;

    4. esonero dell’Amministrazione da ogni responsabilità nei confronti dei contraenti relativa alla stipula, esecuzione e cessazione, per qualsiasi motivo, del contratto di assicurazione.

    3. Quanto previsto dal presente articolo produce effetti ai fini della stipulazione delle polizze assicurative immediatamente successive alla scadenza di quelle in essere alla data di sottoscrizione del presente contratto. Per le fattispecie di cui al comma 1 l’Amministrazione garantisce la continuità nella relativa copertura assicurativa. Per le polizze di cui al comma 2 l’Amministrazione predispone le misure idonee per l’attivazione della relativa copertura assicurativa, su adesione del dipendente, entro tre mesi dalla scadenza delle polizze in essere.

    4. Per i Comuni, i Comprensori e loro forme associative rimangono in vigore le norme previste dall’Accordo di settore di Comuni, Comprensori e loro forme associative di data 21 dicembre 2001.

    5. Per le I.P.A.B. tale materia troverà specifica disciplina in sede di accordo di settore.

    (48) Modificato dall'art. 47 Accordo per il rinnovo del CCPL quadriennio 2006-2009 - biennio 2008-2009 del 22 settembre 2008

    Art. 137
    Norme finali

    1. Con la sottoscrizione del presente accordo cessano di avere efficacia le disposizioni dei precedenti accordi collettivi, salvo quelle richiamate dal presente contratto.

    2. A decorrere dall’1 gennaio 2003 è abrogato l’art. 106 del CCPL di data 8 marzo 2000 relativo all’indennità per mansioni speciali disagiate (nota 95).

    3. Le parti si impegnano a verificare entro il 31 dicembre 2003 le vigenti disposizioni inerenti lo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

     

    Art. 138
    Trattamento di fine rapporto e previdenza complementare

    1. Continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge e di contratto in materia di previdenza complementare.

    2 Il trattamento di fine rapporto, le relative anticipazioni e la previdenza complementare sono disciplinati dall’Allegato E/9.


     

    ALLEGATO O/1

     

    MODIFICHE AL NUOVO ORDINAMENTO PROFESSIONALE
    SOTTOSCRITTO IN DATA 8 MARZO 2000

     

    Art. 1
    Sistema di classificazione del personale

    1. Ogni dipendente è inquadrato nell’ordinamento professionale attraverso un sistema di classificazione che prevede l’attribuzione di una figura professionale e di una categoria, di un livello e di una posizione, secondo le equiparazioni di cui all’Allegato O/2.

    2. I livelli si articolano in posizioni retributive, i cui valori sono indicati nell'Allegato E/1.

     

    Art. 2
    Progressione orizzontale

    1. La progressione orizzontale correla l'incremento retributivo alla crescita professionale del dipendente e non comporta modifica del ruolo professionale ricoperto dallo stesso.

    2. Alle procedure di progressione orizzontale partecipa il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

    3. La progressione dalla prima alla seconda posizione retributiva di ciascun livello avviene, dopo un periodo di permanenza di cinque anni nella prima, nel caso in cui il lavoratore abbia ottenuto, attraverso il sistema permanente di valutazione, per tutti i cinque anni una valutazione positiva. La corresponsione del relativo incremento economico avviene dal primo giorno dell’anno successivo a quello a cui si riferisce la quinta valutazione positiva acquisita.

    4. La progressione dalla seconda alla terza e, di seguito, alla quarta posizione retributiva avviene con cadenza annuale a decorrere dall’1.1.2003, nel limite delle risorse disponibili nel fondo per la progressione orizzontale e secondo la ripartizione di cui al comma 3 dell’art. 4, mediante procedura comparativa fra gli appartenenti alla posizione retributiva inferiore a quella da assegnare dello stesso livello di ciascuna categoria, computando utilmente a tale fine anche l’anzianità maturata in livello o categoria superiori dal personale destinatario di ricollocazione per inidoneità al servizio. Tale comparazione avverrà tenendo conto dell’anzianità di ruolo o a tempo indeterminato, delle valutazioni annuali e di quant’altro in possesso dei concorrenti, secondo i criteri definiti nelle contrattazioni di settore, che conservano validità fino al rinnovo della contrattazione al medesimo livello.

    5. Gli Enti possono inoltre provvedere ad omogeneizzare la valutazione fra le varie strutture. Per gli Enti di minori dimensioni si opera con una graduatoria unica, normalizzando i punteggi.

    6. Le parti si impegnano a formulare, ove necessario, entro il 31.12.2003, ulteriori specificazioni per l'applicazione della presente disciplina della progressione orizzontale. E' fatta salva la possibilità da parte degli Enti di procedere alla sua immediata applicazione.

     

    Art. 3
    Fondo per la progressione orizzontale

    1. E’ istituito per ciascun Ente un fondo di finanziamento del sistema di classificazione, costituito dalle risorse reperite tramite il conseguimento di economie di gestione, come individuate al comma 2 del presente articolo.

    2. Il fondo di cui al comma precedente è alimentato dalle risorse derivanti da:

    1. economie di gestione, dovute alla cessazione dal servizio del personale, quantificate in misura pari alla complessiva retribuzione connessa all’anzianità di servizio, ivi inclusa la progressione economica conseguita nell’ambito del livello - per le categorie B, C e D - e nell’ambito della categoria A, calcolata su base annua per tredici mensilità, e dei relativi oneri riflessi;

    2. individuazione di ulteriori economie fra le seguenti:
      - minori spese accertate per riduzioni di organico, a parità di prestazioni richieste in base ad accordo;
      - altre economie, anche non attinenti all’area delle spese per il personale, individuate a livello di singolo Ente, sulla base di accordo di settore o messe a disposizione da ciascun Ente;

    3. risorse destinate dal contratto collettivo provinciale di comparto.

    3. In ogni caso, lo stanziamento delle risorse costituisce adempimento obbligatorio per gli Enti datori di lavoro. Allo stanziamento delle risorse di cui alla lett. b) del comma 2 del presente articolo si provvederà in relazione agli accordi che individuino le ulteriori economie.

    4. Il finanziamento delle progressioni orizzontali avviene destinando al fondo di cui al presente articolo, in via transitoria, in sostituzione delle risorse previste al comma 1, e previo riassorbimento dalla medesima data degli stanziamenti previsti dall’art. 11 del N.O.P. del CCPL dell’8.3.2000 (nota 96), risorse annue, rese disponibili all’1 gennaio 2002, 2003 e 2004, pari alla quota derivante dall’applicazione dell’aliquota del 2,5% agli importi indicati per il personale di ciascun livello nella tabella di cui all’allegato O/3 per il personale in servizio a tempo indeterminato. Per la Provincia sono rese disponibili risorse complessive dall’1.1.2002, 1.1.2003 e 1.1.2004, pari, complessivamente, ad € 500.000,00, 1.200.000,00 e 1.800.000,00 (inclusi oneri riflessi a carico dell’ente).

     

    Art. 4
    Modalità di utilizzo del fondo

    1. Le risorse del fondo per la progressione orizzontale sono prioritariamente destinate al finanziamento del passaggio dalla prima alla seconda posizione retributiva.

    2. Qualora le risorse del fondo non siano sufficienti per la copertura dei costi ai fini di cui al comma 1, il passaggio viene comunque effettuato con rivalsa sulle risorse disponibili negli anni successivi e fino a recupero dei relativi costi.

    3. All'1 gennaio 2003 la restante parte del fondo, al netto delle risorse impiegate ai sensi del comma 1 del presente articolo, viene ripartita secondo le procedure di cui al comma seguente, in misura del 30% per il finanziamento della quarta posizione retributiva e del restante 70% per il finanziamento del passaggio alla terza posizione retributiva.

    4. La distribuzione dei posti ammessi a progressione orizzontale rispetto alle risorse messe a disposizione avviene secondo il criterio dell’incidenza del numero dei dipendenti inquadrati in relazione alle categorie/livelli, corretta percentualmente in aumento o diminuzione in funzione del valore economico della posizione retributiva che si ammette a procedura comparativa.

     

    Art. 5

    Valutazione negativa e procedimenti disciplinari

    1. Ogni valutazione annuale negativa comporterà il ritardo di un anno nei tempi delle progressioni orizzontali e verticali. Il ritardo non può essere reiterato a seguito del passaggio a categorie/livelli superiori.

    2. Il ritardo di cui al comma 1 si applica anche a coloro che hanno riportato nell'anno sanzioni disciplinari, ad esclusione del solo richiamo scritto.

     

    Art. 6
    Graduatoria di merito

    1. Le graduatorie di merito formate annualmente per l'acquisizione della terza e della quarta posizione retributiva di ciascun livello sono utilizzate nei limiti del fondo disponibile e non sono usufruibili per le progressioni degli anni successivi.

     

    Art. 7
    Assenze

    1. I periodi di assenza per congedo di maternità e/o paternità e congedo parentale, utili ai fini giuridici, superiori ai 184 giorni per anno, comportano una valutazione pari al punteggio medio di fascia 3.

    2. Assenze superiori a 184 giorni nell’anno di valutazione effettuate da dirigenti sindacali o per mandato politico comportano l’attribuzione agli interessati del punteggio medio di fascia 3.

    3. L’anno nel quale si verifichino assenze superiori a 184 giorni a titolo diverso da ferie, recuperi, infortuni sul lavoro e malattia dovuta a causa di servizio, congedo di maternità e/o paternità o parentale, utili ai fini giuridici, dirigenza sindacale, mandato politico o volontariato internazionale, il dipendente rimane senza valutazione utile agli effetti delle progressioni orizzontali e verticali, con un corrispondente allungamento dell’anzianità necessaria all’ammissione alle procedure di progressione.

     

    Art. 8
    Norma transitoria progressioni orizzontali

    1. Per il personale assunto, o inquadrato a seguito di procedure di progressione verticale, a decorrere dall’8 marzo 2000 e fino al 1° gennaio 2002, il passaggio alla seconda posizione retributiva avviene dopo 5 anni di permanenza nella prima, con un numero di anni di valutazione positiva compatibile con l’avvio del processo di valutazione. Per i dipendenti assunti dopo il 1° gennaio 2002, il passaggio alla seconda posizione retributiva avviene con i criteri ordinari.

    2. In prima applicazione e in deroga a quanto stabilito dall’art. 2, comma 4, i dipendenti in servizio a tempo indeterminato da almeno sei anni al 31.12.2002, collocati nella seconda posizione retributiva, accedono alle procedure di progressione orizzontale per il passaggio diretto alla terza e alla quarta posizione retributiva, nel limite dei posti derivanti dall’utilizzo delle risorse di cui all’art. 3 e con la ripartizione di cui al comma 3 dell’art. 4. La progressione avviene mediante la formazione di graduatorie distinte per livello di ciascuna categoria, dalle quali si provvede all’inquadramento nella quarta posizione retributiva e, successivamente, per i posti risultanti dall’utilizzo delle risorse residue, nella terza, secondo l’ordine di graduatoria. In sede di prima applicazione di dette procedure di progressione, ai fini della formazione delle graduatorie, il punteggio per le conoscenze acquisite relativo ai percorsi formativi, previsto dai rispettivi accordi di settore, non concorre alla determinazione del punteggio complessivo.

    3. Le progressioni di cui al presente articolo utilizzano al 1° gennaio 2003 le risorse di cui all'art. 3, comma 4, cumulate per gli anni 2002 – 2003 (7,5%).

    4. I dipendenti già collocati nella terza posizione retributiva a seguito dell’applicazione delle norme di progressione del nuovo ordinamento professionale sottoscritto in data 8 marzo 2000 conservano la posizione retributiva conseguita e acquisiscono, quindi, la quarta posizione retributiva, secondo la tabella di equiparazione di cui all’art. 1, comma 1. Le risorse utilizzate per l’attribuzione di tale posizione sono computate a carico del fondo di cui all’art. 3.

     

    Art. 9
    Modalità di computo dell’anzianità utile

    1. Il computo dell’anzianità richiesta per tutti i tipi di progressione è effettuato equiparando all’anzianità di ruolo o a tempo indeterminato maturata presso l’Ente di attuale inquadramento, quella maturata allo stesso titolo negli analoghi livelli e categorie o posizioni retributive di altri Enti pubblici.

     

    Art. 10
    Disposizioni particolari sulla valutazione

    1. A partire dall’anno 2005, il periodo di valutazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre del medesimo anno. Al fine di raccordare i periodi di valutazione per l’anno 2004, si fa riferimento al periodo 1° febbraio 2004 – 31 dicembre 2004.

    2. Il dipendente è valutato fin dal primo anno di assunzione, purché abbia prestato almeno 184 giorni di servizio.

    3. Al personale comandato, applicato o messo a disposizione presso altre Amministrazioni viene attribuita una valutazione pari al punteggio medio di fascia 3.

    4. Nel caso in cui un dipendente venga assegnato nel corso dell’anno ad una nuova struttura, la valutazione verrà effettuata dal dirigente la struttura di assegnazione al momento della valutazione, sentiti i responsabili delle strutture di precedente assegnazione.

    5. Ai fini della formazione delle graduatorie per il passaggio alla terza e alla quarta posizione retributiva, l'incidenza dei punteggi di fascia attribuiti per la valutazione riferita agli anni 2002, 2003 e 2004 è calcolata, rispettivamente, nella misura del 30%, 60%, 100% del punteggio medio delle annualità valutate.

     

    Art. 11
    Norma transitoria

    1. Fermo restando il contingente complessivo di posti per le progressioni verticali relativamente agli anni 2002-2004 e limitatamente alla prima applicazione, qualora i posti individuati non siano stati completamente assegnati ai vincitori e, di seguito, agli idonei di ciascuna graduatoria, l’Amministrazione provvede a ricollocarli nella medesima figura professionale in cui sono residuati e, di seguito, ad assegnarli secondo le disposizioni attuative degli artt. 7 e 8 del N.O.P. sottoscritto in data 8 marzo 2000 (nota 97).

    2. Il personale in servizio inquadrato per concorso riservato, ex art. 67 della l.p. n. 12/83, c. 1 e c. 6 (nota 98), successivamente alla sottoscrizione del C.C.P.L. 8.3.2000, purchè il bando sia stato approvato dalla Giunta prima di tale data, è collocato nella seconda posizione retributiva del livello/categoria di inquadramento, con la maturazione di un triennio, e con decorrenza, come previsto dall’art. 13, c. 7, del N.O.P. di data 8.3.2000 (nota 99), dal primo giorno del mese successivo. Le parti si impegnano, in sede di accordo di settore, a verificare eventuali situazioni analoghe.

     

    Art. 12
    Abrogazioni

    1. Cessano di avere efficacia le disposizioni del Nuovo Ordinamento Professionale sottoscritto in data 8 marzo 2000 e degli accordi di settore incompatibili con il presente accordo.


     

    ALLEGATO O/2

    TABELLA DI EQUIPARAZIONE POSIZIONI RETRIBUTIVE

    C.C.P.L. 8.3.2000

    C.C.P.L. 2002-2005

    CAT. A

    A 1

    A

    1^ pos.

    A 2

    2^ pos.

    3^ pos.

    A 4

    4^ pos.

    CAT. B

    livello base

    B 3

    B base

    1^ pos.

    B 5

    2^ pos.

    3^ pos.

    B 7

    4^ pos.

    CAT. B

    livello evoluto

    B 6

    B evoluto

    1^ pos.

    B 8

    2^ pos.

    3^ pos.

    B 10

    4^ pos.

    CAT. C

    livello base

    C 9

    C base

    1^ pos.

    C 11

    2^ pos.

    3^ pos.

    C 13

    4^ pos.

    CAT. C

    livello evoluto

    C 12

    C evoluto

    1^ pos.

    C 14

    2^ pos.

    3^ pos.

    C 16

    4^ pos.

    CAT. D

    livello base

    D pos. 14 - 15 - 16 - 17

    D base

    1^ pos.

    2^ pos. D 14 - 15 - 16 - 17

    2^ pos.

    3^ pos.

    3^ pos. D 14 - 15 - 16 -17

    4^ pos.

    CAT. D

    livello evoluto

    D 18

    D evoluto

    1^ pos.

    D 20

    2^ pos.

    3^ pos.

    D 21

    4^ pos.

     


     

    ALLEGATO O/3

    AUTONOMIE LOCALI

    CATEGORIE/
    LIVELLI

    TOTALE
    (importi annui lordi per 13 mensilità inclusi oneri riflessi 38% a carico dell'Ente)

    A

    4.768,00

    Bbase

    5.176,00

    Bevoluto

    5.768,00

    Cbase

    6.315,00

    Cevoluto

    7.258,00

    Dbase

    7.977,00

    Devoluto

    8.496,00

     


    ALLEGATO N/1

     

    CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI

     

    Art. 1
    Disposizioni di carattere generale

    1. I princìpi e i contenuti del presente codice costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi di diligenza, lealtà e imparzialità, che qualificano il corretto adempimento della prestazione lavorativa. I dipendenti pubblici si impegnano ad osservarli all'atto dell'assunzione in servizio.

    2. I contratti collettivi provvedono, a norma dell'art. 46, comma 7, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (nota 100) al coordinamento con le previsioni in materia di responsabilità disciplinare. Restano ferme le disposizioni riguardanti le altre forme di responsabilità dei pubblici dipendenti.

    3. Le disposizioni che seguono trovano applicazione in tutti i casi in cui non siano applicabili norme di legge o di regolamento o comunque per i profili non diversamente disciplinati da leggi o regolamenti.

     

    Art. 2
    Principi

    1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire esclusivamente la Nazione con disciplina ed onore e di rispettare i princìpi di buon andamento e imparzialità dell'Amministrazione. Nell'espletamento dei propri compiti, il dipendente assicura il rispetto della legge e persegue esclusivamente l'interesse pubblico; ispira le proprie decisioni ed i propri comportamenti alla cura dell'interesse pubblico che gli è affidato.

    2. Il dipendente mantiene una posizione di indipendenza, al fine di evitare di prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi. Egli non svolge alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento dei compiti d'ufficio e si impegna ad evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica Amministrazione.

    3. Nel rispetto dell'orario di lavoro, il dipendente dedica la giusta quantità di tempo e di energie allo svolgimento delle proprie competenze, si impegna ad adempierle nel modo più semplice ed efficiente nell'interesse dei cittadini e assume le responsabilità connesse ai propri compiti.

    4. Il dipendente usa e custodisce con cura i beni di cui dispone per ragioni di ufficio e non utilizza a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio.

    5. Il comportamento del dipendente deve essere tale da stabilire un rapporto di fiducia e collaborazione tra i cittadini e l'Amministrazione. Nei rapporti con i cittadini, egli dimostra la massima disponibilità e non ne ostacola l'esercizio dei diritti. Favorisce l'accesso degli stessi alle informazioni a cui abbiano titolo e, nei limiti in cui ciò non sia vietato, fornisce tutte le notizie e informazioni necessarie per valutare le decisioni dell'Amministrazione e i comportamenti dei dipendenti.

    6. Il dipendente limita gli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese a quelli indispensabili e applica ogni possibile misura di semplificazione dell'attività amministrativa, agevolando, comunque, lo svolgimento, da parte dei cittadini, delle attività loro consentite, o comunque non contrarie alle norme giuridiche in vigore.

    7. Nello svolgimento dei propri compiti, il dipendente, nei limiti delle proprie competenze, favorisce l'esercizio delle funzioni e dei compiti da parte dell'autorità territorialmente competente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati.

     

    Art. 3
    Regali e altre utilità

    1. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, neanche in occasione di festività, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore, da soggetti che abbiano tratto o comunque possano trarre benefìci da decisioni o attività inerenti alla struttura.

    2. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore, da un subordinato o da suoi parenti entro il quarto grado. Il dipendente non offre regali o altre utilità ad un sovraordinato o a suoi parenti entro il quarto grado, o conviventi, salvo quelli d'uso di modico valore.

     

    Art. 4
    Partecipazione ad associazioni e altre organizzazioni

    1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica al dirigente della struttura la propria adesione ad associazioni ed organizzazioni, anche a carattere non riservato, i cui interessi siano coinvolti dallo svolgimento dell'attività della struttura, salvo che si tratti di partiti politici o sindacati.

    2. Il dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni ed organizzazioni, né li induce a farlo promettendo vantaggi di carriera.

     

    Art. 5
    Trasparenza negli interessi finanziari

    1. Il dipendente informa per iscritto il dirigente della struttura di tutti i rapporti di collaborazione, in qualunque modo retribuiti, che egli abbia avuto nell'ultimo quinquennio, precisando:

    1. se egli, o suoi parenti entro il quarto grado o conviventi, abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;

    2. se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti alla struttura, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

       

    Art. 6
    Obbligo di astensione

    1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri ovvero: di suoi parenti entro il quarto grado o conviventi; di individui od organizzazioni con cui egli stesso o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito; di individui od organizzazioni di cui egli sia tutore, curatore, procuratore o agente; di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il dirigente della struttura.

     

    Art. 7
    Attività collaterali

    1. Il dipendente non accetta da soggetti diversi dall'Amministrazione retribuzioni o altre utilità per prestazioni alle quali è tenuto per lo svolgimento dei propri compiti d'ufficio.

    2. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione con individui od organizzazioni che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico in decisioni o attività inerenti alla struttura.

    3. Il dipendente non sollecita ai propri superiori il conferimento di incarichi remunerati.

     

    Art. 8
    Imparzialità

    1. Il dipendente, nell'adempimento della prestazione lavorativa, assicura la parità di trattamento tra i cittadini che vengono in contatto con l'Amministrazione da cui dipende. A tal fine, egli non rifiuta né accorda ad alcuno prestazioni che siano normalmente accordate o rifiutate ad altri.

    2. Il dipendente si attiene a corrette modalità di svolgimento dell'attività amministrativa di sua competenza, respingendo in particolare ogni illegittima pressione, ancorché esercitata dai suoi superiori.

     

    Art. 9
    Comportamento nella vita sociale

    1. Il dipendente non sfrutta la posizione che ricopre nell'Amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino. Nei rapporti privati, in particolare con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, non menziona né fa altrimenti intendere, di propria iniziativa, tale posizione, qualora ciò possa nuocere all'immagine dell'Amministrazione.

     

    Art. 10
    Comportamento in servizio

    1. Il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né affida ad altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.

    2. Nel rispetto delle previsioni contrattuali, il dipendente limita le assenze dal luogo di lavoro a quelle strettamente necessarie.

    3. Il dipendente non utilizza a fini privati materiale o attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio. Salvo casi d'urgenza, egli non utilizza le linee telefoniche della struttura per esigenze personali. Il dipendente che dispone di mezzi di trasporto dell'Amministrazione se ne serve per lo svolgimento dei suoi compiti d'ufficio e non vi trasporta abitualmente persone estranee all'Amministrazione.

    4. Il dipendente non accetta per uso personale, né detiene o gode a titolo personale, utilità spettanti all'acquirente, in relazione all'acquisto di beni o servizi per ragioni di ufficio.

     

    Art. 11
    Rapporti con il pubblico

    1. Il dipendente in diretto rapporto con il pubblico presta adeguata attenzione alle domande di ciascuno e fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti della struttura. Nella trattazione delle pratiche egli rispetta l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto motivando genericamente con la quantità di lavoro da svolgere o la mancanza di tempo a disposizione. Egli rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde sollecitamente ai loro reclami.

    2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali e dei cittadini, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche che vadano a detrimento dell'immagine dell'Amministrazione. Il dipendente tiene informato il dirigente della struttura dei propri rapporti con gli organi di stampa.

    3. Il dipendente non prende impegni né fa promesse in ordine a decisioni o azioni proprie o altrui inerenti alla struttura, se ciò possa generare o confermare sfiducia nell'Amministrazione o nella sua indipendenza ed imparzialità.

    4. Nella redazione dei testi scritti e in tutte le altre comunicazioni il dipendente adotta un linguaggio chiaro e comprensibile.

    5. Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa in una Amministrazione che fornisce servizi al pubblico si preoccupa del rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati dall'Amministrazione nelle apposite carte dei servizi. Egli si preoccupa di assicurare la continuità del servizio, di consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro informazioni sulle modalità di prestazione del servizio e sui livelli di qualità.

     

    Art. 12
    Contratti

    1. Nella stipulazione di contratti per conto dell'Amministrazione, il dipendente non ricorre a mediazione o ad altra opera di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto.

    2. Il dipendente non conclude, per conto dell'Amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato nel biennio precedente. Nel caso in cui l'Amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali egli abbia concluso contratti a titolo privato nel biennio precedente, si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto.

    3. Il dipendente che stipula contratti a titolo privato con imprese con cui abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'Amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente della struttura.

    4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per iscritto il dirigente competente in materia di personale.

     

    Art. 13
    Obblighi connessi alla valutazione dei risultati

    1. Il dirigente ed il dipendente forniscono alla struttura interno di controllo tutte le informazioni necessarie ad una piena valutazione dei risultati conseguiti dalla struttura presso il quale prestano servizio. L'informazione è resa con particolare riguardo alle seguenti finalità: modalità di svolgimento dell'attività della struttura; qualità dei servizi prestati; parità di trattamento tra le diverse categorie di cittadini e utenti; agevole accesso agli uffici, specie per gli utenti disabili; semplificazione e celerità delle procedure; osservanza dei termini prescritti per la conclusione delle procedure; sollecita risposta a reclami, istanze e segnalazioni.


     

    ALLEGATO N/2

    CODICE DI CONDOTTA CONTRO LE MOLESTIE SESSUALI

     

    Art. 1
    Definizione

    1. Per molestia sessuale si intende ogni atto o comportamento indesiderato, anche verbale, a connotazione sessuale arrecante offesa alla dignità e alla libertà della persona che lo subisce, ovvero che sia suscettibile di creare ritorsioni o un clima di intimidazione nei suoi confronti.

     

    Art. 2
    Principi

    1. Il codice è ispirato ai seguenti principi:

    1. è inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale nella definizione sopra riportata;

    2. è sancito il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale;

    3. è sancito il diritto delle lavoratrici/dei lavoratori a denunciare le eventuali intimidazioni o ritorsioni subite sul luogo di lavoro derivanti da atti o comportamenti molesti;

    4. è istituita la figura della Consigliera/del Consigliere di fiducia, così come previsto dalla risoluzione del Parlamento Europeo A3-0043/94 (nota 101), e denominata/o d'ora in poi Consigliera/Consigliere, e viene garantito l'impegno delle aziende a sostenere ogni componente del personale che si avvalga dell'intervento della Consigliera/del Consigliere o che sporga denuncia di molestie sessuali, fornendo chiare ed esaurimenti indicazioni circa la procedura da seguire, mantenendo la riservatezza e prevenendo ogni eventuale ritorsione. Analoghe garanzie sono estese agli eventuali testimoni;

    5. viene garantito l'impegno dell'Amministrazione a definire preliminarmente il ruolo, l'ambito d'intervento, i compiti e i requisiti culturali e professionali della persona da designare quale Consigliera/Consigliere. Per il ruolo di Consigliera/Consigliere le Amministrazioni individuano al proprio interno persone idonee a ricoprire l'incarico alle quali rivolgere un apposito percorso formativo;

    6. è assicurata, nel corso degli accertamenti, l'assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti;

    7. nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori autori di molestie sessuali si applicano le misure disciplinari ai sensi di quanto previsto dall’art. 50 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (nota 102);

    8. l'Amministrazione si impegna a dare ampia informazione e a fornire copia ai propri dipendenti e dirigenti del presente codice di comportamento e, in particolare, alle procedure da adottarsi in caso di molestie sessuali, allo scopo di diffondere una cultura improntata al pieno rispetto della dignità della persona.

    2. Per i dirigenti, il predetto comportamento costituisce elemento negativo di valutazione con le conseguenze previste dal CCPL.

     

    Art. 3
    Procedure da adottare in caso di molestie sessuali

    1. Qualora si verifichi un atto o un comportamento indesiderato a sfondo sessuale sul posto di lavoro la dipendente/il dipendente potrà rivolgersi alla Consigliera/al Consigliere designata/o per avviare una procedura informale nel tentativo di dare soluzione al caso.

    2. L'intervento della Consigliera/del Consigliere dovrà concludersi in tempi ragionevolmente brevi in rapporto alla delicatezza dell'argomento affrontato.

    3. La Consigliera/il Consigliere, che deve possedere adeguati requisiti e specifiche competenze e che sarà adeguatamente formato dagli Enti, è incaricata/o di fornire consulenza e assistenza alla dipendente/al dipendente oggetto di molestie sessuali e di contribuire alla soluzione del caso.

     

    Art. 4
    Procedura informale intervento della consigliera/del consigliere

    1. La Consigliera/il Consigliere, ove la dipendente/il dipendente oggetto di molestie sessuali lo ritenga opportuno, interviene al fine di favorire il superamento della situazione di disagio per ripristinare un sereno ambiente di lavoro, facendo presente alla persona che il suo comportamento scorretto deve cessare perché offende, crea disagio e interferisce con lo svolgimento del lavoro.

    2. L'intervento della Consigliera/del Consigliere deve avvenire mantenendo la riservatezza che il caso richiede.

     

    Art. 5
    Denuncia formale

    1. Ove la dipendente/il dipendente oggetto delle molestie sessuali non ritenga di far ricorso all'intervento della Consigliera/del Consigliere, ovvero, qualora dopo tale intervento, il comportamento indesiderato permanga, potrà sporgere formale denuncia, con l'assistenza della Consigliera/del Consigliere, alla dirigente/al dirigente o responsabile dell'ufficio di appartenenza, che sarà tenuta/o a trasmettere gli atti all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, fatta salva, in ogni caso, ogni altra forma di tutela giurisdizionale della quale potrà avvalersi.

    2. Qualora la presunta/il presunto autore di molestie sessuali sia la dirigente/il dirigente dell'ufficio di appartenenza, la denuncia potrà essere inoltrata direttamente al dirigente generale.

    3. Nel corso degli accertamenti è assicurata l'assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti.

    4.Nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125/1991, qualora l'Amministrazione, nel corso del procedimento disciplinare, ritenga fondati i dati, adotterà, ove lo ritenga opportuno, d'intesa con le OO.SS. e sentita la Consigliera/il Consigliere, le misure organizzative ritenute di volta in volta utili alla cessazione immediata dei comportamenti di molestie sessuali ed a ripristinare un ambiente di lavoro in cui uomini e donne rispettino reciprocamente l'inviolabilità della persona.

    5. Sempre nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125/91 (cfr. nota 8) e nel caso in cui l'Amministrazione nel corso del procedimento disciplinare ritenga fondati i fatti, la denunciante/il denunciante ha la possibilità di chiedere di rimanere al suo posto di lavoro o di essere trasferito altrove in una sede che non gli comporti disagio.

    6. Nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125/91, qualora l'Amministrazione nel corso del procedimento disciplinare non ritenga fondati i fatti, potrà adottare, su richiesta di uno o entrambi gli interessati, provvedimenti di trasferimento in via temporanea, in attesa della conclusione del procedimento disciplinare, al fine di ristabilire nel frattempo un clima sereno; in tali casi è data la possibilità ad entrambi gli interessati di esporre le proprie ragioni, eventualmente con l'assistenza delle organizzazioni sindacali, ed è comunque garantito ad entrambe le persone che il trasferimento non venga in sedi che creino disagio.

     

    Art. 6
    Attività di sensibilizzazione

    1. Nei programmi di formazione del personale e dei dirigenti gli Enti dovranno includere informazioni circa gli orientamenti adottati in merito alla prevenzione delle molestie sessuali ed alle procedure da seguire qualora la molestia abbia luogo.

    2. L'Amministrazione dovrà, peraltro, predisporre specifici interventi formativi in materia di tutela della libertà e della dignità della persona al fine di prevenire il verificarsi di comportamenti configurabili come molestie sessuali. Particolare attenzione dovrà essere posta alla formazione delle dirigenti e dei dirigenti che dovranno promuovere e diffondere la cultura del rispetto della persona volta alla prevenzione delle molestie sessuali sul posto di lavoro.

    3. Sarà cura dell'Amministrazione promuovere, d'intesa con le organizzazioni sindacali, la diffusione del codice di condotta contro le molestie sessuali anche attraverso assemblee interne.

    4. Verrà inoltre predisposto del materiale informativo destinato alle dipendenti/ai dipendenti sul comportamento da adottare in caso di molestie sessuali.

    5. Sarà cura dell'Amministrazione promuovere un'azione di monitoraggio al fine di valutare l'efficacia del codice di condotta nella prevenzione e nella lotta contro le molestie sessuali.

    6. L'Amministrazione e i soggetti firmatari del CCPL a cui è allegato il presente codice si impegnano ad incontrarsi al termine del primo anno per verificare gli esisti ottenuti con l'adozione del codice di condotta contro le molestie sessuali ed a procedere alle eventuali integrazioni e modificazioni ritenute necessarie.


    ALLEGATO N/3

     

    REGOLAMENTAZIONE DELLE PROCEDURE DI CONCILIAZIONE E DI ARBITRATO RELATIVE A RAPPORTI DI LAVORO DISCIPLINATI DAI CONTRATTI COLLETTIVI PREVISTI DALLA LEGGE PROVINCIALE 3 APRILE 1997, N. 7

     

    TITOLO I

    PRINCIPI E NORME DI ORGANIZZAZIONE

    Art. 1
    (Principi e norme di organizzazione)

    1. La presente regolamentazione è attuativa dei principi di delega previsti dall'art. 11 comma 4 lettera g) della legge n. 59/1997 (nota 103) e di quanto previsto dagli artt. 412 ter e quater c.p.c., come modificati dai dd. lgs. n. 80/1998 e n. 387/1998 (nota 104). In relazione a tali principi e disposizioni, la presente regolamentazione introduce e disciplina procedure stragiudiziali di conciliazione e arbitrato in sede sindacale quale fattore di decongestione e alleggerimento del circuito giudiziario in grado, altresì, di garantire ai lavoratori pubblici e alle amministrazioni una risoluzione celere ed adeguata delle controversie di lavoro, funzionale non solo ad una giustizia realmente efficace ma anche ad una riduzione dei costi sociali ed economici delle controversie stesse. Le pubbliche amministrazioni e le organizzazioni sindacali promuovono l'utilizzo dell'arbitrato ed agevolano il ricorso alle procedure previste dalla presente regolamentazione. Le pubbliche amministrazioni, in particolare, ritengono utile, per le ragioni sopra esposte e in considerazione della sperimentalità della regolamentazione, privilegiare tale strumento. Allo scopo di assecondare e sviluppare l'attitudine dell'esperienza innovativa avviata dalla presente regolamentazione a consolidare l'intero edificio del diritto sindacale e del lavoro nel settore pubblico, le parti istituiscono presso l'A.P.RA.N. un gruppo di lavoro permanente in funzione di comitato di coordinamento per le procedure di conciliazione e di arbitrato e così convengono di denominarlo. Il comitato di coordinamento dovrà sostenere l'avvio degli istituti definiti nel presente allegato al CCPL nonché monitorare tutte le fasi attuative del medesimo. Per la particolare rilevanza e novità della funzione arbitrale nell'ambito del contenzioso del lavoro, in considerazione anche dell'affidamento che le parti interessate ripongono in essa, il comitato di coordinamento dovrà sollecitamente favorire la partecipazione di soggetti qualificati a percorsi formativi che garantiscano una adeguata preparazione degli arbitri. In prima applicazione, il comitato provvederà alla compilazione di una lista di arbitri per l'avvio immediato delle procedure di cui alla presente regolamentazione. In ogni caso la lista di arbitri ha carattere di residualità, nel senso che le parti vi ricorreranno in caso di mancato accordo fra le stesse sulla scelta dell'arbitro. Lo statuto del comitato di coordinamento costituisce parte integrante della presente regolamentazione.

    2. Alle procedure qui regolate possono inoltre accedere dipendenti e amministrazioni con sede in provincia di Trento non destinatari dei prenominati contratti su rinvio dei contratti collettivi ad essi applicabili previa convenzione con la Provincia di disciplina del contributo dovuto per le spese di funzionamento di cui all'art. 10, c. 2.

     

     

    TITOLO II

    PROCEDURA DI CONCILIAZIONE

     

    Art. 2
    Tentativo obbligatorio di conciliazione

    1. La parte che intenda avviare una controversia individuale di lavoro concernente un rapporto di lavoro alle dipendenze di una delle amministrazioni destinatarie dei contratti collettivi disciplinati dalla l.p. n. 7/1997 (nota 105), di competenza del giudice del lavoro, può, in alternativa al tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi al Collegio di conciliazione istituito presso il Servizio Lavoro della Provincia autonoma di Trento ai sensi dell’art. 66 del d.lgs. n. 165/2001 (nota 106), chiedere l’esperimento del tentativo di conciliazione da parte del conciliatore unico secondo quanto previsto dalle seguenti disposizioni. L'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione nelle predetti sedi o il decorso del termine di novanta giorni previsto dall'art. 65, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 (nota 107), costituisce condizione di ammissibilità dell'arbitrato irrituale di cui all'art. 3 e seguenti.

    2. La promozione del tentativo di conciliazione, che produce gli effetti interruttivi della prescrizione e della decadenza di cui all'art. 410 c.p.c. (nota 108), si attua con istanza di conciliazione all'organismo di conciliazione e arbitrato istituito presso la Provincia autonoma di Trento con raccomandata A.R. nonchè alla controparte, contenente:

    3. La parte instata, qualora non intenda accedere alla pretesa fatta valere dall’istante, comunica, con le modalità e contenuti di cui al comma 2 ed entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, una memoria di osservazioni con l’esposizione delle ragioni giuridiche e di fatto a fondamento del rigetto della pretesa. Decorsi novanta giorni senza che la parte instata abbia reso le proprie osservazioni, la Segreteria ne dà relativa certificazione scritta inviandone copia all’istante.

    4. L'eventuale istanza in via riconvenzionale è proposta assieme alle osservazioni di cui al comma 3. Si applica in quanto compatibile il disposto dai commi 2 e 3 con riduzione del termine per le relative osservazioni a venti giorni. In caso di accoglimento della pretesa fatta valere con l'istanza riconvenzionale o di mancato pervenimento delle osservazioni entro venti giorni il tentativo prosegue sull'istanza principale.

    5. Le parti hanno facoltà di individuare consensualmente e per iscritto il conciliatore tra i soggetti in possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione alla lista di cui all'art. 8, dandone documentata comunicazione, compresa l'accettazione del soggetto individuato, anteriormente all'inizio delle operazioni di sorteggio di cui al presente comma, alla Segreteria, che ne dà relativa tempestiva conferma scritta al designato. In difetto la Segreteria, entro dieci giorni dal pervenimento delle osservazioni di cui al comma 3 o, in caso di proposizione di istanza in via riconvenzionale, di cui al comma 4 o decorso il termine di cui al medesimo comma, individua il conciliatore secondo le modalità previste per l'individuazione del presidente di collegio arbitrale dall'art. 5 dandone allo stesso relativa comunicazione entro cinque giorni. Il medesimo ha l'obbligo di astenersi nei casi previsti dall'art. 51 c.p.c. (nota 109). Si procede in tale caso a nuova individuazione nei medesimi modi.

    6. Il conciliatore, ricevuta la comunicazione di designazione, convoca, entro i successivi trenta giorni e con preavviso di almeno dieci giorni, le parti tramite la Segreteria . Ciascuna delle parti può, con atto scritto e motivato da prodursi entro cinque giorni dal giorno di ricevimento della comunicazione di convocazione, ricusare motivatamente il conciliatore sorteggiato per i motivi previsti dall’art. 52 c.p.c. (nota 110). La Segreteria provvede alla nuova individuazione del conciliatore ai sensi del comma 5; il conciliatore così individuato non è più ricusabile dalla stessa parte.

    7. Nel giorno stabilito per la convocazione, il conciliatore, assistito da personale della Segreteria, verificata la presenza delle parti o dei loro rappresentanti, eventualmente assistiti a proprie spese da un esperto, valuta l'ammissibilità dell'istanza di conciliazione e procede al tentativo obbligatorio di conciliazione nel rispetto di quanto previsto dalla presente regolamentazione ed esplorando ogni utile possibilità per pervenire alla soluzione concordata della controversia. Qualora, con l’ausilio delle parti, individui tale possibilità o ne ritenga comunque l’opportunità in relazione ai contenuti della controversia e alle posizioni delle parti, formula relativa proposta conciliativa alle parti con gli effetti di cui all'art. 66, c. 7, d. lgs. n. 165/2001 (cfr. nota 106), raccogliendone poi in sede separata l’accettazione o il rigetto. Il tentativo di conciliazione si conclude comunque entro i quindici giorni successivi alla data della prima riunione.

    8. Nel caso di mancata comparizione alla riunione di conciliazione, di una o entrambe le parti, in assenza di giustificati motivi tempestivamente comunicati, il conciliatore redige relativo verbale di mancata comparizione consegnandone copia alla parte eventualmente comparsa; in caso di assenza giustificata viene fissata una nuova prima riunione. In caso di inammissibilità del tentativo di conciliazione viene redatto verbale di inammissibilità della relativa istanza. In caso di accettazione della proposta, anche parziale, viene redatto relativo verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti, dal conciliatore e dal segretario, consegnandone copia alle parti. Per il rappresentante dell'amministrazione opera l'immunità da responsabilità amministrativa di cui all'art. 66, d. lgs. n. 165/2001 (cfr. nota 106). In caso di mancata accettazione della proposta da parte di una o entrambe le parti viene nelle medesime forme redatto verbale di mancata conciliazione con l'indicazione della proposta e della parte eventualmente disposta ad accettarla nonchè delle valutazioni espresse dalle parti. Qualora la mancata accettazione della proposta dipenda da una divergenza delle parti sull'interpretazione, validità ed efficacia di una norma di contratto collettivo, il verbale ne dà specifica indicazione con sintetica esposizione delle posizioni assunte in merito dalle parti. L'istanza di conciliazione e le osservazioni prodotte dalle parti costituiscono parte integrante del verbale di mancata conciliazione

    9. In caso di mancata conciliazione le parti possono immediatamente concordare di rimettere la controversia ad arbitrato irrituale secondo quanto previsto dall'art. 3 e seguenti, eventualmente indicando la concorde opzione per l'arbitro unico. In tale caso il termine per la comunicazione dell'istanza di avvio di cui all'art. 4, elevato a sessanta giorni, decorre dalla data del verbale di mancata conciliazione. Le parti possono inoltre congiuntamente dichiarare di ritenere assolti gli adempimenti di cui all'art. 4 attraverso l'istanza di conciliazione e le relative osservazioni; in tale caso ciascuna parte può, entro quindici giorni dalla data del verbale di mancata conciliazione, depositare presso la segreteria una memoria con l'indicazione dei documenti offerti in comunicazione e dei mezzi di prova di cui chiede l'acquisizione; la segreteria provvede a comunicare tempestivamente le memorie alle rispettive controparti. Entro lo stesso termine la segreteria procede al sorteggio di cui all'art. 5, c. 3. La prima riunione di cui all'art. 6, c. 1, si svolge entro il quarantesimo giorno successivo alla scadenza di tale termine. Degli accordi intervenuti fra le parti ai sensi del presente comma è data relativa certificazione nel verbale di mancata conciliazione.

    10. Il conciliatore ha diritto alle indennità di cui all’all. 2 erogate dalla Provincia e imputate agli oneri generali di amministrazione e di funzionamento di cui all'art. 10, c. 2. Nessun compenso spetta al conciliatore in caso di superamento del termine di cui al comma 7.

    11. Per il deposito del verbale di conciliazione e la relativa dichiarazione di esecutività si applica quanto previsto dall'art. 411, terzo comma, c.p.c. (nota 111).

     

    TITOLO III

    ARBITRATO IRRITUALE

    Art. 3
    (Accordo di deferimento della controversia ad arbitri)

    1. In caso di inutile esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all’art. 2 o del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all’art. 65 del d. lgs. n. 165/2001 (cfr. nota 107) o di decorso del termine di novanta giorni dallo stesso articolo previsto, l'interessato può, entro sessanta giorni dalla data del relativo verbale o di scadenza del predetto termine, anche tramite l'organizzazione sindacale alla quale aderisca o abbia conferito mandato, comunicare all’altra, tramite raccomandata A.R., una proposta di deferire ad arbitri la controversia non conciliata ai sensi dell'art. 2 secondo la procedura di cui ai seguenti articoli.

    2. La proposta deve contenere:

    3. La conforme accettazione della controparte di deferire ad arbitri la controversia è comunicata al proponente con le medesime forme e i corrispondenti contenuti di cui rispettivamente ai commi 2 e 3 compresa l'indicazione del luogo in cui devono essere effettuate le comunicazioni relative alla procedura, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della proposta.

    4. Quanto stabilito dal presente articolo non si applica in caso di accordo di deferire ad arbitri la controversia pattuito in sede di mancata conciliazione ai sensi dell'art. 2, c. 9.

     

    Art. 4
    (Istanza di avvio e memoria difensiva)

    1. Il proponente, pervenuta l’accettazione della controparte a procedere ad arbitrato irrituale, provvede, entro trenta giorni, a depositare presso la Segreteria conciliazioni e arbitrati, personalmente o tramite raccomandata A.R., una istanza di avvio di procedimento arbitrale indirizzata all'organismo di conciliazione e arbitrato in sede sindacale istituito presso la Provincia autonoma di Trento contenente le proprie generalità, residenza o sede, il luogo in cui devono essere effettuate le comunicazioni, le generalità e il domicilio della controparte, nonchè la completa esposizione dei fatti e della ragioni poste a fondamento della pretesa e dei mezzi di prova di cui chiede l'acquisizione con allegazione dei documenti offerti in comunicazione, il verbale relativo all’esito della procedura di conciliazione e relativi allegati o la documentazione relativa al decorso del termine di novanta giorni, copia della proposta e dell’accettazione della controparte di deferire ad arbitri la controversia di cui all'art. 3. L'istanza di avvio è comunicata tramite raccomandata A.R. alla controparte a cura della segreteria entro i successivi dieci giorni.

    2. La controparte deposita, con le medesime modalità e corrispondenti contenuti di cui al comma 1, entro trenta giorni dal ricevimento della istanza di avvio, una memoria difensiva contenente tutte le difese in fatto e in diritto e l'indicazione dei mezzi di prova di cui chiede l'acquisizione con allegazione dei documenti offerti in comunicazione. Detto termine opera quale termine di decadenza per le eccezioni procedimentali e di merito non rilevabili d'ufficio. La Segreteria provvede, entro i successivi dieci giorni, alla comunicazione della memoria difensiva all'altra parte tramite raccomandata A.R.

    3. L'eventuale istanza riconvenzionale deve essere proposta nella memoria difensiva a pena di decadenza. La controparte presenta, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'istanza riconvenzionale, relativa memoria difensiva ai sensi del comma 2.

    4. Quanto previsto dal presente articolo non trova applicazione in caso di intervenuto accordo in sede di mancata conciliazione ai sensi dell'art. 2, c. 9 secondo periodo.

     

    Art. 5
    (Individuazione degli arbitri; astensione e ricusazione)

    1. Le parti hanno facoltà di individuare consensualmente l'arbitro unico, il presidente e/o i due componenti del collegio arbitrale tra soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 8, dandone documentata comunicazione, compresa la relativa accettazione scritta dei designati, alla Segreteria entro e non oltre l'inizio delle operazioni di sorteggio dei componenti del collegio arbitrale ai sensi del comma 3. La Segreteria dà ai soggetti indicati dalle parti formale conferma dell'avvenuta designazione entro dieci giorni. Le parti possono altresì convenire di sostituire il collegio arbitrale con arbitro unico estratto a sorte dalla sezione C della lista di cui all'art. 8. Di tale accordo è data documentata comunicazione alla Segreteria entro e non oltre l'inizio delle operazioni di sorteggio dei componenti del collegio arbitrale ai sensi del comma 3.

    2. Salvo quanto previsto dal comma 1, il collegio arbitrale si compone di due membri e del presidente, individuati mediante estrazione a sorte rispettivamente dalle sezioni A e B nonchè C della lista di cui all’art. 8. Non può in ogni caso essere membro di tale collegio arbitrale il soggetto individuato, nella medesima controversia, quale conciliatore unico o dipendente dalla stessa amministrazione di appartenenza del lavoratore.

    3. Al sorteggio dei membri del collegio o, nei casi di cui al comma 1, dell'arbitro unico o del presidente del collegio, procede la Segreteria entro quindici giorni dal deposito dell'istanza di avvio di cui all'art. 4, c. 1, preavvisando le parti del relativo giorno e ora. Degli esiti del sorteggio è data immediata comunicazione scritta alle parti non comparse e agli arbitri sorteggiati. Questi ultimi hanno l'obbligo di astenersi nei casi previsti dall'art. 51 c.p.c. (cfr. nota 109) dandone tempestiva comunicazione alla Segreteria. Si procede in tale caso a nuovo sorteggio nei medesimi modi. Del mancato ricorrere di cause di astensione gli arbitri sorteggiati rilasciano relativa dichiarazione scritta.

    4. Ciascuna delle parti, con atto scritto e motivato da depositarsi entro dieci giorni dalla comunicazione dei risultati dell'estrazione, può ricusare gli arbitri sorteggiati ai sensi dell'art. 52 c.p.c. (cfr. nota 110). La segreteria in tale caso procede immediatamente a nuova estrazione ai sensi del comma 2 e seguenti escludendo i soggetti già ricusati. I soggetti così individuati non sono ulteriormente ricusabili dalla stessa parte.

    5. Sino ad avvenuta individuazione di tutti gli arbitri, consensuale o per estrazione a sorte, ciascuna delle parti può recedere dall'accordo di compromettere in arbitri la controversia dandone comunicazione scritta con raccomandata A.R. alla controparte e, successivamente al deposito dell'istanza di avvio di cui all'art. 4 o dell'accordo richiamato all'art. 4, c. 4, alla segreteria.

     

    Art. 6
    (Procedimento e lodo arbitrale)

    1. Il presidente del collegio ricevuta la comunicazione di designazione fissa la prima riunione per la trattazione della controversia da tenersi presso la sede della segreteria entro trenta giorni dal pervenimento della memoria difensiva di cui rispettivamente ai commi 2 e 3, dandone tramite segreteria comunicazione ai componenti del collegio e alle parti con preavviso di almeno dieci giorni.

    2. Le parti sono tenute a comparire personalmente o tramite rappresentante informato dei fatti e possono farsi assistere a proprie spese da un esperto di loro fiducia. Se nessuna delle parti compare senza giustificato motivo il procedimento è dichiarato estinto con ordinanza del collegio.

    3. Il collegio svolge la propria attività nel rispetto dei principi di terzietà, imparzialità e del contraddittorio nonchè delle norme previste dalla presente regolamentazione e, per quanto dalle stesse non espressamente previsto, nelle forme e nei modi più adeguati alle caratteristiche e finalità del procedimento. Nella prima riunione valuta la presenza e la regolarità dell'accordo di deferire ad arbitri la controversia e della costituzione delle parti dando le opportune disposizioni per l'eventuale regolarizzazione e con ordinanza dichiara comunque inammissibile la richiesta che riguardi controversie estranee a quelle rimesse al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro dall'art. 63, d. lgs. n. 165/2001 (nota 112) o qualora rilevi il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art. 2 o, salvo circostanze sopravvenute oggettivamente documentabili, la sostanziale eterogeneità, totale o parziale, fra oggetto del tentativo di conciliazione e dell'arbitrato sotto il profilo della pretesa fatta valere o delle relative ragioni. La dichiarata inammissibilità dell'istanza riconvenzionale non preclude la trattazione dell'istanza proposta in via principale.

    4. Il collegio può interrogare liberamente le parti, assumere testimonianze, acquisire documenti ed altri mezzi di prova ritenuti rilevanti per la decisione. Le parti possono presentare memorie esplicative e istanze. Su istanza della parte, l'associazione sindacale dalla stessa indicata ha facoltà di rendere in giudizio, tramite un suo rappresentante, informazioni e osservazioni orali o scritte. Tali informazioni possono altresì essere chieste dal collegio. Esaurita l'eventuale istruttoria e la discussione orale, il collegio si riserva di pronunziare il lodo sulle conclusioni precisate dalle parti. Sino a tale momento le parti possono consensualmente rinunciare al lodo o addivenire alla conciliazione della controversia dinanzi al collegio. Si applicano in tale ultimo caso e in quanto compatibili le disposizioni di cui all'art. 2, c. 8.

    5. Nel giudicare il collegio è tenuto all'osservanza delle norme di legge e di contratto collettivo. Quando sia certo il diritto ma non sia possibile determinare la somma dovuta, il collegio la liquida con valutazione equitativa. Per gli interessi e la rivalutazione dei crediti del lavoratore si applica l'art. 429, terzo comma, c.p.c. (nota 113).

    6. Quando, per la definizione della controversia è necessario risolvere in via pregiudiziale una questione concernente l'efficacia, la validità o l'interpretazione delle clausole di un contratto o accordo collettivo sottoscritto dall'A.P.RA.N., il collegio, con ordinanza, indica la questione da risolvere esplicitando la propria posizione, sospende il giudizio, fissa una nuova udienza non prima di sessanta giorni e dispone la comunicazione, a cura della Segreteria, dell'ordinanza, dell'istanza e della memoria difensiva all'A.P.RA.N. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione l'A.P.RA.N. convoca le organizzazioni sindacali firmatarie per verificare la possibilità di un accordo di interpretazione autentica della norma contrattuale. Il testo dell'accordo o, in mancanza, il verbale contenente le posizioni assunte dalle parti contrattuali è trasmesso dall'AP.RA.N. alla Segreteria del collegio in tempo utile per l'udienza fissata in ordinanza. L'A.P.RA.N. e le organizzazioni sindacali possono comunque depositare memorie concernenti la questione indicata in ordinanza. In difetto di tali adempimenti il collegio procede confermando la posizione indicata in ordinanza. Nel caso in cui le medesime questioni concernano un contratto collettivo sottoscritto dall'ARAN, il collegio le decide previa accettazione di entrambe le parti; in mancanza il procedimento si estingue.

    7. Qualora vengano in questione atti amministrativi presupposti rilevanti ai fini della decisione, il collegio arbitrale ne dà motivato atto con ordinanza e dichiara estinto il procedimento.

    8. Il lodo, deliberato a maggioranza dei voti, munito dell'indicazione delle parti, dei motivi, del dispositivo e sottoscritto dagli arbitri con l'indicazione del luogo e della data, è depositato presso la Segreteria entro sessanta giorni dalla data della prima udienza, motivatamente prorogabile con ordinanza del collegio di ulteriori trenta giorni; ulteriori proroghe devono essere consentite dalle parti. Nel caso di rinvio all'A.P.RA.N. previsto dal comma 6 il decorso di tale termine rimane sospeso per non più di sessanta giorni. Il termine è interrotto nel caso di sostituzione degli arbitri. Le indennità spettanti ai componenti del collegio arbitrale, stabilite all'all. 2, sono poste a carico della parte soccombente salvo diversa ripartizione stabilita nel lodo in caso di reciproca soccombenza o ai sensi di quanto previsto dall'art. 412, u.c., c.p.c. (nota 114). In caso di superamento del termine di deposito di cui al presente comma il trattamento indennitario dovuto agli arbitri è diminuito del 10% del trattamento pieno per ogni giorno di ritardo. Nessuna indennità è dovuta agli arbitri in difetto , nel lodo, di uno o più requisiti di cui al presente comma.

    9. La decisione è notificata alle parti integralmente e per iscritto a cura della Segreteria mediante raccomandata A.R. entro dieci giorni dal deposito, con l'avvertenza che ai sensi dell'art. 412-quater c.p.c. (nota 115) il lodo è impugnabile per motivi di validità in unico grado dinanzi al Tribunale in funzione del giudice del lavoro entro trenta giorni dall'avvenuta notificazione. In caso di mancato ritiro del plico raccomandato si provvede all'invio di seconda raccomandata. La correzione del lodo per errori materiali e di calcolo è operata dal collegio su istanza di parte entro venti giorni dalla richiesta sentite le parti.

    10. Decorso il termine per l'impugnazione o se le parti hanno previamente e congiuntamente dichiarato per iscritto di accettare il lodo arbitrale ovvero se il ricorso è stato respinto dal Tribunale, il lodo è depositato a cura delle parti nella cancelleria del Tribunale ai fini della dichiarazione di esecutività di cui all'art. 421-quater c.p.c. (nota 116).

    11. In caso di accoglimento del ricorso con sentenza divenuta definitiva e per causa imputabile agli arbitri, questi sono tenuti, entro trenta giorni dalla relativa richiesta della Segreteria e salvo dimostrino l'assenza di personale responsabilità, valutata dal Comitato di coordinamento, a restituire i compensi percepiti che vengono introitati nel bilancio provinciale e destinati alla copertura delle spese di funzionamento della procedura di conciliazione e arbitrato di cui all'art. 10, c. 2.

     

    Art. 7
    (Sanzioni disciplinari)

    1. Le sanzioni disciplinari possono essere impugnate mediante le procedure di cui alla presente regolamentazione in alternativa al ricorso al collegio arbitrale di disciplina di cui all'art. 51 della l.p. n. 7/1997 (cfr. nota 10) nel rispetto del termine dallo stesso previsto, entro il quale deve essere comunicata l'istanza di conciliazione di cui all'art. 2, c. 2.

    2. Le sanzioni disciplinari restano sospese sino al decorso del predetto termine e, in caso di impugnazione, fino alla pronuncia del lodo arbitrale.

     

    TITOLO IV

    NORME FINALI E TRANSITORIE

    Art. 8
    (Formazione della lista dei conciliatori e degli arbitri)

    1. Presso la Segreteria è depositata la lista dei designabili mediante estrazione a sorte come conciliatori unici, componenti e presidenti di collegio arbitrale con l'indicazione, per ciascun iscritto, di nome, cognome, data di nascita, professione, Ente di appartenenza se lavoratore dipendente e sezione di iscrizione.

    2. Gli arbitri da includere nella lista sono scelti, insindacabilmente, dal comitato di coordinamento di cui all'art. 1 nel numero massimo dalla stesso stabilito tra coloro che, entro i termini stabiliti e a seguito di pubblico avviso, abbiano presentato relativa domanda corredata da dichiarazione scritta dell'interessato in ordine alla propria imparzialità e indipendenza e in possesso dei seguenti requisiti:

    1. laurea in giurisprudenza di durata quadriennale o quinquennale;

    2. possesso dei requisiti per l'ammissione ai pubblici concorsi;

    3. appartenenza ad una delle seguenti categorie:

    1. ex magistrati della giurisdizione ordinaria che abbiano esercitato le funzioni di giudice del lavoro;

    2. docenti universitari e ricercatori confermati di diritto del lavoro e/o diritto sindacale o materie affini;

    3. ex magistrati della giurisdizione ordinaria che abbiano esercitato funzioni in materia di diritto civile o commerciale; ex magistrati della giurisdizione amministrativa o contabile;

    4. docenti universitari e ricercatori confermati in materia di diritto privato, civile, commerciale, procedura civile e diritto amministrativo;

    5. dipendenti di enti pubblici e privati o liberi professionisti con specifica e documentata esperienza, di almeno cinque anni alla data di pubblicazione dell'avviso di cui al c. 2, in materia di conciliazioni e/o arbitrati e/o contenzioso in materia di lavoro; fermi restando gli ulteriori requisiti, detto termine è ridotto a quattro anni per i soggetti che abbiano superato i corsi di formazione di cui all'art. 1; è ridotto a tre anni per i soggetti muniti di dottorato di ricerca in materia di diritto del lavoro o di corsi di specializzazione postuniversitari nella medesima materia di durata almeno triennale.

    3. La lista si compone di tre sezioni denominate A, B e C. Nella sezione A sono iscritti i soggetti che ottengono l'assenso da parte della maggioranza della rappresentanza dell'A.P.RA.N. Nella sezione B sono iscritti i soggetti che ottengono l'assenso della maggioranza dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali. Nella sezione C sono iscritti i soggetti che ottengono il doppio assenso con preferenza per quelli appartenenti alle categorie sub lett. a) e b) del comma 2; tali soggetti svolgono le funzioni di conciliatore unico e di presidente di collegio arbitrale.

    4. Costituisce motivo di cancellazione dalle liste, deliberata a giudizio insindacabile del comitato di coordinamento:

    1. la perdita dei requisiti di cui al comma 2;

    2. la violazione degli obblighi di imparzialità e di indipendenza;

    3. il mancato espletamento dell'incarico senza giustificati motivi o, a prescindere, per tre volte consecutive;

    4. l'inadempimento dell'obbligo di restituzione delle indennità di cui all'art. 6, c. 11;

    5. la reiterata violazione di norme legge e di procedimento;

    6. la perdurante incapacità psicofisica.

    5. Il soggetto cancellato dalla lista ai sensi del comma 4 non può presentare nuova domanda di iscrizione alla lista prima del decorso di cinque anni dalla data del provvedimento di cancellazione.

     

    Art. 9
    (Segreteria conciliazioni e arbitrati)

    1. Presso la Provincia autonoma di Trento è costituita la Segreteria conciliazioni e arbitrati con il compito di assicurare il supporto alle attività del comitato di coordinamento e degli arbitri, provvedere alla tenuta della lista degli arbitri ed effettuare le operazioni di estrazione a sorte , liquidarne i compensi, ricevere le richieste di esperimento di tentativo obbligatorio di conciliazione e di devoluzione ad arbitri della controversia, effettuare le comunicazioni alle parti agevolandone gli adempimenti e la partecipazione al procedimento, redigere i verbali di riunione e ogni altro adempimento procedimentale alla stessa rimesso dalla presente regolamentazione.

     

    Art. 10
    (Durata della regolamentazione e relativi oneri)

    1. La presente regolamentazione ha durata biennale. Le procedure di conciliazione ed arbitrato sono attivate decorsi quattro mesi dalla data di entrata in vigore del CCPL, prorogabili di un mese con decisione del comitato. Sino a tale data lo stesso, coadiuvato dalla segreteria conciliazioni e arbitrati, procede agli adempimenti propedeutici all'applicazione della normativa.

    2. Gli oneri generali di amministrazione e di funzionamento della presente regolamentazione sono considerati costi contrattuali da ripartirsi fra i comparti di contrattazione provinciale. Sino alla conclusione dei primi contratti collettivi successivi alla presente regolamentazione, i predetti oneri restano a carico della Provincia autonoma di Trento.

     

    Art. 11
    (Sospensione dei termini)

    1. Tutti i termini previsti dalla presente regolamentazione, salvo quelli disciplinati direttamente dalla legge, sono sospesi durante il mese di agosto di ciascun anno solare.

    Allegato 1

     

    STATUTO DEL COMITATO DI COORDINAMENTO PROVINCIALE PER LE CONCILIAZIONI E GLI ARBITRATI IN SEDE SINDACALE

     

     

    Art. 1
    (Compiti)

    1. In considerazione del carattere sperimentale della presente regolamentazione e della conseguente necessità di acquisire una collaborazione quanto più possibile ampia nella fase di avvio delle nuove regole, il Comitato di coordinamento provinciale per le conciliazioni e gli arbitrati in sede sindacale è composto dall'A.P.RA.N. e dalle confederazioni rappresentative. Gli stessi soggetti si riservano di ridefinire natura e funzione del predetto Comitato sulla base delle indicazioni dell'esperienza nel frattempo maturata. Sono compiti prioritari del Comitato di coordinamento:

  • il monitoraggio del flusso delle conciliazioni e delle decisioni arbitrali;

  • effettuare la selezione degli arbitri;

  • adeguare la misura delle indennità spettanti agli arbitri, in relazione al valore, alla rilevanza e complessità della controversia nonché alla durata dell'opera prestata;

  • favorire la partecipazione di soggetti qualificati a corsi interdisciplinari di formazione per l'esercizio dell'attività di arbitro;

  • predisporre entro il termine biennale di cui all'art. 10 una relazione di sintesi sugli esiti della sperimentazione formulando proposte per la revisione della normativa;

  • curare gli ulteriori adempimenti allo stesso rimessi dalla presente regolamentazione.

  •  

    Art. 2
    (Composizione)

    1. Fanno parte del Comitato una rappresentanza dell'A.P.RA.N. e un rappresentante di ciascuna delle confederazioni sindacali rappresentative. L'incarico di coordinatore è affidato al presidente dell'A.P.RA.N. o suo delegato.

     

    Art. 3.
    (Funzionamento)

    1. L'interazione tra i membri del Comitato si svolge in un contesto cooperativo che valorizza la qualità del contributo di sostegno all'avvio dell'esperienza a cui sono tenute le parti firmatarie. Ulteriori modalità di funzionamento del Comitato saranno eventualmente stabilite dallo stesso con apposito regolamento.

     

    Allegato 2

     

    TABELLE INDENNITA’ CONCILIATORI E ARBITRI

     

    TARIFFE CONCILIATORE UNICO
    (a carico della Provincia autonoma di Trento)

    CONCILIATORE UNICO

    Valore indeterminato di modesta rilevanza e comunque di valore fino ad € 10.329,00

    Valore superiore ad € 10.329,00

    € 155,00

    € 210,00

     

    TARIFFE ARBITRO UNICO

    ARBITRO UNICO

    Valore indeterminato di modesta rilevanza (es. sanzioni conservative del rapporto) o valore sino ad
    € 2.582,00

    Valore da
    € 2.582,00 ad
    € 10.329,00

    Valore da
    € 10.329 
    ad 
    € 25.823,00

    Valore da
    € 25.823,00 ad
    € 51.646,00

    Valore da
    € 51.646,00 ad
    € 103.291

    Valore superiore ad
    € 103.291,00

    € 258,00

    € 620,00

    € 955,00

    € 1.911,00

    € 2.943,00

    € 4.132,00

     

    TARIFFE COMPONENTI E PRESIDENTE DEL COLLEGIO PER ARBITRALE

     

    Valore indeterminato di modesta rilevanza (es. sanzioni conservative del rapporto) o Valore sino ad
    € 2.582,00

    Valore da
    € 2.582,00
     ad
    € 10.329,00

    Valore da
    € 10.329,00
    ad
    € 25.823,00

    Valore da
    € 25.823,00
    ad
    € 51.646,00

    Valore da
    € 51.646,00
    ad
    € 103.291,00

    Valore superiore ad
    € 103.291,00

    PER CIASCUN COMPONENTE DEL COLLEGIO ARBITRALE

    € 155,00

    € 310,00

    € 491,00

    € 955,00

    € 1.472,00

    € 2.066,00

    PRESIDENTE COLLEGIO ARBITRALE

    € 207,00

    € 362,00

    € 568,00

    € 1.162,00

    € 1.627,00

    € 2.479,00

    TOTALE IND.
    COLLEGIO

    € 516,00

    € 981,00

    € 1.549,00

    € 3.073,00

    € 4.571,00

    € 6.611,00

     

    CRITERI DI CORRESPONSIONE DELLE INDENNITA'

    1. In caso di inammissibilità del tentativo di conciliazione e di mancata comparizione di una o entrambe le parti alla riunione l'indennità dovuta al conciliatore è pari a 2/3 di quella di prima fascia (controversie di valore fino a 2.582,00 Euro).

    2. In caso di irricevibilità, inammissibilità dell'istanza di avvio e di estinzione del procedimento arbitrale sono corrisposte le indennità di prima fascia (controversie di valore fino a 2582,00 Euro) ridotte a 2/3 a carico, in eguale misura, delle parti.

    3. In caso di consensuale rinuncia al lodo o di conciliazione in corso di procedimento arbitrale gli arbitri hanno diritto a due terzi dell'indennità ordinaria prevista per gli arbitri, ripartita, salvo diverso accordo, in parti eguali fra le parti.

    4. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche destinatarie della presente regolamentazione individuati quali arbitri svolgono l'attività in orario di servizio e hanno diritto alla metà delle indennità sopra previste, fatto salvo ogni ulteriore trattamento indennitario previsto dai contratti collettivi.

    5. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche destinatarie della presente regolamentazione chiamati ad assistere, in funzioni di esperti, le pubbliche amministrazioni in sede di conciliazione e di arbitrato, svolgono la propria attività in orario di servizio e hanno diritto alle indennità previste in sede contrattuale.

    6. Gli importi delle indennità dovute ai conciliatori e agli arbitri sono liquidate e riscosse dalla Segreteria; gli importi sono arrotondati all'Euro per difetto; è ammesso reclamo da parte degli interessati al Comitato di coordinamento entro venti giorni dalla relativa comunicazione.


    ALLEGATO E/1

    RETRIBUZIONE FONDAMENTALE ALL'1.1.2003

    CATEGORIE/
    LIVELLI

    A

    B

    C

    D

    E

    STIPENDIO TABELLARE

    ASSEGNO

    ELEMENTO DISTINTO DELLA RETRIBUZIONE

    INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE

    ELEMENTO AGGIUNTIVO DELLA RETRIBUZIONE
    (*)

    1^ posizione retributiva

    2^ posizione retributiva

    3^ posizione retributiva

    4^ posizione
    retributiva

    a.l. €

    a.l. €

    a.l. €

    a.l. €

    a.l. €

    a.l. €

    a.l. €

    a.l. €

    A

    7.704,00

    8.052,00

    8.412,00

    8.760,00

    1.769,90

    139,44

    6.235,70

    .

    B base

    8.436,00

    8.820,00

    9.204,00

    9.576,00

    1.932,58

    139,44

    6.277,53

    .

    B evoluto

    9.168,00

    9.588,00

    10.008,00

    10.416,00

    2.151,56

    .

    6.317,82

    .

    C base

    10.116,00

    10.572,00

    11.028,00

    11.880,00

    2.323,54

    .

    6.371,01

    .

    C evoluto

    11.604,00

    12.144,00

    12.696,00

    13.704,00

    2.764,59

    .

    6.445,90

    .

    D base

    12.684,00

    13.308,00

    13.932,00

    14.556,00

    3.213,39

    .

    6.545,06

    .

    Laurea specialistica e laurea quadriennale

    .

    .

    .

    .

    .

    .

    .

    624,00

    Abilitazioni e specializzazioni

    . .

    .

    .

    .

    .

    .

    1.176,00

    Avvocati

    . .

    .

    .

    .

    .

    .

    1.680,00

    D evoluto

    15.216,00

    15.912,00

    16.608,00

    17.304,00

    4.023,72

    .

    6.641,64

    .

    (*) Detti importi spettano nelle misure indicate:

    1. per le figure professionali che accedono a tali posizioni con concorsi che richiedono i titoli ivi specificati;

    2. a tutto il personale in servizio già inquadrato nelle posizioni retributive D15, D16 e D17 e nelle posizioni di progressione delle medesime.


    Allegato E/2

    C.C.P.L. 2002 - 2005 PERSONALE COMPARTO AUTONOMIE LOCALI - BIENNIO ECONOMICO 2002/2003

    CATEGORIE/LIVELLI

    AUMENTO MENSILE LORDO
    DAL 1.1.2002

    A

    31,12

    A 2^ pos. retr.

    31,91

    Bbase

    32,85

    Bbase 2^ pos. retr.

    33,71

    Bevoluto

    34,59

    Bevoluto 2^ pos. retr.

    35,51

    Cbase

    36,80

    Cbase 2^ pos. retr.

    37,82

    Cevoluto

    40,29

    Cevoluto 2^ pos. retr.

    41,52

    Dbase 14

    41,33

    Dbase 14 - 2^ pos. Retr.

    42,52

    Dbase 15

    44,32

    Dbase15 - 2^ pos. Retr.

    45,71

    Dbase 16

    45,50

    Dbase 16 - 2^ pos. Retr.

    46,90

    Dbase 17

    46,68

    Dbase 17 - 2^ pos. Retr.

    48,05

    Devoluto

    48,80

    Devoluto 2^ pos. Retr.

    50,35

     


    Allegato E/3

    Disciplina dell’indennità per lo svolgimento di attività tecniche prevista dall’art. 119 del CCPL

    Art. 1
    Ambito di applicazione

    1. La presente indennità non compete al personale appartenente alle qualifiche forestali e al Corpo permanente dei Vigili del Fuoco.

     

    Art. 2
    Fondo per la progettazione e la direzione lavori (4)

    1. L'Amministrazione costituisce un fondo pari all'1,50% del costo preventivato delle opere e/o lavori progettati nell’anno di riferimento, nonché degli stati di avanzamento liquidati nell'anno di riferimento, secondo i criteri di cui ai seguenti commi.

    2. Alle strutture nelle quali viene svolta attività tecnica (es. rilevazioni tavolari e catastali connesse all’attività espropriativa, frazionamenti, erezione di particelle edificiali e fondiarie, redazione elenco prezzi) e di supporto amministrativo strettamente connesse alla progettazione e alla direzione lavori è destinato al fondo per la produttività e il miglioramento dei servizi un importo pari al 10% lordo del fondo di cui al comma 1. Con successivo accordo decentrato le Amministrazioni e le organizzazioni sindacali individuano le strutture cui sono attribuite le risorse di cui al presente comma e definiscono le modalità di attribuzione dei compensi al personale interessato, tenuto conto del grado di coinvolgimento e delle modalità di esercizio delle attività.

    3. Nell’accordo decentrato di cui al comma 2 sono altresì individuate ulteriori attività tecniche, per il cui svolgimento spetta l’attribuzione di un compenso, il cui ammontare è determinato nell’ambito dell’accordo stesso, contestualmente all’individuazione delle modalità di finanziamento.

    4. Il fondo di cui al comma 1 e la quota di cui al comma 2 sono quantificati al lordo degli oneri per contributi previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Amministrazione e ripartiti al netto degli oneri.

    5. Alla formazione del fondo di cui al comma 1 partecipano le quote di costo delle opere riferibili ad apporti tecnici esterni nella misura del 30%.

    (4) Modificato dall'art. 12 accordo stralcio biennio economico 06-07 del 20 aprile 2007

    Art. 3
    Definizione di costo preventivo di un'opera o lavoro

    1. E' definito costo preventivo di un'opera o lavoro l'importo complessivo di progetto, inclusa la manodopera (anche se computata al termine), al netto delle somme a disposizione dell'Amministrazione (espropriazioni, imprevisti, oneri fiscali, spese tecniche).

    2. Per costo degli stati di avanzamento si intende l'importo lordo delle opere, al netto degli oneri fiscali.

     

    Art. 4
    Definizione di opere e lavori progettati

    1. Ferma restando la definizione di progetto prevista dagli articoli 14, 15, 16 e 17 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e ss.mm. (nota 117), e nei casi previsti dagli articoli 52 e 53 della medesima legge provinciale (nota 118), qualora in presenza di progetto esecutivo, per opere e lavori progettati per i fini del presente accordo si intendono:

    a. le opere ed i lavori approvati con provvedimento dell’organo competente entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, corredati di progetto;

    b. le opere ed i lavori richiesti, con incarico al Servizio cui compete la realizzazione delle opere, per i quali non sia intervenuta l'approvazione dell’organo competente per motivi diversi da quelli riconducibili alla progettazione; sono ammesse, limitatamente alla quota certificata dal dirigente, anche le progettazioni realizzate parzialmente entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento;

    c. le opere ed i lavori richiesti, con incarico al Servizio cui compete la realizzazione delle opere, da parte di altri Enti. Tali progetti devono essere verificati dal dirigente, ultimati e trasmessi entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, ovvero anche parzialmente per la quota certificata dal dirigente;

    d. i progetti e le varianti progettuali che si rendessero necessari ai fini della realizzazione dell'opera ed approvati con gli stessi criteri di cui ai precedenti punti a., b. e c. entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento. Da tali progetti sono esclusi quelli che vengono elaborati a causa di errore progettuale.

     

    Art. 5
    Definizione di stati di avanzamento liquidati

    1. Per stati di avanzamento liquidati nell'anno si intendono:

    a. gli stati di avanzamento e/o stati finali redatti dal direttore dei lavori entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento;

    b. le fatture recanti il timbro e la data di congruità apposti dal direttore dei lavori entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, qualora le opere eseguite non comportino la redazione di stati di avanzamento.

     

    Art. 6
    Ripartizione del fondo

    1. La ripartizione del fondo avviene, tenuto conto dei coefficienti per tipologia di opere e/o lavori come riportate nella seguente tabella, moltiplicando l'importo di cui al comma 1 dell’art. 2 per il relativo coefficiente:

    Tipologia delle opere e/o lavori

    Coefficienti di attribuzione

    Interventi di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, restauro, ristrutturazione, sostituzione edilizia, demolizione del patrimonio edilizio esistente

    Impiantistica:

    · connessa alla produzione, al trasporto e alla distribuzione dell’energia elettrica
    · radiotelevisiva ed elettronica
    · di riscaldamento e di climatizzazione
    · idrosanitaria
    · di trasporto ed utilizzazione di gas
    · di sollevamento di persone (ascensori)
    · di protezione antincendio

    1,5

    Costruzione di edifici (es. scuole, ospedali, case di abitazione civile e popolare, prigioni, stazioni, caserme, ecc.)

    1,3

    Costruzione di gallerie, ponti e dighe

    1,1

    Costruzione di strade

    1

    Realizzazione di impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua. Fognature urbane e opere igienico-sanitarie in genere. Costruzione di impianti di trattamento e smaltimento rifiuti

    1

    Realizzazione di impianti idraulici per produzione di energia elettrica e sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani. Attività connesse alla tutela del suolo e al ripristino ambientale

    1

    2. Qualora la ripartizione del fondo comporti in ciascun anno lo sforamento del limite dell'1,5% al netto degli oneri riflessi sulla totalità dei lavori e delle opere di cui all'art. 2, l'Amministrazione provvederà d'ufficio a riproporzionare le quote fino a concorrenza del suddetto limite.(*)

    (*)  interpretazione autentica di data 6 aprile 2004.

     

    Art. 7
    Indennità di progettazione e direzione lavori

    1. Il fondo di cui all'art. 2 é destinato alla corresponsione dell'indennità di progettazione e direzione lavori, secondo i coefficienti connessi alle attività di seguito riportate:

    1. coordinamento del gruppo di progettazione dall'1% al 4%:
      attività di definizione delle esigenze tecniche nonché delle linee generali dell'intervento, di cura dell'iter tecnico-amministrativo progettuale con conferenze periodiche, di supervisione dell'intera procedura dell'elaborazione progettuale, anche nel caso di incarichi professionali esterni, di garanzia della qualità del prodotto finale, che sarà (nota 119) redatto ai sensi della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e successive modifiche e che dovrà contenere tutti gli elaborati necessari a soddisfare la fattibilità delle opere e dei lavori. Possibilità di partecipazione al gruppo di lavoro, eventualmente in maniera diretta, in qualità di progettista di settore. Qualora la percentuale massima non sia raggiunta, la differenza è assegnata al gruppo di progettazione;

    2. coordinamento del gruppo di direzione lavori dall'1% al 4%:
      assunzione del coordinamento e controllo dell'attività del gruppo di direzione lavori ed, in particolare, di controllo dell'iter tecnico-amministrativo delle opere. Assunzione dell'eventuale incarico di alta sorveglianza dei lavori nel caso di incarichi professionali esterni. Possibilità di partecipazione al gruppo di lavoro, eventualmente in qualità di direttore dei lavori. Qualora la percentuale massima non sia raggiunta, la differenza è assegnata all’ufficio di direzione lavori;

    3. gruppo di progettazione fino al 52%:
      attività di cui agli artt. 14, 15, 16 e 17 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e successive modifiche (cfr. nota 117) e nei casi previsti dagli articoli 52 e 53 della medesima legge provinciale (cfr. nota 118), qualora in presenza di progetto esecutivo e secondo i coefficienti di seguito riportati:
      - progettazione preliminare fino al 20%
      - progettazione definitiva fino al 35%
      - progettazione esecutiva fino al 45 %.
      Nel caso di progettazione a più livelli, le percentuali corrispondenti alle varie fasi di progettazione vanno cumulate.
      Nella progettazione esecutiva sono ricomprese le attività di redazione di relazioni tecniche e dimensionamenti in genere, di redazione di elaborati grafici e particolari costruttivi, di computo metrico estimativo ed analisi prezzi, di predisposizione di capitolati e documenti tecnici di contratto, remunerabili secondo i coefficienti indicati nella Tabella B);

    4. coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione fino al 5%:
      attività di cui all'art. 4 del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 (nota 120). Nel coordinamento in fase di progettazione sono ricomprese le prime indicazioni e prescrizioni, il piano di sicurezza, la stima dei relativi oneri e la redazione del fascicolo secondo i coefficienti indicati nella Tabella B);

    5. ufficio di direzione lavori fino al 35%:
      attività di cui all'art. 22 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (nota 121) e di cui all'art. 124 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 (nota 122). Qualora i lavori vengano svolti ai sensi degli artt. 52 e 53 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (cfr. nota 118), sulla base di una perizia di spesa riferita esclusivamente ad opere e lavori eseguiti ed in assenza di progetto esecutivo, ai dipendenti che svolgono la direzione lavori viene attribuita una percentuale pari al 90% del fondo. Sono altresì ricomprese nell’ufficio di direzione lavori le attività di direzione e liquidazione lavori e di assistenza e contabilità lavori svolte dai direttori operativi e dagli ispettori di cantiere, secondo i coefficienti indicati nella Tabella B).

     

    Art. 8
    Figure professionali interessate

    1. L'attribuzione delle indennità di cui al presente allegato E/3 spetta, di norma, al personale tecnico addetto alle attività di cui all'art. 7, inquadrato nelle figure professionali di:

    • coadiutore tecnico;

    • operatore tecnico;

    • assistente - indirizzo tecnico/sanitario - ambientale;

    • collaboratore ad indirizzo tecnico/ sanitario - ambientale;

    • funzionario collaboratore in materie tecniche (attività prevalente rispetto alle attività svolte – progettazione);

    • funzionario ad indirizzo tecnico (attività non prevalente rispetto alle attività ordinariamente svolte);

    • funzionario abilitato architetto, ingegnere, forestale, geologo;

    • funzionario collaboratore esperto (in materie tecniche);

    • funzionario esperto - indirizzo tecnico;

    • funzionario esperto architetto, ingegnere, forestale, geologo.

    2. Le figure professionali di cui al presente articolo sono indicative e l’attribuzione dell’indennità per lo svolgimento di attività tecniche può essere corrisposta anche ad altre figure, cui siano legittimamente attribuibili le attività previste dal presente allegato.

     

    Art. 9
    Affidamento degli incarichi

    1. Il dirigente del Servizio competente alla redazione del progetto o all'esecuzione dei lavori, sentiti anche i direttori, individua, secondo le modalità disciplinate all’articolo precedente, i dipendenti idonei a costituire il gruppo tecnico di progettazione ed, analogamente, per le direzioni lavori, il gruppo tecnico di direzione lavori.

    2. Il dirigente nomina, con incarico scritto, il coordinatore del gruppo di progettazione e il gruppo di progettazione. All'interno del gruppo di progettazione, individua altresì inequivocabilmente le competenze di ciascuno.

    3. Il dirigente nomina, con incarico scritto, il coordinatore dell’ufficio di direzione lavori, nonché i componenti dell’ufficio stesso. Inoltre, all'interno del gruppo di direzione lavori, individua inequivocabilmente le competenze di ciascuno.

    4. Tutti gli elaborati grafici di progetto ed i suoi allegati dovranno essere firmati dal coordinatore, dai progettisti e riportare i nominativi del gruppo di progettazione.

    5. I criteri per la scelta di tali tecnici, in funzione della complessità ed entità dell'opera, saranno dettati dalla specializzazione e dal grado di esperienza maturata nella disciplina specifica e nella categoria dei lavori in oggetto, nonché dai limiti della professionalità dati dalla legge e dalle normative in vigore ed assicurando la rotazione dei componenti nel rispetto dei suddetti criteri.

     

    Art. 10
    Indennità per il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione

    1. Con decorrenza 1.1.2001, al personale addetto al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione di cui all'art. 5 del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 (nota 123) è attribuito un compenso calcolato fino ad un massimo del 15% della tariffa professionale minima vigente.

    2. L’indennità di cui al comma 1 é attribuita con provvedimento dell’organo che ha affidato la progettazione e la direzione lavori.

    3. Al finanziamento dell’indennità si provvede a carico dello stanziamento di ciascuna opera. Per le progettazioni sopra soglia comunitaria, il tetto massimo dell’indennità è pari a € 30.000,00, non superabile su base annua né per ogni singolo lavoro. Per le progettazioni sotto soglia comunitaria il tetto massimo è quello ordinario di cui all’art. 13.

    4. L’indennità si riferisce a tutto il periodo di esecuzione dei lavori di cui all’art. 4.

    5. Le risorse destinate al finanziamento del compenso di cui al presente articolo possono essere destinate in misura non superiore al 5% ad integrazione del compenso di cui all’art. 7, lett. d).

    6. Nei casi di amministrazione diretta dei lavori, al soggetto che abbia in carico la cura degli adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 626/1994 (cfr. nota 23) sia in fase di progettazione che di esecuzione è attribuita, nel rispetto dei limiti di cui all’art. 13, una indennità calcolata con le modalità di cui al comma 1. (3) (50)

    (3) Integrato dall'art. 11 dell'accordo stralcio biennio economico 06-07 del 20 aprile 2007
    (50) Sospeso dal comma 3 dell'art. 54 Accordo per il rinnovo del CCPL quadriennio 2006-2009 - biennio 2008-2009 del 22 settembre 2008

     

     

    Art. 11
    Indennità per atti di pianificazione territoriale

    1. Al personale dei Comuni e loro forme associative e dei Comprensori, che firmi atti di pianificazione territoriale previsti dalla legge urbanistica provinciale, è attribuita una indennità nella misura massima del 16,5% della tariffa professionale minima e comunque non oltre il tetto massimo di cui all’art. 13.

    2. Qualora il responsabile del procedimento urbanistico sia un soggetto diverso da quello che ha sottoscritto l’atto di pianificazione, è attribuito un compenso pari al 7,5% della base di calcolo di cui al comma 1.

    3. Ad incremento del fondo per la produttività e il miglioramento dei servizi - quota progetti - è destinata, in relazione all’apporto del personale amministrativo al singolo atto di pianificazione, una percentuale pari al 6% della base di calcolo di cui al comma 1.

     

    Art. 12
    Criteri di liquidazione

    1. Per la Provincia autonoma di Trento, ai fini dello stanziamento in bilancio delle risorse necessarie, i dirigenti interessati comunicano, entro il 31 agosto di ogni anno, al Servizio per il Personale l'ammontare della quota del fondo di pertinenza del Servizio.

    2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, a consuntivo dell'attività di progettazione e di direzione lavori riferita all'anno precedente, il dirigente redige una apposita scheda tecnico-finanziaria (Tabella A), trasmettendola entro i 10 giorni successivi al Servizio per il Personale.

    3. Nel caso in cui la sommatoria delle quote calcolate da ogni Servizio interessato risulti essere superiore alla capienza dell'apposito capitolo di Bilancio, in relazione sia agli stanziamenti relativi all'anno di riferimento che a quello di pagamento, il Servizio per il Personale provvederà ad una riduzione proporzionale delle relative quote, in attesa dell'integrazione del fondo stanziato in bilancio, dando comunicazione del nuovo ammontare alle strutture medesime. Qualora, invece, il fondo risulti capiente, il Servizio per il Personale si limiterà a confermare alle strutture la quota nell'ammontare dalle stesse determinata.

    4. Ogni Servizio provvederà quindi, entro il 31 marzo, a ripartire la quota confermata dal Servizio per il Personale tra i dipendenti interessati, tenuto conto del limite massimo di cui all’art. 13 e ad indicare su apposito modello di liquidazione, da trasmettere all'Ufficio previdenza e stipendi e per conoscenza al Servizio per il Personale, l'ammontare dell'importo spettante a ciascun dipendente.

    5. L'indennità liquidata individualmente ai sensi del comma 4 può essere suddivisa in due quote:

    • quota a) fissa del 70% dell’importo liquidabile previsto al comma 4;

    • quota b) variabile fino al 30% dell’importo liquidabile previsto al comma 4, attribuita dal dirigente tenuto conto di:
      - produttività comparata della progettazione e direzione lavori (rispetto di tempi, ecc.);
      - economicità delle scelte progettuali e di direzione dei lavori.

    6. Il meccanismo di liquidazione di cui al comma 5 è oggetto di verifica congiunta con le organizzazioni sindacali, decorso un anno dalla sua applicazione.

    7. Alla liquidazione delle somme dovute si provvede nell'ambito della prima mensilità utile del dipendente e comunque entro 60 giorni dalla data di ricevimento del modello di richiesta liquidazione di cui al precedente comma 4.

    8. Alle Amministrazioni diverse dalla Provincia autonoma di Trento le disposizioni di questo articolo si applicano nel rispetto dei rispettivi ordinamenti.

    9. Per gli Enti diversi dalla Provincia, il termine per l’erogazione è, di norma, stabilito al 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento del fondo.

     

    Art. 13
    Cumulo con altre indennità

    1. Le indennità disciplinate nel presente accordo sono cumulabili con altre indennità fisse (es. indennità area direttiva e altre indennità corrisposte per almeno 12 mensilità) fino a concorrenza di annui lordi € 8.500,00.

    2. L’importo massimo liquidabile a titolo di indennità di progettazione e direzione lavori è pari ad annui lordi € 8.500,00, qualora il contributo del dipendente come progettista e direttore lavori superi il 70% dell’indennità complessiva accumulata. Negli altri casi, l’importo massimo liquidabile è pari ad € 7.500,00.

     

    Art. 14
    Norma transitoria

    1. Nell’ambito dei contratti collettivi per il personale con qualifica di dirigente e di direttore vengono disciplinate le modalità di erogazione del trattamento accessorio per il personale che svolge attività di progettazione e di direzione lavori. Nel frattempo, rimangono confermate le vigenti disposizioni.


    TABELLA A

    Dipartimento

    Servizio

    Ufficio

    Scheda tecnico-finanziaria

    TIPOLOGIA DI OPERE E/O LAVORI

    COSTO PREVENTIVATO DELLE OPERE PROGETTATE DALLA STRUTTURA E DEGLI STATI DI AVANZAMENTO LIQUIDATI NELL'ANNO PER L'ATTIVITÀ DI DIREZIONE LAVORI

    QUOTA SPETTANTE
    (con riferimento ai coefficienti fissati all'art. 6)

    Interventi di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, restauro, ristrutturazione, sostituzione edilizia, demolizione del patrimonio edilizio esistente

    Impiantistica:
    · connessa alla produzione, al trasporto e alla distribuzione dell’energia elettrica
    · radiotelevisiva ed elettronica
    · di riscaldamento e di climatizzazione
    · idrosanitaria
    · di trasporto ed utilizzazione di gas
    · di sollevamento di persone (ascensori)
    · di protezione antincendio

    .

    .

    Costruzione di edifici (scuole, ospedali, case di abitazione civile e popolare, prigioni, stazioni, caserme)

    .

    .

    Costruzione di gallerie, ponti e dighe

    .

    .

    Costruzione di strade

    .

    .

    Realizzazione di impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua. Fognature urbane e opere igienico-sanitarie. Costruzione di impianti di trattamento e smaltimento rifiuti

    .

    .

    Realizzazione di impianti idraulici per produzione di energia elettrica e sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani. Attività connesse alla tutela del suolo e al ripristino ambientale

    .

    .


    TABELLA B

    PRESTAZIONI PARZIALI GRUPPO DI PROGETTAZIONE

     

    Relazioni tecniche e dimensionamenti in genere

    dal 5% al 10%

    Elaborati grafici e particolari costruttivi

    dal 30% al 40%

    Computo metrico estimativo, analisi prezzi e quadro economico

    dal 10% al 20%

    Capitolati e documenti tecnici di contratto

    dal 5% al 10%

     

    PRESTAZIONI PARZIALI COORDINAMENTO SICUREZZA

    Prime indicazioni e prescrizioni (progetto definitivo)

    dal 15% al 25%

    Piano della sicurezza, stima degli oneri e fascicolo (progetto esecutivo)

    dal 75% al 85%

     

    PRESTAZIONI PARZIALI UFFICIO DIREZIONI LAVORI

    Direzione e liquidazione lavori

    dal 30% al 50%

    Assistenza e contabilità lavori

    dal 50% al 70%

     


    Allegato E/4

    Disciplina dell’indennità per lo svolgimento di attività defensionale prevista dall’art. 120 del CCPL

     

     

    Art. 1
    Fondo per l'attività defensionale

    1. In attuazione dell’articolo 39 dell’Accordo di settore sottoscritto in data 21 settembre 2001 (nota 124), è istituito uno specifico fondo per l’attività defensionale, finanziato annualmente con il 40% degli onorari di avvocato recuperati dall'Amministrazione a seguito di sentenza, di ordinanza, di decreto o di lodo divenuti irretrattabili.

    2. Il fondo di cui al comma 1 è incrementato nella misura percentuale necessaria al finanziamento della rideterminazione dell’indennità corrisposta in via alternativa ai sensi del successivo articolo 4, anche mediante utilizzo delle risorse di cui al restante 60%.

     

    Art. 2
    Indennità per attività defensionale

    1. Il fondo di cui al precedente articolo è destinato alla corresponsione dell’indennità per attività defensionale ed è ripartito fra gli avvocati, assegnati da almeno due anni alle strutture competenti per gli affari contenziosi dalla stipula del presente CCPL, iscritti nell'elenco speciale del relativo albo professionale.

     

    Art. 3
    Modalità di calcolo

    1. La ripartizione del fondo avviene secondo i parametri di cui alla Tabella a) in relazione alla posizione economica in godimento. I parametri di cui all’allegata tabella sono suscettibili di modifica nel caso di mutamento degli inquadramenti originariamente previsti nel Nuovo Ordinamento Professionale per la figura professionale di avvocato.

    2. I parametri di cui al primo comma sono assegnati in relazione all’inquadramento economico in essere al primo gennaio dell’anno considerato. Nel caso di progressione verticale o orizzontale, attribuite con effetto retroattivo, il nuovo trattamento economico conseguito non è considerato ai fini del calcolo della predetta indennità.

    3. L’indennità di cui all’articolo 2 non spetta in ogni caso per i periodi di aspettativa personale e parentali e astensioni dal lavoro comunque denominate.

     

    Art. 4
    Rideterminazione dell’indennità

    1. In alternativa alle misure di cui agli articoli 2 e 3 e qualora si determini in misura più favorevole, a tutti gli avvocati del Servizio Legale con funzioni non dirigenziali l’indennità è attribuita annualmente, a fronte dello svolgimento effettivo di specifici incarichi defensionali, negli importi che si determinano applicando le tariffe di cui al comma 2 del presente articolo.

    2. Per la determinazione della misura dell’indennità si fa riferimento alla tariffa forense minima vigente riferita ai soli onorari di avvocato indicati nel D.M. 5.10.1994, n. 585, Tabella A) (nota 125), limitatamente alle voci di cui all’allegata Tabella b). L’ammontare complessivo di quanto maturato rappresenta la base sulla quale operare le liquidazioni indicate al successivo articolo 7.

     

    Art. 5
    Pluralità di difensori

    1. Nel caso in cui gli avvocati partecipino soltanto parzialmente alle attività di difesa, le relative quote parti dei compensi spettanti, corrispondenti alle specifiche prestazioni, non possono essere liquidate, per i fini del presente accordo, che ad un solo avvocato.

    2. Qualora il patrocinio dell’Amministrazione sia assunto congiuntamente da uno o più legali esterni, l’indennità di cui all’art. 4, comma 2, può essere liquidata, su valutazione del dirigente, nella misura massima del 5% della tariffa di cui all’art. 4, comma 2.

     

    Art. 6
    Cumuli

    1. La misura dell’indennità di cui all’articolo 4 può essere corrisposta, previo riassorbimento e fino a concorrenza dell’importo spettante ai sensi dell’articolo 2, fino all’importo massimo di € 8.500,00. L’attribuzione dei predetti trattamenti economici è incompatibile con la corresponsione dell’indennità per area direttiva.

     

    Art. 7
    Liquidazione

    1. Per la Provincia autonoma di Trento, ai fini della liquidazione dell’indennità, il dirigente del Servizio Legale per gli affari contenziosi provvede:

    1. a certificare le somme effettivamente riscosse ai sensi dell’articolo 1 e alla ripartizione delle stesse;

    2. a verificare le voci e gli importi relativi alle prestazioni professionali rese nel corso dell’anno da ciascun dipendente, formate secondo i criteri di cui agli articoli precedenti;

    3. a liquidare gli importi di cui alle lettere a) e b) a favore del personale beneficiario.

    2. Effettuata la liquidazione, il dirigente del Servizio Legale per gli affari contenziosi trasmette all'Ufficio stipendi - entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento - apposito modello, riportante per ogni nominativo l'ammontare dell’indennità. L'Ufficio provvede al pagamento a valere sulle somme disponibili del capitolo del documento tecnico afferente le spese legali.

    3. Per gli Enti diversi dalla Provincia autonoma di Trento la procedura di liquidazione è regolamentata autonomamente.

     

     

    Tabella a)

    Categoria D livello base                                         Parametri

    (prima posizione economica avvocati)                   100

    Seconda posizione economica avvocati                  115

    Terza posizione economica avvocati                      130

    Categoria D livello evoluto Parametri

    D18                                                                  150

    D20                                                                  170

    D21                                                                  190

     

    Tabella b)

     

    Cause avanti il Tribunale, agli organi equiparati ed agli organi di giustizia tributaria: *

    • Redazione difese e memorie difensive depositate in causa

    • Assistenza a ciascuna udienza di trattazione, escluse quelle in cui sono disposti semplici rinvii

    • Assistenza ai mezzi di prova disposti dal giudice (per ogni mezzo istruttorio)

    • Discussione in pubblica udienza o in camera di consiglio

    • Opera prestata per la conciliazione

    *Le presenti voci si attribuiscono in quanto analogicamente applicabili anche ai giudizi avanti gli organi di giustizia amministrativa di primo grado, il Giudice di pace, la Corte d’appello, la Corte di Cassazione ed altre magistrature superiori.


    ALLEGATO E/5

     

     

    FONDO PER LA PRODUTTIVITA' ED IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI

    CATEGORIE / LIVELLI

    Importi per dipendente equivalente per la costituzione del fondo

    A

    € 735,00

    B base

    € 815,00

    B evoluto

    € 871,00

    C base

    € 966,00

    C evoluto

    € 1.090,00

    D base

    € 1.266,00

    D evoluto

    € 1.464,00

     


    Allegato E/6

    INCREMENTI PRODUTTIVITA' - QUOTA PRESENZA - 

    CATEGORIE/LIVELLI

    INCREMENTO
    ANNUO LORDO 2002

    INCREMENTO
    ANNUO LORDO 2003
    E A REGIME
    (riassorbe precedente incremento)

    A

    32,00

    66,00

    B base

    35,00

    73,00

    B evoluto

    39,00

    81,00

    C base

    43,00

    89,00

    C evoluto

    50,00

    105,00

    D base

    59,00

    123,00

    D evoluto

    73,00

    152,00

     


    Allegato E/7

    C.C.P.L. 2002 - 2005 PERSONALE COMPARTO AUTONOMIE LOCALI
    BIENNIO ECONOMICO 2002/2003

     

    PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO PERMANENTE DEI VIGILI DEL FUOCO

    POSIZIONE ECONOMICA

    BIENNIO ECONOMICO 2002-2003

    AUMENTO MENSILE LORDO
    DAL 1.1.2002

    AUMENTO MENSILE LORDO
    DAL 1.1.2003

    (riassorbe precedente aumento)

    B1

    35,06

    74,17

    B2

    36,97

    78,21

    B3

    38,51

    81,45

    C1

    40,37

    85,40

    C2

    43,71

    92,47

    C3

    47,97

    101,47

    PERSONALE APPARTENENTE ALLE QUALIFICHE FORESTALI

     

    POSIZIONE ECONOMICA

    AUMENTO MENSILE LORDO
    DAL 1.1.2002

    AUMENTO MENSILE LORDO
    DAL 1.1.2003

    (riassorbe precedente aumento)

    C/base pos. 9

    36,80

    77,84

    C/base pos. 11

    37,65

    79,64

    C/base pos. 13

    40,22

    85,07

    C/evoluto pos. 12

    40,29

    85,24

    C/evoluto pos. 14

    41,33

    87,42

    C/evoluto pos. 16

    45,27

    95,75

     


    ALLEGATO E/8

     

    REGOLAMENTAZIONE DEI VIAGGI DI MISSIONE

     

    Art. 1
    Autorizzazioni

    1. Le missioni di servizio che il personale debba compiere sono autorizzate con le modalità stabilite dall’organo di governo dell’Ente.

    2. Per le missioni di lunga durata, qualora ciò si renda necessario per consentire un efficace svolgimento della missione, con provvedimento dell’organo di governo dell’Ente possono essere indicate specifiche modalità di svolgimento e fissato un trattamento economico di missione anche diverso da quello disciplinato dal presente allegato, per un equo ristoro delle spese e dei disagi sopportati dai dipendenti. In ogni caso la correlativa spesa deve essere contenuta entro i limiti già fissati per missioni similari.

     

    Art. 2
    Fogli di viaggio

    1. L'autorizzazione all'effettuazione della missione è preventivamente riportata su apposito foglio di viaggio; l'autorizzazione indica anche il mezzo di trasporto di cui il personale può avvalersi.

    2. Sul medesimo foglio di viaggio sono riportate le attestazioni del dipendente concernenti l'effettuazione della missione ed in particolare: la durata, gli eventuali chilometri percorsi, le spese sostenute e ammissibili a rimborso ai sensi dei successivi articoli, nonché eventuali anticipi ricevuti.

    3. In calce al foglio di viaggio il dirigente responsabile (o responsabile di struttura per gli enti sprovvisti di tale figura) appone la dichiarazione di regolarità e conformità dei dati attestati dal dipendente.

     

    Art. 3
    Mezzi di trasporto

    1. Per recarsi in missione il dipendente può avvalersi dei seguenti mezzi pubblici e privati di trasporto:

    • autobus, corriere ed altri mezzi di trasporto;

    • navi e altri mezzi di trasporto marittimo quando il luogo da raggiungere non abbia accesso che dal mare, lago o fiume;

    • aerei, nella classe più economica;

    • automezzi privati, secondo le modalità fissate dall’organo di governo dell’Ente;

    • treno di qualsiasi tipo in classe prima per tutto il personale, comprese le carrozze letto singole nel caso di viaggi notturni.

     

    Art. 4
    Spese rimborsabili (12)

    1. Sono rimborsate al dipendente, su richiesta, le seguenti spese sostenute in occasione di viaggi di missione:

    1. spesa di pernottamento in albergo per missione, dietro presentazione di regolare fattura, o altro documento idoneo. I limiti per il rimborso delle spese di pernottamento sono fissati dall’Amministrazione, al fine di adeguare i rimborsi medesimi alle effettive tariffe alberghiere, in relazione ai prezzi mediamente applicati nelle varie località e nazioni e per una sistemazione decorosa e confacente alle esigenze dell’Amministrazione medesima;

    2. spese di viaggio per l'utilizzo dei mezzi di cui all’articolo 3, incluse le spese per eventuali prenotazioni; nel caso di utilizzo di automezzo proprio è attribuita una indennità chilometrica forfetaria nella misura di un terzo del costo della benzina verde vigente al primo giorno di ogni mese. Tale indennità è decurtata di Euro 0,0155 al chilometro per cilindrate superiori a 1.000 cc. e di Euro 0,0310 per cilindrate pari o inferiori, con arrotondamento al centesimo di Euro superiore. L'indennità chilometrica corrisposta per spostamenti nell'ambito del territorio comunale della sede di servizio è lordizzata sulla base dell'aliquota media prevista al primo giorno di ogni anno per un reddito annuo lordo di Euro 16.000,00. Sono rimborsabili le spese sostenute per i pedaggi autostradali e per il parcheggio (senza limiti di spesa purché documentate) nonché le spese per il recupero dell’automezzo in caso di incidente o guasto. I criteri per la determinazione delle distanze tra la sede di servizio ed il luogo di missione possono essere fissati dall’organo di governo dell’Ente. Nel caso di viaggi all'estero sono rimborsabili le spese sostenute per l'utilizzo di taxi effettuato per lo spostamento dall'aeroporto all'albergo e viceversa; in casi eccezionali, debitamente autorizzati dal dirigente (o responsabile di struttura per gli enti sprovvisti di tale figura), è consentito l’utilizzo del taxi in occasione di viaggi di missione sul territorio nazionale e all’estero;

    3. per spostamenti all'interno del medesimo centro abitato è consentito l'uso dell'automezzo privato ai dipendenti che svolgano mansioni inerenti controlli, riscontri, sopralluoghi e simili o comunque ogniqualvolta lo suggeriscano criteri di razionalità ed economicità; spetta in tal caso il trattamento previsto dalla lettera b) del presente articolo; non sono in ogni caso rimborsabili le spese inerenti l’utilizzo dell’automezzo privato non espressamente previste dal presente allegato;

    4. spese di vitto secondo le seguenti modalità: Euro 18,08 in Provincia per un pasto se la trasferta è superiore alle 8 ore; Euro 25,82 fuori Provincia ed Euro 33,57 all’estero. Per missioni di durata superiore a 12 ore i limiti di rimborso sono raddoppiati relativamente ad uno o due pasti;(1)

    5. qualora al dipendente, su esplicita richiesta del responsabile, venga fatto obbligo per esigenze di servizio di recarsi in missione, di modo che il dipendente si trovi nelle condizioni di dover consumare il pasto fuori della propria sede di servizio senza avere la possibilità di fruire dei servizi di mensa messi a disposizione dell’Amministrazione, spetta il rimborso del pasto di cui alla lett. d);

    6. la fruizione gratuita del vitto è equiparata alla consumazione del pasto;

    7. le spese di vitto devono essere riferite alla consumazione del pasto nella località o lungo il tragitto di missione, fatta salva la mancanza di strutture ricettive;

    8. spese direttamente connesse con il viaggio di missione, quali: biglietti di ingresso a fiere, esposizioni, musei e simili, tasse per visti di ingresso, spese per bonifici di pagamento e altre spese, comunque sempre documentate, tra cui le spese per assicurazione sanitaria in stati non rientranti nell’U.E..;

    9. per le spese in valuta estera relative a missioni di durata fino a 7 giorni, al rimborso si provvede sulla base del cambio rilevabile dai quotidiani economici ("Il Sole 24 Ore"), relativo al primo giorno feriale di missione. Per missioni di durata superiore al rimborso si provvede sulla base del cambio medio calcolato in relazione al tasso di ogni giorno; per i viaggi di missione sono ammesse le spese, opportunamente documentate, per cambio valuta nei limiti massimi praticati dall'istituto bancario che effettua servizio di tesoreria per il datore di lavoro.

    2. Per l’organizzazione dei viaggi di missione l’Amministrazione può avvalersi di agenzie di viaggio o di altri soggetti idonei. Il rimborso delle spese di cui al comma 1 è ammesso anche qualora le spese siano sostenute tramite agenzie di viaggio, purché dalla documentazione risulti analiticamente e con chiarezza che si tratta di spese rientranti nelle previsioni del presente articolo. In ogni caso deve essere prodotta in originale la specifica documentazione inerente l'utilizzo di mezzi che svolgono servizio di trasporto, le spese di parcheggio e di pedaggio autostradale. Tali spese sono rimborsabili per la quota di spettanza del dipendente nel caso di missione effettuata in comitiva organizzata.

    3. Nel caso si rechino in missione dipendenti con qualifiche dirigenziali o membri dell’organo di governo dell’Ente unitamente ad altri dipendenti, il rimborso delle spese di missione può essere autorizzato in favore di tutti i dipendenti nella misura prevista per i dirigenti o per i membri dell’organo di governo dell’Ente.

    4. Al personale incaricato della sostituzione dei dirigenti, ai sensi della normativa provinciale in vigore, si applica il trattamento di missione previsto per i dirigenti.

    5. Le spese di cui al presente articolo sono rimborsate previa presentazione di idonea documentazione da allegare ai fogli di viaggio.

    6. Al dipendente inviato in missione che anticipi e posticipi per motivi personali di oltre 24 ore l’orario di partenza o di ritorno, le spese di viaggio sono rimborsate nella misura del 50%.

    7. Nel caso di viaggi effettuati con mezzi aerei è concesso il rimborso del premio pagato per l'assicurazione sulla vita nel limite di un massimale ragguagliato alla retribuzione annua lorda pensionabile moltiplicata per 10.

    8. Al personale che esercita le funzioni di sorvegliante idraulico, di guardia ittico-venatoria e al personale con figura professionale riconducibile alla previgente qualifica di cantoniere, che, pur trovandosi impiegato nell'ambito della zona di assegnazione, sia impossibilitato, per motivate esigenze di servizio, a consumare il pasto e al personale appartenente alle medesime categorie che, nell'ambito della zona di assegnazione, svolga l'attività ad una distanza superiore a 10 chilometri dalla sede di lavoro, spetta un compenso forfetario giornaliero pari ad Euro 9,30 o, in alternativa, il rimborso del pasto nella misura di cui alla lettera d) del comma 1 del presente articolo. Con apposito provvedimento, l’organo di governo dell’Ente può stabilire ulteriori modalità per l'attribuzione del compenso forfetario e del rimborso della spesa di vitto. L'impossibilità della fruizione del pasto deve essere accertata dal dirigente di Servizio (o responsabile di struttura per gli enti sprovvisti di tale figura) cui è assegnato il personale. In ogni caso, allo stesso personale non spetta alcuna indennità di missione, ad esclusione del caso in cui la località di missione disti oltre i 10 chilometri dal limitare della zona o ambito di attività di assegnazione.

    9. Agli autisti assegnati all'autorimessa provinciale (o ad analogo servizio presso altri enti) si applicano le seguenti disposizioni:

    • in occasione di viaggi con partenza, rispettivamente, entro le ore 13.00 e le ore 19.00 e rientro comunque oltre le ore 14.00 e le ore 21.00, attribuzione di un compenso forfetario, fino ad un massimo di due compensi giornalieri, nella misura e alle condizioni previste dal comma 8, o, in alternativa, attribuzione del rimborso pasto nella misura di cui alla lettera d) del comma 1;

    • l'esistenza delle circostanze suesposte deve essere accertata dal dirigente del Servizio cui sono assegnati gli autisti dell'autorimessa provinciale;

    • agli autisti di rappresentanza è applicato il trattamento di missione previsto per il restante personale qualora il viaggio di servizio comporti almeno un pernottamento fuori sede.

    10. Le spese di cui alle lettere a), d) ed e) non sono rimborsabili nei casi previsti dalle lettere b) e c) del comma 4 dell'art. 5.(49)

    11. Con deliberazione dell’organo di governo dell’Ente, sentite le oganizzazioni sindacali del personale, saranno dettati eventuali ulteriori criteri per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 8 e 9.

    (1)comma 1, lett. d) modificata dall'art. 8 dell'accordo stralcio biennio economico 06-07 del 20 aprile 2007
    (12)abrogati art. 4, comma 1, lett. e), f) -art. 5,commi 1, 2, 3, 4 -art. 7 lett. d) dall'art. 30, c. 1, dell'accordo stralcio biennio ec. 06-07 del 20.04.2007

    (49) Modificato dall'art. 48 Accordo per il rinnovo del CCPL quadriennio 2006-2009 - biennio 2008-2009 del 22 settembre 2008

    Art. 5
    Indennità di missione

    1. L’organo di governo dell’Ente può approvare, entro il 30 novembre di ogni anno, l'aggiornamento dell'indennità di missione del personale, tenuto conto di quanto stabilito dal successivo articolo 11.

    2. L'indennità di missione è determinata per ora di missione in misura eguale per tutti i dipendenti dell’Ente. L'ammontare dell'indennità oraria di missione è ridotto del 30% per missioni da compiersi sul territorio provinciale ed è aumentato del 50% per missioni da compiersi all'estero.

    3. L'indennità di missione è corrisposta per ogni ora di missione effettuata, computando per intero le frazioni di ora superiori a 30 minuti e scomputando le frazioni di ora con meno di 31 minuti.

    4. L'indennità di missione non è dovuta nei seguenti casi:

    1. per missioni di durata inferiore a quattro ore;

    2. per missioni effettuate all'interno del territorio del Comune sede di servizio o nel Comune di residenza o domicilio, salvo il caso che la località di missione disti più di 10 chilometri dalla sede di servizio o di residenza;

    3. per spostamenti nell'ambito di una zona determinata, quando la missione sia svolta come normale servizio d'istituto o quando questa derivi da normale attività di sorveglianza, custodia o manutenzione aventi carattere continuativo;

    4. per viaggi di missione effettuati in qualità di autista di automezzi dell'Amministrazione, quando il personale sia addetto a tali mansioni in modo continuativo.

    5. Nel caso di missione effettuata nel recarsi alla sede di servizio o da questa alla località di residenza o domicilio, senza ritorno alla sede di servizio, il computo delle distanze prese a riferimento per la corresponsione dell'indennità chilometrica è effettuato deducendo i chilometri relativi al percorso più breve fra la sede di servizio e la località di residenza o domicilio.

     

    Art. 6
    Personale operaio forestale

    1. Al personale operaio, in servizio presso gli ispettorati distrettuali delle foreste, presso gli uffici di amministrazione delle foreste nonché a quello addetto alla sorveglianza dei cantieri di lavoro del Servizio di sistemazione montana non compete l'indennità di missione per le missioni svolte nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza.

    2. Al personale di cui al comma precedente, qualora non possa usufruire di servizi sociali eventualmente apprestati nei cantieri, ed ai quali detto personale è autorizzato ad accedere gratuitamente, in luogo dell'indennità di missione spetta un compenso forfetario o, in alternativa, il rimborso della spesa di vitto nella misura e con le modalità previste dal comma 8 dell'articolo 4 del presente allegato.

    3. L'importo di cui al comma precedente non è dovuto per le missioni effettuate in località distanti meno di 10 chilometri dalla sede di servizio o dal luogo di residenza o domicilio.

     

    Art. 7
    Riduzione dell'indennità di missione

    1. L'indennità di missione, così come determinata ai sensi dell'art. 5, è ridotta al 30% nel caso venga richiesto il rimborso dei pasti ai sensi delle lettere d) ed e), comma 1, dell'art. 4, ovvero qualora si fruisca gratuitamente del vitto. Con deliberazione dell’organo di governo dell’Ente possono essere stabilite particolari modalità di applicazione del presente comma.

    2. In caso di missioni di protezione civile o a carattere umanitario, l’indennità di missione spetta in misura intera anche nel caso di fruizione di servizi di ristorazione "da campo".

     

    Art. 8
    Rimborso spese di viaggio per prestazioni fuori orario

    1. Il dipendente chiamato ad effettuare prestazioni fuori orario ed autorizzato all'uso del proprio automezzo o motomezzo ha diritto al rimborso delle spese di viaggio per il tragitto tra il luogo di residenza, se diverso dalla sede di servizio, e quello di missione.

     

    Art. 9
    Anticipazione delle spese di missione

    1. Le spese per le missioni di servizio da compiersi fuori dal territorio della Provincia da parte dei dipendenti, sono anticipabili, secondo le modalità previste dal comma 1 dell'art. 9 della legge provinciale 8 giugno 1987, n. 10 (nota 126), fino al 100% dell’importo presunto dei rimborsi spese spettanti per l'effettuazione delle missioni medesime. L’anticipo delle somme necessarie è disposto secondo le modalità contabili fissate dall’Amministrazione. Gli importi dell’anticipo possono essere accreditati, su richiesta, sul conto corrente del dipendente secondo criteri da fissarsi da parte dell’organo di governo dell’Ente.

    2. L'anticipazione di cui al comma 1 è concessa anche all'interno del territorio della provincia, qualora la missione comporti il sostenimento di spese di pernottamento.

     

    Art. 10
    Tempo di viaggio

    1. Il tempo utilizzato per il viaggio nell'espletamento della missione è considerato a tutti gli effetti tempo lavorato se ricompreso nella fascia oraria che va dalle ore 6.00 alle ore 20.00.

     

    Art. 11
    Norme finali

    1. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano per le missioni effettuate a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo all'entrata in vigore del presente accordo.


    ALLEGATO E/9

     

    REGOLAMENTAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO, DELLE ANTICIPAZIONI SUL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO E DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

     

     

    PARTE A

    DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

     

    Art. 1(45)

    1. In relazione a quanto previsto dall’articolo 9 della legge provinciale 2 febbraio 1997, n. 2 (nota 127), ed ai fini dell’applicazione dell’articolo 2120 del Codice Civile (nota 128), si considerano per la determinazione della retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto (T.F.R..) le retribuzioni dovute ai dipendenti ad esclusione delle seguenti:

  • indennità di missione e di trasferimento;

  • rimborsi spese di missione e di trasferimento;

  • compensi in natura per la quota non assoggettata a contribuzione;

  • retribuzione sostitutiva di ferie e recuperi non goduti;

  • assegno per il nucleo familiare;

  • compensi dovuti da articolazioni ed Agenzie dell’Ente per la partecipazione ad organismi collegiali e per compensi per attività di docenza e similari.

  • 2. Ferme restando le esclusioni previste dal comma 1, nel computo della retribuzione utile rientrano comunque le retribuzioni percepite dal dipendente, direttamente dal datore di lavoro, durante il periodo del comando o della messa a disposizione di altri Enti sulla base di disposizioni legislative.

    3. In relazione alla eventuale corresponsione di retribuzioni relative ad anni precedenti a quello di erogazione si provvede comunque al calcolo della relativa quota di T.F.R. con riferimento al momento del pagamento effettivo. Per i dipendenti transitati nei ruoli dell’Ente per effetto di disposizioni di legge, il trattamento di fine rapporto per il periodo intercorrente fra la data di inquadramento giuridico e la data in cui è stato definito il trattamento economico con pagamento degli arretrati si calcola prendendo a riferimento l’imponibile di competenza e non quello di cassa.

    4. Nei casi di successione di rapporti di lavoro presso l’Ente, sia a tempo indeterminato che determinato, senza soluzione di continuità, alla erogazione del trattamento si provvede in caso di cessazione dal servizio con interruzione effettiva del rapporto di almeno un giorno.

    5. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro per passaggio del dipendente ad altro Ente pubblico si provvede al pagamento del T.F.R. ovvero della differenza fra quanto maturato a titolo di T.F.R. presso l’Ente e quanto maturato presso l’INPDAP, secondo la relativa normativa.

    6. Alla concessione del T.F.R., ovvero del T.F.R. a carico dell’Ente, si provvede entro 90 giorni dalla cessazione. In caso di ritardo sono computati interessi moratori nella misura del tasso legale. Tale disciplina non si applica nel caso di rideterminazioni successive dei predetti trattamenti. Alla rideterminazione non si provvede per importi lordi fino a Euro 12,00.

    7. Al personale in servizio alla data di sottoscrizione del presente contratto, che abbia percepito indennità premio di servizio per rapporti di lavoro a tempo determinato prestati presso l’Ente anteriormente al 2 maggio 1987, di durata non inferiore all’anno continuativo, alla cessazione dal servizio compete, in aggiunta al trattamento di fine rapporto, la quota di indennità premio di servizio ex INADEL determinata con riferimento alla retribuzione utile alla cessazione, dovuta per i suddetti periodi, al netto dell’importo rivalutato percepito in applicazione della normativa previgente.

    8. Per quanto riguarda le modalità di calcolo del T.F.R. nel caso di sospensione dell’attività lavorativa, si fa riferimento alle medesime condizioni previste relativamente ai periodi di servizio utili ai fini della determinazione dell’indennità premio di servizio prevista dalla legge n. 152/1968 (I.P.S. ex INADEL) (nota 129), fatta eccezione per il servizio militare e il servizio sostitutivo civile. Quindi, con riferimento ai predetti periodi utili, la retribuzione per il calcolo del T.F.R. è quella normalmente dovuta ai dipendenti con esclusione di qualsiasi emolumento accessorio corrisposto solo in presenza della effettiva prestazione dell’attività lavorativa.

    9. Per i contratti di lavoro del personale supplente il T.F.R. è calcolato secondo le modalità previste per il personale a tempo indeterminato, da 1.1.2004 per comuni e comprensori.

    10. Ai fini dell’applicazione della legge n. 336/1970 (nota 130) al T.F.R. maturato alla data di cessazione è aggiunto a carico dell’Ente un importo corrispondente all’indennità premio di servizio prevista dalla legge n. 152/1968 (I.P.S. ex INADEL) (cfr. nota 129) calcolata sulla base del beneficio economico derivante dall’applicazione della medesima legge n. 336/1970 (cfr. nota 130).

    11. Per l’anticipazione del trattamento di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile (cfr. nota 128) si applica la regolamentazione di cui alla parte B del presente Accordo riguardante il trattamento di fine rapporto. Le anticipazioni concesse fino all’entrata in vigore della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2 (nota 131) sono detratte nell’importo liquidato dal T.F.R. maturato alla cessazione del rapporto di lavoro.

    12. E’ fatto salvo quant’altro previsto dall’articolo 9 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2 (cfr. nota 127).

    13. Nel caso di passaggio di personale per mobilità o per disposizioni di legge fra Enti del comparto Autonomie locali, il trattamento di fine servizio maturato presso le ex gestioni dell’INPDAP alla data del trasferimento si cumula a tutti gli effetti per i periodi successivi con il trattamento di cui all’art. 2120 del codice civile (cfr. nota 128).

    (45) Modificato dall'art. 44 Accordo per il rinnovo del CCPL quadriennio 2006-2009 - biennio 2008-2009 del 22 settembre 2008

    PARTE B (11)

    DISCIPLINA DI CONCESSIONE DELL’ANTICIPO DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

     

    Art. 1
    Beneficiari

    1. Possono chiedere l'anticipazione del trattamento di fine rapporto i dipendenti che abbiano maturato almeno 8 anni di servizio utile ai fini del trattamento di fine rapporto e dell'integrazione dell'indennità premio di servizio di cui all’ex articolo 197 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 e s.m. (nota 132). Ai fini del conteggio degli 8 anni:

    1. sono esclusi i periodi di servizio per i quali è già stato erogato l’intero T.F.R. comunque denominato;

    2. il periodo relativo al riscatto della laurea è considerato utile solo per i dipendenti assunti sino al 18 febbraio 1992 compreso (art. 57, l.p. n. 5/92) (nota 133);

    3. il periodo relativo al riscatto del servizio militare è considerato utile solo per i dipendenti assunti sino al 14 febbraio 1995 compreso (art. 54, comma 1, l.p. n. 1/95) (nota 134);

    4. sono considerati utili anche i periodi di servizio prestati e riconosciuti presso altri Enti, purché per tali periodi non sia già stato erogato l’intero T.F.R., comunque denominato. Qualora, invece, siano state concesse anticipazioni sul T.F.R., comunque denominato, si applicano le medesime disposizioni previste dal presente accordo.

    2. Non possono essere accolte le domande dei dipendenti dimissionari o collocati a riposo d'ufficio anche con decorrenza successiva alla data di presentazione delle domande.

    3. I requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal presente accordo devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. Tuttavia, se nel periodo intercorrente fra la data di presentazione della domanda e la concessione dell'anticipazione del T.F.R. dovessero verificarsi fatti tali da modificare la situazione dichiarata con la domanda, il dipendente è tenuto a darne immediata comunicazione ai fini della verifica della persistenza del diritto all'anticipazione e della relativa misura.

     

    Art. 2
    Misura e concessione dell'anticipazione

    1. Il prestatore di lavoro può chiedere un’anticipazione non superiore al 70% del T.F.R. maturato alla data della domanda, ivi inclusa la sola rivalutazione fino al mese precedente, fermo restando il limite di cui al comma 2. (*)
    Per i dipendenti provenienti da altri Enti viene computata nel T.F.R. anche l’indennità premio di servizio ex INADEL, l’indennità di buonuscita ex Enpas o altra similare indennità, comunque denominata, maturata presso l’Ente di provenienza, purché non sia stata interamente erogata.
    Per i dipendenti delle ex Aziende Agrarie transitati nei ruoli provinciali senza aver ottenuto il T.F.R. dalle Aziende stesse, il T.F.R. è comprensivo di quello maturato presso il suddetto Ente alla data del trasferimento nei ruoli provinciali.
    Qualora siano state concesse dall’Ente di provenienza anticipazioni sul T.F.R., si applicano le medesime disposizioni previste dal presente accordo per i dipendenti provinciali.

    2. L'ammontare dell'anticipazione non può comunque essere superiore alla spesa programmata risultante dalla domanda e ritenuta ammissibile ai sensi del successivo articolo 7.

    3. Nel determinare l'ammontare dell'anticipazione dovranno essere detratte le eventuali quote del T.F.R. impegnate a garanzia di esposizioni debitorie del dipendente (prestiti INPDAP, pignoramenti, ecc.). In sostituzione della detrazione, il dipendente può presentare una fideiussione bancaria a garanzia dell’esposizione debitoria.

    4. Alla concessione dell’anticipazione si provvede seguendo l’ordine cronologico della data di presentazione delle domande.

    5. L'anticipazione viene concessa, di norma, una sola volta nel corso del rapporto di lavoro prestato presso l’Ente di appartenenza o presso l'Ente di provenienza.

    6. L'anticipazione può essere concessa una seconda volta, ma non prima che siano trascorsi 8 anni dalla data della precedente concessione, solo per:

    1. spese sanitarie di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), indipendentemente dal motivo della prima concessione;

    2. acquisto o costruzione dell'unica abitazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), sempre che la prima volta sia stata concessa per spese sanitarie di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), o per oneri di studio per i figli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e) o per motivi di particolare gravità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g);

    3. motivi di particolare gravità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g), indipendentemente dal motivo della prima concessione;

    4. per tutti i motivi di cui all'articolo 4, nel caso in cui la precedente anticipazione lorda concessa sia inferiore ad un quarto di quella teoricamente spettante al momento della seconda domanda;

    5. per oneri di studio dei figli studenti universitari con permanenza in località diversa da quella di residenza, indipendentemente dal motivo della prima concessione.

    7. Qualora ricorrano motivi di particolare gravità, di cui all’art. 4, comma 1, lett. g), del presente accordo, l’anticipazione può essere concessa una seconda volta anche prima che siano trascorsi otto anni dalla data della precedente concessione.

    8. L'anticipazione viene detratta, a tutti gli effetti, dal T.F.R. con riferimento all'anno di erogazione e non concorre pertanto alla rivalutazione di cui al comma 4 dell'articolo 2120 del C.C. (cfr. nota 128).

    (*) Interpretazione autentica di data 28.04.2005

     

    Art. 3
    Finanziamento delle domande

    1. Le domande sono soddisfatte annualmente entro i limiti degli appositi stanziamenti disponibili in bilancio, distintamente indicati in relazione a quanto previsto all'articolo 5.(@)

    1. bis Negli enti con più di 400 dipendenti lo stanziamento di cui al comma 1 non è inferiore all’1% del monte salari dell’anno precedente. Negli enti con meno di 400 dipendenti lo stanziamento non è inferiore al 3% del monte salari.

    1 ter. Per monte salari si intende la spesa sostenuta per il personale per le voci fisse, continuative ed indennitarie, ivi comprese le voci riferite al maturato economico, esclusi oneri riflessi a carico dell’ente. Sono altresì escluse le voci di cui all’art. 1 dell’allegato E/9 al CCPL 2002/2005.

    2. Le domande escluse per esaurimento dei fondi disponibili in bilancio sono riconsiderate d'ufficio nell'anno successivo e sono finanziate in via prioritaria.

    (@) Aggiunti commi 1 bis e 1 ter con  interpretazione autentica di data 28.04.2005

     

    Art. 4
    Motivi per i quali viene concessa l'anticipazione

    L'anticipazione del trattamento di fine rapporto viene concessa per i motivi di seguito elencati:

    1. spese sanitarie per terapie e interventi straordinari per il dipendente e per i componenti il proprio nucleo familiare. Per spese sanitarie si intendono quelle prestazioni che possiedono il requisito della straordinarietà (interventi chirurgici, degenze, cure odontoiatriche, ecc.).
      E’ ammessa anche la spesa per i ticket sanitari, le visite specialistiche e l’acquisto di occhiali da vista e lenti a contatto purché la singola fattura/ricevuta sia di importo superiore ad Euro 50,00. E’ ammessa inoltre la spesa per l’acquisto dell’autoveicolo adattato per portatori di handicap.
      La spesa deve essere di importo non inferiore al 10% del reddito annuo netto del richiedente, valutato sulla base del reddito imponibile detratta l’imposta netta pagata come risultanti dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata;

    2. acquisto o costruzione dell'unico alloggio, destinato a residenza abituale per il dipendente e i componenti il proprio nucleo familiare. La spesa è ammessa anche se il dipendente e/o i componenti il proprio nucleo familiare sono proprietari o assegnatari o locatari con patto di futura vendita o usufruttuari o con diritto di abitazione di altro alloggio purché inidoneo al fabbisogno della famiglia. Per valutare tale inidoneità si fa riferimento al successivo articolo 10. Si considera ricompreso nel concetto di acquisto anche l'assegnazione dell'alloggio in cooperativa a proprietà divisa o indivisa e il riscatto.
      E’ ammessa anche la sola spesa per l’acquisto o la costruzione del garage (massimo due posti auto) purché:
      il garage sia di pertinenza o al servizio dell’abitazione destinata a residenza abituale del dipendente, e
      sia l'unico garage di proprietà del dipendente e/o dei componenti il proprio nucleo familiare.
      Non sono invece ammesse le sole spese per l'acquisto/costruzione delle pertinenze dell'alloggio (cantina, terrazza, giardini, ecc.).
      La spesa deve essere di importo non inferiore al 30% del reddito annuo netto del richiedente, valutato sulla base del reddito imponibile detratta l’imposta netta pagata come risultanti dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata;

    3. lavori di ristrutturazione dell'unico alloggio, destinato a residenza abituale per il dipendente e i componenti il proprio nucleo familiare. La spesa è ammessa anche se il dipendente e/o i componenti il proprio nucleo familiare sono proprietari o assegnatari o locatari con patto di futura vendita o usufruttuari o con diritto di abitazione di altro alloggio purché inidoneo al fabbisogno della famiglia. Per valutare tale inidoneità si fa riferimento al successivo articolo 10.
      Fra i lavori di ristrutturazione sono ricomprese anche le seguenti spese:
      per il rifacimento del tetto dell'edificio in cui è sito l'alloggio;
      per lavori di ampliamento dell’alloggio ma solo se l’abitazione, prima di essere ampliata, ha una superficie utile complessiva inferiore ai parametri di cui all'articolo 10;
      per lavori necessari alla stabilità dell’immobile (muri di sostegno, ecc.);
      per la costruzione dell’ascensore pertinente all’abitazione.
      Sono esclusi i lavori di ristrutturazione delle pertinenze dell'alloggio (cantina, garage, terrazza, giardini, ecc.).
      La spesa deve essere di importo non inferiore al 30% del reddito annuo netto del richiedente, valutato sulla base del reddito imponibile detratta l’imposta netta pagata come risultanti dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata;

    4. estinzione anticipata o riduzione parziale di mutui ipotecari, ivi compresi quelli coperti da agevolazioni finanziarie concesse da Enti Pubblici o da soggetti privati, contratti per i motivi di cui alle lettere b) e c) del presente articolo (acquisto o costruzione o ristrutturazione dell'unico alloggio – escluso acquisto/costruzione del solo garage).
      La spesa deve essere di importo non inferiore al 30% del reddito annuo netto del richiedente, valutato sulla base del reddito imponibile detratta l’imposta netta pagata come risultanti dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata;

    5. oneri di studio per i figli.
      L'anticipazione spettante è pari ad Euro:
      - 5.000,00 annuali per la durata legale del corso di studi per lo studente fuori sede;
      - 2.000,00 annuali per la durata legale del corso di studi per lo studente pendolare;
      - 1.500,00 annuali per la durata legale del corso di studi per lo studente in sede.
      Tali misure sono ridotte alla metà per le scuole dell'obbligo e per le scuole secondarie superiori.
      Gli oneri di studio possono riguardare un periodo non superiore alla durata legale di un solo corso di studi per ogni figlio.
      La spesa media annuale deve essere di importo non inferiore al 10% del reddito annuo netto del richiedente, valutato sulla base del reddito imponibile detratta l’imposta netta pagata come risultanti dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata.
      Fra gli oneri di studio sono comprese anche le sole spese per corsi all'estero, sempre se attinenti al corso di studio legale e riferite, esclusivamente, a:
      studenti universitari o para-universitari o post universitari (Erasmus, ecc.);
      studenti delle scuole secondarie superiori con un periodo di permanenza all’estero pari ad almeno un anno scolastico (Intercultura, ecc.).
      La spesa per detti corsi all’estero è ammessa nella misura effettivamente sostenuta e documentata, indipendentemente dalla spesa media annuale di cui sopra. L'anticipazione non potrà comunque superare l’importo totale di Euro 6.000,00;

    6. acquisto o costruzione dell'unico alloggio destinato a residenza abituale per il figlio maggiorenne. Si considera ricompreso nel concetto di acquisto anche l'assegnazione dell'alloggio in cooperativa a proprietà divisa o indivisa e il riscatto.
      La spesa deve essere di importo non inferiore al 30% del reddito annuo netto del richiedente, valutato sulla base del reddito imponibile detratta l’imposta netta pagata come risultanti dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata;

    7. motivi di particolare gravità connessi ai fabbisogni fondamentali della vita familiare e tali da pregiudicare la situazione economica del dipendente e dei componenti il proprio nucleo familiare. La concessione dell’anticipazione, in tale caso, è disposta secondo le modalità previste all’articolo 5;

    8. fruizione dei periodi di congedo da parte del dipendente, di cui all'articolo 32 del D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151 (congedo parentale) (cfr. nota 53) e degli articoli 5 e 6 della legge 53/2000 (congedi per la formazione) (nota 135). In tal caso l'anticipazione è concessa solo per periodi che diano luogo ad una riduzione retributiva netta corrispondente ad almeno tre mensilità intere nette calcolate a partire dall'inizio del primo periodo di aspettativa. L’ammontare dell’anticipazione concedibile è pari alla perdita di retribuzione fissa netta subita nel periodo di congedo;

    9. estinzione anticipata o riduzione parziale di mutui diversi da quelli di cui alla lettera d), contratti per periodi di ammortamento non inferiori a 10 anni, sempre ché il periodo di ammortamento sia, alla data della domanda, in corso da almeno 3 anni; la spesa deve essere di importo non inferiore al 30% del reddito annuo netto del richiedente, valutato sulla base del reddito imponibile detratta l’imposta netta pagata come risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata.

    2. Nel caso la domanda riguardi più di un motivo, la verifica dei limiti di reddito è effettuata con riferimento a ciascun motivo.

    3. Le spese di cui al comma 1, lettere b), c), d) del presente articolo (acquisto/costruzione/ristrutturazione casa per il dipendente e mutuo ipotecario) sono ammissibili, qualora:

    a) il dipendente e i componenti il proprio nucleo familiare non siano proprietari, o assegnatari, o locatari con patto di futura vendita, o usufruttuari, o con diritto di abitazione di altro alloggio idoneo o di altro garage;

    b) l'alloggio sia destinato a residenza abituale per il dipendente e per i componenti il proprio nucleo familiare. Nel caso di acquisto/costruzione del solo garage: il garage costituisca l’unica proprietà al servizio (o di pertinenza) dell’alloggio di residenza del dipendente;

    c) l'alloggio e/o il garage, sia intestato o cointestato, indifferentemente, al dipendente e/o al coniuge. Se cointestato anche ad altre persone oltre che al dipendente e/o al coniuge, la spesa ammessa è quella relativa alle sole quote di comproprietà del dipendente e/o del coniuge.

    4. La spesa di cui al comma 1, lettera f) del presente articolo (acquisto/costruzione alloggio per il figlio maggiorenne) è ammissibile, qualora:

    1. il figlio maggiorenne beneficiario dell'alloggio e/o i componenti il proprio neo costituito o costituendo nucleo familiare non siano proprietari, o assegnatari, o locatari con patto di futura vendita, o usufruttuari, o con diritto di abitazione di altro alloggio idoneo;

    2. il dipendente e/o i componenti il proprio nucleo familiare non siano proprietari, o assegnatari, o locatari con patto di futura vendita, o usufruttuari, o con diritto di abitazione di più di un alloggio idoneo oltre a quello oggetto della domanda (l’idoneità è riferita al nucleo familiare del figlio maggiorenne);

    3. l'alloggio sia destinato a residenza abituale per il figlio maggiorenne beneficiario dell'alloggio. Non è pertanto ammissibile la domanda per spese inerenti l'abitazione acquistata a titolo speculativo o di mero investimento, da abitare saltuariamente;

    4. l'alloggio sia intestato o cointestato, indifferentemente, al dipendente, al coniuge, o al figlio maggiorenne beneficiario dell'alloggio. Se cointestato anche ad altre persone oltre che al dipendente e/o al coniuge e/o al figlio maggiorenne, la spesa ammessa è quella relativa alle sole quote di comproprietà del dipendente e/o del coniuge e/o del figlio.

    Nel caso il dipendente o il figlio maggiorenne e/o i componenti i rispettivi nuclei familiari risultino proprietari di altri alloggi, la verifica dell’idoneità o meno di tali alloggi si riferisce al nucleo familiare del figlio maggiorenne.

     

    Art. 5
    Motivi di particolare gravità

    1. L’anticipazione del T.F.R. per motivi di particolare gravità, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g), è disposta previo parere del Servizio competente in materia di personale ed è finanziata con apposito stanziamento di bilancio.

     

    Art. 6
    Definizione di nucleo familiare

    1. Per nucleo familiare si intende la situazione dello stato famiglia risultante negli archivi anagrafici del comune di residenza. L'eventuale coniuge, non legalmente separato, si considera in ogni caso componente del nucleo familiare, anche se non convivente.

    2. Nel caso di coloro che, inseriti in un nucleo familiare composto da più persone, intendano costituire un nucleo familiare a sé stante, la valutazione dei requisiti è riferita ai destinatari dell'alloggio oggetto della domanda.

     

    Art. 7
    Spese ammissibili

    1. Sono ammissibili le spese già sostenute ma non anteriormente a tre anni dalla data di presentazione della domanda, le spese in corso di sostenimento e quelle ancora da sostenere.

    2. Sono detratti dalla spesa i contributi a fondo perduto, i rimborsi e le agevolazioni concessi al dipendente o ai familiari da Enti Pubblici o da soggetti privati per il sostenimento della spesa oggetto della domanda (per esempio contributi in conto capitale Comprensorio, anticipazioni su T.F.R., rimborsi ASL/Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, borse o assegni di studio e simili, ecc.).

    3. E' altresì dedotto dalla spesa per gli interventi di cui all'articolo 4, lettere b), c), d) e f) (acquisto/costruzione alloggio, ristrutturazione alloggio, mutui ipotecari):

    1. il valore di eventuali alloggi inidonei di proprietà esclusiva del dipendente e/o dei componenti il proprio nucleo familiare. Nel caso di cui alla lettera f) (acquisto/costruzione casa per figlio maggiorenne), si detrae dalla spesa anche il valore di eventuali alloggi inidonei di proprietà esclusiva del figlio maggiorenne beneficiario dell'alloggio e/o dei componenti il suo nucleo familiare;

    2. il valore di eventuali alloggi non di proprietà esclusiva del dipendente e/o dei componenti il proprio nucleo familiare e, nel caso di cui all'articolo 4, lettera f), anche del figlio maggiorenne beneficiario dell'alloggio e/o dei componenti il suo nucleo familiare, sempre che la rendita catastale complessiva delle quote di comproprietà superi i limiti previsti dall'articolo 5, commi 2, 3 e 4 delle disposizioni attuative della L.P. 13 novembre 1992, n. 21 e s.m. (nota 136).

    Il valore degli alloggi è calcolato sulla base di quello stabilito ai fini dell'applicazione dell'I.C.I..
    Non si detrae:

    • il valore dell'alloggio in nuda proprietà purché l’appartamento sia abitato stabilmente dal titolare del diritto di usufrutto o di abitazione;

    • il valore dell’alloggio assegnato al coniuge in caso di separazione legale o divorzio purché questi vi abiti stabilmente.

     

    Art. 8
    Modalità e termini per la presentazione delle domande

    1. Le domande di concessione dell'anticipazione del T.F.R., da redigersi su apposito modello, possono essere presentate in qualsiasi periodo dell'anno e solo a intervento già iniziato. Le domande sono finanziate con gli appositi stanziamenti di bilancio.

    2. Le domande devono essere presentate alla competente struttura dell’Ente ovvero possono essere spedite, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure tramite fax.

    3. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione, sostituita o integrata, nel caso di spesa già sostenuta, con la documentazione di cui all'articolo 9, comma 3:

      a) per spese sanitarie:

    • dichiarazione sostitutiva del certificato di stato famiglia;

    • idonea documentazione sanitaria (per esempio preventivi dettagliati, rilasciati dal medico curante o dai presidi sanitari prescelti per la terapia o l’intervento);

    • dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante gli estremi della fattura/ricevuta comprovante l'inizio dell'intervento;

    • dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'eventuale richiesta/ottenimento da parte del richiedente o dei suoi familiari di contributi a fondo perduto, rimborsi e agevolazioni per le medesime spese, nonché l'entità dell'eventuale rimborso;

      b) per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dell'abitazione:

        nel caso di acquisto:

    • dichiarazione sostitutiva del certificato di stato famiglia;

    • dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante gli estremi del contratto preliminare di compravendita, gli estremi della registrazione presso l'agenzia delle Entrate, il costo dell'alloggio e l'importo dell'acconto versato;

    • dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 3 o, a seconda del caso, comma 4, nonché gli eventuali altri alloggi inidonei di cui all'articolo 7, comma 3, con le relative rendite catastali;

    • dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'eventuale richiesta/ottenimento da parte del richiedente o dei suoi familiari di contributi a fondo perduto, rimborsi e agevolazioni per le medesime spese, nonché l'entità dell'eventuale rimborso;

      nel caso di assegnazione in cooperativa:

    • dichiarazione sostitutiva del certificato di stato famiglia;

    • dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'identità del socio prenotatario, l'individuazione dell'alloggio, la spesa complessiva a carico del socio, l'entità di eventuali finanziamenti agevolati e l'acconto versato o, in sostituzione, dichiarazione del Presidente della Cooperativa, su carta intestata della Cooperativa, con firma autenticata, attestante gli stessi dati;

    • dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 3 o, a seconda del caso, comma 4, nonché gli eventuali altri alloggi inidonei di cui all'articolo 7, comma 3, con le relative rendite catastali;

    • dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'eventuale richiesta/ottenimento da parte del richiedente o dei suoi familiari di contributi a fondo perduto, rimborsi e agevolazioni per le medesime spese, nonché l'entità dell'eventuale rimborso;

      nel caso di riscatto di alloggi:

    • dichiarazione sostitutiva del certificato di stato famiglia;

    • dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'impegno al riscatto dell'alloggio, l'importo da pagare, le relative scadenze e l'acconto versato o, in sostituzione, dichiarazione dell’istituto alienante (esempio ITEA) attestante gli stessi dati;

    • dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 3 o, a seconda del caso, comma 4, nonché gli eventuali altri alloggi inidonei di cui all'articolo 7, comma 3, con le relative rendite catastali;

    • dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'eventuale richiesta/ottenimento da parte del richiedente o dei suoi familiari di contributi a fondo perduto, rimborsi e agevolazioni per le medesime spese, nonché l'entità dell'eventuale rimborso;

      nel caso di costruzione o di ristrutturazione:

    • dichiarazione sostitutiva del certificato di stato famiglia;

    • dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dell'atto di notorietà attestante:

    - gli estremi della concessione ad edificare o della diversa documentazione prevista dalla vigente legislazione (autorizzazione comunale, asseverazione del tecnico, ecc.);
    - la proprietà o comproprietà del terreno o dell'alloggio da ristrutturare nonché i dati identificativi degli immobili;
    - gli estremi della fattura comprovante l'inizio dell'intervento;
    - computo metrico estimativo redatto da professionista iscritto agli albi professionali o dettagliato preventivo di spesa o, qualora la spesa sia già stata sostenuta, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante gli estremi delle fatture quietanzate;
    - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 3 o, a seconda del caso, comma 4, nonché gli eventuali altri alloggi inidonei di cui all'articolo 7, comma 3, con le relative rendite catastali;
    - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'eventuale richiesta/ottenimento da parte del richiedente o dei suoi familiari di contributi a fondo perduto, rimborsi e agevolazioni per le medesime spese, nonché l'entità dell'eventuale rimborso;

    c) per estinzione o riduzione di mutui ipotecari:

    • dichiarazione sostitutiva del certificato di stato famiglia;

    • dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante gli estremi del contratto di mutuo ipotecario;

    • dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'ammontare del debito residuo e il motivo dell'erogazione del mutuo o, in sostituzione, dichiarazione dell’istituto bancario attestante gli stessi dati;

    • dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 3, nonché gli eventuali altri alloggi inidonei di cui all'articolo 7, comma 3, con le relative rendite catastali;

    • dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'eventuale richiesta/ottenimento da parte del richiedente o dei suoi familiari di contributi a fondo perduto, rimborsi e agevolazioni per le medesime spese, nonché l'entità dell'eventuale rimborso;

    d) per oneri di studio dei figli:

    • dichiarazione sostitutiva del certificato di stato famiglia;

    • dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'iscrizione al corso di studi del figlio;

    • nel caso di permanenza del figlio in località diversa da quella di residenza della famiglia del dipendente, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante gli estremi del documento che comprova la spesa (esempio contratto di affitto registrato presso l'Agenzia delle Entrate, o ricevuta del convitto, ecc.);

    • dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'eventuale richiesta/ottenimento da parte del richiedente o dei familiari di contributi a fondo perduto, rimborsi e agevolazioni per le medesime spese, nonché l'entità dell'eventuale rimborso;

    • per i corsi all’estero anche un preventivo di spesa;

    e) motivi di particolare gravità:

    • dichiarazione sostitutiva del certificato di stato famiglia;

    • relazione che illustra i motivi che hanno portato alla grave situazione economica e idonea documentazione delle spese sostenute e/o da sostenere;

    • dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dell'atto di notorietà attestante la situazione reddituale e patrimoniale del dipendente e dei componenti la sua famiglia;

    • dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'eventuale richiesta/ottenimento da parte del richiedente o dei suoi familiari di contributi a fondo perduto, rimborsi e agevolazioni per le medesime spese, nonché l'entità dell'eventuale rimborso;

    f) fruizione dei periodi di congedo:

    • dichiarazione sostitutiva del certificato di stato famiglia;

    • dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'eventuale richiesta/ottenimento da parte del richiedente o dei suoi familiari di contributi a fondo perduto, rimborsi e agevolazioni per le medesime spese, nonché l'entità dell'eventuale rimborso;

    g) per estinzione o riduzione di mutui :

    • dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante gli estremi del contratto di mutuo;

    • dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'ammontare del debito residuo e il motivo dell'erogazione del mutuo o, in sostituzione, dichiarazione dell’istituto bancario attestante gli stessi dati.

    3. In sostituzione delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell'atto di notorietà, può essere allegata la corrispondente documentazione in originale o copia autentica. La documentazione probatoria di spesa di cui all'articolo 9, comma 3, se non allegata alla domanda, deve essere presentata entro la data fissata dal provvedimento di concessione dell'anticipazione.

    4. Il provvedimento di concessione dell’anticipazione deve essere adottato entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, salvo i casi di cui all'articolo 3, comma 2.

     

    Art. 9
    Erogazione dell'anticipazione e documentazione probatoria di spesa

    1. Il pagamento dell'anticipazione avviene con un unico versamento a saldo o con più acconti a seconda del tipo di spesa e dei relativi tempi di sostenimento, secondo criteri stabiliti dal responsabile della Struttura competente alla concessione dell’anticipazione stessa.

    2. Successivamente all'erogazione i beneficiari dell'anticipazione sono comunque tenuti a presentare la documentazione, di cui al successivo punto 3, comprovante l'avvenuto sostenimento delle spese, entro i termini fissati col provvedimento di concessione. Tali termini possono essere prorogati, su richiesta del dipendente, solo in casi eccezionali dovuti al verificarsi di eventi imprevisti e debitamente documentati.

    3. La documentazione probatoria di spesa è costituita da:

    a) per le spese sanitarie:

    • dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante gli estremi delle fatture/ricevute quietanzate;

    b) per l’acquisto dell’abitazione:

    • dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante gli estremi dell'atto notarile di compravendita, gli estremi della registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, il costo dell’alloggio e le modalità di pagamento;

    • nel caso di acquisto tramite cooperativa edilizia:

    • dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante gli estremi dell'atto notarile di assegnazione, gli estremi della registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, il costo dell’alloggio e le modalità di pagamento o estratto del libro verbali del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa da cui risulti l'identità del socio assegnatario, la data dell’assegnazione, l’individuazione dell’alloggio, il costo e le modalità di pagamento;

    • nel caso di riscatto dell'alloggio:
      - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante gli estremi dell'atto notarile di compravendita, gli estremi della registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, il costo dell’alloggio e le modalità di pagamento;

    c) per la costruzione e la ristrutturazione dell’alloggio;

    • dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante gli estremi delle fatture quietanzate;

    d) per l'estinzione o la riduzione di mutui ipotecari:

    • dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la data di estinzione/riduzione del mutuo e l'ammontare del debito residuo dopo l'eventuale riduzione o, in sostituzione, dichiarazione dell’istituto bancario attestante gli stessi dati;

    e) per gli oneri di studio dei figli:

    • dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'iscrizione e la frequenza, nel caso quest'ultima sia obbligatoria, al corso di studi del figlio;

    • nel caso di permanenza del figlio in località diversa da quella di residenza della famiglia del dipendente, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante gli estremi del documento che comprova la spesa (esempio contratto di affitto registrato presso l'Agenzia delle Entrate, o ricevute del convitto, ecc.);

    • per i corsi all’estero, anche una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante le spese sostenute e gli estremi della relativa documentazione;

    f) per motivi di particolare gravità:

    • dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante le spese sostenute e gli estremi della relativa documentazione;

    g) per fruizione di periodi di congedo:

    • nessuna documentazione.

    4. In sostituzione delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell'atto di notorietà, può essere allegata la corrispondente documentazione in originale o copia autentica.

    5. I dipendenti dovranno rendicontare, in ogni caso, almeno l'importo lordo concesso.

    6. In caso di mancata presentazione della documentazione probatoria di spesa, sarà disposta la revoca dell'anticipazione e il recupero della somma lorda corrisposta, maggiorata degli interessi legali e della somma necessaria alla ricostituzione integrale del fondo di accantonamento individuale previsto per legge, salvo ogni ulteriore responsabilità del dipendente.

     

    Art. 10
    Criteri per la valutazione dell’inidoneità di eventuali altri alloggi

    1. Ai fini dell'inidoneità dell'alloggio si applicano i criteri di cui all'articolo 5, comma 1, escluso ultimo paragrafo, delle disposizioni attuative della L.P. 13 novembre 1992, n. 21 e s.m. (cfr. nota 136), concernente la disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa agevolata.

    2. Il rilascio di una concessione ad edificare per la realizzazione di altro alloggio diverso da quello oggetto della richiesta, così come previsto dall'articolo 1, comma 5 delle disposizioni attuative della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 e s.m. (nota 137) in materia di edilizia abitativa agevolata, equivale ad un alloggio idoneo.

    3. L'alloggio è comunque considerato inidoneo qualora:

    1. sia assegnato in uso al coniuge a seguito di separazione legale/divorzio, purché lo stesso vi abiti stabilmente;

    2. non sia di proprietà esclusiva del dipendente e/o dei componenti il proprio nucleo familiare o, nel caso di domanda per l'acquisto dell'alloggio per il figlio maggiorenne, non sia di proprietà esclusiva del figlio maggiorenne e/o dei componenti il suo nucleo familiare. Se però le quote di comproprietà di più alloggi portano, di fatto, alla proprietà di un intero alloggio, queste comproprietà sono considerate al pari di una proprietà esclusiva (esempio comproprietà con la sorella di due alloggi idonei);

    3. sia gravato da diritti reali di godimento sempre ché i titolari dei diritti occupino stabilmente l’alloggio.

     

    Art. 11
    Norme transitorie

    1. Il presente accordo si applica alle domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2004. Per le domande presentate sino al 31 dicembre 2003 si applicano le disposizioni previste dal precedente accordo relativo al contratto 1998-2001 (nota 138).

    (11)Parte B dell'Allegato E/9 sostiuita con l'allegato B) di cui all'art. 27 dell'accordo stralcio biennio economico 06-07 del 20 aprile 2007


     

    PARTE C

    DISCIPLINA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

     

    Art. 1
    Adesione ai fondi pensione

    1. Il personale dipendente dagli Enti firmatari del contratto collettivo provinciale può aderire al Fondo pensione complementare per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro operanti nel territorio del Trentino Alto – Adige (Laborfonds).

    2. Le modalità di adesione al fondo, di permanenza nel fondo ed ogni altra facoltà esercitabile dal dipendente sono disciplinate dallo statuto e dagli accordi costitutivi del fondo stesso.

     

    Art. 2(46)
    Contribuzione

    1. Sono versate a Laborfonds o ad altro fondo, in applicazione del vigente CCPL, le seguenti contribuzioni:

    1. 1% della retribuzione utile ai fini del TFR, come definita all’art. 1 – parte A – della presente regolamentazione, con ritenuta a carico del lavoratore;

    2. 1% della retribuzione utile ai fini del TFR, come definita all’art. 1 – parte A – della presente regolamentazione, con ritenuta a carico del datore di lavoro;

    3. a scelta del dipendente ed a proprio carico può essere versata una contribuzione aggiuntiva pari allo 0,33% o allo 0,66%.

    2. Fino a quando non venga meno la ritenuta INPDAP ai fini dell’indennità premio di servizio, il contributo per la previdenza integrativa a carico del dipendente di cui al comma 1 lett. a) è assunto a carico dell’Ente datore di lavoro.

    3. L’Ente di appartenenza versa al Fondo per il personale aderente, in aggiunta a quanto previsto al comma 1, anche una quota pari al 18 per cento del TFR maturato, calcolato come previsto all’art. 1 – parte A – della presente regolamentazione.

    4. I versamenti al Fondo pensione complementare, ivi inclusi quelli aggiuntivi, sono disposti secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e accordi istitutivi.

    5. Al Fondo sono versate le quote di adesione e di iscrizione secondo quanto previsto dagli organi dello stesso.

    (46) Modificato dai commi 7 e 8 dell'art. 44 Accordo per il rinnovo del CCPL quadriennio 2006-2009 - biennio 2008-2009 del 22 settembre 2008


    ALLEGATO F)

     

    TABELLA A

    SISTEMA DI PUNTEGGIO PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE DI CUI ALL’ART. 73 DEL PRESENTE ACCORDO

    Il punteggio è attribuito in relazione ai seguenti criteri:(41)

    a) CRITERIO DELLA CORRISPONDENZA TRA TITOLO DI STUDIO DEL DIPENDENTE E TITOLO DI STUDIO RICHIESTO PER L’ACCESSO AL PROFILO PROFESSIONALE

    PUNTEGGIO

    Esistenza della corrispondenza

    3

    Non esistenza della corrispondenza

    0

    b) CRITERIO DELLA MAGGIORE ANZIANITA’ DI SERVIZIO NELLA QUALIFICA FUNZIONALE

    PUNTEGGIO

    Dipendente con anzianità di servizio superiore o uguale a 20 anni

    3

    Dipendente con anzianità di servizio

    3 meno il risultato della moltiplicazione di 0,15 per la differenza tra 20 e il numero di anni di anzianità di servizio maturata nella qualifica funzionale.

    Nota:
    l’anzianità di servizio va considerata in riferimento all’anno in cui è avvenuto l’inquadramento nella qualifica

    c) CRITERIO DELLA MAGGIORE INCIDENZA DEI CARICHI DI FAMIGLIA

    PUNTEGGIO

    Dipendente con 5 persone e più a carico ai fini fiscali

    4

    Dipendente con 4 persone a carico ai fini fiscali

    3

    Dipendente con 3 persone a carico ai fini fiscali

    2,5

    Dipendente con 2 persone a carico ai fini fiscali

    2

    Dipendente con 1 persona a carico ai fini fiscali

    1,5

    Dipendente con nessuna persona a carico ai fini fiscali

    0

    Se il reddito del dipendente è l’unico all’interno del nucleo familiare, il punteggio è aumentato di 1,5 punti nelle prime due ipotesi e di 1 punto nelle seguenti due.
    L’esistenza del coniuge non a carico equivale a una persona a carico a fini fiscali.

    d) HANDICAP O GRAVE DEBILITAZIONE PSICO-FISICA DEL DIPENDENTE
    in relazione ai quali sia attestato da un sanitario che la distanza tra domicilio e sede di lavoro reca pregiudizio alle condizioni di salute

    PUNTEGGIO

    5

    e) AVVICINAMENTO TRA RESIDENZA EFFETTIVA E SEDE RICHIESTA

    PUNTEGGIO
    0,2 ogni 5 km.

    f) VALUTAZIONE COMPARATA DEL CURRICULUM

    figure professionali fino al 5° livello (categorie A e B)

    figure professionali superiori al 5° livello (categorie C e D)

    PUNTEGGIO

    fino a 10


    fino a 20

     

    TABELLA B

    SISTEMA DI PUNTEGGIO PER LA SELEZIONE DEI DIPENDENTI DA COLLOCARE IN DISPONIBILITÀ

     

    Il punteggio è attribuito secondo una scala da 0 a 10, in relazione ai seguenti criteri:

    a) CRITERIO DELLA MINORE ANZIANITA’ DI SERVIZIO

    PUNTEGGIO

    Dipendente con anzianità di servizio inferiore o uguale a 4 anni

    5

    Dipendente con anzianità di servizio superiore a 4 anni

    6,25 meno il risultato della moltiplicazione di 0,3125 per il numero di anni di anzianità di servizio

    Dipendente con anzianità di servizio superiore o uguale a 20 anni

    0

    Nota: l’anzianità di servizio va considerata in riferimento all’anno in cui è avvenuto l’inquadramento nella qualifica.

    b) CRITERIO DELLA MINORE INCIDENZA DEI CARICHI DI FAMIGLIA

    PUNTEGGIO

    Dipendente con nessuna persona a carico ai fini fiscali

    3

    Dipendente con 1 persona a carico ai fini fiscali

    2,5

    Dipendente con 2 persone a carico ai fini fiscali

    2

    Dipendente con 3 persone a carico ai fini fiscali

    1,5

    Dipendente con 4 persone a carico ai fini fiscali

    0,5

    Dipendente con 5 persone e più a carico ai fini fiscali

    0

    c) CRITERIO DELL’ETA’ ANAGRAFICA

    PUNTEGGIO

    Dipendente con età inferiore o uguale a 25 anni

    2

    Dipendente con età superiore ai 25 anni e inferiore o uguale ai 30 anni

    1

    Dipendente con età superiore ai 30 anni e inferiore o uguale Ai 50 anni

    0

    Dipendente con età superiore ai 50 anni e inferiore o uguale ai 60 anni

    1

    Dipendente con età superiore ai 60 anni

    2

    (41) Aggiunto dal comma 2 dell'art. 31 Accordo per il rinnovo del CCPL quadriennio 2006-2009 - biennio 2008-2009 del 22 settembre 2008


    MODIFICA DEL PROTOCOLLO AGGIUNTIVO AL CCPL 8.3.2000 "REGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO DI SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI DEI COMUNI"

     

     

    Diritto di sciopero

    L’art. 9, punto 12, dell’Allegato n. 2 bis del CCPL 8.3.2000 (nota 139) relativo alla regolamentazione del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali dei Comuni è così modificato:
    12. servizi educativi e scolastici

    SCIOPERO DI TUTTO IL PERSONALE

    1. asili nido - sciopero proclamato per tutte le categorie di lavoratori impiegati nel servizio e di durata pari all’intera giornata : chiusura del servizio;

    2. scuole dell’infanzia : qualora lo sciopero sia proclamato per tutti i dipendenti impiegati nelle scuole dell’infanzia e sia di durata pari all’intera giornata, sarà di norma attuata la chiusura del servizio, previa valutazione dell’effettiva adesione; per la verifica dell’adesione il personale sarà invitato a comunicare preventivamente l’adesione allo sciopero con comunicazione volontaria non obbligatoria, successivamente non revocabile;

    3. scuole elementari: in caso di sciopero per l’intera giornata, proclamato per tutte le categorie di personale che operano nella scuola, dovrà essere garantita la prestazione relativa alla sorveglianza degli accessi.

     

    SCIOPERO BREVE

    Qualora lo sciopero proclamato sia di durata inferiore all’intera giornata lavorativa, lo stesso dovrà essere collocato all’inizio o al termine del turno.

     

    SCIOPERO DEL PERSONALE NON DOCENTE

    Asili nido e scuole dell’infanzia

    Nel caso in cui lo sciopero sia proclamato per il solo personale cuoco, la somministrazione dei pasti potrà essere garantita ricorrendo a pasto confezionato o a pasto proveniente dall’esterno; in alternativa, i bambini potranno essere mandati a casa per il pasto ed accedere nuovamente al servizio subito dopo il pasto.
    Nel caso in cui lo sciopero sia proclamato per il personale addetto d’appoggio, per garantire la pulizia degli ambienti almeno una unità di personale, il giorno successivo allo sciopero, entrerà in servizio un’ora prima dell’apertura del servizio.

    Scuole elementari

    In caso di sciopero per il solo personale non docente dovrà essere garantita la prestazione relativa alla sorveglianza degli accessi. Il contingente (1 unità) è da individuare nell’ambito della figura professionale di bidello, con presenza negli orari scolastici.


    REGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO DI SCIOPERO
    NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI DELLE IPAB

     

    CAPO I

    Disposizioni generali

    1.
    Ambito di applicazione

    Lo scopo della regolamentazione dei servizi pubblici essenziali è di contemperare le esigenze dei cittadini (in particolare, delle fasce più deboli della società) con i diritti dei lavoratori fra i quali emerge il diritto di sciopero, che è costituzionalmente garantito.

    Pertanto il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 7 dell'accordo 1.8.1990 (nota 140) e con riferimento alla legge 12.6.1990, n. 146 (cfr. nota 5), l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali delle IPAB in caso di astensione dall'attività lavorativa, nonché i criteri per la loro determinazione nei termini necessari a garantire la continuità delle prestazioni indispensabili.

    Si definisce essenziale il servizio svolto direttamente dalle strutture assistenziali, diretto a garantire il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati.

     

    2.
    Esercizio del diritto di sciopero

    Nell'ambito dei servizi pubblici essenziali il diritto di sciopero è esercitato nel rispetto delle misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili, con un preavviso non inferiore a 10 giorni, salvo quanto diversamente disposto nella parte speciale del regolamento e con l'individuazione della durata dell'astensione dal lavoro.

    Le disposizioni di cui al 1° comma non si applicano nei casi di astensione dal servizio in difesa dell'ordine costituzionale o di protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori.

    I soggetti che promuovono lo sciopero o che vi aderiscono, i dipendenti che esercitano il diritto di sciopero e le Amministrazioni sono impegnati all'effettuazione delle prestazioni indispensabili, nonché al rispetto delle modalità e delle procedure di erogazione del servizio.

     

    3.
    Proclamazione dello sciopero

    Le OO.SS. dovranno notiziare della proclamazione dello sciopero a livello provinciale alle Associazioni delle IPAB ed a livello aziendale all'Amministrazione dell'Ente interessata nei termini di cui al 1° comma, dell'art. 2, indicando nel caso di sciopero ad ore, l'esatta collocazione del medesimo all'interno della giornata lavorativa.

     

    4.
    Obbligo di comunicazione

    Le Amministrazioni degli Enti sono tenute a dare comunicazione agli utenti nelle forme idonee almeno 5 giorni prima dell'inizio dello sciopero, dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero stesso e delle misure per la loro riattivazione.

     

    5.
    Individuazione dei contingenti

    Le Amministrazioni degli Enti devono individuare di volta in volta, per gli scioperi che interessino i servizi essenziali, attenendosi al criterio della rotazione, ove possibile, i nominativi dei dipendenti da inserire nei contingenti minimi tenuti alle prestazioni indispensabili, esonerati dall'esercizio di sciopero stesso ed obbligati a prestare servizio per garantire la continuità delle prestazioni predette. In tali elenchi può essere inserito anche il personale comandato.

    In occasione di ciascuno sciopero il Direttore deve inoltre comunicare con 5 giorni di anticipo i nominativi inclusi nei contingenti alle Organizzazioni Sindacali rappresentative del personale ed informare i dipendenti interessati.

    Il dipendente individuato ha il diritto di esprimere all’Amministrazione, entro 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo, nel caso sia possibile, la conseguente sostituzione.

     

    6.
    Comunicazione del numero di partecipanti allo sciopero

    Il Direttore o l’ufficio personale, ove esistente, è tenuto a rendere pubblico tempestivamente, mediante affissione all'albo, il numero dei dipendenti che hanno partecipato allo sciopero.

     

    7.
    Servizi esercitati in regime di concessione o convenzione

    Il Direttore ha l'obbligo di segnalare all'Ispettorato del Lavoro le violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento commesse da imprese erogatrici di servizi pubblici essenziali in regime di concessione o convenzione, ivi comprese le aziende speciali, per l'applicazione delle sanzioni secondo le competenze e le modalità di cui all'art. 4 della legge 12.6.1990, n. 146 (nota 141).

    Nel rinnovo dei provvedimenti di concessione o convenzione che attengono ai servizi pubblici essenziali, l’Amministrazione dell'Ente dovrà concordare l'inserimento di apposite clausole atte a garantire l'esercizio del diritto di sciopero conformemente ai principi contenuti nel presente regolamento.

     

    8.
    Sanzioni e vigenza del regolamento

    Il presente regolamento vincola ciascuna organizzazione firmataria in tutte le sue articolazioni interne.

    In ordine all'applicazione di sanzioni si rinvia alle fattispecie ed alle modalità previste dall'art. 4 della Legge 12.6.1990, n. 146 (cfr. nota 141), in quanto applicabili.

    In conformità a quanto disposto dall'art. 7 dell'accordo 1.8.1990 (cfr. nota 140) il presente regolamento ha validità fino ad eventuale diversa disposizione in sede di rinnovo del contratto di lavoro dei dipendenti delle IPAB.

     

     

    CAPO II

    Servizi essenziali nelle amministrazioni delle IPAB

     

    9.
    Personale obbligato a prestare servizio durante lo sciopero

    Sono obbligati a prestare servizio i dipendenti operanti nell'ambito dei seguenti servizi:

    1) Servizi essenziali

    Ai sensi dell'art. 7 del contratto 1.8.1990 (cfr. nota 140) sono considerati essenziali, presso le IPAB i seguenti servizi:

    1. assistenza alle persone per assicurare la tutela fisica;

    2. assistenza infermieristica e fisioterapica;

    3. assistenza medica e farmaceutica;

    4. trasporto persone non autosufficienti per ricoveri ospedalieri o visite specialistiche;

    5. preparazione e distribuzione del vitto;

    6. recapito dei pasti al domicilio degli utenti ed ai Centri diurni;

    7. sorveglianza, portineria ed accettazione;

    8. manutenzione impianti;

    9. attività amministrativa di diretto ed immediato interesse per l'ospite.

    2) Reperibilità:

    I turni di reperibilità, i contingenti e i nominativi del personale incaricato non possono subire variazioni, se individuati prima della proclamazione dello sciopero, se non su richiesta degli interessati ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento o previo parere favorevole del responsabile del settore o servizio, o salvo i casi di oggettivi impedimenti dei medesimi.

    I turni di reperibilità, i contingenti e i nominativi del personale incaricato dopo la proclamazione di uno sciopero non possono subire variazioni per quanto concerne il numero dei dipendenti e la frequenza dei turni, rispetto a quelli precedentemente istituiti, se non in occasione di eventi di particolare emergenza che impongono il rafforzamento della reperibilità.

    3) Contingentamento:

    Il contingente garantito per l’espletamento dei servizi essenziali di cui al punto 1) lettere a), b), c) ed e) è quantificato nel 50% dei parametri minimi di personale relativi all’autorizzazione sanitaria.

    Per lo svolgimento comunque dei servizi essenziali di cui al punto 1) il contingente massimo non potrà essere superiore al 60% del personale in servizio.


    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

    DICHIARAZIONE CONGIUNTA A.P.RA.N. – OO.SS.
    IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEL PERSONALE

     

    Le parti, di comune accordo, al fine di valorizzare il sistema di classificazione istituito con l’Ordinamento professionale previsto dal CCPL 8 marzo 2000, quale efficace e concreto strumento di riforma, attuata la fase di prima applicazione e a seguito dell’effettuazione dei percorsi verticali nelle varie Amministrazioni, intendono provvedere ad una valutazione degli effetti organizzativi determinatisi per pervenire ad una semplificazione dell’Ordinamento e ad una migliore gestione dei processi lavorativi.

    In particolare, saranno oggetto di discussione e, se necessario, di modifica, i seguenti aspetti:

    • la ricomposizione dei processi lavorativi, anche attraverso nuove declaratorie di categoria;

    • i meccanismi di computo della anzianità nelle varie forme di progressione;

    • le modalità di accesso alle progressioni verticali del personale proprio da parte delle singole amministrazioni e di quello proveniente da altri Enti, tenendo anche conto di eventuali esclusioni che si siano determinate in prima applicazione;

    • le modalità di partecipazione quantitativa del personale appartenente alle categorie alle progressioni orizzontali;

    • la valorizzazione delle alte professionalità e specializzazioni, cui va prestata la dovuta attenzione prevedendo adeguati percorsi di approdo alla categoria D, livello evoluto, e verificata l’opportunità di eventuali integrazioni economiche per coloro che già appartengono a questa categoria;

    • l’ampliamento delle possibilità di accesso mediante progressione verticale alla categoria D, per il personale oggi inquadrato in categoria C, livello evoluto, a partire dal personale dotato di maggiore anzianità e qualificazione, per il quale peraltro l’attuale sistema di progressione orizzontale determina condizioni di miglior favore dal punto di vista economico che consigliano, in prima applicazione del contratto al 1° gennaio 2003, il mantenimento nella categoria/livello;

    • le progressioni verticali, la valorizzazione generale del personale in servizio, in particolare determinando condizioni di avanzamento anche fra la categoria B, livello evoluto, e C base, e fra la categoria A e B base, che nell’attuale ordinamento sono irrigidite per il passaggio fra categorie.


    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2

    NOTA CONGIUNTA A.P.RA.N. – OO.SS.

    Le parti convengono che in questo particolare momento di profonde trasformazioni nell’ambito dei servizi pubblici, con conseguenti privatizzazioni, costituzioni di società private con capitale anche prevalentemente pubblico ed altro, si ritiene necessario, previ specifici accordi decentrati, individuare non solo percorsi di mobilità dall’Ente pubblico verso le suddette società private, ma anche verso l’Ente pubblico da aziende municipalizzate, a condizione che il personale interessato sia stato assunto con concorso.

    Qualora intervenissero richieste di mobilità da parte di società ovvero di Enti interessati in tal senso, le parti si impegnano ad attivare un tavolo d’incontro al fine di valutare la specifica situazione nonché di individuare le possibili condizioni di mobilità.


    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3

    NOTA CONGIUNTA A.P.RA.N. – OO.SS.

    L'A.P.RA.N. con le organizzazioni sindacali si impegna a verificare la necessità di modifica del presente contratto al fine di agevolare l’accertamento delle possibilità offerte dal mercato per ottenere, entro la vigenza contrattuale, convenzioni con gli esercenti per un pasto più conveniente dal punto di vista qualitativo ed economico.


    N O T E

    [Nota 1]

    D.P.G.P. 27 ottobre 1999, n. 15-14/Leg.
    Regolamento concernente la definizione dei comparti di contrattazione
    ai sensi dell’articolo 54 della L.P. 3 aprile 1997, n. 7.
    (pubblicato sul B.U.R. di data 7 dicembre 1999, n. 54)

    Art. 2
    Comparto del personale delle Autonomie locali

    1. Il comparto di cui alla lettera A) dell’articolo 1 comprende due distinte aree di contrattazione collettiva:

    1) Area della dirigenza composta dal personale della Provincia e degli enti funzionali;

    2) Area del personale dipendente dalla Provincia e dagli enti funzionali, composta:

    1. dal personale con qualifica di direttore, la cui contrattazione si svolge in collegamento a quella del personale con qualifica dirigenziale;

    2. dal restante personale dipendente.

     

    [Nota 2]

    Accordo collettivo provinciale quadro sui comparti di contrattazione collettiva
    di data 25 settembre 2003.

    Art. 2
    Comparto Autonomie locali

    1. Il comparto di cui alla lettera A) dell’articolo 1 comprende tre distinte aree di contrattazione collettiva:

    1. Area della dirigenza e dei segretari comunali, composta dal personale:

    1. della Provincia e degli Enti funzionali;

    2. del Consiglio provinciale;

    3. dei Comuni, loro Consorzi e associazioni;

    4. dei Comprensori;

    5. delle I.P.A.B. a carattere assistenziale.

    1. Area del personale con qualifica di direttore, la cui contrattazione si svolge in collegamento a quella del personale con qualifica dirigenziale.
       

    2. Area del restante personale dipendente, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 54, comma 3, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7.

     

    [Nota 3]

    Accordo sul sistema delle relazioni sindacali e il mercato del lavoro ratificato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori il 23 luglio 1993.

    Art. 5
    Indennità di vacanza contrattuale

    Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di scadenza del C.C.N.L., ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto medesimo non ancora rinnovato sarà corrisposto, a partire dal mese successivo ovvero dalla data di presentazione delle piattaforme ove successiva, un elemento provvisorio della retribuzione.
    L’importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza.
    Dopo 6 mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% dell’inflazione programmata. Dalla decorrenza dell’accordo di rinnovo del contratto l’indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata.
    Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori.

     

    [Nota 4]

    Legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7
    Revisione dell’ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento.
    (pubblicata sul B.U.R. n. 18 di data 15 aprile 1997, supplemento n. 2)

    Art. 59
    Indirizzi per la contrattazione e controllo della spesa

    1. L'agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale è tenuta al rispetto delle direttive impartite dalla Giunta relative agli obiettivi cui deve ispirarsi la contrattazione, ai limiti di spesa determinati dal Presidente della Giunta provinciale in relazione alle risorse finanziarie complessivamente disponibili e comunque nel rispetto dei limiti massimi di spesa autorizzati con legge finanziaria provinciale, ai criteri di distribuzione delle risorse al personale e ad ogni altro elemento utile per il rispetto degli indirizzi impartiti.

    2. La Giunta provvede annualmente alla valutazione della spesa per il personale impiegato presso la Provincia e i suoi enti funzionali, per verificare l'eventuale superamento dei limiti di spesa sulla base di rilevazioni organizzative e finanziarie.

    3. Per consentire la verifica della spesa, i contratti collettivi sono corredati da appositi prospetti contenenti la quantificazione degli oneri, nonché la indicazione della copertura complessiva per l'intero periodo di validità contrattuale. I contratti collettivi prevedono la possibilità di prorogare l'efficacia temporale del contratto ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale o totale in caso di accertata esorbitanza dei limiti di spesa.

     

    
    

    [Nota 5]

    Legge 12 giugno 1990, n. 146 "Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della commissione di garanzia dell’attuazione della legge" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 137 di data 14 giugno 1990) come modificata ed integrata dalla Legge 11 aprile 2000, n. 83 "Modifiche ed integrazioni della legge 12 giugno 1990, n. 146, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 85 di data 11 aprile 2000).

     

    
    

    [Nota 6]

    Accordo collettivo provinciale quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, delle aspettative, dei permessi nonché delle altre prerogative sindacali di data 5 maggio 2003
    (pubblicato sul B.U.R. n. 22 di data 3 giugno 2003, supplemento n. 2)

    Art. 7
    Rappresentatività sindacale

    1. L’accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali di categoria è determinato in applicazione dell’art. 55 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e dall’art. 18 della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10.

    2. L’accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali ai fini dell’ammissione alle trattative è effettuato alla data della sottoscrizione del presente contratto, mentre ai fini del riparto dei distacchi sindacali è effettuato sulla base delle deleghe rilasciate al 31 dicembre 2002. L’accertamento è rinnovato ad entrambi i fini mediante verifica biennale il 31 dicembre di ogni anno che precede il biennio contrattuale di riferimento. Sono considerate rappresentative le organizzazioni sindacali di categoria cui risulti iscritto, mediante delega che preveda la trattenuta sindacale da parte dell’Amministrazione, il 5% del totale complessivo degli aderenti alle organizzazioni sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate dai dipendenti, con riferimento ai contratti collettivi provinciali previsti dall’Accordo sui comparti e sulle aree contrattuali; sono considerate rappresentative le confederazioni sindacali cui aderiscano organizzazioni di categoria che siano rappresentative in almeno due comparti. Ai fini della misurazione del dato associativo sono considerate le iscrizioni sindacali del personale che mantenga il rapporto di lavoro con l’Amministrazione pur non percependo il trattamento economico (aspettative, ecc.). Non sono considerate le iscrizioni del lavoratore a favore di più organizzazioni sindacali. Il dipendente che abbia rilasciato una pluralità di deleghe, fatte salve le ritenute sindacali a favore di tutte le OO.SS., deve optare per l’organizzazione dalla quale intende farsi rappresentare. Ove tale opzione non sia stata esplicitata, non si tiene conto della delega a favore di nessuna organizzazione sindacale.

    3. Le schede per l'aggiornamento del repertorio delle confederazioni ed organizzazioni sindacali operanti nel pubblico impiego e contenenti la consistenza associativa sono trasmesse dalle singole Amministrazioni (Enti funzionali, Comuni, Comprensori e IPAB), cui compete la certificazione, rispettivamente alla Provincia autonoma di Trento, al Consorzio dei Comuni trentini e all’UPIPA, che forniscono all’A.P.RA.N. informazione obbligatoria sugli iscritti. L’informazione sugli iscritti è fornita dalle Amministrazioni anche alle organizzazioni sindacali, limitatamente alla comunicazione del numero dei propri associati. I dati riportati nelle schede, che devono contenere l’indicazione dell’importo del contributo sindacale, acquisiscono validità qualora non giunga all’Amministrazione interessata e all’A.P.RA.N. una contestazione entro 30 giorni dalla data in cui sono pervenuti alle organizzazioni sindacali. L’A.P.RA.N. e le Amministrazioni, per quanto di competenza, procedono, anche in caso di contestazione, all’attribuzione provvisoria dei distacchi e dei permessi sindacali, fatto salvo il conguaglio che possa derivare a seguito della determinazione definitiva degli iscritti.

    4. Le confederazioni ed organizzazioni sindacali rappresentative sono le esclusive intestatarie dei distacchi previsti dal presente contratto, secondo la ripartizione determinata ai sensi dell’art. 6. Alla ripartizione del contingente dei distacchi sindacali fra comparti, in relazione al numero dei dipendenti, e fra confederazioni e organizzazioni sindacali, in rapporto al grado di rappresentatività accertata, si procede da parte dell'A.P.RA.N. secondo le informazioni sul numero dei dipendenti e sulle iscrizioni alle organizzazioni sindacali fornite obbligatoriamente dalla Provincia autonoma di Trento, per sé e gli Enti funzionali, dall’A.S.L. e dalle Associazioni rappresentative dei Comuni e delle I.P.A.B. per gli Enti dai medesimi rappresentati.

    5. Qualora, a seguito delle verifiche effettuate ai sensi del comma 2, cambino i soggetti sindacali rappresentativi, in sede di contrattazione integrativa o decentrata il subentro dei nuovi soggetti avviene in ciascun comparto e area alla data di stipulazione del contratto collettivo provinciale di lavoro relativo a ogni biennio economico. Sino a tale data non muta la delegazione trattante in sede di contrattazione integrativa o decentrata, composta, oltre che dalle RSU, dai sindacati firmatari del CCPL.

     

    [Nota 7]

    D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626
    Attuazione della direttiva 89/391/CEE, della direttiva 89/654/CEE, della direttiva 89/655/CEE, della direttiva 89/656/CEE, della direttiva 90/269/CEE, della direttiva 90/270/CEE, della direttiva 90/394/CEE, della direttiva 90/679/CEE, della direttiva 93/88/CEE, della direttiva 95/63/CE, della direttiva 97/42/CE, della direttiva 98/24/CE, della direttiva 99/38/CE e della direttiva 99/92/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.
    (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 1994, n. 265, S.O.)

    Art. 19
    Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza

    1. Il rappresentante per la sicurezza:

    a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
    b
    ) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda ovvero unità produttiva;
    c) è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;
    d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 22, comma 5;
    e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
    f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
    g) riceve una formazione adeguata, comunque non inferiore a quella prevista dall'art. 22;
    h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
    i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
    l) partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 11;
    m
    ) fa proposte in merito all'attività di prevenzione;
    n) avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
    o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

    2. Il rappresentante per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli.

    3. Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.

    4. Il rappresentante per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

    5. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso, per l'espletamento della sua funzione, al documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3, nonché al registro degli infortuni sul lavoro di cui all'art. 4, comma 5, lettera o).

     

    [Nota 8]

    Legge 10 aprile 1991, n. 125
    Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro.
    (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 aprile 1991, n. 88)

     

    [Nota 9]

    Accordo collettivo provinciale quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, delle aspettative, dei permessi nonché delle altre prerogative sindacali di data 5 maggio 2003.
    (pubblicato sul B.U.R. n. 22 di data 3 giugno 2003, supplemento n. 2)

     

    [Nota 10]

    Legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7
    Revisione dell’ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento.
    (pubblicata sul B.U.R. n. 18 di data 15 aprile 1997, supplemento n. 2)

    Art. 51
    Procedimento disciplinare e collegio arbitrale

    1. Qualora il dirigente venga a conoscenza di un fatto che possa dare luogo all'irrogazione di una sanzione disciplinare, diversa dal rimprovero verbale, commesso da un dipendente assegnato alla struttura organizzativa da lui diretta, compiuti gli opportuni accertamenti, lo segnala al servizio competente in materia di gestione del personale. Il dirigente del servizio competente in materia di gestione del personale contesta in forma scritta l'addebito al dipendente.

    2. A seguito della contestazione dell'addebito il dipendente viene sentito a sua difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.

    3. Quando la sanzione da applicare consiste in un rimprovero verbale provvede direttamente il dirigente della struttura cui il dipendente è assegnato; quando consiste in altro addebito provvede il dirigente competente in materia di gestione del personale.

    4. Con il consenso del dipendente la sanzione applicabile può essere ridotta, ma in tal caso non è più suscettibile di impugnazione.

    5. Il dipendente, entro venti giorni dalla data di notifica della sanzione comminata, può, anche per mezzo di un procuratore o dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, impugnarla dinanzi al collegio arbitrale di disciplina della Provincia. Il collegio emette la sua decisione entro novanta giorni dall'impugnazione. Il dirigente competente in materia di gestione del personale applica la sanzione disposta dal collegio. Durante tale periodo la sanzione resta sospesa, così come nei casi in cui l'amministrazione ritenga opportuno adire l'autorità giudiziaria ai sensi del comma sesto dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

    6. Il collegio arbitrale è nominato con decreto del Presidente della Giunta provinciale e dura in carica cinque anni. Esso è costituito da un componente designato dall'amministrazione, da un dipendente designato dalle organizzazioni sindacali rappresentative del personale ed è presieduto da un componente scelto dalla Giunta provinciale tra avvocati, magistrati, professori di ruolo in materie giuridiche nelle università. Al fine di assicurare continuità e funzionalità al collegio, con le medesime modalità di designazione sono nominati i sostituti dei componenti effettivi.

    7. La contestazione degli addebiti e l'irrogazione delle sanzioni disciplinari nei confronti dei dirigenti è effettuata dalla Giunta provinciale previo espletamento delle procedure di cui al presente articolo da parte dell'assessore competente in materia di personale.

    8. Gli enti funzionali possono stipulare convenzioni con la Provincia per avvalersi del collegio arbitrale di cui al comma 6.

    9. Le sanzioni inflitte sono registrate sulla scheda personale del dipendente, a cura del servizio competente in materia di gestione del personale.

    10. Con apposito regolamento la Giunta definisce i criteri per la corresponsione dei compensi spettanti ai componenti del collegio arbitrale e comunque entro i limiti massimi previsti dall'articolo 50 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, come da ultimo modificato dall'articolo 29 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6.

     

    [Nota 11]

    D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165
    Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
    amministrazioni pubbliche.
    (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 di data 9 maggio 2001, S.O.)

    Articolo 63
    Controversie relative ai rapporti di lavoro

    1. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi. L'impugnazione davanti al giudice amministrativo dell'atto amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione del processo.

    2. Il giudice adotta, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati. Le sentenze con le quali riconosce il diritto all'assunzione, ovvero accerta che l'assunzione è avvenuta in violazione di norme sostanziali o procedurali, hanno anche effetto rispettivamente costitutivo o estintivo del rapporto di lavoro.

    3. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie relative a comportamenti antisindacali delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, e le controversie, promosse da organizzazioni sindacali, dall'ARAN o dalle pubbliche amministrazioni, relative alle procedure di contrattazione collettiva di cui all'articolo 40 e seguenti del presente decreto.

    4. Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi.

    5. Nelle controversie di cui ai commi 1 e 3 e nel caso di cui all'articolo 64, comma 3, il ricorso per cassazione può essere proposto anche per violazione o falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi nazionali di cui all'articolo 40.

     

    [Nota 12]

    D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165
    Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
    amministrazioni pubbliche.
    (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 di data 9 maggio 2001, S.O.)

    Articolo 66
    Collegio di conciliazione

    1. Ferma restando la facoltà del lavoratore di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti collettivi, il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'articolo 65 si svolge, con le procedure di cui ai commi seguenti, dinanzi ad un collegio di conciliazione istituito presso la Direzione provinciale del lavoro nella cui circoscrizione si trova l'ufficio cui il lavoratore è addetto, ovvero era addetto al momento della cessazione del rapporto. Le medesime procedure si applicano, in quanto compatibili, se il tentativo di conciliazione è promosso dalla pubblica amministrazione. Il collegio di conciliazione è composto dal direttore della Direzione o da un suo delegato, che lo presiede, da un rappresentante del lavoratore e da un rappresentante dell'amministrazione.

    2. La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dal lavoratore, è consegnata alla Direzione presso la quale è istituito il collegio di conciliazione competente o spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Copia della richiesta deve essere consegnata o spedita a cura dello stesso lavoratore all'amministrazione di appartenenza.

    3. La richiesta deve precisare:

    a) l'amministrazione di appartenenza e la sede alla quale il lavoratore è addetto;
    b) il luogo dove gli devono essere fatte le comunicazioni inerenti alla procedura;
    c) l'esposizione sommaria dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della pretesa;
    d) la nomina del proprio rappresentante nel collegio di conciliazione o la delega per la nomina medesima ad un'organizzazione sindacale.

    4. Entro trenta giorni dal ricevimento della copia della richiesta, l'amministrazione, qualora non accolga la pretesa del lavoratore, deposita presso la Direzione osservazioni scritte. Nello stesso atto nomina il proprio rappresentante in seno al collegio di conciliazione. Entro i dieci giorni successivi al deposito, il Presidente fissa la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione. Dinanzi al collegio di conciliazione, il lavoratore può farsi rappresentare o assistere anche da un'organizzazione cui aderisce o conferisce mandato. Per l'amministrazione deve comparire un soggetto munito del potere di conciliare.

    5. Se la conciliazione riesce, anche limitatamente ad una parte della pretesa avanzata dal lavoratore, viene redatto separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti del collegio di conciliazione. Il verbale costituisce titolo esecutivo. Alla conciliazione non si applicano le disposizioni dell'articolo 2113, commi, primo, secondo e terzo del codice civile.

    6. Se non si raggiunge l'accordo tra le parti, il collegio di conciliazione deve formulare una proposta per la bonaria definizione della controversia. Se la proposta non è accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con indicazione delle valutazioni espresse dalle parti.

    7. Nel successivo giudizio sono acquisiti, anche di ufficio, i verbali concernenti il tentativo di conciliazione non riuscito. Il giudice valuta il comportamento tenuto dalle parti nella fase conciliativa ai fini del regolamento delle spese.

    8. La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta la pubblica amministrazione, in adesione alla proposta formulata dal collegio di cui al comma 1, ovvero in sede giudiziale ai sensi dell'articolo 420, commi primo, secondo e terzo, del codice di procedura civile, non può dar luogo a responsabilità amministrativa.

     

    [Nota 13]

    Art. 2096 c.c.
    Assunzione in prova

    Salvo diversa disposizione [delle norme corporative - le norme corporative sono state abrogate, quali fonti di diritto, per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 e della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369], l'assunzione del prestatore di lavoro per un periodo di prova deve risultare da atto scritto.

    L'imprenditore e il prestatore di lavoro sono rispettivamente tenuti a consentire e a fare l'esperimento che forma oggetto del patto di prova.

    Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto, senza l'obbligo di preavviso o d'indennità. Se però la prova è stabilita per un tempo minimo necessario, la facoltà di recesso non può esercitarsi prima della scadenza del termine.

    Compiuto il periodo di prova, l'assunzione diviene definitiva e il servizio prestato si computa nell'anzianità del prestatore di lavoro.

     

    [Nota 14]

    D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61
    Attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all’accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES.
    (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 di data 20 marzo 2000)

    D.Lgs. 26 febbraio 2001, n. 100
    Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61, recante attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all’accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES.
    (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 di data 5 aprile 2001)

     

    [Nota 15]

    D.M. 29 luglio 1997, n. 331
    Regolamento recante norme per la definizione dei criteri e delle modalità applicative delle disposizioni concernenti il trattamento di pensione di anzianità e, in deroga al regime di non cumulabilità, il passaggio al rapporto di lavoro a tempo parziale nei confronti del personale delle amministrazioni pubbliche.
    (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 di data 1 ottobre 1997)

     

    [Nota 16]

    L. 29 dicembre 1988, n. 554
    Disposizioni in materia di pubblico impiego.
    (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 1 di data 2 gennaio 1989)

     

    [Nota 17]

    D.P.C.M. 17 marzo 1989, n. 117
    Norme regolamentari sulla disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale.
    (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1989)

     

    [Nota 18]

    L. 5 febbraio 1992, n. 104
    Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti
    delle persone handicappate.
    (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 di data 17 febbraio 1992, S.O.)

     

    [Nota 19]

    D.Lgs. di data 26 marzo 2001, n. 151
    Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53.
    (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 di data 26 aprile 2001, S.O.)

     

    [Nota 20]

    L. 29 dicembre 1988, n. 554
    Disposizioni in materia di pubblico impiego

    (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 1 di data 2 gennaio 1989)

    Art. 8

    1. In attesa del riordino del sistema pensionistico, il trattamento di quiescenza e di previdenza per il personale a tempo parziale è disciplinato dalle disposizioni di cui al presente articolo, nel rispetto dei criteri e dei parametri previsti dalla legislazione vigente.

    2. Ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione a carico dell'amministrazione interessata e del diritto all'indennità di fine servizio, gli anni di servizio ad orario ridotto sono da considerarsi utili per intero.

    3. Per il calcolo del trattamento di pensione e di fine rapporto, tutti gli anni ad orario ridotto vanno ricondotti ad anni interi, moltiplicando gli stessi per il coefficiente risultante dal rapporto tra orario settimanale di servizio ridotto ed orario di servizio a tempo pieno.

    4. Per la base di calcolo del trattamento di pensione e di fine rapporto si assumono gli assegni previsti per la corrispondente posizione di lavoro a tempo pieno.

    5. Per gli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza, relativamente al personale a tempo parziale, il minimale, previsto dall'articolo 26 della legge 29 aprile 1976, n. 177, è ridotto, ai soli fini della contribuzione, in base al coefficiente di cui al comma 3.

    6. Ai fini della liquidazione del trattamento di pensione per gli iscritti alle casse di cui al comma 5 in regime di tempo parziale, si applica la media ponderata di cui all'articolo 1, quarto comma, della legge 26 luglio 1965, n. 965, come sostituito dall'articolo 29 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153.

    7. Per i dipendenti che abbiano svolto servizio ad orario intero e ad orario ridotto, gli anni di servizio utili per determinare il trattamento di pensione e di fine rapporto risulteranno dalla somma dei diversi periodi resi omogenei applicando il coefficiente di riduzione di cui al comma 3.

    8. Per i dipendenti assunti ad orario ridotto, il riscatto e la ricongiunzione, ai fini del trattamento di pensione e di fine rapporto, del periodo di servizio o di altri periodi previsti dalla legge avvengono con riferimento all'orario di lavoro a tempo pieno.

     

    [Nota 21]

    Art. 1803 c.c.
    Nozione

    Il comodato è il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.
    Il comodato è essenzialmente gratuito.

     

    [Nota 22]

    Legge 20 maggio 1970, n. 300
    Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento.
    (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 131 di data 27 maggio 1970)

    Art. 4
    Impianti audiovisivi

    È vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.

    Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti.

    Per gli impianti e le apparecchiature esistenti, che rispondano alle caratteristiche di cui al secondo comma del presente articolo, in mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o con la commissione interna, l'Ispettorato del lavoro provvede entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, dettando all'occorrenza le prescrizioni per l'adeguamento e le modalità di uso degli impianti suddetti.

    Contro i provvedimenti dell'Ispettorato del lavoro, di cui ai precedenti secondo e terzo comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo art. 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

     

    [Nota 23]

    D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626
    Attuazione della direttiva 89/391/CEE, della direttiva 89/654/CEE, della direttiva 89/655/CEE, della direttiva 89/656/CEE, della direttiva 90/269/CEE, della direttiva 90/270/CEE, della direttiva 90/394/CEE, della direttiva 90/679/CEE, della direttiva 93/88/CEE, della direttiva 95/63/CE, della direttiva 97/42/CE, della direttiva 98/24/CE, della direttiva 99/38/CE e della direttiva 99/92/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.
    (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 1994, n. 265, S.O.)

     

    [Nota 24]

    Art. 2110 c.c.
    Infortunio, malattia, gravidanza, puerperio

    In caso di infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio, se la legge [o le norme corporative - le norme corporative sono state abrogate, quali fonti di diritto, per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 e della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369]non stabiliscono forme equivalenti di previdenza o di assistenza, è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o un'indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali [dalle norme corporative], dagli usi o secondo equità.

    Nei casi indicati nel comma precedente, l'imprenditore ha diritto di recedere dal contratto a norma dell'articolo 2118, decorso il periodo stabilito dalla legge [dalle norme corporative], dagli usi o secondo equità.

    Il periodo di assenza dal lavoro per una delle cause anzidette deve essere computato nell'anzianità di servizio.

    Art. 2111 c.c.
    Servizio militare

    La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva risolve il contratto di lavoro [salvo diverse disposizioni delle norme corporative].

    In caso di richiamo alle armi, si applicano le disposizioni del primo e del terzo comma dell'articolo precedente.

     

    [Nota 25]

    Legge 20 maggio 1970, n. 300
    Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento.
    (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 131 di data 27 maggio 1970)

    Art. 31
    Aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire
    cariche sindacali provinciali e nazionali

    I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo o di assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato.

    La medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali.

    I periodi di aspettativa di cui ai precedenti commi sono considerati utili, a richiesta dell'interessato, ai fini del riconoscimento del diritto e della determinazione della misura della pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria di cui al R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modifiche ed integrazioni, nonché a carico di enti, fondi, casse e gestioni per forme obbligatorie di previdenza sostitutive della assicurazione predetta, o che ne comportino comunque l'esonero.

    Durante i periodi di aspettativa l'interessato, in caso di malattia, conserva il diritto alle prestazioni a carico dei competenti enti preposti alla erogazione delle prestazioni medesime.

    Le disposizioni di cui al terzo e al quarto comma non si applicano qualora a favore dei lavoratori siano previste forme previdenziali per il trattamento di pensione e per malattia, in relazione all'attività espletata durante il periodo di aspettativa.

     

    [Nota 26]

    L. 24 giugno 1997, n. 196
    Norme in materia di promozione dell'occupazione.
    (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 154 di data 4 luglio 1997, S.O.)

    L. 23 dicembre 1999, n. 488
    Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
    (Legge finanziaria 2000).
    (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 di data 27 dicembre 1999, S.O.)

     

    [Nota 27]

    L. 24 giugno 1997, n. 196
    Norme in materia di promozione dell'occupazione.
    (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 154 di data 4 luglio 1997, S.O.)

    Art. 1
    Contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo

    1. Il contratto di lavoro temporaneo è il contratto mediante il quale un'impresa di fornitura di lavoro temporaneo, di seguito denominata «impresa fornitrice», iscritta all'albo previsto dall'articolo 2, comma 1, pone uno o più lavoratori, di seguito denominati «prestatori di lavoro temporaneo», da essa assunti con il contratto previsto dall'articolo 3, a disposizione di un'impresa che ne utilizzi la prestazione lavorativa, di seguito denominata «impresa utilizzatrice», per il soddisfacimento di esigenze di carattere temporaneo individuate ai sensi del comma 2.

    2. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo può essere concluso:

    a) nei casi previsti dai contratti collettivi nazionali della categoria di appartenenza dell'impresa utilizzatrice, stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi;
    b) nei casi di temporanea utilizzazione in qualifiche non previste dai normali assetti produttivi aziendali;
    c) nei casi di sostituzione dei lavoratori assenti, fatte salve le ipotesi di cui al comma 4.

    3. Nei settori dell'agricoltura, privilegiando le attività rivolte allo sviluppo dell'agricoltura biologica, e dell'edilizia i contratti di fornitura di lavoro temporaneo potranno essere introdotti in via sperimentale previa intesa tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale circa le aree e le modalità della sperimentazione. La predetta limitazione non trova applicazione con riferimento ai lavoratori appartenenti alla categoria degli impiegati.

    4. È vietata la fornitura di lavoro temporaneo:

    a) per le mansioni individuate dai contratti collettivi nazionali della categoria di appartenenza dell'impresa utilizzatrice stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi, con particolare riguardo alle mansioni il cui svolgimento può presentare maggiore pericolo per la sicurezza del prestatore di lavoro o di soggetti terzi;
    b
    ) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
    c) presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i dodici mesi precedenti, a licenziamenti collettivi che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce la fornitura, salvo che la fornitura avvenga per provvedere a sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto;
    d) presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce la fornitura;
    e) a favore di imprese che non dimostrano alla Direzione provinciale del lavoro di aver effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni;
     

    f) per le lavorazioni che richiedono sorveglianza medica speciale e per lavori particolarmente pericolosi individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

    5. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo è stipulato in forma scritta e contiene i seguenti elementi:

    a) il numero dei lavoratori richiesti;
    b) le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori ed il loro inquadramento;
    c) il luogo, l'orario ed il trattamento economico e normativo delle prestazioni lavorative;
    d) assunzione da parte dell'impresa fornitrice dell'obbligazione del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonché del versamento dei contributi previdenziali;
    e) assunzione dell'obbligo dell'impresa utilizzatrice di comunicare all'impresa fornitrice i trattamenti retributivi e previdenziali applicabili, nonché le eventuali differenze maturate nel corso di ciascuna mensilità o del minore periodo di durata del rapporto;
    f) assunzione dell'obbligo dell'impresa utilizzatrice di rimborsare all'impresa fornitrice gli oneri retributivi e previdenziali da questa effettivamente sostenuti in favore del prestatore di lavoro temporaneo;
    g) assunzione da parte dell'impresa utilizzatrice, in caso di inadempimento dell'impresa fornitrice, dell'obbligo del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonché del versamento dei contributi previdenziali in favore del prestatore di lavoro temporaneo, fatto salvo il diritto di rivalsa verso l'impresa fornitrice;
    h) la data di inizio ed il termine del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo;
    i) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata all'impresa fornitrice.

    6. È nulla ogni clausola diretta a limitare, anche indirettamente, la facoltà dell'impresa utilizzatrice di assumere il lavoratore al termine del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo di cui all'articolo 3.

    7. Copia del contratto di fornitura è trasmessa dall'impresa fornitrice alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio entro dieci giorni dalla stipulazione.

    8. I prestatori di lavoro temporaneo non possono superare la percentuale dei lavoratori, occupati dall'impresa utilizzatrice in forza di contratto a tempo indeterminato, stabilita dai contratti collettivi nazionali della categoria di appartenenza dell'impresa stessa, stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi.

    N.B.: si precisa che detto articolo è stato abrogato dall’art. 85 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 recante "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30".
    Il comma 9, primo periodo, dell’art. 86 "Norme transitorie e finali" del D. Lgs. n. 276/2003 recita:
    "La previsione della trasformazione del rapporto di lavoro di cui all’articolo 27, comma 1, non trova applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni cui la disciplina della somministrazione trova applicazione solo per quanto attiene alla somministrazione di lavoro a tempo determinato."

     

    [Nota 28]

    L. 24 giugno 1997, n. 196
    Norme in materia di promozione dell'occupazione.
    (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 154 di data 4 luglio 1997, S.O.)

    Art. 7
    Diritti sindacali

    1. Al personale dipendente delle imprese fornitrici si applicano i diritti sindacali previsti dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.

    2. Il prestatore di lavoro temporaneo, per tutta la durata del suo contratto, ha diritto ad esercitare presso l'impresa utilizzatrice i diritti di libertà e di attività sindacale nonché a partecipare alle assemblee del personale dipendente delle imprese utilizzatrici.

    3. Ai prestatori di lavoro temporaneo della stessa impresa fornitrice, che operano presso diverse imprese utilizzatrici, compete uno specifico diritto di riunione secondo la normativa vigente e con le modalità specifiche determinate dalla contrattazione collettiva.

    4. L'impresa utilizzatrice comunica alla rappresentanza sindacale unitaria, ovvero alle rappresentanze aziendali e, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale:

    a) il numero ed i motivi del ricorso al lavoro temporaneo prima della stipula del contratto di fornitura di cui all'articolo 1, ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità di stipulare il contratto, l'impresa utilizzatrice fornisce le predette comunicazioni entro i cinque giorni successivi;
    b) ogni dodici mesi, anche per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, il numero ed i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.

    N.B.: si precisa che detto articolo è stato abrogato dall’art. 85 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 recante "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30".
    Il comma 9, primo periodo, dell’art. 86 "Norme transitorie e finali" del D. Lgs. n. 276/2003 recita:

    "La previsione della trasformazione del rapporto di lavoro di cui all’articolo 27, comma 1, non trova applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni cui la disciplina della somministrazione trova applicazione solo per quanto attiene alla somministrazione di lavoro a tempo determinato."

     

    [Nota 29]

    D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626
    Attuazione della direttiva 89/391/CEE, della direttiva 89/654/CEE, della direttiva 89/655/CEE, della direttiva 89/656/CEE, della direttiva 90/269/CEE, della direttiva 90/270/CEE, della direttiva 90/394/CEE, della direttiva 90/679/CEE, della direttiva 93/88/CEE, della direttiva 95/63/CE, della direttiva 97/42/CE, della direttiva 98/24/CE, della direttiva 99/38/CE e della direttiva 99/92/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.
    (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 di data 12 novembre 1994, S.O.)

    Art. 21
    Informazione dei lavoratori

    1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione su:

    a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa in generale;
    b) le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;
    c) i rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
    d) i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
    e) le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori;
    f) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente;
    g) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 12 e 15.

    2. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), anche ai lavoratori di cui all'art. 1, comma 3.

     

    [Nota 30]

    D.L. 16 maggio 1994, n. 299
    Disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali.
    (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 maggio 1994, n. 116 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 19 luglio 1994, n. 451, in Gazzetta Ufficiale 19 luglio 1994, n. 167).

    Art. 16
    Norme in materia di contratti di formazione e lavoro

    1. Possono essere assunti con contratto di formazione e lavoro i soggetti di età compresa tra sedici e trentadue anni. Oltre ai datori di lavoro di cui all'art. 3, comma 1, del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, possono stipulare contratti di formazione e lavoro anche gruppi di imprese, associazioni professionali, socio-culturali, sportive, fondazioni, enti pubblici di ricerca nonché datori di lavoro iscritti agli albi professionali quando il progetto di formazione venga predisposto dagli ordini e collegi professionali ed autorizzato in conformità a quanto previsto al comma 7.

    2. Il contratto di formazione e lavoro è definito secondo le seguenti tipologie:

    a) contratto di formazione e lavoro mirato alla: 1) acquisizione di professionalità intermedie; 2) acquisizione di professionalità elevate;
    b) contratto di formazione e lavoro mirato ad agevolare l'inserimento professionale mediante un'esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo ed organizzativo.

    3. I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro di cui alle lettere a) e b) del comma 2 possono essere inquadrati ad un livello inferiore a quello di destinazione.

    4. La durata massima del contratto di formazione e lavoro non può superare i ventiquattro mesi per i contratti di cui alla lettera a) del comma 2 e i dodici mesi per i contratti di cui alla lettera b) del medesimo comma.

    5. I contratti di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), del comma 2 devono prevedere rispettivamente almeno ottanta e centotrenta ore di formazione da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa. Il contratto di cui alla lettera b) del comma 2 deve prevedere una formazione minima non inferiore a venti ore di base relativa alla disciplina del rapporto di lavoro, all'organizzazione del lavoro, nonché alla prevenzione ambientale e antinfortunistica. I contratti collettivi possono prevedere la non retribuibilità di eventuali ore aggiuntive devolute alla formazione.

    6. Per i contratti di cui alla lettera a) del comma 2 continuano a trovare applicazione i benefìci contributivi previsti dalle disposizioni vigenti in materia alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i contratti di cui alla lettera b) del predetto comma 2 i medesimi benefìci trovano applicazione subordinatamente alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e successivamente ad essa, per una durata pari a quella del contratto di formazione e lavoro così trasformato e in misura correlata al trattamento retributivo corrisposto nel corso del contratto di formazione medesimo. Nelle aree di cui all'obiettivo n. 1 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, e successive modificazioni, in caso di trasformazione, allo scadere del ventiquattresimo mese, dei contratti di formazione e lavoro di cui al comma 2, lettera a), in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, continuano a trovare applicazione, per i successivi dodici mesi, le disposizioni di cui al comma 3 e quelle di cui al primo periodo del presente comma. Nel caso in cui il lavoratore, durante i suddetti ulteriori dodici mesi, venga illegittimamente licenziato, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dei benefìci contributivi percepiti nel predetto periodo.

    7. omissis (comma abrogato dall’art. 9 del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510)

    8. omissis (modifica l’art. 3, comma 3, del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726)

    9. Alla scadenza del contratto di formazione e lavoro di cui al comma 2, lettera a), il datore di lavoro, utilizzando un modello predisposto, sentite le parti sociali, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, trasmette alla sezione circoscrizionale per l'impiego competente per territorio idonea certificazione dei risultati conseguiti dal lavoratore interessato. Le strutture competenti delle regioni possono accertare il livello di formazione acquisito dal lavoratore. Alla scadenza del contratto di formazione e lavoro di cui alla lettera b) del comma 2, il datore di lavoro rilascia al lavoratore un attestato sull'esperienza svolta.

    10. Qualora sia necessario per il raggiungimento degli obiettivi formativi, i progetti possono prevedere, anche nei casi in cui essi siano presentati da consorzi o gruppi di imprese, che l'esecuzione del contratto si svolga in posizione di comando presso una pluralità di imprese, individuate nei progetti medesimi. La titolarità del rapporto resta ferma in capo alle singole imprese.

    11. La misura di cui al comma 6 dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, è elevata al sessanta per cento.

    12. omissis (comma soppresso dalla legge di conversione 19 luglio 1994, n. 451).

    13. Nella predisposizione dei progetti di formazione e lavoro devono essere rispettati i princìpi di non discriminazione diretta ed indiretta di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125.

    14. Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione del comma 1, primo periodo, non trovano applicazione nei confronti dei contratti di formazione e lavoro già stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto. Esse, ad eccezione dei commi 1, primo periodo, 8, 11 e 15, non trovano inoltre applicazione nei confronti dei contratti di formazione e lavoro stipulati entro il 30 giugno 1995, sulla base di progetti che alla data del 31 marzo 1995 risultino già approvati, presentati ovvero riconosciuti conformi ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 3, comma 3, del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 1984, n. 863, come modificato dall'articolo 9, comma 1, del D.L. 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 169. [La disposizione dell'ultimo periodo dell'articolo 3, comma 3, del citato decreto-legge n. 726 del 1984 si applica fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 7 e comunque non oltre il 30 settembre 1994 – periodo abrogato dall’art. 9 del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510].

    15. Dalla tabella C annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, è eliminato il procedimento per l'approvazione dei progetti di formazione e lavoro da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.

     

    [Nota 31]

    D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368
    Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES.
    (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 di data 9 ottobre 2001)

     

    [Nota 32]

    Art. 2126 c.c.
    Prestazione di fatto con violazione di legge

    La nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa.

    Se il lavoro è stato prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione.

     

    [Nota 33]

    L. 11 agosto 1991, n. 266
    Legge-quadro sul volontariato.
    (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 196 di data 22 agosto 1991)

     

    [Nota 34]

    D.M. 22 giugno 1935
    Determinazione delle attività alle quali è applicabile l'art. 5 della
    L. 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo domenicale e settimanale (riposo settimanale per turno del personale).
    (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 di data 12 luglio 1935)

     

    [Nota 35]

    L. 27 maggio 1949, n. 260
    Disposizioni in materia di ricorrenze festive.
    (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 124 di data 31 maggio 1949)

    Art. 2


    Sono considerati giorni festivi, agli effetti della osservanza del completo orario festivo e del divieto di compiere determinati atti giuridici, oltre al giorno della festa nazionale, i giorni seguenti:

    tutte le domeniche;
    il primo giorno dell'anno;
    il giorno dell'Epifania;
    il giorno della festa di San Giuseppe (*);
    il 25 aprile, anniversario della liberazione;
    il giorno di lunedì dopo Pasqua;
    il giorno dell'Ascensione (*);
    il giorno del Corpus Domini (*);
    il 1° maggio: festa del lavoro;
    il giorno della festa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo (**);
    il giorno dell'Assunzione della B. V. Maria;
    il giorno di Ognissanti;
    il 4 novembre: giorno dell'unità nazionale (***);
    il giorno della festa dell'Immacolata Concezione;
    il giorno di Natale;
    il giorno 26 dicembre.

    (*) festività soppresse dall’art. 1 della L. 5 marzo 1977, n. 54
    (**) festività soppressa dall’art. 1 della L. 5 marzo 1977, n. 54 (successivamente ripristinata solo per il comune di Roma)
    (***) non più considerato festivo in applicazione dell’art. 1 della L. 5 marzo 1977, n. 54 che ha fissato la celebrazione della festa dell’unità nazionale alla prima domenica di novembre.

     

    [Nota 36]

    Contratto collettivo provinciale di lavoro 1997 dei direttori della Provincia autonoma di Trento sottoscritto in data 19 maggio 1998.

    Art. 14
    Incarichi particolari

    1. A decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto ai dipendenti di cui all’articolo 36 della legge provinciale n. 12/1983 viene corrisposta un’indennità pari a Lire 18.250.000.= per il periodo di assegnazione all’incarico.

    2. Al personale di cui al comma 7 dell’articolo 5 della legge provinciale n. 12/1983 nonché al segretario con funzioni di capo della segreteria del Presidente della Giunta viene corrisposta, a far data dalla sottoscrizione del presente contratto e per il periodo di assegnazione all’incarico, l’indennità prevista al comma 1, oltre alla quale la Giunta provinciale può attribuire un’ulteriore indennità non superiore al coefficiente 0,2 del trattamento tabellare del livello o qualifica di appartenenza.

    3. A decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto al personale di cui ai commi 1 e 2 cessa la corresponsione di straordinari nonché delle indennità precedentemente corrisposte con riferimento alle indennità di C.U. o P.O..

     

    [Nota 37]

    L. 23 dicembre 1977, n. 937
    Attribuzione di giornate di riposo ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
    (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 355 di data 30 dicembre 1977)

    Art. 1

    Ai dipendenti civili e militari delle pubbliche amministrazioni centrali e locali, anche con ordinamento autonomo, esclusi gli enti pubblici economici, sono attribuite, in aggiunta ai periodi di congedo previsti dalle norme vigenti, sei giornate complessive di riposo da fruire nel corso dell'anno solare come segue:

    a) due giornate in aggiunta al congedo ordinario;
    b) quattro giornate, a richiesta degli interessati, tenendo conto delle esigenze dei servizi.

    Le due giornate di cui al punto a) del precedente comma seguono la disciplina del congedo ordinario.
    Le quattro giornate di cui al punto b) del primo comma non fruite nell'anno solare, per fatto derivante da motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi, sono forfetariamente compensate in ragione di L. 8.500 giornaliere lorde.

     

    [Nota 38]

    Art. 2113 c.c.
    Rinunzie e transazioni

    Le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, non sono valide.

    L'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima.

    Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la volontà.

    Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 185, 410 e 411 del codice di procedura civile.

     

    [Nota 39]

    L. 5 febbraio 1992, n. 104
    Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti
    delle persone handicappate.
    (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 di data 17 febbraio 1992, S.O.)

    Art. 33
    Agevolazioni

    1. [La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati – comma abrogato dall’art. 86, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151. Le disposizioni del presente comma sono ora contenute nell’art. 33, comma 1, del testo unico approvato con il citato D.Lgs. n. 151/2001].

    2. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino – (vedere ora l’art. 33 del D.Lgs. n. 151/2001).

    3. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità, nonché colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno.

    4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti all'articolo 7 della citata legge n. 1204 del 1971, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo articolo 7 della legge n. 1204 del 1971, nonché quelle contenute negli articoli 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 – (disposizioni ora contenute negli artt. 43 e 44 del D.Lgs. n. 151/2001).

    5. Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.

    6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.

    7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravità – (le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute negli artt. 36 e 45 del D.Lgs. n. 151/2001).

     

     

    [Nota 40]

    D.P.R. 21 settembre 1994, n. 613
    Regolamento recante norme concernenti la partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attività di protezione civile.
    (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 di data 5 novembre 1994)

     

    [Nota 41]

    D.M. 3 novembre 1999, n. 509
    Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei.
    (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 di data 4 gennaio 2000)

    Art. 5
    Crediti formativi universitari

    1. Al credito formativo universitario, di seguito denominato credito, corrispondono venticinque ore di lavoro per studente; con decreto ministeriale si possono motivatamente determinare variazioni in aumento o in diminuzione delle predette ore per singole classi, entro il limite del 20 per cento.

    2. La quantità media di lavoro di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è convenzionalmente fissata in 60 crediti.

    3. I decreti ministeriali determinano, altresì, per ciascuna classe di corsi di studio la frazione dell'impegno orario complessivo che deve essere riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale. Tale frazione non può comunque essere inferiore a metà, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.

    4. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto, fermo restando che la valutazione del profitto è effettuata con le modalità di cui all'articolo 11, comma 7, lettera d).

    5. Il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente ai fini della prosecuzione degli studi in altro corso della stessa università ovvero nello stesso o altro corso di altra università, compete alla struttura didattica che accoglie lo studente, con procedure e criteri predeterminati stabiliti nel regolamento didattico di ateneo.

    6. I regolamenti didattici di ateneo possono prevedere forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi, e il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati, diversificato per studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari o contestualmente impegnati in attività lavorative.

    7. Le università possono riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello postsecondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso.

     

    [Nota 42]

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151
    Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della
    L. 8 marzo 2000, n. 53.
    (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 di data 26 aprile 2001, S.O.)

    Art. 9
    Polizia di Stato, penitenziaria e municipale

    1. Fermo restando quanto previsto dal presente Capo, durante la gravidanza è vietato adibire al lavoro operativo le appartenenti alla Polizia di Stato.

    2. Per le appartenenti alla Polizia di Stato, gli accertamenti tecnico-sanitari previsti dal presente testo unico sono devoluti al servizio sanitario dell'amministrazione della pubblica sicurezza, in conformità all'articolo 6, lettera z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni.

    3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano al personale femminile del corpo di polizia penitenziaria e ai corpi di polizia municipale.

     

    [Nota 43]

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151
    Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della
    L. 8 marzo 2000, n. 53.
    (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 di data 26 aprile 2001, S.O.)

    Art. 41
    Riposi per parti plurimi

    1. In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dall'articolo 39, comma 1, possono essere utilizzate anche dal padre.

     

    [Nota 44]

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151
    Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della
    L. 8 marzo 2000, n. 53.
    (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 di data 26 aprile 2001, S.O.)

    Art. 35
    Trattamento previdenziale

    1. I periodi di congedo parentale che danno diritto al trattamento economico e normativo di cui all'articolo 34, commi 1 e 2, sono coperti da contribuzione figurativa. Si applica quanto previsto al comma 1 dell'articolo 25.

    2. I periodi di congedo parentale di cui all'articolo 34, comma 3, compresi quelli che non danno diritto al trattamento economico, sono coperti da contribuzione figurativa, attribuendo come valore retributivo per tale periodo il 200 per cento del valore massimo dell'assegno sociale, proporzionato ai periodi di riferimento, salva la facoltà di integrazione da parte dell'interessato, con riscatto ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, ovvero con versamento dei relativi contributi secondo i criteri e le modalità della prosecuzione volontaria.

    3. Per i dipendenti di amministrazioni pubbliche e per i soggetti iscritti ai fondi sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'Istituto nazionale previdenza sociale (INPS) ai quali viene corrisposta una retribuzione ridotta o non viene corrisposta alcuna retribuzione nei periodi di congedo parentale, sussiste il diritto, per la parte differenziale mancante alla misura intera o per l'intera retribuzione mancante, alla contribuzione figurativa da accreditare secondo le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155.

    4. Gli oneri derivanti dal riconoscimento della contribuzione figurativa di cui al comma 3, per i soggetti iscritti ai fondi esclusivi o sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria, restano a carico della gestione previdenziale cui i soggetti medesimi risultino iscritti durante il predetto periodo.

    5. Per i soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i periodi non coperti da assicurazione e corrispondenti a quelli che danno luogo al congedo parentale, collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro, possono essere riscattati, nella misura massima di cinque anni, con le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni, a condizione che i richiedenti possano far valere, all'atto della domanda, complessivamente almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa.

     

    [Nota 45]

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151

    Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53.
    (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 di data 26 aprile 2001, S.O.)

    Art. 49
    Trattamento previdenziale

    1. Per i periodi di congedo per la malattia del figlio è dovuta la contribuzione figurativa fino al compimento del terzo anno di vita del bambino. Si applica quanto previsto all'articolo 25.

    2. Successivamente al terzo anno di vita del bambino e fino al compimento dell'ottavo anno, è dovuta la copertura contributiva calcolata con le modalità previste dall'articolo 35, comma 2.

    3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 35, commi 3, 4 e 5.

     

    [Nota 46]

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151
    Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della
    L. 8 marzo 2000, n. 53.
    (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 di data 26 aprile 2001, S.O.)

    Art. 47
    Congedo per la malattia del figlio

    1. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni.

    2. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni.

    3. Per fruire dei congedi di cui ai commi 1 e 2 il genitore deve presentare il certificato di malattia rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato.

    4. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie in godimento per i periodi di cui ai commi 1 e 2.

    5. Ai congedi di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore.

    6. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.

     

    [Nota 47]

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151
    Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della
    L. 8 marzo 2000, n. 53.
    (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 di data 26 aprile 2001, S.O.)

    Art. 7
    Lavori vietati

    1. È vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri. I lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono indicati dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, riportato nell'allegato A del presente testo unico. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e per la solidarietà sociale, sentite le parti sociali, provvede ad aggiornare l'elenco di cui all'allegato A.

    2. Tra i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono inclusi quelli che comportano il rischio di esposizione agli agenti ed alle condizioni di lavoro, indicati nell'elenco di cui all'allegato B.

    3. La lavoratrice è addetta ad altre mansioni per il periodo per il quale è previsto il divieto.

    4. La lavoratrice è, altresì, spostata ad altre mansioni nei casi in cui i servizi ispettivi del Ministero del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, accertino che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna.

    5. La lavoratrice adibita a mansioni inferiori a quelle abituali conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, qualora la lavoratrice sia adibita a mansioni equivalenti o superiori.

    6. Quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, il servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio, può disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo di cui al presente Capo, in attuazione di quanto previsto all'articolo 17.

    7. L'inosservanza delle disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3 e 4 è punita con l'arresto fino a sei mesi.

     

    [Nota 48]

    D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66
    Attuazione della direttiva 93/104/CE e della direttiva 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.
    (pubblicato nella Gazzetta Uffiiciale n. 87 di data 14 aprile 2003, S.O.)

    Art. 11
    Limitazioni al lavoro notturno

    1. L'inidoneità al lavoro notturno può essere accertata attraverso le competenti strutture sanitarie pubbliche.

    2. I contratti collettivi stabiliscono i requisiti dei lavoratori che possono essere esclusi dall'obbligo di effettuare lavoro notturno. È in ogni caso vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino. Non sono inoltre obbligati a prestare lavoro notturno:

    a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
    b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni;
    c) la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della
    legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

     

    [Nota 49]

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151
    Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53.
    (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 di data 26 aprile 2001, S.O.)

    Art. 27
    Adozioni e affidamenti preadottivi internazionali

    1. Nel caso di adozione e di affidamento preadottivo internazionali, disciplinati dal Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, il congedo di maternità di cui al comma 1 dell'articolo 26 spetta anche se il minore adottato o affidato abbia superato i sei anni e sino al compimento della maggiore età.

    2. Per l'adozione e l'affidamento preadottivo internazionali, la lavoratrice ha, altresì, diritto a fruire di un congedo di durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto per l'adozione e l'affidamento. Il congedo non comporta indennità né retribuzione.

    3. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del congedo di cui al comma 1 dell'articolo 26, nonché la durata del periodo di permanenza all'estero nel caso del congedo previsto al comma 2 del presente articolo.

     

    [Nota 50]

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151
    Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della
    L. 8 marzo 2000, n. 53.
    (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 di data 26 aprile 2001, S.O.)

    Art. 24
    Prolungamento del diritto alla corresponsione del trattamento economico

    1. L'indennità di maternità è corrisposta anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dall'articolo 54, comma 3, lettere b) e c), che si verifichino durante i periodi di congedo di maternità previsti dagli articoli 16 e 17.

    2. Le lavoratrici gestanti che si trovino, all'inizio del periodo di congedo di maternità, sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione, ovvero, disoccupate, sono ammesse al godimento dell'indennità giornaliera di maternità purché tra l'inizio della sospensione, dell'assenza o della disoccupazione e quello di detto periodo non siano decorsi più di sessanta giorni.

    3. Ai fini del computo dei predetti sessanta giorni, non si tiene conto delle assenze dovute a malattia o ad infortunio sul lavoro, accertate e riconosciute dagli enti gestori delle relative assicurazioni sociali, né del periodo di congedo parentale o di congedo per la malattia del figlio fruito per una precedente maternità, né del periodo di assenza fruito per accudire minori in affidamento, né del periodo di mancata prestazione lavorativa prevista dal contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale.

    4. Qualora il congedo di maternità abbia inizio trascorsi sessanta giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro e la lavoratrice si trovi, all'inizio del periodo di congedo stesso, disoccupata e in godimento dell'indennità di disoccupazione, ha diritto all'indennità giornaliera di maternità anziché all'indennità ordinaria di disoccupazione.

    5. La lavoratrice, che si trova nelle condizioni indicate nel comma 4, ma che non è in godimento della indennità di disoccupazione perché nell'ultimo biennio ha effettuato lavorazioni alle dipendenze di terzi non soggette all'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione, ha diritto all'indennità giornaliera di maternità, purché al momento dell'inizio del congedo di maternità non siano trascorsi più di centottanta giorni dalla data di risoluzione del rapporto e, nell'ultimo biennio che precede il suddetto periodo, risultino a suo favore, nell'assicurazione obbligatoria per le indennità di maternità, ventisei contributi settimanali.

    6. La lavoratrice che, nel caso di congedo di maternità iniziato dopo sessanta giorni dalla data di sospensione dal lavoro, si trovi, all'inizio del congedo stesso, sospesa e in godimento del trattamento di integrazione salariale a carico della Cassa integrazione guadagni, ha diritto, in luogo di tale trattamento, all'indennità giornaliera di maternità.

    7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai casi di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

     

    [Nota 51]

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151
    Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53.
    (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 di data 26 aprile 2001, S.O.)

    Art. 57
    Rapporti di lavoro a termine nelle pubbliche amministrazioni

    1. Ferma restando la titolarità del diritto ai congedi di cui al presente testo unico, alle lavoratrici e ai lavoratori assunti dalle amministrazioni pubbliche con contratto a tempo determinato, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 230, o utilizzati con contratto di lavoro temporaneo, di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, spetta il trattamento economico pari all'indennità prevista dal presente testo unico per i congedi di maternità, di paternità e parentali, salvo che i relativi ordinamenti prevedano condizioni di migliore favore.

    2. Alle lavoratrici e ai lavoratori di cui al comma 1 si applica altresì quanto previsto dall'articolo 24, con corresponsione del trattamento economico a cura dell'amministrazione pubblica presso cui si è svolto l'ultimo rapporto di lavoro.

     

    [Nota 52]

    L. 5 febbraio 1992, n. 104
    Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti
    delle persone handicappate.
    (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 di data 17 febbraio 1992, S.O.)
     

    Art. 4
    Accertamento dell'handicap

    1. Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all'articolo 3, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali.

     

    [Nota 53]

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151
    Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53.
    (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 di data 26 aprile 2001, S.O.)

    Art. 32
    Congedo parentale

    1. Per ogni bambino, nei primi suoi otto anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'àmbito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:

    a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
    b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;
    c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.

    2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi.

    3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi, e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni.

    4. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.

     

    [Nota 54]

    Tabelle A e B allegate al D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 "Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra" (pubblicato nel Suppl. Ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 28 di data 29 gennaio 1979) come sostituite con D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 "Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione della delega prevista dall'art. 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533" (pubblicato nel Suppl. Ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 16 di data 18 gennaio 1982).

    Tabella A

    Lesioni ed infermità che danno diritto a pensione vitalizia o ad assegno temporaneo

    Prima categoria:

    1) La perdita dei quattro arti fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme.
    2) La perdita di tre arti fino al limite della perdita delle due mani e di un piede insieme.
    3) La perdita di ambo gli arti superiori fino al limite della perdita totale delle due mani.
    4) La perdita di due arti, superiore ed inferiore (disarticolazione o amputazione del braccio e della coscia).
    5) La perdita totale di una mano e dei due piedi.
    6) La perdita totale di una mano e di un piede.
    7) La disarticolazione di un'anca; l'anchilosi completa della stessa, se unita a grave alterazione funzionale del ginocchio corrispondente.
    8) La disarticolazione di un braccio o l'amputazione di esso all'altezza del collo chirurgico dell'omero.
    9) L'amputazione di coscia o gamba a qualunque altezza, con moncone residuo improtesizzabile in modo assoluto e permanente.
    10) La perdita di una coscia a qualunque altezza con moncone protesizzabile, ma con grave artrosi dell'anca o del ginocchio dell'arto superstite.
    11) La perdita di ambo gli arti inferiori sino al limite della perdita totale dei piedi.
    12) La perdita totale di tutte le dita delle mani ovvero la perdita totale dei due pollici e di altre sette o sei dita.
    13) La perdita totale di un pollice e di altre otto dita delle mani, ovvero la perdita totale delle cinque dita di una mano e delle prime due dell'altra.
    14) La perdita totale di sei dita delle mani compresi i pollici e gli indici o la perdita totale di otto dita delle mani compreso o non uno dei pollici.
    15) Le distruzioni di ossa della faccia, specie dei mascellari e tutti gli altri esiti di lesioni grave della faccia e della bocca tali da determinare grave ostacolo alla masticazione e alla deglutizione si da costringere a speciale alimentazione.
    16) L'anchilosi temporo-mandibolare completa e permanente.
    17) L'immobilità completa permanente del capo in flessione o in estensione, oppure la rigidità totale e permanente del rachide con notevole incurvamento.
    18) Le alterazioni polmonari ed extra polmonari di natura tubercolare e tutte le altre infermità organiche e funzionali permanenti e gravi al punto da determinare una assoluta incapacità al lavoro proficuo.
    19) Fibrosi polmonare diffusa con enfisema bolloso o stato bronchiectasico e cuore polmonare grave.
    20) Cardiopatie organiche in stato di permanente scompenso o con grave e permanente insufficienza coronarica ecg. accertata.
    21) Gli aneurismi dei grossi vasi arteriosi del collo e del tronco, quando, per sede, volume o grado di evoluzione determinano assoluta incapacità lavorativa.
    22) Tumori maligni a rapida evoluzione.
    23) La fistola gastrica, intestinale, epatica, pancreatica, splenica, rettovescica ribelle ad ogni cura e l'ano preternaturale.
    24) Incontinenza delle feci grave e permanente da lesione organica.
    25) Il diabete mellito ed il diabete insipido entrambi di notevole gravità.
    26) Esiti di nefrectomia con grave compromissione permanente del rene superstite (iperazotemia, ipertensione e complicazioni cardiache) o tali da necessitare trattamento emodialitico protratto nel tempo.
    27) Castrazione e perdita pressoché totale del pene.
    28) Tutte le alterazioni delle facoltà mentali (sindrome schizofrenica, demenza paralitica, demenze traumatiche, demenza epilettica, distimie gravi, ecc.) che rendano l'individuo incapace a qualsiasi attività.
    29) Le lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da apportare profondi e irreparabili perturbamenti alle funzioni più necessarie alla vita organica e sociale o da determinare incapacità a lavoro proficuo.
    30) Sordità bilaterale organica assoluta e permanente accertata con esame audiometrico.
    31) Sordità bilaterale organica assoluta e permanente quando si accompagni alla perdita o a disturbi gravi e permanenti della favella o a disturbi della sfera psichica e dell'equilibrio statico-dinamico.
    32) Esiti di laringectomia totale.
    33) Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente.
    34) Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare da 1/100 a meno di 1/50.
    35) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente con l'acutezza visiva dell'altro ridotta tra 1/50 e 3/50 della normale (vedansi avvertenze alle tabelle A e B-c).
     

    Seconda categoria

    1) Le distruzioni di ossa della faccia, specie dei mascellari e tutti gli altri esiti di lesione grave della faccia stessa e della bocca tali da menomare notevolmente la masticazione, la deglutizione o la favella oppure da apportare evidenti deformità, nonostante la protesi.
    2) L'anchilosi temporo-mandibolare incompleta, ma grave e permanente con notevole riduzione della funzione masticatoria.
    3) L'artrite cronica che, per la molteplicità e l'importanza delle articolazioni colpite, abbia menomato gravemente la funzione di due o più arti.
    4) La perdita di un braccio o avambraccio sopra il terzo inferiore.
    5) La perdita totale delle cinque dita di una mano e di due delle ultime quattro dita dell'altra.
    6) La perdita di una coscia a qualunque altezza.
    7) L'amputazione medio tarsica o la sotto astragalica dei due piedi.
    8) Anchilosi completa dell'anca o quella in flessione del ginocchio.
    9) Le affezioni polmonari ed extra polmonari di natura tubercolare che per la loro gravità non siano tali da ascrivere alla prima categoria.
    10) Le lesioni gravi e permanenti dell'apparato respiratorio o di altri apparati organici determinate dall'azione di gas nocivi.
    11) Bronchite cronica diffusa con bronchiestasie ed enfisema di notevole grado.
    12) Tutte le altre lesioni od affezioni organiche della laringe, della trachea che arrechino grave e permanente dissesto alla funzione respiratoria.
    13) Cardiopatie con sintomi di scompenso di entità tali da non essere ascrivibili alla prima categoria.
    14) Gli aneurismi dei grossi vasi arteriosi del tronco e del collo, quando per la loro gravità non debbano ascriversi alla prima categoria.
    15) Le affezioni gastro-enteriche e delle ghiandole annesse con grave e permanente deperimento organico.
    16) Stenosi esofagee di alto grado, con deperimento organico.
    17) La perdita della lingua.
    18) Le lesioni o affezioni gravi e permanenti dell'apparato urinario salvo, che per la loro entità, non siano ascrivibili alla categoria superiore.
    19) Le affezioni gravi e permanenti degli organi emopoietici.
    20) Ipoacusia bilaterale superiore al 90% con voce di conversazione gridata ad concham senza affezioni purulente dell'orecchio medio.
    21) Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare tra i 1/50 e 3/50 della normale.
    22) Castrazione o perdita pressoché totale del pene.
    23) Le paralisi permanenti sia di origine centrale che periferica interessanti i muscoli o gruppi muscolari che presiedono a funzioni essenziali della vita e che, per i caratteri e la durata, si giudichino inguaribili.
     

    Terza categoria:

    1) La perdita totale di una mano o delle sue cinque dita, ovvero la perdita totale di cinque dita tra le mani compresi i due pollici.
    2) La perdita totale del pollice e dell'indice delle due mani.
    3) La perdita totale di ambo gli indici e di altre cinque dita fra le mani che non siano i pollici.
    4) La perdita totale di un pollice insieme con quella di un indice e di altre quattro dita fra le mani con integrità dell'altro pollice.
    5) La perdita di una gamba sopra il terzo inferiore.
    6) L'amputazione tarso-metatarsica dei due piedi.
    7) L'anchilosi totale di una spalla in posizione viziata e non parallela all'asse del corpo.
    8) Labirintiti e labirintosi con stato vertiginoso grave e permanente.
    9) La perdita o i disturbi gravi della favella.
    10) L'epilessia con manifestazioni frequenti.
    11) Le alterazioni organiche e irreparabili di un occhio, che abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con l'acutezza visiva dell'altro ridotta tra 4/50 e 1/10 della normale.

    Quarta categoria:

    1) L'anchilosi totale di una spalla in posizione parallela all'asse del corpo.
    2) La perdita totale delle ultime quattro dita di una mano o delle prime tre dita di essa.
    3) La perdita totale di tre dita tra le due mani compresi ambo i pollici.
    4) La perdita totale di un pollice e dei due indici.
    5) La perdita totale di uno dei pollici e di altre quattro dita fra le due mani esclusi gli indici e l'altro pollice.
    6) La perdita totale di un indice e di altre sei o cinque dita fra le due mani che noti siano i pollici.
    7) La perdita di una gamba al terzo inferiore.
    8) La lussazione irriducibile di una delle grandi articolazioni, ovvero gli esiti permanenti delle fratture di ossa principali (pseudo artrosi, calli molto deformi, ecc.) che ledano notevolmente le funzioni di un arto.
    9) Le malattie di cuore senza sintomi di scompenso evidenti, ma con stato di latente insufficienza del miocardio.
    10) Calcolosi renale e bilaterale con accessi dolorosi frequenti e con persistente compromissione della funzione emuntoria.
    11) L'epilessia ammenoché per la frequenza e la gravità delle sue manifestazioni non sia da ascriversi a categorie superiori.
    12) Psico-nevrosi gravi (fobie persistenti).
    13) Le paralisi periferiche che comportino disturbi notevoli della zona innervata.
    14) Pansinusiti purulente croniche bilaterali con nevralgia del trigemino.
    15) Otite media purulenta cronica bilaterale con voce di conversazione percepita ad concham.
    16) Otite media purulenta cronica bilaterale con complicazioni (carie degli ossicini, esclusa quella limitata al manico del martello, coesteatomi, granulazioni).
    17) Labirintiti e labirintosi con stato vertiginoso di media gravità.
    18) Le alterazioni organiche e irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare tra 4/50 e 1/10 della normale.
    19) Le alterazioni organiche e irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con l'acutezza visiva dell'altro ridotta tra 2/10 e 3/10 della normale.
    20) Le alterazioni irreparabili della visione periferica sotto forma di emianopsia bilaterale.
    21) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con alterazioni pure irreversibili della visione periferica dell'altro, sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale o le zone più prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare una metà del campo visivo stesso o settori equivalenti.

    Quinta categoria:

    1) L'anchilosi totale di un gomito in estensione completa o quasi.
    2) La perdita totale del pollice e dell'indice di una mano.
    3) La perdita totale di ambo i pollici.
    4) La perdita totale di uno dei pollici e di altre tre dita tra le mani che non siano gli indici e l'altro pollice.
    5) La perdita totale di uno degli indici e di altre quattro dita fra le mani che non siano il pollice e l'altro indice.
    6) La perdita di due falangi di otto e sette dita fra le mani che non siano quelle dei pollici.
    7) La perdita della falange ungueale di otto dita compresa quella dei pollici.
    8) La perdita di un piede ovvero l'amputazione unilaterale medio-tarsica o la sotto astragalica.
    9) La perdita totale delle dita dei piedi o di nove od otto dita compresi gli alluci.
    10) La tubercolosi polmonare allo stato di esiti estesi, ma clinicamente stabilizzati, sempre previo accertamento stratigrafico, quando essi per la loro entità non determinino grave dissesto alla funzione respiratoria.
    11) Gli esiti di affezione tubercolare extra polmonare, quando per la loro entità e localizzazione non comportino assegnazioni a categoria superiore o inferiore.
    12) Le malattie organiche di cuore senza segno di scompenso.
    13) L'arteriosclerosi diffusa e manifesta.
    14) Gli aneurismi arteriosi o arterovenosi degli arti che ne ostacolano notevolmente la funzione.
    15) Le nefriti o le nefrosi croniche.
    16) Diabete mellito o insipido di media gravità.
    17) L'ernia viscerale molto voluminosa o che, a prescindere dal suo volume, sia accompagnata da gravi e permanenti complicazioni.
    18) Otite media purulenta cronica bilaterale senza complicazioni con voce di conversazione percepita a 50 cm accertata con esame audiometrico. Otite media e cronica unilaterale con complicazioni (carie degli ossicini, esclusa quella limitata al manico del martello, colesteatoma, granulazioni).
    19) La diminuzione bilaterale permanente dell'udito non accompagnata da affezioni purulente dell'orecchio medio, quando l'audizione della voce di conversazione sia ridotta ad concham.
    20) Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare, tra 2/10 e 3/10 della normale.
    21) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con l'acutezza visiva dell'altro ridotta tra 4/10 e 7/10 della normale.
    22) La perdita anatomica di un bulbo oculare, non protesizzabile, essendo l'altro integro.
    23) Le alterazioni organiche ed irreparabili della visione periferica di entrambi gli occhi, sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale, o le zone più prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare una metà del campo visivo stesso o settori equivalenti.

    Sesta categoria:

    1) Le cicatrici estese e profonde del cranio con perdita di sostanza delle ossa in tutto il loro spessore, senza disturbi funzionali del cervello.
    2) L'anchilosi totale di un gomito in flessione completa o quasi.
    3) La perdita totale di un pollice insieme con quella del corrispondente metacarpo ovvero insieme con la perdita totale di una delle ultime tre dita della stessa mano.
    4) La perdita totale di uno degli indici e di altre tre dita fra le mani, che non siano i pollici e l'altro indice.
    5) La perdita totale di cinque dita fra le mani che siano le ultime tre dell'una e due delle ultime tre dell'altra.
    6) La perdita totale di uno dei pollici insieme con quella di altre due dita fra le mani esclusi gli indici e l'altro pollice.
    7) La perdita totale delle tre ultime dita di una mano.
    8) La perdita delle due ultime falangi delle ultime quattro dita di una mano, ovvero la perdita delle due ultime falangi di sei o cinque dita fra le mani, che non siano quelle dei pollici.
    9) La perdita della falange ungueale di sette o sei dita fra le mani, compresa quella dei due pollici, oppure la perdita della falange ungueale di otto dita fra le mani compresa quella di uno dei due pollici.
    10) L'amputazione tarso-metatarsica di un solo piede.
    11) La perdita totale di sette o sei dita dei piedi compresi i due alluci.
    12) La perdita totale di nove od otto dita dei piedi compreso un alluce.
    13) La perdita totale dei due alluci e dei corrispondenti metatarsi.
    14) Ulcera gastrica o duodenale, radiologicamente accertata, o gli esiti di gastroenterostomia con neostoma ben funzionale.
    15) Morbo di Basedow che per la sua entità non sia da scrivere a categoria superiore.
    16) Nefrectomia con integrità del rene superstite.
    17) Psico-nevrosi di media entità.
    18) Le nevriti ed i loro esiti permanenti.
    19) Sinusiti purulente croniche o vegetanti con nevralgia.
    20) La diminuzione bilaterale permanente dell'udito, non accompagnata da affezioni purulente dell'orecchio medio, quando l'audizione della voce di conversazione sia ridotta alla distanza di 50 cm.
    21) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto una riduzione dell'acutezza visiva al di sotto di 1/50, con l'acutezza visiva dell'altro normale, o ridotta fino a 7/10 della normale.

    Settima categoria:

    1) Le cicatrici della faccia che costituiscono notevole deformità. Le cicatrici di qualsiasi altra parte del corpo estese e dolorose o aderenti o retratte che siano facili ad ulcerarsi o comportino apprezzabili disturbi funzionali, ammenoché per la loro gravità non siano da equipararsi ad infermità di cui alle categorie precedenti.
    2) L'anchilosi completa dell'articolazione radiocarpica.
    3) La perdita totale di quattro dita fra le mani, che non siano i pollici né gli indici.
    4) La perdita totale dei due indici.
    5) La perdita totale di un pollice.
    6) La perdita totale di uno degli indici e di due altre dita fra le mani che non siano i pollici o l'altro indice.
    7) La perdita delle due falangi dell'indice e di quelle di altre tre dita fra le mani che non siano quelle dei pollici.
    8) La perdita della falange ungueale di tutte le dita di una mano, oppure la perdita della falange ungueale di sette o sei dita tra le mani compresa quella di un pollice.
    9) La perdita della falange ungueale di cinque, quattro o tre dita delle mani compresa quella dei due pollici.
    10) La perdita della falange ungueale di otto o sette dita fra le mani che non sia quella dei pollici.
    11) La perdita totale da cinque a tre dita dei piedi, compresi gli alluci.
    12) La perdita totale di sette o sei dita tra i piedi, compreso un alluce, oppure di tutte o delle prime quattro dita di un piede.
    13) La perdita totale di otto o sette dita tra i piedi, che non siano gli alluci.
    14) La perdita delle due falangi o di quella ungueale dei due alluci insieme con la perdita della falange ungueale di altre dita comprese fra otto e cinque.
    15) L'anchilosi completa dei piedi (tibio-tarsica) senza deviazione e senza notevole disturbo della deambulazione.
    16) L'anchilosi in estensione del ginocchio.
    17) Bronchite cronica diffusa con modico enfisema.
    18) Esiti di pleurite basale bilaterale, oppure esiti estesi di pleurite monolaterale di sospetta natura tbc.
    19) Nevrosi cardiaca grave e persistente.
    20) Le varici molto voluminose con molteplici grossi nodi ed i loro esiti, nonché i reliquati delle flebiti dimostratisi ribelli alle cure.
    21) Le emorroidi voluminose e ulcerate con prolasso rettale; le fistole anali secernenti.
    22) Laparocele voluminoso.
    23) Gastroduodenite cronica.
    24) Esiti di resezione gastrica.
    25) Colecistite cronica con disfunzione epatica persistente.
    26) Calcolosi renale senza compromissione della funzione emuntoria.
    27) Isteronevrosi di media gravità.
    28) Perdita totale di due padiglioni auricolari.
    29) La diminuzione bilaterale permanente dell'udito non accompagnata da affezioni purulente dell'orecchio medio, quando l'audizione della voce di conversazione sia ridotta ad un metro, accertata con esame audiometrico.
    30) Esito di intervento radicale (antroatticotomia) con voce di conversazione percepita a non meno di un metro.
    31) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, essendo l'altro integro, che ne riducano l'acutezza visiva fra 1/50 e 3/50 della normale.
    32) Le alterazioni organiche ed irreparabili della visione periferica di un occhio (avendo l'altro occhio visione centrale o periferica normale), sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale, o le zone più prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare una metà del capo visivo stesso, o settori equivalenti.

    Ottava categoria:

    1) Gli esiti delle lesioni boccali che producano disturbi della masticazione, della deglutizione o della parola, congiuntamente o separatamente che per la loro entità non siano da ascrivere a categorie superiori.
    2) La perdita della maggior parte dei denti oppure la perdita di tutti i denti della arcata inferiore. La paradentosi diffusa, ribelle alle cure associata a parziale perdita dentaria.
    3) La perdita della falange ungueale dei due pollici.
    4) La perdita totale di tre dita fra le mani che non siano i pollici né gli indici.
    5) La perdita totale di uno degli indici e di un dito della stessa mano escluso il pollice.
    6) La perdita di due falangi dell'indice insieme a quella delle ultime falangi di altre due dita della stessa mano escluso il pollice.
    7) La perdita della falange ungueale delle prime tre dita di una mano.
    8) La perdita totale di cinque o quattro dita fra i piedi compreso un alluce o delle ultime quattro dita di un solo piede.
    9) La perdita totale di sei o cinque dita fra i piedi che non siano gli alluci.
    10) La perdita di un alluce o della falange ungueale di esso, insieme con la perdita della falange di altre dita dei piedi comprese fra otto o sei.
    11) La perdita di un alluce e del corrispondente metatarso.
    12) L'anchilosi tibio-tarsica di un solo piede senza deviazione di esso e senza notevole disturbo della deambulazione.
    13) L'accorciamento non minore di tre centimetri di un arto inferiore, a meno che non apporti disturbi tali nella statica o nella deambulazione da essere compreso nelle categorie precedenti.
    14) Bronchite cronica.
    15) Gli esiti di pleurite basale o apicale monolaterali di sospetta natura tubercolare.
    16) Gli esiti di empiema non tubercolare.
    17) Disturbi funzionali cardiaci persistenti (nevrosi, tachicardia, extra sistolia).
    18) Gastrite cronica.
    19) Colite catarrale cronica o colite spastica postamebica.
    20) Varici degli arti inferiori nodose e diffuse.
    21) Emorroidi voluminose procidenti.
    22) Colecistite cronica o esiti di colecistectomia con persistente disepatismo.
    23) Cistite cronica.
    24) Sindromi nevrosiche lievi, ma persistenti.
    25) Ritenzione parenchimale o endocavitaria di proiettile o di schegge senza fatti reattivi apprezzabili.
    26) Ernie viscerali non contenibili.
    27) Emicastrazione.
    28) Perdita totale di un padiglione auricolare.
    29) Sordità unilaterale assoluta e permanente o ipoacusia unilaterale con perdita uditiva superiore al 90% (voce gridata ad concham) accertata con esame audiometrico.
    30) La diminuzione bilaterale permanente dell'udito, non accompagnata da affezione purulenta dell'orecchio medio, quando l'audizione della voce di conversazione sia ridotta a due metri, accertata con esame audiometrico.
    31) Otite media purulenta cronica semplice.
    32) Stenosi bilaterale del naso di notevole grado.
    33) Le alterazioni organiche ed irreparibli di un occhio, essendo l'altro integro, che ne riducano l'acutezza visiva tra 4/50 e 3/10 della normale.
    34) Dacriocistite purulenta cronica.
    35) Congiuntiviti manifestamente croniche.
    36) Le cicatrici delle palpebre congiuntivali, provocanti disturbi oculari di rilievo (ectropion, entropion, simblefaron, lagoftalmo).

    Tabella B

    Lesioni ed infermità che danno diritto ad indennità per una volta tanto

    1) La perdita totale di due delle ultime tre dita di una mano o tra le mani.
    2) La perdita totale di uno degli indici accompagnata o non dalla perdita di una delle ultime tre dita dell'altra mano.
    3) La perdita delle ultime due falangi di uno degli indici e di quelle di altre due dita fra le mani, che non siano quelle dei pollici e dell'altro indice.
    4) La perdita delle ultime due falangi dei due indici.
    5) La perdita della falange ungueale di un pollice, accompagnata o non dalla perdita della falange ungueale di un altro dito delle mani.
    6) La perdita della falange ungueale di sei o cinque dita fra le mani, che non siano i pollici oppure della stessa falange di quattro dita fra le mani compreso uno degli indici.
    7) La perdita totale di tre o due dita di uno o dei due piedi compreso un alluce (con integrità del corrispondente metatarso) ovvero la perdita totale di quattro dita tra i piedi che non siano gli alluci.
    8) La perdita totale dei due alluci, accompagnata o non da quella della falange ungueale di due dita o di uno solo dello stesso o dell'altro piede.
    9) La perdita di uno degli alluci o della falange ungueale dei due alluci, insieme con la perdita completa della falange ungueale di altre quattro o tre dita fra i due piedi.
    10) La perdita totale della falange ungueale di otto o sette dita tra i due piedi, che non siano gli alluci.
    11) Esiti lievi di pleurite non di natura tubercolare.
    12) Disturbi funzionali cardiaci di lieve entità.
    13) La distonia spastica diffusa del colon.
    14) Ernie viscerali contenibili.
    15) Stenosi nasale unilaterale di notevole grado.
    16) Riduzione dell'udito unilaterale con voce di conversazione da ad concham a metri uno.
    17) Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che riducano l'acutezza visiva binoculare tra 4/10 e 7/10 della normale.
    18) L'epifora.

     

    [Nota 55]

    D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686
    Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
    (pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale n. 200 di data 12 agosto 1957)

    Tabella 1

    TABELLA DI DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELL'EQUO INDENNIZZO PER I DIPENDENTI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 2, DEL D.LGS. 3 FEBBRAIO 1993, N. 29.
    Ammontare del massimo e minimo dell'equo indennizzo per le varie carriere degli impiegati civili dello Stato

    Categoria di menomazione di cui alla tabella A allegata al DPR 30 dicembre 1981, n. 834

    Misura

    Prima categoria

    due volte l’importo dello stipendio tabellare iniziale alla data di presentazione della domanda

    Seconda categoria

    92 per cento dell’importo stabilito per la prima categoria

    Terza categoria

    75 per cento dell’importo stabilito per la prima categoria

    Quarta categoria

    61 per cento dell’importo stabilito per la prima categoria

    Quinta categoria

    44 per cento dell’importo stabilito per la prima categoria

    Sesta categoria

    27 per cento dell’importo stabilito per la prima categoria

    Settima categoria

    12 per cento dell’importo stabilito per la prima categoria

    Ottava categoria

    6 per cento dell’importo stabilito per la prima categoria

    Menomazioni della integrità fisica di cui alla tabella B allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834

    Misura

    Per tutte le menomazioni ivi previste

    3 per cento dell’importo stabilito per la prima categoria

     

    [Nota 56]

    D.Lgs. 28 dicembre 2000, n. 443
    Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa.
    (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 di data 20 febbraio 2001, S.O.)

     

    [Nota 57]

    D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
    Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
    (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 di data 20 febbraio 2001, S.O.)

     

    [Nota 58]

    Risoluzione del Parlamento Europeo del 20 settembre 2001
    "Mobbing sul posto di lavoro".

    Il Parlamento europeo,

    • - visti gli articoli 2, 3, 13, 125-129, 136-140 e 143 del trattato CE,

    • - viste le sue risoluzioni del 13 aprile 1999 sulla comunicazione della Commissione "Modernizzare l'organizzazione del lavoro - Un atteggiamento positivo nei confronti dei cambiamenti", del 24 ottobre 2000 su "Orientamenti a favore dell'occupazione per il 2001 - Relazione congiunta sull'occupazione 2000" e del 25 ottobre 2000 sull'Agenda per la politica sociale,

    • - viste le parti pertinenti delle conclusioni del Consiglio europeo in occasione dei vertici di Nizza e di Stoccolma,

    • - visto l'articolo 163 del suo regolamento,

    • - visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e il parere della commissione per i diritti della donna e le pari opportunità (A5-0283/2000),

    A. considerando che, secondo un sondaggio svolto tra 21.500 lavoratori dalla Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Fondazione di Dublino), nel corso degli ultimi 12 mesi l'8% dei lavoratori dell'Unione europea, pari a 12 milioni di persone, è stato vittima di mobbing sul posto di lavoro, e che si può presupporre che il dato sia notevolmente sottostimato,

    B. considerando che l'incidenza di fenomeni di violenza e molestie sul lavoro, tra cui la Fondazione include il mobbing, presenta sensibili variazioni tra gli Stati membri e che ciò è dovuto, secondo la Fondazione, al fatto che in alcuni paesi soltanto pochi casi vengono dichiarati, che in altri la sensibilità verso il fenomeno è maggiore e che esistono differenze tra i sistemi giuridici nonché differenze culturali; che la precarietà dell'impiego costituisce una delle cause principali dell'aumento della frequenza di suddetti fenomeni,

    C. considerando che la Fondazione di Dublino rileva che le persone esposte al mobbing subiscono uno stress notevolmente più elevato rispetto agli altri lavoratori in generale e che le molestie costituiscono dei rischi potenziali per la salute che spesso sfociano in patologie associate allo stress; che i dati nazionali sul mobbing nella vita professionale, disaggregati per generi, non offrono, secondo l'Agenzia, un quadro uniforme della situazione,

    D. considerando che dai dati provenienti da uno degli Stati membri risulta che i casi di mobbing sono di gran lunga più frequenti nelle professioni caratterizzate da un elevato livello di tensione, professioni esercitate più comunemente da donne che da uomini e che hanno conosciuto una grande espansione nel corso degli anni 90,

    E. considerando che gli studi e l'esperienza empirica convergono nel rilevare un chiaro nesso tra, da una parte, il fenomeno del mobbing nella vita professionale e, dall'altra, lo stress o il lavoro ad elevato grado di tensione, l'aumento della competizione, la riduzione della sicurezza dell'impiego nonché l'incertezza dei compiti professionali,

    F. considerando che tra le cause del mobbing vanno ad esempio annoverate le carenze a livello di organizzazione lavorativa, di informazione interna e di direzione; che problemi organizzativi irrisolti e di lunga durata si traducono in pesanti pressioni sui gruppi di lavoro e possono condurre all'adozione della logica del "capro espiatorio" e al mobbing;

    che le conseguenze per l'individuo e per il gruppo di lavoro possono essere rilevanti, così come i costi per i singoli, le imprese e la società;

    1. ritiene che il mobbing, fenomeno di cui al momento non si conosce la reale entità, costituisca un grave problema nel contesto della vita professionale e che sia opportuno prestarvi maggiore attenzione e rafforzare le misure per farvi fronte, inclusa la ricerca di nuovi strumenti per combattere il fenomeno;

    2. richiama l'attenzione sul fatto che il continuo aumento dei contratti a termine e della precarietà del lavoro, in particolare tra le donne, crea condizioni propizie alla pratica di varie forme di molestia;

    3. richiama l'attenzione sugli effetti devastanti del mobbing sulla salute fisica e psichica delle vittime, nonché delle loro famiglie, in quanto essi impongono spesso il ricorso ad un trattamento medico e psicoterapeutico e conducono generalmente a un congedo per malattia o alle dimissioni;

    4. richiama l'attenzione sul fatto che, secondo alcune inchieste, le donne sono più frequentemente vittime che non gli uomini dei fenomeni di mobbing, che si tratti di molestie verticali: discendenti (dal superiore al subordinato) o ascendenti (dal subordinato al superiore), di molestie orizzontali (tra colleghi di pari livello) o di molestie miste;

    5. richiama l'attenzione sul fatto che false accuse di mobbing possono trasformarsi a loro volta in un temibile strumento di mobbing;

    6. pone l'accento sul fatto che le misure contro il mobbing sul luogo di lavoro vanno considerate una componente importante degli sforzi finalizzati all'aumento della qualità del lavoro e al miglioramento delle relazioni sociali nella vita lavorativa; ritiene che esse contribuiscano altresì a combattere l'esclusione sociale, il che può giustificare l'adozione di misure comunitarie e risulta in sintonia con l'Agenda sociale e gli orientamenti in materia di occupazione dell'Unione europea;

    7. rileva che i problemi di mobbing sul posto di lavoro vengono probabilmente ancora sottovalutati in molti settori all'interno dell'UE e che vi sono molti argomenti a favore di iniziative comuni a livello dell'Unione, quali ad esempio la difficoltà di trovare strumenti efficaci per prevenire e contrastare il fenomeno, il fatto che gli orientamenti sulle misure per combattere il mobbing sul posto di lavoro possano produrre effetti normativi ed influire sugli atteggiamenti e che l'adozione di tali orientamenti comuni sia giustificata anche da ragioni di equità;

    8. esorta la Commissione a prendere ugualmente in considerazione, nelle sue comunicazioni relative a una strategia comune in materia di salute e sicurezza sul lavoro e al rafforzamento della dimensione qualitativa della politica occupazionale e sociale nonché nel libro verde sulla responsabilità sociale delle imprese, fattori psichici, psicosociali e sociali connessi all'ambiente lavorativo, inclusa l'organizzazione lavorativa, invitandola pertanto ad attribuire importanza a misure di miglioramento dell'ambiente lavorativo che siano lungimiranti, sistematiche e preventive, finalizzate tra l'altro a combattere il mobbing sul posto di lavoro e a valutare l'esigenza di iniziative legislative in tal senso;

    9. esorta il Consiglio e la Commissione ad includere indicatori quantitativi relativi al mobbing sul posto di lavoro negli indicatori relativi alla qualità del lavoro, che dovranno essere definiti in vista del Consiglio europeo di Laeken;

    10. esorta gli Stati membri a rivedere e, se del caso, a completare la propria legislazione vigente sotto il profilo della lotta contro il mobbing e le molestie sessuali sul posto di lavoro, nonché a verificare e ad uniformare la definizione della fattispecie del "mobbing";

    11. sottolinea espressamente la responsabilità degli Stati membri e dell'intera società per il mobbing e la violenza sul posto di lavoro, ravvisando in tale responsabilità il punto centrale di una strategia di lotta a tale fenomeno;

    12. raccomanda agli Stati membri di imporre alle imprese, ai pubblici poteri nonché alle parti sociali l'attuazione di politiche di prevenzione efficaci, l'introduzione di un sistema di scambio di esperienze e l'individuazione di procedure atte a risolvere il problema per le vittime e ad evitare sue recrudescenze; raccomanda, in tale contesto, la messa a punto di un'informazione e di una formazione dei lavoratori dipendenti, del personale di inquadramento, delle parti sociali e dei medici del lavoro, sia nel settore privato che nel settore pubblico; ricorda a tale proposito la possibilità di nominare sul luogo di lavoro una persona di fiducia alla quale i lavoratori possono eventualmente rivolgersi;

    13. esorta la Commissione ad esaminare la possibilità di chiarificare o estendere il campo di applicazione della direttiva quadro per la salute e la sicurezza sul lavoro oppure di elaborare una nuova direttiva quadro, come strumento giuridico per combattere il fenomeno delle molestie, nonché come meccanismo di difesa del rispetto della dignità della persona del lavoratore, della sua intimità e del suo onore; sottolinea pertanto che è importante che la questione del miglioramento dell'ambiente di lavoro venga affrontata in modo sistematico e con l'adozione di misure preventive;

    14. sottolinea che una base statistica migliore può agevolare e ampliare la conoscenza e la ricerca e segnala il ruolo che l'Eurostat e la Fondazione di Dublino possono svolgere in tale contesto; esorta la Commissione, la Fondazione di Dublino e l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro a prendere iniziative affinché vengano condotti studi approfonditi in materia di mobbing;

    15. sottolinea l'importanza di studiare più da vicino il fenomeno del mobbing sul posto di lavoro in relazione sia agli aspetti attinenti all'organizzazione del lavoro sia a quelli legati a fattori quali genere, età, settore e tipo di professione;

    chiede che lo studio in questione comprenda un'analisi della situazione particolare delle donne vittime di mobbing;

    16. constata che uno Stato membro ha già adottato una normativa mirante a lottare contro il mobbing sul posto di lavoro e che altri Stati sono impegnati nella ratifica di una legislazione volta a reprimere tale fenomeno, richiamandosi il più delle volte alle legislazioni adottate per reprimere le molestie sessuali; esorta gli Stati membri a prestare attenzione al problema del mobbing sul luogo di lavoro e a tenerne conto nel contesto delle rispettive legislazioni nazionali e di altre azioni;

    17. esorta le istituzioni europee a fungere da modello sia per quanto riguarda l'adozione di misure per prevenire e combattere il mobbing all'interno delle loro stesse strutture che per quanto riguarda l'aiuto e l'assistenza a individui o gruppi di lavoro, prevedendo eventualmente un adeguamento dello statuto dei funzionari nonché un'adeguata politica di sanzioni;

    18. constata che le persone esposte al mobbing nelle istituzioni europee beneficiano attualmente di un aiuto insufficiente e si compiace al riguardo con l'amministrazione per aver istituito da tempo un corso destinato in particolare alle donne amministratrici intitolato "La gestione al femminile" e, più recentemente, un comitato consultivo sul mobbing;

    19. chiede che si esamini in quale misura la consultazione a livello comunitario tra le parti sociali può contribuire a combattere il mobbing sul posto di lavoro e ad associare a tale lotta le organizzazioni dei lavoratori;

    20. esorta le parti sociali negli Stati membri a elaborare, tra di loro e a livello comunitario, strategie idonee di lotta contro il mobbing e la violenza sul luogo di lavoro, procedendo altresì a uno scambio di esperienze in merito secondo il principio delle "migliori pratiche";

    21. ricorda che il mobbing comporta altresì conseguenze nefaste per i datori di lavoro per quanto riguarda la redditività e l'efficienza economica dell'impresa a causa dell'assenteismo che esso provoca, della riduzione della produttività dei lavoratori indotta dal loro stato di confusione e di difficoltà di concentrazione nonché dalla necessità di erogare indennità ai lavoratori licenziati;

    22. sottolinea l'importanza di ampliare e chiarire la responsabilità del datore di lavoro per quanto concerne la messa in atto di misure sistematiche atte a creare un ambiente di lavoro soddisfacente;

    23. chiede che abbia luogo una discussione in merito alle modalità di sostegno alle reti e organizzazioni di volontariato impegnate nella lotta al mobbing;

    24. invita la Commissione a presentare, entro il marzo 2002, un libro verde recante un'analisi dettagliata della situazione relativa al mobbing sul posto di lavoro in ogni Stato membro e, sulla base di detta analisi, a presentare successivamente, entro l'ottobre 2002, un programma d'azione concernente le misure comunitarie contro il mobbing sul posto di lavoro; chiede che tale piano d'azione venga corredato di uno scadenzario;

    25. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, alla Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro ed all'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro.

     

    [Nota 59]

    Legge 20 maggio 1970, n. 300
    Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento.
    (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 131 di data 27 maggio 1970)

    Art. 6
    Visite personali di controllo

    Le visite personali di controllo sul lavoratore sono vietate fuorché nei casi in cui siano indispensabili ai fini della tutela del patrimonio aziendale, in relazione alla qualità degli strumenti di lavoro o delle materie prime o dei prodotti.

    In tali casi le visite personali potranno essere effettuate soltanto a condizione che siano eseguite all'uscita dei luoghi di lavoro, che siano salvaguardate la dignità e la riservatezza del lavoratore e che avvengano con l'applicazione di sistemi di selezione automatica riferiti alla collettività o a gruppi di lavoratori.

    Le ipotesi nelle quali possono essere disposte le visite personali, nonché, ferme restando le condizioni di cui al secondo comma del presente articolo, le relative modalità debbono essere concordate dal datore di lavoro con le rappresentanze sindacali aziendali oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro.

    Contro i provvedimenti dell'Ispettorato del lavoro di cui al precedente comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo articolo 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

     

    [Nota 60]

    Legge 20 maggio 1970, n. 300
    Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento.
    (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 131 di data 27 maggio 1970)

    Art. 1
    Libertà di opinione

    I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme della presente legge.

     

    [Nota 61]

    L’art. 15 della L. 19 marzo 1990, n. 55 "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 69 di data 23 marzo 1990) è stato abrogato, salvo per quanto riguarda gli amministratori e i componenti sugli organi comunque denominati delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere e i consigli regionali, dall’art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Le disposizioni di riferimento sono ora quelle di cui agli artt. 58, 59 e 94 del decreto stesso.

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
    Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
    (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2000, n. 227, S.O.)

    Articolo 58
    Cause ostative alla candidatura

    1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114, presidente e componente degli organi delle comunità montane:

    a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
    b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;
    c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera b);
    d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
    e) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

    2. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo e dall'articolo 59 la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.

    3. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:

    a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;
    b) la Giunta provinciale o del presidente, della Giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali.

    4. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

    5. Le disposizioni previste dai commi precedenti non si applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato o di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327.

    Articolo 59
    Sospensione e decadenza di diritto

    1. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1 dell'articolo 58:

    a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'articolo 58, comma 1, lettera a), o per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale;
    b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato, dopo l'elezione o la nomina, una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo;
    c) coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646. La sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale.

    2. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi, ove non sia possibile la sostituzione ovvero fino a quando non sia convalidata la supplenza, non sono computati al fine della verifica del numero legale, né per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata.

    3. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. La cessazione non opera, tuttavia, se entro i termini di cui al precedente periodo l'impugnazione in punto di responsabilità è rigettata anche con sentenza non definitiva. In quest'ultima ipotesi la sospensione cessa di produrre effetti decorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto.

    4. A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione sono comunicati al prefetto, il quale, accertata la sussistenza di una causa di sospensione, provvede a notificare il relativo provvedimento agli organi che hanno convalidato l'elezione o deliberato la nomina.

    5. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma 1, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorché con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla nomina.

    6. Chi ricopre una delle cariche indicate al comma 1 dell'articolo 58 decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione.

    7. Quando, in relazione a fatti o attività comunque riguardanti gli enti di cui all'articolo 58, l'autorità giudiziaria ha emesso provvedimenti che comportano la sospensione o la decadenza dei pubblici ufficiali degli enti medesimi e vi è la necessità di verificare che non ricorrano pericoli di infiltrazione di tipo mafioso nei servizi degli stessi enti, il prefetto può accedere presso gli enti interessati per acquisire dati e documenti ed accertare notizie concernenti i servizi stessi.

    8. Copie dei provvedimenti di cui al comma 7 sono trasmesse al Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 2 comma 2-quater del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410 e successive modifiche ed integrazioni.

    Articolo 94
    Responsabilità disciplinare

    1. Qualora ricorra alcuna delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 58, nonché alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 59 nei confronti del personale dipendente delle amministrazioni locali, compresi gli enti ivi indicati, si fa luogo alla immediata sospensione dell'interessato dalla funzione o dall'ufficio ricoperti. La sospensione è disposta dal responsabile dell'ufficio secondo la specifica competenza, con le modalità e procedure previste dai rispettivi ordinamenti. A tal fine i provvedimenti emanati dal giudice sono comunicati, a cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero, ai responsabili delle amministrazioni o enti locali indicati nelle predette disposizioni.

    2. Al personale dipendente di cui al comma precedente si applicano altresì le disposizioni del comma 5 dell'articolo 58 e del comma 6 dell'articolo 59 previa attivazione del procedimento disciplinare.

     

    [Nota 62]

    L. 27 marzo 2001, n. 97
    Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
    (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 80 di data 5 aprile 2001)

    Art. 3
    Trasferimento a seguito di rinvio a giudizio

    1. Salva l'applicazione della sospensione dal servizio in conformità a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, quando nei confronti di un dipendente di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica è disposto il giudizio per alcuni dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale e dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, l'amministrazione di appartenenza lo trasferisce ad un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento del fatto, con attribuzione di funzioni corrispondenti, per inquadramento, mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in precedenza. L'amministrazione di appartenenza, in relazione alla propria organizzazione, può procedere al trasferimento di sede, o alla attribuzione di un incarico differente da quello già svolto dal dipendente, in presenza di evidenti motivi di opportunità circa la permanenza del dipendente nell'ufficio in considerazione del discredito che l'amministrazione stessa può ricevere da tale permanenza.

    2. Qualora, in ragione della qualifica rivestita, ovvero per obiettivi motivi organizzativi, non sia possibile attuare il trasferimento di ufficio, il dipendente è posto in posizione di aspettativa o di disponibilità, con diritto al trattamento economico in godimento salvo che per gli emolumenti strettamente connessi alle presenze in servizio, in base alle disposizioni dell'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza.

    3. Salvo che il dipendente chieda di rimanere presso il nuovo ufficio o di continuare ad esercitare le nuove funzioni, i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 perdono efficacia se per il fatto è pronunciata sentenza di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva e, in ogni caso, decorsi cinque anni dalla loro adozione, sempre che non sia intervenuta sentenza di condanna definitiva. In caso di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva, l'amministrazione, sentito l'interessato, adotta i provvedimenti consequenziali nei dieci giorni successivi alla comunicazione della sentenza, anche a cura dell'interessato.

    4. Nei casi previsti nel comma 3, in presenza di obiettive e motivate ragioni per le quali la riassegnazione all'ufficio originariamente coperto sia di pregiudizio alla funzionalità di quest'ultimo, l'amministrazione di appartenenza può non dare corso al rientro.

    5. omissis (aggiunge il comma 1-bis all'art. 133 delle norme di attuazione del codice di procedura penale approvate con D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271).

    
    

    [Nota 63]

    L. 27 marzo 2001, n. 97
    Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
    (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 80 di data 5 aprile 2001)

    Art. 5
    Pena accessoria dell'estinzione del rapporto di impiego o di lavoro.
    Procedimento disciplinare a seguito di condanna definitiva.

    1. omissis (aggiunge il numero 5-bis) al primo comma dell'art. 19 del codice penale).

    2. omissis (aggiunge l'art. 32-quinquies al codice penale). (*)

    3. omissis (aggiunge un comma all'art. 3, L. 9 dicembre 1941, n. 1383.)

    4. Salvo quanto disposto dall'articolo 32-quinquies del codice penale, nel caso sia pronunciata sentenza penale irrevocabile di condanna nei confronti dei dipendenti indicati nel comma 1 dell'articolo 3, ancorché a pena condizionalmente sospesa, l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego può essere pronunciata a seguito di procedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare deve avere inizio o, in caso di intervenuta sospensione, proseguire entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione o all'ente competente per il procedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare deve concludersi, salvi termini diversi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, entro centottanta giorni decorrenti dal termine di inizio o di proseguimento, fermo quanto disposto dall'articolo 653 del codice di procedura penale.

    (*) Art. 32-quinquies c.p.
    Casi nei quali alla condanna consegue l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego.

    Salvo quanto previsto dagli articoli 29 e 31, la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter e 320 importa altresì l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica.

     

    [Nota 64]

    653 c.p.p.
    Efficacia della sentenza penale nel giudizio disciplinare

    1. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l'imputato non lo ha commesso.

    1-bis. La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso.

     

    [Nota 65]

    L. 27 marzo 2001, n. 97
    Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
    (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 80 di data 5 aprile 2001)

    Art. 1
    Efficacia della sentenza penale nel giudizio disciplinare

    1. All'articolo 653 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) nella rubrica, le parole: «di assoluzione» sono soppresse;
    b) nel comma 1, le parole: «pronunciata in seguito a dibattimento» sono soppresse e, dopo le parole: «il fatto non sussiste o», sono inserite le seguenti: «non costituisce illecito penale ovvero»;
    c) omissis (aggiunge il comma 1-bis all’art. 653 del codice di procedura penale). (*)

    (*) 653 c.p.p.
    Efficacia della sentenza penale nel giudizio disciplinare

    1. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l'imputato non lo ha commesso.

    1-bis. La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso.

     

    [Nota 66]

    L. 27 marzo 2001, n. 97
    Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
    (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 80 di data 5 aprile 2001)

    Art. 4
    Sospensione a seguito di condanna non definitiva

    1. Nel caso di condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, per alcuno dei delitti previsti dall'articolo 3, comma 1, i dipendenti indicati nello stesso articolo sono sospesi dal servizio.

    2. La sospensione perde efficacia se per il fatto è successivamente pronunciata sentenza di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva e, in ogni caso, decorso un periodo di tempo pari a quello di prescrizione del reato.

     

    [Nota 67]

    Art. 2121 c.c.
    Computo dell'indennità di mancato preavviso
     

    L'indennità di cui all’articolo 2118 deve calcolarsi computando le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili o ai prodotti ed ogni altro compenso di carattere continuativo, con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.

    Se il prestatore di lavoro è retribuito in tutto o in parte con provvigioni, con premi di produzione o con partecipazioni, l'indennità suddetta è determinata sulla media degli emolumenti degli ultimi tre anni di servizio o del minor tempo di servizio prestato.

    Fa parte della retribuzione anche l'equivalente del vitto e dell'alloggio dovuto al prestatore di lavoro.

     

    [Nota 68]

    Art. 2118 c.c.
    Recesso dal contratto a tempo indeterminato

    Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti [dalle norme corporative - le norme corporative sono state abrogate, quali fonti di diritto, per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 e della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369], dagli usi o secondo equità.

    In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l'altra parte a un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.

    La stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto per morte del prestatore di lavoro.

     

    [Nota 69]

    Legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7
    Revisione dell’ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento.
    (pubblicata sul B.U.R. n. 18 di data 15 aprile 1997, supplemento n. 2)

    Art. 8
    Mobilità inter-enti

    1. La Giunta provinciale, sentite le organizzazioni sindacali, con regolamento disciplina le modalità di attuazione della mobilità tra la Provincia e gli enti funzionali da essa dipendenti.

    2. La Giunta provinciale con il regolamento di cui al comma 1 definisce altresì le modalità di attuazione dei processi di mobilità del personale tra la Provincia e i suoi enti funzionali, la regione Trentino - Alto Adige, gli enti locali ed altri enti nel rispetto di quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.

    3. Il comando di personale da o verso la Provincia è ammesso, con il consenso dell'interessato, per sopperire temporaneamente a carenze d'organico o per particolari esigenze organizzative dell'ente che lo dispone.

     

    [Nota 70]

    D.P.G.P. di data 6 giugno 2000, n. 10-28/Leg.
    Regolamento per l'attuazione della mobilità inter-enti e per la messa in disponibilità
    del personale in esubero.
    (pubblicato sul B.U.R. n. 30 di data 18 luglio 2000)

     

    [Nota 71]

    Il riferimento corretto è all’art. 18, commi 6 e 9, lett. c) (per il personale dei Comuni) e all’art. 19, comma 26 (per il personale delle I.P.A.B.), della L.R. 23.10.1998, n. 10:

    L.R. 23 ottobre 1998, n. 10
    Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1
    "Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino-Alto Adige".
    (pubblicata sul B.U.R. n. 45 di data 27 ottobre 1998, suppl. n. 2)

    Art. 18
    Nuove norme sull'ordinamento del personale dei comuni

    1. Le disposizioni contenute nel presente articolo costituiscono parte integrante del processo di riforma dei comuni, in coerenza con i principi introdotti dalla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421 al fine di:

    a) accrescere l'efficienza del sistema organizzativo comunale;
    b) assicurare l'economicità, la speditezza, la trasparenza e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, anche mediante la ridefinizione dei rapporti tra direzione politica e direzione amministrativa;
    c) integrare gradualmente la disciplina del rapporto di lavoro del personale comunale con quella del lavoro privato.

    2. I comuni, nelle materie soggette alla disciplina del codice civile, delle leggi sul lavoro e dei contratti collettivi operano con i poteri del privato datore di lavoro, adottando tutte le misure inerenti all'organizzazione ed alla gestione dei rapporti di lavoro.

    3. Sono regolate con legge ovvero, sulla base di norme di legge, con regolamenti o atti amministrativi del comune, le seguenti materie:

    a) i principi fondamentali di organizzazione degli uffici;
    b) gli organi, gli uffici e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi;
    c) i procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;
    d) i ruoli e le dotazioni organiche, nonché la loro consistenza complessiva. Le dotazioni complessive di ciascuna qualifica e profilo professionale sono definite previa informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
    e) le responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell'espletamento di procedure amministrative;
    f) la disciplina della responsabilità e delle incompatibilità tra l'impiego pubblico ed altre attività e i casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici.

    4. Nelle materie non soggette a riserva di legge, eventuali norme di legge, intervenute dopo la stipula di un contratto collettivo, cessano di aver efficacia, a meno che la legge non disponga espressamente in senso contrario, dal momento in cui entra in vigore il successivo contratto collettivo.

    5. La giunta, sulla base del documento programmatico approvato dal consiglio comunale fissa gli obiettivi politico-amministrativi e verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

    6. I rapporti di lavoro del personale dei comuni sono disciplinati dalle disposizioni del Capo I, Titolo II, del Libro V del codice civile e dalle leggi sul rapporto di lavoro subordinato nell'impresa, salvi i limiti stabiliti dalla presente legge per il perseguimento degli interessi generali cui l'organizzazione e l'azione amministrativa sono indirizzate.

    7. Il rapporto di lavoro è costituito e regolato contrattualmente.

    8. I contratti individuali di lavoro si uniformano alle disposizioni dei contratti collettivi di cui ai commi da 67 a 95.

    9. L'accesso all'impiego avviene:

    a) mediante concorso pubblico per esami, per titoli ed esami, per corso-concorso o per selezione mediante lo svolgimento di prove volte all'accertamento della professionalità richiesta secondo quanto stabilito dal regolamento organico del personale dipendente. Nella scelta del sistema di concorso il regolamento organico tiene conto dei particolari requisiti di studio e professionali previsti per i diversi profili professionali all'interno delle qualifiche funzionali;
    b) per le qualifiche e i profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, anche mediante prova selettiva seguendo apposita graduatoria pubblica, formata sulla base della valutazione di soli titoli e, se previsto nel bando, della valutazione della situazione familiare e dello stato di disoccupazione del candidato. In alternativa, il regolamento organico può prevedere l'assunzione all'impiego mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento presenti negli uffici circoscrizionali del lavoro;
    c) mediante l'utilizzo dell'istituto della mobilità del personale del pubblico impiego;
    d) qualora ne sussista l'interesse per l'amministrazione, mediante inquadramento del personale comandato dopo almeno un anno di servizio presso il comune, con il consenso del dipendente e dell'amministrazione di appartenenza.

    10. I comuni che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente.

    11. Con le medesime procedure e modalità di cui al comma 9 viene reclutato il personale a tempo parziale.

    12. Nei comuni interessati da mutamenti demografici stagionali in relazione a flussi turistici o a particolari manifestazioni a carattere periodico, al fine di assicurare il mantenimento di adeguati livelli quantitativi e qualitativi di servizi pubblici, il regolamento organico può prevedere particolari modalità di selezione per l'assunzione del personale a tempo determinato per esigenze temporanee o stagionali, secondo criteri di rapidità e trasparenza ed escludendo ogni forma di discriminazione. I rapporti a tempo determinato non possono, a pena di nullità, essere in nessun caso trasformati in rapporti a tempo indeterminato.

    13. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni previste dalle leggi statali per l'assunzione degli appartenenti alle categorie protette.

    14. Le graduatorie dei concorsi pubblici o interni hanno validità triennale dalla data di approvazione ai fini della copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti in organico, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione dei concorsi medesimi.

    15. Possono accedere agli impieghi dei comuni, salvo eventuali requisiti di carattere tecnico riferiti alla natura dei posti, coloro i quali posseggono i seguenti requisiti generali:

    a) cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all'Unione europea, fatte salve le eccezioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174;
    b) idoneità fisica all'impiego;
    c) attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca rilasciato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche, limitatamente ai concorsi da espletarsi nei comuni del territorio della provincia di Bolzano.

    16. La partecipazione ai concorsi non è soggetta a limiti d'età, salvo deroghe dettate dai regolamenti organici connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione.

    17. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

    18. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.

    19. Il termine per la presentazione delle domande non potrà essere inferiore a trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando di concorso nel Bollettino Ufficiale della Regione.

    20. L'ammissione ai concorsi pubblici, a quelli interni ed alle pubbliche selezioni è subordinata al possesso da parte dei candidati dei requisiti culturali previsti per l'accesso ai profili professionali di riferimento, così come indicati nei regolamenti organici.

    21. Il bando di concorso o l'avviso per la formazione di graduatoria pubblica per l'assunzione di personale deve indicare:

    a) il numero dei posti messi a concorso o a selezione;
    b) i documenti prescritti;
    c) i termini di presentazione della domanda di ammissione;
    d) il programma delle prove d'esame e il contenuto dell'eventuale prova pratica; nel caso di graduatoria pubblica, il contenuto della prova selettiva;
    e) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta opportuna.

    22. I comuni, i loro consorzi e le aziende da essi dipendenti sono tenuti a pubblicare, almeno per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione tutti i bandi di concorso e gli avvisi di formazione di graduatorie pubbliche.

    23. La composizione delle commissioni giudicatrici per i concorsi pubblici, per la formazione delle graduatorie pubbliche e per le prove selettive, deve essere predeterminata nel numero dei componenti e nelle qualifiche che questi dovranno rivestire.

    24. Le commissioni sono composte da tecnici esperti nelle materie di concorso, fra i quali si considerano anche i funzionari della Regione e della Provincia autonoma territorialmente competente. Non possono farne parte componenti degli organi politici, degli organismi sindacali e di rappresentanza dei dipendenti.

    25. Per i comuni della provincia di Bolzano, la composizione delle commissioni deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, fatta salva comunque l'accessibilità per il gruppo linguistico ladino. I componenti delle commissioni devono essere in possesso dell'attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca rilasciato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche.

    26. Sono disciplinati dal regolamento organico:

    a) le modalità di svolgimento delle prove concorsuali e delle prove selettive;
    b) la composizione e gli adempimenti delle commissioni esaminatrici;
    c) i criteri generali preordinati alla valutazione dei titoli.

    27. Nei casi in cui l'assunzione a determinati profili avvenga mediante concorso per titoli e per esami la valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, è effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.

    28. I comuni possono stipulare apposite convenzioni con altre amministrazioni o con le associazioni rappresentative dei comuni, per disciplinare l'effettuazione di concorsi unici per il reclutamento del rispettivo personale.

    29. La giunta comunale approva la graduatoria di merito dei candidati e il risultato delle prove selettive e nomina vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto previsto dalle leggi statali per l'assunzione degli appartenenti alle categorie protette o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti, titoli di precedenza e preferenza.

    30. La nomina è comunicata all'interessato con indicazione della data in cui deve assumere servizio, che è comunque prorogata per il tempo previsto contrattualmente per le dimissioni dall'impiego ricoperto, per un periodo comunque non superiore ai tre mesi. Il vincitore di concorso sottoscrive entro tale data il contratto individuale di cui è trasmessa copia.

    31. Il vincitore che non assuma servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina. Qualora il vincitore assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti giuridici ed economici decorrono dal giorno di presa di servizio.

    32. Il rapporto di lavoro, a tempo indeterminato o determinato, si costituisce all'atto della sottoscrizione del contratto individuale contestualmente all'ammissione in servizio.

    33. Il contratto di lavoro individuale è redatto in forma scritta ed in esso sono in ogni caso indicati:

    a) tipologia del rapporto di lavoro;
    b) data di inizio del rapporto di lavoro;
    c) qualifica di inquadramento professionale e livello retributivo iniziale;
    d) mansioni corrispondenti alla qualifica di assunzione;
    e) durata del periodo di prova;
    f) termine finale del contratto di lavoro a tempo determinato;
    g) contratti collettivi vigenti;
    h) nel caso di assunzione a tempo parziale nel contratto individuale deve essere indicato il monte ore assegnato, nonché la sua articolazione.

    34. L'annullamento della deliberazione di nomina comporta la risoluzione del contratto e la decadenza dall'impiego.

    35. Il contratto individuale prevede l'effettuazione di un periodo di prova. La durata del periodo di prova è determinata dai contratti collettivi.

    36. Il periodo di prova è valutato dal dirigente della struttura competente in materia di gestione del personale, previo parere del responsabile della struttura presso cui il dipendente ha prestato la propria attività lavorativa, entro il termine di scadenza del periodo di prova.

    37. Nei comuni privi di figure dirigenziali, il periodo di prova è valutato dalla giunta, previo parere del segretario comunale.

    38. I comuni possono prevedere nei regolamenti organici la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato e a tempo parziale secondo i criteri ed i limiti indicati dai contratti collettivi di lavoro.

    39. Il dipendente deve essere adibito alle mansioni proprie del livello di appartenenza, nelle quali rientra lo svolgimento di compiti complementari e strumentali al perseguimento degli obiettivi di lavoro.

    40. Su richiesta del responsabile della struttura di appartenenza, il dipendente può essere adibito a svolgere compiti specifici non prevalenti del livello immediatamente superiore, ovvero, occasionalmente, compiti o mansioni immediatamente inferiori, senza che ciò comporti alcuna variazione del trattamento economico.

    41. Per obiettive esigenze di servizio il dipendente può essere adibito a mansioni immediatamente superiori nei casi di:

    a) vacanza di posto in organico della struttura organizzativa, per un periodo non superiore a sei mesi dal verificarsi della vacanza;
    b) sostituzione di altro dipendente con diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo di assenza, tranne quello per ferie.

    42. La temporanea assegnazione di funzioni superiori viene disposta secondo i criteri, le procedure e le modalità stabilite nel regolamento organico.

    43. Qualora l'utilizzazione del dipendente per lo svolgimento di mansioni superiori sia disposta per sopperire carenze di organico, contestualmente alla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni deve essere avviata la procedura per la copertura del posto vacante.

    44. Il dipendente a cui vengono assegnate mansioni superiori ha diritto, a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'incarico, al trattamento economico corrispondente all'attività svolta per il periodo di espletamento delle medesime.

    45. In deroga all'articolo 2103 del codice civile, l'esercizio di mansioni superiori non attribuisce il diritto all'assegnazione definitiva delle stesse.

    46. La tipologia, l'entità delle infrazioni disciplinari e delle relative sanzioni, nonché il procedimento disciplinare, salvo quanto previsto dai commi 54, 55 e 56 sono disciplinati dai contratti collettivi.

    47. In attesa che i contratti collettivi disciplinino la materia continuano ad applicarsi le disposizioni attualmente contenute nel regolamento organico relative alle sanzioni disciplinari, alle cause che ne determinano l'applicazione e agli effetti che ne derivano.

    48. Al personale comunale si applica l'articolo 7, commi 1, 2, 3, 5 e 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

    49. I provvedimenti disciplinari, eccettuati quelli verbali, sono adottati con deliberazione dalla giunta comunale. I provvedimenti disciplinari verbali vengono adottati dal responsabile della struttura di assegnazione.

    50. Ciascuna amministrazione comunale, nel proprio regolamento organico, individua la struttura competente per i procedimenti disciplinari. Tale struttura, su segnalazione del responsabile del settore in cui il dipendente lavora, contesta l'addebito al dipendente medesimo, istruisce il procedimento disciplinare, formula la propria proposta e trasmette gli atti alla giunta.

    51. Ogni provvedimento disciplinare, ad eccezione del rimprovero verbale, deve essere adottato previa tempestiva contestazione scritta dell'addebito al dipendente che viene sentito a sua difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce il mandato.

    52. Nei contratti collettivi viene disciplinata la sospensione obbligatoria e facoltativa dal servizio in caso di procedimento disciplinare, di procedimento penale in corso e di indagini preliminari penali.

    53. I procedimenti disciplinari pendenti restano disciplinati dalla normativa vigente al momento della loro attivazione.

    54. Ove il contratto collettivo non preveda procedure di conciliazione, entro venti giorni dall'applicazione della sanzione il dipendente, anche per mezzo di un procuratore o dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, può impugnare la stessa dinanzi al collegio arbitrale dell'amministrazione in cui lavora.

    55. Il collegio arbitrale, che ha durata quinquennale, si compone di due rappresentanti dell'amministrazione e di due rappresentanti dei dipendenti ed è presieduto da un dirigente provinciale, regionale o di altra pubblica amministrazione di provata esperienza ed indipendenza, designato concordemente dai rappresentanti dell'amministrazione e dai rappresentanti dei dipendenti. In caso di mancato accordo fra le parti, decide entro trenta giorni il difensore civico provinciale o, qualora previsto, comunale. Ciascuna amministrazione comunale stabilisce nel proprio ordinamento organico, sentite le organizzazioni sindacali, le modalità per la periodica designazione dei rappresentanti dell'amministrazione e dei rappresentanti dei dipendenti.

    56. Più amministrazioni possono istituire un unico collegio arbitrale mediante convenzione che ne regoli la composizione, le modalità di costituzione e di funzionamento nel rispetto dei principi di cui ai precedenti commi.

    57. I regolamenti organici dei comuni, nel disciplinare i casi di incompatibilità e cumulo di impieghi devono osservare i seguenti principi e criteri:

    a) non è consentito l'esercizio del commercio, dell'industria e della professione o l'instaurazione di un rapporto di lavoro o di impiego alle dipendenze di privati o di enti pubblici o accettare cariche in società costituite a fini di lucro, fatte salve le nomine disposte dall'amministrazione comunale;
    b) è vietato esercitare attività che possono dar luogo a conflitti di interesse o possono pregiudicare il corretto adempimento dei compiti d'ufficio;
    c) è consentita, senza alcuna autorizzazione, l'assunzione di cariche in associazioni, comitati ed enti senza scopo di lucro;
    d) è consentito, previa autorizzazione, assume incarichi in associazioni, comitati, enti senza scopo di lucro, nonché presso altre amministrazioni locali, consorziali, intercomunali o comprensoriali, sempreché tali incarichi siano svolti al di fuori dell'orario di lavoro.

    58. Il rapporto a tempo parziale è regolato dalle norme contrattuali nei limiti delle norme statali in materia di incompatibilità e cumulo di impieghi.

    59. I comuni e le I.P.A.B. possono autorizzare il proprio personale a prestare la propria collaborazione anche in orario d'ufficio alle associazioni provinciali rappresentative dei comuni e delle I.P.A.B., che provvedono alla retribuzione dell'attività svolta in alternativa alle amministrazioni.

    60. In caso di svolgimento di attività senza aver ottenuto l'autorizzazione prescritta o in violazione dei relativi limiti, viene inflitta una sanzione disciplinare che, in caso di recidiva o in casi particolarmente gravi, comporta il licenziamento.

    61. Ai fini della compiuta attuazione dell'anagrafe delle prestazioni, i soggetti pubblici o privati che conferiscono un incarico al dipendente pubblico sono tenuti a darne comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Sono altresì comunicati, in relazione a tali conferimenti di incarichi in ragione d'anno, sia i compensi corrisposti sia i successivi aggiornamenti inerenti l'espletamento dell'incarico.

    62. L'articolazione dell'orario di servizio, nonché l'orario di apertura al pubblico sono stabiliti con provvedimento del sindaco sentita la giunta comunale che tiene conto dell'esigenza di armonizzare l'orario di servizio con quello delle altre amministrazioni pubbliche e del lavoro privato e con la domanda dell'utenza.

    63. L'orario di lavoro, nell'ambito dell'orario d'obbligo contrattuale, è funzionale all'orario di servizio.

    64. Il comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro:

    a) garantisce la presenza di ambedue i sessi nelle commissioni di concorso;
    b) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione ed aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza al settore interessato al corso medesimo;
    c) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione pubblica.

    65. I comuni che non ritengono di provvedere singolarmente alla costituzione di un comitato possono provvedere alla costituzione di un comitato per le pari opportunità di livello sovracomunale per il tramite delle loro associazioni rappresentative. Il comitato adotta un regolamento interno che ne disciplina l'attività.

    66. L'estinzione del rapporto di lavoro avviene:

    a) per dimissioni volontarie. Il dipendente può recedere dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato dando il preavviso nei tempi e nei modi stabiliti dai contratti collettivi. In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto a corrispondere all'amministrazione un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso. La stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto per morte del dipendente;
    b) per licenziamento dovuto a giusta causa, ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile o dovuto a giustificato motivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604;
    c) allo scadere dei due anni dal collocamento in disponibilità. Il dipendente è collocato in disponibilità per riduzione di ruoli organici conseguentemente alla soppressione di uffici, qualora non si possa far luogo alla utilizzazione presso altro ente pubblico. Il dipendente in disponibilità è esonerato dal prestare servizio e gode del trattamento economico in godimento, escluse le indennità che presuppongono presenza in servizio, per un periodo non superiore a due anni;
    d) per collocamento a riposo d'ufficio, a seguito del raggiungimento dei limiti di età, secondo le norme previste per i dipendenti civili dello Stato;
    e) a conclusione del procedimento disciplinare secondo quanto previsto dai contratti collettivi;
    f) per decadenza dovuta a:

    1) perdita del godimento dei diritti civili e politici;
    2) perdita dei requisiti in materia di cittadinanza italiana richiesti per il posto ricoperto;
    3) conseguimento dell'impiego mediante produzione di documenti falsi;
    4) annullamento della deliberazione di nomina;

    g) per dispensa dovuta ad accertata inabilità fisica.

    67. La contrattazione collettiva è provinciale e decentrata e si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro con esclusione di quelle riservate alla legge, o dalla legge agli atti amministrativi secondo il disposto di cui ai commi da 1 a 5.

    68. Le organizzazioni rappresentative dei comuni e delle I.P.A.B. delle province di Trento e Bolzano possono avvalersi per la contrattazione, ove la legge provinciale lo preveda, dell'Agenzia provinciale per la contrattazione. In assenza di Agenzia, l'accordo viene stipulato fra le organizzazioni rappresentative dei comuni e delle I.P.A.B. delle province di Trento e Bolzano e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su scala provinciale dei dipendenti dei comuni e delle I.P.A.B. A tale fine le associazioni dei comuni e rispettivamente delle I.P.A.B. nominano una delegazione costituita da non più di tre esperti tenendo conto della disposizione prevista dal comma 73.

    69. È istituita un'autonoma area di contrattazione per i segretari comunali e per il personale con qualifica dirigenziale.

    70. I contratti collettivi intercompartimentali sono stipulati, per la parte sindacale, dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano provinciale e, per la Provincia di Bolzano, anche dall'associazione sindacale di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58.

    71. I contratti collettivi di comparto e di area sono stipulati per la parte sindacale dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano provinciale, nonché dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano provinciale nell'ambito del comparto e dell'area interessata.

    72. I contratti collettivi di comparto devono rispettare gli accordi quadro intercompartimentali di livello provinciale.

    73. Le organizzazioni rappresentative dei comuni e rispettivamente delle I.P.A.B., ove si avvalgano dell'Agenzia provinciale, nominano non più di due membri che integrano i componenti dell'Agenzia di cui al comma 68 e forniscono all'Agenzia le direttive per la contrattazione. I componenti designati sono scelti fra esperti di riconosciuta competenza in materia di relazioni sindacali e gestione del personale. Non possono far parte dell'Agenzia coloro che rivestono cariche pubbliche elettive o incarichi nei sindacati dei lavoratori.

    74. Le organizzazioni dei comuni e delle I.P.A.B., i comuni e le I.P.A.B. sono autorizzati a mettere a disposizione dell'Agenzia proprio personale a supporto dell'attività della medesima. Al sostenimento dei costi dell'Agenzia provvedono, per la parte di competenza dei comuni e delle I.P.A.B., le rispettive associazioni.

    75. Le verifiche dei contenuti dei contratti, con riferimento alle compatibilità economico-finanziarie a ciò destinate ed alle direttive di cui al comma 73, sono effettuate prima della firma degli accordi, da un comitato di settore nominato rispettivamente dalle organizzazioni rappresentative dei comuni e delle I.P.A.B. contestualmente alla definizione delle direttive all'Agenzia.

    76. Per le finalità di cui al comma 75 l'Agenzia, entro cinque giorni dalla conclusione della trattativa trasmette alle delegazioni il testo concordato, corredato di appositi prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, dei costi unitari e degli oneri riflessi del trattamento economico previsto.

    77. Le delegazioni ed i comitati di settore, verificata la conformità del testo concordato a quanto previsto dai commi 72 e 73, si pronunciano entro trenta giorni dal ricevimento del testo stesso. Decorso tale termine l'autorizzazione si intende rilasciata.

    78. Ai contratti collettivi è demandata l'individuazione degli ambiti di contrattazione decentrata rimessa alla trattativa delle parti così come individuate dal comma 8 dell'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.

    79. I contratti si attuano entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 77 con delibera giuntale di presa d'atto.

    80. Fatto salvo quanto disposto dai contratti collettivi, i medesimi hanno durata quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte economica.

    81. La disciplina legislativa del rapporto di lavoro conserva efficacia fino all'entrata in vigore del secondo contratto collettivo, salva diversa disposizione contrattuale.

    82. Sono considerate maggiormente rappresentative del personale le organizzazioni dei lavoratori a cui risulti iscritto almeno il 5 per cento del totale dei dipendenti che hanno rilasciato la propria delega alle organizzazioni sindacali con riferimento a ciascuna area di contrattazione.

    83. La delegazione sindacale è composta da un massimo di due rappresentanti per ogni organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa tra il personale delle singole aree.

    84. La rappresentatività e la composizione delle delegazioni sindacali sarà ridisciplinata con contratto collettivo, tenendo conto dei nuovi principi che verranno introdotti nell'ordinamento giuridico dello Stato.

    85. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale è definito dai contratti collettivi in modo da non prevedere aumenti retributivi in conseguenza di automatismi.

    86. I contratti collettivi definiscono, secondo criteri obiettivi di misurazione, i trattamenti economici accessori collegati alla produttività individuale e alla produttività collettiva, tenuto conto dell'apporto di ciascun dipendente, nonché all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute.

    87. Secondo quanto previsto dai contratti collettivi, i dirigenti o, in caso di mancanza dei dirigenti, il segretario sono responsabili dell'attribuzione dei trattamenti accessori, in base alle direttive fissate dagli organi comunali.

    88. I comuni garantiscono ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dal contratto collettivo.

    89. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del contratto collettivo, le parti che lo hanno sottoscritto definiscono consensualmente il significato della clausola controversa. L'eventuale accordo, stipulato con le procedure di contrattazione previste dai commi 70 e 71, sostituisce la clausola in questione con effetto dalla vigenza del contratto.

    90. L'accordo di interpretazione autentica del contratto ha effetto sulle controversie individuali aventi ad oggetto le materie regolate dall'accordo medesimo con il consenso delle parti interessate.

    91. Al fine del contenimento e della razionalizzazione delle aspettative e dei permessi sindacali, la contrattazione collettiva ne determina i limiti massimi in un apposito accordo, stipulato fra le organizzazioni rappresentative dei comuni e delle I.P.A.B. delle province di Trento e di Bolzano e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, su scala provinciale, dei segretari comunali, dei dirigenti e dei dipendenti dei comuni e delle I.P.A.B.

    92. I limiti di cui al comma 91 devono essere determinati tenendo conto della consistenza numerica del personale dei comuni nel suo complesso e del personale sindacalizzato, prevedendo il divieto di cumulare i permessi sindacali giornalieri.

    93. Alla ripartizione delle aspettative sindacali tra le organizzazioni sindacali aventi titolo si provvede in proporzione alla rappresentatività delle medesime.

    94. L'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali viene effettuata dalle associazioni rappresentative dei comuni. A tale fine le amministrazioni comunali inviano entro il 31 ottobre di ogni anno una certificazione del numero delle deleghe rilasciate da propri dipendenti a favore di ciascuna delle organizzazioni sindacali, all'associazione rappresentativa dei comuni ed alle organizzazioni sindacali le quali nei successivi trenta giorni possono effettuare eventuali osservazioni. L'associazione rappresentativa dei comuni, sulla base delle comunicazioni, osservazioni ed eventuali verifiche certifica entro il 31 dicembre il numero degli iscritti a ciascuna organizzazione sindacale.

    95. Contestualmente alla definizione in sede contrattuale della nuova normativa contenente la disciplina dell'intera materia, sono abrogate le disposizioni che regolano attualmente la gestione e la fruizione delle aspettative e dei permessi sindacali del personale dipendente comunale.

    96. Ciascun comune individua nel regolamento organico le posizioni alle quali sono collegate funzioni dirigenziali, nel rispetto dei principi sull'ordinamento degli uffici contenuto nello statuto, e comunque sulla base della rilevanza e complessità delle funzioni e della quantità delle risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione.

    97. Tali posizioni sono attribuite con incarico a tempo determinato, di durata non superiore a cinque anni, ai sensi delle disposizioni seguenti.

    98. Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo in applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 22 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1.

    99. L'individuazione degli atti che ai sensi del comma 1 sono devoluti alla competenza dei dirigenti è effettuata con deliberazioni della giunta, nel rispetto dei principi fissati nello statuto e nel regolamento di cui all'articolo 21 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1.

    100. I dirigenti sono responsabili del risultato dell'attività svolta dalla struttura alla quale sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione funzionale del personale. All'inizio di ogni anno i dirigenti presentano alla giunta una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

    101. Nei comuni privi di figure dirigenziali, le disposizioni contenute nei commi precedenti, si riferiscono al segretario comunale. In tali comuni il regolamento organico del personale può prevedere l'attribuzione di alcune delle funzioni di cui al comma 96 a dipendenti inquadrati in qualifiche funzionali non inferiori alla sesta.

    102. I comuni con più di 10.000 abitanti possono dotarsi di figure dirigenziali. La qualifica dirigenziale è unica.

    103. Le qualifiche dirigenziali sono attribuite mediante concorso pubblico. Possono essere assegnate per concorso interno non più della metà, per difetto, delle qualifiche messe a concorso. Nel caso di unica qualifica messa a concorso si procede mediante concorso pubblico.

    104. I comuni con più di 10.000 abitanti istituiscono un apposito albo ai quali sono iscritti coloro che hanno conseguito la qualifica dirigenziale.

    105. Possono essere abilitati alle funzioni dirigenziali in seguito ad apposito corso-concorso i dipendenti delle qualifiche non dirigenziali più elevate e comunque non inferiori alla VII. Il numero dei partecipanti al corso-concorso deve essere almeno doppio rispetto al numero delle abilitazioni da conferire. Per la partecipazione al corso-concorso sono necessari il diploma di laurea e un'anzianità minima di cinque anni nella qualifica di appartenenza.

    106. I comuni possono accordarsi fra di loro o con altre amministrazioni per organizzare congiuntamente un corso-concorso abilitante alle funzioni dirigenziali. In tal caso l'abilitazione ha efficacia per tutte le amministrazioni che partecipano all'accordo.

    107. All'effettivo svolgimento delle funzioni dirigenziali consegue l'attribuzione di un'indennità individuata dalla contrattazione a livello provinciale.

    108. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato, con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del sindaco, della giunta o dell'assessore di riferimento o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dall'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di procedure concorsuali.

    109. Nei comuni sono istituiti servizi di controllo interno, o nuclei di valutazione, con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. I servizi o nuclei determinano almeno annualmente, anche su indicazione degli organi di vertice, i parametri di riferimento del controllo.

    110. I nuclei di cui al comma 109 operano in posizione di autonomia e rispondono esclusivamente agli organi di direzione politica. Ad essi è attribuito, nell'ambito delle dotazioni organiche vigenti, un apposito contingente di personale. Può essere utilizzato anche personale già collocato fuori ruolo. Per motivate esigenze, i comuni possono altresì avvalersi di consulenti esterni, esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione.

    111. I nuclei di valutazione, ove istituiti, sono composti da dirigenti ai massimi livelli e da esperti anche esterni alle amministrazioni. In caso di necessità i comuni possono accordarsi per stipulare, anche cumulativamente per più amministrazioni, convenzioni apposite con soggetti pubblici o privati particolarmente qualificati.

    112. I servizi e nuclei hanno accesso ai documenti amministrativi e possono richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni agli uffici pubblici. Riferiscono trimestralmente sui risultati della loro attività agli organi generali di direzione.

    113. All'istituzione dei nuclei di cui al comma 109 si provvede con regolamenti delle singole amministrazioni da emanarsi entro il 1 luglio 1999. È consentito avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di uffici già istituiti in altre amministrazioni.

    114. Il regolamento previsto dall'articolo 21 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 20 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una unità. Negli altri enti locali, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti, in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'ente, o ad una unità negli enti con una dotazione organica inferiore alle venti unità, sono stipulati solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi a livello provinciale per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale.

    115. Per obiettivi determinati e con convenzione a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto professionale. Il regolamento può inoltre prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato.

    116. Il rapporto di impiego del dipendente di una pubblica amministrazione incaricato di compiti dirigenziali presso altra amministrazione è risolto di diritto con effetto dalla data di decorrenza del contratto.

    117. L'amministrazione di provenienza dispone, subordinatamente alla vacanza del posto in organico, o dalla data in cui la vacanza si verifica la riassunzione del dipendente qualora lo stesso ne faccia richiesta entro i trenta giorni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato o alla data di disponibilità del posto in organico.

    118. Nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, il sindaco può nominare un direttore generale che sovrintenda alla gestione dell'ente. Egli provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza secondo le direttive impartite dal sindaco. Il sindaco conferisce al direttore generale, oltre alle competenze proprie dei dirigenti di cui al comma 98, le funzioni di sovraintendenza, di coordinamento, di direzione dei dirigenti, degli uffici e dei servizi che risultano necessarie per l'assolvimento dei compiti assegnatigli. Rimangono in ogni caso riservate al segretario comunale le funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione degli organi collegiali dell'ente, la funzione di garanzia in ordine alla conformità dell'azione amministrativa all'ordinamento giuridico e in ordine alla trasparenza e al diritto di accesso agli atti amministrativi, la funzione rogatoria degli atti di cui l'ente è parte, nonché la direzione degli uffici deputati a supportarlo nello svolgimento di tali funzioni.

    119. Il direttore generale è nominato dal sindaco che lo sceglie tra il segretario dell'ente, un dirigente di ruolo ovvero un dirigente assunto con contratto a tempo determinato. La durata dell'incarico non può essere superiore a quella del mandato del sindaco che lo ha nominato. Il relativo trattamento economico è fissato dalla giunta comunale su proposta del sindaco con riferimento ai contratti collettivi a livello provinciale per il personale degli enti locali e può essere integrato da una indennità ad personam.

    120. Ai dirigenti comunali si applicano le disposizioni di cui ai commi da 6 a 95 che non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel presente articolo.

    121. A decorrere dal 1° gennaio 1998, i diritti di segreteria di cui agli articoli 40, 41 e 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604 concernente "Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali e successive modificazioni, riscossi dai comuni della Regione Trentino-Alto Adige, sono versati, nella misura del 10 per cento dell'importo complessivo, all'Amministrazione regionale, al fine di alimentare un fondo specifico destinato a finanziare, fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento dei segretari comunali, la formazione e l'aggiornamento professionale dei segretari comunali.

    122. Le amministrazioni comunali possono stipulare polizze assicurative per il personale contro i rischi di responsabilità civile verso terzi, nonché contro qualsiasi altro rischio connesso alle mansioni, ivi comprese le eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi.

     

    Art. 19
    Disposizioni transitorie e finali in materia di ordinamento finanziario e contabile, ordinamento del personale dei comuni e modifiche ed integrazioni alla legge regionale 31 luglio 1993, n. 13.

    1. I comuni adeguano i regolamenti ai principi e alle disposizioni recate dall'articolo 17 e dal regolamento di attuazione entro il termine fissato dalla deliberazione della Giunta regionale prevista dal comma 11.

    2. Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale approva:

    a) i modelli relativi al bilancio di previsione, ivi inclusi i quadri riepilogativi;
    b) il sistema di codifica del bilancio e dei titoli contabili di entrata e di spesa;
    c) i modelli relativi al bilancio pluriennale;
    d) i modelli relativi al conto del tesoriere;
    e) i modelli relativi al conto del bilancio ivi compresa la tabella dei parametri gestionali;
    f) i modelli relativi al conto economico ed al prospetto di conciliazione;
    g) i modelli relativi al conto del patrimonio;
    h) i modelli relativi alla resa del conto da parte degli agenti contabili;
    i) lo schema relativo alla relazione previsionale e programmatica.

    3. I comuni provvedono al completamento degli inventari e alla ricostruzione degli stati patrimoniali entro il termine fissato dalla deliberazione della Giunta regionale prevista dal comma 11.

    4. I comuni provvedono, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, all'accertamento dei debiti fuori bilancio esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni e, con deliberazione dei rispettivi organi consiliari, provvedono al relativo riconoscimento.

    5. Il riconoscimento del debito può avvenire solo ove le forniture, opere e prestazioni siano state eseguite per l'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza del comune, e deve essere, per ciascun debito, motivato nell'atto deliberativo di cui al comma 4.

    6. Con la deliberazione suddetta il consiglio indica i mezzi di copertura della spesa, tra quelli individuati dall'articolo 17, comma 33, ed impegna in bilancio i fondi necessari.

    7. Sono disciplinate, in ogni caso, con regolamento regionale le seguenti materie: le attribuzioni del servizio finanziario dell'ente, le competenze degli organi in materia di bilanci, le fasi dell'entrata e della spesa, l'esercizio delle attività connesse alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese, le regole operative connesse alla rilevazione e dimostrazione del risultato di gestione, le norme di applicazione dei principi in materia di rendiconto della gestione, di tesoreria e di controllo di gestione, di ricorso all'indebitamento nonché la disciplina dell'attività di revisione economico-finanziaria.

    8. Le norme dell'articolo 17, del regolamento di attuazione, nonché della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto compatibili, si applicano alle forme collaborative intercomunali previste dal Capo IX della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni ed agli enti già istituiti ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279.

    9. Sono abrogate le disposizioni previste dai seguenti articoli contenuti nelle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni nonché le relative disposizioni regolamentari:

    a) articolo 33, legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 (Equilibrio nella gestione del bilancio) e 34, legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 (Divieto di effettuare spese);
    b) articolo 13, comma 5, legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 (Attribuzioni del consiglio comunale) nella parte in cui prevede il limite massimo di due volte all'anno;
    c) articolo 13, comma 2, lettera i), legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1;
    d) articolo 28, legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 (Deliberazione a contrattare e relative procedure);
    e) articolo 1, legge regionale 18 marzo 1980, n. 3 (Bilancio pluriennale);
    f) articolo 2, legge regionale 18 marzo 1980, n. 3 (Struttura del bilancio pluriennale);
    g) articolo 3, legge regionale 18 marzo 1980, n. 3 (Entrate del bilancio pluriennale);
    h) articolo 4, legge regionale 18 marzo 1980, n. 3 (Spese del bilancio pluriennale);
    i) articolo 69, legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29; articolo 47, legge regionale 31 marzo 1971, n. 6; articolo 9, legge regionale 18 marzo 1980, n. 3 (Fondi di riserva);
    j) articolo 67, legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29; articolo 6, legge regionale 30 agosto 1979, n. 4 (Spese del comune);
    k) articolo 70, legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 (Riscossione delle entrate);
    l) articolo 71, legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 (Pagamento delle spese);
    m) articolo 72, legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29; articolo 49, legge regionale 31 marzo 1971, n. 6 (Investimenti provvisori e riserve);
    n) articolo 74, legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 (Servizio di economato);
    o) articolo 75, legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 (Rendiconto);
    p) articolo 76, legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 (Avanzo e disavanzo);
    q) articolo 27, legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 (Beni comunali); r) articolo 29, legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 (Accensione di mutui);
    s) articolo 10, legge regionale 18 marzo 1980, n. 3 (Divieto di assunzione di nuovi mutui);
    t) articolo 30, legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 (Piano finanziario);
    u) articolo 32, legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e articolo 67, legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 (Presentazione del bilancio e relative procedure);
    v) articolo 35, legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e articolo 68, legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 (Revisori dei conti), eccettuato i commi 13 e 14;
    w) articolo 31, legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e articolo 66, legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 (Bilancio e programmazione finanziaria);
    x) articolo 37, legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 (Tesoreria comunale);
    y) articolo 80, legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 (Applicazione della contabilità economica ai comuni).

    10. Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta, è autorizzato a riunire e coordinare in forma di testo unico le norme contenute nell'articolo 17 con le norme contenute nel Capo VII della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni.

    11. Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, è autorizzato a definire i tempi di applicazione del nuovo sistema di contabilità dei comuni previsto dall'articolo 17 e dal relativo regolamento di esecuzione.

    12. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni dell'articolo 65 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4.

    13. Le aspettative in corso, concesse al personale femminile in applicazione delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 24 della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11 e della disciplina prevista dall'articolo 65 della legge regionale 4 marzo 1993, n. 4, cessano a decorrere dal primo giorno del settimo mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.

    14. Entro tale data il personale interessato dovrà optare per il rientro in servizio o per il mantenimento del collocamento in aspettativa non retribuita, fino al raggiungimento del diritto a pensione, con oneri contributivi previdenziali a totale carico del dipendente stesso.

    15. La contribuzione previdenziale viene anticipata dal comune con obbligo di rivalsa nei confronti del personale medesimo.

    16. La riammissione in servizio può essere effettuata anche in soprannumero.

    17. Nei confronti del personale riammesso in servizio, ai fini della determinazione dell'indennità di fine servizio, si considera esclusivamente l'anzianità maturata a decorrere dalla data di riammissione.

    18. I comuni recepiscono nei regolamenti organici del personale dipendente i principi contenuti negli articoli 20, 21, 22 e 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e possono prevedere particolari procedure per l'assunzione di soggetti portatori di handicap o in situazioni di disagio sociale attraverso tirocini guidati sulla base delle disposizioni legislative in materia emanate dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

    19. I comuni individuano criteri certi di priorità nell'impiego flessibile del personale, purché compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266.

    20. Nelle materie in cui le disposizioni contenute nell'articolo 18 rinviano per la rispettiva disciplina a fonti normative diverse dalla legge o ad accordi collettivi, continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni fino all'entrata in vigore della relativa disciplina.

    21. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con l'articolo 18, ed in particolare la legge regionale 5 marzo 1993, n. 4, eccettuati il Titolo II e gli articoli 13, 16, 17, 19, 21, 29, 32, 33, comma 2, 36, 39, 58, 67, 68, 69 e 75. Rimane in vigore l'articolo 8 della legge regionale 4 marzo 1983, n. 1.

    22. Al comma 3 dell'articolo 41 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4, le parole "e seconda" sono soppresse.

    23. Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta, è autorizzato a riunire e coordinare in forma di testo unico le norme contenute nell'articolo 18 e articolo 19, commi da 12 a 23, con le norme contenute nella legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 non abrogate ai sensi del comma 21.

    24. Dopo il comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 è inserito il seguente:
    omissis – il comma non riportato introduce il comma 1 bis nell’art. 6 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3.

    25. Al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni, come sostituito dall'articolo 9 della legge regionale 6 dicembre 1986, n. 11, nella lettera b) la cifra "100" è per due volte sostituita con la cifra "500" e le parole "il 5 per cento delle spese correnti del relativo bilancio comunale o" sono per due volte soppresse.

    26. Le disposizioni contenute nell'articolo 18, ad eccezione dei commi da 96 a 120, esclusi i richiami a norme specifiche dei comuni, si applicano anche al personale delle I.P.A.B. sino a quando non sarà per lo stesso emanata una specifica normativa.

    27. Ai fini di cui al comma 26, i riferimenti ai comuni, alle giunte comunali ed ai segretari comunali, dirigenti e figure direttive vanno rispettivamente applicati alle I.P.A.B., ai Consigli di amministrazione ed ai direttori amministrativi - segretari.

    28. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con l'articolo 18 ed in particolare il Titolo II della legge regionale 26 agosto 1988, n. 20, salvo gli articoli 15, 16 e 18 della stessa, nonché l'articolo 38 della legge regionale 1 agosto 1996, n. 3. Restano comunque in vigore gli articoli 9, 36, 37, 39, 40, 41 e 42 della legge regionale 1 agosto 1996, n. 3.

    29. Al fine di supportare l'attività svolta dalle Associazioni rappresentative a livello provinciale delle I.P.A.B., anche per quanto si riferisce alla formazione e all'aggiornamento del personale delle stesse secondo un programma organico e coordinato, la Regione eroga alle Associazioni medesime, a decorrere dall'esercizio finanziario 1998, un finanziamento annuo da ripartire in parti uguali per ciascun ambito provinciale. All'onere di cui al presente comma, valutato complessivamente, per l'esercizio 1998, in lire 400 milioni, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto al capitolo 670 dello stato di previsione della spesa per il medesimo esercizio. Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 7 e nei limiti previsti dall'articolo 14 della legge regionale 9 maggio 1991, n. 10 recante norme in materia di bilancio sulla contabilità generale della Regione.

    30. Le disposizioni contenute nell'articolo 18 si applicano anche al personale dipendente dalle forme associative e collaborative fra comuni previste dal Capo X della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni.

    31. Dopo il comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 31 luglio 1993, n. 13, è aggiunto il seguente:
    omissis – il comma non riportato modifica la legge regionale 31 luglio 1993, n. 13.

    32. All’articolo 6 della legge regionale 31 luglio 1993, n. 13, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
    omissis – il comma non riportato modifica la legge regionale 31 luglio 1993, n. 13.

    33. Il comma 1 dell’articolo 26 della legge regionale 1 agosto 1996, n. 3 è sostituito dal seguente:
    omissis – il comma non riportato modifica la legge regionale 1 agosto 1996, n. 3.

    34. All’articolo 28, comma 1, della legge regionale 1 agosto 1996, n. 3, le parole "nel termine di venti giorni" sono sostituite dalle parole "nel termine di trenta giorni".

    35. Dopo l’articolo 36 della legge regionale 1 agosto 1996, n. 3, è aggiunto il seguente:
    omissis – il comma non riportato modifica la legge regionale 1 agosto 1996, n. 3.

    36. L’articolo 11 della legge regionale 1 agosto 1996, n. 3 è sostituito dal seguente:
    omissis – il comma non riportato modifica la legge regionale 1 agosto 1996, n. 3.

    37. Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, è autorizzato a riunire e coordinare le norme contenute nella presente legge, concernenti le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, con le norme contenute nella legge regionale 26 agosto 1988, n. 20 e nella legge regionale 1 agosto 1996, n. 3.

    38. Dopo il comma 2 dell’articolo 15 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, è aggiunto il seguente:
    omissis – il comma non riportato modifica la legge regionale 30 novembre 1994, n. 3.

    39. All’articolo 51 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, viene aggiunto il seguente:
    omissis – il comma non riportato modifica l’art. 51 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, recepito dall’art. 68 del D.P.G.R. 19 gennaio 1984, n. 6/L.

    40. La legge regionale 9 febbraio 1991, n. 3, è modificata come specificato di seguito:

    a) all'articolo 1, comma 5, lettera f) sono abrogate le parole "costituite da quota capitale e interessi";

    b) la lettera g) del comma 5 dell'articolo 1 è sostituita dalla seguente:
    "g) l'entità - derivante dalla differenza tra il tasso di interesse corrisposto dall'ente mutuatario e la commissione di intermediazione spettante all'Istituto - e le modalità di apporto finanziario del Credito Fondiario Trentino-Alto Adige o di altro istituto di credito speciale.";

    c) all'articolo 2, comma 1, lettera c) sono abrogate le parole ", costituite da quote capitale e interessi";

    d) il comma 1 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:
    " 1. Le somme affluite al fondo, ai sensi del precedente articolo, sono depositate in un conto corrente fruttifero presso il Tesoriere della Regione e sono destinate all'erogazione da parte dell'Istituto di Credito Fondiario o di altro istituto di credito speciale dei mutui previsti dall'articolo 1 della presente legge.

    e) all'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:
    "2 bis. Le somme del fondo utilizzate per l'erogazione dei mutui sono infruttifere.".

    41. La legge regionale 28 novembre 1993, n. 21 è modificata come specificato di seguito:

    a) all'articolo 1, comma 5, lettera f) sono abrogate le parole "costituite da quote capitale e interessi";
    b) la lettera g) del comma 5 dell'articolo 1 è sostituita dalla seguente:
    omissis – il testo non riportato modifica la legge regionale 28 novembre 1993, n. 21.

    42. Le disposizioni di cui ai commi 40 e 41 si applicano anche agli utilizzi del fondo in essere per operazioni di finanziamento il cui contratto sia stato stipulato precedentemente all'entrata in vigore della presente legge. In tal caso la Regione accredita o addebita al fondo, a disposizione degli istituti di credito le somme eventualmente necessarie per garantire agli istituti di credito stessi un rendimento dell'operazione di finanziamento equivalente a quello antecedente l'applicazione delle nuove disposizioni. Ai fini del presente comma la Giunta Regionale è autorizzata a determinare, d'intesa con gli istituti di credito interessati, i criteri per la definizione delle somme da accreditare o addebitare al fondo, l'entità delle medesime e le modalità di regolazione, tenuto conto delle condizioni di onerosità dei mezzi finanziari impiegati nelle singole operazioni di finanziamento e delle condizioni a tali operazioni applicate. Le disposizioni di cui alle leggi regionali 9 febbraio 1991, n. 3 e 28 novembre 1993, n. 21 si applicano anche agli Istituti eventualmente subentranti al Credito Fondiario Trentino-Alto Adige o Mediocredito - Trentino-Alto Adige S.p.A..

    43. La legge regionale 28 novembre 1993, n. 20 è modificata come specificato di seguito:

    a) il comma 2 dell’articolo 1 è sostituito dal seguente:
    omissis – il comma non riportato modifica la legge regionale 28 novembre 1993, n. 20.
    b) il comma 1 dell’articolo 3 è sostituito dal seguente:
    omissis – il comma non riportato modifica la legge regionale 28 novembre 1993, n. 20.

     

    [Nota 72]

    L. 23 luglio 1991, n. 223
    Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro.
    (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 175 di data 27 luglio 1991, S.O.)

    Art. 4
    Procedura per la dichiarazione di mobilità

    1. L'impresa che sia stata ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale, qualora nel corso di attuazione del programma di cui all'articolo 1 ritenga di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a misure alternative, ha facoltà di avviare le procedure di mobilità ai sensi del presente articolo.

    2. Le imprese che intendano esercitare la facoltà di cui al comma 1 sono tenute a darne comunicazione preventiva per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali costituite a norma dell'art. 19, L. 20 maggio 1970, n. 300, nonché alle rispettive associazioni di categoria. In mancanza delle predette rappresentanze la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione alle associazioni di categoria può essere effettuata per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa aderisce o conferisce mandato.

    3. La comunicazione di cui al comma 2 deve contenere indicazione: dei motivi che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi, per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, in tutto o in parte, la dichiarazione di mobilità; del numero, della collocazione aziendale e dei profili professionali del personale eccedente, nonché del personale abitualmente impiegato; dei tempi di attuazione del programma di mobilità; delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale della attuazione del programma medesimo del metodo di calcolo di tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da quelle già previste dalla legislazione vigente e dalla contrattazione collettiva. Alla comunicazione va allegata copia della ricevuta del versamento all'INPS, a titolo di anticipazione sulla somma di cui all'articolo 5, comma 4, di una somma pari al trattamento massimo mensile di integrazione salariale moltiplicato per il numero dei lavoratori ritenuti eccedenti.

    4. Copia della comunicazione di cui al comma 2 e della ricevuta del versamento di cui al comma 3 devono essere contestualmente inviate all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

    5. Entro sette giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, a richiesta delle rappresentanze sindacali aziendali e delle rispettive associazioni si procede ad un esame congiunto tra le parti, allo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e le possibilità di utilizzazione diversa di tale personale, o di una sua parte, nell'ambito della stessa impresa, anche mediante contratti di solidarietà e forme flessibili di gestione del tempo di lavoro. Qualora non sia possibile evitare la riduzione di personale, è esaminata la possibilità di ricorrere a misure sociali di accompagnamento intese, in particolare, a facilitare la riqualificazione e la riconversione dei lavoratori licenziati. I rappresentanti sindacali dei lavoratori possono farsi assistere, ove lo ritengano opportuno, da esperti.

    6. La procedura di cui al comma 5 deve essere esaurita entro quarantacinque giorni dalla data del ricevimento della comunicazione dell'impresa. Quest'ultima dà all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione comunicazione scritta sul risultato della consultazione e sui motivi del suo eventuale esito negativo. Analoga comunicazione scritta può essere inviata dalle associazioni sindacali dei lavoratori.

    7. Qualora non sia stato raggiunto l'accordo, il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione convoca le parti al fine di un ulteriore esame delle materie di cui al comma 5, anche formulando proposte per la realizzazione di un accordo. Tale esame deve comunque esaurirsi entro trenta giorni dal ricevimento da parte dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione della comunicazione dell'impresa prevista al comma 6.

    8. Qualora il numero dei lavoratori interessati dalla procedura di mobilità sia inferiore a dieci, i termini di cui ai commi 6 e 7 sono ridotti alla metà.

    9. Raggiunto l'accordo sindacale ovvero esaurita la procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, l'impresa ha facoltà di collocare in mobilità gli impiegati, gli operai e i quadri eccedenti, comunicando per iscritto a ciascuno di essi il recesso, nel rispetto dei termini di preavviso. Contestualmente, l'elenco dei lavoratori collocati in mobilità, con l'indicazione per ciascun soggetto del nominativo, del luogo di residenza, della qualifica, del livello di inquadramento, dell'età, del carico di famiglia, nonché con puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta di cui all'articolo 5, comma 1, deve essere comunicato per iscritto all'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione competente, alla Commissione regionale per l'impiego e alle associazioni di categoria di cui al comma 2.

    10. Nel caso in cui l'impresa rinunci a collocare in mobilità i lavoratori o ne collochi un numero inferiore a quello risultante dalla comunicazione di cui al comma 2, la stessa procede al recupero delle somme pagate in eccedenza rispetto a quella dovuta ai sensi dell'articolo 5, comma 4, mediante conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, da effettuarsi con il primo versamento utile successivo alla data di determinazione del numero dei lavoratori posti in mobilità.

    11. Gli accordi sindacali stipulati nel corso delle procedure di cui al presente articolo, che prevedano il riassorbimento totale o parziale dei lavoratori ritenuti eccedenti, possono stabilire, anche in deroga al secondo comma dell'articolo 2103 del codice civile, la loro assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte.

    12. Le comunicazioni di cui al comma 9 sono prive di efficacia ove siano state effettuate senza l'osservanza della forma scritta e delle procedure previste dal presente articolo.

    13. I lavoratori ammessi al trattamento di cassa integrazione, al termine del periodo di godimento del trattamento di integrazione salariale, rientrano in azienda.

    14. Il presente articolo non trova applicazione nel caso di eccedenze determinate da fine lavoro nelle imprese edili e nelle attività stagionali o saltuarie, nonché per i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato.

    15. Nei casi in cui l'eccedenza riguardi unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, la competenza a promuovere l'accordo di cui al comma 7 spetta rispettivamente al direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione ovvero al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Agli stessi vanno inviate le comunicazioni previste dal comma 4.

    15-bis. Gli obblighi di informazione, consultazione e comunicazione devono essere adempiuti indipendentemente dal fatto che le decisioni relative all'apertura delle procedure di cui al presente articolo siano assunte dal datore di lavoro o da un'impresa che lo controlli. Il datore di lavoro che viola tali obblighi non può eccepire a propria difesa la mancata trasmissione, da parte dell'impresa che lo controlla, delle informazioni relative alla decisione che ha determinato l'apertura delle predette procedure.

    16. Sono abrogati gli articoli 24 e 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, le disposizioni del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 1978, n. 215, ad eccezione dell'articolo 4-bis, nonché il decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 1979, n. 36.

     

    [Nota 73]

    L. 12 marzo 1999, n. 68
    Norme per il diritto al lavoro dei disabili.
    (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 di data 23 marzo 1999, S.O.)

     

    [Nota 74]

    D.L. 13 marzo 1988, n. 69
    Norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali
    ed altre disposizioni urgenti.
    (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 marzo 1988, n. 61 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, primo comma, L. 13 maggio 1988, n. 153, in Gazzetta Ufficiale 14 maggio 1988, n. 112)

    Art. 2

    1. Per i lavoratori dipendenti, i titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, i lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, il personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, i dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1988, gli assegni familiari, le quote di aggiunta di famiglia, ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato e la maggiorazione di cui all'art. 5, D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 marzo 1983, n. 79, cessano di essere corrisposti e sono sostituiti, ove ricorrano le condizioni previste dalle disposizioni del presente articolo, dall'assegno per il nucleo familiare.

    2. L'assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata al presente decreto. I livelli di reddito della predetta tabella sono aumentati di lire dieci milioni per i nuclei familiari che comprendono soggetti che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. I medesimi livelli di reddito sono aumentati di lire due milioni se i soggetti di cui al comma 1 si trovano in condizioni di vedovo o vedova, divorziato o divorziata, separato o separata legalmente, celibe o nubile. Con effetto dal 1° luglio 1994, qualora del nucleo familiare di cui al comma 6 facciano parte due o più figli, l'importo mensile dell'assegno spettante è aumentato di lire 20.000 per ogni figlio, con esclusione del primo.

    3. Si osservano, per quanto non previsto dal presente articolo, le norme contenute nel testo unico sugli assegni familiari, approvato con D.P.R 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le norme che disciplinano nell'ambito dei rispettivi ordinamenti le materie delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato.

    4. La cessazione dal diritto ai trattamenti di famiglia comunque denominati, per effetto delle disposizioni del presente decreto, non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa connessi.

    5. Sono fatti salvi gli aumenti per situazioni di famiglia spettanti al personale in servizio all'estero ai sensi degli articoli 157, 162 e 173 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, nonché dell'articolo 12, D.P.R. 23 gennaio 1967, n. 215, e degli articoli 26 e 27, L. 25 agosto 1982, n. 604.

    6. Il nucleo familiare è composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Del nucleo familiare possono far parte, alle stesse condizioni previste per i figli ed equiparati, anche i fratelli, le sorelle ed i nipoti di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.

    6-bis. Non fanno parte del nucleo familiare di cui al comma 6 il coniuge ed i figli ed equiparati di cittadino straniero che non abbiano la residenza nel territorio della Repubblica, salvo che dallo Stato di cui lo straniero è cittadino sia riservato un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata stipulata convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia. L'accertamento degli Stati nei quali vige il principio di reciprocità è effettuato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro degli affari esteri.

    7. Le variazioni del nucleo familiare devono essere comunicate al soggetto tenuto a corrispondere l'assegno entro trenta giorni dal loro verificarsi.

    8. Il nucleo familiare può essere composto di una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'età inferiore a 18 anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.

    8-bis. Per lo stesso nucleo familiare non può essere concesso più di un assegno. Per i componenti il nucleo familiare cui l'assegno è corrisposto, l'assegno stesso non è compatibile con altro assegno o diverso trattamento di famiglia a chiunque spettante.

    9. Il reddito del nucleo familiare è costituito dall'ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo. Per la corresponsione dell'assegno nel primo semestre dell'anno 1988 è assunto a riferimento il reddito conseguito nell'anno solare 1986. Alla formazione del reddito concorrono altresì i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva se superiori a L. 2.000.000. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le anticipazioni sui trattamenti stessi, nonché l'assegno previsto dal presente articolo. L'attestazione del reddito del nucleo familiare è resa con dichiarazione, la cui sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione, alla quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 . L'ente al quale è resa la dichiarazione deve trasmetterne immediatamente copia al comune di residenza del dichiarante.

    10. L'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente e inferiore al 70 per cento del reddito complessivo del nucleo familiare.

    11. L'assegno non concorre a formare la base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

    12. I livelli di reddito previsti nella tabella allegata al presente decreto e le loro maggiorazioni stabilite dal comma 2 sono rivalutati annualmente a decorrere dall'anno 1989, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.

    12-bis. Per i lavoratori autonomi pensionati il rinvio di cui all'articolo 4 del decreto-legge 14 luglio 1980, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1980, n. 440, continua ad avere ad oggetto la disciplina sugli assegni familiari di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni.

    13. L'onere derivante dalle disposizioni contenute nel presente articolo è valutato in lire 1.100 miliardi annui, a decorrere dal 1988. Ad esso si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

    14. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     

    [Nota 75]

    (cfr. nota 74 per il testo dell’art. 2 del D.L. 13 marzo 1988, n. 69)

    L. 13 maggio 1988, n. 153
    Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, recante norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti.
    (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 112 di data 14 maggio 1988)

     

    [Nota 76]

    Art. 2122 c.c.
    Indennità in caso di morte

    In caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità indicate dagli articoli 2118 e 2120 devono corrispondersi al coniuge, ai figli e se vivevano a carico del prestatore di lavoro ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado.

    La ripartizione delle indennità, se non vi è accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno.

    In mancanza delle persone indicate nel primo comma, le indennità sono attribuite secondo le norme della successione legittima.

    È nullo ogni patto anteriore alla morte del prestatore di lavoro circa l'attribuzione e la ripartizione delle indennità.

     

    [Nota 77]

    Contratto collettivo provinciale di lavoro 1998-2001 del personale dell’area non dirigenziale del comparto Autonomie locali sottoscritto in data 8 marzo 2000.
    (pubblicato sul B.U.R. n. 12 di data 21 marzo 2000, supplemento n. 2)
     

    Art. 93
    Fondo per la produttività ed il miglioramento dei servizi

    1. Per il conseguimento degli obiettivi di miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dell’Amministrazione è istituito, a far data dall’1 gennaio 2000, in sostituzione del Fondo di cui agli articoli 47, 48 del CCPL del 23 gennaio- 22 febbraio 1996 un fondo denominato Fondo per la produttività ed il miglioramento dei servizi destinato all’erogazione di compensi accessori al personale e per la corresponsione di emolumenti volti a remunerare il raggiungimento degli obiettivi dell’attività programmata dall’Amministrazione, l’apporto collettivo ed individuale e la realizzazione di progetti ed altre iniziative. Il Fondo è alimentato:

    a) dalle risorse costituenti il fondo di cui all’articolo 47, 1° comma, lettere a), b) del CCPL del 23 gennaio- 22 febbraio 1996 e dalle risorse inutilizzate di cui al medesimo articolo 47, 1° comma, nonché dalle risorse che si rendano disponibili con il presente contratto per differenza fra risorse stanziate ed utilizzate per gli altri istituti, aumenti e costi contrattuali in seguito a verifica da effettuarsi in sede di accordo di settore;
    b) dal 60% delle economie di gestione conseguite nell’anno precedente a quello di riferimento, individuate con criteri oggettivi. Restano escluse dal computo delle economie le variazioni che si producono nella quantità di personale, se tali variazioni non sono valutate in sede di riorganizzazione dell’Amministrazione o se le minori assunzioni non sono espressamente identificate e valutate nel piano dell’Amministrazione;
    c) dalle risorse comunque destinate da leggi o contratti decentrati alle incentivazioni della produttività riferite a progetti speciali.

    2. L’obiettivo di utilizzo del fondo di cui al presente comma è quello di incentivare la programmazione del lavoro delle singole strutture e tendere al coinvolgimento dei lavoratori nel processo di riorganizzazione del lavoro, intervenendo contestualmente sulle strutture organizzative, sulle procedure e sui vincoli all’azione amministrativa, finalizzando l’attività medesima alla verifica dei risultati ed al controllo di gestione.

     

    [Nota 78]

    Legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7
    Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci.
    (pubblicata sul B.U.R. n. 19 di data 26 aprile 1987, suppl. ord. n. 2)

    Art. 26
    Collaudo funzionale e autorizzazione all'esercizio

    1. Ultimata la costruzione dell'impianto il concessionario inoltra al servizio competente in materia di impianti a fune la domanda, controfirmata dal direttore dei lavori, per la visita di collaudo funzionale dell'impianto, corredandola della dichiarazione di regolare esecuzione dell'opera.

    2. Nella dichiarazione il direttore dei lavori attesta che l'opera è completamente ultimata e che è stata eseguita, sotto la sua sorveglianza, a regola d'arte ed in conformità al progetto presentato. Alla dichiarazione dovranno essere allegate le copie dei certificati di collaudo statico per le opere in cemento armato o metalliche di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, con la prova dell'avvenuto deposito degli stessi presso il competente ufficio, nonché la documentazione tecnica che sarà specificata nel regolamento di esecuzione.

    3. La commissione di collaudo, nominata dall'assessore al quale è affidata la materia degli impianti a fune, è composta da almeno due ingegneri esperti nel settore funiviario, scelti tra i funzionari del servizio competente in materia di impianti a fune, coadiuvati da un perito industriale del servizio medesimo.

    4. Per impianti di particolare impegno, uno dei membri della commissione di collaudo può essere scelto tra i funzionari del Ministero dei trasporti o di altra pubblica amministrazione, con esperienza specifica sul tipo di impianto da collaudare o sulle eventuali nuove soluzioni tecnologiche adottate.

    5. Qualora sul progetto dell'impianto sia stato richiesto ed ottenuto il parere dell'organo consultivo di cui al secondo comma dell'articolo 25, della commissione di collaudo fa parte almeno un membro dello stesso organo.

    6. La commissione di collaudo per gli impianti scioviari può essere composta da un solo ingegnere, coadiuvato da un perito industriale.

    7. Nel caso di opere di notevole importanza le operazioni di collaudo possono avere inizio anche durante il corso dei lavori.

    8. Durante la visita di collaudo funzionale la commissione accerta che sussistano le condizioni perché il servizio possa svolgersi con sicurezza e regolarità.

    9. Le modalità di effettuazione del collaudo funzionale saranno stabilite nel regolamento di esecuzione.

    10. Alle operazioni di collaudo assistono il direttore dei lavori, il progettista, il costruttore ed il concessionario o loro delegati.

    11. La commissione redige il verbale della visita di collaudo, la relazione sulle verifiche e le prove effettuate ed il certificato di collaudo contenente le eventuali prescrizioni cui il concessionario deve ottemperare, nonché eventuali prescrizioni particolari cui il concessionario deve attenersi durante l'esercizio.

    12. Il servizio competente in materia di impianti a fune, presa visione del verbale di visita, della relazione di collaudo e del certificato di collaudo ed accertata l'ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite ed agli adempimenti previsti dalla presente legge, rilascia al concessionario l'autorizzazione all'apertura dell'impianto al pubblico esercizio.

    13. Tale autorizzazione decade in caso di estinzione a qualsiasi titolo della concessione

     

    [Nota 79]

    Legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7
    Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci.
    (pubblicata sul B.U.R. n. 19 di data 26 aprile 1987, suppl. ord. n. 2)

    Art. 29
    Oneri di collaudo e di sorveglianza

    1. I concessionari devono versare alla Provincia un contributo annuo per le spese di sorveglianza da determinare nel regolamento di esecuzione, tenuto conto delle caratteristiche dell'impianto.

    2. Le spese per il collaudo, gli onorari fissati dalle tariffe professionali in vigore ed i rimborsi spettanti ai collaudatori sono a carico del concessionario e corrisposti dalla Provincia. Il concessionario provvederà al rimborso delle somme corrisposte in via anticipata dalla Provincia su richiesta da parte del servizio competente.

    3. Il costo delle opere su cui va calcolato l'onorario è pari al costo convenzionale dell'impianto, stabilito mediante la formula prevista dal regolamento di esecuzione, diminuito del costo, pure convenzionale, delle opere civili in conglomerato cementizio semplice, armato o precompresso e a struttura metallica.

    4. Al perito industriale, assistente della commissione di collaudo, spetta un compenso nella misura del 70% dell'onorario spettante all'ingegnere.

    5. L'onorario spettante ai collaudatori, i quali siano dipendenti della Provincia autonoma di Trento, è determinato nella misura della metà. Agli stessi, per le operazioni di collaudo, è dovuto l'eventuale trattamento di missione, con esclusione in ogni caso del compenso per il lavoro straordinario.

    6. I contributi per le spese di sorveglianza, versati ai sensi del primo comma, sono introitati in apposito capitolo delle entrate del bilancio della Provincia.

    7. Le somme rimborsate di cui all'ultimo periodo del secondo comma sono inoltrate in apposito capitolo delle entrate del bilancio della Provincia.

     

    [Nota 80]

    L. 7 marzo 1986, n. 65
    Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale.
    (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 62 di data 15 marzo 1986)

    Art. 5
    Funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale, di pubblica sicurezza

    1. Il personale che svolge servizio di polizia municipale, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche:

    a) funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualità di agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita ai responsabili del servizio o del Corpo e agli addetti al coordinamento e al controllo, ai sensi dell'articolo 221, terzo comma, del codice di procedura penale;
    b) servizio di polizia stradale, ai sensi dell'articolo 137 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con
    decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, numero 393;
    c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 3 della presente legge.

    2. A tal fine il prefetto conferisce al suddetto personale, previa comunicazione del sindaco, la qualità di agente di pubblica sicurezza, dopo aver accertato il possesso dei seguenti requisiti:

    a) godimento dei diritti civili e politici;
    b) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
    c) non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici.

    3. Il prefetto, sentito il sindaco, dichiara la perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza qualora accerti il venir meno di alcuno dei suddetti requisiti.

    4. Nell'esercizio delle funzioni di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, il personale di cui sopra, messo a disposizione dal sindaco, dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza nel rispetto di eventuali intese fra le dette autorità e il sindaco.

    5. Gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza possono, previa deliberazione in tal senso del consiglio comunale, portare, senza licenza, le armi, di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio, purché nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei casi di cui all'articolo 4. Tali modalità e casi sono stabiliti, in via generale, con apposito regolamento approvato con decreto del Ministro dell'interno, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia. Detto regolamento stabilisce anche la tipologia, il numero delle armi in dotazione e l'accesso ai poligoni di tiro per l'addestramento al loro uso.

     

    [Nota 81]

    D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270
    Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale, per il triennio 1985-1987, relativa al comparto del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale.
    (pubblicato nel Suppl. Ord. n. 2 alla Gazzetta Ufficiale 11 luglio 1987, n. 160)

    Art. 18
    Servizio di pronta disponibilità

    1. Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere il presidio nel più breve tempo possibile dalla chiamata, secondo intese da definirsi in sede locale.

    2. Il comitato di gestione della unità sanitaria locale e l'organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti sono tenuti a definire all'inizio di ogni anno, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, un piano per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica ed ai profili professionali necessari per l'organizzazione dei servizi e dei presidi.

    3. Sono tenuti al servizio di pronta disponibilità esclusivamente i dipendenti in servizio presso unità operative con attività continua e, solo sulla base del piano di cui al comma precedente il personale strettamente necessario a soddisfare le esigenze personali.

    4. Il servizio di pronta disponibilità è organizzato utilizzando di norma personale della stessa unità operativa.

    5. Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in giorno festivo spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale.

    6. Il servizio di pronta disponibilità va di norma limitato ai periodi notturni e festivi, ha durata di 12 ore e dà diritto ad una indennità nella misura di L. 33.600 per ogni 12 ore.

    7. Due turni di pronta disponibilità sono prevedibili solo per le giornate festive.

    8. Qualora il turno sia articolato in orari di minore durata, la predetta indennità viene corrisposta proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata del 10%.

    9. L'articolazione del turno di pronta disponibilità non può avere comunque durata inferiore alle quattro ore.

    10. In caso di chiamata l'attività prestata viene computata come lavoro straordinario o compensata con recupero orario.

    11. Di regola non potranno essere previste per ciascun dipendente più di 6 pronte disponibilità nel mese.

    12. È vietata la pronta disponibilità alle seguenti figure professionali, eccetto coloro che svolgono la loro attività nei comparti operatori e nelle strutture di emergenza:

    a) tutte le figure del ruolo amministrativo;
    b) tutte le figure professionali del ruolo professionale ad eccezione dell'ingegnere;
    c) ruolo tecnico:
    agente tecnico;
    ausiliario socio-sanitario;
    ausiliario socio-sanitario specializzato;
    assistente sociale;
    analista centro elaborazione dati, statistici, sociologi;
    d) ruolo sanitario
    capo sala;
    terapista della riabilitazione;
    psicologi.

    13. Alle seguenti figure professionali è consentita la pronta disponibilità per eccezionali esigenze di funzionalità della struttura:

    farmacisti;
    operatori tecnici;
    operatori tecnici coordinatori;
    infermieri generici;
    dirigenti di servizi infermieristici.

    14. Alle altre figure professionali è consentita la pronta disponibilità in relazione alle esigenze ordinarie di servizio ed alla connessa organizzazione del lavoro.

    15. Dal 31 dicembre 1987, in relazione a quanto sopra, i turni di pronta disponibilità debbono diminuire complessivamente del 15% in ragione d'anno rispetto a quelli effettuati nell'anno 1986.

    16. Gli aumenti rispetto alle precedenti misure decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     

    [Nota 82]

    Contratto collettivo provinciale di lavoro concernente "distinte disposizioni per i Vigili del fuoco" della Provincia autonoma di Trento 1998-2001 sottoscritto in data 30 novembre 2001.
    (pubblicato sul B.U.R. n. 52 di data 18 dicembre 2001)

    Allegato 1
    Art. 5

    1. Il piano di pronta disponibilità è istituito ai sensi dell’art. 21 del presente accordo.

    2. Al dipendente impegnato nel piano straordinario di pronta disponibilità è corrisposto un compenso di Lire 44.000/Euro 22,72 per ogni turno di dodici ore di reperibilità.

     

    [Nota 83]

    D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626

    Attuazione della direttiva 89/391/CEE, della direttiva 89/654/CEE, della direttiva 89/655/CEE, della direttiva 89/656/CEE, della direttiva 90/269/CEE, della direttiva 90/270/CEE, della direttiva 90/394/CEE, della direttiva 90/679/CEE, della direttiva 93/88/CEE, della direttiva 95/63/CE, della direttiva 97/42/CE, della direttiva 98/24/CE, della direttiva 99/38/CE e della direttiva 99/92/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.
    (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 1994, n. 265, S.O.)

    Art. 4
    Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto

    1. Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, valuta tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro.

    2. All'esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un documento contenente:

    a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
    b) l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a);
    c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

    3. Il documento è custodito presso l'azienda ovvero l'unità produttiva.

    4. Il datore di lavoro:

    a) designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda secondo le regole di cui all'art. 8;
    b) designa gli addetti al servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda secondo le regole di cui all'art. 8;
    c) nomina, nei casi previsti dall'art. 16, il medico competente.

    5. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, e in particolare:

    a) designa preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
    b) aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
    c) nell'affidare i compiti ai lavoratori tiene conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
    d) fornisce ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
    e) prende le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
    f) richiede l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
    g) richiede l'osservanza da parte del medico competente degli obblighi previsti dal presente decreto, informandolo sui processi e sui rischi connessi all'attività produttiva;
    h) adotta le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
    i) informa il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
    l) si astiene, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
    m) permette ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute e consente al rappresentante per la sicurezza di accedere alle informazioni ed alla documentazione aziendale di cui all'art. 19, comma 1, lettera e);
    n) prende appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno;
    o) tiene un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno. Nel registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale dell'infortunato, le cause e le circostanze dell'infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro è redatto conformemente al modello approvato con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva permanente, di cui all'art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modifiche, ed è conservato sul luogo di lavoro, a disposizione dell'organo di vigilanza. Fino all'emanazione di tale decreto il registro è redatto in conformità ai modelli già disciplinati dalle leggi vigenti;
    p) consulta il rappresentante per la sicurezza nei casi previsti dall'art. 19, comma 1, lettere b), c) e d);
    q) adotta le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti.

    6. Il datore di lavoro effettua la valutazione di cui al comma 1 ed elabora il documento di cui al comma 2 in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente nei casi in cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.

    7. La valutazione di cui al comma 1 e il documento di cui al comma 2 sono rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori.

    8. Il datore di lavoro custodisce, presso l'azienda ovvero l'unità produttiva, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, con salvaguardia del segreto professionale, e ne consegna copia al lavoratore stesso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso ne fa richiesta.

    9. Per le piccole e medie aziende, con uno o più decreti da emanarsi entro il 31 marzo 1996 da parte dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, in relazione alla natura dei rischi e alle dimensioni dell'azienda, sono definite procedure standardizzate per gli adempimenti documentali di cui al presente articolo. Tali disposizioni non si applicano alle attività industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, alle centrali termoelettriche, agli impianti e laboratori nucleari, alle aziende estrattive ed altre attività minerarie, alle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, e alle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.

    10. Per le medesime aziende di cui al comma 9, primo periodo, con uno o più decreti dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, possono essere altresì definiti:

    a) i casi relativi a ipotesi di scarsa pericolosità, nei quali è possibile lo svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e protezione in aziende ovvero unità produttive che impiegano un numero di addetti superiore a quello indicato nell'allegato I;
    b) i casi in cui è possibile la riduzione a una sola volta all'anno della visita di cui all'art. 17, lettera h), degli ambienti di lavoro da parte del medico competente, ferma restando l'obbligatorietà di visite ulteriori, allorché si modificano le situazioni di rischio.

    11. Fatta eccezione per le aziende indicate nella nota [1]dell'allegato I, il datore di lavoro delle aziende familiari, nonché delle aziende che occupano fino a dieci addetti non è soggetto agli obblighi di cui ai commi 2 e 3, ma è tenuto comunque ad autocertificare per iscritto l'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e l'adempimento degli obblighi ad essa collegati. L'autocertificazione deve essere inviata al rappresentante per la sicurezza. Sono in ogni caso soggette agli obblighi di cui ai commi 2 e 3 le aziende familiari nonché le aziende che occupano fino a dieci addetti, soggette a particolari fattori di rischio, individuate nell'ambito di specifici settori produttivi con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle risorse agricole alimentari e forestali e dell'interno, per quanto di rispettiva competenza.

    12. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tal caso gli obblighi previsti dal presente decreto, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

    Art. 90
    Contravvenzioni commesse dai preposti

    1. I preposti sono puniti:

    a) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni per la violazione degli articoli 4, comma 5, lettere b), d), e), h), l), n) e q); 7, comma 2; 12, commi 1, lettere d) ed e), e 4; 15, comma 1; 30, commi 3, 4, 5 e 6; 31, commi 3 e 4; 32; 35, commi 1, 2, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater e 5; 36, comma 8-ter, 38, 41; 43, commi 3, 4, lettere a), b) e d); 48; 52, comma 2; 54; 55, commi 1, 3 e 4; 58; 72-quater, commi da 1 a 3, 6 e 7; 72-sexies; 72-septies; 72-novies, commi 1, 3, 4 e 5; 72-decies, comma 7; 62; 63, comma 3; 64; 65, comma 1; 67, commi 1 e 2; 68; 69, commi 1 e 2; 78, comma 2; 79; 80, comma 1; 81, commi 2 e 3; 82; 83; 86, commi 1 e 2;
    b) con l'arresto sino a un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milione per la violazione degli articoli 4, comma 5, lettere c), f), g), i) e m); 7, commi 1, lettera b), e 3; 9, comma 2; 12, comma 1, lettere a) e c); 21; 37; 43, comma 4, lettere c), e) ed f); 49, comma 1; 56, comma 1; 57; 72-sexies, comma 8; 72-decies, commi 1, 2, 3, e 5; 66, commi 1 e 4; 85, commi 1 e 4.

     

    [Nota 84]

    Contratto collettivo provinciale di lavoro di data 1 agosto 1990.

    Art. 48
    Indennità per i coordinatori dei servizi per l’alimentazione

    1. Ai coordinatori dei servizi per l’alimentazione inquadrati nella 5a qualifica funzionale delle I.P.A.B. con confezionamento di più di 350 pasti giornalieri, compete, dal 1° luglio 1990, una indennità annua lorda fissa pari alla differenza fra il trattamento economico previsto dal precedente art. 36, commi 1 e 2, per il personale del V livello funzionale-retributivo e quello previsto dal medesimo articolo per il personale del VI livello funzionale-retributivo.

     

    [Nota 85]

    L. 30 aprile 1962, n. 283
    Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con
    R.D. 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.
    (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 di data 4 giugno 1962)

    Art. 14

    Il personale addetto alla preparazione, produzione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari deve essere munito di apposito libretto di idoneità sanitaria rilasciato dall'ufficiale sanitario. Esso è tenuto a sottoporsi a periodiche visite mediche di controllo e ad eventuali speciali misure profilattiche nei modi e termini stabiliti ad esclusione della vaccinazione antitifico-paratifica.

    È vietato assumere o mantenere in servizio per la produzione, preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari personale non munito del libretto di idoneità sanitaria.

    I contravventori alla disposizione di cui al primo comma del presente articolo sono puniti con la sanzione amministrativa fino a lire 60.000, ed i contravventori alle disposizioni di cui al secondo comma con la sanzione amministrativa fino a lire 150.000.

    Quest'ultima sanzione amministrativa si applica altresì a carico di chi, pur a conoscenza di essere affetto da manifestazioni di malattia infettiva diffusiva, continui ad attendere alla preparazione, produzione, manipolazione o vendita di sostanze alimentari.

     

    [Nota 86]

    Legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12
    Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento.
    (pubblicata sul B.U.R. n. 24 di data 11 maggio 1983, straord.)

    Art. 201
    Pensioni o integrazione di pensioni

    1. Al personale provinciale, di ruolo e non di ruolo, che venga a cessare dal servizio per inabilità assoluta e permanente, purché abbia compiuto dieci anni di servizio effettivo, valutando al riguardo sia i servizi prestati presso la Provincia sia quelli presso l'ente di provenienza dal personale transitato o che transiti, anche a domanda, nei ruoli provinciali per effetto di disposizioni legislative, è corrisposta a carico del bilancio provinciale una pensione di importo pari al trattamento economico iniziale del primo livello funzionale-retributivo. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, i periodi di servizio prestati con rapporto d'impiego a tempo parziale sono valutati, previa trasformazione, in periodi di servizio a tempo pieno considerando la retribuzione prevista per la corrispondente posizione di lavoro a tempo pieno.

    2. Qualora il dipendente abbia già maturato il diritto a pensione, o assegno di previdenza o rendita di inabilità permanente o altro trattamento previdenziale, la Provincia corrisponderà soltanto l'integrazione fino al raggiungimento della misura prevista per il trattamento economico di cui al comma precedente.

    3. L'integrazione è determinata in misura pari alla differenza tra il trattamento economico cui al primo comma e quello derivante dalla pensione o assegno di previdenza o rendita di inabilità permanente diminuito, fino alla concorrenza delle somme ancora a carico del dipendente all'atto della cessazione dal servizio, degli eventuali oneri conseguenti alla ricongiunzione ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, o ai riscatti di servizi o periodi utili ai fini pensionistici ed è corrisposta a decorrere dal mese in cui la predetta differenza risulta positiva.

    4. Ai fini della determinazione dell'integrazione di cui al comma precedente nonché degli aggiornamenti ai sensi del successivo sesto comma, il dipendente è tenuto a produrre alla Provincia idonea documentazione concernente il trattamento economico di pensione, e assegno di previdenza o rendita di inabilità permanente in godimento.

    5. Qualora non siano stati ancora definiti da parte degli enti interessati i trattamenti economici di cui al secondo comma, la Provincia corrisponderà un'anticipazione mensile nella misura massima di quattro quinti dell'integrazione presumibile. Il recupero delle eventuali somme corrisposte in eccedenza, anche in conseguenza di provvedimenti di rideterminazione dei trattamenti di cui al secondo comma, sarà effettuata con criteri di gradualità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

    6. Qualora intervengano variazioni nei trattamenti economici e pensionistici assunti a riferimento per la determinazione dell'integrazione di cui al secondo comma, con esclusione delle variazioni per l'adeguamento dell'indennità integrativa speciale e per la perequazione automatica delle pensioni, la Giunta provinciale dispone con la decorrenza prevista per le variazioni medesime i necessari aggiornamenti delle predette integrazioni. Ai fini del recupero di eventuali somme corrisposte in eccedenza, si applicano le disposizioni previste dal quinto comma.

    7. In caso di decesso del dipendente o di titolare di pensioni o di integrazione di cui ai commi precedenti, è concessa ai superstiti, secondo le norme della Cassa per le pensioni di dipendenti degli enti locali, una pensione indiretta o di reversibilità, o un'integrazione di pensione nella misura necessaria ad assicurare, computando altresì gli eventuali oneri di cui al terzo comma, un trattamento complessivo pari ai due terzi dell'importo della pensione di cui al primo comma.

    8. Le disposizioni recate dall'articolo 164 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8 e successive modificazioni e integrazioni continuano ad applicarsi per i soggetti aventi diritto anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché ai loro aventi causa a termini del medesimo articolo 164. Il computo e l'aggiornamento dei trattamenti spettanti ai medesimi soggetti sarà peraltro effettuato con le modalità previste al sesto comma, tenendo altresì conto degli eventuali oneri di cui al terzo comma.

    9. Le disposizioni recate dall'articolo 163 della stessa legge provinciale n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni continuano ad applicarsi a favore dei soggetti che beneficiano delle integrazioni di pensione e agli aventi diritto che, in quanto cessati dal servizio, abbiano fatto richiesta prima della data di entrata in vigore della presente legge, nonché ai loro aventi causa a termini del medesimo articolo 163.

     

    [Nota 87]

    Legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8
    Ordinamento degli uffici e statuto del personale della Provincia di Trento.
    (pubblicata sul B.U.R. 23 agosto 1963, n. 35)

    Art. 163
    Disposizioni particolari sul trattamento di riposo

    [ 1. Ai dipendenti provinciali in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che siano collocati a riposo a sensi delle lettere b), c) e d) dell'art. 162, ovvero che cessino dal servizio per constatata permanente inabilità al medesimo e che abbiano almeno dieci anni di servizio utile presso la Provincia, viene concessa, a carico del bilancio della Provincia, una pensione pari a quella che sarebbe loro spettata in base alle norme per gli iscritti al Monte pensioni provinciale, rispettivamente la differenza nei confronti del trattamento effettivamente realizzato per il servizio medesimo, presso altro Istituto previdenziale, quando questo sia inferiore alla pensione computata secondo le norme del Monte pensioni della Provincia, col limite minimo della metà del trattamento economico in godimento.

    2. In caso di decesso è riconosciuto il diritto di riversibilità ai superstiti, secondo le norme della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, nella misura di 2/3 della pensione diretta – articolo abrogato dalla legge provinciale 13 novembre 1998, n. 15]

     

    Art. 164
    Pensioni o integrazione di pensioni minime

    [ 1. Al personale provinciale, di ruolo e non di ruolo, che venga a cessare dal servizio per inabilità assoluta e permanente, rispettivamente ai superstiti aventi diritto alla riversibilità della pensione in caso di morte del dipendente, purché abbia compiuto dieci anni di servizio continuativo presso la Provincia, è corrisposta, a carico del bilancio provinciale, una pensione di importo pari al trattamento economico iniziale previsto per la qualifica di inserviente.

    2. Qualora il dipendente abbia già maturato il diritto a pensione o assegno di previdenza presso altro ente, la Provincia corrisponderà soltanto l'integrazione fino al raggiungimento della misura prevista per il trattamento economico di cui al comma precedente.

    3. In caso di decesso è riconosciuto il diritto di riversibilità ai superstiti, secondo le norme della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali nella misura di due terzi della pensione diretta – articolo abrogato dalla legge provinciale 13 novembre 1998, n. 15]

     

    [Nota 88]

    Legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3
    Misure collegate con la manovra di bilancio di previsione per l'anno 1998.
    (pubblicata sul B.U.R. n. 10, suppl. 2, di data 3 marzo 1998)

    Art. 17
    Disposizioni per l'inquadramento del personale in servizio presso il compartimento ANAS di Trento con sede in Bolzano

    1. Il personale in servizio alla data del 30 giugno 1998 presso il compartimento dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) di Trento è inquadrato nel ruolo unico del personale provinciale nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 27 del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di urbanistica e opere pubbliche), come da ultimo modificato dall'articolo 2 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 320.

    2. Il personale di cui al comma 1 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è inquadrato a decorrere dal 1° luglio 1998 nella qualifica o livello funzionale-retributivo del personale provinciale corrispondente alla posizione giuridica di appartenenza secondo i criteri e le relative equiparazioni stabiliti con apposite norme regolamentari nel rispetto dello stato giuridico ed economico in godimento.

    3. Per lo svolgimento delle funzioni amministrative delegate dallo Stato in materia di viabilità stradale e al fine di provvedere all'inquadramento nel ruolo unico del personale di cui al comma 2 i posti di organico delle qualifiche e dei livelli funzionali retributivi del ruolo unico provinciale sono aumentati, con effetto dalla data del 1° luglio 1998, di pari numero del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato messo a disposizione della Provincia ai sensi dell'articolo 27 del D.P.R. n. 381 del 1974.

    4. Il personale a tempo determinato in servizio presso il compartimento dell'ANAS di Trento alla data del 30 giugno 1998 e trasferito alla Provincia ai sensi dell'articolo 27 del D.P.R. n. 381 del 1974 è mantenuto in servizio fino alla scadenza del contratto nel rispetto dello stato giuridico ed economico in godimento. Allo stesso personale durante il periodo di vigenza del contratto di lavoro a tempo determinato si applicano gli adeguamenti contrattuali previsti per il personale a tempo determinato dal contratto collettivo di lavoro per il personale provinciale.

     

    [Nota 89]

    Tabella di corrispondenza con i vigenti profili professionali relativi alla categoria B dell’Allegato A) al N.O.P. del personale dell’area non dirigenziale del comparto Autonomie locali sottoscritto in data 8 marzo 2000
    (pubblicato sul B.U.R. n. 12, supplemento n. 2, di data 21 marzo 2000)

    NUOVE FIGURE PROFESSIONALI

    PROFILI PROFESSIONALI ATTUALI

    LIVELLO DI BASE

     

    Operatore amministrativo ad esaurimento

    Coadiutore e operatore amministrativo (4°) COMUNI e PAT#
    Dattilografo COMUNI #

    Centralinista

    Centralinista (4°) COMUNI (fino a 12 linee)

    Autista di rappresentanza

    Autista PAT e COMUNI (4°)

    Operaio qualificato

    Profili operai (4°) PAT (da 4.8 a 4.21)
    Profili operai (4°) COMUNI e IPAB

    Operatore socio-assistenziale

    Operatore socio-assistenziale COMUNI
    Operatore socio-assistenziale IPAB

    Cameriere IPAB

    Cameriere IPAB

    Aiuto cuoco IPAB

    Aiuto cuoco IPAB

    Operatore tecnico di laboratorio IPAB

    Operatore tecnico di laboratorio IPAB

    Operatore specializzato parrucchiere IPAB

    Operatore specializzato parrucchiere IPAB

    Operatore dei servizi ausiliari

    Operatore dei serv ausiliari e di antic. PAT
    Operatore dei serv. di custodia musei PAT
    Operatore museo COMUNI
    Operatore biblioteca COMUNI
    Messo magazziniere COMUNI
    Messo notificatore (4°) COMUNI

    Operatore dei servizi consiliari
    CONSIGLIO PROVINCIALE

    Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera
    CONSIGLIO PROVINCIALE
    Operatore dei servizi consiliari e di anticamera CONSIGLIO PROVINCIALE

     

    Altri profili comunali di 4° livello

    LIVELLO EVOLUTO

     

    Coadiutore amministrativo

    Coadiutore amm.vo-cont. PAT e COMUNI
    Operatore amm.vo-cont. (4°) PAT e COMUNI
    Operatore professionale COMUNI e IPAB
    Stenodattilografo COMUNI
    Centralinista PAT (4° e 5°)

    Autista di rappresentanza ad esaurimento

    Autista PAT (in servizio alla data di entrata in vigore del presente ordinamento) e Comuni

    Coadiutore turistico

    Operatore turistico PAT

    Coadiutore tecnico

    Operatore tecnico PAT
    Operatore tecnico (5°) COMUNI
    Grafico COMUNI

    Operaio specializzato

    Profili operai (5°) PAT
    Profili operai provetti COMUNI e IPAB

    Centralinista specializzato

    Centralinista G.I. (5°) COMUNI (con più di
    12 linee)

    Cuoco specializzato

    Cuoco di comunità di rid. dim. (4°) PAT
    Operatore per l’alimentazione COMUNI (4°)
    Cuoco (4°) COMUNI e IPAB
    Capo cuoco IPAB

    Operatore con compiti di vigilanza §

    Operatore servizi antincendi COMUNI
    Operatore-messo-vigile COMUNI (4°)

    Guardia ittico-venatoria

    Guardia ittico-venatoria PAT

    Sorvegliante idraulico

    Sorvegliante idraulico PAT

    Coordinatore di servizi

    Responsabile di settore e figure analoghe
    IPAB

    Massaggiatore

    Massaggiatore IPAB

    Operatore di animazione

    Operatore di animazione IPAB

     

    Altri profili comunali di 5° livello

    # gli attuali dipendenti dei COMUNI privi del titolo di studio per l’accesso alla figura di coadiutore amministrativo, il cui passaggio al relativo profilo non è avvenuto per concorso, restano inquadrati nel livello di base di Operatore amministrativo ad esaurimento COMUNI
    §  esclusi compiti di polizia locale.

     

    [Nota 90]

    Il riferimento corretto è all’art. 5, comma 1, del Nuovo ordinamento professionale del personale dell’area non dirigenziale del comparto Autonomie locali sottoscritto in data 8 marzo 2000 (pubblicato sul B.U.R. n. 12, supplemento n. 2, di data 21 marzo 2000)

    Art. 5
    Accesso alle categorie e ai livelli

    1. Secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti degli Enti, l'assunzione del personale avviene, di norma, nelle posizioni di ingresso delle singole categorie, così come previsto dall’Allegato A. Per determinate figure professionali l'assunzione può essere disposta nella posizione retributiva iniziale del livello evoluto.

    2. I posti vacanti della categoria A sono coperti mediante ricorso al collocamento, salvo i casi espressamente previsti dalla legge e nel rispetto della normativa vigente nei vari settori.

    3. I posti vacanti delle categorie B, C e D ammessi a selezione interna sono coperti mediante accesso dall’esterno se la selezione ha avuto esito negativo o se mancano all’interno le professionalità richieste.

     

    [Nota 91]

    Art. 1284 c.c.
    Saggio degli interessi

    Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 3 per cento in ragione d'anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo.

    Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura.

    Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale.

     

    [Nota 92]

    L. 30 dicembre 1991, n. 412
    Disposizioni in materia di finanza pubblica.
    (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 di data 31 dicembre 1991)

    Art. 16
    Disposizioni varie in materia previdenziale

    1. Le commissioni provinciali per la manodopera agricola e le commissioni circoscrizionali per il collocamento in agricoltura sono integrate da un funzionario in rappresentanza dell'INPS, da un funzionario in rappresentanza dell'INAIL e da un funzionario in rappresentanza dello SCAU, limitatamente all'esercizio dei compiti di cui all'articolo 5, numeri 5) e 6), ed all'articolo 7, primo comma, numero 5), ivi compreso il compito di accertare le giornate prestate dai compartecipanti familiari, piccoli coloni e coltivatori diretti, del D.L. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 marzo 1970, n. 83.

    2. Alla regolazione degli effetti conseguenti alla sentenza della Corte costituzionale n. 261 del 12 giugno 1991, si provvederà in sede di determinazione, con separato provvedimento legislativo, dei criteri e modalità per la concessione per l'anno 1992, nei limiti di spesa che saranno per lo scopo stabiliti dalla legge finanziaria per l'anno medesimo, dello sgravio degli oneri sociali in favore delle imprese operanti nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218.

    3. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 2 si provvederà altresì a definire un piano di pensionamenti anticipati nel limite complessivo massimo di 25.000 unità, facendosi fronte al relativo onere mediante il concorso nella misura del 50 per cento da parte delle imprese interessate e, per la restante parte, con utilizzo di una quota del maggior gettito derivante per effetto delle disposizioni della legge finanziaria per l'anno 1992 relative all'aumento delle aliquote di cui all'articolo 18, commi 1 e 2, del D.L. 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 1991, n. 202.

    4. Il Ministro della sanità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un decreto che identifica le patologie che possono trovare reale beneficio dalle cure termali ed indica gli strumenti di controllo per evitare abusi.

    5. In attesa della disciplina organica della materia, le prestazioni idrotermali possono essere fruite dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, anche al di fuori dei congedi ordinari e delle ferie annuali, esclusivamente per la terapia o la riabilitazione relative ad affezioni o stati patologici per la cui risoluzione sia giudicato determinante, anche in associazione con altri mezzi di cura, un tempestivo trattamento termale motivatamente prescritto da un medico specialista dell'unità sanitaria locale ovvero, limitatamente ai lavoratori avviati alle cure dall'INAIL, motivatamente prescritto dai medici del predetto Istituto. Le prescrizioni mediche di cui sopra vengono rilasciate con l'osservanza del decreto del Ministro della sanità di cui al comma 4.

    6. Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda. L'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito.

    7. Al personale di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 649, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi primo e secondo, del testo unico approvato con D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092.

     

    [Nota 93]

    L. 7 agosto 1990, n. 241
    Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
    (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 di data 18 agosto 1990)

    Art. 2

    1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

    2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.

    3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni.

    4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.

     

    [Nota 94]

    D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314
    Armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi
    adempimenti da parte dei datori di lavoro.
    (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 settembre 1997, n. 219, S.O.)

    L’art. 1 "Definizione dei redditi da lavoro dipendente" del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, sostituisce il comma 2 dell'art. 46 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di data 31 dicembre 1986, n. 302, S.O.)

    Articolo 46 (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917)
    Redditi di lavoro dipendente

    1. Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro.

    2. Costituiscono, altresì, redditi di lavoro dipendente:

    a) le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati;
    b) le somme di cui all'art. 429, ultimo comma, del codice di procedura civile.

     

    [Nota 95]

    Contratto collettivo provinciale di lavoro 1998-2001 del personale dell’area non dirigenziale del comparto Autonomie locali sottoscritto in data 8 marzo 2000.
    (pubblicato sul B.U.R. di data 21 marzo 2000, n. 12, supplemento n. 2)

    Art. 106
    Indennità per mansioni speciali disagiate

    1. Per il personale operaio di terzo, quarto e quinto livello con compiti di manutenzione stradale, non inserito in turni di reperibilità, al quale siano affidati compiti di sorveglianza che prevedano l’intervento immediato per sgombero neve, ghiaccio o altre emergenze, viene corrisposto per ogni intervento un’indennità aggiuntiva al salario normale o straordinario pari a Lire 48.000 lorde giornaliere. In tal caso non si applica la maggiorazione di lavoro straordinario prevista per la chiamata fuori orario.

     

    [Nota 96]

    Nuovo Ordinamento Professionale del personale dell’area non dirigenziale del comparto Autonomie locali sottoscritto in data 8 marzo 2000.
    (pubblicato sul B.U.R. di data 21 marzo 2000, n. 12, Suppl. n. 2)

    Art. 11
    Finanziamento del sistema di classificazione

    1. Per ragioni di flessibilità operativa è istituito, secondo criteri e modalità di funzionamento fissati nel CCPL, un fondo di finanziamento per ciascun Ente, costituito dalle risorse reperite tramite il conseguimento di economie di gestione come individuate al comma 2 del presente articolo.

    2. Nello specifico, il fondo di cui al comma precedente è alimentato dalle risorse derivanti da:

    a) economie di gestione, derivanti dalla cessazione dal servizio del personale, quantificate in misura pari alla complessiva retribuzione connessa all’anzianità di servizio, ivi inclusa la progressione economica conseguita nell’ambito del livello - per le categorie B, C, e D - e nell’ambito della categoria A, calcolata su base annua per tredici mensilità, e dei relativi oneri riflessi. Le predette risorse sono quantificate in misura pari al 60 per cento dei minori costi connessi all’anzianità di servizio relativi alle cessazioni dal servizio avvenute nel periodo 1994-1999 e di quelle presunte nel 2000. Per gli Enti funzionali della P.A.T., il Consiglio provinciale, i Comuni, i Comprensori e le IPAB, qualora dette economie siano inferiori alla media pro-capite rilevata per il comparto, individuata nell’importo convenzionale di Lire 800.000.= (compresi gli oneri riflessi), disponibile a decorrere dal 2001, i medesimi Enti garantiscono comunque risorse pari a tale importo, moltiplicato per il numero dei dipendenti di ruolo. Per gli anni successivi al primo passaggio, l’importo convenzionale è fissato in Lire 175.000;

    b) individuazione di ulteriori economie fra le seguenti:

    - minori spese accertate per riduzioni di organico, a parità di prestazioni richieste;
    - altre economie, anche non attinenti all’area delle spese per il personale, individuate a livello di singola Amministrazione, sulla base di accordo di settore;
    - eventuali ulteriori risorse messe a disposizione da ciascun Ente;

    c) risorse destinate dal contratto collettivo provinciale di comparto.

    3. Per gli Enti minori, in sede di accordo di settore o decentrato, le risorse del fondo di cui al punto a) del comma 2 possono essere integrate da altre voci di finanziamento del salario accessorio.

    4. In ogni caso, lo stanziamento delle risorse costituisce adempimento obbligatorio per gli Enti datori di lavoro. Allo stanziamento delle risorse di cui alla lett. b) del comma 2 del presente articolo si provvederà in relazione agli accordi che individuino le ulteriori economie.

     

    [Nota 97]

    Nuovo Ordinamento Professionale del personale dell’area non dirigenziale del comparto Autonomie locali sottoscritto in data 8 marzo 2000.
    (pubblicato sul B.U.R. di data 21 marzo 2000, n. 12, Suppl. n. 2)

    Art. 7
    Progressione nell’ambito della categoria

    1. Per il passaggio dal livello di base a quello evoluto è richiesta una anzianità di almeno sei anni nel livello di provenienza.

    2. Il passaggio di cui al comma 1 avviene nel limite dei posti disponibili, determinati ai sensi del comma 6 dell’articolo 4, previo superamento di selezione interna tra gli aventi titolo, con accertamento delle capacità professionali richieste per il livello superiore, da effettuarsi mediante prove teoriche e/o pratiche, specificamente riferite ai contenuti professionali dei posti a concorso, stabilite secondo l’ordinamento degli Enti. (*)

    3. Nel caso previsto al comma 4 dell’articolo 6 si fa comunque luogo all’accertamento secondo le modalità di cui al comma 2 del presente articolo.

    4. Solo nell’ambito della categoria D è consentito il passaggio al livello evoluto anche al personale sprovvisto del titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno. Nella fattispecie il passaggio avviene esclusivamente mediante partecipazione a concorsi pubblici.

    5. Nella progressione di cui al presente articolo è attribuita la posizione economica iniziale del livello. Nel caso in cui sia già in godimento una posizione retributiva superiore è attribuita quella immediatamente successiva. Rimane confermato l'eventuale maturato economico goduto dal dipendente.

    6. Ai fini della progressione di cui al presente articolo, l’Amministrazione, di concerto con le OO.SS., determina annualmente quali figure professionali debbano essere prese prioritariamente in esame.

    (*) Interpretazione autentica di data 6.2.2002: Il comma 1 dell'articolo 7 del Nuovo ordinamento professionale è da intendersi nel senso che l’anzianità maturata in profili riqualificati ai sensi degli artt. 13, 14 e 16 del N.O.P. è da considerarsi maturata nell’attuale categoria/livello di inquadramento.

    Art. 8
    Progressione verticale nel sistema di classificazione

    1. Il passaggio alla categoria superiore avviene, nel limite dei posti disponibili, mediante concorso per titoli ed esami. Nel caso delle figure di cui al comma 8 dell’articolo 4 gli esami verteranno esclusivamente sulle materie attinenti alla specifica professionalità richiesta per il passaggio alla categoria superiore, stabilita, di volta in volta, nei bandi di concorso.

    2. Il passaggio alla categoria superiore avviene anche prescindendo dai titoli di studio ordinariamente previsti per l'accesso dall'esterno, fatti salvi quelli prescritti dalle norme vigenti e da tutte le normative sugli ordinamenti professionali. Per il passaggio di categoria è richiesta una anzianità di servizio di almeno sette anni nel livello di base o di cinque nel livello evoluto. Tali limiti sono raddoppiati nel caso di partecipazione ai concorsi per i livelli evoluti della categoria superiore ed è comunque richiesto, per questa fattispecie, il titolo di studio di detta categoria superiore. (*)

    3. Nella progressione di cui al presente articolo è attribuito il trattamento economico iniziale della categoria superiore, riferito ai requisiti richiesti per l’accesso dall’esterno. Nel caso in cui sia già in godimento una posizione retributiva superiore è attribuita quella immediatamente successiva. Rimane confermato l'eventuale maturato economico eccedente la posizione retributiva di provenienza.

    4. Il computo dell’anzianità richiesta per tutti i tipi di progressione di cui al presente ordinamento è effettuato tenendo conto dell’anzianità di servizio prestato anche presso altri Enti nella medesima categoria o livello funzionale-retributivo corrispondente.

    5. La documentazione costituente i titoli e il contenuto delle prove di cui al comma 1 è stabilita, di volta in volta, nei bandi di concorso.

    6. Ai fini della progressione di cui al presente articolo l’Amministrazione, di concerto con le OO.SS., determina annualmente quali figure professionali debbano essere prese prioritariamente in esame.

    (*) Interpretazione autentica di data 6.2.2002:  Per quanto riguarda l'articolo 8, comma 2, del Nuovo ordinamento professionale - che richiede un'anzianità di servizio di almeno sette anni nel livello di base o di cinque nel livello evoluto quale requisito per la partecipazione alle procedure di progressione verticale alla categoria superiore - ai fini del raggiungimento del requisito richiesto di almeno sette anni nel livello di base si considerano e quindi si sommano anche gli anni svolti nel livello evoluto. Non sono invece computabili i servizi prestati nel livello di base ai fini del raggiungimento del requisito dei cinque anni di anzianità previsti nel livello evoluto quale requisito per la partecipazione alle procedure di progressione verticale alla categoria superiore. L’anzianità complessiva da valutare per la partecipazione alle procedure di progressione verticale fra categorie comprende, oltre a quella maturata di ruolo nella categoria/livello a seguito dell'applicazione del N.O.P., quella maturata nei livelli funzionali-retributivi di cui alla legge provinciale n. 5/1992 sulla base delle corrispondenze fissate nell'Allegato C del N.O.P.. L’anzianità maturata in profili riqualificati ai sensi degli artt. 13, 14 e 16 del N.O.P. è da considerarsi maturata nell’attuale categoria/livello di inquadramento.

     

    [Nota 98]

    L.P. 29 aprile 1983, n. 12
    Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento.
    (pubblicata nel B.U.R. di data 11 maggio 1983, n. 24, S.S.)

    Art. 67
    Riserva di posti

    1. Ai dipendenti provinciali che siano in possesso di un'anzianità di servizio di almeno cinque anni nel livello immediatamente inferiore a quello per il quale si concorre è riservato il quaranta per cento dei posti messi a concorso in ciascuno dei profili professionali di ogni livello funzionale-retributivo con arrotondamento della percentuale all'unità superiore sempreché questa sia superiore allo 0,50 per cento. In ogni caso i posti da mettere a concorso sono determinati in relazione alle esigenze dell'amministrazione.

    2. Contestualmente al concorso pubblico e con le modalità ed i contenuti dello stesso è indetto il concorso per la copertura dei posti riservati di cui al comma primo. In mancanza di concorrenti idonei nel concorso riservato i posti non coperti saranno attribuiti secondo le risultanze del concorso pubblico.

    3. Le disposizioni di cui al comma secondo del precedente articolo 66 si applicano, proporzionalmente, anche nella graduatoria del concorso di cui al comma secondo del presente articolo.

    4. Le disposizioni di cui al comma primo si applicano anche ai dipendenti provinciali, con anzianità di servizio di almeno due anni, che chiedano di partecipare alle prove di selezione di cui al comma settimo del precedente articolo 66. In tal caso la riserva opera nei limiti del 50 per cento.

    5. La riserva non opera per i posti per i quali il titolo di studio sia specificatamente richiesto dal particolare profilo professionale o per l'esercizio delle cui funzioni il possesso del particolare titolo di studio o di abilitazione professionale sia prescritto dalle disposizioni vigenti sull'ordinamento delle professioni.

    6. La riserva sarà totale per i profili la cui professionalità di base può essere acquisita soltanto in un profilo appartenente al livello immediatamente inferiore, sempreché ciò risulti espressamente dal profilo professionale del livello di accesso. In tali casi si prescinde dalle disposizioni di cui al comma precedente.

    7. Non possono beneficiare della riserva di posti i dipendenti provinciali nei confronti dei quali, nel biennio precedente la data di approvazione del bando, sia stata adottata una sanzione disciplinare.

    8. Per l'assunzione ai profili appartenenti al sesto livello funzionale-retributivo la riserva di cui al presente articolo opera anche per il personale appartenente al quarto livello.

     

    [Nota 99]

    Nuovo Ordinamento Professionale del personale dell’area non dirigenziale del comparto Autonomie locali sottoscritto in data 8 marzo 2000.
    (pubblicato sul B.U.R. di data 21 marzo 2000, n. 12, Suppl. n. 2)

    Art. 13
    Norme di primo inquadramento

    1. Il personale contemplato dal presente accordo è inquadrato nel nuovo ordinamento professionale, con decorrenza 1° giugno 1999, secondo la tabella di equiparazione di cui all’Allegato C e in applicazione delle tabelle di corrispondenza di cui all’Allegato A.

    2. A tutto il personale è attribuita la posizione retributiva iniziale della categoria o del livello di inquadramento. E’ comunque fatto salvo il maturato economico in godimento nel livello funzionale-retributivo di appartenenza anteriormente all’inquadramento di cui al comma 1.

    3. Il personale della PAT inquadrato nel settimo livello funzionale-retributivo in esito ai concorsi pubblici di cui all’Allegato E è collocato, con decorrenza 1° giugno 1999, nella categoria D, posizione 15; il personale laureato con abilitazione professionale, richiesta quale titolo per l’ammissione ai suddetti concorsi, è collocato nella pos. 16; il personale che esercita la difesa in giudizio dell’Amministrazione e che sia iscritto nella sezione speciale dell’Albo degli avvocati alla data di entrata in vigore del presente ordinamento, è collocato nella pos. 17.

    4. L’Operatore amministrativo-contabile della PAT, inquadrato nel quarto livello funzionale-retributivo e non disciplinato dall’articolo 14, comma 1, è collocato, con decorrenza 1° giugno 1999, nella categoria B, pos. 6.

    5. Sono, inoltre, da intendersi riqualificati direttamente, o previa prova selettiva, con decorrenza 1.6.99, i profili professionali specificamente indicati nelle tabelle di corrispondenza inserite nell’Allegato A.

    6. Al personale di cui ai commi 3, 4 e 5, del presente articolo, ad eccezione del personale inquadrato nelle posizioni D14, D16 e D17, è attribuita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, la differenza fra lo stipendio base, l’assegno annuo lordo, l’indennità integrativa speciale in godimento e le corrispondenti voci del livello superiore, nonché l’adeguamento contrattuale spettante al personale inquadrato nel livello superiore. Al personale inquadrato nel secondo livello funzionale-retributivo è attribuita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, la differenza fra lo stipendio base, l’assegno annuo lordo, l’indennità integrativa speciale in godimento e le corrispondenti voci del livello superiore, nonché l’adeguamento contrattuale spettante al personale inquadrato nel livello superiore. Il personale inquadrato con decorrenza 1° giugno 1999 nella posizione D14 conserva o gli è attribuito l’assegno annuo lordo e l’indennità integrativa speciale del settimo livello funzionale-retributivo. Il personale inquadrato con decorrenza 1° giugno 1999 nella posizione D16 e D17 conserva o gli è attribuito l’assegno annuo lordo e l’indennità integrativa speciale prevista per l’ottavo livello funzionale-retributivo.

    7. In sede di prima applicazione, il passaggio dalla prima alla seconda posizione retributiva di ciascun livello avviene, previa valutazione positiva, con decorrenza 1° gennaio 2000; per il personale che a tale data non abbia ancora maturato tre anni di servizio il passaggio avviene nel primo giorno del mese successivo alla maturazione del triennio.

    8. Per il personale che abbia fruito dei benefici di riqualificazione di cui al presente articolo e di cui agli articoli 14, 15 e 16 del presente accordo il passaggio alla seconda posizione retributiva avviene, alle condizioni di cui al comma 7, con decorrenza 1° gennaio 2001 per il personale di cui all’articolo 14 e dal 1° gennaio 2002 per il restante personale.

    9. Per il personale che beneficia dei miglioramenti di cui al presente articolo rimane confermato l’eventuale maturato economico goduto nel livello funzionale-retributivo di provenienza.

     

    [Nota 100]

    Legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7
    Revisione dell’ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento.
    (pubblicata sul B.U.R. n. 18 di data 15 aprile 1997, supplemento n. 2)

    Art. 46
    Codice di comportamento

    1. Il comportamento del dipendente provinciale si ispira a criteri di:

    a) pieno adempimento dei propri compiti;
    b) imparzialità;
    c) trasparenza;
    d) rispetto dei diritti dei cittadini.

    2. Il dipendente non può impegnarsi in alcuna attività che contrasti con il corretto svolgimento delle proprie funzioni ed il pieno adempimento dei propri compiti.

    3. Il dipendente non può accettare incarichi di collaborazione da parte di chi abbia interessi in decisioni o compiti che rientrano nelle sue sfere di competenza, né può accettare da soggetti diversi dall'amministrazione compensi o altre utilità per prestazioni rientranti nei compiti di ufficio.

    4. Il dipendente non può accettare benefici o qualsivoglia utilità da parte di chi abbia interessi coinvolti nei compiti spettanti all'amministrazione o in decisioni che appartengono alla sua sfera di competenza.

    5. Il dipendente, nel rispetto di quanto previsto dalla L.P. 30 novembre 1992, n. 23, deve garantire l'accesso dei cittadini alle informazioni alle quali essi abbiano titolo e, nei limiti in cui ciò non sia escluso dagli obblighi di riservatezza, fornire tutte le informazioni e le spiegazioni necessarie per individuare ed eliminare eventuali ostacoli.

    6. La Giunta provinciale con proprio provvedimento adotta un apposito codice di comportamento, previa informazione alle rappresentanze sindacali da effettuarsi nelle forme di cui all'articolo 11, tenuto conto anche delle necessarie misure organizzative da adottare al fine di perseguire la migliore qualità dei servizi.

    7. La Giunta provinciale impartisce direttive all'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale perché il codice di comportamento di cui al comma 6 sia recepito nei contratti collettivi di cui al titolo V.

    8. Fatte salve le responsabilità penali e amministrative, le violazioni del codice di comportamento devono essere considerate ai fini della valutazione delle responsabilità disciplinari.

    9. Il codice di comportamento è sottoscritto dal dipendente unitamente al contratto individuale di lavoro.

     

    [Nota 101]

    Risoluzione del Parlamento Europeo A3-0043/94
    "Designazione di un Consigliere nelle Imprese o Consigliere di Fiducia"

    1. omissis

    2. omissis

    3. La figura del Consigliere
    Nel codice si raccomanda al datore di lavoro di designare una persona incaricata di fornire consulenza e assistenza ai lavoratori oggetto di molestie sessuali.
    La figura del consigliere d’impresa appare come un requisito necessario nell’ambito dell’applicazione della raccomandazione sulla lotta contro le molestie sessuali. Sebbene sia una raccomandazione, quest’ultima può essere considerata come un elemento della direttiva sulla parità di trattamento e, pertanto, la raccomandazione deve essere presa in considerazione dai tribunali quando emettono le sentenze.

    a) Requisiti della figura del Consigliere

    - in considerazione del fatto che saranno prevalentemente donne a fare ricorso ai suoi servizi in merito a problemi su cui non è facile parlare, sarebbe preferibile che venisse designata una donna.
    - in ogni caso, la sua designazione deve avere il consenso dei vari collettivi dell’impresa: direzione, sindacati, lavoratori e lavoratrici.
    - (ndr: la persona scelta) deve avere dimostrato sensibilità nei confronti delle persone e per le parità di trattamento.
    A prescindere dalla sua provenienza (dall’interno o dall’esterno dell’impresa) il consigliere dovrà avere una piena legittimazione per agire.
    Bisogna, inoltre, differenziare il tipo di imprese in relazione alle loro dimensioni e alle loro specificità: amministrazioni pubbliche, piccole imprese o multinazionali.
    Chiunque sia la persona designata, dovrà avere una formazione adeguata sul modo migliore di risolvere i problemi per poter svolgere il suo compito con efficacia. E’ importante anche che abbia a disposizione gli strumenti necessari per svolgere la sua funzione, nonché protezione contro le eventuali rappresaglie di cui potrebbe essere oggetto quando aiuta le vittime di molestie sessuali.

    b) Funzioni

    Nel codice sono specificate le funzioni del consulente, tuttavia queste devono inserirsi nella politica generale di lotta contro le molestie sessuali e, a sua volta, quest’ultima deve essere presa in considerazione nell’ambito delle misure di parità di trattamento e delle azioni positive.
    Dovrà avere una funzione preventiva e, cioè, vigilare affinché nell’impresa non si instauri un clima favorevole a situazioni di abuso, informando gli interessati e cercando di instaurare una buona cultura nei gruppi a rischio, tanto per quanto riguarda il fatto di subire molestie sessuali quanto di commetterle.
    Dovrà ricevere le consultazioni e i ricorsi quando si verificano le molestie e, pertanto, essere sensibile e fermo nello spiegare quali sono i comportamenti oggetto di molestie sessuali che non dovranno essere ammessi, ascoltare le parti garantendo discrezione e promuovere la soluzione informale dei conflitti.
    Nei casi più gravi o se gli interessati lo richiedono, dovrà fare ricorso alla soluzione formale, per cui bisognerà creare una commissione d’inchiesta a cui parteciperanno i rappresentanti dei vari collettivi e a cui dovrà partecipare un consulente specializzato, esterno all’impresa, quale garanzia di neutralità.
    Nell’amministrazione pubblica e, in particolare, nelle istituzioni comunitarie, il consigliere dovrebbe essere considerato di applicazione obbligatoria collaborando con gli organismi che si occupano della parità di opportunità.

    c) Mezzi

    Il consigliere dovrebbe avere ore libere nell’ambito della giornata lavorativa per poter svolgere i propri compiti e assistere a corsi di formazione per i lavoratori e i quadri dirigenti dell’impresa, tanto in qualità di uditore quanto di relatore.
    Il consigliere dovrà sentirsi sempre sostenuto nel suo lavoro tanto dalla direzione dell’impresa (nella misura in cui sta svolgendo il compito di garantire la dignità sul luogo di lavoro, obiettivo a cui il datore di lavoro si è impegnato nel contratto), quanto dei lavoratori; ma, in particolare, da parte della direzione, visto che l’atteggiamento dei quadri direttivi ha molta efficacia sui lavoratori evitando il ricatto sessuale (molestie sessuali da una posizione gerarchica superiore).
    Il consigliere dovrà ricevere informazioni permanenti sul tema. E’ stato constatato che le molestie sessuali sono una condotta generalizzata in tutti i settori e tipi d’impresa e che, se non vengono presentate denunce, è soltanto perché si ignorano le disposizioni di legge e il metodo per fare ricorso.
    Il consigliere deve disporre delle stesse garanzie sindacali dei membri del consiglio d’impresa per evitare rappresaglie e salvaguardare la sua indipendenza.
    omissis

     

    [Nota 102]

    Legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7
    Revisione dell’ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento.
    (pubblicata sul B.U.R. n. 18 di data 15 aprile 1997, supplemento n. 2)

    Art. 50
    Sanzioni disciplinari e responsabilità

    1. Ferme restando le responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile stabilite dalle norme vigenti, ai dipendenti si applicano l'articolo 2106 del codice civile e l'articolo 7, commi primo, quinto e ottavo, della L. 20 maggio 1970, n. 300.

    2. Salvo quanto disposto dagli articoli 19, 46, comma 8, 47 e 51 della presente legge, le violazioni disciplinari e le relative sanzioni sono definite dai contratti collettivi di cui al titolo V.

     

    [Nota 103]

    L. 15 marzo 1997, n. 59
    Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.
    (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, S.O.)

    Art. 11

    1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999, uno o più decreti legislativi diretti a:

    a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonché di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo;
    b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, le istituzioni di diritto privato e le società per azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale;
    c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;
    d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonché gli organismi operanti nel settore stesso.

    2. I decreti legislativi sono emanati previo parere della Commissione di cui all'articolo 5, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi. Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

    3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.

    4. Anche al fine di conformare le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, alle disposizioni della presente legge recanti princìpi e criteri direttivi per i decreti legislativi da emanarsi ai sensi del presente capo, ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono essere emanate entro il 31 ottobre 1998. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei decreti legislativi, si attiene ai princìpi contenuti negli articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi di cui all'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a partire dal principio della separazione tra compiti e responsabilità di direzione politica e compiti e responsabilità di direzione delle amministrazioni, nonché, ad integrazione, sostituzione o modifica degli stessi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

    a) completare l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la conseguente estensione al lavoro pubblico delle disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche, mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
    b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui alla lettera a), l'istituzione di un ruolo unico interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, articolato in modo da garantire la necessaria specificità tecnica;
    c) semplificare e rendere più spedite le procedure di contrattazione collettiva; riordinare e potenziare l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) cui è conferita la rappresentanza negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;
    d) prevedere che i decreti legislativi e la contrattazione possano distinguere la disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza del ruolo sanitario di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, e stabiliscano altresì una distinta disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano qualificate attività professionali, implicanti l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di ricerca;
    e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni, attraverso loro istanze associative o rappresentative, possano costituire un comitato di settore;
    f) prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta, limitatamente alla certificazione delle compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla Corte dei conti, che può richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna certificazione contrattuale, con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti si pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso il quale la certificazione si intende effettuata; prevedere che la certificazione e il testo dell'accordo siano trasmessi al comitato di settore e, nel caso di amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato di sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere completate entro il termine di quaranta giorni dalla data di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;
    g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera a), tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorché concernenti in via incidentale atti amministrativi presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo: misure organizzative e processuali anche di carattere generale atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale estensione della giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali conseguenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e di servizi pubblici, prevedendo altresì un regime processuale transitorio per i procedimenti pendenti;
    h) prevedere procedure facoltative di consultazione delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro;
    i) prevedere la definizione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione e le modalità di raccordo con la disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari, nonché l'adozione di codici di comportamento da parte delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la costituzione da parte delle singole amministrazioni di organismi di controllo e consulenza sull'applicazione dei codici e le modalità di raccordo degli organismi stessi con il Dipartimento della funzione pubblica.

    4-bis. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

    5. Il termine di cui all'articolo 2, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è riaperto fino al 31 luglio 1997.

    6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni dell'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla lettera e) le parole: «ai dirigenti generali ed equiparati» sono soppresse; alla lettera i) le parole: «prevedere che nei limiti di cui alla lettera h) la contrattazione sia nazionale e decentrata» sono sostituite dalle seguenti: «prevedere che la struttura della contrattazione, le aree di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano definiti in coerenza con quelli del settore privato»; la lettera q) è abrogata; alla lettera t) dopo le parole: «concorsi unici per profilo professionale» sono inserite le seguenti: «, da espletarsi a livello regionale,».

    7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Sono fatti salvi i procedimenti concorsuali per i quali sia stato già pubblicato il bando di concorso.

     

    [Nota 104]

    412-ter c.p.c.
    Arbitrato irrituale previsto dai contratti collettivi

    Se il tentativo di conciliazione non riesce o comunque è decorso il termine previsto per l'espletamento, le parti possono concordare di deferire ad arbitri la risoluzione della controversia, anche tramite l'organizzazione sindacale alla quale aderiscono o abbiano conferito mandato, se i contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro prevedono tale facoltà e stabiliscono:

    a) le modalità della richiesta di devoluzione della controversia al collegio arbitrale e il termine entro il quale l'altra parte può aderirvi;
    b) la composizione del collegio arbitrale e la procedura per la nomina del presidente e dei componenti;
    c) le forme e i modi di espletamento dell'eventuale istruttoria;
    d) il termine entro il quale il collegio deve emettere il lodo, dandone comunicazione alle parti interessate;
    e) i criteri per la liquidazione dei compensi agli arbitri.

    I contratti e accordi collettivi possono, altresì, prevedere l'istituzione di collegi o camere arbitrali stabili, composti e distribuiti sul territorio secondo criteri stabiliti in sede di contrattazione nazionale.

    Nella pronuncia del lodo arbitrale si applica l'articolo 429, terzo comma, del codice di procedura civile.

    Salva diversa previsione della contrattazione collettiva, per la liquidazione delle spese della procedura arbitrale si applicano altresì gli articoli 91, primo comma, e 92 del codice di procedura civile.

    412-quater c.p.c.
    Impugnazione ed esecutività del lodo arbitrale

    Sulle controversie aventi ad oggetto la validità del lodo arbitrale decide in un unico grado il Tribunale, in funzione del giudice del lavoro, della circoscrizione in cui è la sede dell'arbitrato. Il ricorso è depositato entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del lodo.

    Trascorso tale termine, o se le parti hanno comunque dichiarato per iscritto di accettare la decisione arbitrale, ovvero se il ricorso è stato respinto dal Tribunale, il lodo è depositato nella cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del lodo arbitrale, lo dichiara esecutivo con decreto.

    [La Corte d'appello decide con sentenza provvisoriamente esecutiva ricorribile in cassazione – comma soppresso dall’art. 19 del D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387]

     

    [Nota 105]

    Legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7
    Revisione dell’ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento.
    (pubblicata sul B.U.R. n. 18 di data 15 aprile 1997, supplemento n. 2)

     

    [Nota 106]

     

    D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165
    Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
    (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.)

    Articolo 66
    Collegio di conciliazione

    1. Ferma restando la facoltà del lavoratore di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti collettivi, il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'articolo 65 si svolge, con le procedure di cui ai commi seguenti, dinanzi ad un collegio di conciliazione istituito presso la Direzione provinciale del lavoro nella cui circoscrizione si trova l'ufficio cui il lavoratore è addetto, ovvero era addetto al momento della cessazione del rapporto. Le medesime procedure si applicano, in quanto compatibili, se il tentativo di conciliazione è promosso dalla pubblica amministrazione. Il collegio di conciliazione è composto dal direttore della Direzione o da un suo delegato, che lo presiede, da un rappresentante del lavoratore e da un rappresentante dell'amministrazione.

    2. La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dal lavoratore, è consegnata alla Direzione presso la quale è istituito il collegio di conciliazione competente o spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Copia della richiesta deve essere consegnata o spedita a cura dello stesso lavoratore all'amministrazione di appartenenza.

    3. La richiesta deve precisare:

    a) l'amministrazione di appartenenza e la sede alla quale il lavoratore è addetto;
    b) il luogo dove gli devono essere fatte le comunicazioni inerenti alla procedura;
    c) l'esposizione sommaria dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della pretesa;
    d) la nomina del proprio rappresentante nel collegio di conciliazione o la delega per la nomina medesima ad un'organizzazione sindacale.

    4. Entro trenta giorni dal ricevimento della copia della richiesta, l'amministrazione, qualora non accolga la pretesa del lavoratore, deposita presso la Direzione osservazioni scritte. Nello stesso atto nomina il proprio rappresentante in seno al collegio di conciliazione. Entro i dieci giorni successivi al deposito, il Presidente fissa la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione. Dinanzi al collegio di conciliazione, il lavoratore può farsi rappresentare o assistere anche da un'organizzazione cui aderisce o conferisce mandato. Per l'amministrazione deve comparire un soggetto munito del potere di conciliare.

    5. Se la conciliazione riesce, anche limitatamente ad una parte della pretesa avanzata dal lavoratore, viene redatto separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti del collegio di conciliazione. Il verbale costituisce titolo esecutivo. Alla conciliazione non si applicano le disposizioni dell'articolo 2113, commi, primo, secondo e terzo del codice civile.

    6. Se non si raggiunge l'accordo tra le parti, il collegio di conciliazione deve formulare un proposta per la bonaria definizione della controversia. Se la proposta non è accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con indicazione delle valutazioni espresse dalle parti.

    7. Nel successivo giudizio sono acquisiti, anche di ufficio, i verbali concernenti il tentativo di conciliazione non riuscito. Il giudice valuta il comportamento tenuto dalle parti nella fase conciliativa ai fini del regolamento delle spese.

    8. La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta la pubblica amministrazione, in adesione alla proposta formulata dal collegio di cui al comma 1, ovvero in sede giudiziale ai sensi dell'articolo 420, commi primo, secondo e terzo, del codice di procedura civile, non può dar luogo a responsabilità amministrativa.

     

    [Nota 107]

    D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165
    Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
    (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.)

    Articolo 65
    Tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie individuali

    1. Per le controversie individuali di cui all'articolo 63, il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile si svolge con le procedure previste dai contratti collettivi, ovvero davanti al collegio di conciliazione di cui all'articolo 66, secondo le disposizioni dettate dal presente decreto.

    2. La domanda giudiziale diventa procedibile trascorsi novanta giorni dalla promozione del tentativo di conciliazione.

    3. Il giudice che rileva che non è stato promosso il tentativo di conciliazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 66, commi 2 e 3, o che la domanda giudiziale è stata proposta prima della scadenza del termine di novanta giorni dalla promozione del tentativo, sospende il giudizio e fissa alle parti il termine perentorio di sessanta giorni per promuovere il tentativo di conciliazione. Si applica l'articolo 412-bis, commi secondo e quinto, del codice di procedura civile. Espletato il tentativo di conciliazione o decorso il termine di novanta giorni, il processo può essere riassunto entro il termine perentorio di centottanta giorni. La parte contro la quale è stata proposta la domanda in violazione dell'articolo 410 del codice di procedura civile, con l'atto di riassunzione o con memoria depositata in cancelleria almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata, può modificare o integrare le proprie difese e proporre nuove eccezioni processuali e di merito, che non siano rilevabili d'ufficio. Ove il processo non sia stato tempestivamente riassunto, il giudice dichiara d'ufficio l'estinzione del processo con decreto cui si applica la disposizione di cui all'articolo 308 del codice di procedura civile.

    4. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, provvede, mediante mobilità volontaria interministeriale, a dotare le Commissioni di conciliazione territoriali degli organici indispensabili per la tempestiva realizzazione del tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie individuali di lavoro nel settore pubblico e privato.

     

    [Nota 108]

    Art. 410 c.p.c.
    Tentativo obbligatorio di conciliazione

    Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall'articolo 409 e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti e accordi collettivi deve promuovere, anche tramite l'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisca mandato, il tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione individuata secondo i criteri di cui all'articolo 413.

    La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.

    La commissione, ricevuta la richiesta tenta la conciliazione della controversia, convocando le parti, per una riunione da tenersi non oltre dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

    Con provvedimento del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione è istituita in ogni provincia presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, una commissione provinciale di conciliazione composta dal direttore dell'ufficio stesso, o da un suo delegato, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

    Commissioni di conciliazione possono essere istituite, con le stesse modalità e con la medesima composizione di cui al precedente comma, anche presso le sezioni zonali degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.

    Le commissioni, quando se ne ravvisi la necessità, affidano il tentativo di conciliazione a proprie sottocommissioni, presiedute dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o da un suo delegato che rispecchino la composizione prevista dal precedente terzo comma.

    In ogni caso per la validità della riunione è necessaria la presenza del presidente e di almeno un rappresentante dei datori di lavoro e di uno dei lavoratori.

    Ove la riunione della commissione non sia possibile per la mancata presenza di almeno uno dei componenti di cui al precedente comma, il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro certifica l'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione.

     

    [Nota 109]

    Art. 51 c.p.c.
    Astensione del giudice

    Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

    1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
    2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
    3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
    4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
    5) se è tutore, curatore, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

    In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.

     

    [Nota 110]

    Art. 52 c.p.c.
    Ricusazione del giudice

        Nei casi in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporre la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova.
        Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricusante è noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario.
        La ricusazione sospende il processo.

     

    [Nota 111]

    Art. 411 c.p.c.
    Processo verbale di conciliazione

    Se la conciliazione riesce, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal presidente del collegio che ha esperito il tentativo, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.
        Il processo verbale è depositato a cura delle parti o dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è stato formato. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto.
        Se il tentativo di conciliazione si è svolto in sede sindacale, il processo verbale di avvenuta conciliazione è depositato presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione a cura di una delle parti o per il tramite di un'associazione sindacale. Il direttore, o un suo delegato, accertatane l'autenticità, provvede a depositarlo nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è stato redatto. Il giudice su istanza della parte interessata accertata la regolarità formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto.

     

    [Nota 112]

    D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165
    Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
    (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.)

    Articolo 63

    1. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi. L'impugnazione davanti al giudice amministrativo dell'atto amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione del processo.

    2. Il giudice adotta, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati. Le sentenze con le quali riconosce il diritto all'assunzione, ovvero accerta che l'assunzione è avvenuta in violazione di norme sostanziali o procedurali, hanno anche effetto rispettivamente costitutivo o estintivo del rapporto di lavoro.

    3. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie relative a comportamenti antisindacali delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, e le controversie, promosse da organizzazioni sindacali, dall'ARAN o dalle pubbliche amministrazioni, relative alle procedure di contrattazione collettiva di cui all'articolo 40 e seguenti del presente decreto.

    4. Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi.

    5. Nelle controversie di cui ai commi 1 e 3 e nel caso di cui all'articolo 64, comma 3, il ricorso per cassazione può essere proposto anche per violazione o falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi nazionali di cui all'articolo 40.

     

    [Nota 113]

    Art. 429 c.p.c.
    Pronuncia della sentenza

    Nella udienza il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo.
        Se il giudice lo ritiene necessario, su richiesta delle parti, concede alle stesse un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive, rinviando la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine suddetto, per la discussione e la pronuncia della sentenza.
        Il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito, condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto.

     

    [Nota 114]

    Art. 412 c.p.c.
    Verbale di mancata conciliazione

    Se la conciliazione non riesce, si forma processo verbale con l'indicazione delle ragioni del mancato accordo; in esso le parti possono indicare la soluzione anche parziale sulla quale concordano, precisando, quando è possibile, l'ammontare del credito che spetta al lavoratore. In quest'ultimo caso il processo verbale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni di cui all'articolo 411.
        L'ufficio provinciale del lavoro rilascia alla parte copia del verbale entro cinque giorni dalla richiesta.
        Le disposizioni del primo comma si applicano anche al tentativo di conciliazione in sede sindacale.
        Delle risultanze del verbale di cui al primo comma il giudice tiene conto in sede di decisione sulle spese del successivo giudizio.

     

    [Nota 115]

    Art. 412-quater c.p.c.
    Impugnazione ed esecutività del lodo arbitrale

    Sulle controversie aventi ad oggetto la validità del lodo arbitrale decide in un unico grado il Tribunale, in funzione del giudice del lavoro, della circoscrizione in cui è la sede dell'arbitrato. Il ricorso è depositato entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del lodo.
        Trascorso tale termine, o se le parti hanno comunque dichiarato per iscritto di accettare la decisione arbitrale, ovvero se il ricorso è stato respinto dal Tribunale, il lodo è depositato nella cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del lodo arbitrale, lo dichiara esecutivo con decreto.
        [La Corte d'appello decide con sentenza provvisoriamente esecutiva ricorribile in cassazione –
    comma soppresso dall’art. 19 del D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387]

     

    [Nota 116]

    Art. 421 (rectius 412) quater c.p.c.
    (riportato alla nota 115)

     

    [Nota 117]

    L.P. 10 settembre 1993, n. 26
    Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti.
    (pubblicata nel B.U.R. di data 21 settembre 1993, n. 44, I Suppl.)

    Art. 14
    Progettazioni

    1. In relazione alle diverse successive definizioni tecniche, la progettazione si articola in preliminare, definitiva ed esecutiva.

    2. Nel procedere alla definizione dei costi dei progetti le amministrazioni aggiudicatrici si attengono all'elenco prezzi di cui all'articolo 13 e possono discostarsene motivamente qualora gli stessi lavori presentino caratteristiche peculiari esplicitamente individuate.

    3. Qualora un lavoro possa eseguirsi per lotti, ognuno di questi deve costituire una parte funzionale dell'opera.

    Art. 15
    Progettazione preliminare

    1. Il progetto preliminare, che definisce il quadro delle esigenze da soddisfare e che consiste in una sommaria valutazione di fattibilità delle opere e dei lavori, deve contenere:

    a) gli elementi idonei ad individuare, tramite disegni e relazioni illustrative, le principali caratteristiche tecniche, di forma e di inserimento ambientale delle opere e dei lavori, anche, ove possibile, ponendo a confronto soluzioni diverse;
    b) un preventivo sommario basato sui costi parametrici correnti e, ove opportuno, una valutazione sommaria dei costi di esercizio;
    c) una valutazione dei benefici conseguibili e delle prestazioni offerte.

    1-bis. Il regolamento di attuazione definisce i contenuti degli elaborati aventi ad oggetto gli elementi di cui al comma 1, eventualmente anche in relazione a singole categorie di opere o lavori pubblici.

    Art. 16
    Progettazione definitiva

    1. Il progetto definitivo, che deve essere redatto secondo i criteri che ne garantiscano la completezza e l'accuratezza, deve consentire di individuare, tramite elaborati grafici e descrittivi:

    a) le caratteristiche architettoniche e le principali caratteristiche tecniche ed impiantistiche dei lavori ed in particolare dei materiali da impiegarsi in relazione ad una loro specifica localizzazione;
    b) le superfici e i volumi da realizzare nonché l'individuazione del tipo di fondazione;
    c) l'inserimento dei lavori nel territorio sotto il profilo urbanistico ed ambientale;
    d) le caratteristiche morfologiche, idrogeologiche e geotecniche dell'area interessata desunte da apposita campagna di rilievi e sondaggi costituenti un'apposita relazione geologica e geognostica;
    e) i tempi necessari per la redazione del progetto esecutivo e per la realizzazione dell'opera;
    f) stima analitica dei costi con possibilità di valutazione forfettaria per gli aspetti propri della progettazione esecutiva;
    g) una puntuale valutazione dei benefici delle prestazioni e dei costi di esercizio;
    h) gli eventuali elaborati connessi alle procedure espropriative degli immobili necessari alla realizzazione dei lavori.

    2. Il progetto di cui al comma 1 deve essere definito ad un livello tale che consenta la sua sottoposizione alle valutazioni di carattere tecnico ed ambientale, nonché al rilascio delle autorizzazioni, concessioni e licenze previste dalla legislazione vigente.

    3. Nell'ipotesi in cui il progetto definitivo sia sottoposto all'esame del comitato tecnico amministrativo, esso dovrà essere corredato di un apposito elaborato concernente le principali clausole e prescrizioni che dovranno essere inserite nel capitolato speciale d'appalto.

    4. La Giunta provinciale specifica nel regolamento di attuazione i contenuti degli elaborati di cui al comma 1 eventualmente anche in relazione a singole categorie di opere o lavori pubblici.

    5. Ferme restando le disposizioni della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 concernente «Norme sull'espropriazione per pubblica utilità», al fine di avviare le procedure espropriative le amministrazioni aggiudicatrici possono approvare il progetto definitivo provvedendo al finanziamento dell'intera opera.

    6. L'approvazione di cui al comma 5 presuppone l'acquisizione di tutti i pareri, autorizzazioni e nulla osta di rito.

    Art. 17
    Progettazione esecutiva

    1. Il progetto esecutivo deve essere redatto in conformità al progetto definitivo e deve poter consentire l'aggiudicazione secondo il criterio di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a). Esso consiste in una descrizione completa e dettagliata del territorio e delle categorie di lavori comprese nel progetto stesso in modo che ogni elemento o componente sia identificabile per quantità, forma, tipologia, qualità, dimensioni e prezzo e che siano indicati i materiali da utilizzare, le tecnologie da adottare, gli interventi di minimazzazione dell'impatto ambientale e comunque tutti i lavori da effettuare.

    2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, la progettazione esecutiva deve comunque contenere:

    a) relazione tecnica completa del quadro economico;
    b) grafici e particolari necessari per la definizione dell'opera;
    c) computo metrico estimativo dei lavori e delle forniture redatto sulla base dei prezzi unitari;
    d) capitolati speciali d'appalto, completi di elenco dei prezzi unitari, delle prescrizioni tecniche, dei tempi di esecuzione e dei pagamenti;
    e) elaborati connessi alle procedure espropriative degli immobili necessari alla realizzazione dei lavori, ove non contenuti nel progetto definitivo;
    f) in relazione alla tipologia, complete indagini geologiche e/o geotecniche, disegni esecutivi e calcoli definitivi delle strutture e degli impianti con i particolari di compatibilità degli stessi impianti con le strutture edilizie, nonché qualsiasi altro elaborato richiesto dalla normativa tecnica di settore;
    g) ogni altro elaborato tecnico, grafico e di calcolo atto a definire con la massima precisione e completezza tutti i lavori e l'opera da realizzare.

    3. La Giunta provinciale specifica nel regolamento di attuazione, in relazione a singole categorie di opere o lavori pubblici, gli elementi di cui al comma 2.

    4. L'importo dei lavori e delle relative forniture da eseguire in economia non può superare il dieci per cento dell'importo complessivo posto a base d'appalto.

    4-bis. Le somme accantonate per imprevisti non possono superare il dieci per cento dell'importo complessivo dei lavori.

     

    [Nota 118]

    L.P. 10 settembre 1993, n. 26
    Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti.
    (pubblicata nel B.U.R. di data 21 settembre 1993, n. 44, I Suppl.)

    Art. 52
    Spese in economia

    1. Possono essere eseguiti in economia, sia con il sistema del cottimo che dell'amministrazione diretta, opere e lavori pubblici, compresa la fornitura dei materiali necessari, per un importo non eccedente per singolo contratto 200.000 ECU.

    2. Si prescinde dal suddetto limite di valore nelle circostanze in cui la legge prevede specificamente il ricorso all'economia.

    3. Anche per i lavori in amministrazione diretta le amministrazioni aggiudicanti possono rivolgersi ad imprese industriali o artigianali per la fornitura di manodopera unitamente ai mezzi e ai materiali necessari, provvedendo al pagamento della relativa spesa su fattura.

    4. L'esecuzione delle opere, dei lavori e delle forniture previste dal presente articolo è previamente autorizzata dagli organi competenti sulla base di un progetto esecutivo; in alternativa l'esecuzione dei lavori concernenti le manutenzioni ordinarie e straordinarie, gli scavi archeologici e comunque di lavori non progettualizzabili, può essere autorizzata sulla base di apposita perizia che individua anche genericamente le opere, i lavori e le forniture.

    5. Nelle ipotesi di varianti relative a lavori suppletivi ad un contratto già stipulato per l'esecuzione di opere o lavori in economia, l'accertamento della commissione di collaudo nominata in corso d'opera di cui all'articolo 51, comma 4, non è dovuto.

    6. Tra le voci di perizia già autorizzate sono ammesse compensazioni automatiche nel limite dell'impegno totale di spesa.

    6-bis. Relativamente all'affidamento di lavori o forniture suppletivi ad un contratto già stipulato per l'esecuzione in economia trova applicazione l'articolo 51, comma 5.

    7. Ai dirigenti dei servizi competenti per materia sono demandati gli adempimenti volti alla scelta del contraente, alla stipulazione dell'eventuale atto negoziale e ad ogni altro atto conseguente, secondo le modalità fissate dal regolamento di attuazione; alle opere, ai lavori e alle forniture di importo non superiore a lire 10.000.000 il dirigente può provvedere tramite ordinativi scritti alla controparte.

    8. Gli adempimenti di cui al comma 7 sono tutti o in parte delegabili al direttore dei lavori o ad altri soggetti specificamente individuati nel regolamento di attuazione.

    9. L'affidamento è preceduto da gara ufficiosa o da sondaggio informale fra almeno cinque imprese. I relativi risultati non sono soggetti ad approvazione. Nella lettera di richiesta d'offerta è fissato il criterio di affidamento dei lavori e delle forniture tra quelli indicati nel regolamento di attuazione e può essere stabilito il ricorso alla valutazione delle offerte anomale ai sensi dell'articolo 40, comma 1, nonché al subappalto di cui all'articolo 42. È ammessa deroga alla procedura concorsuale per gli interventi di somma urgenza di cui all'articolo 53, per i casi di impossibilità, per i casi in cui sussistano comprovate ragioni tecniche, ovvero quando la gara o il sondaggio siano andati deserti, nonché per contratti di importo non superiore a 50 milioni di lire.

    10. Nell'esecuzione in economia di opere, lavori e forniture si applicano le disposizioni di cui all'articolo 45.

    10-bis. Il pagamento dei lavori e delle forniture da eseguire in economia può aver luogo in unica soluzione ad avvenuta prestazione, ovvero ratealmente in ragione delle prestazioni via via eseguite. Sul prezzo contrattuale non sono corrisposte anticipazioni. Nel caso in cui l'importo contrattuale non sia superiore a 50.000,00 euro, l'adempimento degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi e antinfortunistici nei confronti dei dipendenti può essere certificato, ai fini della corresponsione del saldo, da una dichiarazione sostitutiva del rappresentante legale dell'impresa, salva la possibilità per l'amministrazione di subordinare motivatamente il pagamento del saldo all'effettuazione di ulteriori verifiche.

    10-ter. Per i contratti relativi all'esecuzione di opere, lavori e forniture in economia non è dovuta la cauzione provvisoria; per i medesimi contratti l'esonero dalla cauzione definitiva è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione. Il regolamento di attuazione può stabilire le percentuali di miglioramento del prezzo per cui si potrà autorizzare l'esonero dalla prestazione della cauzione definitiva. La cauzione definitiva non è dovuta per i contratti di importo non superiore a 50.000 ECU.

    Art. 53
    Interventi di somma urgenza

    1. In circostanze di somma urgenza nelle quali qualunque indugio diventi pericoloso e sia quindi richiesta l'immediata esecuzione dei lavori, il tecnico arrivato per primo sul luogo compila il processo verbale in cui, in modo succinto e preciso, sono descritti i guasti avvenuti e le conseguenze di essi ed è fatto cenno delle cause che li produssero e dei modi per ripararli.

    2. Sulla base del processo verbale, il dirigente del servizio competente, previa comunicazione al Presidente della Giunta provinciale, può disporre l'immediata esecuzione in economia dei lavori necessari per un importo massimo di 1.000 milioni di lire, provvedendo anche tramite ordinativi scritti fino all'importo di 300 milioni di lire.

    3. Entro quarantacinque giorni dalla data del processo verbale la Giunta provinciale approva la perizia dei lavori di cui al comma 2.

     

    [Nota 119]

    L.P. 10 settembre 1993, n. 26
    Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti.
    (pubblicata nel B.U.R. di data 21 settembre 1993, n. 44, I Suppl.)

     

    [Nota 120]

    D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494
    Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili.
    (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di data 23 settembre 1996, n. 223, S.O.)

    Art. 4
    Obblighi del coordinatore per la progettazione

    1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:

    a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12, comma 1;
    b) predispone un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26/05/93. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 31, lettera a), della
    legge 5 agosto 1978, n. 457.

    2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), è preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.

    3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e dei lavori pubblici, sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro di cui all'articolo 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, come sostituito e modificato dal decreto legislativo n. 626 del 1994, in seguito denominata «commissione prevenzione infortuni», sono definiti i contenuti del fascicolo di cui al comma 1, lettera b).

     

    [Nota 121]

    L.P. 10 settembre 1993, n. 26
    Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti.
    (pubblicata nel B.U.R. di data 21 settembre 1993, n. 44, I Suppl.)

    Art. 22
    Incarichi di direzione lavori

    1. La direzione lavori è di norma affidata ai competenti servizi tecnici delle amministrazioni aggiudicatrici in possesso delle necessarie professionalità.

    2. Per gli incarichi di direzione lavori si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste all'articolo 20, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 e 12.

    2-bis. Il direttore dei lavori e gli assistenti - eventualmente nominati con funzioni di direttori operativi o di ispettori di cantiere - costituiscono la direzione lavori preposta alla direzione e al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'intervento. Il direttore provvede a dare carattere unitario agli interventi della direzione lavori e garantisce il coordinamento delle attività nei confronti degli appaltatori. La direzione lavori può essere costituita anche nella forma del gruppo misto di direzione formato da dipendenti dell'amministrazione e da professionisti esterni. Le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori previsti dalle norme sulla sicurezza nei cantieri sono affidate a un componente della direzione lavori, individuato dalla stazione appaltante, che abbia i requisiti previsti dalle medesime norme.

     

    [Nota 122]

    D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554
    Regolamento di attuazione della L. 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni.
    (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di data 28 aprile 2000, n. 98, S.O.)

    Art. 124
    Direttore dei lavori

    1. Il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto.

    2. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.

    3. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi così come previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 5 novembre 1971, n. 1086, ed in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche di cui all'articolo 21 della predetta legge.

    4. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dalla Legge o dal presente regolamento nonché:

    a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
    b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati.

     

    [Nota 123]

    D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494
    Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili.
    (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di data 23 settembre 1996, n. 223, S.O.)

    Art. 5
    Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori

    1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori provvede a:

    a) verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
    b) verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 12, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
    c) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
    d
    ) verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
    e) segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 7, 8 e 9, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 12 e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla azienda Unità sanitaria locale territorialmente competente e alla direzione provinciale del lavoro;
    f
    ) sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

    1-bis. Nei casi di cui all'articolo 3, comma 4-bis, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b)

    2. [Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e dei lavori pubblici, sentita la commissione prevenzione infortuni è emanato l'elenco delle inosservanze da ritenersi gravi agli effetti dell'applicazione di quanto previsto al comma 1, lettera e) – comma abrogato dall’art. 5 del D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528]

    3. [Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 2, la proposta di cui al comma 1, lettera e), è comunque obbligatoria in caso di reiterata inosservanza di norme la cui violazione è punita con la sanzione dell'arresto fino a sei mesi – comma abrogato dall’art. 5 del D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528]

     

    [Nota 124]

    Accordo di settore su indennità, produttività e metodologia permanente di valutazione del personale dell’area non dirigenziale del comparto Autonomie locali della Provincia Autonoma di Trento e dei suoi Enti funzionali sottoscritto in data 21 settembre 2001.
    (pubblicato sul B.U.R. n. 41 di data 9 ottobre 2001)

    Art. 39
    Norma transitoria

    1. Le parti si impegnano a ridefinire con successivo accordo l’indennità per figure professionali operanti in Amministrazione.

    2. E’ abrogato l’art. 8 dell’accordo di settore 16 marzo 1998. Il limite complessivo di cumulabilità dell’indennità di cui al comma 1 con l’indennità per area direttiva è di Lire 16.000.000.=.

    3. Le parti si impegnano a definire con successivo accordo il trattamento del personale che assume responsabilità in relazione all’esercizio di funzioni inerenti l’applicazione del d.lgs. n. 494/98 e s.m. a far data dal 1° gennaio 2001, con particolare riferimento alla figura di coordinatore in materia di sicurezza durante la realizzazione dell’opera.

     

    [Nota 125]

    D.M. 5 ottobre 1994, n. 585
    Regolamento recante approvazione della delibera del Consiglio nazionale forense in data 12 giugno 1993, che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati ed ai procuratori legali per le prestazioni giudiziali, in materia civile e penale, e stragiudiziali.
    (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 ottobre 1994, n. 247)

    Tabella A-III
    ONORARI DI AVVOCATI
    Cause avanti al tribunale, agli organi equiparati ed agli organi di giustizia tributaria.

     

    Minimo lire

    Massimo lire

    11)Studio della controversia

    120.000

    325.000

    12)Consultazioni con il cliente

    60.000

    163.000

    13)Ispezione dei luoghi della controversia – Ricerca dei documenti

    50.000

    84.000

    14)Preparazione e redazione dell'atto introduttivo del giudizio o della comparsa di risposta

    105.000

    258.000

    15)Assistenza a ciascuna udienza di trattazione, escluse quelle in cui sono disposti semplici rinvii

    40.000

    64.000

    16)Assistenza ai mezzi di prova disposti dal giudice (per ogni mezzo istruttorio)

    80.000

    258.000

    17)Memorie depositate fino alla udienza di precisazione delle conclusioni, per ogni memoria

    90.000

    150.000

    18)Redazione delle difese (comparse conclusionali, memorie, ecc.)

    325.000

    630.000

    19)Discussione in pubblica udienza o in camera di consiglio

    105.000

    332.000

    20)Opera prestata per la conciliazione

    85.000

    258.000

    Per le istanze di ingiunzione di cui all'art. 186-ter c.p.c. sono dovuti gli onorari previsti per i procedimenti di ingiunzione di cui al paragrafo X n. 50 della precedente tabella in relazione all'importo di cui si ingiunge il pagamento.

     

    [Nota 126]

    L.P. 8 giugno 1987, n. 10
    Norme concernenti inquadramenti nel ruolo unico provinciale
    e disposizioni in materia di personale.
    (pubblicata nel B.U.R. 16 giugno 1987, n. 28)

    Art. 9
    Attribuzione dei trattamenti per carichi di famiglia, per progressione economica
    e degli emolumenti accessori al personale

    1. Le quote aggiunta di famiglia e le relativa maggiorazioni, gli aumenti di stipendio derivanti dalla normale progressione economica per classi stipendiali e per aumenti periodici, gli aumenti anticipati per la nascita di figli, nonché i trattamenti per lavoro straordinario, per indennità di missione ed i compensi per altre indennità accessorie spettanti in applicazione delle vigenti norme al personale provinciale sono liquidati e ordinati unitamente alle retribuzioni e stipendi mensili, senza che occorra alcun provvedimento formale per la loro attribuzione agli aventi diritto, a cura dei dirigenti dei competenti servizi provinciali, secondo le modalità che saranno stabilite con deliberazione della Giunta provinciale.

     

    [Nota 127]

    L.P. 2 (rectius 3) febbraio 1997, n. 2
    Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1997 e pluriennale 1997-99 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria).
    (pubblicata nel B.U.R. 11 febbraio 1997, n. 7, I Suppl.)

    Art. 9
    Disposizioni in materia di trattamento di fine rapporto del personale provinciale

    1. Per il personale assunto a partire dal 1° gennaio 1996 il trattamento di fine rapporto è disciplinato dall'articolo 2120 del codice civile e dalla contrattazione collettiva provinciale con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare).

    2. Per il personale di ruolo o con contratto a tempo indeterminato assunto fino al 31 dicembre 1995 ed ancora in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dal 1° gennaio 1996, il trattamento di fine rapporto è disciplinato dalla contrattazione collettiva provinciale in relazione a quanto previsto dall'articolo 2, comma 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

    3. Ai fini dell'applicazione del comma 2 l'indennità premio di servizio di cui all'articolo 197 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia di Trento), come modificato da ultimo dall'articolo 54 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1, che sarebbe spettata ai singoli dipendenti alla data del 1° gennaio 1996, è calcolata secondo la suddetta normativa e si cumula a tutti gli effetti, per i periodi successivi, con il trattamento di cui all'articolo 2120 del codice civile. Si applicano altresì le disposizioni dell'articolo 2120, quarto e quinto comma, del codice civile.

    4. Dal trattamento di fine rapporto di cui ai commi 1 e 2 è detratta l'indennità premio di servizio o il trattamento di fine rapporto comunque denominato di competenza, per i medesimi servizi e periodi utili, dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione pubblica (INPDAP), di altri istituti previdenziali e di precedenti datori di lavoro. Qualora ricorrano particolari circostanze, la Giunta provinciale può disporre il pagamento del trattamento di fine rapporto in misura comprensiva dei trattamenti dovuti dai predetti enti previo rilascio della procura speciale di cui al comma 6; in tale ultimo caso la corresponsione del trattamento di fine rapporto avviene entro i termini e secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva provinciale.

    5. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2120, sesto comma, del codice civile la Provincia può anticipare anche quota parte del trattamento di fine rapporto comunque denominato di competenza dell'INPDAP, di altri istituti previdenziali e di precedenti datori di lavoro.

    6. Per l'applicazione di quanto previsto dal comma 5 la Provincia subentra al personale interessato nelle rispettive ragioni creditizie nei confronti degli enti ivi richiamati. A tal fine i dipendenti rilasciano alla Provincia con sottoscrizione autenticata apposita procura speciale irrevocabile di delega a riscuotere.

    7. Ai fini dell'applicazione del comma 1 rientra fra il personale ivi considerato sia quello assunto in ruolo sia quello assunto con contratto a tempo determinato, anche se non vi è soluzione di continuità rispetto a precedenti periodi di lavoro a tempo determinato.

    8. Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2120, commi da sesto a undicesimo, del codice civile riguardanti l'anticipazione del trattamento di fine rapporto, fino a quando la contrattazione collettiva provinciale non disponga diversamente, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 198 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, e delle relative disposizioni regolamentari.

    9. Le norme di esecuzione di quanto previsto dal presente articolo, ove necessarie in relazione alle competenze attribuite alla Provincia e qualora non contenute nei contratti collettivi provinciali, sono approvate con apposito regolamento.

    10. È fatta comunque salva l'erogazione dell'indennità premio di servizio relativa ai rapporti di lavoro a tempo determinato o indeterminato in corso al 31 dicembre 1995 e conclusi prima dell'entrata in vigore della presente legge.

    11. Fino a quando non sia disposto diversamente dalla contrattazione collettiva di cui ai commi 1 e 2, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 197 bis della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, come aggiunto dall'articolo 14 della legge provinciale 17 dicembre 1993, n. 43.

    12. L'articolo 197 della legge provinciale n. 12 del 1983, come modificato da ultimo dall'articolo 54 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1, è abrogato.

    13. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni di esecuzione di cui all'articolo 2, commi 6 e 7, della legge n. 335 del 1995 è fatta salva l'eventuale attribuzione da parte dell'INPDAP al personale della Provincia di un trattamento di fine rapporto comunque denominato più favorevole rispetto al trattamento derivante dall'applicazione del presente articolo.

     

    [Nota 128]

    Art. 2120 c.c.
    Disciplina del trattamento di fine rapporto

    In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.
        Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.
        In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui
    all'articolo 2110, nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione di cui al primo comma l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.
        Il trattamento di cui al precedente primo comma, con esclusione della quota maturata nell'anno, è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.
        Ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma precedente per frazioni di anno, l'incremento dell'indice ISTAT è quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell'anno precedente. Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero.
        Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso le stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.
        Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti.
    La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:

    a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
    b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile.

    L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto.
        Nell'ipotesi di cui all'articolo 2122 la stessa anticipazione è detratta dall'indennità prevista dalla norma medesima.
    Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da atti individuali. I contratti collettivi possono altresì stabilire criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste di anticipazione

     

    [Nota 129]

    L. 8 marzo 1968, n. 152
    Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali.
    (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 marzo 1968, n. 73)

    Art. 2
    Indennità premio di servizio - Conseguimento del diritto

    A partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, l'iscritto all'Istituto ai fini del trattamento di previdenza, che cessi dal servizio con almeno due anni completi di iscrizione, consegue il diritto alla indennità premio di servizio:

    a) con almeno 15 anni di servizio nei casi di cessazione in età non inferiore a 60 anni o per il raggiungimento dell'eventuale più basso limite di età previsto dal regolamento oppure per inabilità assoluta e permanente comprovata con visita medico-collegiale da richiedersi nel termine perentorio di un anno dalla data di cessazione;

    b) con almeno 20 anni di servizio nei casi di cessazione:

    1) per soppressione di posto o di ufficio o riduzione di organico, o di lavoro, o di servizio;

    2) per inabilità fisica, incapacità, scarso rendimento;

    3) per una delle cause previste dalla successiva lettera c) del presente articolo qualora si tratti di iscritta coniugata o che abbia prole a carico;

    4) per provvedimento disciplinare ovvero in conseguenza di condanna penale;

    5) per altre cause purché comprovi con visita medico-collegiale, da richiedersi nel termine perentorio di tre anni dalla data di cessazione, la sua permanente inabilità a riassumere servizio;

    6) per passaggio alle dipendenze dello Stato non per effetto di disposizioni legislative;

    c) con almeno 25 anni di servizio per dimissioni o per altre cause non contemplate dalle precedenti lettere a) e b);

    d) qualunque sia la durata del servizio qualora la cessazione avvenga per una causa che comporti il diritto alla pensione di privilegio. In tale ipotesi non è richiesto il periodo minimo di due anni di iscrizione all'Istituto di cui al primo comma del presente articolo.

    Ai fini dell'applicazione del presente articolo si considerano come servizio i periodi utili agli effetti del conseguimento del diritto alla pensione diretta ordinaria o di privilegio a carico degli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro.

     

    [Nota 130]

    L. 24 maggio 1970, n. 336
    Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati.
    (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 giugno 1970, n. 144)

     

    [Nota 131]

    L.P. 3 febbraio 1997, n. 2
    Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1997 e pluriennale 1997-99 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria).
    (pubblicata nel B.U.R. 11 febbraio 1997, n. 7, I Suppl.)

     

    [Nota 132]

    L.P. 29 aprile 1983, n. 12
    Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento.
    (pubblicata nel B.U.R. 11 maggio 1983, n. 24, S.S.)

    Art. 197
    Indennità premio di servizio

    1. Al personale che cessa dal servizio è concessa dalla Provincia una indennità premio, pari ad un dodicesimo degli emolumenti soggetti a contribuzione per le casse pensioni della direzione generale degli istituti di previdenza, in relazione agli anni di servizio comunque prestati presso la Provincia, nonché ai servizi utili ed ai periodi e servizi riscattati presso l'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (INADEL), dedotto il premio di servizio dovuto dall'istituto stesso per i medesimi periodi e servizi utili. Per la frazione di anno l'indennità medesima è rapportata al numero dei mesi di servizio prestato, riconosciuto o riscattato computando come mese intero la frazione di mese uguale o superiore a quindici giorni.

    2. Al personale dello Stato, della Regione Trentino-Alto Adige, dell'azienda speciale di sistemazione montana, degli enti locali e degli altri enti pubblici e privati che sia transitato o transiti, anche a domanda, nei ruoli della Provincia per effetto di disposizioni legislative, nonché al personale di ruolo già in posizione di comando presso la Provincia autonoma di Trento e che successivamente venga inquadrato nei ruoli provinciali e al personale che ha prestato servizio di ruolo presso amministrazioni pubbliche e che successivamente sia stato assunto, senza soluzione di continuità, dalla Provincia, l'indennità premio di cui al comma 1 è integrata in relazione all'intero servizio prestato o riconosciuto presso l'ultimo ente di provenienza nonché ai servizi utili ed ai servizi e periodi riscattati presso gli istituti previdenziali di iscrizione dell'ultimo ente di provenienza o presso i fondi istituiti presso il medesimo ente, dedotte le indennità premio di servizio INADEL, l'indennità di buonuscita, l'indennità di anzianità, l'indennità di fine lavoro e le indennità comunque denominate e da qualsiasi fonte disciplinate, dovute per i medesimi servizi e periodi utili, qualora dette indennità siano inferiori all'importo dell'indennità premio di servizio dovuta dalla Provincia.

    3. Qualora il personale abbia percepito da altro ente per i servizi valutabili ai sensi del presente articolo le indennità sopra richiamate, l'indennità premio di servizio determinata con le modalità indicate nei commi 1 e 2 viene concessa dalla Provincia su domanda del personale interessato e previa riduzione degli importi già corrisposti per il servizio pregresso prestato presso gli enti medesimi, rivalutati in relazione alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertate dall'Istituto centrale di statistica (ISTAT), nel periodo intercorrente tra il mese di percezione ed il 31 dicembre dell'anno precedente a quello della cessazione dal servizio presso la Provincia. Negli altri casi i periodi per i quali sono state percepite le indennità predette non sono considerati ai fini della determinazione dell'indennità premio di servizio.

    4. Qualora alla cessazione del servizio il dipendente abbia diritto alla corresponsione da parte dell'INADEL, dell'Ente nazionale previdenza e assistenza per i dipendenti statali (ENPAS) o dell'ente di provenienza dell'indennità premio di servizio, di buonuscita, di fine servizio comunque denominate e da qualsiasi fonte disciplinate, le indennità medesime sono corrisposte su richiesta del dipendente, in misura comprensiva dell'indennità di cui al presente articolo. In tal caso la Provincia subentra al personale interessato nelle rispettive ragioni creditizie verso gli enti tenuti alla corresponsione delle indennità medesime. A tale scopo il dipendente rilascia alla Provincia contratto di mandato irrevocabile per la riscossione delle indennità dovutegli dai medesimi enti.

    5. Al personale che cessa dal servizio e che non si attenga alle disposizioni recate dal comma 4, è concessa un'integrazione dell'indennità premio di servizio in misura pari alla differenza tra l'ammontare dell'indennità calcolata a termini dei commi 1, 2 e 3 e l'ammontare delle indennità comunque denominate e da qualsiasi fonte disciplinate, dovute dagli enti ed istituti tenuti alla corresponsione medesima, nonché di quelle già corrisposte rivalutate con le modalità indicate nel comma 3.

    6. Qualora il dipendente all'atto della cessazione dal servizio non abbia maturato il diritto alla corresponsione di indennità da parte degli enti ed istituti indicati al comma 5, la corresponsione dell'indennità premio di servizio può essere subordinata al rilascio, a spese della Provincia, del mandato irrevocabile per la riscossione delle eventuali indennità che potranno essere successivamente erogate dagli enti ed istituti medesimi in relazione ai servizi e periodi utili.

    7. In caso di decesso del dipendente, le indennità di cui è prevista la corresponsione da parte della Provincia, sono devolute al coniuge ed ai figli superstiti o, in loro mancanza, ai genitori e da ultimo ai fratelli. Ai fini delle disposizioni recate dal comma 4, si applicano le norme che disciplinano la successione presso gli enti ed istituti previdenziali.

    8. Per il personale assunto con contratto a tempo determinato o con supplenza per la sostituzione del personale di ruolo, l'indennità premio di servizio è corrisposta alla scadenza del contratto a tempo determinato e rispettivamente al termine dell'incarico della sostituzione del dipendente in relazione al servizio prestato. Qualora il servizio sia stato prestato con orario diverso da quello ad orario pieno, l'indennità premio di servizio è determinata, previa trasformazione dei periodi suddetti in periodi di servizio ad orario pieno, considerando la retribuzione prevista per la corrispondente posizione di lavoro ad orario pieno.

    9. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano anche al personale non docente delle scuole a carattere statale assunto con supplenza annuale o temporanea. L'indennità premio di servizio è corrisposta al termine dell'anno scolastico in relazione al servizio prestato.

    10. Per il personale assunto in servizio dall'entrata in vigore della legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5 l'indennità premio di servizio è determinata con i criteri di cui al presente articolo e con riferimento ai servizi comunque prestati presso la Provincia nonché ai periodi di servizio militare di leva o del servizio civile sostitutivo. Per il personale degli enti pubblici e privati, ivi incluso il personale comandato, che con la medesima decorrenza transiti o venga inquadrato, anche a domanda, nei ruoli del personale provinciale per effetto di disposizioni legislative, ai fini del calcolo dell'indennità premio di servizio viene considerato anche l'intero servizio effettivamente valutato ai fini del trattamento di fine servizio presso l'ultimo ente di provenienza.

    11. Ai fini della determinazione dell'indennità premio di servizio di cui al presente articolo, i periodi di servizio prestati con rapporto d'impiego a tempo parziale sono valutati previa trasformazione in periodi di servizio a tempo pieno considerando la retribuzione percepita per la corrispondente posizione di lavoro a tempo pieno.

    12. I periodi per i quali è già stata corrisposta dalla Provincia l'indennità premio di servizio determinata con le modalità di cui al presente articolo non sono ulteriormente considerati ai fini della determinazione delle medesime indennità spettanti per nuovi periodi di servizio prestati presso la Provincia.

    13. Al personale di ruolo cessato dal servizio nel periodo di vigenza degli accordi di cui alla legge provinciale 30 marzo 1989, n. 1 è attribuita una ulteriore somma a titolo di indennità premio di servizio determinata come differenza tra l'indennità spettante alla data della cessazione e la media tra la stessa indennità e quella che sarebbe spettata alla data dell'ultima decorrenza contrattuale prevista dagli accordi medesimi. La presente somma è calcolata con esclusione delle variazioni intervenute nell'indennità integrativa speciale.

    14. Le disposizioni di cui al comma 13 si applicano al personale cessato dal servizio a decorrere dal 1° gennaio 1988.

     

    [Nota 133]

    L’art. 57 della legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5 "Norme di recepimento dell'accordo sindacale provinciale di data 27 ottobre 1990 concernente il personale della Provincia autonoma di Trento per il triennio 1988-1990. Modifiche alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 ed altre disposizioni in materia di personale della scuola dell'infanzia e dei vigili del fuoco" (pubblicata nel B.U.R. 4 febbraio 1992, n. 5) ha sostituito l’art. 197 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 "Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia Autonoma di Trento" (pubblicata nel B.U.R. 11 maggio 1983, n. 24, S.S.) il cui testo è riportato nella Nota 132.

     

    [Nota 134]

    L.P. 3 febbraio 1995, n. 1.
    Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 1995-1997 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria).
    (pubblicata nel B.U.R. 14 febbraio 1995, n. 7, I Suppl.)

    Art. 54
    Disposizioni in materia di indennità premio di servizio

    1. Per il personale assunto successivamente all'entrata in vigore della presente legge ovvero inquadrato successivamente a tale data per effetto di disposizioni di legge, l'indennità premio di servizio determinata con i criteri di cui all'articolo 197 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, come da ultimo modificato dall'articolo 13 della legge provinciale 17 dicembre 1993, n. 43 è corrisposta con riferimento esclusivamente ai periodi di servizio prestati presso la Provincia.

    2. Al comma 10 dell'articolo 197 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, come sostituito dall'articolo 57 della legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5 le parole: "dall'entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "dall'entrata in vigore della legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5".

     

    [Nota 135]

    L. 8 marzo 2000, n. 53.
    Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città.
    (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo 2000, n. 60)

    Art. 5
    Congedi per la formazione

    1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative al diritto allo studio di cui all'articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, che abbiano almeno cinque anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda o amministrazione, possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la formazione per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa.

    2. Per «congedo per la formazione» si intende quello finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro.

    3. Durante il periodo di congedo per la formazione il dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Tale periodo non è computabile nell'anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi. Una grave e documentata infermità, individuata sulla base dei criteri stabiliti dal medesimo decreto di cui all'articolo 4, comma 4, intervenuta durante il periodo di congedo, di cui sia data comunicazione scritta al datore di lavoro, dà luogo ad interruzione del congedo medesimo.

    4. Il datore di lavoro può non accogliere la richiesta di congedo per la formazione ovvero può differirne l'accoglimento nel caso di comprovate esigenze organizzative. I contratti collettivi prevedono le modalità di fruizione del congedo stesso, individuano le percentuali massime dei lavoratori che possono avvalersene, disciplinano le ipotesi di differimento o di diniego all'esercizio di tale facoltà e fissano i termini del preavviso, che comunque non può essere inferiore a trenta giorni.

    5. Il lavoratore può procedere al riscatto del periodo di cui al presente articolo, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.

    Art. 6
    Congedi per la formazione continua

    1. I lavoratori, occupati e non occupati, hanno diritto di proseguire i percorsi di formazione per tutto l'arco della vita, per accrescere conoscenze e competenze professionali. Lo Stato, le regioni e gli enti locali assicurano un'offerta formativa articolata sul territorio e, ove necessario, integrata, accreditata secondo le disposizioni dell'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni, e del relativo regolamento di attuazione. L'offerta formativa deve consentire percorsi personalizzati, certificati e riconosciuti come crediti formativi in àmbito nazionale ed europeo. La formazione può corrispondere ad autonoma scelta del lavoratore ovvero essere predisposta dall'azienda, attraverso i piani formativi aziendali o territoriali concordati tra le parti sociali in coerenza con quanto previsto dal citato articolo 17 della legge n. 196 del 1997, e successive modificazioni.

    2. La contrattazione collettiva di categoria, nazionale e decentrata, definisce il monte ore da destinare ai congedi di cui al presente articolo, i criteri per l'individuazione dei lavoratori e le modalità di orario e retribuzione connesse alla partecipazione ai percorsi di formazione.

    3. Gli interventi formativi che rientrano nei piani aziendali o territoriali di cui al comma 1 possono essere finanziati attraverso il fondo interprofessionale per la formazione continua, di cui al regolamento di attuazione del citato articolo 17 della legge n. 196 del 1997.

    4. Le regioni possono finanziare progetti di formazione dei lavoratori che, sulla base di accordi contrattuali, prevedano quote di riduzione dell'orario di lavoro, nonché progetti di formazione presentati direttamente dai lavoratori. Per le finalità del presente comma è riservata una quota, pari a lire 30 miliardi annue, del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, provvede annualmente, con proprio decreto, a ripartire fra le regioni la predetta quota, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

     

    [Nota 136]

    Deliberazione della Giunta provinciale di data 29 marzo 1993, n. 3998
    Approvazione delle disposizioni attuative della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, concernente: "Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa".
    (pubblicata nel B.U.R. di data 6 aprile 1993, n. 16, S.O. n. 4)

    Allegato B

    Art. 5
    Criteri di idoneità, titolarità e rendita dell'alloggio

    1. Ai fini della valutazione del requisito previsto alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, i requisiti di idoneità di un alloggio sono i seguenti:

    a) superficie utile calpestabile destinata a fini abitativi superiore a:

    - mq 35 per nucleo familiare composto da 1 persona;

    - mq 60 per nucleo familiare composto da 2 a 3 persone;

    - mq 75 per nucleo familiare composto da 4 a 5 persone;

    - mq 90 per nucleo familiare composto da 6 a 7 persone;

    - mq 100 per nucleo familiare composto da 8 e più persone;

    Ai fini della determinazione della superficie utile da destinarsi a fini abitativi, la superficie dei vani non considerati utili in quanto non aventi le caratteristiche previste al comma 1 dell'articolo 55, computata fino alla concorrenza di 8 mq.

    b) dotazione dell'alloggio dei seguenti servizi essenziali:

    - opere di urbanizzazione primaria;

    - acqua corrente e potabile;

    - elettricità;

    - impianti di scarico, anche a dispersione, di acque bianche e nere;

    - servizi igienici all'interno dell'alloggio forniti di impianto per scarico dell'acqua.

    Anche in assenza dei requisiti di idoneità di cui alle lettere a) e b), l'alloggio è considerato idoneo qualora, con un intervento di recupero edilizio, il cui costo non sia superiore al 30 per cento del limite massimo a metro quadrato di costruzione di cui alla lettera b) del comma 7 dell'articolo 64 della presente deliberazione, si soddisfino i requisiti di idoneità di cui alle sopraccitate lettere a) e b). [In tal caso possono essere richiesti unicamente gli interventi previsti dalla sezione II del capo II del titolo III della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21;]

    c) distanza del luogo di lavoro o, nel caso di pensionati, dal luogo di residenza, non superiore a cinquanta chilometri.

    d) non essere gravato da diritti reali di godimento sempreché i titolari dei diritti occupino stabilmente l'alloggio.

    Anche in assenza dei requisiti di idoneità di cui alle lettere a) e b) l'alloggio è considerato idoneo qualora con un intervento di manutenzione straordinaria, il cui costo non sia superiore al 50 per cento del limite massimo a metro quadrato di costruzione fissato dalla Giunta provinciale, si soddisfino i requisiti di idoneità di cui alle sopraccitate lettere a) e b). In tal caso possono essere richiesti unicamente gli interventi previsti dalla sezione II del capo II del titolo III della L.P. 13 novembre 1992, n. 21.

    2. Ai fini della valutazione del requisito previsto alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, la rendita catastale di uno o più alloggi non deve essere superiore alla media matematica a livello provinciale tra le rendite catastali riferite a un alloggio situato in ogni Comune capoluogo comprensoriale avente le seguenti caratteristiche:

    - categoria castatale A/2;

    - classe I;

    - vani catastali n. 5.

    Nel caso di più zone censuarie riferite al Comune capoluogo, il calcolo è riferito alla seconda zona censuaria.
    Il valore della rendita catastale è considerato come riferito all'intero anno indipendentemente dal periodo di possesso dell'alloggio.

    3. Le rendite catastali relative alle quote ideali o quote di porzioni materiali sulle quali il richiedente e il coniuge del richiedente non separato legalmente ovvero l'eventuale convivente legato da un rapporto coniugale di fatto vantano i diritti di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, riferite ad uno o più alloggi, concorrono, nella misura del 70 per cento, a formare la rendita catastale complessiva. Al fine del computo della rendita catastale virtuale dei diritti di uso, di usufrutto e di abitazione si utilizzano i parametri previsti per il diritto di proprietà.

    4. La rendita catastale virtuale riferita alla nuda proprietà nonché la rendita catastale della casa familiare, in proprietà esclusiva di uno dei coniugi, che, a seguito di separazione legale, scioglimento ovvero cessazione degli effetti civili del matrimonio, è stata assegnata all'altro coniuge, sono calcolate al 50%.

    5. I proprietari di un alloggio considerato non idoneo ai sensi della lettera b) del comma 1 ubicato nello stesso ambito territoriale, nei limiti di cui alla lettera c) del comma 1, nel quale si intende acquistare o comunque realizzare un altro alloggio e si accerti la possibilità e la convenienza di risanare l'alloggio medesimo recuperandone l'idoneità alle necessità familiari dell'interessato, possono richiedere unicamente il contributo per risanamento di cui alla sezione II capo II titolo III della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21.

    6. Ai fini di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, fatti salvi i requisiti di idoneità di cui al comma 1, si considerano le porzioni ideali solo qualora appartengano ai componenti del medesimo nucleo familiare e unitamente permettano il totale utilizzo dell'alloggio.

    7. In deroga alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 e fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6, non è considerato idoneo l'alloggio occupato ed in proprietà del richiedente il quale a causa della sua ubicazione comprometta la normale vivibilità a uno o più componenti del nucleo familiare portatori di menomazioni fisiche e invalide al 100 per cento. A tal fine il comprensorio ovvero i comuni di Trento e Rovereto competenti per territorio, provvedono a rilevare le caratteristiche dell'alloggio occupato e ad inviare una relazione circostanziata al Settore Operativo per la Medicina Legale del Servizio per l'Igiene e la Sanità pubblica della Provincia Autonoma di Trento. Tale Settore Operativo provvede a verificare, sulla base dell'oggettivo riscontro della situazione clinica e anatomo/funzionale dell'interessato, l'inidoneità dell'alloggio occupato in rapporto alle menomazioni fisiche accertate e ad inviare all'ente competente alla concessione l'accertamento medico indicando le caratteristiche dell'alloggio idoneo a superare le disabilità rilevate.

     

    [Nota 137]

    Deliberazione della Giunta provinciale di data 29 marzo 1993, n. 3998
    Approvazione delle disposizioni attuative della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, concernente: "Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa".
    (pubblicata nel B.U.R. di data 6 aprile 1993, n. 16, S.O. n. 4)

    Allegato B

    Art. 1
    Ambito di applicazione e norme generali

    1. Le norme del presente titolo si applicano per la concessione dei contributi ai soggetti destinatari di alloggi di edilizia abitativa agevolata.

    2. Sono considerati beneficiari delle agevolazioni in materia di edilizia abitativa agevolata i soggetti richiedenti e i soggetti indicati in domanda come destinatari dell'alloggio che hanno ottenuto il provvedimento di ammissione a contributo, quando si è provveduto alla verifica finale delle opere oggetto di agevolazione. Al momento della verifica finale è necessaria la corrispondenza tra i soggetti richiedenti o indicati in domanda come destinatari dell'alloggio e i soggetti proprietari dell'alloggio oggetto di agevolazione. In caso di mancata corrispondenza è revocato il provvedimento di ammissione a contributo.

    2 bis. I coniugi in regime patrimoniale di comunione legale dei beni sono tenuti a presentare domanda congiuntamente; la domanda può essere presentata da un solo coniuge se, in sede di presentazione della domanda, entrambi i coniugi dichiarano espressamente di escludere dalla comunione l'alloggio oggetto di agevolazione.

    3. [Sono considerati beneficiari coloro che abbiano realizzato o acquistato l'alloggio oggetto delle agevolazioni e si sia provveduto all'accertamento della rispondenza dell'alloggio alle caratteristiche prescritte e agli elaborati di progetto anche se nel frattempo i soggetti beneficiari abbiano provveduto alla restituzione di eventuali contributi già erogati. Parimenti sono considerati beneficiari i destinatari, come indicati nella domanda, degli interventi di risanamento – comma abrogato dal punto 2) della Delib. G.P. 4 aprile 2003, n. 774].

    4. Anche se i beneficiari hanno diritto ai contributi di cui all'articolo 54 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, coloro per i quali si verifichino le condizioni previste dal combinato disposto dei commi 3 e 4 del medesimo articolo 54, purché i destinatari occupino, alla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande, l'alloggio oggetto dell'originario contributo. Nel caso in cui i destinatari siano figli maggiorenni del richiedente si applicano le disposizioni previste al comma 6 dell'articolo 57 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21.

    5. Non è ammissibile a contributo il richiedente che presenti un progetto per la realizzazione, oltre all'alloggio o alloggi oggetto della richiesta, anche di ulteriori alloggi ovvero abbia la piena disponibilità derivante dall'esercizio dei diritti di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, su altro immobile per il quale si sia già provveduto a rilasciare la concessione edilizia per la realizzazione di altro alloggio diverso da quello o da quelli oggetto del contributo. Tali disposizioni non si applicano qualora la realizzazione degli alloggi diversi da quello o da quelli oggetto del contributo sia resa obbligatoria da norme o disposizioni pubbliche.

     

    [Nota 138]

    Contratto collettivo provinciale di lavoro 1998-2001 del personale dell’area non dirigenziale del comparto Autonomie locali sottoscritto in data 8 marzo 2000.
    (pubblicato sul B.U.R. n. 12 di data 21 marzo 2000, supplemento n. 2)

     

    [Nota 139]

    
    

    Contratto collettivo provinciale di lavoro 1998-2001 del personale dell’area non dirigenziale del comparto Autonomie locali sottoscritto in data 8 marzo 2000.
    (pubblicato sul B.U.R. n. 12 di data 21 marzo 2000, supplemento n. 2)

    Allegato n. 2 bis

    Art. 9
    Personale obbligato a prestare servizio durante lo sciopero

    Sono obbligati a prestare servizio i dipendenti operanti nell'ambito dei seguenti servizi:

    1) Servizi essenziali

    Ai sensi dell'art. 7 del contratto sindacale 1.8.1990 sono considerati essenziali, presso le Amministrazioni comunali i seguenti servizi:

    a. stato civile e servizio elettorale;
    b. igiene ed attività assistenziali;
    c. attività di tutela della sicurezza pubblica;
    d. produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti;
    e. raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani speciali e tossico - nocivi;
    f. asili nido e scuole per l'infanzia.

    2) Reperibilità

    I turni di reperibilità, i contingenti e i nominativi del personale incaricato non possono subire variazioni, se individuati prima della proclamazione dello sciopero, se non su richiesta degli interessati ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento e previo parere favorevole del responsabile del settore o servizio, o salvo i casi di oggettivi impedimenti dei medesimi.
    I turni di reperibilità, i contingenti e i nominativi del personale incaricato dopo la proclamazione di uno sciopero non possono subire variazioni per quanto concerne il numero dei dipendenti e la frequenza dei turni, rispetto a quelli precedentemente istituiti, se non in occasione di eventi di particolare emergenza che impongono il rafforzamento della reperibilità.

    a.1) Servizio di stato civile
    E' definita essenziale l'attività di raccolta denuncia e di registrazione delle nascite e delle morti. Nei Comuni di ridotte dimensioni, limitatamente alla denuncia di morte ed al rilascio di permessi di seppellimento si procede al richiamo in servizio obbligatorio, ove necessario, di una unità operativa all'uopo individuata, alla quale viene data comunicazione secondo le modalità di cui all'art. 2.
    Nei comuni di grosse dimensioni è garantita la presenza di almeno una unità operativa presso l'ufficio della sede principale dell'Ente.

     

    a.2) Servizio elettorale
    Tutte le attività prescritte ex legge, dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali fino alla consegna dei plichi degli uffici competenti (Pretura, Tribunale, Commissariato del Governo). Ove vengano proclamati scioperi in tale periodo tutto il personale in servizio presso l'ufficio elettorale e comunque impegnato nell'attività elettorale anche se assegnato ad altri uffici o servizi è esonerato dallo sciopero nel giorno di scadenza dell'adempimento e nei due giorni precedenti.

     

    3) Servizi cimiteriali

    Sono definiti essenziali le attività di trasporto, ricevimento e inumazione delle salme. Per scioperi di durata uguale o inferiore alla giornata lavorativa, vanno garantite le seguenti prestazioni:

  • Trasporto e onoranze funebri;
  • Trasporto all'obitorio delle salme delle persone decedute:
    1) in abitazioni private inadatte a mantenerle per il prescritto periodo di conservazione;
    2) in case di cura private o in ospedali non dotati di cella frigorifera;
    3) in seguito ad incidente sulla pubblica via o in luogo diverso o ignoto di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento;

    Apposizione dei sigilli ai feretri nelle abitazioni private, nelle case di cura private e negli ospedali non dotati di cella frigorifera per i feretri destinati al trasporto fuori Comune.
    Espletamento delle pratiche amministrative relative al rilascio delle autorizzazioni al trasporto, prenotazioni trasporti funerari, permessi seppellimento e coordinamento con i servizi demografici.

  • Servizio cimiteriale
  • L'inumazione delle salme, ricevimento delle salme da tumulare e/o cremare e la loro collocazione in camera mortuaria, custodia cimiteri.
    Per assicurare le suddette prestazioni sono assegnati:

    almeno un impiegato amministrativo addetto all'ufficio;
    un autista necroforo;
    un necroforo;
    un operatore addetto al servizio di camere mortuarie di turno.

    In caso di assoluta necessità il Segretario comunale o il Dirigente dei servizi, ove esiste, potrà chiamare in servizio un ulteriore contingente in reperibilità.
    Il contingente in reperibilità sarà pari ad una unità in aumento per ogni contingente previsto.
    Per motivi di igiene pubblica, in caso di sciopero proclamato di durata superiore alle 24 ore, tutto il personale in servizio sarà contingentato.

    4) Servizio di polizia municipale

    Prestazioni minime di servizio:

    a) di pronto intervento per incidenti e per eccezionali situazioni di emergenza;
    b) per la reperibilità delle unità a disposizione dell'Autorità giudiziaria, ove espressamente richiesto, di pubblica sicurezza con le modalità di cui all'art. 5 della legge 7.3.1986, n. 65.
    Il contingente è da individuare nell'ambito dei profili professionali e delle qualifiche funzionali sotto riportate e comunque non superiori al 25% della dotazione organica con arrotondamento all'unità superiore:

  • operatore e/o addetto al controllo per ogni turno per il punto a);
  • operatore e/o addetto al controllo per ogni turno addetto alla centrale operativa;
  • operatore e/o addetto al controllo per la responsabilità di cui al punto b).
  • Per i comuni con popolazione superiore ai 30 mila abitanti sono assegnati, per tutte le esigenze, due operatori o addetti al controllo per ciascun turno.
    Nei Comuni di ridotte dimensioni, per tutte le esigenze di cui ai punti a) e b), nel caso di necessità, si procede al richiamo in servizio obbligatorio di una unità operativa all'uopo individuata, alla quale viene data comunicazione con le modalità di cui all'art. 2.

    5) Servizi culturali

    Ordinaria tutela dei beni culturali di proprietà dell'Amministrazione.
    Il contingente è da individuare nell'ambito dei profili professionali e delle qualifiche funzionali relative al personale adibito alla custodia

    6) Servizio di protezione civile

    Presenza di presidio con personale in reperibilità.

    7) Servizio manutenzione

    Vengono garantite le prestazioni fornite nelle giornate festive relativamente ai settori: idrico, fognario, depurazione, strade, sgombero neve, ecc..; con squadre di pronto intervento in reperibilità 24 ore su 24.

    8) Servizio attinente il mattatoio

    Vengono garantite le prestazioni limitatamente alla conservazione delle carni macellate, nella cella frigorifera, la custodia e l'alimentazione degli animali da macello.

    9) Servizi assistenziali e emergenze sociali

    Riguarda i Comuni di Trento e Rovereto.

    Per gli scioperi di durata superiore alla giornata lavorativa:

    • sono garantite le prestazioni relative all’igiene personale dell'anziano, preparazione e somministrazione del pasto ad anziani non autosufficienti.

    Il contingente è da individuare nell'ambito dei profili professionali sotto riportati:

  • assistente domiciliare;

  • assistente sociale;

  • istruttore;

  • assistente;

  • cuoco;

  • ausiliario.

  • 10) Fornitura acqua, luce, gas

    Prestazioni dei servizi previsti nelle giornate festive.

    11) Servizio di igiene urbana

    Proclamazione dello sciopero di durata uguale o inferiore alla giornata lavorativa:
    raccolta rifiuti urbani e speciali dagli ospedali e dalle strutture residenziali per anziani e raccolta rifiuti urbani, spazzamento e lavaggio nelle aree di mercato.
    Il contingente è da individuare nell'ambito dei profili professionali di autista e di operaio netturbino.
    La durata del primo sciopero non potrà superare le 24 ore e quella dei successivi non potrà superare le 48 ore; fra uno sciopero ed il successivo deve essere assicurato un intervallo di almeno 7 giorni.

    12) Servizi educativi scolastici

    Asili nido e scuole d'infanzia.
    Sciopero proclamato per tutte le categorie di lavoratori impiegati nel servizio e di durata pari all'intera giornata: chiusura del servizio.
    Sciopero proclamato per tutte le categorie di lavoratori impiegati nel servizio e di durata inferiore alla giornata lavorativa: collocazione oraria dello sciopero all'inizio o al termine del turno, in modo da garantire la continuità del servizio e la preparazione e somministrazione dei pasti.
    Nel caso in cui lo sciopero venga proclamato solo per il personale insegnante, il servizio è chiuso all'utenza ed il personale non insegnante svolge il regolare servizio secondo gli orari abituali salvo l'impiego del personale stesso in altro servizio cui è addetto il personale di pari qualifica.
    Nel caso in cui lo sciopero venga proclamato solo per il personale non insegnante, dovrà essere garantita la preparazione e la somministrazione dei pasti e pulizia degli ambienti.
    Il contingente è da individuare nell'ambito dei profili professionali e delle qualifiche funzionali sotto riportate:

    • Asili nido:

    operatore per l'alimentazione (cuoco);
    operatore d'appoggio (minimo 1 operatore fino a 3 operatori e 2 per 4 o più operatori).

    • Scuole materne:

    operatore per l'alimentazione (cuoco);
    operatore d'appoggio (uno su 3 operatori e due per 4 o più operatori).

    • Scuole elementari.

    Personale non docente comunale.
    Sciopero per l'intera giornata:
    Dovranno essere garantite le prestazioni relative alla sorveglianza agli accessi. Il contingente è da individuare nell'ambito dei profili professionali e delle qualifiche funzionali di bidello, con presenza negli orari scolastici.
    Sciopero proclamato per una durata inferiore ad una giornata:
    La collocazione oraria avverrà all'inizio del primo turno e al termine dell'ultimo turno.
    Nessun contingentamento.

    13) Servizio attinente le farmacie

    Vengono assicurate le prestazioni ridotte anche con il personale in reperibilità, in conformità alle disposizioni vigenti a livello nazionale.

     

    [Nota 140]

    Contratto collettivo provinciale di lavoro di data 1 agosto 1990

    Art. 7
    Servizi pubblici essenziali degli Enti pubblici locali

    1. Ai sensi del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395, i servizi da considerare essenziali presso gli Enti destinatari del presente accordo, sono i seguenti:

    a) stato civile e servizio elettorale;
    b) igiene, sanità ed attività assistenziali;
    c) attività di tutela della sicurezza pubblica;
    d) produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti;
    e) raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, speciali e tossico nocivi.

    2. Nell’ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1 dovranno garantirsi, con le modalità di cui al successivo articolo 8, la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati:

    a) il servizio di stato civile, limitatamente all’accoglimento della registrazione delle denunce di nascita e di morte;
    b) il servizio elettorale, limitatamente alle attività indispensabili nei giorni di scadenza dei termini, previsti dalla normativa vigente, per assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali;
    c)il servizio cimiteriale, limitatamente al trasporto, al ricevimento e all’inumazione delle salme;
    d) il servizio di vigilanza urbana, limitatamente alle attività di polizia mortuaria, di pronto intervento per incidenti e per eccezionali situazioni di emergenza nonché per la reperibilità delle unità a disposizione della Autorità Giudiziaria e, ove espressamente richiesto, di Pubblica Sicurezza con le modalità di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65;
    e) il servizio acqua, luce, gas, limitatamente alla fornitura in misura intera per gli ospedali, case di riposo, case di ricovero e cura, ed in misura ridotta per le abitazioni civili, nonché la reperibilità delle squadre di pronto intervento ove normalmente prevista;
    f) il servizio attinente ai mattatoi, limitatamente alla conservazione della macellazione nelle celle frigorifere e per la conservazione delle bestie da macello;
    g) il servizio nettezza urbana, limitatamente al ritiro dei rifiuti solidi urbani degli ospedali, case di cura e di riposo;
    h) il servizio di pronto intervento ed assistenza per assicurare la tutela fisica, la confezione, la distribuzione e la somministrazione del vitto a persone non autosufficienti ed ai minori affidati nelle apposite strutture protette a carattere residenziale;
    i) il servizio cantieri, limitatamente alla custodia e sorveglianza degli impianti nonché misure di prevenzione per la tutela fisica dei cittadini;
    l) il servizio attinente alle farmacie: prestazioni ridotte anche con il personale in reperibilità;
    m) il servizio attinente alla protezione civile: prestazioni ridotte anche con il personale in reperibilità;
    n) il servizio attinente alla rete stradale (ivi compreso lo sgombero nevi), idrica, fognaria e di depurazione: prestazioni limitate ad un ridotto numero di squadre di pronto intervento;
    0) la sorveglianza idraulica dei fiumi, degli altri corsi d’acqua e dei bacini idrici.

    3. Le prestazioni di cui alle lettere f), i), l), m), n) e o) sono garantite in quegli Enti ove esse sono già assicurate in via ordinaria nel periodo coincidente con quello di effettuazione dello sciopero.

    4. Si applica in ogni caso il comma 2 del precedente art. 6.

     

    [Nota 141]

    L. 12 giugno 1990, n. 146
    Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge
    .
    (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 giugno 1990, n. 137)

    Art. 4

    1. I lavoratori che si astengono dal lavoro in violazione delle disposizioni dei commi 1 e 3 dell'articolo 2 o che, richiesti dell'effettuazione delle prestazioni di cui al comma 2 del medesimo articolo, non prestino la propria consueta attività, sono soggetti a sanzioni disciplinari proporzionate alla gravità dell'infrazione, con esclusione delle misure estintive del rapporto o di quelle che comportino mutamenti definitivi dello stesso. In caso di sanzioni disciplinari di carattere pecuniario, il relativo importo è versato dal datore di lavoro all'Istituto nazionale della previdenza sociale, gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria.

    2. Nei confronti delle organizzazioni dei lavoratori che proclamano uno sciopero, o ad esso aderiscono in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, sono sospesi i permessi sindacali retribuiti ovvero i contributi sindacali comunque trattenuti dalla retribuzione, ovvero entrambi, per la durata dell'astensione stessa e comunque per un ammontare economico complessivo non inferiore a lire 5.000.000 e non superiore a lire 50.000.000 tenuto conto della consistenza associativa, della gravità della violazione e della eventuale recidiva, nonché della gravità degli effetti dello sciopero sul servizio pubblico. Le medesime organizzazioni sindacali possono altresì essere escluse dalle trattative alle quali partecipino per un periodo di due mesi dalla cessazione del comportamento. I contributi sindacali trattenuti sulla retribuzione sono devoluti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria.

    3. [I soggetti che proclamano lo sciopero, o vi aderiscono, in violazione dell'articolo 2, sono esclusi dalle trattative, in quanto vi partecipino, su indicazione della Commissione di cui all'articolo 12, per un periodo di due mesi dalla cessazione del comportamento – comma abrogato dall’art. 3 della L. 11 aprile 2000, n. 83].

    4. I dirigenti responsabili delle amministrazioni pubbliche e i legali rappresentanti delle imprese e degli enti che erogano i servizi pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, che non osservino le disposizioni previste dal comma 2 dell'articolo 2 o gli obblighi loro derivanti dagli accordi o contratti collettivi di cui allo stesso articolo 2, comma 2, o dalla regolazione provvisoria della Commissione di garanzia, o che non prestino correttamente l'informazione agli utenti di cui all'articolo 2, comma 6, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 5.000.000 a lire 50.000.000, tenuto conto della gravità della violazione, dell'eventuale recidiva, dell'incidenza di essa sull'insorgenza o sull'aggravamento di conflitti e del pregiudizio eventualmente arrecato agli utenti. Alla medesima sanzione sono soggetti le associazioni e gli organismi rappresentativi dei lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, in solido con i singoli lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, che aderendo alla protesta si siano astenuti dalle prestazioni, in caso di violazione dei codici di autoregolamentazione di cui all'articolo 2-bis, o della regolazione provvisoria della Commissione di garanzia e in ogni altro caso di violazione dell'articolo 2, comma 3. Nei casi precedenti, la sanzione viene applicata con ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro.

    4-bis. Qualora le sanzioni previste ai commi 2 e 4 non risultino applicabili, perché le organizzazioni sindacali che hanno promosso lo sciopero o vi hanno aderito non fruiscono dei benefìci di ordine patrimoniale di cui al comma 2 o non partecipano alle trattative, la Commissione di garanzia delibera in via sostitutiva una sanzione amministrativa pecuniaria a carico di coloro che rispondono legalmente per l'organizzazione sindacale responsabile, tenuto conto della consistenza associativa, della gravità della violazione e della eventuale recidiva, nonché della gravità degli effetti dello sciopero sul servizio pubblico, da un minimo di lire 5.000.000 ad un massimo di lire 50.000.000. La sanzione viene applicata con ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro.

    4-ter. Le sanzioni di cui al presente articolo sono raddoppiate nel massimo se l'astensione collettiva viene effettuata nonostante la delibera di invito della Commissione di garanzia emanata ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettere c), d), e) ed h).

    4-quater. Su richiesta delle parti interessate, delle associazioni degli utenti rappresentative ai sensi della legge 30 luglio 1998, n. 281, delle autorità nazionali o locali che vi abbiano interesse o di propria iniziativa, la Commissione di garanzia apre il procedimento di valutazione del comportamento delle organizzazioni sindacali che proclamano lo sciopero o vi aderiscono, o delle amministrazioni e delle imprese interessate, ovvero delle associazioni o organismi di rappresentanza dei lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, nei casi di astensione collettiva di cui agli articoli 2 e 2-bis. L'apertura del procedimento viene notificata alle parti, che hanno trenta giorni per presentare osservazioni e per chiedere di essere sentite. Decorso tale termine e comunque non oltre sessanta giorni dall'apertura del procedimento, la Commissione formula la propria valutazione e, se valuta negativamente il comportamento, tenuto conto anche delle cause di insorgenza del conflitto, delibera le sanzioni ai sensi del presente articolo, indicando il termine entro il quale la delibera deve essere eseguita con avvertenza che dell'avvenuta esecuzione deve essere data comunicazione alla Commissione di garanzia nei trenta giorni successivi, cura la notifica della delibera alle parti interessate e, ove necessario, la trasmette alla direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro competente.

    4-quinquies. L'INPS trasmette trimestralmente alla Commissione di garanzia i dati conoscitivi sulla devoluzione dei contributi sindacali per gli effetti di cui al comma 2.

    4-sexies. I dirigenti responsabili delle amministrazioni pubbliche ed i legali rappresentanti degli enti e delle imprese che nel termine indicato per l'esecuzione della delibera della Commissione di garanzia non applichino le sanzioni di cui al presente articolo, ovvero che non forniscano nei successivi trenta giorni le informazioni di cui all'articolo 2, comma 6, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 400.000 a lire 1.000.000 per ogni giorno di ritardo ingiustificato. La sanzione amministrativa pecuniaria viene deliberata dalla Commissione di garanzia tenuto conto della gravità della violazione e della eventuale recidiva, ed applicata con ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro, competente per territorio.