PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale

L’anno 2005, il giorno 28/4, alle ore 15.00, nella Sala a vetri di Piazza Fiera, 3 a Trento, per l’interpretazione autentica dell’articolo 2, co. 1, primo capoverso, dell’Allegato E/9 – Parte B - del contratto collettivo provinciale di lavoro 2002-2005 per il personale del comparto Autonomie locali, sottoscritto in data 20 ottobre 2003, sono presenti:

per la parte pubblica:

l'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (A.P.RA.N.), composta, ai sensi della legge provinciale n. 7 del 1997, da:

sig. FERRUCCIO DEMADONNA - Presidente

dott. PIETRO PATTON - Componente

dott. SILVIO FEDRIGOTTI - Componente

integrata dal rappresentante del Consorzio dei Comuni trentini e dell'UPIPA

dott. ALDO DUCA

per la parte sindacale :

MIRKO CAROTTA        per la C.G.I.L. - F.P.

ROBERTO VIVIAN        per la C.I.S.L. - FPS

ALFIO DALLABRIDA     per la U.I.L. – Enti Locali

ERIO VOLPI               per la DIR.P.A.T.

BRUNO BOSCHETTI    per la Fe.N.A.L.T.

Al termine dell’incontro le parti hanno sottoscritto l’allegata interpretazione autentica.


INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL’ARTICOLO 2, CO. 1, PRIMO CAPOVERSO, DELL’ALLEGATO E/9 – PARTE B - DEL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO 2002-2005 PER IL PERSONALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI, SOTTOSCRITTO IN DATA 20 OTTOBRE 2003

 

Le parti, come sopra individuate:

vista l’ordinanza di data 25 gennaio 2005 del Tribunale ordinario di Trento –sezione per le controversie di lavoro – con la quale veniva richiesto alle parti: "se il diritto – spettante ai dipendenti di una IPAB nei confronti dell’Ente datore di lavoro – all’anticipazione sul trattamento di fine rapporto attenga unicamente alla quota del trattamento di fine rapporto maturata a carico del datore di lavoro o debba essere computata anche sulla quota di premio di servizio maturata a carico dell’INPDAP per effetto del rapporto assicurativo obbligatorio ex L. 152/1968";

premesso che:

fin dall’entrata in vigore della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (art. 198) e relativo regolamento attuativo (D.P.G.P. 13 febbraio 1984, n. -101/Leg.) è stata prevista la possibilità per il dipendente di chiedere, a determinate condizioni, l’anticipazione sull’integrazione dell’indennità premio di servizio a carico della Provincia in misura non superiore alle rate maturate alla data della domanda;

con la legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5, che ha sostituito l'art. 198 citato, la Provincia è stata autorizzata ad erogare una anticipazione calcolata sull’intero importo dell’indennità premio di servizio (e quindi anche sulla quota a carico dell’ente previdenziale) in misura non superiore all’80%;

la legge 8 agosto 1995, n. 335 di riforma del sistema pensionistico obbligatorio ha disposto, all’articolo 2, comma 5, che: "per i lavoratori assunti dall’1 gennaio 1996 alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche i trattamenti di fine servizio, comunque denominati, sono regolati in base a quanto previsto dall’articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto";

per la Regione Trentino Alto-Adige e le Province autonome di Trento e Bolzano è stato previsto dall’art. 2, co. 8, della medesima legge 335 che: "la corresponsione del trattamento di fine rapporto avviene da parte degli enti di appartenenza e contemporaneamente cessa ogni contribuzione previdenziale in materia di trattamento di fine servizio comunque denominato in favore dei competenti enti previdenziali ai sensi della normativa statale in vigore";

a fronte dell’introduzione del regime del TFR anche nelle pubbliche amministrazioni, la seconda fase del processo, ovvero quello della cessazione di ogni contribuzione a favore dell’ente previdenziale, non è stata ad oggi ancora attuata;

la Provincia autonoma di Trento, a partire dall’1 gennaio 1996, ha introdotto nel proprio ordinamento del personale, sulla scorta di quanto previsto dalla norma statale citata, con l’art. 9 della legge provinciale n. 2 del 1997, il diritto del dipendente alla percezione del trattamento di fine rapporto (T.F.R.) ai sensi dell’art. 2120 del codice civile;

l’art. 9, comma 4, della legge provinciale sopra richiamata autorizza la Giunta provinciale, qualora ricorrano particolari circostanze, a disporre il pagamento del trattamento di fine rapporto in misura comprensiva dei trattamenti dovuti dall’I.N.P.D.A.P. (I.P.S.) o comunque da altri istituti previdenziali o precedenti datori di lavoro. In tale contesto, la Giunta provinciale, con deliberazione n. 341 del 1 marzo 2002, ha disposto, tra l’altro, il pagamento del T.F.R. in misura comprensiva dei trattamenti dovuti dall’I.N.P.D.A.P.;

per l’applicazione di quanto previsto al precedente capoverso la Provincia subentra, quindi, al personale interessato nelle rispettive ragioni creditizie nei confronti degli enti ivi richiamati, con sottoscrizione autenticata di procura speciale irrevocabile di delega a riscuotere (art. 9, co. 5, legge provinciale n. 2/97);

in ordine all’anticipo del trattamento di fine rapporto, l’art. 9, co. 5, della legge provinciale n. 2 del 1997 prevede inoltre che la Provincia sia autorizzata ad anticipare anche quota parte del trattamento di fine rapporto comunque denominato di competenza dell’I.N.P.D.A.P., di altri istituti previdenziali e di precedenti datori di lavoro, subentrando peraltro al dipendente nei rapporti di credito verso l’istituto previdenziale. E’ fra l’altro da porre in luce che la quota di TFR anticipata non viene rivalutata nei periodi successivi, mentre l’IPS che l’Ente di seguito introita viene rivalutata da parte dell’INPDAP. Quindi, l’Ente che anticipa gode, a fronte di un iniziale esborso, di una correlativa entrata rivalutata;

con il contratto collettivo provinciale di lavoro sottoscritto in data 17 novembre 1997, all’art. 72 le parti, dettando modalità applicative della disciplina legale, hanno sancito il diritto di credito del dipendente a percepire, a fine carriera, direttamente dall’Ente, il trattamento di fine rapporto comprensivo della quota indennità premio di servizio. Con apposito allegato hanno poi previsto la possibilità che venga corrisposta una anticipazione su quanto maturato alla data di presentazione della domanda. Di seguito, la medesima disciplina pattizia sul TFR è stata sostanzialmente reiterata con il C.C.P.L. 1998-2001, sottoscritto in data 8 marzo 2000 (art. 84) e quella sull’anticipazione con l’accordo stipulato in data 14 luglio 2000. Con il contratto collettivo di data 20 ottobre 2003 la materia è stata regolamentata dall’art. 138, che rimanda, a sua volta, all’allegato E/9 sia per la disciplina del trattamento di fine rapporto che per la concessione del relativo anticipo;

la circostanza che a livello statale, dopo l’iniziale apertura favorevole all’introduzione piena del regime TFR anche per i dipendenti pubblici provinciali, vi sia stata opposizione alla fase finale di tale processo (distacco dall’INPDAP, con cessazione di obbligo contributivo da parte di ente e dipendente) non rileva ai fini del rapporto obbligatorio che intercorre unicamente fra ente e lavoratore. L’eventuale possibilità di regresso riconosciuta alla Provincia nei confronti dell’INPDAP, ai sensi del citato art. 9, co. 5, legge provinciale n. 2/97, attiene, infatti, ad un rapporto meramente interno;

in esecuzione di quanto previsto dalle norme richiamate, la contrattazione collettiva provinciale, applicabile al personale appartenente al comparto Autonomie locali (da ultimo, in particolare, con il C.C.P.L. sottoscritto in data 20 ottobre 2003, Allegato E/9, Parti A e B), ha dettato le norme di dettaglio per l’anticipazione del trattamento di fine rapporto;

l’art. 2, co. 1, secondo capoverso, del citato Allegato E/9 prevede, in particolare, che, ai fini dell’anticipo del trattamento di fine rapporto, per i dipendenti provenienti da altri enti viene computata nel T.F.R. anche l’indennità premio di servizio ex I.N.A.D.E.L, l’indennità di buonuscita ex Enpas o altra similare indennità, comunque denominata, maturata presso l’Ente di provenienza, purché non sia stata interamente erogata. Quella appena richiamata è una norma di garanzia per i lavoratori provenienti da altri enti (per trasferimento di competenze), al fine di garantire loro un trattamento di fine rapporto non discriminatorio rispetto ai dipendenti in servizio, per i quali, peraltro, le parti hanno pacificamente ritenuto la piena applicabilità del regime TFR, senza necessità di alcuna norma posta expressis verbis, data l’opzione per il regime TFR che era già stata esercitata dal legislatore nazionale prima e provinciale poi;

le norme contrattuali su citate si applicano, fino dalla decorrenza del contratto sottoscritto in data 17 novembre 1997, a tutti gli enti sottoscrittori (Provincia autonoma di Trento, Enti funzionali, Consiglio Provinciale, Comuni e loro consorzi, I.P.A.B. a carattere assistenziale e Comprensori) del C.C.P.L. di cui sopra, in virtù dell’art. 1 dello stesso;

inoltre, anche la legge provinciale n. 2 del 1997, che regola in senso stretto il regime T.F.R. per i dipendenti della Provincia autonoma, si applica anche ad enti diversi, in quanto le rispettive norme ordinamentali (art. 40 legge regionale 3/1996 per le I.P.A.B.; art. 33 legge regionale 4/1993 per Comuni e loro forme associative e Comprensori nonché in via di prima attuazione per il TFR, D.P.G.R. 18.02.1998 n. 1/L) espressamente a questa rinviano quanto ai "criteri per la determinazione dell’indennità di fine servizio (ora trattamento di fine rapporto);

alla luce della ricostruzione normativa effettuata le parti ritengono che tutti gli enti cui si applica il contratto collettivo provinciale di lavoro del comparto Autonomie locali sono autorizzati ad erogare il T.F.R. al dipendente "in misura comprensiva dei trattamenti dovuti o dall’I.N.P.D.A.P. o da altro istituto previdenziale o da precedente datore di lavoro (art. 9, co. 4, legge provinciale n. 2/1997). Coerentemente, anche l’art. 2, co. 1, primo capoverso, dell’allegato E/9 – Parte B - del contratto collettivo di lavoro 2002-2005 sottoscritto in data 20 ottobre 2003 e norme omologhe dei contratti precedenti per il personale del comparto Autonomie locali, che regolano l’anticipazione del trattamento di fine rapporto, devono essere interpretate nel senso che la base di calcolo per la corresponsione dell’anticipazione pari ad un 70% massimo del T.F.R. maturato alla data della domanda deve comprendere anche la quota a carico dell’I.N.P.D.A.P. o di altri istituti previdenziali;

con l’occasione, considerata la lacunosità del testo contrattuale nella norma di cui all’art. 3, nella quale, a proposito del finanziamento delle domande di anticipazione, si afferma che le domande saranno soddisfatte "entro i limiti degli appositi stanziamenti disponibili in bilancio", le parti ritengono opportuno, al fine di rendere effettivo il diritto all’anticipazione, specificare, con interpretazione additiva, il quantum di stanziamento da dedicare a questi fini, differenziandolo a seconda delle dimensioni dell’ente. In caso contrario, il diritto rischierebbe di essere condizionato dalle politiche finanziarie dell’ente stesso.

Tutto quanto sopra premesso e considerato,

 

convengono e sottoscrivono

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12 del contratto collettivo provinciale di lavoro 2002-2005 del personale dell’area non dirigenziale del comparto Autonomie locali, sottoscritto il 20 ottobre 2003,

che

l’art. 2, co. 1, primo capoverso, dell’Allegato E/9 – Parte B - del C.C.P.L. 2002-2005, sottoscritto in data 20 ottobre 2003, come di seguito richiamato:

"Art. 2

Misura e concessione dell'anticipazione

1. Il prestatore di lavoro può chiedere un’anticipazione non superiore al 70% del T.F.R. maturato alla data della domanda, ivi inclusa la sola rivalutazione fino al mese precedente, fermo restando il limite di cui al comma 2".

Commi 2-3-4-5-6-7-8 omissis

é da interpretarsi nel senso che, nell’ambito degli stanziamenti disponibili in bilancio, la base di calcolo per la corresponsione dell’anticipazione del trattamento di fine rapporto fino ad un massimo del 70% del T.F.R. maturato alla data della domanda deve comprendere anche la quota teorica a carico dell’I.N.P.D.A.P. o di altri istituti previdenziali.

Sono da interpretarsi allo stesso modo le norme di cui all’art. 2, co. 1, dell’Accordo per la concessione delle anticipazioni sul trattamento di fine rapporto allegato al CCPL stipulato in data 17 ottobre 1997 e di cui all’art. 2 dell’Accordo sul trattamento di fine rapporto di data 14 luglio 2000

e che

l’art. 3, co. 1, primo capoverso, dell’Allegato E/9 - Parte B - del C.C.P.L. 2002-2005, sottoscritto in data 20 ottobre 2003, come di seguito richiamato:

"Art. 3

Finanziamento delle domande

1. Le domande sono soddisfatte annualmente entro i limiti degli appositi stanziamenti disponibili in bilancio, distintamente indicati in relazione a quanto previsto all'articolo 5".

Comma 2 omissis

é di seguito riformulato, aggiungendo i commi 1 bis e 1 ter, al fine di rendere certa l’interpretazione sopra effettuata dell’art. 2, co. 1, primo capoverso, dell’Allegato E/9:

"Art. 3

Finanziamento delle domande

1. Le domande sono soddisfatte annualmente entro i limiti degli appositi stanziamenti disponibili in bilancio, distintamente indicati in relazione a quanto previsto all'articolo 5.

1. bis Negli enti con più di 400 dipendenti lo stanziamento di cui al comma 1 non è inferiore all’1% del monte salari dell’anno precedente. Negli enti con meno di 400 dipendenti lo stanziamento non è inferiore al 3% del monte salari.

1 ter. Per monte salari si intende la spesa sostenuta per il personale per le voci fisse, continuative ed indennitarie, ivi comprese le voci riferite al maturato economico, esclusi oneri riflessi a carico dell’ente. Sono altresì escluse le voci di cui all’art. 1 dell’allegato E/9 al CCPL 2002/2005.

Comma 2 omissis"

FIRME A.P.RA.N.

Presidente FERRUCCIO DEMADONNA       firmato

Componente dott. PIETRO PATTON        firmato

Componente dott. SILVIO FEDRIGOTTI   firmato

Membro aggiunto per il Consorzio dei Comuni trentini e per l’U.P.I.P.A.

dott. ALDO DUCA                               firmato

 

FIRME ORGANIZZAZIONI SINDACALI

per la C.G.I.L. - F.P.                           firmato

per la C.I.S.L. – FPS                           firmato

per la U.I.L. – Enti Locali                     firmato

per la DIR.P.A.T.                                firmato

per la Fe.N.A.L.T.                              firmato