AGENZIA PROVINCIALE
PER LA
RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

 

A seguito della deliberazione della Giunta provinciale n. 2034 di data 29 settembre 2006, ai sensi della quale l’APRaN è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva il testo concordato dell’accordo di settore su indennità e produttività del personale dell’area non dirigenziale del Comparto Autonomie locali della Provincia autonoma di Trento e dei suoi enti funzionali, il giorno 29 settembre 2006, le parti composte da:

per la parte pubblica dall'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (A.P.RA.N.) ai sensi della legge provinciale n. 7/97, composta da:

dott. Aldo Duca - presidente

dott. Silvio Fedrigotti - componente

prof. Mario Pederzolli - componente

 

per la delegazione sindacale dai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali:

C.G.I.L. - Funzione pubblica      firmato

C.I.S.L. FPS                              firmato

U.I.L. - Enti locali                       firmato

FE.N.A.L.T.                              firmato

DIR.P.A.T.                                firmato

 

 

SOTTOSCRIVONO

l’accordo di settore su indennità e produttività del personale dell’area non dirigenziale del Comparto Autonomie locali della Provincia autonoma di Trento e dei suoi enti funzionali.
 


ACCORDO DI SETTORE SU INDENNITÀ E PRODUTTIVITÀ DEL PERSONALE DELL’AREA NON DIRIGENZIALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E DEI SUOI ENTI FUNZIONALI.

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1
Campo di applicazione e decorrenze

1. Questo accordo, sottoscritto ai sensi dell’art. 5 del contratto collettivo provinciale di lavoro 2002-2005 del personale del comparto Autonomie locali di data 20 ottobre 2003 (di seguito C.C.P.L. 2002-2005), si applica al personale dipendente della Provincia autonoma di Trento e degli Enti funzionali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, esclusi i dirigenti, i direttori, salvo specifiche disposizioni per il personale delle qualifiche forestali e del Corpo permanente dei vigili del fuoco.

2. Le disposizioni di questo accordo hanno effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di sottoscrizione, fatto salvo quanto previsto dal titolo V.

3. Le indennità già disciplinate con l’Accordo di data 21 settembre 2001 sono rideterminate nelle misure e con le decorrenze previste nell’allegato B), parte integrante di questo accordo.

4. Al solo fine di operare una ricognizione di tutte le disposizioni contenute in questo accordo è allegato un apposito prospetto riepilogativo (allegato C)).

 

TITOLO II

INDENNITA’

Art. 2
Criteri generali in materia indennitaria

1. Le indennità previste da questo accordo sono dirette a compensare lo svolgimento di specifiche attività che richiedano particolare impegno o che siano obiettivamente disagiate.

2. Le indennità di cui al comma 1 sono corrisposte negli importi e secondo le modalità previste da questo accordo per l’effettiva durata dello svolgimento delle predette attività. Il venir meno, nell’attività svolta, dei requisiti di cui al comma 1 o l’assegnazione del lavoratore, nell’ambito delle mansioni proprie della categoria/livello di appartenenza, ad attività diverse non altrettanto caratterizzate, importa la contemporanea cessazione del diritto al relativo trattamento indennitario già in godimento.

3. Le indennità di questo accordo sono corrisposte per dodici mensilità salvo quanto previsto da specifiche disposizioni.

 

Art. 3
Costituzione e ripartizione del fondo per l’indennità per area direttiva

1. Per la Provincia autonoma di Trento, a far data dall’1.1.2007 e a regime, il fondo per l’indennità per area direttiva è rideterminato nell’importo di € 794.000,00 esclusi oneri riflessi. Le suddette risorse possono essere integrate dalla Provincia di una quota, comunque non superiore a quella capitaria ordinaria, relativamente al personale transitato nei ruoli provinciali dalla Regione Trentino Alto-Adige. Per gli Enti funzionali il fondo per l’indennità per area direttiva è rideterminato proporzionalmente secondo una quota capitaria standard comunicata dalla Provincia.

2. Il fondo di cui al comma 1, decurtato delle risorse utilizzate per le finalità di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 4, viene suddiviso per il 70% tra i Dipartimenti e strutture equiparate in modo proporzionale al numero di dipendenti inquadrati nel livello evoluto della categoria C e nel livello base ed evoluto della categoria D, considerati all’1 gennaio dell’anno di riferimento del fondo. Non sono considerati i dipendenti cui sia stata attribuita l’indennità di cui agli articoli 119, fatto salvo il personale di supporto amministrativo e 120 del C.C.P.L. 2002-2005 e all’art. 45 del presente accordo, nonché i dipendenti cui è attribuita l’indennità forestale pensionabile. Il restante 30% del fondo viene suddiviso tra le strutture non considerate ai fini della precedente ripartizione e ad incremento della quota di finanziamento di ciascun Dipartimento in relazione ad una valutazione delle necessità effettuata dall’Amministrazione, sentiti i Dirigenti generali.

3. Con oneri a carico della Provincia o dell’ente, l’indennità può essere aumentata fino al 100% per rispondere a esigenze connesse alla valorizzazione di posizioni di particolare specializzazione o con ruoli di coordinamento per un contingente prefissato di posizioni a livello dipartimentale quantificato in misura inversamente proporzionale al numero di articolazioni organizzative riscontrabili presso gli stessi dipartimenti o presso le strutture che agli stessi fanno capo. La misura dell’indennità così come incrementata ai sensi del presente comma costituisce limite di cumulabilità con altre indennità fisse.

[4. L’indennità, nella misura di cui al comma 3, può essere attribuita anche negli Enti funzionali della Provincia sprovvisti di uffici nel proprio assetto organizzativo per remunerare posizioni lavorative comportanti il coordinamento di gruppi di lavoro, settori o progetti di particolare rilevanza. L’individuazione di cui al comma 3 avviene nel limite massimo dichiarato compatibile dalla Provincia.] (@)

 (@) Comma 4 sostituito dall'art. 43 Accordo per il rinnovo del CCPL quadriennio 2006-2009 - biennio 2008-2009 del 22 settembre 2008

Art. 4
Erogazione dell’indennità per area direttiva

1. L’indennità per area direttiva è erogata a valere sul fondo di cui all’art. 3, alle posizioni di lavoro individuate con i criteri e le modalità di cui agli artt. 121 e 122 del C.C.P.L. 2002-2005.

2. Alle posizioni di lavoro di seguito descritte l’indennità per area direttiva spetta per l’importo minimo garantito di € 2.844,00 annui lordi: responsabili di settore del Servizio Gestione strade; responsabile Laboratorio prove materiali; responsabile del Cantiere provinciale della viabilità; responsabile del Cantiere provinciale del Servizio Bacini montani; responsabile del Cantiere della protezione civile; responsabile Cantiere del Servizio Ripristino e valorizzazione ambientale; responsabili Centri per l’impiego; delegati alla firma dei titoli di spesa.

3. Con riferimento alle strutture che possono dotarsi di un servizio di prevenzione e protezione interno, fatto salvo quanto previsto per i casi di amministrazione diretta di cantieri ai sensi dell’art. 10, comma 6, dell’allegato E/3 del C.C.P.L. 2002-2005, secondo specifiche disposizioni della Giunta provinciale, al personale responsabile designato, anche tra quello appartenente al Nucleo di prevenzione e protezione, con atto formale del rispettivo dirigente spetta, dalla data della nomina e per la durata dell’incarico medesimo, l’indennità per area direttiva per un importo minimo garantito di € 1.716,00 annui lordi. Nell’eventualità in cui sia stato designato un responsabile di prevenzione e protezione per due o più strutture la misura dell’importo minimo garantito viene aumentata del 10%.

4. L’indennità per area direttiva è differenziata fra un importo minimo di € 1.716,00 e l’importo massimo di € 4.400,00 in relazione al budget assegnato alla struttura.

 

Art. 5
Indennità per particolari attività

Al personale inquadrato nelle sotto elencate categorie, livelli e/o figure professionali, cui sia affidata, con formale provvedimento, la responsabilità di coordinamento di gruppi di lavoro o di squadre di operai, è attribuita un’indennità, su individuazione del Dirigente di Servizio, d’intesa con il Dirigente del Servizio per il Personale, negli importi che seguono:

IMPORTI

INQUADRAMENTO E ATTIVITA’

€ 552,00

categoria B evoluto e C base assegnato al Servizio Bacini Montani per lo svolgimento di attività di cantiere in amministrazione diretta

€ 804,00

categoria B evoluto e C base assegnato al Servizio Bacini Montani per lo svolgimento di attività di cantiere in amministrazione diretta con compiti connessi all’attuazione della normativa in materia di sicurezza (preposti)

€ 552,00

categoria B, livello evoluto e C base per lo svolgimento di attività di vicario del responsabile delle sedi periferiche dei Centri per l’impiego, in mancanza di figure di categoria/livello superiore

€ 552,00

categoria B, livello base ed evoluto, personale addetto alla manutenzione stradale responsabile di squadre di operai;

categoria B, livello evoluto, capo operai;

categoria C, livello base, coordinatore specializzato di squadra operaia e di vigilanza e personale che svolge attività di coordinamento di squadre di operai interne ed esterne relative agli aspetti di gestione del patrimonio provinciale

€ 775,00 per 13 mensilità

categoria C, livello base, Assistente ad indirizzo socio assistenziale che svolge attività educativa e di coordinamento

€ 264,00 per 13 mensilità

categoria A, personale che presti servizio presso il Centro per l’Infanzia o presso scuole dell’infanzia

€ 348,00

categoria B, livello base, operatore dei servizi ausiliari con attività di coordinamento di sedi ivi compreso il Centro posta per il personale di categoria B evoluto;

categoria B, livello base, operatore dei servizi ausiliari cui sono affidati compiti di coordinamento della funzione di custodia museale

€ 288,00 per tredici mensilità

Figura professionale di Cuoco specializzato per il possesso dell’abilitazione HACCP

2. La spesa di questo articolo, esclusi gli oneri riflessi, non può superare € 75.000,00.

3. L’indennità per particolari attività è ridotta, in caso di assenze (escluse le ferie e gli infortuni) superiori a 30 giorni continuativi o per periodi multipli, nella misura di 1/12 dell’importo annuo attribuito. Per tali periodi l’indennità è attribuita, a seguito di provvedimento formale, al personale eventualmente incaricato della sostituzione.

4. All’inizio di ciascun anno, il Dirigente del Servizio per il Personale informa le organizzazioni sindacali circa il numero e le categorie/livelli dei dipendenti interessati all’indennità di questo articolo.

5. Al personale inquadrato nella categoria A, figura professionale di Addetto ai servizi ausiliari, che presti servizio presso le scuole dell’infanzia, cui veniva corrisposta l’indennità di cui all’art. 44, comma 10, del C.C.P.L. 1997 sottoscritto in data 17 novembre 1997, è attribuita l’indennità di cui all’art. 12, comma 1, quinto capoverso dell’Accordo di settore di data 21 settembre 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, negli importi e decorrenze ivi previste.

6. Al personale ausiliario delle scuole dell’infanzia e del Centro per l’Infanzia che garantisca, nel rispetto della normativa vigente il servizio di preparazione dei pasti in caso di assenza o impedimento temporaneo del cuoco, viene corrisposta una indennità giornaliera di € 14,20.

 

Art. 6
Indennità per attività disagiate

1. L’indennità giornaliera per attività disagiate è corrisposta nella misura di € 3,00 per i soli periodi di servizio effettivamente prestati al personale addetto:

2. L’indennità di cui al comma 1 è corrisposta nella misura di € 4,50 per i soli periodi effettivamente prestati al personale addetto:

[3. Al personale addetto all’attività di bitumatura stradale la misura dell’indennità di cui al comma 2, cumulabile anche con altre indennità in deroga all’art. 22, è determinata in € 39,00 per ogni giorno di effettivo svolgimento di tale attività. Al personale che percepisca la suddetta indennità non spetta il rimborso del pasto e del pernottamento o altri eventuali trattamenti sostitutivi.] (*)

4. L’indennità giornaliera di questo articolo non può superare su base annua, ad eccezione del comma 3, l’importo di € 1.440,00.

(*) comma 3 sostituito con art. 2 dell'accordo modificativo sottoscritto in data 22 aprile 2008

 

Art. 7
Indennità di lingue

1. Ai dipendenti assegnati a strutture, individuate dall’Amministrazione, che richiedono istituzionalmente un uso frequente della lingua straniera spetta, a seguito di accertamento delle conoscenza delle lingue, sulla base di apposita disciplina di cui all’Allegato A), una indennità mensile lorda nella misura compresa fra € 57,00 ed € 170,00.

2. L’indennità è corrisposta a partire dal mese successivo a quello di conclusione delle prove ed è ridotta, in caso di assenze (escluse le ferie e gli infortuni) superiori a 30 giorni continuativi o per periodi multipli, nella misura di 1/12 dell’importo annuo attribuito.

3. Al personale provinciale che occupi posizioni lavorative che necessitano di uso frequente e sistematico della lingua ladina, la cui conoscenza sia stata accertata con le modalità di cui all’art. 3 del D.Lgs. 16 dicembre 1993, n. 592 e s.m., verrà estesa un’indennità mensile con le modalità e nelle misure che saranno eventualmente individuate nell’accordo di settore riguardante i dipendenti comunali.

 

Art. 8
Indennità per il personale responsabile di cantiere in servizio presso il Servizio Bacini montani

1. Al personale inquadrato nella figura professionale di operaio specializzato (categoria B, livello evoluto) assegnato al Servizio Bacini montani, che durante la stagione lavorativa svolge funzioni di responsabile di cantiere è corrisposta, per il periodo di svolgimento delle predette funzioni, un’indennità annua lorda di € 1.164,00 per tredici mensilità.

2. E’ fatta la salva la corresponsione dell’indennità di cui all’art. 5. L’individuazione del personale incaricato delle funzioni di responsabile di cantiere è effettuata con determinazione del dirigente competente.

3. L’indennità di cui al comma 1 è riassorbita in caso di passaggio alla categoria C, livello base. L’eventuale differenza tra il trattamento economico conseguito per effetto del passaggio costituito da - stipendio, indennità integrativa speciale e assegno annuo lordo - e il trattamento in godimento prima del passaggio alla categoria C costituito da -stipendio, indennità integrativa speciale, assegno annuo lordo e indennità di cui al comma 1- è conservata fino al momento in cui il dipendente consegua un trattamento economico superiore.

 

Art. 9
Assegno incaricati delle funzioni di ispettori del lavoro

1. Ai dipendenti provinciali incaricati delle funzioni di ispettore del lavoro con disposizione dell’Amministrazione è corrisposto, per la durata dell’incarico, un assegno pari a € 3.000,00 annui lordi corrisposti per 13 mensilità.

 

Art. 10
Assegno agli incaricati delle funzioni di ispettore ambientale e delle funzioni ispettive del Servizio Minerario

1. Ai dipendenti provinciali incaricati delle funzioni di ispettore ambientale individuate con disposizione dell’Amministrazione, muniti di relativo tesserino di riconoscimento, nonché delle funzioni ispettive nell’ambito del Servizio Minerario è corrisposto, per la durata dell’incarico, un assegno per tredici mensilità pari a € 2.550,00 annui lordi.

2. Nel caso in cui i dipendenti di cui al comma 1 svolgano attività di consulente tecnico dell’autorità giudiziaria, l’assegno di cui al comma 1 può essere incrementato individualmente di una percentuale pari al 25% delle spese liquidate a favore dell’Amministrazione per un tetto massimo di € 1.500,00 annui lordi.

 

Art. 11
Indennità per personale incaricato di funzioni di polizia giudiziaria

1. Per le attività di polizia giudiziaria, per ogni giornata di svolgimento delle attività ispettive esterne, è corrisposta un’indennità di € 4,50 ove non siano corrisposte le indennità di cui agli artt. 9 e 10 di questo accordo, nonché le indennità per i sorveglianti idraulici, per le guardie ittico-venatorie, per il personale che svolga attività disagiate e per il personale che beneficia dell’indennità forestale o del relativo assegno personale.

 

Art. 12
Indennità per il Responsabile del Nucleo di prevenzione e protezione

1. Al funzionario cui è attribuito dalla Giunta provinciale l’incarico di responsabile del nucleo di prevenzione e protezione di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, è attribuita, per la durata dell’incarico medesimo, un’indennità annua lorda di € 12.000,00 corrisposta per tredici mensilità.

 

Art. 13
Indennità personale Motorizzazione civile

1. Al personale assegnato alla struttura competente in materia di Motorizzazione civile è corrisposta una indennità di € 6,24 per ogni giornata di prestazione effettiva per lo svolgimento di operazioni di revisione/collaudo, per gli esami di guida, per gli esami nautici e quelli finalizzati al rilascio dell’ADR. Con accordo decentrato a livello di dipartimento competente in materia di personale sono definite le modalità per l’erogazione dell’indennità per il personale addetto ai controlli tecnici su strada con il centro mobile per le revisioni.

2. Qualora le operazioni di cui al precedente comma siano svolte fuori dalla sede di servizio, al personale viene corrisposta una ulteriore indennità di € 5,00. Al personale che percepisce la suddetta indennità non spetta l’indennità di missione o altri eventuali futuri trattamenti sostitutivi, fatti salvi i trattamenti di miglior favore.

3. L’Amministrazione si impegna ad assicurare una tendenziale rotazione degli incarichi nelle operazioni di revisione ed esami.

4. Con contrattazione decentrata possono essere definite le modalità di attribuzione di una incentivazione oraria, nella misura massima del 70% di un’ora di lavoro straordinario, per il personale che, al di fuori dell’orario di servizio, presta attività di revisione e di esaminatore ed al personale adibito all’attività di supporto per le medesime attività. Alla relativa spesa si fa fronte con risorse derivanti dall’1% dell’importo riscosso ogni anno ai sensi della legge n. 870/86 e s.m..

5. L’indennità di cui al comma 1 è estesa anche al personale che svolge, in quanto assegnato alla struttura competente, gli esami per il conseguimento dell’abilitazione a conducente di impianti a fune.

 

Art. 14
Indennità per messa a disposizione di personale provinciale per la temporanea reggenza o supplenza di sedi segretarili

1. Al personale dipendente della Provincia autonoma di Trento in possesso dei requisiti professionali, che venga messo a disposizione per assumere temporaneamente le funzioni di segretario comunale o comprensoriale, compete, oltre al rimborso delle spese, un’indennità fissa pari ad € 775,00 mensili lordi. Durante tale periodo è sospesa l’attribuzione di qualsiasi diverso trattamento accessorio o comunque collegato alla funzione esercitata presso la Provincia autonoma di Trento.

 

Art. 15
Flessibilizzazione d’orario

1. Nell’ambito della quota del fondo per la produttività e il miglioramento dei servizi relativa alla flessibilizzazione d’orario di cui alla lett. d) dell’art. 98 del C.C.P.L. 2002-2005, al personale in servizio in turni pomeridiani per l’orario prestato dopo le ore 18.00 compete un compenso accessorio ragguagliato ad ora, retribuito con una maggiorazione percentuale del 30% di 1/156 dello stipendio tabellare base iniziale mensile, dell’indennità integrativa speciale e del rateo di tredicesima mensilità delle anzidette voci retributive. La medesima indennità viene corrisposta per i turni svolti nella sesta giornata ove l’orario sia normalmente ripartito per chi opera nel Servizio su cinque giorni. L’Amministrazione regola, in quanto necessario, l’applicazione gestionale di questo comma.

2. Negli accordi decentrati che prevedano lo svolgimento di attività con orari plurisettimanali e annuali possono essere retribuite in relazione ad un preminente interesse dell’Amministrazione, le ore eccedenti l’orario medio settimanale con l’indennità di cui al comma 1.

3. Al personale inquadrato in qualifica fino al C base, il cui servizio sia organizzato su turni, mattutini e/o pomeridiani, e qualora l’inizio del turno avvenga prima delle ore 7 o la conclusione dopo le ore 19, viene corrisposta un’indennità oraria pari a quella di cui al comma 1, per ogni ora o frazione di ora superiore a 35 minuti, limitatamente alle ore antecedenti o successive le fasce obbligatorie di orario previsto per la generalità dei dipendenti del Servizio in cui l’interessato presta la propria attività.

4. L’indennità di cui al comma 3 può essere corrisposta anche al personale preposto all’attività di vigilanza e controllo assegnato all’A.P.P.A. – Ispettori ambientali muniti di apposito tesserino rilasciato dall’Amministrazione – e agli Ispettori del lavoro nonché al personale dell’Ufficio polizia amministrativa che svolga attività ispettiva nelle ore sopra specificate con calcolo dell’indennità riferito ai medesimi orari.

5. L’indennità oraria di cui al comma 1 è aumentata fino al triplo per il personale utilizzato in via ordinaria nella giornata di sabato e qualora l’orario della generalità del personale che opera nello stesso servizio sia articolato su cinque giornate.

6. Le indennità di cui ai commi 3 e 4 sono corrisposte in sostituzione dell’indennità di cui all’art. 112 del CCPL 2002-2005.

 

Art. 16
Indennità di sede disagiata

1. Al personale assegnato al Centro di ecologia alpina è corrisposta una specifica indennità di € 15,00 per i giorni di effettiva presenza presso la sede del Centro – Viote del Monte Bondone.

2. Al personale dell’Ente Parco Paneveggio – Pale di S.Martino, al quale non sia assicurata la possibilità di trasporto pubblico per recarsi alla sede di servizio, è corrisposta una indennità giornaliera di 3,00 €.

 

Art. 17
Indennità di sportello

1. Al personale appartenente alla categoria B evoluto, C base e/o categoria/livello superiore, addetto all’attività di sportello al pubblico è attribuita un’indennità giornaliera di € 3,00 per ogni giornata di prestazione effettiva. Spetta all’organo di governo dell’ente, previa informazione sindacale, l’individuazione delle strutture con sportelli al pubblico caratterizzate da un alto livello di polivalenza e/o complessità delle operazioni per le quali spetta una maggiorazione dell’indennità del 100%. Il compenso compete per ogni giornata di servizio al pubblico prestata in via continuativa ed esclusiva per una durata non inferiore alle tre ore. La medesima non spetta a chi svolge l’attività con carattere di saltuarietà nell’ambito della giornata. All’individuazione del personale avente diritto provvede il dirigente del Servizio competente, d’intesa con il dirigente del Servizio per il Personale.

2. L’importo complessivo della spesa per indennità di sportello assorbe risorse contrattuali per un importo di € 80.000,00 annui esclusi oneri riflessi, fatta eccezione per l’incremento potenziale di cui al comma 1.

 

Art. 18
Trattamento economico del personale provinciale assegnato all’Ufficio di Bruxelles

1. Al personale provinciale che presta servizio presso l’Ufficio per i rapporti con l’Unione europea sono attribuite, oltre al trattamento economico spettante, le seguenti indennità:

A) personale che presta servizio presso l’Ufficio in via saltuaria e comunque per brevi periodi: è confermata l’attribuzione dello specifico trattamento economico di missione;

B) personale che presta servizio presso l’Ufficio in via continuativa e che non risiede in Belgio:

    a) attribuzione di una indennità mensile per servizio all’estero di € 3.409,00 mensili lordi;
    b) rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno, da Bruxelles a Trento, una volta ogni trimestre;
    c) rimborso delle spese di viaggio per ogni rientro richiesto per esigenze di servizio.

C) personale che presta servizio in via continuativa presso l’Ufficio e che risiede in Belgio:

a) attribuzione di una indennità mensile per servizio all’estero di € 2.272,00 mensili lordi;
b) rimborso delle spese di viaggio per ogni rientro richiesto per esigenze di servizio.

2. Tale trattamento è attribuito per tutto il periodo di assegnazione all’Ufficio, ivi inclusi periodi festivi e prefestivi ed i periodi di ferie. Per i periodi di malattia e infortunio l’indennità spetta solo se il periodo è trascorso a Bruxelles. L’indennità mensile per servizio all’estero è ridotta, in caso di assenze (escluse le ferie e gli infortuni) superiori a 30 giorni continuativi o per periodi multipli, nella misura di 1/12 dell’importo attribuito. In caso di aspettativa per maternità i trattamenti di cui alle lettere A), B) e C) sono sospesi. L’indennità mensile per servizio all’estero può essere ridotta in accordo con la persona interessata, contemperate le reciproche esigenze.

3. Al personale di cui alle lettere A) e B) nel caso debba compiere viaggi di missione di servizio, ivi inclusi quelli a Trento, è attribuito il trattamento di missione limitatamente al rimborso delle spese di viaggio.

4. Al personale con qualifica di dirigente o direttore l’indennità spetta nelle misure previste per il restante personale, salvo diverse misure previste dai rispettivi contratti collettivi.

5. Al personale di questo articolo si applica, in quanto compatibile, la normativa prevista per il restante personale provinciale. Per quanto riguarda il calendario di lavoro, in assenza di regolamentazione specifica, si fa riferimento alle giornate festive previste dalla legislazione e dagli accordi sindacali per il personale dipendente dell’Unione Europea.

 

Art. 19
Indennità per il personale assegnato agli uffici di Roma

1. Al personale assegnato agli uffici provinciali con sede in Roma o che, pur essendo assegnato ad altre strutture, presta il proprio servizio presso i medesimi uffici provinciali, è corrisposta una specifica indennità di € 200,00 mensili lordi che è ridotta, in caso di assenze (escluse le ferie e gli infortuni) superiori a 30 giorni continuativi o per periodi multipli, nella misura di 1/12 dell’importo attribuito.

 

Art. 20
Indennità per rappresentanza dell’Amministrazione in sede contenziosa

1. Al personale che non sia inquadrato nella figura professionale di avvocato cui sia attribuita con formale incarico la rappresentanza in udienza dell’Amministrazione presso le Commissioni Tributarie nonché avanti la Magistratura Ordinaria e Onoraria spetta una indennità per ogni causa nella misura di € 100,00 ad incarico, raddoppiata nel caso di esito favorevole per l’Amministrazione.

 

Art. 21
Indennità di collaudo di concessioni idriche

1. Al personale provinciale incaricato dello svolgimento dell’attività di collaudo delle concessioni di derivazione d’acqua secondo quanto disposto dall’art. 1 bis della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 e ss.mm. è attribuita una indennità, nel limite massimo di annui lordi € 8.500,00.

2. La disciplina dell’indennità di collaudo di concessioni idriche é determinata con accordo decentrato stipulato a livello di dipartimento competente in materia di personale.

3. Al finanziamento dell’indennità di cui al comma 1 si provvede con le somme versate alla Provincia dai concessionari delle derivazioni d’acqua.

4. L’indennità di cui al comma 1 è cumulabile con altre indennità fisse (es. indennità area direttiva e altre indennità corrisposte per almeno 12 mensilità) fino a concorrenza di annui lordi € 8.500,00.

 

Art. 22
Cumulabilità delle indennità

1. Salvo quanto previsto da specifiche disposizioni, il dipendente non può cumulare indennità fisse per un importo complessivo superiore a € 4.400,00 annui lordi. Sono cumulabili per lo stesso periodo temporale le indennità per i lavori disagiati. Nel caso in cui la verifica del rispetto del limite di cumulabilità non possa essere effettuata tempestivamente, la stessa può avvenire al termine del periodo di riferimento. In tal caso l’eventuale recupero è effettuato in un’unica soluzione con la prima mensilità utile successiva alla verifica.

 

Art. 23
Personale ex ANAS

1. Gli incrementi retributivi di carattere generale, che decorrono dall’1 gennaio 2006 in poi, attribuibili ai dipendenti provenienti dall’ANAS, sono riassorbiti nell’assegno personale in godimento nella misura del 25%. I maggiori oneri derivanti da questo comma sono posti a carico delle risorse relative al finanziamento del C.C.P.L. 2006-2007.

 

TITOLO III

PRODUTTIVITA’

Art. 24
Individuazione delle quote del fondo per la produttività ed il miglioramento dei servizi

1. Il fondo per la produttività ed il miglioramento dei servizi, costituito ai sensi dell’art. 97, comma 2, del C.C.P.L. 2002-2005, è suddiviso, a decorrere dall’anno 2007, in due quote denominate quota A) e quota B).

2. La quota A) finanzia la continuità e la regolarità della prestazione collegata alla presenza in servizio negli importi di cui all’art. 25.

3. La quota B), quantificata come differenza tra il fondo totale e la quota A), è destinata al finanziamento delle voci b), c), d), e), f) del comma 1 dell’art. 98 del C.C.P.L. 2002-2005. In ogni caso, nell’ambito della quota B) una quota non inferiore al 10% del fondo costituito ai sensi del comma 1 deve essere destinata alla causale di cui alla lettera c) del comma 1 dell’art. 98 del C.C.P.L. 2002-2005.

4. I compensi corrisposti ai dipendenti sulla quota B) non sono utili ai fini del TFR.

 

Art. 25
Importi e disposizioni operative per l’erogazione della quota A)

1. Ai fini dell’erogazione del fondo per la produttività ed il miglioramento dei servizi per la quota A), gli incentivi collegati alla presenza sono stabiliti nelle seguenti misure lorde annue complessive:

 

categoria A

€ 561,00

categoria B livello base

€ 646,00

categoria B livello evoluto

€ 706,00

categoria C livello base

€ 806,00

categoria C livello evoluto

€ 937,00

categoria D livello base

€ 1.125,00

categoria D livello evoluto

€ 1.334,00

2. I criteri di erogazione della quota A) del fondo sono quelli previsti dall’art. 99 del C.C.P.L. 2002-2005.


Art. 26
Budget di struttura per l’erogazione della quota B)

1. Ai fini dell’erogazione della quota B) del fondo per la produttività e per il miglioramento dei servizi, il Dipartimento competente in materia di personale attribuisce un budget di struttura a ciascun Dipartimento e Agenzie equiparate, sulla base del personale assegnato nelle strutture ricomprese in ciascuno di essi. L’Amministrazione determina idonee modalità di distribuzione delle risorse alle strutture organizzative estranee ai Dipartimenti e Agenzie equiparate.

2. In occasione del riparto di cui al comma 1, il Dipartimento competente in materia di personale predetermina la quota di risorse da destinare all’implementazione di progetti sperimentali e/o straordinari o per particolari finalità tenuto conto di quanto previsto all’art. 24, co. 3.

3. Ciascun Dipartimento e Agenzie equiparate provvedono alla ripartizione delle risorse di cui alla quota B) fra le rispettive strutture.

 

Art. 27
Erogazione della quota B)

1. Il dirigente può utilizzare le risorse disponibili a livello di struttura nell’ambito della quota B) per remunerare le voci di cui alle lettere b), c), d), e), f) dell’art. 98 del C.C.P.L. 2002-2005.

2. In deroga a quanto previsto dall’art. 98 del CCPL 2002-2005, le risorse non utilizzate per le finalità di cui alle lettere b), c), d, e), ed f),residuate alla fine dell’anno di riferimento possono essere utilizzate nei successivi esercizi finanziari per il finanziamento della quota B).

3. La liquidazione della quota B) avviene attraverso apposita modulistica predisposta dal Servizio per il Personale da inviare all’Ufficio previdenza e stipendi.

 

Art. 28
Progetti di produttività
[lett. c) art. 98 C.C.P.L. 2002-2005]

1. I progetti di produttività di cui alla lettera c) dell’art. 98 del C.C.P.L. 2002-2005, incentivabili tramite le risorse della quota B) appositamente riservate ai sensi dell’art. 26, co. 3, remunerano le iniziative finalizzate in generale a migliorare l'efficenza, l'efficacia e l'economicità delle attività attraverso l'instaurazione, anche combinata, di azioni di:

  1. riduzione dei tempi di risposta dell'amministrazione alle istanze dei cittadini;

  2. reingegnerizzazione delle procedure al fine di conseguire economie nell'utilizzo di risorse professionali e materiali;

  3. miglioramento dei livelli di informazione sia interna, che esterna dell'amministrazione;

  4. incremento della produttività del lavoro;

  5. informatizzazione di processi, dati, informazioni;

  6. formazione del personale sul posto di lavoro al di fuori delle iniziative promosse dall'Ente;

  7. implementazione di un sistema di controllo di gestione nell'ambito delle linee guida fissate dall'ente;

  8. realizzazione di dispense, dossier, studi e ricerche, manuali operativi utili per il settore di impiego.

2. L'Ente può individuare specifici settori di attività o particolari progetti dichiarati prioritari.

 

Art. 29
Caratteristiche

1. I progetti di produttività, per essere ammessi a finanziamento, devono prevedere:

  1. un'analisi dettagliata della situazione esistente sulla quale si intende intervenire;

  2. una analitica presentazione degli obiettivi che si intendono raggiungere;

  3. una adeguata rappresentazione delle azioni da intraprendere per il raggiungimento degli obiettivi;

  4. i metodi di misurazione per la verifica dei risultati del progetto;

  5. i tempi di realizzazione del progetto e gli eventuali momenti di verifica dello stato di avanzamento dello stesso;

  6. l'analisi comparativa costi/benefici del progetto anche nel caso in cui i risultati del progetto abbiano caratteristiche qualitative;

  7. l'individuazione del personale coinvolto e dei compiti individuati per ciascuno;

  8. l'entità delle risorse incentivanti richieste per il progetto con le relative misure individuali.

2. La valutazione sull’ammissibilità spetta al Dirigente responsabile della struttura che provvede ad approvarli.

3. I progetti disciplinati da questo articolo sono oggetto di informazione.

 

Art. 30
Vincoli realizzativi

1. Il personale coinvolto nei progetti di produttività non è di norma distolto dalle ordinarie attività e quindi, salvo motivate eccezioni, partecipa al progetto in eccedenza al proprio ordinario impegno lavorativo inteso in termini non di orario, ma di rendimento.

2. Il progetto può anche riguardare la realizzazione di attività ordinarie, qualora vi siano incrementi di produttività; nel caso in cui il progetto consista in attività informatiche, lo stesso deve risultare compatibile con le scelte in materia dell'ente.

3. L'entità delle risorse assegnate al progetto è proporzionato all'impegno richiesto, ma soprattutto al "valore" dei risultati conseguibili dal progetto stesso.

4. Al termine dell’attività di progetto, il Dirigente certifica se il progetto ha raggiunto gli obiettivi previsti.

5. La liquidazione degli incentivi avviene alla conclusione dei progetti o annualmente sulla base di stati di avanzamento delle iniziative per i progetti pluriennali, mediante apposito modello di liquidazione predisposto dal Servizio per il Personale. La liquidazione è trasmessa all’Ufficio previdenza e stipendi per il pagamento dei compensi. In ogni caso ogni responsabilità in ordine alla liquidazione dei compensi previsti dal presente comma è posta in capo ai dirigenti delle strutture organizzative coinvolte.

6. Gli incentivi individuali dovranno essere compresi tra un minimo di 250,00 euro a progetto ed un massimo di 2.500,00 euro annuali.

 

Art. 31
Incentivi di cui alle lett. d), e) ed f) art. 98 C.C.P.L. 2002-2005

1. Nell’ambito della quota B) è possibile remunerare le attività richiamate dall’art. 98 del C.C.P.L. 2002-2005 alle lettere d), e), ed f).

2. Gli incentivi erogati secondo questo articolo sono compresi tra un minimo di 250,00 euro e un massimo di 2.500,00 euro annuali e sono cumulabili con quelli di cui all’art. 30, comma 6, nel limite massimo di € 2.500,00 annui lordi.

 

Art. 32
Contrattazione decentrata

1. Prima di utilizzare le risorse della quota B) del fondo produttività, i Dipartimenti stipulano un accordo decentrato sulle modalità di utilizzo delle risorse e le linee generali dei progetti tenuto conto di quanto previsto dal presente Titolo. Tali accordi devono essere inviati all’APRAN.

 

Art. 33
Comunicazioni al Nucleo di Valutazione

1. Nell’ambito della procedura di valutazione della dirigenza, il Nucleo di cui all’art. 19 della legge provinciale n. 7 del 1997 tiene conto delle modalità di utilizzo delle risorse di cui all’art. 26.

2. Il Dipartimento competente in materia di personale comunica i budget attribuiti alle diverse strutture e annualmente invia un report in forma statistica con le attribuzioni per struttura degli incentivi di questo accordo.

 

Art. 34
Economie di gestione

1. Per la Provincia autonoma di Trento, entro il mese di gennaio di ciascun anno l’Amministrazione determina le risorse generate da economie di gestione da finalizzare alla quota B) del fondo per la produttività e il miglioramento dei servizi. Le suddette risorse sono quantificate sulla base del 60% delle minori spese verificate per l’anno precedente costituite dalle seguenti prevalenti tipologie:

- personale cessato dal servizio a qualsiasi titolo e non sostituito;
- personale assente per periodi superiori a 50 giorni e non sostituito;
- minori spese sui budget assegnati per lavoro straordinario e viaggi di missione;
- altre tipologie individuate dall’ente.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono valutate comunque obbligatoriamente al netto delle economie ascrivibili ai vincoli posti dal patto di stabilità interno o da altre disposizioni della legislazione nazionale o provinciale vincolanti per l’Amministrazione.

3. Le risorse di cui al comma 1 sono ridistribuite di norma mediante budgetizzazione a favore dei dipartimenti con riferimento principale alle strutture che le hanno determinate.

4. Questo articolo acquista efficacia a partire dal 1° gennaio 2007, con riferimento alle economie conseguite nell’anno 2006.

 

Art. 35
Disposizioni finali in materia di produttività

1. Al Dipartimento Affari finanziari possono essere assegnate risorse in aggiunta rispetto alla quota B) fino ad un massimo dell’ 1% delle somme riscosse in via definitiva a seguito dell’attività di accertamento tributario. Le modalità di utilizzo e di liquidazione di tali ulteriori risorse sono individuate con apposito provvedimento della Giunta provinciale previa concertazione sindacale.

 

 

TITOLO IV

NORME PER PARTICOLARI CATEGORIE DI PERSONALE

Art. 36(^)
Indennità di volo

[1. Al personale inquadrato nella figura professionale di pilota di elicottero l’indennità di volo è corrisposta nella misura di € 2.500,00 mensili lordi.

2. L’indennità di volo è ridotta per le situazioni di status che prevedano la riduzione dello stipendio; la stessa è corrisposta per i primi 12 mesi di assenza dovuti a malattia, inidoneità temporanea ed infortunio dipendenti da cause di servizio. Qualora la malattia, inidoneità temporanea o l’infortunio non siano dipendenti da causa di servizio, l’indennità è corrisposta per intero per i primi otto mesi ed al 50% per i successivi quattro mesi. Ai fini della maturazione dei predetti periodi si sommano le assenze verificatesi per malattia, inidoneità temporanea o l’infortunio nel triennio precedente l’episodio morboso in corso.

3. Fino ad eventuale iscrizione al fondo volo, nel caso di inidoneità alle mansioni di pilota di elicottero, accertata dai competenti organi, ma di idoneità allo svolgimento di altre mansioni, il dipendente può, a domanda, essere inquadrato nella figura professionale di pilota non operativo, con l’affidamento di compiti e mansioni correlate alla propria esperienza professionale. Il dipendente mantiene quanto ha in godimento a titolo di maturato economico. In aggiunta al trattamento economico correlato alla categoria e livello di inquadramento, al dipendente sono corrisposti, a partire dalla data di perdita brevetto e a condizione che sia stata liquidata la somma assicurata per perdita brevetto di cui all’articolo 39:

  1. a titolo di assegno personale di salvaguardia pensionabile, il 50% dell’indennità di volo in godimento;

  2. a titolo di assegno personale pensionabile di carattere accessorio, il 20% dell’indennità di volo in godimento.

Gli assegni personali di cui ai precedenti punti a) e b) sono corrisposti per tredici mensilità e sono riassorbibili con ogni miglioramento economico della retribuzione fondamentale nella misura del 40%. In ogni caso il riassorbimento viene effettuato a partire dall’assegno personale pensionabile non in quota A).

4. L’indennità di volo è corrisposta nella misura del 50 per cento nei confronti del personale neo assunto fino alla certificazione, da parte dell’organo competente, dell’avvenuta acquisizione dell’operatività su almeno uno degli elicotteri in dotazione alla Provincia autonoma di Trento.]

 (^) Art. 36 sostituito dall'art. 1 Accordo modificativo del 25 maggio 2009

 

Art. 37
Prolungamento dell’orario di lavoro

1. L’indennità di volo compensa, in aggiunta al corrispettivo spettante per lavoro straordinario, il prolungamento dell’orario di lavoro che viene effettuato per esigenze di servizio al fine di garantire l’espletamento del servizio di elisoccorso per tutta la durata delle "effemeridi".

2. Al personale che per esigenze di servizio prolunga il normale orario di lavoro per i fini di cui al precedente comma, spetta il rimborso chilometrico unicamente nel caso in cui abbia avuto doppio accesso al lavoro durante il normale turno di lavoro o in quanto abbia prestato servizio in giorni in cui non era tenuto a prestare lavoro.

 

Art. 38
Indennità per gli incarichi di post holder

1. Al personale cui siano affidati, ai sensi della normativa aeronautica vigente, gli incarichi di "post holder" sono corrisposte, a decorrere dalla data di attribuzione degli incarichi medesimi, le seguenti indennità mensili lorde:

INCARICO

INDENNITA’ MENSILE LORDA

FLIGHT OPERATIONS POST HOLDER

€ 865,00

MAINTENANCE POST HOLDER

€ 765,00

CREW TRAINING POST HOLDER

€ 432,00

GROUND OPERATIONS POST HOLDER

€ 432,00

FLIGHT SAFETY POST HOLDER

€ 432,00

2. L’accettazione degli incarichi di post holder da parte del personale individuato dal dirigente generale del Dipartimento competente in materia di Protezione civile è obbligatoria.

3. La corresponsione delle indennità di questo articolo è sospesa in caso di intervenute significative variazioni, a livello nazionale, in ordine alle caratteristiche tecniche e alle funzioni svolte nell’ambito dei suddetti incarichi. In conseguenza di ciò, si provvederà alla tempestiva convocazione delle parti negoziali per la revisione di dette indennità nell’ambito di apposito accordo stralcio.

 

Art. 39 (^^)
Assicurazioni

[1. L’Amministrazione è tenuta ad assicurare i piloti contro i rischi di volo ed infortunio in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze della Provincia, a norma dell’art. 935 del Cod. Nav., per i seguenti capitali:

a) morte € 413.165,52;
b) invalidità permanente (generica) assoluta € 516.456,90;
c) per invalidità permanente (generica) parziale. I capitali corrispondenti alle percentuali di liquidazione degli infortuni da cui derivi l’invalidità permanente (generica) parziale, applicate dall’INAIL, a norma di legge; dette percentuali sono riferite ai capitali assicurati per il caso di invalidità permanente (generica) assoluta;
d) per invalidità pari o inferiori al 5 per cento € 361.519,83.

2. L’Amministrazione provvederà ad assicurare i piloti per "perdita brevetto" secondo le età ed i massimali previsti dalla seguente tabella:

 

ETA’

MASSIMALI

fino a 44 anni

€ 149.049,46

fino a 45 anni

€ 130.704,91

fino a 46 anni

€ 126.118,77

fino a 47 anni

€ 123.825,70

fino a 48 anni

€ 120.386,10

fino a 49 anni

€ 118.093,03

fino a 50 anni

€ 114.653,43

fino a 51 anni

€ 108.920,76

fino a 52 anni

€ 103.188,08

fino a 53 anni

€ 96.308,88

fino a 54 anni

€ 91.722,74

fino a 55 anni

€ 84.843,53

fino a 56 anni

€ 68.792,05

fino a 57 anni

€ 51594,04

fino a 58 anni

€ 35.542,56

fino a 59 anni

€ 19.491,08

fino a 60 anni

€ 2.866,33

L’indennizzo è introitato dall’Amministrazione provinciale nella misura del 40% nel caso in cui trovi applicazione quanto previsto dal precedente art. 36, comma 1.

3. Con le frasi:
"fino a 44 anni" si intende: fino alla data di compimento del 44° anno di età;
"fino a 45 anni" si intende: da un giorno dopo la data di compimento del 44° anno di età fino alla data del compimento del 45° anno di età;
e così via per le frasi successive fino a 59 anni;
"fino a 60 anni" si intende: da un giorno dopo la data di compimento del 59° anno di età fino alla data del compimento del 60° anno di età ed eventualmente oltre.

4. La polizza assicurativa stipulata per "perdita brevetto", di cui ai commi precedenti, verrà estesa ai rischi professionali ed extraprofessionali in attesa e fino a quando i piloti non siano iscritti al fondo volo.]

 (^^) Art. 39 sostituito dall'art. 2 Accordo modificativo del 25 maggio 2009

 

Art. 40
Mantenimento brevetto

1. L’Amministrazione, nei limiti delle proprie capacità operative, garantisce ai piloti il mantenimento dei brevetti e delle abilitazioni richieste per l’attività svolta per l’Amministrazione provinciale per lo svolgimento delle proprie mansioni professionali ed operative.

 

Art. 41
Visita medica

1. Le giornate impiegate dai piloti per sottoporsi a visite mediche ordinarie e straordinarie di idoneità presso le autorità competenti o per il mantenimento o il rinnovo dei brevetti sono considerate lavorate. Per i relativi viaggi spetta il trattamento di missione ove previsto.

 

Art. 42
Indennità di volo per il personale addetto alla manutenzione degli elicotteri

1. Al personale assegnato al nucleo elicotteri e addetto alla manutenzione degli elicotteri in dotazione alla Provincia è attribuita un’indennità di volo di € 280,00 mensili lordi.

2. L’indennità di volo compete esclusivamente al personale che opera a bordo degli elicotteri durante l’attività di volo.

 

Art. 43
Inquadramento idonei alle procedure di progressione verticale

1. Il personale inserito nelle graduatorie formate nell’ambito delle procedure già concluse ai sensi degli artt. 7 e 8 del Nuovo ordinamento professionale e dell’art. 24 del C.C.P.L. per il personale delle qualifiche forestali, sottoscritto il 16 luglio 2002, tutte relative all’inquadramento nei nuovi categorie/livelli con decorrenza tra l’1 gennaio 2002 e il 31 dicembre 2004, conserva l’idoneità acquisita fino al 31.12.2009 ancorché in presenza di graduatorie scadute. Le medesime graduatorie non saranno in ogni caso modificate, anche in caso di mobilità (volontaria o d’ufficio), interna o esterna rispetto alla struttura di riferimento.

2. In presenza di accertate esigenze organizzativo-funzionali, agli idonei in procedure cosiddette "infra categoria" possono essere conferiti, fino ad esaurimento della graduatoria, comunque entro il 31.12.2009, i posti che si rendono vacanti con riferimento a ciascuna figura professionale nell’ambito delle diverse strutture di assegnazione, compatibilmente con la disponibilità dei posti, mentre gli idonei in procedure inter-categoria, possono essere inquadrati nella categoria/livello per i quali hanno acquisito l’idoneità attraverso le modalità di cui al successivo comma 4.

3. Nelle progressioni verticali inter-categoria il numero complessivo di assunzioni da effettuare su ciascuna categoria/livello è pari al numero dei posti attribuiti al personale che viene assunto dalla corrispondente procedura concorsuale pubblica.

4. Nell’ambito del numero complessivo di cui al comma 3 le assunzioni sono prioritariamente effettuate in numero massimo del 50% (con eventuale arrotondamento all’unità superiore) con riferimento agli idonei di graduatorie formate contestualmente ai concorsi pubblici e per il restante con riferimento agli idonei a precedenti procedure di progressione verticale inter-categoria.

5. Nel caso in cui vi siano più graduatorie valide per la medesima figura professionale la scelta fra gli idonei da inquadrare viene effettuata sulla base della maggior competenza professionale acquisita da ciascun lavoratore in relazione al posto da ricoprire ovvero, in assenza o a parità di detto requisito, sulla base del maggior punteggio complessivo ottenuto nelle prove d’esame.

6. Le modalità di svolgimento della procedura di progressione da svolgere contestualmente a quella pubblica sono determinate con provvedimento dell’Amministrazione previa concertazione.

7. Per lo svolgimento di nuove progressioni infracategoria si prescinderà dall’assegnazione alla struttura, i requisiti dovranno essere posseduti alla scadenza dei termini previsti dal bando mentre la decorrenza dell’inquadramento viene stabilita in due momenti fissi durante l’anno e precisamente al 1° gennaio per le procedure la cui graduatoria è approvata entro il 31 dicembre dell’anno precedente e il 1° luglio per quelle la cui graduatoria è approvata entro il 30 giugno.

8. Per il personale appartenente alle qualifiche forestali il numero dei posti della qualifica di Ispettore forestale attribuito agli idonei di cui alle procedure aventi le decorrenze di cui al comma 1 deve essere pari al numero dei posti conferiti ai vincitori di nuove procedure di progressione da attivare nel corso dell’anno 2006 e seguenti.

9. In prima applicazione, i dipendenti che, alla data di sottoscrizione di questo accordo risultano essere, in relazione a ciascuna graduatoria di progressione verticale ai sensi degli artt. 7 e 8 del N.O.P., i primi dei non già inquadrati nella nuova categoria/livello sono collocati nella categoria/livello superiore a quella di appartenenza previa certificazione delle necessità organizzative da parte del responsabile della struttura di assegnazione del dipendente al momento della relativa richiesta.

L’eventuale esito negativo è previamente verificato con il Dirigente del Servizio per il Personale che ne riferisce gli esiti alle Organizzazioni sindacali. L’inquadramento decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di sottoscrizione di questo accordo.

10. Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle procedure previste dal disegno di legge n. 176 del 29 giugno 2006.

11. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle graduatorie formate per le figure indicate nella nota paragrafata in calce alla Tabella della categoria C del NOP di data 8 marzo 2000.

Art. 44
Inquadramento nelle qualifiche forestali del personale inquadrato nelle figure professionali di guardia ittico-venatoria, sorvegliante idraulico e coordinatore specializzato di squadra operaia e di vigilanza

 

1. Il personale inquadrato nelle figure professionali di guardia ittico-venatoria, sorvegliante idraulico e coordinatore specializzato di squadra operaia e di vigilanza, già sorvegliante idraulico può, a domanda, essere inquadrato nelle qualifiche forestali secondo quanto disposto ai successivi commi.

2. L’inquadramento nelle qualifiche forestali avviene dalla data di superamento di apposito corso-concorso di riqualificazione. Le modalità di svolgimento del corso di formazione, che dovrà avere una durata non inferiore a 90 ore, e dell’esame finale, strutturati in analogia a quanto previsto per il corso-concorso per l’accesso alla qualifica di agente forestale, sono definite con deliberazione della Giunta provinciale, previa informazione alle organizzazioni sindacali. Il corso dovrà svolgersi per almeno il 90% delle ore di frequenza durante l’orario di servizio.

3. L’inquadramento di cui al comma 1 avviene in base all’anzianità di servizio nella figura professionale di provenienza alla data di conclusione delle operazioni di cui al comma 2 secondo la seguente tabella di equiparazione:

ANZIANITA’ NELLA FIGURA PROFESSIONALE DI PROVENIENZA

QUALIFICA DI INQUADRAMENTO

Pari o superiore a 15 anni

Assistente forestale

Inferiore a 15 anni

Agente forestale

4. Al personale disciplinato da questo articolo e inquadrato nelle qualifiche forestali spetta il trattamento economico previsto dall’accordo concernente "Disposizioni speciali per il personale delle qualifiche forestali" di data 22 aprile 2005 e dall’accordo provinciale relativo al 2° biennio economico 2004-2005 del personale del Comparto Autonomie locali – area non dirigenziale sottoscritto il 9 agosto 2005 e successive integrazioni.

5. Il trattamento economico corrisposto ai sensi del precedente comma 4 riassorbe quanto il dipendente ha in godimento, nella figura professionale di provenienza, a titolo di stipendio, assegno annuo, indennità integrativa speciale e indennità di vigilanza. Il dipendente conserva il maturato economico in godimento nonché, a titolo di assegno personale riassorbibile con il passaggio alla qualifica superiore, la differenza tra la misura dello stipendio corrispondente alla seconda posizione retributiva e quello corrispondente alla terza posizione retributiva, per il personale inquadrato nella qualifica di agente forestale e la differenza tra la terza e la quarta posizione retributiva per il personale inquadrato nella qualifica di assistente forestale.

6. Dalla data di inquadramento nelle qualifiche forestali cessa, nei confronti del personale interessato dalla presente norma, la corresponsione del trattamento accessorio previsto per le figure professionali di provenienza.

7. Dalla medesima data di cui al comma 6 le figure professionali di guardia ittico – venatoria e di sorvegliante idraulico e di coordinatore specializzato di squadra operaia e di vigilanza, già sorvegliante idraulico sono poste ad esaurimento.

8. Al personale interessato da questo articolo, gli incarichi di responsabile di stazione forestale possono essere attribuiti decorsi cinque anni dall’inquadramento nelle qualifiche forestali.

9. La progressione professionale del personale inquadrato ai sensi di questo articolo si svolge con criteri e modalità distinti da quelli previsti per il restante personale delle qualifiche forestali che saranno individuati con successivo accordo.

 

Art. 45
Indennità per lo svolgimento di attività defensionale

1. Per la Provincia autonoma di Trento, in applicazione dell’art. 30, comma 3 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, al personale inquadrato nelle figure professionali di avvocato e di avvocato cassazionista e al personale inquadrato nella figura professionale di Funzionario Esperto indirizzo amministrativo/organizzativo assegnato all’Avvocatura della Provincia autonoma di Trento, è attribuita, a decorrere dall’1 agosto 2006 in sostituzione del compenso previsto dall’art. 120 del C.C.P.L. 2002-2005 e del compenso per area direttiva, una indennità onnicomprensiva per lo svolgimento dell’attività di assistenza legale pari € 13.500,00 annui per 13 mensilità.

2. L’indennità di cui al comma 1 viene corrisposta in misura rapportata all’orario di lavoro. Qualora si verifichino assenze (escluse le ferie e gli infortuni) superiori a 30 giorni continuativi e per ogni periodo multiplo l’indennità è ridotta nella misura di 1/12 dell’importo annuo attribuito.

3. Nei confronti del personale interessato da questo articolo è confermata l’impossibilità di attribuzione di indennità per area direttiva, mentre cessa a decorrere dall’1 agosto 2006 la corresponsione di qualunque compenso di produttività, ad eccezione della quota di cui alla lettera a) dell’art. 98 del C.C.P.L. 2002-2005.

4. Al finanziamento dell’indennità si provvede mediante le risorse ordinariamente stanziate sul bilancio provinciale per le spese di attività defensionale.

5. Il personale inquadrato nella categoria D, livello base, figura professionale di Avvocato o categoria D, livello evoluto, figura professionale di Funzionario Esperto indirizzo amministrativo/organizzativo, all’atto dell’iscrizione all’albo speciale di cui all’art. 33 del RDL 27.11.1933, n. 1578, è inquadrato nella categoria D, livello evoluto, Avvocato Cassazionista. Tale inquadramento ha come decorrenza la data di iscrizione all’albo speciale di cui all’art. 33 del RDL 27.11.1933, n. 1578.

 

TITOLO V

Norme transitorie e finali

Art. 46
Costituzione e ripartizione del fondo per l’indennità per area direttiva

1. Per la Provincia autonoma di Trento, il fondo per l’indennità per area direttiva é incrementato per gli anni 2005 e 2006 di € 100.000,00 esclusi oneri riflessi. Per gli Enti funzionali il fondo per l’indennità per area direttiva è incrementato di una quota capitaria proporzionale. Le risorse incrementali riferite agli anni 2005 e 2006 sono corrisposte proporzionalmente agli importi già percepiti dal personale individuato per il medesimo periodo salve le risorse destinate all’erogazione delle misure previste ai commi 2 e 3.

2. La nuova misura dell’indennità di area direttiva per le posizioni indicate al comma 2 dell’art. 4 è attribuita a decorrere dal primo giorno del mese successivo all’individuazione e comunque non anteriormente all’1 gennaio 2004, previo assorbimento degli importi già eventualmente corrisposti allo stesso titolo.

3. L’applicazione del comma 3 dell’art. 4 decorre per l’attribuzione dell’importo minimo garantito, per coloro che sono stati incaricati quali Responsabili di prevenzione e protezione dopo il 31.12.2001, dalla data di attribuzione dell’incarico e comunque non anteriormente all’ 1 gennaio 2002.

4. E’ fatto salvo fino al 31.12.2006, nei confronti del personale già beneficiario dell’indennità per responsabili di prevenzione e protezione, quanto percepito ai sensi dell’art. 23, co. 2, dell’Accordo di settore del 21 settembre 2001.

 

Art. 47
Disposizioni transitorie in materia indennitaria

1. La disposizione di cui all’articolo 5, co. 1, relativa all’indennità per cuoco specializzato si applica a far data dall’ 1 gennaio 2004.

2. La disposizione di cui all’articolo 5, co. 6, relativa all’indennità per sostituzione per vacanza del posto o per impedimento temporaneo del cuoco si applica a far data dall’ 1 gennaio 2004.

3. In deroga a quanto previsto dall’art. 107 del CCPL 2002-2005, fino al 31.12.2006 nei confronti del personale regionale trasferito nel ruolo della Provincia autonoma di Trento a decorrere dall’1 agosto 2004 ai sensi della legge regionale 17 aprile 2003, n. 3 l’indennità maneggio denaro è corrisposta nelle misure e secondo le fasce di importi annui previsti dall’articolo 81 del contratto collettivo riguardante il personale dell’area non dirigenziale della Regione autonoma Trentino Alto Adige –quadriennio 2000-2003, sottoscritto in data 10 ottobre 2003.

 

Art. 48
Produttività

1. L’erogazione della quota del fondo per la produttività e il miglioramento dei servizi di cui alla lettera b) dell’art. 98 del CCPL 2002-2005 è disposta per l’anno 2006 secondo quanto previsto dall’accordo modificativo del CCPL 2002-2005 sottoscritto in data 20 febbraio 2006.

2. Le disposizioni di cui all’art. 32 e all’art. 35 decorrono dall’anno 2007.

 

Art. 49
Inquadramento per il personale proveniente da altri enti del comparto

1. In via transitoria per il personale dipendente della Provincia autonoma di Trento in servizio alla data di entrata in vigore di questo accordo proveniente per mobilità da Enti del comparto Autonomie locali ed inquadrato presso l’Ente di provenienza nella categoria C evoluto, che abbia avuto accesso mediante concorso pubblico per il quale sia stato richiesto il diploma di laurea, è inquadrato dalla data di sottoscrizione di questo accordo nella categoria D, livello base con il trattamento economico del personale in possesso di laurea.

 

Art. 50
Personale che esercita funzioni di avvocato

1. L’ indennità di cui all’art. 120 del C.C.P.L. 2002-2005 continua ad essere erogata fino al 31 luglio 2006 nella misura del 40% degli onorari di avvocato recuperati nel periodo considerato dall’Amministrazione a seguito di sentenza, di ordinanza, di decreto o di lodo divenuti irretrattabili. Qualora sia più favorevole, in alternativa a detta misura l’Amministrazione riconosce, in ragione dell’annualità dell’indennità di cui all’art. 120 del C.C.P.L. 2002-2005, sette dodicesimi dell’indennità di cui all’art. 4 dell’allegato E/4 del C.C.P.L. 2002-2005.

2. Nel caso di pagamento, anche negli anni precedenti, dell’indennità di cui all’art. 4 dell’allegato E/4 del C.C.P.L. 2002-2005, ogni somma di cui al fondo per l’attività defensionale rimane, come già previsto, definitivamente introitata nel bilancio provinciale.

 

Art. 51
Incarichi di post holder e indennità di volo

1. Le misure delle indennità di cui all’art. 38, comma 1, sono attribuite al personale individuato a decorrere dalla data di attribuzione degli incarichi a seguito della conclusione del processo di certificazione dell’Impresa aeronautica JAR-OPS3.

2. Per il personale cui è affidato l’incarico di "Flight operations post holder" o di "Maintenance Post holder" le indennita’ di cui all’art. 38 sono a tutti gli effetti sostitutive delle indennità di "Direttore operativo" di cui all’art. 76 dell’Accordo di settore del 21 settembre 2001 e di "Responsabile tecnico del nucleo elicotteri" attribuite ai sensi dell’articolo 11, comma 4, dell’accordo integrativo al C.C.P.L. 2002-2005 (concernente distinte disposizioni per il personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco, ad esclusione del personale inquadrato nella figura professionale di pilota di elicottero), sottoscritto in data 8 agosto 2005.

3. Le norme di cui al Titolo VI, Capo I, dell’Accordo di settore sottoscritto in data 21 settembre 2001 trovano applicazione, con riferimento agli incarichi attivati presso il Nucleo elicotteri, a far data dall’entrata in vigore del medesimo Accordo, compatibilmente con le sopravvenute normative aeronautiche.

4. L’indennità di volo per il personale addetto alla manutenzione degli elicotteri è attribuita nella misura di € 200,00 mensili lordi a far data dall’1.1.2004 e di € 250,00 mensili lordi a far data dall’ 1.1.2005.

 

Art. 52
Produttività Istituto Trentino di Cultura

1. L’Istituto Trentino di Cultura è autorizzato a stipulare un accordo decentrato per l’attribuzione a titolo di integrazione una tantum della quota a) di produttività percepita nell’anno 2005 delle risorse residuate complessivamente negli anni in relazione alla quota b) del fondo produttività.

2. L’integrazione è attribuita quale rapporto fra l’importo complessivo dei residui e le somme effettivamente percepite dai dipendenti a titolo di quota a).

 

Art. 53
Personale addetto all’attività di bitumatura

1. Il trattamento di cui all’art. 6, co. 3, è attribuito con la decorrenza prevista in successivo accordo per la soppressione dell’indennità di missione. Fino a tale data continua ad essere attribuito il trattamento di cui all’art. 6, co. 2 in misura raddoppiata. Tale trattamento é cumulabile, in deroga all’art. 22, anche con altre indennità.

Art. 54
Una tantum

1. Le risorse contrattuali complessivamente residuate nel quadriennio 2002 - 2005, in quanto non utilizzate per il finanziamento di questo accordo, sono destinate all’incremento della quota B) del Fondo per la produttività ed il miglioramento dei servizi di cui all’art. 24, comma 3, nella misura di un terzo per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

 

Art. 55
Norma finale

1. Cessano di essere applicati gli accordi decentrati e l’Accordo di settore di data 21 settembre 2001 recanti discipline incompatibili con questo accordo.


ALLEGATO A)

MODALITÀ DI ACCERTAMENTO DELLA CONOSCENZA DELLE LINGUE STRANIERE AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DELL’INDENNITA’ DI LINGUE

 

Art. 1

1. Il personale in servizio presso le strutture individuate dalla Giunta provinciale, ivi compreso il personale in posizione di comando, messo a disposizione o assunto a tempo determinato, è ammesso per le posizioni lavorative che necessitano di uso frequente della lingua straniera, a domanda, a sostenere l’esame per l’accertamento della conoscenza scritta e parlata di almeno due lingue straniere.

Art. 2

1. Nella domanda d’esame il dipendente deve indicare almeno due lingue straniere, diverse dall’italiano ed escluso il ladino, per le quali chiede l’accertamento.
Nel caso di esito negativo dell’esame il dipendente potrà ripresentare domanda. Il dipendente può inoltre richiedere un nuovo accertamento della conoscenza delle lingue; in tal caso la nuova valutazione sostituisce la precedente anche nel caso in cui fosse peggiorativa.
L’accertamento di ulteriori lingue può essere proposto anche successivamente alla domanda originale.
L’accertamento ha luogo a cadenza annuale; le domande devono essere presentate al Servizio per il Personale entro il mese di settembre dell’anno precedente a quello di riferimento.

Art. 3

1. La Commissione d’accertamento, nominata all’inizio dell’anno dalla Giunta provinciale, è composta:
b. da un dirigente, che la presiede;
a. da un esperto per ciascuna lingua che forma oggetto delle singole domande.

2. Funge da segretario un dipendente provinciale.

Art. 4

1. Gli accertamenti si articolano in prove scritte e orali, il cui grado di difficoltà si differenzia secondo le seguenti classi di categorie/livelli:

classe 1: fino alla categoria B, livello evoluto;
classe 2: categoria C, livello base ed evoluto;
classe 3: categoria D, livello base ed evoluto.

2. La prova scritta per ciascuna lingua consiste in due traduzioni, una dalla lingua straniera all’italiano, l’altra dall’italiano alla lingua straniera. Per ciascuna lingua straniera e per ogni classe di categorie/livelli sarà assegnata un’unica traccia.

3. Sono ammessi alle prove orali i dipendenti che hanno superato almeno due prove scritte concernenti altrettante lingue, con una votazione non inferiore a 6/10 in ciascuna di esse e votazione positiva in entrambe le traduzioni; le prove orali possono consistere in traduzioni o conversazioni nelle lingue straniere per le quali il dipendente abbia conseguito il suindicato punteggio e si svolgono senza ricorso a procedure di sorteggio.

4. Le prove orali si intendono superate qualora il dipendente abbia conseguito una votazione non inferiore ai 6/10 in ciascuna di esse.

5. L’accertamento ha esito positivo qualora il dipendente abbia ottenuto almeno 6/10 in entrambe le prove scritte e nelle relative prove orali.

6. Il punteggio per lingua è determinato dalla media tra il voto della prova scritta e di quella orale.

7. Il punteggio complessivo è determinato dalla somma del punteggio per lingua.

Art. 5

1. Espletate le prove e attribuito al dipendente il punteggio complessivo di cui al precedente articolo 4, la Commissione d’accertamento trasmette gli atti alla Giunta provinciale, che, riconosciuta la regolarità del procedimento, attribuisce l’indennità mensile lorda in proporzione al punteggio riportato secondo la seguente tabella:

punteggio inferiore a 16
€ 57,00

punteggio da 16 a 22 compreso
€ 94,00

punteggio superiore a 22 fino a 28 compreso
€ 134,00

punteggio superiore a 28
€ 170,00

2. Qualora sia richiesto l’accertamento di ulteriori lingue straniere ai sensi del comma 3 dell’articolo 2 di questo allegato e l’accertamento abbia esito positivo, il punteggio riportato viene sommato a quello precedentemente raggiunto.

Art. 6

1. L’indennità è corrisposta a partire dal mese successivo a quello di conclusione delle prove.

 

 


ALLEGATO B)

AREA CONTRATTUALE AUTONOMIE LOCALI - RIDETERMINAZIONE INDENNITA' ACCORDO DI SETTORE
su indennità, produttività e metodologia permanente di valutazione del personale provinciale sottoscritto il 21.9.2001

DESCRIZIONE Articoli e commi di riferimento Accordo di settore 21.09.2001 Articoli e commi di riferimento nuovo Accordo di settore  NUOVI IMPORTI Decorrenza Data fine
Indennità per area direttiva da art. 7 a art. 11    art. 4 2 da minimo € 2.844,00 a massimo € 4.400,00 dal primo giorno del mese successivo all’individuazione e comunque non anteriormente
all’1 gennaio 2004
31.12.2006
3 da minimo € 1.716,00 a massimo € 4.400,00 dalla data di attribuzione dell’incarico e comunque non anteriormente all’ 1 gennaio 2002 31.12.2006
4 da minimo € 1.716,00 a massimo € 4.400,00 01.01.2005 31.12.2006
Indennità per particolari attività Art. 12   art. 5   € 552,00 01.01.2004 30.09.2006
€ 804,00 01.01.2004 30.09.2006
€ 552,00 01.01.2004 30.09.2006
€ 348,00 01.01.2004 30.09.2006
€ 775,00 per 13 mensilità 01.01.2004 30.09.2006
€ 264,00 per 13 mensilità 01.01.2004 30.09.2006
Indennità per attività disagiate Art. 13 4 art. 6 4 max a.l. €  1.440,00    
1 1 €  3,00 giornalieri per i soli periodi di servizio effettivamente prestati  01.01.2004 30.09.2006
2 2 €  4,50 giornalieri per i soli periodi di servizio effettivamente prestati  01.01.2004 30.09.2006
3 3 € 9,00  giornalieri
cumulabile anche con altre indennità 
01.01.2004 30.09.2006
Indennità di lingue Art. 17   art. 7   Compresa tra m.l. €  57,00 e €  170,00 in proporzione al punteggio riportato nelle prove. 01.01.2004 30.09.2006
Indennità per il personale responsabile di cantiere in servizio presso l'Azienda Speciale di Sistemazione Montana Art. 19   art. 8   a.l. € 1.164,00  per 13 mensilità
per periodi di effettivo svolgimento mansioni. Riassorbita in caso di passaggio alla cat. C, liv. base
01.01.2004 30.09.2006
Assegno incaricati delle funzioni di Ispettori del Lavoro Art. 20   art. 9   a.l. €  3.000,00 per 13 mensilità 01.01.2004 30.09.2006
Assegno agli incaricati delle funzioni di Ispettore ambientale e delle funzioni ispettive del Servizio Minerario Art. 21   art. 10   a.l. € 2.550,00 per 13 mensilità
(Nel caso di svolgimento di attività di consulente tecnico dell’autorità giudiziaria, l’assegno dpuò essere incrementato individualmente di una percentuale pari al 25% delle spese liquidate a favore dell’Amm.ne per un tetto massimo di € 1.500,00 annui lordi)
01.01.2004 30.09.2006
Indennità per personale incaricato di funzioni di polizia giudiziaria Art. 22   art. 11   €  4,50  giornaliere
(ove non siano corrisposte le indennità di cui agli artt. 9, 10 e al comma 2 dell’art. 4 del nuovo accordo, nonché le indennità per i sorveglianti idraulici, per le guardie ittico-venatorie, per il personale che svolga attività disagiate e per il personale che beneficia dell’indennità forestale o del relativo assegno personale)
01.01.2004 30.09.2006
Indennità responsabili prevenzione e protezione Art. 23 1 art. 12 1 a.l. €  12.000,00 01.01.2006 30.09.2006
Indennità personale Motorizzazione civile Art. 24 1 art. 13 1 €  6,24 lordi, per ogni giornata di prestazione effettiva 01.01.2004 30.09.2006
2 2 ulteriori €  5,00 lordi giornalieri 01.01.2004 30.09.2006
4 4 con contr.decentrata, incentivazione oraria nella misura max del 50% di un'ora di lavoro straordinario 01.01.2004 30.09.2006
Flessibilizzazione dell'orario (Compenso accessorio per turni) Art. 28   art. 15   magg. del 30% di 1/156 dello stip. tab. base iniz. mens., dell'I.I.S. e del rateo di 13ma Adeguamento automatico 30.09.2006
Indennità di sede disagiata Art. 29   art. 16 1 giornalieri €  15,00
per i gg. di effettiva presenza c/o la sede del Centro - Viote del M.Bondone
01.01.2004 30.09.2006
Indennità di sportello Art. 30   art. 17   €  3,00 per ogni giornata di prestazione effettiva, continuativa non inferiore a 3 ore e comunque non superiore a risorse per a.l. € 75.000,00 01.01.2004 30.09.2006
Indennità per personale prov.le assegnato all'Ufficio di Bruxelles 31 1, B) art. 18 1, B)  - m.l. € 3.409,00
 - rimb. trimestrale spese viaggio a/r
 - rimb. spese viaggio  per ogni rientro  richiesto per esigenze di servizio
01.01.2004 30.09.2006
1, C) 1, C)  - m.l. € 2.272,00 (senza il computo dei 3 anni)
- rimb. spese viaggio per ogni rientro richiesto per servizio 
01.01.2004 30.09.2006
Indennità di volo  Art. 71   art. 36    - m.l.  €  2.304,00 dec. 1.1.2004
 - m.l.  €  2.500,00 dec. 1.1.2005
con il riassorbimento della precedente indennità di pilotaggio e degli importi corrisposti per il servizio di pronta disponibilità
01.01.2004
01.01.2005
30.09.2006
Art. 35: Il dipendente non può cumulare indennità fisse per un importo complessivo superiore ad a.l. € 4.131,66. E' cumulabile per lo stesso periodo temporale l'indennità per lavori disagiati. Art. 22: Il dipendente non può cumulare indennità fisse per un importo complessivo superiore ad a.l. € 4.400,00. E' cumulabile per lo stesso periodo temporale l'indennità per lavori disagiati.

ALLEGATO C)

AREA CONTRATTUALE AUTONOMIE LOCALI -
PROSPETTO RIEPILOGATIVO INDENNITA' NUOVO ACCORDO DI SETTORE

DESCRIZIONE Articoli e commi di riferimento Accordo NUOVI IMPORTI Decorrenza
Indennità per area direttiva da art. 3
a art. 4
da minimo € 1.716,00 a massimo € 4.400,00 01.01.2007
Indennità per particolari attività art. 5 1 € 552,00 01.10.2006
€ 804,00 01.10.2006
€ 552,00 01.10.2006
€ 348,00 01.10.2006
€ 348,00 01.10.2006
€ 775,00 per 13 mensilità 01.10.2006
€ 264,00 per 13 mensilità 01.10.2006
€ 552,00 01.10.2006
€ 552,00 01.10.2006
€ 552,00 01.10.2006
€ 288 per tredici mensilità 01.10.2006
6 € 14,20 giornalieri 01.10.2006
Indennità per attività disagiate art. 6 4 max a.l. €  1.440,00  
1 €  3,00 giornalieri per i soli periodi di servizio effettivamente prestati  01.10.2006
2 €  4,50 giornalieri per i soli periodi di servizio effettivamente prestati  01.10.2006
3 € 39,00 per ogni giorno di effettivo svolgimento di attività di bitumatura DA DEFINIRE IN SUCCESSIVO ACCORDO
Indennità di lingue art. 7   Compresa tra m.l. €  57,00 e €  170,00
in proporzione al punteggio riportato nelle prove
01.10.2006
Indennità per il personale responsabile di cantiere in servizio presso il Servizio Bacini montani art. 8   a.l. € 1.164,00 per 13 mensilità
per periodi di effettivo svolgimento mansioni. Riassorbita in caso di passaggio alla cat. C, liv. base
01.10.2006
Assegno incaricati delle funzioni di Ispettori del Lavoro art. 9   a.l. €  3.000,00 per 13 mensilità 01.10.2006
Assegno agli incaricati delle funzioni di Ispettore ambientale e delle funzioni ispettive del Servizio Minerario art. 10   a.l. € 2.550,00 per 13 mensilità
(Nel caso di svolgimento di attività di consulente tecnico dell’autorità giudiziaria, l’assegno dpuò essere incrementato individualmente di una percentuale pari al 25% delle spese liquidate a favore dell’Amm.ne per un tetto massimo di € 1.500,00 annui lordi)
01.10.2006
Indennità per personale incaricato di funzioni di polizia giudiziaria art. 11   €  4,50  giornaliere
(ove non siano corrisposte le indennità di cui agli artt. 9, 10 e al comma 2 dell’art. 4 del nuovo accordo, nonché le indennità per i sorveglianti idraulici, per le guardie ittico-venatorie, per il personale che svolga attività disagiate e per il personale che beneficia dell’indennità forestale o del relativo assegno personale)
01.10.2006
Indennità responsabile Nucleo di prevenzione e protezione art. 12 1 a.l. €  12.000,00 01.10.2006
Indennità personale Motorizzazione civile art. 13 1 e 5 €  6,24 lordi, per ogni giornata di prestazione effettiva 01.10.2006
2 €  5,00 lordi giornalieri ulteriori 01.10.2006
4 con contr.decentrata, incentivazione oraria nella misura max del 70% di un'ora di lavoro straordinario 01.10.2006
Indennità per messa a disposizione di pers. provinciale per la temporanea reggenza o supplenza di sedi segretarili art. 14   m.l. €  775,00 01.10.2006
Flessibilizzazione dell'orario (Compenso accessorio per turni) art. 15   magg. del 30% di 1/156 dello stip. tab. base iniz. mens., dell'I.I.S. e del rateo di 13ma
(aumentata fino al triplo per il personale utilizzato in via ordinaria nella giornata di sabato e qualora l’orario della generalità del personale che opera nello stesso servizio sia articolato su cinque giornate)
01.10.2006
Indennità di sede disagiata art. 16 1 giornalieri €  15,00
per i gg. di effettiva presenza c/o la sede del Centro - Viote del M.Bondone
01.10.2006
2 giornalieri €   3,00
al personale Ente Parco Paneveggio in caso di mancanza di trasporto pubblico
Indennità di sportello art. 17   €  3,00 per ogni giornata di prestazione effettiva, continuativa non inferiore a 3 ore e comunque non superiore a risorse per a.l. € 75.000,00 01.10.2006
Indennità per personale prov.le assegnato all'Ufficio di Bruxelles art. 18 1, B)  - m.l. € 3.409,00
 - rimb. trimestrale spese viaggio a/r
 - rimb. spese viaggio  per ogni rientro  richiesto per esigenze di servizio
01.10.2006
1, C)  - m.l. € 2.272,00 (senza il computo dei 3 anni)
- rimb. spese viaggio per ogni rientro richiesto per servizio 
01.10.2006
Indennità per il personale assegnato agli uffici di Roma art. 19    - m.l. €  200,00 01.10.2006
Indennità per rappresentanza dell’Amministrazione in sede contenziosa art. 20   €  100,00 ad incarico,  raddoppiata nel caso di esito favorevole per l’Amministrazione 01.10.2006
Indennità di collaudo di concessioni idriche art. 21   max a.l. € 8.500,00
(La disciplina dell’indennità di collaudo di concessione idriche é determinata con accordo decentrato stipulato a livello di dipartimento competente in materia di personale)
01.10.2006
Indennità di volo  art. 36    - m.l.  € 2.500,00 01.10.2006
Indennità per  gli incarichi di post holder art. 38   m.l. € 865,00
(sostitutiva della indennità di “Direttore operativo” di cui all’art. 76 dell’Accordo di settore del 21.09.2001)
DATA ATTRIBUZIONE INCARICO
  m.l. € 765,00
(sostitutiva della indennità di “Responsabile tecnico del nucleo elicotteri” attribuite ai sensi dell’articolo 11, co. 4, dell’accordo integrativo al C.C.P.L. 02-2005 concernente distinte disposizioni  per il personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco, ad esclusione del personale inquadrato nella figura professionale di pilota di elicottero, sottoscritto in data 8.8.2005)
DATA ATTRIBUZIONE INCARICO
  m.l. €  432,00 DATA ATTRIBUZIONE INCARICO
  m.l. €  432,00 DATA ATTRIBUZIONE INCARICO
  m.l. €  432,00 DATA ATTRIBUZIONE INCARICO
Indennità di volo per il personale addetto alla manutenzione degli elicotteri art. 42    - m.l. € 200,00 01.01.2004
   - m.l. € 250,00 01.01.2005
   - m.l. € 280,00  01.01.2007
Indennità per lo svolgimento di attività defensionale art. 45    - a.l. € 13.500,00 01.08.2006
Art. 22: Il dipendente non può cumulare indennità fisse per un importo complessivo superiore ad a.l. € 4.400,00. E' cumulabile per lo stesso periodo temporale l'indennità per lavori disagiati.